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Cassazione, sezione lavoro, 11 settembre 2012, n. 15169

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Licenziamento disciplinare ed esame dei documenti aziendali per il diritto di difesa Cassazione, sezione lavoro, 11 settembre 2012, n. 15169

Licenziamento disciplinare ed esame dei documenti aziendali per il diritto di difesa Cassazione, sezione lavoro, 11 settembre 2012, n. 15169

 Seppure l’art. 7 della legge n. 300/1970 non preveda, nell’ambito di un procedimento disciplinare, un obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare, la documentazione su cui essa si basa, il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali laddove l’esame degli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un’adeguata difesa.

Nota – Il caso di specie è sorto in seguito all’impugnazione di un licenziamento disciplinare da parte di un dipendente di una banca che, nella sua funzione di preposto di filiale, era stato, a seguito di un controllo ispettivo e in attesa delle giustificazione degli addebiti a lui contestati, in un primo tempo temporaneamente allontanato dal proprio posto di lavoro, ex art. 36 del Ccnl applicabile e successivamente licenziato. Verificata l’effettiva consistenza degli addebiti, sia il Tribunale che la Corte d’appello di Palermo ritenevano fondate e gravi alcune delle contestazioni formulate dalla banca e pertanto respingevano, sia in primo grado che in fase di gravame, la domanda del lavoratore.

Per la cassazione della sentenza ricorreva il lavoratore lamentando il fatto che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto non provato che al ricorrente fossero state concesse solo due ore di tempo per consultare la gran mole di documenti su cui erano basate le contestazioni disciplinari e aveva inoltre erroneamente ritenuto che il lavoratore avesse avuto modo di analizzare tale documentazione nel corso del giudizio. La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, ha, anche sulla base della testimonianza di un teste dalla quale era emerso che l’accesso alla documentazione non era avvenuto (il teste infatti era la persona che sarebbe stata incaricata di far accedere il ricorrente alla documentazione ma, non avendo ricevuto la richiesta dai propri superiori gerarchici, si era rifiutato di consentire al ricorrente tale accesso) chiarito che “seppure l’art. 7 della legge n. 300/1970 non prevede, nell’ambito di un procedimento disciplinare, un obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare, la documentazione su cui essa si basa, il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali laddove l’esame degli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un’adeguata difesa”.

La Cassazione, nel caso di specie, ha ritenuto pacifica sia la particolare complessità della contestazione, sia la facoltà concessa al dipendente e poi negata, di consultare la documentazione che ne costituiva il presupposto ed ha pertanto cassato la sentenza impugnata e rinviato al medesimo giudice, in diversa composizione, al fine di un nuovo esame della controversia alla luce delle considerazioni esposte.  

Sintesi Circolare Agenzia Entrate Circolare n. 40e: Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore

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La disposizione, in estrema sintesi, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il  versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.  

OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – Chiarimenti

premessa

Lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. Decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.   134  –  che, sostituendo integralmente il  comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.

La disposizione, in estrema sintesi, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il  versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.

La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati.

La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.

L’incertezza sull’ambito applicativo della norma sta generando difficoltà applicative. Le associazioni delle categorie interessate hanno, infatti, rappresentato che, in attesa di specifiche istruzioni che consentano la puntuale individuazione  dei  limiti  di  responsabilità  dei  soggetti  coinvolti,  sono  stati sospesi i pagamenti da parte dei committenti/appaltatori a favore di appaltatori e subappaltatori.

In considerazione della necessità di fornire urgenti indicazioni, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito agli aspetti maggiormente critici della disposizione, individuati nella decorrenza dei relativi effetti e nella certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA.

Entrata in vigore della disposizione

Una delle questioni maggiormente avvertite attiene all’individuazione del momento di entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 13-ter ed, in particolare, del momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto, in  forza delle nuove  disposizioni, a  verificare che  gli  adempimenti fiscali – consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto – scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore/subappaltatore.

Si è dell’avviso che le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati  a  decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  della norma, ossia dal 12 agosto 2012.

Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che, in base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.

Tale soluzione si basa sulla considerazione che la disposizione, intervenendo su un elemento fondamentale delle prestazioni contrattuali quale il pagamento del corrispettivo, potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati.

La norma attribuisce, infatti, ad una delle parti (appaltatore/committente) il diritto potestativo di sospendere la propria prestazione (il pagamento) in attesa che l’altra parte (appaltatore/subappaltatore) produca una documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali.

Acquisizione della documentazione

Un’altra criticità sollevata con riferimento alla norma in questione attiene alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento  del  corrispettivo, al  fine  di  superare  il  vincolo  di  responsabilità solidale del committente/appaltatore.

Poiché la disposizione prevede che l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso l’asseverazione  di  un  responsabile  del  centro  di  assistenza  fiscale  o  di  un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322, si può ammettere il ricorso ad ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine.

In particolare, si ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:

ü indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;

ü indicare  il  periodo  nel  quale  le  ritenute  sui  redditi  di  lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;

ü riportare  gli  estremi  del  modello  F24  con  il  quale  i  versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;

contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle  riferibili  al  contratto  di  appalto/subappalto per  il  quale  la dichiarazione viene resa

Cassazione, sezione lavoro, 20 agosto 2012, n. 14573

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In caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro con continuità regolare, anche negli orari, la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo….

In caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro con continuità regolare, anche negli orari, la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, deve essere effettuata secondo il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro.

L’esistenza di tale parametro deve essere accertata o esclusa mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto – con accertamento di fatto incensurabile in cassazione se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato – dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto, senza che il nomen juris utilizzato dalle parti possa assumere carattere assorbente. In relazione alla inquadrabilità come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un esercente la professione medica, ove le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l’esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini e direttive e nell’esercizio del potere disciplinare, non può farsi ricorso ai criteri distintivi costituiti dall’esercizio dei poteri direttivo e disciplinare, né possono considerarsi indicativi della natura subordinata dal rapporto elementi come la fissazione di un orario per le visite, o eventuali controlli nell’adempimento della prestazione, se non si traducono nell’espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro, dovendo, in tali ipotesi, la sussistenza o meno della subordinazione essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l’organizzazione sia limitata al coordinamento dell’attività del medico con quella dell’impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse dell’impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui.

Nota – Con ricorso al Pretore del lavoro di Napoli un lavoratore chiedeva l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo 1962-1990, in cui aveva lavorato presso un istituto medico quale medico addetto al reparto neurologia, con conseguente condanna del datore di lavoro alle differenze retributive ed al trattamento di fine rapporto. La domanda del lavoratore veniva accolta in primo grado, con condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva.

La società soccombente proponeva appello, deducendo la nullità del ricorso introduttivo, l’insussistenza dei requisiti del lavoro subordinato e l’omesso esame dell’eccezione di prescrizione.

Il Tribunale del lavoro di Napoli, pronunziando in grado di appello, con sentenza del 2006 accoglieva parzialmente l’impugnazione, ritenendo: – l’insussistenza della nullità del ricorso introduttivo; – l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo emerso che, nel reparto cui era addetto, il medico svolgeva le sue mansioni seguendo esclusivamente le indicazioni del primario; – la fondatezza dell’eccezione di prescrizione quinquennale non esaminata dal primo giudice, atteso che il rapporto di lavoro de quo godeva di tutela reale, risultando dai libri paga e matricola che all’epoca l’azienda occupava un numero di dipendenti superiore a quindici.

Il lavoratore ricorreva per Cassazione impugnando alcuni capi della sentenza di secondo grado e la società rispondeva con controricorso e ricorso incidentale. In particolare, tra i vari motivi di impugnazione, la società deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c. C. Nonché dell’art. 409 c. P. C. , art. 414 c. P. C. , e segg. , sostenendo che la declaratoria del rapporto subordinato, in relazione alla fattispecie di un medico che eseguiva meccanicamente le istruzioni ricevute dal primario, sarebbe stata adottata sulla base di un’insufficiente analisi, non essendo precisato se il lavoratore, oltre a ricevere indicazioni di carattere eminentemente professionale, fosse sottoposto anche al potere direttivo, disciplinare ed organizzatorio del datore, attraverso gli organi a tanto delegati, atteso che le semplici direttive di natura tecnico-sanitaria non implicavano il vincolo di subordinazione, ma erano compatibili anche con il rapporto di lavoro autonomo.

La Suprema Corte, conformandosi ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha evidenziato che: “In caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro con continuità regolare, anche negli orari, la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, deve essere effettuata secondo il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro. L’esistenza di tale parametro deve essere accertata o esclusa mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto – con accertamento di fatto incensurabile in cassazione se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato – dando prevalenza ai dati attuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto, senza che il nomen juris utilizzato dalle parti possa assumere carattere assorbente”.

La Corte di cassazione ha, inoltre, osservato che, con particolare riferimento a coloro che esercitano la professione medica, la stessa giurisprudenza, proprio per la necessità di considerare la specificità dei casi concreti, in alcune ipotesi ha fatto riferimento agli “ordinari parametri della sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore”, ritenendo correttamente motivate le pronunzie di merito che hanno ritenuto subordinato il rapporto dei medici svolto all’interno di una clinica privata sulla base di indici quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell’attività, l’obbligo di rimettersi alla pianificazione dell’amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle ferie, oppure l’adempimento esclusivo delle direttive sanitarie emanate dal responsabile sanitario della casa di cura.

In altri casi, continua la Corte, per la peculiarità della professione medica, la stessa giurisprudenza ha, tuttavia, ritenuto insufficiente il ricorso esclusivo ai parametri dell’esercizio da parte del datore di lavoro del potere gerarchico (concretizzantesi in ordini e direttive) e del potere disciplinare, o ad elementi come la fissazione di un orario per le visite, o eventuali controlli nell’adempimento della prestazione, ove gli stessi non si siano tradotti nell’espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro.

In tali ipotesi “la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della eteroorganizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l’organizzazione sia limitata al coordinamento dell’attività del medico con quella dell’impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse dell’impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui”.

La Suprema Corte ha rigettato il suddetto motivo di impugnazione, ritenendo, quindi, che il giudice di merito si fosse correttamente attenuto ai suddetti criteri, rilevando che le mansioni assegnate al medico all’interno della casa di cura non avessero autonomo contenuto professionale, in quanto si riducevano all’esecuzione di operazioni riconducibili alla professione medica per il loro intrinseco contenuto (assistenza nell’espletamento delle pratiche di accettazione dei pazienti del reparto neurologia per i quali il medico di guardia riteneva necessario il ricovero e loro visita secondo le direttive formulate dal primario del reparto e dal suo aiuto, aggiornamento della cartella clinica dei pazienti con la trascrizione delle terapie prescritte e dell’esito delle analisi di laboratorio, nonché delle periodiche misurazioni della pressione), ma erano interamente predeterminate dagli altri sanitari sopraordinati, i quali avevano la responsabilità esclusiva del servizio.

Tale accertamento, secondo la Suprema Corte, dà luogo ad una figura professionale caratterizzata dall’esercizio di attività proprie della professione medica, ma giuridicamente articolata secondo la figura della subordinazione prevista dall’art. 2094 c. C.  

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI: SCADE IL 31 OTTOBRE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLA SECONDA/TERZA RATA.

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Scade il 31 ottobre 2012 il termine per il versamento della seconda o terza rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di partecipazioni o terreni. I contribuenti che si sono  avvalsi della rideterminazione prevista dalla Legge n. 106 del 2011 e che già in passato hanno usufruito della stessa agevolazione sono chiamati al versamento della rata entro fine mese.  

Rivalutazione Terreni e Partecipazioni: Scade il 31 ottobre il termine per il versamento della seconda/terza rata.

Scade il 31 ottobre 2012 il termine per il versamento della seconda o terza rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di partecipazioni o terreni. I contribuenti che si sono  avvalsi della rideterminazione prevista dalla Legge n. 106 del 2011 e che già in passato hanno usufruito della stessa agevolazione sono chiamati al versamento della rata entro fine mese.

Si ricorda che gli stessi possono detrarre le imposte già pagate in precedenza oppure chiederne il rimborso entro 48 mesi dal nuovo pagamento, come sancito e chiarito dalla recente circolare 47/E del 2011 inerente la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni in società.  

Ricordiamo che il contribuente che in passato avesse già usufruito di una precedente rideterminazione del valore dei beni, avrebbe potuto detrarre l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta.   Per chi non si fosse avvalso della possibilità di detrarre il versato sul dovuto, è possibile chiedere il rimborso, dell’imposta sostitutiva già pagata, entro 48 mesi dalla data di versamento relativa all’ultima rideterminazione. Inoltre, se la richiesta di rimborso fosse presentata entro questo periodo, l’amministrazione finanziaria è tenuta ad abbandonare  l’eventuale contenzioso esistente.               

Per consentire  il  versamento delle predette imposte, relative ai  beni posseduti,  ai sensi dell’articolo 1, comma  91, della  legge  24  dicembre  2007,  n.   244, i codici in parola assumono le  seguenti denominazioni:

Ø “8055”,   denominato   “Imposta   sostitutiva  delle  imposte  sui redditi per    la   rideterminazione   dei   valori   di   acquisto   di  partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”;     

Ø  “8056”,    denominato   “Imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui redditi per  la  rideterminazione  dei  valori  di  acquisto dei terreni        edificabili e con destinazione agricola “.  

In sede  di  compilazione  del  modello  F24  i  suddetti  codici tributo sono  esposti nella   “Sezione   Erario”   con   indicazione   nel  campo  “Anno  di  riferimento” dell’anno  di   possesso  dei  beni  per  i  quali  si  opera  la  rivalutazione, espresso nella forma “AAAA”.     

 

Nuovo credito d’imposta per le imprese che incrementano il numero di lavoratori assunti nel tempo indeterminato

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Nuovo credito d’imposta per le imprese che incrementano il numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia. Il beneficio è stato previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Le regioni interessate devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta, con i relativi importi concessi, utilizzando il canale Siatelv2. 0-Puntofisco e osservando le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 14/09/2012 – pdf. Anche le revoche dei benefici concessi dovranno essere comunicate, dalle Regioni all’Agenzia delle Entrate, con le stesse modalità.

Nota Bene:

il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello di versamento F24. Il modello, inoltre, deve essere presentato all’agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale.

Il codice tributo da indicare è il “3885”.

Beni concessi in godimento a soci o familiari

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Con circolare del 15 giugno 2012 n. 24/E   l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità applicative dell’articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge  14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto delle disposizioni volte a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all’impresa  a soci o familiari dell’imprenditore per fini privati.

Ciò premesso, atteso che sono state poste all’attenzione della scrivente alcune criticità connesse alle modalità di applicazione delle suddette disposizioni, si forniscono ulteriori precisazioni.

1 Certificazione  Al  fine  di  determinare  la  misura  del  reddito  diverso  derivante  dagli accordi tra le parti per la concessione in godimento del bene relativo all’impresa, per esigenze di certezza e di  documentabilità, la circolare del 15 giugno 2012 n. 24/E  ha  ritenuto  opportuno  precisare  che  il  corrispettivo  annuo  e  le  altre  condizioni contrattuali debbano risultare da apposita certificazione scritta di data certa antecedente alla data di inizio dell’utilizzazione del bene.

Detta precisazione è volta a chiarire l’opportunità, in un ottica di correttezza e trasparenza dei rapporti tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria,   che   gli   elementi   essenziali   dell’accordo   tra   concedente   ed utilizzatore, quali il corrispettivo, l’inizio e la durata del godimento del bene, risultino documentati, fin dall’inizio, in modo certo ed oggettivo.  Tale esigenza appare particolarmente rilevante nel caso in esame, in considerazione della correlazione tra le parti interessate.

Peraltro, la predisposizione di adeguata documentazione di data certa, in cui sono evidenziati i contenuti del rapporto, appare utile nel precipuo interesse delle parti, in quanto, idonea ad evidenziare la mancanza di volontà di porre in essere arbitraggi fiscali sulla base di scelte di convenienza economica dell’ultimo momento.

Si precisa, tuttavia, che in assenza della predetta documentazione il contribuente può, comunque, diversamente dimostrare quali sono gli elementi essenziali dell’accordo.

In linea generale, le disposizioni contenute nel citato art. 2, commi da 36- terdecies a 36-duodevicies,  trovano applicazione in relazione a quei beni che vengono utilizzati nell’ambito dell’attività d’impresa a fronte dei quali emergono ordinariamente componenti positivi di reddito e per i quali è riconosciuta la piena deducibilità dei costi. L’applicazione delle nuove disposizioni può determinare, tuttavia, un fenomeno   di   doppia   imposizione   sulla   base   del   medesimo   presupposto impositivo che, in base ai principi generali del nostro ordinamento, deve essere evitato.

Tale  circostanza  si  può  verificare  nell’ipotesi  in  cui  l’utilizzatore coincide con l’imprenditore individuale o con il socio di società di persone e di  società trasparenti per opzione di cui all’articolo 116 del TUIR.

In queste ipotesi si produrrebbe la tassazione di un maggior reddito d’impresa imputato all’imprenditore individuale o attribuito al socio per trasparenza, corrispondente all’indeducibilità in capo al concedente dei costi del bene dato in godimento, e la concomitante tassazione di un reddito diverso determinato ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h-ter) del TUIR.

Al fine di evitare tale fenomeno si ritiene che il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore debba essere ridotto del maggior reddito d’impresa imputato allo stesso utilizzatore (imprenditore individuale o socio tassato per trasparenza) a causa dall’indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento che ha generato il reddito diverso.

Il reddito diverso da assoggettare a tassazione va, quindi, determinato confrontando la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pagato, con il reddito d’impresa imputato all’imprenditore individuale o la quota parte del reddito attribuito al socio per trasparenza corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione. Solo l’eventuale eccedenza tra detta differenza e il predetto reddito o quota parte di reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso.

Si supponga a titolo di esempio che una società, alla quale partecipino due soci ciascuno per una quota pari al 50 per cento, conceda in godimento ad uno dei soci un bene immobile strumentale ad un corrispettivo inferiore al valore normale del diritto di godimento e che l’impresa abbia sostenuto dei costi in relazione  a  tale  bene.   Il  reddito  diverso  da  assoggettare  a  tassazione  è determinato come segue:

a) valore normale del diritto di godimento: € 10.000,00;

b) corrispettivo pattuito per il godimento: € 5.500,00;

c) costi indeducibili relativi al bene: € 2.000,00;

d) differenza  tra  valore  nomale  del  diritto  di  godimento  e  corrispettivo pattuito: 4.500,00 (10.000,00 – 5.500,00);

e) reddito d’impresa da attribuire al socio che detiene il bene in godimento corrispondente ai costi indeducibili: € 2.000,00;

f) reddito  diverso  da  assoggettare  a  tassazione:  €  2.500,00  (4.500,00  –  2.000,00).

Il medesimo criterio di determinazione del reddito diverso trova applicazione per i beni ad uso promiscuo per i quali il TUIR forfetizza la deducibilità dei relativi costi. Con riferimento a tali beni nella circolare 24/E del 2012 è stato precisato  che:

1.   in capo al concedente trovano applicazione le disposizioni del TUIR che prevedono un regime di limitazione della deducibilità dei relativi costi; 2.  in capo all’utilizzatore si rende applicabile l’articolo 67, comma 1, lettera h- ter) del TUIR a prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato al predetto regime di limitazione della deducibilità dei relativi costi. Al riguardo si evidenzia che poiché per tali beni restano applicabili le norme previste dal TUIR, nelle ipotesi in cui scatta l’applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera h-ter) del TUIR, il maggior reddito, derivante dalla indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento, è imputato a tutti i soci a prescindere da chi ha l’utilizzo del bene.

Pertanto, il soggetto utilizzatore del bene determina il reddito diverso da assoggettare a tassazione confrontando la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pagato, con il reddito d’impresa imputato all’imprenditore individuale o la quota parte del reddito attribuito al socio per trasparenza.

Solo l’eventuale eccedenza tra detta differenza rispetto al predetto reddito o quota parte di reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso.

Si supponga ad esempio che una società, alla quale partecipino due soci ciascuno per una quota pari al 50 per cento, detenga un’autovettura utilizzata gratuitamente da uno di essi e che l’impresa abbia sostenuto dei costi in relazione  a tale bene.

Il reddito diverso da assoggettare a tassazione è determinato come segue:

a) valore normale del diritto di godimento: € 800,00;

b) corrispettivo pattuito per il godimento: € 0;

c) costi relativi al bene: € 1.000,00.

d) differenza  tra  valore  nomale  del  diritto  di  godimento  e  corrispettivo pattuito: 800,00;

e) costi indeducibili relativi al bene € 600 (60% di 1.000,00);

f) reddito d’impresa da attribuire ai due soci a prescindere dall’utilizzo del bene corrispondente ai costi indeducibili: € 600,00;

g) reddito  diverso  da  assoggettare  a  tassazione:  €  500  [€  800  –  €  300 (maggior reddito d’impresa, imputato al socio utilizzatore, relativo a costi indeducibili)].

Nel caso in cui oggetto del godimento sia un autoveicolo, ai fini della determinazione del valore normale, fermo restando quanto già chiarito con la circolare n. 24/E in commento, si ritiene che per esigenze di semplificazione, il valore normale deve essere determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, del TUIR.

Conseguentemente, in tale circostanza per determinare il reddito diverso da assoggettare a tassazione occorre confrontare il valore normale del diritto di godimento del bene facendo riferimento all’articolo 51, comma 4, del TUIR, al netto del corrispettivo eventualmente pagato, con il reddito imputato all’imprenditore individuale o attribuito al socio utilizzatore per trasparenza corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione per effetto della percentuale di forfetizzazione prevista dal TUIR.

L’eventuale eccedenza del valore normale rispetto al predetto reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso.

Il legislatore fiscale in alcuni casi, per determinati beni, ha riconosciuto l’integrale deducibilità dei relativi costi anche quando gli stessi, per loro natura, possono essere utilizzati promiscuamente.

Più precisamente, si tratta di beni aziendali per i quali lo stesso legislatore, prevedendo l’integrale deducibilità del costo nell’ambito del reddito d’impresa, si disinteressa dell’eventuale uso del bene stesso nella sfera privata.

Si fa riferimento, ad esempio, alle autovetture adibite ad uso pubblico, per le quali l’articolo 164 del TUIR stabilisce la deducibilità dell’intero ammontare dei componenti negativi. In tali ipotesi si ritiene che le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da  36-terdecies a 36-duodevicies non possano trovare applicazione.

E’ il caso dei tassisti, che possono dedurre integralmente i costi relativi alle autovetture nonostante l’utilizzo privatistico ad essi riconosciuto dall’art. 14, comma 6, del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422 il quale dispone che “ad integrazione dell’articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui all’articolo 82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto, e’ consentito l’uso proprio fuori servizio

Cassazione, sezione lavoro, 3 luglio 2012, n. 11086.

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Cassazione, sezione lavoro, 3 luglio 2012, n. 11086. Alla stregua di un’interpretazione letterale e logico-sistematica dell’art. 2118 c. C. , nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale – che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine 

PREAVVISO: EFFICACIA OBBLIGATORIA

Cass. , sez. Lav. , 3 luglio 2012, n. 11086. Alla stregua di un’interpretazione letterale e logico-sistematica dell’art. 2118 c. C. , nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale – che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine – ma efficacia obbligatoria. Ne consegue che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso. Nota – La sentenza in esame trae spunto dal caso di un dirigente che aveva adìto il Tribunale di Roma, esponendo di versare in stato di malattia e di essere stato licenziato dal proprio datore di lavoro con effetto immediato durante il preavviso con il pagamento dell’indennità sostitutiva per la parte non lavorata. Tale dipendente otteneva, in particolare, in grado di appello, il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni per il periodo di malattia insorta durante il periodo di preavviso. La società datrice di lavoro ricorreva per Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2118 c. C. In quanto interpretato ed applicato in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la ricorrente deduceva che la Corte d’appello avesse errato nell’attribuire efficacia reale al preavviso, ritenendo sussistente il diritto del dirigente al trattamento di malattia durante il periodo di preavviso. Parte ricorrente formulava, quindi, il seguente quesito di diritto: “se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un dirigente, nell’area della libera recedibilità, si risolva immediatamente per effetto di licenziamento intimato con dispensa dal preavviso e corresponsione dell’indennità sostitutiva, senza necessità di consenso e/o accettazione da parte del lavoratore della dispensa del preavviso”. La Suprema Corte, ritenendo che il preavviso abbia efficacia obbligatoria, ha accolto tale motivo di ricorso, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “alla stregua di un’interpretazione letterale e logico-sistematica dell’art. 2118 c. C. , nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale – che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine – ma efficacia obbligatoria. Ne consegue che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell’esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di preavviso” (Cass. , sentenza n. 22443/2010; Cass. N. 11740/2007; Cass. N. 21216 e n. 13959/2009). Sulla base dei suddetti principi, la Suprema Corte ha, quindi, accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.  

 

董律师法律信箱:本票 邓先生

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邓先生:董律师,您好!我是一名来自中国的纺织商人,在普拉托有一家企业。最近我做了一笔生意,并因之接受了3张面值为10. 000,00欧元共计30. 000,00欧元的本票作为账款。当时我接受了这种支付方式,可随后却发现有些不对劲:这些票据缺少一些要素,如票据正面的出票企业的完整名称及签发日期。另外,这几张本票均未贴上印花税票。

董律师,现在我该怎么办才能及时获得全额账款?

Dong avvocati giuridica mail: Cassa

 

Mr. Deng: avvocato Dong, Ciao! Io sono un uomo d’affari tessile dalla Cina, a Prato un business. Recentemente ho fatto un patto, e conseguente accettare il valore nominale per un 10. 000,00 Euro cambiale come credito. Accetto questo metodo di pagamento, poi ha trovato qualcosa non andava: Queste note mancano alcuni elementi, come ad esempio il nome completo e la data di emissione delle aziende note positive di biglietteria. Inoltre, alcune note cambiali non erano apporre marche da bollo.

Avvocato Dong, ora come fare per ricevere un credito completo in modo tempestivo?

 

Pressione atmosferica e gli avvocati: il signor Deng, ciao! Purtroppo, si trovano ad affrontare i problemi che si sono verificati nel contesto dell’attuale crisi economica, molte persone lavorano duramente per il rimborso del debito, è difficile ottenere questa parte del loro denaro.

Nel tuo caso particolare, “Strumenti negoziabili Italia” ( 1933 ) Sezione 101 prevede quanto segue: certificato Notes anche se solo di punto legge, i mancante e data di rilascio), che i non-efficaci note. Di conseguenza, è visualizzato il titolo di debito non può essere il modo normale di fare le vostre richieste siano soddisfatte. Inoltre, anche se etichettato come marche da bollo non vuol dire che sono efficaci, Sezione della legge hanno disposizioni. Affiggere bollette bollo fiscali hanno un potere esecutivo, ma questa è un’altra questione.

In questo caso, dal punto di vista legale, è possibile della vostra proposta legittima rivendicazioni.

Data la situazione attuale, è possibile adottare le seguenti misure:

Prima di tutto, si può essere rilasciata una lettera di avvertimento scritto ai creditori, spingendolo in un periodo più breve (di solito 15 giorni) saldo del debito verso le modalità atte a pagamento (si può anche chiedergli di fornire una garanzia affidabile).

Se il debitore si rifiuta di rimborso in buona fede, si hanno due scelte, non sono risultati così facile con l’incertezza.

Il primo è perseguita in sede civile il debitore, chiedendogli di pagare il debito, ma anche un indennizzo a chi si può dimostrare che non riesce a pagare i danni causati a voi.

Il secondo è più difficile, vale a dire l’uso delle mani un note firmate cambiali come attuate in conformità con la Sezione Codice di procedura civile italiano rivolgersi al giudice di un ordine di sorveglianza ( Decreto ingiuntivo ).

Il rischio di questo metodo è che il rimborso ordine del debitore può chiedere alle note ritenuta non valida, depositata procedura civile ordinaria, contro la voglia di fare.

 

Nota: Le informazioni di cui sopra viene utilizzato solo come informazioni di riferimento, e non deve essere considerato come consulenza legale su questo nulla. Se siete in materia, ci sono altri problemi, si prega di contattare con questo, che provvederà prontamente alla consulenza legale e servizi in tutti gli aspetti.

 

Rubrica legale dell’ Avv. Lifang Dong: cambiali

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Rubrica Legale dell’Avv. Lifang Dong: cambiali

Sig. Deng: Buongiorno Avv. Dong! Sono un commerciante tessile di origine cinese, che ha un’ impresa a Prato.

Recentemente ho effettuato una transazione commerciale, per la quale ho ricevuto un pagamento per € 30. 000,00 in tre cambiali “pagherò” da € 10. 000,00 l’una.

Sul momento ho accettato questa forma di pagamento; in un secondo momento, però, mi sono accorto che qualcosa non andava, in quanto le cambiali mancavano di alcuni elementi, come ad esempio la completa denominazione “pagherò” impressa sulla facciata, oppure l’indicazione della data di emissione.

Le cambiali erano state tutte provviste di adeguata marca da bollo. Come mi consiglia di agire, Avvocato, per recuperare il mio credito in maniera sollecita e per intero?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, Sig. Deng.

La sua situazione, purtroppo, è abbastanza frequente in questi tempi di crisi economica, in cui molte persone da un lato fanno fatica ad adempiere alle loro obbligazioni e, dall’altro, sperimentano non poche difficoltà ad ottenere i pagamenti che spettano loro.

Venendo al suo caso particolare, l’art. 101 della Legge Cambiaria (Regio Decreto 1669/1933) afferma che il titolo di cambiale in cui manchi anche solo uno dei requisiti elencati nell’art. 100 Legge Cambiaria (fra i quali requisiti figurano, appunto, la denominazione corretta e l’indicazione della data di emissione), non vale come vaglia cambiario.

Dunque, i titoli di credito da Lei ricevuti, in quanto tali, non possono soddisfare in maniera regolare il suo credito.

Inoltre, il fatto che siano stati muniti di marca da bollo non implica di per sé che debbano essere considerati validi, come peraltro dispone l’art. 104 della Legge Cambiaria.

Peraltro, i titoli muniti di marca da bollo possono essere considerati come titoli esecutivi, ma questa è una questione in parte diversa, che affronteremo ora. Infatti, tale situazione, così inquadrata dal punto di vista giuridico, deve poter essere indirizzata in modo da soddisfare la sua legittima pretesa creditoria.

Lei, Sig. Deng, allo stato attuale dei fatti, ha a disposizione le seguenti opzioni. Innanzitutto, lei dovrebbe inviare una lettera di diffida scritta al suo debitore, intimandogli di pagare il suo debito per intero e con adeguati mezzi di pagamento (oppure esigendo da lui serie e certe garanzie di pagamento) entro un breve periodo di tempo (normalmente, si consigliano quindici giorni).

Se il debitore non accetta di pagare in via bonaria, allora si apriranno dinanzi a Lei due possibilità, sfortunatamente per Lei non agevoli da percorrere e dall’esito non sempre certo.

La prima è quella di citare in giudizio davanti al Tribunale Civile il suo debitore, chiedendogli non solo il pagamento del debito, ma anche il risarcimento del danno che Lei provi di aver subito a causa del mancato tempestivo pagamento.

La seconda possibilità, che però presenta non poche difficoltà, è quella di avvalersi delle cambiali bollate in suo possesso come titoli esecutivi su cui fondare un ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 codice di procedura civile.

Il rischio di tale opzione, però, è che il debitore intimato di pagare le opponga l’invalidità delle cambiali in suo possesso, dando luogo ad un processo di opposizione a decreto ingiuntivo, che si svolgerà alla maniera del processo civile ordinario.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa.

Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.

ACCESSO AL MUTUO PER LE GIOVANI COPPIE CON CONTRATTI ATIPICI

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Il fondo consente alle giovani coppie con un reddito sufficiente seppur di natura precaria, di ottenere un mutuo per l¹acquisto della prima casa, anche se prive delle garanzie abitualmente richieste.  

accesso al mutuo per le giovani coppie con contratti atipici

Il fondo consente alle giovani coppie con un reddito sufficiente seppur di natura precaria, di ottenere un mutuo per l¹acquisto della prima casa, anche se prive delle garanzie abitualmente richieste.

AMMONTARE DEL FONDO: Euro 50. 000. 000,00 (cinquantamilioni/00).

 CARATTERISTICHE DEI BENEFICIARI:

giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche mono genitoriali con figli minori; età inferiore a 35 anni (tale requisito deve essere soddisfatto da tutti i richiedenti);

reddito ISEE complessivo non superiore a 35 mila euro; non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo.

CARATTERISTICHE DELL¹IMMOBILE:

deve essere adibito ad abitazione principale;

non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie superior e a 90 metri quadrati;

non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Minist ero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.

CARATTERISTICHE DEL MUTUO

mutui ipotecari per l¹acquisto dell¹abitazione principale;

di ammontare non superiore a 200. 000 euro; Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall’accordo tra il Dipartimento della Gioventù e l’ABI.

GARANTISCE LO STATO

L’ccordo tra Abi e Dipartimento della Gioventù prevede che lo stato garantisca il 50% della quota capitale del mutuo concesso. Le banche non potranno richiedere garanzie ulteriori oltre l¹ipoteca sull’immobile.

CARATTERISTICHE DEI FINANZIATORI: banche; intermediari finanziari.  accesso al mutuo per le giovani coppie con contratti atipici

Il fondo consente alle giovani coppie con un reddito sufficiente seppur di natura precaria, di ottenere un mutuo per l¹acquisto della prima casa, anche se prive delle garanzie abitualmente richieste.

AMMONTARE DEL FONDO: Euro 50. 000. 000,00 (cinquantamilioni/00).

 CARATTERISTICHE DEI BENEFICIARI:

giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche mono genitoriali con figli minori; età inferiore a 35 anni (tale requisito deve essere soddisfatto da tutti i richiedenti);

reddito ISEE complessivo non superiore a 35 mila euro; non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo.

CARATTERISTICHE DELL¹IMMOBILE:

deve essere adibito ad abitazione principale;

non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie superior e a 90 metri quadrati;

non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Minist ero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.

CARATTERISTICHE DEL MUTUO

mutui ipotecari per l¹acquisto dell¹abitazione principale;

di ammontare non superiore a 200. 000 euro; Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall’accordo tra il Dipartimento della Gioventù e l’ABI.

GARANTISCE LO STATO

L’ccordo tra Abi e Dipartimento della Gioventù prevede che lo stato garantisca il 50% della quota capitale del mutuo concesso. Le banche non potranno richiedere garanzie ulteriori oltre l¹ipoteca sull’immobile.

CARATTERISTICHE DEI FINANZIATORI: banche; intermediari finanziari.  

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