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COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI DISCIPLINA E TRATTAMENTO FISCALE

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I compensi agli amministratori sia di società di capitali (srl, spa, sapa) che società di persone (sas, ss, snc) ed enti ad esse equiparati (ssd, asd, aps, cooperative, fondazioni, et similia), possono essere stabiliti in misura fissa oppure variabile (in quota parte – percentuale – rispetto ali utili).  

Compensi agli amministratori di S. R. L. , S. P. A, S. S. D, A. S. D, e Società di Persone (snc, sas)  Disciplina e trattamento Fiscale Art. 95 DPR comma quinto 917/86

I compensi agli amministratori sia di società di capitali (srl, spa, sapa) che società di persone (sas, ss, snc) ed enti ad esse equiparati (ssd, asd, aps, cooperative, fondazioni, et similia), possono essere stabiliti in misura fissa oppure variabile (in quota parte – percentuale – rispetto ali utili). In entrambi i casi, in applicazione del criterio di cassa, sono deducibili nell’esercizio in cui sono stati corrisposti. In alternativa, quando i compensi erogati agli amministratori sono inquadrati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono, sono in quest’ultimo deducibili, in virtù dell’applicazione del criterio di cassa allargato[1].

 

Decreto Del Presidente Della Repubblica – 22/12/1986, N. 917 – Gazzetta Uff.  31/12/1986, N. 302

Articolo N. 95

Spese Per Prestazioni Di Lavoro (1) (2). TESTO POST RIFORMA

 

Art. 95 [Ex Art. 62].

1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1.

 

2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell’articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili (3).

 

3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

 

4. Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

 

5. I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’ articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico (4).

 

6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico.

 

(1) Il D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha disposto, con l’articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D. Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 62.

(2) Articolo modificato dall’articolo 26, comma 9, del D. L. 2 marzo 1989, n. 69, dall’articolo 14, comma 3, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall’articolo 33, comma 1, del D. L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall’articolo 5, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, dall’articolo 1, comma 1, del D. L. 22 giugno 2000, n. 167 , dall’articolo 145, comma 98, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall’articolo 21, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(3) Comma modificato dall’articolo 6, comma 6, lettera a), del D. Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

(4) Comma modificato dall’articolo 6, comma 6, lettera b), del D. Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

[1] Circolare Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2001 n. 58E e Circolare Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2001 n. 105E

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 17 APRILE 2013, N. 9298 CREDITO D’IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE – FAMILIARE – DIRITTO – SUSSISTE

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LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ ABRUZZO, CON SENTENZA N. 82/09/2007, DEPOSITATA IL 21. 6. 2007, ACCOGLIEVA L’APPELLO PROPOSTO DA P. M. T. AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESCARA N. 83/04/2005, ANNULLANDO L’AVVISO DI RECUPERO DEL CREDITO D’IMPOSTA, PER L’ANNO DI IMPOSTA 2004, PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE EX ART. 7 L. N. 388/2000, RITENENDO MANCARE UN ESPRESSO DIVIETO DELLA LEGGE AGEVOLATRICE IN RELAZIONE ALL’ASSUNZIONE DI UN FAMILIARE (PADRE), NEGANDO L’APPLICAZIONE ANALOGICA DELL’ARTICOLO 62 TUIR, RITENENDO I PROSPETTI PAGA PRODOTTI IDONEI A SUPERARE LA PRESUNZIONE DI GRATUITà DEL LAVORO DEL FAMILIARE, EVIDENZIANDO ANCHE, AI FINI DI TALE PRESUNZIONE, LA MANCANZA DI PROVA DEL REQUISITO DELLA CONVIVENZA. PROPONEVA RICORSO PER CASSAZIONE L’AGENZIA DELLE ENTRATE.

FATTO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ ABRUZZO, CON SENTENZA N. 82/09/2007, DEPOSITATA IL 21. 6. 2007, ACCOGLIEVA L’APPELLO PROPOSTO DA P. M. T. AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESCARA N. 83/04/2005, ANNULLANDO L’AVVISO DI RECUPERO DEL CREDITO D’IMPOSTA, PER L’ANNO DI IMPOSTA 2004, PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE EX ART. 7 L. N. 388/2000, RITENENDO MANCARE UN ESPRESSO DIVIETO DELLA LEGGE AGEVOLATRICE IN RELAZIONE ALL’ASSUNZIONE DI UN FAMILIARE (PADRE), NEGANDO L’APPLICAZIONE ANALOGICA DELL’ARTICOLO 62 TUIR, RITENENDO I PROSPETTI PAGA PRODOTTI IDONEI A SUPERARE LA PRESUNZIONE DI GRATUITà DEL LAVORO DEL FAMILIARE, EVIDENZIANDO ANCHE, AI FINI DI TALE PRESUNZIONE, LA MANCANZA DI PROVA DEL REQUISITO DELLA CONVIVENZA. PROPONEVA RICORSO PER CASSAZIONE L’AGENZIA DELLE ENTRATE DEDUCENDO I SEGUENTI MOTIVI:

A) VIOLAZIONE DEGLI ART. 7 L. N. 388/2000, 62, COMMI DUE E TRE, D. P. R. 917/1986, NONCHé DELL’ARTICOLO 12, COMMA SECONDO, PRELEGGI, IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 360, NUMERO TRE, C. P. C, RITENENDO APPLICABILE ALLA FATTISPECIE L’ARTICOLO 62 TUIR E NON ESSENDO AGEVOLABILE, IN BASE A TALE NORMATIVA, L’ASSUNZIONE DI UN FAMILIARE.

B) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2094 CC. C. E, IN SUBORDINE 2697 C. C. , OMESSA O EFFICIENTE MOTIVAZIONE, IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 360, NUMERO TRE E CINQUE C. P. C. , IN MANCANZA DEI REQUISITI NORMATIVI PER QUALIFICARE IL RAPPORTO DI LAVORO COME SUBORDINATO, NON AVENDO LA CTR ADEGUATAMENTE MOTIVATO AL RIGUARDO AVENDO FATTO RIFERIMENTO ALLA SOLA ESISTENZA DEI PROSPETTI PAGA.

L’INTIMATO SI è COSTITUITO CON CONTRORICORSO NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITà.  IL RICORSO è STATO DISCUSSO ALLA PUBBLICA UDIENZA DEL 20. 3. 2013, IN CUI IL PG HA CONCLUSO COME IN EPIGRAFE

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. IN ORDINE LOGICO VA ESAMINATA, PRELIMINARMENTE, L’ECCEZIONE FORMULATA NEL CONTRORICORSO RELATIVA ALLA INAMMISSIBILITà DEL RICORSO DELL’AGENZIA PER DIFETTO DI PROCURA.  TALE RILIEVO è INFONDATO.

AI SENSI DELL’ART. 72 DEL D. LGS. N. 300, IL PATROCINIO DELL’AVVOCATURA DELLO STATO COSTITUISCE UNA MERA FACOLTà PER L’AGENZIA, LA QUALE, IN ASSENZA DI UNA SPECIFICA DISPOSIZIONE NORMATIVA, DEVE RICHIEDERLO IN RIFERIMENTO AI SINGOLI PROCEDIMENTI – ANCHE SE NON è NECESSARIA UNA SPECIFICA PROCURA -, NON ESSENDO A TAL FINE SUFFICIENTE L’EVENTUALE CONCLUSIONE DI CONVENZIONI A CONTENUTO GENERALE TRA L’AGENZIA E L’AVVOCATURA, (CASS. SEZ. U, SENTENZA N. 3118 DEL 14/02/2006).  ESSENDOSI L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO COSTITUITA PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA DEVE IMPLICITAMENTE RITENERSI CHE SIA STATO RICHIESTO DALL’ AGENZIA IL PATROCINIO DELL’AVVOCATURA DELLO STATO.

2. IL PRIMO QUESITO DI DIRITTO RISULTA, DOVENDOSI DISATTENDERE LE CONTRARIE ARGOMENTAZIONI AL RIGUARDO, SUFFICIENTEMENTE CHIARO, E FORMULATO, AI SENSI DELL’ART. 366 BIS COD. PROC. CIV. , IN TERMINI TALI DA COSTITUIRE UNA SINTESI LOGICO-GIURIDICA DELLA QUESTIONE, COSì DA CONSENTIRE AL GIUDICE DI LEGITTIMITà DI ENUNCIARE UNA “REGULA IURIS” SUSCETTIBILE DI RICEVERE APPLICAZIONE ANCHE IN CASI ULTERIORI RISPETTO A QUELLO DECISO DALLA SENTENZA IMPUGNATA (CORTE CASS. SU 30. 10. 2008 N. 26020; ID. SU 2. 12. 2008 N. 28536; ID. SEZ. LAV. 25. 3. 2009 N. 7197 ID. ILI SEZ. 25. 5. 2010 N. 12712).

VA, PRELIMINARMENTE, RILEVATO CHE LA DEDOTTA MANCANZA DI PROVA DELLA SUBORDINAZIONE DEL SIG. P. S. NEL GIUDIZIO DI APPELLO NON COSTITUISCE DOMANDA NUOVA TRATTANDOSI DI MERA DIFESA, RIENTRANTE NELL’AMBITO DELLA ORIGINARIA DOMANDA PROPOSTA.

LA QUESTIONE CONTROVERSA CONCERNE, CON RIFERIMENTO AL PRIMO MOTIVO, L’APPLICABILITà ALLA FATTISPECIE DELL’ARTICOLO 62 TUIR NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE LA DEDUCIBILITà DAL REDDITO DELLE SOMME CORRISPOSTE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE AL FAMILIARE DELL’IMPRENDITORE.  VA, AL RIGUARDO RILEVATO CHE L’ART. 62, COMMA SECONDO DEL TUIR, APPLICABILE “RATIONE TEMPORIS, PREVEDE CHE “NON SONO AMMESSE DEDUZIONI A TITOLO DI COMPENSO DEL LAVORO PRESTATO O DELL’OPERA SVOLTA DALL’IMPRENDITORE, DAL CONIUGE, DAI FIGLI, AFFIDATI O AFFILIATI MINORI DI ETà O PERMANENTEMENTE INABILI AL LAVORO E DAGLI ASCENDENTI, NONCHé’ DAI FAMILIARI PARTECIPANTIALL’IMPRESA DI CUI AL COMMA 4 DELL’ART. 5. I COMPENSI NON AMMESSI IN DEDUZIONE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO COMPLESSIVO DEI PERCIPIENTI”.

IL SUCCESSIVO, TEMPORALMENTE, ART. 7 L. 388/2000 TESTUALMENTE RECITA:”AI DATORI DI LAVORO, CHE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 OTTOBRE 2000 E IL 31 DICEMBRE 2003 INCREMENTANO IL NUMERO DEI LAVORATORI DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO è CONCESSO UN CREDITO DI IMPOSTA. SONO ESCLUSI I SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 88 DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917″. II CRITERIO SISTEMATICO DI INTERPRETAZIONE CONSENTE I’APPLICAZIONE A LA AGEVOLAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA, PREVISTO DALL’ART. 7 L. 388/2000, ANCHE NEL CASO DI ASSUNZIONE DI FAMILIARI (NELLA FATTISPECIE IL PADRE DEL DATORE DI LAVORO).  VA, ANZITUTTO, RILEVATO CHE TALE ULTIMA NORMATIVA è SUCCESSIVA AL D. P. R. 917/1986, E PREVEDE L’ESCLUSIONE SOLAMENTE PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 88 DEL TUIR, SENZA ALCUNA MENZIONE ALL’ART. 62, CHE PREVEDE LIMITAZIONI IN MERITO ALL’ASSUNZIONE DEI FAMILIARI.

LA NORMATIVA SUGLI INCENTIVI PER LA NUOVA OCCUPAZIONE ELENCA REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI TASSATIVI AI FINI DELLA FRUIZIONE DEI BENEFICI, SENZA ALCUN RIFERIMENTO ALLA ESCLUSIONE DELL’AGEVOLAZIONE PER L’ASSUNZIONE DEI FAMILIARI, DOVENDOSI DESUMERE “A CONTRARIO” E NON SIA ESCLUSA LA POSSIBILITà DI GODERE DELL’AGEVOLAZIONE PER L’ASSUNZIONE DEI FAMILIARI.  PER ALTRO, DIVERSA è LA “RATIO” DELLE DUE NORMATIVE.  MENTRE L’ART. 62 TUIR ESENTA DA TASSAZIONE IN CAPO AL LAVORATORE LE SOMME NON AMMESSE IN DEDUZIONE DAL REDDITO DEL DATORE DI LAVORO, L’AGEVOLAZIONE PER L’INCENTIVO DELL’OCCUPAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7 L. 388/2000, ASSUME LA VESTE DI CREDITO D’IMPOSTA, SENZA INCIDERE NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA.

4. IN RELAZIONE AL SECONDO MOTIVO VA RILEVATA LA INAMMISSIBILITà DELLA FORMULAZIONE DEL MOTIVO “MULTIPLO” CON CUI SI DEDUCE VIOLAZIONE DI LEGGE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

MENTRE IL VIZIO DI FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE SI RISOLVE IN UN GIUDIZIO SUL FATTO CONTEMPLATO DALLE NORME DI DIRITTO POSITIVO APPLICABILI AL CASO SPECIFICO (CON LA CORRELATA NECESSITà CHE LA SUA DENUNZIA DEBBA AVVENIRE MEDIANTE L’INDICAZIONE PRECISA DEI PUNTI DELLA SENTENZA IMPUGNATA, CHE SI ASSUMONO IN CONTRASTO CON LE NORME REGOLATRICI DELLA FATTISPECIE O CON L’INTERPRETAZIONE DELLE STESSE, FORNITA DALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITà E/O DALLA DOTTRINA PREVALENTE), IL VIZIO RELATIVO ALL’INCONGRUITà DELLA MOTIVAZIONE COMPORTA UN GIUDIZIO SULLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO GIURIDICAMENTE RILEVANTE E SUSSISTE SOLO QUALORA IL PERCORSO ARGOMENTATIVO ADOTTATO NELLA SENTENZA DI MERITO PRESENTI LACUNE ED INCOERENZE TALI DA IMPEDIRE L’INDIVIDUAZIONE DEL CRITERIO LOGICO POSTO A FONDAMENTO DELLA DECISIONE, RAGION PER CUI TRA LE DUE RELATIVE CENSURE DEDUCIBILI IN SEDE DI LEGITTIMITà NON VI POSSONO ESSERE GIUSTAPPOSIZIONI. DA CIÒ CONSEGUE CHE IL RICORRENTE NON PUÒ DENUNCIARE CONTEMPORANEAMENTE LA VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO E IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ATTRIBUENDO ALLA DECISIONE IMPUGNATA UN’ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO, SENZA INDICARE LA DIVERSA PROSPETTAZIONE ATTRAVERSO LA QUALE SI SAREBBE GIUNTI AD UN GIUDIZIO SUL FATTO DIVERSO DA QUELLO CONTEMPLATO DALLA NORMA DI DIRITTO APPLICATA AL CASO CONCRETO, PERCHé LA DEDUZIONE DI QUESTA DEFICIENZA VERREBBE, NELLA REALTà, A MASCHERARE UNA RICHIESTA DI DIVERSA RICOSTRUZIONE DEI FATTI, NON CONSENTITA IN SEDE DI LEGITTIMITà, (EX MULTIS, CASS. SEZ. 3, SENTENZA N. 10295 DEL 07/05/2007 (RV. 596657)

NEL CASO DI SPECIE, COMUNQUE, VENGONO DEDOTTE CENSURE DI MERITO AD UNA SENTENZA LOGICAMENTE CORRETTAMENTE MOTIVATA, IN ORDINE ALLA PROVA DELLA SUBORDINAZIONE DEL SIG. P. S. ALLE DIPENDENZE DEL FIGLIO, AVENDO LA CTR EFFETTUATO UNO SPECIFICO ACCERTAMENTO IN FATTO SULLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE DEL PADRE, RITENUTO PROVATO ANCHE DALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA GIUDIZIO ( BUSTE PAGA DA CUI RISULTA CHE P. S. PERCEPIVA UNO STIPENDIO E I RELATIVI CONTRIBUTI)

LE ULTERIORI QUESTIONI PROPOSTE NEL CONTRO RICORSO RIMANGONO ASSORBITE.  VA, CONSEGUENTEMENTE, RIGETTATO IL RICORSO.  LA PARTICOLARITà DELLA QUESTIONE COSTITUISCE GIUSTO MOTIVO PER LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITà.

FOTOVOLTAICO: DETRAZIONI DEL 36 O 50 PER CENTO SE INSTALLATO SU ABITAZIONI

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l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, rientra nelle detrazioni fiscali previste il risparmio energetico…

Fotovoltaico: Detrazioni del 36 o 50 per cento se installato su abitazioni

Analisi e Lettura della Risoluzione N. 22/E 2 aprile 2013 Agenzia delle Entrate

OGGETTO: Consulenza giuridica. Applicabilità della detrazione fiscale del 36 per cento, prevista dall’art. 16-bis del TUIR, alle spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica

 

QUESITO

 

ALFA  chiede  chiarimenti  in  merito  alla  applicabilità della  detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE

 

ALFA ritiene che l’installazione su edifici residenziali di impianti fotovoltaici diretti alla produzione di energia elettrica possa beneficiare della detrazione IRPEF di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR, analogamente ai lavori che interessano gli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, che beneficiano, senz’altro, di tale detrazione, rientrando nelle tipologie di interventi edilizi di cui alle lett. Da a) a d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001. Al riguardo, richiama anche il DM n. 37 del 2008, in materia di sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, che ricomprende fra gli impianti elettrici, ossia quelli di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica, anche quelli di autoproduzione di energia fino a  20  kw  di  potenza  nominale,  considerandoli parte  integrante  dell’impianto elettrico.

ALFA riporta, inoltre, la circolare n. 57/E del 1998 che, nel commentare gli interventi attualmente riconducibili alla lett. H) dell’art. 16-bis del TUIR, ammette alla detrazione fiscale del 36 per cento anche le opere previste dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’Industria del 15 febbraio 1992, fra cui è compresa, alla lett. E), l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. ALFA, tuttavia, esprime delle perplessità sulla riconducibilità dell’impianto fotovoltaico alla lett. H) del comma 1 del citato art. 16-bis, in quanto in detta lett. H) sono comprese opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e gli stessi, ove riferiti alla installazione di impianti basati sull’impiego  di  fonti  rinnovabili  di  energia,  sarebbero  circoscritti  al  solare termico per la produzione di acqua calda, che ha un’incidenza immediatamente misurabile sul risparmio energetico dell’edificio.

Evidenzia, infine, che nella circolare n. 46/E del 2007 e nella risoluzione n. 207/E del 2008 è precisato che le tariffe incentivanti introdotte dal c. D. Conto energia non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale del 36 per cento, desumendone a contrario che è possibile fruire della detrazione del 36 per cento anche per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, se non si beneficia delle tariffe incentivanti.

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 16-bis del TUIR, introdotto dall’art. 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, ha reso permanente la detrazione dall’IRPEF delle spese sostenute per interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio,  originariamente  disciplinata dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 e più volte prorogata.

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del citato DL n. 201 del 2011 specifica che l’art. 16-bis del TUIR, nel confermare sia l’ambito oggettivo  e  soggettivo  di  applicazione  della  legge  n.   449  del  1997  sia  le condizioni di spettanza del beneficio fiscale, ha inteso fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia.

Tra gli interventi agevolabili, in particolare, la lett. H) comprende quelli “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il  conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. ”.

L’art. 16-bis del TUIR si applica alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Al riguardo, occorre precisare che la disposizione che prevedeva l’applicabilità della  detrazione,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  alle  spese sostenute per gli interventi di cui alla lett. H) – in concomitanza con la proroga per l’anno 2012 della detrazione spettante, ai sensi dell’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici – è stata successivamente soppressa ad opera dell’art. 11, comma 3, del d. L. N. 83 del 2012. Nella relazione illustrativa al d. L. Da ultimo citato si afferma che gli interventi di cui alla lett. H), pur avendo la medesima finalità di quelli agevolati ai sensi del citato articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, non rispondono alle caratteristiche tecniche necessarie per ottenere la predetta agevolazione e che, pertanto, sarebbero stati ingiustificatamente esclusi, per l’anno 2012, anche dalla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR.

Viste le perplessità evidenziate nell’istanza circa la riconducibilità alla lett. H) dell’installazione di impianti fotovoltaici, in quanto finalizzati alla produzione di energia e non al conseguimento di risparmi energetici, è stato acquisito l’avviso del Ministero delle sviluppo economico.

Il   Ministero   competente,   per   qualificare   la   nozione   di   risparmio energetico, ha richiamato, per il profilo normativo, il d. Lgs. N. 192 del 2005 e la direttiva n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, con il regolamento delegato n. 244 del 2012 e i relativi orientamenti della Commissione europea (2012/C 115/01). Le disposizioni comunitarie, in sintesi, stabiliscono che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq all’anno) e, dunque, migliore è la classe  energetica  dell’edificio.   In  base  a  tale  principio,  la  realizzazione  di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile.

Tenuto conto dell’avviso del Ministero competente e della circostanza che la formulazione della lett. H) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR non limita la nozione di risparmio energetico a particolari tipologie di interventi, si ritiene che l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, rientri nell’ambito della lett. H) in esame.

Quanto precede conferma, altresì, l’applicabilità della detrazione in esame al caso di specie, già affermata dal Ministero delle finanze, in relazione all’analoga previsione contenuta nell’art. 1 della legge n. 449 del 1997, con circolare n. 57 del 24 febbraio 1998, par. 3. 4, mediante rinvio al decreto del Ministro dell’industria del 15 febbraio 1992, il cui art. 1, comma 1, prevede, alla lett. E), gli “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica”.

In merito alla documentazione attestante il  conseguimento di risparmi energetici derivanti dall’installazione di un impianto fotovoltaico, richiesta dal secondo periodo della lett. H) in esame, il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle considerazioni in precedenza riportate, ha evidenziato che la realizzazione dell’impianto a  fonte  rinnovabile comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e qualsiasi certificazione non potrebbe che attestare il conseguimento di un risparmio energetico. è sufficiente, quindi, conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria   una   specifica   attestazione   dell’entità   del   risparmio   energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico.

Quanto precisato sull’attestazione del risparmio energetico ai sensi della lett. H) non esime i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di imposta dal conservare comunque le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia ovvero, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate del 2 novembre 2011).

Con riguardo alla compatibilità della detrazione in esame con il meccanismo  dello  scambio  sul  posto  e  del  ritiro  dedicato,  il  Ministero competente ha evidenziato che l’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 5 luglio 2012, recante disposizioni sulla cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi  di  valorizzazione  dell’energia  elettrica  prodotta,  prevede  che  le tariffe incentivanti non siano applicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali, e che il successivo comma 5  stabilisce che  le  medesime tariffe sono alternative, fra l’altro, al meccanismo dello scambio sul posto. La normativa di riferimento, dunque, disciplina in modo esplicito i divieti di cumulo della tariffa incentivante con determinate altre misure, mentre nulla dispone circa la incompatibilità fra lo scambio sul posto e altri benefici. Il Ministero, in base alla normativa richiamata e considerando, altresì, che lo scambio sul posto è un meccanismo che realizza la riduzione  dell’assorbimento dell’energia  dalla  rete,  ritiene  che  lo  stesso  sia cumulabile con la detrazione fiscale di cui trattasi e che conclusioni analoghe possono essere raggiunte anche con riferimento al ritiro dedicato.

Ciò posto, è utile ricordare che l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, per poter beneficiare della detrazione in  esame  –  volta  a  favorire  il  recupero del  patrimonio edilizio  abitativo in relazione a unità immobiliari residenziali – deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di  apparecchi elettrici ecc. )  e  quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.

La possibilità di fruire della detrazione in esame è comunque esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto abbia potenza superiore a 20 kw ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kw, non sia posto a servizio dell’abitazione (cfr. Ris. N. 84/E del 2012, ris. N. 13/E del 2009, cir. N. 46/E del 2007).

Per completezza, si fa presente che per le spese documentate, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16- bis, comma 1, del TUIR, la percentuale di detrazione del 36 per cento è elevata al 50 per cento e il limite di spesa di euro 48. 000 a euro 96. 000 (art. 11, comma 1, del d. L. N. 83 del 2012).

ALIQUOTA IVA AGEVOLATA AL 4% PER INSALATE ASSORTITE PRONTE (IN BUSTA O PRECONFEZIONATE) DA MANGIARE E PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI QUARTA GAMMA

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La  “IV gamma” è un settore di attività particolarmente innovativo sotto il profilo dell’evoluzione tecnologica e della sua applicazione ai processi produttivi e alle materie prime ortofrutticole, che consente la immediata fruibilità di frutta e ortaggi freschi già lavati, tagliati, eventualmente decorticati e, comunque, pronti per essere consumati o cucinati.

Aliquota IVA agevolata al 4% per insalate assortite pronte (in busta o preconfezionate) da mangiare e prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

 

analisi della risoluzione 23/E Agenzia delle Entrate dell’8 aprile 2013

 

OGGETTO:  IVA  –  Cessioni  prodotti  ortofrutticoli  IV  gamma  –  aliquota applicabile – Consulenza giuridica  – D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633

Con la richiesta di consulenza giuridica indicata in oggetto, ALFA ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai prodotti di IV gamma, ai sensi del n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Quesito

ALFA aderisce a Confindustria e rappresenta sul piano nazionale molti e differenziati settori produttivi, tra cui quello dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma.

La  “IV gamma” è un settore di attività particolarmente innovativo sotto il profilo dell’evoluzione tecnologica e della sua applicazione ai processi produttivi e alle materie prime ortofrutticole, che consente la immediata fruibilità di frutta e ortaggi freschi già lavati, tagliati, eventualmente decorticati e, comunque, pronti per essere consumati o cucinati.

Tra i prodotti di IV gamma di più recente commercializzazione e affermazione sul mercato vi sono anche le insalate “assortite”, cioè prodotti che contengono, oltre all’ortofrutticolo fresco di IV gamma, anche altri ingredienti aggiunti di natura vegetale (non freschi o secchi, ad es. Crostini, noci, olive, ecc. ) e/o di natura non vegetale (ad es. Formaggio, salumi, pollo, tonno, ecc. ).

Inizialmente tali prodotti venivano commercializzati in un contenitore che manteneva separata la materia prima fresca dagli altri ingredienti; oggi, l’evoluzione tecnologica ed il mantenimento della catena del freddo consentono la commercializzazione di prodotti in cui la materia prima ortofrutticola di IV gamma si trova già miscelata nella stessa confezione con gli altri ingredienti vegetali o non vegetali.

Recentemente, alcune tra le realtà aziendali associate più rappresentative del  settore  in  questione  hanno  espresso  l’esigenza  di  addivenire  ad  un chiarimento definitivo in relazione alla corretta applicazione dell’aliquota IVA ai prodotti in questione.

In conformità a quanto previsto con circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, ALFA ha richiesto ed ottenuto un parere dall’Agenzia delle Dogane, Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli utenti, Ufficio per la Tariffa doganale, per i Dazi e per i regimi dei prodotti agricoli, in ordine alla corretta classificazione, ai fini doganali, del prodotto in questione.

Soluzione prospettata

ALFA ritiene che le cessioni dei suddetti prodotti siano da assoggettare all’aliquota IVA del 4 per cento, in quanto rientranti nella voce di cui al n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al D. P. R. 26 ottobre 1972 n. 633, riferita a “ortaggi e  piante  mangerecce, esclusi i  tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v. D. Ex 07. 01-ex 07. 03-ex 07. 04);”.

 

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Per giungere alla corretta classificazione doganale del prodotto in questione, definito “prodotto ortofrutticolo di IV gamma” misto ad ingredienti vegetali non freschi/secchi o non vegetali, l’Agenzia delle Dogane, nel parere tecnico rilasciato ad ALFA con nota prot. N. …/RU del 2012, allegato all’istanza, ha fatto riferimento alle Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata e, in particolare, alla Regola 3b), in base alla quale: “i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. “.

Pertanto, secondo le Dogane, considerato che la tipologia di merce in esame consiste in “un prodotto misto, composto da materiali diversi, costituito dall’assemblaggio di oggetti diversi e presentato in assortimento condizionato per la vendita al minuto”, la stessa deve essere “classificata tenendo in considerazione la merce che conferisce all’insieme il carattere essenziale”, considerando altresì quantità, volume e valore. “Le insalate di “IV gamma” sono costituite principalmente dall’elemento ortofrutticolo, che prevale sugli altri elementi che costituiscono il mix sia per quanto attiene il peso, il volume e, quando è conosciuto, il valore”,. ;”risulta una netta prevalenza dei prodotti ortofrutticoli rispetto alla totalità della merce confezionata sia in volume, sia in quantità ed anche in valore. “.

L’Agenzia  delle  Dogane  ha  ritenuto,  pertanto,  che  “le  insalate  di  IV gamma debbano essere classificate nel rispetto della Regola 3B nell’ambito del Capitolo 7 (ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci) della NC in ragione del  carattere essenziale determinato dall’elemento ortofrutticolo che prevale sugli altri (noci, formaggi, tonno, ecc. ). Inoltre, ogni singola insalata considerata, sempre in base  al  medesimo principio del  carattere essenziale, dovrà essere classificata in relazione alla tipologia di elemento ortofrutticolo prevalente”, tendenzialmente alle  voci 07. 05 e  07. 09 (a seconda del tipo di ortaggio prevalente – lattuga iceberg piuttosto che insalata chioggia), “non potendosi individuare una voce, all’interno del Capitolo 7, in cui possano essere ricompresi i prodotti ortofrutticoli misti”.

Per quanto concerne l’esatta individuazione dell’aliquota IVA applicabile alla commercializzazione di tale prodotto, si rileva che il n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al D. P. R. 26 ottobre 1972 n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento per “ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v. D. Ex 07. 01-ex 07. 03-ex 07. 04)”.

La voce doganale ex 07. 01 richiamata dal punto 5 della Tabella A, parte II,  in  vigore  fino  al  31  dicembre 1987,  che  si  riferiva a  “Ortaggi e  piante mangerecce, freschi o refrigerati”, va oggi ricondotta alle voci 07. 05-07. 09 della NC, come individuato dalla stessa Agenzia delle Dogane. Infatti, come chiarito nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato, il Capitolo 7 della NC (ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci) “comprende gli ortaggi o legumi, di ogni specie, compresi i vegetali previsti nella Nota 2 di questo Capitolo, allo stato fresco, refrigerato congelato (non cotti o cotti in acqua o al vapore) oppure conservati provvisoriamente o anche seccati (compresi quelli disidratati, evaporati o liofilizzati)”.

Inoltre, “restano qui classificati i prodotti di questo Capitolo (per esempio, gli ortaggi freschi o refrigerati) qualora siano confezionati in imballaggi secondo il metodo denominato “Imballaggio in atmosfera modificata” (MAP). Secondo tale metodo (Modified Atmospheric Packaging   (MAP)),   l’atmosfera   attorno   al   prodotto   viene   modificata   o controllata (per esempio, eliminando l’ossigeno per sostituirlo con azoto o acidocarbonico, oppure riducendo il tenore di ossigeno ed aumentando quello di azoto o di acido carbonico)”. Si precisa, peraltro, che l’inciso “non specialmente preparati per il consumo immediato” (che si trova nella voce doganale 07. 03 richiamata dal n. 5 della Tabella) non riguarda gli ortaggi allo stato fresco di cui alla voce 07. 01 (vigente al 31. 12. 1987) che, come i prodotti della IV gamma, ben possono essere “pronti per il consumo”.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che alle cessioni dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma, anche misti, si renda applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento, secondo quanto previsto dalla voce n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972.

 

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SPESOMETRO 2013: COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA DEL 2012 OBBLIGATORIA PER TUTTE LE OPERAZIONI

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La  trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai  fini  Iva relative al  2012 (cd. Spesometro), a seguito delle rilevanti modifiche normative introdotte dal Dl n. 16 del 2012, non può essere più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011, compresa la scadenza del 30 aprile che non è più valida.   

Spesometro 2013: Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva del 2012 obbligatoria per tutte le operazioni   

La  trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai  fini  Iva relative al  2012 (cd. Spesometro), a seguito delle rilevanti modifiche normative introdotte dal Dl n. 16 del 2012, non può essere più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011, compresa la scadenza del 30 aprile che non è più valida.  

Il Dl n. 16 del 2012 ha, infatti, stabilito che per le operazioni effettuate dall’1 gennaio 2012 tra operatori economici (business to business) l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate riguarda tutte le operazioni Iva rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e non più soltanto quelle pari o superiori ai 3. 000 euro.

Resta, invece, fissata a 3. 600 euro la soglia per le comunicazioni relative alle operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura (business to consumer).  

Con  successivo  provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia,  che  terrà  conto  delle numerose proposte formulate dalle associazioni di categoria, sarà approvato il nuovo modello di comunicazione con le relative specifiche tecniche e fissata una nuova scadenza, per inviare i dati relativi al 2012, che sarà definita tenendo in considerazione i tempi tecnici necessari per effettuare gli adempimenti richiesti.   

Nel provvedimento tra le diverse misure di semplificazione degli adempimenti sarà prevista  anche  la  facoltà,  per  gli  operatori  commerciali  che  svolgono  attività  di locazione e/o noleggio, di optare per la comunicazione dei dati utilizzando il nuovo modello di comunicazione ed effettuando l’adempimento nei termini previsti per il “nuovo spesometro”.    

 

PREMIO MARZOTTO 2013: 800 MILA EURO DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

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Ritorna il premio Marzotto con no stanziamento di 800 mila euro  che vengono messi in gioco a favore di imprenditori innovativi con un’idea brillante

Premio Marzotto 2013: 800 mila euro di contributi a fondo perduto

Ritorna il premio Marzotto con no stanziamento di 800 mila euro  che vengono messi in gioco a favore di imprenditori innovativi con un’idea brillante.  Il Premio Gaetano Marzotto a favore degli “imprenditori di domani” sarà presentato dopodomani  giovedì 11 aprile al Vega – Parco Scientifico Tecnologico di Venezia (Via delle Industrie 15, Marghera). Ed entro il 30 giugno 2013 gli start-upper hanno tempo per presentare la loro idea di impresa innovativa e sociale e partecipare alle varie categorie del Premio: Impresa del Futuro, da 250mila euro, o Nuova Impresa Sociale e Culturale, da 100 mila euro. Il premio “Dall’idea all’impresa” triplica con ben nove percorsi seed, di incubazione e di tutoring da parte dei maggiori incubatori italiani tra i quali Boox, Fondazione Filarete, H-Farm, I3P, LUISS Enlabs, M31, Seedla, The HUB e Vega.  C’è poi una terza categoria, il premio speciale Unicredit/Il talento delle idee: tre delle start-up vincitrici dei primi tre premi avranno a disposizione un “percorso” che insegna a trasformare la Startup in una impresa di successo Nel 2012 il Concorso è stato vinto dai progetti SOLWA, prodotto per la desalinizzazione e potabilizzazione dell’acqua basato sull’utilizzo di energie rinnovabili, in grado di rivoluzionare l’attuale settore e decretato dalle Nazioni Unite sistema di “Innovazione per lo sviluppo dell’Umanità”; BRAIN CONTROL, sistema pensato per aiutare i soggetti con disabilità motorie e di comunicazione consentendo il controllo, attraverso il pensiero, di tecnologie assistive; HAPPY GIFT, un semplificatore dei processi decisionali quando si deve fare un regalo di gruppo aiutati dal web; MOVYM, app gratuita per smartphone e tablet che consente agli utenti di raccogliere tempestivamente informazioni sui prodotti visti in televisione all’interno di film e serie TV; MRS,start-up che opera in ambito cleantech e si occupa del recupero di materiali metallici da processi di deposizione di film sottile (Physical Vapour Deposition: PVD).  Il Premio Gaetano Marzotto, promosso e ideato dall’Associazione Progetto Marzotto, ha durata decennale ed è volto a creare una piattaforma dell’innovazione in Italia fondata sul connubio tra capacità imprenditoriale e visione sociale, su esempio di quanto fece nella prima metà del Novecento l’industriale Gaetano Marzotto.  

INFORMAZIONI UTILI AL DATORE DI LAVORO PER INSTAURARE UNA DIALETTICA COSTRUTTIVA CON IL LAVORATORE TRASFERITO

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Il datore di lavoro che opta per il trasferimento del dipendente, può in caso di instaurazione con lo stesso di una dialettica costruttiva comune, usare i seguenti strumenti agevolativi:

Informazioni utili al datore di lavoro per instaurare una dialettica costruttiva con il lavoratore trasferito

Il datore di lavoro che opta per il trasferimento del dipendente, può in caso di instaurazione con lo stesso di una dialettica costruttiva comune, usare i seguenti strumenti agevolativi:

indennità di trasferimento: le somme corrisposte a tale titolo o similari (es: indennita’ di prima sistemazione) non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo di €. 1. 549,37 nei trasferimenti all’interno del territorio nazionale.

spese di trasloco: se sostenute dal lavoratore e rimborsategli dal datore di lavoro, non concorrono a formare il reddito, purchè regolamentate con documenti fiscali.

spese di viaggio del lavoratore e dei suoi familiari: le spese per il primo viaggio del lavoratore e della sua famiglia, non concorrono a formare il reddito, purchè regolamentate con documenti fiscali.

spese per oneri sostenuti dal lavoratore a causa del trasferimento: gli oneri sostenuti dal lavoratore e rimborsategli dal datore di lavoro, causa il trasferimento in qualita di conduttore (affitto, deposito cauzionale, penali, spese per allacci nuove utente, etc. ) non concorrono a formare il reddito, purchè regolamentate con documenti fiscali.

Tutte e quattro le voci sopra indicate sono cumulabili.

 

CIRCOLARE N. 50 ROMA, 04/04/2013

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LA LEGGE 5 GIUGNO 1997, N. 147, IN MATERIA DI TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA, RIPORTA LE NORME DI ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL’ACCORDO FRA ITALIA E SVIZZERA SULLA RETROCESSIONE FINANZIARIA IN MATERIA DI INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI FRONTALIERI  

CIRCOLARE N. 50 ROMA, 04/04/2013

OGGETTO: INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA.

SOMMARIO: 1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

2. MODALITà DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

3. ASPETTI OPERATIVI

4. GESTIONE PERIODO TRANSITORIO

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

LA LEGGE 5 GIUGNO 1997, N. 147, IN MATERIA DI TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA, RIPORTA LE NORME DI ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL’ACCORDO FRA ITALIA E SVIZZERA SULLA RETROCESSIONE FINANZIARIA IN MATERIA DI INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI FRONTALIERI (PROTOCOLLO, SCAMBIO DI NOTE E ACCORDO AMMINISTRATIVO, FIRMATI A BERNA IL 12 DICEMBRE 1978, RESO ESECUTIVO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 FEBBRAIO 1980, N. 90).

IL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL’ALLEGATO II DELL’ACCORDO SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, ENTRATO IN VIGORE IL 1° GIUGNO 2002, TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA DA UN LATO E LA COMUNITà EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI DALL’ALTRO, IN MATERIA DI DISOCCUPAZIONE, HA PREVISTO UNA PROROGA, PER UN PERIODO DI SETTE ANNI A DECORRERE DAL 1° GIUGNO 2002, DEL SOPRACITATO ACCORDO BILATERALE SULLA RETROCESSIONE FINANZIARIA (CIRCOLARE N. 78 DEL 2003).  

ALLO SCADERE DEI SETTE ANNI, NONOSTANTE LE RICHIESTE, DA PARTE ITALIANA E, INFINE, ANCHE CONGIUNTAMENTE CON IL GOVERNO FRANCESE, LA PARTE SVIZZERA NON HA RITENUTO DI PROROGARE LA VALIDITà DEGLI ACCORDI BILATERALI, CHE DISCIPLINAVANO LA RETROCESSIONE FINANZIARIA DEI CONTRIBUTI DEI LAVORATORI FRONTALIERI ALL’ASSICURAZIONE SVIZZERA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE.  PERTANTO, COME TRA L’ALTRO RECENTEMENTE PRECISATO ANCHE DAI MINISTERI VIGILANTI (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE), A PARTIRE DAL GIUGNO 2009, SI è COMPLETATA L’APPLICABILITà ALLA SVIZZERA DEI REGOLAMENTI COMUNITARI DI SICUREZZA SOCIALE, CHE, COME NOTO, PREVEDONO NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI FRONTALIERI (ART. 71 DEL REGOLAMENTO N. 1408/1971).

A DECORRERE DAL 1° APRILE 2012, AI SENSI DELLA DECISIONE N. 1/2012, ADOTTATA IL 31 MARZO 2012 DAL COMITATO MISTO SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, ISTITUITO AI SENSI DELL’ACCORDO TRA LA CE E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA DALL’ALTRO, I NUOVI REGOLAMENTI COMUNITARI SI APPLICANO ANCHE ALLA SVIZZERA (CIRCOLARE N. 3 DELL’8 GENNAIO 2013).

A QUEST’ULTIMA SI ESTENDONO, QUINDI, LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO CE N. 883 DEL 2004 IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE, INCLUSE QUELLE DI CUI ALL’ART. 65 PER “DISOCCUPATI CHE RISIEDEVANO IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLO STATO COMPETENTE” CHE DELINEANO, TRA L’ALTRO, IL REGIME DI TUTELA DELLA DISOCCUPAZIONE PER LA GENERALITà DEI LAVORATORI FRONTALIERI.  

IN PARTICOLARE AI SENSI DEL PARAGRAFO 2 E DEL PARAGRAFO 5 LETTERA A) DEL PREDETTO ART. 65 IL DISOCCUPATO RESIDENTE IN ITALIA CHE SIA FRONTALIERO IN SVIZZERA – IN QUANTO PERSONA CHE, NEL CORSO DELLA SUA ULTIMA ATTIVITà LAVORATIVA RISIEDEVA IN UNO STATO MEMBRO (ITALIA) DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE (SVIZZERA) E CONTINUA A RISIEDERE IN TALE STATO MEMBRO RICEVE LE PRESTAZIONI IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA COME SE FOSSE STATO SOGGETTO A TALE LEGISLAZIONE DURANTE LA SUA ULTIMA ATTIVITà LAVORATIVA.  TALI PRESTAZIONI SONO EROGATE DALL’ISTITUZIONE DEL LUOGO DI RESIDENZA.  IN PARTICOLARE, A FAR DATA DAL 1° APRILE 2012, AI SENSI DELLA RICHIAMATA DECISIONE N. 1/2012 E DEL REGOLAMENTO CE N. 883/2004, L’ISTITUTO APPLICA ANCHE AI LAVORATORI FRONTALIERI IN SVIZZERA IL REGIME DI TUTELA DELLA DISOCCUPAZIONE PREVISTO DAL CITATO ARTICOLO 65.  PERTANTO, IL DIRITTO, LA MISURA E LA DURATA DELLA PRESTAZIONE SARANNO DETERMINATI, COME PER I LAVORATORI RIMASTI DISOCCUPATI IN ITALIA, PER I DIRITTI MATURATI CON DECORRENZA FINO AL 31 DICEMBRE 2012, SECONDO LE NORME CHE DISCIPLINANO L’INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA. A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013 LE PRESTAZIONI SARANNO CONCESSE SECONDO LE DISPOSIZIONI, PREVISTE DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92, PER L’INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE ASPI E MINIASPI.  

2. MODALITà DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

LE DOMANDE DI INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI FRONTALIERI CHE RISIEDONO IN ITALIA E CHE LAVORANO IN SVIZZERA VANNO PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA, ATTRAVERSO UNO DEI SEGUENTI CANALI:

WEB – SERVIZI TELEMATICI ACCESSIBILI DIRETTAMENTE DAL CITTADINO TRAMITE PIN DISPOSITIVO ATTRAVERSO IL PORTALE DELL’ISTITUTO;

PATRONATI/INTERMEDIARI DELL’ISTITUTO – ATTRAVERSO I SERVIZI TELEMATICI OFFERTI DAGLI STESSI;

CONTACT CENTER AL NUMERO GRATUITO 803. 164 DA TELEFONO FISSO, E 06. 164164 PER CHIAMATE DA CELLULARE CON TARIFFAZIONE A CARICO DELL’UTENZA.

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIA WEB IL LAVORATORE INTERESSATO DOVRà:

A) UTILIZZARE IL SERVIZIO DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DELL’ISTITUTO (WWW. INPS. IT), RAGGIUNGIBILE ATTRAVERSO IL SEGUENTE PERCORSO: AL SERVIZIO DEL CITTADINO – AUTENTICAZIONE CON PIN – INVIO DOMANDE DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO – DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA OVVERO ASPI O MINIASPI;

B) INDICARE, NELL’APPOSITO CAMPO “QUALIFICA/CATEGORIA”, LA QUALIFICA “FRONTALIERO IN SVIZZERA”;

C) FAR RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI FORNITE CON LA CIRCOLARE INPS N. 170 DEL 31 DICEMBRE 2010 SULLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA NON AGRICOLA OVVERO QUANTO PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNITà ASPI O MINIASPI (CIRCOLARE N. 142 DEL 18 DICEMBRE 2012).

3. ASPETTI OPERATIVI

TENUTO CONTO CHE, COME SOPRA PRECISATO, A DECORRERE DAL 1° APRILE 2012 AI LAVORATORI FRONTALIERI IN SVIZZERA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 65 DEL REGOLAMENTO 883/2004, LE MODALITà DI TRATTAZIONE E DI SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI SONO QUELLE ILLUSTRATE NELLA PARTE II, PUNTI 3 E 4 DELLA CIRCOLARE N. 85 DEL 2010 E RICHIAMATE NELLA CIRCOLARE N. 3 DELL’8 GENNAIO 2013.  IN PARTICOLARE, PER QUANTO RIGUARDA LE INFORMAZIONI RELATIVE AI PERIODI DI ASSICURAZIONE, QUESTE DOVRANNO ESSERE RILEVATE DAL DOCUMENTO PORTATILE U1, SECONDO QUANTO GIà INDICATO CON CIRCOLARE N. 161 DEL 22 DICEMBRE 2011. NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE NON NE SIA IN POSSESSO, LA RICHIESTA

ANDRà EFFETTUATA CON IL PAPER SED U001 DIRETTAMENTE ALL’ISTITUZIONE ESTERA. DETTA ISTITUZIONE FORNIRà LE INFORMAZIONI RICHIESTE, SE NECESSARIO, CON IL PAPER SED U017. LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETRIBUZIONI DOVRANNO ESSERE RICHIESTE CON IL PAPER SED U003 ALL’ISTITUZIONE ESTERA CHE RISPONDERà CON IL PAPER SED U004.

NEL CASO IN CUI VENISSERO UTILIZZATI I FORMULARI DELLA SERIE E, ANCORA VALIDI PER IL PERIODO TRANSITORIO, LE INFORMAZIONI SOPRA INDICATE SARANNO CONTENUTE NEL FORMULARIO E301.  L’OPERATORE DI SEDE PROVVEDERà AL CARICAMENTO DELLE DOMANDE DALLA PROCEDURA DSWEB PRELEVANDOLE DAL LINK “DOMANDE VIA INTERNET” POSTO SULLA BARRA DELLE APPLICAZIONI.  LE DOMANDE TELEMATICHE DI TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI FRONTALIERI IN SVIZZERA SARANNO EVIDENZIATE NELLA PROCEDURA CON LA NUMERAZIONE PREVISTA PER LE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA OPPURE DI ASPI O MINIASPI.

LA CONSULTAZIONE DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA è A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI DI SEDE AL LINK INTRANET SISTEMA UNICO NELLA PAGINA PROCESSI – PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO NELLA SEZIONE “DOMANDE PSR”.

4. GESTIONE PERIODO TRANSITORIO

A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL MESSAGGIO N. 13142 DEL 6 AGOSTO 2012, CON IL QUALE è STATA DATA COMUNICAZIONE DELL’ESTENSIONE DELL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 883/2004 ALLA CONFEDERAZIONE ELVETICA, LE STRUTTURE TERRITORIALI HANNO RIESAMINATO LE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE, PRESENTATE AI SENSI DELLA LEGGE 147/1997, AL FINE DI TRASFORMARE LE STESSE IN DOMANDE DI INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA.

TUTTAVIA, DAL RIESAME DI DETTE DOMANDE è EMERSO CHE IN ALCUNI CASI LA DOMANDA DI INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA ERA DA RESPINGERE IN QUANTO PRESENTATA OLTRE I TERMINI OVVERO PERCHé NON ERANO SODDISFATTI I REQUISITI DI ASSICURAZIONE E/O CONTRIBUZIONE RICHIESTI.  TALE SITUAZIONE SI è VERIFICATA POICHé IL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE DEI FRONTALIERI IN SVIZZERA PREVEDEVA REQUISITI ASSICURATIVI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DIVERSI RISPETTO ALLE DOMANDE DI DSO.  INFATTI, IL TRATTAMENTO SPECIALE AVEVA DECORRENZA DAL GIORNO IN CUI IL LAVORATORE AVEVA RESO LA PROPRIA DISPONIBILITà AL CENTRO PER L’IMPIEGO E IL LAVORATORE ERA TENUTO A PRESENTARE LA RELATIVA DOMANDA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITà. TENUTO CONTO CHE LA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITà DOVEVA AVVENIRE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DEL RIMPATRIO, IN SOSTANZA IL TERMINE MASSIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ERA DI NOVANTA GIORNI.  ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, AL FINE DI SALVAGUARDARE IL DIRITTO DI COLORO CHE HANNO PRESENTATO UNA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE FRONTALIERI EX LEGGE N. 147/1997 NEI TERMINI PREVISTI, MA IN RITARDO RISPETTO ALLA SCADENZA PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA (68 GIORNI DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO), SI DISPONE QUANTO SEGUE.

IN CASO DI DOMANDA PRESENTATA PRIMA DEL 6 AGOSTO 2012, DATA DI EMANAZIONE DELLE PRIME DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA, LA STESSA DOVRà CONSIDERARSI PRESENTATA NEI TERMINI PREVISTI PER LA RICHIESTA DELL’INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA E CONSEGUENTEMENTE ACCOLTA A CONDIZIONE CHE RICORRANO I REQUISITI NORMATIVAMENTE PREVISTI PER L’EROGAZIONE DI DETTA PRESTAZIONE, CIÒ AL FINE DI EVITARE UN POSSIBILE E DANNOSO CONTENZIOSO GIUDIZIARIO ALL’ISTITUTO.

CONFERIMENTO DEL RAMO DI AZIENDA E SUCCESSIVA CESSIONE DELLE QUOTE SOCIALI

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L’Agenzia delle Entrate sta emettendo atti di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro, avverso il seguente schema negoziale: operazione di  Conferimento del Ramo di Azienda  e successiva  Cessione delle Partecipazioni  perché  considera tale condotta  elusiva  ai fini delle dovute in ipotesi di cessione diretta del ramo di azienda.  

Conferimento del Ramo di Azienda  e successiva  Cessione delle quote sociali

L’Agenzia delle Entrate sta emettendo atti di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro, avverso il seguente schema negoziale: operazione di  Conferimento del Ramo di Azienda  e successiva  Cessione delle Partecipazioni  perché  considera tale condotta  elusiva  ai fini delle dovute in ipotesi di cessione diretta del ramo di azienda.

In altre parole per L’Agenzia delle Entrate, un’operazione di conferimento ramo d’azienda in una società di capitali (srl o spa) con successiva cessione delle partecipazioni[1] realizza un comportamento elusivo delle imposte degli atti proporzionali (registro, catastale ed ipotecaria) dovute in caso di cessione diretta del ramo d’azienda senza attuare conferimento e successiva cessione di quote.

Infatti, la cessione diretta del ramo di azienda è soggetta alle richiamate imposte proporzionali (range dal 3 al 15%[2])  sul valore venale in comune commercio, al netto delle relative passività, sui singoli beni che compongono l’azienda oggetto di cessione.

Di fatto non sussiste elusione ma risparmio lecito di imposta. L’Agenzia è in tal caso in errore e l’atto di rettifica e liquidazione infodato.

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[1] sfruttando in ipotesi di pianificazione fiscale anche i vantaggi dell’imposta sostitutiva di rivalutazione delle partecipazioni  onde conseguire un risparmio lecito di imposta sulla plusvalenza realizzata da cessione fino ad un 39% sulla tassazione ordinaria.

[2] A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’avviamento, i crediti, il valore degli impianti è soggetto ai fini dell’imposta di registro del 3%,  gli stabilimenti al 7%, i terreni al 3%, oltre alle imposte ipotecarie del 2% e catastali dell’1%.

IVIE: GUIDA ALLA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO

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Dall’anno di imposta  2012,  le  persone  fisiche  residenti  in  Italia  che  possiedono  immobili  all’estero,  a  qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).

Ivie: Guida alla Tassazione degli  Immobili all’Estero

Dall’anno di imposta  2012,  le  persone  fisiche  residenti  in  Italia  che  possiedono  immobili  all’estero,  a  qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).

Sono tenuti al pagamento dell’imposta:

  •  i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo
  •  i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
  •  i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
  •  i  locatari,  per  gli  immobili,  anche  da  costruire  o  in  corso  di  costruzione,  concessi  in  locazione  finanziaria (l’obbligo sussiste dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto).

L’imposta è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).

LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI

L’ammontare dell’imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili.  Se non superiore a 200 euro, l’imposta non è dovuta. In tal caso, il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW.

Per  calcolare  il  limite  che  dà  diritto  all’esenzione,  si  deve  fare  riferimento  all’imposta  determinata sul valore complessivo dell’immobile, a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per l’eventuale credito d’imposta riconosciuto nel caso in cui sia stata eventualmente versata una tassa patrimoniale nello Stato estero in cui è situato l’immobile.

Per evitare doppia imposizione sullo stesso immobile, dall’imposta dovuta è possibile dedurre un credito pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.  Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla somma dovuta si detraggono, prioritariamente, le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell’anno di riferimento.

Inoltre, qualora sussista un’eccedenza d’imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata  (articolo  165  del Tuir),  si  detrae  dall’imposta  dovuta  in  Italia  per  quegli  immobili,  fino  a  concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.

IL VALORE DELL’IMMOBILE

Il  valore  dell’immobile  da  prendere  in  considerazione  per  il  calcolo  dell’imposta  è  costituito,  general- mente, dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.  Se l’immobile è stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.  In mancanza di tali valori, occorre tener conto del valore di mercato, rilevabile nel luogo in cui si trova l’immobile

Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nel- la  dichiarazione  di  successione  o  nell’atto  registrato  o  in  altri  atti  previsti  dagli  ordinamenti  esteri  con finalità analoghe.  Se l’immobile si trova in un Paese dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo  che  garantisce  un  adeguato  scambio  di  informazioni,  il  valore  è  prioritariamente  quello  catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte  di  natura  patrimoniale  e  reddituale.

Tale  criterio  vale  anche  per  gli  immobili  che  sono  pervenuti per successione o donazione.

In  mancanza  del  valore  catastale,  si  deve  fare  riferimento  al  costo  risultante  dall’atto  di  acquisto  e,  in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

LE AGEVOLAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica l’aliquota ridotta dello 0,4%. Inoltre, dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  l’importo  di  200  euro,  rapportato  al  periodo  dell’anno  durante  il  quale l’immobile è destinato a tale uso.

LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI

Se l’unità immobiliare è utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la stessa destinazione si verifica.  Infine,  per  gli  anni  2012  e  2013,  oltre  all’importo  di  200  euro,  è  prevista  un’ulteriore  detrazione  di  50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni.

è necessario, però, che il figlio dimori abitualmente  e  risieda  anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale.

L’importo complessivo di questa ulteriore detrazione non può essere superiore a 400 euro.

IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA E LE MODALITà DI DICHIARAZIONE

Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi al nuovo tributo, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

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