Dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, identificate ai fini IVA secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter, comma 1-bis, lettera d) del DPR 633/72, non saranno più soggette al regime dello split payment. Si tratta di un cambiamento rilevante per moltissimi operatori economici, in particolare per i fornitori di queste società, i quali torneranno a incassare anche l’IVA sulle fatture emesse, modificando in modo sensibile la gestione della liquidità e delle operazioni contabili.
Sommario
Questa esclusione è stata resa possibile grazie alla decisione del Consiglio dell’Unione Europea n. 1552 del 25 luglio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE L 188 del 27 luglio. La decisione ha autorizzato l’Italia a mantenere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2026, con alcune modifiche sostanziali, tra cui appunto l’esclusione delle società quotate.
Importante notare che, nel frattempo, sono già stati pubblicati gli elenchi delle società coinvolte nel meccanismo dello split payment per l’anno 2025, ma le indicazioni relative alle società quotate presenti in tali elenchi saranno valide solo fino al 30 giugno 2025. A partire da quella data, infatti, le fatture emesse nei confronti di queste società seguiranno le regole ordinarie IVA, con conseguenze significative sia dal punto di vista operativo che fiscale.
Un cambiamento, questo, che introduce anche nuove esigenze di adeguamento per imprese, consulenti e software gestionali, e che pone interrogativi su come tutelare la corretta gestione dell’IVA nei mesi di transizione. A ciò si aggiunge una norma di salvaguardia contenuta nel Decreto Fiscale recentemente convertito in legge, che interviene per garantire l’applicabilità corretta della nuova disciplina.
Split payment per le società FTSE MIB
Con l’entrata in vigore del Decreto Fiscale (convertito in legge) e a partire dal 1° luglio 2025, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana saranno definitivamente escluse dall’ambito di applicazione dello split payment. Questo significa che, da tale data, i fornitori che emettono fattura verso queste società incasseranno direttamente anche l’IVA addebitata, secondo il regime ordinario, salvo i casi in cui si applica il reverse charge.
La modifica è resa possibile dalla soppressione dell’art. 17-ter, comma 1-bis, lettera d) del DPR 633/72, proprio per le operazioni la cui fattura è emessa (e quindi trasmessa al Sistema di Interscambio – SDI) a partire dal 1° luglio 2025. È bene evidenziare che la data di effettuazione dell’operazione non rileva ai fini dell’applicazione o meno dello split payment: fa fede solo la data di emissione e trasmissione della fattura.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti, infatti, prevede che l’IVA venga esposta in fattura ma versata direttamente all’Erario dal soggetto acquirente. Con la soppressione della norma per le società quotate, questa dinamica non sarà più applicabile, obbligando i fornitori a rivedere le modalità di fatturazione, aggiornando software e procedure interne per applicare la rivalsa IVA secondo il regime ordinario.
In pratica, a partire dal 1° luglio 2025, le fatture emesse nei confronti delle società FTSE MIB non dovranno più riportare il riferimento allo split payment, e i fornitori potranno gestire l’IVA con le regole ordinarie, anche ai fini della liquidazione dell’imposta e del credito IVA. Un cambiamento che incide profondamente anche sulla gestione della liquidità e sul flusso di cassa.
Fatture e tempistiche
Uno degli aspetti più delicati legati all’esclusione delle società FTSE MIB dallo split payment riguarda la corretta individuazione del momento a partire dal quale non si applica più il meccanismo della scissione dei pagamenti. Su questo punto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti tramite una FAQ pubblicata il 27 giugno 2025, confermando che l’elemento determinante è la data di emissione e trasmissione della fattura allo SDI, indipendentemente dal momento in cui è stata effettuata l’operazione.
Questo significa, ad esempio, che un’operazione realizzata il 30 giugno 2025, ma con fattura trasmessa allo SDI dal 1° luglio 2025 in poi, non sarà soggetta allo split payment. Viceversa, fino al 30 giugno 2025, il regime resta pienamente applicabile, con l’obbligo per il cessionario o committente (la società quotata) di versare l’IVA direttamente all’Erario.
Per tutelare i contribuenti nella fase di transizione, è stata inserita una norma di salvaguardia nel Decreto Fiscale convertito in legge: essa prevede che “sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (18 giugno 2025)”. In altre parole, non saranno sanzionati eventuali errori formali, a condizione che vi sia stato un comportamento conforme alle norme in vigore prima dell’entrata in vigore del decreto.
Un esempio pratico chiarisce il concetto: se un fornitore ha consegnato beni il 30 giugno 2025, ha emesso la fattura entro i termini di legge (12 luglio) ma l’ha trasmessa allo SDI il 3 luglio, e ha erroneamente applicato lo split payment, non dovrà preoccuparsi. L’Agenzia chiarisce che, in assenza di contestazione o nota di credito da parte della società acquirente, e con il versamento dell’IVA all’Erario già avvenuto, la posizione sarà automaticamente sanata.

Impatti operativi e fiscali
L’uscita delle società quotate FTSE MIB dallo split payment, a partire dal 1° luglio 2025, comporta una serie di ricadute pratiche che non possono essere sottovalutate, sia per i fornitori che per i professionisti incaricati della consulenza fiscale e contabile. Il primo impatto riguarda senza dubbio la necessità di aggiornare le procedure di fatturazione elettronica, in particolare per i sistemi ERP e gestionali che automatizzano la selezione del regime IVA da applicare ai diversi clienti.
Fino al 30 giugno 2025, l’automatismo prevedeva che le fatture destinate alle società quotate riportassero l’indicazione “scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/72”. Dal 1° luglio in poi, tale formula non sarà più applicabile, e dovrà essere sostituita con la normale esposizione dell’IVA, addebitata e incassata dal fornitore. Un passaggio non banale, che implica controlli puntuali da parte degli operatori per evitare errori nella determinazione del regime IVA corretto.
Dal punto di vista fiscale, il ritorno al regime ordinario significa che i fornitori torneranno ad avere un maggior flusso di cassa legato all’IVA incassata, elemento positivo per la liquidità aziendale, ma che comporta anche maggiore responsabilità nella gestione delle liquidazioni periodiche. Ciò potrebbe comportare, in alcuni casi, l’emersione di crediti IVA più contenuti rispetto al passato o, al contrario, l’obbligo di versamenti più rilevanti.
Per i consulenti fiscali, l’attenzione dovrà concentrarsi su due fronti: da un lato l’aggiornamento tempestivo delle anagrafiche clienti e delle impostazioni nei software di fatturazione, dall’altro la formazione e comunicazione ai clienti sulla corretta gestione del passaggio normativo. Un’errata applicazione dello split payment dopo il 30 giugno 2025 potrebbe infatti comportare sanzioni o richieste di note di credito da parte dei clienti.
Interpretazioni operative
Un punto essenziale chiarito dall’Agenzia delle Entrate riguarda la nozione di “emissione della fattura”, che è stata oggetto di diverse domande da parte di imprese e professionisti. In base ai chiarimenti ufficiali, già forniti in occasione delle FAQ del 13 gennaio e ribaditi nel documento del 27 giugno 2025, una fattura si considera formalmente emessa nel momento in cui viene trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), indipendentemente dalla data indicata sul documento.
Questo elemento è cruciale perché rappresenta il discrimine temporale per stabilire se una determinata operazione rientra o meno nello split payment. Ad esempio, un’impresa che ha effettuato una prestazione il 28 giugno, ma trasmette la fattura allo SdI il 2 luglio 2025, non dovrà applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti, anche se l’operazione è avvenuta prima della data spartiacque. Viceversa, una fattura trasmessa entro il 30 giugno continuerà a essere soggetta allo split payment, anche se emessa per operazioni che avvengono vicino alla soglia temporale.
Questo approccio mira a semplificare i controlli sia per il contribuente che per l’amministrazione finanziaria, evitando ambiguità e potenziali contestazioni. Tuttavia, richiede maggiore precisione e attenzione nella gestione documentale e nel rispetto delle tempistiche, specialmente nel periodo transitorio tra giugno e luglio 2025.
Va inoltre evidenziato che la trasmissione allo SdI rappresenta l’unico momento ufficialmente rilevante: non conta la data di consegna del bene, né la data indicata nel corpo della fattura, né eventuali registrazioni interne ai sistemi aziendali. Questo criterio unico è stato scelto proprio per garantire chiarezza normativa e certezza operativa.

Operazioni a cavallo tra giugno e luglio 2025
Il periodo di transizione tra la fine di giugno e l’inizio di luglio 2025 si presenta come una fase particolarmente delicata per chi emette fatture verso società quotate FTSE MIB. Le cosiddette “operazioni miste”, ossia quelle effettuate nei giorni immediatamente precedenti o successivi al 30 giugno, ma con fatture emesse e trasmesse in date diverse, richiedono un controllo rigoroso e una gestione documentale estremamente accurata.
Il rischio più comune è applicare erroneamente lo split payment a una fattura che, per data di trasmissione allo SDI, rientra invece già nel nuovo regime ordinario, oppure, al contrario, non applicare lo split dove invece sarebbe ancora obbligatorio. Questi errori possono generare conseguenze sul piano fiscale, come l’emissione di note di credito richieste dal cliente, ritardi nei pagamenti o la necessità di integrare correttamente la fattura.
Un’attenzione particolare dovrà essere posta su:
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la corretta datazione del documento rispetto all’effettuazione dell’operazione;
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la puntuale trasmissione della fattura allo SDI entro la data utile;
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l’allineamento dei sistemi gestionali e dei codici IVA per distinguere automaticamente le operazioni prima e dopo il 1° luglio;
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la comunicazione tra amministrazione, contabilità e consulente fiscale per gestire casi ambigui.
A livello operativo, sarà fondamentale implementare check-list interne e predisporre procedure di verifica supplementari nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del 30 giugno. Questo per evitare errori materiali, che possono complicare i rapporti con i clienti, generare disallineamenti nei versamenti IVA e aumentare il rischio di contestazioni future in sede di controllo.
Vantaggi per i fornitori
L’uscita delle società quotate FTSE MIB dal meccanismo dello split payment rappresenta una notizia positiva per i fornitori, che si troveranno ad operare nuovamente in regime IVA ordinario. Questo cambiamento comporta benefici concreti, sia in termini di flusso di cassa, sia nella semplificazione delle procedure contabili e fiscali.
Il primo effetto diretto è il miglioramento della liquidità aziendale: i fornitori incasseranno l’IVA addebitata in fattura insieme all’imponibile, senza più dover attendere la detrazione in liquidazione. In regime di split payment, infatti, l’IVA non veniva mai incassata, ma versata direttamente all’Erario dal committente, creando squilibri nella gestione finanziaria soprattutto per imprese di piccole e medie dimensioni. Con il ritorno alla rivalsa IVA ordinaria, le imprese potranno utilizzare immediatamente il gettito incassato per fronteggiare esigenze operative, pagamenti o investimenti.
Anche sul fronte fiscale, la modifica comporta vantaggi. Non essendo più soggette a split payment, le operazioni verso società quotate torneranno a generare un credito IVA potenziale più basso ma coerente, riducendo il rischio di dover attendere lunghi tempi per i rimborsi. Inoltre, si semplifica la tenuta dei registri IVA, poiché non sarà più necessario operare distinzioni tra clienti “split” e clienti “ordinari”.
Dal punto di vista operativo, i sistemi gestionali potranno essere razionalizzati, eliminando logiche complesse per individuare automaticamente i soggetti sottoposti a scissione. Questo si traduce in meno possibilità di errore, meno necessità di formazione per il personale e un minor rischio di contenzioso in caso di verifiche.
Infine, il cambiamento stimola una maggiore trasparenza nei rapporti commerciali, poiché l’IVA sarà incassata e gestita direttamente tra le parti, senza interventi “terzi” dell’amministrazione finanziaria nel flusso economico tra fornitore e cliente.
Proroga europea dello split payment
Il meccanismo dello split payment, introdotto in Italia nel 2015, ha avuto origine come misura straordinaria volta a contrastare l’evasione IVA in settori a rischio, soprattutto negli appalti pubblici. La sua applicazione è stata possibile grazie a una deroga concessa dalla Commissione Europea, rinnovata nel tempo con una serie di decisioni formali del Consiglio dell’Unione Europea.
L’ultima proroga è arrivata con la Decisione n. 1552 del 25 luglio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 188 del 27 luglio 2023, che ha autorizzato l’Italia a mantenere lo split payment fino al 30 giugno 2026. Tuttavia, nella stessa decisione è stato fissato un principio di progressiva limitazione dell’ambito applicativo, aprendo alla possibilità di escludere alcune categorie di soggetti, come appunto le società quotate nell’indice FTSE MIB.
La ratio della deroga risiede nell’eccezionalità del meccanismo, che rappresenta una violazione temporanea del principio di neutralità dell’IVA previsto dalla normativa europea. L’idea di fondo è che lo split payment sia un rimedio estremo, da adottare solo in casi specifici e non come regola generale. In questo senso, l’Unione Europea ha spinto per un’applicazione più mirata e circoscritta, che infatti oggi esclude numerosi soggetti rispetto al passato.
L’Italia, recependo queste indicazioni, ha provveduto alla soppressione dell’articolo 17-ter, comma 1-bis, lettera d) del DPR 633/72, con effetto dal 1° luglio 2025, escludendo così le società FTSE MIB. Il resto del meccanismo, invece, continuerà ad applicarsi regolarmente fino al 30 giugno 2026 per le Pubbliche Amministrazioni, le società controllate dallo Stato e gli enti inseriti negli appositi elenchi.
È importante che imprese e consulenti siano ben consapevoli del fatto che lo split payment non è stato abolito, ma solo ridotto nel perimetro soggettivo, e che continua a trovare piena applicazione in molti ambiti. Da qui, la necessità di aggiornare continuamente le anagrafiche clienti e le impostazioni di fatturazione, consultando i nuovi elenchi pubblicati per il 2025.
Conclusione
L’esclusione delle società quotate FTSE MIB dal regime dello split payment, a partire dal 1° luglio 2025, rappresenta una svolta importante nel panorama fiscale italiano. Sebbene il meccanismo della scissione dei pagamenti resterà in vigore fino al 30 giugno 2026 per le Pubbliche Amministrazioni e altre categorie, l’uscita delle società quotate introduce maggiore coerenza, semplificazione e flessibilità per le imprese fornitrici, che potranno tornare a incassare direttamente l’IVA e gestirla con le regole ordinarie.
Tuttavia, la fase di transizione richiede massima attenzione, soprattutto per le operazioni a cavallo del 30 giugno, dove errori formali possono avere conseguenze operative o fiscali, sebbene siano state previste norme di salvaguardia per tutelare i comportamenti adottati in buona fede.
In questo scenario, è fondamentale che imprese, professionisti e software house procedano per tempo ad aggiornare sistemi, processi e procedure, e che mantengano alta l’attenzione nella consultazione degli elenchi ufficiali Split Payment 2025, validi solo fino al 30 giugno per le società quotate.
Con il supporto di un commercialista esperto e una pianificazione accurata, il passaggio al nuovo regime può diventare un’occasione per ottimizzare la gestione dell’IVA, migliorare la liquidità aziendale e semplificare l’adempimento fiscale.

