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Proroga per la presentazione della denuncia dei redditi attraverso modello 730

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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26. 04. 2012 ha stabilito che i contribuenti persone fisiche tenuti a presentare denuncia dei redditi per l’annualità 2011 attraverso il modello 730 godono di una proroga di  tempo fino al prossimo 16 maggio, se provvedono a darlo al sostituto d’imposta, oppure fino al 20 giugno, se utilizzano intermediari abilitati (Caf o commercialista).

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26. 04. 2012 ha stabilito che i contribuenti persone fisiche tenuti a presentare denuncia dei redditi per l’annualità 2011 attraverso il modello 730 godono di una proroga di  tempo fino al prossimo 16 maggio, se provvedono a darlo al sostituto d’imposta, oppure fino al 20 giugno, se utilizzano intermediari abilitati (Caf o commercialista).

Cassazione sezione lavoro 26 marzo 2012, n. 4797 Licenziamento di dirigente

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Non è applicabile al dirigente – non ha rilievo se si tratti di dirigente apicale ovvero di dirigenti medi o minori – la disciplina dettata dalla legge n. 604/1966 o quella della legge 300/1970 ed ai fini della legittimità (o meno) del licenziamento deve farsi riferimento alla nozione di giustificatezza, la quale, come è noto, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo, ex art. 1 della legge n. 604/1966, ma è molto più ampia e può fondarsi sia su ragioni soggettive ascrivibili al dirigente, sia su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non devono necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale, tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost.  

Licenziamento di dirigente

Cass. Sez. Lav. 26 marzo 2012, n. 4797

Non è applicabile al dirigente – non ha rilievo se si tratti di dirigente apicale ovvero di dirigenti medi o minori – la disciplina dettata dalla legge n. 604/1966 o quella della legge 300/1970 ed ai fini della legittimità (o meno) del licenziamento deve farsi riferimento alla nozione di giustificatezza, la quale, come è noto, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo, ex art. 1 della legge n. 604/1966, ma è molto più ampia e può fondarsi sia su ragioni soggettive ascrivibili al dirigente, sia su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non devono necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale, tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost.

Nota – Il caso di specie è sorto in seguito al licenziamento di un dirigente di un istituto di credito che aveva rifiutato il trasferimento ad altra sede. Questi agiva in giudizio dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Viterbo perché fosse dichiarata la nullità del licenziamento che sosteneva essere stato ritorsivo.

Il Tribunale e la Corte di Appello di Roma confermavano la legittimità del licenziamento posto che era stato intimato non – come sostenuto dal dirigente – a seguito del rifiuto del dirigente ad essere distaccato in altre città, ma piuttosto per le esigenze legate alla ristrutturazione della banca datrice di lavoro, da cui erano emerse considerevoli eccedenze di personale ad ogni livello, per far fronte alle quali, per mantenere i livelli occupazionali, la banca aveva adottato anche lo strumento del distacco di parte del personale.

Il dirigente proponeva pertanto ricorso per cassazione per molteplici motivi. In primo luogo denunciava il fatto che la sentenza impugnata non si fosse pronunciata in merito alla nullità del licenziamento che il dirigente asseriva essere stato intimato per ritorsione successivamente alla proposizione da parte dello stesso di un’azione giudiziaria avverso il provvedimento di distacco, posto che tale pronuncia aveva ritenuto il distacco illegittimo. La Cassazione ha ritenuto tale motivo infondato posto che la sentenza impugnata ha precisato che il licenziamento era stato intimato per le esigenze legate alla ristrutturazione della datrice di lavoro e non per il rifiuto del lavoratore ad accettare il distacco, che gli era stato offerto perché ritenuto l’unico strumento per mantenere invariati i livelli occupazionali. Il licenziamento non poteva pertanto ritenersi ritorsivo, posto che il preteso motivo ritorsivo deve, come richiesto da consolidata giurisprudenza, essere l’unico motivo alla base del recesso perché questo possa essere qualificato come tale (Cass. N. 17087/2011). Cosa che nel caso di specie non è avvenuta data la specificazione dell’esigenza di ristrutturazione aziendale che era stata posta a base del licenziamento.

Con ulteriore motivo il dirigente denunciava che non era stato preso in considerazione il fatto che il Tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato l’illegittimità del distacco e ordinato la sospensione del distacco del dipendente e che successivamente il dirigente era stato licenziato. La Cassazione ha affermato che la dichiarata illegittimità del distacco non era un elemento che si poneva in contrasto con l’interpretazione letterale della motivazione indicata nella lettera di licenziamento che, dopo l’espresso richiamo alle esigenze di riorganizzazione della struttura della banca, specificava che “il criterio adottato dalla banca contemplava, fra gli altri, il ricorso all’istituto del distacco, che è stato adottato nei suoi riguardi avendo la riorganizzazione comportato la soppressione della sua posizione di lavoro”. La Cassazione rilevava inoltre che il ricorrente, limitandosi ad insistere nella propria valutazione del licenziamento come conseguenza del rifiuto al distacco nella sede di Brescia, non spiegava quale fosse l’errore di interpretazione compiuto dal giudice del merito nel pervenire alla conclusione che il recesso era stato motivato a causa delle esigenze di ristrutturazione aziendale che avevano comportato anche la soppressione della posizione lavorativa in precedenza occupata dal dirigente. Inoltre, dato che è consolidata giurisprudenza che “la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi n. 604/1966e n. 300/1970 non è applicabile, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 604/1966, ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, sia che si tratti di dirigenti apicali, che di dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudodirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente” (Cass. N. 25145/2010) e che era stato accertato, con autorità di giudicato, che il ricorrente rivestisse la qualifica di dirigente, la Corte ha ritenuto la censura infondata.

In definitiva, la Corte ha rigettato il ricorso del dirigente e affermato che non è applicabile al dirigente la disciplina dettata dalla legge n. 604/1966o quella della legge n. 300/1970ed ai fini della legittimità del licenziamento deve farsi riferimento alla nozione di giustificatezza.

Cass., sez. lav., 28 febbraio 2012, n. 3033

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Risarcimento dei danni per infortunio sul lavoro: posta la natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto dell’articolo 2087 del codice civile, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, al lavoratore spetta lo specifico onere di riscontrare il fatto costituente inadempimento dell’obbligo di sicurezza nonché il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre – in parziale deroga al principio generale stabilito dall’articolo 2697 del codice civile – non è gravato dall’onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento, onere che, invece, incombe sul datore di lavoro e che si concreta nel provare la non imputabilità dell’inadempimento.

Risarcimento dei danni per infortunio sul lavoro

Cass. , sez. Lav. , 28 febbraio 2012, n. 3033

Posta la natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto dell’articolo 2087 del codice civile, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, al lavoratore spetta lo specifico onere di riscontrare il fatto costituente inadempimento dell’obbligo di sicurezza nonché il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre – in parziale deroga al principio generale stabilito dall’articolo 2697 del codice civile – non è gravato dall’onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento, onere che, invece, incombe sul datore di lavoro e che si concreta nel provare la non imputabilità dell’inadempimento.

Diversamente, invece, si atteggia il contenuto dei rispettivi oneri probatori a seconda che le misure di sicurezza – asseritamente omesse – siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso articolo 2087 del codice civile, che impone l’osservanza del generico obbligo di sicurezza.

Nel primo caso – riferibile alle misure di sicurezza cosiddette “nominate” – il lavoratore ha l’onere di provare soltanto la fattispecie costitutiva prevista dalla fonte impositiva della misura stessa – ovvero il rischio specifico che si intende prevenire o contenere – nonché, ovviamente, il nesso di causalità materiale tra l’inosservanza della misura ed il danno subito. La prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell’insussistenza dell’inadempimento e del nesso eziologico tra quest’ultimo e il danno.

Nel secondo caso – in cui si discorre di misure di sicurezza cosiddette “innominate” – la prova liberatoria a carico del datore di lavoro (fermo restando il suddetto onere probatorio spettante al lavoratore) risulta invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli “standard” di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe.

Nota – La fattispecie in esame riguarda il caso di un dipendente di una banca che si era rivolto al Tribunale di Foggia per domandare il risarcimento dei danni per infortunio sul lavoro asseritamente subiti in occasione di una rapina avvenuta nell’agenzia della banca dove prestava servizio.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso.

Anche la Corte di Appello di Bari ha respinto il ricorso del lavoratore ritenendo che la banca avesse adempiuto all’obbligazione di cui all’articolo 2087 del codice civile essendo stata accertata, nell’agenzia dove era avvenuta la rapina, l’osservanza degli standard di sicurezza presenti in tutte le altre filiali del medesimo istituto bancario. Inoltre, il lavoratore non aveva indicato ulteriori sistemi di sicurezza che la banca avrebbe potuto o dovuto osservare per evitare la rapina.

Il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando che la sentenza impugnata fosse errata nella parte in cui aveva gravato il lavoratore dell’onere della prova in merito all’adempimento dell’obbligo di sicurezza che sarebbe, invece, spettato alla banca.

La Suprema Corte, richiamando una precedente decisione in materia (Cass. 25 maggio 2006, n. 12445), ha ritenuto infondato detto motivo di impugnazione.

Dopo avere premesso che: “Posta la natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto dell’articolo 2087 del codice civile, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, al lavoratore spetta lo specifico onere di riscontrare il fatto costituente inadempimento dell’obbligo di sicurezza nonché il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre in parziale deroga al principio generale stabilito dall’articolo 2697 del codice civile non è gravato dall’onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento, onere che, invece, incombe sul datore di lavoro e che si concreta nel provare la non imputabilità dell’inadempimento “, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “Diversamente, invece, si atteggia il contenuto dei rispettivi oneri probatori a seconda che le misure di sicurezza asseritamente omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso articolo 2087 c. C. , che impone l’osservanza del generico obbligo di sicurezza.

Nel primo caso riferibile alle misure di sicurezza cosiddette “nominate” il lavoratore ha l’onere di provare soltanto la fattispecie costitutiva prevista dalla fonte impositiva della misura stessa ovvero il rischio specifico che si intende prevenire o contenere nonché, ovviamente, il nesso di causalità materiale tra l’inosservanza della misura ed il danno subito.

La prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell’insussistenza dell’inadempimento e del nesso eziologico tra quest’ultimo e il danno.

Nel secondo caso in cui si discorre di misure di sicurezza cosiddette “innominate” la prova liberatoria a carico del datore di lavoro (fermo restando il suddetto onere probatorio spettante al lavoratore) risulta invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli “standard” di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe”.

La Cassazione ha, pertanto, stabilito che nel caso in esame la Corte territoriale aveva correttamente individuato gli standard di sicurezza idonei ad adempiere l’obbligo di sicurezza in quelli utilizzati nelle altre filiali dello stesso istituto bancario e, posto che dette misure di sicurezza erano risultate presenti nell’agenzia che aveva subito la rapina, l’obbligo di sicurezza della banca era da ritenersi adempiuto.

La Suprema Corte ha, altresì, rilevato che il lavoratore ricorrente non aveva indicato le misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare.

La Corte di Cassazione, ha, per questi motivi, rigettato il ricorso.

 

Circolare n. 56 del 18/04/2012

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INPS, Circolare n. 56 del 18/04/2012: Nuove modalità di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. Utilizzo del canale telematico.

Circolare n. 56 del 18/04/2012

D. L. N. 78 del 2010 convertito in Legge n. 122 del 2010. Determinazioni presidenziali n. 75 del 30 luglio 2010 e n. 277 del 24 giugno 2011. Circolare n. 110 del 30 agosto 2011. Circolare n. 172 del 30 dicembre 2011. Nuove modalità di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. Utilizzo del canale telematico.

1. Premessa.

Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha previsto il potenziamento dei servizi telematici.

In relazione alla citata disposizione, il Presidente dell’Istituto ha adottato la determinazione n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” la quale ha previsto dal 1 gennaio 2011 – pur con la necessaria gradualità in ragione della complessità del processo – l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi. Le disposizioni attuative delle determina di cui

sopra sono state adottate con circolare n. 169 del 31 dicembre 2010.

Successivamente, con determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2011, sono state stabilite le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva delle domande di prestazioni. Le relative disposizioni applicative sono state impartite con circolare n. 110 del 30 agosto 2011.

In relazione a quanto sopra, a partire dal 1° aprile 2012, la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti, dovrà avvenire esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;

Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Contact Center multicanale – numero verde 803. 164;

Tenuto conto che il periodo obbligatorio legislativamente previsto per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione non agricola a requisiti ridotti va dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza, conseguentemente la presentazione telematica in via esclusiva della richiesta di prestazione secondo le tre modalità suesposte riguarderà in concreto le domande relative all’anno di competenza 2012 che saranno pertanto presentate nel 2013.

Di seguito si forniscono le istruzioni per l’accesso ai servizi telematizzati da parte del cittadino per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti.

2. Presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridottidirettamente dal cittadino tramite WEB.

Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www. Inps. It), sezione Servizi On-line, attraverso il seguente percorso: Servizi per il cittadino – Entra nel servizio – Autenticazione Utente – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Disoccupazione e mobilità – Disoccupazione non agricola – Ordinaria requisiti ridotti.

Per l’accesso al servizio è sempre richiesta l’autenticazione tramite PIN rilasciato dall’Istituto (Cfr. Circolare n. 50 del 15 marzo 2011) oppure tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) rilasciata da una Pubblica Amministrazione ai sensi del DPR 117/04 o da altro ente certificatore autorizzato.

Il servizio è strutturato in diverse sezioni che dovranno essere compilate a cura del cittadino richiedente.

Si precisa che, al termine della compilazione di ogni sezione, la procedura provvede a salvare la domanda negli archivi di sistema, in modo da consentire al richiedente la possibilità di intervenire sulla domanda stessa in momenti successivi e di inviarla all’INPS soltanto al momento della conferma finale. Fino a detta conferma, difatti, la domanda viene considerata “in bozza”.

Di seguito si riportano i principali contenuti delle diverse sezioni informative previste nell’iter di compilazione della domanda in esame.

Sezione Anagrafica

Questa sezione visualizza in automatico i dati anagrafici in possesso dell’Istituto. Il cittadino, in caso di dati anagrafici incompleti e/o errati, può intervenire per la loro correzione; ha inoltre la possibilità di variare la residenza e/o il domicilio ove ricevere comunicazioni.

Sezione Situazione lavorativa dell’anno di riferimento

Questa sezione offre all’interessato la possibilità di inserire i rapporti di lavoro svolti nel corso dell’anno di riferimento e cioè dell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda e non presenti in estratto conto.

Sezione Lista Eventi dell’anno di riferimento

Questa sezione dovrà essere compilata a cura dell’interessato nel caso in cui si siano verificati eventi che influiscono sulla liquidazione della indennità di disoccupazione (malattia, maternità o altro).

Sezione Compilazione domanda

Questa sezione consente di completare l’acquisizione della domanda e di procedere all’invio della stessa.

Inoltre è possibile acquisire i dati relativi alla composizione del nucleo familiare e al reddito da esso prodotto al fine di chiedere, contestualmente alla prestazione di disoccupazione, la corresponsione degli ANF (Assegni al Nucleo Familiare).

Infine in questa sezione l’utente può allegare alla domanda l’eventuale documentazione ritenuta utile, precedentemente digitalizzata tramite scanner (es. Copia buste paga, contratti di lavoro etc. ).

Terminata la fase di acquisizione e dopo aver inviato telematicamente la domanda il cittadino ha la possibilità di stampare:

– la ricevuta di presentazione della domanda protocollata;

– il modello DS21/Req. Rid. Telematico, che andrà conservato a cura dell’utente ma non presentato all’Istituto.

La domanda trasmessa telematicamente viene inserita negli archivi in stato “P” per consentire la verifica sia dei requisiti soggettivi che di quelli oggettivi da parte della Struttura INPS di competenza.

 

3. Presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti tramite Patronato.

La presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti può essere effettuata tramite Patronato secondo le modalità già in uso.

 

4. Presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti tramite Contact Center.

Il servizio è disponibile da Contact Center multicanale telefonando al Numero Verde 803. 164.

Per la presentazione della domanda di prestazione attraverso questa modalità è necessario che il cittadino sia munito di PIN dispositivo. Ciò gli permette di richiedere anche l’ANF e/o le detrazioni d’imposta per familiari a carico. L’operatore del Contact Center provvederà quindi ad acquisire anche i dati relativi a detta richiesta.

Nel caso in cui il cittadino non sia dotato di PIN dispositivo la domanda sarà considerata valida ai fini del rispetto del termine di presentazione. Contestualmente il cittadino verrà invitato a convertire il PIN in PIN dispositivo secondo le indicazioni fornite nella Circ. N. 50 del 15 marzo 2011. All’esito positivo di detta conversione, verificata mediante apposito batch automatico, la domanda verrà acquisita negli archivi di pagamento.

Per la richiesta degli eventuali ANF e/o delle detrazioni d’imposta per i familiari a carico l’operatore del Contact Center fornirà tutte le istruzioni necessarie.

Nel caso in cui il cittadino sia totalmente sprovvisto di PIN, l’operatore del Contact Center fornirà tutte le istruzioni necessarie per il completamento della domanda di prestazione, nonché per la richiesta degli eventuali ANF e/o delle detrazioni d’imposta per i familiari a carico.

 

5. Istruzioni procedurali.

L’operatore di sede provvederà al caricamento delle domande dalla procedura DSWEB prelevandole dal link “Domande via Internet” posto sulla barra delle applicazioni.

Le domande telematiche di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti saranno evidenziate nella procedura con la seguente numerazione:

– dal 980001 al 989999 quelle direttamente da Cittadino;

– dal 891000 al 894999 quelle da Contact Center senza PIN (numerazione utilizzata anche per gli altri tipi di domanda di prestazione inoltrati con questa modalità);

– dal 990000 al 999999 quelle da Contact Center con PIN;

– dal 900000 al 979999 quelle da Patronato.

L’operatore della struttura INPS territorialmente competente dovrà gestire le domande degli utenti, trasmesse tramite Contact Center, come domande da sportello virtuale del cittadino.

La consultazione degli allegati alla domanda è a disposizione degli operatori di sede al link intranet Sistema Unico (nella pagina Processi – Prestazioni a sostegno del reddito), nella sezione “Domande PSR”.

La consultazione della richiesta di ANF è a disposizione degli operatori di Sede al link intranet Gestione dei Modelli ANF – PREST (nella pagina Processi – Prestazioni a sostegno del reddito).

 

6. Monitoraggio delle domande.

Nel portale Intranet, nella pagina Processi – Prestazioni a sostegno del reddito – Statistiche, analogamente a quanto disponibile per l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, è in corso di sviluppo la funzione di monitoraggio, che permetterà di effettuare sia analisi statistiche che verifiche sulla funzionalità del sistema relativamente alle domande di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti pervenute per via telematica.

 

IMU 2012: CODICI TRIBUTO IN F24

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Modalità e termini di versamento per la nuova imposta municipale propria sugli immobili introdotta in via sperimentale dall’art. 13 del c. D. Decreto Monti (DL n. 201/2011).

L’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di versamento dell’IMU, mediante il modello F24, e le informazioni che dovranno essere trasmesse telematicamente ai comuni per la gestione dell’imposta.

A tal fine sono stati aggiornati, con due provvedimenti, i modelli F24 e F24 Accise (il cui utilizzo sarà obbligatorio dal 1° giugno 2013) mentre la risoluzione n. 35/E ha istituito i codici tributo necessari per il versamento.

Modalità e termini di versamento per la nuova imposta municipale propria sugli immobili introdotta in via sperimentale dall’art. 13 del c. D. Decreto Monti (DL n. 201/2011).

L’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di versamento dell’IMU, mediante il modello F24, e le informazioni che dovranno essere trasmesse telematicamente ai comuni per la gestione dell’imposta.

A tal fine sono stati aggiornati, con due provvedimenti, i modelli F24 e F24 Accise (il cui utilizzo sarà obbligatorio dal 1° giugno 2013) mentre la risoluzione n. 35/E ha istituito i codici tributo necessari per il versamento dell’imposta, inclusi gli interessi e le sanzioni in caso di ravvedimento.

Proroga spesometro solo per operatori finanziari: proroga al 15 ottobre 2012 per operazioni con carte prepagate, bancomat e pos.

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Proroga spesometro per i soli intermediari finanziari: il direttore dell’agenzia delle Entrate Attilio Befera in base alle attribuzioni conferitegli ha disposto proroga del termine del 30 aprile 2012 (delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate), al 15 ottobre 2012. clicca per il provvedimento

Proroga spesometro per i soli intermediari finanziari: il direttore dell’agenzia delle Entrate Attilio Befera in base alle attribuzioni conferitegli ha disposto proroga del termine del 30 aprile 2012 (delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate), al 15 ottobre 2012. clicca per il provvedimento

Spesometro scadenza 30 aprile 2012 per soggetti passivi iva

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spesometro scadenza 30 aprile 2012 per soggetti passivi iva

è il 30 aprile  2012 il termine previsto  per inviare la comunicazione telematica delle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione, effettuate nel 2011, di importo pari o superiore a 3. 000 euro, al netto dell’iva,3. 600 euro al lordo dell’imposta applicata, per le operazioni iva effettuate dal 1° luglio 2011 per le quali non vi è l’obbligo di emettere la fattura.

Spesometro scadenza 30 aprile 2012 per soggetti passivi iva

è il 30 aprile  2012 il termine previsto  per inviare la comunicazione telematica delle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione, effettuate nel 2011, di importo pari o superiore a 3. 000 euro, al netto dell’iva, 3. 600 euro al lordo dell’imposta applicata, per le operazioni iva effettuate dal 1° luglio 2011 per le quali non vi è l’obbligo di emettere la fattura.

Rapporto di lavoro giornalistico e subordinazione

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Rapporto di lavoro giornalistico e subordinazione

Cass. , sez. Lav. , 20 marzo 2012, n. 4419

In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.

Rapporto di lavoro giornalistico e subordinazione

Cass. , sez. Lav. , 20 marzo 2012, n. 4419

In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.

Nota – Nella vicenda in esame, il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda proposta da un lavoratore volta ad ottenere il riconoscimento della natura di lavoro subordinato con riferimento all’attività giornalistica dallo stesso svolta e conseguente condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive.

La Corte d’Appello, alla quale il lavoratore si era rivolto per ottenere la riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto invece sussistente tra le parti un rapporto di lavoro giornalistico con conseguente applicazione del Ccnl giornalisti ed ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive corrispondenti alla qualifica di capo servizio.

I Giudici del secondo grado avevano infatti motivato tale pronuncia sulla base delle risultanze istruttorie dalle quali era emerso lo stabile inserimento del ricorrente nell’ambito della redazione, il suo ruolo di responsabile di un servizio, l’osservanza di direttive aziendali e di un orario fisso e predeterminato.

Avverso tale decisione proponeva ricorso in Cassazione la società, deducendo che l’attività svolta dal lavoratore aveva avuto le caratteristiche tipiche dell’autonomia, non essendo risultato il suo stabile inserimento nella redazione, non essendo stato previsto un obbligo costante di fornire articoli o notizie, non essendovi stati vincoli di orario né controllo in ordine alle modalità ed ai tempi dell’attività. Né il lavoratore era stato sottoposto alle direttive di alcuno.

Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione tenuto conto del carattere creativo del lavoro ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari” (Cfr. In tal senso, Cass. 2 aprile 2009, n. 8068).

Nel caso in esame, quindi, a parere della Suprema Corte la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione di tale principio, accertando l’inserimento dell’attività del ricorrente nell’organizzazione aziendale della società sulla base dei parametri sopra enunciati.

Con un ulteriore motivo di doglianza, la società lamentava il riconoscimento in favore del lavoratore del trattamento economico e normativo relativo alla qualifica di capo servizio in mancanza degli elementi costitutivi di tale figura contrattuale, costituiti dalla preposizione ad un servizio redazionale, dall’esistenza di due o più redattori o collaboratori alle proprie dipendenze e dal potere di rivedere e coordinare il lavoro di tali collaboratori o redattori.

Anche tale motivo è infondato a parere della Suprema Corte. La Corte territoriale ha infatti correttamente individuato nella responsabilità di un servizio e nel coordinamento di altri collaboratori e dipendenti gli elementi da cui trarre il contestato inquadramento ai fini retributivi.

Tali elementi sono stati motivatamente tratti dall’istruttoria svolta la cui valutazione è riservata al giudice di merito.

Con un terzo motivo di ricorso la società lamentava infine il fatto che la Corte territoriale avesse illegittimamente rigettato l’eccezione di intervenuta conciliazione dalla stessa sollevata, dal momento che le parti avevano dettagliatamente regolamentato la prima parte del rapporto dedotto in giudizio escludendone la natura subordinata, non solo nella qualificazione formale ma anche nelle concrete modalità di svolgimento dell’attività concordata.

A parere della Suprema Corte anche tale doglianza è infondata, dal momento che il verbale di conciliazione con il quale il lavoratore abbia rinunciato alle possibili rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro non comporta la valida rinunzia ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato, dovendosi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro (Cfr. In tal senso, Cass. 8 settembre 2011, n. 18405).

Sulla base dei principi sopra enunciati, la Corte di Cassazione rigetta quindi il ricorso della società, condannandola al pagamento delle spese di lite.

Circolare n. 52 Roma, 06/04/2012

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OGGETTO: Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010. “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 

Circolare n. 52 Roma, 06/04/2012

OGGETTO: Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010. “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011

“Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze”.

Modalità di presentazione telematica delle domande di malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art 2, comma 26, Legge 335/95 – Nuove istruzioni.

Premessa

Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha previsto il potenziamento dei servizi telematici.

In relazione alla citata disposizione, il Presidente dell’Istituto ha adottato la determinazione n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” la quale ha previsto dal 1 gennaio 2011 – pur con la necessaria gradualità in ragione della complessità del processo – l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi. Le disposizioni attuative della determina di cui sopra sono state adottate con circolare n. 169 del 31 dicembre 2010.

Successivamente, con determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2011, sono state stabilite le decorrenze per la presentazione telematica, in via esclusiva, delle domande di prestazioni. Le relative disposizioni applicative sono state impartite con la circolare n. 110 del 30 agosto 2011.

In relazione a quanto sopra, fermo restando quanto precisato con messaggio n. 4143 del 7/3/2012, è stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di malattia/degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata; tale modalità entrerà in vigore in via esclusiva come indicato al punto 4 della presente circolare.

La presentazione delle domande in via telematica dovrà essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali:

– WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio Online di domande di Prestazioni Sostegno del reddito”;

– Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

– Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde n. 803164.

Si precisa che tale innovazione non riguarda l’invio dei certificati di degenza ospedaliera o di malattia eventualmente redatti in modalità cartacea. I suddetti certificati, infatti, non potranno essere inviati come allegati alla domanda (vedi “Aspetti procedurali”, punto 1) ma dovranno continuare ad essere trasmessi all’Inps nelle tradizionali modalità in attesa dell’implementazione del sistema telematico di invio della certificazione di malattia disciplinato dal D. P. C. M. Del 26. 03. 2008.

Aspetti procedurali

Si forniscono di seguito le istruzioni inerenti l’invio telematico delle domande in oggetto, secondo i diversi canali evidenziati in premessa:

1. Presentazione della domanda tramite Web

La presentazione telematica delle domande di prestazione tramite WEB è consentita agli utenti in possesso di PIN dispositivo (circolare n. 50 del 5/03/2011).

La procedura di invio telematico attivata da parte di utenti in possesso di PIN non dispositivo segnalerà, in fase di conferma dell’acquisizione, la necessità di richiedere l’attivazione di un PIN dispositivo affinché la trattazione dell’istanza inviata possa essere completata.

Il servizio è disponibile tra i servizi On Line dedicati al Cittadino; in particolare, una volta effettuato l’accesso, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a sostegno del reddito” – “Indennità di malattia e degenza ospedaliera gestione separata”. All’interno del servizio, sono disponibili le seguenti funzionalità:

– Informazioni: Pagina riportante l’informativa sulle domande (Cosa è, A chi spetta, Cosa spetta, etc. E Chi può effettuare la domanda on-line).

– Manuale utente: Manuale d’uso per l’utilizzo della funzionalità’ di Acquisizione delle domande di indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

– Acquisizione domanda: Funzione di Acquisizione dei dati della domanda.

– Consultazione domande: Funzione di visualizzazione delle domande inoltrate all’Istituto mediante diversi canali.

Acquisizione domanda

L’attività di compilazione della domanda è facilitata mediante l’impostazione automatica di alcune informazioni già note all’Istituto quali, ad esempio, i dati anagrafici. Altri dati devono essere, invece, inseriti direttamente dal cittadino richiedente al fine di fornire all’Istituto tutti gli elementi necessari per poter procedere alla definizione della domanda da parte della Sede.

L’iter di compilazione delle domande è descritto in modo dettagliato nei manuali accessibili dalla Home Page del servizio.

Una volta completata e confermata l’acquisizione, la domanda viene protocollata e il sistema produce in modo automatico la ricevuta di presentazione della stessa e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti. Tali documenti sono scaricabili e stampabili dal richiedente.

Si precisa che il richiedente ha la possibilità di acquisire la domanda in modo parziale, in tempi diversi, ed inviarla all’INPS solo al momento della conferma finale; fino a detta conferma, difatti, la domanda è considerata ‘in bozza’. Si fa presente che ogni bozza sarà mantenuta dal sistema per 3 giorni.

Consultazione domande

Mediante la funzione di consultazione delle domande, il cittadino può visualizzare la lista delle domande di indennità di malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 335/95 già inoltrate all’Istituto. Per ciascuna domanda contenuta nella lista è possibile visualizzare i dati riepilogativi.

Allegati alla domanda

In un’apposita sezione del programma sarà possibile allegare documentazione utile ai fini della liquidazione della prestazione richiesta.

2. Presentazione della domanda tramite Patronato

Le domande di indennità di malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 335/95 possono essere presentate anche tramite Patronato secondo le modalità già in uso.

3. Presentazione della domanda tramite Contact Center Multicanale

Il servizio di acquisizione delle domande di indennità di malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 335/95 è disponibile, telefonando al Numero Verde 803. 164, solo per gli utenti dotati di Pin dispositivo.

4. Periodo transitorio ed esclusività della presentazione telematica

A decorrere dal 1° aprile 2012, tutte le domande di malattia/degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione dovranno essere inoltrate, come già indicato in premessa, attraverso uno dei tre canali citati in premessa, ossia Web, Patronato, Contact-Center. Nella prima fase di attuazione del processo telematizzato è concesso, tuttavia, un periodo transitorio, fino al 30 aprile 2012, durante il quale le domande inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate validamente presentate, ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia.

Alla scadenza del periodo transitorio la modalità di presentazione telematica attraverso uno dei tre canali sopracitati diventerà esclusiva.

5. Istruzioni per gli operatori di Sede

Per quanto riguarda le istruzioni procedurali, che devono seguire gli operatori di Sede per la gestione delle pratiche pervenute tramite canale telematico, si rinvia a specifiche istruzioni comunicate tramite gli usuali canali di messaggistica interna all’Istituto.

Possibilità di prorogare la rate già in essere per altre 72 mensilità

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Possibilità di prorogare la rate già in essere per altre 72 mensilità

Le principali novità a favore dei contribuenti del decreto Salva Italia in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali.

Possibilità di prorogare la rate già in essere per altre 72 mensilità

Le principali novità a favore dei contribuenti del decreto Salva Italia in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali.

Rate in proroga fino a 6 anni

Il decreto Salva Italia (decreto legge n. 201 del 2011) ha prorogato i termini per beneficiare della rateizzazione: i contribuenti che dimostrino un peggioramento della loro situazione economica potranno richiedere la proroga della rateizzazione già concessa, per un periodo ulteriore e fino a settantadue mesi (sei anni), purché non sia intervenuta decadenza. Con la proroga della rateizzazione il contribuente può chiedere rate di importo variabile e crescente per ciascun anno. Le rate variabili di importo crescente rispondono all’esigenza di agevolare il contribuente nella fase di difficoltà economica, con la previsione che in futuro la sua condizione migliorerà.

Rate sprint per i debiti fino a 20 mila euro

Con la direttiva n. 7 del 1° marzo 2012 Equitalia ha portato da 5 a 20 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione soltanto con una semplice richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà  economica.   Pertanto,  non  occorrono  più  documenti  per  dimostrare  la situazione economico-finanziaria del contribuente, che restano necessari solo se il debito supera la nuova soglia.

Rate flessibili

Fin dalla prima richiesta di dilazione è possibile chiedere un piano di ammortamento a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti. Pertanto, le prime rate saranno più leggere e cresceranno nella prospettiva di un miglioramento della situazione economica del contribuente.

Il pagamento a rate sterilizza l’ipoteca

Equitalia non iscrive ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare il debito a rate.

La rata apre la strada alle gare d’appalto.

Il  contribuente  che  ha  ottenuto  la rateizzazione  non  è  più  considerato  inadempiente  e  può  partecipare  alle  gare d’appalto.

Il mancato pagamento di una rata non implica la decadenza. Si decade dalla rateizzazione solo se non sono pagate due rate consecutive. Prima era prevista la decadenza con il mancato pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive.

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