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PERDITA SISTEMATICA: CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA DELLA DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA (MARGINE OPERATIVO LORDO – CONTRATTI DI LEASING)

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Ai  fini  della  disciplina  sulle  società  in  perdita  sistematica  di  cui all’articolo 2, commi 36-decies e ss. , del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, la società ALFA s. R. L. (d’ora in poi solo Società istante) dichiara di conseguire un margine operativo lordo (mol) negativo secondo quanto indicato nel paragrafo 1, lettera f), del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012, prot. N. 2012/87956.  

RISOLUZIONE N. 107/E      Direzione Centrale Normativa    Roma, 11 dicembre 2012       

OGGETTO:   Interpello presentato ai sensi dell’articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 – cause di disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012 – margine operativo lordo (mol) – contratti di leasing.        

FATTISPECIE RAPPRESENTATA  

Ai  fini  della  disciplina  sulle  società  in  perdita  sistematica  di  cui all’articolo 2, commi 36-decies e ss. , del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, la società ALFA s. R. L. (d’ora in poi solo Società istante) dichiara di conseguire un margine operativo lordo (mol) negativo secondo quanto indicato nel paragrafo 1, lettera f), del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012, prot. N. 2012/87956. Pertanto, nei confronti della stessa Società istante non si  verificherebbe alcuna  causa  oggettiva  di  disapplicazione automatica  della disciplina  in  esame  ai  sensi  dell’articolo  30,  comma  4-ter,  della  legge  23 dicembre 1994, n. 724, prevista nel citato Provvedimento (nello specifico, non si verificherebbe la  condizione prevista  dalla  citata  lettera  f)  rappresentata dal conseguimento di un mol positivo).

Da quanto si evince dall’istanza, il mol risulterebbe negativo esclusivamente a causa della sussistenza in capo alla Società istante di costi per l’acquisto di immobili (acquisto uffici) effettuati attraverso contratti di leasing. Equiparando l’acquisto di beni materiali strumentali a mezzo leasing all’acquisto di beni in proprietà e, quindi, eliminando i costi afferenti ai contratti di leasing dal costo della produzione di cui alla voce B) del conto economico rilevante ai fini della determinazione del mol – al pari di quanto previsto per gli ammortamenti di cui alla voce 10) dei costi della produzione di cui alla lettera B) dell’articolo 2425 del codice civile – la stessa Società istante otterrebbe un mol positivo; ciò configurerebbe la condizione “oggettiva” prevista dalla richiamata lettera f) del Provvedimento a cui conseguirebbe la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica senza l’onere della preventiva presentazione dell’istanza di disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui all’articolo 30, comma 4-bis, del legge n. 724 del 1994.

Con nota dell’11 ottobre 2012, la Società istante ha spontaneamente integrato l’istanza presentata evidenziando il quadro normativo di riferimento della disciplina sulle società in perdita sistematica oggetto del presente interpello.   

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE  

La Società istante ritiene che ai fini dell’individuazione delle situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare automaticamente la disciplina sulle società in perdita sistematica, il mol indicato nella richiamata lettera f) del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate debba essere determinato senza considerare i costi afferenti ai contratti di leasing.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

Occorre premettere che il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012, prot. N. 2012/87956, ha individuato, tra le cause oggettive di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica senza  l’onere  di  presentare  preventiva  istanza  di  disapplicazione  di  cui all’articolo 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994, il conseguimento di un margine operativo lordo positivo (ossia, mol > 0). Nel citato provvedimento è stata anche indicata la modalità di determinazione del mol come “la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B). ” (così la lettera f) del paragrafo 1).   Una stretta applicazione di tale modalità di determinazione porterebbe, ai fini fiscali, a discriminare gli acquisti di beni immobilizzati fatti attraverso la stipulazione di contratti di leasing rispetto alle acquisizioni di beni propri. I primi, infatti, verrebbero ad essere penalizzati rispetto ai secondi perché, come nel caso in esame, i canoni di leasing rileverebbero integralmente tra i costi della produzione di cui alla lettera B) del conto economico, mentre gli ammortamenti relativi ai beni propri ne verrebbero esclusi.

Un simile differente trattamento non sarebbe conciliabile con il principio di sostanziale equivalenza tra l’acquisizione e/o la realizzazione di un bene in proprio e quella effettuata tramite contratti di leasing a cui si ispira l’articolo 102, comma 7, del Tuir. L’esistenza di un’equivalenza sostanziale tra l’acquisizione del bene proprio e l’acquisizione attraverso contratti di locazione finanziaria è stata anche ribadita nella Risoluzione n. 19/E del 23 febbraio 2004 e, recentemente, nella Circolare n. 28/E del 21 giugno 2011 (paragrafo 9. 1. ).

Pertanto, al fine di assicurare un paritario trattamento tra le due modalità di  “acquisizione” dei  beni immobili strumentali all’esercizio d’impresa ed  a   prescindere dalle scelte contabili effettuate dal soggetto interessato nonché dalla data di sottoscrizione e/o dalla durata del contratto di leasing, il mol rilevante per la disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica non può che essere determinato escludendo dai costi della produzione, di cui alla lettera B) del conto economico, l’ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio.  

APS – ASD- SSD: MODELLO EAS CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICABILITÀ DELL’ISTITUTO DELLA REMISSIONE IN BONIS

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Sono pervenute alla scrivente, da parte del Forum del terzo settore, richieste di chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis: 1)   agli enti che non abbiano provveduto ad inviare il Modello EAS;  2)  agli enti che abbiano inviato il Modello EAS oltre i termini previsti.   

RISOLUZIONE N.   110/E     Direzione Centrale Normativa  Roma, 12 DICEMBRE 2012           

OGGETTO: Modello EAS – Chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis.      

Sono pervenute alla scrivente, da parte del Forum del terzo settore, richieste di chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis:

1)   agli enti che non abbiano provveduto ad inviare il Modello EAS; 

2)  agli enti che abbiano inviato il Modello EAS oltre i termini previsti.  

L’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di consentire gli opportuni controlli, ha introdotto per gli enti privati non commerciali di tipo associativo che applicano, in presenza dei requisiti richiesti, le disposizioni di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,  e  all’articolo  4,  quarto comma,  secondo  periodo,  e  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’onere di comunicare all’Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (Modello EAS) approvato  con  provvedimento  del  Direttore  dell’Agenzia  delle  entrate  del  2 settembre 2009. 2      

Il comma 2 dello stesso articolo 30 ha previsto che con il medesimo provvedimento fossero stabiliti “i tempi e le modalità di trasmissione del modello”. Con specifico riferimento ai termini di presentazione del Modello EAS, il richiamato  provvedimento  del  2  settembre  2009  aveva  stabilito  che  il  modello avrebbe dovuto essere presentato: – per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del citato D. L. N. 185 del 2008, entro il 30 ottobre 2009; – per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore del citato D. L. N. 185, entro sessanta  giorni  dalla  data  di costituzione  e,  qualora  il  termine  del  sessantesimo giorno fosse scaduto prima del 30 ottobre 2009, entro quest’ultima data.

In forza dell’articolo 1, comma 1, del decreto–legge 29 dicembre 2010, n.   225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e della tabella allegata allo stesso decreto-legge, i termini per la presentazione del modello EAS, stabiliti dal provvedimento del 2 settembre 2009 e modificati dai successivi provvedimenti del 29 ottobre 2009 e del 21 dicembre 2009, sono stati ulteriormente prorogati al 31 marzo 2011.

Con circolare n. 6/E del 24 febbraio 2011, par. 2. 1, è stato precisato che, per effetto dell’anzidetta proroga, i nuovi termini per la presentazione del modello EAS sono i seguenti: –    entro il 31 marzo 2011, per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del D. L. N. 185 del 2008 (29 novembre 2008); –    entro il 31 marzo 2011, per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore dello stesso D. L. N. 185 del 2008, qualora il sessantesimo giorno dalla data di costituzione fosse scaduto prima del 31 marzo 2011; –    entro sessanta giorni dalla data di costituzione, per gli enti per i quali il termine di sessanta giorni dalla costituzione scada a decorrere dal 31 marzo 2011, cioè in data 31 marzo 2011 o in data successiva.

L’articolo 2, comma 1, del decreto–legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni  dalla  legge  26  aprile  2012,  n.   44,  ha  introdotto  l’istituto  della remissione   in   bonis,   al   fine   di   evitare   che   mere   dimenticanze   relative   a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Ai sensi dell’anzidetta disposizione, infatti, “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione  ovvero  ad  altro  adempimento  di  natura  formale  non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; 

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.

La relazione  illustrativa  al D. L.   n. 16 del  2012, nell’individuare,  a titolo esemplificativo,  alcune  fattispecie  alle  quali  l’istituto  della  remissione  in  bonis risulta applicabile, ha espressamente richiamato l’omesso invio del Modello EAS.

Tanto premesso, in ordine alle questioni sollevate, si formulano le seguenti risposte.   

1) Enti che  non hanno inviato il Modello EAS  La circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, recante i primi chiarimenti in merito alla remissione in bonis, al paragrafo 1. 3. 1, ha precisato che per beneficiare di tale istituto gli enti associativi in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, che non hanno inviato il Modello EAS entro i termini previsti, possono fruire comunque dei benefici fiscali ad essi riservati, inoltrando il suddetto modello entro il termine   di   presentazione   della   prima   dichiarazione   utile   (ossia,   la   prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione) e versando contestualmente una sanzione (pari a euro 258,00). La stessa circolare n. 38, al successivo paragrafo 1. 4. , ha chiarito che l’istituto in commento trova applicazione anche con riferimento alle irregolarità per le quali al 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del D. L. N. 16 del 2012) fosse scaduto il termine  di  presentazione  della  prima  dichiarazione  utile,  ma  non  fosse  ancora scaduto quello di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta nel quale l’adempimento è stato omesso (per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tale termine era quello del 30 settembre 2012).

Tuttavia, la circolare n. 38 del 2012, al medesimo paragrafo 1. 4, ha precisato che, in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del termine  entro  il  quale  sanare  l’adempimento  omesso  nonché  in  attuazione  dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede, in sede di prima applicazione della norma, il termine entro cui regolarizzare gli adempimenti omessi è quello del 31 dicembre 2012.   Pertanto, conformemente all’indirizzo interpretativo fornito con la citata circolare n. 38, si conferma che gli enti che non abbiano ancora provveduto all’invio   del Modello EAS possano adempiere all’onere della trasmissione di detto modello entro il 31 dicembre 2012, versando contestualmente la sanzione pari a euro 258,00, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 2, comma 1, del D. L. N. 16 del 2012.

Si vedano gli esempi riportati nella seguente tabella, in cui sono illustrate, con riferimento ad enti costituiti in epoche diverse, le scadenze  per fruire della remissione in bonis (mediante la presentazione del Modello EAS e il contestuale versamento della sanzione prevista).  

2) Enti che hanno inviato il Modello EAS oltre i termini  Relativamente  al  quesito  sub  2),  si fa  presente  che  i  soggetti  che  hanno inviato il Modello EAS oltre i termini previsti e vogliano sanare la propria posizione fruendo dell’istituto della remissione in bonis non sono tenuti a presentare nuovamente detto modello di comunicazione – fatti salvi i casi di variazione dei dati precedentemente  comunicati  (v. Punto 3. 3 del provvedimento 2 settembre  2009, 6    citato) – ma, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 2, comma 1, del D. L. N. 16 del 2012, devono versare unicamente la sanzione pari a euro 258,00 entro i termini individuati, secondo i criteri precedentemente illustrati. Si vedano gli esempi riportati nella seguente tabella, in cui sono illustrate, in relazione ad enti costituiti in epoche diverse che hanno provveduto a presentare tardivamente il Modello Eas, i relativi termini per fruire della remissione in bonis.  

Da ultimo, si ricorda che, come precisato con la risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012, il versamento della sanzione in parola va effettuato mediante Modello F24 utilizzando  il codice tributo 8114. Il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” del Modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati” con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno per cui si effettua il versamento nel formato “AAAA” (ad esempio, nel caso n. 2, andrà indicato “2011”).

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IMU: COMPROPRIETÀ DELL’IMMOBILE, INTESTATO AI FIGLI, IN USO AI GENITORI-FRATELLI-NONNI, COME EVITARE IMU DA SECONDA CASA

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Siamo tre fratelli (un fratello e due sorelle) proprietari di una casa per una quota del 33% ciascuno, nostro fratello vi ha la residenza anagrafica e la usa  come abitazione principale, io e mia sorella no, come possiamo evitare di pagare l’IMU  da seconda casa (per le due sorelle che non godono della detrazione ad abitazione principale e della aliquota agevolata) che è un salasso economico?

Imu: comproprietà dell’immobile, intestato ai figli, in uso ai genitori-fratelli-nonni, come evitare imu da seconda casa

 

Siamo tre fratelli (un fratello e due sorelle) proprietari di una casa per una quota del 33% ciascuno, nostro fratello vi ha la residenza anagrafica e la usa  come abitazione principale, io e mia sorella no, come possiamo evitare di pagare l’IMU  da seconda casa (per le due sorelle che non godono della detrazione ad abitazione principale e della aliquota agevolata) che è un salasso economico?

Come purtroppo è evidente le agevolazioni per abitazione principale possono essere usufruite soltanto dal proprietario che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’immobile. Nel caso oggetto del quesito, solo il fratello che ha adibito la casa ad abitazione principale e vi ha trasferito la residenza potrà usufruire dell’aliquota ridotta e della intera detrazione pari a 200 euro prevista. Poiché per l’Imu non è prevista la possibilità da parte dei Comuni di assimilare ad abitazione principale l’immobile dato in uso gratuito a parenti, le due sorelle, pur essendo comproprietarie, non possono allo stato attuale usufruire di alcuna agevolazione. Saranno pertanto tenute al pagamento del tributo come “altro fabbricato”, utilizzando l’aliquota relativa a immobili diversi dall’abitazione principale. La soluzione, per evitare questo salasso economico può essere di due tipi:

1)     Dove i regolamenti comunali sull’imposta municipale lo prevedono, è possibile usufruire di una alIquota ridotta per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti fino al primo grado. Questa ipotesi è consentita solo in alcuni Comuni e con aliquote non sempre molto convenienti (ad esempio a Gaeta (LT) si usufruirebbe di una aloquota dello 096% in luogo dello 1. 06% ;

2)     L’ipotesi migliore in termini di convenienza economica, consiste nel concedere in usufrutto l’immobile (usufrutto a titolo gratuito) sostenendo le spese notarili e le imposte relative, ma consentendo alle due sorelle di non versare l’IMU per la durata del contratto. Infatti con l’usufrutto, regolarmente registrato, è solo il fratello che ha l’usufrutto/possesso dell’immobile ad essere soggetto passivo dell’imposta municipale. In tal modo in pochi anni (2/3) già si è nelle condizioni di rientrare delle spese sostenute.

Infatti, una delle novità più rilevanti introdotte con l’Imu, rispetto all’Ici, è la previsione che l’aliquota agevolata per la prima casa si applica non più al singolo contribuente, ma al nucleo familiare. Di conseguenza sono stati trasferiti nell’ambito delle seconde case molti alloggi che, in precedenza, non pagavano nulla, in forza dell’esenzione da Ici che era prevista per le prime case. è successo, ad esempio, per il caso di due appartamenti contigui, resi comunicanti, ma intestati l’uno al marito e l’altro alla moglie. Ora uno dei due non sarà più prima casa. Lo stesso vale per la prassi, sconsigliata dai professionisti più responsabili, ma in passato abbastanza praticata, di considerare prima casa per uno dei coniugi l’alloggio in località turistica, facendovi trasferire la residenza al coniuge intestatario. In queste circostanze non resta che fare buon viso a cattivo gioco e rinunciare allo sconto.  
Ma ci sono altre situazioni, messe in atto in passato senza l’intento di sottrarsi al carico fiscale, che oggi possono essere riconsiderate a seguito dell’introduzione dell’Imu. Si pensi al caso in cui persone non più giovanissime, venute nella determinazione di acquistare una casa per sé, l’hanno intestata ai figli, nell’intento di risparmiare sulle future imposte di successione. Spesso la posizione dei genitori veniva tutelata con un semplice contratto di comodato. Ora questo non è più sufficiente e per i figli l’alloggio, anche se in uso gratuito ai genitori, viene tassato con l’aliquota della seconda casa.

La Soluzione

Consiste in un atto con il quale i figli, titolari della piena proprietà, costituiscono a favore dei genitori il diritto di usufrutto a titolo gratuito. In questo modo l’alloggio risulta abitato dall’usufruttuario, che è l’unico soggetto tenuto al pagamento dell’Imu, con l’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale (nel caso in oggetto il fratello paga imposta e le sorelle sono esentate). Negli studi notarili questo tipo di atto comincia già ad essere richiesto il costo non è eccessivo, poichè se si tratta di un immobile di un certo pregio, a fronte di imposte di trasferimento inferiori ai mille euro e spese calcolate in base al valore dell’alloggio, l’operazione viene ammortizzata con il risparmio fiscale di un paio d’anni. L’aliquota Imu per la seconda casa, infatti, risulta più che doppia rispetto a quella per la prima, ma è importante ricordare che l’imu è su base mensile, pertanto chi è interessato per l’anno 2013 deve attivarsi fin da subito per attivarsi con il contratto di usufrutto a titolo gratuito.

Può dunque valere la pena di recarsi presso uno studio notarile, al fine di verificare se ci sono i presupposti per l’operazione e chiedere un preventivo per imposte e spese. Il tutto dopo aver calcolato, se necessario con l’aiuto del Caaf o di un commercialista, il carico Imu dell’alloggio, sia come prima sia come seconda casa. Si tratta, è opportuno sottolinearlo, di un’operazione del tutto lecita, che l’amministrazione finanziaria non può qualificare come elusiva o strumentale, in quanto mira a riconoscere un diritto reale sull’alloggio in capo al soggetto che lo occupa e che, nella maggior parte dei casi, ha pagato a suo tempo il prezzo dell’acquisto.

 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE “VOUCHER” MILIONI DI EURO PER L’ACQUISTO DI SERVIZI INNOVATIVI DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DELL’UNIONE EUROPEA

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Obiettivo: sostenere l’acquisto di servizi utili allo sviluppo, alla realizzazione e alla diffusione di idee innovative proposte da micro e piccole imprese e rendere più trasparente l’offerta di tali servizi da parte di soggetti qualificati.    

Contributi alle Imprese “Voucher”   milioni di euro per l’acquisto di servizi innovativi delle micro e piccole imprese dell’Unione europea            

Obiettivo: sostenere l’acquisto di servizi utili allo sviluppo, alla realizzazione e alla diffusione di idee innovative proposte da micro e piccole imprese e rendere più trasparente l’offerta di tali servizi da parte di soggetti qualificati.   

Possono partecipare micro e piccole imprese di produzione e/o di servizi alla produzione con un minimo di complessità organizzativa, localizzate nell’intero territorio della Regione Lazio.   

Voucher:  Finanziamento totale 4 milioni di Euro Contributo massimo 29. 000,00 Euro

Presentazione domande: entro il 30 giugno 2013

Durata massima: 12 mesi

Ente attuatore: Filas spa

Requisito di accesso: Media ponderata imponibile IRAP degli ultimi 3 anni: 15. 000,00 Euro

Sono finanziabili le seguenti tipologie di servizi:

A.     servizi di gestione della proprietà intellettuale;

B.     servizi tecnologici;

C.     servizi di supporto all’utilizzo del design;

D.    Servizi per l’aggiornamento organizzativo, la crescita dimensionale e la ricerca di nuovi mercati.  

I servizi potranno essere oggetto di agevolazione solo ed esclusivamente se forniti da:

·        Organismi di Ricerca, così come definiti dalla normativa comunitaria (regolamento CE 800/2008), compresi gli incubatori di impresa, che abbiano acquisito un livello adeguato di specializzazione nelle discipline oggetto del servizio;

·        Imprese o liberi professionisti, iscritti agli Albi professionali di riferimento, con un elevato livello di specializzazione nella fornitura dei servizi in oggetto, con un fatturato annuo pari almeno ad f 150. 000,00 per i servizi alle lettere A, B e C, e pari ad almeno f 300. 000,00 per i servizi alla lettera D.

Si può richiedere un contributo nel rispetto del regime di aiuto de minimis, pari al 70% delle spese ritenute congrue ed ammissibili.

Le domande si presentano esclusivamente per via telematica utilizzando il modulo predisposto e disponibile sul sito internet filas. It, sezione “Bandi”. L’inoltro on-line del formulario potrà avere luogo, secondo il sistema a sportello, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del formulario stesso sul BURL, fino al 30 giugno 2013, salvo esaurimento del fondo nel corso del periodo indicato.  

NAVI ADIBITE AD OPERAZIONI DI SALVATAGGIO O DI ASSISTENZA IN MARE NON IMPONIBILITÀ IVA

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Istanza di interpello: Regime di non imponibilità IVA applicabile alle navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare –  art. 8-bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con la richiesta di interpello specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 8-bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente…

Navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare non imponibilità IVA

Istanza di interpello: Regime di non imponibilità IVA applicabile alle navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare –  art. 8-bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633

Con la richiesta di interpello specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 8-bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente:

QUESITO

Il  Corpo  forestale  dello  Stato  dispone  di  alcune  motovedette,  in  via  di iscrizione al Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, e di altri mezzi minori, iscritti in un proprio registro, per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne. Il personale nautico è formato presso la Scuola della Marina Militare.

Si osserva che il Corpo Forestale dello Stato impiega le proprie unità nautiche in tutti i compiti di istituto, come le attività di pubblico soccorso e gli interventi di protezione  civile.   L’art.   1  della  Legge  n.   36  del  2004  specifica  che  il  Corpo Forestale dello Stato è una struttura operativa nazionale di protezione civile. La stessa Legge, all’art. 2, ribadisce la competenza in materia di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, il Corpo Forestale dello Stato intrattiene rapporti di collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, formalizzati da un protocollo d’intesa. Con riferimento al Piano Nazionale per la ricerca e il salvataggio in mare, approvato in data 25 novembre 1996, tale collaborazione ha portato alla definizione di un nuovo documento di programmazione di missioni congiunte, con equipaggi misti formati da personale sia del Corpo Forestale dello Stato che del Corpo delle Capitanerie di Porto. Ciò anche per ottimizzare le risorse umane ed economiche nell’espletamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare.

Tutto ciò premesso, l’istante chiede se, in seguito alla riformulazione dell’art. 8-bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, da parte dalla Legge 15 Dicembre 2011, n. 217 (Legge Comunitaria per il 2010), sia venuta meno la possibilità di godere del regime di non imponibilità in relazione alle spese inerenti i propri mezzi navali, compresa la fornitura di carburanti e lubrificanti.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE

Il Corpo Forestale dello Stato ritiene che i mezzi nautici che impiega nei propri compiti istituzionali ricadano nell’ambito di applicazione del primo comma, lett. A), dell’art. 8-bis del D. P. R. N. 633 del 1972, in quanto adibiti ad “operazioni di salvataggio o di assistenza in mare”.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo  8  della  legge  15  dicembre  2011,  n.   217  (di  seguito  Legge Comunitaria 2010), rubricato “Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2010/24/UE, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonché disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto,  adeguando la normativa interna a quella comunitaria nonché ai principi interpretativi della Corte di giustizia.

In  particolare,  il  comma  2,  lettera  e),  n.   4,  del  citato  articolo  8,  con riferimento al regime di non imponibilità delle operazioni nel settore aeronavale, ha modificato l’articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972, che nella novellata versione dispone testualmente: “Sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’articolo 8:

a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;

a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b)  le  cessioni  di  aeromobili,  compresi  i  satelliti,  ad  organi  dello  Stato ancorché dotati di personalità giuridica;

c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di  beni  destinati  a  loro  dotazione  di  bordo  e  le  forniture  destinate  al  loro rifornimento e   vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per  le  navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo;

e) le prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla    costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento,  arredamento, locazione e noleggio delle  navi e degli aeromobili  di  cui  alle  lettere  a),  a-bis),  b)  e  c),  degli  apparati  motori  e  loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione  delle navi di cui alle lettere a), a-bis) e b);

e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico.

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 8 si applicano, con riferimento  all’ammontare  complessivo  dei  corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa”.

Il regime di non imponibilità resta quindi applicabile, anche a seguito delle modifiche  normative   in  esame,   alle   imbarcazioni   adibite   alle   operazioni   di salvataggio o di assistenza in mare.

In relazione alla norma in commento, il Dipartimento delle finanze ha osservato, in risposta alla richiesta di parere formulata dall’Agenzia delle Entrate, che la modifica normativa di cui all’articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, si è resa necessaria per superare le incompatibilità con l’ordinamento comunitario della norma previgente, che esplicitamente accordava il regime di non imponibilità a tutte “le cessioni di navi (. ) ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica” e che, pertanto, l’estensione del regime di non imponibilità a tutte le imbarcazioni utilizzate dallo Stato per fini istituzionali reintrodurrebbe nell’ordinamento interno una delle previsioni già contestate dagli organi comunitari con la procedura d’infrazione n. 2008/4219.

Tenuto conto di quanto osservato dal Dipartimento delle finanze nel citato parere con riferimento al caso in esame, la scrivente ritiene che le unità nautiche in dotazione del Corpo forestale dello Stato, impiegate prevalentemente “per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne”, non siano istituzionalmente adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e, di conseguenza, non possano beneficiare del regime di non imponibilità IVA, ai sensi del primo comma, lett. A), dell’articolo 8-bis del D. P. R. N. 633 del 1972.

Potranno beneficiare, invece, del suddetto regime di non imponibilità le unità nautiche del Corpo forestale dello Stato che siano utilizzate  nell’espletamento di un servizio di pubblica utilità riconducibile ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.

Avvocato: Come Avviare Attività adempimenti Iniziali

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Quando si intraprende un’attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, il primo passo consiste nel segnalare l’inizio dell’attività al fine di ottenere il numero di Partita Iva (occorre segnalarlo entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società).

Inizio Attività

Quando si intraprende un’attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, il primo passo consiste nel segnalare l’inizio dell’attività al fine di ottenere il numero di Partita Iva[1] (occorre segnalarlo entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società).

Il numero di Partita Iva viene  attribuito dall’Agenzia delle Entrate al momento della dichiarazione di inizio attività e resta invariato fino alla cessazione[2]. Esso deve essere indicato nelle dichiarazioni,  nella home page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto (parcelle, ricevute, ecc. ).

Il numero di Partita Iva è fondamentale per adempiere ad una serie di adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Tutti i titolari di Partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica, con il modello F24.

Dal 19 febbraio 2008 chi volesse avviare un’attività imprenditoriale[3] può presentare al solo Registro delle Imprese presso la Camera di commercio una Comunicazione Unica[4], valida – ove sussistono i requisiti di legge – anche ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali. Sono rimaste temporaneamente in vigore, in alternativa, le precedenti modalità di trasmissione delle singole modulistiche agli altri Enti interessati (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail), in quanto era previsto un periodo transitorio al termine del quale la Comunicazione Unica è divenuta obbligatoria ed ha sostituito ad ogni effetto di legge le attuali modalità di trasmissione della modulistica al Registro delle Imprese e agli altri Enti interessati, anche la comunicazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate.

Il termine del periodo transitorio, inizialmente previsto al 20 agosto 2008, ha subito diverse proroghe[5] e solo a partire dal 1° aprile 2010 la Comunicazione Unica è divenuta effettivamente obbligatoria per tutte le imprese, comprese quelle individuali e, rappresenta attualmente lo strumento di cui avvalersi in via esclusiva per svolgere  gli adempimenti anagrafici presso Camera di Commercio, Agenzia delle entrate, Inps e Inail. Il sistema è completamente online e presuppone la firma digitale e la posta elettronica certificata.

In ogni modo, se ci si avvale della Comunicazione  Unica questa deve essere presentata al solo ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente, venendo così esauriti tutti gli adempimenti concernenti l’inizio attività ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali. Sarà, poi, la Camera di Commercio che riceve la comunicazione, in base alle modalità stabilite dalle norme e dai decreti ministeriali collegati, a comunicare i dati alle singole amministrazioni tramite collegamento telematico.

Alternativamente, possono essere ancora presentate le dichiarazioni di inizio attività direttamente all’Agenzia delle Entrate (che, per inciso, si limiterà ad attribuire la Partita Iva) sui modelli disponibili in formato elettronico e prelevabili gratuita- mente dal sito Internet dell’Agenzia;  in particolare, deve essere utilizzato il modello AA9/10 per le persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi). Le dichiarazioni possono essere presentate o trasmesse a mezzo servizio postale o in via telematica presso qualunque ufficio locale e territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

 La normativa sulla Comunicazione Unica è stata rappresentata per completezza dell’argomento, ma allo stato attuale  e in base alla formulazione delle norme, si ritiene che tale modalità non sia attualmente destinata ai professionisti ed alle associazioni, ma solo ai soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese e al Rea. In vista di ulteriori chiarimenti, i professionisti possono rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate.

[1] Art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

[2] Il numero di Partita Iva è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi  3 sono il codice identificativo dell’Ufficio, l’ultimo è un carattere di controllo.

[3] Per i professionisti si preciserà puntualmente nella pagina successiva.

[4] Dal 3 luglio 2009 sono divenute operative le disposizioni contenute nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge del 2 aprile 2007, n. 40 in ragione dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio del 6 maggio 2009 emanato ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto di cui sopra

[5] Infatti, l’art. 23, comma 13, del D. L. N. 78 del 1° luglio 2009 (cd. “decreto anticrisi”), ha previsto un’ulteriore ultima proroga dell’entrata a regime. Viene, infatti disposta la modifica all’articolo 9, comma 8, del D. L. 31 gennaio 2007 n. 7, successivamente convertito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, con la sostituzione del termine di entrata a regime della disciplina della “Comunicazione Unica” alla data del 1° ottobre 2009. Tuttavia il D. L. N. 78/2009 non ha modificato il successivo  comma 9 del citato articolo 9, che prevede un periodo transitorio di sei mesi (a partire dal termine ora modificato del 1° ottobre 2009), nel quale è ancora consentito presentare le singole comunicazioni, in modalità non integrata, a tutte le competenti Amministrazioni (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL) in base alla normativa previgente.

CONTRIBUTO UNIFICATO: RISOLUZIONE N.105/E ROMA, 7 DICEMBRE 2012

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Contributo unificato nel processo tributario: Modalità di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse dai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all’uopo convenzionati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115       

Contributo Unificato: RISOLUZIONE N. 105/E  Roma, 7 dicembre 2012        

Contributo unificato nel processo tributario: Modalità di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse dai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all’uopo convenzionati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115      

L’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha esteso anche al processo tributario il contributo unificato disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.  

In particolare, l’articolo 9 del citato d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, al comma 1, prevede che “è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio,(…) nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10”.   

L’articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.   115, disciplina le modalità di versamento del contributo unificato prevedendo, tra l’altro, il versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

L’articolo 193 del citato decreto stabilisce che i rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell’economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione.  

Con la convenzione del 31 maggio 2011 è stato regolato lo svolgimento del servizio di riscossione in via telematica anche del contributo unificato mediante rilascio di contrassegno sostitutivo.   In particolare, l’articolo 7 della citata convenzione prevede le “Modalità di riversamento e sanzioni per tardivo versamento” da parte dei rivenditori, disponendo al comma 4, che, in caso di mancato addebito sul conto corrente, i versamenti tardivi possono essere effettuati mediante modello F24.  

Per consentire ai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati il riversamento, mediante modello F24, delle somme riscosse a titolo di contributo unificato per il processo tributario, in caso di mancato addebito, si istituiscono i seguenti codici tributo: 

·        “171T” denominato “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel restante territorio nazionale a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi”; 

·        “171S” denominato “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel territorio della Regione Siciliana a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi”.  

Tali codici tributo sono indicati nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con indicazione,  quale  “anno  di  riferimento”,  dell’anno  per  cui  si  effettua  il  versamento, espresso nel formato “AAAA”.  

I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 12 dicembre 2012.  

Per   il   versamento   dei   costi   sostenuti   dall’Agenzia   delle   entrate   per l’operazione di addebito, i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati devono effettuare il versamento utilizzando il codice tributo “TABF” denominato “Commissioni per riversamento intermediari”, da indicare esclusivamente nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.      

START-UP PREMIO SPECIALE

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ROMA, 03 DIC – Nasce il Premio Speciale Start-up del Comitato Leonardo (ice) che di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia ICE, ha deciso per l’anno 2012 di promuovere un Premio Speciale Start-up, che va ad aggiungersi agli ambiti riconoscimenti già conferiti dal Comitato Leonardo: il Premio Leonardo, i Premi Leonardo Qualità Italia, il Premio Leonardo International e il Premio alla Carriera.

PREMIO SPECIALE START-UP

ROMA, 03 DIC – Nasce il Premio Speciale Start-up del Comitato Leonardo (ice) che di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia ICE, ha deciso per l’anno 2012 di promuovere un Premio Speciale Start-up, che va ad aggiungersi agli ambiti riconoscimenti già conferiti dal Comitato Leonardo: il Premio Leonardo, i Premi Leonardo Qualità Italia, il Premio Leonardo International e il Premio alla Carriera.

A essere premiata sarà una start-up innovativa italiana che si è particolarmente distinta per:

(A)                           innovazione, intesa come avanzamento dello stato delle conoscenze;

(B)                            successo, qualificato in termini di velocità di crescita dell’impresa e di ricadute positive anche sul resto del tessuto produttivo;

(C)                            internazionalizzazione, intesa come capacità di raggiungere e offrire i propri prodotti o servizi sui mercati esteri;

(D)                          occupazione, in particolare giovanile;

(E)                           impatto sociale, inteso come contributo alla risoluzione di problemi dei cittadini

Il Comitato Leonardo e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno chiesto ad associazioni particolarmente rappresentative e significative per le startup innovative –quali l’Associazione italiana del private equity e venture capital (AIFI), l’associazione Italian Angels for Growth (IAG), l’Associazione Parchi scientifici e tecnologici italiani (APSTI), l’Associazione degli incubatori e delle business plan competition accademiche italiane (PNICUBE) e l’associazione Italia Startup – di proporre per il premio 2 startup ciascuna, appartenenti a settori differenti.

Le 10 startup candidate formeranno quindi una rosa di imprese finaliste, che sarà resa pubblica, e all’interno della quale sarà individuata la start-up vincitrice della prima edizione del Premio Speciale Start-up.
La scelta finale, ad opera del Comitato Leonardo, del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’ ICE, ricadrà sulla startup che, tra le 10, si sarà maggiormente distinta in termini di innovazione, di contributo alla costruzione di un’immagine dell’Italia nel mondo, e di ispirazione e testimonianza per le nuove generazioni.

Il premio verrà conferito dal Presidente della Repubblica in occasione della Giornata della Qualità Italia, che si svolgerà al Quirinale all’ inizio del prossimo anno.

Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi a:

Comitato Leonardo tel 06. 5992. 7990

 Agenzia ICE – tel 06. 5992. 6007

 MISE –, tel 06. 42043. 4335

 

 

 

ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

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L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – attualmente in gestione transitoria – è stata istituita dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che li esercita sentiti, per le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell’economia e delle finanze.

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – attualmente in gestione transitoria – è stata istituita dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che li esercita sentiti, per le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell’economia e delle finanze.

L’Agenzia ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l’estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti. L’ICE opera al fine di sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l’immagine del prodotto italiano nel mondo. L’Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.  

Nello svolgimento delle proprie attività, l’Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, ai sensi di linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese che verranno assunte da una Cabina di regia istituzionale.    

 

VADEMECUM IN MATERIA DI DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2012 – 2014

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Guida e Vademecum Fiscale in materia di Detassazione dei premi di produttività per il triennio 2012 – 2014, come e chi può usufruirne.

Agevolazioni fiscali per i premi di produttività

Proroga per il 2012

Pubblicazione del DPCM attuativo

 

INDICE

 

1 – Premessa

2 – Quadro normativo

3 – Regime fiscale agevolato per l’anno 2012

3. 1 – Agevolazione riconosciuta

3. 2 – Ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione

3. 2. 1 – Soggetti ammessi all’agevolazione

3. 2. 2 – Requisito reddituale per l’accesso all’agevolazione

3. 3 – Importo massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva

3. 4 – Ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione

3. 4. 1 – Necessaria sussistenza di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali

3. 4. 2 – Sottoscrizione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali nell’attesa del DPCM attuativo

3. 5 – Piena operatività dell’agevolazione dopo la pubblicazione del DPCM attuativo

3. 5. 1 – Sostituti d’imposta che, in assenza del DPCM attuativo, non hanno applicato l’agevolazione

3. 5. 2 – Sostituti d’imposta che, pur in assenza del DPCM attuativo, hanno applicato l’agevolazione

* * * * *

 

1 – PREMESSA

è stato pubblicato sulla G. U. 30. 5. 2012 n. 132 il DPCM 23. 3. 2012, alla cui emanazione era subordinata la piena operatività della c. D. “detassazione dei premi di produttività” erogati nel 2012, sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello.

2 – QUADRO NORMATIVO

Analogamente al 2011, anche la proroga al 2012 della possibilità di assoggettare ad un regime fiscale agevolato gli emolumenti correlati all’incremento della produttività del lavoro e ai risultati aziendali (c. D. Premi di produttività o di risultato) – introdotta nel 2008 e prorogata, con alcune modifiche, per i periodi d’imposta successivi – deriva da due testi normativi:

·       il DL 6. 7. 2011 n. 98 convertito nella L. 15. 7. 2011 n. 111, art. 26;

·       la L. 12. 11. 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), artt. 22 co. 6 e 33 co. 12. Tale legge, tuttavia, a differenza delle previsioni relative allo scorso anno:

–       ha stabilito un limite di spesa per l’applicazione della tassazione agevolata, con lo stanziamento di 835 milioni di euro per il 2012 e 263 milioni di euro per il 2013;

–       ai fini del rispetto di tali stanziamenti, ha demandato ad un apposito provvedimento attuativo la fissazione dei limiti e dei presupposti reddituali per l’accesso alla detassazione.

In attuazione di quest’ultima disposizione, il suddetto DPCM 23. 3. 2012 ha, dunque, stabilito per il periodo dall’1. 1. 2012 al 31. 12. 2012, riducendoli rispetto al 2011:

·       l’importo massimo detassabile;

·       il limite massimo di reddito di lavoro dipendente, riferito all’anno precedente, oltre il quale il titolare non può fruire dell’agevolazione.

3 – REGIME FISCALE AGEVOLATO PER L’ANNO 2012

Sulla base delle norme sopra citate, il regime fiscale agevolato dei premi di produttività per l’anno 2012 presenta le seguenti principali caratteristiche.

3. 1 – Agevolazione riconosciuta

Anche nel 2012, l’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.

3. 2 – Ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione

Nell’anno 2012, il regime fiscale agevolato trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2011, a 30. 000,00 euro, al lordo delle somme assoggettate, in tale anno, all’imposta sostitutiva.

3. 2. 1 – Soggetti ammessi all’agevolazione

Risulta, dunque, confermata:

·       da un lato, l’applicabilità del beneficio fiscale in esame ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati, al momento dell’erogazione delle somme agevolate, con un contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, a tempo determinato, part time, ecc. );

·       dall’altro, l’esclusione dall’ambito di operatività dello stesso:

–       dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

–       dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del TUIR (es. Collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto).

3. 2. 2 – Requisito reddituale per l’accesso all’agevolazione

Il limite soggettivo di reddito di lavoro dipendente, riferito all’anno precedente (2011), da non oltre­passare per fruire del regime fiscale sostitutivo nel 2012, è stato, invece, ridotto, rispetto allo scorso periodo d’imposta, da 40. 000,00 a 30. 000,00 euro, con conseguente diminuzione del numero di lavoratori potenzialmente interessati.

Si ricorda che, ai fini della verifica del rispetto della suddetta soglia reddituale, occorre considerare:

·       tutti i redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR percepiti nel 2011, anche in relazione a più rapporti lavorativi, soggetti a tassazione ordinaria (con esclusione quindi dei redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata e delle altre categorie reddituali);

·       anche i redditi di lavoro dipendente assoggettati, nel medesimo anno 2011, all’imposta sostitutiva del 10%.

Devono comunque ritenersi ammessi al regime agevolato sia i lavoratori che, nel 2011, non abbiano percepito redditi di lavoro dipendente, sia i soggetti che, in tale anno, non abbiano conseguito alcun reddito.

3. 3 – Importo massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva

Rispetto al 2011, l’importo massimo delle somme detassabili – da considerare al lordo dell’imposta sostitutiva del 10%, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie – diminuisce da 6. 000,00 a 2. 500,00 euro.

Tale limite è riferito a ciascun lavoratore dipendente per l’intero periodo agevolato e, quindi, non può essere superato neanche in presenza di più rapporti lavorativi nel corso del 2012.

3. 4 – Ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione

Rientrano nel novero degli emolumenti potenzialmente agevolabili le somme (con esclusione dei compensi in natura):

·       correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organiz­zativa, nonché all’andamento economico o agli utili d’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (ivi comprese – stante la nozione “ampia” di premio di produttività cui hanno aderito il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate – le indennità o maggiorazioni di turno e i compensi per lavoro notturno e straordinario);

·       erogate ai suddetti lavoratori tra l’1. 1. 2012 e il 31. 12. 2012 (con estensione al 12. 1. 2013 in virtù del c. D. “principio di cassa allargato”), sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello.

3. 4. 1 – Necessaria sussistenza di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali

Con particolare riguardo alla valorizzazione della contrattazione collettiva decentrata, in relazione al periodo d’imposta in corso:

·       è stata confermata l’esclusione della possibilità di fruire dell’agevolazione con riguardo agli emolumenti, ancorché correlati ad incrementi della produttività:

–       introdotti in modo unilaterale dal datore di lavoro o a seguito di una pattuizione individuale tra quest’ultimo e il lavoratore;

–       riconosciuti sulla base delle previsioni del solo contratto collettivo nazionale;

·       si è precisato che, ai fini del riconoscimento dell’incentivo fiscale, le somme correlate all’incremento della produttività devono essere erogate in attuazione di quanto previsto da intese sottoscritte (con utilizzo, quindi, della forma scritta), a livello aziendale o territoriale, non da una qualsiasi organizzazione sindacale, ma:

–       da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;

–       ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA o RSU);

·       sono stati espressamente ricompresi nell’ambito applicativo della detassazione anche i “contratti collettivi di prossimità” di cui all’art. 8 del DL 13. 8. 2011 n. 138 convertito nella L. 14. 9. 2011 n. 148, ossia i contratti collettivi di lavoro, sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o terri­toriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai quali detta norma, ove risultino dotati di determinate caratteristiche e finalizzati al conseguimento di determinati obiettivi (tra cui gli incrementi di produttività), consente di regolamentare alcune materie fondamentali per l’organizzazione del lavoro, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, anche in deroga alla legge e ai CCNL.

In base ai chiarimenti in precedenza forniti dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro (circ. 3/2011 e 19/2011) – da ritenersi ancora validi ed operanti, in assenza di indicazioni contrarie – tali accordi o contratti territoriali (che possono essere anche accordi quadro, cioè validi per una pluralità di settori) o aziendali (che possono avere anche rilevanza nazionale, come nel caso di aziende con una pluralità di impianti e siti produttivi):

·       non possono avere efficacia retroattiva, con conseguente possibilità di detassare esclusivamente le somme legate all’incremento della produttività erogate, in assenza di accordi e contratti di secondo livello già esistenti e in corso di efficacia, successivamente alla data di stipula o di rinnovo degli stessi con riferimento al 2012;

·       non devono necessariamente dichiarare in modo esplicito e formale che le somme corrisposte sono finalizzate all’incremento della produttività, essendo sufficiente che prevedano modalità di organizzazione del lavoro idonee a perseguire, in base ad una valutazione del datore di lavoro, una maggiore produttività e competitività aziendale;

·       ferma restando la loro irretroattività, possono, peraltro, limitarsi a:

–       confermare la regolamentazione contenuta nei contratti collettivi nazionali di riferimento;

–       recepire i contenuti di prassi aziendali o di precedenti accordi stipulati dal datore di lavoro con la collettività dei lavoratori, quanto a istituti come lo straordinario, il lavoro a turni, il lavoro notturno, ecc. ;

·       non devono essere depositati presso la Direzione territoriale del Lavoro.

3. 4. 2 – Sottoscrizione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali nell’attesa del DPCM attuativo

Nell’attesa del DPCM recante i parametri applicativi dell’agevolazione fiscale in esame nel 2012, in numerosi territori e in numerose aziende con rappresentanze sindacali operanti al loro interno, le parti sociali hanno provveduto a rinnovare, con riferimento a tale anno, gli accordi in materia di detassazione, in modo da rendere possibile l’applicazione della misura non appena il suddetto provvedimento attuativo fosse stato emanato.

Come già avvenuto nel 2011, la via seguita in molti casi è stata quella della sottoscrizione, da parte delle associazioni di categoria datoriali e delle organizzazioni sindacali, di intese quadro nazionali recanti un “modello” di accordo da recepire e sottoscrivere a livello territoriale, nel quale ci si è limitati a richiamare gli istituti riconducibili ad incrementi della produttività disciplinati dai CCNL e del quale si è ribadito il carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese raggiunte a livello aziendale.

Per le piccole imprese non sindacalizzate, l’accesso alla detassazione è, invece, possibile solo previo recepimento (in forma scritta) dell’accordo o contratto collettivo territoriale.

3. 5 – piena operatività dell’agevolazione dopo la pubblicazione del Dpcm attuativo

Come già rilevato, con la pubblicazione del DPCM 23. 3. 2012 sulla G. U. 30. 5. 2012 n. 132 la detassazione dei premi di produttività, erogati nel 2012 in attuazione di accordi o contratti collettivi di secondo livello, è divenuta pienamente operativa, con conseguente possibilità, per il datore di lavoro sostituto d’imposta – qualora non ritenga la tassazione ordinaria più conveniente per il dipendente e quest’ultimo non abbia espressamente dichiarato di voler rinunciare alla detassazione – di applicare l’imposta sostitutiva del 10% sin dalla prima erogazione di componenti retributive agevolabili effettuata successivamente all’intervento del provvedimento attuativo (ossia, verosimilmente, dalla retribuzione del mese di giugno, con versamento delle ritenute entro il 16. 7. 2012).

Le modalità applicative dell’imposta sostitutiva da parte del sostituto d’imposta – che sarà chiamato a dare atto del suo operato compilando gli appositi campi del modello CUD 2013 – sono rimaste invariate. In particolare, possono distinguersi le seguenti ipotesi:

·       il sostituto d’imposta, qualora abbia rilasciato il CUD 2012 al dipendente in relazione ad un rapporto intercorso per l’intero anno 2011, può applicare la detassazione in via automatica;

·       il lavoratore, qualora, pur avendo lavorato per l’intero 2011 alle dipendenze del sostituto chiamato ad applicare la detassazione, abbia intrattenuto, nel medesimo anno, altri rapporti di lavoro subordinato, superando il limite di reddito di 30. 000,00 euro, ha l’obbligo di comunicare al sostituto d’imposta l’inapplicabilità del regime fiscale agevolato;

·       qualora il sostituto d’imposta non sia lo stesso che ha rilasciato il CUD al lavoratore per l’anno 2011 (ossia in caso di lavoratore assunto nel 2012) ovvero abbia rilasciato tale certificazione soltanto per un periodo inferiore all’anno (ossia in caso di lavoratore assunto nel 2011 senza conguaglio complessivo dei redditi), è necessario che il lavoratore comunichi al sostituto d’imposta, in forma scritta, l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2011;

·       il dipendente deve comunicare al sostituto d’imposta la non spettanza dell’agevolazione qualora, nel corso del 2012, raggiunga il limite di importo agevolabile di 2. 500,00 euro, in virtù del percepimento, nel medesimo anno, di somme già assoggettate al prelievo fiscale sostitutivo nell’ambito di altri rapporti di lavoro subordinato precedenti o contestuali.

3. 5. 1 – Sostituti d’imposta che, in assenza del DPCM attuativo, non hanno applicato l’agevolazione

L’intervento del DPCM 23. 3. 2012 consente di detassare anche gli emolumenti legati alla produttività corrisposti nei precedenti mesi (da gennaio a maggio) del 2012, ai quali, nonostante risultassero erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi di secondo livello validi per tale anno, il sostituto d’imposta abbia cautelativamente preferito, nell’attesa del suddetto DPCM, applicare la tassazione ordinaria.

Il recupero delle maggiori imposte versate su tali somme, tassate ordinariamente pur avendo i presupposti per essere assoggettate all’imposta sostitutiva, può avvenire, nel rispetto dei limiti di cui al citato DPCM, nel primo mese utile (ossia sin dal mese di giugno 2012), con un conguaglio provvisorio (circ. Fondazione Studi Consulenti del lavoro 19. 6. 2012 n. 13).

Si segnala, però, che, secondo alcuni, in assenza di diversa disposizione dell’Agenzia delle Entrate, occorrerebbe attendere il conguaglio di fine anno 2012 (da effettuare entro il 28. 2. 2013), oppure il conguaglio di fine rapporto, se precedente.

3. 5. 2 – Sostituti d’imposta che, pur in assenza del DPCM attuativo, hanno applicato l’agevolazione

Qualora, invece, il sostituto d’imposta, in presenza di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali tempestivamente stipulati/rinnovati sin dall’inizio del 2012, abbia deciso di detassare i premi di produttività erogati in attuazione di questi ultimi, pur in assenza del DPCM attuativo, sulla base dei“vecchi” parametri (importo massimo detassabile pari a 6. 000,00 euro e limite reddituale soggettivo, riferito all’anno precedente, pari a 40. 000,00 euro), occorre distinguere tra le seguenti ipotesi:

·       nel caso in cui il lavoratore beneficiario risulti aver percepito, nel 2011, redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore a 30. 000,00 euro e le somme già detassate nel 2012 non superino il nuovo limite di 2. 500,00 euro, è possibile continuare ad applicare l’agevolazione fino a quando le somme incentivanti erogate al medesimo lavoratore non raggiungano tale importo massimo;

·       nel caso in cui l’agevolazione sia già stata applicata, nel 2012, ad un importo superiore a 2. 500,00 euro o a lavoratori titolari, nel 2011, di un reddito di lavoro dipendente superiore a 30. 000,00 euro, il datore di lavoro:

–       è ora tenuto al versamento delle maggiori imposte dovute sulle somme detassate, da ricondurre alla tassazione ordinaria in quanto assoggettate all’imposta sostitutiva in violazione dei limiti di cui al DPCM 23. 3. 2012, con rivalsa sul dipendente;

–       può effettuare il ravvedimento operoso delle violazioni riguardanti gli obblighi di sostituto d’imposta, versando gli interessi e le previste sanzioni (salvo diversa ed auspicabile indicazione dell’Agenzia delle Entrate che escluda la sanzionabilità di tali comportamenti, per effetto delle incertezze che sussistevano al riguardo).

 

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