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FATTURAZIONE E PARCELLAZIONE PROGRESSIVA: PASSA LA TESI DI NETWORK FISCALE

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Il principio di unicità della fattura (e parcella)  già sancito a livello europeo trova legittimità nella legge 22/2012 ed applicazione con la risoluzione 1e del 2013 agenzia delle entrate. A decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.  

Fatturazione e Parcellazione Progressiva: passa la tesi di Network Fiscale, il principio di unicità della fattura (e Parcella)  già sancito a livello europeo trova legittimità nella Legge 22/2012 ed applicazione con la risoluzione 1E del 2013 Agenzia delle Entrate

A decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. Questa  tipologia  di  numerazione  progressiva  è,  di  per  sé,  idonea  ad identificare in modo univoco la fattura e la parcella (come sostenevamo da tempo ai fini di una corretta tenuta della contabilità in modo ordinato), in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale. La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura (Parcella) emessa nel 2012.

 

RISOLUZIONE N.    1/E Direzione Centrale Normativa   Roma, 10 gennaio 2013          

 

OGGETTO: Articolo 21, comma 2, lettera b), del D. P. R. N. 633 del 1972 – Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture     

 

In base all’articolo 21, comma 2, lettera b), del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633 – come modificato dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228  – per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013,  la  fattura  deve  contenere  un  “numero  progressivo  che  la  identifichi  in modo univoco”.  

Posto  che,  nella  nuova  formulazione,  l’articolo  21  non  prevede  più  la numerazione  “in  ordine  progressivo  per  anno  solare”,  è  stato  chiesto  da  più parti di chiarire cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco.

La  modifica  normativa  in  questione  si  è  resa  necessaria  al  fine  di recepire nell’ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia di   fatturazione   recata   dalla   direttiva   2006/112/CE   del   Consiglio   del   28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13  luglio  2010.  

La   Commissione  europea   aveva,  infatti,  rilevato  che  la normativa  italiana,  imponendo  ai  soggetti  passivi  di  ricominciare  ogni  anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall’articolo 226 della citata direttiva.

Tanto  premesso,  si  precisa  che  è  compatibile  con  l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione    progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. Questa  tipologia  di  numerazione  progressiva  è,  di  per  sé,  idonea  ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.

La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012.

Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1. Peraltro,  qualora  risulti  più  agevole,  il  contribuente  può  continuare  ad adottare  il  sistema  di  numerazione  progressiva  per  anno  solare,  in  quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura. Ad  esempio,  fermo  restando  l’obbligo  di  indicare  in  fattura  la  data,  si ritengono   ammissibili   le   seguenti   modalità   di   numerazione   progressiva all’interno di ciascun anno solare: Fatt. N. 1  Fatt. N. 2  …  Fatt. N. 1/2013 (oppure n. 2013/1) Fatt. N. 2/2013 (oppure n. 2013/2) …   

Effettua il Download della Risoluzione 1E 10 gennaio 2013 della Agenzia delle Entrate  

 

ASSEGNAZIONE DI BENI IMMOBILI AI SOCI: SU DIESAMINA DELLA NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 138/2011 L’ASSEGNAZIONE NON SEMPRE È IMPONIBILE

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Nello studio n. 103/2012/T, pubblicato il 3 dicembre, il  Consiglio Nazionale del Notariato torna nuovamente sulle vicende connesse alla fiscalità delle assegnazioni di beni immobili a soci persone fisiche non esercenti attività di imprese, alla luce delle novità introdotte dalla L. N. 138/2011.

Assegnazione di beni immobili ai soci: su diesamina della novità  introdotte dalla L. 138/2011 l’assegnazione non sempre è  imponibile  

 

Nello studio n. 103/2012/T, pubblicato il 3 dicembre, il  Consiglio Nazionale del Notariato torna nuovamente sulle vicende connesse alla fiscalità delle assegnazioni di beni immobili a soci persone fisiche non esercenti attività di imprese, alla luce delle novità introdotte dalla L. N. 138/2011.

Nel documento sono approfonditi gli aspetti connessi al trattamento ai fini delle imposte dirette e indirette, sia dal lato dell’impresa assegnante sia dal lato del socio assegnatario.

La pubblicazione di un ulteriore approfondimento sul tema, osserva il Notariato nelle premesse, si rende necessaria alla luce dell’entrata in vigore della L. N. 138/2011 che, attraverso l’introduzione della lettera h-ter) nell’art. 67 del TUIR ha disciplinato un ulteriore tipologia di reddito diverso relativo alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore.

Una delle soluzioni suggerite per non far sorgere tale presupposto impositivo consiste nell’assegnazione in proprietà al socio dei beni di cui lo stesso aveva il solo godimento.

Premettendo che l’assegnazione di beni ai soci è inquadrabile come un fenomeno traslativo inerente i beni sociali; ne consegue che la società attribuisce al socio valori espressi nell’attivo patrimoniale in contropartita della riduzione del patrimonio netto.

Per quanto concerne le modalità di assegnazione, il Notariato “sposa” la tesi che configura nell’assegnazione di beni una cessione a titolo oneroso, in quanto a essa si accompagna sempre l’estinzione di un diritto di credito del socio. Dopo una breve panoramica sulle diverse situazioni giuridiche che possono concretizzare assegnazioni di beni ai soci, lo Studio entra nel merito della disciplina fiscaledell’assegnazione di beni immobili in favore del socio persona fisica.

Per quanto concerne il trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette, osserva il Notariato, l’assegnazione di beni ai soci subisce una differente imposizione a seconda della concorrenza di elementi soggettivi e oggettivi connotanti la fattispecie.

Ai fini IVA, l’assegnazione ex. Art. 2, comma 2, n. 6 del DPR n. 633/72, costituisce operazione imponibile regolata attraverso autofatturazione da parte della società. Ciò a prescindere dall’oggetto della società e dal titolo in relazione al quale l’assegnazione viene effettuata.

Nel dettaglio, potranno verificarsi diverse situazioni:

a) assegnazioni soggette a IVA (operazioni ricomprese all’art. 10, n. 8-bis e ter del DPR n. 633/72), nel qual caso la base imponibile corrisponderà al valore normale dei beni assegnati e l’aliquota sarà quella indicata nelle tabelle allegate al DPR n. 633/72 per ciascuna categoria di beni;

b) assegnazioni esenti da IVA e assoggettate a registro;

c) assegnazioni escluse da IVA e assoggettate a registro, ciò nell’ipotesi in cui la natura del bene assegnato non configuri un’operazione imponibile (ad esempio l’assegnazione di un terreno agricolo);

d) assegnazioni di beni rispetto ai quali la società non abbia detratto interamente o neanche parzialmente l’IVA all’atto di acquisto.

In quest’ultimo caso, a giudizio del Notariato, l’assimilazione delle assegnazioni ai soci di cui al n. 6 tra le operazioni imponibili dovrebbe operare a prescindere dalla circostanza che sia stata o meno esercitata la detrazione all’atto dell’acquisto.

Per quanto attiene il trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro, argomentando dall’art. 4, lettera a) della tariffa parte prima del TUR e in forza del rinvio operato dalla lettera d) n. 2 dello stesso articolo, nel caso in cui l’assegnazione di beni ai soci non sia soggetta ad IVA essa sarà assoggettata a registro nella misura ordinaria.

Con riferimento ai beni immobili di natura residenziale, pertanto, saranno applicabili, a seconda della qualifica del socio recedente/assegnatario: il prezzo valore; le eventuali agevolazioni prima casa; l’agevolazione dell’1% per le società di trading immobiliare.

Passando al trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette, un ulteriore elemento da tenere in considerazione è connesso alla circostanza che l’assegnazione del bene risulta fiscalmente rilevante non solo per la società concedente ma altresì per il socio interessato.

In capo al soggetto IRES che assegna il bene viene evidenziato come la disciplina fiscale sia comune a tutte le ipotesi di assegnazione di beni ai soci, avendo il legislatore indicato la modalità impositiva in base al metodo di valorizzazione del valore normale per regolare la fuoriuscita dei beni dall’ambito del regime di impresa quando ne escono a fronte di atti diversi da quelli a titolo oneroso.

Conseguentemente, in caso di assegnazione di beni strumentali ai soci (a prescindere dalla causa) o di destinazione dei medesimi beni a finalità estranee all’esercizio di impresa ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalenza fiscale occorrerà prendere in considerazione la differenza tra valore normale e il costo non ammortizzato dei beni in forza di quanto disposto dall’art 86 comma 3 del TUIR.

Nello specifico dovrà farsi riferimento alla classificazione dei beni assegnati. La rilevanza fiscale dell’assegnazione emergerà nel caso in cui vengano assegnati beni merce, generando ricavi che saranno pari al valore della contropartita patrimoniale conseguita o valore normale del bene assegnato. Qualora invece siano assegnati beni strumentali si genereranno plusvalenze commisurate nella differenza tra il valore normale del bene estromesso e il valore fiscalmente riconosciuto del bene stesso. Infine, per quanto concerne i profili fiscali relativi al socio assegnatario, questi dipenderanno dalle diverse fattispecie cui risulta collegata l’assegnazione.

Talune di queste, infatti, avranno rilevanza esclusivamente patrimoniale, non rilevando pertanto ai fini impositivi.

A tal proposito il Notariato individua tre casistiche:

a) assegnazione a seguito di distribuzione di utili in natura, nel qual caso si realizzerà un reddito tassabile in capo al socio persona fisica non imprenditore (con il valore imponibile determinato in relazione al valore normale dei beni assegnati alla data di stipula dell’atto di trasferimento o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale);

b) assegnazione a seguito di ripartizione di riserve o fondi assimilati al capitale sociale (nel qual caso non vi sarà concorrenza alla formazione del reddito della società, non costituendo per i soci reddito tassabile l’eventuale successiva distribuzione, trattandosi piuttosto di una semplice restituzione di capitale);

c) assegnazione a seguito di recesso e altre ipotesi ex. Art. 47, comma 7, TUIR (nel qual caso le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituirà utile tassabile esclusivamente per la parte eccedente il prezzo pagato per l’acquisto o per la sottoscrizione delle quote annullate) 

Effettua il Download dello Studio Notarile sulla Assegnazione di beni immobili ai soci

IMU: PER LE RICHIESTE DI RIMBORSO IL COMUNE È L’UNICO INTERLOCUTORE

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con la recente risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 ha chiarito alcuni aspetti legati alla disciplina del rimborso dell’IMU (e del conguaglio),  sancendo che il Comune è l’interlocutore unico con il contribuente.

imu: Le richieste di rimborso vanno presentate ai Comuni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con la recente risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 ha chiarito alcuni aspetti legati alla disciplina del rimborso dell’IMU (e del conguaglio),  sancendo che il Comune è l’interlocutore unico con il contribuente.

Il testo della Risoluzione 13 dicembre 2012, n. 2/DF

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Emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale.

Imposta municipale propria (IMU).

Problematiche relative ai rimborsi e ai conguagli di somme versate al Comune o allo Stato. Quesito.

Sono state sollevate diverse problematiche concernenti le modalità di rimborso o di conguaglio dell’imposta municipale propria (IMU) che si esaminano di seguito.

         Al riguardo, occorre preliminarmente sottolineare che I’IMU è un tributo comunale, nonostante la destinazione di una quota del gettito del tributo allo Stato, ai sensi dell’art. 13, comma 11, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ciò si evince anche dalla circostanza che, per quanto concerne le problematiche in oggetto, lo stesso comma 11 prevede che «per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni». Si ricorda, inoltre, che l’art. 9, comma 7, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dispone espressamente che «per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l’ articolo 1, commi da 161 a 170», della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare, per i rimborsi, trova applicazione l’ art. 1, comma 164, della citata legge n. 296 del 2006, che individua nel Comune il soggetto che deve effettuare la restituzione dei tributi, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

         Passando a esaminare le ulteriori disposizioni attinenti le fattispecie in esame, si ricorda che a norma dell’art. 13, comma 12-bis del D. L. N. 201 del 2011 «per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata». La stessa disposizione prevede che, per la medesima annualità, limitatamente all’abitazione principale e alle relative pertinenze, l’imposta dovuta è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dalla legge, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre (rectius il 17 dicembre, poiché il 16 cade di domenica), a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa il contribuente può optare per il versamento in due rate. L’ultimo periodo del citato comma 12-bis dispone che gli enti locali possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il 31 ottobre 2012.

         A decorrere dall’anno 2013, invece, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 3 del D. Lgs. N. 23 del 2011, il versamento dell’imposta è effettuato «in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno».

         Per completezza si richiama anche il comma 13-bis dell’art. 13 del D. L n. 201 del 2011, il quale prevede che «A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno».

         Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare anche il Provvedimento 12 aprile 2012 (n. 2012/53909) del Direttore dell’Agenzia delle entrate, con il quale sono state stabilite le “Modalità di versamento dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214“. L’ art. 2 del citato Provvedimento disciplina la ripartizione e l’accreditamento delle somme riscosse e, al comma 1, prevede espressamente che la struttura di gestione di cui all’art. 22, comma 3, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, accredita ai Comuni le somme ad essi spettanti, secondo i codici di riferimento indicati nei modelli F24. La struttura di gestione, quindi, riscuote le somme riservate sia ai Comuni che allo Stato e dispone anche di tutti i dati analitici relativi ai versamenti eseguiti dai contribuenti.
         Alla luce di quanto appena illustrato, si devono esaminare le ipotesi di erroneo versamento dell’imposta.

1. Versamento allo Stato e al Comune di un importo non dovuto.  

         In primo luogo, si può verificare il caso in cui sia stato versato allo Stato un importo non dovuto. è questa, ad esempio, l’ipotesi del fabbricato posseduto da un anziano che ha trasferito la residenza in una casa di riposo e per il quale il Comune, dopo la scadenza prevista per il versamento dell’acconto, ha stabilito l’assimilazione all’abitazione principale e ha elevato la relativa detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
         In tale fattispecie, il contribuente, al momento del saldo, vale a dire entro il 17 dicembre 2012, vanta un credito sia nei confronti del Comune che nei confronti dello Stato. Ai fini di una migliore comprensione della fattispecie appena esposta, si riporta il seguente esempio:
– fabbricato non locato (base imponibile € 100. 000) dell’anziano che ha trasferito la propria residenza nella casa di riposo;
– versamento in acconto effettuato, entro il 18 giugno 2012, applicando l’aliquota di base (0,76%), pari a euro 100. 000 × 0,76% /2 = € 380 di cui:
– quota riservata al Comune = € 190;

-quota riservata allo Stato = € 190;

         – successiva assimilazione, con delibera comunale del 22 settembre 2012, dell’immobile in questione all’abitazione principale, con fissazione dell’aliquota allo 0,5% ed elevazione della detrazione fino a concorrenza dell’imposta.

         Conseguentemente l’IMU dovuta per l’intero anno è pari a 0 € [€ 100. 000 × 0,5% = € 500 – € 500 (detrazione) = € 0].

         Risulta, quindi, un credito del contribuente pari a € 380, di cui € 190 nei confronti del Comune e € 190 nei confronti dello Stato.

         A tale proposito, alla luce di quanto affermato in premessa e cioè che l’IMU resta un tributo comunale, e nell’ottica della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, si precisa che il contribuente, al fine di ottenere il rimborso, deve presentare un’unica istanza all’ente locale il quale verifica il fondamento della richiesta.

         Non sembra possibile, infatti, anche in ossequio al principio di tutela dell’affidamento e della buona fede di cui all’art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai quali devono essere improntati i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, costringere il contribuente medesimo a richiedere il rimborso a due soggetti diversi, pur avendo effettuato il versamento di un tributo comunale.

         Per quanto riguarda la liquidazione dell’eventuale rimborso della quota versata allo Stato saranno impartite successive istruzioni.

2. Versamento allo Stato di una quota dovuta al Comune.  
         Un’altra evenienza che deve essere esaminata è quella relativa al caso in cui l’ente locale, avendo proceduto, come nel caso di cui al punto 1, all’assimilazione con conseguente applicazione dell’aliquota e della detrazione previste per l’abitazione principale, non ha tuttavia elevato la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta. In tal caso, riprendendo il precedente esempio:

– il contribuente si trova ad avere versato a giugno in acconto un importo pari a € 380 suddiviso in una quota riservata al Comune di € 190 e una quota riservata allo Stato di € 190;

– il Comune, con successiva delibera del 18 ottobre 2012, ha assimilato gli immobili in questione all’abitazione principale, fissando l’aliquota allo 0,5%, confermando la detrazione di legge di € 200.
         Conseguentemente, l’IMU dovuta per l’intero anno è pari a € 300: [€ 100. 000 × 0,5% = € 500 – € 200 (detrazione) = € 300].

         Risulta, quindi, che il contribuente deve versare per l’intero anno € 300 al Comune, mentre nulla è dovuto nei confronti dello Stato e, pertanto, si troverebbe nella situazione di dovere versare € 110 al Comune [€ 300 – € 190 (versati in acconto)] e richiedere contestualmente il rimborso di € 190 allo Stato, già versati a giugno.

         Si ritiene, pertanto, che, come nell’esempio di cui al punto 1 e per le medesime motivazioni, il contribuente sia tenuto a presentare l’istanza di rimborso al Comune per l’importo di € 80 specificando che tale somma è pari alla differenza tra € 190, versati allo Stato, e € 110 dovuti al Comune. Spetta, poi, all’ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie concernenti la somma di € 110.

         In questo caso, il contribuente non dovrà, ovviamente, effettuare alcun versamento entro il 17 dicembre.

3. Versamento allo Stato di un importo non dovuto.  

         Un’altra fattispecie può riscontrarsi quando il contribuente ha erroneamente versato allo Stato una somma non dovuta e in occasione del pagamento della 2a rata sia tenuto, comunque, a versare una differenza al Comune, pur tenendo conto dell’importo versato allo Stato. Anche questa ipotesi deve essere risolta sulla base degli stessi principi sopra illustrati, per cui:
– abitazione principale: base imponibile = € 200. 000;

– aliquota standard 0,4%;

– la prima rata di giugno era pari a € 200. 000 × 0,4% = € 800 – 200 (detrazione) = € 600/2 = € 300.

         Il contribuente, nell’erronea supposizione che dovesse effettuare il versamento della quota dello Stato, a giugno ha versato € 150 al Comune e € 150 allo Stato.

         Il 30 ottobre 2012 il Comune ha elevato l’aliquota per l’abitazione principale a 0,5%. Pertanto l’IMU da versare entro il 17 dicembre 2012 è pari a: € 200. 000 × 0,5% = € 1000 – 200 (detrazione) = € 800 – € 300 (quota versata sia al Comune sia allo Stato a giugno) = € 500.

         Ovviamente anche in questo caso il contribuente inoltrerà al Comune un’istanza nella quale evidenzierà che il saldo è stato versato tenendo conto della somma erroneamente versata a giugno allo Stato.
         Spetta, poi, all’ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie concernenti la somma di € 150.

4. Versamento con erronea indicazione del codice tributo.  
         Nel caso in cui l’errata indicazione del codice tributo, ferma restando la correttezza dell’importo complessivamente versato, determini una diversa distribuzione dell’imposta tra Stato e Comune, analogamente ai casi precedenti, spetterà all’ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie. In linea generale, la correzione dei codici tributo non può essere richiesta all’Agenzia delle entrate, in quanto, come detto in precedenza, l’IMU è un tributo comunale.

5. Errata indicazione del codice catastale da parte dell’intermediario.  
         Può accadere che l’intermediario (banca, Poste, agente della riscossione), presso il quale è stato presentato il modello F24, riporti in maniera errata il codice catastale del Comune ove situato l’immobile, indicato dal contribuente nel modello F24.

         In questo caso, l’intermediario, su richiesta del contribuente, secondo le vigenti disposizioni, deve richiedere l’annullamento del modello F24 che contiene l’errore e rinviarlo con i dati corretti. In questo modo, la Struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate è in grado di sistemare la base informativa, trasmettere ai Comuni interessati i dati degli annullamenti e delle operazioni corrette, nonché effettuare le relative regolazioni finanziarie.

         Il contribuente terrà informato il Comune interessato dell’avvenuta operazione, nelle forme ritenute più idonee.

 

START-UP: L’ASSUNZIONE A TERMINE

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Alle imprese start-up innovative, è consentito stipulare contratti a termine che non hanno bisogno di un motivo oggettivo per la stipula in quanto è la definizione di impresa start-up a costituirne la motivazione. Il contratto trova la causalità del termine nella natura dell’impresa e può arrivare a durare anche quattro anni.

START-UP: L’ASSUNZIONE A TERMINE

Alle imprese start-up innovative, è consentito stipulare contratti a termine che non hanno bisogno di un motivo oggettivo per la stipula in quanto è la definizione di impresa start-up a costituirne la motivazione. Il contratto trova la causalità del termine nella natura dell’impresa e può arrivare a durare anche quattro anni.

 

Il “Decreto Crescita bis” definisce l’impresa start-up innovativa in base ai requisiti che concernono il soggetto che detiene la maggioranza del capitale, il tempo trascorso dalla data di costituzione, il valore della produzione, il contenuto innovativo ad alto valore tecnologico, nonché la gestione degli utili. Secondo la norma citata, l’impresa start-up innovativa si costituisce nella forma di una società di capitali di diritto italiano ovvero di una Societas Europae, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

 

Le agevolazioni

Oltre ad agevolazioni fiscali e finanziarie, il decreto riconosce a queste società la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine in deroga sia al D. Lgs. N. 368/2001 sia al contratto a-causale di cui alla legge n. 92/2012. Le nuove disposizioni si applicano per il periodo di quattro anni dalla data di costituzione della star up o per il più limitato periodo previsto per le società già esistenti che, in possesso dei requisiti richiesti, possano essere ricondotte alla definizione di start-up. In quest’ultimo caso, è previsto che la nuova disciplina trovi applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti. Agevolazioni sono anche riconosciute relativamente ai rapporti di lavoro, con la possibilità di stipulare a particolati condizioni i contratti a tempo determinato, di derogare alle regole sull’equivalenza professionale delle mansioni a cui è adibito il lavoratore e di privilegiare la parte flessibile delle retribuzioni.

 

I contratti di lavoro a termine

Ciò premesso, interessa qui rilevare le previsioni in materia di rapporto di lavoro subordinato, in particolare per quanto attiene al contratto a tempo determinato che può fruire di un particolare regime agevolativo. Infatti, quando il contratto è stipulato da una start up, le ragioni di cui all’art. 1 del D. Lgs. N. 368/2001 che giustificano l’apposizione del termine si intendono verificate.

 

Apposizione di un termine al contratto (D. Lgs. N. 368/2001)

Il D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 consente, come regola, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che devono essere specificate dal datore di lavoro. Dette ragioni sono, pertanto, riconducibili a condizioni oggettive quali ilraggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.

Peraltro, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni che l’hanno consentita.

 

La riforma del mercato del lavoro

La legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro ha introdotto una deroga ai principi di cui sopra consentendo un accesso facilitato ai contratti a termine di breve durata e non reiterabili. Viene infatti previsto che per la stipula del “primo” contratto a termine, intendendosi per tale quello stipulato fra un certo lavoratore ed una certa impresa per qualunque tipo di mansione, non è necessaria la specificazione delle causali di cui all’art. 1 del D. Lgs. N. 368/2001.

La durata del contratto privo di causale non può però superare i 12 mesi e non è prorogabile. In alternativa, i contratti collettivi possono prevedere casi in cui l’assunzione a termine o la somministrazione avvengano nell’ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui al comma 3 dell’articolo 5 del D. Lgs. N. 368/2001. Secondo il Ministero del Lavoro (circolare n. 18/2012) la formulazione si riferisce al “primo rapporto a tempo determinato” tra lavoratore e datore di lavoro/utilizzatore, per lo svolgimento “di qualunque tipo di mansione”. Parte non irrilevante della dottrina ritiene, però, che il rapporto di lavoro deve essere il primo in assoluto fra le parti interessate.

 

Le start-up

Le ragioni che giustificano l’apposizione del termine al contratto di lavoro, di cui all’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, si intendono sussistentiqualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una start up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti all’oggetto sociale della stessa. Il contratto può essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi. Entro il limite di durata massima, successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 5, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di continuità. Vale a dire che viene meno l’obbligo di rispettare l’intervallo di tempo previsto fra un contratto e l’altro, anche a seguito delle modifiche apportate al suddetto decreto legislativo dalla legge n. 92/2012 che ha portato, come regola, l’intervallo fra la cessazione di un contratto a successiva riassunzione a 60 o 90 giorni a seconda che il contratto cessato fosse di durata fino a sei mesi o superiore.

In deroga al limite di durata massimo di trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attività inerenti l’oggetto della società start-up, può essere stipulato per la durata residua massima di quattro anni prevista per questa tipologia innovativa. Occorre però che questo ulteriore contratto sia stipulato presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Qualora, per effetto di successione di contratti a termine stipulati a norma della disciplina in commento – o comunque a norma del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 – il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, o la maggiore durata di cui sopra, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

Un particolare vincolo è introdotto in caso di permanenza del lavoratore in azienda trascorsi i limiti massimi di durata del contratto a termine: in questo caso è possibile esclusivamente stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e resta inibita la possibilità di stipulare altre tipologie di rapporti di lavoro, compresi quelli di natura autonoma.

Per quanto non disposto diversamente, ai contratti a tempo determinato delle start up si applicano le disposizioni del D. Lgs. 6 settembre 2001,n. 368.

Qualora sia stato stipulato un contratto a termine applicando le disposizioni del nuovo decreto da parte di una società che non risulti avere i requisiti di start up innovativa il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dalla norma in commento.

 

La contribuzione

Vale ancora la pena di considerare che ai rapporti di lavoro instaurati dalle start up non si applica il contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali previsto dall’art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012 quale finanziamento addizionale dell’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).

 

Il demansionamento

Fra le misure in materia di lavoro subordinato volte a favorire le start-up, rientra indubbiamente la deroga al requisito codicistico dell’equivalenza professionale, di cui all’art. 2103 c. C. , che impone di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti a quelle da ultimo effettivamente svolte. Secondo la disciplina particolare in esame, questo principio si intende soddisfatto anche qualora al lavoratore vengano attribuiti, in modo non prevalente, mansioni inferiori o superiori all’inquadramento contrattuale.

 

La retribuzione

La retribuzione dei lavoratori assunti da una società nel periodo di start-up è costituita da una parte – paga base – che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, fermo restando che, alla quale va ad aggiungersi una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.

I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire anche con accordi interconfederali o avvisi comuni:

criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici, funzionali alla promozione dell’avvio delle start up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile della retribuzione;

disposizioni finalizzate all’adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.

La partecipazione dei lavoratori alla fase di innovazione e sviluppo può essere retribuita anche con l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

 

RIVALUTAZIONE TERRENI, AREE E CUBATURA: RIAPERTI I TERMINI PER L’AFFRANCAMENTO FINO AL 30 GIUGNO 2013

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La legge di stabilità (228/2012), all’articolo a, comma 473, ha riaperto fino al 30 giugno 2013 i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli (in tal senso anche la cessione di cubatura) purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

Rivalutazione terreni, aree e cubatura: Riaperti i termini per l’affrancamento fino al 30 giugno  2013

La legge di stabilità (228/2012), all’articolo a, comma 473, ha riaperto fino al 30 giugno 2013 i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli (in tal senso anche la cessione di cubatura) purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito

La facoltà di rivalutare il valore d’acquisto delle aree edificabili è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso (in tal senso anche la permuta del terreno in cambio di immobili) delle aree in questione. Pertanto in tal modo a fronte di un gettito  medio di imposta sulla plusvalenza da cessione pari al 40% (ad eccezione della tassazione separata che può essere mediamente inferiore di un 5%), il cedente sconta un affrancamento secco del 4% (pagabile in tre comode rate o in unica soluzione).  Consigliato, tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito (entro 30. 06. 2013), il cedente può pacificamente versare l’imposta sostitutiva in unica rata e chiudere la partita con il Fisco.

L’Aliquota

L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del 4% rispetto al valore attribuito all’area tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa). Nell’ipotesi in cui il terreno fosse ceduto prima del 30 giugno 2013, la perizia dovrà essere esposta prima del rogito dal momento che il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in occasione dell’atto di vendita.

Le rate

La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento:

1.       unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2012;

2.       tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze:

a.       30. 06. 2013;

b.      30. 06. 2014 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056);

c.       30. 06. 2015 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056).

Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione per un’area già rivalutata in passato, di non versare il 4% per intero ma limitarsi alla differenza.

Per info contattare lo Studio Associato Alessio Ferretti & Partners  o Network Fiscale S. R. L. Unipersonale

Numero Verde 800. 19. 27. 52  – a. Ferretti@networkfiscale. Com

 

 

Licenziamento collettivo e criteri di scelta: Cassazione sezione lavoro 12 novembre 2012 n. 19644

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In caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve necessariamente interessare l’intera azienda… 

Licenziamento collettivo: Criteri di scelta

In caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell’ambito della singola unità produttiva, ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non sia il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma sia obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo 
alla riduzione di personale.

Nota – La sentenza in esame trae spunto dal caso di un lavoratore licenziato all’esito di una procedura collettiva di riduzione del personale. Sia il Tribunale del lavoro sia la Corte d’appello, ai quali il lavoratore si era rivolto, impugnando il licenziamento intimatogli, rigettavano le domande del ricorrente, ritenendo legittimo il licenziamento.

In particolare, la Corte territoriale aveva osservato che la legge n. 223/1991 non precludeva al datore di lavoro, nella valutazione delle esigenze tecnico-produttive, di individuare uno stabilimento o comunque un’unità produttiva della quale si rendesse necessaria la chiusura e di concentrare solo su tale unità la scelta dei dipendenti da licenziare, così come era avvenuto nel caso di specie, in cui era stata chiusa la sede alla quale era addetto il lavoratore, ed erano stati licenziati tutti i dipendenti addetti alla stessa sede e già posti in Cassa integrazione.

Avverso la sentenza di secondo grado il lavoratore ricorreva per Cassazione, ritenendo sostanzialmente che la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, dovesse interessare necessariamente l’intera azienda anche quando il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisse in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, conformandosi all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “in caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell’ambito della singola unità produttiva, ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non sia il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma sia obiettivamente giustificato dalle esigenze  organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale” (cfr. Ex plurimis Cass. N. 26376/2008, Cass. N. 14612/2006, Cass. N.  13783/2006, Cass. N. 11034/2006, Cass. N. 10590/2005, Cass. N. 13182/2003, Cass. N. 12711/2000 e, da ultimo, Cass. N. 2429/2012).

Al riguardo, è stato osservato che “. La delimitazione del personale a rischio si opera in relazione a quelle esigenze tecnico-produttive ed organizzative che sono state enunciate dal datore con la comunicazione di cui all’art. 4, comma 3; è ovvio che, essendo la riduzione di personale conseguente alla scelta del datore sulla dimensione quantitativamente e qualitativamente ottimale dell’impresa per addivenire al suo  risanamento, dalla medesima scelta non si può prescindere quando si voglia determinare la platea del personale da selezionare” (cfr. In motivazione Cass. N. 25353/2009, nonché, nello stesso senso, Cass. N. 9711/2011).
Nel caso in esame la Suprema Corte ha rilevato che dalla sentenza impugnata risultava che la procedura di mobilità era stata preceduta da una crisi settoriale che aveva determinato la chiusura dell’unità produttiva alla quale era addetto il lavoratore, e la successiva sospensione, con ricorso alla Cigs dei dipendenti della stessa sede.

L’individuazione dei lavoratori interessati al provvedimento di sospensione era così avvenuta sulla base dei criteri concordati con le Organizzazioni sindacali, e cioè con riferimento alla situazione delle singole unità produttive e “sulla base delle effettive esigenze tecnicoproduttive derivanti dalle attività eseguibili e dalle professionalità impiegabili in dette attività”.

Al termine del periodo di Cigs, la società datrice di lavoro, non avendo la possibilità di garantire il reimpiego dei lavoratori sospesi dal lavoro, aveva, quindi, avviato la procedura di mobilità nei confronti di tutti i dipendenti rimasti nella sede interessata.

Nel contesto sopra indicato, il collegamento con l’ammissione alla Cigs del personale addetto alla sede e con l’impossibilità del suo reimpiego aveva giustificato, pertanto, secondo la Suprema Corte, l’avvio della procedura di mobilità, legittimando la decisione del datore di lavoro di limitare l’ambito di selezione ad una singola unità produttiva.  

PARRUCCHIERA: VADEMECUM PER AVVIARE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERA COME DITTA INDIVIDUALE

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Per le autorizzazioni sanitarie dei locali in cui si intende svolgere l’attività, delle attrezzature, e per il rispetto delle norme urbanistiche è competente il Comune dove ha sede l’attività. Le persone che intendono svolgere l’attività di barbiere o parrucchiere, devono aver ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, presso la Camera di Commercio, che accerta il possesso dei necessari requisiti e qualifiche professionali

Parrucchiera: Vademecum per avviare attività di parrucchiera come Ditta individuale

1.       Autorizzazioni locale e requisiti

Per le autorizzazioni sanitarie dei locali in cui si intende svolgere l’attività, delle attrezzature, e per il rispetto delle norme urbanistiche è competente il Comune dove ha sede l’attività. Le persone che intendono svolgere l’attività di barbiere o parrucchiere, devono aver ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, presso la Camera di Commercio, che accerta il possesso dei necessari requisiti e qualifiche professionali

2.       Richiesta di partita IVA

La richiesta di partita IVA deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate competente per il territorio in cui viene aperta l’attività. Il numero di partita IVA deve essere indicato in tutte le dichiarazioni, i documenti e i versamenti indirizzati all’Ufficio delle Entrate.

3.       Iscrizione alla Camera di Commercio

Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività la ditta deve presentare richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese. Se l’impresa è considerata artigiana la richiesta va presentata all’Albo delle Imprese Artigiane (che provvederà ad inoltrare copia al Registro delle Imprese).

4.       Iscrizione INPS

Trattandosi di attività artigianale l’Albo Artigiani trasferirà i dati del titolare all’INPS per la posizione contributiva.

5.       Iscrizione INAIL

Per chi svolge lavori che comportano un rischio di infortunio (per sé o per i dipendenti) è obbligatoria la comunicazione all’INAIL, 5 giorni prima dell’inizio dell’attività (in casi particolari può essere fatta entro i 5 giorni successivi, purché venga motivato il ritardo).

6.       Comunicazione al Comune

L’imprenditore deve presentare al Comune dove ha sede l’attività la denuncia di inizio dell’attività.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: CONGUAGLIO DI FINE ANNO 2012

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L’approssimarsi della fine dell’anno solare segna, in genere, il momento in cui i datori di lavoro sono chiamati ad effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali. Per effetto di talune normative particolari… 

Conguaglio di fine anno 2012 dei contributi previdenziali e assistenziali.
SOMMARIO: Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens.
L’approssimarsi della fine dell’anno solare segna, in genere, il momento in cui i datori di lavoro sono chiamati a effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali. Per effetto di talune normative particolari, infatti, può essere necessario:
– pervenire a una precisa quantificazione dell’imponibile contributivo (art. 6 del D. Lgs n. 314/1997);
– applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile stesso;
– imputare, all’anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2013.
Di seguito si elencano le singole fattispecie:
1)   variabili della retribuzione (D. M. 7 ottobre 1993);
2)   massimale contributivo e pensionabile art. 2, c. 18 della legge n. 335/1995;
3)   contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;
4)   conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
5)    “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d’imposta (art. 51, c. 3 del T. U. I. R. );
6)   auto aziendali;
7)   prestiti ai dipendenti;
8)   conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
9)   rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
10) operazioni societarie.

Termine per l’effettuazione del conguaglio.
In attuazione di quanto contenuto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26. 3. 1993, approvata con D. M. 7. 10. 1993, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2012” (scadenza 16/1/2013), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2013” (scadenza 18/2/2013), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, peraltro, che – dal 2007 – i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2013” (scadenza 18 marzo 2013), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2013.
Riguardo ad alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero al personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art. 22 della legge n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2013”.
 1. Elementi variabili della retribuzione (DM 7/10/1993).
La citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993 ha stabilito che, qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione. Gli eventi o elementi considerati sono:
compensi per lavoro straordinario;
indennità di trasferta o missione;
indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per contodell’INPS;
indennità riposi per allattamento;
giornate retribuite per donatori sangue;
riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
permessi non retribuiti;
astensioni dal lavoro;
indennità per ferie non godute;
congedi matrimoniali;
integrazioni salariali (non a zero ore).
Agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.
Tra le variabili retributive l’Istituto ha, altresì, ricompreso i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.
Mentre, quindi, non occorre operare alcun accorgimento se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, se la stessa avviene a dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, occorre evidenziare l’evento nel flusso UniEmens.
Gli eventi o elementi che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2012, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2013, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento di , per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli “imponibili negativi” con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.
Si ricorda che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2012), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc. ), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2013, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.
Anche ai fini della certificazione CUD/2013 e della dichiarazione 770/2013, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2012.
Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% ex art. 22 L. 177/1976), deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.
 1. 1 Compilazione flusso Uniemens.
Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute – a livello individuale – deve essere compilato l’elemento   di , secondo le modalità contenute nel documento tecnico, cui – quindi – si rimanda.
 2. Massimale art. 2, comma 18 della legge 8/8/1995, n. 335.
Come noto, l’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo perla base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31. 12. 1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 23 della legge n.  335/95, così come interpretato dall’art. 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27/11/2001, n. 417.  
Tale massimale – pari, l’anno 2012, a € 96. 149,00 – deve essere rivalutato ogni anno in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Lo stesso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter della legge n. 438/1992.  
Si rammenta che:
il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l’anno solare risulti retribuito solo in parte; nell’ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta; ove coesistano nell’anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata ex lege n. 335/1995, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.
 2. 1 Modalità operative per la gestione del massimale ex lege n. 335/95.
Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995,  nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento  di , , deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento  di   con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento.
Nel caso in cui, nel corso dell’anno, vi sia stata un’inesatta determinazione dell’imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procederà  con l’utilizzo delle specifiche di  .
Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nel documento tecnico.
 3. Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della legge 14/11/1992 n. 438). L’art. 3-ter della legge n. 438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che
prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell’1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, c. 6 della legge 11. 3. 1988 n. 67.  
Per l’anno 2012, tale limite è risultato pari a € 44. 204,00 annui, corrispondenti a € 3. 684,00 mensili.
Come noto, ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio, può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.
Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell’anno. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.  Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.  
Qualora a dicembre 2012 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest’ultimo a procedere all’eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.
 3. 1 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo 1%.
Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2013, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2012 di € 44. 204,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2013.
Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% ex lege n. 438/92, a livello individuale, deve essere compilato l’elemento di , secondo le modalità illustrate nel documento tecnico.
 4. Monetizzazione  delle ferie e imposizione contributiva.
Nel rimandare a quanto già reso noto in materia, si ricorda che l’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26. 3. 1993, approvata con D. M. 7. 10. 1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.  L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.  Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato.
 4. 1. Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute.
Il flusso UniEmens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull’indennità per il compenso ferie dal 1° gennaio 2005.
Conseguentemente, la procedura per il recupero della contribuzione è stata notevolmente semplificata, in quanto – attraverso una specifica  variabile retributiva con la causale FERIE – si consente al datore di lavoro, al momento della eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.
Per le modalità di compilazione del flusso, si rinvia a quanto all’uopo illustrato nel documento tecnico.
5. Fringe benefits (art. 51, comma 3 del T. U. I. R. ).
L’art. 51 c. 3 del TUIR n. 917/1986 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.  Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l’azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.  Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit
da lui erogati (ciò, diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità: 
porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia
l’importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 258,23 nel periodo d’imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno;
provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.
 6. Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, c. 4, lett. A) del T. U. I. R.
Ai fini della quantificazione forfetaria dell’utilizzo in forma privata dell’autovettura – di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore – il TUIR (art.  51, c. 4, lettera a) dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell’auto di 15. 000 km e riferendone una parte di essi all’uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% (15. 000 x 30% = 4. 500 x valore km tariffe  ACI = misura delfringe benefit).
 7. Prestiti ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. B) del T. U. I. R.
Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. B) del T. U. I. R. ) si deve assumere il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Al riguardo si fa presente che, attualmente, il tasso  ufficiale di riferimento (TUR) vigente é pari a 0,75%.
 8. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
Con circolare n. 70 del 3 aprile 2007, è stata illustrata la funzionalità del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile (Fondo Tesoreria) e sono state altresì fornite le istruzioni operative per il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui ai commi 755 e successivi della legge n. 296/2006.
Nel rispetto della previsione di cui all’articolo 1, c. 4 del Decreto 30 gennaio 2007 – attuativo delle citate disposizioni – è stato in particolare chiarito che il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.  In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.
 8. 1. Conguaglio del contributo aggiuntivo IVS  0,50% nella restituzione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello.
Come noto, la quota di TFR che le aziende destinatarie delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e successivi della legge n. 296/2006 versano mensilmente al Fondo di Tesoreria affluisce al netto dell’ammontare corrispondente all’importo del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,50%), calcolato sull’imponibile previdenziale.
Le aziende di cui trattasi – che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ex lege n. 247/2007 e successive modifiche ed integrazioni – all’atto del recupero della percentuale di incentivo spettante (al massimo 25 punti percentuali),  ricomprendono anche il citato contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%.
Una volta restituito ai datori di lavoro, detto contributo riassume la sua natura originaria di TFR e, di conseguenza, concorre a implementare la quota che le aziende sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria.
Ai fini del versamento delle citate differenze, le aziende provvederanno a riportare i relativi importi valorizzando, nella denuncia individuale, il nuovo codice CF03 a tal fine aggiunto in “TipoImpPregCMT” di di   di   di di.
 8. 2 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006. Nella citata circolare n. 70/2007 è stato chiarito che per le aziende che iniziano l’attività dopo il
31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.
In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell’attività.
è stato, altresì, precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione, che – per l’anno 2012 – è pari al 3,88% calcolato fino alla data di effettivo versamento.
Le aziende costituitesi durante l’anno in corso che, al 31. 12. 2012, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti,  devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2013 (31 marzo 2013).
 8. 3. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva.
Come noto, l’articolo 2120 del c. C. Stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto – ad eccezione di quella maturata nell’anno – devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell’imposta sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.  
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.  Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all’Erario l’imposta sostitutiva del 11% ex D.
Lgs. N. 47/2000, che grava sul lavoratore.
Entro il mese di “dicembre 2012” – salvo conguaglio da eseguirsi entro “febbraio 2013” – i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.
Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo)  indice ISTAT. A tale riguardo, si fa presente che il coefficiente valido per il mese di novembre 2012 è 2,961538.  
 8. 3. 1. Adempimenti a carico del datore di lavoro.
Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2012 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex art. 2120 c. C.  (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda)  e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta sostitutiva dell’11%.  
L’importo di quest’ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.  Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva – sia all’atto del versamento dell’acconto che in altre ipotesi – potranno in ogni caso essere restituite (vedi successivo punto 9). 9. Modalità operative per la  gestione del TFR al Fondo di Tesoreria.  
La gestione del TFR al Fondo di Tesoreria sul flusso UniEmens, avviene attraverso la compilazione delle sezioni DENUNCIA INDIVIDUALE e DENUNCIA AZIENDALE, secondo le modalità descritte nel documento tecnico.
 10. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio.
Nelle ipotesi di operazioni societarie,  che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c. C. , e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD,  con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, ivi incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul II livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i fringe benefit.
Si richiama l’attenzione dei datori di lavoro ad utilizzare – nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie) – gli appositi codici  e   “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di provenienza.
Come indicato al precedente punto 1. 1. , dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante potrà gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di , , valorizzando l’elemento  con il codice dell’azienda di provenienza.
11. Recupero del contributo di solidarietà del 10% ex lege n. 166/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza
complementare.
Come noto, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10 per cento, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.  103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166.  Si ricorda – con l’occasione – che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del D. Lgs. N. 252/2005, una percentuale pari all’1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l’apposito Fondo di garanzia – ex articolo 5 del D. Lgs. N. 80/1992 – istituito mediante evidenza contabile nell’ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell’INPS – apprestato contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da
parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.
Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono avvalersi dei codici causale:
Codice Significato
L938 Rec. “contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al F. P. L. D nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS.
L939 Rec. Di “contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”,  per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31. 12. 2002. Istituiti nell’Elemento  ,  , , del flusso UniEmens

ESCORT: REDDITOMETRO, AVVISO DI ACCERTAMENTO SINTETICO INDUTTIVO AI FINI IRPEF ED IVA, DA UNO A DIECI ANNI DI ANNUALITÀ ACCERTATE CON COMMISSIONE DI REATO TRIBUTARIO

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L’attività di Escort accertata dal giudice di merito è assoggettabile ad Iva, pertanto a seguito di avviso di accertamento sintetico induttivo ai fini Irpef, oggi chi non pianifica da punto di vista fiscale la propria posizione, subirà attraverso il Redditometro rettifiche ai fini Irpef ed Iva per l’anno in oggetto, con il rischio di estensione dei controlli per gli anni non prescritti.  

 

Escort: Redditometro, Avviso di accertamento sintetico induttivo ai fini Irpef ed Iva, da uno ad dieci annualità accertate con commissione di reato tributario

L’attività di Escort accertata dal giudice di merito è assoggettabile ad Iva, pertanto a seguito di avviso di accertamento sintetico induttivo ai fini Irpef, oggi chi non pianifica da punto di vista fiscale la propria posizione, subirà attraverso il Redditometro rettifiche ai fini Irpef ed Iva per l’anno in oggetto ed almeno i quattro a seguire. Nell’ipotesi altamente probabile che fosse superata la soglia dei 30. 000 (Irpef, ma anche: omesso versamento, omessa dichiarazione, etc. ) per singola annualità si configura facilmente il reato tributario con raddoppio dei termini a dieci anni in capo alla Agenzia delle Entrate per emettere avviso di accertamento avverso il contribuente, onde poi attaccarne il patrimonio (appartamenti e beni mobili) attraverso misure cautelari (sequestro conservativo ed ipoteche).

In presenza di accertamenti bancari, è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Sezione Tributaria

Sentenza 2 marzo – 13 maggio 2011, n. 10578

(Presidente D’Alonzo – Relatore Sambito)

Svolgimento del processo

Con avviso di accertamento relativo ad IVA ed IRPEF per l’anno d’imposta del 1999, è stata contestata a M. A. Z. La mancata contabilizzazione e dichiarazione dei ricavi da lavoro autonomo, in aggiunta ai redditi da lavoro dipendente, da lei svolto presso alcuni locali notturni, quale ballerina. La CTP di Sondrio ha accolto il ricorso della contribuente e l’appello dell’Ufficio e stato rigettato dalla CTR della Lombardia, con sentenza n. 35/31/05, depositata il 31. 3. 2006, sul rilievo che competeva all’Amministrazione finanziaria di provare la ricorrenza dell’attività lavorativa autonoma, prova che non poteva esser desunta dagli accrediti annoiati nei conti correnti della contribuente, la quale aveva, ad ogni modo, giustificato la percezione del denaro in riferimento a rapporti amicali o sentimentali, da lei intrattenuti. La CTR ha, inoltre, affermato che i proventi derivanti dall’esercizio della prostituzione non costituiscono reddito assoggettabile a tassazione.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di due motivi, cui l’intimata resiste, con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate, deducendo violazione e falsa applicazione del D. P. R. N. 600 del 1973, artt. 32, 38 e 39, nonché del D. P. R. N. 633 del 1972, art. 51, in relazione all’art. 360 c. P. C. , comma 1, n. 3, afferma che la ripresa a tassazione è avvenuta in base agli accertamenti dalla Guardia di Finanza, da cui era emerso un notevole divano tra le retribuzioni da lavoro dipendente della contribuente ed i versamenti dalla stessa effettuati sui propri conti correnti, versamenti che dovevano considerarsi ricavi, in assenza di prova contraria da parte della stessa.

La ricorrente sottopone, dunque, alla Corte il seguente quesito di diritto: “se, ai sensi del D. P. R. N. 600 del 1973, art. 32, e del D. P. R. N. 633 del 1972, art. 51, i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti bancari, dei quali il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, possono essere ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile”.

Col secondo motivo, l’Agenzia, deducendo violazione e falsa applicazione del D. P. R. N. 917 del 1986, artt. 1, 3 e 6 e della L. N. 537 del 1993, art. 14, comma 4, in relazione all’art. 360 c. P. C. , comma 1, n. 3, afferma che la sentenza non ha considerato che, in base a tali disposizioni, ogni corrispettivo, anche derivante da attività illecite, concorre a formare l’imponibile e formula il seguente quesito di diritto: “se, ai sensi delle disposizioni del TUIR e della L. N. 537 del 1993, artt. 14, 4, qualsivoglia corrispettivo, percepito a qualsiasi titolo, ove non espressamente escluso, contribuisce a formare il reddito complessivo del contribuente, sul quale si deve determinare l’imposta dovuta”.

Procedendo alla valutazione congiunta dei motivi, tra loro connessi, va, anzitutto, disattesa l’eccezione d’inammissibilità del secondo motivo, sollevata dalla controricorrente per supposta violazione dell’art. 366 c. P. C. Per essere il “thema decidendum” pienamente individuabile, nonostante i refusi dattilografici su cui si basa l’eccezione.

Nel merito, i motivi sono fondati. In tema d’accertamento dell’imposta sui redditi, la giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 18081 del 2010; n. 7766 del 2008) ha, già, affermato il principio, che qui si condivide, secondo cui, quando l’accertamento, effettuato dall’ufficio finanziario, si fonda su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D. P. R. N. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, e si determina un’inversione dell’onere della prova, a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. Questa Corte ha, inoltre, precisato (Cass. N. 18111/2009; n. 9573/2007), con indirizzo al quale si intende dare continuità, che quando sussistono flussi finanziari che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, il recupero fiscale non è subordinato alla prova preventiva che il contribuente eserciti una specifica attività; in assenza di contestazione sulla legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i dati medesimi possono, infatti, essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti bancari, che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni, non sono fiscalmente rilevanti.

Tale principio non soffre eccezioni se il reddito da assoggettare a tassazione costituisca provento di “tatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo” tenuto conto del disposto di cui al D. L. N. 223 del 2006, art. 36, comma 34 – bis, (inserito dalla L. N. 248 del 2006, art. 1, di conversione) secondo il quale “in deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, la disposizione di cui della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi”.

Con tale disposizione, alla quale va attribuita efficacia retroattiva (Cass. N. 13213/2007, n. 18111/2009, n. 37/2010), per esser stata emanata in espressa deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, sancito dalla L. N. 212 del 2000, art. 3, è stato introdotto nell’ordinamento il principio, di carattere generale, della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, a prescindere dalla loro provenienza, e, dunque, dalla sussumibilità della relativa fonte in una delle specifiche categorie reddituali di cui al D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, essendo normativamente considerati, in via residuale, come redditi diversi, da ascriversi, appunto, alla lettera f) di detto art. 6.

Ne consegue che il reddito tratto dalla controricorrente dall’esercizio dell’attività di prostituzione – tale natura va riconosciuta a quello derivante “da donativi e regali relativi a rapporti di natura “affettuosa”, secondo l’accertamento contenuto nell’impugnata sentenza – va assoggettato all’imposta diretta, dovendo condividersi l’orientamento espresso da questa Corte, con la sentenza n. 20528/2010 – emessa, proprio, nei confronti della controricorrente per gli anni d’imposta 1996, 1997 e 1998 -, secondo cui la risposta del Ministero delle Finanze all’interrogazione parlamentare (del 31. 7. 1990), invocata dalla contribuente, risalente a tempo antecedente l’emanazione delle disposizioni legislative, sopra menzionate, non vincola, in alcun modo, i giudici tributari e, ovviamente, questa Corte nell’interpretazione delle disposizioni normative applicabili al caso in esame. Deve, dunque, affermarsi il principio secondo cui i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti bancari vanno ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, ai sensi del D. P. R. N. 600 del 1973, art. 32, se il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività, e dalla natura lecita o illecita dell’attività stessa.

La natura dell’attività svolta è rilevante, invece, ai fini dell’ IVA, che, in base al D. P. R. N. 633 del 1972, art. 1 “si applica sulle cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio d’imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuale”. In base al D. P. R. N. 633, art. 3, comma 1, in esame, “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratto d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e di permettere quale ne sia la fonte”; laddove il successivo art. 5, comma 1, specifica che “per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse”.

A tale stregua, deve affermarsi l’assoggettabilità ad IVA dell’attività di prostituzione, quando sia autonomamente svolta dal prestatore, con carattere di abitualità: seppur contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come trasgressiva di condivise norme etiche che rifiutano il commercio per danaro del proprio corpo, l’attività predetta non costituisce reato, e consiste, appunto, in una prestazione di servizio verso corrispettivo, inquadrabile nell’ampia previsione contenuta nel secondo periodo del citato D. P. R. N. 633 del 1972, art. 3, comma 1. La qualificazione della prostituzione in termini di “prestazione di servizi retribuita” risulta, peraltro, già, affermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza n. 268 del 20. 11. 2001, in causa C-268/99, in cui la Corte muovendo dalla giurisprudenza, costante, secondo la quale una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita dev’essere considerata come attività economica ai sensi dell’art. 2 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE), purché le attività esercitate siano reali ed effettive e non tali da presentarsi come puramente marginali e accessorie, ha affermato che “la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita”, che rientra nella nozione di “attività economiche”, demandando al giudice nazionale di “accertare in ciascun caso, alla luce degli elementi di prova che gli sono forniti, se sussistono le condizioni che consentono di ritenere che la prostituzione sia svolta come lavoro autonomo, ossia: senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive, sotto la propria responsabilità, e a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente”.

Posto, dunque, che i proventi tratti dalla controricorrente, dall’attività di prostituzione, quale accertata dal giudice del merito, vanno assoggettati ad IVA, deve, qui, ribadirsi in relazione al D. P. R. N. 633 del 1972, art. 51, quanto sopra si è esposto per l’omologo D. P. R. N. 600 del 1973, art. 32, in tema d’imposta sul reddito, e, cioè, che (Cass. N. 8041/2008; 4589/2009, 18081/2010), in presenza di accertamenti bancari, condotti ex art. 51 cit. è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché (cfr. Pure Cass. N. 9573/2007, n. 1739/07, n. 28324/07) non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili.

L’impugnata sentenza, che non si è attenuta ai predetti principi, va cassata ed, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, col rigetto del ricorso della contribuente.

Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della novità delle questioni affrontate, per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente. Compensa le spese del giudizio.

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CUBATURA: DIRITTO DI RILOCALIZZAZIONE TRATTAMENTO FISCALE

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Il proprietario di un edificio che dovrà essere demolito o la cui esistenza è incompatibile  con  la  realizzazione  di  opere  pubbliche,  potrà  ricostruirlo  in un’altra zona di sua proprietà nell’ambito dello stesso comune, anche in deroga alle limitazioni derivanti dal piano regolatore generale. Laddove il cittadino non voglia o non possa esercitare il diritto di rilocalizzazione potrà, con il consenso del Comune, trasferirlo a terzi.  

RISOLUZIONE N. 233/E Roma, 20 agosto 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

OGGETTO:    Richiesta di consulenza giuridica – Redditi diversi – Cessione del diritto di rilocalizzazione previsto dalla legge regionale dell’Emilia Romagna n. 38 del 1 dicembre 1998 – art. 67  del TUIR

QUESITO

L’ordine dei dottori commercialisti di … ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte sui redditi, alla somma incassata da una persona fisica a seguito della cessione del diritto di rilocalizzazione previsto dalla legge regionale dell’Emilia Romagna n. 38 del 1 dicembre 1998. In sintesi, la normativa regionale citata prevede che il cittadino, proprietario di un edificio che dovrà essere demolito o la cui esistenza è incompatibile  con  la  realizzazione  di  opere  pubbliche,  potrà  ricostruirlo  in un’altra zona di sua proprietà nell’ambito dello stesso comune, anche in deroga alle limitazioni derivanti dal piano regolatore generale. Laddove il cittadino non voglia o non possa esercitare il diritto di rilocalizzazione potrà, con il consenso del Comune, trasferirlo a terzi.

In tal caso, il terzo acquirente potrà ricostruire l’edificio demolito/impattato  ovvero  utilizzare  la   relativa  superficie  edificabile  per ampliare altri fabbricati in un’altra zona di sua proprietà nell’ambito dello stesso Comune.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

 L’istante ritiene che il provento percepito per la cessione del diritto di rilocalizzazione non è riconducibile in nessuna delle categorie reddituali contemplate dall’art. 6 del TUIR e, pertanto, non è assoggettabile a tassazione ai fini dell’IRPEF. In particolare, l’importo percepito non può essere ricondotto nell’ambito della categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67 del Tuir, in quanto le ipotesi ivi previste   sono   da   ritenersi   tassative   e   non   ricomprendono  la   fattispecie prospettata. Oggetto del trasferimento non è, infatti, né l’immobile né l’area edificabile.  

Inoltre,  non  si  verifica  alcun  trasferimento  di  diritto  reale  di godimento e non si costituisce una servitù a non edificare come nel caso della cessione di cubatura.

Tale circostanza è confermata dal fatto che gli atti concernenti i trasferimenti dei diritti di rilocalizzazione non vengono ricevuti dai notai, ma sono perfezionati esclusivamente a mezzo di scrittura privata registrata In via residuale, qualora si volesse individuare una fattispecie impositiva, è opportuno sottolineare come il trasferimento del diritto dovrebbe ricondursi alla fattispecie di cessione dell’immobile originario, tassabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b) del TUIR, come plusvalenza nel caso di cessione entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione.   

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

La legge regionale n. 38 del 1998, recante norme per la rilocalizzazione degli edifici interessati dalla realizzazione di opere pubbliche stradali, ferroviarie e idrauliche, ha previsto quanto segue: –    gli   edifici  funzionali  all’agricoltura  e   ricadenti  in   zone  territoriali omogenee   E   che   debbano   essere   demoliti   in   conseguenza   di provvedimenti espropriativi connessi alla realizzazione di opere pubbliche stradali, ferroviarie o idrauliche possono essere ricostruiti al di fuori delle      zone di rispetto, in aree contigue e della medesima proprietà anche in deroga alle limitazioni derivanti dal P. R. G. (art. 1, comma 1); –    il comune provvede alla rilocalizzazione degli edifici da demolire diversi da quelli di cui al comma 1 o che non siano stati ricostruiti ai sensi del medesimo comma, anche se ricadenti al di fuori delle zone territoriali omogenee E, a mezzo di variante del P. R. G (art. 1, comma 2) –    per  gli  edifici,  le  cui  destinazioni  d’uso  sono  incompatibili  con  la costruzione delle opere pubbliche, il Consiglio Comunale provvederà alle modifiche delle previsioni urbanistiche al fine di garantire la funzionalità degli immobili interessati (art. 1, comma 3); –    le concessioni relative agli edifici ricostruiti con la stessa potenzialità edificatoria sono rilasciate a titolo gratuito (art. 1, comma 4); –  gli edifici residenziali il cui uso abitativo è incompatibile con la realizzazione delle infrastrutture pubbliche possono essere ricostruiti al di fuori delle zone di rispetto.

In tale ipotesi, il proprietario dell’edificio in base alla convenzione cede l’immobile all’ente che realizza l’opera, il quale non può destinarlo a finalità abitative. La relativa concessione edilizia è soggetta alla corresponsione del contributo secondo la normativa vigente (art. 2).

La normativa richiamata prevede, in sostanza, che ai proprietari degli immobili sia attribuita una potenzialità edificatoria (c. D. Ius aedificandi) pari, per superficie, volume e destinazione, a quella dell’edificio  preesistente, demolito in seguito al provvedimento di esproprio o ceduto, in base a convenzione, all’ente che realizza l’opera.

Attraverso  la  concessione  del  diritto  di  localizzazione  gli  enti  locali attuano  la  ricostruzione  di  siti  urbani  e  rurali,  non  compatibili  con  la realizzazione delle grandi opere, in un’altra zona del territorio comunale, adeguando gli strumenti urbanistici ove necessario, in modo da mantenere in vita il tessuto sociale, abitativo e produttivo, della comunità locale che diversamente verrebbe a disintegrarsi.

La concessione dello ius aedificandi, suscettibile di essere ceduto al proprietario di un altro terreno, nel caso in esame, si ritiene che non abbia la funzione di ristorare la perdita fisica o funzionale dell’immobile divenuto inagibile, che viene ristorata attraverso l’indennità di esproprio o il prezzo corrisposto dall’ente che acquisisce il fabbricato, bensì quella di mantenere inalterata la potenzialità edificatoria del terreno sul quale l’edificio insisteva.

Non si condivide, pertanto la tesi prospettata dall’associazione istante che ravvisa, peraltro solo in via residuale,  nella cessione del diritto di localizzazione la cessione di un diritto sostitutivo dell’immobile preesistente.

La connessione ravvisabile tra il diritto di localizzazione e la potenzialità edificatoria del terreno porta, invece, a ritenere che la cessione a titolo oneroso di tale diritto configuri un’ipotesi negoziale analoga alla c. D. Cessione di cubatura, la cui rilevanza reddituale, in assenza di una specifica qualificazione normativa, deve essere valutata alla luce dell’inquadramento giurisprudenziale dell’istituto. Secondo il prevalente orientamento della Corte di Cassazione (tra tutte si segnala Cass. N. 6807/1988), la cessione di cubatura è “quell’atto, a titolo oneroso  attraverso  il   quale  il  proprietario  del  fondo,  cui  inerisce  una determinata cubatura, distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura concessagli dal piano regolatore e, formando un diritto a sé   stante, lo trasferisce definitivamente all’acquirente, a beneficio del fondo di costui”. Più di recente, la stessa Suprema Corte ha confermato le caratteristiche di realità della cessione di cubatura, affermando che essa “non è definibile altrimenti che quale facoltà inerente al diritto di proprietà” (Cass. N. 10979/2007). Sulla base delle suesposte considerazioni, la scrivente, conformemente all’interpretazione già  sostenuta con  la  risoluzione del  17  agosto  1976 prot. 250948, ritiene che anche in materia di imposte dirette, il contratto di cessione di cubatura e, conseguentemente la cessione dei diritti di rilocalizzazione, concluso da privati produce un effetto analogo a quello proprio dei trasferimenti di diritti reali immobiliari.

Infatti, nell’operazione di cessione prospettata, attraverso il consenso del comune si verifica l’acquisto di un diritto strutturalmente assimilabile alla categoria dei diritti reali di godimento, in quanto la volontà dei privati contraenti, nel porre in essere il trasferimento di una delle facoltà in cui si estrinseca il diritto di proprietà, e cioè quella di costruire, modifica il limite di edificabilità fissato dal piano regolatore per i singoli appezzamenti, con la conseguente compressione del diritto di proprietà del cedente e il correlativo aumento dell’edificabilità sull’area del cessionario. L’art. 9, comma 5, del TUIR dispone che, “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento”.

In relazione a quanto sopra, tenuto conto che nella fattispecie in esame viene a configurarsi il trasferimento di una posizione giuridica assimilabile ad un diritto reale di godimento, per la quale si rendono applicabili le regole fiscali stabilite in relazione alle cessioni della proprietà, ne consegue che la cessione dei diritti di rilocalizzazione è produttiva di plusvalenze tassabili ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR.

In particolare, la cessione di diritti di rilocalizzazione che insistono su terreni agricoli realizza plusvalenza se il terreno è stato acquistato da meno di cinque anni e se non è pervenuto per successione mentre se detti diritti insistono su terreni edificabili la relativa cessione genera comunque plusvalenza ai sensi della richiamata lett. B), ultima parte, del citato articolo 67 del TUIR.

Nell’ipotesi in cui la cessione del diritto di rilocalizzazione genera plusvalenza, occorre individuare le modalità di determinazione della stessa. In linea generale, ai sensi dell’art. 68, comma 1, del Tuir, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i “corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”.

Nel   caso   di   specie,   mentre   il   valore   finale   è   certo,   in   quanto corrispondente  al  corrispettivo  del  cessione  del  diritto  di  rilocalizzazione, contrattualmente  determinato,  più  complessa  è  l’individuazione  del  valore iniziale del diritto ceduto. Al riguardo, la scrivente ritiene possibile ricorrere ad una perizia di stima dell’immobile che  stabilisca il  valore della  volumetria edificabile rispetto al valore del terreno.

In tal caso, i costi sostenuti per la relazione di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza, in quanto costituiscono costo inerente al bene.  

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

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