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APPRENDISTATO: GUIDA E VADEMECUM AL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

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La legge 12 novembre 2011 n. 183 ha previsto, all’articolo 22, l’azzeramento dei contributi a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti

Guida al contratto di Apprendistato

 

D. Lgs.  15 settembre 2011, n. 167. (T. U. Dell’apprendistato). Legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 22

La legge 12 novembre 2011 n. 183 ha previsto, all’articolo 22, l’azzeramento dei contributi a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti

 

 

1. Generalità.

 

La necessità di dare impulso al contratto di apprendistato ha spinto il legislatore a interessarsi a più riprese – negli ultimi tempi – di tale istituto contrattuale.

Il più significativo intervento è indubbiamente quello apportato con  il D. Lgs. 15 settembre 2011, n. 167 (allegato n. 1), che ha previsto il riordino della relativa disciplina.

Il provvedimento legislativo è stato adottato in attuazione della previsione di cui all’articolo 46 del “collegato lavoro” (legge n. 183/2010), che ha riaperto i termini  per l’esercizio di alcune deleghe, contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247, scadute il 1 gennaio 2009.

Il Decreto – entrato in vigore il 25 ottobre 2011 – consta di 7 articoli e, passando anche attraverso l’abrogazione della precedente normativa, riconduce “ad unicum” la disciplina a supporto dell’istituto contrattuale, a tal fine assumendo la denominazione di Testo unico dell’apprendistato.

Più recentemente, la legge 28 giugno 2012, n. 92 – recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” – ha apportato rilevanti modifiche al testo del citato decreto, con riferimento ad alcuni importanti aspetti di carattere generale. Da ultimo, sulla materia è intervenuta anche la legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito il DL22 giugno 2012 n. 83, contenente misure urgenti per la crescita.

Con la presente circolare si riassumono i principali aspetti dell’istituto contrattuale e – avuto riguardo alle materie d’interesse dell’Istituto – si affrontano i risvolti di natura più marcatamente contributiva.

 

2. Definizione e disciplina generale.

 

L’articolo 1 del T. U. Definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.

Tre le sue possibili tipologie:

apprendistato per la qualifica professionale;
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
apprendistato di alta formazione e ricerca.

 

Riguardo alla disciplina, l’articolo 2 – attuando uno dei principi direttivi previsti dalla legge n. 247/2007 per l’esercizio della delega (rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva) – rimette ad appositi accordi interconfederali, ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la regolamentazione dell’apprendistato, nel rispetto di una serie di principi di cui, di seguito, quelli più significativi:

 

forma scritta del contratto e del relativo piano formativo;
previsione di una durata minima del  contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 5 per i datori di lavoro che  svolgono  la  propria attività in cicli stagionali;
divieto di retribuzione a cottimo;
possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
presenza di un tutore o referente aziendale;
possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;
possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, al termine  del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato;
divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione, trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile, ferma restando – nel periodo di preavviso – l’applicazione della  disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

2. 1. Tutela previdenziale e assistenziale

 

Sul fronte delle forme assicurative e del carico contributivo, il Testo Unico in nulla innova la normativa precedente, che – fino al 31 dicembre 2012 – rimane quella tracciata dalla legge Finanziaria 2007 (L. 296/06, art. 1, comma 773) e dal conseguente DM 28/3/2007, che ha ripartito le aliquote contributive alle varie gestioni previdenziali di competenza.

 

Gli apprendisti, quindi – fino alla fine del vigente anno – rimangono tutelati dalle seguenti assicurazioni:

IVS;
malattia;
maternità;
assegno per il nucleo familiare;
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

 

Per quanto attiene alle misure della contribuzione, si rinvia a quanto illustrato sull’argomento nella circolare n. 22/2007 e nel messaggio n. 25374/2007.

 

Dal 1 gennaio 2013, a seguito delle modifiche apportate della legge n. 92/2012 – che ha esteso le tutele in costanza di lavoro a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato nonché a quelli delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato – anche gli apprendisti saranno destinatari dell’ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego).

La nuova forma di sostegno al reddito andrà ad aggiungersi, così, alle altre assicurazioni sopra elencate.

Con la medesima decorrenza, muterà anche il carico contributivo aziendale, che risentirà dell’aumento derivante dall’onere  (1,61%[1]) relativo alla nuova forma assicurativa.

 

2. 2. Limiti quantitativi delle assunzioni.

 

Riguardo ai limiti numerici, va osservato che la più volte citata legge n. 92/2012 ha rivisitato la disciplina originariamente prevista dal TU.

In conseguenza, la nuova regolamentazione può così riepilogarsi.

Fino al 31 dicembre 2012, il numero complessivo di soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio.

A decorrere dagli avviamenti al lavoro effettuati dal 1 gennaio 2013, la relazione tra i soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato e le maestranze specializzate e qualificate in servizio, non può superare il rapporto di 3 a 2.

Per le aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, viene –invece – mantenuto  il rapporto del 100 per cento.

In caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a tre unità, possono essere assunti, al massimo, 3 apprendisti.

Come già avveniva in passato, per le imprese artigiane restano in vigore le disposizioni in materia di limiti dimensionali dettate dall’articolo 4 della legge n. 443/1985.

I limiti numerici si applicano, per esplicita disposizione di legge, computando non solo gli apprendisti assunti direttamente, ma anche quelli utilizzati “per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro”, con contratto di somministrazione a tempo indeterminato “ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

Con tale riferimento la norma indirettamente apre all’assunzione di apprendisti in somministrazione.

Riguardo a tale ultima previsione, la legge n. 92/2012 esclude espressamente la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di  somministrazione a tempo determinato. Va, quindi, osservato che la legge 134/2012 ha poi ammesso la somministrazione a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo di apprendisti assunti in somministrazione.

 

2. 3.  Clausola di stabilizzazione.

 

Sempre con riferimento ai profili connessi alle assunzioni, l’articolo 2, c. 3bis del TU[2] ha introdotto una “clausola legale di stabilizzazione”, che trova applicazione nelle aziende in cui sono occupati almeno 10 lavoratori.

La norma subordina l’assunzione di nuovi apprendisti alla prosecuzione del rapporto di  lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro; per i primi trentasei mesi dall’entrata in vigore della legge n. 92/2012 [3], la percentuale è determinata in misura pari al 30%; conseguentemente il limite del 50% sarà operativo dal 18 luglio 2015.

Per espressa previsione legislativa, dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per  giusta  causa.

Qualora non sia rispettata la prevista percentuale, é consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.

Per le aziende cui non si applica la citata clausola legale, opera – ove prevista – la clausola contrattuale di cui all’articolo 2. C. 1 del D. Lgs. N. 167/2011.

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato in violazione dei limiti stabiliti sono  considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.

Per maggiori precisazioni sul punto, si rinvia a quanto affermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare n. 18/2012.

 

2. 4. Esclusione dal computo dei limiti numerici.

 

Il Testo Unico ribadisce, all’articolo 7, comma 3, l’esclusione degli apprendisti  dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti, fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo.

 

2. 5. Regime sanzionatorio.

 

Viene infine confermato il regime sanzionatorio (già in precedenza disposto dal D. Lgs. N. 276/2003) applicabile nei casi di  mancata erogazione della  formazione per esclusiva responsabilità del datore di  lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative. In questi casi il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.

 

Innovativa è invece la disposizione dell’articolo 7, comma 2, con la quale si prevede l’applicazione di sanzioni amministrative nel caso di violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d): forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale; divieto di retribuzione a cottimo; inquadramento fino a due livelli inferiori; presenza di un tutore o referente aziendale.

 

2. 6.  Regime transitorio.

 

L’articolo 7, comma 7, del D. Lgs. N. 167/2011 ha introdotto  un regime transitorio per l’apprendistato stabilendo che, per le Regioni e i settori ove la nuova disciplina non fosse stata immediatamente operativa, potevano trovare applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del T. U. , le regolazioni vigenti.

Ne deriva che, fino al 25 aprile 2012, hanno potuto trovare ancora attuazione le regole legislative e contrattuali precedenti (in tutti i loro aspetti, durata compresa).

Riguardo ai lavoratori in mobilità ex art. 7, c. 4 del T. U. (vedi successivo punto 4),  il Ministero del Lavoro ha chiarito[4] che risultava immediatamente possibile assumere questi soggetti con contratto di apprendistato, secondo le regole valide per le diverse tipologie contrattuali. Dove non fosse stata operativa la nuova disciplina, era possibile ricorrere alle normative (legislative e contrattuali) già esistenti sull’apprendistato, ferme restando le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. N. 604/1966, nonché il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991 e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge.

 

3. Tipologie.

 

3. 1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

L’articolo 3 del T. U. Disciplina il primo tipo di apprendistato applicabile in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Lo scopo è quello di avviare i giovani in età compresa tra i 15 anni compiuti e i venticinque-verso il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale

La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

3. 2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

 

L’articolo 4 definisce questa tipologia contrattuale – applicabile in tutti i settori di attività, pubblici e privati – finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.

Si rivolgeai soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Per i giovani in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D. Lgs. N. 226/2005, l’apprendistato può iniziare dal diciassettesimo anno di età.

 

Proprio in questa tipologia si apprezza l’ampia delega affidata alla contrattazione collettiva, cui sono demandati, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire:

la durata e le modalità di erogazione della formazione;
la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

 

I CCNL stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono poi prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ivi comprese le durate minime, con riferimento alle attività svolte in cicli stagionali.

 

Rispetto all’originaria versione della norma, va osservato che la recente legge n. 92/2012, è intervenuta sulla durata del rapporto di apprendistato professionalizzante e, attraverso una modifica apportata all’articolo 2 del TU[5], ha previsto che detto contratto non possa avere una durata minima inferiore a sei mesi, fatte salve le eventuali previsioni della contrattazione collettiva riguardo alle attività stagionali.  

 

3. 3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca.

 

L’articolo 5 contiene le norme riferite all’apprendistato di alta formazione e di ricerca, applicabile – anch’esso, come il precedente – sia nel settore privato che in quello pubblico.  

Si rivolge ai giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato:

a)   al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, ovvero di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;

b)   alla specializzazione tecnica superiore, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori;

c)   al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.

 

La regolamentazione e la durata del contratto di alta formazione e ricerca sono rimesse alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

In caso di assenza di norme regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca.

 

4. Apprendistato per lavoratori in mobilità.

 

L’articolo 7, comma 4, del Testo Unico prevede che – ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale – sia possibile realizzare una particolare forma di apprendistato con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

 

La fattispecie contrattuale prevista da tale disposizione è caratterizzata, tra l’altro, dalla circostanza che:

le parti – in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale dell’apprendistato – non possono recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione;
come chiarito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale[6] – si prescinde dai requisiti di età del lavoratore previsti dalla disciplina generale.

 

Alla particolare tipologia contrattuale si applica il regime contributivo di cui all’articolo 25, c. 9 della legge n. 223/1991 e – ove spettante – quello previsto dall’articolo 8, comma 4 della medesima legge.

In questi casi, quindi, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari – per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione – al  10%; potrà applicarsi, inoltre, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta all’apprendista, il beneficio del contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto.

Con riguardo agli aspetti contributivi, si precisa che, per i predetti rapporti di lavoro – limitatamente al periodo di vigenza dell’agevolazione – l’aliquota complessiva da versare si attesterà in misura pari al 15,84% (10% + 5,84% a carico dell’apprendista). Al termine dei 18 mesi previsti dalla norma, la contribuzione datoriale sarà dovuta in misura piena; la quota a carico del lavoratore, invece, rimarrà pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato.

Inoltre, stante il riferimento operato dal legislatore al regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 223/91, ne deriva che i relativi incentivi competono sulla base delle medesime condizioni cui sono subordinate le agevolazioni di cui agli articoli 25 comma 9 e 8 comma 4 della legge n. 223/1991, ivi comprese quelle previste dall’art. 1, comma 1175, della legge  27 dicembre 2006, n. 296 e quelle derivanti dall’applicazione dei principi sanciti con i commi 12, 13 e 15 dell’articolo 4 della legge 92/2012.

 

Per essere ammesso al regime contributivo agevolato, il datore di lavoro dovrà trasmettere all’Inps specifica dichiarazione di responsabilità, come indicato al punto 7. 2 della presente circolare; riguardo alle modalità di compilazione del flusso UniEmens, si rinvia al punto 7. 1.

 

Nel caso in cui il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia i requisiti anagrafici e soggettivi previsti dalla disciplina a sostegno delle tre tipologie di apprendistato:

si applicherà, di norma, la normale disciplina dell’apprendistato e il relativo regime contributivo;
si applicherà la particolare disciplina di cui all’articolo 7, c. 4 del TU e il regime contributivo di cui agli articoli 25, co. 9, e 8, co. 4, della legge n. 223/1991, se il datore di lavoro e il lavoratore abbiano inserito nell’originario contratto – espressamente e per iscritto – la clausola con cui rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione [7].

 

Nell’ipotesi di assunzione in apprendistato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, i quali non possiedano i requisiti di età previsti dalla disciplina dei tre tipi di apprendistato, l’esclusione del recesso al termine del periodo di formazione costituisce un effetto naturale del contratto, a prescindere dalla sua esplicita menzione nel testo sottoscritto dalle parti.

 

In conformità con le precisazioni contenute nella presente circolare, l’apprendistato con lavoratori assunti dalle liste di mobilità può essere realizzato anche dalle agenzie di somministrazione; in tal caso, le condizioni cui è subordinato il regime contributivo agevolato – previsto dagli artt. 25, co. 9, e 8, co. 4,  L. 223/1991 – devono ricorrere nei confronti dell’utilizzatore.

 

5. Abrogazioni.

 

In linea con la logica della semplificazione normativa sottesa al nuovo T. U. , con l’entrata in vigore del D. Lgs. N. 167/2011, vengono abrogate le precedenti disposizioni che regolavano la materia, ovvero:

la legge 19 gennaio 1955, n. 25;
gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
l’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
gli articoli da47 a53 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

 

Si segnala in particolare che, con l’abrogazione dell’articolo 22 della legge n. 56/1987, viene meno l’agevolazione prevista per assunzione di giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale oppure di attestato di qualifica acquisito a seguito di un corso di formazione professionale promosso dalla Regione (art. 14, legge n. 845/1978). Conseguentemente, gli avviamenti al lavoro effettuati a decorrere dal 25/10/2011 in relazione a tali soggetti, non beneficeranno più della predetta misura incentivante.

 

6. Prosecuzione del rapporto di apprendistato. Beneficio contributivo.

 

L’articolo 7, comma 9 del T. U. Ripropone, anche se in termini differenti rispetto all’abrogata disposizione di cui all’articolo 21 della legge n. 56/87, il particolare incentivo connesso al mantenimento in servizio dell’apprendista. Viene previsto, infatti, che il regime contributivo agevolato sia mantenuto per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con l’apprendista, successivo alla fine del periodo di formazione.

Per espressa previsione legislativa l’incentivo non si applica ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 7, co. 4, del T. U.

 

7. Istruzioni operative

 

7. 1. Modalità di compilazione del flusso UniEmens.

All’interno delle denunce contributive mensili Uniemens, tutti i lavoratori in apprendistato continueranno ad essere identificati valorizzando, nell’elemento il codice “5”, avente il significato di “Apprendista”.

A decorrere dalle denunce contributive relative al mese di gennaio 2012, saranno modificati i codici tipo contribuzione relativi agli apprendisti, fino ad oggi identificati con i codici A0, A1, A2; B0, B1, B2; C0, C1, C2; D0, D1, D2.

 

A decorrere dalle denunce contributive relative al mese di gennaio 2012 nell’elemento <TipoContribuzione> si dovranno invece riportare i seguenti codici, a seconda del regime contributivo:

 

J0 (J zero)

Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%

J1

Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5%

J2

Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%

J3

Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

J4

Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ex art. 4, co. 1, del decreto legge n. 148 del 20/05/1993 e successive analoghe disposizioni (iscrizione nelle liste di mobilità per licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese sotto i 15 dipendenti); primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

J5

Apprendista proveniente dalle liste di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

 

I sopra esposti codici della serie “J” andranno utilizzati anche per gli apprendisti iscritti al fondo minatori, ma occupati in superficie.

Al contrario, per i soli apprendisti occupati in sotterraneo, iscritti al Fondo minatori, il codice tipo contribuzione è caratterizzato dalla prima lettera “K”, secondo l’elenco che segue:

 

K0 (K zero)

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%

K1

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5%

K2

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%

K3

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

K4

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ex art. 4, co. 1, del decreto legge n. 148 del 20/05/1993 e successive analoghe disposizioni (iscrizione nelle liste di mobilità per licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese sotto i 15 dipendenti); primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore).

K5

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

 

L’utilizzo dei codici della nuova serie renderà necessaria la compilazione di un elemento di nuova istituzione, denominato <TipoApprendistato>, in cui andrà valorizzato il codice corrispondente alla tipologia di contratto stipulato, tra le tre previste dal testo unico:

 

APPA

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

APPB

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

APPC

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

 

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel quadro “B-C” del DM10 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

–      il codice sarà formato dal primo carattere “5”, seguito dai due caratteri del codice tipo contribuzione, ed infine un quarto carattere, che potrà assumere il valore “0” ovvero “P” ovvero “A” ovvero “M”.

–      i codici statistici “APPA”, “APPB” e “APPC” riporteranno il numero degli apprendisti per le tre diverse tipologie di apprendistato, unitamente alla retribuzione.

 

7. 2. Adempimenti nei casi di assunzione in apprendistato di lavoratore iscritto nelle liste di mobilità (punto 4 della presente circolare).

 

L’esposizione dei codici Uniemens specificatamente previsti per i lavoratori assunti in apprendistato dalle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 7 co. 4, del T. U. , presuppone che il datore di lavoro invii all’Inps un’apposita  dichiarazione di responsabilità, attestante le principali condizioni cui è subordinata la specifica agevolazione.

 

In attesa che l’Inps metta a disposizione del datore di lavoro un apposito modulo on- line, il datore di lavoro, compresa l’agenzia di somministrazione,  inoltrerà la dichiarazione avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende.

Redigerà la dichiarazione secondo lo schema allegato alla presente circolare (allegato n. 3); allegherà alla dichiarazione l’autocertificazione del lavoratore, il cui modulo è  disponibile presso la sezione modulistica del sito internet dell’Inps (moduli Autocert. SC67-407/90 o SC66 -223/91); in caso di assunzione in apprendistato a scopo di somministrazione, la dichiarazione di responsabilità dovrà essere sottoscritta anche dall’utilizzatore (o da chi lo rappresenta); la dichiarazione di responsabilità, corredata con l’autocertificazione del lavoratore e con le copie dei documenti di riconoscimento del lavoratore e di chi ha sottoscritto le dichiarazioni di responsabilità, dovrà essere scansionata e allegata in formato digitale ad una comunicazione da inoltrarsi all’Istituto mediante la funzionalità “Contatti”.

 

La Sede, effettuate le necessarie verifiche, attribuirà alla posizione contributiva interessata il Codice autorizzazione 5Q, dandone comunicazione al richiedente.

 

Qualora ricorrano anche i presupposti per l’ammissione al contributo mensile previsto dall’art. 8, co. 4, della legge 223/1991, la Sede attribuirà alla posizione contributiva interessata anche il Codice autorizzazione 5T, dandone comunicazione al richiedente e allegando un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo.

 

Quando sarà disponibile il modulo on-line i codici autorizzazione 5Q e 5T saranno attribuiti automaticamente, secondo quanto già previsto dalla circolare 140/2011 ed i controlli saranno effettuati ex post, avvalendosi delle apposite funzionalità della procedura.

 

Il datore di lavoro esporrà il contributo mensile all’interno del flusso Uniemens, valorizzando, all’interno di , elemento i seguenti elementi:

nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “MOAP” avente il significato di “contributo mensile per l’assunzione in apprendistato a tempo indeterminato di  lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, co. 4, L. 223/1991 e 7, co. 4, D. L. Gs 167/2011)”;
nell’elemento  dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
nell’elemento  dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente (tale importo, come precisato infra, non potrà essere superiore alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore);
nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi.

 

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM10 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

nel quadro “BC” con il codice statistico “MOAP” seguito dal numero dei lavoratori assunti in apprendistato con il contributo mensile;
nel quadro “D” con il codice “L408” avente il significato di “conguaglio contributo mensile  apprendisti da liste mobilità ” e con il codice “L409” avente il significato di “conguaglio arretrato contributo mensile apprendisti da liste mobilità”.

L’importo dell’incentivo può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e non può comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno.

 

8. Sgravio contributivo per gli apprendisti assunti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

 

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, l’articolo 22 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011 – allegato n. 3) ha previsto un particolare incentivo in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1/1/2012 – 31/12/2016. La norma stabilisce – infatti – in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per quelli successivi al terzo, resta confermata l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato.

Per espressa disposizione legislativa, la misura incentivante trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, c. 773, della legge n. 296/2006. Ne consegue che restano esclusi dalla sfera di operatività dello sgravio i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex articolo 7, c. 4 del D. Lgs. N. 167/2011. Nei confronti di detti soggetti, infatti, opera il regime contributivo di cui agli articoli 25, c. 9 e 8, c. 4 della legge n. 223/1991.

Inoltre, a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2013”, resterà escluso dalla misura agevolata il contributo (1,61%) relativo all’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI)[8].

 

8. 1 Limiti all’applicazione dell’incentivo e aiuti “de minimis”.

 

Secondo gli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la concessione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 22 deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006.

Al riguardo si osserva che la nozione di impresa, rilevante ai fini dell’applicazione della normativa dell’unione europea in materia di aiuti di stato, ricomprende ogni entità – indipendentemente dalla forma giuridica rivestita – che eserciti un’attività economica. I limiti “de minimis” si applicano, quindi, alle attività produttive di reddito di impresa nonché a quelle di reddito di lavoro autonomo.

L’art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200. 000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Per il settore del trasporto su strada l’importo “de minimis” non deve superare i 100. 000 euro, sempre nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali importi si pongono, quindi, come limite all’applicazione dello sgravio in esame.

Nell’ambito del settore della produzione dei prodotti agricoli (Reg. CE 1535/2007) l’importo concedibile di aiuti “de minimis” è, invece, di 7. 500 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. In considerazione dei carichi contributivi attuali, ciò comporta che, nel settore agricolo, l’agevolazione in esame potrà essere consentita – nel rispetto dei limiti del citato plafond – esclusivamente per l’assunzione di un solo apprendista.

Fermo restando quanto disposto dal Reg. CE 1998/2006, per le imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale è fatta salva l’applicazione del limite “de minimis” più favorevole di 500. 000 euro nell’ambito di tre esercizi finanziari, qualora ricorrano le condizioni stabilite dal Reg. CE 360/2012.

Per l’accesso allo sgravio contributivo di cui trattasi, le imprese dovranno presentare all’Inps apposita dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel DPR n. 445/ 2000 (allegato n. 4). Tale dichiarazione dovrà attestare che, nell’anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti “de minimis”. La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta.

L’importo totale dell’agevolazione non deve superare i limiti massimi predetti su un periodo di tre anni.

Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di stipulazione di ulteriori contratti di apprendistato successivi a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione e si è quindi fruito dell’agevolazione, l’importo dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente presentazione di una nuova dichiarazione “de minimis”.

Per la corretta fruizione dell’agevolazione, occorre:

– determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di stipula del contratto di apprendistato agevolato;

– calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione da attribuire.

Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione.

 

 

 

8. 2. Criteri per il calcolo dei dipendenti.

 

Per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti) va preso in considerazione il momento di costituzione del rapporto di apprendistato che, in ogni caso, dovrà collocarsi nell’arco temporale previsto dalla norma (dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016).

Per le imprese di somministrazione di lavoro, ai fini della determinazione del requisito occupazionale utile per l’accesso al beneficio, occorrerà far riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell’azienda “utilizzatrice”, non assumendo rilievo la consistenza organica dell’azienda “somministratrice”.

 

Ai fini del computo, si richiamano i criteri illustrati nella circolare n. 22/2007.

Si ribadisce che, dal conteggio, vanno esclusi:

–      gli apprendisti;

–      i lavoratori assunti con contratto di inserimento ex D. Lgs. N. 276/2003;

–      i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;

–      i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell’utilizzatore.

 

Ai fini del beneficio, si osserva, altresì, che:

–      il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata;

–      lo sgravio potrà trovare applicazione anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle nove unità.

 

8. 3. Condizioni e durata.

 

Oltre che alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, l’accesso allo sgravio contributivo è, altresì, subordinato al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006.

 

L’agevolazione opera per i primi tre anni di contratto; dal trentasettesimo mese, quindi, perdurando il rapporto di apprendistato, i datori di lavoro saranno tenuti al versamento della contribuzione a loro carico nella misura generalizzata.

 

8. 4 Adempimenti a carico delle aziende.

 

Per accedere allo sgravio, le aziende inoltreranno la dichiarazione “de minimis” sopra illustrata avvalendosi esclusivamente della funzionalità contatti del cassetto previdenziale aziende; a tal fine, allegheranno copia digitale debitamente compilata e sottoscritta del modello di dichiarazione citato al punto 8. 1, selezioneranno l’oggetto “Assunzioni agevolate e gravi”, quindi “Apprendistato” e aggiungeranno la dicitura “sgravio apprendisti 2012-2016”.

 

Per ottimizzare le operazioni di ammissione al beneficio (in particolare per la gestione dei periodi pregressi), le aziende interessate avranno cura di inviare la dichiarazione “de minimis” con ogni possibile urgenza.

 

8. 5. Adempimenti a carico delle Sedi.

 

Le posizioni contributive delle aziende che, a seguito della presentazione della dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, possono accedere allo sgravio contributivo di cui alla legge n. 183/2011, dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “4R” che assume il significato di “azienda che – nel rispetto del regolamento comunitario sugli aiuti de minimis – fruisce dello sgravio contributivo ex lege n. 183/2011 in relazione all’assunzione di apprendisti”.

Il citato codice non potrà avere decorrenza anteriore a “gennaio 2012”.

 

8. 6. Modalità di compilazione del flusso UniEmens.

 

Per i lavoratori interessati allo sgravio, i datori di lavoro compileranno il flusso Uniemens sempre valorizzando, nell’elemento il codice “5”, avente il significato di “Apprendista”.

 

Per i primi tre anni di apprendistato, nell’elemento si dovranno invece riportare codici differenti, a seconda dell’anno di godimento dello sgravio, secondo la seguente tabella:

 

J6

Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – primo anno di sgravio.

J7

Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – secondo anno di sgravio.

J8

Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – terzo  anno di sgravio.

 

I sopra esposti codici della serie “J” andranno utilizzati anche per gli apprendisti iscritti al fondo minatori, ma occupati in superficie.

Al contrario, per i soli apprendisti occupati in sotterraneo, iscritti al Fondo minatori, il codice tipo contribuzione è caratterizzato dalla prima lettera “K”, secondo l’elenco che segue:

 

K6

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – primo anno di sgravio.

K7

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – secondo anno di sgravio.

K8

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – terzo  anno di sgravio.

 

L’utilizzo dei codici della nuova serie renderà necessaria la compilazione di un elemento di nuova istituzione, denominato <TipoApprendistato>, in cui andrà valorizzato il codice corrispondente alla tipologia di contratto stipulato, tra le tre previste dal testo unico:

 

APPA

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

APPB

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

APPC

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

ENTI LOCALI IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO): PRESUPPOSTO OGGETTIVO

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Il presupposto oggettivo si realizza ogniqualvolta venga posta in essere, a titolo oneroso, una cessione di beni o prestazione di servizi, come definite negli articoli 2 e 3 del DPR 633/72. Più in dettaglio sono considerate cessioni di beni, sia gli atti che comportano il trasferimento della proprietà, che il trasferimento di diritti reali di godimento.  

 

ENTI LOCALI IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): PRESUPPOSTO OGGETTIVO  

Il presupposto oggettivo si realizza ogniqualvolta venga posta in essere, a titolo oneroso, una cessione di beni o prestazione di servizi, come definite negli articoli 2 e 3 del DPR 633/72. Più in dettaglio sono considerate cessioni di beni, sia gli atti che comportano il trasferimento della proprietà, che il trasferimento di diritti reali di godimento. Ulteriormente, il legislatore fiscale, ha voluto precisare che rientrano nel concetto di cessione di beni anche atti ad  effetti  traslativi  condizionati  o  differiti,  quali  le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con diritto di    riscatto    ed    i    passaggi    tra    committente    e commissionario.

Il requisito fondamentale dell’onerosità, tuttavia è derogato dalle ipotesi contemplate dall’art. 2/633 per fattispecie relative a trasferimenti a titolo non oneroso che, se non tassate, potrebbero costituire fonte di elusione. In particolare sarà bene ricordare che rivestono il requisito oggettivo (quindi, se realizzati gli altri presupposti costituiranno operazioni soggette ad IVA), ancorché in assenza di corrispettivo:    

·        Gli omaggi di beni oggetto dell’attività d’impresa;

·        Gli   omaggi   di   beni   non   rientranti   nell’attività d’impresa, se di costo unitario non superiore a 25,82 Euro, salvo quelli per i quali non è stata operata la detrazione dell’imposta all’acquisto;   

·        La destinazione di beni dalla sfera imprenditoriale a quella personale (cd. Autoconsumo);

·        Le assegnazioni di beni a soci  di società, consorzi, associazioni.  

Le prestazioni di servizi (cfr. Art. 3/633) riguardano i contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito, obbligazioni di fare, non fare, permettere, locazioni, noleggi, concessioni,  licenze relative a diritti d’autore, prestiti in denaro e titoli, somministrazioni di alimenti e bevande, cessioni di contratto.

Sembra evidente, dunque, che il legislatore abbia inteso considerare  la  categoria  di  prestazioni  servizi  come residuale rispetto alla cessione di beni: tutto ciò che non rientra nella prima tipologia, rientra nella seconda.

Tuttavia la distinzione tra le due categorie (cessione di beni   e   prestazione  di   servizi)  è   fondamentale  per stabilire il concretizzarsi del momento impositivo (dal quale scaturisce l’obbligo di  assoggettare l’operazione ad IVA) e l’esigibilità (momento dal quale sorge per l’erario    il    diritto    al    credito    dell’IVA    gravante sull’operazione).

Analogamente a quanto previsto per le cessioni di beni anche per le prestazioni di servizi è prevista una deroga al requisito dell’onerosità, in relazione alle prestazioni  gratuite  di  servizi  per  le  quali  sia  stata  detratta  la relativa imposta. Si tratta delle fattispecie relative a gratuite prestazioni a terzi od autoconsumo personale o familiare, quando il valore della prestazione ecceda 25,82 Euro.

La differenza che può cogliersi con l’analoga previsione in tema di cessioni (gratuite) di beni riguarda il valore: mentre per queste ultime deve aversi riguardo al costo del bene omaggiato, per i servizi si deve essere valutato il valore normale del servizio prestato gratuitamente. Sia  nell’ambito delle  cessioni  che  delle  prestazioni, il legislatore ha voluto escludere dal requisito oggettivo alcune operazioni che, pertanto, oggettivamente non possono essere considerate soggette ad  IVA  ancorché effettuate a titolo oneroso.

Il riferimento è alle operazioni tassativamente elencate nel  comma  3  dell’art.   2/633  ed  al  comma  4  dell’art. 3/633. Ad esempio la cessione di marche e valori bollati, ancorché effettuata a titolo oneroso, non sarà soggetta ad IVA per carenza del presupposto oggettivo, così come (sempre a titolo esemplificativo) la cessione del diritto d’autore effettuata direttamente dall’autore non sarà soggetta sempre per il medesimo principio.   

 

 

FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO: ALIQUOTA IVA APPLICABILE ALLE CESSIONI

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In merito alle cessioni di un prodotto avente le caratteristiche del “fruttosio chimicamente puro”, con la risoluzione 5 novembre 2008, n. 422/E, l’Agenzia delle Entrate AVEVA ritenuto che fosse applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, in quanto corrispondente alla voce n. 60 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base degli accertamenti tecnici svolti dall’Agenzia delle Dogane.   

fruttosio chimicamente puro: Aliquota IVA applicabile alle cessioni

IVA: Aliquota applicabile alle cessioni di fruttosio chimicamente puro

In merito alle cessioni di un prodotto avente le caratteristiche del “fruttosio chimicamente puro”, con la risoluzione 5 novembre 2008, n. 422/E, l’Agenzia delle Entrate AVEVA ritenuto che fosse applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, in quanto corrispondente alla voce n. 60 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base degli accertamenti tecnici svolti dall’Agenzia delle Dogane.  

Successivamente, l’Agenzia delle Dogane ha rettificato il parere della Agenzia delle Entrate e da ultimo, con la nota prot. N. 68386/RU del 30 maggio 2012, ha precisato che il “fruttosio   chimicamente   puro”   è   da   classificare   alla   voce   di   Nomenclatura Combinata 1702 50 00, corrispondente non già alla voce 1702 260, bensì alla voce 2943 910 della Tariffa Doganale in vigore al 31 dicembre  1987, posizione che sembra non riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parte II e III allegate al DPR n. 633 del 1972. Alla luce di tali precisazioni, alla commercializzazione del “fruttosio chimicamente puro” deve ritenersi applicabile l’aliquota IVA ordinaria nella misura del 21 per cento e, pertanto, devono ritenersi superate le istruzioni fornite con la risoluzione citata.      

IMU: LE SCADENZE 2012

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica e rinnova sul proprio sito le prossime scadenze riguardanti l’imposta municipale unificata (IMU): Resta fissato al 30 novembre 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, per quanto riguarda gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012. Il termine per il versamento a saldo dell’IMU è stabilito al prossimo 17 dicembre 2012.  

LE SCADENZE DELL’IMU

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze richiama le prossime scadenze riguardanti l’imposta municipale propria (IMU).

Il 31 ottobre 2012, scade il termine entro il quale i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote IMU. Si rammenta che, nel caso in cui i Comuni non dovessero deliberare sulle aliquote, si applicheranno quelle previste dall’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 e cioè: 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 0,76 per cento per gli altri immobili.

Resta fissato al 30 novembre 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, per quanto riguarda gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012.

Il termine per il versamento a saldo dell’IMU è stabilito al prossimo 17 dicembre 2012.

Roma, 31 ottobre 2012  

Redditometro: Acquisto Casa con soldi ricevuti in donazione dai genitori

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La C. T. P. Di Napoli accoglieva il ricorso sul presupposto del mancato rispetto delle disposizioni della circolare ministeriale 101/E del 30 aprile 1999 e della prova fornita dalla contribuente circa il reperimento di fondi, provenienti dal nucleo familiare, finalizzato a un acquisto immobiliare di rilevante entità.

SENTENZA

Cassazione Civile Ord. N. 21661 del 22-10-2010

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

Letti gli atti depositati;

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della contribuente S. C. Dell’avviso di accertamento IRPEF e ILOR per l’anno 1997;

2. La C. T. P. Di Napoli accoglieva il ricorso sul presupposto del mancato rispetto delle disposizioni della circolare ministeriale 101/E del 30 aprile 1999 e della prova fornita dalla contribuente circa il reperimento di fondi, provenienti dal nucleo familiare, finalizzato a un acquisto immobiliare di rilevante entità;

3. La C. T. R. Ha accolto l’appello rilevando che la cessione di azienda che avrebbe finanziato l’acquisto immobiliare era avvenuta oltre 14 mesi dopo l’acquisto immobiliare e costituiva pertanto una circostanza inidonea a impedire l’applicazione dell’accertamento sintetico (cd.  redditometro);

4. Ricorre per cassazione la contribuente con due motivi di impugnazione attinenti al difetto di motivazione. In particolare S. C. Con il primo motivo rileva l’insussistenza dei presupposti per l’accertamento sintetico che, secondo la circolare n. 7 del 30 aprile 1977 (punti 59 e 60), ricorrono quando la determinazione del reddito complessivo netto, quantificato con il metodo analitico, risulta in evidente contrasto con le realtà relative al tenore di vita e ad altri elementi o circostanze di fatto che inducono a far ritenere l’esistenza di redditi sottratti alla valutazione analitica. Afferma poi che la prova contraria che il ricorrente deve fornire non attiene alle modalità con le quali vengono messe a sua disposizione i fondi necessari per l’acquisto di un immobile essendo sufficiente provare il concorso alla spesa di altri componenti della famiglia che possa giustificare la presenza di redditi sufficienti a giustificare in concreto la reale capacità contributiva posta in essere dal contribuente all’atto dell’investimento. In altri termini rileva che la prova contraria, che il contribuente deve fornire, attiene unicamente alla dimostrazione che la sua capacità di spesa è compatibile con il cumulo del suo reddito con quello degli altri componenti il nucleo familiare;

5. In data 24 settembre 2009 veniva depositata in Cancelleria relazione ex art. 380 bis c. P. C. , con la quale si affermava la palese infondatezza del primo motivo di ricorso alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 8738/2002 e 2656/2007) secondo cui il dettato del D. P. R. N. 600 del 1973,art.  38, che disciplina i criteri di rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche prevede che il controllo della congruità delle stesse venga effettuato partendo da dati certi e utilizzando gli stessi come indici di capacità di spesa per dedurne, avvalendosi di specifici e predeterminati parametri di valorizzazione (cd. Redditometro), il reddito presuntivamente necessario a garantirla. Quando il reddito determinato in tal modo si discosta da quello dichiarato per almeno due annualità l’ufficio può procedere all’accertamento con metodo sintetico determinando il reddito induttivamente e quindi utilizzando i parametri indicati a condizione che il reddito così determinato sia superiore di almeno un quarto a quello dichiarato. L’unico onere dell’ufficio è quello di individuare elementi certi indicatori di capacità di spesa, mentre i coefficienti presuntivi vengono utilizzati sia al fine di accertare l’incongruità del reddito dichiarato sia al fine di determinare sinteticamente il reddito da accertare, ferma restando la possibilità per il contribuente, oltre che, ovviamente, di contestare il possesso degli indicatori di capacità di spesa, di provare, con idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, posto che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora il contribuente, in sede di risposta ad apposito questionario, ammetta la proprietà e l’utilizzazione di determinati beni, indici di capacità contributiva, ha l’onere di provare in modo rigoroso che detti beni appartengono a terzi e sono da questi utilizzati -, restando altrimenti esposto alle conseguenze, in tema di accertamento presuntivo del reddito della propria dichiarazione (Cassazione civile, sez. Trib. , 18 giugno 2002, n. 8738);

6. La stessa relazione con riferimento al secondo motivo di ricorso rilevava che con tale motivo si propone un riesame dell’accertamento relativo alla carenza della prova a carico della contribuente e nello stesso tempo si contesta la interpretazione della CTR della norma regolante il contenuto di tale prova. La relazione affermava la infondatezza di entrambi i profili il primo per la evidente logicità della motivazione della CTR nel rilevare lo sfalsamento temporale fra acquisto dell’immobile e cessione dell’azienda familiare (che secondo la contribuente avrebbe finanziato l’acquisto) e per la oscurità del quesito di diritto relativo a una pretesa alterità fra prova delle modalità del finanziamento e prova del concorso alla spesa da parte dei familiari;

7. In considerazione della imminente decisione delle SS. UU. Civili della Corte di Cassazione in materia di parametri all’udienza del 18 novembre 2009 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo; 8. A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 26635 del 18 dicembre 2009 la giurisprudenza di legittimità si è arricchita nel frattempo dei seguenti principi di diritto:

a) in tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una “grave incongruenza”, espressamente prevista dal D. L. 30 agosto 1993, n. 331, art.  62 sexies, aggiunto dalla Legge Di Conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell’avvio della procedura finalizzata all’accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art.  10, comma 1, il quale, pur richiamando direttamente l’art. 62 sexies cit. , non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento;

b) la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e, pertanto, più affidabile;

c) la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito;

ritiene che:

1. Riletta alla luce di questa più recente giurisprudenza la relazione del 24 settembre 2009 conserva la sua validità;

2. Permangono altresì i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso; ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicché il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di Cassazione;

P. Q. M.  La Corte rigetta il ricorso. Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

 

Accissa sugli olii minerali Mancato Versamento

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In tema di imposte su produzione e consumi, ai fini della determinazione della competenza territoriale a conoscere del reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali, è irrilevante il momento della indebita utilizzazione dei prodotti petroliferi.

Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza del 18. 12. 2007 n. 6094

In tema di imposte su produzione e consumi, ai fini della determinazione della competenza territoriale a conoscere del reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali, è irrilevante il momento della indebita utilizzazione dei prodotti petroliferi, in quanto si pone in un momento successivo a quello consumativo del reato, da individuarsi nel luogo di acquisto del carburante con accisa agevolata e destinato “ab origine” ad un uso non consentito. (In motivazione la Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che l’indebita utilizzazione assume rilevanza solo sul piano probatorio ai fini dell’accertamento della mutata destinazione).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 16 febbraio 2004, il Tribunale di Sanremo ha ritenuto Batani Gournac Alberto Michel responsabile del reato previsto dal D. Lgs. N. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. C, e lo ha condannato alla pena di giustizia; la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 17 maggio 2006. Per giungere a tale conclusione, i Giudici di merito hanno ritenuto accertato che il Batani, comandante di una nave battente bandiera straniera, avesse destinato kg 17543 di gasolio acquistato in regime agevolato ad uso diverso da quello legittimo. In particolare, aveva comprato il petrolio a Sanremo con accisa ridotta dichiarando di recarsi in un porto extracomunitario, Malta, mentre si era recato a Capri dove era sua intenzione di approdare. I Giudici hanno disatteso la eccezione di incompetenza territoriale, hanno escluso che la sosta nella isola italiana fosse di emergenza e che l’appellante fosse scriminato per avere agito per ordine della proprietà. Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:
– che il luogo del commesso reato non era Sanremo, ma Capri dove è stata omessa la comunicazione dello approdo comunitario intermedio (evento in precedenza non programmato) e si è verificato il mancato versamento della accisa non corrisposta;
– che il reato non può essergli addebitato dal momento che aveva solo dei compiti tecnici sulla conduzione della nave, ma non aveva autonomia decisionale sulla rotta o sullo approvvigionamento del carburante pagato dalla proprietà ed in relazione al quale non aveva alcun interesse al risparmio.

Deve, innanzi tutto, rilevarsi come i Giudici di merito abbiano avuto cura di evidenziare le emergenze probatorie dalle quali hanno tratto la conclusione sulla ricostruzione storica dei fatti, in sunto riferita, posti alla base del procedimento; la motivazione sul tema è congrua, completa, corretta e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. In tale situazione, il ricorrente non enuclea prove decisive che siano in grado di disarticolare la ragionevolezza dello appartato argomentativo della sentenza, sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione; l’imputato chiede a questa Corte una rinnovata ponderazione del materiale probatorio, alternativa a quella correttamente operata dai Giudici di merito ed introduce problematiche (al limite della inammissibilità) che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.

Le residue deduzioni sono infondate.

Relativamente alla competenza, si osserva come l’elemento materiale del reato si incentri nel destinare ad usi diversi da quelli consentiti i prodotti petroliferi concessi in franchigia o soggetti ad aliquota di imposta ridotta; pertanto l’effettiva, indebita utilizzazione si pone concettualmente in un momento successivo a quello consumativo del reato ed assume rilevanza solo sul piano probatorio ai fini dello accertamento della mutata destinazione (ex plurimis Cass. Sez. 3^ sentenza 3725/1998).

In base a tale principio, si deve concludere come esattamente i Giudici di merito abbiano ritenuta radicata la competenza a Sanremo luogo di acquisto del carburante con accisa agevolata e destinato ab origine ad un uso non consentito.

Infine, non è dubitabile che la condotta antidoverosa debba essere ascritta (oltre che all’armatore e allo utilizzatore del natante) anche all’attuale imputato secondo le regole generali sul concorso nei delitti; il Batani con la sua consapevole attività ha fornito un apporto materiale, dotato di rilevanza eziologica, alla commissione del reato comune.
Per le esposte considerazioni, la Corte rigetta il ricorso con le conseguenze di legge.

P. Q. M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2008

RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVISSIMO, BREVE E LUNGO

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L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento…

Ravvedimento operoso Brevissimo ,  Breve e Lungo

L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento…

 

·        dell’imposta dovuta;

·        degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;

·        della sanzione in misura ridotta.

Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione è pari:

·        allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell’imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza[1] (ravvedimento brevissimo calcolato su 1/15 della sanzione del 30% dell’importo dovuto).  

·        al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve calcolato su 1/10 della sanzione del 30% dell’importo dovuto);

·        al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo calcolato su 1/8 della sanzione del 30% dell’importo dovuto)

[1] l’art. 23, comma 31, del decreto legge n. 98/2011

PIATTAFORME ELEVATRICI ALIQUOTA IVA APPLICABILE IN CASO DI CESSIONE

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Una società che produce e commercializza piattaforme elevatrici, vale a dire particolari  “mezzi di   sollevamento  che   per   le   loro   caratteristiche  tecniche  di   costruzione consentono di superare i dislivelli rispetto al piano stradale chiede  chiarimenti  in  ordine  al  trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle relative operazioni di cessione.

OGGETTO:  Interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Cessioni di piattaforme elevatrici – Aliquota IVA applicabile      

Quesito   

ALFA S. R. L. [di seguito, in breve, la Società istante] produce e commercializza, tra l’altro, piattaforme elevatrici, vale a dire particolari  “mezzi di   sollevamento  che   per   le   loro   caratteristiche  tecniche  di   costruzione consentono di superare i dislivelli rispetto al piano stradale”. In  particolare,  i  predetti  impianti  sono  realizzati  nel  rispetto  della normativa per il superamento delle barriere architettoniche, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Ciò  posto,  l’interpellante  chiede  chiarimenti  in  ordine  al  trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle relative operazioni di cessione.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante   

La Società istante ritiene di poter applicare alle piattaforme elevatrici oggetto di cessione l’aliquota IVA del 4 per cento, prevista dal punto 31 della Tabella  A,  parte  seconda,  allegata  al  DPR  26  ottobre  1972,  n.   633,  per “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”.   Viene precisato, al riguardo, che l’articolo 24 della Direttiva 2006/42/CE [c. D. Direttiva Macchine] assimila, per caratteristiche tecniche [i. E. Velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s], le piattaforme elevatrici ai servoscala, annoverando entrambe le tipologie di beni tra gli “apparecchi di sollevamento diversi dagli ascensori”, inquadrabili, questi ultimi, come “mezzi di sollevamento ad uso generale”. L’interpellante ritiene, altresì, che tale aliquota ridotta possa applicarsi “in qualunque fase della commercializzazione dei beni in questione, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente finale non sia il soggetto disabile”.    

Parere della Direzione  della Agenzia delle Entrate

Il punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre  1972, n. 633, prevede, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento per “poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v. D. 87. 11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”.

Così come formulata, la norma intende agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap.

Nello specifico, con la locuzione “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di  barriere  architettoniche per  soggetti  con  ridotte  o  impedite capacità motorie” si vuole far riferimento a quegli impianti di sollevamento che, per le loro specificità tecniche [i. E. Dispositivi di sicurezza, agevole manovrabilità dei comandi, bassa velocità, portata limitata] sono individuabili, in concreto, come strutture idonee a garantire la mobilità dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie presso le unità abitative e/o gli spazi aperti al pubblico.   Il legislatore ha, dunque, inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto ceduto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente. In tale ottica, l’aliquota ridotta del 4 per cento può  applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, anche nell’ipotesi in cui il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili.   Ciò posto, sulla base delle precisazioni fornite nell’istanza di interpello in esame, risulta che le piattaforme elevatrici oggetto di cessione consistono in “mezzi di sollevamento che per le loro caratteristiche tecniche di costruzione consentono di superare i dislivelli rispetto al piano stradale”. Più precisamente, si tratta di “impianti realizzati nel rispetto della normativa per il  superamento e  l’eliminazione delle barriere architettoniche prevista dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13”. A tal proposito, si fa presente che l’articolo 2 del D. M. 14 giugno 1989, n.   236 – emanato in attuazione dell’articolo 1 della richiamata legge n. 13 del 1989 – definisce le barriere architettoniche come:

a)    gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in  particolare  di  coloro  che,  per  qualsiasi  causa,  hanno  una  capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b)   gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;

c)  la  mancanza  di  accorgimenti  e  segnalazioni  che  permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

La disposizione in esame, pertanto, contenendo un generico riferimento a chiunque incontri un ostacolo alla mobilità, a prescindere da uno stato oggettivo di disabilità, non consente l’identificazione sic et simpliciter degli impianti di sollevamento “dedicati” al superamento delle barriere architettoniche da parte dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie.   Come già detto, è solo a questa tipologia di beni che il legislatore ha voluto riconoscere, in ogni fase di commercializzazione, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 4 per cento. Al fine di individuare i mezzi simili ai servoscala, ai quali il punto 31 della  Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972, applica l’aliquota del  4 per cento, si fa presente che l’articolo 4. 1. 13 del richiamato D. M. 236 del 1989, rinviando alle specifiche tecniche contenute nel successivo articolo 8. 1. 13 [i. E. Dimensioni, portata, velocità, sicurezze dei comandi], definisce in maniera puntuale i servoscala e le piattaforme elevatrici “atti a consentire, in via alternativa ad un ascensore, il superamento di dislivelli – di norma non superiori a  4  metri –  a  persone con  ridotta o  impedita capacità motoria”, come tali riconducibili alla previsione di cui al menzionato punto 31. In definitiva, per quanto sopra esposto, si ritiene che le piattaforme elevatrici  commercializzate  dalla  Società  istante  possano  beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento, nella misura in cui rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa da ultimo richiamata.

CONTRATTI D’APPALTO RESPONSABILITÀ FISCALE SOLIDALE SINTESI E GUIDA

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L’art. 13ter della L. 134/2012 prevede la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore per il versamento delle ritenute da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dall’appaltatore o dal subappaltatore in relazione al contratto.

                               CONTRATTI D’APPALTO

Responsabilità fiscale solidale:

Committente/Appaltatore/Subappaltatore

 

L’art. 13ter della L. 134/2012 prevede la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore per il versamento delle ritenute da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dall’appaltatore o dal subappaltatore in relazione al contratto.

La norma esclude la responsabilità se il committente/appaltatore acquisisce, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione attestante che i predetti versamenti “scaduti” alla data del pagamento sono stati eseguiti.

Tale documentazione può essere costituita, indifferentemente, da:

1)     certificazione asseverata da professionista o CAF;

2)    dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ex art. 46 DPR 445/2000.

La norma decorre dai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12/08/2012 e per i  pagamenti effettuati dall’11/10/2012.

Per l’appaltatore è prevista la responsabilità solidale con il subappaltatore nei limiti del corrispettivo dovuto; per il committente (vincolato al controllo degli adempimenti) una sanzione da € 5. 000 ad € 200. 000.

 

N. B. La legge Fornero (c. 31-art. 4 L. 92/2012) ha modificato e ridefinito la responsabilità solidale su profili retributivi, previdenziali e assicurativi.

 

 

IVA PER CASSA (ART. 32BIS L.134/2012) SINTESI E GUIDA FISCALE

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Importante ed ottima sintesi delle novità in materia dell’IVA per Cassa in vigore  Dal 01/12/2012,  gli imprenditori con Volume di Affari inferiori ad € 2. 000. 000 possono optare per il particolare “regime” dell’IVA per Cassa.

IVA per CASSA

(art. 32bis L. 134/2012)

 

Dal  01/12/2012 gli imprenditori con Volume di Affari inferiori ad € 2. 000. 000 possono optare per il particolare “regime” dell’IVA per Cassa.

Tale regime consiste nel versare l’IVA sulle cessioni al momento del pagamento del corrispettivo ma, a sua volta, nel detrarre l’Iva sugli acquisti soltanto al momento del pagamento della spesa.

Le fatture debbono essere emesse sempre al momento dell’effettuazione dell’operazione e registrate nei consueti termini per comporre il Volume di Affari annuale, ma l’imposta va inserita nella liquidazione del periodo in cui avviene il relativo pagamento in cessione e acquisto.

Sono escluse da tale modalità di liquidare l’Iva le operazioni relative a:

–         regimi speciali (agricoltura, agenzia viaggi, editoria. );

–         reverse charge;

–         consumatori finali.

La fattura emessa “deve” contenere l’annotazione che trattasi di “IVA per Cassa” art. 32bis  L. 134/2012.

In conclusione il regime dell’IVA per Cassa comporta:

1)     registrazione fatture emesse e ricevute alle consuete scadenze;

2)     versamento e detrazione al momento del pagamento, che va rilevato nella relativa liquidazione mensile/trimestrale.

N. B. L’acquirente che riceve la fatture con l’annotazione, se non ha optato a sua volta, detrae l’Iva a prescindere dal pagamento.

 

Considerazioni

1)     il vantaggio finanziario (momentaneo) potrebbe essere annullato dal “costo” della “doppia” contabilità (registrazione e incasso) delle fatture emesse/ricevute;

2)     il vantaggio sarebbe, poi, per il solo primo anno in quanto a regime vantaggi/svantaggi (meno versamenti un anno/più versamenti il successivo) si compensano.

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