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AUTOVEICOLI VERDI: PARTITI IL 14 MARZO I NUOVI INCENTIVI “AD ESAURIMENTO” DEI FONDI STANZIATI

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I nuovi incentivi auto sono partiti giovedì 14 marzo, e sono concessi fino all’esaurimento dei 40 milioni di euro stanziati, che secondo le prime stime sono sufficienti per agevolare appena 25mila acquisti. Infatti dopo neanche 24 ore sono già in fase di esaurimento.

Autoveicoli Verdi: partiti il 14 marzo i nuovi incentivi “ad esaurimento” dei fondi stanziati

I nuovi incentivi auto sono partiti giovedì 14 marzo, e sono concessi fino all’esaurimento dei 40 milioni di euro stanziati, che secondo le prime stime sono sufficienti per agevolare appena 25mila acquisti. Infatti dopo neanche 24 ore sono già in fase di esaurimento.

 
Così già la legge istitutiva (Dl 83/12, articolo 17-decies) ha limitato la platea dei beneficiari. Il Dm attuativo (emanato l’11 gennaio dal ministero dello Sviluppo economico) ha posto vincoli procedurali e di assegnazione delle risorse tra le varie tipologie di mezzi e beneficiari, favorendo i veicoli che sono beni strumentali per le imprese (che però possono fruire dei bonus solo se rottamano un veicolo della stessa categoria immatricolato da oltre 10 anni e posseduto da loro da almeno un anno).

Come volevasi dimostrare gli ecoincentivi per l’auto si sono dimostrati una vana corsa contro il tempo. Si potevano prenotare da oggi ma in tarda mattinata erano gi terminati. I nuovi incentivi auto e hanno una dote finanziaria limitata: 40 milioni di euro, che secondo le prime stime sono sufficienti per agevolare appena 25mila acquisti. “Avevamo predetto esattamente quello che sarebbe accaduto. Questi incentivi sono solo fumo e niente arrosto anzi, per il nostro settore sono negativi perch hanno innescato un effetto attesa per nulla”. Questo il commento a caldo di Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, l’associazione che rappresenta i concessionari di autoveicoli di tutti i brand commercializzati in Italia. Conclude Pavan Bernacchi “Intanto abbiamo dissipato circa 5 milioni di euro di denaro pubblico per non vendere neanche un’auto in pi. Adesso butteremo via gli altri 35 milioni destinati alle aziende, ammesso che nel loro parco abbiano autoveicoli da rottamare con pi di dieci anni. Per un’azienda cosa molto difficile.

 Ai concessionari non resta che gestire le reazioni negative dei Clienti e di questo certo non avevamo bisogno”. Federauto da mesi ha lanciato accorati appelli al Governo perché bloccasse questo provvedimento, inutile e dannoso, che dilapiderà nel 2013 40 milioni di euro senza ottenere nessun effetto.  
I veicoli e gli importi  L’unico elemento ampio degli incentivi è il tipo di veicolo cui sono indirizzati: nelle norme non ci sono distinzioni di categoria, per cui in teoria il bonus non è riservato alle sole autovetture. Tuttavia, i limiti di emissione di CO2 (120 g/km come massimo assoluto) e l’esclusione dei mezzi ad alimentazione tradizionale (diesel e benzina) fanno sì che sostanzialmente il contributo spetti prevalentemente a pochi modelli di vetture e a qualche autocarro leggero (massa complessiva fino a 3,5 tonnellate). Infatti, il campo si restringe alle alimentazioni “alternative” (elettrica, ibrida e a gas, sia Gpl sia metano) e i veicoli elettrici e ibridi sono quasi tutte vetture; resterebbe spazio per furgoni e bus a gas, che però sforano il limite di CO2.

L’entità del bonus è modulata per livello di emissioni di CO2, secondo fasce tarate su percentuali del prezzo di acquisto ma comunque soggette a un limite massimo in valore assoluto. Si arriva fino a 5. 000 euro, ma questo massimo spetta praticamente solo a mezzi elettrici, il cui prezzo di listino è elevato.

Gli importi non sono tutti a carico dello Stato: metà è erogata sotto forma di sconto a carico del venditore. Nulla vieta che questi riservi al cliente un trattamento migliore di quello richiesto dalle norme sugli incentivi. Bisognerà comunque vedere quale sarà l’andamento dei prezzi di listino durante l’iniziativa, che è prevista per quest’anno, il 2014 e (sia pure con importi minori) il 2015.

IVA: LIQUIDAZIONE ANNUALE 2013

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I contribuenti IVA, tenuti a presentare la dichiarazione IVA annuale, devono versare entro il 18 marzo 2013 in unica soluzione o come prima rata dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2012 risultante complessivamente superiore a quella già versata in base alle liquidazioni periodiche, l’IVA  a saldo esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Tutti i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale dalla quale risulti un’imposta dovuta per l’anno solare precedente complessivamente superiore a quella già versata in base alle liquidazioni periodiche. In particolare sono tenuti al versamento dell’IVA annuale i contribuenti trimestrali, ad eccezione dei contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali ai sensi degli articoli 73, comma 1, lett. E) e 74, comma 4 del D. P. R. N. 633/1972.

I contribuenti sono tenuti al versamento in oggetto se in seguito alla compilazione della dichiarazione IVA annuale risulta un debito d’imposta al rigo VL32. L’importo da versare, indicato nel rigo VX1, si ricava sottraendo all’importo indicato nel rigo VL38 i crediti utilizzati di cui ai righi VL34 e VL35 e sommando gli interessi trimestrali eventualmente dovuti di cui al rigo VL36. L’importo minimo di versamento è pari a euro 10,33 (10 euro in seguito agli arrotondamenti effettuati in sede di dichiarazione annuale).
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche.

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI: GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI

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La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.  La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti diversamente abili indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI

La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.

La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti diversamente abili indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.

In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le seguenti agevolazioni:

FIGLI A CARICO

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:

■ se ha un’età inferiore a tre anni 1. 120 euro (1. 620 euro dal 1° gennaio 2013)

■ per gli altri figli 1. 020 euro (1. 350 euro dal 1° gennaio 2013)

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal

primo.

Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo

d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95. 000 euro (vedi Capitolo III).

VEICOLI

■ detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto

■ Iva agevolata al 4% sull’acquisto

■ esenzione dal bollo auto

■ esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

■ detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici

■ Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici

■ detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti

■ detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi

Effettua download della guida fiscale per le agevolazioni rivolte alle persone diversamente abili

IMU: SOSTITUTIVA DELL’IRPEF ED ESONERA DAL PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

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Le disposizioni che regolano l’IMU, ne prevedono l’effetto  sostitutivo, per la componente immobiliare, dell’IRPEF e delle relative  addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (art.  8, comma 1, del d. Lgs. N. 23/2011).

IMU: sostitutiva dell’Irpef ed esonera dal presentare la dichiarazione dei redditi

Le disposizioni che regolano l’IMU, ne prevedono l’effetto  sostitutivo, per la componente immobiliare, dell’IRPEF e delle relative  addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (art.  8, comma 1, del d. Lgs. N. 23/2011).  Al riguardo, si ricorda che con circolare n. 3/DF del 2012 il Dipartimento  delle finanze ha precisato che la locuzione “beni non locati” ricomprende sia i  fabbricati sia i terreni; per cui, detti immobili rientrano nell’oggetto dell’IMU  non solo nel caso in cui non risultino locati, ma anche in quello in cui non siano  affittati. L’effetto sostitutivo, quindi, si esplica sui redditi fondiari rivenienti dai  terreni, per la componente dominicale, e dai fabbricati, non affittati e non locati.

L’esclusione dell’Imu dalla base imponibile Irpef ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo, nonché sulla determinazione delle deduzioni e delle detrazioni rapportate al reddito complessivo. Lo precisa l’agenzia delle Entrate che, con la circolare 5 dell’11 marzo 2013, fornisce i chiarimenti sui rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi.

Si fa notare che il contribuente che possiede solo redditi assoggettati alle imposte sostitute dall’Imu (Irpef e relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati) non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre se possiede anche altri redditi deve verificare nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e Unico PF se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero.   

Effettua download della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 2013

CAUSE DI FORZA MAGGIORE: ELIMINATE LE SANZIONI AI CONTRIBUENTI MOROSI IN CREDITO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INADEMPIENTE NEL PAGAMENTO

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Non sono dovute le sanzioni per il ritardato e/o omesso versamento dei tributi quando il contribuente (impresa) dimostra che l’insolvenza dipende da“causa di forza maggiore”, imputabili al mancato pagamento da parte della pubblica amministrazione di crediti spettanti. E’ il principio di diritto enunciato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la Sentenza n. 158/29/12, pubblicata il 20 giugno 2012.

Cause di Forza Maggiore: Eliminate le sanzioni ai contribuenti morosi in credito con la Pubblica Amministrazione inadempiente nel pagamento

  
Non sono dovute le sanzioni per il ritardato e/o omesso versamento dei tributi quando il contribuente (impresa) dimostra che l’insolvenza dipende da“causa di forza maggiore”, imputabili al mancato pagamento da parte della pubblica amministrazione di crediti spettanti. E’ il principio di diritto enunciato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la Sentenza n. 158/29/12, pubblicata il 20 giugno 2012.

  
Se il mancato pagamento di tributi dipende da una causa di forza maggiore debitamente documentata dal contribuente, le sanzioni che saranno richieste dall’erario successivamente, insieme al tributo, non sono dovute. E una “causa di forza maggiore” può consistere nel dimostrare (e documentare) che il mancato pagamento e le difficoltà finanziarie della società morosa dipendono dai notevoli ritardi nel pagamento di servizi regolarmente eseguiti su commesse di una amministrazione pubblica (in questo caso la Regione Campania). Le motivazioni della sentenza, si basano sul difetto del requisito della colpevolezza previsto dal comma 5 dell’articolo 6 del D. Lgs n. 472/1997 e ricalcano quanto osservato dalla recente giurisprudenza di merito: “quando l’inosservanza della norma è necessariamente ed inevitabilmente cagionata da una forza esterna al soggetto obbligato, non sussiste il presupposto per la nascita dell’obbligazione delle soprattasse”.

 
La Commissione Tributaria Regionale di Roma evidenzia inoltre che, poiché anche la materia fiscale si fonda su principi di correttezza ed equità, non può mai trovare giustificazione logica, prima ancora che giuridica, la “punizione” indiscriminata dell’incolpevole contribuente che versi, e lo provi, in uno stato di coatta incapacità economica.

Lo stesso Ministero delle Finanze, si legge nella Sentenza del C. T. R. Roma, ha precisato come le obbligazioni al pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse in materia di imposte indirette seguono il regime proprio delle obbligazioni civili. Tale giustificazione rende giustificabile il mancato o ritardato pagamento delle imposte Irpef, Irap, Ires e Iva che hanno portato all’irrogazione delle sanzioni.  

PEC: DITTE INDIVIDUALI OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE (C.C.I.A.A.) ENTRO il 1° LUGLIO 2013

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Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l`ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 1 luglio 2013, e non piu` entro il 30 dicembre 2013, come previsto dal D. L. N. 179/2012.

PEC: ditte individuali obbligo di comunicazione  all’Ufficio del Registro delle Imprese (C. C. I. A. A. ) entro il 1° Luglio 2013

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l`ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 1° luglio 2013, e non piu` entro il 30 dicembre 2013, come previsto dal D. L. N. 179/2012.

 

Cambiano anche i tempi di sospensione della domanda

L`ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un`impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell`irrogazione della sanzione prevista dall`articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l`indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni. Trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata. Si ricorda che tale comunicazione e` esente dall`imposta di bollo e da diritti di segreteria.

DETRAZIONI FISCALI PER RISPARMIO ENERGETICO: CASO DEL CAMINO A LEGNA “FRANCESE”

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Comprare/Creare un camino a legna nuovo o tecnologicamente avanzato rispetto al precedente (caso dei camini a legna “Francesi” con il vetro temperato), è un tipo di intervento che comporta un concreto risparmio energetico alla casa.

DETRAZIONI FISCALI PER RISPARMIO ENERGETICO: CASO DEL CAMINO A LEGNA “FRANCESE”

 

Comprare/Creare un camino a legna nuovo o tecnologicamente avanzato rispetto al precedente (caso dei camini a legna “Francesi” con il vetro temperato), è un tipo di intervento che comporta un concreto risparmio energetico alla casa.

Pertanto, l’installazione di un camino a legna, conferisce il diritto ad usufruire della detrazione fiscale per Risparmio Energetico del 36% – 50%, ai sensi dell’articolo  16-bis del D. P. R. 916/1987 Tuir, ed articolo 11 D. L. 83/2012 convertito in Legge 134/2012.

N. B. : Nel caso in cui nella abitazione fosse già presente un precedente camino, è possibile optare per il regime del 55% ai sensi dell’articolo 4 D. L. 201/2011 oppure per il regime del “Risparmio Energetico sovra richiamato.

Nel caso in cui la casa fosse sprovvista di un precedente camino (o non fosse possibile dimostrare il contrario) si può usufruire per il solo regime del risparmio energetico, poiché è sufficiente il miglioramento termico conseguito con l’installazione di un  camino a legna.

TASSA DI VIDIMAZIONE ANNUALE LIBRI 2013: DA VERSARE ENTRO IL 18 MARZO 2013

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Le società di capitali (S. P. A. , S. R. L. , S. A. P. A. ), comprese quelle consortili, devono versare, entro il 16 marzo di ciascun anno (quest’anno il 18 perchè il 16 cade di sabato ed il 17 è considerato festivo), una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

TASSA DI VIDIMAZIONE ANNUALE LIBRI 2013: DA VERSARE ENTRO IL 16 MARZO 2013

Le società di capitali (S. P. A. , S. R. L. , S. A. P. A. ), comprese quelle consortili, devono versare, entro il 16 marzo di ciascun anno (quest’anno il 18 perchè il 16 cade di sabato ed il 17 è considerato festivo), una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.

 

La Vidimazione dei registri contabili

La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 del codice civile).

In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:

·        libro dei soci

·        libro delle obbligazioni

·        libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

·        libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

·        libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale

·        libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;

·        libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti

·        ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.

Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc. ) non devono essere vidimati.  

Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

 

Come e Quando Versare

I termini e le modalità di versamento sono i seguenti:

·        il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI 

prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento

·        il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

 

Sanzioni

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro

IVA AL 10% SU MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE: CHIEDI IL RIMBORSO DELL’IVA E/O CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

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IVA al 10% per  la  manutenzione e la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento e le caldaie, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.   Contattaci per il rimborso dell’IVA o la certificazione del Credito da compensare in F24.

IVA al 10% per  la  manutenzione e la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento e le caldaie, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.   Contattaci per il rimborso dell’IVA o la certificazione del Credito da compensare in F24.

 

SINTESI DELLA RISOLUZIONE N. 15/E

Direzione Centrale Normativa Roma, 4 marzo 2013

OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Interventi di manutenzione ordinaria – Aliquota IVA – Revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del DPR n. 633 del 1972 , è stato esposto il seguente

 

QUESITO

ALFA s. R. L. Eroga servizi di assistenza e  manutenzione di impianti di riscaldamento e,  in  particolare,  di  caldaie  a  gas.   La  sua  attività  prevalente consiste nelle revisione periodica obbligatoria degli impianti privati di riscaldamento e nel controllo delle emissioni degli stessi.

Premesso quanto sopra, la società istante chiede se le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, prescritte dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dal successivo decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, possano essere assoggettate all’aliquota IVA ridotta nella misura del 10 per cento prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999 n.   488  per  “le  prestazioni  aventi  per  oggetto  interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE

La società istante ritiene che l’attività di revisione periodica obbligatoria degli impianti privati di riscaldamento e di controllo delle emissioni degli stessi costituisca intervento di manutenzione ordinaria, sia per il suo carattere periodico (i  cui termini sono fissati ex lege) che per l’assenza di operazioni volte ad incrementare la resa degli impianti o il loro valore originario. Ciò non di meno, è dell’avviso che gli interventi, di cui al presente interpello, avendo ad oggetto impianti privati e non condominiali debbano essere assoggettati ad IVA con l’aliquota ordinaria del 21%.

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre

1999, n. 488, “le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata” sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento.

Al riguardo è opportuno premettere che l’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, cui rinvia la norma in esame, recante la definizione delle varie tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio, è stato trasfuso nell’articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Tale Testo Unico rappresenta,  pertanto,  la  normativa  di  riferimento  per  l’individuazione delle tipologie di interventi agevolati.

Si osserva, inoltre, che l’agevolazione tributaria, negli anni passati oggetto di continue proroghe, è entrata a regime per effetto dell’articolo 2, comma 11, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Tra le prestazioni agevolate, in base al disposto di cui al citato articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, rilevano, ai fini del presente interpello, gli interventi di manutenzione ordinaria, vale a dire quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli  edifici  e  quelle  necessarie  ad  integrare  o  mantenere  in  efficienza  gli impianti tecnologici esistenti (articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ora articolo 3, lettera a), del DPR 6 giugno 2001, n. 380).

Sul punto, l’amministrazione finanziaria, con circolare n. 71 del 7 aprile 2000, ha precisato che il beneficio in commento è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.

Premesso quanto sopra, deve concludersi che la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell’alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento.

Si precisa, altresì, che l’agevolazione in esame, diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento, ordinariamente identificabili con i consumatori finali della prestazione, non  è  applicabile ai  contratti aventi ad  oggetto, oltre  alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto (cfr. Circolare Min. Finanze, 7 aprile 2000, n. 71).

L’eventuale richiesta di rimborso dell’IVA addebitata agli utenti in misura eccedente  il  10  per  cento,  da  presentarsi  entro  il  termine  biennale  di  cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data del versamento dell’imposta applicata nella misura ordinaria, potrà essere soddisfatta solo  a  condizione che  il  prestatore di  servizi  dimostri l’effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi.

In ragione della necessità di escludere che a seguito della presente risoluzione possano verificarsi indebiti arricchimenti, si precisa che, per ottenere il  rimborso dell’imposta applicata in  misura eccedente il  10  per  cento,  non possono essere utilizzati i  meccanismi di variazione delle fatture disciplinati dall’articolo 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (cfr. Risoluzione 15 ottobre 2010, n. 108/E).

 

 WELCOME%20WOMEN%205%20sx. Jpg  Chiamaci al numero Verde 800. 19. 27. 52 per assistenza ai fini dell’istanza di rimborso IVA e/o della certificazione del credito o inviaci e. Mail a a. Ferretti@networkfiscale. Com

REDDITOMETRO: KO IL RECENTE D.M. 65648 DEL 24.12.2012 POICHÉ ILLEGITTIMO E LESIVO DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEL CITTADINO

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Il Caso: Un pensionato ha sostenuto che attraverso il monitoraggio delle spese si possono conoscere anche gli aspetti più privati della vita del singolo cittadino, includendo anche le spese per cure mediche ledendo in tal modo il diritto alla riservatezza proprio di ogni cittadino.  E il redditometro finirebbe per passare al setaccio anche le spese per soggetti diversi dal contribuente.

Redditometro: KO il recente D. M. 65648 del 24. 12. 2012 poiché illegittimo e lesivo del diritto alla riservatezza del cittadino

Premesso che anche se l’ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli ha valenza solo ai fini del singolo caso giudicato, ci si attende comunque una eco a livello nazionale che metta sotto esame l’intero apparato su cui si fonda il sistema del redditometro.

 

Il Caso: Un pensionato ha sostenuto che attraverso il monitoraggio delle spese si possono conoscere anche gli aspetti più privati della vita del singolo cittadino, includendo anche le spese per cure mediche ledendo in tal modo il diritto alla riservatezza proprio di ogni cittadino.  E il redditometro finirebbe per passare al setaccio anche le spese per soggetti diversi dal contribuente.

 

Ragioni che il giudice ha ritenuto fondate costituendo così un precedente giurisprudenziale destinata a far discutere.  Lo stesso magistrato ha anche ordinato la cancellazione dei dati acquisiti.  

 

Di fatto si è sancita l’illegittimità del recente D. M. 65648 del 24. 12. 2012, che ricordiamo amplia i poteri di accertamento ed acquisizione dei dati in capo alla Agenzia delle Entrate allo scopo di determinare in via induttiva il reddito reale del contribuente in base alla sua capacita di spese e “tenore di vita”.

Per il Giudice di Pozzuoli il dm in oggetto “è non solo illegittimo, ma radicalmente nullo ai sensi dell’articolo 21 septies Legge 241/1990 per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione in quanto emanato del tutto al di fuori del perimetro disegnato dalla normativa primaria (Articolo 38 DPR 600/73) dai suoi presupposti”.   In sintesi il DPR 600/73 Art. 38 non individua categorie di contribuenti, ma li  ripartisce limitatamente  per aree geografiche e numerosità del  nucleo familiare. Pertanto il decreto va ben oltre il disposto normativo e “non ha le spalle coperte”.

Per il giudice, viene leso il diritto alla riservatezza e la libertà di gestire il proprio denaro come meglio si crede, oltre che il diritto alla difesa (non potendo contestare e conoscere nel merito l’algoritmo segreto con  cui l’Agenzia fa valere le proprie presunzioni).

 

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che impugnerà i la decisione del giudice. Ricorso che dovrà essere presentato in Cassazione. Per il momento l’ordinanza dispone che l’amministrazione finanziaria non può  intraprendere alcuna ricognizione o archiviazione e utilizzare i dati relativi a quanto previsto dall’articolo 38 4° e 5° comma del DPR 600/73.

 

Effettua download della ordinanza del Giudice di Napoli (Pozzuoli) sul KO del redditometro

 

 

 

 WELCOME%20WOMEN%203. Jpg  

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