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Terzo Settore, Sport e IVA: tutte le novità fiscali dal 2026 con il nuovo decreto legislativo

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un nuovo decreto legislativo di attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), che introduce importanti novità in materia di Terzo Settore, sport dilettantistico, crisi d’impresa e IVA. Il provvedimento, promosso dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, mira a semplificare e razionalizzare la disciplina tributaria per migliaia di enti e società che operano in ambiti strategici per la coesione sociale, il benessere collettivo e la ripresa economica.

Tra le novità più rilevanti troviamo l’estensione del regime forfettario 398/1991 anche alle SSD con tetto a 400.000 euro, l’introduzione di un forfait fiscale a 85.000 euro per ODV e APS, l’allineamento della normativa IVA agli orientamenti europei e una nuova disciplina sulle plusvalenze “congelate” per beni destinati a finalità istituzionali. Il testo interviene anche sulla tassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, ampliando i casi di esenzione nelle procedure concorsuali e di liquidazione.

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista per il 1° gennaio 2026, ma il testo dovrà prima superare l’iter parlamentare e il vaglio della Conferenza Unificata. Intanto, enti, associazioni, società e professionisti devono iniziare a prepararsi per tempo, per cogliere le opportunità di risparmio fiscale e adeguarsi ai nuovi obblighi in arrivo.

Terzo Settore, Sport e IVA

Dal 1° gennaio 2026 il panorama fiscale per enti del Terzo Settore, società sportive dilettantistiche e professionisti che operano nell’ambito dell’IVA subirà un’importante trasformazione. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare un nuovo decreto legislativo che rappresenta un passaggio chiave nell’attuazione della riforma fiscale prevista dalla legge delega n. 111 del 9 agosto 2023.

Il provvedimento mira a semplificare e razionalizzare una serie di norme oggi frammentarie, complesse e spesso penalizzanti per i soggetti coinvolti.

In particolare, si interviene su quattro fronti principali:

  • Enti del Terzo Settore (ETS)

  • Procedure di crisi d’impresa

  • Enti e società dello sport dilettantistico

  • Imposta sul valore aggiunto (IVA)

La riforma è attualmente in fase di discussione parlamentare: il testo, dopo il passaggio alle Commissioni competenti e il parere della Conferenza Unificata, tornerà al Consiglio dei Ministri per l’adozione definitiva. Tuttavia, fin da ora emergono novità rilevanti, come il regime forfettario per ODV e APS fino a 85.000 euro, l’estensione del regime 398/1991 alle SSD, la detrazione dell’IVA per attività istituzionali e il trattamento delle sopravvenienze attive.

Questi cambiamenti puntano a ridurre il carico burocratico e fiscale su settori fondamentali per il tessuto sociale ed economico del Paese, fornendo certezze interpretative e vantaggi concreti in termini fiscali e finanziari.

Sport dilettantistico

Una delle novità più rilevanti introdotte dal nuovo decreto legislativo riguarda il mondo dello sport dilettantistico, con un intervento diretto sull’applicazione del regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991. L’articolo 4 del testo in esame estende l’accesso a questo regime agevolato anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), che finora erano escluse dalla possibilità di usufruire della semplificazione contabile e fiscale riservata alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD).

Inoltre, viene alzato il limite massimo di proventi annui a 400.000 euro, segnando un importante passo in avanti per l’intero settore. Questa misura garantisce maggiore flessibilità e sostenibilità economica per le società sportive, equiparando finalmente il trattamento fiscale tra ASD e SSD. Le nuove regole mirano a favorire l’emersione, la semplificazione contabile e l’accesso a una fiscalità più leggera per realtà che svolgono un ruolo cruciale nella promozione dell’attività fisica, dell’educazione sportiva e della coesione sociale.

Il regime 398 prevede un’imposizione forfettaria con obblighi contabili ridotti e versamento semplificato dell’IVA e dell’IRES, rendendo la gestione economica molto più accessibile, soprattutto per enti di dimensioni medio-piccole. L’estensione anche alle SSD rappresenta quindi un importante riconoscimento dell’evoluzione strutturale del mondo sportivo dilettantistico, sempre più organizzato e professionale.

Forfait da 85.000 euro 

Una delle misure più attese contenute nel decreto legislativo è l’introduzione di un regime forfettario semplificato per le ODV (Organizzazioni di Volontariato) e le APS (Associazioni di Promozione Sociale). A partire dal 1° gennaio 2026, questi enti potranno optare per una gestione fiscale agevolata se i proventi annui non superano gli 85.000 euro, soglia superiore rispetto ai regimi attualmente previsti.

L’obiettivo della norma è duplice: alleggerire gli obblighi amministrativi e fiscali per gli enti non commerciali che operano a stretto contatto con la società civile, e incentivare la regolarizzazione delle attività oggi svolte in forma talvolta informale o non pienamente tracciata. Questo forfait rappresenta una vera e propria semplificazione operativa, con riduzione degli adempimenti contabili, aliquota forfettaria per le imposte dirette e regole più snelle per l’IVA.

Il nuovo regime vuole anche evitare la sovrapposizione con il regime previsto per gli ETS nel Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), mantenendo però la coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Inoltre, si punta a contrastare il fenomeno delle false associazioni, tutelando chi realmente opera a fini solidaristici e promuovendo un ambiente più trasparente per donatori, enti pubblici e cittadini.

Per molte realtà di piccole dimensioni sarà finalmente possibile operare in modo pienamente conforme alle norme fiscali, beneficiando di un quadro chiaro, stabile e accessibile.

IVA

Il nuovo decreto legislativo interviene in modo deciso anche sull’IVA, introducendo una serie di misure che semplificano la gestione fiscale e rendono la normativa nazionale più coerente con i principi e le direttive dell’Unione Europea. Si tratta di quattro interventi chiave che riguardano soprattutto gli enti non commerciali, ma con effetti positivi per un ampio spettro di soggetti.

La prima novità è la soppressione del comma 3 dell’art. 19-bis.2 del DPR 633/1972, che oggi impone complesse rettifiche “pro-rata” per i beni utilizzati promiscuamente tra attività commerciale e istituzionale. Questa modifica riduce drasticamente gli oneri burocratici e rende più lineare la gestione dell’imposta.

La seconda misura riguarda l’introduzione del nuovo art. 19-ter, che disciplina il diritto alla detrazione dell’IVA per gli enti non commerciali: l’imposta sarà detraibile solo in proporzione alle attività economiche svolte, rendendo obbligatoria la contabilità separata tra area istituzionale (non rilevante ai fini IVA) e area commerciale.

Terzo, si interviene sugli articoli 40-bis e 9 del DPR 633/1972 per chiarire il trattamento delle operazioni non imponibili e aggiornare la disciplina dei pagamenti elettronici, in linea con la prassi e la giurisprudenza dell’Unione Europea.

Infine, viene abrogato l’art. 1, comma 151 della legge 197/2022, eliminando un vincolo che limitava la detrazione in determinate condizioni, a vantaggio della semplificazione e della certezza del diritto per tutti i soggetti coinvolti.

Queste modifiche, operative dal 2026, rappresentano un’importante evoluzione del sistema IVA, favorendo trasparenza, efficienza e conformità normativa.

Terzo Settore

Un altro elemento di grande rilievo della riforma fiscale in arrivo è l’introduzione del nuovo art. 79-bis nel Codice del Terzo Settore, pensato per risolvere una criticità spesso sottovalutata ma molto concreta: quella delle cosiddette plusvalenze figurative. Quando un bene, ad esempio un immobile o un’attrezzatura, viene trasferito dall’ambito commerciale a quello non commerciale (ovvero destinato ad attività istituzionali e non lucrative), fino a oggi si generava un’imposta immediata, anche se il bene restava all’interno dell’ente.

Con il nuovo sistema, l’imposta è sospesa (“congelata”) finché il bene rimane destinato alle finalità statutarie. Solo in caso di cessione o cambio di destinazione tornerà a essere dovuta, secondo i criteri normativi. Questo rappresenta un importante principio di neutralità fiscale, che evita penalizzazioni ingiuste per enti che operano in buona fede nel rispetto delle loro finalità istituzionali.

Contestualmente, il decreto potenzia le soglie di accesso ai regimi forfettari, portando a 85.000 euro il limite di ricavi annui sia per le ODV che per le APS. La stessa soglia diventa anche il nuovo limite unico per il regime speciale ex art. 86 del d.lgs. 117/2017. Questo allineamento permette di semplificare il sistema fiscale e di adattarlo agli standard comunitari, offrendo maggiore prevedibilità e minori obblighi contabili agli enti con minore capacità organizzativa.

Il risultato è un contesto normativo più equo, sostenibile e incentivante per il Terzo Settore, oggi sempre più chiamato a svolgere un ruolo chiave nella coesione sociale e nel welfare di prossimità.

Opportunità e sfide 

Le misure introdotte dal decreto legislativo in esame rappresentano un’occasione importante per modernizzare e rendere più sostenibile la gestione fiscale degli enti del Terzo Settore e delle società sportive dilettantistiche, ma allo stesso tempo pongono nuove sfide operative che non vanno sottovalutate. La maggiore semplificazione fiscale, infatti, non significa “assenza di regole”, ma richiede un adattamento delle procedure interne, una maggiore tracciabilità e una consapevolezza più approfondita delle normative.

Per gli enti sportivi dilettantistici, l’estensione del regime 398/1991 e l’innalzamento del tetto a 400.000 euro rappresentano un’opportunità concreta per ridurre il carico fiscale e razionalizzare la gestione contabile. Tuttavia, per accedere a questi benefici sarà fondamentale documentare correttamente l’attività sportiva, rispettare i vincoli statutari e gestire in modo separato le attività istituzionali da quelle eventualmente commerciali.

Anche per ODV e APS, il nuovo forfait fino a 85.000 euro offre notevoli vantaggi, ma impone una maggiore attenzione nella tracciabilità dei proventi, nel rispetto dei requisiti soggettivi e nella corretta tenuta della contabilità, anche in forma semplificata.

Infine, la nuova disciplina IVA e il congelamento delle plusvalenze richiedono un aggiornamento delle politiche interne e del bilancio patrimoniale, soprattutto per enti che possiedono beni strumentali o immobili destinati ad attività istituzionali. Sarà quindi necessario un adeguato supporto professionale, sia per evitare errori che per sfruttare appieno i nuovi margini di ottimizzazione fiscale.

Crisi d’impresa

Una delle novità più significative del decreto legislativo riguarda la disciplina fiscale applicabile nelle situazioni di crisi d’impresa, con l’obiettivo dichiarato di non penalizzare fiscalmente le imprese che ristrutturano il proprio debito nell’ambito di procedure concorsuali o strumenti di risanamento. In questo senso, viene riscritto l’art. 88, comma 4-ter del TUIR, ampliando il campo di applicazione della non imposizione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti.

Finora l’agevolazione era limitata alle ipotesi di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione, ma con la nuova norma si estende anche a:

  • Liquidazione giudiziale (ex fallimento)

  • Concordato minore (rivolto a microimprese e lavoratori autonomi)

  • Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

  • Procedure estere equivalenti, in linea con i principi del diritto dell’Unione Europea

L’esclusione da imposizione riguarda, tuttavia, solo la parte di sopravvenienza attiva che eccede le perdite fiscali, la deduzione ACE (Aiuto alla Crescita Economica) e gli interessi passivi riportati a nuovo. In altre parole, la neutralità fiscale si applica solo dopo aver compensato le posizioni fiscali pregresse, in un’ottica di equilibrio tra esigenza di rilancio e tutela dell’erario.

Questa norma consente una maggiore certezza e trasparenza per le imprese e i professionisti che seguono i processi di risanamento, riducendo il rischio di contenziosi e facilitando i percorsi di uscita dalla crisi, senza il peso di imposizioni tributarie aggiuntive su operazioni che, per loro natura, non generano ricchezza reale.

Prossime tappe

Il decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2025 non è ancora definitivo, ma segna una tappa fondamentale nel percorso di attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111). Il testo, infatti, è ora atteso all’esame delle Commissioni parlamentari competenti, che potranno esprimere osservazioni e suggerimenti, anche in relazione al principio di equità fiscale e semplificazione amministrativa.

Successivamente, sarà acquisito il parere della Conferenza Unificata, che rappresenta le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali. Questo passaggio è particolarmente importante, soprattutto per le norme che riguardano il Terzo Settore e lo sport dilettantistico, ambiti in cui le competenze sono spesso condivise tra Stato e autonomie territoriali.

Solo dopo queste fasi il testo tornerà in Consiglio dei Ministri per l’adozione definitiva, con l’eventuale recepimento delle modifiche proposte. La data di entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2026, salvo eventuali proroghe o revisioni che potrebbero emergere nel corso del dibattito parlamentare.

Per enti, società e operatori del settore sarà fondamentale monitorare l’evoluzione normativa nei prossimi mesi, al fine di pianificare per tempo gli adeguamenti organizzativi e fiscali. In molti casi, sarà opportuno valutare con professionisti esperti le strategie da adottare in vista della nuova normativa, sfruttando fin da subito i margini di risparmio e regolarizzazione messi a disposizione dal legislatore.

Vantaggi fiscali 

Le riforme fiscali introdotte dal decreto legislativo, in fase di approvazione definitiva, non rappresentano solo una revisione tecnica delle norme tributarie, ma configurano una vera e propria opportunità strategica di risparmio e di semplificazione per enti, associazioni e società. I vantaggi si riflettono su più livelli, dalla riduzione del carico burocratico alla possibilità di pianificare con maggiore certezza le attività economiche e istituzionali.

Per gli enti del Terzo Settore, la possibilità di accedere a regimi forfettari più ampi, uniti a una gestione più equa delle plusvalenze e a una detrazione IVA più razionale, significa minori costi amministrativi, meno rischio di sanzioni e maggiore sostenibilità economica nel medio-lungo periodo. In molti casi, questi cambiamenti favoriscono l’emersione di attività finora svolte in maniera non formalizzata, aumentando anche la trasparenza verso i donatori, gli enti pubblici e la comunità.

Le società sportive dilettantistiche potranno beneficiare di regimi semplificati fino a 400.000 euro annui, agevolazioni che, se ben gestite, potranno tradursi in una maggiore capacità di autofinanziamento e sviluppo. La chiarezza normativa garantisce inoltre un miglior dialogo con banche, sponsor e pubbliche amministrazioni, fondamentali per sostenere progetti a impatto sociale e sportivo.

Infine, la gestione della crisi d’impresa in chiave fiscale neutra rafforza il principio per cui il fisco non deve ostacolare il risanamento, ma deve accompagnarlo. Ciò consente alle realtà in difficoltà di rilanciarsi senza oneri fiscali paradossali, salvaguardando posti di lavoro e continuità operativa.

In sintesi, queste misure offrono una base più solida e sostenibile per operare legalmente, in modo efficiente e con vantaggi tangibili sul piano finanziario e organizzativo.

Conclusione

Il decreto legislativo in fase di approvazione rappresenta un cambio di passo concreto nella fiscalità applicata al Terzo Settore, allo sport dilettantistico e alla gestione della crisi d’impresa, oltre che un adeguamento importante alle direttive comunitarie in materia di IVA. Le misure previste non sono meri aggiustamenti tecnici: disegnano un nuovo scenario operativo in cui gli enti potranno contare su maggiore chiarezza normativa, meno burocrazia e più strumenti per una gestione sostenibile.

L’introduzione del regime forfettario a 85.000 euro per APS e ODV, l’estensione del regime 398/1991 alle SSD, la possibilità di detrarre l’IVA solo in proporzione all’attività economica e il congelamento delle plusvalenze rappresentano riforme strutturali in grado di semplificare la vita degli enti e, al contempo, rafforzare la compliance e la trasparenza.

Allo stesso tempo, la neutralità fiscale nelle procedure di risanamento aziendale apre a una visione più realistica e funzionale del rapporto tra fisco e impresa in crisi, finalmente allineata a una logica di recupero e rilancio.

Sarà ora compito degli operatori, consulenti, enti e istituzioni prepararsi al meglio all’entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2026, valutando fin d’ora le implicazioni operative e strategiche. La riforma, se ben applicata, non solo ridurrà il peso fiscale, ma premierà la trasparenza, l’efficienza e la regolarità, favorendo uno sviluppo più equilibrato e duraturo del settore non profit e sportivo.

Opzione IVA nella logistica dal committente: guida completa a modello, regole e vantaggi 2025

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Con il Provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente definito modello e istruzioni operative per esercitare l’opzione IVA nel settore della logistica e del trasporto merci. Si tratta di una novità fiscale molto attesa che consente, in determinate condizioni, l’assolvimento dell’IVA direttamente a carico del committente del servizio, e non più da parte del prestatore (ossia l’impresa che materialmente esegue il trasporto o il servizio logistico).

Questa misura è pensata per aumentare la trasparenza e la compliance fiscale, ridurre i fenomeni di frode nel settore e semplificare gli adempimenti per le imprese. Dal 30 luglio 2025, i soggetti interessati potranno trasmettere telematicamente la propria opzione, utilizzando il nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

La possibilità di trasferire l’assolvimento dell’IVA sul committente rappresenta una leva strategica per l’efficienza fiscale delle aziende logistiche e di trasporto, ed è stata accolta con grande interesse dagli operatori del settore. Tuttavia, come spesso accade in ambito tributario, è fondamentale conoscere le regole tecniche, i requisiti di accesso e soprattutto i termini e modalità di comunicazione, per evitare errori che potrebbero invalidare l’opzione.

In questo articolo analizziamo nel dettaglio chi può esercitare l’opzione, come e quando inviare la comunicazione, quali sono i vantaggi e i rischi, cosa prevede il Provvedimento dell’Agenzia e il Modello ufficiale da utilizzare.

Committenti, appaltatori e subappaltatori

L’opzione per l’assolvimento dell’IVA da parte del committente è stata introdotta in via transitoria dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – art. 1, comma 59, e interessa direttamente il settore della logistica, trasporto e movimentazione merci. A partire dal 30 luglio 2025, l’opzione può essere esercitata attraverso l’apposito modello telematico, sia dal committente principale sia dai soggetti che operano in subappalto.

La nuova disciplina consente che l’IVA sulle prestazioni rese tramite contratti di:

  • appalto,

  • subappalto,

  • affidamento a soggetti consorziati,

  • o altri rapporti negoziali comunque denominati,

sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore, che tuttavia resta responsabile in solido dell’imposta. Questo significa che anche in caso di subappalto, l’opzione può essere esercitata autonomamente tra subappaltante e subappaltatore, senza che sia necessario un analogo esercizio nel rapporto tra committente principale e appaltatore.

Per ogni singolo rapporto contrattuale in cui si intende esercitare l’opzione, è necessario presentare una comunicazione distinta. In questo contesto, le definizioni operative si adattano: se il rapporto riguarda un subappalto, il “committente” è da intendersi come subappaltante e il “prestatore” come subappaltatore.

Questa flessibilità permette l’adozione dell’opzione anche in catene complesse di sub contrattazione, favorendo una gestione più strutturata e trasparente del credito IVA nel comparto logistico.

Durata dell’opzione e modalità di invio

Una volta esercitata, l’opzione per l’assolvimento dell’IVA da parte del committente nel settore della logistica ha validità triennale, salvo revoca. La decorrenza ha effetto dalla data di trasmissione telematica della comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Questo implica che i soggetti coinvolti devono prestare la massima attenzione alla corretta compilazione e all’effettiva trasmissione del modello, in quanto solo da quel momento l’opzione è considerata valida agli effetti fiscali.

La Comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, secondo due modalità:

  • direttamente dal committente, oppure

  • tramite un intermediario abilitato (art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR 322/1998), come un commercialista o un CAF.

Il file contenente la Comunicazione deve essere generato utilizzando l’apposito software gratuito “Reverse Charge Logistica” messo a disposizione sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. A seguito dell’invio, il sistema rilascerà una ricevuta telematica che attesta la presa in carico oppure, in caso di errori formali, lo scarto del file, con l’indicazione delle irregolarità riscontrate.

Nella Comunicazione devono essere obbligatoriamente indicati:

  • Codice fiscale del committente;

  • Codice fiscale del dichiarante (se diverso dal committente);

  • Codice di carica del dichiarante, desunto dalle istruzioni del Modello IVA annuale;

  • Codice fiscale della società (in caso di presentazione tramite altro soggetto giuridico).

Se la Comunicazione viene inviata da una società per conto di un altro soggetto, deve essere indicato il codice di carica che identifica il rapporto tra la società dichiarante e il committente.

Si ricorda che l’opzione è esercitabile solo a partire dal 30 luglio 2025, data in cui è stato reso disponibile il modello ufficiale da parte dell’Agenzia.

Vantaggi fiscali 

L’introduzione dell’opzione per l’assolvimento dell’IVA da parte del committente nel settore logistico risponde a una duplice esigenza: contrastare l’evasione fiscale e semplificare la gestione dell’imposta per le imprese, specialmente in un comparto tradizionalmente complesso come quello dei trasporti e dei servizi accessori.

Tra i principali vantaggi per il committente, spiccano:

  • maggiore controllo sul flusso dell’IVA: l’imposta viene assolta direttamente dal soggetto che commissiona il servizio, evitando il rischio che il prestatore ometta il versamento;

  • semplificazione contabile, grazie a un sistema centralizzato che riduce i margini d’errore nei flussi di fatturazione;

  • minori rischi di responsabilità sussidiaria nei controlli futuri da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Per i prestatori di servizi (appaltatori o subappaltatori), pur restando la responsabilità solidale sull’IVA, si alleggerisce il carico finanziario e operativo, poiché non devono più anticipare l’imposta in fattura: il versamento avviene direttamente a cura del committente. Questo meccanismo ha quindi un effetto positivo sulla liquidità aziendale, soprattutto per piccole e medie imprese spesso in tensione di cassa.

Il sistema si rivela vantaggioso anche in catene complesse di subappalto, dove il meccanismo dell’opzione consente una maggiore tracciabilità dei rapporti fiscali e una più agevole gestione delle responsabilità. L’autonomia nell’esercizio dell’opzione tra i diversi livelli contrattuali evita che un errore a monte blocchi la legittima scelta a valle.

Nel complesso, si tratta di una misura che, se ben gestita, può generare benefici fiscali e organizzativi rilevanti, soprattutto per le aziende strutturate o per quelle che operano su larga scala nel comparto logistico.

Guida pratica

La corretta compilazione del modello telematico è un passaggio fondamentale per rendere valida l’opzione IVA nel settore logistica. L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025, ha reso disponibile il modello ufficiale e le relative istruzioni, da utilizzare a partire dal 30 luglio 2025.

Il file della comunicazione deve essere generato tramite il software “Reverse Charge Logistica”, scaricabile dal portale dell’Agenzia. L’invio può essere effettuato:

  • dal committente in autonomia;

  • oppure da un intermediario abilitato, come previsto dall’art. 3 del DPR n. 322/1998.

Nel modello devono essere indicati con precisione:

  • Il codice fiscale del committente (soggetto per cui si esercita l’opzione);

  • Se diverso, il codice fiscale del dichiarante, ossia chi materialmente sottoscrive e trasmette la comunicazione;

  • Il codice di carica del dichiarante (preso dalla tabella delle istruzioni del Modello IVA annuale);

  • Il codice fiscale della società, se la comunicazione è effettuata da un soggetto giuridico diverso.

Un campo specifico del modello consente anche di indicare il rapporto intercorrente tra il soggetto dichiarante e il committente, fondamentale in caso di invio tramite società terze. Ogni singolo rapporto contrattuale per cui si esercita l’opzione deve essere oggetto di una comunicazione separata.

È essenziale controllare la correttezza formale dei dati inseriti: eventuali errori comportano lo scarto automatico del file e la mancata validità dell’opzione. La ricevuta rilasciata al termine della procedura attesta l’effettiva presa in carico da parte del sistema dell’Agenzia.

In sintesi, la compilazione del modello richiede attenzione, ma la struttura predisposta dall’Agenzia è pensata per guidare passo passo anche i contribuenti meno esperti.

Rischi e criticità da evitare

Sebbene l’opzione IVA logistica offra numerosi vantaggi, è fondamentale conoscere anche le potenziali criticità e i rischi operativi legati all’adozione del regime. In primo luogo, bisogna ricordare che, anche se l’IVA viene assolta dal committente, il prestatore (appaltatore o subappaltatore) resta responsabile in solido per l’imposta dovuta. Questo significa che, in caso di errori, omissioni o comportamenti illeciti da parte del committente, l’Agenzia delle Entrate può comunque chiamare in causa il prestatore per il pagamento dell’IVA.

Inoltre, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate è vincolante per tre anni, e la sua efficacia decorre solo dalla data di trasmissione. In caso di errore nel file o nei dati dichiarati, l’intera opzione può risultare inefficace. È per questo che si raccomanda una verifica preventiva delle informazioni inserite nel modello, soprattutto nei casi in cui la comunicazione venga effettuata da un soggetto terzo, come una società incaricata o un intermediario.

Un altro punto da tenere sotto controllo riguarda la gestione documentale successiva. Dopo l’invio, è necessario:

  • Conservare la ricevuta di presa in carico rilasciata dal sistema dell’Agenzia;

  • Mantenere una copia del modello trasmesso, con tutti i riferimenti ai rapporti contrattuali per cui si esercita l’opzione;

  • Assicurarsi che le fatture e i contratti siano coerenti con l’opzione comunicata.

Infine, nei rapporti tra più livelli di appalto e subappalto, è fondamentale coordinare le comunicazioni per evitare duplicazioni, errori formali o situazioni di doppio adempimento.

Un errore in questi passaggi può generare problemi in fase di verifica fiscale, compromettendo i benefici previsti dalla normativa.

Casi pratici 

Per comprendere meglio come l’opzione IVA logistica possa essere applicata nella pratica, è utile analizzare alcuni scenari operativi comuni nel settore del trasporto e dei servizi accessori. Prendiamo ad esempio un’impresa di e-commerce che affida a una società esterna (appaltatore) la gestione dell’intero magazzino e delle spedizioni.

In base alla nuova disciplina, l’azienda committente può esercitare l’opzione per assolvere direttamente l’IVA sulle fatture ricevute dall’appaltatore, semplificando la rendicontazione fiscale e riducendo i rischi di evasione.

Nel caso in cui, a sua volta, l’appaltatore subappalti parte del servizio (es. gestione carico-scarico, trasporto ultimo miglio) a una seconda azienda, anche tra subappaltante e subappaltatore può essere esercitata l’opzione. Questo, come previsto dal provvedimento, è del tutto indipendente dal fatto che il rapporto principale tra il committente e l’appaltatore sia soggetto o meno alla stessa opzione.

Un altro esempio riguarda i consorzi di imprese di trasporto, dove i singoli consorziati operano sotto affidamento interno. Anche in questi casi è ammessa la possibilità di esercitare l’opzione per singolo contratto, con una comunicazione separata per ciascun rapporto tra consorzio (committente) e impresa consorziata (prestatore).

Infine, è utile ricordare che questa flessibilità si applica anche a rapporti non formalmente qualificati come appalti, ma assimilabili in base alla prestazione di servizi logistici continuativi, come contratti di fornitura integrata o servizi su misura.

In ogni caso, resta fondamentale valutare con il proprio commercialista se i requisiti soggettivi e oggettivi sono rispettati, per evitare errori interpretativi o applicazioni improprie che potrebbero invalidare l’opzione.

Altri regimi IVA

L’opzione per l’assolvimento dell’IVA da parte del committente nel settore della logistica si inserisce in un contesto normativo già caratterizzato da regimi speciali di applicazione dell’IVA, pensati per migliorare il controllo e la riscossione dell’imposta nei settori più esposti al rischio di evasione. In particolare, è utile confrontare il nuovo meccanismo introdotto dall’art. 1, comma 59, della Legge 207/2024 con due istituti già esistenti: il reverse charge e lo split payment.

Nel reverse charge (inversione contabile), l’obbligo di versamento dell’IVA è trasferito al destinatario della prestazione, che integra la fattura e versa l’imposta. Questo meccanismo è automatico e obbligatorio in settori come l’edilizia o l’elettronica, e non richiede una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. L’opzione logistica, invece, non è automatica: richiede una scelta esplicita, da formalizzare tramite il modello telematico specifico.

Diverso ancora è il meccanismo dello split payment, che riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione o con società a partecipazione pubblica. In quel caso, la PA trattiene l’IVA e la versa direttamente all’Erario. Anche qui il prestatore non incassa l’IVA, ma il sistema è imposto dalla legge, senza margine di scelta o comunicazioni telematiche da parte dei soggetti coinvolti.

Il nuovo regime della logistica ha invece un’impostazione contrattuale e volontaria, richiede una comunicazione preventiva e separata per ogni rapporto contrattuale e coinvolge rapporti tra soggetti privati, anche su più livelli (committente, appaltatore, subappaltatore). A differenza degli altri regimi speciali, la sua adozione è quindi strategica e personalizzabile, adattabile a realtà aziendali complesse, consorzi e operatori multi appalto.

Conoscere queste differenze è essenziale per evitare confusioni applicative e per sfruttare al meglio le potenzialità della normativa senza incorrere in sanzioni o errori contabili.

Conclusioni

L’opzione IVA logistica con assolvimento dell’imposta da parte del committente rappresenta una novità fiscale di grande rilievo, destinata a incidere in modo significativo sulla gestione amministrativa e contabile delle imprese del settore trasporti e logistica. La possibilità di centralizzare il versamento dell’IVA, anche nei rapporti tra subappaltatori, offre alle aziende una leva concreta per semplificare i flussi contabili, ridurre i rischi fiscali e migliorare la propria efficienza operativa.

Tuttavia, la corretta adozione del regime richiede una gestione tecnica puntuale, a partire dalla compilazione del modello telematico fino alla conservazione delle ricevute e alla coerenza contrattuale e documentale. È altrettanto importante comprendere quando conviene effettivamente esercitare l’opzione, tenendo conto della struttura aziendale, della frequenza dei rapporti contrattuali e dell’impatto sull’organizzazione interna.

Per questo motivo, è altamente consigliabile affidarsi a un commercialista esperto in materia fiscale e contrattuale, che possa analizzare i singoli casi, evitare errori formali e costruire una strategia fiscale coerente. La durata triennale dell’opzione e la responsabilità solidale impongono infatti un approccio prudente, ma anche proattivo: in molti contesti, l’adozione tempestiva dell’opzione può rivelarsi un vantaggio competitivo.

Il consiglio finale per tutte le imprese coinvolte nella filiera logistica è chiaro: valutare attentamente questa opportunità, comprenderne i benefici e adottarla solo con piena consapevolezza normativa e organizzativa.

Compensi e premi nelle manifestazioni sportive equestri: guida fiscale 2025 con chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Il mondo delle manifestazioni sportive equestri, affascinante e ricco di tradizione, è oggi al centro dell’attenzione anche per un altro motivo: il suo inquadramento fiscale. Cavalieri, associazioni sportive, comitati organizzatori e proprietari dei cavalli si trovano spesso disorientati quando si tratta di gestire i compensi e i premi corrisposti durante le gare equestri.

In particolare, molti si chiedono: come vanno tassati i premi ricevuti? Sono esenti da IVA? Si applicano ritenute? L’Agenzia delle Entrate ha risposto a queste domande con la risposta n. 9/2025, fornendo chiarimenti fondamentali su IVA, ritenute fiscali ed esenzioni applicabili in questi casi.

In questo articolo spieghiamo in modo chiaro e dettagliato quale sia il corretto trattamento fiscale dei compensi erogati nelle manifestazioni sportive equestri, mettendo in luce le criticità, i benefici fiscali, le possibili soluzioni e i rischi in caso di errori. Analizzeremo anche i soggetti coinvolti e come differisce la disciplina se si tratta di atleti professionisti o dilettanti, di associazioni sportive dilettantistiche (ASD) o di enti promotori.

Il quesito all’ADE

La risposta n. 9/2025 dell’Agenzia delle Entrate nasce da un quesito posto da una Federazione Sportiva Nazionale, attiva nell’ambito degli sport equestri, in merito al corretto inquadramento fiscale dei premi in denaro corrisposti a vario titolo durante le manifestazioni ufficiali. L’oggetto della richiesta riguarda la necessità di chiarire, alla luce dell’art. 36, comma 6-quater del D.lgs. 36/2021, quale trattamento fiscale riservare ai premi versati a cavalieri, tecnici, proprietari e allevatori, siano essi residenti o non residenti.

La particolarità del settore equestre consiste nel fatto che il premio può non essere percepito direttamente dal cavaliere, ma essere destinato ad altri soggetti, come il proprietario del cavallo, sulla base di una dichiarazione scritta prevista dalla normativa federale. Inoltre, questi premi possono essere erogati sia dalla Federazione centrale, sia dalle ASD o SSD affiliate, oppure da sponsor e soggetti privati nell’ambito dell’attività commerciale.

La richiesta all’Agenzia si concentra su quattro situazioni distinte:

  1. Premi pagati direttamente dalla Federazione;

  2. Premi versati da ASD o SSD affiliate;

  3. Premi erogati da soggetti terzi (aziende, enti) in ambito commerciale;

  4. Premi inseriti nel contesto di un rapporto di lavoro sportivo, regolato dal D.lgs. 36/2021.

Ciascuno di questi casi implica un diverso trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, e richiede un’analisi dettagliata per evitare irregolarità e sanzioni.

Chiarimenti dell’ADE

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 9/2025, ha chiarito in modo puntuale il regime fiscale dei premi sportivi equestri, distinguendo i casi in base al soggetto erogatore e alla natura del rapporto con il beneficiario. In particolare, si conferma che le ritenute variano sensibilmente a seconda delle situazioni, e vanno gestite con attenzione per evitare errori.

1. Premi erogati dalla Federazione Sportiva Nazionale

Quando i premi in denaro sono versati direttamente dalla Federazione, ad esempio in occasione di eventi ippici ufficiali, si applica:

  • Ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 5 del D.L. 417/1991 e dell’art. 28, comma 2, D.P.R. 600/1973;

  • Questa ritenuta è:

    • A titolo d’acconto per chi ha reddito d’impresa;

    • A titolo d’imposta per altri soggetti (es. persone fisiche);

  • Si applica anche ai non residenti, salvo convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

2. Premi da ASD/SSD a tecnici e atleti tesserati

Nel caso di premi versati da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche:

  • La ritenuta è del 20% a titolo di imposta (art. 36, comma 6-quater, D.lgs. 36/2021);

  • Si applica anche a professionisti o imprenditori, se operano come tecnici o atleti tesserati;

  • È valida anche per soggetti non residenti;

  • Per il solo 2024, è prevista una franchigia fino a 300 euro (D.L. 215/2023).

3. Premi erogati da imprese o enti commerciali

Quando i premi provengono da soggetti che agiscono nell’ambito dell’attività commerciale:

  • Si applica:

    • Ritenuta del 20% per persone fisiche residenti;

    • Ritenuta del 30% per non residenti;

    • Nessuna ritenuta se il beneficiario non è una persona fisica.

4. Premi come compensi da lavoro sportivo

Se il premio è riconosciuto nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo (dipendente, autonomo o co.co.co.):

  • Non si applica il regime dei premi sportivi;

  • L’importo è trattato come compenso variabile;

  • Rientra nel reddito da lavoro con:

    • Esenzione fino a 15.000 euro annui (D.lgs. 36/2021);

    • L’eccedenza è soggetta a ritenuta Irpef ordinaria.

Premi sportivi e IVA

Uno degli aspetti più delicati affrontati dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 9/2025 riguarda la rilevanza ai fini IVA dei premi sportivi erogati nelle manifestazioni equestri. L’Agenzia ha chiarito che, nella maggior parte dei casi (1, 2 e 3), i premi in denaro non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi. Di conseguenza, non sono soggetti a IVA, in base all’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/1972.

La logica è che il premio, in questi casi, ha una natura premiale e non contrattuale: viene erogato a posteriori per un risultato raggiunto, senza che vi sia un obbligo preventivo di prestazione. È una remunerazione accessoria e non contrattualizzata, anche se erogata da soggetti diversi (Federazione, ASD, sponsor).

Diverso è il caso (4), ovvero quando il premio è parte integrante di un compenso pattuito nell’ambito di un contratto di lavoro sportivo autonomo, ad esempio per un tecnico o atleta professionista titolare di partita IVA. In questi casi, il premio assume natura di corrispettivo contrattuale e diventa soggetto a IVA, come ogni altro compenso professionale.

Per i commercialisti che affiancano federazioni, ASD o soggetti coinvolti nelle manifestazioni equestri, è fondamentale classificare correttamente:

  • Chi eroga il premio (federazione, impresa, ASD…),

  • Chi lo riceve (atleta, tecnico, impresa, non residente),

  • In che contesto (premio una tantum o compenso contrattuale).

Un errore di classificazione può generare omissioni IVA, ritenute errate o problemi in caso di controlli. Inoltre, quando il soggetto è non residente, occorre valutare le convenzioni contro le doppie imposizioni per evitare tassazioni eccessive o doppie.

Errori comuni e casi pratici

La gestione fiscale dei premi sportivi equestri può nascondere trappole pericolose, soprattutto quando mancano chiarezza o attenzione nella classificazione dei soggetti e dei rapporti sottostanti. Anche piccoli errori, infatti, possono portare a ritenute errate, omesse registrazioni IVA o contestazioni in caso di controlli fiscali.

Esempio 1: Premio erogato da un’ASD a un tecnico tesserato

Un’ASD premia un istruttore per un risultato sportivo ottenuto durante una competizione affiliata. In assenza di contratto, l’importo viene erroneamente considerato “compenso professionale” e fatturato con IVA. In realtà, trattandosi di premio sportivo una tantum a tecnico tesserato, doveva essere soggetto a ritenuta del 20% a titolo di imposta, esente IVA.

Esempio 2: Premio contrattualizzato a professionista con partita IVA

Un allevatore partecipa con il proprio cavallo a un circuito internazionale, con accordo scritto con la Federazione che prevede premi minimi garantiti. In questo caso, se l’allevatore è un soggetto con partita IVA e riceve il premio come parte del compenso previsto dal contratto, allora l’importo è imponibile IVA e soggetto a tassazione ordinaria.

Esempio 3: Beneficiario non residente

Una società estera sponsorizza un cavaliere non residente che riceve premi da una ASD. In questo caso, la ritenuta del 20% o 30% deve essere verificata rispetto alla convenzione contro le doppie imposizioni del Paese di residenza.

Raccomandazione operativa: predisporre per ogni premio una scheda di dettaglio che indichi:

  • Soggetto erogante e qualificazione fiscale;

  • Natura del beneficiario (fisica, impresa, residente/non residente);

  • Tipologia del rapporto (occasionale, lavorativo, premio regolamentato).

Responsabilità e sanzioni

Se da un lato la normativa consente margini di ottimizzazione e agevolazioni fiscali, dall’altro il mancato rispetto delle regole può esporre organizzatori e beneficiari a rilevanti sanzioni tributarie e contributive. Molti operatori del settore equestre, soprattutto a livello dilettantistico, sottovalutano il fatto che anche un premio in denaro, se non correttamente inquadrato, può generare obblighi fiscali e previdenziali.

Le ASD e SSD che erogano premi a tecnici o atleti senza trattenere le ritenute corrette (4%, 20%, o 30%) rischiano di doverle versare in proprio con sanzioni e interessi, anche se l’errore è frutto di interpretazioni errate o buona fede. L’omessa applicazione della ritenuta, o l’applicazione di un’aliquota errata, può essere considerata violazione degli obblighi di sostituto d’imposta, con conseguente accertamento e recupero delle imposte.

Ancora più delicato è il caso in cui si configuri un compenso lavorativo mascherato da premio sportivo. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere il trattamento agevolato e riqualificare il premio come reddito da lavoro autonomo o subordinato, con tutte le conseguenze fiscali e previdenziali del caso (inclusa l’eventuale apertura d’ufficio di posizione INPS).

Infine, quando i premi sono erogati a soggetti non residenti, è necessario documentare attentamente l’applicazione delle convenzioni internazionali per evitare una doppia imposizione o contestazioni da parte delle autorità fiscali estere.

Vantaggi fiscali

Comprendere il corretto trattamento fiscale dei premi nelle manifestazioni sportive equestri non serve solo a evitare sanzioni, ma consente anche di ottenere importanti vantaggi fiscali, sia per chi li eroga (Federazioni, ASD, enti sponsor) sia per chi li riceve (atleti, tecnici, allevatori, proprietari).

Per gli organizzatori (soprattutto ASD e SSD), uno dei benefici principali consiste nella possibilità di erogare premi esenti da IVA e con una ritenuta agevolata del 20% a titolo d’imposta, senza necessità di inquadrare il premio come un compenso lavorativo.

Questo consente di:

  • Snellire la burocrazia;

  • Evitare l’apertura di posizioni contributive INPS o IVA;

  • Limitare i costi fiscali legati alla gestione amministrativa dell’evento.

Nel caso degli atleti e tecnici tesserati, la possibilità di ricevere premi esenti da IVA e con tassazione fissa ridotta (in alcuni casi solo 4% o 20%) rappresenta un’opportunità per ottimizzare il carico fiscale rispetto ad altre forme di reddito. Inoltre, per il solo 2024, è prevista una esenzione fino a 300 euro per premi una tantum, un’agevolazione utile da sfruttare per micro-compensi o per premiare atleti dilettanti.

Infine, per chi opera tramite rapporti di lavoro sportivo, il D.lgs. 36/2021 consente un’esenzione IRPEF fino a 15.000 euro annui, rendendo l’attività sportiva molto più sostenibile anche per i lavoratori autonomi o collaboratori.

Conclusioni

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2025 rappresenta un punto di riferimento fondamentale per chi opera nel mondo delle manifestazioni sportive equestri. La complessità del sistema – con premi che possono essere erogati da soggetti diversi e destinati a figure differenti (atleti, tecnici, proprietari, anche non residenti) – impone una gestione fiscale precisa, personalizzata e conforme alla normativa vigente.

Il trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA cambia radicalmente a seconda della natura dell’erogante, del beneficiario e del tipo di rapporto che lega le parti. Tuttavia, con una corretta pianificazione è possibile:

  • Sfruttare le ritenute agevolate (4% o 20%);

  • Evitare l’assoggettamento a IVA, quando non necessario;

  • Beneficiare delle esenzioni previste per il 2024 (300 euro) o per i redditi sportivi fino a 15.000 euro;

  • Ridurre al minimo i rischi fiscali legati a inquadramenti errati o mancate comunicazioni.

Il nostro consiglio per federazioni, ASD, SSD, sponsor e atleti è di affidarsi a un commercialista esperto nel settore sportivo, capace di interpretare correttamente la normativa e suggerire la strategia fiscale più efficiente per ogni tipo di premio o compenso.

Una gestione attenta oggi può significare risparmio fiscale e tranquillità fiscale domani.

Riforma fiscale: prorogata la delega al 2026, slittano i testi unici e i decreti attuativi

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Il percorso di revisione del sistema tributario italiano si allunga ufficialmente: con l’approvazione definitiva in Parlamento, il termine per l’esercizio della delega fiscale è stato prorogato fino al 29 agosto 2026, offrendo più tempo per l’adozione dei decreti legislativi. Una notizia che porta con sé molte domande e aspettative: quali saranno le modifiche concrete? Che impatti avrà questa proroga su imprese, professionisti e cittadini? E, soprattutto, come sfruttare al meglio questo periodo per pianificare in anticipo e risparmiare legalmente sulle tasse?

La riforma fiscale è uno degli interventi strutturali più ambiziosi dell’ultimo decennio, inserita nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La proroga, oltre a concedere tempo extra al Governo per completare l’attuazione dei decreti delegati, rappresenta anche un’opportunità per riflettere in maniera più approfondita su una revisione organica del sistema tributario, che punti a semplificazione, equità ed efficienza.

Nel corso dell’articolo vedremo quali sono i nuovi termini, cosa comportano per i contribuenti, quali sentenze e riferimenti normativi sono collegati a questa proroga e, infine, come prepararsi in modo strategico ai cambiamenti futuri per non farsi trovare impreparati.

Delega fiscale prorogata

L’orizzonte temporale per la riforma fiscale avviata nel 2023 si estende ufficialmente di un anno. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2025, è entrata in vigore la Legge n. 120 dell’8 agosto 2025, che modifica alcuni punti essenziali della precedente Legge n. 111/2023, ovvero la legge delega con cui il Governo aveva ricevuto mandato per rivedere l’intero sistema tributario italiano.

Il nuovo provvedimento, strutturato in un unico articolo ma con implicazioni operative importanti, agisce su cinque aspetti fondamentali: ridefinisce le scadenze, aggiorna criteri direttivi e amplia la possibilità di intervento normativo. L’obiettivo è quello di sincronizzare meglio l’attuazione della riforma con il calendario legislativo e attuativo, reso particolarmente complesso dalla mole e dall’ampiezza degli interventi previsti.

Il termine per l’adozione dei decreti legislativi passa così da 24 a 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega del 2023 (cioè dal 29 agosto 2023), spostando la scadenza al 29 agosto 2026. Anche il termine per l’adozione di eventuali decreti correttivi o integrativi viene prorogato, slittando di un anno: dal 29 agosto 2027 al 29 agosto 2028. Resta tuttavia confermata la proroga automatica di 90 giorni in caso di ritardi nell’espressione dei pareri parlamentari.

Queste modifiche, benché tecniche, incidono direttamente sul ritmo e sull’ordine di marcia della riforma fiscale, posticipando le scadenze senza alterarne la sostanza. Ma quali saranno le implicazioni per imprese, lavoratori autonomi e cittadini? Vediamolo nei prossimi paragrafi.

Nuovi ambiti della delega

Oltre alla proroga dei termini, la Legge n. 120/2025 introduce modifiche sostanziali ai principi e criteri direttivi della delega fiscale, ampliando gli ambiti di intervento e aprendo la strada a una revisione più profonda di alcune aree strategiche del sistema tributario. Una delle novità più rilevanti riguarda l’estensione, anche ai tributi regionali e locali, del trattamento dei debiti fiscali previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019).

In particolare, vengono richiamati gli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis, che regolano forme di pagamento parziale o dilazionato dei tributi, nei casi di insolvenza o ristrutturazione aziendale. Estendere questa disciplina ai tributi locali rappresenta un passo importante verso una maggiore equità fiscale, soprattutto per le imprese in difficoltà economica che operano in territori a forte pressione tributaria.

È confermata anche la possibilità di prevedere regole analoghe per le imprese soggette a procedura di amministrazione straordinaria, con l’obiettivo di favorire la continuità aziendale e il risanamento.

Un ulteriore pilastro della riforma riguarda la giustizia tributaria. Il legislatore delegato sarà chiamato a uniformare lo stato giuridico, l’ordinamento e il ruolo dei magistrati tributari a quelli della magistratura ordinaria, rafforzando così l’indipendenza e la professionalità del sistema. Viene inoltre definito un impianto disciplinare più chiaro e organico, che prevede norme su incompatibilità, trasferimenti, sanzioni e dispense dal servizio, sempre nel rispetto delle prerogative del Presidente del Consiglio e degli organi della Corte di giustizia tributaria.

Questo intervento punta a rendere il contenzioso tributario più efficiente, trasparente e credibile, favorendo una maggiore fiducia da parte di contribuenti e professionisti.

Testi Unici Fiscali

Un altro tassello strategico della riforma fiscale subisce un rinvio: la redazione dei testi unici fiscali, prevista originariamente per il 31 dicembre 2025, è ora posticipata al 31 dicembre 2026. La modifica è contenuta nella lettera e) della Legge n. 120/2025 e si inserisce coerentemente nell’ambito della più ampia proroga dei termini per l’esercizio della delega legislativa, come previsto dalla lettera a) dello stesso provvedimento.

In particolare, si interviene sul comma 1 dell’articolo 21 della Legge n. 111/2023, che incaricava il Governo di procedere con uno o più decreti legislativi per realizzare un riordino organico e sistematico della normativa tributaria. Tale attività, prevista in stretta connessione con le altre riforme settoriali (IRPEF, IVA, IRAP, contenzioso, riscossione, fiscalità internazionale), richiede un lavoro tecnico-normativo complesso e articolato.

La proroga garantisce quindi coerenza temporale e operativa, allineando il calendario dei testi unici a quello generale della riforma. Si tratta di un passaggio fondamentale per evitare sovrapposizioni, confusioni interpretative e per assicurare una maggiore chiarezza normativa a professionisti, imprese e cittadini.

Il riordino dei testi unici rappresenta un’occasione unica per superare l’attuale frammentazione del diritto tributario, semplificando le fonti, eliminando le ridondanze e rendendo l’intero sistema più accessibile e trasparente. Un obiettivo che, se realizzato con metodo e visione, potrebbe ridurre in modo significativo il contenzioso tributario e migliorare il rapporto tra fisco e contribuente.

Risparmio fiscale

La proroga al 2026 non è soltanto un rinvio tecnico: per contribuenti, imprese e professionisti rappresenta una finestra strategica per ottimizzare la propria posizione fiscale e prepararsi con anticipo alle novità in arrivo. In un periodo in cui la normativa è in evoluzione ma ancora non definitiva, si aprono diverse possibilità per ristrutturare in modo legale e vantaggioso la propria pianificazione fiscale.

In primo luogo, le imprese possono utilizzare questi mesi per valutare le forme societarie più efficienti dal punto di vista tributario, in previsione di possibili modifiche ai regimi di tassazione (in particolare su IRAP e IRES). È anche il momento giusto per riconsiderare i regimi agevolati disponibili, come il regime forfettario per le partite IVA o i vari strumenti di incentivazione per investimenti in innovazione, energia e formazione.

Per i professionisti e le partite IVA, la situazione è simile: il periodo di proroga può essere sfruttato per verificare la propria posizione fiscale, adottare strategie di deduzione e detrazione più efficaci, ottimizzare la gestione dei costi deducibili e, se necessario, valutare il passaggio a regimi contabili più idonei alle proprie esigenze.

Anche sul fronte del contenzioso tributario e della gestione dei debiti fiscali, il rinvio offre margini di manovra per concordare piani di rateizzazione, accedere a istituti deflattivi (come l’accertamento con adesione) o approfittare di eventuali condoni o rottamazioni futuri. L’importante è agire per tempo, con il supporto di un professionista, per evitare di trovarsi impreparati quando le nuove norme entreranno in vigore.

Riforma a rilento

Se da un lato la proroga della delega fiscale offre margini di manovra e opportunità di pianificazione, dall’altro lato l’estensione dei tempi di attuazione porta con sé una serie di rischi strutturali che non possono essere ignorati. Il primo, e più evidente, è rappresentato dalla prolungata incertezza normativa. In assenza di un quadro fiscale definitivo, aziende e professionisti si trovano a dover operare con regole instabili o parzialmente superate, con conseguenze potenzialmente rilevanti sulle strategie di investimento e sulla gestione delle risorse.

Il secondo rischio riguarda la disomogeneità applicativa: mentre si attende l’adozione dei testi unici e dei decreti delegati, le norme attuali – spesso stratificate e in parte contraddittorie – continuano a produrre ambiguità interpretative. Questo rende più difficile per il contribuente conoscere esattamente i propri diritti e doveri, con una crescita esponenziale del contenzioso fiscale.

Le piccole e medie imprese, in particolare, sono le più esposte: prive di strutture fiscali interne complesse, rischiano di subire più duramente le conseguenze della mancata semplificazione e della difficoltà di pianificazione a lungo termine. Anche i professionisti che operano nel settore tributario si trovano spesso a dover rincorrere circolari, interpelli e aggiornamenti continui, in assenza di una visione organica e coerente.

Infine, si rischia una perdita di credibilità e fiducia nel sistema fiscale, che potrebbe alimentare comportamenti elusivi o evasivi. Per questo motivo, l’estensione della delega dovrebbe essere accompagnata da un forte impegno comunicativo e formativo da parte dell’Amministrazione finanziaria, per ridurre l’incertezza e garantire trasparenza.

Conclusione

La proroga della delega fiscale al 29 agosto 2026, e il conseguente slittamento dei testi unici tributari al 31 dicembre 2026, rappresentano un passaggio cruciale nel percorso di riforma del fisco italiano. Lungi dall’essere un semplice rinvio tecnico, si tratta di una scelta che apre una fase nuova, più riflessiva ma non per questo meno strategica. Un periodo in cui sarà possibile – e auspicabile – costruire un sistema fiscale più equo, efficiente e coerente con le esigenze di crescita economica e sostenibilità sociale del Paese.

Per cittadini, imprese e professionisti, questo non è il momento di restare fermi: al contrario, è il momento ideale per analizzare la propria posizione fiscale, cogliere le opportunità offerte dall’attuale quadro normativo e prepararsi in anticipo ai cambiamenti futuri. Incertezza non deve significare immobilismo. Anzi: pianificare oggi significa risparmiare domani, in modo del tutto legale e consapevole.

La riforma fiscale si avvicina, anche se a passo più lento del previsto. Comprenderne la direzione e sfruttare questo tempo aggiuntivo per agire con intelligenza può fare la differenza tra subire l’ennesima ondata normativa o anticiparla a proprio vantaggio.

CCNL Miniere e Metallurgia 2025-2028: aumenti, welfare e innovazione nel nuovo contratto

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Il nuovo CCNL per il settore Miniere e Metallurgia, firmato il 17 luglio 2025, rappresenta un’importante svolta contrattuale per migliaia di lavoratori del comparto minerario e metallurgico italiano. In vigore dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2028, il rinnovo introduce rilevanti novità retributive, normative e di welfare, puntando su una modernizzazione dei rapporti di lavoro e su un rafforzamento delle tutele per i lavoratori. L’accordo, siglato da Assomineraria e dalle organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, interessa oltre 6.000 addetti impiegati nelle attività estrattive di risorse minerarie e nella lavorazione dei metalli.

Tra i punti di maggiore impatto del nuovo CCNL troviamo: incrementi salariali significativi, una rivisitazione della classificazione del personale, più diritti in materia di conciliazione vita-lavoro, sostegno alla genitorialità e misure specifiche per la formazione continua. Ma non solo: le parti sociali hanno anche concordato un nuovo sistema di relazioni industriali che punta su partecipazione, sostenibilità e sicurezza sul lavoro.

In questo articolo approfondiremo tutti i dettagli del rinnovo: dai nuovi minimi retributivi suddivisi per livelli, alle novità contrattuali, fino agli strumenti introdotti per favorire produttività e benessere aziendale, con un’attenzione particolare alle opportunità fiscali e contributive che il contratto potrebbe generare per aziende e lavoratori.

Rinnovo del CCNL

Firmato l’11 luglio 2025 a Roma presso il Centro Congressi del CNEL, l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Attività Minerarie è stato sottoscritto da Assorisorse (aderente a Confindustria) e dalle organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil. Questo CCNL interessa circa 1.050 lavoratori, attivi in 70 siti produttivi distribuiti in otto regioni italiane, ed è valido dal 1° aprile 2025 fino al 31 marzo 2028.

Il rinnovo giunge in un momento delicato per il comparto dei minerali industriali, che sta affrontando una fase di profonda crisi dovuta a tre fattori principali: la contrazione della domanda interna, l’aumento della concorrenza estera a basso costo e un quadro normativo incerto e frammentato. Questo scenario ha reso necessario un contratto innovativo, capace di dare risposte concrete sia sul piano retributivo che su quello organizzativo e di welfare.

Proprio per questo, l’intesa è il risultato di un percorso partecipato, in cui le parti sociali hanno posto al centro il valore del capitale umano, con particolare attenzione alla qualità del lavoro, al benessere organizzativo, all’innovazione tecnologica e alla formazione continua. Il contratto rinnova l’impegno verso una transizione sostenibile dell’industria estrattiva e metallurgica, rafforzando al tempo stesso diritti, salari e tutele per i lavoratori coinvolti.

Novità economiche e retributive

Uno degli elementi centrali del nuovo CCNL Attività Minerarie 2025-2028 è l’adeguamento economico previsto per tutti i livelli di inquadramento. Il contratto introduce infatti quattro tranche di aumenti salariali, con decorrenze fissate a dicembre 2025, marzo 2026, gennaio 2027 e gennaio 2028, che garantiranno un incremento complessivo mensile compreso tra 171 e 374 euro lordi, in base al livello.

Ecco alcuni esempi concreti: il livello 1S, che rappresenta il vertice delle qualifiche, passerà da un minimo di 3.037,90 euro (novembre 2025) a 3.412,16 euro (gennaio 2028). Anche i livelli più bassi, come il livello 8, beneficeranno di un aumento, salendo da 1.705,38 euro a 1.876,49 euro nell’arco del triennio.

Di seguito la tabella dei nuovi minimi retributivi mensili:

Sul fronte del welfare aziendale, il nuovo contratto prevede:

  • Previdenza complementare: il contributo aziendale sale al 4%, comprensivo dello 0,2% destinato alla copertura per premorienza;

  • Sanità integrativa: il costo del piano base sarà interamente a carico dell’azienda, ma limitatamente al solo lavoratore;

  • Contrattazione di secondo livello: viene rafforzata e confermata come strumento fondamentale per favorire la produttività;

  • Quadri: previsto un aumento mensile specifico di 20 euro lordi, in riconoscimento dell’evoluzione tecnologica e del ruolo professionale sempre più strategico.

Infine, per monitorare le evoluzioni del settore, viene istituito un Osservatorio di Settore permanente, utile anche in vista del prossimo rinnovo contrattuale.

Lavoro agile, IA e inclusione

Il nuovo CCNL Miniere e Metallurgia 2025-2028 si distingue anche per un forte orientamento al futuro e all’innovazione sociale e tecnologica. In risposta ai cambiamenti del mercato del lavoro e all’impatto crescente delle tecnologie digitali, le parti firmatarie hanno previsto l’istituzione di tavoli tecnici nazionali su temi strategici come l’Intelligenza Artificiale, il lavoro agile, la revisione della classificazione del personale e la parità di genere.

Nel dettaglio, per quanto riguarda l’IA, si è convenuto sulla necessità di avviare una profonda riflessione sull’organizzazione del lavoro alla luce delle trasformazioni introdotte da algoritmi, automazione e tecnologie predittive. Verrà quindi creata una Commissione nazionale con esperti del settore, incaricata di definire regole contrattuali condivise per governare in modo equo l’impatto dell’intelligenza artificiale sui processi aziendali e sulle mansioni.

Ampio spazio è dato anche al tema della digitalizzazione dei diritti sindacali, con il potenziamento delle tutele anche in modalità telematica.

Sono inoltre previste due Commissioni permanenti:

  • una per la revisione della classificazione del personale, in funzione delle nuove competenze richieste;

  • una per l’Osservatorio Pari Opportunità, che integrerà i principi ESG (ambientali, sociali e di governance) nei processi aziendali.

Particolare attenzione viene riservata anche alla gestione degli appalti: il contratto rafforza le tutele per i lavoratori delle ditte esterne, promuove politiche DE&I (Diversity, Equity & Inclusion) e si adegua ai modelli organizzativi inclusivi previsti dai D.Lgs. 81/2008 (tutela della salute e sicurezza sul lavoro) e 624/1996 (consultazione in ambito minerario).

Nuove priorità contrattuali

Un altro asse centrale del rinnovo del CCNL Miniere e Metallurgia 2025-2028 è rappresentato dalla formazione continua, dalla transizione digitale e dalla sostenibilità ambientale. Le parti sociali hanno riconosciuto che il futuro del comparto passa necessariamente per l’aggiornamento delle competenze, l’adozione di tecnologie innovative e l’integrazione dei principi ESG nei modelli organizzativi.

Il contratto prevede il potenziamento dei percorsi formativi aziendali, con focus su sicurezza sul lavoro, tecnologie 4.0, automazione, intelligenza artificiale, digitalizzazione dei processi industriali e competenze trasversali. L’obiettivo è quello di accompagnare i lavoratori nel processo di riqualificazione professionale, affinché possano affrontare le trasformazioni produttive senza subire ricadute occupazionali.

Inoltre, il CCNL incoraggia le imprese del settore a investire in progetti di sostenibilità ambientale, anche in linea con le politiche europee per la decarbonizzazione e le strategie di economia circolare. In quest’ottica, sono previsti incentivi alla contrattazione di secondo livello per promuovere accordi su temi come il risparmio energetico, la riduzione dell’impatto ambientale e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali.

Infine, particolare attenzione è riservata al coinvolgimento attivo dei lavoratori nei processi di innovazione, con l’obiettivo di sviluppare una cultura industriale moderna, partecipativa e orientata alla responsabilità sociale d’impresa.

Vantaggi fiscali

Il rinnovo del CCNL Miniere e Metallurgia 2025-2028 non si limita a migliorare le condizioni contrattuali, ma apre anche interessanti opportunità in termini fiscali e contributivi sia per le aziende sia per i lavoratori. Le novità introdotte, infatti, possono essere pienamente valorizzate attraverso una gestione fiscale strategica dei nuovi istituti previsti, in particolare sul fronte del welfare aziendale, della previdenza complementare e della contrattazione di secondo livello.

Uno degli strumenti più vantaggiosi è la possibilità per le imprese di dedurre integralmente i contributi versati alla previdenza complementare (fino al limite di € 5.164,57 annui per ciascun dipendente), compresi gli aumenti previsti dal nuovo contratto, che portano la quota aziendale al 4%. Analogamente, i costi sostenuti per la sanità integrativa aziendale possono beneficiare di esoneri fiscali e contributivi, purché gestiti tramite fondi sanitari collettivi conformi alla normativa vigente (ex art. 51, comma 2, TUIR).

Un altro aspetto di rilievo è rappresentato dai premi di produttività erogati nell’ambito della contrattazione di secondo livello. Se strutturati correttamente, questi possono godere di un’imposizione agevolata al 5% di imposta sostitutiva, anziché l’ordinaria aliquota IRPEF, oltre a essere parzialmente esenti da contribuzione INPS, incentivando così accordi aziendali su obiettivi di efficienza, sostenibilità e innovazione.

Infine, per i lavoratori, l’accesso potenziato a strumenti di welfare contrattuale rappresenta un’opportunità per ottenere benefici non monetari esenti da tassazione, come buoni spesa, rimborsi scolastici, trasporti pubblici e servizi per la famiglia, in un’ottica di aumento del potere d’acquisto reale.

Obblighi e suggerimenti operativi 

Con l’entrata in vigore del nuovo CCNL per le Attività Minerarie e Metallurgiche dal 1° aprile 2025, le aziende interessate devono avviare una pianificazione operativa accurata per recepire tutte le novità contrattuali. Le implicazioni riguardano non solo gli aspetti retributivi, ma anche l’organizzazione del lavoro, la gestione documentale, i rapporti con le rappresentanze sindacali e la revisione dei sistemi gestionali interni.

Dal punto di vista amministrativo, sarà fondamentale aggiornare i software paghe e gestionali HR per adeguare i nuovi minimi retributivi, le quattro tranches di aumento, il contributo previdenziale al 4% e le modifiche legate a quadri e welfare contrattuale. L’aggiornamento delle buste paga e dei cedolini dovrà essere puntuale, con particolare attenzione ai nuovi criteri di classificazione del personale, su cui sono già attivi i tavoli tecnici.

Le aziende dovranno anche prevedere l’adeguamento dei regolamenti interni in relazione al lavoro agile, alla salute e sicurezza secondo i D.Lgs. 81/2008 e 624/1996, e alla gestione degli appalti, alla luce delle nuove tutele per i lavoratori esterni. In parallelo, sarà opportuno intensificare il dialogo con le RSU e i sindacati territoriali, anche per sfruttare le potenzialità della contrattazione di secondo livello e accedere ai benefici fiscali sui premi di risultato.

Infine, per garantire la conformità e prevenire errori o contenziosi, è altamente consigliabile affidarsi a un consulente del lavoro esperto del settore estrattivo e metallurgico, in grado di assistere l’azienda nel processo di implementazione integrata delle nuove disposizioni contrattuali.

Conclusione

Il rinnovo del CCNL Miniere e Metallurgia 2025-2028 rappresenta molto più di un semplice aggiornamento retributivo: è una risposta strutturata alle sfide economiche, tecnologiche e sociali che il comparto estrattivo italiano sta affrontando. In un contesto di forte incertezza e pressione competitiva, l’accordo siglato da Assorisorse e dalle sigle sindacali introduce misure concrete per valorizzare il lavoro, rafforzare il potere d’acquisto, sostenere l’innovazione tecnologica e promuovere una cultura aziendale più inclusiva, partecipativa e sostenibile.

Gli aumenti salariali articolati in quattro tranche, i nuovi minimi retributivi, le politiche di welfare estese, i diritti sindacali digitalizzati e la nascita di Commissioni tecniche e Osservatori permanenti sono tutti strumenti pensati per accompagnare la trasformazione del settore con equilibrio e lungimiranza. La presenza di temi chiave come intelligenza artificiale, transizione digitale, formazione continua e sostenibilità ambientale dimostra la volontà di costruire un contratto proiettato nel futuro, capace di rispondere ai bisogni di un mercato del lavoro sempre più dinamico.

Per aziende e professionisti del settore, conoscere a fondo le novità del CCNL significa prepararsi per tempo, sfruttare le opportunità fiscali e contributive e garantire un’applicazione coerente e vantaggiosa delle nuove norme. Per i lavoratori, invece, si apre una nuova fase in cui diritti, tutele e sviluppo professionale trovano finalmente un equilibrio moderno e concreto.

Nuovo bilancio UE 2028–2034: fondo unico per PAC e coesione, investimenti in competitività e innovazione

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Il futuro dell’Unione Europea si gioca anche sul terreno della coesione sociale e dello sviluppo agricolo. Con la proposta della Commissione Europea per il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2028-2034, si apre una nuova fase di investimento per rafforzare due pilastri fondamentali dell’integrazione europea: la Politica Agricola Comune (PAC) e la Politica di Coesione. Due strumenti essenziali per ridurre le disuguaglianze territoriali, sostenere la transizione ecologica e digitale, e garantire la competitività dell’UE a livello globale.

In questo articolo analizzeremo in dettaglio la nuova proposta di bilancio, le novità previste per il periodo 2028-2034, i vantaggi fiscali e strutturali per imprese e territori, e le criticità che potrebbero emergere. L’obiettivo è fornire una guida chiara, aggiornata e ottimizzata per chi vuole comprendere come evolverà la strategia finanziaria europea nei prossimi anni.

Quadro Finanziario

Il 16 luglio 2025, la Commissione Europea ha presentato ufficialmente la sua proposta per il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2028-2034, il bilancio settennale dell’Unione Europea che stabilisce le priorità di spesa e gli obiettivi strategici a lungo termine. Si tratta di un documento centrale per il futuro delle politiche europee, che ora dovrà affrontare un percorso di approvazione articolato: l’ok del Parlamento Europeo a maggioranza qualificata e l’approvazione unanime da parte degli Stati membri entro il 2027.

Nel contesto attuale, segnato da profonde incertezze geopolitiche, instabilità economica e sfide globali come il cambiamento climatico e l’innovazione tecnologica, la proposta del QFP 2028-2034 rappresenta un’azione concreta per rafforzare la coesione e la competitività dell’Unione. L’ambizione della Commissione si riflette chiaramente nei numeri: il pacchetto finanziario proposto supera i 2.000 miliardi di euro, distribuiti lungo i sette anni di riferimento, con una chiara intenzione di trovare nuove risorse proprie per finanziare il bilancio, alleggerendo così la pressione fiscale diretta sui singoli Stati membri.

Questo passaggio segna l’avvio di una nuova fase per l’UE, che punta a rafforzare la propria autonomia finanziaria e a sostenere politiche strutturali cruciali, come la Politica Agricola Comune (PAC) e la Politica di Coesione, fondamentali per garantire equità tra le regioni europee e sostenibilità nei sistemi produttivi.

Obiettivi strategici

La proposta della Commissione Europea per il QFP 2028-2034, presentata da Ursula von der Leyen, va ben oltre la dimensione contabile: si configura come un vero e proprio piano politico strategico, che mira a rafforzare la sovranità dell’Unione Europea e ad affrontare le sfide epocali del nostro tempo. Le linee guida del nuovo bilancio pongono al centro temi cruciali come la sicurezza, la difesa, la gestione dei flussi migratori, l’autonomia energetica e alimentare, la competitività economica e l’allargamento dell’UE verso nuovi membri.

Una delle grandi novità è l’enfasi posta su flessibilità e semplificazione: l’obiettivo è quello di consentire una reazione più rapida ed efficace agli imprevisti geopolitici o economici, facilitando al contempo l’accesso ai fondi europei da parte di cittadini, imprese e territori. Il nuovo QFP vuole quindi diventare uno strumento dinamico, non solo un contenitore di risorse, capace di adattarsi alle necessità locali con piani su misura, riforme strutturali e investimenti mirati.

Altro punto centrale è il rafforzamento della competitività industriale dell’UE, soprattutto nel settore delle tecnologie pulite e dell’innovazione, per contrastare la concorrenza globale e sostenere la transizione verde. A ciò si aggiunge una precisa volontà politica di dotare l’Unione di nuove risorse proprie, creando strumenti finanziari autonomi che rendano il bilancio meno dipendente dai contributi degli Stati membri, garantendo sostenibilità fiscale a lungo termine.

Struttura e finanziamento 

Il Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034 proposto dalla Commissione Europea si fonda su una visione espansiva e ambiziosa. Il valore complessivo del bilancio è stimato in 1.984 miliardi e 894 milioni di euro, che, considerando l’inflazione e il rimborso del debito contratto per il Next Generation EU a partire dal 2028, si traduce in un valore reale di circa 1.763 miliardi di euro. Una cifra imponente che riflette l’intenzione dell’UE di potenziare il proprio ruolo strategico sia all’interno che all’esterno dei confini comunitari.

Il bilancio continua a poggiare su due pilastri principali: i contributi diretti degli Stati membri e le risorse proprie dell’Unione, che rappresentano la chiave per una maggiore indipendenza finanziaria. Nonostante l’intento dichiarato di non appesantire le finanze nazionali, la quota richiesta agli Stati membri è aumentata: dal precedente 1,1% del Reddito Nazionale Lordo (RNL) si passa a circa l’1,26% del RNL.

La Commissione propone inoltre cinque nuove fonti di entrata, tra cui:

  • i proventi del sistema ETS (Emission Trading System),

  • il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera,

  • i contributi derivanti da apparecchiature elettroniche non raccolte,

  • accise sul tabacco,

  • e una tassa sulle grandi imprese con fatturato annuo superiore a 100 milioni di euro.

Queste nuove “risorse proprie” dovrebbero generare circa 58 miliardi di euro all’anno, permettendo una maggiore capacità d’intervento dell’UE, senza incrementare il carico fiscale per i cittadini.

Infine, viene introdotto uno strumento di flessibilità da 15,7 miliardi di euro, pensato per rispondere in modo tempestivo a shock economici o geopolitici, sottolineando l’intento della Commissione di superare la frammentazione dei programmi finanziari. A tal fine, vengono identificate tre macro-priorità:

  1. Coesione economica, sociale e territoriale, sicurezza alimentare e sviluppo rurale (1.062 miliardi, 48% del budget);

  2. Competitività e sicurezza (590 miliardi);

  3. Europa globale (215 miliardi).

Nuova PAC 2028–2034

Una delle proposte più innovative del QFP 2028–2034 è la creazione di un Fondo Unico nell’ambito della prima priorità strategica, denominato “Piani di partenariato nazionali e regionali”. Questo fondo riunisce, per un totale di circa 865 miliardi di euro, i finanziamenti destinati sia alla Politica Agricola Comune (PAC) sia alle politiche di coesione, con l’obiettivo di semplificare l’accesso e l’impiego delle risorse da parte di beneficiari pubblici e privati.

Il nuovo approccio mira a creare piani personalizzati per ciascuno Stato membro, elaborati in collaborazione tra Commissione, governi nazionali, regioni e stakeholder locali. Questi piani includeranno misure di sostegno al lavoro, all’agricoltura, alla pesca e allo sviluppo delle aree meno sviluppate, con una logica integrata che unisce inclusione sociale, sviluppo delle competenze, transizione ecologica e rafforzamento della coesione territoriale.

La PAC resta comunque centrale nella strategia dell’UE, con una dotazione dedicata di 295,7 miliardi di euro, a cui si aggiunge un fondo di sicurezza alimentare da 6 miliardi. Tuttavia, cambiano le regole: il sostegno al reddito sarà vincolato al raggiungimento di precisi obiettivi ambientali, al sostegno per i giovani agricoltori, alla gestione dei rischi e al ricambio generazionale.

Tra le novità principali troviamo:

  • semplificazione burocratica per pagamenti e controlli;

  • un sistema di pagamenti diretti con tetto massimo e degressività degli aiuti;

  • incentivi fiscali e riforme strutturali per PMI agricole e pratiche sostenibili;

  • una “rete di sicurezza” per rispondere tempestivamente a crisi climatiche o sanitarie;

  • un obiettivo ambientale del 35% per il contributo della PAC al Green Deal, con focus su decarbonizzazione, biodiversità e pratiche agricole meno impattanti.

Questo approccio integrato pone le basi per un’agricoltura europea più resiliente, sostenibile e connessa ai territori, pur lasciando spazio a discussioni politiche accese su governance, allocazione dei fondi e ruolo degli Stati.

Competitività ed Europa Globale

Oltre alla riorganizzazione della Politica Agricola Comune e delle politiche di coesione, il QFP 2028–2034 dedica due voci di spesa fondamentali a settori strategici per il futuro dell’Unione: la competitività interna e l’azione esterna dell’UE, quest’ultima sotto l’etichetta “Europa Globale”.

Il Fondo per la Competitività europea prevede uno stanziamento di 450 miliardi e 508 milioni di euro, con l’obiettivo di rafforzare la leadership dell’UE in settori tecnologici chiave e ad alta innovazione.

La Commissione punta a investimenti mirati in:

  • ricerca e sviluppo attraverso Horizon Europe;

  • biotecnologie, salute, bioeconomia e agricoltura sostenibile;

  • tecnologie verdi e processi di decarbonizzazione industriale;

  • sicurezza strategica e digitale.

A ciò si aggiungono programmi trasversali, pensati per migliorare la formazione, la coesione culturale e l’integrazione giuridica, come Erasmus+, AgoraEU e nuove iniziative nel campo della giustizia e della cittadinanza attiva. L’obiettivo è duplice: colmare il divario competitivo con le altre potenze globali (USA e Cina in primis) e sostenere la transizione verde e digitale.

Parallelamente, la voce Europa Globale viene potenziata con una dotazione di 200 miliardi e 309 milioni di euro, distribuiti tra cinque aree geografiche prioritarie e un pilastro globale dedicato a interventi flessibili e multilaterali. Questa scelta riflette la volontà dell’Unione di rafforzare la propria politica estera economica, migliorare la capacità di risposta alle crisi geopolitiche e costruire partenariati economici strategici, specialmente con Paesi in via di sviluppo e aree instabili.

Con questa doppia strategia, la Commissione intende posizionare l’Unione Europea come attore globale di riferimento, in grado di affrontare sfide comuni come il cambiamento climatico, le migrazioni e la stabilità economica internazionale.

Iter legislativo

La proposta di bilancio pluriennale presentata dalla Commissione Europea rappresenta solo il primo passo di un processo legislativo lungo e complesso, che si concluderà, secondo le tempistiche previste, entro il 2027. Infatti, secondo l’articolo 312 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), il QFP deve essere approvato all’unanimità dal Consiglio dell’Unione Europea, previa approvazione a maggioranza qualificata del Parlamento Europeo.

Questo significa che ogni singolo Stato membro ha in sostanza un diritto di veto, e ciò potrebbe generare tensioni politiche e negoziali, specialmente su temi come l’aumento dei contributi nazionali al bilancio (passati all’1,26% del RNL) e la proposta di nuove risorse proprie. Alcuni Paesi del Nord Europa, tradizionalmente più rigorosi in termini di disciplina fiscale, hanno già espresso perplessità sull’espansione della spesa e sulla centralizzazione delle politiche agricole e di coesione.

Altro nodo delicato riguarda la governance del nuovo Fondo Unico, che unisce PAC e coesione: se da un lato si mira alla semplificazione e a una maggiore efficacia dell’impatto territoriale, dall’altro la concentrazione dei poteri gestionali negli Stati membri (sul modello del Next Generation EU) potrebbe accentuare le diseguaglianze tra regioni più capaci e quelle con minore capacità amministrativa. Anche i criteri ambientali vincolanti per l’erogazione dei fondi agricoli sollevano dubbi, specie nei Paesi a forte vocazione agroindustriale.

Infine, non va dimenticato che il quadro geopolitico globale potrebbe costringere l’UE a rivedere alcune priorità strategiche durante i negoziati. Tuttavia, la Commissione sembra determinata a difendere un impianto finanziario più integrato, sostenibile e strategico, pronto ad affrontare un futuro in continuo cambiamento.

Come sfruttare il QFP 2028–2034

Il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale non rappresenta solo un piano di spesa europea, ma anche una leva economica e fiscale potente per Stati membri, territori e imprese. Per l’Italia, che storicamente beneficia in misura significativa dei fondi strutturali europei e della PAC, il QFP 2028–2034 apre una fase cruciale per massimizzare l’accesso ai finanziamenti e rafforzare la competitività economica a livello locale e nazionale.

Grazie alla creazione del Fondo Unico per PAC e Coesione, le imprese agricole, le PMI rurali, i giovani agricoltori e i soggetti attivi nelle aree svantaggiate avranno a disposizione strumenti più flessibili e integrati per investimenti, innovazione, sostenibilità ambientale e transizione digitale. In particolare, l’introduzione di criteri fiscali favorevoli, come la degressività dei contributi e gli incentivi agli investimenti agroambientali, può rappresentare una concreta opportunità di risparmio fiscale per le aziende che si adeguano alle linee strategiche europee.

Anche le imprese non agricole potranno beneficiare dei fondi europei destinati a competitività e innovazione: il programma Horizon Europe, il sostegno alla digitalizzazione, gli incentivi per la transizione green e le iniziative per la formazione rappresentano canali di finanziamento a fondo perduto o a tasso agevolato che, se ben gestiti, possono alleggerire il carico fiscale nazionale e potenziare gli investimenti.

Per i professionisti e gli enti locali, il nuovo approccio orientato a piani territoriali integrati consente di avere una visione chiara delle risorse disponibili e di pianificare strategie fiscali e di sviluppo più efficaci. Tuttavia, sarà fondamentale migliorare la capacità progettuale e la sinergia tra livelli istituzionali per non rischiare di perdere fondi per inefficienze amministrative, come accaduto in passato.

In sintesi, il QFP 2028–2034 non è solo un’occasione politica, ma anche una vera e propria strategia fiscale europea, da conoscere, pianificare e sfruttare a vantaggio dell’economia reale.

Conclusioni

Il Quadro Finanziario Pluriennale 2028–2034 si presenta come una delle proposte più ambiziose e strutturate mai elaborate dalla Commissione Europea. Non solo per le cifre in gioco — quasi 2.000 miliardi di euro — ma per il cambio di paradigma che rappresenta: integrazione tra politiche agricole e coesione, fondi più flessibili, nuove risorse proprie e una governance multilivello.

Per le imprese, gli enti locali e i professionisti italiani, questo bilancio pluriennale offre grandi opportunità. L’accesso ai fondi sarà più semplice e mirato, le risorse saranno orientate alla sostenibilità, alla transizione digitale e all’inclusione sociale, e ci saranno spazi di manovra fiscale per chi saprà cogliere gli strumenti messi a disposizione.

Tuttavia, la sfida non è solo a livello europeo. Anche sul piano nazionale e regionale sarà fondamentale dotarsi di competenze tecniche, capacità progettuale e visione strategica per intercettare e utilizzare i fondi in modo efficace, evitando ritardi e inefficienze che, in passato, hanno rallentato l’impatto delle politiche europee sul nostro territorio.

Il QFP 2028–2034 non è ancora definitivo: sarà discusso fino al 2027, ma le sue linee guida sono già un chiaro segnale della direzione in cui l’Europa vuole andare. Chi saprà prepararsi per tempo potrà trarne i maggiori vantaggi, anche in termini fiscali, economici e di sviluppo sostenibile.

Split Payment 2025: stop per le società quotate FTSE MIB – cosa cambia per IVA e fornitori

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Dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, identificate ai fini IVA secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter, comma 1-bis, lettera d) del DPR 633/72, non saranno più soggette al regime dello split payment. Si tratta di un cambiamento rilevante per moltissimi operatori economici, in particolare per i fornitori di queste società, i quali torneranno a incassare anche l’IVA sulle fatture emesse, modificando in modo sensibile la gestione della liquidità e delle operazioni contabili.

Questa esclusione è stata resa possibile grazie alla decisione del Consiglio dell’Unione Europea n. 1552 del 25 luglio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE L 188 del 27 luglio. La decisione ha autorizzato l’Italia a mantenere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2026, con alcune modifiche sostanziali, tra cui appunto l’esclusione delle società quotate.

Importante notare che, nel frattempo, sono già stati pubblicati gli elenchi delle società coinvolte nel meccanismo dello split payment per l’anno 2025, ma le indicazioni relative alle società quotate presenti in tali elenchi saranno valide solo fino al 30 giugno 2025. A partire da quella data, infatti, le fatture emesse nei confronti di queste società seguiranno le regole ordinarie IVA, con conseguenze significative sia dal punto di vista operativo che fiscale.

Un cambiamento, questo, che introduce anche nuove esigenze di adeguamento per imprese, consulenti e software gestionali, e che pone interrogativi su come tutelare la corretta gestione dell’IVA nei mesi di transizione. A ciò si aggiunge una norma di salvaguardia contenuta nel Decreto Fiscale recentemente convertito in legge, che interviene per garantire l’applicabilità corretta della nuova disciplina.

Split payment per le società FTSE MIB

Con l’entrata in vigore del Decreto Fiscale (convertito in legge) e a partire dal 1° luglio 2025, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana saranno definitivamente escluse dall’ambito di applicazione dello split payment. Questo significa che, da tale data, i fornitori che emettono fattura verso queste società incasseranno direttamente anche l’IVA addebitata, secondo il regime ordinario, salvo i casi in cui si applica il reverse charge.

La modifica è resa possibile dalla soppressione dell’art. 17-ter, comma 1-bis, lettera d) del DPR 633/72, proprio per le operazioni la cui fattura è emessa (e quindi trasmessa al Sistema di Interscambio – SDI) a partire dal 1° luglio 2025. È bene evidenziare che la data di effettuazione dell’operazione non rileva ai fini dell’applicazione o meno dello split payment: fa fede solo la data di emissione e trasmissione della fattura.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, infatti, prevede che l’IVA venga esposta in fattura ma versata direttamente all’Erario dal soggetto acquirente. Con la soppressione della norma per le società quotate, questa dinamica non sarà più applicabile, obbligando i fornitori a rivedere le modalità di fatturazione, aggiornando software e procedure interne per applicare la rivalsa IVA secondo il regime ordinario.

In pratica, a partire dal 1° luglio 2025, le fatture emesse nei confronti delle società FTSE MIB non dovranno più riportare il riferimento allo split payment, e i fornitori potranno gestire l’IVA con le regole ordinarie, anche ai fini della liquidazione dell’imposta e del credito IVA. Un cambiamento che incide profondamente anche sulla gestione della liquidità e sul flusso di cassa.

Fatture e tempistiche

Uno degli aspetti più delicati legati all’esclusione delle società FTSE MIB dallo split payment riguarda la corretta individuazione del momento a partire dal quale non si applica più il meccanismo della scissione dei pagamenti. Su questo punto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti tramite una FAQ pubblicata il 27 giugno 2025, confermando che l’elemento determinante è la data di emissione e trasmissione della fattura allo SDI, indipendentemente dal momento in cui è stata effettuata l’operazione.

Questo significa, ad esempio, che un’operazione realizzata il 30 giugno 2025, ma con fattura trasmessa allo SDI dal 1° luglio 2025 in poi, non sarà soggetta allo split payment. Viceversa, fino al 30 giugno 2025, il regime resta pienamente applicabile, con l’obbligo per il cessionario o committente (la società quotata) di versare l’IVA direttamente all’Erario.

Per tutelare i contribuenti nella fase di transizione, è stata inserita una norma di salvaguardia nel Decreto Fiscale convertito in legge: essa prevede che “sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (18 giugno 2025)”. In altre parole, non saranno sanzionati eventuali errori formali, a condizione che vi sia stato un comportamento conforme alle norme in vigore prima dell’entrata in vigore del decreto.

Un esempio pratico chiarisce il concetto: se un fornitore ha consegnato beni il 30 giugno 2025, ha emesso la fattura entro i termini di legge (12 luglio) ma l’ha trasmessa allo SDI il 3 luglio, e ha erroneamente applicato lo split payment, non dovrà preoccuparsi. L’Agenzia chiarisce che, in assenza di contestazione o nota di credito da parte della società acquirente, e con il versamento dell’IVA all’Erario già avvenuto, la posizione sarà automaticamente sanata.

Impatti operativi e fiscali 

L’uscita delle società quotate FTSE MIB dallo split payment, a partire dal 1° luglio 2025, comporta una serie di ricadute pratiche che non possono essere sottovalutate, sia per i fornitori che per i professionisti incaricati della consulenza fiscale e contabile. Il primo impatto riguarda senza dubbio la necessità di aggiornare le procedure di fatturazione elettronica, in particolare per i sistemi ERP e gestionali che automatizzano la selezione del regime IVA da applicare ai diversi clienti.

Fino al 30 giugno 2025, l’automatismo prevedeva che le fatture destinate alle società quotate riportassero l’indicazione “scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/72”. Dal 1° luglio in poi, tale formula non sarà più applicabile, e dovrà essere sostituita con la normale esposizione dell’IVA, addebitata e incassata dal fornitore. Un passaggio non banale, che implica controlli puntuali da parte degli operatori per evitare errori nella determinazione del regime IVA corretto.

Dal punto di vista fiscale, il ritorno al regime ordinario significa che i fornitori torneranno ad avere un maggior flusso di cassa legato all’IVA incassata, elemento positivo per la liquidità aziendale, ma che comporta anche maggiore responsabilità nella gestione delle liquidazioni periodiche. Ciò potrebbe comportare, in alcuni casi, l’emersione di crediti IVA più contenuti rispetto al passato o, al contrario, l’obbligo di versamenti più rilevanti.

Per i consulenti fiscali, l’attenzione dovrà concentrarsi su due fronti: da un lato l’aggiornamento tempestivo delle anagrafiche clienti e delle impostazioni nei software di fatturazione, dall’altro la formazione e comunicazione ai clienti sulla corretta gestione del passaggio normativo. Un’errata applicazione dello split payment dopo il 30 giugno 2025 potrebbe infatti comportare sanzioni o richieste di note di credito da parte dei clienti.

Interpretazioni operative

Un punto essenziale chiarito dall’Agenzia delle Entrate riguarda la nozione di “emissione della fattura”, che è stata oggetto di diverse domande da parte di imprese e professionisti. In base ai chiarimenti ufficiali, già forniti in occasione delle FAQ del 13 gennaio e ribaditi nel documento del 27 giugno 2025, una fattura si considera formalmente emessa nel momento in cui viene trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), indipendentemente dalla data indicata sul documento.

Questo elemento è cruciale perché rappresenta il discrimine temporale per stabilire se una determinata operazione rientra o meno nello split payment. Ad esempio, un’impresa che ha effettuato una prestazione il 28 giugno, ma trasmette la fattura allo SdI il 2 luglio 2025, non dovrà applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti, anche se l’operazione è avvenuta prima della data spartiacque. Viceversa, una fattura trasmessa entro il 30 giugno continuerà a essere soggetta allo split payment, anche se emessa per operazioni che avvengono vicino alla soglia temporale.

Questo approccio mira a semplificare i controlli sia per il contribuente che per l’amministrazione finanziaria, evitando ambiguità e potenziali contestazioni. Tuttavia, richiede maggiore precisione e attenzione nella gestione documentale e nel rispetto delle tempistiche, specialmente nel periodo transitorio tra giugno e luglio 2025.

Va inoltre evidenziato che la trasmissione allo SdI rappresenta l’unico momento ufficialmente rilevante: non conta la data di consegna del bene, né la data indicata nel corpo della fattura, né eventuali registrazioni interne ai sistemi aziendali. Questo criterio unico è stato scelto proprio per garantire chiarezza normativa e certezza operativa.

 

Operazioni a cavallo tra giugno e luglio 2025

Il periodo di transizione tra la fine di giugno e l’inizio di luglio 2025 si presenta come una fase particolarmente delicata per chi emette fatture verso società quotate FTSE MIB. Le cosiddette “operazioni miste”, ossia quelle effettuate nei giorni immediatamente precedenti o successivi al 30 giugno, ma con fatture emesse e trasmesse in date diverse, richiedono un controllo rigoroso e una gestione documentale estremamente accurata.

Il rischio più comune è applicare erroneamente lo split payment a una fattura che, per data di trasmissione allo SDI, rientra invece già nel nuovo regime ordinario, oppure, al contrario, non applicare lo split dove invece sarebbe ancora obbligatorio. Questi errori possono generare conseguenze sul piano fiscale, come l’emissione di note di credito richieste dal cliente, ritardi nei pagamenti o la necessità di integrare correttamente la fattura.

Un’attenzione particolare dovrà essere posta su:

  • la corretta datazione del documento rispetto all’effettuazione dell’operazione;

  • la puntuale trasmissione della fattura allo SDI entro la data utile;

  • l’allineamento dei sistemi gestionali e dei codici IVA per distinguere automaticamente le operazioni prima e dopo il 1° luglio;

  • la comunicazione tra amministrazione, contabilità e consulente fiscale per gestire casi ambigui.

A livello operativo, sarà fondamentale implementare check-list interne e predisporre procedure di verifica supplementari nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del 30 giugno. Questo per evitare errori materiali, che possono complicare i rapporti con i clienti, generare disallineamenti nei versamenti IVA e aumentare il rischio di contestazioni future in sede di controllo.

Vantaggi per i fornitori

L’uscita delle società quotate FTSE MIB dal meccanismo dello split payment rappresenta una notizia positiva per i fornitori, che si troveranno ad operare nuovamente in regime IVA ordinario. Questo cambiamento comporta benefici concreti, sia in termini di flusso di cassa, sia nella semplificazione delle procedure contabili e fiscali.

Il primo effetto diretto è il miglioramento della liquidità aziendale: i fornitori incasseranno l’IVA addebitata in fattura insieme all’imponibile, senza più dover attendere la detrazione in liquidazione. In regime di split payment, infatti, l’IVA non veniva mai incassata, ma versata direttamente all’Erario dal committente, creando squilibri nella gestione finanziaria soprattutto per imprese di piccole e medie dimensioni. Con il ritorno alla rivalsa IVA ordinaria, le imprese potranno utilizzare immediatamente il gettito incassato per fronteggiare esigenze operative, pagamenti o investimenti.

Anche sul fronte fiscale, la modifica comporta vantaggi. Non essendo più soggette a split payment, le operazioni verso società quotate torneranno a generare un credito IVA potenziale più basso ma coerente, riducendo il rischio di dover attendere lunghi tempi per i rimborsi. Inoltre, si semplifica la tenuta dei registri IVA, poiché non sarà più necessario operare distinzioni tra clienti “split” e clienti “ordinari”.

Dal punto di vista operativo, i sistemi gestionali potranno essere razionalizzati, eliminando logiche complesse per individuare automaticamente i soggetti sottoposti a scissione. Questo si traduce in meno possibilità di errore, meno necessità di formazione per il personale e un minor rischio di contenzioso in caso di verifiche.

Infine, il cambiamento stimola una maggiore trasparenza nei rapporti commerciali, poiché l’IVA sarà incassata e gestita direttamente tra le parti, senza interventi “terzi” dell’amministrazione finanziaria nel flusso economico tra fornitore e cliente.

Proroga europea dello split payment

Il meccanismo dello split payment, introdotto in Italia nel 2015, ha avuto origine come misura straordinaria volta a contrastare l’evasione IVA in settori a rischio, soprattutto negli appalti pubblici. La sua applicazione è stata possibile grazie a una deroga concessa dalla Commissione Europea, rinnovata nel tempo con una serie di decisioni formali del Consiglio dell’Unione Europea.

L’ultima proroga è arrivata con la Decisione n. 1552 del 25 luglio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 188 del 27 luglio 2023, che ha autorizzato l’Italia a mantenere lo split payment fino al 30 giugno 2026. Tuttavia, nella stessa decisione è stato fissato un principio di progressiva limitazione dell’ambito applicativo, aprendo alla possibilità di escludere alcune categorie di soggetti, come appunto le società quotate nell’indice FTSE MIB.

La ratio della deroga risiede nell’eccezionalità del meccanismo, che rappresenta una violazione temporanea del principio di neutralità dell’IVA previsto dalla normativa europea. L’idea di fondo è che lo split payment sia un rimedio estremo, da adottare solo in casi specifici e non come regola generale. In questo senso, l’Unione Europea ha spinto per un’applicazione più mirata e circoscritta, che infatti oggi esclude numerosi soggetti rispetto al passato.

L’Italia, recependo queste indicazioni, ha provveduto alla soppressione dell’articolo 17-ter, comma 1-bis, lettera d) del DPR 633/72, con effetto dal 1° luglio 2025, escludendo così le società FTSE MIB. Il resto del meccanismo, invece, continuerà ad applicarsi regolarmente fino al 30 giugno 2026 per le Pubbliche Amministrazioni, le società controllate dallo Stato e gli enti inseriti negli appositi elenchi.

È importante che imprese e consulenti siano ben consapevoli del fatto che lo split payment non è stato abolito, ma solo ridotto nel perimetro soggettivo, e che continua a trovare piena applicazione in molti ambiti. Da qui, la necessità di aggiornare continuamente le anagrafiche clienti e le impostazioni di fatturazione, consultando i nuovi elenchi pubblicati per il 2025.

Conclusione

L’esclusione delle società quotate FTSE MIB dal regime dello split payment, a partire dal 1° luglio 2025, rappresenta una svolta importante nel panorama fiscale italiano. Sebbene il meccanismo della scissione dei pagamenti resterà in vigore fino al 30 giugno 2026 per le Pubbliche Amministrazioni e altre categorie, l’uscita delle società quotate introduce maggiore coerenza, semplificazione e flessibilità per le imprese fornitrici, che potranno tornare a incassare direttamente l’IVA e gestirla con le regole ordinarie.

Tuttavia, la fase di transizione richiede massima attenzione, soprattutto per le operazioni a cavallo del 30 giugno, dove errori formali possono avere conseguenze operative o fiscali, sebbene siano state previste norme di salvaguardia per tutelare i comportamenti adottati in buona fede.

In questo scenario, è fondamentale che imprese, professionisti e software house procedano per tempo ad aggiornare sistemi, processi e procedure, e che mantengano alta l’attenzione nella consultazione degli elenchi ufficiali Split Payment 2025, validi solo fino al 30 giugno per le società quotate.

Con il supporto di un commercialista esperto e una pianificazione accurata, il passaggio al nuovo regime può diventare un’occasione per ottimizzare la gestione dell’IVA, migliorare la liquidità aziendale e semplificare l’adempimento fiscale.

Superbonus 110% e sisma 2016: obbligo di comunicazione entro il 10 settembre 2025 per GE.DI.SI. e PNCS

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Il Superbonus 110% continua a essere al centro dell’attenzione fiscale, soprattutto per i contribuenti delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. Con il passare dei mesi e l’intensificarsi delle scadenze, è fondamentale non perdere le opportunità ancora disponibili.

In particolare, un’ultima importante comunicazione deve essere inviata entro il 10 settembre 2025 da parte dei soggetti che operano nei territori del cratere sismico – in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – e che hanno beneficiato dell’estensione dei termini per usufruire del Superbonus 110%.

La comunicazione non riguarda tutti indistintamente, ma è obbligatoria per chi non ha ancora concluso i lavori, oppure ha optato per cessione del credito o sconto in fattura. Una dimenticanza o un errore potrebbe comportare la perdita del beneficio fiscale o la necessità di rettifiche future.

Questa misura si inserisce in un quadro complesso di proroghe, eccezioni e disposizioni straordinarie che il legislatore ha attivato per favorire la ricostruzione post-sisma, tutelando i contribuenti colpiti da calamità. In questo articolo spieghiamo cosa fare, chi deve inviare la comunicazione, come procedere tecnicamente e quali rischi si corrono in caso di omissione. Vedremo anche quali vantaggi fiscali restano attivi, e come agire per evitare sanzioni o perdite economiche.

Monitoraggio obbligatorio

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, attraverso un nuovo DPCM, ha introdotto l’obbligo di un monitoraggio puntuale delle spese sostenute nell’ambito della ricostruzione privata nei territori colpiti dal terremoto del 2016. La disposizione coinvolge direttamente i professionisti tecnici, i beneficiari del Superbonus 110% e gli enti coinvolti nella gestione delle domande di contributo. L’obiettivo? Ottenere un quadro chiaro e aggiornato sull’andamento delle spese relative agli interventi di ricostruzione, e favorire la continuità dei lavori nei prossimi anni.

Il monitoraggio non ha carattere ispettivo né fiscale, ma è definito nel decreto come “a finalità meramente conoscitive”. Tuttavia, il suo mancato rispetto potrebbe comportare ritardi nell’erogazione dei contributi o nella definizione degli interventi, motivo per cui è fortemente raccomandata l’attenzione da parte di tecnici e contribuenti.

A partire dalle richieste di contributo trasmesse prima del 30 marzo 2024, per le quali non è ancora stato emesso il decreto di concessione né generato il relativo CUP (Codice Unico del Progetto), il professionista incaricato dovrà procedere con una variante RCR sulla piattaforma GE.DI.SI. entro e non oltre il 10 settembre 2025, inserendo i dati economici legati al Superbonus. Questo passaggio è fondamentale per assicurare il corretto incrocio tra le somme coperte dal contributo statale e quelle invece coperte tramite la detrazione fiscale del 110%.

Chi è obbligato 

L’obbligo di invio della comunicazione entro il 10 settembre 2025 riguarda esclusivamente i soggetti che, pur avendo presentato la richiesta di contributo per la ricostruzione privata prima del 30 marzo 2024, non hanno ancora ottenuto il decreto di concessione e non dispongono del relativo CUP. In questi casi, il professionista incaricato dovrà procedere a un’integrazione dei dati attraverso una variante alla Richiesta di Contributo per la Ricostruzione (RCR), caricata sulla piattaforma GE.DI.SI..

Questa integrazione riguarda esclusivamente i dati economici del Superbonus 110%, così come risultano dalla documentazione di progetto già presentata o allegata al fascicolo. In particolare, sarà necessario indicare nel Quadro C – Sezione “Disciplina in materia di concorso di risorse”, i seguenti elementi:

  1. L’intenzione di usufruire di incentivi fiscali per la parte eccedente il contributo pubblico previsto (art. 47, comma 1 del Testo Unico della Ricostruzione Privata);

  2. L’applicazione del Superbonus ai sensi dell’art. 119, commi 1-ter e 4-quater del DL 34/2020;

  3. Che si tratta di una variante RCR trasmessa prima del 30 marzo 2024, cioè prima dell’entrata in vigore del DL 39/2024, specificando la modalità scelta: fruizione diretta, sconto in fattura oppure cessione del credito.

Dovrà inoltre essere dichiarato l’importo (IVA inclusa) eccedente il contributo per la ricostruzione, distinto tra spese per lavori e spese tecniche. Questo importo sarà oggetto della detrazione fiscale e deve essere ricavato dalla documentazione progettuale originaria. La variante è necessaria solo se tali importi non erano stati indicati nella richiesta di contributo originaria.

PNCS

Un altro obbligo fondamentale introdotto dal decreto del Commissario Straordinario riguarda la comunicazione dei SAL (Stati di Avanzamento Lavori) al PNCS – Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche, gestito dal Dipartimento Casa Italia. Tale adempimento interessa tutti gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico della Ricostruzione Privata che hanno ottenuto decreto di concessione del contributo ma per i quali non è ancora stata effettuata alcuna comunicazione sul portale PNCS alla data di pubblicazione del decreto.

In questi casi, il professionista incaricato dovrà accedere al portale seguendo le istruzioni contenute nelle Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS, dichiarando – ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 – il CUP (Codice Unico del Progetto) associato alla richiesta di contributo presentata sulla piattaforma GE.DI.SI. La comunicazione dovrà inoltre riportare i seguenti dati:

  • Dati catastali dell’immobile, acquisiti automaticamente dalla piattaforma tramite l’asseverazione del progettista;

  • Ammontare delle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del decreto (anno 2024);

  • Previsione delle spese future per il 2024 e il 2025;

  • Percentuali di detrazione spettanti in relazione a tali spese.

Nel caso in cui sia già stato comunicato al PNCS un primo SAL per le spese relative agli incentivi fiscali, sarà comunque necessario integrare la comunicazione con l’inserimento del CUP. In entrambi i casi, la scadenza per l’adempimento è fissata inderogabilmente al 10 settembre 2025, e il mancato rispetto può comportare ritardi nella rendicontazione o nella validazione del contributo.

Rischio perdita del beneficio fiscale

La scadenza del 10 settembre 2025 rappresenta un termine non prorogabile, e la sua mancata osservanza può comportare conseguenze rilevanti sia per i cittadini che per i professionisti coinvolti nella gestione della ricostruzione post-sisma. L’invio della variante RCR sulla piattaforma GE.DI.SI. e della comunicazione dei SAL sul portale PNCS non è solo una formalità burocratica: è parte integrante del processo di monitoraggio e tracciamento dei fondi pubblici e delle agevolazioni fiscali.

Chi non rispetta tali obblighi rischia:

  • la sospensione o il blocco dell’istruttoria per l’ottenimento del contributo di ricostruzione;

  • la perdita totale o parziale della detrazione del 110%, se l’importo eccedente il contributo non viene correttamente documentato;

  • ritardi nell’erogazione dei fondi e nella possibilità di cessione del credito o utilizzo dello sconto in fattura.

Per questo motivo, è fondamentale pianificare con attenzione le tempistiche e le modalità con cui comunicare i dati richiesti. Ogni errore nella compilazione, ogni omissione o imprecisione può comportare verifiche successive, rettifiche fiscali o addirittura il disconoscimento del beneficio. Anche i tecnici (geometri, ingegneri, architetti) devono aggiornarsi con tempestività, in quanto l’onere di trasmissione e asseverazione dei dati ricade su di loro, in base alle linee guida operative previste nel decreto.

Una corretta pianificazione fiscale, supportata da un professionista esperto, rappresenta oggi l’unica garanzia per non perdere i vantaggi economici derivanti dal Superbonus, soprattutto in territori che già subiscono ritardi strutturali nella ricostruzione.

Vantaggi fiscali 

Nonostante il clima di incertezza normativa e le numerose modifiche apportate al Superbonus 110% negli ultimi anni, i contribuenti delle zone terremotate del Centro Italia possono ancora accedere a significativi vantaggi fiscali, grazie a una serie di eccezioni previste dal legislatore per sostenere la ricostruzione post-sisma. Le proroghe e le deroghe riconosciute a questi territori, infatti, hanno esteso la possibilità di utilizzo del Superbonus ben oltre le scadenze valide nel resto d’Italia.

In particolare, nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, i soggetti che operano nei comuni del cratere sismico 2016 possono beneficiare:

  • della detrazione del 110%, anche per spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, purché gli interventi rientrino nei criteri della ricostruzione privata (art. 119, comma 8-ter del DL 34/2020);

  • della possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, purché le comunicazioni e le integrazioni previste siano correttamente effettuate entro il 10 settembre 2025;

  • della cumulabilità tra contributo pubblico e Superbonus, con la possibilità di detrarre anche la parte di spesa eccedente il contributo statale, secondo quanto previsto dall’art. 47 del Testo Unico della Ricostruzione Privata.

Queste agevolazioni rappresentano un importante supporto economico per i cittadini colpiti dal sisma, consentendo di ricostruire immobili più sicuri e più efficienti energeticamente, spesso senza dover sostenere costi aggiuntivi. Tuttavia, la complessità della normativa richiede una gestione attenta, professionale e puntuale: solo così è possibile ottenere il massimo beneficio, evitando contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate o del Commissario per la Ricostruzione.

Indicazioni operative

I tecnici incaricati (ingegneri, architetti, geometri) ricoprono un ruolo centrale nel corretto svolgimento delle procedure previste per l’accesso al Superbonus nelle zone terremotate. Il decreto impone infatti che siano proprio i professionisti a caricare, integrare e dichiarare i dati sulla piattaforma GE.DI.SI. (Gestione Digitale Sisma) e sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS), rispettando le linee guida operative pubblicate.

Sulla piattaforma GE.DI.SI., i tecnici devono:

  • Accedere al fascicolo elettronico del singolo intervento;

  • Presentare una variante RCR entro il 10 settembre 2025, se nella richiesta originaria non erano stati dichiarati i dati economici relativi al Superbonus;

  • Compilare correttamente il Quadro C – Sezione “Disciplina in materia di concorso di risorse”, specificando l’importo eccedente il contributo statale, le spese tecniche e quelle per lavori, e la modalità di fruizione (sconto in fattura, cessione o detrazione diretta).

Sul portale PNCS, invece, è necessario:

  • Accedere con le credenziali personali e seguire le Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS, disponibili sul sito del Dipartimento Casa Italia;

  • Inserire il CUP (Codice Unico di Progetto) associato al contributo di ricostruzione, sia nei casi di prima comunicazione sia per integrare SAL già inviati;

  • Indicare, entro il 10 settembre 2025, tutti i dati richiesti dal DL 39/2024, tra cui: dati catastali, spese già sostenute, previsioni future e percentuali di detrazione.

Il Manuale utente asseveratore, allegato al decreto e disponibile online, rappresenta una guida fondamentale per eseguire ogni passaggio in modo conforme. Si consiglia a tutti i professionisti coinvolti di non attendere gli ultimi giorni per procedere con gli invii, al fine di evitare congestioni delle piattaforme o errori formali che potrebbero compromettere l’accesso ai benefici.

Conclusioni

Il Superbonus 110%, nelle zone colpite dal sisma del 2016, resta una delle ultime grandi opportunità di risparmio fiscale per cittadini e imprese. Tuttavia, per accedere o continuare a beneficiare dell’agevolazione, è indispensabile rispettare le nuove scadenze e gli obblighi di comunicazione previsti dal decreto del Commissario Straordinario.

La data chiave è il 10 settembre 2025: entro questo termine devono essere completate le integrazioni sulla piattaforma GE.DI.SI., con le varianti RCR per chi non aveva indicato i dati economici del Superbonus, e le comunicazioni dei SAL sul portale PNCS, con l’inserimento del CUP e delle informazioni economiche previste dal DL 39/2024.

Chi non adempie a tali obblighi rischia sanzioni indirette, perdita delle detrazioni, blocco dei contributi e, soprattutto, l’esclusione definitiva dal Superbonus. La normativa è complessa e soggetta a continue modifiche, ed è proprio in questi casi che si rende necessaria l’assistenza di consulenti fiscali e tecnici specializzati, capaci di verificare la documentazione, correggere eventuali errori e assicurare il pieno rispetto delle norme.

Consigliamo a tutti i contribuenti coinvolti di verificare lo stato delle proprie richieste di contributo, di consultare il proprio tecnico o commercialista di fiducia e di agire tempestivamente.

La ricostruzione post-sisma è un percorso ancora lungo, ma il Superbonus può fare la differenza, a patto che venga utilizzato correttamente.

Internazionalizzazione d’impresa e fiscalità: strategie, modelli operativi e compliance per la crescita oltreconfine

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Negli ultimi anni, il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane ha subito un’accelerazione notevole, spinto sia dalla globalizzazione dei mercati sia dalla necessità di diversificare le fonti di ricavo e ridurre la dipendenza dal mercato interno. Tuttavia, l’espansione internazionale non è priva di ostacoli: tra questi, la fiscalità internazionale rappresenta una delle principali sfide da affrontare. L’adozione di una corretta strategia fiscale, infatti, può determinare il successo o il fallimento dell’intero progetto di espansione.

Le imprese che intendono operare all’estero devono valutare attentamente modelli operativi come gli uffici di rappresentanza, la stabile organizzazione e le joint venture, ognuno dei quali comporta vantaggi e limiti specifici sia dal punto di vista operativo che fiscale. La scelta dello strumento più idoneo dipende da numerosi fattori: obiettivi di business, struttura societaria, natura delle attività svolte all’estero, oltre che ovviamente dal quadro normativo e tributario del Paese target.

L’obiettivo di questo articolo è fornire un’analisi operativa chiara ed esaustiva sugli strumenti più comuni per l’internazionalizzazione d’impresa, mettendone in evidenza le implicazioni fiscali, i vincoli normativi e le migliori strategie per garantire la conformità fiscale e minimizzare i rischi legali.

Ufficio di rappresentanza

L’ufficio di rappresentanza è spesso la prima opzione valutata dalle imprese italiane che intendono affacciarsi su un mercato estero in modo graduale e a basso impatto operativo. Si tratta di una struttura di appoggio, generalmente priva di autonomia giuridica, che ha il compito di svolgere funzioni meramente ausiliarie o preparatorie: attività di marketing, raccolta di informazioni commerciali, supporto logistico o assistenza alla casa madre.

Dal punto di vista fiscale, l’ufficio di rappresentanza non genera reddito imponibile nel Paese estero, a condizione che non eserciti attività commerciale in senso stretto. Questo principio, riconosciuto anche dal Modello OCSE, viene tuttavia monitorato con particolare attenzione dalle autorità fiscali locali, che possono riqualificare l’ufficio come stabile organizzazione qualora riscontrino attività riconducibili alla generazione di redditi (es. negoziazione contratti, conclusione di affari, gestione operativa).

Il rischio, in questi casi, è di incorrere in accertamenti fiscali e sanzioni, con contestazioni relative all’evasione di imposte estere e alla mancata dichiarazione di redditi prodotti all’estero. Per evitare ciò, è fondamentale che le imprese definiscano chiaramente le funzioni svolte dall’ufficio e mantengano una documentazione coerente, inclusa la tracciabilità dei rapporti con la casa madre e l’assenza di attività con rilevanza economica autonoma.

In definitiva, se ben gestito, l’ufficio di rappresentanza può rappresentare uno strumento utile per esplorare nuovi mercati senza incorrere in oneri fiscali rilevanti, ma va utilizzato con attenzione e con il supporto di consulenti esperti in fiscalità internazionale.

La stabile organizzazione

Quando un’impresa italiana decide di compiere un salto di qualità nel processo di internazionalizzazione, la stabile organizzazione (SO) rappresenta uno dei modelli operativi più utilizzati. Diversamente dall’ufficio di rappresentanza, essa comporta un radicamento più sostanziale nel Paese estero, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello fiscale. La SO è infatti considerata, ai fini delle imposte dirette, un vero e proprio soggetto passivo d’imposta nello Stato in cui opera.

La definizione giuridica di stabile organizzazione si fonda principalmente sull’art. 162 del TUIR (in linea con l’art. 5 del Modello OCSE): si intende per SO una sede fissa d’affari in cui l’impresa esercita, in tutto o in parte, la propria attività. Rientrano in questa categoria, ad esempio, cantieri, sedi produttive, impianti, magazzini, ma anche uffici commerciali e centri di coordinamento. Più complesso, ma sempre più attuale, è il caso della stabile organizzazione personale o “occulta”, dove l’impresa opera all’estero tramite soggetti che concludono contratti o negoziano in modo abituale per suo conto, pur non avendo una sede formale.

Dal punto di vista tributario, la SO è assoggettata alla tassazione nel Paese estero sulla base dei redditi che le sono attribuibili, secondo il principio dell’arm’s length (valorizzazione dei rapporti intercompany a prezzi di mercato). A tal fine, è necessario determinare in modo puntuale il perimetro delle attività svolte e i profitti attribuibili alla SO, tenendo conto anche delle spese imputabili e delle funzioni esercitate.

La presenza di una SO implica quindi obblighi contabili, dichiarativi e fiscali complessi: tenuta delle scritture contabili separate, presentazione delle dichiarazioni fiscali nello Stato estero, eventuale registrazione ai fini IVA, oltre alla gestione dei rapporti di lavoro locali secondo la normativa vigente.

Un altro aspetto cruciale è il rischio di doppia imposizione, che può sorgere quando il reddito attribuito alla SO è tassato sia nel Paese estero che in Italia. Tale rischio può essere mitigato mediante l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, le quali prevedono meccanismi di esenzione o credito d’imposta, a seconda del modello adottato dal singolo trattato bilaterale.

Va infine sottolineato come una scorretta individuazione o sottovalutazione della presenza di una SO possa portare a contestazioni da parte delle autorità fiscali estere, con effetti potenzialmente molto rilevanti sia in termini economici (accertamenti, sanzioni) sia reputazionali.

Joint Venture con partner locali

Tra i modelli operativi più utilizzati nelle strategie di internazionalizzazione, soprattutto nei mercati extra-UE, la joint venture (JV) rappresenta una formula particolarmente efficace per condividere risorse, competenze e rischi con un partner locale. Questo tipo di alleanza consente a un’impresa italiana di accedere più rapidamente a un nuovo mercato beneficiando della conoscenza del contesto normativo, commerciale e culturale da parte del socio estero.

Dal punto di vista giuridico, la JV può assumere due forme principali:

  • Contrattuale, cioè un accordo di collaborazione senza la costituzione di una nuova entità giuridica;

  • Societaria, con la creazione di una società mista, partecipata da entrambi i partner, e soggetta alla normativa locale.

Nel primo caso, la fiscalità resta tendenzialmente in capo ai singoli partecipanti, secondo le modalità previste dal contratto. Nel secondo, invece, la società mista è un soggetto fiscalmente autonomo nello Stato estero, con i conseguenti obblighi dichiarativi, contabili e fiscali. In quest’ultima ipotesi, l’impresa italiana dovrà considerare le implicazioni legate alla tassazione dei dividendi percepiti, alla valutazione del possesso estero ai fini CFC (Controlled Foreign Company) e all’eventuale obbligo di consolidamento contabile e fiscale.

La JV presenta evidenti vantaggi operativi: accesso facilitato al mercato, condivisione di investimenti e know-how, riduzione del rischio di insuccesso, specialmente in aree complesse come l’Asia, l’Africa o il Medio Oriente. Tuttavia, le criticità non mancano. La governance della JV può diventare un nodo delicato: decisioni strategiche, distribuzione degli utili, exit strategy e gestione delle divergenze devono essere regolati con precisione contrattuale.

Sotto il profilo fiscale, è fondamentale analizzare con attenzione le normative locali sui dividendi, la presenza di eventuali ritenute alla fonte, la possibilità di applicare le convenzioni contro le doppie imposizioni, e il trattamento delle eventuali perdite fiscali prodotte dalla JV. Inoltre, la corretta documentazione degli accordi e la trasparenza nelle transazioni tra JV e casa madre sono essenziali per evitare contestazioni da parte delle autorità fiscali italiane.

Infine, l’impresa italiana dovrà monitorare con attenzione l’eventuale applicazione delle norme antielusive, in particolare quelle relative al regime CFC, che possono determinare una tassazione per trasparenza in Italia dei redditi prodotti dalla JV se localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata.

Compliance fiscale internazionale

L’internazionalizzazione d’impresa non può prescindere da una solida strategia di compliance fiscale, elemento cruciale per garantire non solo la conformità normativa, ma anche la sostenibilità economico-finanziaria delle operazioni cross-border. La complessità degli ordinamenti tributari esteri, l’eterogeneità delle normative convenzionali e l’intensificarsi della cooperazione tra autorità fiscali impongono alle imprese italiane un approccio proattivo e strutturato nella gestione dei rischi fiscali.

Il primo pilastro della compliance fiscale internazionale è la corretta allocazione dei profitti tra le diverse giurisdizioni, secondo il principio dell’arm’s length. Le linee guida OCSE sul transfer pricing, aggiornate con il piano BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), impongono una documentazione rigorosa delle transazioni infragruppo, l’analisi funzionale delle entità coinvolte e una chiara definizione delle funzioni, rischi e asset impiegati da ciascuna parte.

La mancata predisposizione di tale documentazione può comportare pesanti rettifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria, con sanzioni pecuniarie e danni reputazionali. Particolare attenzione deve essere posta anche alle operazioni intangibili, ai servizi intra-gruppo e alla gestione delle royalty in ambito IP (intellectual property), settori spesso oggetto di contestazioni in sede di verifica fiscale.

Un altro strumento essenziale per la gestione del rischio fiscale è il tax control framework (TCF), ovvero un sistema interno di controllo dei processi tributari. Introdotto in Italia dal Decreto Legislativo n. 128/2015 e connesso al regime dell’adempimento collaborativo, il TCF consente di instaurare un dialogo continuo con l’Agenzia delle Entrate, ottenendo certezza preventiva su questioni fiscali complesse e riducendo l’esposizione al contenzioso.

A livello internazionale, si moltiplicano le iniziative per garantire maggiore trasparenza fiscale: dai regimi di cooperazione rafforzata (ICAP) ai meccanismi multilaterali di risoluzione delle controversie, passando per gli scambi automatici di informazioni (CRS, DAC6, FATCA) e i report CbCR (Country-by-Country Reporting) per i gruppi multinazionali. Ogni impresa coinvolta in processi di internazionalizzazione dovrebbe monitorare costantemente la propria posizione nei confronti di tali obblighi.

Infine, la pianificazione fiscale internazionale, se correttamente strutturata e aderente alla normativa antiabuso, può rappresentare un’opportunità di ottimizzazione legittima del carico fiscale complessivo. Tuttavia, è fondamentale evitare strutture aggressive o meramente elusive, che potrebbero generare rilievi ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 212/2000 (abuso del diritto) o in base ai criteri BEPS.

In sintesi, la compliance fiscale internazionale non è più una scelta, ma una condizione necessaria per competere su scala globale. Richiede investimenti in formazione, tecnologie, consulenza specializzata e una governance fiscale integrata con la strategia d’impresa.

Rigore normativo e opportunità strategiche

La crescente interconnessione economica tra Stati, la spinta alla digitalizzazione e l’evoluzione delle pratiche fiscali internazionali stanno ridefinendo il concetto stesso di presenza all’estero. In questo nuovo paradigma, l’internazionalizzazione non può più essere considerata un semplice sviluppo commerciale, ma un processo che coinvolge in profondità l’assetto giuridico, organizzativo e fiscale dell’impresa.

Il vantaggio competitivo delle imprese italiane sui mercati esteri dipende sempre più dalla loro capacità di adottare modelli operativi coerenti, trasparenti e sostenibili sotto il profilo fiscale. Allo stesso tempo, la fiscalità internazionale, lungi dall’essere un ostacolo, può rappresentare un fattore strategico di successo, a condizione che venga governata in modo consapevole e professionale.

Gli strumenti per affrontare questa sfida esistono e sono sempre più sofisticati: dai meccanismi convenzionali contro la doppia imposizione, ai sistemi avanzati di transfer pricing, ai nuovi paradigmi collaborativi tra imprese e Amministrazioni fiscali. Ma senza una visione integrata e multidisciplinare, anche gli strumenti più evoluti rischiano di restare inefficaci.

Per questo motivo, l’assistenza alla pianificazione fiscale dell’internazionalizzazione non può limitarsi a un ruolo passivo o tecnico, ma deve evolversi in una funzione consulenziale strategica, capace di anticipare i rischi, gestire la complessità e supportare decisioni operative consapevoli.

L’aggiornamento costante, la conoscenza dei contesti normativi locali e internazionali, e la capacità di dialogare in modo efficace con le autorità tributarie sono oggi competenze essenziali non solo per il fiscalista, ma per chiunque voglia guidare un’impresa in un percorso di crescita internazionale solido, conforme e durevole.

Governance strategica

La fiscalità, per lungo tempo percepita come ambito tecnico separato dalla pianificazione industriale, oggi si configura come una leva strutturale di governance nell’espansione internazionale. Le scelte tributarie non sono più semplici “conseguenze” operative da gestire in post-produzione, ma diventano determinanti strategici nella costruzione di modelli di business cross-border.

In un contesto globale caratterizzato da interconnessione normativa, competizione fiscale regolata e crescente pressione verso la trasparenza, ogni decisione aziendale – dalla localizzazione di una sede operativa, alla definizione dei flussi finanziari, fino alla strutturazione delle catene di fornitura – implica ricadute fiscali complesse e spesso interdipendenti. La gestione efficace di tali ricadute non può più avvenire in modalità frammentata o reattiva, ma deve essere integrata fin dall’origine nei processi di business planning internazionale.

Il passaggio da una fiscalità difensiva a una fiscalità proattiva e di sistema comporta anche un cambio di paradigma nella mentalità aziendale: il tax risk non è più una variabile da contenere, ma una componente da anticipare, gestire e – ove possibile – trasformare in vantaggio competitivo. Questo significa dotarsi di strumenti di analisi predittiva, mappare in modo sistematico le normative rilevanti, valutare scenari comparativi tra giurisdizioni e predisporre modelli di documentazione fiscale che siano in grado di resistere al controllo incrociato delle autorità tributarie di più Stati.

Inoltre, l’integrazione della fiscalità nella governance richiede una collaborazione strutturata tra direzione amministrativa, consulenti legali, esperti di compliance e management operativo. Non si tratta solo di evitare sanzioni o rilievi, ma di progettare un modello d’impresa che sia sostenibile, trasparente e resiliente, anche sotto l’aspetto fiscale.

Conclusioni 

L’internazionalizzazione d’impresa, oggi più che mai, richiede una regia consapevole, integrata e multidisciplinare. La fiscalità, da variabile spesso percepita come ostacolo tecnico, emerge con forza come fattore strategico, capace di influenzare la riuscita di un progetto di espansione oltreconfine.

L’impresa che sceglie di operare in contesti esteri non può più limitarsi a valutazioni meramente commerciali o produttive. Deve dotarsi di un modello operativo coerente, che tenga conto fin dall’inizio delle implicazioni fiscali locali e internazionali, dell’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, delle regole OCSE in materia di transfer pricing e delle normative antiabuso che caratterizzano lo scenario globale post-BEPS.

L’adozione di strutture leggere come l’ufficio di rappresentanza, di presidi più articolati come la stabile organizzazione, o di modelli collaborativi come la joint venture, non è mai neutra: ogni opzione genera obblighi, opportunità e rischi da gestire con competenza e lungimiranza.

In questo scenario, il ruolo del professionista assume una rilevanza cruciale. Non solo come consulente tecnico, ma come partner strategico, in grado di tradurre le esigenze operative dell’impresa in scelte giuridico-tributarie sostenibili, conformi e funzionali agli obiettivi di lungo termine.

Il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, pubblicato nel luglio 2025, rappresenta uno strumento prezioso in questa direzione: non solo per la sua profondità analitica, ma per la capacità di proporre un quadro pratico e aggiornato delle scelte fiscali più efficaci per accompagnare le imprese italiane nei mercati internazionali.

In definitiva, affrontare l’internazionalizzazione con una visione fiscale strutturata, significa creare le condizioni per una crescita solida, trasparente e competitiva. Una crescita che non teme i controlli, ma li affronta con consapevolezza; che non cerca scorciatoie, ma soluzioni durature; che non subisce la fiscalità, ma la governa con intelligenza.

Aiuti alle emittenti locali: 19 milioni nel DL Economia per rilanciare la radiotelevisione italiana

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Equipment in an empty musical recording room

Nel cuore della manovra economica del 2025, arriva una boccata d’ossigeno per uno dei settori più colpiti dalla crisi e dalla rivoluzione digitale: la radiotelevisione locale. Con un emendamento approvato durante l’iter di conversione del Decreto Legge Economia (DL 30 giugno 2025, n. 95), il Governo ha stanziato 19 milioni di euro a favore delle emittenti locali e nazionali, riportando i fondi ai livelli del 2024. Un intervento che non solo risponde alle richieste degli operatori del settore, ma che riafferma il valore strategico del pluralismo informativo e della presenza territoriale nell’ecosistema mediatico italiano.

Mentre si attende il testo definitivo della norma, questo segnale concreto da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy mostra un chiaro cambio di passo nelle politiche pubbliche per la comunicazione locale.

Scopriamo insieme cosa prevede l’emendamento, chi beneficerà dei contributi e quali sfide attende ancora il settore nel prossimo futuro.

Introduzione 

Il settore radiotelevisivo italiano, da tempo alle prese con sfide strutturali e tecnologiche, torna al centro dell’agenda politica con importanti novità. Il Decreto Legge “Misure urgenti in materia economica e fiscale” – più noto come DL Economia – recentemente approvato dal Senato con voto di fiducia, introduce un emendamento significativo che prevede nuove risorse a sostegno dell’emittenza radiotelevisiva locale e nazionale. Si tratta di un intervento tanto atteso da operatori del settore, editori e sindacati, soprattutto in un contesto in cui l’informazione pubblica è chiamata a rinnovarsi, mantenendo però pluralismo e accessibilità.

Le risorse, stanziate tramite il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, vanno a rafforzare un comparto che ha subito gravi perdite durante e dopo la pandemia, e che ora deve anche fronteggiare la transizione al digitale terrestre di nuova generazione (DVB-T2), il calo degli investimenti pubblicitari e la concorrenza sempre più forte delle piattaforme online. Il sostegno pubblico può rappresentare un’opportunità concreta per garantire sostenibilità economica, aggiornamento tecnologico e tutela dell’informazione locale.

Il ruolo del MIMIT

Con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, il MIMIT ha comunicato una novità cruciale: durante l’esame in Commissione al Senato del Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95, è stato presentato un emendamento correttivo che mira a ripristinare integralmente i fondi destinati al comparto radiotelevisivo. In particolare, l’intervento legislativo punta a correggere l’effetto fortemente penalizzante generato da un’interpretazione restrittiva della Legge di Bilancio 2024, che aveva ridotto significativamente le risorse assegnate al Ministero per il sostegno delle emittenti locali.

Il Ministro Adolfo Urso ha commentato l’intervento sottolineando l’importanza strategica dell’informazione locale e la volontà del governo di garantire continuità ai finanziamenti, anche nella prossima Legge di Bilancio. Il nuovo emendamento prevede infatti un contributo straordinario di 16,5 milioni di euro, che si aggiunge a ulteriori 2,5 milioni recuperati da fondi inutilizzati di esercizi precedenti, grazie al disaccantonamento.

Il totale di 19 milioni di euro consente di riportare il livello di finanziamento del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione agli stessi standard dell’anno precedente, scongiurando tagli che avrebbero colpito duramente emittenti già in difficoltà economica. La norma è in attesa di testo definitivo, ma rappresenta già una risposta concreta a una criticità molto sentita dagli operatori del settore.

Priorità strategica

Le emittenti radiotelevisive locali non sono semplici strumenti di intrattenimento o informazione generica: rappresentano un presidio essenziale di democrazia, pluralismo e identità territoriale. In molti contesti, soprattutto nelle aree periferiche e nei piccoli centri, esse costituiscono l’unico canale di informazione diretta per i cittadini, offrendo notizie su cronaca, eventi, istituzioni locali e problematiche del territorio che difficilmente trovano spazio nei media nazionali.

La crisi che ha colpito il settore negli ultimi anni – accentuata dalla transizione tecnologica verso il DVB-T2, dalla concorrenza delle piattaforme digitali e dalla progressiva contrazione del mercato pubblicitario – ha messo a rischio la sopravvivenza di molte realtà storiche. La scomparsa delle voci locali comporterebbe un danno grave per la diversità informativa, oltre che un impatto economico e occupazionale non trascurabile.

Proprio per queste ragioni, il governo ha riconosciuto l’urgenza di interventi straordinari, che vanno a integrare e rafforzare i meccanismi di finanziamento ordinari. L’obiettivo è garantire la continuità operativa delle emittenti locali, consentendo loro di innovarsi tecnologicamente, rafforzare le redazioni giornalistiche, e continuare a offrire un servizio pubblico di qualità, accessibile e rappresentativo delle realtà locali.

Struttura e finalità

Il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione è lo strumento principale attraverso cui lo Stato italiano sostiene il comparto dell’editoria e della radiodiffusione. Istituito con l’art. 1, comma 375 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il fondo è stato progressivamente ristrutturato per rispondere ai cambiamenti del mercato dell’informazione e per incentivare il passaggio al digitale e all’adozione di nuove tecnologie editoriali.

Gestito in parte dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria e in parte dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il fondo ha tra i suoi obiettivi principali:

  • la promozione del pluralismo dell’informazione, soprattutto nelle aree meno coperte dai grandi media;

  • il sostegno economico alle testate e alle emittenti locali, che svolgono un servizio di pubblica utilità;

  • l’incentivazione di progetti innovativi nel campo dell’editoria digitale e della transizione tecnologica.

Il recente emendamento al DL Economia, riportando i fondi MIMIT ai livelli precedenti, consente di mantenere operativo l’intero meccanismo di riparto e, soprattutto, di non penalizzare le realtà più piccole e meno strutturate, che rischiavano di essere escluse dai finanziamenti o drasticamente ridimensionate.

In un periodo in cui la lotta alla disinformazione è cruciale, rafforzare il sistema dell’informazione locale significa anche tutelare la qualità e la veridicità delle notizie.

Quadro normativo

L’emendamento approvato in sede di esame al Senato rientra nel più ampio processo di conversione in legge del DL 30 giugno 2025, n. 95, noto come “DL Economia”, e rappresenta una manovra correttiva sostanziale rispetto agli effetti restrittivi della precedente Legge di Bilancio 2024. Quest’ultima, a causa di una formulazione ambigua, aveva generato un’interpretazione che rischiava di ridurre drasticamente le somme assegnate al MIMIT per il finanziamento delle emittenti locali.

Con la rettifica in corso, si segnala un’importante presa di posizione politica da parte del Governo, che riconosce formalmente il valore strategico del pluralismo informativo e l’impatto sociale delle televisioni locali. Il Ministro Urso ha annunciato l’impegno a confermare questo livello di risorse anche nella prossima Legge di Bilancio, rendendo così l’intervento più strutturale e meno episodico.

Resta però fondamentale attendere il testo definitivo della norma, che chiarirà i dettagli operativi, le modalità di erogazione e le eventuali condizioni di accesso ai contributi. Allo stesso tempo, sarà cruciale monitorare le linee guida del MIMIT e l’eventuale pubblicazione di nuovi bandi entro la fine dell’anno, anche per garantire una ripartizione equa e trasparente tra emittenti di diversa dimensione e localizzazione geografica.

Se confermato, l’emendamento potrebbe costituire un precedente virtuoso per la futura programmazione delle politiche pubbliche a sostegno dell’informazione e dell’editoria locale.

Impatto economico 

Oltre al valore informativo e culturale, il sostegno pubblico alle emittenti locali ha importanti ricadute economiche e occupazionali. Secondo i dati forniti da associazioni di categoria come Aeranti-Corallo, il comparto radiotelevisivo locale impiega migliaia di lavoratori tra giornalisti, tecnici, operatori di regia e personale amministrativo, generando indotto anche nei settori della produzione audiovisiva, pubblicità e marketing territoriale.

La riduzione dei fondi, come inizialmente previsto dalla Legge di Bilancio 2024, avrebbe avuto effetti devastanti su queste realtà, costringendole a tagli drastici del personale, alla riduzione della qualità dei contenuti o, nei casi peggiori, alla chiusura definitiva. Il ritorno ai livelli di finanziamento precedenti – grazie all’emendamento inserito nel DL Economia – consente invece di mantenere l’occupazione, stabilizzare collaboratori storici e continuare a offrire un servizio informativo professionale e competitivo.

Va inoltre sottolineato che le emittenti locali sono spesso partner fondamentali delle istituzioni in occasione di campagne di comunicazione pubblica, emergenze o iniziative culturali locali. Il loro indebolimento rappresenterebbe una perdita anche per l’efficacia delle politiche pubbliche territoriali.

In un periodo di incertezza economica, ogni euro investito nel settore radiotelevisivo locale produce valore reale: tutela posti di lavoro, incentiva la formazione di nuovi professionisti e contribuisce alla vitalità dell’economia nei territori meno centrali del Paese.

Transizione digitale

Uno degli ostacoli principali che il settore radiotelevisivo si trova ad affrontare è la transizione alla nuova tecnologia del digitale terrestre di seconda generazione (DVB-T2), obbligatoria in Italia secondo le direttive europee in materia di spettro radio. Questo passaggio comporta investimenti ingenti in infrastrutture, encoder, trasmettitori e formazione tecnica, mettendo a dura prova soprattutto le piccole e medie emittenti locali, già alle prese con bilanci fragili.

Il sostegno economico previsto dal DL Economia rappresenta anche una leva per favorire l’adeguamento tecnologico delle emittenti, evitando che restino escluse dalla nuova fase di trasmissione. In assenza di supporto pubblico, molte stazioni locali rischiano infatti di non essere in grado di sostenere i costi di aggiornamento, compromettendo l’accesso all’informazione di intere fasce della popolazione.

Non solo: la transizione digitale offre anche nuove opportunità. Con la tecnologia DVB-T2, è possibile migliorare la qualità dell’immagine, aumentare l’efficienza nella gestione dello spettro e ampliare l’offerta di contenuti, aprendo così la strada a nuove forme di programmazione e pubblicità locale.

Investire nella digitalizzazione delle emittenti significa, quindi, garantire loro un futuro competitivo in un mercato sempre più dominato da colossi internazionali e piattaforme di streaming. Un settore radiotelevisivo locale aggiornato è anche un baluardo contro il digital divide informativo, che penalizza le zone meno urbanizzate.

Conclusioni

L’emendamento al DL Economia rappresenta senza dubbio un segnale positivo e concreto verso il settore radiotelevisivo locale, troppo spesso trascurato nelle politiche pubbliche degli ultimi anni. Il ripristino delle risorse e la dichiarata volontà di stabilizzare i finanziamenti anche nella prossima Legge di Bilancio dimostrano che il governo ha compreso l’importanza strategica di questo comparto per la tutela del pluralismo, la coesione sociale e lo sviluppo dell’informazione territoriale.

Tuttavia, il rischio è che questi aiuti restino interventi tampone se non inseriti in una visione strutturale di medio-lungo termine. Servono infatti riforme sistemiche, piani di digitalizzazione sostenibili, supporto alla formazione professionale e una strategia integrata per valorizzare il ruolo delle emittenti locali anche nell’ecosistema digitale.

In un momento storico in cui la credibilità dell’informazione è messa in discussione e la concentrazione mediatica rischia di appiattire il dibattito pubblico, investire nelle realtà locali significa investire nella democrazia. L’auspicio è che questo passo avanti sia solo il primo di una serie di azioni mirate, coerenti e continuative per dare nuovo slancio a un settore fondamentale per il Paese.

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