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ALIQUOTA IVA AGEVOLATA AL 4% PER INSALATE ASSORTITE PRONTE (IN BUSTA O PRECONFEZIONATE) DA MANGIARE E PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI QUARTA GAMMA

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La  “IV gamma” è un settore di attività particolarmente innovativo sotto il profilo dell’evoluzione tecnologica e della sua applicazione ai processi produttivi e alle materie prime ortofrutticole, che consente la immediata fruibilità di frutta e ortaggi freschi già lavati, tagliati, eventualmente decorticati e, comunque, pronti per essere consumati o cucinati.

Aliquota IVA agevolata al 4% per insalate assortite pronte (in busta o preconfezionate) da mangiare e prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

 

analisi della risoluzione 23/E Agenzia delle Entrate dell’8 aprile 2013

 

OGGETTO:  IVA  –  Cessioni  prodotti  ortofrutticoli  IV  gamma  –  aliquota applicabile – Consulenza giuridica  – D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633

Con la richiesta di consulenza giuridica indicata in oggetto, ALFA ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai prodotti di IV gamma, ai sensi del n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Quesito

ALFA aderisce a Confindustria e rappresenta sul piano nazionale molti e differenziati settori produttivi, tra cui quello dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma.

La  “IV gamma” è un settore di attività particolarmente innovativo sotto il profilo dell’evoluzione tecnologica e della sua applicazione ai processi produttivi e alle materie prime ortofrutticole, che consente la immediata fruibilità di frutta e ortaggi freschi già lavati, tagliati, eventualmente decorticati e, comunque, pronti per essere consumati o cucinati.

Tra i prodotti di IV gamma di più recente commercializzazione e affermazione sul mercato vi sono anche le insalate “assortite”, cioè prodotti che contengono, oltre all’ortofrutticolo fresco di IV gamma, anche altri ingredienti aggiunti di natura vegetale (non freschi o secchi, ad es. Crostini, noci, olive, ecc. ) e/o di natura non vegetale (ad es. Formaggio, salumi, pollo, tonno, ecc. ).

Inizialmente tali prodotti venivano commercializzati in un contenitore che manteneva separata la materia prima fresca dagli altri ingredienti; oggi, l’evoluzione tecnologica ed il mantenimento della catena del freddo consentono la commercializzazione di prodotti in cui la materia prima ortofrutticola di IV gamma si trova già miscelata nella stessa confezione con gli altri ingredienti vegetali o non vegetali.

Recentemente, alcune tra le realtà aziendali associate più rappresentative del  settore  in  questione  hanno  espresso  l’esigenza  di  addivenire  ad  un chiarimento definitivo in relazione alla corretta applicazione dell’aliquota IVA ai prodotti in questione.

In conformità a quanto previsto con circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, ALFA ha richiesto ed ottenuto un parere dall’Agenzia delle Dogane, Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli utenti, Ufficio per la Tariffa doganale, per i Dazi e per i regimi dei prodotti agricoli, in ordine alla corretta classificazione, ai fini doganali, del prodotto in questione.

Soluzione prospettata

ALFA ritiene che le cessioni dei suddetti prodotti siano da assoggettare all’aliquota IVA del 4 per cento, in quanto rientranti nella voce di cui al n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al D. P. R. 26 ottobre 1972 n. 633, riferita a “ortaggi e  piante  mangerecce, esclusi i  tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v. D. Ex 07. 01-ex 07. 03-ex 07. 04);”.

 

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Per giungere alla corretta classificazione doganale del prodotto in questione, definito “prodotto ortofrutticolo di IV gamma” misto ad ingredienti vegetali non freschi/secchi o non vegetali, l’Agenzia delle Dogane, nel parere tecnico rilasciato ad ALFA con nota prot. N. …/RU del 2012, allegato all’istanza, ha fatto riferimento alle Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata e, in particolare, alla Regola 3b), in base alla quale: “i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. “.

Pertanto, secondo le Dogane, considerato che la tipologia di merce in esame consiste in “un prodotto misto, composto da materiali diversi, costituito dall’assemblaggio di oggetti diversi e presentato in assortimento condizionato per la vendita al minuto”, la stessa deve essere “classificata tenendo in considerazione la merce che conferisce all’insieme il carattere essenziale”, considerando altresì quantità, volume e valore. “Le insalate di “IV gamma” sono costituite principalmente dall’elemento ortofrutticolo, che prevale sugli altri elementi che costituiscono il mix sia per quanto attiene il peso, il volume e, quando è conosciuto, il valore”,. ;”risulta una netta prevalenza dei prodotti ortofrutticoli rispetto alla totalità della merce confezionata sia in volume, sia in quantità ed anche in valore. “.

L’Agenzia  delle  Dogane  ha  ritenuto,  pertanto,  che  “le  insalate  di  IV gamma debbano essere classificate nel rispetto della Regola 3B nell’ambito del Capitolo 7 (ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci) della NC in ragione del  carattere essenziale determinato dall’elemento ortofrutticolo che prevale sugli altri (noci, formaggi, tonno, ecc. ). Inoltre, ogni singola insalata considerata, sempre in base  al  medesimo principio del  carattere essenziale, dovrà essere classificata in relazione alla tipologia di elemento ortofrutticolo prevalente”, tendenzialmente alle  voci 07. 05 e  07. 09 (a seconda del tipo di ortaggio prevalente – lattuga iceberg piuttosto che insalata chioggia), “non potendosi individuare una voce, all’interno del Capitolo 7, in cui possano essere ricompresi i prodotti ortofrutticoli misti”.

Per quanto concerne l’esatta individuazione dell’aliquota IVA applicabile alla commercializzazione di tale prodotto, si rileva che il n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al D. P. R. 26 ottobre 1972 n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento per “ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v. D. Ex 07. 01-ex 07. 03-ex 07. 04)”.

La voce doganale ex 07. 01 richiamata dal punto 5 della Tabella A, parte II,  in  vigore  fino  al  31  dicembre 1987,  che  si  riferiva a  “Ortaggi e  piante mangerecce, freschi o refrigerati”, va oggi ricondotta alle voci 07. 05-07. 09 della NC, come individuato dalla stessa Agenzia delle Dogane. Infatti, come chiarito nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato, il Capitolo 7 della NC (ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci) “comprende gli ortaggi o legumi, di ogni specie, compresi i vegetali previsti nella Nota 2 di questo Capitolo, allo stato fresco, refrigerato congelato (non cotti o cotti in acqua o al vapore) oppure conservati provvisoriamente o anche seccati (compresi quelli disidratati, evaporati o liofilizzati)”.

Inoltre, “restano qui classificati i prodotti di questo Capitolo (per esempio, gli ortaggi freschi o refrigerati) qualora siano confezionati in imballaggi secondo il metodo denominato “Imballaggio in atmosfera modificata” (MAP). Secondo tale metodo (Modified Atmospheric Packaging   (MAP)),   l’atmosfera   attorno   al   prodotto   viene   modificata   o controllata (per esempio, eliminando l’ossigeno per sostituirlo con azoto o acidocarbonico, oppure riducendo il tenore di ossigeno ed aumentando quello di azoto o di acido carbonico)”. Si precisa, peraltro, che l’inciso “non specialmente preparati per il consumo immediato” (che si trova nella voce doganale 07. 03 richiamata dal n. 5 della Tabella) non riguarda gli ortaggi allo stato fresco di cui alla voce 07. 01 (vigente al 31. 12. 1987) che, come i prodotti della IV gamma, ben possono essere “pronti per il consumo”.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che alle cessioni dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma, anche misti, si renda applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento, secondo quanto previsto dalla voce n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972.

 

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SPESOMETRO 2013: COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA DEL 2012 OBBLIGATORIA PER TUTTE LE OPERAZIONI

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La  trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai  fini  Iva relative al  2012 (cd. Spesometro), a seguito delle rilevanti modifiche normative introdotte dal Dl n. 16 del 2012, non può essere più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011, compresa la scadenza del 30 aprile che non è più valida.   

Spesometro 2013: Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva del 2012 obbligatoria per tutte le operazioni   

La  trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai  fini  Iva relative al  2012 (cd. Spesometro), a seguito delle rilevanti modifiche normative introdotte dal Dl n. 16 del 2012, non può essere più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011, compresa la scadenza del 30 aprile che non è più valida.  

Il Dl n. 16 del 2012 ha, infatti, stabilito che per le operazioni effettuate dall’1 gennaio 2012 tra operatori economici (business to business) l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate riguarda tutte le operazioni Iva rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e non più soltanto quelle pari o superiori ai 3. 000 euro.

Resta, invece, fissata a 3. 600 euro la soglia per le comunicazioni relative alle operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura (business to consumer).  

Con  successivo  provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia,  che  terrà  conto  delle numerose proposte formulate dalle associazioni di categoria, sarà approvato il nuovo modello di comunicazione con le relative specifiche tecniche e fissata una nuova scadenza, per inviare i dati relativi al 2012, che sarà definita tenendo in considerazione i tempi tecnici necessari per effettuare gli adempimenti richiesti.   

Nel provvedimento tra le diverse misure di semplificazione degli adempimenti sarà prevista  anche  la  facoltà,  per  gli  operatori  commerciali  che  svolgono  attività  di locazione e/o noleggio, di optare per la comunicazione dei dati utilizzando il nuovo modello di comunicazione ed effettuando l’adempimento nei termini previsti per il “nuovo spesometro”.    

 

PREMIO MARZOTTO 2013: 800 MILA EURO DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

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Ritorna il premio Marzotto con no stanziamento di 800 mila euro  che vengono messi in gioco a favore di imprenditori innovativi con un’idea brillante

Premio Marzotto 2013: 800 mila euro di contributi a fondo perduto

Ritorna il premio Marzotto con no stanziamento di 800 mila euro  che vengono messi in gioco a favore di imprenditori innovativi con un’idea brillante.  Il Premio Gaetano Marzotto a favore degli “imprenditori di domani” sarà presentato dopodomani  giovedì 11 aprile al Vega – Parco Scientifico Tecnologico di Venezia (Via delle Industrie 15, Marghera). Ed entro il 30 giugno 2013 gli start-upper hanno tempo per presentare la loro idea di impresa innovativa e sociale e partecipare alle varie categorie del Premio: Impresa del Futuro, da 250mila euro, o Nuova Impresa Sociale e Culturale, da 100 mila euro. Il premio “Dall’idea all’impresa” triplica con ben nove percorsi seed, di incubazione e di tutoring da parte dei maggiori incubatori italiani tra i quali Boox, Fondazione Filarete, H-Farm, I3P, LUISS Enlabs, M31, Seedla, The HUB e Vega.  C’è poi una terza categoria, il premio speciale Unicredit/Il talento delle idee: tre delle start-up vincitrici dei primi tre premi avranno a disposizione un “percorso” che insegna a trasformare la Startup in una impresa di successo Nel 2012 il Concorso è stato vinto dai progetti SOLWA, prodotto per la desalinizzazione e potabilizzazione dell’acqua basato sull’utilizzo di energie rinnovabili, in grado di rivoluzionare l’attuale settore e decretato dalle Nazioni Unite sistema di “Innovazione per lo sviluppo dell’Umanità”; BRAIN CONTROL, sistema pensato per aiutare i soggetti con disabilità motorie e di comunicazione consentendo il controllo, attraverso il pensiero, di tecnologie assistive; HAPPY GIFT, un semplificatore dei processi decisionali quando si deve fare un regalo di gruppo aiutati dal web; MOVYM, app gratuita per smartphone e tablet che consente agli utenti di raccogliere tempestivamente informazioni sui prodotti visti in televisione all’interno di film e serie TV; MRS,start-up che opera in ambito cleantech e si occupa del recupero di materiali metallici da processi di deposizione di film sottile (Physical Vapour Deposition: PVD).  Il Premio Gaetano Marzotto, promosso e ideato dall’Associazione Progetto Marzotto, ha durata decennale ed è volto a creare una piattaforma dell’innovazione in Italia fondata sul connubio tra capacità imprenditoriale e visione sociale, su esempio di quanto fece nella prima metà del Novecento l’industriale Gaetano Marzotto.  

INFORMAZIONI UTILI AL DATORE DI LAVORO PER INSTAURARE UNA DIALETTICA COSTRUTTIVA CON IL LAVORATORE TRASFERITO

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Il datore di lavoro che opta per il trasferimento del dipendente, può in caso di instaurazione con lo stesso di una dialettica costruttiva comune, usare i seguenti strumenti agevolativi:

Informazioni utili al datore di lavoro per instaurare una dialettica costruttiva con il lavoratore trasferito

Il datore di lavoro che opta per il trasferimento del dipendente, può in caso di instaurazione con lo stesso di una dialettica costruttiva comune, usare i seguenti strumenti agevolativi:

indennità di trasferimento: le somme corrisposte a tale titolo o similari (es: indennita’ di prima sistemazione) non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo di €. 1. 549,37 nei trasferimenti all’interno del territorio nazionale.

spese di trasloco: se sostenute dal lavoratore e rimborsategli dal datore di lavoro, non concorrono a formare il reddito, purchè regolamentate con documenti fiscali.

spese di viaggio del lavoratore e dei suoi familiari: le spese per il primo viaggio del lavoratore e della sua famiglia, non concorrono a formare il reddito, purchè regolamentate con documenti fiscali.

spese per oneri sostenuti dal lavoratore a causa del trasferimento: gli oneri sostenuti dal lavoratore e rimborsategli dal datore di lavoro, causa il trasferimento in qualita di conduttore (affitto, deposito cauzionale, penali, spese per allacci nuove utente, etc. ) non concorrono a formare il reddito, purchè regolamentate con documenti fiscali.

Tutte e quattro le voci sopra indicate sono cumulabili.

 

CIRCOLARE N. 50 ROMA, 04/04/2013

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LA LEGGE 5 GIUGNO 1997, N. 147, IN MATERIA DI TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA, RIPORTA LE NORME DI ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL’ACCORDO FRA ITALIA E SVIZZERA SULLA RETROCESSIONE FINANZIARIA IN MATERIA DI INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI FRONTALIERI  

CIRCOLARE N. 50 ROMA, 04/04/2013

OGGETTO: INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA.

SOMMARIO: 1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

2. MODALITà DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

3. ASPETTI OPERATIVI

4. GESTIONE PERIODO TRANSITORIO

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

LA LEGGE 5 GIUGNO 1997, N. 147, IN MATERIA DI TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA, RIPORTA LE NORME DI ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL’ACCORDO FRA ITALIA E SVIZZERA SULLA RETROCESSIONE FINANZIARIA IN MATERIA DI INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI FRONTALIERI (PROTOCOLLO, SCAMBIO DI NOTE E ACCORDO AMMINISTRATIVO, FIRMATI A BERNA IL 12 DICEMBRE 1978, RESO ESECUTIVO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 FEBBRAIO 1980, N. 90).

IL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL’ALLEGATO II DELL’ACCORDO SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, ENTRATO IN VIGORE IL 1° GIUGNO 2002, TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA DA UN LATO E LA COMUNITà EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI DALL’ALTRO, IN MATERIA DI DISOCCUPAZIONE, HA PREVISTO UNA PROROGA, PER UN PERIODO DI SETTE ANNI A DECORRERE DAL 1° GIUGNO 2002, DEL SOPRACITATO ACCORDO BILATERALE SULLA RETROCESSIONE FINANZIARIA (CIRCOLARE N. 78 DEL 2003).  

ALLO SCADERE DEI SETTE ANNI, NONOSTANTE LE RICHIESTE, DA PARTE ITALIANA E, INFINE, ANCHE CONGIUNTAMENTE CON IL GOVERNO FRANCESE, LA PARTE SVIZZERA NON HA RITENUTO DI PROROGARE LA VALIDITà DEGLI ACCORDI BILATERALI, CHE DISCIPLINAVANO LA RETROCESSIONE FINANZIARIA DEI CONTRIBUTI DEI LAVORATORI FRONTALIERI ALL’ASSICURAZIONE SVIZZERA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE.  PERTANTO, COME TRA L’ALTRO RECENTEMENTE PRECISATO ANCHE DAI MINISTERI VIGILANTI (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE), A PARTIRE DAL GIUGNO 2009, SI è COMPLETATA L’APPLICABILITà ALLA SVIZZERA DEI REGOLAMENTI COMUNITARI DI SICUREZZA SOCIALE, CHE, COME NOTO, PREVEDONO NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI FRONTALIERI (ART. 71 DEL REGOLAMENTO N. 1408/1971).

A DECORRERE DAL 1° APRILE 2012, AI SENSI DELLA DECISIONE N. 1/2012, ADOTTATA IL 31 MARZO 2012 DAL COMITATO MISTO SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, ISTITUITO AI SENSI DELL’ACCORDO TRA LA CE E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA DALL’ALTRO, I NUOVI REGOLAMENTI COMUNITARI SI APPLICANO ANCHE ALLA SVIZZERA (CIRCOLARE N. 3 DELL’8 GENNAIO 2013).

A QUEST’ULTIMA SI ESTENDONO, QUINDI, LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO CE N. 883 DEL 2004 IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE, INCLUSE QUELLE DI CUI ALL’ART. 65 PER “DISOCCUPATI CHE RISIEDEVANO IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLO STATO COMPETENTE” CHE DELINEANO, TRA L’ALTRO, IL REGIME DI TUTELA DELLA DISOCCUPAZIONE PER LA GENERALITà DEI LAVORATORI FRONTALIERI.  

IN PARTICOLARE AI SENSI DEL PARAGRAFO 2 E DEL PARAGRAFO 5 LETTERA A) DEL PREDETTO ART. 65 IL DISOCCUPATO RESIDENTE IN ITALIA CHE SIA FRONTALIERO IN SVIZZERA – IN QUANTO PERSONA CHE, NEL CORSO DELLA SUA ULTIMA ATTIVITà LAVORATIVA RISIEDEVA IN UNO STATO MEMBRO (ITALIA) DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE (SVIZZERA) E CONTINUA A RISIEDERE IN TALE STATO MEMBRO RICEVE LE PRESTAZIONI IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA COME SE FOSSE STATO SOGGETTO A TALE LEGISLAZIONE DURANTE LA SUA ULTIMA ATTIVITà LAVORATIVA.  TALI PRESTAZIONI SONO EROGATE DALL’ISTITUZIONE DEL LUOGO DI RESIDENZA.  IN PARTICOLARE, A FAR DATA DAL 1° APRILE 2012, AI SENSI DELLA RICHIAMATA DECISIONE N. 1/2012 E DEL REGOLAMENTO CE N. 883/2004, L’ISTITUTO APPLICA ANCHE AI LAVORATORI FRONTALIERI IN SVIZZERA IL REGIME DI TUTELA DELLA DISOCCUPAZIONE PREVISTO DAL CITATO ARTICOLO 65.  PERTANTO, IL DIRITTO, LA MISURA E LA DURATA DELLA PRESTAZIONE SARANNO DETERMINATI, COME PER I LAVORATORI RIMASTI DISOCCUPATI IN ITALIA, PER I DIRITTI MATURATI CON DECORRENZA FINO AL 31 DICEMBRE 2012, SECONDO LE NORME CHE DISCIPLINANO L’INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA. A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013 LE PRESTAZIONI SARANNO CONCESSE SECONDO LE DISPOSIZIONI, PREVISTE DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92, PER L’INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE ASPI E MINIASPI.  

2. MODALITà DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

LE DOMANDE DI INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI FRONTALIERI CHE RISIEDONO IN ITALIA E CHE LAVORANO IN SVIZZERA VANNO PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA, ATTRAVERSO UNO DEI SEGUENTI CANALI:

WEB – SERVIZI TELEMATICI ACCESSIBILI DIRETTAMENTE DAL CITTADINO TRAMITE PIN DISPOSITIVO ATTRAVERSO IL PORTALE DELL’ISTITUTO;

PATRONATI/INTERMEDIARI DELL’ISTITUTO – ATTRAVERSO I SERVIZI TELEMATICI OFFERTI DAGLI STESSI;

CONTACT CENTER AL NUMERO GRATUITO 803. 164 DA TELEFONO FISSO, E 06. 164164 PER CHIAMATE DA CELLULARE CON TARIFFAZIONE A CARICO DELL’UTENZA.

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIA WEB IL LAVORATORE INTERESSATO DOVRà:

A) UTILIZZARE IL SERVIZIO DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DELL’ISTITUTO (WWW. INPS. IT), RAGGIUNGIBILE ATTRAVERSO IL SEGUENTE PERCORSO: AL SERVIZIO DEL CITTADINO – AUTENTICAZIONE CON PIN – INVIO DOMANDE DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO – DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA OVVERO ASPI O MINIASPI;

B) INDICARE, NELL’APPOSITO CAMPO “QUALIFICA/CATEGORIA”, LA QUALIFICA “FRONTALIERO IN SVIZZERA”;

C) FAR RIFERIMENTO ALLE ISTRUZIONI FORNITE CON LA CIRCOLARE INPS N. 170 DEL 31 DICEMBRE 2010 SULLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA NON AGRICOLA OVVERO QUANTO PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNITà ASPI O MINIASPI (CIRCOLARE N. 142 DEL 18 DICEMBRE 2012).

3. ASPETTI OPERATIVI

TENUTO CONTO CHE, COME SOPRA PRECISATO, A DECORRERE DAL 1° APRILE 2012 AI LAVORATORI FRONTALIERI IN SVIZZERA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 65 DEL REGOLAMENTO 883/2004, LE MODALITà DI TRATTAZIONE E DI SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI SONO QUELLE ILLUSTRATE NELLA PARTE II, PUNTI 3 E 4 DELLA CIRCOLARE N. 85 DEL 2010 E RICHIAMATE NELLA CIRCOLARE N. 3 DELL’8 GENNAIO 2013.  IN PARTICOLARE, PER QUANTO RIGUARDA LE INFORMAZIONI RELATIVE AI PERIODI DI ASSICURAZIONE, QUESTE DOVRANNO ESSERE RILEVATE DAL DOCUMENTO PORTATILE U1, SECONDO QUANTO GIà INDICATO CON CIRCOLARE N. 161 DEL 22 DICEMBRE 2011. NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE NON NE SIA IN POSSESSO, LA RICHIESTA

ANDRà EFFETTUATA CON IL PAPER SED U001 DIRETTAMENTE ALL’ISTITUZIONE ESTERA. DETTA ISTITUZIONE FORNIRà LE INFORMAZIONI RICHIESTE, SE NECESSARIO, CON IL PAPER SED U017. LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETRIBUZIONI DOVRANNO ESSERE RICHIESTE CON IL PAPER SED U003 ALL’ISTITUZIONE ESTERA CHE RISPONDERà CON IL PAPER SED U004.

NEL CASO IN CUI VENISSERO UTILIZZATI I FORMULARI DELLA SERIE E, ANCORA VALIDI PER IL PERIODO TRANSITORIO, LE INFORMAZIONI SOPRA INDICATE SARANNO CONTENUTE NEL FORMULARIO E301.  L’OPERATORE DI SEDE PROVVEDERà AL CARICAMENTO DELLE DOMANDE DALLA PROCEDURA DSWEB PRELEVANDOLE DAL LINK “DOMANDE VIA INTERNET” POSTO SULLA BARRA DELLE APPLICAZIONI.  LE DOMANDE TELEMATICHE DI TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE IN FAVORE DEI LAVORATORI FRONTALIERI IN SVIZZERA SARANNO EVIDENZIATE NELLA PROCEDURA CON LA NUMERAZIONE PREVISTA PER LE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA OPPURE DI ASPI O MINIASPI.

LA CONSULTAZIONE DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA è A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI DI SEDE AL LINK INTRANET SISTEMA UNICO NELLA PAGINA PROCESSI – PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO NELLA SEZIONE “DOMANDE PSR”.

4. GESTIONE PERIODO TRANSITORIO

A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL MESSAGGIO N. 13142 DEL 6 AGOSTO 2012, CON IL QUALE è STATA DATA COMUNICAZIONE DELL’ESTENSIONE DELL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 883/2004 ALLA CONFEDERAZIONE ELVETICA, LE STRUTTURE TERRITORIALI HANNO RIESAMINATO LE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE, PRESENTATE AI SENSI DELLA LEGGE 147/1997, AL FINE DI TRASFORMARE LE STESSE IN DOMANDE DI INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA.

TUTTAVIA, DAL RIESAME DI DETTE DOMANDE è EMERSO CHE IN ALCUNI CASI LA DOMANDA DI INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA ERA DA RESPINGERE IN QUANTO PRESENTATA OLTRE I TERMINI OVVERO PERCHé NON ERANO SODDISFATTI I REQUISITI DI ASSICURAZIONE E/O CONTRIBUZIONE RICHIESTI.  TALE SITUAZIONE SI è VERIFICATA POICHé IL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE DEI FRONTALIERI IN SVIZZERA PREVEDEVA REQUISITI ASSICURATIVI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DIVERSI RISPETTO ALLE DOMANDE DI DSO.  INFATTI, IL TRATTAMENTO SPECIALE AVEVA DECORRENZA DAL GIORNO IN CUI IL LAVORATORE AVEVA RESO LA PROPRIA DISPONIBILITà AL CENTRO PER L’IMPIEGO E IL LAVORATORE ERA TENUTO A PRESENTARE LA RELATIVA DOMANDA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITà. TENUTO CONTO CHE LA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITà DOVEVA AVVENIRE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DEL RIMPATRIO, IN SOSTANZA IL TERMINE MASSIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ERA DI NOVANTA GIORNI.  ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, AL FINE DI SALVAGUARDARE IL DIRITTO DI COLORO CHE HANNO PRESENTATO UNA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE FRONTALIERI EX LEGGE N. 147/1997 NEI TERMINI PREVISTI, MA IN RITARDO RISPETTO ALLA SCADENZA PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA (68 GIORNI DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO), SI DISPONE QUANTO SEGUE.

IN CASO DI DOMANDA PRESENTATA PRIMA DEL 6 AGOSTO 2012, DATA DI EMANAZIONE DELLE PRIME DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA, LA STESSA DOVRà CONSIDERARSI PRESENTATA NEI TERMINI PREVISTI PER LA RICHIESTA DELL’INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA E CONSEGUENTEMENTE ACCOLTA A CONDIZIONE CHE RICORRANO I REQUISITI NORMATIVAMENTE PREVISTI PER L’EROGAZIONE DI DETTA PRESTAZIONE, CIÒ AL FINE DI EVITARE UN POSSIBILE E DANNOSO CONTENZIOSO GIUDIZIARIO ALL’ISTITUTO.

CONFERIMENTO DEL RAMO DI AZIENDA E SUCCESSIVA CESSIONE DELLE QUOTE SOCIALI

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L’Agenzia delle Entrate sta emettendo atti di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro, avverso il seguente schema negoziale: operazione di  Conferimento del Ramo di Azienda  e successiva  Cessione delle Partecipazioni  perché  considera tale condotta  elusiva  ai fini delle dovute in ipotesi di cessione diretta del ramo di azienda.  

Conferimento del Ramo di Azienda  e successiva  Cessione delle quote sociali

L’Agenzia delle Entrate sta emettendo atti di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro, avverso il seguente schema negoziale: operazione di  Conferimento del Ramo di Azienda  e successiva  Cessione delle Partecipazioni  perché  considera tale condotta  elusiva  ai fini delle dovute in ipotesi di cessione diretta del ramo di azienda.

In altre parole per L’Agenzia delle Entrate, un’operazione di conferimento ramo d’azienda in una società di capitali (srl o spa) con successiva cessione delle partecipazioni[1] realizza un comportamento elusivo delle imposte degli atti proporzionali (registro, catastale ed ipotecaria) dovute in caso di cessione diretta del ramo d’azienda senza attuare conferimento e successiva cessione di quote.

Infatti, la cessione diretta del ramo di azienda è soggetta alle richiamate imposte proporzionali (range dal 3 al 15%[2])  sul valore venale in comune commercio, al netto delle relative passività, sui singoli beni che compongono l’azienda oggetto di cessione.

Di fatto non sussiste elusione ma risparmio lecito di imposta. L’Agenzia è in tal caso in errore e l’atto di rettifica e liquidazione infodato.

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[1] sfruttando in ipotesi di pianificazione fiscale anche i vantaggi dell’imposta sostitutiva di rivalutazione delle partecipazioni  onde conseguire un risparmio lecito di imposta sulla plusvalenza realizzata da cessione fino ad un 39% sulla tassazione ordinaria.

[2] A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’avviamento, i crediti, il valore degli impianti è soggetto ai fini dell’imposta di registro del 3%,  gli stabilimenti al 7%, i terreni al 3%, oltre alle imposte ipotecarie del 2% e catastali dell’1%.

IVIE: GUIDA ALLA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO

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Dall’anno di imposta  2012,  le  persone  fisiche  residenti  in  Italia  che  possiedono  immobili  all’estero,  a  qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).

Ivie: Guida alla Tassazione degli  Immobili all’Estero

Dall’anno di imposta  2012,  le  persone  fisiche  residenti  in  Italia  che  possiedono  immobili  all’estero,  a  qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).

Sono tenuti al pagamento dell’imposta:

  •  i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo
  •  i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
  •  i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
  •  i  locatari,  per  gli  immobili,  anche  da  costruire  o  in  corso  di  costruzione,  concessi  in  locazione  finanziaria (l’obbligo sussiste dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto).

L’imposta è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).

LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI

L’ammontare dell’imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili.  Se non superiore a 200 euro, l’imposta non è dovuta. In tal caso, il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW.

Per  calcolare  il  limite  che  dà  diritto  all’esenzione,  si  deve  fare  riferimento  all’imposta  determinata sul valore complessivo dell’immobile, a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per l’eventuale credito d’imposta riconosciuto nel caso in cui sia stata eventualmente versata una tassa patrimoniale nello Stato estero in cui è situato l’immobile.

Per evitare doppia imposizione sullo stesso immobile, dall’imposta dovuta è possibile dedurre un credito pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.  Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla somma dovuta si detraggono, prioritariamente, le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell’anno di riferimento.

Inoltre, qualora sussista un’eccedenza d’imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata  (articolo  165  del Tuir),  si  detrae  dall’imposta  dovuta  in  Italia  per  quegli  immobili,  fino  a  concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.

IL VALORE DELL’IMMOBILE

Il  valore  dell’immobile  da  prendere  in  considerazione  per  il  calcolo  dell’imposta  è  costituito,  general- mente, dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.  Se l’immobile è stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.  In mancanza di tali valori, occorre tener conto del valore di mercato, rilevabile nel luogo in cui si trova l’immobile

Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nel- la  dichiarazione  di  successione  o  nell’atto  registrato  o  in  altri  atti  previsti  dagli  ordinamenti  esteri  con finalità analoghe.  Se l’immobile si trova in un Paese dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo  che  garantisce  un  adeguato  scambio  di  informazioni,  il  valore  è  prioritariamente  quello  catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte  di  natura  patrimoniale  e  reddituale.

Tale  criterio  vale  anche  per  gli  immobili  che  sono  pervenuti per successione o donazione.

In  mancanza  del  valore  catastale,  si  deve  fare  riferimento  al  costo  risultante  dall’atto  di  acquisto  e,  in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

LE AGEVOLAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica l’aliquota ridotta dello 0,4%. Inoltre, dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  l’importo  di  200  euro,  rapportato  al  periodo  dell’anno  durante  il  quale l’immobile è destinato a tale uso.

LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI

Se l’unità immobiliare è utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la stessa destinazione si verifica.  Infine,  per  gli  anni  2012  e  2013,  oltre  all’importo  di  200  euro,  è  prevista  un’ulteriore  detrazione  di  50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni.

è necessario, però, che il figlio dimori abitualmente  e  risieda  anagraficamente  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale.

L’importo complessivo di questa ulteriore detrazione non può essere superiore a 400 euro.

IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA E LE MODALITà DI DICHIARAZIONE

Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi al nuovo tributo, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

CONTRIBUTI: REGIONE TOSCANA AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI FRA I 18 E 40 ANNI

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E’ possibile presentare le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla Regione Toscana per facilitare l’avvio di nuove imprese e l’attività imprenditoriale di giovani fra 18 e 40 anni (non compiuti). Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 30 aprile 2015.  

Contributi: Regione Toscana  agevolazioni per i giovani fra i 18 e 40 anni 

E’ possibile presentare le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla Regione Toscana per facilitare l’avvio di nuove imprese e l’attività imprenditoriale di giovani fra 18 e 40 anni (non compiuti). Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 30 aprile 2015.  

Le opportunità sono quelle inserite nella legge regionale per la promozione dell’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali uscita a luglio, che amplia la sfera delle attività per cui è possibile chiedere il finanziamento e quindi aumenta la platea dei soggetti beneficiari.

Con le modifiche introdotte alla legge regionale 21 del 2008 sull’imprenditoria giovanile, la Regione Toscana rende così disponibile uno strumento in più per favorire lo sviluppo dell’economia toscana. Nel caso delle imprese giovanili ha elevato il limite di età da 35 a 40 anni; ha previsto nuove tipologie di beneficiari, ossia donne e lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali; ha aperto tali opportunità sostanzialmente a quasi tutti i settori di attività e non solo alle imprese ad alto contenuto tecnologico così come era previsto dalla precedente legge.

Le risorse messe a disposizione, per questa prima fase, sono complessivamente 12 milioni di euro in tre anni. Le richieste possono essere presentate in qualsiasi momento fino al 30 aprile 2015.  Per il 50% sono destinate a finanziare le imprese di giovani fino a 40 anni, per il 30% le imprese a titolarità femminile, per il 20% le imprese costituite da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali.

Beneficiari:
Possono accedere alle agevolazioni le piccole e medie imprese (incluse le cooperative), con sede legale e operativa in Toscana, iscritte o in corso di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

Le imprese possono essere costituite da:

ü  giovani, con età non superiore ai 40 anni;

ü  donne, per le quali non è previsto alcun limite di età;

ü  lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di 6 mesi nei 24 precedenti la domanda di agevolazione; anche in questo caso non è previsto alcun limite di età.

Tali requisiti devono riguardare il titolare, o per le imprese con più soci, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci (soci lavoratori in caso di cooperative), che detengono almeno il 51% del capitale sociale.

Tali requisiti devono essere posseduti al momento della costituzione dell’impresa, nel caso di imprese di nuova costituzione, oppure alla data di richiesta di ammissione alle agevolazioni, nel caso di imprese in espansione.

Le imprese, infatti, possono essere di nuova costituzione, quindi nate nel corso dei 6 mesi precedenti o successivi la data di presentazione della richiesta di agevolazione oppure imprese in espansione, cioè costituite nel corso dei 3 anni precedenti e che dichiarano di effettuare investimenti allo scopo di consolidare o migliorare il proprio posizionamento competitivo (ad es. Nuovi prodotti o servizi, accesso a nuovi mercati, riduzione dell’impatto ambientale, realizzazione di processi di integrazione aziendale, incremento dell’occupazione nei due anni successivi).

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme:

§  prestazione di garanzia su finanziamenti e operazioni di leasing rilasciata alle banche e agli intermediari finanziari, per un importo massimo non superiore all’80% del finanziamento complessivo, e comunque per un importo garantito non superiore a 250. 000 euro e una durata massima del finanziamento di 15 anni;

§  contributo per la riduzione del tasso di interesse* su finanziamenti e operazioni di leasing, pari al 50% dell’importo degli interessi gravanti sul finanziamento;
* La DGR n. 17 del 14 gennaio 2013 stabilisce la modifica dell’Allegato A alla DGR 907 del 24 ottobre 2011 Condizioni e modalità per l’attuazione degli interventi agevolativi di cui alla legge regionale 29 aprile 2008 n. 21, portando il contributo in conto interessi dal 70% al 50% dell’importo degli interessi gravanti sul finanziamento garantito.  Tale modifica si applica alle domande presentate a Fidi Toscana S. P. A. A partire dal 31 gennaio 2013, ovvero dal giorno  successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – BURT  del Decreto dirigenziale di approvazione del nuovo Regolamento degli interventi previsti dalla Legge Regionale 21/2008 e delle modalità di presentazione della domanda.

§  assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale dell’impresa per un importo massimo di 100. 000 euro, solo nel caso di imprese giovani, costituite come società di capitali e con un progetto di sviluppo a carattere innovativo, ossia che prevede rispetto al mercato di riferimento almeno una delle seguenti attività:

ü  la realizzazione di un nuovo prodotto o servizio;

ü  lo sviluppo di nuove tecniche di produzione di beni o servizi;

ü  lo sviluppo di nuove modalità organizzative;

ü  lo sviluppo di tecniche di distribuzione innovative,

ü  l’utilizzo di un nuovo brevetto proprio o di altri soggetti.

La partecipazione al capitale dell’impresa è temporanea e deve essere smobilizzata entro 7 anni.

Spese ammissibili:
Sono ammissibili le spese per investimenti che sono strettamente collegati all’attività economica per la quale viene fatta richiesta di agevolazione.

Gli investimenti possono riguardare:

Ø attivi materiali, impianti macchinari, attrezzature, arredi; opere murarie; impiantistica aziendale;

Ø attivi immateriali, ossia spese per l’acquisizione di diritti di brevetto, licenze, marchi, avviamento; servizi di consulenza inclusa la predisposizione del piano di impresa; attività promozionali; costi di brevetto e altri diritti di proprietà industriale; capitale circolante connesso agli investimenti nella misura massima del 40% del finanziamento.

Le spese si riferiscono a investimenti successivi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Soggetto attuatore:
Il soggetto attuatore è Fidi Toscana. La società per azioni, che opera nel settore dei servizi finanziari per sostenere la crescita delle piccole e medie imprese in Toscana, ha creato Fidi Toscana Giovani (info  fiditoscanagiovani. It) , interamente dedicata alla nascita ed alla crescita dell’imprenditoria giovanile in Toscana.

 

IVA: Aliquota ridotta per grassi ed olii di origine vegetale ed animale

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Interpello: Si richiede conferma dell’Aliquota IVA agevolata al 10% applicabile agli oli e grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto ‘prodotti energetici’.

Lettura e Sintesi della RISOLUZIONE N. 17/E del 18 marzo 2013 emessa dalla Agenzia delle Entrate

 

Interpello: Si richiede conferma dell’Aliquota IVA agevolata al 10% applicabile agli oli e grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto ‘prodotti energetici’.

 

Quesito

La società ALFA SPA si occupa della fornitura di oli e grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata da 1507 a 1518, destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, con potenza installata superiore a 1 (uno) KW.

Attualmente, la Società assoggetta ad IVA, con applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento, le cessioni di “olio di palma” (codice NC 1511), secondo le indicazioni fornite dalla risoluzione n. 217/E del 12. 8. 2009 dell’Agenzia delle Entrate, [mentre assoggetta ad IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 21 per cento, i “grassi ed oli animali o vegetali” (codice NC 1518)], stante quanto previsto dal punto 104 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 che prevede l’aliquota IVA del 10 per cento per le sole cessioni di “oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1KW”.

Tutto ciò premesso, la società istante, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento, chiede di poter equiparare tutti i prodotti di cui ai codici di nomenclatura combinata da 1507 a 1518 agli oli combustibili indicati al n. 104 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633 del 1972.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La società istante, mutuando quanto affermato dall’Agenzia delle Dogane nella nota 95159 del 17/7/2009 (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 217/E del 12/8/2009), con riferimento all’olio di palma, ritiene che analoghe considerazioni possano essere svolte anche per tutti gli altri prodotti di cui ai codici  di  NC  da  1507  a  1518,  espressamente  richiamati  dalla  lettera  a) dell’articolo 21 del D. Lgs. 504/1995, utilizzati come combustibile per la produzione di energia elettrica.

Al riguardo, la citata risoluzione ha infatti affermato che “l’olio di palma utilizzato come olio combustibile per generare energia elettrica in un impianto avente una potenza installata superiore ad 1 (uno) Kw sia equiparabile agli oli indicati al numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972, per cui alla cessione dello stesso, così come all’estrazione da un deposito IVA di cui al citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento”.

Tutto ciò premesso, la società istante ritiene che la fornitura di oli e grassi vegetali non modificati chimicamente (codici di NC da 1507 a 1515) e di grassi ed oli animali o vegetali specificatamente ricompresi dalle classi da NC 1516 a 1518,  nei  confronti  dei  propri  clienti,  che  utilizzino  tali  prodotti  come combustibili  per  generare  energia  elettrica  in  impianti  aventi  una  potenza installata superiore ad 1 (uno) Kw (previa apposita dichiarazione in merito), vada fatturata applicando l’aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del disposto del numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972.

Ritiene inoltre di poter procedere, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, del DPR 633/1972, all’emissione di note di variazione dell’IVA versata con riferimento alle operazioni eventualmente effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

 

Parere dell’Agenzia delle entrate

Il numero 104 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, prevede, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento alla cessione di “oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw”.

In proposito, la risoluzione n. 217 del 2009 ha specificato, con riferimento all’olio di palma (codice NC 1511) utilizzato come olio combustibile per generare energia elettrica in un impianto avente una potenza installata superiore ad 1 (uno) Kw, che lo stesso è equiparabile agli oli indicati al numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972, per cui alla relativa cessione dello stesso è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

La  soluzione  si  fonda  sul  parere  tecnico  emesso  dall’Agenzia  delle Dogane con la  nota  95159 del 17 luglio 2009, integralmente riportato nella risoluzione cui si rinvia. Tale nota, per quel che qui rileva, ha evidenziato che, per effetto del recepimento della direttiva 2003/96/CE (concernente la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), il D. Lgs. 2. 2. 2007 n. 26 ha apportato numerose modifiche al Testo Unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (D. Lgs. 26. 10. 1995 n. 504), disponendo, tra l’altro, la sostituzione delle parole “oli minerali” con “prodotti energetici” e la modifica dell’articolo 21, rubricato “Prodotti  soggetti  ad  accisa”,  che  riporta  ora  l’elencazione  dei  prodotti energetici, tra i quali sono ricompresi, alla lettera a), i prodotti “di cui ai codici NC da 1507 a 1518”, se destinati a essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori. Il successivo comma 9 dell’articolo 21 citato prevede altresì che “i prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l’applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A”.

L’Agenzia delle Dogane, ha precisato dunque che, sotto il profilo dell’accisa, l’olio di palma assume il trattamento fiscale previsto per l’olio minerale a cui si sostituisce nell’uso di carburazione o combustione.

Tanto premesso, la scrivente ha ritenuto opportuno acquisire nuovamente il parere dell’Agenzia delle Dogane in merito a quanto chiesto dalla società istante.

Al  riguardo,  la   suddetta  Agenzia,  con  nota  prot.   145006/RU  del 21/01/2013, nel confermare il contenuto del parere reso nel 2009, ha chiarito che “…le considerazioni già esposte da questa Agenzia con nota prot. 95159 del 17 luglio 2009, con particolare riferimento all’olio di palma, possono trovare analoga applicazione per gli oli ed i grassi di origine animale e vegetale rientranti nei suddetti codici NC [da NC 1507 a 1518] se destinati ad essere utilizzati come combustibili o carburanti, compresa la produzione di energia elettrica che avviene mediante carburazione o combustione di un prodotto energetico”.

In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane, la scrivente ritiene che gli oli e grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in   quanto   ‘prodotti   energetici’  –   se   destinati   ad   essere   utilizzati  come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, con potenza installata superiore a 1 (uno) KW – siano equiparabili agli oli indicati nel numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972, alla cui cessione degli stessi si applica l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

Va detto che laddove in via precauzionale sia stata applicata l’aliquota ordinaria, è consentita l’emissione di note di variazione ex articolo 26, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, entro un anno dall’emissione dell’originario documento.

Conseguentemente, la controparte (cessionario o committente) sarà tenuta a ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato in precedenza, riversando l’imposta all’Erario (risoluzione 17 ottobre 2001, n. 161/E).

I chiarimenti forniti restano in ogni caso subordinati all’effettivo inquadramento dei prodotti forniti dalla società istante nei codici della nomenclatura combinata della tariffa doganale ad uso integrata da NC 1507 a 1518,  sulla  base  dell’esame delle  caratteristiche dei  prodotti  compiuto dalla competente amministrazione doganale.

IVA: LA DICHIARAZIONE IVA PUÒ ESSERE VARIATA DAL CONTRIBUENTE

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I Giudici di legittimità ribadiscono la tesi  (cfr sentenze del 2 luglio 2008, n.  18076 e del 2 marzo 2004, n.  4236), della  emendabilità delle dichiarazioni annuali (o autonome) IVA.  

IVA: La Dichiarazione IVA può essere variata dal contribuente  

I Giudici di legittimità ribadiscono la tesi  (cfr sentenze del 2 luglio 2008, n.  18076 e del 2 marzo 2004, n.  4236), della  emendabilità delle dichiarazioni annuali (o autonome) IVA.

Concordemente a  quanto disciplinato dallo Statuto del contribuente in merito ai rapporti con l’Erario che devono ispirarsi a principi di buona fede, affidamento e sostanziale equilibrio fra le parti, con la conseguenza che  è riconosciuta al contribuente la facoltà di modificare il contenuto della propria dichiarazione per poter dimostrare “l’inesistenza, anche parziale, dei presupposti erroneamente dichiarati”.

Tale facoltà non può essere, invero, consentita sine die, dovendo individuare un termine, al fine di rispettare il postulato di certezza dei rapporti giuridici che, “nel silenzio del legislatore” (cfr. Sentenza 18076/2008), può farsi coincidere con quello fissato dall’art. 57 del D. P. R. N. 633/1972, ovvero il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata.

Il modello dichiarativo, non costituisce, come rilevato dai giudici di legittimità, “la fonte dell’obbligo tributario” ma semplicemente un elemento essenziale nel processo di accertamento e riscossione dell’imposta. Per questo non ha carattere confessorio e può ben essere ritrattata, entro i limiti temporali suddetti, dal soggetto passivo, nel rispetto del principio di capacità contributiva, pietra angolare dell’imposta sul valore aggiunto.  

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