La figura del lavoratore è centrale nel nostro ordinamento giuridico.
Già la nostra Costituzione all’art. 1 sancisce che “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.
Tale affermazione di mero principio merita che si pongano in essere gli interventi concreti idonei a garantire un’effettiva e concreta attuazione di tale principio al fine di scongiurare il pericolo che rimanga inattuato.
In questo senso, lo Stato ha il compito fondamentale e decisivo di rimuovere gli ostacoli che impediscano la partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Al contempo, si impone al lavoratore il dovere di svolgere un’attività che permetta il progresso materiale e spirituale della società.
Quali sono, dunque, i riferimenti normativi idonei a garantire una forma di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori? Oltre la nostra Costituzione, anche la Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) prevede specifiche norme finalizzate a tutelare la libertà e la dignità degli stessi lavoratori.
L’art. 1 sancisce il diritto dei lavoratori a manifestare liberamente le loro opinioni in materia sindacale ed economica, nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle norme di legge.
La libertà di opinione dei lavoratori viene tutelata, in concreto, imponendo al datore di lavoro il divieto di effettuare indagini ai fini dell’assunzione o nel corso del rapporto di lavoro su opinioni politiche, religiose, sindacali e su fatti del tutto estranei ad una valutazione in ordine alla specifica attitudine professionale.
Nello specifico, a tutela della dignità dei lavoratori, l’art. 2 impone il divieto al datore di lavoro di impiegare guardie giurate per vigilare sull’attività lavorativa dei dipendenti; esse possono essere assunte soltanto per la tutela del patrimonio aziendale. Non possono neanche essere utilizzati impianti audiovisivi o altre apparecchiature per controllare “a distanza” i lavoratori.
Il quadro dei diritti e dei doveri dei lavoratori è ben più ampio rispetto a quanto poc’anzi descritto in via del tutto esemplificativa. Non si esaurisce, dunque, in questi pochi ma significativi riferimenti normativi.
Ciò che si impone, in definitiva, è la ricerca di un equilibrio tra le esigenze della produzione economica, da una parte, e, dall’altra, le indispensabili esigenze del lavoratore, il quale – prima d’essere concepito come risorsa – dovrà essere concepito come ‘essere umano’, dotato di una irrinunciabile dignità

