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Circolare n. 56 del 18/04/2012

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INPS, Circolare n. 56 del 18/04/2012: Nuove modalità di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. Utilizzo del canale telematico.

Circolare n. 56 del 18/04/2012

D. L. N. 78 del 2010 convertito in Legge n. 122 del 2010. Determinazioni presidenziali n. 75 del 30 luglio 2010 e n. 277 del 24 giugno 2011. Circolare n. 110 del 30 agosto 2011. Circolare n. 172 del 30 dicembre 2011. Nuove modalità di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. Utilizzo del canale telematico.

1. Premessa.

Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha previsto il potenziamento dei servizi telematici.

In relazione alla citata disposizione, il Presidente dell’Istituto ha adottato la determinazione n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” la quale ha previsto dal 1 gennaio 2011 – pur con la necessaria gradualità in ragione della complessità del processo – l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi. Le disposizioni attuative delle determina di cui

sopra sono state adottate con circolare n. 169 del 31 dicembre 2010.

Successivamente, con determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2011, sono state stabilite le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva delle domande di prestazioni. Le relative disposizioni applicative sono state impartite con circolare n. 110 del 30 agosto 2011.

In relazione a quanto sopra, a partire dal 1° aprile 2012, la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti, dovrà avvenire esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;

Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Contact Center multicanale – numero verde 803. 164;

Tenuto conto che il periodo obbligatorio legislativamente previsto per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione non agricola a requisiti ridotti va dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza, conseguentemente la presentazione telematica in via esclusiva della richiesta di prestazione secondo le tre modalità suesposte riguarderà in concreto le domande relative all’anno di competenza 2012 che saranno pertanto presentate nel 2013.

Di seguito si forniscono le istruzioni per l’accesso ai servizi telematizzati da parte del cittadino per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti.

2. Presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridottidirettamente dal cittadino tramite WEB.

Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www. Inps. It), sezione Servizi On-line, attraverso il seguente percorso: Servizi per il cittadino – Entra nel servizio – Autenticazione Utente – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Disoccupazione e mobilità – Disoccupazione non agricola – Ordinaria requisiti ridotti.

Per l’accesso al servizio è sempre richiesta l’autenticazione tramite PIN rilasciato dall’Istituto (Cfr. Circolare n. 50 del 15 marzo 2011) oppure tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) rilasciata da una Pubblica Amministrazione ai sensi del DPR 117/04 o da altro ente certificatore autorizzato.

Il servizio è strutturato in diverse sezioni che dovranno essere compilate a cura del cittadino richiedente.

Si precisa che, al termine della compilazione di ogni sezione, la procedura provvede a salvare la domanda negli archivi di sistema, in modo da consentire al richiedente la possibilità di intervenire sulla domanda stessa in momenti successivi e di inviarla all’INPS soltanto al momento della conferma finale. Fino a detta conferma, difatti, la domanda viene considerata “in bozza”.

Di seguito si riportano i principali contenuti delle diverse sezioni informative previste nell’iter di compilazione della domanda in esame.

Sezione Anagrafica

Questa sezione visualizza in automatico i dati anagrafici in possesso dell’Istituto. Il cittadino, in caso di dati anagrafici incompleti e/o errati, può intervenire per la loro correzione; ha inoltre la possibilità di variare la residenza e/o il domicilio ove ricevere comunicazioni.

Sezione Situazione lavorativa dell’anno di riferimento

Questa sezione offre all’interessato la possibilità di inserire i rapporti di lavoro svolti nel corso dell’anno di riferimento e cioè dell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda e non presenti in estratto conto.

Sezione Lista Eventi dell’anno di riferimento

Questa sezione dovrà essere compilata a cura dell’interessato nel caso in cui si siano verificati eventi che influiscono sulla liquidazione della indennità di disoccupazione (malattia, maternità o altro).

Sezione Compilazione domanda

Questa sezione consente di completare l’acquisizione della domanda e di procedere all’invio della stessa.

Inoltre è possibile acquisire i dati relativi alla composizione del nucleo familiare e al reddito da esso prodotto al fine di chiedere, contestualmente alla prestazione di disoccupazione, la corresponsione degli ANF (Assegni al Nucleo Familiare).

Infine in questa sezione l’utente può allegare alla domanda l’eventuale documentazione ritenuta utile, precedentemente digitalizzata tramite scanner (es. Copia buste paga, contratti di lavoro etc. ).

Terminata la fase di acquisizione e dopo aver inviato telematicamente la domanda il cittadino ha la possibilità di stampare:

– la ricevuta di presentazione della domanda protocollata;

– il modello DS21/Req. Rid. Telematico, che andrà conservato a cura dell’utente ma non presentato all’Istituto.

La domanda trasmessa telematicamente viene inserita negli archivi in stato “P” per consentire la verifica sia dei requisiti soggettivi che di quelli oggettivi da parte della Struttura INPS di competenza.

 

3. Presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti tramite Patronato.

La presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti può essere effettuata tramite Patronato secondo le modalità già in uso.

 

4. Presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti tramite Contact Center.

Il servizio è disponibile da Contact Center multicanale telefonando al Numero Verde 803. 164.

Per la presentazione della domanda di prestazione attraverso questa modalità è necessario che il cittadino sia munito di PIN dispositivo. Ciò gli permette di richiedere anche l’ANF e/o le detrazioni d’imposta per familiari a carico. L’operatore del Contact Center provvederà quindi ad acquisire anche i dati relativi a detta richiesta.

Nel caso in cui il cittadino non sia dotato di PIN dispositivo la domanda sarà considerata valida ai fini del rispetto del termine di presentazione. Contestualmente il cittadino verrà invitato a convertire il PIN in PIN dispositivo secondo le indicazioni fornite nella Circ. N. 50 del 15 marzo 2011. All’esito positivo di detta conversione, verificata mediante apposito batch automatico, la domanda verrà acquisita negli archivi di pagamento.

Per la richiesta degli eventuali ANF e/o delle detrazioni d’imposta per i familiari a carico l’operatore del Contact Center fornirà tutte le istruzioni necessarie.

Nel caso in cui il cittadino sia totalmente sprovvisto di PIN, l’operatore del Contact Center fornirà tutte le istruzioni necessarie per il completamento della domanda di prestazione, nonché per la richiesta degli eventuali ANF e/o delle detrazioni d’imposta per i familiari a carico.

 

5. Istruzioni procedurali.

L’operatore di sede provvederà al caricamento delle domande dalla procedura DSWEB prelevandole dal link “Domande via Internet” posto sulla barra delle applicazioni.

Le domande telematiche di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti saranno evidenziate nella procedura con la seguente numerazione:

– dal 980001 al 989999 quelle direttamente da Cittadino;

– dal 891000 al 894999 quelle da Contact Center senza PIN (numerazione utilizzata anche per gli altri tipi di domanda di prestazione inoltrati con questa modalità);

– dal 990000 al 999999 quelle da Contact Center con PIN;

– dal 900000 al 979999 quelle da Patronato.

L’operatore della struttura INPS territorialmente competente dovrà gestire le domande degli utenti, trasmesse tramite Contact Center, come domande da sportello virtuale del cittadino.

La consultazione degli allegati alla domanda è a disposizione degli operatori di sede al link intranet Sistema Unico (nella pagina Processi – Prestazioni a sostegno del reddito), nella sezione “Domande PSR”.

La consultazione della richiesta di ANF è a disposizione degli operatori di Sede al link intranet Gestione dei Modelli ANF – PREST (nella pagina Processi – Prestazioni a sostegno del reddito).

 

6. Monitoraggio delle domande.

Nel portale Intranet, nella pagina Processi – Prestazioni a sostegno del reddito – Statistiche, analogamente a quanto disponibile per l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, è in corso di sviluppo la funzione di monitoraggio, che permetterà di effettuare sia analisi statistiche che verifiche sulla funzionalità del sistema relativamente alle domande di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti pervenute per via telematica.

 

IMU 2012: CODICI TRIBUTO IN F24

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Modalità e termini di versamento per la nuova imposta municipale propria sugli immobili introdotta in via sperimentale dall’art. 13 del c. D. Decreto Monti (DL n. 201/2011).

L’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di versamento dell’IMU, mediante il modello F24, e le informazioni che dovranno essere trasmesse telematicamente ai comuni per la gestione dell’imposta.

A tal fine sono stati aggiornati, con due provvedimenti, i modelli F24 e F24 Accise (il cui utilizzo sarà obbligatorio dal 1° giugno 2013) mentre la risoluzione n. 35/E ha istituito i codici tributo necessari per il versamento.

Modalità e termini di versamento per la nuova imposta municipale propria sugli immobili introdotta in via sperimentale dall’art. 13 del c. D. Decreto Monti (DL n. 201/2011).

L’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di versamento dell’IMU, mediante il modello F24, e le informazioni che dovranno essere trasmesse telematicamente ai comuni per la gestione dell’imposta.

A tal fine sono stati aggiornati, con due provvedimenti, i modelli F24 e F24 Accise (il cui utilizzo sarà obbligatorio dal 1° giugno 2013) mentre la risoluzione n. 35/E ha istituito i codici tributo necessari per il versamento dell’imposta, inclusi gli interessi e le sanzioni in caso di ravvedimento.

Proroga spesometro solo per operatori finanziari: proroga al 15 ottobre 2012 per operazioni con carte prepagate, bancomat e pos.

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Proroga spesometro per i soli intermediari finanziari: il direttore dell’agenzia delle Entrate Attilio Befera in base alle attribuzioni conferitegli ha disposto proroga del termine del 30 aprile 2012 (delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate), al 15 ottobre 2012. clicca per il provvedimento

Proroga spesometro per i soli intermediari finanziari: il direttore dell’agenzia delle Entrate Attilio Befera in base alle attribuzioni conferitegli ha disposto proroga del termine del 30 aprile 2012 (delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate), al 15 ottobre 2012. clicca per il provvedimento

Spesometro scadenza 30 aprile 2012 per soggetti passivi iva

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spesometro scadenza 30 aprile 2012 per soggetti passivi iva

è il 30 aprile  2012 il termine previsto  per inviare la comunicazione telematica delle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione, effettuate nel 2011, di importo pari o superiore a 3. 000 euro, al netto dell’iva,3. 600 euro al lordo dell’imposta applicata, per le operazioni iva effettuate dal 1° luglio 2011 per le quali non vi è l’obbligo di emettere la fattura.

Spesometro scadenza 30 aprile 2012 per soggetti passivi iva

è il 30 aprile  2012 il termine previsto  per inviare la comunicazione telematica delle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione, effettuate nel 2011, di importo pari o superiore a 3. 000 euro, al netto dell’iva, 3. 600 euro al lordo dell’imposta applicata, per le operazioni iva effettuate dal 1° luglio 2011 per le quali non vi è l’obbligo di emettere la fattura.

Rapporto di lavoro giornalistico e subordinazione

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Rapporto di lavoro giornalistico e subordinazione

Cass. , sez. Lav. , 20 marzo 2012, n. 4419

In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.

Rapporto di lavoro giornalistico e subordinazione

Cass. , sez. Lav. , 20 marzo 2012, n. 4419

In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.

Nota – Nella vicenda in esame, il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda proposta da un lavoratore volta ad ottenere il riconoscimento della natura di lavoro subordinato con riferimento all’attività giornalistica dallo stesso svolta e conseguente condanna della società al pagamento delle relative differenze retributive.

La Corte d’Appello, alla quale il lavoratore si era rivolto per ottenere la riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto invece sussistente tra le parti un rapporto di lavoro giornalistico con conseguente applicazione del Ccnl giornalisti ed ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive corrispondenti alla qualifica di capo servizio.

I Giudici del secondo grado avevano infatti motivato tale pronuncia sulla base delle risultanze istruttorie dalle quali era emerso lo stabile inserimento del ricorrente nell’ambito della redazione, il suo ruolo di responsabile di un servizio, l’osservanza di direttive aziendali e di un orario fisso e predeterminato.

Avverso tale decisione proponeva ricorso in Cassazione la società, deducendo che l’attività svolta dal lavoratore aveva avuto le caratteristiche tipiche dell’autonomia, non essendo risultato il suo stabile inserimento nella redazione, non essendo stato previsto un obbligo costante di fornire articoli o notizie, non essendovi stati vincoli di orario né controllo in ordine alle modalità ed ai tempi dell’attività. Né il lavoratore era stato sottoposto alle direttive di alcuno.

Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che: “in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione tenuto conto del carattere creativo del lavoro ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari” (Cfr. In tal senso, Cass. 2 aprile 2009, n. 8068).

Nel caso in esame, quindi, a parere della Suprema Corte la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione di tale principio, accertando l’inserimento dell’attività del ricorrente nell’organizzazione aziendale della società sulla base dei parametri sopra enunciati.

Con un ulteriore motivo di doglianza, la società lamentava il riconoscimento in favore del lavoratore del trattamento economico e normativo relativo alla qualifica di capo servizio in mancanza degli elementi costitutivi di tale figura contrattuale, costituiti dalla preposizione ad un servizio redazionale, dall’esistenza di due o più redattori o collaboratori alle proprie dipendenze e dal potere di rivedere e coordinare il lavoro di tali collaboratori o redattori.

Anche tale motivo è infondato a parere della Suprema Corte. La Corte territoriale ha infatti correttamente individuato nella responsabilità di un servizio e nel coordinamento di altri collaboratori e dipendenti gli elementi da cui trarre il contestato inquadramento ai fini retributivi.

Tali elementi sono stati motivatamente tratti dall’istruttoria svolta la cui valutazione è riservata al giudice di merito.

Con un terzo motivo di ricorso la società lamentava infine il fatto che la Corte territoriale avesse illegittimamente rigettato l’eccezione di intervenuta conciliazione dalla stessa sollevata, dal momento che le parti avevano dettagliatamente regolamentato la prima parte del rapporto dedotto in giudizio escludendone la natura subordinata, non solo nella qualificazione formale ma anche nelle concrete modalità di svolgimento dell’attività concordata.

A parere della Suprema Corte anche tale doglianza è infondata, dal momento che il verbale di conciliazione con il quale il lavoratore abbia rinunciato alle possibili rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro non comporta la valida rinunzia ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato, dovendosi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro (Cfr. In tal senso, Cass. 8 settembre 2011, n. 18405).

Sulla base dei principi sopra enunciati, la Corte di Cassazione rigetta quindi il ricorso della società, condannandola al pagamento delle spese di lite.

Circolare n. 52 Roma, 06/04/2012

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OGGETTO: Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010. “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 

Circolare n. 52 Roma, 06/04/2012

OGGETTO: Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010. “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011

“Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze”.

Modalità di presentazione telematica delle domande di malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art 2, comma 26, Legge 335/95 – Nuove istruzioni.

Premessa

Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha previsto il potenziamento dei servizi telematici.

In relazione alla citata disposizione, il Presidente dell’Istituto ha adottato la determinazione n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” la quale ha previsto dal 1 gennaio 2011 – pur con la necessaria gradualità in ragione della complessità del processo – l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi. Le disposizioni attuative della determina di cui sopra sono state adottate con circolare n. 169 del 31 dicembre 2010.

Successivamente, con determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2011, sono state stabilite le decorrenze per la presentazione telematica, in via esclusiva, delle domande di prestazioni. Le relative disposizioni applicative sono state impartite con la circolare n. 110 del 30 agosto 2011.

In relazione a quanto sopra, fermo restando quanto precisato con messaggio n. 4143 del 7/3/2012, è stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di malattia/degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata; tale modalità entrerà in vigore in via esclusiva come indicato al punto 4 della presente circolare.

La presentazione delle domande in via telematica dovrà essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali:

– WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio Online di domande di Prestazioni Sostegno del reddito”;

– Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

– Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde n. 803164.

Si precisa che tale innovazione non riguarda l’invio dei certificati di degenza ospedaliera o di malattia eventualmente redatti in modalità cartacea. I suddetti certificati, infatti, non potranno essere inviati come allegati alla domanda (vedi “Aspetti procedurali”, punto 1) ma dovranno continuare ad essere trasmessi all’Inps nelle tradizionali modalità in attesa dell’implementazione del sistema telematico di invio della certificazione di malattia disciplinato dal D. P. C. M. Del 26. 03. 2008.

Aspetti procedurali

Si forniscono di seguito le istruzioni inerenti l’invio telematico delle domande in oggetto, secondo i diversi canali evidenziati in premessa:

1. Presentazione della domanda tramite Web

La presentazione telematica delle domande di prestazione tramite WEB è consentita agli utenti in possesso di PIN dispositivo (circolare n. 50 del 5/03/2011).

La procedura di invio telematico attivata da parte di utenti in possesso di PIN non dispositivo segnalerà, in fase di conferma dell’acquisizione, la necessità di richiedere l’attivazione di un PIN dispositivo affinché la trattazione dell’istanza inviata possa essere completata.

Il servizio è disponibile tra i servizi On Line dedicati al Cittadino; in particolare, una volta effettuato l’accesso, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a sostegno del reddito” – “Indennità di malattia e degenza ospedaliera gestione separata”. All’interno del servizio, sono disponibili le seguenti funzionalità:

– Informazioni: Pagina riportante l’informativa sulle domande (Cosa è, A chi spetta, Cosa spetta, etc. E Chi può effettuare la domanda on-line).

– Manuale utente: Manuale d’uso per l’utilizzo della funzionalità’ di Acquisizione delle domande di indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

– Acquisizione domanda: Funzione di Acquisizione dei dati della domanda.

– Consultazione domande: Funzione di visualizzazione delle domande inoltrate all’Istituto mediante diversi canali.

Acquisizione domanda

L’attività di compilazione della domanda è facilitata mediante l’impostazione automatica di alcune informazioni già note all’Istituto quali, ad esempio, i dati anagrafici. Altri dati devono essere, invece, inseriti direttamente dal cittadino richiedente al fine di fornire all’Istituto tutti gli elementi necessari per poter procedere alla definizione della domanda da parte della Sede.

L’iter di compilazione delle domande è descritto in modo dettagliato nei manuali accessibili dalla Home Page del servizio.

Una volta completata e confermata l’acquisizione, la domanda viene protocollata e il sistema produce in modo automatico la ricevuta di presentazione della stessa e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti. Tali documenti sono scaricabili e stampabili dal richiedente.

Si precisa che il richiedente ha la possibilità di acquisire la domanda in modo parziale, in tempi diversi, ed inviarla all’INPS solo al momento della conferma finale; fino a detta conferma, difatti, la domanda è considerata ‘in bozza’. Si fa presente che ogni bozza sarà mantenuta dal sistema per 3 giorni.

Consultazione domande

Mediante la funzione di consultazione delle domande, il cittadino può visualizzare la lista delle domande di indennità di malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 335/95 già inoltrate all’Istituto. Per ciascuna domanda contenuta nella lista è possibile visualizzare i dati riepilogativi.

Allegati alla domanda

In un’apposita sezione del programma sarà possibile allegare documentazione utile ai fini della liquidazione della prestazione richiesta.

2. Presentazione della domanda tramite Patronato

Le domande di indennità di malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 335/95 possono essere presentate anche tramite Patronato secondo le modalità già in uso.

3. Presentazione della domanda tramite Contact Center Multicanale

Il servizio di acquisizione delle domande di indennità di malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 335/95 è disponibile, telefonando al Numero Verde 803. 164, solo per gli utenti dotati di Pin dispositivo.

4. Periodo transitorio ed esclusività della presentazione telematica

A decorrere dal 1° aprile 2012, tutte le domande di malattia/degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione dovranno essere inoltrate, come già indicato in premessa, attraverso uno dei tre canali citati in premessa, ossia Web, Patronato, Contact-Center. Nella prima fase di attuazione del processo telematizzato è concesso, tuttavia, un periodo transitorio, fino al 30 aprile 2012, durante il quale le domande inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate validamente presentate, ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia.

Alla scadenza del periodo transitorio la modalità di presentazione telematica attraverso uno dei tre canali sopracitati diventerà esclusiva.

5. Istruzioni per gli operatori di Sede

Per quanto riguarda le istruzioni procedurali, che devono seguire gli operatori di Sede per la gestione delle pratiche pervenute tramite canale telematico, si rinvia a specifiche istruzioni comunicate tramite gli usuali canali di messaggistica interna all’Istituto.

Possibilità di prorogare la rate già in essere per altre 72 mensilità

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Possibilità di prorogare la rate già in essere per altre 72 mensilità

Le principali novità a favore dei contribuenti del decreto Salva Italia in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali.

Possibilità di prorogare la rate già in essere per altre 72 mensilità

Le principali novità a favore dei contribuenti del decreto Salva Italia in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali.

Rate in proroga fino a 6 anni

Il decreto Salva Italia (decreto legge n. 201 del 2011) ha prorogato i termini per beneficiare della rateizzazione: i contribuenti che dimostrino un peggioramento della loro situazione economica potranno richiedere la proroga della rateizzazione già concessa, per un periodo ulteriore e fino a settantadue mesi (sei anni), purché non sia intervenuta decadenza. Con la proroga della rateizzazione il contribuente può chiedere rate di importo variabile e crescente per ciascun anno. Le rate variabili di importo crescente rispondono all’esigenza di agevolare il contribuente nella fase di difficoltà economica, con la previsione che in futuro la sua condizione migliorerà.

Rate sprint per i debiti fino a 20 mila euro

Con la direttiva n. 7 del 1° marzo 2012 Equitalia ha portato da 5 a 20 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione soltanto con una semplice richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà  economica.   Pertanto,  non  occorrono  più  documenti  per  dimostrare  la situazione economico-finanziaria del contribuente, che restano necessari solo se il debito supera la nuova soglia.

Rate flessibili

Fin dalla prima richiesta di dilazione è possibile chiedere un piano di ammortamento a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti. Pertanto, le prime rate saranno più leggere e cresceranno nella prospettiva di un miglioramento della situazione economica del contribuente.

Il pagamento a rate sterilizza l’ipoteca

Equitalia non iscrive ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare il debito a rate.

La rata apre la strada alle gare d’appalto.

Il  contribuente  che  ha  ottenuto  la rateizzazione  non  è  più  considerato  inadempiente  e  può  partecipare  alle  gare d’appalto.

Il mancato pagamento di una rata non implica la decadenza. Si decade dalla rateizzazione solo se non sono pagate due rate consecutive. Prima era prevista la decadenza con il mancato pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive.

董丽芳律师信箱: 香港法中的劳动合同

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董律师,您好!我是一名在意大利住了几年的中国人,目前在米兰一家国际金融公司工作。该公司在香港有分支机构,希望将我派到那儿去。那里需要会讲中文并具有从业经验的人,于是他们想到了我。这对我的职业生涯而言是个很好的机会,因为公司希望与我签订“持续”期限的合同。我想知道香港法对这类合同有何规定?它是否可以与意大利法中的不确定期限合同相提并论?

董丽芳律师信箱: 香港法中的劳动合同

 

甄先生: 董律师,您好!我是一名在意大利住了几年的中国人,目前在米兰一家国际金融公司工作。该公司在香港有分支机构,希望将我派到那儿去。那里需要会讲中文并具有从业经验的人,于是他们想到了我。这对我的职业生涯而言是个很好的机会,因为公司希望与我签订“持续”期限的合同。我想知道香港法对这类合同有何规定?它是否可以与意大利法中的不确定期限合同相提并论?

 

董丽芳律师: 甄先生,您好!恭喜您获得这个新工作机会。确实是个好机会,据我所知,香港市场发展势头极佳。《香港雇佣条例》(香港法例第57章)是关于雇佣的规定,规定了您所说的“持续性合同”,指劳动者在最短为四周的一段期间内为同一位雇主持续工作。该期间由双方约定,一旦劳动合同期限届满,双方可协商展期。所以我们说这种合同与可展期的固定期限合同而非不固定期限合同更为相似。

 

甄先生: 这份合同规定了无薪休假,那么相关法律是如何规定的?

 

董丽芳律师: 根据香港劳动法规,每周至少有一天的休息时间。依据该条例,合同双方可自由约定节日休息是否带薪;假日则不同,只要劳动者在同一家企业服务超过了三个月,雇主就必须为他在假日的休息支付薪酬。也就是说在工作的最初几个月中,如果您决定在假日里休息,便不能获得相应薪资。无论如何,我建议您核实合同期间,若超过三个月,则应当规定带薪假日。

此外我还需要提醒您,您有权利在生病时暂时离职,公司在病假期间依旧须向您支付薪酬。

若需要进一步的信息以及对该劳动合同有效性的核实,建议您联系对香港法有专门研究的律师。

 

注:上述内容仅作为参考信息使用,不得视为本所对任何事物的法律意见。如果您对此事还有其他问题,请您与本所联系,我们会及时提供全方面的法律咨询和服务。

IMU: Adempimenti, calcolo e versamento in agricoltura

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Per i terreni agricoli l’imposizione IMU  sale sensibilmente perchè il moltiplicatore passa dall’attuale 75 a 130 (110) e perchè l’aliquota è fissata al 0,76% contro il precedente 0,4%. In termini pratici, secondo calcoli Confagricoltura, un’azienda con 50 ettari di seminativi che prima pagava 2200 euro all’anno oggi si troverebbe a pagare, solo su questi terreni, 4400 euro. Un raddoppio dell’imposizione.

IMU imposta municipale unica

Decorrenza

in via sperimentale già dal 2012 anziché dal 2015

sostituisce per la componente immobiliare:

l’ICI;

l’IRPEF e le relative addizionali per gli immobili non locati.

Ne consegue che, per gli immobili  acquistati per essere locati, l’IMU è sostitutiva solo dell’ICI e, quindi, tali immobili saranno soggetti all’applicazione dell’IRPEF e delle relative addizionali (salvo la possibilità per le persone fisiche di esercitare l’opzione per la c. D. “cedolare secca”, ovvero per la tassazione del reddito da locazione con l’aliquota del 21% o 19% per le locazioni a canone concordato).

Presupposto e termini versamento

Il presupposto per l’applicazione dell’IMU (ovvero il possesso a vario titolo di fabbricati anche rurali, aree fabbricabili e terreni agricoli), i soggetti passivi, il metodo di calcolo della base imponibile ed i termini di versamento sono gli stessi dell’ICI.

Computo

Sono, invece, stati modificati i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali rivalutate per il calcolo dell’imposta.

L’applicazione dell’IMU è prevista in via sperimentale per tre anni, per poi entrare a regime dal 2015.

L’aliquota IMU è:

  • quella ordinaria, pari allo 0,76% (il Comune può aumentarla o diminuirla fino allo 0,3%);
  • quella ridotta, pari  allo 0,4% per abitazione principale e relative pertinenze (il Comune può aumentarla o diminuirla fino allo 0,2%);
  • pari allo 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale (il Comune può diminuirla fino allo 0,1%)*.

La base imponibile si calcola prendendo la rendita dell’immobile, rivalutata del 5%, e moltiplicandola per un coefficiente fisso, a seconda del tipo di immobile.

Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200 €, più (per gli anni 2012 e 2013) un’ulteriore detrazione di 50 Euro per ogni figlio fino ai 26 anni d’età che abbia residenza e dimora nell’abitazione principale fino ad un massimo di 400 €.

*Introduzione IMU  per fabbricati

L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento.

I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito dall’importo ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito dall’importo  quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicati per 130 (110 per i coltivatori iscritti alla previdenza agricola).

L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

Una sintesi Sui terreni agricoli

l’imposizione sale sensibilmente perchè il moltiplicatore passa dall’attuale 75 a 130 (110) e perchè l’aliquota è fissata al 0,76% contro il precedente 0,4%. In termini pratici, secondo calcoli Confagricoltura, un’azienda con 50 ettari di seminativi che prima pagava 2200 euro all’anno oggi si troverebbe a pagare, solo su questi terreni, 4400 euro. Un raddoppio dell’imposizione.

Oltre a questo va calcolata l’Imu sui fabbricati rurali.

Per quanto riguarda l’abitazione non ci sono agevolazioni particolari, anche se trattasi di rurale. L’aliquota, nel caso di prima casa, è dello 0,4% e il coefficiente di moltiplicazione è 160.

Per gli edifici strumentali (capannoni, alloggi agrituristici, locali di degustazione, trasformazione ecc) l’aliquota è fissata allo 0,2% e il coefficiente moltiplicatore, per la categoria D10, a 60.

Nel caso di stalle censite come C6, tuttavia, in assenza di ulteriori elementi di chiarezza, il coefficiente moltiplicatore sarebbe 160.

Sempre secondo i calcoli di Confagricoltura, unica associazione di categoria ad aver aperto una vertenza sull’Imu per gli agricoltori, la stessa azienda agricola di 50 ettari con 4 fabbricati rurali, di cui uno come abitazione, si troverebbe a pagare 4200 euro all’anno. Il risultato finale? Prima l’azienda agricola, a titolo esemplificativo, pagava un’Ici pari a 2200 euro, oggi si troverebbe a pagare un’Imu pari ad 8600 euro, ovvero il 300% dell’attuale carico fiscale.

Rubrica Legale dell’Avv. Lifang Dong: Contratto di lavoro in base alla legislazione di Hong Kong.

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Rubrica Legale dell’Avv. Lifang Dong: Contratto di lavoro in base alla legislazione di Hong Kong

Sig. Zhen: Buongiorno Avv. Dong! Sono un ragazzo di nazionalità cinese residente in Italia da qualche anno.

Sono giunto a Milano per motivi di lavoro. Attualmente faccio parte di un’organizzazione che opera nell’ambito della finanza a livello internazionale.

L’impresa dove lavoro ha una filiale a Hong Kong dove mi vogliono trasferire.

Gli serve una persona che parli il cinese e abbia esperienza nel campo dunque hanno pensato a me. Per me questa costituisce una grande opportunità di lavoro dato che mi vogliono assumere con contratto a tempo “continuo”.

Vorrei sapere cosa prevede questa forma contrattuale in base al diritto di Hong Kong e se questo tipo di contratto può essere paragonato al contratto indeterminato dell’ordinamento giuridico italiano.

Avv. Dong: Salve Sig. Zhen! Mi complimento con lei per la sua nuova offerta di lavoro. Sicuramente si tratta di una grande occasione, so che il mercato di Hong Kong è in continua crescita. La disciplina del lavoro a Hong Kong è dettata dall’Ordinanza numero 57 la quale prevede, come Lei diceva, il “continuous contract”, in base al quale il dipendente lavora in modo continuo per lo stesso datore di lavoro durante un periodo minimo di quattro settimane, che costituiscono la durata del contratto.

La durata viene stabilita dalle parti e una volta scaduto il contratto di lavoro, le parti possono determinare una proroga. Dunque vediamo che più che paragonarlo al contratto indeterminato, il continuous contract è paragonabile ad un contratto a tempo determinato con possibilità di proroga.

Sig. Zhen: Nel contratto che mi è stato proposto le ferie non sono remunerate, cosa dice la normativa al riguardo?

Avv. Dong: Il diritto del lavoro di Hong Kong prevede al meno un giorno di riposo a settimana. Riguardo ai giorni di riposo o di festività, le parti possono liberamente convenire di remunerare o meno i giorni di riposo, ai sensi dell’ordinanza 57.

In merito alle ferie invece, la normativa prevede che il lavoratore venga remunerato durante il periodo di ferie se questo ha prestato lavoro presso la stessa società per almeno tre mesi.

Questo implica che nei primi mesi di lavoro, se lei decide di andare in ferie, queste non saranno remunerate.

Tuttavia, Le consiglio di verificare la durata del suo contratto, se la durata è superiore a tre mesi la remunerazione delle ferie deve essere inserita nel suo contratto.

La informo inoltre che Lei ha diritto ad assentarsi in caso di malattia e che i giorni in cui ha usufruito del permesso per malattia, la società ha l’obbligo di remunerarla.

Per ulteriori informazioni e per verificare la validità del contratto di lavoro proposto Le consiglio di contattare un legale specializzato nel diritto di Hong Kong che possa seguirla.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.

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