Se gestisci un parco divertimenti – sia esso tematico, acquatico o tradizionale – conoscere la corretta aliquota IVA da applicare ai servizi offerti è fondamentale per evitare errori fiscali e ottimizzare la gestione. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 96 dell’11 aprile 2024, ha fornito chiarimenti cruciali su come trattare fiscalmente parcheggi, ombrelloni, cabanas e altri servizi accessori, distinguendo tra attività principali e secondarie.
Sommario
In questo articolo scoprirai come funziona il principio di accessorietà, quali servizi possono beneficiare dell’aliquota agevolata del 10%, e quali invece restano soggetti all’aliquota ordinaria del 22%. Un approfondimento pratico, aggiornato e pensato per professionisti del settore, consulenti fiscali e operatori del turismo.
Introduzione
Nel mondo dell’intrattenimento e del turismo, i parchi divertimento rappresentano una delle realtà economiche più vivaci e complesse. Tuttavia, anche dietro le montagne russe e i castelli incantati si nascondono intricati aspetti fiscali, spesso poco noti al grande pubblico ma cruciali per chi gestisce queste strutture.
Proprio in questo contesto si inserisce la recente risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 96 dell’11 aprile 2024, che fa chiarezza sull’aliquota IVA da applicare ai servizi accessori forniti nei parchi tematici.
L’interpello nasce dal caso di una società che gestisce un parco tematico in forma stabile, come previsto dalla Legge n. 337 del 1968. Di fronte a nuove pronunce della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’azienda si è trovata a dover sciogliere un nodo fiscale non banale: quale aliquota IVA applicare ai servizi che non rientrano direttamente nell’accesso al parco, come parcheggi, spettacoli separati, giochi interattivi e simili?
Un tema tecnico, ma che ha implicazioni concrete per l’operatività e i bilanci di chi lavora nel settore. E anche un argomento di grande interesse per consulenti fiscali, esperti legali e professionisti del settore turistico, che devono confrontarsi ogni giorno con la corretta interpretazione delle norme tributarie.
Quadro normativo
Per comprendere correttamente la questione dell’aliquota IVA nei parchi divertimento, è fondamentale partire dal quadro normativo che li definisce. La Legge n. 337 del 18 marzo 1968, all’articolo 2, riconosce come “spettacoli viaggianti” non solo le attività itineranti, ma anche i parchi permanenti purché destinati a forme di spettacolo e trattenimento. Questa previsione consente di applicare agli stessi il trattamento fiscale agevolato previsto per il settore dello spettacolo, storicamente considerato meritevole di supporto anche attraverso strumenti fiscali come l’IVA ridotta.
A rafforzare questo concetto, interviene anche il decreto del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2007, che al comma 1 dell’articolo 2, lettera d), definisce i parchi di divertimento come “complessi di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante” destinati allo svago e all’attività ricreativa, purché insistenti su un’unica area e dotati di servizi comuni. Ne deriva una classificazione unitaria che consente l’estensione delle agevolazioni IVA anche a questi parchi “stabili”.
In base al n. 123 della Tabella A, Parte III del Decreto IVA, agli spettacoli viaggianti – e dunque anche ai parchi tematici – si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%.
Questo trattamento fiscale si estende alle attività direttamente connesse all’esperienza principale del parco, ma nasce la necessità di distinguere con attenzione cosa può essere incluso tra i servizi agevolabili.
Aliquota IVA agevolata
Il principio di accessorietà rappresenta un concetto chiave per determinare se un servizio fornito insieme ad un’attività principale possa godere dello stesso trattamento fiscale.
In ambito IVA, una prestazione accessoria assume la stessa aliquota dell’operazione principale, a condizione che vi sia un nesso diretto, funzionale e strumentale tra le due.
Nel caso specifico analizzato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 96/2024, si valuta la possibilità di estendere l’aliquota IVA ridotta del 10% – prevista per l’accesso al parco divertimenti – anche a servizi come il parcheggio, il noleggio di ombrelloni e delle cabanas.
L’Agenzia chiarisce che, affinché un servizio possa essere considerato accessorio, deve:
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completare o rendere possibile l’operazione principale;
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essere fornito dallo stesso soggetto o da terzi per suo conto;
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essere rivolto allo stesso cliente destinatario dell’operazione principale.
Sulla base di questi requisiti, il servizio di parcheggio risulta agevolabile in quanto strettamente funzionale al raggiungimento del parco, specialmente laddove – come dichiarato – manchino alternative di trasporto pubblico.
Diverse considerazioni invece per il noleggio di ombrelloni e cabanas: se resi in un parco acquatico, dove il comfort in area relax è parte integrante dell’esperienza, allora si può configurare un rapporto di accessorietà. Al contrario, in un parco “classico”, questo legame funzionale viene meno e il servizio va quindi assoggettato all’aliquota IVA ordinaria del 22%.
La distinzione tra AlfaX e AlfaY
Uno degli elementi centrali dell’interpello riguarda il fatto che la società istante gestisce due parchi tematici, distinti per natura e caratteristiche: AlfaX, definito come un parco divertimenti “classico”, e AlfaY, un parco acquatico operativo nei mesi estivi. Questa distinzione non è solo organizzativa o commerciale, ma ha impatti fiscali diretti, soprattutto per quanto riguarda l’interpretazione del principio di accessorietà e l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.
Nel caso di AlfaY, parco acquatico dotato di piscine, scivoli, giochi d’acqua e aree relax, il servizio di noleggio ombrelloni e cabanas è considerato strettamente funzionale alla fruizione dell’esperienza ricreativa. In tale contesto, infatti, la possibilità per i visitatori di disporre di spazi ombreggiati e confortevoli integra l’offerta complessiva del parco, elevando il livello di comfort e benessere. È quindi riconosciuto il nesso di accessorietà e, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%.
Diverso è invece il caso di AlfaX, il parco “classico” con attrazioni più tradizionali. Qui, lo stesso servizio non presenta le medesime caratteristiche di stretta funzionalità rispetto all’accesso al parco e, quindi, non può essere considerato accessorio. Ne consegue che, per il noleggio di ombrelloni e cabanas in questo contesto, si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Infine, resta fermo il principio che il servizio di parcheggio, laddove destinato esclusivamente ai visitatori del parco, beneficia del regime agevolato indipendentemente dal tipo di parco in cui viene offerto. Questo perché tale servizio è considerato funzionale all’accesso stesso alla struttura.
Impatti pratici per i gestori
La risposta all’interpello n. 96/2024 rappresenta una guida preziosa per i gestori di parchi divertimento e acquatici, chiamati a muoversi in un contesto normativo non sempre lineare.
Le implicazioni della distinzione tra servizi principali e accessori non sono puramente teoriche, ma si riflettono direttamente sulla gestione della contabilità, sulla predisposizione della documentazione fiscale e, in ultima analisi, sull’imposizione fiscale a carico dell’impresa.
Il primo effetto evidente riguarda la corretta applicazione delle aliquote IVA, con la necessità per il gestore di distinguere in modo puntuale i servizi resi e il contesto in cui essi sono erogati. Questo comporta un’accurata segmentazione delle attività, che può incidere anche sulla struttura organizzativa e gestionale del parco: ad esempio, la vendita dei biglietti combinati, le modalità di fruizione dei servizi relax e i canali di prenotazione dei parcheggi potrebbero dover essere gestiti separatamente per garantire la conformità fiscale.
Inoltre, assume grande rilevanza la documentazione probatoria: per dimostrare il carattere accessorio di un servizio, è fondamentale raccogliere ed esibire, se richiesto, elementi oggettivi che comprovino il nesso funzionale con l’attività principale. Il sito web, il materiale promozionale, le mappe del parco e le modalità di accesso ai servizi diventano strumenti essenziali anche in ottica difensiva in caso di controllo fiscale.
Infine, le Entrate invitano alla prudenza operativa, sottolineando che ogni caso può presentare peculiarità specifiche. In tal senso, è raccomandabile il confronto costante con un consulente fiscale aggiornato sulle interpretazioni normative, in modo da prevenire controversie o rettifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Esempi di accessorietà IVA in altri settori
Il principio di accessorietà ai fini IVA, come definito anche nella risposta n. 96/2024, non è applicabile solo ai parchi divertimento ma rappresenta un pilastro interpretativo trasversale a numerosi settori economici. Comprendere come si applica in ambiti diversi aiuta a rafforzarne la corretta applicazione anche nel mondo dell’intrattenimento.
Settore alberghiero e turistico:
E’ forse uno dei contesti più classici. Ad esempio, la prima colazione offerta con il pernottamento è considerata accessoria e quindi soggetta alla stessa aliquota IVA dell’alloggio (in genere il 10%). Allo stesso modo, servizi come la connessione Wi-Fi gratuita o il parcheggio incluso nel soggiorno, se compresi nell’offerta base, beneficiano dell’aliquota agevolata. Diverso è il caso in cui vengano venduti separatamente: in quel caso, potrebbero dover essere soggetti all’aliquota ordinaria del 22%.
Ristorazione e banqueting:
Se un servizio di somministrazione pasti è parte integrante di un pacchetto per eventi o cerimonie (matrimoni, congressi), allora può essere considerato accessorio all’evento principale. In questo caso, il trattamento IVA segue l’attività prevalente, che spesso è l’organizzazione dell’evento stesso.
Trasporti:
Nei trasporti pubblici o privati, servizi come l’assicurazione di viaggio o il trasporto bagagli gratuito possono essere considerati accessori, purché integrati nell’offerta base e non venduti autonomamente.
Sanità privata e benessere:
Trattamenti estetici o fisioterapici accessori a una prestazione sanitaria principale possono seguire lo stesso regime IVA ridotto o esente, se direttamente funzionali alla cura del paziente.
Questi esempi mostrano come il concetto di accessorietà sia fortemente legato alla finalità del servizio, più che alla sua mera natura. Un approccio attento all’organizzazione e alla presentazione commerciale dell’offerta è quindi determinante anche per una corretta applicazione dell’IVA.
Pianificazione fiscale
Una corretta pianificazione fiscale è un elemento fondamentale per chi gestisce un parco divertimenti o un’area tematica. L’elevata incidenza dei costi operativi, la stagionalità di alcune attività e l’evoluzione normativa impongono ai titolari e ai consulenti un’attenta analisi delle modalità di offerta dei servizi, al fine di non solo rispettare le normative ma anche cogliere opportunità di ottimizzazione.
In questo senso, il principio di accessorietà può diventare un vero strumento strategico, purché si rispettino criteri chiari e dimostrabili.
Ad esempio:
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Se un servizio può essere incluso nel biglietto di ingresso (come il parcheggio o l’utilizzo di aree relax), è preferibile farlo in modo esplicito e con trasparenza nei listini, nella comunicazione promozionale e nella documentazione fiscale.
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Quando si prevedono pacchetti integrati (ingresso + servizio accessorio), è bene definire con precisione il prezzo unico e non frazionato, evitando così contestazioni sulla separabilità dell’offerta e quindi sull’aliquota applicata.
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È consigliabile raccogliere e conservare ogni elemento utile a dimostrare il nesso di strumentalità tra servizio principale e secondario: planimetrie, contratti, brochure, sito internet, policy aziendali.
Altro aspetto da non trascurare è l’adeguamento periodico della strategia fiscale in base alle novità interpretative, come le risposte agli interpelli o alle sentenze della Corte di Giustizia UE. Questo consente non solo di evitare errori o sanzioni, ma anche di sfruttare in anticipo eventuali margini favorevoli concessi dalla normativa o dalla prassi.
La collaborazione costante con un commercialista specializzato in fiscalità del turismo e dell’intrattenimento diventa quindi un valore aggiunto fondamentale, in grado di trasformare un adempimento obbligatorio in uno strumento di crescita e sostenibilità.
Considerazioni finali
La risposta all’interpello n. 96/2024 segna un passo importante nella definizione delle corrette aliquote IVA applicabili nel settore dell’intrattenimento e, in particolare, nei parchi divertimento. Non solo chiarisce il trattamento fiscale delle prestazioni accessorie, ma offre anche un modello di interpretazione utile per affrontare casistiche simili in altri ambiti.
Per i gestori dei parchi, il primo vantaggio di questa posizione dell’Agenzia delle Entrate è quello di poter applicare in modo sicuro l’aliquota ridotta del 10% ai servizi direttamente funzionali all’ingresso al parco, come nel caso del parcheggio o del noleggio ombrelloni e cabanas nel contesto del parco acquatico. Questo consente una migliore competitività nei prezzi, un maggiore appeal per i visitatori e una semplificazione amministrativa se ben pianificata.
Tuttavia, il beneficio fiscale richiede una gestione rigorosa e consapevole delle attività accessorie. È fondamentale:
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predisporre una documentazione chiara che dimostri il legame funzionale tra servizio accessorio e prestazione principale;
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segmentare le attività nei sistemi gestionali e contabili, per evitare contestazioni in fase di accertamento;
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aggiornare costantemente la strategia fiscale sulla base delle nuove interpretazioni giurisprudenziali e delle risposte agli interpelli.
Infine, il confronto con il proprio commercialista o consulente fiscale deve diventare un momento ricorrente, non solo in chiave difensiva, ma anche proattiva. Solo così è possibile valorizzare ogni opportunità offerta dal sistema fiscale, evitando errori costosi e migliorando il margine operativo.