Conto Termico 3.0: domande dal 13 aprile, incentivi fino al 65% e risparmio energia

Il Conto Termico 3.0 torna al centro dell’attenzione con la riapertura ufficiale delle domande a partire dal 13 aprile, offrendo una nuova opportunità concreta per privati, Pubbliche Amministrazioni ed enti del terzo settore di accedere a incentivi economici per interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili. In un contesto caratterizzato da costi energetici elevati e crescente attenzione alla sostenibilità, questa misura rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre le spese, migliorare l’efficienza degli edifici e contribuire alla transizione ecologica.

Ma come funziona davvero il Conto Termico 3.0? Quali sono i vantaggi fiscali ed economici? E soprattutto, come è possibile sfruttarlo al meglio per ottenere un reale risparmio sulle tasse e sugli investimenti energetici?

In questo articolo analizziamo in modo approfondito tutte le novità, i requisiti e le strategie per accedere agli incentivi, evitando errori e massimizzando i benefici.

Conto Termico 3.0

Il Conto Termico 3.0 riparte ufficialmente dal 13 aprile, dopo lo stop tecnico dello scorso 3 marzo, segnando una nuova fase per gli incentivi dedicati all’efficientamento energetico. La misura, rivolta a cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni, consente nuovamente la presentazione delle domande attraverso il portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), rappresentando un’opportunità concreta per ridurre i costi energetici e migliorare le prestazioni degli edifici.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’amministratore delegato del GSE, Vinicio Vigilante, durante un convegno di settore. La riapertura del portale, resa possibile grazie al coordinamento tra il GSE e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), conferma l’importanza strategica di questo strumento nel contrasto al caro energia. Come evidenziato, la combinazione tra efficienza energetica e autoconsumo rappresenta oggi l’unica risposta strutturale per contenere i costi e aumentare l’indipendenza energetica.

Il Conto Termico 3.0 continua a incentivare interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con una dotazione complessiva di 900 milioni di euro annui. Il contributo viene erogato in conto capitale e può coprire fino al 65% delle spese ammissibili, rendendo particolarmente conveniente investire in tecnologie sostenibili.

Le risorse sono suddivise in 500 milioni di euro destinati ai soggetti privati (di cui 150 milioni riservati alle imprese) e 400 milioni di euro per le Pubbliche Amministrazioni, includendo una quota di 20 milioni per le diagnosi energetiche. Il quadro normativo di riferimento è definito dal Decreto 7 agosto del MASE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre, che disciplina le modalità di accesso e funzionamento degli incentivi.

Rispetto alla versione precedente (Conto Termico 2.0), il nuovo schema introduce importanti novità: ampliamento dei soggetti beneficiari, estensione delle tecnologie incentivabili, maggiore accesso per il settore terziario, contributi anticipati per diagnosi energetiche e incentivi potenziati fino al 100% per piccoli comuni. Inoltre, viene rafforzato il ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dei partenariati pubblico-privati, rendendo il meccanismo ancora più flessibile e accessibile.

Cos’è e come funziona 

Il Conto Termico 3.0 rappresenta l’evoluzione normativa del precedente meccanismo di incentivazione, aggiornato dal Decreto 7 agosto 2025, con l’obiettivo di promuovere interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. La nuova disciplina si fonda su principi chiave quali semplificazione delle procedure, maggiore efficacia degli incentivi, diversificazione degli interventi e forte spinta all’innovazione tecnologica.

Il decreto si inserisce in un quadro normativo più ampio, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, nonché con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), contribuendo in modo diretto al raggiungimento dei target di decarbonizzazione e riqualificazione energetica del settore civile. È inoltre prevista una revisione periodica della misura tramite decreti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, previa intesa con la Conferenza Unificata.

Dal punto di vista temporale, il Conto Termico 3.0 è entrato in vigore il 25 dicembre 2025, ossia il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come stabilito dall’articolo 31 del decreto. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, tutte le domande presentate prima di tale data continuano a essere disciplinate dal Conto Termico 2.0 (DM 16 febbraio 2016), garantendo così una transizione graduale tra i due regimi.

Nel concreto, il meccanismo incentiva sia interventi di efficientamento energetico degli edifici – come isolamento termico, sostituzione degli infissi, sistemi di illuminazione efficienti, building automation, installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e impianti fotovoltaici con accumulo – sia interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, tra cui la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e l’installazione di impianti solari termici.

È importante evidenziare una distinzione fondamentale: per i soggetti privati, gli incentivi su edifici residenziali riguardano esclusivamente gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Diversamente, le Pubbliche Amministrazioni e gli enti del Terzo Settore possono accedere agli incentivi per entrambe le tipologie di intervento, sia su edifici residenziali che non residenziali, ampliando significativamente le opportunità di accesso ai benefici.

Conto Termico 3.0: domande dal 13 aprile - Commercialista.it

Interventi per l’incremento 

Uno degli aspetti più rilevanti del Conto Termico 3.0 riguarda gli incentivi destinati agli interventi di piccole dimensioni finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici. In base a quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto 7 agosto 2025, possono accedere a questi benefici specifici due categorie principali di soggetti: le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti privati, ma con importanti differenze operative.

Nel dettaglio, le amministrazioni pubbliche possono accedere agli incentivi per una vasta gamma di interventi su edifici di loro proprietà o in uso, senza particolari limitazioni legate alla destinazione d’uso. A queste sono espressamente assimilati, ai fini del decreto, anche gli enti del Terzo Settore che non svolgono attività di natura economica, come previsto dall’articolo 2, lettera n). Questo aspetto amplia significativamente la platea dei beneficiari, includendo realtà come associazioni, fondazioni e organizzazioni non profit che gestiscono immobili destinati a finalità sociali.

Diversamente, per i soggetti privati l’accesso agli incentivi per l’efficienza energetica è limitato agli interventi effettuati su edifici appartenenti al settore terziario, come definito dall’articolo 2 del decreto. Ciò significa che restano esclusi, per questa specifica categoria di interventi, gli immobili residenziali privati, per i quali sono invece incentivati solo gli interventi legati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Questa distinzione normativa è fondamentale per evitare errori nella presentazione delle domande e per pianificare correttamente gli investimenti. Comprendere quali interventi sono effettivamente agevolabili in base alla propria natura giuridica e alla tipologia di immobile rappresenta il primo passo per ottenere il massimo beneficio economico e fiscale previsto dal Conto Termico 3.0.

Spese ammissibili e interventi incentivati

Entrando nel dettaglio operativo del Conto Termico 3.0, è fondamentale comprendere quali siano le spese ammissibili per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica negli edifici. Il Decreto 7 agosto 2025 individua con precisione le tipologie di interventi incentivabili, a condizione che siano realizzati su edifici esistenti – o su porzioni di essi – già dotati di impianto di climatizzazione.

Tra gli interventi principali rientra l’isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato, misura particolarmente efficace per ridurre le dispersioni di calore e migliorare le prestazioni energetiche complessive. A questo può essere associata anche l’installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata, sempre più rilevanti per garantire comfort e qualità dell’aria interna.

Sono inoltre incentivati interventi su superfici trasparenti, come la sostituzione degli infissi e l’installazione di sistemi di schermatura solare o ombreggiamento, fondamentali per limitare il surriscaldamento estivo e ottimizzare i consumi energetici. Un ruolo centrale è riservato anche alla trasformazione degli edifici in “edifici a energia quasi zero” (NZEB), obiettivo strategico in linea con le direttive europee.

Il decreto include anche interventi tecnologicamente avanzati, come la sostituzione dei sistemi di illuminazione con soluzioni ad alta efficienza e l’installazione di sistemi di building automation, che consentono la gestione intelligente degli impianti termici ed elettrici, migliorando l’efficienza e riducendo gli sprechi.

Particolare attenzione è riservata anche alla mobilità sostenibile e all’integrazione energetica: sono infatti ammesse le spese per infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e per impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo. Tuttavia, in questi casi, l’incentivo è subordinato alla realizzazione congiunta della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi a pompe di calore elettriche, evidenziando una logica integrata di efficientamento e produzione energetica.

Comprendere nel dettaglio queste spese ammissibili è essenziale per pianificare correttamente gli interventi ed evitare errori che potrebbero compromettere l’accesso agli incentivi, massimizzando al contempo il risparmio economico e fiscale.

Conto Termico 3.0: domande dal 13 aprile - Commercialista.it

Modalità di accesso

Per comprendere pienamente il funzionamento del Conto Termico 3.0 è essenziale analizzare le regole generali che disciplinano l’erogazione degli incentivi, a partire dai limiti economici e dalle modalità di accesso. In linea generale, nel rispetto dei principi di cumulabilità previsti dall’articolo 17 del decreto, l’incentivo riconosciuto al Soggetto Responsabile non può superare il 65% delle spese ammissibili sostenute per l’intervento.

Tuttavia, il legislatore ha previsto importanti deroghe a questo limite, con l’obiettivo di sostenere in modo più incisivo alcune categorie di interventi pubblici. In particolare, l’incentivo può arrivare fino al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su edifici di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, nonché per specifiche tipologie di edifici pubblici individuati dall’articolo 48-ter del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104 (convertito in Legge n. 126/2020). Resta comunque fermo il rispetto dei massimali previsti per unità di potenza o superficie.

Dal punto di vista operativo, gli incentivi vengono erogati dal GSE in rate annuali costanti, secondo le tempistiche stabilite dal decreto e riepilogate nelle tabelle tecniche allegate. Per accedere al beneficio, il Soggetto Responsabile deve presentare apposita domanda tramite il Portaltermico, utilizzando la cosiddetta “scheda-domanda”.

Le modalità di accesso sono due e alternative tra loro. La prima è l’accesso diretto, che prevede la presentazione della domanda entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la perdita del diritto all’incentivo. Sono previste specifiche regole anche per i pagamenti, con possibilità di dilazione fino a 120 giorni (con alcune eccezioni per i soggetti privati).

La seconda modalità è la prenotazione dell’incentivo, riservata principalmente alle Pubbliche Amministrazioni e agli enti assimilati. In questo caso, è possibile richiedere l’incentivo prima dell’avvio dei lavori, a condizione che siano presenti determinati requisiti, come una diagnosi energetica, un atto amministrativo di impegno, oppure un contratto di prestazione energetica con una ESCO qualificata.

Infine, è importante considerare la distinzione tra i soggetti ammessi alle diverse modalità: mentre Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo Settore possono accedere sia direttamente sia tramite prenotazione, i soggetti privati, soprattutto per interventi nel settore residenziale e terziario, possono generalmente accedere solo tramite modalità diretta, con eventuali valutazioni preliminari in caso di imprese. Questa differenza operativa è cruciale per pianificare correttamente tempi e strategie di accesso agli incentivi.

Requisiti di accesso

Il Conto Termico 3.0 introduce regole particolarmente stringenti per l’accesso agli incentivi da parte delle imprese, con l’obiettivo di garantire interventi realmente efficaci in termini di risparmio energetico. In particolare, sono ammessi esclusivamente gli interventi di efficienza energetica che determinano una riduzione della domanda di energia primaria pari ad almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all’investimento. Tale soglia sale al 20% nel caso di interventi multipli, rafforzando così l’incentivo verso progetti integrati e più strutturati.

La verifica del miglioramento energetico è affidata all’Attestato di Prestazione Energetica (APE), redatto prima e dopo l’intervento da un tecnico abilitato sotto forma di dichiarazione asseverata, ai sensi del D.Lgs. 192/2005. Questo elemento rappresenta un passaggio cruciale sia per l’accesso agli incentivi sia per evitare contestazioni in fase di controllo.

Un aspetto fondamentale riguarda l’esclusione dagli incentivi degli interventi che prevedono l’utilizzo di combustibili fossili, incluso il gas naturale. Si tratta di una scelta coerente con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e transizione ecologica, che orienta le imprese verso soluzioni basate su fonti rinnovabili e tecnologie sostenibili.

Per accedere agli incentivi, le imprese devono inoltre presentare una richiesta preliminare prima dell’avvio dei lavori, contenente informazioni dettagliate sul progetto: dati identificativi dell’impresa, descrizione dell’intervento, localizzazione, costi previsti e tipologia di aiuto richiesto. L’assenza di questa fase preliminare comporta l’inammissibilità automatica della domanda.

Il decreto prevede anche disposizioni specifiche per il settore agricolo e forestale, per il quale è ammessa non solo la sostituzione ma anche la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale o per il riscaldamento delle serre, inclusi sistemi a biomassa e soluzioni ibride con pompe di calore. In questi casi, è obbligatoria anche l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per impianti di potenza superiore a 200 kW.

Dal punto di vista economico, sono considerati ammissibili i costi complessivi di investimento, purché direttamente collegati al miglioramento delle prestazioni energetiche. Per le PMI, rientrano tra le spese agevolabili anche i costi per la redazione degli APE ante e post intervento, elemento che rappresenta un ulteriore vantaggio in termini di riduzione dei costi tecnici.

Infine, è importante evidenziare che non possono accedere agli incentivi le imprese in difficoltà secondo la normativa europea sugli aiuti di Stato, né quelle soggette a ordini di recupero per aiuti dichiarati illegittimi dalla Commissione Europea. Questo vincolo rafforza il principio di selettività e sostenibilità finanziaria del meccanismo.

Comprendere queste regole è essenziale per le imprese che vogliono sfruttare il Conto Termico 3.0 in modo strategico, evitando errori procedurali e massimizzando i benefici economici e fiscali derivanti dagli interventi.

Vantaggi fiscali ed economici 

Uno degli aspetti più interessanti del Conto Termico 3.0 riguarda i vantaggi fiscali ed economici concreti che questa misura è in grado di garantire a cittadini, imprese ed enti pubblici. A differenza di molte altre agevolazioni, l’incentivo viene erogato direttamente dal GSE sotto forma di contributo in conto capitale, permettendo quindi un recupero rapido della spesa sostenuta, senza dover attendere anni tramite detrazioni fiscali.

In termini pratici, il beneficio può arrivare fino al 65% delle spese ammissibili, con punte del 100% per specifici interventi pubblici, riducendo drasticamente il costo reale degli investimenti. Questo significa che, ad esempio, un intervento da 20.000 euro per la sostituzione di un impianto di climatizzazione con una pompa di calore potrebbe costare effettivamente poco più di 7.000 euro, con un ulteriore risparmio derivante dalla riduzione dei consumi energetici nel tempo.

Dal punto di vista fiscale, inoltre, il Conto Termico è cumulabile – entro certi limiti – con altri strumenti di incentivazione, rendendolo particolarmente strategico per ottimizzare la pianificazione degli investimenti. A ciò si aggiunge un vantaggio finanziario non trascurabile: l’erogazione dell’incentivo avviene spesso in tempi brevi (in alcuni casi anche in un’unica soluzione per importi contenuti), migliorando la liquidità di famiglie e imprese.

Non va poi sottovalutato il risparmio strutturale nel lungo periodo. Gli interventi incentivati permettono infatti una riduzione significativa delle bollette energetiche, aumentando al contempo il valore dell’immobile e migliorandone la classe energetica. In un mercato sempre più orientato alla sostenibilità, questo si traduce anche in un vantaggio competitivo in caso di vendita o locazione.

In sintesi, il Conto Termico 3.0 non è solo un incentivo, ma una vera leva di pianificazione fiscale ed economica, capace di trasformare una spesa in un investimento altamente redditizio.

Conto Termico 3.0 vs Ecobonus e altri incentivi

Uno dei dubbi più frequenti riguarda la scelta tra il Conto Termico 3.0 e altri incentivi fiscali come Ecobonus, Bonus Casa o il Superbonus. La differenza principale sta nella modalità di erogazione del beneficio: mentre il Conto Termico prevede un contributo diretto in conto capitale erogato dal GSE, gli altri incentivi funzionano generalmente tramite detrazioni fiscali distribuite in più anni.

Questo aspetto ha un impatto decisivo sulla liquidità. Il Conto Termico consente infatti di recuperare gran parte dell’investimento in tempi molto più rapidi, risultando particolarmente vantaggioso per chi non ha capienza fiscale sufficiente o non vuole attendere 5 o 10 anni per rientrare della spesa. Al contrario, l’Ecobonus può risultare conveniente per chi ha redditi elevati e può sfruttare pienamente le detrazioni.

Un’altra differenza riguarda la tipologia di interventi. Il Conto Termico è focalizzato principalmente sulla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sull’efficienza energetica “mirata”, mentre l’Ecobonus copre una platea più ampia di interventi, inclusi quelli su edifici residenziali privati anche per l’involucro edilizio. Tuttavia, il Conto Termico risulta spesso più semplice e rapido nella gestione burocratica.

Dal punto di vista della cumulabilità, è fondamentale prestare attenzione: in molti casi non è possibile cumulare integralmente più incentivi sugli stessi interventi, ma è necessario valutare caso per caso per evitare irregolarità o restituzioni future.

In definitiva, non esiste una scelta universalmente migliore: il Conto Termico 3.0 è ideale per chi cerca liquidità immediata e interventi specifici, mentre gli altri bonus possono essere più adatti a strategie fiscali di lungo periodo. Una valutazione preventiva con un consulente esperto è spesso la chiave per massimizzare il risparmio.

Conclusioni

Il Conto Termico 3.0 si conferma come uno degli strumenti più efficaci e concreti per incentivare l’efficienza energetica in Italia, offrendo un mix vincente di semplicità operativa, rapidità di erogazione e vantaggi economici immediati. La riapertura delle domande dal 13 aprile rappresenta un’occasione strategica per privati, imprese ed enti pubblici che vogliono ridurre i costi energetici e allo stesso tempo migliorare le prestazioni dei propri immobili.

Rispetto ad altri incentivi, il grande punto di forza del Conto Termico è la sua capacità di trasformare rapidamente un investimento in liquidità, riducendo il peso finanziario degli interventi e accelerando il ritorno economico. Tuttavia, per sfruttarne appieno le potenzialità, è fondamentale conoscere nel dettaglio le regole, i requisiti tecnici e le modalità di accesso, evitando errori che potrebbero compromettere l’ottenimento degli incentivi.

In un contesto in cui il costo dell’energia continua a rappresentare una criticità per famiglie e imprese, strumenti come il Conto Termico 3.0 diventano essenziali non solo per risparmiare, ma anche per aumentare il valore degli immobili e contribuire agli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Affidarsi a una corretta pianificazione fiscale ed energetica, valutando attentamente le opportunità offerte da questo incentivo, può fare la differenza tra una semplice spesa e un investimento altamente vantaggioso nel medio-lungo periodo.

RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI

Abbiamo tutte le risorse necessarie per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.
Non esitare, contatta i nostri professionisti oggi stesso per vedere come possiamo aiutarti.
Oppure scrivici all'email info@commercialista.it

Iscriviti alla Newsletter

Privacy

Focus Approfondimenti

Altri Articoli