5.1 C
Rome
sabato 24 Gennaio 2026
Home Blog Page 230

Nuovi Minimi: estratto del provvedimento Agenzia Entrate 21.12 esplicativo nuovo regime dei minimi 2012

0

Nuovi Minimi: Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio  2011, n. 111).

N. 185825/2011 Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio  2011, n. 111).

Il Direttore dell’Agenzia

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi

Dispone

1. Soggetti ammessi al regime contabile agevolato

1. 1. Dal 1° gennaio 2012, le persone fisiche che, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ossia che:

a)  nell’anno solare precedente:

1.   hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30. 000 euro;

2.   non hanno effettuato cessioni all’esportazione;

3.   non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b)  nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15. 000 euro;

c)  non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

d)  sono soggetti residenti;

e)  non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

f)  non partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico;

accedono al regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in quanto:

a.   non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98;

b.   fuoriescono dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per decorrenza dei termini di applicazione stabiliti dall’articolo 27, comma 1, del 6 luglio 2011 n. 98.

1. 2. Possono, altresì, accedere al regime contabile agevolato:

a)  I  soggetti  che,  pur  avendo  le  caratteristiche  di  cui  ai  commi  96  e  99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b)  I soggetti che, pur avendo le caratteristiche di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.   1. 3 Nel caso in cui i soggetti che si avvalgono del regime contabile agevolato esercitino contemporaneamente più attività, ai fini dell’individuazione del limite dei compensi o dei  ricavi,  nonché  del  limite  relativo  all’acquisto  di  beni  strumentali,  stabiliti dall’articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate.

2. Soggetti esclusi

2. 1. Sono esclusi dal regime contabile agevolato i soggetti di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008, ossia coloro che si avvalgono delle seguenti disposizioni:

a)  articoli 34, 34-bis, 74, primo, secondo e sesto comma e 74-ter del decreto del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b)  articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c)  articolo  25-bis,  comma  6,  primo  periodo,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d)  articoli 36 e 40-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2. 2. La causa di esclusione di cui al precedente punto 2. 1. Lettera a) non ricorre per i produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Determinazione del reddito

3. 1. I contribuenti di cui al punto 1. 1 determinano il reddito di lavoro autonomo o d’impresa rispettivamente ai sensi degli articoli 54 e 66 del testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Opzione per il regime ordinario

4. 1. I contribuenti di cui al punto 1. 1 possono optare per l’applicazione del regime contabile ordinario di cui agli articoli 14, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600.

4. 2 L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

4. 3 Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime contabile ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

5. Semplificazioni

5. 1 I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:

a)  registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto;

b)  tenuta del  registro dei  beni ammortizzabili qualora, a  seguito di  richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c)  liquidazioni e versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto;

d)  versamento dell’acconto annuale dell’imposta sul valore aggiunto;

e)  presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive, di cui all’articolo 19 dal d. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e versamento della relativa imposta.

5. 2. Restano fermi i seguenti adempimenti:

a)  conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;

c)  comunicazione annuale dei dati IVA di cui all’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a euro 25. 822,84;

d) presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto;

e)  versamento annuale dell’imposta sul valore aggiunto;

f)  versamento dell’acconto e  del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

g)  versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all’’imposta sul reddito delle persone fisiche;

h)  adempimenti dei sostituti d’imposta previsti dall’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

i)   comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

j)   comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001.

6. Studi di settore

6. 1. I contribuenti che applicano il regime contabile agevolato sono soggetti agli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ed ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 195, n. 549, nonché alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati, come disposto dall’articolo 7 comma 2, lett. B) del decreto ministeriale 2 gennaio 2008;  6. 2 Ai fini dell’individuazione del limite relativo all’ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti, di cui all’articolo 1, comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non rileva l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri.

7. Passaggi tra regimi

7. 1 Il regime contabile agevolato cessa di avere applicazione:

a) dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al punto 1. 1. O si verifica una causa di esclusione di cui al punto 2. 1 del presente Provvedimento;

b) a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.

7. 2 I soggetti di cui al punto precedente applicano il regime contabile agevolato dal periodo di imposta successivo a quello in cui riacquistano le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero a seguito di revoca del regime contabile ordinario.

Motivazioni

Con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme recate dal citato dall’articolo 27, commi 3, 4 e 5, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, concernente il regime contabile agevolato previsto per i soggetti che posseggono i requisiti di cui all’articolo 1, commi 96 e 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In particolare sono dettate le disposizioni concernenti i requisiti di accesso e fuoriuscita dal regime contabile agevolato, le semplificazioni e gli obblighi connessi a tale regime, nonché sono stabiliti i criteri di determinazione del reddito.

Si riportano i riferimenti normativi dell’atto.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 66, articolo 67, comma 1, articolo  68, comma 1, articolo 71, comma 3, lettera a).   Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1, e articolo 6, comma 1). Regolamento di  amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2,comma 1  e articolo 5, comma 4).

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (articolo 27, comma 3); Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Articolo 1, commi da 96 a 117); decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n.633  –  Istituzione  e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

– Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Testo  unico  delle  imposte sul  reddito approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (articolo 32); Decreto del  Presidente della Repubblica 21  dicembre 1996, n. 696

– Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; Decreto del Presidente della Repubblica   10 novembre 1997, n. 442

– Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

– Regolamento recante modalità per la presentazione delle  dichiarazioni relative alle imposte  sui  redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

– Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (articolo 1); Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008 – Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

La  pubblicazione del  presente  provvedimento sul  sito  internet  dell’Agenzia  delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 22 dicembre 2011

Circolare Ministero del Lavoro: Certificazione del contratto

0
Circolare Ministero del Lavoro: Certificazione del contratto

La complessità dei rapporti che scaturiscono dalla sottoscrizione di un contratto di appalto suggeriscono, un utile ricorso all’istituto della certificazione.

Va, infatti, ricordato che, al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro le parti possono ottenere la certificazione…

Circolare Ministero del Lavoro  11. 02. 2011 n. 5 del 2011: Certificazione del contratto

 

Va, infatti, ricordato che, al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro le parti possono ottenere la certificazione, anche del contratto di appalto, secondo le procedure stabilite nel Titolo VIII (artt. 75-84) del D. Lgs. N. 276/2003, come illustrate dalla citata circolare 15 dicembre 2004, n. 48, tenendo conto delle modifiche introdotte dalla recente legge n. 183/2010 (cosiddetto “Collegato lavoro”) e avendo ben presenti le indicazioni in argomento contenute nella già richiamata macrodirettiva del Ministro del lavoro del 18 settembre 2008. Si sottolinea, in particolare, sul macrodirettiva ora citata dispone come l’attività investigativa debba concentrarsi sui contratti che non sono stati oggetto di certificazione.

Peraltro, con specifico riferimento all’appalto, l’art.  84 del D. Lgs. N. 276/2003 stabilisce che le procedure di certificazione possono essere utilizzate – sia in sede di stipulazione del contratto, sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale – anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto. Sul punto si evidenzia che l’efficacia della certificazione risulterà tanto evidente quanto più l’indagine dell’organo certificatore si orienterà ad una disamina attenta della sussistenza degli elementi e dei requisiti previsti dall’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. N. 276/2003 sopra richiamati, non soltanto su base meramente documentale, ma anche mediante dichiarazioni pubblicamente rese e acquisite dalle parti contraenti in sede di audizione personale nel corso dell’iter di certificazione.

Al riguardo si segnala che, come recentemente disposto dall’art.  31, comma 7, della legge n. 183/2010 – che ha novellato l’art.  79 delD. Lgs. N. 276/2003 – gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato – appunto tramite una accorta attività istruttoria, ivi comprese le dichiarazioni delle parti – che l’attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita.

Cassa edile oggetto: interessi per ritardato pagamento, variazione della percentuale

0
CASSA EDILE Oggetto: Interessi per ritardato pagamento, variazione della percentuale.

Con la presente informiamo che, con decorrenza 9/11/2011, agli importi versati oltre la scadenza sono aggiunti interessi di mora, calcolati in ragione d’anno, al tasso del 4,75% corrispondente a due punti in meno di quanto previsto dall’INPS per il mancato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (morosità).

Cogliamo l’occasione per ricordare che i contributi e gli accantonamenti alla Cassa Edile sono da versare entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Cassa edile Bergamo

Estratto Circolare  25 novembre 2011 Prot. N.     2960/2011/GC/ep

Oggetto: Interessi per ritardato pagamento, variazione della percentuale.

Con la presente informiamo che, con decorrenza 9/11/2011, agli importi versati oltre la scadenza sono aggiunti interessi di mora, calcolati in ragione d’anno, al tasso del 4,75% corrispondente a due punti in meno di quanto previsto dall’INPS per il mancato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (morosità).   Cogliamo l’occasione per ricordare che i contributi e gli accantonamenti alla Cassa Edile sono da versare entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Distinti saluti.

Il Presidente (Ing. Giulio Pandini)

DURC: arriva la sperimentazione della verifica della congruità del costo della monodopera per tutto il 2012, poi obbligatoria dal 1° gennaio 2013

0
DURC: arriva la sperimentazione della verifica della congruità del costo della monodopera per tutto il 2012, poi obbligatoria dal 1° gennaio 2013

Con delibera del 16 novembre 2011 il Comitato della Bilateralità ha convenuto che dal prossimo 1° gennaio 2012 le Casse Edili sono tenute ad adottare un modello di denuncia mensile che preveda l’elenco per impresa dei cantieri attivi nel mese di riferimento ed il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio.

Dallo stesso mese, in caso di necessità di modifiche non formali alla denuncia inviata, le imprese sono tenute a trasmettere alla Cassa Edile una denuncia integrativa/sostitutiva.

D.U.R.C. Arriva la sperimentazione della verifica della congruità del costo della monodopera per tutto il 2012, poi obbligatoria dal 1° gennaio 2013

Il 16 novembre 2011 il Comitato della Bilateralità formato da Ance, Anaepa Confartigianatp, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Ancpl-Legacoop, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Agci – PL, Aniem, Fenea-UIL, Filca-CISI e Fillea-CGIL ha firmato la delibera n. 1 in materia di DURC (documento unico di regolarità contributiva).

In particolare, sono state concordati i seguenti atti:

a) dal prossimo 1 gennaio le Casse Edili saranno tenute ad adottare un modello di denuncia mensile che preveda l’elenco per impresa dei cantieri attivi nel mese di riferimento ed il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio;

b) dal mese di aprile 2012 le Casse Edili dovranno attivare un “contatore di congruità” che consenta la comparazione dei livelli minimi di costo della manodopera per le varie tipologie di lavori con quanto risultante dalla moltiplicazione per 2,5 dell’imponibile contributivo della Cassa Edile riferito agli operai effettivamente impegnati nel cantiere;

c) dal mese di aprile 2012 tutte le Casse Edili dovranno attivare una fase sperimentale di verifica di congruità, utilizzando il “contatore”, non collegata al rilascio del DURC;

d) nel mese di luglio 2012 il Comitato di Bilateralità si incontrerà per la verifica dei risultati della fase di sperimentazione, al fine di adottare eventuali azioni correttive alle procedure operative;

e) dalla denuncia di competenza relativa al mese di luglio 2012 le imprese avranno l’obbligo di compilare i campi relativi alle indicazioni dei cantieri, pena la irricevibilità della denuncia stessa e la conseguente segnalazione di irregolarità dell’impresa alla BNI;

f) dal mese di ottobre 2012 i DURC rilasciati dalla Cassa Edile per fine lavori segnaleranno il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell’opera, secondo quanto previsto dall’Avviso Comune del 23 ottobre 2010, fermo restando che dall’1 gennaio 2013 la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del DURC regolare.

Le parti componenti il Comitato di Bilateralità hanno affidato alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) il compito di fornire alle Casse Edili le indicazioni operative necessarie per l’applicazione dell’accordo e a segnalare alle parti eventuali difficoltà applicative o comportamenti difformi alle indicazioni da parte degli Enti territoriali.

 

Sintesi Legge “SALVA ITALIA” (D.L. 06/12/2011 n.201) Misure Fiscali

0
Sintesi Legge “SALVA ITALIA” (D.L. 06/12/2011 n.201) Misure Fiscali

Ennesimo e prezioso lavoro di sintesi del Dr. Montanaro, questa volta sul delicato tema della Legge Salva Italia, si tratta di uno specchietto fiscale easy to read postato nella macro area “La Rubrica del Direttore” in omaggio allo stesso Montanaro ex Dirigente e  Direttore di alcuni importanti uffici della Agenzia delle Entrate del Lazio, ora in pensione ma sempre attivo e dinamico.

Legge “SALVA ITALIA”  (D. L. 06/12/2011 n. 201)

Misure Fiscali

1) Dal 2012 istituzione dell’ IMU (assorbe ICI e Irpef fondiaria):

· base imponibile: V. C. Immobili + 60% (abitazioni);

· aliquote:

Ø 4‰ per abitazione principale, con detrazione di € 200 + € 50 per ogni figlio residente < 26 anni (max. € 400);

Ø 7,6‰ per altre.

I Comuni possono aumentare le aliquote fino a 3 punti e prevedere particolari agevolazioni.

2) Dal 2011 l’addizionale regionale base passa dallo 0. 9% all’1,23%, con possibilità di aumento fino a 0. 5%.

3) Dal 2012 si può dedurre da Ires o Irpef la quota Irap relativa al lavoro, resta la deduzione del 10% Irap per interessi passivi.

4) Ai fini Irap la deduzione sui nuovi contratti per donne e giovani sotto i 35 anni sale da € 4. 600 ad € 10. 600.

5) Dal 2011si introduce l’ACE (Aiuto crescita economica) che consiste nel dedurre da Ires il rendimento del 3% del nuovo capitale investito mediante versamenti dei soci e/o trattenimento degli utili.

6) Dal 2011 le case all’estero sono tassate con imposta patrimoniale dello 0,76% sul costo di acquisto o sul valore reale.

7) La detrazione del 36% (ristrutturazione) diventa strutturale, mentre la detrazione del 55% (riqualificazione energetica) resta tale per il 2012 e dal 2013 confluisce nel 36%.

8) Dal 2012 prelievo dello 0,1% sui patrimoni finanziari in banca/posta (0. 15% dal 2013).

9) Dal 01/10/2012 possibile aumento dell’IVA dal 10% al 12% e dal 21% al 23%  se non vengono ridotte le agevolazioni Irpef.

10) Dal 01/01/2012 l’interesse legale sale dal 1,5% al 2,5%.

11) Dal 2012 i contributi degli autonomi passano dal 20% al 21,3% (per poi salire fino al 24%).

12) Per le auto con potenza > 185 kw viene istituito un superbollo di importo pari ad € 20 per ogni kw eccedente, con riduzione legata ad anzianità > 5 anni.

13) Non è possibile effettuare pagamenti in contanti da € 1. 000 in su.

14) Prelievo aggiuntivo sui capitali scudati (1% nel 2012, 1,35% nel 2013), tramite banche.

 

Spesometro: Proroga al 31 gennaio 2012 del termine per la presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 25mila euro.

0
Spesometro: Proroga al 31 gennaio 2012 del termine per la presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 25mila euro.

Spesometro: Proroga al 31 gennaio 2012 del termine per la presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 25mila euro.

La nuova scadenza è fissata dal provvedimento direttoriale, pubblicato sul sito dell’agenzia delle Entrate, che proroga il vecchio termine del 31 dicembre 2011 entro cui era fissata la segnalazione al Fisco delle operazioni riferite al periodo d’imposta 2010, come previsto dal decreto legge 78/2010.

L’Agenzia spiega che il nuovo termine per la comunicazione, che non incide sulla tempistica dell’utilizzazione delle informazioni per le attività di controllo, si è reso indispensabile al fine di consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico e di superare le difficoltà operative segnalate dai soggetti titolari di partita Iva.

Sintesi del provvedimento della Agenzia delle Entrate N.   2011/186218

Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul   valore   aggiunto   di   importo   non   inferiore   a   euro   tremila.    Disposizioni modificative  del  provvedimento  del  16  settembre  2011,  prot.   n.   133642/2011. Proroga dei termini di comunicazione per il periodo d’imposta 2010.

Il direttore dell’Agenzia

In  base  alle  attribuzioni  conferitegli  dalle  norme  riportate  nel  seguito  del presente provvedimento, Dispone:1. Modifiche al punto 1.1 del provvedimento del 16 settembre 2011  1.1 Al punto 1.1 del  provvedimento  del  16  settembre 2011,  prot. n.   133642/2011, le  parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti “31 gennaio 2012”.

Motivazioni

Il presente provvedimento modifica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011, che ha prorogato al 31 dicembre 2011 il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica di cui all’art. 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, riferita al periodo d’imposta 2010. Detto  termine viene posticipato al 31  gennaio 2012 al fine di consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico e di superare le difficoltà operative rappresentate dai soggetti titolari di partita Iva, i quali devono presentare, entro tale data, la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini  dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro venticinquemila.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).   Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).   b) Disciplina normativa di riferimento:  Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (art. 21). Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10,  23, 24 e 25).   Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-bis e  3).   Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.   Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Art. 4, primo comma, lettere a) e b) e art. 7). Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010,  prot.   2010/184182.   Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011, prot.   2011/92846.   Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011, prot. N.   133642/2011. La  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  internet  dell’Agenzia  delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 21 dicembre 2011

Riapre l’art.14 del D.M. 593/00: agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca(+) Dal 21 dicembre 2011 è consentita la compilazione della domanda online

0

Il sostegno ministeriale riguarda le seguenti attività: assunzione a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale, di qualificato personale di ricerca (titolari di dottorato di ricerca o possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all’estero; laureati con esperienza nel settore della ricerca) assunzione di oneri relativi a borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nonché ad assegni di ricerca attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, eventualmente estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo 

Riapre l’art. 14 del D. M. 593/00: agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca(+)  Dal 21 dicembre 2011 è consentita la compilazione della domanda online  

metal-worker_3353. JpgDal 21 dicembre 2011 sarà possibile trasmettere la domanda per l’ottenimento delle agevolazioni previste dall’art. 14 del D. M. 53/00.

Le domande possono già ora essere compilate in bozza utilizzando il servizio Internet SIRIO alla voce “Domande di finanziamento”.

Il sostegno ministeriale riguarda le seguenti attività: assunzione a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale, di qualificato personale di ricerca (titolari di dottorato di ricerca o possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all’estero; laureati con esperienza nel settore della ricerca) assunzione di oneri relativi a borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nonché ad assegni di ricerca attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, eventualmente estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo

Chi può partecipare 
 imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;
 imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui ai precedenti l numeri 1, 2, 3;
consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più dei precedenti numeri 1, 2, 3, 4;
 i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MIUR del 25 marzo 1994 (G. U. N. 187 del 11 agosto 1994).

Agevolazione
il soggetto beneficiario può ottenere per ogni unità assunta euro 25. 822,85 di cui: euro 5. 164,56 nella forma del contributo a fondo perduto euro 20. 658,28 nella forma del credito d’imposta  

CCIAA e Provincia di Monza e Brianza: bando per il sostegno alla creazione di nuove imprese innovative (denominato anche come bando “Ritorno al futuro”)

0
CCIAA e Provincia di Monza e Brianza: bando per il sostegno alla creazione di nuove imprese innovative (denominato anche come bando “Ritorno al futuro”)

CCIAA e Provincia di Monza e Brianza: bando per il sostegno alla creazione di nuove imprese innovative (denominato anche come bando “Ritorno al futuro”)

La Camera di commercio di Monza e Brianza e la Provincia di Monza e Brianza intendono favorire la creazione e lo sviluppo di nuove imprese nel territorio della provincia di Monza e Brianza, operanti in particolari settori innovativi e di sviluppo.

Beneficiari

Possono presentare richiesta di contributo: aspiranti imprenditori (persone fisiche), che si impegnino a creare una PMI avente sede legale in provincia di Monza e Brianza PMI iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Monza e Brianza in data non antecedente al 1 luglio 2011, aventi sede legale in provincia di Monza e Brianza.

Ambiti d’intervento

Il bando si rivolge alle imprese o agli aspiranti imprenditori che operano o che intendono operare in uno dei seguenti settori: aerospazio, arredamento e legno, attività di design, automotive, biotecnologie, edilizia eco-sostenibile, elettronica energia, fonti rinnovabili ed assimilate ict, produzione di software, industria tessile, moda, abbigliamento, meccanica di precisione, metallurgia e beni strumentali produzione/lavorazione di materiali, macchinari, attrezzature o prodotti avanzati, prodotti chimici, realizzazione di prodotti innovativi e che svolgano l’attività prevalente di produzione di beni (intesa anche come assemblaggio e lavorazione di semilavorati), comprensiva, eventualmente, delle attività di progettazione e ricerca & sviluppo.

Agevolazione

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al
50% delle spese ammissibili.

Il contributo massimo concesso non potrà superare la somma di euro 12. 000,00 (al lordo delle ritenute del 4%).

L’investimento proposto non potrà, pena inammissibilità della domanda di partecipazione al bando, avere un valore inferiore ad euro 5. 000,00.

Lo stanziamento complessivo ammonta ad euro 250. 000,00.

 

Termini di presentazione della domanda

Le domande devono essere inoltrate a partire dal 1 febbraio 2012 e fino al 2 aprile 2012.

Circolare INPS n. 153 Direzione Centrale Risorse Umane Roma, 14/12/2011 Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

0

Con la presente circolare sono delineati gli aspetti relativi all’ iter procedurale e alle competenze degli organismi deputati agli accertamenti sanitari per la verifica dello stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa dei dipendenti dell’Istituto, anche con riferimento alle conseguenze che detti accertamenti hanno sul rapporto di lavoro.  

Direzione Centrale Risorse Umane

Roma, 14/12/2011

Circolare n. 153

 

OGGETTO: Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa dei dipendenti dell’Istituto.

 

Premessa

Con la presente circolare sono delineati gli aspetti relativi all’ iter procedurale e alle competenze degli organismi deputati agli accertamenti sanitari per la verifica dello stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa dei dipendenti dell’Istituto, anche con riferimento alle conseguenze che detti accertamenti hanno sul rapporto di lavoro.

A seguito dell’evoluzione normativa in materia di inabilità – legge 8 agosto 1995, n. 335 (“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”); decreto del Ministero del tesoro 8 maggio 1997 n. 187 (“Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all’articolo 2, comma 12, della legge 8. 8. 1995, n° 335, concernenti l’attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria”); d. P. R 29 ottobre 2001, n. 461 (“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizionedel comitato per le pensioni privilegiate); decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, della difesa, dell’interno e della salute del 12 febbraio 2004 (“Criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all’art. 9 del d. P. R 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita’ di svolgimento dei lavori”) – si devono intendere superate le disposizioni contenute nella circolare n. 63/84, relativamente alle procedure di verifica sanitaria per l’accertamento dello stato di inabilità dei dipendenti dell’Istituto.

 

Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il dipendente che si trova in stato di malattia protratta o ritenga di trovarsi, per infermità fisica o mentale non dipendente da causa di servizio, nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, può presentare domanda per il conseguimento della pensione ordinaria di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e regolamentata dal decreto del Ministero del tesoro 8 maggio 1997 n. 187.

Requisiti

 

La citata legge n. 335/1995, all’art. 2 comma 12, individua i seguenti requisiti soggettivi ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità per i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria:

anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio

precedente la data di presentazione della domanda; risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio (in caso di dipendenza da causa di servizio si applicano le norme relative alla pensionistica privilegiata); riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa delle suddette infermità;

Accertamenti sanitari

La legge n. 335/1995, oltre ad individuare i requisiti soggettivi per la richiesta di pensione di inabilità da parte dei dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive

dell’assicurazione generale obbligatoria, prevede, all’art. 12, comma 2, ultimo periodo, che “per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio”.

Al riguardo, l’art. 9 del d. P. R. N. 461/2001 individua una pluralità di organismi di accertamento sanitario e demanda ad un successivo decreto la definizione delle competenze e delle funzioni da assegnare agli stessi.

Il menzionato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, della difesa, dell’interno e della salute del 12 febbraio 2004, le cui disposizioni trovano applicazione nei confronti dei pubblici dipendenti di cui all’art. 1, comma 2, del d. Lgs. N. 165/2001, stabilisce, all’art. 3, che nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli accertamenti sanitari per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e quelli per il riconoscimento della inidoneità o di altre forme di inabilità, sono effettuati dalla Commissione medica di cui all’art. 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, operante presso l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente.

 

Istruttoria

Per quanto sopra esposto, l’iter procedurale che deve essere seguito per l’accertamento dello stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa dei dipendenti dell’Istituto, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità, è quello di seguito esplicitato.

Il dipendente interessato deve presentare domanda di pensione di inabilità alla sede Inps territorialmente competente, individuata in relazione alla residenza del richiedente stesso, utilizzando, nelle more del rilascio della procedura informatica per la trasmissione telematica della domanda e del certificato, il modello AP76 (all. 1), disponibile sulla Intranet – Utilità – Modulistica on line, che comprende anche una parte relativa alla certificazione delle condizioni sanitarie del soggetto – mod. SS3 “certificato medico” (all. 2) – che deve essere redatta dal medico curante e presentata in busta chiusa.

La sede Inps competente, dopo aver verificato la posizione assicurativa del dipendente e, quindi, la sussistenza dei requisiti contributivi minimi richiesti dalle vigenti disposizioni, trasmette la documentazione sanitaria (mod. SS3 “certificato medico”) presentata dall’istante all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, individuata in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente, con la richiesta volta ad ottenere esclusivamente un giudizio di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

In assenza del requisito contributivo previsto, la sede ricevente respinge la domanda di pensione di inabilità senza disporre gli accertamenti sanitari.

Nel corso degli accertamenti sanitari da parte della commissione medica istituita pressola Asl, l’interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia, nei limiti previsti dall’art. 5, commi 5 e 6, del citato decreto del Ministero del tesoro n. 187/97 e, pertanto, con la sola possibilità di formulare osservazioni e chiederne la trascrizione a verbale.

Il verbale di giudizio medico, attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, trasmesso dalla Asl alla sede Inps richiedente, è da quest’ultima inoltrato alla sede di servizio dell’interessato, qualora diversa, e alla Direzione generale – Direzione centrale risorse umane – Area normativa e contenzioso, che cura gli adempimenti relativi alla conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.

Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro è trasmesso al dipendente ed alla sede di servizio dello stesso.

Nel periodo che intercorre tra la data di emissione del verbale di riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente e la data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente non può svolgere alcuna attività lavorativa; tale circostanza deve essere appositamente comunicata al dipendente, a cura del responsabile della struttura di appartenenza.

In tale periodo, l’assenza dal servizio deve essere giustificata in procedura SAP, rilevazione presenze, con il codice “INAB” ed il relativo trattamento economico deve corrispondere a quello in godimento al momento dell’ accertamento dello stato di inabilità. Detto trattamento, in relazione al periodo di comporto malattia del dipendente, può corrispondere al 100%, al 90% o al 50% della retribuzione, secondo le regole dettate dall’art. 21, comma 7, del CCNL del comparto del personale degli enti non economici, quadriennio normativo 1994-1997, sottoscritto il 6 luglio 1995.

La prestazione pensionistica di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui la commissione medica costituita presso l’ASL non riconosca al dipendente uno stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, la sede Inps che ha ricevuto la domanda di pensione di inabilità la respinge con provvedimento motivato di diniego.

Incrementi patrimoniali donazioni genitore

0
Incrementi patrimoniali donazioni genitore

Sentenza Cassazione Civile Sent. N. 24597 del 03-12-2010

Svolgimento del processo

La CTR della Lombardia con sentenza n. 3/47/05 ha rigettato gli appelli riuniti di M. A. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Legnano per IRPEF ed ILOR del 1994 e 1995. Ha motivato la decisione ritenendo che gli avvisi di accertamento basati sulla ingente capacità di spesa per investimenti immobiliari per oltre un miliardo e mezzo di lire faceva presumere il reddito accertato in 326 milioni per cinque anni e che il mutuo bancario contratto per 456 milioni non giustificava la residua spesa.

Altra sezione della medesima CTR con sentenza 66/17106 accoglieva l’appello della M. Per altro avviso di accertamento per IRPEF ed ILOR del 1996, basato sui medesimi presupposti, ritenendo che molti acquisti erano stati fatti con assegni emessi o con mutui contratti da S. P. , padre di una figlia della contribuente, o con mutui dallo stesso ricevuti e solo in piccola parte con mezzi propri. Riteneva che essendo il S. Dotato di cospicui redditi gli acquisti erano giustificati da liberalità del convivente e padre della figlia comune.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, si è costituita con controricorso la contribuente nella prima causa, nella seconda propone ricorso con tre motivi la contribuente e resiste con controricorso l’Agenzia.

All’udienza odierna, sostituita la relatrice impedita con il presidente, le cause erano discusse e decise.

Motivi della decisione

Va disposta la riunione delle cause essendo i tre accertamenti sintetici impugnati fondati sulle medesime spese per incrementi patrimoniali a sensi dei commi quinto e sesto del D. P. R. N. 600 del 1973, art. 38.

Recitavano detti commi nel testo vigente all’epoca degli accertamenti:

Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Non avendo la contribuente denunciato in detti anni redditi, gli accertamenti sintetici sono stati fondati a sensi del citato art. 38 sulle spese per incrementi patrimoniali, non contestati, per oltre L. Un miliardo e mezzo.

Le motivazione delle sentenze impugnate sono viziate per illogicità ed omissione di motivazione in relazione ai principi fissati dall’art. 38, comma 6 sopra trascritto.

La prima sentenza, pur accertando l’accollo di mutui per notevole importo e riportando che la parte aveva dedotto la sussistenza di donazioni documentate, ha illogicamente confermato del tutto gli accertamenti senza operare alcuna detrazione.

La seconda sentenza motiva la infondatezza degli accertamenti su liberalità del convivente su presunzioni legate al rapporto di convivenza, senza alcun riferimento alla documentazione versata in atti.

In base ai principi fissati dall’art. 38, comma 6 trascritto la prova delle liberalità che hanno consentito in tutto o in parte l’incremento patrimoniale deve essere documentale e conseguentemente la motivazione della sentenza deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono ed al loro contenuto, cfr. Cass. N. 11389 del 2008.

Quanto ai mutui ultrannuali va considerato che il mutuo non esclude, ma diluisce la capacità contributiva, consegue che, mentre va detratto il capitale mutuato delle spese per investimenti patrimoniali poste a base dell’accertamento sintetico, vanno aggiunti al reddito accertato in un anno i ratei del mutuo in esso maturati.

Le motivazioni delle sentenze impugnate sono pertanto insufficienti o illogiche e, conseguentemente, le sentenze impugnate vanno cassate in accoglimento dell’unico motivo del ricorso dell’Agenzia e del terzo motivo del ricorso della contribuente, assorbiti gli altri, e la causa va rinviata a diversa sezione della CTR della Lombardia, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte riunisce le cause, accoglie per quanto di ragione i ricorsi, cassa le sentenze impugnate e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, a diversa sezione della CTR della Lombardia.

Articoli più letti

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!