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CONTRIBUTI: REGIONE TOSCANA AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI FRA I 18 E 40 ANNI

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E’ possibile presentare le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla Regione Toscana per facilitare l’avvio di nuove imprese e l’attività imprenditoriale di giovani fra 18 e 40 anni (non compiuti). Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 30 aprile 2015.  

Contributi: Regione Toscana  agevolazioni per i giovani fra i 18 e 40 anni 

E’ possibile presentare le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla Regione Toscana per facilitare l’avvio di nuove imprese e l’attività imprenditoriale di giovani fra 18 e 40 anni (non compiuti). Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 30 aprile 2015.  

Le opportunità sono quelle inserite nella legge regionale per la promozione dell’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali uscita a luglio, che amplia la sfera delle attività per cui è possibile chiedere il finanziamento e quindi aumenta la platea dei soggetti beneficiari.

Con le modifiche introdotte alla legge regionale 21 del 2008 sull’imprenditoria giovanile, la Regione Toscana rende così disponibile uno strumento in più per favorire lo sviluppo dell’economia toscana. Nel caso delle imprese giovanili ha elevato il limite di età da 35 a 40 anni; ha previsto nuove tipologie di beneficiari, ossia donne e lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali; ha aperto tali opportunità sostanzialmente a quasi tutti i settori di attività e non solo alle imprese ad alto contenuto tecnologico così come era previsto dalla precedente legge.

Le risorse messe a disposizione, per questa prima fase, sono complessivamente 12 milioni di euro in tre anni. Le richieste possono essere presentate in qualsiasi momento fino al 30 aprile 2015.  Per il 50% sono destinate a finanziare le imprese di giovani fino a 40 anni, per il 30% le imprese a titolarità femminile, per il 20% le imprese costituite da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali.

Beneficiari:
Possono accedere alle agevolazioni le piccole e medie imprese (incluse le cooperative), con sede legale e operativa in Toscana, iscritte o in corso di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Le imprese possono essere costituite da:

ü  giovani, con età non superiore ai 40 anni;

ü  donne, per le quali non è previsto alcun limite di età;

ü  lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di 6 mesi nei 24 precedenti la domanda di agevolazione; anche in questo caso non è previsto alcun limite di età.

Tali requisiti devono riguardare il titolare, o per le imprese con più soci, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci (soci lavoratori in caso di cooperative), che detengono almeno il 51% del capitale sociale.

Tali requisiti devono essere posseduti al momento della costituzione dell’impresa, nel caso di imprese di nuova costituzione, oppure alla data di richiesta di ammissione alle agevolazioni, nel caso di imprese in espansione.

Le imprese, infatti, possono essere di nuova costituzione, quindi nate nel corso dei 6 mesi precedenti o successivi la data di presentazione della richiesta di agevolazione oppure imprese in espansione, cioè costituite nel corso dei 3 anni precedenti e che dichiarano di effettuare investimenti allo scopo di consolidare o migliorare il proprio posizionamento competitivo (ad es. Nuovi prodotti o servizi, accesso a nuovi mercati, riduzione dell’impatto ambientale, realizzazione di processi di integrazione aziendale, incremento dell’occupazione nei due anni successivi).

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme:

§  prestazione di garanzia su finanziamenti e operazioni di leasing rilasciata alle banche e agli intermediari finanziari, per un importo massimo non superiore all’80% del finanziamento complessivo, e comunque per un importo garantito non superiore a 250. 000 euro e una durata massima del finanziamento di 15 anni;

§  contributo per la riduzione del tasso di interesse* su finanziamenti e operazioni di leasing, pari al 50% dell’importo degli interessi gravanti sul finanziamento;
* La DGR n. 17 del 14 gennaio 2013 stabilisce la modifica dell’Allegato A alla DGR 907 del 24 ottobre 2011 Condizioni e modalità per l’attuazione degli interventi agevolativi di cui alla legge regionale 29 aprile 2008 n. 21, portando il contributo in conto interessi dal 70% al 50% dell’importo degli interessi gravanti sul finanziamento garantito.  Tale modifica si applica alle domande presentate a Fidi Toscana S. P. A. A partire dal 31 gennaio 2013, ovvero dal giorno  successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – BURT  del Decreto dirigenziale di approvazione del nuovo Regolamento degli interventi previsti dalla Legge Regionale 21/2008 e delle modalità di presentazione della domanda.

§  assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale dell’impresa per un importo massimo di 100. 000 euro, solo nel caso di imprese giovani, costituite come società di capitali e con un progetto di sviluppo a carattere innovativo, ossia che prevede rispetto al mercato di riferimento almeno una delle seguenti attività:

ü  la realizzazione di un nuovo prodotto o servizio;

ü  lo sviluppo di nuove tecniche di produzione di beni o servizi;

ü  lo sviluppo di nuove modalità organizzative;

ü  lo sviluppo di tecniche di distribuzione innovative,

ü  l’utilizzo di un nuovo brevetto proprio o di altri soggetti.

La partecipazione al capitale dell’impresa è temporanea e deve essere smobilizzata entro 7 anni.

Spese ammissibili:
Sono ammissibili le spese per investimenti che sono strettamente collegati all’attività economica per la quale viene fatta richiesta di agevolazione.

Gli investimenti possono riguardare:

Ø attivi materiali, impianti macchinari, attrezzature, arredi; opere murarie; impiantistica aziendale;

Ø attivi immateriali, ossia spese per l’acquisizione di diritti di brevetto, licenze, marchi, avviamento; servizi di consulenza inclusa la predisposizione del piano di impresa; attività promozionali; costi di brevetto e altri diritti di proprietà industriale; capitale circolante connesso agli investimenti nella misura massima del 40% del finanziamento.

Le spese si riferiscono a investimenti successivi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Soggetto attuatore:
Il soggetto attuatore è Fidi Toscana. La società per azioni, che opera nel settore dei servizi finanziari per sostenere la crescita delle piccole e medie imprese in Toscana, ha creato Fidi Toscana Giovani (info  fiditoscanagiovani. It) , interamente dedicata alla nascita ed alla crescita dell’imprenditoria giovanile in Toscana.

 

IVA: Aliquota ridotta per grassi ed olii di origine vegetale ed animale

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Interpello: Si richiede conferma dell’Aliquota IVA agevolata al 10% applicabile agli oli e grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto ‘prodotti energetici’.

Lettura e Sintesi della RISOLUZIONE N. 17/E del 18 marzo 2013 emessa dalla Agenzia delle Entrate

 

Interpello: Si richiede conferma dell’Aliquota IVA agevolata al 10% applicabile agli oli e grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto ‘prodotti energetici’.

 

Quesito

La società ALFA SPA si occupa della fornitura di oli e grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata da 1507 a 1518, destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, con potenza installata superiore a 1 (uno) KW.

Attualmente, la Società assoggetta ad IVA, con applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento, le cessioni di “olio di palma” (codice NC 1511), secondo le indicazioni fornite dalla risoluzione n. 217/E del 12. 8. 2009 dell’Agenzia delle Entrate, [mentre assoggetta ad IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 21 per cento, i “grassi ed oli animali o vegetali” (codice NC 1518)], stante quanto previsto dal punto 104 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 che prevede l’aliquota IVA del 10 per cento per le sole cessioni di “oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1KW”.

Tutto ciò premesso, la società istante, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento, chiede di poter equiparare tutti i prodotti di cui ai codici di nomenclatura combinata da 1507 a 1518 agli oli combustibili indicati al n. 104 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633 del 1972.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La società istante, mutuando quanto affermato dall’Agenzia delle Dogane nella nota 95159 del 17/7/2009 (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 217/E del 12/8/2009), con riferimento all’olio di palma, ritiene che analoghe considerazioni possano essere svolte anche per tutti gli altri prodotti di cui ai codici  di  NC  da  1507  a  1518,  espressamente  richiamati  dalla  lettera  a) dell’articolo 21 del D. Lgs. 504/1995, utilizzati come combustibile per la produzione di energia elettrica.

Al riguardo, la citata risoluzione ha infatti affermato che “l’olio di palma utilizzato come olio combustibile per generare energia elettrica in un impianto avente una potenza installata superiore ad 1 (uno) Kw sia equiparabile agli oli indicati al numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972, per cui alla cessione dello stesso, così come all’estrazione da un deposito IVA di cui al citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento”.

Tutto ciò premesso, la società istante ritiene che la fornitura di oli e grassi vegetali non modificati chimicamente (codici di NC da 1507 a 1515) e di grassi ed oli animali o vegetali specificatamente ricompresi dalle classi da NC 1516 a 1518,  nei  confronti  dei  propri  clienti,  che  utilizzino  tali  prodotti  come combustibili  per  generare  energia  elettrica  in  impianti  aventi  una  potenza installata superiore ad 1 (uno) Kw (previa apposita dichiarazione in merito), vada fatturata applicando l’aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del disposto del numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972.

Ritiene inoltre di poter procedere, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, del DPR 633/1972, all’emissione di note di variazione dell’IVA versata con riferimento alle operazioni eventualmente effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

 

Parere dell’Agenzia delle entrate

Il numero 104 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, prevede, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento alla cessione di “oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw”.

In proposito, la risoluzione n. 217 del 2009 ha specificato, con riferimento all’olio di palma (codice NC 1511) utilizzato come olio combustibile per generare energia elettrica in un impianto avente una potenza installata superiore ad 1 (uno) Kw, che lo stesso è equiparabile agli oli indicati al numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972, per cui alla relativa cessione dello stesso è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

La  soluzione  si  fonda  sul  parere  tecnico  emesso  dall’Agenzia  delle Dogane con la  nota  95159 del 17 luglio 2009, integralmente riportato nella risoluzione cui si rinvia. Tale nota, per quel che qui rileva, ha evidenziato che, per effetto del recepimento della direttiva 2003/96/CE (concernente la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), il D. Lgs. 2. 2. 2007 n. 26 ha apportato numerose modifiche al Testo Unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (D. Lgs. 26. 10. 1995 n. 504), disponendo, tra l’altro, la sostituzione delle parole “oli minerali” con “prodotti energetici” e la modifica dell’articolo 21, rubricato “Prodotti  soggetti  ad  accisa”,  che  riporta  ora  l’elencazione  dei  prodotti energetici, tra i quali sono ricompresi, alla lettera a), i prodotti “di cui ai codici NC da 1507 a 1518”, se destinati a essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori. Il successivo comma 9 dell’articolo 21 citato prevede altresì che “i prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l’applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A”.

L’Agenzia delle Dogane, ha precisato dunque che, sotto il profilo dell’accisa, l’olio di palma assume il trattamento fiscale previsto per l’olio minerale a cui si sostituisce nell’uso di carburazione o combustione.

Tanto premesso, la scrivente ha ritenuto opportuno acquisire nuovamente il parere dell’Agenzia delle Dogane in merito a quanto chiesto dalla società istante.

Al  riguardo,  la   suddetta  Agenzia,  con  nota  prot.   145006/RU  del 21/01/2013, nel confermare il contenuto del parere reso nel 2009, ha chiarito che “…le considerazioni già esposte da questa Agenzia con nota prot. 95159 del 17 luglio 2009, con particolare riferimento all’olio di palma, possono trovare analoga applicazione per gli oli ed i grassi di origine animale e vegetale rientranti nei suddetti codici NC [da NC 1507 a 1518] se destinati ad essere utilizzati come combustibili o carburanti, compresa la produzione di energia elettrica che avviene mediante carburazione o combustione di un prodotto energetico”.

In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane, la scrivente ritiene che gli oli e grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in   quanto   ‘prodotti   energetici’  –   se   destinati   ad   essere   utilizzati  come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, con potenza installata superiore a 1 (uno) KW – siano equiparabili agli oli indicati nel numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972, alla cui cessione degli stessi si applica l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

Va detto che laddove in via precauzionale sia stata applicata l’aliquota ordinaria, è consentita l’emissione di note di variazione ex articolo 26, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, entro un anno dall’emissione dell’originario documento.

Conseguentemente, la controparte (cessionario o committente) sarà tenuta a ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato in precedenza, riversando l’imposta all’Erario (risoluzione 17 ottobre 2001, n. 161/E).

I chiarimenti forniti restano in ogni caso subordinati all’effettivo inquadramento dei prodotti forniti dalla società istante nei codici della nomenclatura combinata della tariffa doganale ad uso integrata da NC 1507 a 1518,  sulla  base  dell’esame delle  caratteristiche dei  prodotti  compiuto dalla competente amministrazione doganale.

IVA: LA DICHIARAZIONE IVA PUÒ ESSERE VARIATA DAL CONTRIBUENTE

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I Giudici di legittimità ribadiscono la tesi  (cfr sentenze del 2 luglio 2008, n.  18076 e del 2 marzo 2004, n.  4236), della  emendabilità delle dichiarazioni annuali (o autonome) IVA.  

IVA: La Dichiarazione IVA può essere variata dal contribuente  

I Giudici di legittimità ribadiscono la tesi  (cfr sentenze del 2 luglio 2008, n.  18076 e del 2 marzo 2004, n.  4236), della  emendabilità delle dichiarazioni annuali (o autonome) IVA.

Concordemente a  quanto disciplinato dallo Statuto del contribuente in merito ai rapporti con l’Erario che devono ispirarsi a principi di buona fede, affidamento e sostanziale equilibrio fra le parti, con la conseguenza che  è riconosciuta al contribuente la facoltà di modificare il contenuto della propria dichiarazione per poter dimostrare “l’inesistenza, anche parziale, dei presupposti erroneamente dichiarati”.

Tale facoltà non può essere, invero, consentita sine die, dovendo individuare un termine, al fine di rispettare il postulato di certezza dei rapporti giuridici che, “nel silenzio del legislatore” (cfr. Sentenza 18076/2008), può farsi coincidere con quello fissato dall’art. 57 del D. P. R. N. 633/1972, ovvero il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata.

Il modello dichiarativo, non costituisce, come rilevato dai giudici di legittimità, “la fonte dell’obbligo tributario” ma semplicemente un elemento essenziale nel processo di accertamento e riscossione dell’imposta. Per questo non ha carattere confessorio e può ben essere ritrattata, entro i limiti temporali suddetti, dal soggetto passivo, nel rispetto del principio di capacità contributiva, pietra angolare dell’imposta sul valore aggiunto.  

PROROGATO AL 15 OTTOBRE 2013 IL TERMINE PER L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI

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Prorogato il termine per l’invio della comunicazione dei beni ai soci. L’adempimento passa dal 2 aprile (essendo il 31 marzo, data della scadenza, domenica) al prossimo 15 ottobre.  

Prorogato al 15 ottobre 2013 il termine per l’invio della comunicazione dei beni ai soci

 

Prorogato il termine per l’invio della comunicazione dei beni ai soci. L’adempimento passa dal 2 aprile (essendo il 31 marzo, data della scadenza, domenica) al prossimo 15 ottobre.

Lo ha deciso il direttore dell’agenzia delle Entrate Befera che, con provvedimento del 25 marzo, motiva la proroga con «l’esigenza di valutazione, da parte dell’Agenzia, delle proposte di semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la tipologia delle informazioni da comunicare e le relative modalità di trasmissione.

Il rinvio del termine è dovuto alla definizione del confronto in atto con le associazioni di categoria.

 Entro il 2 aprile le imprese avrebbero dovuto trasmettere l’elenco di tutti beni affidati in godimento a soci e familiari. Questo non solo per il 2011, anno di prima applicazione della norma (articolo 2 del Dl 138, entrato in vigore il 17 settembre 2011), ma anche per il 2012.

Effettua download del provvedimento della Agenzia delle Entrate

SVILUPPATORI FREE LANCE DI APPLICAZIONI MOBILE PER SMARTPHONE E IPAD (PHONE, ANDROID, ETC..) GUIDA FISCALE E VADEMECUM 2.0

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Step 2. Esaminiano in sintesi, per un primo pratico approccio, il caso di un soggetto, persona fisica, che svolge diverse attività, a cui corrispondono diverse entrate, in regime di partita iva.

SVILUPPATORI FREE LANCE DI APPLICAZIONI MOBILE PER SMARTPHONE E IPAD (PHONE, ANDROID, ETC. ) GUIDA FISCALE E VADEMECUM 2. 0

 

Step 2. Esaminiano in sintesi, per un primo pratico approccio, il caso di un soggetto, persona fisica, che svolge diverse attività, a cui corrispondono diverse entrate, in regime di partita iva.

Premesso, non parliamo di reddito di impresa prodotto attraverso forma giuridica delle società di capitali (srl, spa, sapa, srls, srlcr) e/o di persone (snc, sas, ss), oggetto di un prossimo intervento (il 3. 0).

Nostro orientamento è  e sarà sempre quello di consentire un risparmio lecito di imposta, di contributi e di oneri camerali, evitando inutili sprechi.

Codice Attività

Si individua il prevalente, è si possono comunicare alla Agenzia delle Entrate gli altri accessori, i principali sono:

74. 10. 21 disegnatori grafici di pagine web

62. 02. 00 CONSULENZA INFORMATICA PER L’INTEGRAZIONE DELL’HARDWARE E DEL SOFTWARE

63. 12. 00 portali web gestione

62. 09. 09 altri servizi connessi alle tecnologie

62. 02. 02 consulenza per installazione software ed hardware

62. 01. 00 programmazione di software personalizzato

 

CCIAA

Consigliamo di configurare l’attività sulla figura del  lavoratore autonomo, tradotto: libero professionista. Evitando l’iscrizione alla CCIAA (camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato), il che fa si, che si risparmiano €. 88,00 all’anno (quota annuale di una ditta individuale di diritto camerale).

Caso Utile: ad un nostro cliente lavoratore autonomo un addetto della banca non voleva aprire conto corrente come professionista,  vincolandone l’apertura ad una preventiva iscrizione alla camera di commercio. Abbiamo fatto presente che, un lavoratore autonomo che presta consulenza non deve iscriversi alla CCIAA, ad esempio: un avvocato commercia? NO. Un commercialista commercia? NNO. Un consulente del Lavoro Commercia? NNNNOOO. Pertanto dieci minuti dopo il cliente aveva il conto corrente aperto.

INPS

Non essendoci l’obbligo di iscriversi al commercio o alla sezione artigiani e non esistendo un cassa privata (tipo cassa forense, inarcassa, et similia) consigliamo la Gestione Separata, si risparmiano di soli contributi fissi oltre 3. 000 euro all’anno (vedere foglio di calcolo per individuare risparmio finanziario e previdenziale). Non è detto che non si versano, ma con la Gestione separata se dal conteggio ricavi meno costi ho un utile, allora verso contributi, se non ho un utile non verso. Con la gestione commercio/artigiano, devo versare indipendentemente dal reddito, anche se ho una perdita.

Attenzione, non si deve improvvisare, la contabilità deve essere monitorata e si deve essere seguiti da valido professionista onde evitare di compromettere ogni ipotesi di convenienza contributiva, fiscale e finanziaria.

 

RITENUTE ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO

Chi per  convenienza o necessità (Rd alto) opta per il regime della partita IVA ordinaria, quando emette fatture verso soggetti titolari a loro volta di partita IVA,  subisce una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% (vedete il foglio di calcolo).

La ritenuta è un “paracadute” o “tesoretto”, viene determinata sul compenso “lordo”. Nel corso dell’anno, si sostengono costi deducibili, pertanto, se seguiti, monitorando il reddito passo passo, a fine anno (almeno 8 mesi prima della scadenza per il versamento delle imposte in Unico – giugno/luglio anno successivo a quello oggetto del calcolo di imposta) si determina un reddito imponibile che spesso consente al contribuente di essere a credito e compensare con le ritenute subite, quota parte o tutti i contributi da versare (eventualmente, se il reddito è positivo) e delle imposte (vedere foglio di calcolo). Per questo motivo, spesso conviene il regime ordinario a quello dei minimi.

Il tutto, sempre con un monitoraggio che consente di rispettare gli studi di settore ed il redditometro. Non si improvvisa.

IRAP

in assenza di dipendenti o un’organizzazione strutturata, non si è soggetti all’IRAP.

Considerate, secondo le nostre statiche, del portale e dello Studio, il 70% dei contribuenti scegli il regime dei minimi ed il 30% il regime ordinario, con iscrizione alla gestione separata INPS. Nessuno dei nostri assistiti o utente ha scelto la gestione commercio o artigiana, poiché finanziariamente sono un bagno di sangue,  prevedono il versamento del minimale indipendentemente dal reddito prodotto per un importo superiore ai 3. 000 annui (fatta eccezione per il piccolo imprenditore che non è tema di questa diesamina).

 

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Sfatiamo il commercio, focus sugli  sviluppatori freelance che producono applicazioni. Tali soggetti, di solito svolgono diverse attività, hanno diverse tipologie di entrate.  Se avessero solo reddito dalla cessione dei diritti di vendita delle applicazioni create, allora vale la guida 1. 0 della passata settimana, oppure la 3. 0 se dovessero avviare una impresa con forma giuridica delle società di capitali o di persone (rarissime ad oggi, grazie alle srl under 35 e over 35).

Nell’ipotesi, di maggior frequenza, in cui il freelance abbia diverse entrate, adotta i codici visti in precedenza, per i quali applichera’ le regole fiscali per la determinazione del reddito da lavoro autonomo (ricavi da compensi – costi, dichiarazione in unico). In merito al’inquadramento, gli sviluppatori freelance che producono applicazioni   sono lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, che consentono a terzi (apple, google, samsung, etc. ) di vendere attraverso loro “piattaforme” le proprie applicazioni, intese come opere dell’ingegno. Chi vende è il proprietario/gestore del negozio on line,  il freelance incassa delle royalties. Inquadrata come introiti derivanti  dalla cessione di diritti, beni immateriali tutelati dalle norme sul diritto di autore da parte dell’autore o inventore, non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali. La royalties non passa nel reddito del lavoratore autonomo, ma va direttamente indicata  in unico (730 se non si titolari di p. I. ).

CLASSIFICAZIONE OPERE DELL’INGEGNO

i  brevetti  industriali  ed  i  processi,  le  formule  e  informazioni  acquisite  in campo industriale, scientifico e commerciale,

il software, i disegni,

le opere d’architettura,

le opere letterarie e musicali,

i modelli ornamentali di utilità, gli articoli per giornali e riviste.

 

DOCUMENTAZIONE

I compensi sono certificati da un documento che riporta

ammontare lordo del compenso,

ammontare delle ritenute effettuate,

ammontare netto erogato.

 

COME DETERMINARE IL REDDITO IMPONIBILE

Il  reddito  imponibile  delle  opere  d’ingegno  corrisponde  all’ammontare  dei  proventi percepiti nell’anno d’imposta, in denaro o in natura, ridotto di un importo a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Si  tratta  di  una  forfetizzazione  dei  costi  deducibili  dal reddito,  in quanto non è ammessa la deduzione di spese documentate.

 

Tale deduzione è pari:

al 25% dei proventi percepiti da soggetti di età superiore a 35 anni, (reddito imponibile 75%)

 

al 40% dei proventi percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni, (reddito imponibile 60%)

 

La ritenuta applicata dal sostituto d’imposta, nella misura del 20% sul reddito imponibile, è a titolo d’acconto. Pertanto,  solo il 75% o 60% del reddito dichiarato è assoggettato a tassazione e concorre alla formazione del reddito complessivo.

 

Per capire quale regime fiscale conviene adottare (tra regime dei minimi, ordinario ed art. 13 L. 388/2000), dipende dal soggetto in esame, varia caso per caso, ed un valido consulente può tutelare il cliente e fargli risparmiare fino ad un 25% in termini di uscite finanziarie annue.

 

Da anni forniamo assistenza in tutta Italia ai titolari di partita Iva, oggi più che mai fornendo un programma contabile in cloud direttamente ai nostri clienti e comunicando con loro in ambiente riservato, criptato, con videochiamate a nostro carico, godendo della partnership di Passepartout S. P. A.

 

Per capire senza nostra assistenza quale regime fiscale adottare puoi scaricare il foglio di calcolo gratuito

 

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WELCOME%20WOMEN%205%20sx. JpgOgni titolare di partita iva deve applicare in modo corretto il principio dell’inerenza contabile, giustificando ogni uscita finanziarie correlata alla propria attività con documentazione fiscale (es: fatture, ricevute, schede carburanti, estratti di cc bancari, etc. ). Pertanto, ogni sviluppatore freelance, consulente informatico, web designer etc. Avrà un proprio esoscheletro di ricavi ed uno di costi, che una volta individuato, (SAGGIAMENTE PRIMA DI APRIRE PARTITA IVA O IN CORSO D’ANNO, VARIANDO REGIME ANCHE SOLO NEL RISPETTO DEL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE A TUTELA DEL CONTRIBUENTE, MA PRIMA DELLE DICHIARAZIONI IVA E/O DEI REDDITTI) consentirà di individuare la scelta con maggior convenienza, in termini fiscali, contributivi e previdenziali.

 

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CONTRIBUTI ED INCENTIVI: PUBBLICATA LA NUOVA GUIDA DI ORIENTAMENTO AGLI INCENTIVI PER LE PMI DELLA REGIONE TOSCANA

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Pubblicata la XVIII edizione in formato pdf   della utilissima ed unica in Italia “Guida di orientamento agli incentivi per le imprese”, che illustra contributi,  incentivi e le agevolazioni per imprese  industriali, artigiane, turistiche e commerciali ed agricole, giovani ed imprenditoria femminile.

Contributi ed Incentivi: Pubblicata la Nuova Guida di orientamento agli incentivi per le PMI della Regione Toscana

Pubblicata la XVIII edizione in formato pdf   della utilissima ed unica in Italia “Guida di orientamento agli incentivi per le imprese”, che illustra contributi,  incentivi e le agevolazioni per imprese  industriali, artigiane, turistiche e commerciali ed agricole, giovani ed imprenditoria femminile.

La Guida, curata dalla  efficiente Regione Toscana, unico caso in Italia, è aggiornata periodicamente. Gli incentivi  sono rivolti a grandi, piccole, medie e micro imprese, alle cooperative e ad altri soggetti. Sono presentati suddivisi in tre aree: Sostegno alle attività produttive, servizi; Sostegno alla formazione e occupazione  Le agevolazioni e gli incentivi erogati alle imprese hanno la finalità di rafforzarne la competitività nella fase di avvio e sviluppo della attività, anche attraverso la promozione della ricerca, dell’innovazione e formazione, con particolare riguardo alla crescita di nuova occupazione qualificata in modo da favorire lo sviluppo complessivo del territorio.

Struttura delle schede informative della Guida

La struttura delle schede informative della Guida XII edizione  è la stessa utilizzata nelle edizioni X e XI.

Le voci contenute in ogni singola scheda informativa:

la forma di agevolazione;

i destinatari delle agevolazioni; le attività finanziate e le spese ammissibili;

l’entità dell’agevolazione;

le procedure di concessione ed erogazione; la scadenza per la presentazione delle domande;

informazioni su responsabili e referenti a cui rivolgersi per saperne di più;

approfondimenti e atti di riferimento.  

 

Effettua download  della guida ai bandi per erogazione di contributi ed incentivi alle imprese della Regione Toscana  

IVA ALIQUOTA AL 10% SUI MANUFATTI CIMITERIALI DATI IN USO DA UNA SOCIETÀ CONVENZIONATA CON IL COMUNE

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Con risoluzione 376 del 2002 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento Iva applicabile all’attività di concessione di loculi, cappelle e altri manufatti, nonché ai servizi cimiteriali, posti in essere da una società alla quale un Comune ha affidato, mediante apposita convenzione, la realizzazione dei lavori di ampliamento di due cimiteri comunali, e, al contempo, la gestione delle opere e dei servizi cimiteriali, quali tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, cremazioni, illuminazione elettrica votiva.

Iva aliquota al 10%  sui manufatti cimiteriali dati in uso da una società convenzionata con il Comune

Con risoluzione 376 del 2002 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento Iva applicabile all’attività di concessione di loculi, cappelle e altri manufatti, nonché ai servizi cimiteriali, posti in essere da una società alla quale un Comune ha affidato, mediante apposita convenzione, la realizzazione dei lavori di ampliamento di due cimiteri comunali, e, al contempo, la gestione delle opere e dei servizi cimiteriali, quali tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, cremazioni, illuminazione elettrica votiva.

Con la citata risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha, attraverso un pertinente richiamo alla giurisprudenza comunitaria, condiviso, nel suo complesso, la tesi sostenuta dall’istante.

Più specificamente, è stato fatto presente che la problematica dell’assoggettabilità a Iva delle concessioni di loculi cimiteriali precedentemente ha già provocato un contenzioso a livello comunitario e che la Corte di giustizia della Cee, con la sentenza n. 231/87 del 17 ottobre 1989, ha ricompreso detta attività tra quelle svolte dagli enti pubblici in veste di pubblica autorità, considerandola, di conseguenza, esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, in base a quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 5, della sesta direttiva Cee, che, infatti, stabilisce “Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito la portata della normativa del 1991, utilizzando un’interpretazione logico-sistematica che, con l’ausilio della più recente giurisprudenza comunitaria, ha indotto a restringerne l’applicabilità ai soli Comuni o altri organismi pubblici che rilasciano le menzionate concessioni.

Quindi, le cessioni in concessione in uso a terzi dei loculi cimiteriali o altri manufatti realizzate dalla predetta società rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e, ad esse, si rende applicabile l’aliquota del 10 per cento, di cui alla Tabella A, parte terza, allegata al Dpr n. 633/1972, in quanto dette opere sono assimilate a quelle di urbanizzazione, ai sensi dell’articolo 26-bis, del decreto legge n. 415 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990.

Relativamente ai servizi cimiteriali resi dalla medesima società, è stato precisato la loro rilevanza ai fini dell’Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria. Stessa sorte  anche per  i servizi  inerenti  la manutenzione delle tombe, l’illuminazione elettrica con lampade votive e, in genere, tutti i servizi gestiti privatisticamente.

 

PRIMA CASA: ALIQUOTA AL 4% PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONATE, IN CORSO D’OPERA, DIRETTAMENTE DALLA PERSONA FISICA, ALL’IMPRESA APPALTATRICE

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Si può applicare l’aliquota IVA del 4% alle prestazioni di servizi commissionate, in corso d’opera, direttamente dalla persona fisica, all’impresa appaltatrice che sta edificando la sua “prima casa” (per conto della cooperativa edilizia a proprietà divisa di cui la persona fisica è socio), al fine di apportare alcune migliorie all’abitazione.
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 22 del 22 febbraio 2011.

Prima Casa: Aliquota al 4% per le prestazioni di servizi commissionate, in corso d’opera, direttamente dalla persona fisica, all’impresa appaltatrice

Si può applicare l’aliquota IVA del 4% alle prestazioni di servizi commissionate, in corso d’opera, direttamente dalla persona fisica, all’impresa appaltatrice che sta edificando la sua “prima casa” (per conto della cooperativa edilizia a proprietà divisa di cui la persona fisica è socio), al fine di apportare alcune migliorie all’abitazione.
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 22 del 22 febbraio 2011.

Nel caso di specie, una cooperativa edilizia a proprietà divisa commissionava la costruzione di abitazioni “non di lusso” ad una società costruttrice. In corso di edificazione, il socio della cooperativa commissionava alla medesima ditta appaltatrice alcuni interventi aggiuntivi migliorativi sull’immobile abitativo che costituirà la sua prima casa. Egli concorda e gestisce direttamente con l’impresa appaltatrice l’esecuzione e il pagamento delle opere extra-capitolato che richiede.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, nel caso in oggetto, l’aliquota agevolata del 4% prevista dal n. 39) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, trova applicazione:

·        sia alle prestazioni rese dall’appaltatore nei confronti della cooperativa, aventi ad oggetto la costruzione dell’immobile;

·        sia alle prestazioni rese nei confronti del singolo socio, relative agli interventi di miglioria (extra-capitolato).

Per quanto riguarda il primo punto, come riconosciuto dalla stessa Agenzia, non vi sono difficoltà, atteso che l’applicabilità della aliquota IVA del 4% è pacificamente riconosciuta dalla norma nel caso di prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione ex novo di fabbricati a destinazione abitativa non di lusso commissionati da cooperative edilizie.

Per quanto concerne, invece, le diverse prestazioni rese direttamente nei confronti del socio persona fisica e volte al miglioramento dell’abitazione, la risoluzione giunge, mediante un’interpretazione basata anche sulla ratio della norma  agevolativa, a riconoscere la spettanza dell’aliquota del 4%. Le migliorie si inseriscono nella costruzione Infatti – rileva l’Agenzia – le prestazioni richieste dal socio alla società costruttrice non hanno ad oggetto un intervento di ristrutturazione edilizia, in quanto l’alloggio su cui intervengono i lavori non è ancora completamente realizzato.

Invece, sono prestazioni che si inseriscono nel processo di costruzione dell’immobile e perseguono lo scopo di inserire materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’abitazione.
In quest’ottica, pertanto, tali prestazioni, in quanto relative alla costruzione dell’immobile e operate nei confronti del socio persona fisica, possono usufruire dell’aliquota agevolata del 4% prevista dal n. 39) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 a condizione che, però:

·        il socio sia in possesso delle condizioni agevolative “prima casa”, definite dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 e renda le dichiarazioni richieste dalla legge;

·        l’abitazione, dopo le “migliorie”, conservi le caratteristiche non di lusso di cui al DM 2 agosto 1969.

Inoltre – aggiunge l’Agenzia – le conclusioni sopra raggiunte sono confermate dal fatto che, nella CM 30 novembre 2000 n. 219, sia stata riconosciuta la spettanza dell’aliquota IVA del 4% in relazione ai lavori di ampliamento degli edifici già costruiti o in corso di costruzione, nell’ipotesi in cui il committente sia una persona fisica in possesso dei requisiti di “prima casa”.

In quella sede, infatti – ricorda l’Agenzia – la ratio era stata individuata nella finalità di agevolare interventi idonei a migliorare le condizioni di utilizzo della prima casa. Tale idoneità – conclude l’Agenzia – ricorre certamente nel caso delle migliorie costruttive realizzate nel caso di specie.  

 

Circolare n. 40 14/03/2013

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LA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92, RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA”, PUBBLICATA NELLA G. U. N. 153 DEL 3/7/2012 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 136, HA PREVISTO ALCUNI INTERVENTI VOLTI ALLA PROMOZIONE DI UNA “CULTURA DI MAGGIORE CONDIVISIONE DEI COMPITI DI CURA DEI FIGLI ALL’INTERNO DELLA COPPIA E PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO”.

1 – PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

LA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92, RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA”, PUBBLICATA NELLA G. U. N. 153 DEL 3/7/2012 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 136, HA PREVISTO ALCUNI INTERVENTI VOLTI ALLA PROMOZIONE DI UNA “CULTURA DI MAGGIORE CONDIVISIONE DEI COMPITI DI CURA DEI FIGLI ALL’INTERNO DELLA COPPIA E PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO”.

IN PARTICOLARE IL COMMA 24 LETTERA A) DELL’ART. 4 ISTITUISCE PER IL PADRE, LAVORATORE DIPENDENTE, UN CONGEDO OBBLIGATORIO (UN GIORNO) E UN CONGEDO FACOLTATIVO, ALTERNATIVO AL CONGEDO DI MATERNITà DELLA MADRE (DUE GIORNI), D’ORA INNANZI DENOMINATO “CONGEDO FACOLTATIVO”.

CON DECRETO DEL 22 DICEMBRE 2012, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 13 FEBBRAIO 2013, N.  37, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, HA DEFINITO I CRITERI DI ACCESSO E MODALITà DI UTILIZZO DEI CONGEDI.

2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

IL CONGEDO OBBLIGATORIO ED IL CONGEDO FACOLTATIVO, DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 24, LETTERA A), DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92, SONO FRUIBILI DAL PADRE, LAVORATORE DIPENDENTE, ENTRO E NON OLTRE IL QUINTO MESE DI VITA DEL FIGLIO. PERTANTO TALE TERMINE RESTA FISSATO ANCHE NEL CASO DI PARTO
PREMATURO, IPOTESI NELLA QUALE LA MADRE POTREBBE INVECE FAR SLITTARE IL TERMINE DI INIZIO DEL CONGEDO OBBLIGATORIO.

LA DISCIPLINA SI APPLICA AGLI EVENTI PARTO, ADOZIONI E AFFIDAMENTI AVVENUTI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2013.

ALLA LUCE DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 1, COMMI 7 E 8 DELLA CITATA LEGGE 92 DEL 2012, LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, HA CHIARITO CHE LA NORMATIVA IN QUESTIONE NON è DIRETTAMENTE APPLICABILE AI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, SINO ALL’APPROVAZIONE DI APPOSITA NORMATIVA CHE, SU INIZIATIVA DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, INDIVIDUI E DEFINISCA GLI AMBITI, LE MODALITà ED I TEMPI DI ARMONIZZAZIONE DELLA
DISCIPLINA RELATIVA AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
ANALOGAMENTE A QUANTO DISPOSTO PER IL CONGEDO DI MATERNITà OBBLIGATORIO, LA DURATA DEL CONGEDO OBBLIGATORIO E DEL CONGEDO FACOLTATIVO DEL PADRE NON SUBISCE VARIAZIONI NEI CASI DI PARTO PLURIMO.

2. 1 CONGEDO OBBLIGATORIO

IL CONGEDO OBBLIGATORIO DI UN GIORNO è FRUIBILE DAL PADRE ENTRO IL QUINTO MESE DI VITA DEL BAMBINO E QUINDI DURANTE IL CONGEDO DI MATERNITà DELLA MADRE LAVORATRICE O ANCHE SUCCESSIVAMENTE PURCHé ENTRO IL LIMITE TEMPORALE SOPRA RICHIAMATO.

SI PRECISA CHE IL CONGEDO DEL PADRE SI CONFIGURA COME UN DIRITTO AUTONOMO E PERTANTO ESSO è AGGIUNTIVO A QUELLO DELLA MADRE E SPETTA COMUNQUE INDIPENDENTEMENTE DAL DIRITTO DELLA MADRE AL CONGEDO OBBLIGATORIO.
IL GIORNO DI CONGEDO OBBLIGATORIO è RICONOSCIUTO ANCHE AL PADRE CHE FRUISCE DEL CONGEDO DI PATERNITà AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151.  

2. 2 CONGEDO FACOLTATIVO

LA FRUIZIONE, DA PARTE DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE, DEL CONGEDO FACOLTATIVO, AI SENSI DEL SECONDO PERIODO DELL’ARTICOLO 4, COMMA 24, LETTERA A) CITATO, DI UNO O DUE GIORNI, ANCHE CONTINUATIVI, è CONDIZIONATA ALLA SCELTA DELLA MADRE LAVORATRICE DI NON FRUIRE DI ALTRETTANTI GIORNI DEL PROPRIO CONGEDO DI MATERNITà, CON CONSEGUENTE ANTICIPAZIONE DEL TERMINE FINALE DEL CONGEDO POST PARTUM DELLA MADRE PER UN NUMERO DI GIORNI PARI AL NUMERO DI GIORNI FRUITI DAL
PADRE.

IL DETTATO NORMATIVO CONFIGURA QUESTA FATTISPECIE NON COME UN DIRITTO AUTONOMO BENSì COME UN DIRITTO DERIVATO DA QUELLO DELLA MADRE LAVORATRICE DIPENDENTE O ISCRITTA ALLA GESTIONE SEPARATA CHE IN TAL CASO DOVRà, OVVIAMENTE, TROVARSI IN ASTENSIONE DALL’ATTIVITà LAVORATIVA.
QUESTO CONGEDO FACOLTATIVO è FRUIBILE DAL PADRE ANCHE CONTEMPORANEAMENTE ALL’ASTENSIONE DELLA MADRE.

SI PRECISA CHE IL CONGEDO FACOLTATIVO DOVRà ESSERE FRUITO DAL PADRE COMUNQUE ENTRO IL QUINTO MESE DALLA DATA DI NASCITA DEL FIGLIO INDIPENDENTEMENTE DAL TERMINE ULTIMO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA SPETTANTE ALLA MADRE A FRONTE DI UNA PREVENTIVA RINUNCIA DELLA STESSA DI
UN EQUIVALENTE PERIODO (UNO O DUE GIORNI).

SI PRECISA CHE IL CONGEDO FACOLTATIVO SPETTA ANCHE SE LA MADRE, PUR AVENDONE DIRITTO, NON SI AVVALE DEL CONGEDO DI MATERNITà.

2. 3 PADRE ADOTTIVO O AFFIDATARIO

GLI ISTITUTI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 2. 1 E 2. 2 SI APPLICANO ANCHE AL PADRE ADOTTIVO O AFFIDATARIO E IL TERMINE DEL QUINTO MESE DECORRE DALL’EFFETTIVO INGRESSO IN FAMIGLIA DEL MINORE NEL CASO DI ADOZIONE NAZIONALE O DALL’INGRESSO DEL MINORE IN ITALIA NEL CASO DI ADOZIONE INTERNAZIONALE.  

3 – TRATTAMENTO ECONOMICO, NORMATIVO.

IL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE HA DIRITTO, PER I GIORNI DI CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO AD UN’INDENNITà GIORNALIERA A CARICO DELL’INPS, PARI AL 100 PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE.  

AL TRATTAMENTO NORMATIVO E PREVIDENZIALE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE IN MATERIA DI CONGEDO DI PATERNITà DAGLI ARTICOLI 29 E 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 151 DEL 2001.

PERTANTO, L’INDENNITà è ANTICIPATA DAL DATORE DI LAVORO – E SUCCESSIVAMENTE CONGUAGLIATA CON MODALITà CHE SARANNO ILLUSTRATE CON SUCCESSIVO MESSAGGIO – FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA PREVISTO IL PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’INPS, COME PREVISTO PER L’INDENNITà DI MATERNITà IN GENERALE (MSG. INPS N. 18529 DEL 13 LUGLIO 2010 E MSG. INPS N. 28997 DEL 18 NOVEMBRE 2010).  

4. MODALITà DI FRUIZIONE

AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 22 DICEMBRE 2012, PER POTER USUFRUIRE DEI GIORNI DI CONGEDO IL PADRE DEVE COMUNICARE IN FORMA SCRITTA AL DATORE DI LAVORO LE DATE IN CUI INTENDE FRUIRNE, CON UN ANTICIPO DI ALMENO QUINDICI GIORNI, E OVE RICHIESTI IN RELAZIONE ALL’EVENTO NASCITA, SULLA BASE DELLA DATA PRESUNTA DEL PARTO.

IL DATORE DI LAVORO COMUNICA ALL’INPS LE GIORNATE DI CONGEDO FRUITE, ATTRAVERSO IL FLUSSO UNIEMENS. A TAL FINE SARANNO FORNITE SPECIFICHE ISTRUZIONI.
NEL CASO DI DOMANDA DI CONGEDO FACOLTATIVO IL PADRE LAVORATORE ALLEGA ALLA RICHIESTA UNA DICHIARAZIONE DELLA MADRE DI NON FRUIZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITà A LEI SPETTANTE PER UN NUMERO DI GIORNI EQUIVALENTE A QUELLI RICHIESTI DAL PADRE, CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITà. LA PREDETTA DICHIARAZIONE DI NON FRUIZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ANCHE AL DATORE DI LAVORO DELLA MADRE A CURA DI UNO DEI DUE GENITORI.
L’ISTITUTO PROVVEDERà ALLE VERIFICHE NECESSARIE PER ACCERTARE LA CORRETTEZZA DEI COMPORTAMENTI DEI FRUITORI DEI CONGEDI. LA RIDUZIONE ANDRà OPERATA, STANTE LA POSSIBILITà DI FRUIRNE IN CONTEMPORANEA DA ENTRAMBI I GENITORI, NEL GIORNO O NEI GIORNI FINALI DEL CONGEDO OBBLIGATORIO DELLA MADRE.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE SUL FATTO CHE I CONGEDI NON POSSONO ESSERE FRAZIONATI AD ORE.

5. COMPATIBILITà CON ALTRE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
IL CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE ED IL CONGEDO FACOLTATIVO SONO FRUIBILI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO NONCHé NELLE IPOTESI DESCRITTE DALL’ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151.

IN PARTICOLARE, ENTRAMBI I CONGEDI POSSONO ESSERE RICHIESTI ANCHE DURANTE IL PERIODO INDENNIZZATO PER INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE (ASPI) E MINI ASPI, NEL PERIODO TRANSITORIO DURANTE LA PERCEZIONE DELL’INDENNITà DI MOBILITà E DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE A CARICO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI CON LE STESSE MODALITà PREVISTE NEL SOPRA MENZIONATO ART. 24 D. LGS. 151/2001 CON RIFERIMENTO AI PERIODI DI CONGEDO DI MATERNITà. DI CONSEGUENZA, IN TALI PERIODI, ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO IN MATERIA DI CONGEDO DI MATERNITà, è PREVALENTE L’INDENNITà PER LA FRUIZIONE DEI CONGEDI IN ARGOMENTO, DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 24, LETT. A) DELLA CITATA LEGGE 92/2012, RISPETTO ALLE ALTRE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO, CHE SONO, PERTANTO, INCUMULABILI.
IN ENTRAMBI I CONGEDI SONO RICONOSCIUTI GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF).

6. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ( CONTRIBUZIONE FIGURATIVA ) DEL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE.

AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL DECRETO MINISTERIALE 22. 12. 2012, AL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 24, LETT. A DELLA LEGGE N. 92/2012, SI APPLICA LA DISPOSIZIONE PREVISTA IN MATERIA DI CONGEDO DI PATERNITà DALL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 151 /2001. COME è NOTO, IL PREDETTO ARTICOLO 30, NEL DISCIPLINARE IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL CONGEDO DI PATERNITà DI CUI ALL’ART. 28 DEL D. LGS. 151/2001, RINVIA A SUA VOLTA ALL’ART. 25 DEL CITATO DECRETO 151, CHE DISCIPLINA IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (CONTRIBUTI FIGURATIVI ), SIA PER IL PERIODO DI CONGEDO DI MATERNITà CADUTO IN CORSO DI RAPPORTO DI LAVORO ( ART. 25, COMMA 1 ) SIA PER IL PERIODO CORRISPONDENTE AL CONGEDO DI MATERNITà TRASCORSO AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO (ART. 25 COMMA 2).  

AL RIGUARDO VA EVIDENZIATO CHE IL CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE SI CONFIGURA COME UN DIRITTO AGGIUNTIVO A QUELLO DELLA MADRE ED AUTONOMO RISPETTO AD ESSO, IN QUANTO SPETTA COMUNQUE INDIPENDENTEMENTE DAL DIRITTO DELLA MADRE AL CONGEDO OBBLIGATORIO. PERTANTO, ESCLUSIVAMENTE PER L’IPOTESI DI CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE DI CUI SOPRA, LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA NEL PERIODO TRASCORSO AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO è RICONOSCIUTA ANALOGAMENTE A QUANTO ACCADE PER IL CONGEDO OBBLIGATORIO DELLA MADRE (ARTT. 16 E 17 DEL CITATO TESTO UNICO), A CONDIZIONE CHE IL SOGGETTO POSSA FAR VALERE, ALL’ATTO DELLA DOMANDA, ALMENO CINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE VERSATA IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO (ART. 25 COMMA 2). LA CONTRIBUZIONE DOVRà ESSERE VALORIZZATA IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI E VARRà AI FINI DEL DIRITTO E DELLA MISURA DELLA PENSIONE, FATTE SEMPRE SALVE LE DISPOSIZIONI SPECIFICHE CHE LIMITINO O ESCLUDANO L’EFFICACIA DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA.

OVE IL LAVORATORE DIPENDENTE SI TROVI IN CONGEDO DI PATERNITà PREVISTO DALL’ART. 28 DEL D. LGS. N. 151/2001, POTRà CHIEDERE IL CONGEDO OBBLIGATORIO DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 24, LETT. A, DELLA LEGGE 92/2012 ( CIÒ IN FORZA DI QUANTO PREVISTO DALL’ ART. 1, COMMA 6, DM 22. 12. 2012).  

ANCHE IN QUESTO CASO, LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA A COPERTURA DEL GIORNO DI FRUIZIONE DEL CONGEDO OBBLIGATORIO SARà VALORIZZATA SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI E LA SCADENZA DEL CONGEDO DI PATERNITà EX ART. 28 DEL D. LGS. 151 SI SPOSTERà DI UN GIORNO.

LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER IL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 24, LETT. A DELLA LEGGE 92/2012, SPETTERà ANCHE NEI CASI DI APPLICAZIONE DELL’ART. 24 DEL D. LGS. 151/2001 PREVISTI DAL PARAGRAFO 5 DELLA PRESENTE CIRCOLARE.

PERMUTA: AREE EDIFICABILI A FRONTE DI IMMOBILI DA COSTRUIRSI

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Esaminiamo il sintesi, il caso frequente di una società di capitali che acquista il terreno (area edificale)  da un privato con  permuta di immobile futuro non ancora esistente.

Permuta: Aree edificabili a fronte di immobili da costruirsi

Esaminiamo il sintesi, il caso frequente di una società di capitali che acquista il terreno (area edificale)  da un privato con  permuta di immobile futuro non ancora esistente.

La risoluzione 460210 del 1989 ha esaminato la fattispecie costituita dalla cessione di un terreno edificabile di proprietà di una persona fisica, non soggetto Iva, in cambio della costruzione di alcuni appartamenti, riconoscendo a tale operazione il carattere di permuta, anche se il requisito soggettivo (esercizio di impresa) non è riconoscibile al cedente del terreno, poiché questi è un privato.

Tuttavia, tale particolarità non inficia il carattere dell’operazione; pertanto, “i due beni dati in permuta sono da assoggettare autonomamente alle imposte relative (Iva e registro)”. In tal modo, a norma del comma 2 dell’articolo 40 del Dpr 131/86, l’imposta di registro sarà applicata alla cessione non soggetta a Iva, secondo il principio di alternatività dei due tributi.

Tuttavia, nella fattispecie descritta, si rende necessario determinare il momento in cui l’Iva diventa esigibile, poiché, all’apparenza, la permuta dei beni non solo non avviene contemporaneamente, ma addirittura uno di essi (appartamenti) è allo stato ancora inesistente.

Orbene, nell’ipotesi esaminata, si dovrebbe considerare, trattandosi di acquisizione di beni immobili, la data della stipula come momento nel quale si realizza la predetta esigibilità. Ma è anche vero che la cessione immediata del terreno (corrispettivo) anticipa il momento dell’esigibilità poiché determina l’avvio dell’operazione.

Pertanto, la risoluzione afferma che “la cessione dei costruendi appartamenti deve essere assoggettata all’Iva, in quanto effettuata da un’impresa edile e il momento impositivo è quello della cessione del terreno in quanto esso ne costituisce il corrispettivo. Ciò anche in conformità a quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 4842 del 7 settembre 1982”.

Tale assunto, peraltro, è stato confermato anche successivamente dalla Corte di cassazione che, in riferimento alla medesima fattispecie sopra riportata, ha affermato che chi riceve il terreno “ha in effetti ricevuto la prestazione dovutale, cioè un equivalente degli appartamenti promessi”. Da ciò consegue, afferma la suprema Corte, che da quel momento sorge “l’obbligo di emettere fattura e corrispondere l’Iva” ed è ininfluente, agli effetti del suddetto obbligo, la circostanza che non si sia ancora eseguita la prestazione consistente nella consegna degli appartamenti (sentenza 10510 del 17/10/91).

Ovviamente, il criterio sopra riportato è applicabile anche nel caso in cui i soggetti coinvolti fossero entrambi soggetti Iva, rilevandosi solamente l’applicazione di tale medesima imposta.

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