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martedì 16 Aprile 2024

Rubrica Legale dell’Avv. Lifang Dong: La responsabilità dai vizi del prodotto OEM

Rubrica Legale dell’Avv. Lifang Dong: La responsabilità dai vizi del prodotto OEM

Sig. Francesco: Buongiorno, Avvocato Dong! Sono direttore di una società italiana di prodotti alimentari con grande diffusione in Cina.

Tuttavia, a causa della crisi, circa un anno fa, abbiamo affidato ad un’impresa cinese la produzione dei nostri prodotti e fino a qualche giorno fa è andato tutto per il meglio. Tuttavia, di recente una consumatrice dei nostri prodotti ha subito dei gravi danni fisici a causa di un vizio dei generi alimentari da noi realizzati, e, per questo, ha agito in tribunale per chiedere il risarcimento.

A mio avviso, non abbiamo alcuna responsabilità per l’accaduto proprio perché il prodotto è stato lavorato dalla società cinese.

In ogni caso, dovremo presentarci in tribunale e dare delle spiegazioni. Può dirmi qualcosa di più sulla mia posizione in base alla legge cinese?

Avv. Dong: Buongiorno Sig. Francesco!

Direi che la Sua storia è un tipico evento di responsabilità dai vizi del prodotto OEM. L’articolo 43 della Legge cinese sulla Qualità del Prodotto prevede che, se si subisce un danno personale o patrimoniale a causa dei difetti dei prodotti, la vittima può richiedere il risarcimento dei danni sia ai produttori sia ai venditori.

Se la responsabilità è dei produttori e il risarcimento viene pagato dai venditori, questi ultimi hanno il diritto di regresso nei confronti dei produttori; se, invece, la responsabilità è dei venditori e la compensazione viene pagata dai produttori, questi ultimi hanno il diritto di regresso nei confronti dei venditori. L’articolo 40 della Legge dispone che il venditore è responsabile per la riparazione, sostituzione, restituzione e risarcimento dei danni subiti dai consumatori nei seguenti casi:

(1) quando non è possibile utilizzare i prodotti per l’uso a cui sono destinati e il venditore non ha dato spiegazioni illustrative;

(2) quando la qualità dei prodotti oppure le confezioni non sono conformi agli standard indicati nelle spiegazioni illustrative;

(3) quando la qualità dei prodotti non coincide con quella specificata nelle istruzioni per l’uso o con la qualità dei campioni previsti.

Dopo l’effettuazione della riparazione sostituzione, restituzione o risarcimento dei danni da parte del venditore, secondo le disposizioni del comma precedente, questo ultimo ha diritto di regresso nei confronti dei produttori o fornitori, se quest’ultimi sono responsabili, salvi i casi in cui le parti abbiano concluso un patto contrario.

Secondo il diritto cinese, per “produttore” si intende qualsiasi soggetto, che indica la denominazione sociale, numero di registrazione,  marchio, nome e cognome o altri segni distintivi sul prodotto o sulla confezione, che possa identificare la società, l’ente o la persona fisica produttrice si assumerà la responsabilità per vizi sulla qualità del prodotto. Se il prodotto difettoso o la confezione sia contraddistinto solo dalla denominazione sociale del committente o del mandatario, allora la responsabilità sarà assunta solo dal committente o dal mandatario; diversamente se entrambe le parti indichino le loro denominazioni sociali sul prodotto, allora entrambi le parti si assumeranno la responsabilità solidale.

Alla luce delle disposizioni predette, benché la Sua società non produca l’articolo direttamente, ma apponga semplicemente il proprio marchio sul prodotto, rientrerà nel concetto di “produttore”.

In ogni caso, non essendo la Sua società ad aver causato i difetti che hanno provocato il danno, Le consiglio di rivolgersi ad un Avvocato al fine di difendere i Suoi diritti.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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