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CONCORDATO PREVENTIVO

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Sig. Ra Feng: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’imprenditrice cinese, da tempo residente ad Ascoli Piceno. Sono titolare di una fabbrica che produce scarpe e accessori in pelle; purtroppo, a causa della crisi, sto attraversando un periodo poco felice dal punto di vista economico, e la mia azienda, con un ragguardevole numero di dipendenti, sta avendo delle serie difficoltà, tant’è vero che ho pensato di prendere dei provvedimenti. Prima, però, volevo consultarmi con un esperto del diritto come Lei, Avvocato Dong, per avere dei consigli più mirati.

Sig. Ra Feng: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’imprenditrice cinese, da tempo residente ad Ascoli Piceno. Sono titolare di una fabbrica che produce scarpe e accessori in pelle; purtroppo, a causa della crisi, sto attraversando un periodo poco felice dal punto di vista economico, e la mia azienda, con un ragguardevole numero di dipendenti, sta avendo delle serie difficoltà, tant’è vero che ho pensato di prendere dei provvedimenti. Prima, però, volevo consultarmi con un esperto del diritto come Lei, Avvocato Dong, per avere dei consigli più mirati.

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Feng.

L’ordinamento legislativo italiano prevede diversi istituti che hanno come obiettivo quello di aiutare le imprese in difficoltà economiche. Uno di questi è il concordato preventivo.

Secondo l’articolo 160 della legge fallimentare, “L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni (. );

b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse”.

In altri termini, con il concordato preventivo Lei, Sig. Ra Chu, è come se proponesse ai creditori un accordo con cui evita la dichiarazione di fallimento e suggerisce ai creditori modi alternativi per soddisfare le loro pretese. In tal modo, Lei eviterà che si apra nei suoi confronti una procedura di fallimento, con tutte le conseguenze negative che da questa situazione possono derivare.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ai seguenti indirizzi email: info@donglawfirm. Com; ldong@donglawfirm. Com.

PROCEDURA INTRODOTTA DALLA RIFORMA FORNERO IN MATERIA DI LICENZIAMENTI

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Sig. Kang: Buongiorno Avv. Dong! Sono un operaio cinese, da tempo residente a Treviso.

Recentemente sono stato licenziato dalla fabbrica dove lavoravo, la quale ha oltre duecento dipendenti. Ritengo di essere stato licenziato ingiustamente, perché ho sempre svolto il mio lavoro con diligenza e scrupolo. Come mi consiglia di agire?

Sig. Kang: Buongiorno Avv. Dong! Sono un operaio cinese, da tempo residente a Treviso.

Recentemente sono stato licenziato dalla fabbrica dove lavoravo, la quale ha oltre duecento dipendenti. Ritengo di essere stato licenziato ingiustamente, perché ho sempre svolto il mio lavoro con diligenza e scrupolo. Come mi consiglia di agire?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Kang.

Recentemente, la cosiddetta “Riforma Fornero” (legge n. 92/2012) ha introdotto una procedura processuale inerente i licenziamenti a cui si applica l’articolo 18 dello “Statuto dei Lavoratori”, vale a dire, in breve, quei licenziamenti effettuati nelle imprese che hanno più di quindici dipendenti.

La particolarità di questa procedura consiste nella sua notevole rapidità, che consente di arrivare ad una sentenza del giudice del lavoro in tempi particolarmente brevi.

Infatti, l’art. 1 comma 48 della citata legge n. 92/2012 afferma quanto segue:

“A seguito della presentazione del ricorso (cioè della domanda del lavoratore ingiustamente licenziato) il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti. L’udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. (. )”.

Il comma 49 dell’articolo 1 sopra citato afferma anche che il giudice, limitando al massimo le formalità del processo, conosce i fatti di causa in maniera semplificata e decide la controversia con un’ordinanza (cioè con una decisione semplificata) immediatamente esecutiva.

Nel suo caso, sig. He, Lei dovrà innanzitutto impugnare il licenziamento per iscritto nei confronti del suo precedente datore di lavoro. Successivamente, se il datore di lavoro non intende riprenderla in servizio, Lei potrà proporre ricorso davanti al tribunale del lavoro, per impugnare il licenziamento ingiusto.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ai seguenti indirizzi email: ldong@donglawfirm. Com; info@donglawfirm. Com.

TASSAZIONE DI PLUSVALENZE IMMOBILIARI

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Sig. Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un lavoratore cinese da tempo residente in Italia. Recentemente, io e mia moglie abbiamo deciso di vendere la nostra seconda casa situata ad Anzio, vicino Roma. Potrebbe illustrarci per cortesia qual è la situazione dal punto di vista fiscale?

Sig. Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un lavoratore cinese da tempo residente in Italia. Recentemente, io e mia moglie abbiamo deciso di vendere la nostra seconda casa situata ad Anzio, vicino Roma. Potrebbe illustrarci per cortesia qual è la situazione dal punto di vista fiscale?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, Sig. Chu.

Il regime fiscale dei proventi derivanti dalla vendita immobiliare è disciplinato dall’art. 67 del Testo Unico delle imposte sui redditi. Infatti, lei procede alla vendita della Sua seconda casa in qualità di soggetto privato, non in qualità di commerciante, pertanto il reddito che ricaverà da questa compravendita è di tipo non classificabile fra quelli elencati nel Testo Unico sopra nominato (è definito dalla legge come “reddito diverso”, per l’appunto).

Di regola, il reddito che lei ricaverà da questa vendita si unisce ai redditi che lei ricava in un periodo d’imposta (cioè di norma in un anno solare), per cui le tasse che lei dovrà pagare saranno quelle che si ottengono applicando la percentuale prevista dalla legge (detta aliquota) al totale dei redditi da lei ottenuti in un anno.

Tuttavia, nel caso della vendita di un immobile, ci può essere un regime fiscale alternativo a quello che Le ho poc’anzi spiegato. Infatti, chi vende un bene immobile può richiedere al notaio, all’atto della cessione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito pari al 20%. La normativa riguarda le plusvalenze (cioè i proventi, i guadagni) realizzate per le compravendite di beni immobili (fabbricati e terreni agricoli) acquistati, costruiti oppure ricevuti in donazione da non più di cinque anni. In quest’ultimo caso, il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ai seguenti indirizzi: info@donglawfirm. Com; ldong@donglawfirm. Com.

EREDITA’ LEGITTIMA

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Sig. Ra Fu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’impiegata cinese, da tempo residente a Rimini. Recentemente, purtroppo, mio marito è venuto a mancare. Egli faceva il ristoratore e ha lasciato come possibile patrimonio ereditario un ristorante, due case e un deposito in banca.

Ora vivo da sola con mia figlia e vorrei sapere come stanno le cose dal punto di vista del diritto, tenuto conto che mio marito, a quanto pare (dobbiamo svolgere investigazioni sul punto) non ha lasciato nessun testamento scritto e che i nostri parenti ci hanno contattato per dividere l’eredità.

Sig. Ra Fu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’impiegata cinese, da tempo residente a Rimini. Recentemente, purtroppo, mio marito è venuto a mancare. Egli faceva il ristoratore e ha lasciato come possibile patrimonio ereditario un ristorante, due case e un deposito in banca.

Ora vivo da sola con mia figlia e vorrei sapere come stanno le cose dal punto di vista del diritto, tenuto conto che mio marito, a quanto pare (dobbiamo svolgere investigazioni sul punto) non ha lasciato nessun testamento scritto e che i nostri parenti ci hanno contattato per dividere l’eredità.

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Fu. Il suo è certamente un caso molto delicato, dal momento che non è mai facile affrontare la perdita di una persona cara e tutti i problemi di eredità connessi a tale scomparsa.

Venendo alla Sua richiesta, innanzitutto l’art. 536 c. C. Stabilisce chiaramente che il coniuge e i figli legittimi sono tra i soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità o di altri diritti nella successione. Ciò significa che la moglie (cioè Lei, signora He) e Sua figlia avete comunque diritto per legge a ricevere una parte dell’asse ereditario, indipendentemente dal fatto che il defunto abbia destinato, attraverso il suo testamento, tutto o parte del suo patrimonio ad altri beneficiari.

A proposito della “quota di legittima”, essa varia a seconda degli eredi legittimari superstiti.

Nel nostro caso, se si considerano legittimari Lei e Sua figlia, l’art. 542 c. C. Prevede che al coniuge spetti un terzo del patrimonio e all’unico figlio, legittimo o naturale, un altro terzo del patrimonio.

L’art. 540 c. C. , poi, dispone che al coniuge è comunque riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ai seguenti indirizzi: ldong@donglawfirm. Com; info@donglawfirm. Com.

DIFFAMAZIONE

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Sig. Ra He: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’operaia cinese, da tempo residente a Torino. Qualche giorno fa, in fabbrica, mentre ero al lavoro, ho saputo con certezza che una mia collega, a mia insaputa, parlava con altre colleghe di me, accusandomi di aver sottratto del denaro dalla cassa dell’azienda. Ovviamente tutto ciò non è vero, e intendo agire per le vie legali contro di lei, per ottenere giustizia e per difendere la mia reputazione. Come mi consiglia di agire, Avvocato Dong?

Sig. Ra He: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’operaia cinese, da tempo residente a Torino. Qualche giorno fa, in fabbrica, mentre ero al lavoro, ho saputo con certezza che una mia collega, a mia insaputa, parlava con altre colleghe di me, accusandomi di aver sottratto del denaro dalla cassa dell’azienda. Ovviamente tutto ciò non è vero, e intendo agire per le vie legali contro di lei, per ottenere giustizia e per difendere la mia reputazione. Come mi consiglia di agire, Avvocato Dong?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra He.

La deplorevole azione commessa dalla sua collega sembra configurare il reato di diffamazione, previsto e punito dal Codice Penale all’art. 595.

Secondo il codice penale, commette tale reato chi, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui.

Nel Suo caso, sig. Ra Chu, la sua collega, credendo di non essere sentita da Lei, ha proferito delle parole gravemente offensive della sua reputazione, accusandola di rubare denaro dalla cassa dell’azienda.

Anzi, nel Suo caso, potrebbe ricorrere l’aggravante prevista dal secondo comma dell’art. 595 c. P. , in quanto la Sua collega le ha contestato un fatto ben determinato, cioè quello di appropriarsi del denaro dell’azienda. In questo caso, la sanzione prevista dalla legge è l’applicazione della pena della reclusione in carcere fino a due anni e della multa fino a 2065 Euro.

Per ottenere la punizione del delitto commesso dalla Sua collega, Lei, sig. Ra Chu, dovrà presentare la denuncia del fatto presso la Procura della Repubblica di Torino oppure presso il più vicino posto di Polizia, e dovrà farlo entro tre mesi da che tale fatto è stato commesso, altrimenti il Suo diritto alla denuncia decade, ai sensi dell’art. 124 c. P.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ai seguenti indirizzi email: ldong@donglawfirm. Com; info@donglawfirm. Com.

TERMINE DI VERSAMENTO IMPOSTE PER PERSONE FISICHE TITOLARI E NON DI PARTITA IVA UNICO PF 2013 REDDITI 2012

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Unico2013 Redditi 2012: Pubblichiamo una tabella che riepiloga scadenze e termine di versamento rateizzati delle imposte sia  per le persone fisiche non titolari di partita iva, sia per coloro (persone fisiche, enti e società) sono titolari di partita iva e soggetti agli studi di settore.

Termine di Versamento Imposte per Persone Fisiche titolari e non di partita iva Unico PF 2013 Redditi 2012

UNICO2013 REDDITI 2012: PUBBLICHIAMO UNA TABELLA CHE RIEPILOGA SCADENZE E TERMINE DI VERSAMENTO RATEIZZATI DELLE IMPOSTE SIA  PER LE PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA, SIA PER COLORO (PERSONE FISICHE, ENTI E SOCIETà) SONO TITOLARI DI PARTITA IVA E SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE.

 

TITOLARI DI PARTITA IVA

PERSONE FISICHE NONCHé ALTRI CONTRIBUENTI INTERESSATI DAGLI STUDI DI SETTORE QUALI A TITOLO DI ESEMPIO SOCIETà DI CAPITALI E DI PERSONE (SONO ESCLUSI DALLA PROROGA I TITOLARI DI PARTITA IVA NON SOGGETTI A STUDI DI SETTORE)

Versamento della 1°rata entro il 17 giugno 2013

Versamento della 1°rata, con aumento dello 0,40%, entro il 17 luglio 2013

Rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza

Interessi %

1

8 luglio

0,00

20 agosto

0,00

2

16 luglio

0,08

17 settembre

0,29

3

20 agosto

0,41

16 ottobre

0,62

4

17 settembre

0,74

16 novembre

0,95

5

16 ottobre

1,07

6

16 novembre

1,40

PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA
 

 

Versamento della 1°rata entro il 17 giugno 2013

Versamento della 1°rata, con aumento dello 0,40%, entro il 17 luglio 2013

Rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza

Interessi %

1

17 giugno

0,00

17 luglio

0,00

2

1 luglio

0,14

31 luglio

0,14

3

31 luglio

0,47

2 settembre

0,47

4

2 settembre

0,80

30 settembre

0,80

5

30 settembre

1,13

31 ottobre

1,13

6

31 ottobre

1,46

2 dicembre

1,46

7

2 dicembre

1,79

CIRCOLARE N. 104, 28/06/2013

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CIRCOLARE N. 104

OGGETTO: FRAZIONABILITà DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI CONCESSO DAI COMUNI DI CUI ALL’ARTICOLO 65 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448 E D. P. C. M. N. 452 DEL 2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

1. PREMESSA. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

CON SEMPRE MAGGIORE FREQUENZA PERVENGONO QUESITI RELATIVI ALLA POSSIBILITà, DA PARTE DEI COMUNI, DI RICONOSCERE IL DIRITTO ALL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI PREVISTO DALL’ARTICOLO 65 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448 NELL’IPOTESI IN CUI LA DOMANDA RIVOLTA AD OTTENERE LA PRESTAZIONE, SIA FORMULATA ENTRO IL 31 GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO RICHIESTO, IN CONFORMITà ALL’ARTICOLO 16, COMMA 1, DEL D. P. C. M. N. 452/2000, MA DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETà DA PARTE DI UNO DEI FIGLI.

ROMA, 28/06/2013

CIRCOLARE N. 104

OGGETTO: FRAZIONABILITà DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI CONCESSO DAI COMUNI DI CUI ALL’ARTICOLO 65 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448 E D. P. C. M. N. 452 DEL 2000 E SUCCESSIVE

MODIFICHE.

1. PREMESSA. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

CON SEMPRE MAGGIORE FREQUENZA PERVENGONO QUESITI RELATIVI ALLA POSSIBILITà, DA PARTE DEI COMUNI, DI RICONOSCERE IL DIRITTO ALL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI PREVISTO DALL’ARTICOLO 65 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448 NELL’IPOTESI IN CUI LA DOMANDA RIVOLTA AD OTTENERE LA PRESTAZIONE, , SIA FORMULATA ENTRO IL 31 GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO RICHIESTO, IN CONFORMITà ALL’ARTICOLO 16, COMMA 1, DEL D. P. C. M. N. 452/2000, MA DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETà DA PARTE DI UNO DEI FIGLI.

IN PARTICOLARE, SI è POSTO IL QUESITO RELATIVO ALLA POSSIBILITà DI RICONOSCERE LA PRESTAZIONE SOLAMENTE E PROPORZIONALMENTE PER QUEI MESI DELL’ANNO IN CUI PERMANE LA PRESENZA DI ALMENO TRE FIGLI MINORI NEL NUCLEO, E TALE QUESITO SI PONE ANCHE NELL’IPOTESI IN CUI IL VENIR MENO DEL REQUISITO CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI ALMENO TRE FIGLI MINORI SIA DOVUTO A MUTAMENTI DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DIVERSI DAL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETà DA PARTE DI UNO DEI FIGLI (AD ESEMPIO, AFFIDAMENTO DI UNO DEI TRE FIGLI MINORI A TERZI, CANCELLAZIONE DI UNO DEI TRE FIGLI DALLO STATO DI FAMIGLIA DEL GENITORE RICHIEDENTE).

IN PROPOSITO, A FRONTE DELLA PREVISIONE CONTENUTA NELL’ARTICOLO 16 COMMA 1 DEL CITATO D. P. C. M.  CHE, COME SOPRA ESPOSTO, CONSENTE DI PROPORRE LA DOMANDA FINO AL 31 GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO, E DEL DISPOSTO DELL’ARTICOLO 14, COMMA 1, IN BASE AL QUALE IL DIRITTO CESSA DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI VIENE A MANCARE IL REQUISITO RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO, LO STESSO ARTICOLO 16, AL SUCCESSIVO COMMA 4, SANCISCE CHE LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA A CONDIZIONE CHE I REQUISITI SIANO POSSEDUTI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA MEDESIMA.

ALCUNI COMUNI, CONSIDERATA L’APPARENTE CONTRADDIZIONE NORMATIVA, SINO AD ORA HANNO OPTATO PER UN’INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELLE DISPOSIZIONI SULLA MATERIA ARGOMENTANDO DAL SOPRA CITATO ARTICOLO 16, COMMA 4, DEL PREDETTO D. P. C. M. CHE SUBORDINA LA PROPONIBILITà DELLA DOMANDA ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI AL MOMENTO DELLA SUA PROPOSIZIONE.  

ALTRI COMUNI, INVECE, IN IPOTESI DEL GENERE, CONCEDONO LA PRESTAZIONE PER QUELLA FRAZIONE DI ANNO IN CUI IL REQUISITO DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO PERMANE.  

CONSEGUENTEMENTE, A CAUSA DEL DIVERSO ORIENTAMENTO DEI SINGOLI ENTI TERRITORIALI, A PARITà DI SITUAZIONE SI SONO VERIFICATE DISPARITà DI TRATTAMENTO DA UN COMUNE ALL’ALTRO, ED è EMERSA LA NECESSITà DI ADOTTARE UN CRITERIO UNIVOCO NELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE.

AL RIGUARDO SONO STATI SENTITI IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

2. FRAZIONABILITà DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI CONCESSO DAI COMUNI.

IN RELAZIONE ANCHE AI PARERI ESPRESSI DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA E DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, L’ISTITUTO RECEPISCE IL NUOVO CRITERIO INTERPRETATIVO DELLA NORMATIVA SULL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI CONCESSO DAI COMUNI, SOSTANZIALMENTE PIù FAVOREVOLE PER I POTENZIALI AVENTI DIRITTO A TALE PRESTAZIONE.  

IN PARTICOLARE, L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI CONCESSO DAI COMUNI PUÒ ESSERE EROGATO IN MISURA FRAZIONATA PER I MESI DELL’ANNO IN CUI SUSSISTE IL REQUISITO DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO, E CIÒ ANCHE SE LA DOMANDA RIVOLTA AD OTTENERE TALE PRESTAZIONE, PURCHé FORMULATA ENTRO IL 31 GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO, SIAPRESENTATA DOPO IL VENIR MENO DELLA SUSSISTENZA DI TALE REQUISITO.

IN TALI IPOTESI, IN PRESENZA DI TUTTI GLI ALTRI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA DI SETTORE, LAPRESTAZIONE SPETTA, IN MISURA PROPORZIONALE, PER I SOLI MESI DELL’ANNO IN CUI PERMANE IL REQUISITO DELLA SUSSISTENZA DI ALMENO TRE FIGLI MINORENNI.

AI FINI DELLA PREDETTA EROGAZIONE FRAZIONATA è NECESSARIO, ALTRESì, CHE, AL MOMENTO DEL VENIR MENO DI TALE REQUISITO IL RICHIEDENTE L’ASSEGNO ABBIA GIà UN ISE IN CORSO DI VALIDITà RIFERITO AL PROPRIO NUCLEO COMPOSTO CON ALMENO I TRE FIGLI MINORI.

E’ COMUNQUE RIMESSA ALLA DISCREZIONALITà DEI SINGOLI COMUNI LA VALUTAZIONE CIRCA L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE RELATIVE ALL’ANNO 2012 PURCHé PRESENTATE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 31 GENNAIO DEL 2013 DA RICHIEDENTI IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI NECESSARI AI SENSI DELLA PRESENTE CIRCOLARE.

CASS. CIV., SEZ. LAV., 22-05-2013, N. 12572

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CASS. CIV. , SEZ. LAV. , 22-05-2013, N. 12572

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CON SENTENZA DEL 4 LUGLIO 2008 PUBBLICATA IL 20 MAGGIO 2009 LA CORTE D’APPELLO DI ROMA HA CONFERMATO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LATINA DEL 20 GIUGNO 2005 CON LA QUALE, PER QUANTO RILEVA IN QUESTA SEDE, è STATA DICHIARATA LA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO INTERCORSO TRA LA CASA DI CURA C. A. S. R. L. E C. G. , E LA STESSA CASA DI CURA è STATA CONDANNATA AL PAGAMENTO IN FAVORE DELLA LAVORATRICE DELLA SOMMA DI € 80. 733,97 A TITOLO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE.  

CASS. CIV. , SEZ. LAV. , 22-05-2013, N. 12572

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CON SENTENZA DEL 4 LUGLIO 2008 PUBBLICATA IL 20 MAGGIO 2009 LA CORTE D’APPELLO DI ROMA HA CONFERMATO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LATINA DEL 20 GIUGNO 2005 CON LA QUALE, PER QUANTO RILEVA IN QUESTA SEDE, è STATA DICHIARATA LA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO INTERCORSO TRA LA CASA DI CURA C. A. S. R. L. E C. G. , E LA STESSA CASA DI CURA è STATA CONDANNATA AL PAGAMENTO IN FAVORE DELLA LAVORATRICE DELLA SOMMA DI € 80. 733,97 A TITOLO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE.
LA CORTE TERRITORIALE HA MOTIVATO TALE PRONUNCIA CONSIDERANDO CHE DALL’ESPLETATA ISTRUTTORIA SONO EMERSI SUSSISTENTI GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO QUALI, IN PARTICOLARE, L’ASSOGGETTAMENTO ALLE PRECISE DIRETTIVE DEL SUPERIORE GERARCHICO PRIMARIO DELLA STRUTTURA, L’OBBLIGO DI OSSERVANZA DI UN ORARIO DI LAVORO, L’INSERIMENTO IN TURNI DI SERVIZIO, CIRCOSTANZE TUTTE CHE CONFERMANO LO STABILE INSERIMENTO DELLA LAVORATRICE NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, FINALIZZATO AD ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEL REPARTO. LA STESSA CORTE ROMANA HA PURE CONSIDERATO IRRILEVANTE SIA IL NOMEN IURIS DATO DALLE PARTI AL RAPPORTO IN QUESTIONE, SIA IL CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITà LAVORATIVE DA PARTE DELLA LAVORATRICE, STANTE LA COMPATIBILITà DELLE STESSE CON UN RAPPORTO SUBORDINATO CON LA CASA DI CURA IN QUESTIONE. LA CORTE TERRITORIALE HA PURE CONFERMATO LA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NELLA MISURA LIQUIDATA IN PRIMO GRADO STANTE LA GENERICITà E TARDIVITà DELLE RELATIVE CONTESTAZIONI NON RITUALMENTE PROPOSTE IN PRIMO GRADO.

LA CASA DI CURA C. A. S. R. L. PROPONE RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO TALE SENTENZA ARTICOLATO SU QUATTRO MOTIVI.

RESISTE CON CONTRORICORSO C. G.  LA CASA DI CURA C. A. HA PRESENTATO MEMORIA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

CON IL PRIMO MOTIVO SI LAMENTA OMESSA, INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA; ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE; TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DELLA DOMANDA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 116 COD. PROC. CIV. , 2094 COD. CIV. E 4 COMMA 7 LEGGE N. 412 DEL 1991 CON RIFERIMENTO ALL’AFFERMATO INSERIMENTO DELLA LAVORATRICE NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEDUCENDO CHE LA PREVISIONE DEI TURNI DI LAVORO ERA SUBORDINATA ALLA DISPONIBILITà DELLA CONSIGLIO, CIRCOSTANZA CHE ESCLUDEREBBE LA SOGGEZIONE DELLA LAVORATRICE.  

CON IL SECONDO MOTIVO SI DEDUCE OMESSA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU ALTRO PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, ED ULTERIORE ERRONEA VALUTAZIONE DEI MEZZI DI PROVA E ULTERIORE VIOLAZIONE DEGLI ARTT.  116 COD. PROC. CIV. , 2094 COD. CIV. CON RIFERIMENTO ALLA SOTTOPOSIZIONE DELLE DIRETTIVE DEL PRIMARIO ASSUMENDOSI, VICEVERSA, CHE LA CONSIGLIO AVEVA PIENA LIBERTà DI OPERARE SECONDO LA PROPRIA PROFESSIONALITà.

CON IL TERZO MOTIVO SI LAMENTA ANCORA ERRONEA, CONTRADDITTORIA, INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SU ALTRO PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E 2094 COD. CIV. , CON RIFERIMENTO ALLA MANCANZA DI RILEVO DATA DALLA CORTE TERRITORIALE AL NOMEN IURIS RISULTANTE DALLE DICHIARAZIONI DELLA STESSA CONSIGLIO PER TUTTA LA DURATA DEL RAPPORTO.

CON IL QUARTO MOTIVO SI DEDUCE ANCORA INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2099 COD. CIV. E 36 DELLA COSTITUZIONE CON RIFERIMENTO AL RIGETTO DELLA CENSURA RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO DELLA LAVORATRICE CONTESTANDOLO, NON SOLO NELL’AN, MA ANCHE NEL QUANTUM ECCEPENDONE LA PRESCRIZIONE E CONTESTANDO LE RISULTANZA DELLA CTU CONTABILE EFFETTUATA SENZA CONTRADDITTORIO E SENZA ACCERTAMENTO DELLE SPETTANZE DELLE SINGOLE VOCI.  

I PRIMI DUE MOTIVI POSSONO ESSERE ESAMINATI CONGIUNTAMENTE RIGUARDANDO ENTRAMBI L’APPREZZAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO OPERATO DAL GIUDICE DEL MERITO. TALI APPREZZAMENTI NON TROVANO INGRESSO NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITà ALLORCHé, COME NEL CASO IN ESAME, SONO CONGNIAMENTE E, LOGICAMENTE MOTIVATI.

QUANTO ALLA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO, OGGETTO DEL TERZO MOTIVO DI RICORSO, RILEVA LA CORTE CHE LA PRESTAZIONE SVOLTA DA UN MEDICO PRESSO UNA CASA DI RIPOSO NON PUÒ CHE ESSERE APPREZZATA AVUTO RIGUARDO, E AL CARATTERE PROFESSIONALE DELL’ATTIVITà ESPLETATA CHE RENDE SUPERFLUA UNA PARTICOLARE SPECIFICAZIONE DELLE DIRETTIVE, E ALLA PECULIARITà DELL’ATTIVITà CUI LA STESSA S’INSERISCE. DI FATTI LA GIURISPRUDENZA DI QUESTA CORTE HA SANCITO: CHE IN RELAZIONE ALLA INQUADRABILITà COME AUTONOME O SUBORDINATE DELLE PRESTAZIONI RESE DA UN ESERCENTE LA PROFESSIONE MEDICA LADDOVE LE PRESTAZIONI NECESSARIE PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI AZIENDALI SIANO ORGANIZZATE IN MANIERA TALE DA NON RICHIEDERE L’ESERCIZIO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI UN POTERE GERARCHICO CONCRETIZZANTESI IN ORDINI E DIRETTIVE E NELL’ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE, NON PUÒ FARSI RICORSO AI CRITERI DISTINTIVI COSTITUITI DALL’ESERCIZIO DEI POTERI DIRETTIVO E DISCIPLINARE, NE’ POSSONO CONSIDERARSI INDICATIVI DELLA NATURA SUBORDINATA DAL RAPPORTO ELEMENTI COME LA FISSAZIONE DI UN ORARIO PER LE VISITE, O EVENTUALI CONTROLLI NELL’ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE, SE NON SI TRADUCONO NELL’ESPRESSIONE DEL POTERE CONFORMATIVO SUL CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE PROPRIO DEL DATORE DI LAVORO, DOVENDO, IN TALI IPOTESI, LA SUSSISTENZA O MENO DELLA SUBORDINAZIONE ESSERE VERIFICATA IN RELAZIONE ALLA INTENSITà DELLA ETERO – ORGANIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE, AL FINE DI STABILIRE SE L’ORGANIZZAZIONE SIA LIMITATA AL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITà DEL MEDICO CON QUELLA DELL’IMPRESA, OPPURE ECCEDA LE ESIGENZE DI COORDINAMENTO PER DIPENDERE DIRETTAMENTE E CONTINUATIVAMENTE DALL’INTERESSE DELL’IMPRESA, RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI DI PRESTAZIONI ASSUNTE COME PROPRIE E NON DELLA SOLA ASSICURAZIONE DI PRESTAZIONI ALTRUI (CASS.  3471/03); CHE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO COME AUTONOMO O SUBORDINATO, OCCORRE FAR RIFERIMENTO AI DATI FATTUALI EMERGENTI DAL CONCRETO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE, PIUTTOSTO CHE ALLA VOLONTà ESPRESSA DALLE PARTI AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO; IN PARTICOLARE, NEI CASI DI DIFFICILE QUALIFICAZIONE A CAUSA DELLA NATURA INTELLETTUALE DELL’ATTIVITà SVOLTA (COME QUELLO DELL’ATTIVITà LAVORATIVA PRESTATA DA UN LIBERO PROFESSIONISTA IN FAVORE DI UNA ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE) L’ESSENZIALE CRITERIO DISTINTIVO DELLA SUBORDINAZIONE, INTESA COME ASSOGGETTAMENTO DEL LAVORATORE AL POTERE ORGANIZZATIVO E DISCIPLINARE DEL DATORE DI LAVORO, DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE ACCERTATO O ESCLUSO SULLA BASE DI ELEMENTI SUSSIDIARI CHE IL GIUDICE DI MERITO DEVE INDIVIDUARE CON ACCERTAMENTO DI FATTO, INCENSURABILE IN SEDE DI LEGITTIMITà SE ADEGUATAMENTE MOTIVATO (NEL CASO DI SPECIE, LA S. C. HA RITENUTO ESENTE DA VIZI LA SENTENZA DI MERITO CHE AVEVA QUALIFICATO COME RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO QUELLO SVOLTO DA DUE MEDICI ALL’INTERNO DI UNA CLINICA PRIVATA SULLA BASE DI INDICI QUALI IL LORO INSERIMENTO IN TURNI LAVORATIVI PREDISPOSTI DALLA CLINICA, LA SOTTOPOSIZIONE A DIRETTIVE CIRCA LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà, L’OBBLIGO DI RIMETTERSI ALLA PIANIFICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA CLINICA IN ORDINE ALLA FRUIZIONE DELLE FERIE) (CASS.  10043/04); CHE I REQUISITI DELLA SUBORDINAZIONE SI CONFIGURANO NEL FATTO DELL’ASSOGGETTAMENTO DEL PRESTATORE DI LAVORO AL POTERE DIRETTIVO E DISCIPLINARE DEL DATORE DI LAVORO, PER CUI L’ATTIVITà DEL PRIMO VIENE REGOLATA NON IN MODO PREDETERMINATO, MA SECONDO LE MUTEVOLI ESIGENZE DI TEMPO E DI LUOGO DELL’ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE, IN ESECUZIONE DI UN VINCOLO DI NATURA PERSONALE ED A PRESCINDERE DALLA RILEVANZA DI UN DETERMINATO RISULTATO, QUALORA, PERALTRO, L’ELEMENTO DELL’ASSOGGETTAMENTO DEL LAVORATORE ALLA ALTRUI DIRETTIVE, QUALE TRATTO TIPICO DELLA SUBORDINAZIONE NEL SENSO SUESPOSTO, NON SIA AGEVOLMENTE APPREZZABILE E VALUTABILE A CAUSA DEL CONCRETO ATTEGGIARSI DEL RAPPORTO, OCCORRE FAR RIFERIMENTO AL ALTRI CRITERI -COMPLEMENTARI E SUSSIDIARI – QUALI LA COLLABORAZIONE SISTEMATICA E NONOCCASIONALE, L’OSSERVANZA DI UN ORARIO PREDETERMINATO, IL VERSAMENTO, A CADENZA FISSE, DI UNA RETRIBUZIONE PRESTABILITA, IL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITà LAVORATIVA ALL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DATO ALL’IMPRESA DAL DATORE DI LAVORO, L’ASSENZA, IN CAPO AL LAVORATORE, DI UNA SIA PURE MINIMA STRUTTURA IMPRENDITORIALE E DI RISCHIO ECONOMICO (CASS. 8804/94). NELLA SPECIE LA CORTE DI APPELLO SI è SOSTANZIALMENTE ADEGUATA AI PRINCIPI ELABORATI DALLA GIURISPRUDENZA DI QUESTA CORTE, IN QUANTO HA FONDATO LA PROPRIA DECISIONE SUL RILIEVO CHE IL DATORE DI LAVORO, ATTRAVERSO L’IMPOSIZIONE DI UN ORARIO DI LAVORO, CUI LA CONSIGLIO ERA TENUTA, ESERCITAVA IL PROPRIO CONTROLLO SULL’OSSERVANZA DA PARTE DI QUEST’ULTIMA DELL’ORARIO DI LAVORO ESPLICANDO IN TAL MODO IL PROPRIO POTERE DIRETTIVO,

ORGANIZZATIVO E GERARCHICO. RISULTANDO DIMOSTRATA LA COLLABORAZIONE SISTEMATICA E NON OCCASIONALE, L’OSSERVANZA DI UN ORARIO PREDETERMINATO, IL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITà LAVORATIVA ALL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DATO ALL’IMPRESA DAL DATORE DI LAVORO SECONDO LE MUTEVOLI ESIGENZE DI TEMPO E DI LUOGO DELL’ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE, CORRETTAMENTE E CON MOTIVAZIONE ADEGUATA, IL GIUDICE DI APPELLO HA, QUINDI, RITENUTO LA SUSSISTENZA TRA LE PARTI DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (V. ANCHE CASS. 13858/2009).

IL QUARTO MOTIVO è PURE INFONDATO. COME PUNTUALMENTE RILEVATO DALLA SENTENZA IMPUGNATA, LA CONTESTAZIONE SUL QUANTUM è TARDIVA NON ESSENDO STATE MOSSI RILEVI IN MERITO NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO; D’ALTRA PARTE LA STESSA CONTESTAZIONE è PURE GENERICA E SI SOSTANZIA IN UNA INAMMISSIBILE CONTESTAZIONE SU UN ACCERTAMENTO DI FATTO QUALE QUELLO RICAVATO DA UNA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO APPREZZABILE SOLO DAL GIUDICE DI MERITO.

LE SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO DI LEGITTIMITà, LIQUIDATE IN DISPOSITIVO, SEGUONO LA SOCCOMBENZA.

P. Q. M.

RIGETTA IL RICORSO;

CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN € 50,00 PER ESBORSI ED €

3. 000,00 PER COMPENSI OLTRE ACCESSORI DI LEGGE.

RISCOSSIONE CANONI DI LOCAZIONE DI UNA CASA IN COMPROPRIETA’

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Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese da tempo residente a Napoli. Sono  comproprietaria di una casa in zona Fuorigrotta con un altro cittadino cinese. Quest’ultimo, a mia insaputa, ha stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto una parte dell’immobile. Volevo sapere qual è la situazione giuridica del caso e se posso avere diritto a riscuotere la metà dei canoni di locazione. Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese da tempo residente a Napoli. Sono  comproprietaria di una casa in zona Fuorigrotta con un altro cittadino cinese. Quest’ultimo, a mia insaputa, ha stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto una parte dell’immobile. Volevo sapere qual è la situazione giuridica del caso e se posso avere diritto a riscuotere la metà dei canoni di locazione. Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chu. Nel caso da Lei descritto è recentemente intervenuta un’importante sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cioè nella composizione più importante), la sentenza numero 11135 del 2012, la quale ha stabilito che la fattispecie in questione rientra nell’ambito della gestione di affari, disciplinata dall’art. 2032 c. C. In altri termini, secondo la Corte di Cassazione “la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’art. 2032 c. C. , sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato del gestore e, ai sensi dell’art. 1705 c. C. , applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato articolo 2023 c. C. , esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa”. Secondo questa importante sentenza, dunque, Lei, sig. Ra Chu, ha sicuramente diritto a metà dei canoni di locazione, a condizione che Lei approvi quanto compiuto dall’altro comproprietario che ha locato l’immobile e faccia causa al conduttore (cioè all’inquilino affittuario della parte di casa di cui si discute) e al locatore (cioè all’altro comproprietario dell’immobile) domandando in giudizio la metà dell’ammontare di tali canoni di locazione. Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. In caso di ulteriori richieste, si prega di contattare lo studio legale “Dong & Partners Law Firm” al seguente indirizzo email: info@donglawfirm. Com

PACCHETTO TURISTICO E DANNO DA VACANZA ROVINATA

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Sig. Weng: Buongiorno Avv. Dong! Sono un cittadino cinese, da tempo residente a Torino. Alcuni giorni fa, io e mia moglie siamo partiti in viaggio per New York. Prima di partire, abbiamo acquistato un “Pacchetto viaggio tutto compreso”, che prevedeva il soggiorno in un albergo vicino Central Park, un’escursione con guida nei luoghi più importanti della città (Empire State Building, Times Square, Tribeca e altri) e, alla fine, una festa. Al nostro arrivo a New York, però, abbiamo avuto una spiacevole sorpresa. L’albergo non si trovava vicino Central Park, ma in un’area molto in periferia. L’organizzazione non prevedeva nessuna escursione nei luoghi più significativi della città e non era previsto nessuna festa finale. Come dobbiamo agire per ottenere il risarcimento che ci spetta?

Sig. Weng: Buongiorno Avv. Dong! Sono un cittadino cinese, da tempo residente a Torino. Alcuni giorni fa, io e mia moglie siamo partiti in viaggio per New York. Prima di partire, abbiamo acquistato un “Pacchetto viaggio tutto compreso”, che prevedeva il soggiorno in un albergo vicino Central Park, un’escursione con guida nei luoghi più importanti della città (Empire State Building, Times Square, Tribeca e altri) e, alla fine, una festa. Al nostro arrivo a New York, però, abbiamo avuto una spiacevole sorpresa. L’albergo non si trovava vicino Central Park, ma in un’area molto in periferia. L’organizzazione non prevedeva nessuna escursione nei luoghi più significativi della città e non era previsto nessuna festa finale. Come dobbiamo agire per ottenere il risarcimento che ci spetta?
Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Weng. La Sua posizione è tutelata dal Codice del Turismo (Decreto Legislativo n. 79/2011), il quale prevede, all’art. 43, che in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. A tal proposito, secondo la legge si considerano “inesatto adempimento” le difformità dagli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
Nel caso Suo e di Sua moglie, quindi, la difformità rispetto al servizio promesso nel pacchetto risulta assolutamente evidente, in quanto l’albergo non si trovava a Central Park, ma in uno squallido sobborgo; inoltre, non venivano predisposte né le escursioni presso i luoghi più importanti della “Grande Mela”, né la festa.
In aggiunta a ciò, il Codice del Turismo prevede anche un’altra tipologia di danno che può essere risarcita, il cosiddetto danno da “vacanza rovinata”.
Secondo l’art. 47 del Codice del Turismo, nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza (ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile), il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Anche in questo caso, la Sua situazione rispecchia in pieno quello che prevede la norma, in quanto, a causa del comportamento dell’organizzatore del viaggio, Lei e Sua moglie avete goduto della città in misura molto inferiore rispetto a quanto promesso dallo stesso organizzatore, sprecando un’occasione irripetibile.
Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. In caso di ulteriori richieste, si prega di contattare lo studio legale “Dong & Partners Law Firm” al seguente indirizzo mail: info@donglawfirm. Com

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