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lunedì 15 Aprile 2024

Il certificato antipedofilia: a tutela dello sport e degli atleti Avv. PhD Roberto Pusceddu

Il certificato antipedofilia:
a tutela dello sport e degli atleti
Avv. PhD Roberto Pusceddu

Il certificato antipedofilia.

In base alla normativa comunitaria (direttiva 2011/93/UE), recepita nel nostro ordinamento dall’art. 2, d.lgs, 39/2014 (in attuazione della l. 96/2013 e in vigore dal 06/04/2014) che ha modificato l’art. 25-bis, d.p.r. 313/2002, al fine di individuare strumenti finalizzati alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ciascun “datore di lavoro” deve verificare, al momento dell’assunzione di “personale”, l’eventuale esistenza di condanne per reati sessuali a danno di minori o di misure interdittive, iscritte al casellario giudiziario, qualora l’impiego del “lavoratore” comporti contatti diretti e regolari con minori.
Come devono essere considerati, ai fini di tale obbligo, i sodalizi sportivi dilettantistici e gli istruttori sportivi?
Dalla lettura della norma e della consolidata prassi in materia, sarebbero esclusi dall’obbligo i sodalizi sportivi dilettantistici nel caso di impiego di istruttori, tecnici, allenatori, ecc. con i quali non sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato e che percepiscono compensi, per intenderci, ex art. 67, d.p.r. 917/1986, in quanto possono rientrare nel concetto di “volontariato” (confermato anche dal CONI con circolare del 04/04/14).

La tutela dei minori.

Tuttavia, in virtù di una ampia interpretazione della ratio della norma, a tutela dei minori, si potrebbe pensare di estendere tale obbligo anche ai sodalizi sportivi dilettantistici, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, indipendentemente dal regime contabile e fiscale adottato, e anche per quelle fattispecie in cui non siano configurabili “rapporti di lavoro” in senso stretto, come nel caso degli incarichi di promozione sportiva conferiti agli istruttori.
Considerata la delicatezza della questione, trattandosi di materia piuttosto spinosa che occorre trattare con la dovuta attenzione, si suggerisce pertanto al gentile lettore di assolvere comunque all’obbligo della verifica presso il casellario giudiziario, nel caso in cui gli istruttori incaricati abbiano contatti regolari e diretti con minori.
La nuova qualificazione di “lavoratori” agli operatori in ambito sportivo che percepiscano compensi (tecnici, istruttori, allenatori, …) implica che torni applicabile nei confronti dei sodalizi sportivi che fanno attività con i minori, la cosiddetta “legge antipedofilia”
Ricordiamo che la normativa in oggetto è stata introdotta sulla base della normativa comunitaria (direttiva 2011/93/UE), recepita nel nostro ordinamento dall’art. 2, d.lgs, 39/2014 (in attuazione della l. 96/2013 e in vigore dal 06/04/2014) che ha modificato l’art. 25-bis, d.p.r. 313/2002, al fine di individuare strumenti finalizzati alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Il presupposto della qualifica di “datore di lavoro” aveva escluso dall’applicazione della normativa in oggetto le a.s.d. e s.s.d. che si avvalevano di collaboratori che percepivano compensi inquadrati quali redditi diversi, ex art. 67, d.p.r. 917/1986.
Alla luce della riforma del lavoro sportivo e alla nuova qualifica di “datore di lavoro” assunta dai sodalizi sportivi, è necessario che le a.s.d. e s.s.d. applichino per la nuova stagione sportiva quanto previsto dalla norma.

Il certificato antipedofilia: modalità operative.

– l’obbligo sorge all’atto dell’instaurazione del rapporto, sia questo di natura subordinata, di collaborazione coordinata e continuativa, oltre che di lavoro autonomo con posizione IVA;
– il certificato non deve essere nuovamente richiesto ogni sei mesi, né una volta che sia scaduta la validità dello stesso;
– la modulistica da utilizzare per il rilascio è reperibile presso la competente Procura della Repubblica (v. fac simile allegato, che può essere anche scaricato a questo link);
– la richiesta può essere effettuata anche dal datore di lavoro (v. fac simile allegato, che può essere anche scaricato a questo link);
– il costo è relativo ai soli diritti; le a.s.d./s.s.d. sono esenti dall’imposta di bollo dall’articolo 27-bis della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 (“Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie … estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti…”).
Chi lo deve presentare? Dove si richiede? Quanto costa? Tutte le informazioni sul certificato che da oggi è necessario presentare se si lavora coi bambini
C’è una novità per chi lavora con bambini e ragazzi. È obbligatorio da oggi presentare il certificato antipedofilia dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo numero 39 del 2014 in vigore da domenica 6 aprile che segue una direttiva europea. Esente il mondo del volontariato.
Cosa certifica? Il certificato penale del casellario giudiziario attesta che la persona che lo presenta non è stata condannata per reati contro i minori, dunque pornografia minorile e virtuale, prostituzione minorile, adescamento e turismo sessuale.
I reati sono quelli identificati agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale.
Chi lo deve presentare? Chi sta per ottenere un lavoro, con regolare contratto, che comporti il contatto con minori in modo diretto e abituale. Il datore di lavoro lo deve richiedere prima che sia stipulato il contratto. Per esempio insegnanti, istruttori sportivi.
Chi non è obbligato a presentarlo? Non lo devono presentare quanti lavorano come volontari per Onlus, parrocchie o anche associazioni sportive senza che ci sia una forma di lavoro subordinato e un contratto di lavoro. Cosa che limita molto il campo d’azione del provvedimento.
Vale per colf e badanti? No, non c’è l’obbligo in caso di lavoro domestico, non direttamente legato ai bambini che pur possono essere presenti. Il datore di lavoro, trattandosi di un rapporto fiduciario, può decidere come fare autonomamente.
Vale anche per chi sta già lavorando con i ragazzi?
No. L’obbligo riguarda i nuovi assunti e non chi è già dipendente, per esempio, di scuole o palestre. Chi può presentare la domanda? Il lavoratore direttamente interessato, ma anche il datore di lavoro delegato dal dipendente.
Dove si richiede?
I moduli sono sul sito del Ministero della Giustizia. La richiesta va fatta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di riferimento, Ufficio locale del Casellario giudiziale.
Quali sono i tempi?
Il Ministero ha assicurato che i certificati saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta. Si può comunque stipulare il contratto presentando un’autocertificazione in cui il neoassunto dichiara di non essere stato condannato per i reati contro i minori.

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