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Fondi si solidarietà per i mutui per l’ acquisto della prima casa: le novità

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Fondi si solidarietà per i mutui per l' acquisto della prima casa: le novità

Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa: le novità

La legge 28 giugno 2012 n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (art. 3, comma 48) ha sensibilmente modificato i presupposti per l’accesso al beneficio della sospensione del mutuo per l’acquisto della prima casa.
Pertanto, il modulo precedentemente pubblicato per l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa non è più utilizzabile.
E’ stata, intanto, avviata la modifica del regolamento attuativo dello stesso Fondo (DM 132/2010), a seguito della quale sarà reso disponibile anche il modello di domanda aggiornato.

In base alla nuova legge, che ha modificato la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, commi 475 e ss. ),la sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata esclusivamente al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

· cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

· cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

· morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

 La sospensione:

· non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive;

· è concedibile anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a diciotto mesi.

La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

· ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;

· fruizione di agevolazioni pubbliche;

· mutui per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

Fondo di garanzia per le MPI: modifiche criteri e modalità di concessione

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E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012 il  decreto interministeriale 26 giugno 2012 concernente modifiche ed  integrazioni ai criteri e alle modalita’ per la concessione della  garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Fondo di garanzia per le PMI: modifiche criteri e modalità di concessione

è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012 il  decreto interministeriale 26 giugno 2012 concernente modifiche ed  integrazioni ai criteri e alle modalita’ per la concessione della  garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Il decreto individua, per gli interventi del Fondo, in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e aree geografiche: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia; la misura della copertura massima delle perdite; l’importo massimo garantito per singola impresa; la misura delle commissioni per l’accesso alla garanzia. è altresì definita la misura minima dell’accantonamento da operare, a titolo di coefficiente di rischio, per ogni operazione finanziaria ammessa alla garanzia del Fondo.

Circolare n. 104

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Roma, 06/08/2012  Circolare n. 104  OGGETTO: Coordinamento delle norme previste dai Regolamenti Comunitari con la normativa nazionale sugli assegni al nucleo familiare. L’entrata in vigore del Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre2009, ha comportato da parte dei Paesi aderenti all’Unione Europea il rispetto di più organiche regole di priorità per la determinazione delle legislazioni nazionali da applicare in via prioritaria, o in via sussidiaria, al fine di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni…  

OGGETTO: Coordinamento delle norme previste dai Regolamenti Comunitari con la normativa nazionale sugli assegni al nucleo familiare.

SOMMARIO: Premessa

1) Applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto dall’art. 1, punto 3) del regolamento (CE) n. 883/2004, per l’attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali.

2) Coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell’erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con l’art. 68, paragrafo 1, lett. B) i) del regolamento (CE) n. 883 del 2004.

3) Applicazione dell’art. 60, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 987/2009 all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell’ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta.

Premessa

L’entrata in vigore del Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre2009, hacomportato da parte dei Paesi aderenti all’Unione Europea il rispetto di più organiche regole di priorità per la determinazione delle legislazioni nazionali da applicare in via prioritaria, o in via sussidiaria, al fine di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, prevedendo dettagliatamente quali siano le procedure da seguire nel caso in cui una domanda di prestazione sia presentata all’istituzione che deve applicare la legislazione in via prioritaria oppure quelle da seguire nel caso in cui una domanda sia presentata all’istituzione che deve applicare la legislazione in via sussidiaria.

Pertanto, nel ricordare che le disposizioni dei nuovi regolamenti comunitari di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale, destinate alle persone che esercitano il diritto di libera circolazione, non sostituiscono le legislazioni nazionali ma stabiliscono, nei casi in cui potrebbero essere applicate due o più legislazioni nazionali, i criteri e le modalità in base ai quali deve essere coordinata la loro applicazione, si forniscono alle Sedi le seguenti precisazioni in merito alla corretta applicazione delle stesse.  

1) Applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto dall’art.  1, punto 3) del regolamento (CE) n. 883/2004, per l’attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali.  L’attuale quadro normativo italiano prevede che, in assenza di un formale provvedimento giudiziario che stabilisca l’affidamento della prole, nel caso in cui il diritto possa essere attribuito ad entrambi i genitori, la percezione del trattamento di famiglia spetti al genitore convivente con la stessa (art. 30, comma 3, dlgs. N. 198/2006).

In particolare, nel caso di genitori naturali, per poter attribuire il diritto alla percezione del

trattamento di famiglia per i figli, sia in virtù di un proprio rapporto di lavoro, che dia diretto

accesso alla fruizione della prestazione previdenziale, sia in virtù del rapporto di lavoro

dell’altro genitore (circolare n. 36/2008), ci si è sempre basati sull’applicazione del criterio

della convivenza con la prole. In tutti i casi in cui, invece, la prole non conviva con i genitori,

ma sia stata affidata dagli stessi, in assenza di formale provvedimento, alle cure di terzi,

l’attribuzione del diritto alla percezione del trattamento di famiglia rimane di difficile

attribuzione, risultando impossibile, in assenza di formale previsione di legge, l’individuazione

dell’esatto nucleo familiare destinatario della prestazione.

Tali disposizioni interne necessitano, però, di un coordinamento con quanto previsto dalle

norme comunitarie. L’art. 1, punto 3) del regolamento (CE) n. 883/2004, infatti, recita:

“qualora, secondo la legislazione applicabile, una persona sia considerata familiare o

componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il

pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l’interessato è sostanzialmente a carico

della persona assicurata o del pensionato”.

Pertanto, poiché i regolamenti comunitari prevalgono ed integrano la normativa nazionale, al

fine di definire con maggior chiarezza il diritto alla percezione del trattamento di famiglia è

stato stabilito, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, che, in tutti i casi in cui,

in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo

destinatario delle somme, sarà possibile procedere all’erogazione della prestazione familiare algenitore che abbia “sostanzialmente a carico” il figlio naturale, dietro presentazione, da parte

del richiedente, di una dichiarazione di:

non autosufficienza economica del figlio naturale che, in analogia con le disposizioni

regolanti gli assegni familiari, è ritenuta sussistente nei casi in cui i redditi di quest’ultimo

non risultino eccedenti una somma pari al trattamento minimo di pensione maggiorato

del 30% (art. 6 del D. P. R. 30/05/1955 n. 797 e successive modifiche);

mantenimento abituale del figlio naturale da parte del genitore.

Si sottolinea che l’erogazione della prestazione a seguito della dichiarazione di non

autosufficienza economica di figli da parte del genitore naturale costituisce caso residuale e,

pertanto, la disposizione di cui sopra potrà essere applicata solo ai casi in cui non sia possibile

attribuire il diritto ai trattamenti di famiglia sulla base della convivenza.

In sintesi, quando la prole sia stata affidata, in assenza di formale provvedimento delle

competenti autorità, alle cure di terzi, non aventi autonomo diritto al trattamento di famiglia

per la stessa, non autosufficiente economicamente, ed uno solo dei genitori naturali abbia

accesso al trattamento di famiglia sulla base di un proprio rapporto di lavoro, potrà essere

erogata la prestazione a quest’ultimo. Nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare

univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perché

entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, si procederà

all’erogazione della prestazione facendo riferimento al primo di essi che presenti domanda.

Inoltre, si precisa che la disposizione di cui sopra dovrà essere applicata non solo alle

situazioni familiari intracomunitarie, ma anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in

Italia. Infatti, anche se il regolamento n. 883/2004 opera come mero coordinamento a livello

comunitario delle singole discipline previdenziali dei Paesi membri, la norma di cui all’art. 1,

punto 3) fornisce una vera e propria interpretazione allargata del concetto giuridico di

convivenza nell’ambito previdenziale comunitario.

In tal senso, tale disposizione integra, a tutti gli effetti, le norme nazionali in materia di

trattamenti di famiglia che prevedano, per l’attribuzione del diritto quale conditio sine qua non,

il requisito della convivenza: di conseguenza, ogni qualvolta la condizione della convivenza non

si verifichi nei fatti, la stessa si dovrà considerare soddisfatta se l’interessato è sostanzialmente

a carico della persona assicurata o del pensionato secondo i criteri sopra precisati, a

prescindere dalla residenza italiana o comunitaria dei familiari coinvolti.

Si chiarisce, infine, che l’erogazione della prestazione in tali situazioni rimane soggetta ad

autorizzazione da parte dell’Istituto e che, data la variabilità della situazione per la quale è

concessa, la stessa dovrà avere durata annuale.

2) Coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell’erogazione del

trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali

con l’art. 68, paragrafo 1, lett. B) i) del regolamento (CE) n. 883 del 2004.

Come è noto, a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 211, L. N. 151 del

1975, nel quale è disposto che: “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a

percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di

lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”, il Consiglio di Amministrazione dell’Inps, con

deliberazione n. 153 del 19/11/1976, previo parere del Comitato speciale per gli assegni

familiari, ha adottato alcuni criteri applicativi. Fra gli altri, è stabilito che, ove il coniuge

affidatario presti attività lavorativa ovvero sia disoccupato o pensionato, non può far valere il

proprio diritto all’assegno in connessione con il rapporto tutelato dell’altro coniuge, anche nei

casi in cui tale scelta possa consentire un trattamento migliore (circolare n. 85 del 1977). Tale

criterio è stato poi esteso alla materia degli assegni al nucleo familiare, ed infine, ai

trattamenti di famiglia erogati in favore del genitore naturale convivente con il figlio che nonpresti attività lavorativa. Pertanto, in tutti i casi in cui il genitore affidatario ed il genitore

naturale convivente con la prole svolgano attività lavorativa o percepiscano indennità

sostitutiva di retribuzione, possono richiedere il trattamento di famiglia esclusivamente sul

proprio rapporto di lavoro e non in virtù di quello dell’altro genitore.

E’ emerso che l’applicazione del sopraenunciato criterio alle situazioni familiari in cui genitori

separati o naturali entrambi residenti in Italia, di cui quello che convive con i figli lavora in

altro Paese, crea problemi di coordinamento con quanto stabilito dall’art. 68, paragrafo 1, lett.

b) i) del regolamento (CE) n. 883 del 2004.

L’articolo citato, infatti, dispone:

“Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle

legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità:(…)

b) nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo, l’ordine di priorità

è fissato con riferimento ai seguenti criteri secondari: (…. )

i) nel caso di diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma: il

luogo di residenza dei figli a condizione che sia esercitata una siffatta attività…

ii) nel caso di diritti conferiti a titolo dell’erogazione di pensioni o di rendite: il luogo di

residenza dei figli a condizione che sia dovuta una pensione…”

Pertanto, nei casi in cui gli assicurati o i pensionati abbiano diritto all’erogazione della

prestazione in base alle legislazioni di più Stati membri, si dovrà procedere alla disapplicazione

del criterio della posizione tutelata in tutti i casi in cui, da tale applicazione, scaturisca un

conflitto con le norme comunitarie che impongono il rispetto delle regole di priorità in caso di

cumulo.

In sostanza, poiché la norma comunitaria impone il rispetto di una regola di priorità in caso di

cumulo di diritti derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa in due Stati membri diversi e

l’applicazione del criterio della posizione tutelata, in tali situazioni (diritto all’erogazione della

prestazione in base alla legislazione italiana e a quella di un altro Paese membro: es. Un

genitore lavora in Italia e l’altro in altro Stato), crea sempre potenziale conflitto, tale criterio

dovrà essere disapplicato; mentre, non creandosi situazioni di discriminazione a contrario, il

criterio della posizione tutelata dovrà essere applicato in tutti i rimanenti casi in cui gli

assicurati o pensionati prestino entrambi lavoro o abbiano diritto a pensione in Italia.

Per essere più chiari, nel caso in cui i genitori naturali, ovvero separati o divorziati, abbiano

accesso alla sola prestazione italiana, dovrà continuare ad essere utilizzato il criterio della

posizione tutelata, nel caso in cui, invece, uno di loro abbia diritto alla prestazione di altro

Stato membro, il criterio non dovrà essere applicato. In tali ultime situazioni, di conseguenza,

non si potrà respingere, sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti di legge, l’eventuale

domanda di autorizzazione per la fruizione del trattamento di famiglia sul lavoro o pensione

dell’altro genitore.

3) Applicazione dell’art. 60, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 987/2009

all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da

entrambi i genitori nell’ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli

non abbia una propria posizione protetta.

La circolare Inps n. 36/2008 ha stabilito che il genitore naturale convivente con la prole e non

titolare di propria posizione tutelata possa usufruire dell’assegno per il nucleo familiare in

relazione al rapporto di lavoro dell’altro genitore. In tale circolare è stato anche chiarito che, a

seguito dell’impossibilità di un’applicazione estensiva ai casi di genitori naturali di quanto

disposto per i genitori separati dall’art. 211, L. 151/1975, titolare alla richiesta dei trattamenti

di famiglia sia sempre e solamente il genitore che lavora o che percepisce indennità sostitutiva

di retribuzione. Tale disposizione deve essere coordinata con quanto previsto dall’art. 60, paragrafo 1) del

regolamento (CE) n. 987/2009, dove è stabilito che: “Qualora l’avente diritto alle prestazioni

non eserciti tale diritto, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è

applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari presentata dall’altro genitore o

assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli”.

Pertanto, si riconosce il diritto all’azione diretta da parte del genitore naturale convivente con

la prole, non titolare di propria posizione tutelata, sulla posizione di lavoro dell’altro genitore.

In questo caso, come per l’art. 1, punto 3) del regolamento (CE) n. 883/2004, l’ambito

territoriale di applicazione della norma riguarda anche le situazioni in cui tutti i familiari

coinvolti siano residenti o abbiamo diritto alla prestazione solo in Italia.

Di conseguenza, dalla data di pubblicazione della presente circolare, le domande di

autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell’altro

genitore potranno essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole,

anche se non titolari di propria posizione tutelata.

Le Sedi, quindi, potranno procedere all’erogazione dei trattamenti di famiglia sia dietro

presentazione della domanda da parte del genitore naturale non convivente, come già è

previsto, o, in alternativa, nel caso in cui il diritto non sia stato azionato dal titolare della

contribuzione, dietro presentazione della richiesta da parte del genitore convivente privo di

posizione tutelata.

In tale ultima ipotesi, nel caso di erogazione degli ANF mediante il sistema a conguaglio, prima di provvedere al rilascio dell’autorizzazione (utilizzando in procedura sempre la causale prevista per le autorizzazioni ad includere i figli naturali) al genitore convivente privo di posizione tutelata, per la successiva richiesta al datore di lavoro dell’altro genitore, dovrà essere accertato che la medesima prestazione non sia stata già concessa a quest’ultimo. Nel caso in cui l’autorizzazione sia già presente, dopo aver controllato negli archivi UniEmens che il conguaglio non sia stato già operato da parte del datore di lavoro, si procederà al rilascio della nuova autorizzazione intestata al genitore convivente ed al contestuale annullamento di quella precedentemente concessa al genitore non convivente. Chiaramente, il genitore privo di posizione tutelata che chieda l’assegno sul rapporto dei lavoro dell’altro genitore non dovrà più allegare al modello ANF/DIP il modello ANF/FN, ma dovrà indicare nell’apposito spazio i propri redditi.

Nel caso di richiesta di pagamento diretto, le Sedi potranno procedere al pagamento sempre solo dopo aver controllato che l’erogazione del trattamento di famiglia non sia già stata effettuata o richiesta dall’altro genitore. Il genitore convivente privo di posizione tutelata dovrà specificare, nelle apposite sezioni riguardanti la titolarità della contribuzione, che sta richiedendo l’assegno sulla posizione contributiva dell’altro genitore, del quale dovrà indicare i dati anagrafici, e dovrà, inoltre, compilare direttamente la sezione riguardante la dichiarazione sostitutiva inerente i redditi del nucleo.

Roma, 07/08/2012 Circolare INPS n.105

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Roma, 07/08/2012 Circolare n. 105 – OGGETTO: Gestione e compilazione delle denunce mensili ai sensi dell’art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 – Modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo e per la costituzione e alimentazione delle posizioni di previdenza complementare degli Enti ed Amministrazioni, Aziende iscritti alla Gestione ex INPDAP.

Roma, 07/08/2012 Circolare n. 105

OGGETTO: Gestione e compilazione delle denunce mensili ai sensi dell’art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 – Modalità di comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo e per la costituzione e alimentazione delle posizioni di previdenza complementare degli Enti ed Amministrazioni, Aziende iscritti alla Gestione ex INPDAP.

Confluenza della DMA 2 nel flusso UNIEMENS 

Premessa

Con circolare n. 20 del 23 dicembre 2011 l’INPDAP ha definito le nuove modalità di compilazione e gestione delle denunce mensili per comunicare i dati che alimentano la posizione contributiva, determinano il calcolo del dovuto contributivo da parte degli Enti e delle Amministrazioni e consentono di costituire ed alimentare le posizioni di previdenza complementare per i lavoratori aderenti ai relativi fondi.

Il termine di decorrenza delle nuove modalità di gestione e compilazione della denuncia,

denominata DMA 2, per distinguerla da quella precedente (DMA), è stato individuato con nota

operativa n. 28 del 28 dicembre 2011 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa,

a partire dalle denunce afferenti alle retribuzioni di luglio 2012 e cioè dal 1° agosto 2012.

Nell’ambito del processo di integrazione in atto conseguente all’art. 21 del decreto legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – che

ha soppresso l’INPDAP e trasferito le funzioni all’INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012 – il

flusso della DMA confluisce nel flusso UNIEMENS. Considerata, inoltre, l’imminente adozione

della nuova modalità di denuncia (cosiddetta DMA 2) si è ritenuto opportuno unificare gli

interventi e, pertanto, verrà fatta confluire nel nuovo flusso UNIEMENS direttamente la DMA2,

la cui adozione viene rinviata dal 1° agosto al 1° novembre 2012.

Le denunce mensili DMA 2, dovranno essere presentate dal 1° novembre 2012, (retribuzioni

erogate dal mese di ottobre 2012), e costituiranno parte integrante del flusso UNIEMENS,

assumendo la nuova denominazione di ListaPosPA.

La presente circolare annulla la circolare INPDAP n. 20 del 23 dicembre 2011 e la nota

operativa della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa n. 28 del 28 dicembre 2011

e fornisce le indicazioni relative alla compilazione della sezione ListaPosPA, nell’ambito del

flusso UNIEMENS.

Sul sito internet dell’Istituto, al percorso Informazioni > Aziende, consulenti e professionisti >

Progetto UNIEMENS > Documenti, nonché nella sezione Gestione ex INPDAP raggiungibile al

percorso Informazioni > Integrazione INPDAP-ENPALS, sono disponibili:

la versione aggiornata del documento tecnico del flusso UNIEMENS, che include la

sezione relativa alla ListaPosPA;

le istruzioni operative, le istruzioni di dettaglio, le tabelle tipologiche e gli esempi

esplicativi utili alla compilazione di tale sezione.

E’ disponibile inoltre una nuova versione del software di controllo UniEMens individuale, che

permette di effettuare, in via dimostrativa, la validazione di flussi XML comprendenti la sezione

. L’effettiva predisposizione dei flussi riguarderà le denunce riferite al periodo di

paga ottobre 2012 e successive. La conseguente trasmissione prenderà avvio quindi dal 1°

novembre 2012.

2. Novità introdotte con la ListaPosPA (ex DMA 2)

Molte sono le novità introdotte i cui obiettivi possono essere così sintetizzati:

attualizzare il contenuto della DMA rispetto alle esigenze correlate alla evoluzione

legislativa ed alla necessità di monitorare l’andamento delle variabili che incidono suglioneri a carico dell’Istituto nella gestione dei trattamenti di quiescenza;

razionalizzare il contenuto dei dati della DMA, in linea di massima, in funzione degli

elementi necessari per alimentare il conto individuale di posizione assicurativa, per

erogare i trattamenti di fine rapporto, per gestire gli accantonamenti e i conferimenti ai

Fondi di Previdenza complementare e per quantificare il dovuto mensile degli Enti;

acquisire gli elementi informativi sui periodi che determinano o possono determinare il

diritto alla contribuzione figurativa;

recepire l’orientamento dell’Istituto di generalizzare il principio di cassa per le aliquote da

applicare e cioè calcolare i contributi applicando l’aliquota vigente al momento della

liquidazione delle retribuzioni;

recepire l’orientamento dell’Istituto di generalizzare il principio di cassa anche per

attribuire le retribuzioni utili ai fini pensionistici;

normalizzare il contenuto dei campi (ad esempio quelli relativi alle voci retributive) al fine

di definire il contenuto degli stessi in funzioni di semplici criteri evitando continui

interventi chiarificatori da parte dell’Istituto conseguenti alla evoluzione delle voci

retributive per effetto degli sviluppi della normativa;

consentire anche ai soggetti, che erogano compensi a lavoratori e che non assumono per

gli stessi il ruolo di sostituto di imposta, di inviare le informazioni necessarie ad

implementare la posizione assicurativa nel caso in cui il sostituto di imposta non sia in

grado di trasmettere i dati all’Istituto o tale soggetto non sia in grado di acquisirli in

tempo utile per la loro trasmissione;

ampliare le modalità di compilazione della DMA introducendo, fra l’altro, la possibilità di

effettuare “correzioni a sostituzione” di interi quadri presenti anche su più denunce, a

fronte di errori commessi nella compilazione di precedenti DMA;

ampliare le modalità di compilazione della DMA consentendo la comunicazione di periodi

retributivi/contributivi non denunciati in precedenza per i quali sono stati già versati

contributi al Fondo di Previdenza Complementare;

ampliare le modalità di compilazione della DMA consentendo la comunicazione di

trattenute relative ai piani di ammortamento di contributi o prestazioni non denunciate

per le quali sono stati già effettuati i versamenti.

definire compiutamente gli adempimenti in termini di DMA da parte del sostituto di

imposta in occasione delle operazioni di conguaglio previdenziale.

Le informazioni trasmesse con UNIEMENS e contenute nella sezione , potranno

essere modificate esclusivamente attraverso la trasmissione di un nuovo flusso UNIEMENS

contenente l’apposita sezione V1_PeriodoPrecedente o attraverso le applicazioni di DMA on line

(DMA WEB) che saranno rese disponibili.

2. 1 La generalizzazione del principio di cassa

Il calcolo con il criterio di cassa di tutta la contribuzione rappresenta, rispetto al sistema

previgente, una delle innovazioni più significative. Ed invero, ai sensi dell’art. 27 del D. P. R. 30

maggio 1955, n. 797, comma 9, le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di

retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo ed i

premi di produzione già soggiacciono al principio di cassa.

L’estensione, in tale contesto, del criterio di cassa, in luogo di quello di competenza, a tutte le

tipologie di imponibili contributivi e, quindi, anche a quelli costituiti da proventi aventi diversa

natura (ad es. Compensi per attività straordinaria) ovvero derivanti da fonti ulteriori (ad es.

sentenza) è conforme al vigente dettato normativo, introdotto dal decreto legislativo n.

314/97, che ha modificato il predetto art. 27 del D. P. R. 30 maggio 1955, n. 797 in materia di

determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi. Ciò in quanto detta

disposizione, al secondo capoverso, ha previsto che per il calcolo dei contributi di previdenza e

assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 51 (ex art. 49) del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986 n. 917, il quale testualmente recita “ Il reddito di lavoro dipendente è costituitoda tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta … “.

Nel medesimo capoverso è stata, peraltro, disposta l’applicazione del criterio di cassa a tutte le

somme e ai valori percepiti entro il 12 gennaio, ancorché riferiti al precedente periodo

d’imposta.

Quanto premesso, è utile, in tale contesto, definire il criterio di cassa corrispondente al

momento di percezione, che è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità del

datore di lavoro erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.

In attuazione di detto principio nel calcolo della contribuzione utile ai fini pensionistici gli

imponibili contributivi vanno, quindi, imputati al periodo di cassa ed agli stessi viene applicata

l’aliquota di finanziamento vigente al momento della corresponsione delle retribuzioni.

3. Indicazioni generali

3. 1 Soggetti obbligati alla denuncia

Sono tenuti alla compilazione della sezione (DMA2) nell’ambito del flusso

UNIEMENS tutte le Aziende, Amministrazioni e gli Enti con lavoratori iscritti alle gestioni CTPS,

CPDEL, CPI, CPUG, CPS, INADEL, ENPAS, ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita), CREDITO

(gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali), ENAM.

Come richiamato in premessa, i soggetti obbligati all’invio telematico delle denunce sono i

sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione unica ai propri dipendenti.

3. 2 Invio della denuncia da parte di soggetti non obbligati che erogano

direttamente trattamenti retributivi ed effettuano il versamento dei relativi

contributi

Fermo restando la normativa di riferimento che impone l’obbligo di trasmettere le denunce

mensili contributive in capo al soggetto che svolge le funzioni di sostituto di imposta, le nuove

modalità consentono anche ai soggetti non obbligati (quali ad esempio amministrazioni presso

le quali il dipendente in posizione di comando o distacco svolge la propria attività di lavoro) di

comunicare direttamente le retribuzioni che concorrono ad alimentare la posizione assicurativa

del lavoratore nella sola ipotesi che gli stessi effettuino direttamente anche il versamento dei

contributi. In tali casi è necessario compilare i campi specifici afferenti ai lavoratori in posizione

di comando o distacco. L’invio della denuncia da parte di queste amministrazioni è prevista per

le ipotesi in cui il sostituto di imposta, non sia in condizione di includere in tempo utile nelle

proprie dichiarazioni mensili anche i trattamenti erogati da altri soggetti.

A tal fine è necessario che l’Amministrazione o l’Ente di appartenenza, titolare del rapporto di

lavoro con il dipendente, definisca con l’amministrazione presso cui il proprio dipendente

svolge la propria attività le modalità più idonee (acquisizione mensile dei dati da parte

dell’amministrazione di appartenenza che provvederà a inserirli nel proprio flusso UNIEMENS

ovvero trasmissione del flusso da parte dell’amministrazione di destinazione). Ciò consentirà di

alimentare nei termini prescritti dal legislatore la posizione assicurativa del lavoratore e

quantificare correttamente i dovuti contributivi di ciascuna amministrazione. Le

Amministrazioni dovranno attenersi alle specifiche istruzioni impartite dall’Istituto al fine di

consentire la corretta valorizzazione della posizione assicurativa garantendone la completezza

nel rispetto della quadro normativo vigente.

3. 3 Dati contributivi e retributivi destinati a Fondi di Previdenza Complementare

Si precisa che rientrano nella denuncia anche le retribuzioni e le contribuzioni destinate a Fondidi Previdenza complementare.

Per il personale pubblico iscritto a questi fondi è previsto un apposito quadro relativo alla

previdenza complementare che le amministrazioni pubbliche o gli enti devono compilare per

comunicare i dati necessari all’Istituto per lo svolgimento delle attività “obbligate” in materia

(accantonamenti delle quote figurative di TFR e versamento dei contributi a carico dei datori di

lavoro) con riferimento ai fondi pensione.

L’INPS potrà in questo modo comunicare ai fondi pensione i dati di loro stretta pertinenza,

anche nel caso in cui i fondi stessi si avvalgono del servizio di acquisizione dei dati messo a

disposizione dell’Istituto. In tal caso, potrebbe verificarsi la circostanza che anche enti e

sostituti di imposta non iscritti all’Istituto, ma con personale iscritto ai fondi pensione stessi,

debbano provvedere alla presentazione della denuncia, per le sole parti relative alla previdenza

complementare.

3. 4 Modalità di trasmissione

Dal 1° novembre 2012 il flusso UNIEMENS è integrato con una nuova sezione denominata

che conterrà i dati della DMA. Restano conseguentemente invariate le regole

vigenti per la trasmissione del flusso UNIEMENS quali, a titolo esemplificativo, i tempi e le

modalità di trasmissione, i soggetti abilitati alla trasmissione, le ricevute di avvenuta

presentazione della denuncia.

3. 5 Rettifica delle denunce individuali (D0_DenunciaIndividuale)

Nel caso in cui l’Ente si accorga entro i termini di invio del flusso mensile di aver comunicato

denunce individuali errate e/o incomplete è possibile inviare una successiva denuncia a

rettifica.

E’ possibile inviare un nuovo flusso per rettificare i seguenti casi:

integrazione per lavoratori omessi nel flusso: inviare le denunce individuali relative ai soli

lavoratori omessi;

sostituzione di una o più denunce individuali: inviare le sole denunce individuali da

sostituire;

sostituzione di tutte le denunce riferite all’azienda/ente: inviare i dati relativi a tutte le

denunce individuali;

annullamento di una o più denunce individuali: trasmettere le denunce individuali

valorizzando l’attributo elimina della denuncia individuale e i soli dati anagrafici dei

lavoratore. Non è necessario compilare nessun altra sezione della denuncia.

Si evidenzia che nel caso in cui si voglia sostituire una denuncia individuale è necessario

valorizzare tutti gli elementi utili della denuncia individuale e non solo quelli da integrare,

modificare o cancellare. La trasmissione entro i termini di invio di più denunce individuali

relative allo stesso lavoratore comporterà la sostituzione della denuncia individuale già inviata

con quella più recente.

4. Composizione del flusso UNIEMENS

Il flusso UNIEMENS si compone di una sezione “DatiMittente” contenente le informazioni che si

riferiscono al soggetto che predispone il flusso e di tante sezioni “Azienda” quanti sono i datori

di lavoro ed i mesi di denuncia contenuti nel flusso.

La sezione “Azienda” a sua volta si articola nelle sezioni relative ai lavoratori dipendenti

“privati” (PosContributiva), alla Gestione Separata (ListaCollaboratori) ed ai lavoratori

“pubblici” (ListaPosPA). 4. 1 Mittente

Il Mittente identifica il soggetto che predispone il flusso UNIEMENS. Tale soggetto può

coincidere con il datore di lavoro qualora questi provveda direttamente alla trasmissione delle

denunce mensili ovvero all’intermediario abilitato che svolge l’adempimento per uno o più

datori di lavoro. Nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato, altri incaricati alla trasmissione

telematica delle denunce sono:

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche tramite il proprio sistema informativo

Service Personale Tesoro (SPT), per le denunce delle amministrazioni che si avvalgono

del sistema SPT, nel periodo di riferimento, se ha disposto l’erogazione di compensi o altri

valori soggetti a ritenuta previdenziale;

Le amministrazioni di cui all’art. 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, per le denunce

degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel

proprio ambito può demandare la trasmissione delle denunce in base all’ordinamento o

modello organizzativo interno (v. Decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella G. U. N. 3

del 4 gennaio 2001).

Le informazioni raccolte nel flusso servono ad identificare il soggetto mittente sia come entità

giuridica sia come persona fisica responsabili dell’attività. Vengono inoltre raccolte informazioni

relative alla tipologia del mittente (azienda, ente, consulente del lavoro, associazione di

categoria, ecc. ) ed alle procedure informatiche utilizzate per la creazione del flusso.

Per il dettaglio analitico di tali informazioni si rinvia al documento tecnico UNIEMENS, parte

integrante della presente circolare.

4. 2 Azienda

I dati relativi al datore di lavoro afferiscono al soggetto che ha l’obbligo di effettuare la

denuncia. Tale soggetto coincide di norma per i lavoratori subordinati con il datore di lavoro.

Nel caso in cui il dichiarante non coincida con il datore di lavoro i dati relativi a quest’ultimo

dovranno essere riportati nell’apposita sezione del flusso (EnteAppartenenza) dedicata appunto

all’Ente di Appartenenza.

Per il dettaglio delle singole informazioni si fa riferimento al documento tecnico UNIEMENS.

5. La denuncia dei lavoratori iscritti alle forme

assicurative gestite dall’ex INPDAP: ListaPosPA

Questa sezione del flusso UNIEMENS è dedicata alle denunce relative ai lavoratori iscritti ad

almeno una delle seguenti gestioni:

– Cassa Trattamenti pensionistici dei dipendenti statali

– Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali

– Cassa Pensioni Insegnanti

– Cassa Pensioni Sanitari

– Cassa Ufficiali Giudiziari

– INADEL

– ENPAS

– ENPDEP

– Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e delle attività sociali.

– ENAM

I dati indicati nella ListaPosPA sono stati rappresentati in sezioni per agevolare la visione

d’insieme delle informazioni fornite.

Nel caso in cui la sezione corrisponda ad un elemento del documento tecnico, tale elemento èstato riportato tra parentesi per agevolarne l’individuazione.

Per ciascun aggregato sono riportate le indicazioni per compilare gli elementi o il rinvio alla

specifico paragrafo qualora i dati da rappresentare abbiano una struttura più complessa, come

nel caso dei quadri E0, E1, F1, V1.

Gli elementi della ListaPosPA sono stati ricondotti a tre sezioni:

5. 1 Ulteriori dati dell’azienda, amministrazione o ente dichiarante

5. 2 Posizione Assicurativa:

5. 2. 1 Posizione Assicurativa: dati relativi all’Amministrazione di Appartenenza

5. 2. 2 Posizione Assicurativa: dati relativi alla Sede di Servizio

5. 2. 3 Posizione Assicurativa: dati relativi al quadro D0 (D0_DenunciaIndividuale)

5. 3 Altri importi dovuti quadro Z2 (AltriImportiDovuti_Z2).

5. 1 Ulteriori dati dell’azienda, amministrazione o ente dichiarante

Oltre alle informazioni aziendali già presenti (codice fiscale e ragione sociale) nella sezione

trovano posto le seguenti ulteriori informazioni riferite al datore di lavoro ovvero

all’ente dichiarante.

Progressivo Azienda

L’elemento, unito al codice fiscale dell’azienda cui si riferisce, consente di identificare in modo

univoco il soggetto dichiarante. Deve essere valorizzato con il numero progressivo assegnato

dalla Gestione ex INPDAP dell’Istituto. Il codice può essere verificato contattando la struttura

territoriale di riferimento.

Codice Fiscale rappresentante firmatario della denuncia

Deve essere indicato il codice fiscale del soggetto, persona fisica, che sottoscrive le denunce

dell’azienda contenute nel flusso UNIEMENS.

E’ composto da sedici caratteri alfanumerici.

Codice ISTAT

Questo elemento deve essere valorizzato nei soli casi in cui il dichiarante coincida con l’Ente di

appartenenza (datore di lavoro) di cui al successivo paragrafo 6. 2.

E’ composto da sei caratteri numerici.

Il codice ha valore statistico ed è rappresentativo dell’attività economica, svolta dall’Azienda,

Amministrazione, Ente in via prevalente, identificata secondo la tabella “Codice ISTAT” allegata

alle “Istruzioni Operative DMA 2”.

La prevalenza va individuata sulla base del valore aggiunto prodotto da ciascuna attività o, in

mancanza di tale dato, nell’ordine: sulla base del fatturato, delle spese per il personale, delle

retribuzioni lorde annue, del numero medio annuo di lavoratori.

Esempio: se nella stessa istituzione scolastica ci sono istituzioni di grado diverso (ad es. , una

scuola primaria e una scuola di istruzione secondaria di I grado) poiché ciascun grado

corrisponde – secondo la classificazione – a una diversa attività economica, il codice da indicare

sarà quello dell’attività principale corrispondente a quella con il maggior numero di addetti e

cioè con il maggior numero di docenti.

Codice Forma Giuridica

Questo elemento deve essere valorizzato nei soli casi in cui il dichiarante coincida con l’ente di

appartenenza (datore di lavoro).

E’ composto da quattro caratteri numerici: la prima cifra individua la sezione, la seconda la

divisione e le ultime due la classe, in coerenza alla classificazione ISTAT.

L’elemento deve essere valorizzato con un codice di cui alla tabella “Forma Giuridica” allegata

alle “Istruzioni Operative DMA 2”.

5. 2 Posizione assicurativa

5. 2. 1 Posizione assicurativa: dati relativi all’Amministrazione di Appartenenza (EnteAppartenenza)

Il soggetto dichiarante, identificato in modo univoco dall’elemento Codice fiscale Azienda

(CFAzienda) della sezione Azienda e dall’elemento Progressivo azienda (PRGAzienda) della

sezione , coincide di norma con l’Amministrazione di appartenenza. Nel caso in

cui il dichiarante non coincida con l’Amministrazione di appartenenza è necessario valorizzare

gli elementi della sezione Ente di Appartenenza: codice fiscale, progressivo, codice Istat,

ragione sociale, forma giuridica. Tali informazioni sono del tutto analoghe a quelle descritte per

l’azienda o ente dichiarante, ma debbono essere riferite all’Amministrazione di appartenenza.

In particolare si precisa che il codice fiscale identifica l’Amministrazione di appartenenza del

lavoratore, che deve essere iscritta ad una o più delle gestioni indicate in precedenza. Si

evidenzia che l’iscrizione a tali gestioni è il presupposto indispensabile per poter compilare la

sezione del flusso UNIEMENS.

5. 2. 2 Posizione assicurativa: dati relativi alla Sede di Servizio (Sede Servizio)

La Sede di servizio identifica l’unità amministrativa/organizzativa che in concreto gestisce il

rapporto di lavoro del dipendente (emanando atti che incidono sulla sfera giuridica ed

economica del rapporto di lavoro).

Gli elementi della sezione Sede di Servizio devono essere valorizzati solo nel caso in cui la

Sede di servizio non coincida con l’Amministrazione di Appartenenza.

Per le Amministrazioni o Enti che erogano compensi qualificabili come redditi da lavoro

dipendente e provvedono direttamente al versamento dei contributi relativi a dipendenti di

altre amministrazioni e per i quali l’Amministrazione o l’Ente che eroga le retribuzioni non

assume il ruolo di sostituto di imposta, le sezioni relative all’Amministrazione di Appartenenza

e, ove ne ricorrano i presupposti di compilazione, alla Sede di Servizio, devono essere

valorizzati in riferimento ai dati dell’Amministrazione o dell’Ente che eroga i compensi, in modo

assolutamente analogo a quanto già descritto per l’amministrazione di appartenenza e

limitatamente alle informazioni richieste: codice fiscale, progressivo, ragione sociale.

Codice identificativo attribuito da SPT-MEF

Per le sedi di servizio delle amministrazioni statali gestite dal Service Personale Tesoro del

Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito SPT-MEF) va indicato l’apposito codice

attribuito da questo Servizio nelle sole ipotesi in cui SPT-MEF non sia in condizione di indicare

il codice fiscale della Sede di Servizio, nella accezione sopra indicata, identificata secondo le

indicazioni della Amministrazione di appartenenza del lavoratore.

5. 2. 3 Posizione assicurativa: dati relativi alle denunce individuali

(D0_DenunciaIndividuale)

Elimina

L’attributo elimina deve essere valorizzato nella sola ipotesi in cui si voglia annullare, entro i

termini di presentazione della denuncia, la denuncia individuale del lavoratore già trasmessa

per il mese di riferimento del flusso con un precedente invio.

Gli elementi del quadro D0 (D0_DenunciaIndividuale) possono essere aggregati in più sezioni

come di seguito specificato.

Dati Anagrafici

Codice fiscale

Deve essere indicato il codice fiscale del lavoratore, composto da 16 caratteri alfanumerici. Si

evidenzia che nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate attribuisca un nuovo codice fiscale al

lavoratore, il codice fiscale assegnato in precedenza non deve essere più utilizzato poiché tutte

le informazioni saranno ricondotte ad un’unica posizione anagrafica, identificata con il codice

fiscale più recente.

CognomeNome

Questi campi devono essere valorizzati con i dati anagrafici del lavoratore.

Dati relativi alla previdenza complementare (DatiPrevCompl)

In questa sezione sono indicati una parte dei dati relativi ai lavoratori che aderiscono ai fondi

di Previdenza Complementare.

I dati necessari per individuare le quote da destinare alla previdenza complementare sono in

parte acquisiti da alcuni elementi dei quadri E0 e V1 (quali ad esempio Retribuzione valutabile

TFR, Retribuzione teorica tabellare) compilati per la generalità dei lavoratori, e in parte dallo

specifico quadro E1, destinato ai soli lavoratori aderenti ai fondi.

Silenzio-assenso TFR nei Fondi

Nell’eventualità di un’estensione ai dipendenti pubblici della disciplina del decreto legislativo 5

dicembre 2005, n. 252 che preveda la destinazione in forma tacita del TFR a forme di

previdenza complementare (le adesioni ai fondi con il cosiddetto “silenzio assenso” o anche

“conferimento tacito del TFR”), è stata prevista la possibilità di indicare la posizione del

lavoratore rispetto a tale facoltà. Non appena saranno state emanate le norme di regolazione

di questa facoltà, si forniranno le istruzioni di compilazione di questo elemento che allo stato

non deve essere compilato.

Giorno Opzione TFR

Va indicata la data di opzione per il TFR esercitata dal lavoratore, già in regime di TFS, nel

corso del mese di denuncia. Per data di opzione si intende la data di sottoscrizione del modulo

di adesione al fondo pensione.

Per l’esatta individuazione della data di sottoscrizione, si deve fare riferimento alla data di

apposizione del timbro e della firma da parte del rappresentante dell’amministrazione, senza le

quali la domanda di adesione è priva di effetti. Eventuali diversi termini relativi alla data di

sottoscrizione possono essere presenti negli statuti e nei regolamenti dei vari fondi ai quali si

fa rinvio.

Codice Tipologia Iscritti a forme pensionistiche complementari

L’elemento va compilato per i dipendenti iscritti a forme pensionistiche complementari,

utilizzando i codici della tabella “Tipologia Iscritti a forme pensionistiche complementari”

allegata alle “Istruzioni Operative DMA 2”.

Dati relativi alla Sede di lavoro (DatiSedeLavoro)

Codice Comune Sede di Lavoro

CAP Sede di Lavoro

Devono essere valorizzati rispettivamente il codice COP e il codice CAP corrispondenti al luogo

geografico dove il dipendente svolge la propria attività lavorativa, indipendentemente dalla

Sede di Servizio.

La suddetta indicazione identificherà la struttura periferica dell’Istituto competente alla

gestione della posizione assicurativa del lavoratore cui lo stesso farà riferimento.

Quadro E0_- (E0_PeriodoNelMese)

Si rinvia ai paragrafi specifici.

Quadro E1 – (E1_FondoPensioneCompl)

Si rinvia al paragrafo specifico.

Quadro F1 – (F1_Ammortamento)

Si rinvia al paragrafo specifico.

Quadro V1 – (V1_PeriodoPrecedente)

Si rinvia al paragrafo specifico.

5. 3 Altri importi dovuti quadro Z2 (AltriImportiDovuti_Z2)

In questo quadro sono riepilogati gli importi dovuti per ciascuna gestione che fanno capo al

soggetto dichiarante e non derivano dai quadri E0, E1, F1 e V1. Deve essere compilato un quadro Z2 per ciascuna tipologia di contribuzione, indicate nella

tabella “Tipologia del dovuto” allegata alle “Istruzioni Operative DMA 2”.

Anno Mese di riferimento

Deve essere indicato il periodo di riferimento delle somme dovute per contributi o quote

trattenute.

Gestione

L’elemento deve essere valorizzato utilizzando i codici della tabella “Gestioni” allegata alle

“Istruzioni Operative DMA 2”.

Tipologia del dovuto

Utilizzare la tabella “Tipologia del dovuto” riportata nelle “Istruzioni Operative DMA 2”.

Importo dovuto non riferibile ad imponibile

Indicare l’importo dovuto per la tipologia indicata nell’elemento precedente.

6. Quadro E0 – Dati relativi al mese di riferimento

della denuncia (E0_PeriodoNelMese)

6. 1 Indicazioni generali

La denuncia individuale di ciascun lavoratore può contenere più quadri E0 in funzione dei

periodi che occorre valorizzare, sempre nell’ambito del mese di riferimento.

Il quadro E0 contiene i dati retributivi e i dati contributivi riferiti ai periodi correnti con

riferimento alla previdenza obbligatoria e alle altre attività istituzionali della Gestione ex

INPDAP. In questo quadro, in particolare, vanno indicati le retribuzioni liquidate e i contributi

dovuti nel mese di riferimento della denuncia, nonché le retribuzioni valutabili ai diversi fini. Il

periodo deve essere rappresentato in tutti i suoi elementi giuridico-economici.

Ogni periodo indicato nel quadro E0, delimitato da giorno inizio e giorno fine, è caratterizzato

dai seguenti elementi:

tipo impiego;

tipo servizio;

contratto;

qualifica;

part-time (tipo e percentuale);

orario ridotto per il personale scolastico.

Se nel mese di riferimento della denuncia varia uno degli elementi che caratterizzano il periodo

è necessario compilare un nuovo quadro E0 con giorno inizio successivo a quello indicato nel

giorno fine del quadro E0 precedente.

Le Amministrazioni e gli Enti iscritti sono, quindi, tenuti alla compilazione di distinti quadri E0

(E0_PeriodoNelMese), corrispondenti alle frazioni di mese lavorate, alle variazioni di tipo

impiego, tipo servizio, contratto, qualifica, part-time, orario ridotto per il personale scolastico.

Si ricorda che alcuni degli elementi indicati nel quadro E0 con quelli dei quadri V1 ed E1 sono

utilizzati per le attività relative alle posizioni dei lavoratori che hanno aderito ai fondi di

previdenza complementare.

A partire dalle retribuzioni di ottobre 2012 qualsiasi elemento retributivo corrisposto nel mese,

a seguito della generalizzazione del principio di cassa, dovrà essere ricompreso nel quadro E0

a prescindere dal periodo di riferimento, fatte salve le eccezioni di cui al quadro V1 causale 1

di cui al successivo paragrafo 10.

Si segnala, infine che questo quadro consente di indicare anche eventuali conguagli

pensionistici effettuati dal dichiarante per l’anno in corso afferenti alle retribuzioni corrispostedalla stessa amministrazione.

6. 2 Delimitazione del periodo del quadro E0

Giorno Inizio

Giorno Fine

La valorizzazione di questi elementi consente di delimitare il periodo cui si riferiscono i dati del

quadro E0.

6. 3 Inquadramento del lavoratore (InquadramentoLavPA)

Tipo impiego

Deve essere indicato il tipo impiego, utilizzando i codici della tabella “Tipo Impiego” di cui alle

“Istruzioni Operative DMA 2”.

Tipo servizio

Indicare il tipo servizio, utilizzando i codici della tabella “Tipo Servizio” di cui alle “Istruzioni

Operative DMA 2”.

Si evidenzia che l’indicazione corretta del tipo servizio consente all’Istituto di accreditare la

contribuzione figurativa a proprio carico.

Percentuale Retribuzione

Questo elemento deve essere valorizzato per alcuni tipi servizio, indicando la quota in

percentuale della retribuzione che il datore di lavoro deve comunque corrispondere al

lavoratore quando usufruisce di specifici istituti giuridici che incidono sull’obbligo di effettuare

la prestazione lavorativa, secondo le “Istruzioni Operative della DMA 2”.

Codice contratto

Codice qualifica

I codici da usare sono quelli della tabella “Inquadramento” allegata alle “Istruzioni Operative

DMA 2”.

I dati indicati consentono di qualificare il dipendente, tenendo conto del livello retributivo

stabilito dal CCNL.

Part-time

Tipo Part-time

Il tipo part-time deve essere valorizzato utilizzando uno dei campi della tabella “Tipo PartTime” allegata alle “Istruzioni Operative DMA 2”.

Percentuale Part-time (%)

Deve essere valorizzato indicando la percentuale di lavoro svolta dal dipendente nel mese

rispetto all’orario di lavoro a tempo pieno.

Nei casi di part-time verticale, per i mesi in cui il dipendente non è tenuto ad effettuare alcuna

prestazione di lavoro deve essere compilato comunque il quadro E0 valorizzando l’elemento

percentuale con il valore 0 (zero), viceversa nei casi in cui la prestazione di lavoro corrisponda

al tempo pieno deve essere valorizzato l’elemento percentuale con il valore 100.

Per ulteriori informazioni consultare il documento tecnico UNIEMENS e le “Istruzioni Operative

DMA 2”.

Orario Settimanale Personale Scolastico

Orario settimanale ridotto

Per il personale scolastico assunto a tempo determinato che effettua orario ridotto, indicare

sempre l’orario settimanale effettivamente svolto. Ad ogni modifica dell’orario settimanale

d’insegnamento ridotto deve essere fatta una nuova comunicazione del periodo lavorato.

Orario Settimanale Completo

Deve essere indicato l’orario pieno previsto dal contratto di riferimento

Regime fine servizio

In questo elemento deve essere indicata la posizione del lavoratore rispetto al regime delle

prestazioni di fine servizio, utilizzando i codici della tabella “Codice regime fine servizio”

allegata alle “Istruzioni Operative DMA 2”.

Si ricorda che, in linea generale e salvo alcune eccezioni, i lavoratori iscritti ad un fondo

pensione in base al quadro normativo vigente possono essere solo in regime di TFR o optanti.

Tali lavoratori non possono essere in regime di TFS. L’indicazione del codice corrispondente alregime TFS, al di fuori delle eccezioni previste, non consente all’Istituto di determinare le

quote di TFR e di TFS da destinare ai fondi di previdenza complementare.

Percentuale aspettativa sindacale L. 300/1970

Indicare la percentuale dell’aspettativa concessa ai sensi dell’art. 31 della legge 300/1970.

Altra Amministrazione

Servizio presso altra amministrazione

Tipologia del Servizio

L’elemento deve essere valorizzato nel caso in cui il quadro si riferisca ad un proprio

dipendente che effettui la prestazione in via esclusiva o contemporaneamente presso un’altra

amministrazione. Nel caso in cui si tratti di personale comandato/distaccato e si verifichino

contemporaneamente tutte le condizioni di seguito indicate deve essere valorizzato con 1

(personale comandato/distaccato) di cui alla tabella “Servizio Altra Amministrazione” allegata

alle “Istruzioni Operative DMA 2”.

Condizioni che comportano la valorizzazione dell’elemento con il valore 1:

i dati relativi ai compensi erogati dall’altra amministrazione non sono inclusi nel quadro

E0;

l’altra amministrazione eroga direttamente compensi non aventi carattere fisso e

continuativo;

l’altra amministrazione provvede direttamente al versamento dei contributi per la parte di

propria competenza;

l’altra amministrazione è obbligata ad effettuare la comunicazione prevista ai fini delle

operazioni di conguaglio;

l’amministrazione dichiarante, in qualità di sostituto di imposta del dipendente, è tenuta

ad effettuare le operazioni di conguaglio sia ai fini fiscali che contributivi.

Nel caso in cui sia stato valorizzato l’elemento precedente, devono essere valorizzati anche i

seguenti elementi.

Amministrazione

C. F. Azienda

L’elemento deve essere valorizzato indicando il codice fiscale della Sede di servizio (dell’altra

amministrazione) presso cui il dipendente presta la propria attività. Nel caso in cui non si

disponga del codice fiscale della Sede di servizio può essere indicato quello

dell’Amministrazione di Appartenenza.

La valorizzazione di questo elemento consentirà di qualificare la denuncia inviata dall’altra

amministrazione ai fini della corretta quantificazione del diritto e della misura ai fini

pensionistici.

Progressivo Azienda

Deve essere inserito il progressivo azienda attribuito dall’Istituto alla Sede il cui codice fiscale

è stato indicato nell’elemento precedente.

Nel caso in cui il lavoratore presti la propria attività lavorativa contemporaneamente anche

presso un’altra amministrazione è possibile valorizzare anche un altro elemento

Amministrazione

Dipendente di altra amministrazione

Tipologia del Servizio

L’elemento deve essere valorizzato nel caso in cui il quadro si riferisca ad un dipendente,

inserito nei ruoli di un’altra amministrazione (amministrazione di appartenenza), che effettua

la propria prestazione di lavoro esclusivamente o in parte presso il dichiarante.

Nel caso in cui si tratti di personale comandato/distaccato per cui si verifichino

contemporaneamente tutte le condizioni di seguito indicate deve essere valorizzato con 1

(personale comandato/distaccato), in caso contrario con 2 (altro) di cui alla tabella “Servizio

Altra Amministrazione” allegata alle “Istruzioni Operative DMA 2”.

Condizioni che comportano la valorizzazione dell’elemento:l’amministrazione di appartenenza eroga direttamente compensi aventi carattere fisso e

continuativo;

i dati relativi ai compensi erogati non sono inviati mensilmente all’amministrazione di

appartenenza e pertanto non sono inseriti nella sua dichiarazione;

il dichiarante provvede direttamente al versamento dei contributi per la parte di propria

competenza;

il dichiarante è tenuto ad effettuare all’Amministrazione di appartenenza la comunicazione

prevista ai fini delle operazioni di conguaglio;

l’Amministrazione di appartenenza del dipendente, in qualità di sostituto di imposta è

tenuta ad effettuare le operazioni di conguaglio sia ai fini fiscali che contributivi.

C. F. Azienda altra Amministrazione

L’elemento deve essere valorizzato indicando il codice fiscale della Sede di Servizio

dell’Amministrazione nei cui ruoli è inserito il dipendente Nel caso in cui non si disponga del

codice fiscale della Sede di servizio può essere indicato quello dell’Amministrazione di

appartenenza.

La valorizzazione di questo elemento consentirà di integrare i dati trasmessi dal dichiarante

con quelli trasmessi dall’amministrazione di appartenenza.

Progressivo Azienda

Deve essere inserito il progressivo azienda attribuito dall’Istituto alla Sede di Servizio il cui

codice fiscale è stato indicato nell’elemento precedente.

6. 4 Gestioni Pensionistica, Previdenziale, Credito, ENPDEP, ENAM

Gli elementi relativi alle Gestioni devono essere valorizzati utilizzando i codici della tabella

“Gestioni” allegata alle “Istruzioni Operative DMA 2”.

6. 4. 1 Gestione Pensionistica

Premessa

Prima di fornire le indicazione per la compilazione della sezione relativa alla gestione

pensionistica si evidenziano alcuni aspetti di carattere generale che influiscono sulla

valorizzazione degli elementi.

Il tipo impiego ed il tipo servizio indicati nella sezione inquadramento sono i presupposti che

determinano o meno l’obbligo contributivo ed influiscono sulla valorizzare di alcuni elementi,

quali l’imponibile, i contributi, la retribuzione virtuale ai fini pensionistici.

Contribuzione effettiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore

Nei casi di tipo servizio per i quali sussiste l’obbligo di pagare i contributi pensionistici devono

essere valorizzati l’imponibile ed i contributi indicando il valore complessivo dei compensi,

qualificabili come retribuzioni relative al rapporto di lavoro subordinato, liquidati nel periodo di

riferimento (giorno inizio – giorno fine). Tali retribuzioni concorrono alla formazione

dell’imponibile pensionistico secondo il quadro normativo vigente nei termini indicati

dall’Istituto.

Contribuzione figurativa a carico dell’Istituto

Per i periodi di servizio relativi ad istituti giuridici per i quali è prevista la contribuzione

figurativa nella gestione pensionistica di riferimento, la contribuzione è accreditata

direttamente dall’Istituto o previa definizione del procedimento amministrativo su istanza di

parte. In questi casi l’Amministrazione o l’Ente dovranno compilare il Quadro E0 valorizzando

il tipo servizio e i diversi elementi del quadro E0 secondo le indicazioni contenute nelle

Istruzione Operative DMA 2.

Contribuzione figurativa di cui alle contribuzioni minori ex art. 20, comma 2, decreto legge

112/2008

Per i periodi nei quali si sono verificati gli eventi coperti da contribuzioni minori, le aziende, le

amministrazioni o gli Enti devono compilare il quadro E0 (E0_PeriodoNelMese) corrispondente

al periodo di riferimento valorizzando il tipo servizio e, ove richiesto, l’elemento retribuzione

virtuale ai fini pensionistici secondo le indicazioni contenute nelle Istruzione operative DMA2.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia tenuto ad integrare le indennità corrisposte dall’Istituto al

lavoratore, tali somme contribuiranno alla quantificazione dell’imponibile pensionistico.

Codice Gestione

L’elemento deve essere valorizzato utilizzando uno dei codici della tabella “Gestioni” allegata

alle “Istruzioni Operative DMA 2”.

Imponibile

Deve essere indicato l’ammontare delle voci retributive che compongono l’imponibile ai fini del

calcolo dei contributi ai fini pensionistici. Si precisa che tale elemento deve essere valorizzato

anche nei casi in cui il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi su valori virtuali o

convenzionali.

Comprende tutte le voci liquidate nel mese di riferimento.

Sono inclusi gli arretrati erogati nel mese di riferimento anche se riferiti a periodi precedenti

con le eccezioni previste per il quadro V1 causale 1.

Le retribuzioni corrisposte a seguito di sentenza dovranno essere inserite nella loro integralità

senza tenere conto di eventuali riduzioni, salvo poi, integrare le informazioni acquisite nella

denuncia, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto.

Contributi totali per il periodo

Indicare il totale dei contributi a carico dell’Ente e del lavoratore dovuti per l’imponibile di

riferimento con esclusione del contributo aggiuntivo dell’1%.

Contributo 1% a carico lavoratore eccedente il tetto retributivo

Deve essere indicato il contributo dell’1%, a carico del solo lavoratore, dovuto sulla quota

dell’imponibile che eccede il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi del

decreto legge n. 384 del 1992 convertito nella legge n. 438 del 1992.

Indennità di aeronavigazione o di volo (personale militare)

Codice indennità di volo

Deve essere indicato uno dei codici della tabella “Tipo Aeromobile” allegata alle “Istruzioni

Operative DMA 2”.

Importo indennità di volo

Deve essere indicato l’importo corrisposto nel mese di riferimento per l’indennità di

aeronavigazione o di volo.

Maggiorazione base pensionabile D. Lgs 165/97

Riguarda il personale militare e le forze della Polizia di Stato iscritto alla gestione CTPS a cui si

applica ai fini pensionistici il regime di calcolo misto o contributivo.

Deve essere indicato l’importo corrispondente ai sei scatti stipendiali stabiliti dal D. Lgs. N. 165

del 1997, art. 4, calcolati sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio, come previsto

dal comma 3 del suddetto art. 4.

Giorni utili (Giornalieri)

L’elemento deve essere valorizzato per i soli lavoratori giornalieri.

Per la rappresentazione mensile del dato si deve tenere conto che per i lavoratori giornalieri i

giorni utili in un anno non possono essere superiori a 312.

Retribuzione Virtuale

Deve essere indicato il valore della retribuzione virtuale ai fini pensionistici per alcuni tipi di

servizio, secondo le “Istruzioni Operative DMA 2”.

Contributo sospeso per eventi calamitosi

Valorizzare con l’importo del contributo pensionistico di cui è stato sospeso il versamento per

effetto del beneficio concesso.

Maggiorazione

Codice tipo maggiorazione

Devono essere indicate le maggiorazioni spettanti, utilizzando i codici della tabella

“Maggiorazioni” di cui alle “Istruzioni Operative DMA 2”.

Giorni maggiorazione

Questo elemento deve essere valorizzato in coerenza con il tipo maggiorazione indicato

nell’elemento precedente.

Stipendio Tabellare

Deve essere indicato il valore mensile dello stipendio tabellare, senza tener conto del rateodella tredicesima previsto per il livello economico fissato dai CCNL applicato al lavoratore. Nel

caso di CCNL di natura privatistica deve essere indicato il valore della paga base.

Retribuzione individuale di anzianità

Deve essere indicato il valore mensile della Retribuzione individuale di anzianità o il valore

delle classi o scatti maturati dal dipendente.

Quota datore di lavoro legge 166/1991

Deve essere indicato l’ammontare delle quote a carico dell’Ente datore di lavoro versate per

forme pensionistiche e assicurazioni sanitarie integrative dirette, ai sensi della Legge n. 166

del 1991.

Contributo legge 166/1991

Va indicato l’importo del contributo di solidarietà, in misura del 10% dell’ammontare delle

quote versate dal datore di lavoro per previdenza ed assistenza integrativa, ai sensi della

Legge n. 166 del 1991.

Recupero sgravi

Codice

Va indicato uno dei codici di cui alla tabella “Recupero contributi per sgravi“ allegata alle

“Istruzioni Operative DMA 2”.

Importo

Va indicato l’importo dei contributi da recuperare relativi al codice indicato.

6. 4. 2 Gestione Previdenziale

Codice Gestione

L’elemento deve essere valorizzato utilizzando uno dei codici della tabella “Gestioni” allegata

alle “Istruzioni Operative DMA 2”.

Imponibile TFR

Deve essere indicato l’imponibile contributivo ai fini del TFR che coincide con la base

contributiva pari all’80% dello stipendio ed assegni utili a tal fine, indicati nell’art. 4

dell’accordo quadro Aran Sindacati del 29 luglio 1999 (cfr. Circolare n. 30 dell’1/8/2002 ed

informativa n. 10 del 17/07/2003 della D. C. Trattamenti Fine Servizio e Previdenza

Complementare). In particolare l’imponibile è calcolato sull’80% delle voci stipendiali utili,

determinate dai contratti collettivi di lavoro e della tredicesima mensilità indicata solo nel

mese di effettiva corresponsione.

Tale valore è commisurabile alla retribuzione percepita dal dipendente e valutabile ai fini TFR.

Si precisa che l’importo relativo alle assenze non retribuite (ad esempio sciopero) deve essere

detratto, mentre l’imponibile deve essere riportato per intero nel caso di assenze parzialmente

retribuite.

Contributo TFR

Indicare il totale dei contributi dovuti per l’imponibile di riferimento.

Imponibile TFS

Deve essere indicata la retribuzione imponibile ai fini dell’indennità premio servizio ex INADEL,

in conformità all’art. 11 della legge n. 152 del 1968, ovvero la retribuzione imponibile ai fini

della buonuscita ex ENPAS, di cui all’art. 2 della legge n. 75 del 1980. Il dato richiesto coincide

con la base contributiva pari all’80% dello stipendio ed assegni utili a tal fine (circolare n. 11

del 12. 3. 2001 e successive modificazioni, informative n. 12 dell’11. 6. 2002, n. 5 del 18. 3. 2003

e n. 10 del 17/07/2003 della D. C. Trattamenti Fine Servizio e Previdenza Complementare).

Solo nel mese di effettiva corresponsione della 13^ mensilità all’importo della retribuzione

mensile va sommato quello dell’intera 13^.

Tale valore è commisurabile alla retribuzione percepita e/o che avrebbe percepito il

dipendente in costanza di servizio (retribuzione virtuale) e valutabile ai fini TFS in quei casi

riportati nella tabella dei tipo servizio.

Si precisa che l’imponibile deve essere riportato per intero nel caso di alcune assenze

parzialmente retribuite (vedi circolare Inpdap n. 11 del 12. 3. 2001 e successive modifiche).

L’elemento va sempre valorizzato anche per il personale iscritto alle gestioni previdenziali

(INADEL e ENPAS) che, aderendo ad un fondo di previdenza complementare, ha dovuto optare

per la trasformazione del proprio TFS in TFR. Contributo TFS

Indicare il totale dei contributi dovuti per l’imponibile di riferimento.

Contributo previdenziale sospeso per eventi calamitosi

Valorizzare con l’importo del contributo previdenziale di cui è stato sospeso il versamento per

effetto del beneficio concesso.

6. 4. 3 Gestione Credito

Codice Gestione

L’elemento deve essere valorizzato utilizzando il codice della tabella “Gestioni” allegata alle

“Istruzioni Operative DMA 2”.

Aderenti Credito DM 45/2007

L’elemento deve essere utilizzato per i casi in cui il dipendente abbia aderito alla gestione

creditizia e, pertanto, sia tenuto al versamento della contribuzione alla gestione unitaria delle

prestazioni creditizie e delle attività sociali. L’elemento deve essere valorizzato con i codici

della tabella “Codici aderenti Credito” allegata alle “Istruzioni Operative DMA 2”.

Imponibile Credito

Indicare l’ammontare delle retribuzioni pensionabili (legge n. 662 del 1996). Devono essere

comprese anche i valori indicati nelle retribuzioni virtuali ai fini pensionistici.

Contributo Credito

Indicare il totale dei contributi dovuti per l’imponibile di riferimento.

6. 4. 4 Gestione ENPDEP

Codice Gestione

L’elemento deve essere valorizzato utilizzando il codice della tabella “Gestioni” allegata alle

“Istruzioni Operative DMA 2”.

Imponibile ENPDEP

Deve essere indicato l’ammontare delle voci retributive che compongono l’imponibile ai fini del

calcolo dei contributi ENPDEP

Contributo ENPDEP

Indicare il totale dei contributi dovuti per l’imponibile di riferimento.

6. 4. 5 Gestione ENAM

Codice Gestione

L’elemento deve essere valorizzato utilizzando il codice della tabella “Gestioni” allegata alle

“Istruzioni Operative DMA 2”.

Imponibile ENAM

Deve essere indicato l’ammontare delle voci retributive che compongono l’imponibile ai fini del

calcolo dei contributi ENAM

Contributo ENAM

Indicare il totale dei contributi dovuti per l’imponibile di riferimento.

6. 5 Altri campi del quadro E0

Codice cessazione

Va indicato il codice corrispondente al motivo della cessazione o sospensione del rapporto di

lavoro.

I codici da utilizzare sono quelli della tabella “Motivi di Cessazione/Sospensione” allegata alle

“Istruzioni Operative DMA 2”.

L’elemento deve essere valorizzato nei casi in cui il dipendente cessi dal giorno successivo a

quello indicato nell’elemento giorno fine periodo del quadro E0 ovvero nei casi in cui ildipendente dal giorno successivo a quello indicato nel giorno fine del quadro E0 si trovi in

una posizione per la quale si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

si sospende l’obbligo della prestazione lavorativa presso l’amministrazione di

appartenenza;

il datore di lavoro non corrisponde nessuna retribuzione e non è tenuto a comunicare

alcun dato ai fini dell’aggiornamento della posizione assicurativa

Si evidenzia che la mancata valorizzazione del codice cessazione determinerà una situazione di

anomalia e non si produrranno gli effetti legati alla cessazione o sospensione del rapporto di

lavoro.

Numero mensilità

L’elemento deve essere valorizzato nel solo caso in cui il numero delle mensilità spettanti

nell’anno sia maggiore di 13.

Retribuzione teorica tabellare TFR

Va indicata la retribuzione teorica tabellare standard (che spetterebbe al lavoratore se avesse

lavorato l’intero mese), prevista dal contratto per la tipologia del rapporto di lavoro denunciato

(tempo pieno, part time etc. ), senza abbattimento all’80% previsto per l’imponibile, senza

tenere conto di eventuali decurtazioni per assenze non retribuite e senza rateo di tredicesima.

Nei casi di rapporto di lavoro part-time o a orario ridotto anche la retribuzione teorica deve

essere proporzionata all’orario di lavoro definito nel contratto individuale.

Si evidenzia che in generale la retribuzione teorica TFR è pari o superiore alla retribuzione

valutabile ai fini TFR ad eccezione dei mesi in cui sono corrisposti i ratei di mensilità

aggiuntive.

Retribuzione valutabile ai fini TFR

Deve contenere l’indicazione delle retribuzioni percepite dal dipendente per ogni periodo

lavorato e che concorrono alla composizione della base di riferimento per il trattamento di fine

rapporto, tenendo conto di eventuali variazioni legate allo stato di servizio del dipendente e

senza abbattimento all’80% (cfr. Dpcm 20 dicembre 1999 e s. M. , e circolari INPDAP emanate

in materia e da ultimo circolare n. 30 del 01/08/2002). La tredicesima mensilità va denunciata

nel mese in cui viene corrisposta.

In pratica la retribuzione da indicare è quella effettivamente percepita dal dipendente e

valutabile ai fini TFR. Si precisa che l’importo relativo alle assenze non retribuite (ad esempio

sciopero) deve essere detratto, mentre la retribuzione deve essere riportata per intero nel caso

di assenze parzialmente retribuite.

Data fine beneficio calamità

Deve essere indicata la data di fine periodo del beneficio di sospensione del versamento

contributivo derivante da evento calamitoso, come stabilito dai relativi decreti e ordinanze

emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La data deve essere aggiornata in caso di

proroga del beneficio stesso.

Conguaglio imponibile

Importo Conguaglio

Deve essere indicato l’imponibile scaturente dalle operazioni di conguaglio su cui è calcolata la

maggiorazione del 18% della base imponibile per gli iscritti alla gestione CTPS per retribuzioni

già corrisposte nell’anno sugli elementi che concorrono alla determinazione dell’imponibile ai

fini del trattamento di quiescenza.

L’eventuale importo negativo deve essere preceduto dal segno meno.

Nel caso in cui il conguaglio ai fini della maggiorazione del 18% della base imponibile si

riferisca all’anno precedente a quello di riferimento della DMA sarà necessario compilare il

Quadro V1 causale 7.

Contributo conguaglio Pensionistico

Indicare il totale dei contributi pensionistici dovuti per il conguaglio.

Contributo conguaglio Credito

Indicare il totale dei contributi per la gestione credito dovuti per il conguaglio.

6. 6 Altro Ente VersanteQuesta sezione va compilata nel caso in cui Enti o Amministrazioni diversi dal dichiarante

eseguano versamenti di contributi riportati nel quadro E0.

Tipo contributo

Indicare il tipo di contributo utilizzando i codici della tabella “Tipologia del contributo” allegata

alle “Istruzioni Operative DMA 2”.

Codice fiscale Azienda

Deve essere indicato il codice fiscale dell’Amministrazione o dell’Ente, diversa dal dichiarante,

che versa i contributi.

Progressivo Azienda

L’elemento deve essere valorizzato dalle Amministrazioni e dagli Enti con il numero

progressivo assegnato dall’Istituto.

Imponibile

Indicare l’imponibile di riferimento imputabile all’Amministrazione/Ente versante indicata

nell’elemento.

Contributo

Indicare il totale dell’importo del contributo dovuto dal soggetto versante in relazione

all’imponibile indicato nella riga.

7. Quadro E1 – Dati relativi alle contribuzioni ai

fondi pensione complementare

(E1_FondoPensioneCompl)

In questo quadro vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare (fondo, periodi di

riferimento, imponibili e contributi calcolati o/e versati). Questo quadro fornisce una

rappresentazione per cassa, completa degli imponibili e delle contribuzioni. In particolare, per

periodi pregressi va compilato il quadro E1 valorizzando i soli campi che fanno riferimento ai

dati della posizione contributiva dell’iscritto avendo cura di indicare anche le retribuzioni

imponibili. A questo stesso quadro è affidato il compito, infatti, di rappresentare arretrati di

contribuzione, con eventuali relative quote aggiuntive di rifusione del danno e di interessi

moratori.

A seconda delle convenzioni dei fondi pensione per i servizi amministrativi, la comunicazione

dei dati di questo quadro può avvenire anche con procedure differenti stabilite dai fondi stessi.

Anche in tali casi, nondimeno, le informazioni richieste vanno trasmesse con questo quadro

perché una parte di esse è indispensabile per la gestione delle posizioni di previdenza

complementare alla quale l’Istituto è tenuto per obbligo normativo o di convenzione.

Non tutti i dati relativi alla previdenza complementare, tuttavia, sono presenti in questo

quadro. I dati relativi alla retribuzione teorica tabellare TFR (che serve a determinare la

misura del TFR da accantonare figurativamente, in caso di cessazione del rapporti di lavoro

durante il mese) ed alla Retribuzione Valutabile TFR (soprattutto se accantonato

figurativamente e quindi non versato tempo per tempo al fondo) indispensabili per individuare

le quote da destinare a previdenza complementare, vanno sempre indicati nei quadri E0 e V1,

secondo le indicazioni ivi fornite.

I dati relativi a questa sezione possono essere ricondotti alle seguenti aggregazioni

Posizione contributiva degli iscritti

Contributi omessi o indebitamente versati

Altro Ente versante

7. 1 Posizione contributiva degli iscritti ai fondi pensione complementare

In questa sezione può essere valorizzato l’attributo Contributi versati e non dichiarati percomunicare periodi retributivi/contributivi non precedentemente denunciati per i quali i

contributi sono stati già versati al Fondo.

Codice Fondo Pensione

Va indicato il codice del Fondo pensione complementare di pertinenza, utilizzando uno dei

codici della tabella ”Fondi pensione complementare” allegata alle Istruzione Operative DMA 2.

Comparto di investimento

è previsto per i Fondi Pensione Complementare con più comparti di investimento. L’elemento

deve essere valorizzato inserendo un codice di cui alla tabella “Comparto di Investimento”

allegata alle Istruzioni Operative DMA 2 ed indica il comparto prescelto dal dipendente.

Data sottoscrizione domanda

Indicare la data di sottoscrizione del modulo di adesione al fondo. In via generale questa data

coincide con quella di apposizione da parte del rappresentante dell’amministrazione, del timbro

e della firma, senza i quali la domanda di adesione è priva di effetti. Eventuali diversi termini

relativi alla data di sottoscrizione possono essere presenti negli statuti e nei regolamenti dei

vari fondi ai quali si fa rinvio.

Data inizio periodo

In questo elemento va indicata la data di inizio periodo lavorativo del mese, ovvero può essere

utilizzato per indicare la data di inizio di periodi lavorativi precedenti comprensivi anche di più

mesi ove previsto dalle indicazioni fornite dall’Istituto.

Data fine periodo

In questo elemento va indicata la data di fine periodo lavorativo del mese o del periodo

precedente.

Aliquota contributiva a carico del lavoratore

Indicare la misura percentuale del contributo a carico del lavoratore, ivi compresa l’eventuale

aliquota aggiuntiva o alternativa (volontaria).

Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro

Indicare la misura percentuale del contributo a carico del datore di lavoro, ivi compreso

l’eventuale bonus per i dipendenti che si iscrivono nei primi anni di operatività del fondo,

secondo le regole degli accordi istitutivi, o eventuali contribuzioni aggiuntive sempre a carico

del datore di lavoro.

TFR in percentuale sulla retribuzione destinata al fondo (PercTFR)

Indicare la misura percentuale della retribuzione base di riferimento, utilizzata per il calcolo

della quota di TFR destinata a previdenza complementare, per esempio 2 o 6,91.

Cessazione

Data cessazione

Indicare la data di sospensione o cessazione della contribuzione al Fondo per una delle

motivazioni previste dallo Statuto del Fondo stesso

Codice cessazione

In questo elemento va indicato il motivo della cessazione della contribuzione al Fondo,

utilizzando uno dei codici indicati nella tabella “Tipo cessazione della contribuzione al FPC” di

cui alle “Istruzioni Operative DMA 2”.

Codice sospensione

In questo elemento va indicato il motivo della sospensione della contribuzione al Fondo,

utilizzando uno dei codici indicati nella tabella “Tipo sospensione della contribuzione al FPC” di

cui alle Istruzioni Operative DMA 2.

Retribuzione soggetta a contributo

Totale della retribuzione del mese soggetta a contributo, determinata secondo le regole

indicate da ciascun fondo pensione (si vedano in proposito i contratti collettivi, gli accordi e gli

statuti in relazione ai singoli fondi ed ai comparti di contrattazione).

Conguaglio fiscale

Va valorizzato se nel mese non sono stati versati in tutto o in parte i contributi a carico del

lavoratore, per incapienza dovuta a conguaglio fiscale operato sulla retribuzione del mese.

Contributo lavoratore

Va indicato il contributo versato nel mese a carico del lavoratore, determinato in modo univoco

dalle fonti istitutive per tutti i partecipanti al fondo.

Contributo datore di lavoro

Deve essere indicato il contributo calcolato e/o versato, a carico del datore di lavoro. Ilcontributo si intende calcolato e versato se il datore di lavoro provvede direttamente al

versamento. Deve considerarsi solo calcolato quando il versamento del contributo è

demandato, per effetto di norma, a un soggetto diverso dal datore di lavoro (l’Istituto per le

amministrazioni statali).

Contributo aggiuntivo lavoratore

Indicare l’ammontare del contributo aggiuntivo o alternativo a quello obbligatorio versato dal

lavoratore, che si avvale della facoltà prevista dallo Statuto del Fondo.

Quando il contributo è alternativo (per esempio in alcuni accordi istitutivi relativi a comparti di

contrattazione pubblica del Trentino Alto Adige che hanno previsto l’adesione al Fondo

Laborfonds), non va compilato l’elemento 14 “contributo a carico del lavoratore”.

Le aliquote e le modalità di versamento della contribuzione aggiuntiva e alternativa sono

indicate dai contratti, dagli accordi, dagli statuti e dai regolamenti dei fondi pensione.

Quota Reintegrazione lavoratore

In questo elemento è previsto l’ammontare della quota versata a carico e per il dipendente per

la reintegrazione di capitale anticipato dal Fondo.

Quota iscrizione lavoratore (al FPC una tantum)

L’elemento deve contenere l’ammontare della quota versata una tantum dal dipendente per

l’iscrizione al Fondo

Quota iscrizione datore di lavoro (al FPC una tantum)

Va indicato l’ammontare della quota una tantum a carico del datore di lavoro per iscrizione al

Fondo.

Versamenti TFR per previdenza complementare

Questo elemento deve essere compilato per i dipendenti che hanno aderito ad un Fondo

Pensione Complementare e per i quali non è previsto l’accantonamento figurativo presso

l’Istituto ma il versamento effettivo presso il fondo, tempo per tempo, del TFR.

7. 2 Contributi omessi o indebitamente versati

Data inizio periodo

Indicare la data di inizio del periodo in cui, a seguito di accertamenti, sono stati rilevati

contributi omessi ovvero versati indebitamente al fondo.

Data fine periodo

Indicare la data di fine del periodo in cui, a seguito di accertamenti, sono stati rilevati

contributi omessi ovvero versati indebitamente al fondo.

Contributo lavoratore per mancato versamento

Indicare l’ammontare del contributo a carico del lavoratore non versato al Fondo nel periodo di

omissione e compreso nei versamenti del mese corrente.

Importo sanzione datore di lavoro

Valorizzare con la quota sanzionatoria per il mancato versamento dei contributi al Fondo a

carico del datore di lavoro.

Importo rifusione danno datore di lavoro

Va indicato l’importo a carico del datore di lavoro, a titolo di rifusione del danno subito dal

lavoratore per il mancato versamento dei contributi al Fondo.

Contributo per mancato versamento Datore di Lavoro

Va indicato l’ammontare del contributo a carico del datore di lavoro, non versato al Fondo nel

periodo di omissione e compreso nei versamenti del mese corrente.

Contribuzione indebita FPC datore di lavoro

L’elemento va utilizzato solo se si intende portare in detrazione al versamento complessivo

dovuto nel mese la contribuzione a carico del datore di lavoro versata in periodi precedenti

ed in misura eccedente rispetto a quella dovuta. Poiché i fondi pensione e le forme

pensionistiche complementari possono prevedere modalità di rimborso della contribuzione

indebitamente versata differenti dal conguaglio contributivo, prima di valorizzare questo

elemento è bene verificare quanto prescrivono in materia statuti, regolamenti ed istruzioni

tecniche dei fondi stessi.

Contribuzione indebita FPC lavoratore

L’elemento va utilizzato solo se si intende portare in detrazione al versamento complessivo

dovuto nel mese la contribuzione a carico del lavoratore versata in periodi precedenti ed inmisura eccedente rispetto a quella dovuta. Poiché i fondi pensione e le forme pensionistiche

complementari possono prevedere modalità di rimborso della contribuzione indebitamente

versata differenti dal conguaglio contributivo, prima di valorizzare questo elemento è bene

verificare quanto prescrivono in materia statuti, regolamenti ed istruzioni tecniche dei fondi

stessi.

7. 3 Altro Ente Versante

Codice fiscale Azienda

Deve essere indicato il codice fiscale dell’Amministrazione obbligata al versamento dei

contributi per i FPC.

Progressivo Azienda

L’elemento deve essere valorizzato con il codice progressivo attribuito dall’Istituto.

8. Quadro F1 – Dati relativi a quote di piani di

ammortamento (F1_Ammortamento)

Le informazioni riportate nel presente quadro si riferiscono alle rate di piani di ammortamento

effettivamente versate nel mese di riferimento della DMA o alle rate effettivamente versate nei

mesi precedenti e non dichiarate.

Deve essere valorizzato un quadro per ciascuna rata del piano di ammortamento.

Si tratta di rate relative a piani di ammortamento di debiti (per oneri di riscatto o

ricongiunzione) relativi al personale iscritto, gestiti mediante trattenute sulla retribuzione

erogata relative al :

versamento degli oneri per il riscatto di periodi ai fini pensionistici;

versamento di oneri per il riscatto di periodi ai fini dei trattamenti di fine servizio;

versamento di oneri per il riscatto di periodi ai fini dei trattamenti di fine rapporto;

versamento degli oneri relativi alla ricongiunzione di periodi di contribuzione versati

presso altri regimi pensionistici.

8. 1 Dati relativi alle quote indicate nel quadro F1

Anno Mese versato e non dichiarato

Questo attributo deve essere valorizzato indicando anno e mese qualora la rata del piano di

ammortamento sia stata effettivamente versata nei mesi precedenti e ne sia stata omessa la

denuncia.

Anno/mese di riferimento

Deve essere indicato l’anno e il mese cui si riferisce la rata trattenuta al lavoratore.

Codice Gestione

Deve essere indicata la gestione cui si riferisce il provvedimento da cui è scaturito il piano di

ammortamento.

Tipo piano di ammortamento

Deve essere indicato il codice relativo al tipo contributo trattenuto al dipendente, utilizzando i

codici della tabella ”Piano di Ammortamento” di cui alle “Istruzioni Operative DMA 2”.

Data Inizio Piano di Ammortamento

Deve essere indicata la data di inizio del piano di ammortamento relativo alla rata comunicata.

Data Scadenza Piano di ammortamento

Indicare la data di scadenza del piano di ammortamento relativo alla rata comunicata.

Progressivo rata

Inserire il numero progressivo della rata relativo al piano di ammortamento

Totale RateInserire il numero di rate previste nel piano di ammortamento

Data Ripristino

Deve essere valorizzato nel caso in cui si sia proceduto ad un ripristino di un piano di

ammortamento sospeso in precedenza.

Ante Subentro

Deve essere valorizzato solo nei casi in cui le rate si riferiscano a quote di piani di

ammortamento relativi a provvedimenti emessi dalle Amministrazioni di appartenenza prima

del subentro dell’INPDAP nelle relative competenze.

Importo

Deve essere indicato l’ammontare della quota oggetto di versamento.

Tipo operazione

Indicare uno dei valori di cui alla tabella “Operazione Piano di Ammortamento” allegata alle

“Istruzioni Operative DMA 2”.

8. 2 Altro Ente Versante

I seguenti campi vanno compilati solo se l’Amministrazione o l’Ente versante è diverso dal

dichiarante.

Codice fiscale Azienda

Va indicato il codice fiscale dell’Amministrazione obbligata al versamento.

Progressivo Azienda

L’elemento deve essere valorizzato con il codice progressivo assegnato dall’Istituto.

9. Quadro V1 – Dati relativi alle retribuzioni ed ai

contributi dovuti per i periodi pregressi

(V1_PeriodoPrecedente)

Questo quadro è da utilizzare per comunicare, integrare o sostituire informazioni relative ai

dati retributivi e contributivi riguardanti periodi pregressi in riferimento alla previdenza

obbligatoria ed alle altre attività istituzionali della gestione ex INPDAP nonché per le operazioni

di conguaglio contributivo.

Una parte delle informazioni contenute in questo quadro, collegate con quelle dei quadri E0 ed

E1, servono per la gestione degli accantonamenti per TFR e, quindi, anche per i controlli dei

dati relativi alle posizioni di previdenza complementare costituite nei fondi pensione.

Per la valorizzazione degli elementi del quadro V1 comuni a quelli del quadro E0 valgono le

indicazioni già fornite. Il quadro V1 può, tuttavia, riferirsi ad un periodo superiore al mese per

le retribuzioni corrisposte prima del mese di ottobre 2012 ma in nessun caso può comprendere

periodi relativi ad anni solari diversi.

Di seguito si forniscono le indicazioni relative agli elementi contenuti esclusivamente nel

quadro V1.

9. 1 Codice Causale Variazione

Questo attributo va compilato obbligatoriamente con il codice che indica l’esigenza che ha reso

necessaria la compilazione del quadro:

Causale 1: Integrazione di dati già comunicati

Causale 2: Dati di retribuzioni e contributi non denunciati relativi a periodi pregressi

Causale 5: Sostituzione di periodi pregressi trasmessi in precedenza

Causale 6: Annullamento di periodi pregressi trasmessi in precedenza

Causale 7: Conguaglio previdenzialeCausale 1: Integrazione di dati già comunicati

Questa causale può essere utilizzata esclusivamente per comunicare retribuzioni corrisposte dal

mese di ottobre 2012.

Indicare la causale 1 in caso di:

lavoratori cessati dal servizio in data antecedente a quella di riferimento della denuncia al

fine di indicare la corresponsione di retribuzioni riferite al periodo in cui il rapporto era in

corso. Il quadro va compilato nella parte giuridica con le informazioni già fornite nel mese

di cessazione dal servizio (nei campi data inizio e data fine indicare il periodo di servizio

dell’ultimo quadro E0 fornito);

lavoratori, per i quali in precedenza è stato indicato un codice di sospensione, a cui sono

stati corrisposti nel mese di riferimento della denuncia emolumenti riferibili a periodi

precedenti la sospensione. Si precisa che il quadro va compilato nella parte giuridica con

le informazioni già fornite nell’ultimo periodo che precede la sospensione (per gli elementi

giorno inizio e giorno fine indicare il periodo dell’ultimo E0 che indica la sospensione);

lavoratori per i quali nel tempo è cambiato il “tipo impiego”. Il quadro va compilato

per indicare emolumenti riferiti al precedente tipo impiego diverso da quello attuale

indicato nel quadro E0 della denuncia. Si precisa che il quadro va compilato nella parte

giuridica con le informazioni già fornite a suo tempo nell’ultimo E0 del precedente tipo

impiego cui afferiscono gli emolumenti dichiarati nel V1. Il quadro V1 non deve essere

elaborato nel caso in cui il tipo impiego cambi, senza soluzione di continuità, da contratto

a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato sia nelle ipotesi di tempo pieno

che nelle ipotesi di part-time. In questo ultimo caso le somme corrisposte devono essere

conglobate nel quadro E0 relativo al mese di corresponsione delle retribuzioni.

Si evidenzia che i valori dichiarati nel quadro V1 con la causale 1 integrano quelli già dichiarati

in precedenza nei quadri E0/V1 relativi al periodo indicato nel quadro V1.

Per gli eventi sopraindicati deve essere utilizzata la causale 1 anche nei casi di denunce tardive

(dichiarazioni effettuate oltre i termini di invio). In tale ipotesi nella sezione Ente Versante

deve essere indicato il codice fiscale del dichiarante valorizzando l’anno e il mese di effettiva

corresponsione delle retribuzioni.

Causale 2: Dati di retribuzioni e contributi non denunciati relativi a periodi pregressi

Questa causale di variazione è da utilizzare esclusivamente nel caso in cui il dichiarante non

abbia effettuato alcuna denuncia per il periodo o frazione di riferimento del V1.

Retribuzioni liquidate dal mese di gennaio 2005 al mese di settembre 2012

Nel caso in cui siano dichiarati elementi retributivi liquidati tra il mese di gennaio 2005 ed il

mese di settembre 2012, gli elementi giorno inizio e giorno fine devono essere valorizzati

per indicare il periodo di competenza delle retribuzioni secondo le regole previgenti.

Retribuzioni liquidate dal mese di ottobre 2012

Il periodo di riferimento del quadro V1 non può essere superiore al mese.

A decorrere dal mese di ottobre 2012 gli elementi giorno inizio e giorno fine devono essere

valorizzati per indicare il periodo di riferimento delle retribuzioni secondo il principio di cassa.

Causale 5: Sostituzione di periodi pregressi trasmessi in precedenza

La causale 5 è da utilizzare per la correzione di errori materiali commessi in precedenti

denunce al fine di ricostruire la situazione giuridico/economica del soggetto.

Il quadro così compilato annullerà tutti i quadri E0/V1 riferiti al lavoratore contenuti nelle

precedenti denunce inviate a parità dell’Ente di appartenenza indicato nella sezione PosPA.

In ogni caso il periodo di riferimento del V1 causale 5 non potrà frazionare periodi

precedentemente indicati in quadri V1 in forma cumulata. Le Amministrazioni e gli Enti sono, quindi, tenuti alla compilazione di distinti quadri V1 causale

5 corrispondenti alle frazioni di mese lavorate, alle variazioni di tipo impiego, tipo servizio,

contratto, qualifica, part-time, orario ridotto per il personale scolastico.

Retribuzioni liquidate dal mese di gennaio 2005 al mese di settembre 2012

Nei campi data inizio e data fine va indicato il periodo di riferimento secondo le previgenti

regole per competenza.

Retribuzioni liquidate dal mese di ottobre 2012

Il periodo di riferimento del quadro V1 non può essere superiore al mese.

Nel caso in cui siano dichiarati elementi retributivi liquidati a decorrere dal mese di ottobre gli

elementi giorno inizio e giorno fine devono essere valorizzati per indicare il periodo di

liquidazione delle voci retributive.

La sezione Ente Versante è da utilizzare se le retribuzioni indicate nel quadro sono state

erogate in più mesi dal dichiarante o se le stesse sono state erogate da un soggetto, diverso

dal dichiarante, che provvede direttamente al versamento dei contributi.

Causale 6: Annullamento di periodi pregressi trasmessi in precedenza

La causale 6 è da utilizzare per annullare periodi indicati in precedenti denunce. Il quadro deve

contenere i soli elementi giorno inizio e giorno fine per i quali si intende rendere nulla la

precedente denuncia. E’ obbligatorio utilizzarlo in contemporanea con il quadro V1 causale 5

qualora i periodi precedentemente indicati in forma cumulata non siano interamente coperti dai

periodi indicati con il quadro V1 causale 5.

Causale 7: Conguaglio previdenziale

La causale 7 è da utilizzare esclusivamente a fronte delle operazioni di conguaglio

previdenziale effettuate dal dichiarante per le retribuzioni erogate a decorrere dall’anno 2012.

Si tratta di operazioni di conguaglio annuo (o per frazioni inferiori in caso di cessazione del

rapporto di lavoro nel corso dell’anno) relative agli elementi retributivi già indicati nelle proprie

dichiarazioni o per retribuzioni comunicate da altre amministrazioni per le quali il

dichiarante (in qualità di sostituto di imposta) è obbligato ad effettuare le operazioni di

conguaglio previdenziale.

Il quadro V1, causale 7, deve essere compilato anche se l’altra amministrazione ha

provveduto a trasmettere mensilmente la DMA per i compensi erogati.

Gli elementi del V1 devono essere valorizzati con gli importi comunicati al dichiarante dalle

altre amministrazioni per le operazioni di conguaglio e con gli eventuali importi conseguenti

alle operazioni di conguaglio.

Si evidenzia che deve essere valorizzato anche l’elemento Contributo 1% eccedente il tetto

retributivo per l’importo che scaturisce dalle operazioni di conguaglio imponibile.

Nel caso in cui non sia compilata la sezione Ente Versante il dovuto contributivo indicato nel

quadro V1 sarà attribuito interamente a carico dell’amministrazione dichiarante.

Il dichiarante deve compilare la sezione in esame avendo cura di riportare tanti elementi

quanti sono i mesi di erogazione delle retribuzioni (anno/mese erogazione) comunicati

dall’altra amministrazione che concorrono alla formazione dell’imponibile.

Nel caso in cui il dichiarante non valorizzi più elementi e l’altra amministrazione non abbia

trasmesso le denunce riferite alle retribuzioni comunicate, l’importo complessivo indicato nella

sezione sarà attribuito al primo mese utile del periodo di riferimento del V1. Nel caso in cui il

quadro V1 causale 7 non corrisponda alle denunce dell’Altra amministrazione saranno presi

a riferimento i dati comunicati dal sostituto di imposta con il quadro V1 causale 7.

9. 2 Aliquota

Deve essere indicato uno dei codici della tabella “Codice Aliquota” allegata alle “Istruzioni

Operative DMA 2”.

Si intende aliquota contributiva di competenza quella relativa al periodo di riferimento delle

retribuzioni; aliquota contributiva di cassa quella vigente al momento dell’erogazione delle

retribuzioni. 9. 3 Ente Versante

La sezione Ente Versante va compilata nei seguenti casi:

i contributi relativi agli imponibili indicati nel quadro sono versati in tutto o in parte da un

soggetto diverso dal dichiarante;

le retribuzioni indicate nel quadro V1 sono state erogate in mesi diversi.

Devono essere valorizzati tanti elementi quanti sono i mesi in cui è stata effettuata

l’erogazione al fine di quantificare correttamente il dovuto contributivo di ciascun mese.

Nel caso in cui il dichiarante non valorizzi più elementi il dovuto contributivo sarà imputato

interamente al primo mese del periodo di riferimento del V1, fatta eccezione per la causale 7

qualora l’istituto sia in possesso delle denunce relative alle retribuzioni corrisposte dall’altra

amministrazione.

Tipo contributo

Indicare il tipo di contributo utilizzando i codici contenuti nella tabella “Tipologia del contributo”

allegata alle “Istruzioni Operative DMA 2”.

Codice fiscale Azienda

Deve essere indicato il codice fiscale dell’Azienda, dell’Amministrazione o Ente, diversa dal

dichiarante, che versa i contributi.

Progressivo Azienda

L’elemento deve essere valorizzato dagli enti con il codice progressivo assegnato dall’Istituto.

Imponibile

Indicare l’imponibile di riferimento imputabile all’Amministrazione/Ente versante indicato

nell’elemento.

Contributo dovuto

Indicare il totale dell’importo dovuto dal soggetto versante in relazione all’imponibile indicato.

Anno Mese Erogazione

Questo elemento deve essere valorizzato per indicare l’anno ed il mese di corresponsione delle

retribuzioni se diverso dal periodo di riferimento del V1.

Se la corresponsione delle retribuzioni indicate nel quadro V1 è avvenuta in diversi mesi questo

elemento deve essere valorizzato al fine di ricostruire correttamente il dovuto contributivo.

Aliquota

Deve essere indicato uno dei codici della tabella “Codice Aliquota” allegata alle “Istruzioni

Operative DMA 2”.

La presente circolare è diramata d’intesa con la Direzione Centrale Previdenza Gestione ex

INPDAP e con la Direzione Centrale Sistemi Informativi Gestione ex INPDAP.

Conferimento di un Ramo di Azienda aspetti fiscali dell’avviamento

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Conferimento di un Ramo di Azienda aspetti fiscali dell’avviamento

Esaminiamo gli aspetti fiscali in seno ad una operazione di conferimento di ramo di azienda di una pluralità di soggetti conferenti in una conferitaria, del bene immateriale  avviamento, il quale può avere “origine/emergere” o tramite perizia essere già presente nell’attivo dello stato patrimoniale delle conferenti.

Conferimento di un Ramo di Azienda aspetti fiscali dell’avviamento

Esaminiamo gli aspetti fiscali in seno ad una operazione di conferimento di ramo di azienda di una pluralità di soggetti conferenti in una conferitaria, del bene immateriale  avviamento, il quale può avere “origine/emergere” o tramite perizia essere già presente nell’attivo dello stato patrimoniale delle conferenti.

Il  conferimento  d’azienda, ai sensi dell’articolo 176 primo comma del D. P. R. 917/86 è  operazione  fiscalmente  neutrale  sia  per  il conferente che per il conferitario, con possibilità  per  quest’ultimo  di  dare  rilevanza  fiscale  ai  plusvalori  emersi.

Il regime, l’unico ora vigente, come precisa la relazione governativa al D. Lgs n. 358/97, che l’ha introdotto, viene incontro alle esigenze civilistiche di recepire nella società conferitaria, le plusvalenze latenti o i valori di avviamento presenti presso la conferente ed evidenziati nella perizia di cui all’art. 2343 c. C.

Si  ipotizzi  il  caso  in  cui  Gamma  S. R. L. Abbia  in precedenza conferito in Theta S. R. L. Un ramo di azienda con emersione di plusvalori latenti, tra i quali l’avviamento, e allineato  detti  plusvalori,  optando  per  il  regime d’imposta  sostitutiva  ex  comma  10 articolo 15 D. L. 185/2008 (misura anti crisi).

Si  supponga,  ancora,  che  Theta S. R. L. Proceda  a  conferire  detto  ramo d’azienda in Gamma s. R. L.  A tale proposito, ricordiamo che  l’operazione  di  conferimento  d’azienda  eseguita  ai  sensi  dell’art. 176  Tuir  non  costituisce  una  fattispecie “realizzativa”,  nel  senso  che  non  rappresenta  un’ipotesi  di  decadenza  dal  regime fiscale   del   riallineamento.    Tale   secondo passaggio,  quindi,  fa  rimanere  inalterato  il costo  fiscale  del  complesso  aziendale  oggetto di trasferimento, fatta eccezione, però,   per   l’avviamento.

Secondo   l’Agenzia delle  Entrate,  infatti,  il  costo  fiscale  della posta  avviamento  rimane  in  capo  al  soggetto conferente (Theta); Contestualmente Gamma  assumerà  in  carico  il  ramo d’aziendale,  ad  un  valore  fiscale  al  netto  del costo  fiscale  dell’avviamento,  il  quale  (fiscalmente)  è  rimasto  in  capo  a  Theta,  che potrà a dedurlo secondo i dettami del regime   d’imposta   sostitutiva   disciplinato dal comma 2 ter del richiamato Art. 176 del TUIR.

La  tesi  dell’Agenzia  delle  Entrate consiste nel ritenere  l’avviamento  iscrivibile  in  bilancio  solo  se  acquisito  a  titolo  oneroso  e solo se da questo derivano benefici economici futuri, nel caso in oggetto, Theta riceve da  Gamma un  quid pluris  che iscrive a titolo di  avviamento;  nel  momento  in  cui  Theta conferisce  a  sua  volta  il  ramo  aziendale,  l’avviamento  viene  stornato  non  per dare  conto  del  suo  trasferimento  a  terzi e perché sono venuti meno i presupposti per  una  sua  iscrizione  in  bilancio.   L’elisione  dell’avviamento  in  capo  a  Theta,  quindi, deriva  da  un  processo  di  carattere  meramente  estimativo;  per  capire  appieno  tale assunto, occorre rifarsi ai principi contabili internazionali.

Secondo  lo  Ias  38,  l’avviamento è un’attività immateriale a vita utile indefinita,  soggetta  a  Impairment Test  periodico. Tale posta, anziché essere ammortizzata,  è  soggetta  in  poche  parole  a  una verifica annuale circa la sua eventuale perdita  di  valore.   Come  viene  effettuata  tale verifica?

Mediante  il raffronto tra il valore contabile  iscritto  in  bilancio  e  il  relativo valore  recuperabile,  costituito  dall’attualizzazione dei flussi di cassa che ci si aspetta di  ricevere  dall’unità  produttiva  a  cui  l’avviamento è riferibile.

Tornando al ramo aziendale oggetto di conferimento, costituente  la  nostra   cash  generating  unit,  il trasferimento  dello  stesso  a  terzi  comporta,  in  termini  di  Impairment Test  periodico, l’azzeramento  della  posta  contabile  avviamento.

Gamma,  dalla  sua,  ove  avesse allocato  in  bilancio  parte  del  plusvalore emerso  ad  avviamento,  procederà,  se  del caso, al riconoscimento fiscale del plusvalore  in  questione  optando  per  il regime  d’imposta  sostitutiva  sopra richiamato, il quale derogando alle disposizioni dell’articolo 176 comma 2-ter del D. P. R. 917/86, dispone che la conferitaria possa assoggettare i maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento all’imposta sostitutiva del 16%, da versare in tre rate di pari importo, la prima scadente entro il termine di versamento a saldo delle imposte dovute relativamnte all’esercizio successivo a quello in cui è stata eseguita l’operazione, la seconda e la terza entro i termini di scadenza dei versamenti in acconto con maggiorazione degli interessi legali.

Slot Machines: Esenzione IVA, Calcolo ricavi netti gestore, esercente, Misure cautelari come l’ipoteca ed il sequestro conservativo

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Slot Machines: Esenzione IVA, Calcolo ricavi netti gestore, esercente, Misure cautelari come l'ipoteca ed il sequestro conservativo

Sistema del gioco e calcolo del PREU: L’intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario, il gestore e l’esercente, terzo raccoglitore. Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo specifico contenuto dei contratti in essere.

Sent. N. 61 del 6 aprile 2009 (ud. 16 marzo 2009) della Comm. Trib. Prov. Di Belluno, Sez. II – Pres. Coniglio, Rel. Fiori

Iva – Giochi e scommesse – Esenzione

Massima

L’intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario,il gestore e l’esercente, terzo raccoglitore.

Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere dallo  specifico contenuto dei contratti in essere.

L’operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell’esenzione oggettiva  dall’applicazione  dell’IVA,  ai  sensi  del richiamato art. 10, co. 1, nr. 6, del DPR 633/1972. La norma di cui all’art. 1, co. 497, della L. 311/2004 ha esentato dall’IVA i proventi  derivanti dalla attività di raccolta delle giocate.

Fatto e Diritto

Con ricorso depositato all’Agenzia delle Entrate di Pieve di Cadore in data 01.07.2008 la Società (. ) titolare di esercizio pubblico di bar nel quale sono installati alcuni apparecchi da intrattenimento (comunemente detti Videogiochi e Videopoker), impugna l’avviso di  accertamento notificato  in  data  06.02.2008 con il quale l’Ufficio contesta l’omesso assoggettamento ad IVA per il periodo d’imposta 2005 dei compensi percepiti per le prestazioni di servizi rese dalla società in qualità di gestore degli apparecchi di  intrattenimento i cui proventi sono assoggettabili ad IVA con aliquota ordinaria,   trattandosi di corrispettivi acquisiti per l’esercizio della  attività di gestore, sulla base dei contratti stipulati con il concessionario ” *****S. R. L. “.

L’Ufficio, muovendo dal p. V. Di constatazione della Guardia di Finanza di Pieve di Cadore redatto a conclusione di verifica parziale a carico della società e ad essa notificato in data 06.02.2007, contesta  alla  ricorrente l’omesso  assoggettamento  ad  IVA  ordinaria  del  20% dei corrispettivi percepiti nel corso del 2005 dalla ” *****S. R. L. “, società  gestrice  degli apparecchi di intrattenimento, per l’installazione degli stessi presso l’esercizio pubblico di proprietà della società ed i servizi  accessori prestati  dalla  stessa per complessivi  Euro  11. 863,54 cui corrisponde un’imposta evasa di Euro 2. 376,70, che l’Ufficio procede  a  recuperare con gli interessi di mora, irrogando contestualmente sanzioni per  pari  importo di Euro 2. 377,00.

La ricorrente impugna l’avviso di accertamento  sostenendo  che  le operazioni poste  in  essere  nell’ambito  della  raccolta  delle  scommesse effettuate con apparecchi disciplinati  dall’art. 110 comma 6 del TULPS 18.06.1931 n. 773, sono esenti da  Iva  in  ragione  della  norma  contenuta all’art. 1 comma 494 della  L. 30. 12. 2004  n.   311, anche  alla  luce  dei chiarimenti fomiti con circolare n. 21/E dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo la ricorrente, i corrispettivi di cui trattasi  attengono ad una delle diverse fasi attraverso cui si effettua la raccolta delle scommesse i cui proventi sono assoggettati a prelievo fiscale alla fonte mediante il PREU (prelievo unico erariale) del 13,5% sull’intero  ammontare delle giocate.

Poiché il titolare dell’esercizio pubblico dove sono collocati gli apparecchi è titolare di un rapporto diretto con il concessionario  della rete oltre che con il gestore degli apparecchi  l’attività  dallo stesso svolta ed i relativi compensi, pur rientrando nel campo  di  applicazione dell’Iva, sono tuttavia esenti alla luce della normativa  sopra  richiamata, che fa espresso riferimento, quanto al regime di esenzione, sia al gestore degli apparecchi, che al possessore ed ai terzi attraverso i quali il gestore effettua la raccolta.

Chiede quindi che il provvedimento sia annullato, previa sospensione di esso, in ragione  del  pericolo che deriverebbe all’azienda dall’inizio dell’azione esecutiva, con condanna dell’Ufficio alla rifusione delle spese anche in ragione dell’ingiustificato comportamento  tenuto dall’Ufficio in sede di accertamento con adesione.

L’Ufficio si è costituito in giudizio con  memoria  depositata  in  data 14. 10. 2008, replicando che il rapporto  tra   ***** S. R. L. e la società ricorrente è di natura meramente commerciale ed è del tutto  estraneo al rapporto che lega il concessionario della rete al gestore degli apparecchi per il quale vale la invocata esenzione.

Poiché detto compenso afferisce al corrispettivo dell’obbligo di custodia degli apparecchi ed al godimento del diritto di esclusiva esso, anche alla luce della richiamata  circolare,  non rientra tra le operazioni esenti che attengono esclusivamente al rapporto tra concessionario ed esercente.

Conclude opponendosi all’accoglimento del ricorso e alla richiesta sospensiva deducendo la mancanza del fumus e del periculum in mora in ragione della modesta entità della somma pretesa.

Il collegio,  con ordinanza in  data   01. 12. 2008 sospendeva il provvedimento impugnato ritenendo sussistente il fumus  boni  iuris  della impugnazione proposta fissando l’udienza di discussione al 16. 03. 2009.

All’udienza  di  discussione del  merito  le  parti   insistevano   per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e meriti pertanto accoglimento.

Merita in proposito ricordare che fino al 30.04.2004 l’attività di noleggio e gestione di  apparecchi da intrattenimento in Italia veniva esercitata attraverso due soli soggetti di  riferimento: il gestore, proprietario degli apparecchi da intrattenimento, e l’esercente,  cioè  il titolare dell’esercizio pubblico in cui gli apparecchi erano collocati.

Per la gestione dell’attività di noleggio, il rapporto tra  gestore ed esercente doveva inquadrarsi nell’ambito dei rapporti di natura commerciale concernenti la reciproca prestazione di servizi: quello di concessione  in uso dell’apparecchio, manutenzione, funzionamento ed incasso delle giocate da parte del gestore e quello di fornitura  della  locazione, custodia ed allacciamento alla rete elettrica da parte dell’esercente.

Le prestazioni effettuate dall’esercente venivano compensate con una percentuale degli importi delle giocate su fattura emessa dall’esercente e imputata a costi dal gestore.

Il regime fiscale applicato dipendeva dai decreti ministeriali di volta in volta emanati, nella maggior parte dei casi soggetti ad imposta sugli intrattenimenti (ISI), mentre il regime IVA dipendeva dall’opzione effettuata o meno dal gestore per il regime ordinario o forfetario.

L’introduzione sul mercato delle nuove tipologie di apparecchi denominati “videopoker”,  induceva l’Amministrazione ad intervenire per regolare nuovamente la materia mettendo al bando videopoker ed introducendo una nuova tipologia di apparecchi definiti dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato “New Slot”, soggetti alla disciplina dell’art. 110 c.6 TULPS, che consentono agli utilizzatori vincite di  denaro secondo percentuali prefissate per legge.

Secondo la normativa disciplinatrice della materia, detti apparecchi, per essere installati e gestiti, devono essere preventivamente collegati, via cavo, alla rete telematica del  A. A. M. S. per il tramite di società concessionarie aggiudicatane della concessione a seguito di gara.

Le New Slot, prima di essere Installate, devono  essere  provviste dei nulla  osta   di   produzione e di messa in esercizio rilasciati dall’Amministrazione; le  stesse vengono  successivamente  installate  nei pubblici esercizi e collegate mediante apposito strumento (P. D. A. ) alla rete telematica che funge da strumento di controllo informatizzato.

Per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di due distinti contratti: il primo tra la concessionaria ed il gestore, che regola gli impegni assunti dal secondo nella installazione e gestione degli apparecchi in conformità con la  disciplina  dettata  in materia; il secondo tra la concessionaria e l’esercente, il quale si obbliga ad escludere dal gioco i minori, ad attivare le procedure di blocco in  caso di mal funzionamento ecc.

L’intero sistema organizzato è finalizzato alla raccolta delle giocate dagli apparecchi che comporta sul gioco di 100,00 Euro, l’erogazione del 75% per vincite, con un netto residuo di Euro 25,00, sul quale viene effettuato il prelievo unico erariale del 13,5% sull’intera  giocata (poi  ridotto  al 12%), residuando quindi la somma di Euro 11,50, sul  quale  vengono  ad incidere Euro 1,30, per canone di concessione e canone di rete, residuando quindi, a favore di gestore ed esercente, Euro 10,20, cosicché la somma residua della raccolta, al netto della PREU ammonta complessivamente ad Euro 11,50.

Alla luce di quanto esposto risulta pertanto evidente che l’intero sistema di raccolta vede il concorso di tre soggetti: il concessionario, il gestore e l’esercente, che nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 21E del 13 maggio 2005 viene individuato quale terzo raccoglitore.

E’ del tutto evidente che, in assenza di tale soggetto, non potrebbe farsi luogo alla raccolta delle scommesse, tanto più che il collegamento dell’apparecchio installato all’interno dell’esercizio pubblico con la rete telematica, è lo strumento attraverso il quale viene esercitato il controllo sulla gestione dello stesso.

Il contratto che intercorre tra gestore ed esercente, viene perciò a configurarsi come uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la raccolta delle giocate e ciò a prescindere  dallo  specifico contenuto dei contratti in essere che  molto  spesso sono  stati  congegnati secondo le procedure precedentemente in vigore ma che, in realtà, disciplinano la messa a disposizione dei giocatori degli strumenti per effettuare le scommesse.

Orbene, l’art. 1 c. 497 della L. 30. 12. 2004 n. 311 (Legge  finanziaria 2005), ha disposto che “l’esenzione di cui  all’art. 10, 1c.n.6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26. 10. 1972 n. 633  si  applica  alla raccolta delle giocate con gli apparecchi de intrattenimento di cui all’art. 110 c. 6 del T. U.

Delle Leggi di Pubblica Sicurezze di cui al Regio Decreto n. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, anche relativamente  ai rapporti tra i concessionari della rete per  la  gestione  telematica  ed  i terzi incaricati della raccolta stessa”.

Ne consegue che l’operazione di raccolta delle giocate rientra nel campo dell’esenzione oggettiva dall’applicazione dell’IVA ai sensi del  richiamato art. 10, c. 1, n. 6 del D. P. R. 633/1972.

A tal  proposito la circolare dell’Agenzia delle  Entrate  21/E  del 13. 05. 2005, all’art. 7, ha espressamente precisato che “l’esenzione  IVA  di cui all’art. 10, primo comma, n. 6 del  D. P. R.   633/1972, si  applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS. , anche  relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi  incaricati della raccolta stessa.

Per quanto riguarda l’individuazione dei terzi incaricati della raccolta,  l’A. A. M. S.   ritiene  che,  dall’esame della normativa e della concreta situazione del comparto, è possibile  individuare due figure di soggetti (operatori del concessionario) che effettuano  per i concessionari stessi, la raccolta  delle  giocate:  l’esercente   ed   il possessore degli apparecchi”.

Alla luce della autorevole interpretazione dell’Agenzia  delle  Entrate, sembra dunque certo che la norma di cui al più volte citato art. 1, c. 497 della L. 311/2004, abbia inteso di esentare dall’IVA i proventi  derivanti dalla attività di raccolta delle giocate che ammontano, secondo  il  riparto sopra illustrato, all’11,5% delle somme giocate,  tant’è  che  la  stessa circolare ha successivamente a precisare  che “in tal modo viene sostanzialmente esentato ai fini  IVA  l’importo  stabilito nella  misura massima dell’11,5% delle giocate, che rappresenta la  remunerazione per la prestazione  dell’attività di gioco, comprensivo del compenso del concessionario e dei corrispettivi dallo stesso concessionario  pagati  ai soggetti incaricati della raccolta”.

Ne consegue che l’attività svolta dall’esercente, risultando collegata da un nesso funzionale a quella del concessionario che agisce attraverso il gestore, non può che rientrare anche dal punto di vista fiscale nella attività di raccolta delle scommesse.

Cosicché del tutto correttamente sia il gestore che l’esercente provvedono ad iscrivere direttamente le proprie quote di spettanza derivanti dalla raccolta delle giocate tra i propri  ricavi quali risultanti  dalle distinte d  incasso che non costituiscono  documenti  fiscali  in  senso proprio, ma rappresentano documenti riepilogativi che coinvolgono  tutti  i soggetti che intervengono nella raccolta.

Dello stesso avviso si sono pronunciate, a quanto consta, la Commissione Tributaria Provinciale di Nuore Sez. III, con sentenza n. 319/07  in  data 04. 10. 2007 e la  I  Sezione  della  Commissione Tributaria Provinciale di Belluno con sentenza n. 49/08 in data 07. 10. 2008.

P. Q. M. – Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso merita accoglimento.

Giuste  ragioni concernente la non agevole  interpretazione della normativa ed il non  univoco orientamento di dottrina e giurisprudenza, inducono a compensare le spese tra le parti.

Roma, 30/07/2012 Circolare n. 103

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Roma, 30/07/2012 Circolare n. 103  OGGETTO: Controversie in materia di Invalidità civile – Art. 10 comma 6 della Legge 248/2005 modificato dal decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con legge n. 35 del 4 aprile 2012.

Roma, 30/07/2012 Circolare n. 103

OGGETTO: Controversie in materia di Invalidità civile – Art. 10 comma 6 della Legge 248/2005 modificato dal decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con legge n. 35 del 4 aprile 2012.

SOMMARIO: 1. Premessa

2. Disposizioni organizzative 2. 1 Giudizi di secondo grado relativi al contenzioso pendente alla data del 1° ottobre 2012

2. 2 Giudizi relativi al contenzioso instaurato a decorrere dalla data del 1° ottobre 2012

3. Ruolo delle Direzioni regionali

4. Modifiche procedurali

5. Attività di Formazione

6. Attività centrali di supporto e monitoraggio

1. Premessa

L’Istituto, in forza dell’art. 10 comma 6 della Legge n. 248/2005, si è avvalso, limitatamente ai procedimenti giudiziari di primo grado, della facoltà di affidare ai funzionari amministrativi la propria rappresentanza e difesa legale nel contenzioso in materia di invalidita’ civile. L’impiego di dette risorse (di seguito brevemente denominati funzionari Inv. Civ. ), opportunamente ed adeguatamente formate, risponde all’esigenza organizzativa di decongestionare gli Uffici Legali attribuendo la gestione delle relative attività di minore complessità a risorse appositamente individuate, in modo da potere concentrare l’azione dei professionisti dell’area legale sul presidio del contenzioso giudiziario di più marcata tecnicità. Il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, all’art. 38 ha introdotto l’art. 445 bis del codice di procedura civile che, come noto, sancisce, per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, l’obbligatorietà dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO) e configura l’eventuale successiva fase come un giudizio di merito. Successivamente è intervenuta la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012) che, all’art. 27, comma 1, lettera f, ha disposto l’inappellabilità delle sentenze che definiscono il su citato eventuale giudizio di merito. A seguito di siffatte importanti innovazioni processuali l’Istituto ha emanato la Circolare n. 168 del 30. 12. 2011. Da ultimo, il decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con Legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha novellato il citato art. 10 comma 6 del D. L. N. 203/2005 convertito con modificazioni in Legge n. 248/2005, stabilendo che, nelle controversie in materia di invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, l’Inps è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti “con esclusione del giudizio di cassazione”. La norma, pertanto, consente la rappresentanza e difesa dell’Istituto da parte dei funzionari amministrativi, sempre in materia di invalidita’ civile, anche nel processo di secondo grado che si svolge davanti alle Corti di Appello. Considerato il complesso quadro normativo che si è venuto a determinare a seguito della disposizione che esclude l’impiego dei funzionari amministrativi solo per il giudizio di cassazione, si rende  necessario fornire alle sedi indicazioni univoche sull’utilizzo di tali risorse nei giudizi di secondo grado, come consentito dalle recenti modifiche legislative. Affinché le strutture interessate possano predisporre tutte le necessarie attività propedeutiche, le disposizioni organizzative di seguito descritte saranno operative dal 1° ottobre 2012.

2. Disposizioni organizzative

Si riportano, di seguito, i criteri generali sulla base dei quali procedere alla gestione del contenzioso giudiziario di secondo grado in materia di invalidità civile. Preliminarmente si fa presente, che, per evidenti ragioni di economicità connesse alla riduzione degli oneri di missione e ad un efficiente impiego delle risorse, i giudizi di secondo grado saranno curati dalle Direzioni provinciali dei capoluoghi sede di Corte di Appello. Ciò premesso, in considerazione della necessità di garantire una difesa efficace delle ragioni dell’Istituto, adeguata alla complessità degli atti da svolgere e delle questioni tecnicogiuridiche da affrontare, si dispone che i giudizi di appello in materia di invalidità civile siano trattati come segue: contenzioso passivo: l’Istituto potrà essere rappresentato e difeso dai Funzionari Inv. Civ. Della Direzione provinciale del capoluogo sede di Corte d’Appello; contenzioso attivo: la rappresentanza e difesa dell’Istituto dovrà essere garantita unicamente dai professionisti legali dell’Avvocatura distrettuale.   Nell’ambito dei criteri generali appena descritti, si esaminano di seguito le principali categorie di procedimenti di secondo grado in materia di invalidità civile, alla luce del nuovo quadro normativo.

2. 1 Giudizi di secondo grado relativi al contenzioso pendente alla data del 1° ottobre 2012

Relativamente ai giudizi di primo grado in materia di invalidità civile pendenti alla data del 1° ottobre 2012 già affidati ai funzionari Inv. Civ. , la rappresentanza e difesa dell’Istituto in secondo grado sarà curata sulla base del principio sopra enunciato e pertanto il contenzioso passivo potrà essere affidato ai funzionari Inv. Civ. Della Direzione provinciale del capoluogo sede di Corte d’Appello.

Il contenzioso attivo sarà trattato dai professionisti legali, i quali cureranno anche gli appelli relativi alle sentenze di primo grado già depositate alla data del 1° ottobre 2012 e gli appelli passivi relativi ai giudizi di primo grado in carico agli Uffici legali alla medesima data.   L’U. O. Gestione organizzativa ricorsi amministrativi che ha gestito il procedimento di 1° grado dovrà, comunque, garantire la tempestiva e completa trasmissione alla Direzione provinciale che seguirà il 2° grado di giudizio, del fascicolo di causa e di tutti gli atti ed i documenti necessari per un’efficace difesa dell’Istituto.  

2. 2 Giudizi relativi al contenzioso instaurato a decorrere dalla data del 1° ottobre 2012

Relativamente ai procedimenti giudiziari instaurati dal 1° gennaio 2012, opera “a regime” , per tutte le cause in cui sia controverso unicamente il requisito sanitario, il grado unico per il giudizio di merito, che segue l’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo ATPO. Al riguardo si ribadisce quanto disposto dalla Circolare n. 168/2011 e, pertanto, i Funzionari Inv. Civ seguiranno i procedimenti in materia di invalidità civile fino alla definizione della fase relativa all’ATPO. Il successivo ed eventuale giudizio di merito, che si instaura in caso di contestazione dell’ATPO, sarà curato unicamente dall’Avvocatura territoriale competente. A decorrere dalla data del 1° ottobre 2012 i funzionari Inv. Civ. Cureranno la rappresentanza e difesa dell’Istituto anche in tutti i giudizi di primo grado non preceduti da ATPO (quali, a titolo esemplificativo, i giudizi conseguenti alla mancata esecuzione del decreto di omologa per carenza dei requisiti amministrativi o i giudizi scaturenti dall’interruzione del pagamento delleprovvidenze, le richieste di provvedimenti cautelari), nonchè nell’eventuale contenzioso passivo di 2° grado. A tal fine, dalla medesima data, sarà nuovamente  consentita, a parziale modifica del messaggio numero 5776 del 2 aprile 2012, l’acquisizione dei ricorsi di primo grado nel SISCO-IC.   I professionisti legali garantiranno la rappresentanza e la difesa dell’Istituto nel contenzioso attivo di 2° grado relativo ai giudizi di cui al precedente capoverso e, in considerazione della specialità del rito, negli eventuali giudizi di opposizione avverso decreti ingiuntivi, atti di precetto e di pignoramento aventi ad oggetto le provvidenze economiche, gli accessori e le spese legali in materia di invalidità civile.

3. Ruolo delle Direzioni regionali

Come descritto in premessa, all’Istituto è riconosciuta la facoltà di affidare ai funzionari amministrativi la propria rappresentanza e difesa legale nel contenzioso in materia di invalidità civile, con esclusione del giudizio di cassazione. L’esercizio di tale opzione gestionale deve rispondere necessariamente a concrete esigenze operative di decongestionamento degli Uffici Legali, attraverso l’affidamento delle relative attività di minore complessità a risorse appositamente individuate e formate.   La maggiore complessità professionale ed organizzativa che caratterizza il giudizio d’appello rispetto a quello di primo grado, richiede, per il concreto esercizio della facoltà introdotta dalla Legge n. 35/2012, una preventiva valutazione delle criticità prevedibili e dei benefici attesi.   Per tale motivo ed in considerazione del ruolo che la Determinazione commissariale n. 140 del 29 dicembre 2008 attribuisce alle Direzioni regionali, alle quali è riconosciuta nell’ambito della responsabilità complessiva della gestione, quella di esercitare la verifica della qualità dei servizi e di assicurarne l’integrazione e lo sviluppo equilibrato in tutte le strutture, i Direttori regionali, sulla base dei carichi di lavoro gravanti sugli Uffici, sentiti i Coordinatori distrettuali con funzioni di coordinamento regionale, con propria determinazione individueranno le strutture territoriali sedi di Corte d’Appello presso le quali attiveranno, con le modalità definite nella presente circolare, tale opzione organizzativa ed operativa, informandone la Direzione Centrale Organizzazione e la Direzione Centrale Pianificazione e controllo di gestione.

4. Modifiche procedurali

La procedura Sisco verrà implementata per consentire la gestione del contenzioso giudiziario in materia di invalidità civile, così come previsto dalla presente circolare. In particolare, i giudizi per i quali sarà adottata la opzione gestionale dell’impiego dei Funzionari amministrativi Inv. Civ. Saranno incardinati nel settore SISCO-IC, mentre quelli che saranno affidati agli Avvocati, nel settore SISCO-CO. Nel caso in cui i Direttori regionali abbiano adottato la determinazione che individua le strutture territoriali presso le quali attivare la suddetta opzione gestionale, l’amministratore della sede abiliterà la gestione del contenzioso nel settore SISCO-IC dei Funzionari amministrativi Inv. Civ. Con successivo messaggio Hermes verranno fornite le indicazioni operative, anche con riferimento alle nuove funzionalità della procedura SISCO. Al fine di consentire la corretta individuazione e allocazione delle risorse umane impiegate nella gestione del contenzioso di invalidità civile, sia di 1° che di 2° grado, le Direzioni regionali invieranno alla DCPCG l’elenco dei funzionari (file formato excel contenente: sede/matricola/cognome-nome) impiegati nella difesa dell’Istituto ai sensi di quanto previsto dalla circolare n. 93/2009; tali funzionari saranno attribuiti ad uno specifico CIC (xxxx3206) in modo da permetterne la rilevazione puntuale e il successivo trattamento della presenza nell’ambito delle misure di produzione. 5. Attività di Formazione Al fine di consentire l’impiego ottimale dei Funzionari amministrativi Inv. Civ. Nella gestione del contenzioso giudiziario di secondo grado, i Direttori regionali, previa valutazione dello stato di professionalizzazione raggiunto dai funzionari, cureranno, d’intesa con i Coordinatori distrettuali con funzione di coordinamento regionale, l’organizzazione dei necessari interventi formativi sul territorio, informando dei piani predisposti la Direzione centrale Risorse Umane. Per consentire un corretto monitoraggio centrale di tali interventi, è necessario che tutti i corsi di formazione regionale vengano denominati con il seguente titolo: “Funzionari Inv. Civ. : la gestione del contenzioso”.

6. Attività centrali di supporto e monitoraggio

Come di consueto, per garantire una corretta attuazione delle disposizioni operative contenute nella presente circolare, la Direzione generale effettuerà attività di monitoraggio e verifica delle azioni svolte, nonché supporto e affiancamento alle Direzioni regionali e provinciali. Le sedi potranno inviare comunicazioni e qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti all’indirizzo GestioneContenzioso. DCOrg@inps. It.

 

Circolare n. 90 del 27/06/2012

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Riscossione 2012 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335

Circolare n. 90 del 27/06/2012

Riscossione 2012 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335

1. Termini e modalità di versamento

L’Istituto ha provveduto, previo scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, alla spedizione di un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2012, nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti dai commercianti ed artigiani.

Nel richiamare le precisazioni fornite con circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, si fa presente che, ai sensi del D. L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

I lavoratori autonomi, che svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 devono versare il contributo dovuto, al netto degli eventuali acconti versati nell’anno precedente, entro le scadenze stabilite ai fini fiscali. Alla stessa data deve essere versato anche l’acconto relativo all’anno d’imposta 2012.

Per il corrente anno le scadenze fiscali, inizialmente stabilite per il 18 giugno 2012 per il saldo 2011 ed il primo acconto 2012 e 30 novembre 2012 per il secondo acconto 2012, sono state modificate dal D. P. C. M. 6 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 135 del 12 giugno 2012.

L’art. 1 del citato D. P. C. M. Prevede, infatti, lo slittamento dei termini, dal 18 giugno al 9 luglio 2012, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale: tale slittamento è applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

La proroga riguarda le persone fisiche, mentre per tutti gli altri soggetti lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.

Il D. P. C. M prevede, inoltre, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i versamenti dal 10 luglio al 20 agosto 2012, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo “API” (artigiani) o “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure con la causale DPPI nel caso dei liberi professionisti.

2. Reddito imponibile

In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio alle precisazioni fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2011, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno.

Per i soci di S. R. L. Iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S. R. L. Corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Ciò premesso, si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):

RF47 – (RF48 + RF50, col. 1) + [RG29 – (RG31+RG33, col. 1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 11.

Si sottolinea che i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali).

Per i Liberi professionisti la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef nel quadro RE , se l’attività è esercitata in forma individuale e/o nel quadro RH, nel caso in cui l’attività è esercitata in forma associata.

Si rammenta che, a partire dalla dichiarazione Unico Persone Fisiche 2011, ai fini della determinazione dell’imponibile da assoggettare a contribuzione, devono essere indicati tutti i redditi che hanno concorso al raggiungimento del massimale retributivo, di cui all’art. 2, comma 18, L. 335/1995, oltre il quale nella Gestione separata non è più dovuta la contribuzione previdenziale.

In particolare nei righi da RR5 a RR7 della sezione II del Quadro RR del modello unico PF, a colonna 1, deve essere riportato il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo a carico del professionista, eventualmente ridotto entro il limite del massimale e dell’eventuale quota che ha concorso al massimale stesso derivante da altri redditi già assoggettati a contribuzione nella gestione separata (ad esempio il reddito derivante da attività di collaborazione o da lavoro autonomo occasionale superiore a € 5. 000). Se ricorre tale ultimo caso deve essere barrata la casella di colonna 8 del rigo RR5.

3. Reddito imponibile per i contribuenti minimi

Per i soggetti che – ai sensi dell’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – fruiscono del regime semplificato per i contribuenti minimi, la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti viene determinata come segue:

CM6 (Reddito lordo o perdita) – CM9 (Perdite pregresse).

Il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7.

4. Rateizzazione

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello UNICO 2012.

Per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2011 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2012.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello Unico persone fisiche 2012.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2012.

L’importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la compilazione del mod. Unico 2012 nella parte riguardante “Modalità e termini di versamento – Rateazione”.

Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell’acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.

In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:
gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;
la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 10 luglio al 20 agosto.

5. Il Quadro RR del modello UNICO Persone Fisiche 2012

Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, il quadro RR sezione I del modello UNICO Persone Fisiche 2012 deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l’anno 2011, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

In questa sede appare sufficiente evidenziare che, qualora dal Quadro RR emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite mod. F24, la codeline da riportare nel modello è sempre quella relativa ai predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).

In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto 6 che segue. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”.

I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 terranno conto della circolare n. 16 del 03 febbraio 2012 per la determinazione della contribuzione dovuta, mentre per la compilazione del Quadro RR – sezione II, avranno cura di osservare le istruzioni contenute nel mod. Unico 2012.

6. Compensazione

L’importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2012 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24.

Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) relativo alla riscossione dell’anno 2010, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del Quadro RR (credito dell’anno precedente) o dell’anno 2011 se il credito emerge dalla dichiarazione 2012 (i codici INPS sono rilevabili dai prospetti inviati unitamente ai modelli F24 dei predetti anni).

Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l’anno 2010 ovvero il 2011, secondo quanto appena evidenziato) e l’importo che si intende compensare.

Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al punto 3 della circolare n. 98 del 7 maggio 2001.

A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www. Inps. It – servizi on line – elenco di tutti i servizi – calcolo codeline.

Analogamente per i liberi professionisti l’eventuale importo che risulta a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2012 potrà essere portato in compensazione utilizzando sempre il modello di pagamento unificato F24, secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso.

 

Cass., sez. lav., 10 aprile 2012, n. 5677

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Rapporto a tempo determinato e impugnazione del termine apposto illegittimamente: Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un terminale finale, per aversi tacito mutuo consenso, inteso a risolvere o comunque a non proseguire il rapporto di lavoro, non basta il mero decorso del tempo fra la scadenza del termine illegittimamente appoosto e la relativa impugnazione giudiziale, ma è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze tali da far desumerein maniera chiara e certa la comune volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, circostanze della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro, ovvero la parte che eccepisce un tacito mutuo consenso.  

Rapporto a tempo determinato e impugnazione del termine apposto illegittimamente

Cass. , sez. Lav. , 10 aprile 2012, n. 5677

Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un terminale finale, per aversi tacito mutuo consenso, inteso a risolvere o comunque a non proseguire il rapporto di lavoro, non basta il mero decorso del tempo fra la scadenza del termine illegittimamente appoosto e la relativa impugnazione giudiziale, ma è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze tali da far desumerein maniera chiara e certa la comune volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, circostanze della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro, ovvero la parte che eccepisce un tacito mutuo consenso. (Nella specie la S. C. Ha riformato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto sussistente il tacito mutuo consenso delle parti alla risoluzione del contratto sul mero decorso del tempo, più di sei anni, tra la cessazione del contratto e l’impugnazione dello stesso. )

Nota – Nella fattispecie in esame, la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda diretta all’accertamento della nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro a tempo determinato prorogato per due volte, in ragione del mutuo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro intervenuto fra le parti, desumibile dal fatto che il lavoratore avevalasciato decorrere più di sei anni dalla scadenza dell’ultimo rapporto a termine prima di attivare il tentativo di conciliazione e, quindi di agire in giudizio contro la società.

Il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione lamentando che il mutuo consenso alla risoluzione del contratto di lavoro non può essere desunto dal mero decorso del tempo intercorrente tra la scadenza del contratto a tempo determinato e l’esperimento dell’azione in giudizio per l’impugnazione della clausola del termine.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato detto motivo di impugnazione e richiamando alcune decisioni in materia ( Cass. 15 novembre 2010, n. 23057; Cass. 19 novembre 2010, n. 23501; Cass. 1° febbraio 2010, n. 2279; Cass. 29 aprile 2011, n. 9583), ha confermato che: “per aversi tacito mutuo consenso, inteso a risolvere o comunque a non proseguire il rapporto di lavoro, non basta il mero decorso del tempofra la scadenza del termine illegittimamente apposto e la relativa impugnazione giudiziale, ma è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze tali da far desumere in maniera chiara e certa la comune volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, circostanze della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro, ovvero la parte che eccepisce un tacito mutuo consenso”.

In applicazione di detti principi, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione resa dall Corte territoriale, in quanto fondata su un fatto ( il mero decorso del tempo – più di sei anni – tra la cessazione del secondo ed ultimo contratto a termine e l’esercizio dell’azione giudiziaria) di per sé giuridicamente non rilevante e non accompagnato dalla valorizzazione di circostanze diversamente significative ed idonee ad essere interpretate come sintomatiche di una chiara e certa comune volontà di considerare definitivamente chiuso il rapporto di lavorativo.

La Suprema Corte ha, pertanto, accolto il ricorso rinviando il giudizio alla Corte di Appello di Palermo per l’applicazione del principio enunciato.

 

Sentenza della Corte di Cassazione Penale numero 18139 del 14 maggio 2012

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Infortunio del lavoratore: risponde il venditore del macchinario: La Corte d’appello di Lecce confermava la condanna inflitta in primo grado a un commerciante per il reato di lesione personali colpose in danno di una donna, cameriera in un hotel, che aveva riportato l’amputazione di una mano, a causa dell’utilizzo di una macchina stiratrice professionale venduta e installata dall’imputato.

Infortunio del lavoratore: risponde il venditore del macchinario

Sentenza della Corte di Cassazione Penale del 14 maggio 2012

Il venditore del macchinario privo dei necessari requisiti di sicurezza risponde penalmente dell’infortunio occorso al lavoratore.

La sentenza. E’ quanto si evince dalla sentenza 18139, pubblicata ieri, 14 maggio 2012, dalla Quarta Sezione Penale della Cassazione.

Il caso. La Corte d’appello di Lecce confermava la condanna inflitta in primo grado a un commerciante per il reato di lesione personali colpose in danno di una donna, cameriera in un hotel, che aveva riportato l’amputazione di una mano, a causa dell’utilizzo di una macchina stiratrice professionale venduta e installata dall’imputato.
L’obbligo. A sostegno della decisione, i giudici del merito avevano invocato l’art. 6, D. L. Vo 626/94, che vieta, tra l’atro, la vendita di attrezzature da lavoro e di impianti non rispondenti alle norme sulla sicurezza e impone agli installatori di attenersi alle norme di sicurezza. Di qui, il riconoscimento di un preciso obbligo in capo all’imputato, in qualità di venditore e installatore, di assicurare la conformità del macchinario alle norme antinfortunistiche, eventualmente anche sollecitando ed operando modifiche, laddove i difetti, come nel caso di specie, fossero evidenti.

La Corte. Gli Ermellini, investiti dell’esame della controversia, hanno osservato che, nel caso di specie, l’accertata “inadeguatezza dei sistemi di protezione del macchinario era percepibile palesemente e ictu oculi”, a maggior ragione da un soggetto come l’imputato certamente esperto nel settore, per la sua attività di venditore di tali macchinari. Prendendo le mosse da una simile considerazione, il Collegio di Piazza Cavour ha ritenuto sussistente la responsabilità dell’esercente (sia pure ai soli fini civili, stante l’intervenuta prescrizione del reato), anche alla luce del principio di diritto, secondo il quale: “nel caso di incidente derivato dall’uso di un macchinario, anche del venditore del macchinario stesso ove si tratti di infortunio riconducibile alla inadeguatezza dei congegni antinfortunistici di quel macchinario: ‘Il divieto di vendita di macchine non conformi alle norme antinfortunistiche, di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, come sostituito dall’articolo 4 del D. Lgs. 19 marzo 1996 n. 242, non può ritenersi limitato agli industriali o commercianti che abitualmente forniscono le macchine, attrezzature e impianti, bensì va esteso a qualsiasi soggetto che esegua anche una sola vendita o rivendita’”. Peraltro, “in tema di lesioni personali a seguito di infortunio sul lavoro, la condotta di colui che, in violazione del divieto sancito dallo articolo 7 del D. P. R. 547/1955, venda una macchina non conforme alle prescrizioni dell’articolo 68 dello stesso D. P. R. , è di per sé sufficiente a integrare l’elemento di colpa specifica del delitto di cui all’articolo 590 C. P. , ed è legata da nesso concausale con l’evento lesivo, stante la normalità e la conseguenzialità dell’impiego della macchina nel ciclo produttivo della ditta acquirente”.

La prescrizione. In conclusione, la Quarta Sezione Penale ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, per intervenuta prescrizione del reato, “ferme restando le disposizioni della sentenza che concernono gli effetti civili”.

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