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REDDITEST 2012

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Pubblicato il nuovo programma per il calcolo del redditometro, basta effettuare il download del software (nella sua versione 1. ) e inserire i dati richiesti. Le informazioni ottenute restano soltanto sul proprio computer, senza lasciare alcuna traccia sul web: garantita così la massima trasparenza. Sul sito istituzionale, il Fisco spiega poi come sia possibile, in qualsiasi momento, modificare o integrare le informazioni riportate.  

Il ReddiTest 2012

Pubblicato il nuovo programma per il calcolo del redditometro, basta effettuare il download del  software (nella sua versione 1. ) e inserire i dati richiesti. Le informazioni ottenute restano soltanto sul proprio computer, senza lasciare alcuna traccia sul web: garantita così la massima trasparenza. Sul sito istituzionale, il Fisco spiega poi come sia possibile, in qualsiasi momento, modificare o integrare le informazioni riportate.

Il risultato e i dati inseriti possono essere salvati e stampati.   Come risolvere ogni dubbio Per dare inizio al test occorre indicare la composizione della famiglia, il proprio Comune di residenza e le spese più significative sostenute dal nucleo familiare nel corso dell’anno.

Nella sezione f. A. Q. Si possono analizzare le singole sezioni, ricche di esemplificazioni, ed è possibile risolvere alcuni problemi tecnici correlati al download, all’installazione ed all’avvio del ReddiTest.

Sul canale Youtube dell’Agenzia, a titolo chiarificatore, saranno presto disponibili un filmato che illustra passo dopo passo il funzionamento del nuovo software e un cartoon che spiega in maniera elementare i passaggi principali da seguire.   

CONTRIBUTI PER IL CINEMA

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La Giunta regionale ha approvato il testo definitivo della delibera concernente gli Interventi regionali in materia di cinema ed audiovisivo (ex art. Comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 13 aprile 2012 n. 2 -Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo) relativi all’annualità 2012. Le società di produzione cinematografica e audiovisiva italiane ed estere potranno inviare l’istanza di accesso al Fondo Regionale per il cinema e l’audiovisivo entro e non oltre il 31 dicembre 2012.  

CONTRIBUTI PER IL CINEMA

La Giunta regionale ha approvato il testo definitivo ​della delibera concernente gli Interventi regionali in materia di cinema ed audiovisivo (ex art. Comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 13 aprile 2012 n. 2 -Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo) relativi all’annualità 2012.
Le società di produzione cinematografica e audiovisiva italiane ed estere potranno inviare l’istanza di accesso al Fondo Regionale per il cinema e l’audiovisivo entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

 

 

(Modalità e criteri per la concessione delle sovvenzioni)

 

1.     TIPOLOGIA DI INTERVENTO REGIONALE

 

 

1. 1.       La Regione sostiene, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste, la produzione di opere cinematografiche   e   audiovisive   italiane,   europee   e   straniere,     attraverso   la   concessione   di sovvenzioni.

 

2.     SOGGETTI  BENEFICIARI

 

 

2. 1.       Possono  essere  ammesse  alle  sovvenzioni  di  cui  al  paragrafo  1,  salvo  quanto  previsto  al punto 2. 3:

a)  le imprese individuali1  o familiari2  che esercitano,  in modo esclusivo  o prevalente,

l’attività di produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive;

b) le  società  di  persone3   o  di  capitali4   che,  tra  le  attività  che  costituiscono  l’oggetto sociale, esercitano,  in modo esclusivo o prevalente, l’attività di produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive.

2. 2      Le imprese/società di produzione italiane che intendono presentare istanza di sovvenzione di cui al paragrafo 1 per un’opera cinematografica, devono, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.   28  (Riforma  della  disciplina  in  materia  di  attività cinematografiche,  a  norma  dell’articolo  10  della  legge  6  luglio  2002,  n.   137),  essere  iscritte nell’elenco  informatico  istituito  presso  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attività  culturali,  ovvero procedere all’iscrizione, dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissibilità di cui al punto 9. 2.

2. 3       Possono  presentare  istanza  di  sovvenzione  per  un’opera  audiovisiva  le  imprese/società  di produzione indipendenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa) della l. R. 2/20125.

 

 

3.    REQUISITI DI ELEGGIBILITA’

 

 

3. 1       Le sovvenzioni sono concesse a valere su opere cinematografiche ed audiovisive:

a)  riconosciute come “prodotto culturale”, sulla base del test di eleggibilità culturale di cui al paragrafo 6;

b)  realizzate, sul territorio regionale in misura non  inferiore al quaranta per cento delle

spese contenute nel bilancio di produzione “sotto la linea”, oppure non inferiore al

 

 

 

1  ex art. 2082 e segg. Cod. Civ.

2  ex art. 230 bis cod. Civ.

3  Le società  di persone (ex art. 2247 e segg. Cod. Civ. ) sono: la società  semplice (ex art. 2251  e segg. Cod. Civ. ), la società in nome collettivo (ex art. 2292 e segg. Cod. Civ. ) e la società in accomandita semplice (ex art. 2313 e segg. Cod. Civ. ).

4  Le società di capitali (ex art. 2247 e segg. Cod. Civ. ) sono: la società a responsabilità limitata (ex art. 2462 e segg. Cod. Civ. ), la società per azioni (ex art. 2325 e segg. Cod. Civ. ) e la società in accomandita per azioni (ex art. 2452 e segg. Cod. Civ. ).

5  “produttori indipendenti”: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e

che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e successive modifiche, non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, ovvero che per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica;

venti per cento del bilancio di produzione “sotto la linea”, nel caso in cui i costi di

produzione “sotto la linea1” nel Lazio siano superiori a due milioni di euro;

c)  le cui riprese siano terminate nel 2012.

 

 

4.   SPESE ELEGGIBILI AI FINI DEL CALCOLO DELLE SOVVENZIONI

 

 

4. 1       Sono  spese  eleggibili  ai  fini  del  calcolo  delle  sovvenzioni,  secondo  le  modalità  e  nella misura  di  cui  al  paragrafo  5,  le  spese  di  produzione  “sotto  la  linea”                             sostenute  nel  territorio regionale,  inclusi  gli  eventuali  costi  sostenuti  dai  coproduttori  o  dai  produttori  esecutivi2,  purché facenti parte del bilancio di produzione dell’opera.

4. 2       In deroga a quanto previsto al punto 4. 1, sono da considerarsi spese di produzione eleggibili

ai  fini  del  calcolo  delle  sovvenzioni  anche  quelle  relative  all’impiego  di  “troupe  di  operatori residenti nella Regione Lazio ovvero di mezzi tecnici messi a disposizione da società/imprese aventi sede legale nella Regione Lazio”, per riprese effettuate fuori Regione.

4. 3      Sono inoltre da considerarsi eleggibili le spese generali sostenute nella Regione Lazio.

4. 4     Le spese eleggibili di cui al punto 4. 1, 4. 2 e 4. 3 saranno riconosciute solo se sostenute nel periodo di vigenza temporale compreso tra il 01/01/2012 e la data ultima fissata per la consegna della rendicontazione certificata di cui al punto 10. 2. Per le opere cinematografiche e audiovisive le cui  riprese  siano  iniziate  in  data  precedente  al  31/12/2011,  le  spese  eleggibili  saranno  quelle sostenute dal 01/01/2011 al 31/12/2012.

 

5.    MISURA E MODALITA’ DI CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

 

 

5. 1       La  misura  della  sovvenzione  per  ciascun  opera  cinematografica  e  audiovisiva,  fermo restando quanto previsto al punto 5. 6, è così determinata:

a)   fino ad un massimo del 13 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni, per le opere cinematografiche;

b)   fino ad un massimo del 10 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni, per le opere audiovisive

5. 2       Le   percentuali   di   cui   al   punto   5. 1   possono   essere   elevate,   fino   ad   un   massimo rispettivamente del 15 e del 12 per cento, per le categorie di opere di seguito elencate:

 

 

 

 

 

 

1 spese di produzione “sotto la linea”: spese risultanti dalla differenza tra il costo complessivo di produzione, le spese di produzione “sopra la linea”, le spese generali e la producer fee;

spese di produzione “sopra la linea”: spese inerenti al soggetto e alla sceneggiatura (comprensive dei costi per l’acquisto dei diritti), alla direzione ed agli attori principali (ovvero che hanno effettuato un numero di pose superiore a 20);

spese generali: spese non direttamente imputabili all’opera comprensive esclusivamente delle spese di produzione per il personale dipendente e per collaboratori autonomi non coinvolti nella produzione dell’opera, nonché gli oneri relativi all’utilizzazione di locali strumentali per l’esercizio dell’attività aziendale non direttamente collegata alla produzione dell’opera. Tali spese sono computabili nell’ambito del costo complessivo di produzione nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero di giornate di ripresa e giornate annue e, comunque, per un importo massimo pari al 7,5% del costo di produzione;

producer fee: compenso per la produzione, è computabile nell’ambito del costo complessivo di produzione per un

importo massimo pari al 7,5% del costo di produzione.

2  I coproduttori o produttori esecutivi devono effettuare la rendicontazione delle spese sostenute al produttore incaricato, con le stesse regole a cui è tenuto il produttore incaricato (colui che ha presentato istanza) nei confronti della Regione Lazio.

ü  di interesse regionale1;

ü  per i ragazzi2;

ü  prime e seconde dirette alla scoperta di nuovi registi3;

ü  di  ricerca  e  sperimentazione  di  nuovi  linguaggi  multimediali  e  interattivi,  inclusi  i crossmediali ed i multipiattaforma4;

ü  documentaristiche di creazione5;

ü  di genere, in particolare a basso costo6.

5. 3       Le  percentuali  di  cui  al  punto  5. 1  possono,  altresì,  essere  elevate,  fino  ad  un  massimo rispettivamente del 15 e del 12 per cento, per le opere prodotte da imprese nei primi cinque anni dall’inizio dell’attività, nonché da micro e piccole imprese7.

5. 4       Per le opere cinematografiche ed audiovisive realizzate da imprese/società nazionali in co-

produzione con imprese/società di produzione estere, l’entità della sovvenzione di cui ai punti 5. 1,

5. 2 e 5. 3 è aumentata in misura pari al  5 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni.

5. 5       L’importo complessivo delle sovvenzioni di cui  ai punti 5. 1, 5. 2, 5. 3, 5. 4 e 5. 5 non può  in ogni  caso  superare   500  mila   euro   per  le  opere  cinematografiche  e  750  mila  euro  per  le  opere audiovisive.

5. 6       Per  le  opere  di  cui  ai  punti  5. 1,  5. 2  e  5. 3,  il  cui  bilancio  complessivo  di  produzione  non superi i 50 mila euro, in deroga a quanto previsto negli stessi punti, la misura della sovvenzione può essere elevata al 50 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni.

5. 7       Le sovvenzioni di cui ai precedenti punti sono cumulabili, relativamente alla stessa opera, con altre forme di aiuto di stato e misure pubbliche di sostegno, nei limiti ammessi dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di stato. A tal fine saranno considerati anche gli aiuti concessi da altri stati membri dell’UE. Per le imprese estere saranno computati  anche gli aiuti concessi da altri Stati non appartenenti all’UE.

5. 8       Sono  esclusi  dalle  sovvenzioni  previste  coloro  che  sono  destinatari  di  un  ordine  di

restituzione in seguito ad una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli aiuti

 

 

 

1  “opera di interesse regionale”: l’opera cinematografica o audiovisiva prodotta, totalmente o in misura superiore al cinquanta per cento, nella Regione e comunque funzionale alla valorizzazione dell’immagine della Regione stessa in quanto avente un legame evidente, in particolare, con il suo territorio, la sua identità, cultura e lingua;

2 “film per ragazzi”: il film o l’opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica

dei minori;

3 “opera prima e seconda”: il film di lungometraggio la cui regia è realizzata da un regista esordiente o alla sua

seconda opera;

4 “opera di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i multipiattaforma”: il film o l’opera audiovisiva che implica la ricerca e la sperimentazione di linguaggi che postulano la compresenza ed eventuale integrazione di diversi formati e mezzi di comunicazione in uno stesso supporto ovvero la possibilità per l’utente di costruirne il contenuto attraverso la scelta di una rete di racconti collegati;

5 “documentario di creazione per il cinema e la televisione”: il film o l’opera audiovisiva che si svolge partendo da un argomento di carattere reale, che richiede un sostanziale lavoro di scrittura originale e l’espressione di un punto di vista personale dell’autore;

6 “opera cinematografica di genere a basso costo”: il film realizzato con un budget non superiore a 500 mila euro;

7 “micro impresa”: un’impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro ai sensi dell’Allegato I al regolamento CE n. 800/2008, e successive modifiche.

“piccola impresa”: un’impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, ai sensi dell’Allegato I al regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato e successive modifiche.

ricevuti illegali e incompatibili e non abbiano successivamente rimborsato, o depositato in un conto bloccato,  detti  aiuti.   A  tal  fine  i  soggetti  richiedenti  la  sovvenzione  devono  rilasciare  apposita dichiarazione contenuta nell’allegato B.

5. 9       Sono altresì escluse dalle sovvenzioni le imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della  Commissione  Europea  2004/C  244/02  “Orientamenti  comunitari  sugli  aiuti  di  Stato  per  il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà”.

 

6.   TEST DI  ELEGGIBILITA’ CULTURALE

 

 

6. 1       Ai  fini  della  presente  deliberazione,  per  opera  cinematografica  o  audiovisiva  riconosciuta come “prodotto culturale” si intende l’opera che abbia ottenuto, applicando la   griglia di criteri di eleggibilità culturale di cui alla tabella del punto 6. 2, almeno 50 punti su un punteggio massimo di

100  e  che  soddisfi  non  meno  di  2  dei  criteri  contenuti  nel  Blocco  A  (Contenuti)  della  tabella medesima,  con  esclusione  dei  criteri  A. 6  e  A. 7  relativi  rispettivamente  all’impiego  della  lingua italiana e alla distribuzione dell’opera.

 

6. 2      La  griglia di criteri di eleggibilità culturale e i  relativi punteggi sono articolati nei termini precisati nella tabella di seguito riportata:

 

Requisito

Punti

 

 

Blocco A: contenuti

A. 1  Soggetto/sceneggiatura  dell’opera  cinematografica/

audiovisiva  tratto  da  opera  letteraria/teatrale  regionale/

italiana/europea

 

 

8

A. 2  Soggetto/sceneggiatura  dell’opera  cinematografica/

audiovisiva  riguardante  tematiche  ambientali,  storiche, leggendarie,    religiose,    sociali,    artistiche   o    culturali regionali/italiane/europee

 

 

8

A. 3 Soggetto/sceneggiatura, riguardante una personalità/

carattere  regionale/italiano/europeo  di  rilevanza  storica, religiosa, sociale, artistica o culturale

 

 

8

A. 4  Ambientazione  territoriale  del  soggetto  dell’opera

sul    territorio    regionale/italiano,    a   prescindere    dalle locations e/o teatri di posa dove vengano  effettivamente realizzate      le      riprese,      in      considerazione      della valorizzazione dell’immagine e dell’identità del territorio che ne conseguirebbe;

 

 

 

 

12

A. 5   Riprese   in   esterno   e/o   in   interno   delle   scene

dell’opera    cinematografica/audiovisiva     effettuate    in

misura non inferiore al 40% sul territorio regionale (o al

 

12

 

20% del bilancio di produzione “sotto la linea” nel caso

in  cui  i  costi  di  produzione  “sotto  la  linea”  nel  Lazio siano  superiori  a  2  milioni)  al  fine  di  valorizzarne  il patrimonio    ambientale,     artistico,    architettonico     ed archeologico ed enogastronomico.

 

A. 6 Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti

della Regione Lazio

 

4

A. 7  Distribuzione  dell’opera  a  cura  di  imprese/società

con sede legale nella Regione Lazio

 

8

Totale punteggio A

60

 

 

Blocco B: talenti creativi

 

B. 1    Presenza    di    artisti    cinematografici/audiovisivi

regionali  o  italiani  o  cittadini  degli  Stati  dello  Spazio Economico   Europeo   –   SEE   (a-regista,   b-autore   del soggetto,  c-sceneggiatore,  d-attore  principale  (uno),  e- attore secondario (uno), f-autore delle musiche)

 

 

 

10 (max)

di cui: 2 punti per a), b), c) e d),

1 punto per e) ed f)

B. 2   Presenza   di   talenti   creativi   regionali,   italiani   o

cittadini  degli  Stati  dello  Spazio  Economico  Europeo  – SEE (a-direttore    della    fotografia,   b-scenografo,    c- costumista, d-montatore, e-arredatore, f-capo truccatore)

 

10 (max)

di cui: 2 punti per a), b), c) e d),

1 punto per e) ed f)

Totale punteggio B

20

 

 

 

 

 

 

Blocco C: produzione

C. 1  Riprese  in  teatri  di  posa  localizzati  nella  Regione

Lazio  in  misura  dal  20%  al  40%  delle  scene  contenute nella  sceneggiatura  fino  a  punti  3;  oltre  il  40%,  fino  a punti 7;

 

(soglia minima: 20% delle scene)

 

 

 

 

7

C. 2 Effetti digitali nella Regione Lazio

2

C. 3 Effetti speciali nella Regione Lazio

2

 

C. 4 Registrazione musiche nella Regione Lazio

2

C. 5  Montaggio  del  sonoro  e  mixaggio  nella  Regione

Lazio

 

2

C. 6 Lavoro di laboratorio nella Regione Lazio

3

C. 7 Montaggio finale nella Regione Lazio

2

Totale punteggio C

20

Totale generale

100

 

Obbligatori almeno 2 tra i criteri A. 1, A. 2, A. 3, A. 4 e A. 5 del Blocco A

Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell’ammissione a sovvenzione

 

 

7.          RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

 

 

7. 1       Le  risorse  finanziarie  imputate  sul  capitolo  di  spesa  G12515,  pari  ad  euro  15. 000. 000,00 (quindicimilioni/00),   per   la   concessione   delle   sovvenzioni,   nel   rispetto   di   quanto   previsto dall’articolo 3, commi 16-20 della l. 350/2003, sono destinate in misura di :

 

a)         10. 000. 000,00   (diecimilioni/00)   di   euro,   a   valere   sulla   produzione   di   opere cinematografiche

b)        5. 000. 000,00   (cinquemilioni/00)   di   euro,   a   valere   sulla   produzione   di   opere audiovisive.

 

8.           MODALITA’  E  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  ISTANZE  PER  LA

CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

 

8. 1       L’istanza  per  la  concessione  delle  sovvenzioni  e  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorietà  di  cui  al  successivo  Allegato  B,  devono  essere  presentate  successivamente  alla  data  di pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lazio  (BURL)  della  presente  deliberazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

 

8. 2       Le   istanze   e   la   dichiarazione   sostitutiva   di   cui   al   punto   8. 1,   sottoscritte   dal   legale rappresentante del soggetto richiedente, possono:

a)  essere  spedite  a  mezzo  posta  all’indirizzo  REGIONE  LAZIO  –  DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE   ECONOMICA    E    SOCIALE    –     DIREZIONE    REGIONALE CULTURA, ARTE E SPORT – AREA PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLE ARTI VISIVE, DEL CINEMA, DELL’AUDIOVISIVO E DELLA MULTIMEDIALITà – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma. Ai fini del rispetto del termine di cui al punto 8. 1, fa fede la data del timbro postale;

b)   essere  consegnate  a  mano  presso  l’Ufficio  accettazione  della  Regione  Lazio,  Via  R.

Raimondi Garibaldi, 7, Palazzina B, piano terra, entro le ore 12 del giorno di scadenza di cui al punto 8. 1.

8. 3       In  entrambi  i  casi  di  cui  al  punto  8. 2,  la  relativa  documentazione  deve  essere  presentata attraverso l’utilizzo di plichi chiusi recanti la dicitura: “Interventi regionali in materia di cinema ed audiovisivo. Bando 2012”. Si specifica che la presentazione dell’istanza non comporta obblighi a carico  della Regione  Lazio in ordine alla concessione della sovvenzione. Solo dopo l’avvenuta approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2013  può  essere  assunto l’impegno  di  spesa,  nel  limite  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  degli  altri  vincoli  di  legge esistenti.

8. 4       L’impresa/società di produzione estera, può dare incarico al produttore esecutivo dell’opera cinematografica o audiovisiva, ovvero il soggetto incaricato ad effettuare la produzione esecutiva del film in tutto o per la sola parte italiana, a compilare e presentare l’istanza per la concessione delle sovvenzioni e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

9.          VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI.

 

9. 1        La  valutazione  delle  istanze  per  la  concessione  delle  sovvenzioni  ed,  in  particolare,  la verifica dei requisiti/condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5 e 6 è effettuata dalla Commissione  tecnica di valutazione.

9. 2       A  seguito  della  valutazione  di  cui  al  punto  9. 1,  l’Amministrazione  regionale  provvede  a comunicare   a   ciascun   soggetto   richiedente   l’accoglimento   o   l’esclusione   dell’istanza   per   la concessione della sovvenzione. I risultati sono pubblicati sul sito della Regione Lazio, agli indirizzi www. Regione. Lazio. It   e   www. Culturalazio. It   e   sul   Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Lazio.

9. 3       La  concessione  e  l’erogazione  della  sovvenzione  a  favore  del  soggetto  beneficiario  fa seguito  alla  conclusione  dell’opera  e  alla  produzione  della  rendicontazione  delle  spese  di  cui  al paragrafo 10 da parte dello stesso soggetto beneficiario

 

10.        CONTROLLI      DELL’AMMINISTRAZIONE.       OBBLIGHI       DEL      SOGGETTO

BENEFICIARIO E REVOCA DELLE SOVVENZIONI

 

10. 1     L’Amministrazione  regionale  si  riserva  la  facoltà  di  verificare  la  veridicità,  coerenza  e congruenza delle spese sostenute per la realizzazione dell’opera cinematografica o audiovisiva, dai soggetti  beneficiari  delle  sovvenzioni,  nonché  il  possesso  dei  requisiti/condizioni  richiesti  per l’ammissione alle sovvenzioni.

10. 2     E’  fatto  obbligo  ai  soggetti  che  risultino  beneficiari  delle  sovvenzioni  di  presentare  alla Direzione regionale cultura, arte e sport, a pena l’esclusione, successivamente alla comunicazione di  cui  al  punto  9. 2  e  nei  termini  e  modalità  in  esse  contenute,  un’analitica  e  documentata rendicontazione delle spese. Tale rendicontazione deve essere certificata da un revisore contabile o da   un   professionista   iscritto   all’albo   dei   commercialisti,   degli   esperti   contabili,   dei   periti commerciali o dei consulenti del lavoro.

10. 3     Salvo deroga accordata dalla Regione Lazio per eccezionali motivi addotti dal beneficiario, a  seguito  della  formale  comunicazione  di  accoglimento  dell’istanza  per  la  concessione  della sovvenzione di cui al punto 9. 2, i soggetti beneficiari assumono l’obbligo,  pena l’esclusione, che ogni forma di pubblicizzazione e promozione dell’opera riporti il logo identificativo della Regione Lazio e la dicitura “Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo”, in particolare i titoli di testa e/o di coda con lo stesso rilievo dato ad altri soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto finanziariamente la realizzazione dell’opera.

10. 4     L’obbligazione pubblicitaria  relativa al logo e alla dicitura cui al punto 10. 3, deve applicarsi anche a tutti i contratti con soggetti terzi che prevedano l’utilizzo dell’opera sovvenzionata, nonché ai  contratti  con  distributori  acquirenti  ed  esportatori  dell’opera  stessa.   I  soggetti  beneficiari  sono obbligati,  altresì,  a  concedere  alla  Regione  Lazio,  dopo  4  mesi  dall’uscita  theatrical  la  messa  in onda (free e pay tv) dell’opera sovvenzionata,   la licenza d’uso gratuito dell’opera stessa per uso didattico – pedagogico, nonché per la sua diffusione nei circuiti delle mostre e rassegne promosse, sostenute o partecipate dall’Amministrazione regionale. Gli autori e i produttori risultati ammessi a finanziamento sono, inoltre, obbligati a depositare una copia digitale dell’opera in formato DVD, in alta  definizione,  completa  del  logo  identificativo  della  Regione  Lazio  e  della  dicitura  “Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo”. La copia  depositata  sarà  messa  a  disposizione  della  mediateca  regionale  di  cui  all’art.   3,  comma  1, lettera x) della l. R. 2/2012 a fini di raccolta, fruizione dell’archivio cinematografico e audiovisivo, produzione audiovisiva, studio e promozione istituzionale della Regione Lazio.

10. 5     Le sovvenzioni sono ridotte in proporzione qualora l’Amministrazione regionale, sulla base di  una  valutazione  discrezionale  ed  insindacabile,  accerti  che  le  spese  sostenute  siano  inferiori  a quelle  preventivate  ed  ammesse  o  che  la  documentazione  prodotta  sia  inidonea  a  giustificare l’intero importo del rendiconto presentato.

10. 6     L’Amministrazione   regionale   potrà  procedere   alla   revoca   della   sovvenzione   concessa qualora da successive verifiche risultasse, in particolare:

a)    la realizzazione di un’opera diversa e/o difforme da quella ammessa a sovvenzione;

b)    il cambiamento durante la produzione dei requisiti/condizioni previsti;

c)    il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo;

d)    la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati.

10. 7     Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione  dei  dati  personali),   la  Regione  Lazio  informa  che  i  dati  personali  forniti  sono trattati nell’ambito  del  procedimento  previsto  per  l’erogazione  delle  sovvenzioni.   I  dati  personali  sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la  riservatezza,  da  personale  della  Regione  Lazio.   Il  conferimento  dei  dati  richiesti  è  facoltativo. L’eventuale  rifiuto  comporta  l’impossibilità  di  istruire  la  pratica  e  di  ottenere  le  sovvenzioni richieste. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’articolo 7 del d. Lgs. 196/2003. Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  la  Regione  Lazio  -via  Rosa  Raimondi  Garibaldi,  7  –                                                                                00145

Roma.

RUBRICA LEGALE DELL’AVV. LIFANG DONG: IL POTERE DISCIPLINARE DEL DATORE DI LAVORO

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Sig. Kang: Buongiorno Avv. Dong! Sono un piccolo imprenditore cinese residente in Italia, che ha una piccola attività in proprio con alcuni lavoratori dipendenti. Finora non ho avuto problemi da loro, in quanto si sono sempre rivelati dei dipendenti seri e diligenti. Nel caso in cui, in futuro, dovessi assistere a delle mancanze da parte loro, come mi devo comportare per evitare vertenze sindacali e giudiziali?  

Rubrica Legale dell’Avv. Lifang Dong: Il potere disciplinare del datore di lavoro  

Sig. Kang: Buongiorno Avv. Dong! Sono un piccolo imprenditore cinese residente in Italia, che ha una piccola attività in proprio con alcuni lavoratori dipendenti. Finora non ho avuto problemi da loro, in quanto si sono sempre rivelati dei dipendenti seri e diligenti. Nel caso in cui, in futuro, dovessi assistere a delle mancanze da parte loro, come mi devo comportare per evitare vertenze sindacali e giudiziali?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, Sig. Kang. Premesso che il potere disciplinare del datore di lavoro nei confronti del lavoratore è una delle prerogative del rapporto di lavoro subordinato ed è disciplinato innanzitutto dall’art. 2104 c. C. , lo Statuto dei Lavoratori, all’art. 7, regola nel dettaglio la procedura con cui si possono infliggere sanzioni disciplinari.  Il primo comma dell’art. 7 stabilisce che le norme disciplinari, con le relative procedure di applicazione, debbano poter essere conosciute da tutti i lavoratori attraverso l’affissione in un luogo accessibile a tutti. La stessa norma, al comma 2, riconosce il diritto alla difesa del lavoratore, il quale non può subire alcun provvedimento disciplinare dal datore di lavoro senza che quest’ultimo gli abbia contestato l’addebito e lo abbia ascoltato a fini difensivi.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. L’addebito deve essere contestato sollecitamente al lavoratore, in modo da garantire da un lato l’interesse del datore di lavoro a promuovere il procedimento disciplinare una volta acquisiti importanti elementi di fatto, e, dall’altro, l’interesse del lavoratore al più rapido avvio del procedimento, per evitare che la situazione di incertezza circa la sorte del rapporto di lavoro si protragga per un periodo eccessivamente lungo. Inoltre, l’art. 7 prevede tutta una serie di limiti e di condizioni per l’esercizio del potere disciplinare, al fine di evitare abusi da parte del datore di lavoro. Ad esempio, fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. Nell’ambito del procedimento sanzionatorio, infine, il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del lavoratore in relazione ad una determinata infrazione disciplinare, non può esercitare di nuovo tale potere per punire lo stesso fatto.

In altre parole, dunque, il datore di lavoro, secondo la normativa italiana, ha il diritto di sanzionare il lavoratore che non esegue correttamente la propria prestazione lavorativa, ma non deve commettere arbitri o abusi nell’esercizio di questa forma di potere, pena il rischio dell’avvio di procedure giudiziali o sindacali da parte del lavoratore.  

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.  

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI

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entriamo nel merito delle spese e delle tipologia dei lavori ammissibili ed idonei ad usufruire delle agevolazioni fiscali in merito alle spese di ristrutturazione…

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: PER QUALI  LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI

I lavori sulle unità immobiliari  residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

A. Quelli elencati  alle lettere b), c) e d) dell’articolo  3 del Dpr 380/2001 (Testo unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia). In particolare, la detrazione riguarda  le spese sostenute  per interventi  di manutenzione straordinaria, per le opere  di restauro  e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia  effettuati sulle singole unità immobiliari  residenziali di qualsiasi  categoria catastale,  anche  rurali e sulle loro pertinenze

B. Quelli  indicati  alle  lett. A), b), c) e d) dell’articolo  3 del  Dpr  380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro  e risanamento conservativo, ristrutturazione  edilizia), effettuati su tutte le parti comuni  degli edifici residenziali. Gli interventi  di manutenzione  ordinaria  sono dunque ammessi  all’agevolazione  solo se riguardano  parti comuni di edifici residenziali.

C. Gli interventi necessari  alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate  nelle precedenti  lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La detrazione delle spese sostenute  per questi interventi è stata introdotta  dal decreto  legge n. 201/2011.

D. Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche  a proprietà  comune

E. I  lavori  finalizzati  all’eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  aventi  ad  oggetto ascensori  e montacarichi (ad esempio,  la realizzazione di un elevatore  esterno  all’abitazione)

F. Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento  che, attraverso la comunicazione, la robotica  e ogni altro mezzo  di tecnologia più avanzata, sia idoneo  a favorire la mobilità interna  ed esterna  all’abitazione per le persone  portatrici  di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma  3, della legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute  per realizzare interventi  sugli immobili,  mentre  non spetta per le spese sostenute  in relazione al semplice  acquisto  di strumenti,  anche  se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità  interna  ed esterna. Pertanto,  a titolo di esempio,  non  rientrano  nell’agevolazione i telefoni a viva voce,  gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria  dei sussidi tecnici  e informatici  per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%

G. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere  volte ad evitare gli infortuni domestici. Con  riferimento  alla  sicurezza domestica, non  dà  diritto  alla  detrazione il semplice acquisto,  anche  a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto  tale fattispecie non integra un intervento  sugli immobili (ad esempio  non spetta alcuna  detrazione per l’acquisto di una cucina  a spegnimento automatico  che sostituisca  una tradizionale cucina  a gas). L’agevolazione compete, invece,  anche  per la semplice  riparazione di impianti  insicuri realizzati  su immobili  (per esempio,  la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante).

Tra le opere  agevolabili  rientrano:

■   l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti

■   il montaggio  di vetri anti-infortunio

■   l’installazione del corrimano

H. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate  a prevenire  il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio,  furto, aggressione, sequestro  di persona  e ogni altro reato la cui realizzazione comporti  la lesione  di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute  per realizzare interventi  sugli immobili.   Non rientra nell’agevolazione, per esempio,  il contratto  stipulato  con un istituto di vigilanza.

A titolo esemplificativo, rientrano  tra queste  misure:

■ rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie  degli edifici

■   apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione

■   porte blindate  o rinforzate

■  apposizione o sostituzione di serrature,  lucchetti, catenacci, spioncini

■   installazione di rilevatori di apertura  e di effrazione  sui serramenti;

■   apposizione di saracinesche

■   tapparelle metalliche con bloccaggi

■   vetri antisfondamento

■   casseforti a muro

■ fotocamere o cineprese collegate  con centri di vigilanza  privati

■  apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline

 

I.   gli interventi  finalizzati  alla cablatura degli edifici,  al contenimento dell’inquinamento acustico,  al conseguimento di risparmi  energetici,  all’adozione di misure  di sicurezza statica e antisismica  degli edifici, all’esecuzione di opere  interne. Gli interventi  per l’adozione di misure  antisismiche e per l’esecuzione di opere  per la messa  in sicurezza statica  devono  essere  realizzati  sulle parti strutturali  degli edifici o complessi  di edifici collegati  strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono  essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Sono  agevolate, inoltre,  le  spese  necessarie per  la  redazione della  documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio,  nonché per la realizzazione degli interventi  necessari  al rilascio della suddetta  documentazione.

 

Altre spese ammesse all’agevolazione

Oltre  alle spese  necessarie per l’esecuzione dei lavori,  ai fini della  detrazione è possibile considerare anche:

■  le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali  connesse

■  le spese per prestazioni professionali  comunque richieste  dal tipo di intervento

■   le spese  per la messa  in regola  degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme  Unicig per gli impianti  a metano  (legge 1083/71)

■   le spese per l’acquisto  dei materiali

■   il compenso corrisposto  per la relazione di conformità  dei lavori alle leggi vigenti

■   le spese per l’effettuazione  di perizie  e sopralluoghi

■   l’imposta  sul valore  aggiunto,  l’imposta  di bollo  e i diritti pagati  per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori

■   gli oneri di urbanizzazione

■   gli altri eventuali  costi strettamente collegati  alla realizzazione degli interventi  nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio  1998).

 

Non possono  invece  ritenersi comprese tra quelle  oggetto della detrazione le spese di trasloco  e custodia  dei  mobili  per  il periodo  necessario all’effettuazione degli  interventi  di recupero edilizio.

 

La manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria  sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni.   La detrazione spetterà  ad ogni condomino in base  alla quota millesimale.

 

Le parti  comuni  interessate  sono  quelle  indicate  dall’articolo  1117,  numeri  1, 2 e 3 del Codice  civile: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali  per la portineria  e per l’alloggio del portiere, gli ascensori,  i pozzi,  le cisterne,  le fognature,  eccetera.

Gli stessi interventi,  eseguiti sulle proprietà  private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno  diritto ad alcuna  agevolazione.

Sono esempi  di interventi di manutenzione ordinaria:  le opere  di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza  gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti,  la tinteggiatura  di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento  di intonaci  interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze,  la verniciatura delle porte dei garage.

Se queste  opere  fanno parte di un intervento  più vasto, come  la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove  mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle stesse è comunque ammesso  al beneficio  delle detrazioni fiscali.

 

La manutenzione straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche  necessarie per rinnovare  e sostituire parti anche  strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano  a modificare  i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari  e non comportino mutamenti  delle destinazioni d’uso.

Esempi di manutenzione straordinaria:

• installazione di ascensori e scale di sicurezza

• realizzazione e miglioramento  dei servizi igienici

• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso

• rifacimento di scale e rampe

• interventi finalizzati al risparmio energetico

• recinzione dell’area privata

• costruzione di scale interne.

Restauro e risanamento conservativo

Sono compresi  in questa  tipologia  gli interventi  finalizzati  a conservare l’immobile  e assi- curarne  la funzionalità per mezzo  di un insieme  di opere  che,  rispettandone gli elementi tipologici,  formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.

 

Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo:

• interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado

• adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti

• apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Ristrutturazione edilizia

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi  quelli rivolti a trasformare un fabbricato  mediante un insieme  di opere  che  possono  portare  ad un fabbricato  del tutto o in parte diverso dal precedente.

Esempi di ristrutturazione edilizia:

• demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile

• modifica della facciata

• realizzazione di una mansarda o di un balcone

• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda

• apertura di nuove porte e finestre

• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Riguardo  agli interventi  di ristrutturazione edilizia  ammessi  al beneficio  della  detrazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito  che:

■ in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta solo per la fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria  e sagoma  dell’edificio preesistente

■   per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento  si considera, nel suo complesso, una “nuova  costruzione”

■  se la ristrutturazione avviene  senza  demolire  l’edificio esistente  e con ampliamento del- lo stesso,  la detrazione spetta  solo per le spese  riguardanti  la parte  esistente  in quanto l’ampliamento configura,  comunque, una “nuova  costruzione”.

Questi  stessi criteri si applicano anche  agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 4 gennaio 2011).

START UP INNOVATIVA: DEFINIZIONE E REQUISITI

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Si definisce start up innovativa una società di capitali, anche in forma cooperativa, non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti…

Cos’è una start up innovativa

La definizione è disciplinata dal comma 2 dell’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre. Che ha confermato quanto esposto in  sede alla presentazione del Dl approvato in Cdm, con una serie di ulteriori precisazioni.

Si definisce start up innovativa una società di capitali, anche in forma cooperativa, non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

·        maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci detenute da persone fisiche.

·        Costituita e attiva da non più di 48 mesi (quattro anni). Sede principale in Italia.

·        A partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua risultante dall’ultimo bilancio, approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro.

·        Non distribuisce e non ha distribuito utili.

·        Oggetto sociale esclusivo: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

·        Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.  

Oltre a quanto sopra esposto,  la start up innovativa deve posserdere anche almeno uno dei seguenti requisiti: 

a)     spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione (non contano le spese per l’acquisto di beni immobili). Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, basta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

b)  Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di alte qualificazioni, ovvero: dottorato di ricerca (anche dottorandi e anche presso università straniere), laurea e almeno tre anni di attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero.

c) Titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto, semiconduttori, nuova varietà vegetale, direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.  

APS – ASD – SSD ED I PRIMI ADEMPIMENTI FISCALI

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Il primo adempimento  fiscale coincide con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto all’Ufficio locale competente dell’Agenzia delle Entrate con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa (168 euro).

I PRIMI ADEMPIMENTI  FISCALI

Il primo adempimento  fiscale coincide con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto all’Ufficio locale competente dell’Agenzia delle Entrate con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa (168 euro).

Entro 30 giorni dalla data di costituzione va poi comunicato l’inizio attività e presentata la richiesta di attribuzione del numero di Partita IVA (o del codice fiscale se la società intende svolgere solo attività non commerciali).

Per effettuare tali adempimenti si utilizza il Modello AA8/9 (messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet)  al quale va allegata una copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione.

Il Modello AA8/9 può essere presentato:

·        direttamente ad uno qualsiasi degli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, in duplice copia;

·        in unico esemplare, mediante raccomandata  postale da inviare ad uno qualsiasi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante;

·        in via telematica, direttamente dal richiedente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica.   

 

LEGGE DI STABILITÀ 2012

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Testo del Decreto Legge crescita, sviluppo 18 ottobre 2012 n. 179 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2012.

 

   ü  Indice

ü  Preambolo

ü  Articolo 1
Attuazione dell’Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell’ISTAT

ü  Articolo 2
Anagrafe nazionale della popolazione residente

ü  Articolo 3
Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici

ü  Articolo 4
Domicilio digitale del cittadino

ü  Articolo 5
Posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

ü  Articolo 6
Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili

ü  Articolo 7
Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico

ü  Articolo 8
Misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto

ü  Articolo 9
Dati di tipo aperto e inclusione digitale

ü  Articolo 10
Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica

ü  Articolo 11
Libri e centri scolastici digitali

ü  Articolo 12
Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario

ü  Articolo 13
Prescrizione medica e cartella clinica digitale

ü  Articolo 14
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

ü  Articolo 15
Pagamenti elettronici

ü  Articolo 16
Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

ü  Articolo 17
Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

ü  Articolo 18
Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3

ü  Articolo 19
Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali

ü  Articolo 20
Comunita’ intelligenti

ü  Articolo 21
Misure per l’individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative

ü  Articolo 22
Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

ü  Articolo 23
Misure per le societa’ cooperative e di mutuo soccorso

ü  Articolo 24
Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012

ü  Articolo 25
Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita’, definizione e pubblicita’

ü  Articolo 26
Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio

ü  Articolo 27
Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore certificato

ü  Articolo 28
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative

ü  Articolo 29
Incentivi all’investimento in start-up innovative

ü  Articolo 30
Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative

ü  Articolo 31
Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attivita’ di controllo

ü  Articolo 32
Pubblicita’ e valutazione dell’impatto delle misure

ü  Articolo 33
Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture

ü  Articolo 34
Misure urgenti per le attivita’ produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

ü  Articolo 35
Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri

ü  Articolo 36
Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d’impresa

ü  Articolo 37
Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell’Obiettivo Convergenza

ü  Articolo 38
Disposizioni finanziarie

ü  Articolo 39
Entrata in vigore

ACCEDI AL TESTO IN PDF DELLA LEGGE DI STABILITà 2012

REDDITOMETRO: LA FIDEIUSSIONE BANCARIA

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la prestazione di fideiussioni, esclusa, nella decisione impugnata, come indice di maggiore redditivita’ in quanto “non necessariamente corrispondente ad alcuna reale disponibilita’ di danaro”, in realta’ presupporrebbe il possesso di beni sufficienti a garantire l’obbligazione

SENTENZA Cassazione Civile Sent. N. 6753 del 19-03-2010

 

Svolgimento del processo

1. 1 – M. A. Proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’ufficio Distrettuale delle Imposte di Cesena aveva rettificato, ai sensi del D. P. R. N. 600 del 1973, art.  38, comma 4 le dichiarazioni dei redditi relative agli anni compresi fra il 1989 ed il 1993. Venivano principalmente dedotte delle giustificazioni in merito alle disponibilita’ finanziarie poste alla base degli avvisi suddetti e si contestava, in ogni caso, la retroattivita’ delle tabelle di cui ai D. M. 10 settembre 1992 e D. M. 19 novembre 1992, applicate anche agli anni 1989/91.

1. 2 – La Commissione tributaria provinciale di Forli’, con sentenza depositata il 22 giugno 1998, accoglieva interamente, previa riunione, i ricorsi relativi alle annualita’ 1989, 1990 e 1991;

quanto a quelli concernente gli anni 1992 e 1993, li accoglieva solo in parte, ovvero in relazione alla capacita’ reddituale ritenuta sulla base del rilascio di fideiussioni.

1. 3 – La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettata preliminarmente l’istanza di rinvio avanzata dal difensore del M. , in quanto impedito – dovendo partecipare (in qualita’ di imputato) a un’udienza relativa a un procedimento penale -, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria, dichiarava la legittimita’ degli avvisi di accertamento relativi alle annualita’ 1989, 1990 e 1991. Rigettava nel resto sia l’impugnazione principale, sia quella proposta dal contribuente, in via incidentale, in relazione agli anni 1992 e 1993.

1. 4 – Ha proposto ricorso per Cassazione il M. , sorretto da tre motivi. Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, proponendo ricorso incidentale, cui il M. Ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

2. 1 – Deve procedersi alla riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c. P. C. , in quanto proposti avverso la medesima decisione.

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.  33 nonche’, in generale, del diritto di difesa, per aver la Commissione tributaria regionale disatteso la motivata istanza di rinvio dell’udienza pubblica di discussione, avanzata dal difensore del contribuente, in quanto legittimamente impedito.

La censura, cosi’ come proposta, e’ inammissibile. Vale bene premettere, che, nella misura in cui l’art. 115 disp. Att. C. P. C.  (da intendersi richiamato nel procedimento tributario per effetto del D. P. R. N. 546 del 1992, art. 1, comma 2) sancisce il potere discrezionale del giudice di rinviare la discussione della causa “per grave impedimento del tribunale o delle parti”, non puo’ essere dedotta la violazione di norme ai sensi dell’art. 360 c. P. C. , n. 3 dovendosi eventualmente – denunciare il vizio di motivazione inerente alla giustificazione dell’utilizzo di tale potere. A tacere di tale profilo di inammissibilita’ del motivo (cfr. , in motivazione, Cass. , 16 settembre 2009, n. 19981), non puo’ omettersi di considerare che l’impedimento di natura personale addotto dal difensore non risulta corredato da alcun riferimento all’impossibilita’ di farsi sostituire, come richiesto, secondo la prevalente interpretazione dell’art. 420 ter c. P. P. (Cass. Pen. , Sez. Un. , 25 giugno 2009, n. 29529), nello stesso procedimento penale, nel quale la natura degli interessi in gioco ha suggerito al legislatore di dettare per il difensore dell’imputato una rigorosa previsione del diritto al differimento dell’udienza (v. Anche Cort. Cost. , 14 luglio 2009, n. 217, sulla legittimita’ della scelta di non estendere al difensore della parte civile tale diritto). Appare quindi evidente, in relazione al profilo teste’ evidenziato, il profilarsi di un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore, che non puo’ rilevare ai fini del differimento dell’udienza (Cass. , 28 luglio 2007, n. 17202).

2. 2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D. P. R. N. 600 del 1973, art.  38 sostenendosi che l’applicazione retroattiva di tale norma (e delle tabelle contenute nei D. M. 10 settembre 1992 e D. M. 19 novembre 1992, oltre a violare il principio di normale irretroattivita’ delle leggi, confliggerebbe con principi costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla difesa e al contraddittorio, all’eguaglianza e alla certezza della pretesa impositiva.

Il motivo e’ infondato. Giova in proposito richiamare l’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo sulla scorta di elementi e circostanze di fatto certi, utilizzabili anche dal Ministero delle finanze per la fissazione dei coefficienti presuntivi ai sensi del D. P. R. N. 600 del 1973, art.  38, comma 4 consente il riferimento a redditometri contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente ai periodi d’imposta da verificare, senza porre problemi di retroattivita’, poiche’ il potere in concreto disciplinato e’ quello di accertamento, sul quale non viene ad incidere il momento della elaborazione. Le medesime considerazioni si attagliano ai redditometri successivi alla L. N. 413 del 1991 – che ha introdotto modifiche al citato art. 38, non risultando in particolare ipotizzabile la violazione della riserva di legge in materia impositiva di cui all’art. 23 Cost.  ne’ il principio di irretroattivita’ della legge di cui all’art. 11 preleggi.  Ne’, in contrario, depone al riguardo la disposizione di cui al D. M. 10 settembre 1992, art.  5, comma 3 (la quale, nel fare salvi gli effetti degli accertamenti eseguiti in applicazione del precedente redditometro- D. M. 21 luglio 1983 – stabilisce che “il contribuente puo’, tuttavia, chiedere, qualora l’accertamento non sia divenuto definitivo, che il reddito venga rideterminato sulla base dei criteri adottati nell’art. 3 del presente decreto”), avendo essa palese finalita’ transitoria e, salva la definitivita’ dell’accertamento, consentendo al contribuente di chiedere all’ufficio l’applicazione dei nuovi criteri (i quali, per gli accertamenti ancora da compiere sono invece destinati senz’altro a regolare l’azione amministrativa), a tale stregua pertanto esclusa proprio l'(automatica) applicabilita’ delredditometroprecedente (Cass. , 30 agosto 2002, n. 12731; Cass. , 11 settembre 2001, n. 11607).

2. 3 Parimenti infondato, ed in parte inammissibile, laddove attiene a una diversa valutazione del merito, e’ il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia, in termini assolutamente generici, “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa elementi decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio”.

A tacere del fatto che una motivazione “omessa” non puo’ essere, al contempo, “insufficiente o contraddittoria”, va rilevato, invero, che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza conferisce al giudice di legittimita’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, e non anche il potere di riesaminare il merito della vicenda. Ritiene questa Corte come nella specie debba escludersi la ricorrenza del vizio denunciato, avendo la CTR esplicitato chiaramente, sia pure in termini sintetici, le ragioni della pronunzia con una motivazione assolutamente idonea a tal fine. In particolare, per quanto attiene all’elemento fondamentale su cui si imperniano le critiche del M. , vale a dire la distribuzione e l’assolvimento dell’onere della prova in relazione al caso di specie, la Commissione tributaria regionale ha rilevato che, “a fronte delle precise e indagini esperite dall’Ufficio, cha ha ricostruito una serie di operazioni di carattere finanziario assolutamente incongruenti con le dichiarazioni dei redditi presentate, il contribuente non ha indicato concreti elementi probatori contrari, idonei a superare la determinazione dei redditi effettuata dall’Ufficio sulla base dell’applicazione del c. D.  redditometro”.

Del resto, per potersi configurare il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, e’ necessario un rapporto di causalita’ fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, (cfr. Cass. N. 9368/06). Nel caso di specie, le censure svolte sono assolutamente generiche e prive delle necessarie indicazioni, cosi’ rivelando l’intrinseca inammissibilita’ del motivo in esame.

3 – Parimenti infondato e’ il ricorso incidentale, con il quale si denuncia, con unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 e 1943 c. C. In relazione all’art. 360 c. P. C. , comma 1, n. 3, in quanto la prestazione di fideiussioni, esclusa, nella decisione impugnata, come indice di maggiore redditivita’ in quanto “non necessariamente corrispondente ad alcuna reale disponibilita’ di danaro”, in realta’ presupporrebbe il possesso di beni sufficienti a garantire l’obbligazione”.

Tale affermazione, a ben vedere, confonde quanto astrattamente prevedibile in capo a un soggetto che rilascia una garanzia personale con una presunzione di possesso della relativa disponibilita’, che non solo non trova riscontro nel quadro normativo, ma implica una inammissibile moltiplicazione delle capacita’ reddituali del garante, laddove ipotizza che, a prescindere dalla consistenza patrimoniale effettiva ed aliunde accertata, il rilascio di fideiussioni sia indice di una ulteriore ed autonoma disponibilita’ patrimoniale.

4. La reciproca soccombenza, correlata al rigetto di entrambi i ricorsi, impone la compensazione integrale delle spese processuali.

P. Q. M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, in data 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA: IL DELITTO DI BANCAROTTA È CONFIGURABILE ANCHE PER GLI ATTI DI DISTRAZIONE SUCCESSIVI ALLA SENTENZA DI OMOLOGA DEL CONCORDATO FALLIMENTARE

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Il delitto di bancarotta fraudolenta si configura anche nel caso in cui gli atti di distrazione siano successivi alla sentenza di omologa, ancorché provvisoriamente esecutiva, del concordato fallimentare – che non incide, di per sé sul procedimento pendente nei confronti del fallimento né determina la decadenza degli organi fallimentari.

bancarotta fraudolenta: Il delitto di bancarotta è configurabile anche per gli atti di distrazione successivi alla sentenza di omologa del concordato fallimentare

Il delitto di bancarotta fraudolenta si configura anche nel caso in cui gli atti di distrazione siano successivi alla sentenza di omologa, ancorché provvisoriamente esecutiva, del concordato fallimentare – che non incide, di per sé sul procedimento pendente nei confronti del fallimento né determina la decadenza degli organi fallimentari, i quali rimangono in carica in relazione al perdurante interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio del fallito – in quanto fino alla chiusura del fallimento gli atti di disposizione patrimoniale sono preordinati alla conservazione del patrimonio fallimentare, a garanzia di tutti i creditori; né il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare, che chiude il fallimento, esclude la configurazione dei fatti verificatisi in costanza di fallimento come reato.

Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza  del 19/02/2008 n. 13514

 

Il delitto di bancarotta fraudolenta si configura anche nel caso in cui gli atti di distrazione siano successivi alla sentenza di omologa, ancorché provvisoriamente esecutiva, del concordato fallimentare – che non incide, di per sé sul procedimento pendente nei confronti del fallimento né determina la decadenza degli organi fallimentari, i quali rimangono in carica in relazione al perdurante interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio del fallito – in quanto fino alla chiusura del fallimento gli atti di disposizione patrimoniale sono preordinati alla conservazione del patrimonio fallimentare, a garanzia di tutti i creditori; né il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare, che chiude il fallimento, esclude la configurazione dei fatti verificatisi in costanza di fallimento come reato.

 

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

 

1 – Il Tribunale di Palermo, richiesto di riesame ai sensi dell’art. 309 c. P. P. , (senza motivi e con deposito di documenti in udienza), ha sostituito la misura di custodia in carcere, disposta dal GIP nei confronti di XXXXXX, con gli arresti domiciliari. Sono anzitutto imputati fatti di bancarotta fraudolenta commessi durante la procedura fallimentare, con danno patrimoniale di rilevante gravità, quale socio ed amministratore di fatto in concorso con YYYYYYY Mariano, amministratore di diritto e con FFFFFFF Filippo, curatore della FINASI spa, dichiarata fallita con sentenza del 16. 3. 84. La fallita era ammessa a concordato fallimentare con sentenza di omologa del 26. 3. 97, divenuta irrevocabile (T. U. ) maggio 2002, con assunzione da parte de La Risanatrice s. R. L, dell’impegno di soddisfazione integrale dei crediti privilegiati ed il pagamento del 30% dei chirografari. Il primo reato (A) consiste nella distrazione dei ricavi (L. 4. 896. 200. 000, equivalenti ad Euro 2. 258. 676) di vendite di 19 unità immobiliari tra aprile “98 e giugno 2000 e, quindi (B) nella fusione per incorporazione in data 6. 6. 01 della FINASI ne La Risanatrice, trasformata poi in ELLE ELLE PI spa, cui finivano 9 unità immobiliari della fallita, prima della integrale soddisfazione dei creditori privilegiati e quindi in violazione del concordato. Gli è poi imputato (C) il concorso, quale socio e procuratore speciale, con l’amministratore YYYYYYY Mariano nella distrazione delle 9 unità menzionate vendute dalla ELLE ELLE PI sri, dichiarata fallita dal Tribunale di S. Maria C. V. Il 23. 5. 07.
Infine (E) gli è contestata, quale socio concorrente esterno con lo stesso amministratore YYYYYYY, la distrazione di beni mobili (arredi ed attrezzature) e risorse finanziarie (ricavato di vendita di biglietti aerei) della EASYISLANDS srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo il 17. 5. 04 (a YYYYYYY è imputata anche bancarotta documentale – D).

 

1. 1. – Il Tribunale premette che l’indagato era titolare di quote per il 99% (il restante 1% era intestato alla sorella) FINASI, e quindi del 95% de La Risanatrice poi trasformata in ELLE ELLE PI. Ed è intervenuto in ciascun momento significativo delle operazioni incriminate (come specifica capo per capo). Quanto al capo A spiega che è stato lo stesso De Lorenzo, tramite i concorrenti muniti di poteri formali, ad operare in concreto i movimenti patrimoniali prima che il concordato avesse attuazione. La dismissione degli immobili sarebbe dovuta avvenire entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, mentre dalle operazioni, volte a sottrarre il patrimonio al fallimento, è derivata insoddisfazione di parte dei creditori.
La fusione incorporazione societaria ha influito sull’inadempimento del concordato, e determinato l’estinzione della FINASI durante il fallimento. Il dirottamento di quanto rimaneva del suo attivo verso altro soggetto ha impedito l’attivazione del meccanismo previsto dalla L. Fall. Art. 137, (risoluzione del concordato). Il reato di cui al capo C ha poi svuotato il patrimonio della ELLE ELLE PI, la società cui è pervenuto il patrimonio residuo della fallita, con la vendita delle 9 unita immobiliari (alcune peraltro a parenti di YYYYYYY).
Il fatto di cui al capo E concerne altra società facente capo analogamente a XXXXXXed a YYYYYYY, strettamente collegata alla ELLE ELLE PI, con passaggio di dipendenti dall’una all’altra, e per l’uso del marchio “EASY ISLANDS” appartenente alla prima. XXXXXXaveva la materiale disponibilità dei beni indicati in imputazione di quest’ultima società, richiesti dal curatore il 21. 6. 04, e non consegnati.

 

Ravvisa le esigenze cautelari di natura probatoria e di prevenzione specifica.
1. 2 – Il ricorso deduce: 1^ – violazione della L. Fall. Art. 216, comma 2, art. 130 u. C. , e art. 131 u. C. , e art. 124, (nelle formulazioni vigenti al momento dei fatti), in relazione ai capi A, B, C – vizio di motivazione, perché il concordato fallimentare produce i suoi effetti già dal giorno della pubblicazione della sentenza di omologa e non dal suo passaggio in giudicato. Essa, come riconosciuto in dottrina, giusto l’art. 130 u. C. , è provvisoriamente esecutiva e gli organi fallimentari sorvegliano l’adempimento (art. 136) secondo le modalità stabilite nella sentenza, e non mantengono le stesse attribuzioni, cosicché il curatore non amministra il patrimonio fallimentare sotto la sorveglianza del giudice delegato. Con il passaggio in giudicato la procedura è chiusa (L. Fall. Art. 131), ed il curatore deve (art. 134) rendere il conto (art. 116). Viceversa la L. Fall. Art. 137, contempla la risoluzione del concordato, qualora il fallito non adempia agli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologazione.
Pertanto, non è possibile dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologa e dunque il consolidamento, ipotizzare sussistenza di reati di bancarotta post – fallimentare. Meno ancor lo è, se il concordato è assunto da un terzo, con cessione, come nella specie, di tutte le attività acquisite al fallimento (L. Fall. Art. 124), e quindi l’immediata liberazione della società rispetto a tutti i creditori;

 

2^ – vizio di motivazione rispetto ai fatti sub E, perché non vi è riscontro che la nota del Curatore sia stata mai ricevuta dal ricorrente: risulta indirizzata in luogo ove egli non risiede ed è una mera velina nemmeno sottoscritta;

 

3^ – vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, per l’argomentazione di pericolo d’inquinamento con riferimento a fatti diversi da quelli contestati, e per l’insufficiente riferimento alle modalità di commissione dei fatti circa il pericolo di reiterazione specifica.

 

Con motivi aggiunti si denuncia:

 

1^ – violazione L. Fall. Art. 130, u. C. – artt.  131 e 124, – vizio di motivazione circa i capi A, B, C. E si argomenta (1 mot. ) a) la necessità di vendere gl’immobili ai fini dell’esecuzione del concordato (è, irrilevante l’adduzione di falsa certificazione al notaio di chiusura del fallimento, in effetti concernente la cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, con trasferimento immediato dei beni all’assuntrice: si riporta il tenore della sentenza della Corte di Appello); b) l’inconferenza, ai fini di bancarotta post – fallimentare della FINASI, del fallimento della ELLE ELLE PI (nel quale nessuna ipotesi di reato è stata mai contestata, e sul punto il motivo si sofferma circa le deduzioni del l’Avv. SANGIORGI G. , per contrastarne logicità ed inferenza); c) il vizio di motivazione in merito al pregiudizio dei creditori, per l’effetto liberatorio del concordato nei loro confronti, e perché quelli indicati in effetti sono stati soddisfatti, già nella misura del 90%; d) il rilievo che XXXXXXnon è amministratore della società (il motivo prosegue con l’illustrazione delle posizioni, sino a sostenere che non potrebbe ipotizzarsi un reale pregiudizio dei creditori, analizzando le posizioni SERIT, Banco di Sicilia, Banco di Roma, Credito Fondiario SPA, INAIL, rimarcando tra l’altro il numero ridotto da i creditori che si dichiarano insoddisfatti e l’estinzione di taluni crediti per prescrizione, etc);
3^ – vizio di motivazione in punto di riferibilità dei fatti al ricorrente (gli si contesta di aver condotto trattative precontrattuali e di esser stato fisicamente presente agli atti di compravendita, dunque non un comportamento illecito, men che significativo di atti di gestione; ne’ si può ritenerlo implicato quale procuratore speciale – capo C – dovendo attribuirsi ogni effetto al mandante; e nulla di sospetto vi è nella stretta collaborazione tra Easy Island ed Elle Elle Pi, che si fonda su un contratto di associazione in partecipazione, stipulato il 23. 5. 03, nè prova dell’ingerenza del ricorrente nelle ipotesi di mala gestio, che sono mere illazioni).
2 – Il ricorso è infondato.

 

2. 1 – Il 1^ motivo offre una premessa maggiore di diritto erronea. La L. Fall. Art. 131, afferma che il fallimento è chiuso solo con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato. Pertanto questa Corte ritiene che l’omologazione del concordato fallimentare, ancorché comporti l’assunzione dei relativi obblighi da parte di un terzo, non incide per sè sul procedimento pendente nei confronti del fallimento, ne’ determina la decadenza degli organi fallimentari, i quali rimangono in carica in relazione al perdurante interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio del fallito, per il buon fine del concordato (come puntualizzato da Cass. Civ. Sez. 1^, n. 3052/1983, Tedeschi; e n. 20565/86, Missiroli). Difatti il concordato fissa solo le modalità esecutive della soddisfazione dei creditori, secondo le disponibilità del patrimonio fallimentare e gl’impegni assunti per soddisfarle, in maniera da portare a conclusione incontroversa la procedura.

 

Ne segue che, fino a quando non vi sia la chiusura del fallimento, le disposizioni patrimoniali devono rispondere al fine di conservazione del patrimonio fallimentare, a garanzia dei creditori tutti, nessuno escluso. Diversamente possono ben ravvisarsi le ipotesi di bancarotta fallimentare previste dalla L. Fall. Art. 216 comma 3. E la configurazione dei fatti verificatisi in costanza di fallimento come reato è esclusa men che dall’esecutività provvisoria della sentenza di omologa, dal sopravvenuto giudicato della stessa sentenza. La questione dunque residua solo sotto il profilo motivazionale, cioè della premessa minore, della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
2. 2 – Il ragionamento svolto in proposito dal Tribunale, ancorché provvisorio come è ovvio in materia cautelare, è compiuto e logicamente corretto.

 

Esso si fonda implicitamente sul principio di distinzione del patrimonio della società fallita da quello di altre società, pur facenti capo alla stessa persone o allo stesso gruppo. La soggettività di ciascuna è metro incontroverso di diritto vivente per ritenere il passaggio ingiustificato di quanto appartiene al primo patrimonio ad altro, e dunque la bancarotta.
La motivazione quindi s’incentra su due rilievi. L’assuntore dissimulato del concordato è, in realtà, lo stesso DE LORENZO, cui faceva capo la fallita ed hanno fatto capo sia l’assuntrice formale, La Risanatrice in cui FINASI è confluita, che la ELLEELLE PI in cui è poi confluita l’assuntrice. L’amministratore formale all’uopo nominato è la stessa persona in ciascun caso, ed il curatore del fallimento risulta coinvolto nei fatti. Ne segue l’induzione ineccepibile di un’anomalia rilevante sul piano degli estremi di reato nella sparizione giuridica e perciò patrimoniale della fallita, prima della chiusura del fallimento, per l’assorbimento nell’assuntrice. E risulta risolutivo che questa diversa società scompaia anch’essa in costanza di fallimento, dimostrandosi in effetti incapace di assolvere l’impegno concordatario, perché risulta un mero contenitore del patrimonio fallimentare.

 

è in questo contesto che, ben prima della definitività della sentenza di omologazione, e proprio facendo leva sull’esecutività provvisoria del concordato, con lo schermo della successione tra i soggetti giuridici, sono stati operati gli atti di gestione incriminati, all’evidenza sottrattivi di garanzie dal patrimonio fallimentare. Questo è il senso dell’ordinanza.

 

E risulta per sè incontestato, posto che il ricorso e i motivi nuovi, premessa la non ravvisabilità dei reati, si premurano di dimostrare in fatto, in questa sede, l’adempimento del concordato, senza soffermarsi sulla valenza intrinseca dei movimenti e nel contesto.

 

Al riguardo il Tribunale ritiene inconsistente la giustificazione del destino dato ai cespiti scomparsi dal patrimonio fallimentare, osservando che di essi si è anzitutto disposto attraverso la rappresentazione di dati non rispondenti al vero al notaio (che è impossibile qui verificare se abbia frainteso, men che se ne sia stata fraintesa la deposizione).

 

L’inferenza che i passaggi formali si rapportano intrinsecamente ad un’attività connessa a sottrarre le garanzie patrimoniali della fallita, risulta dunque corretta. Ed è gratuita in particolare la censura dei motivi nuovi che l’ordinanza ritenga estremo dei reati in discorso il fallimento della ELLE ELLE PI(con la conseguente polemica su quel versante, circa la valenza delle opinioni in proposito). Tale fallimento, difatti, ha solo valenza sintomatica conclusiva per quanto interessa la sorte dei valori ricavati dai beni FINASI venduti.

 

E rileva altresì la presenza di DE LORENZO, in una con
l’amministratore formale, in quel fallimento come nei momenti chiave delle operazioni incriminate. L’ordinanza induce in maniera logica il suo contributo, in più dall’apprestamento dei presupposti degli atti incriminati, nelle vicende relative al patrimonio della FINASI.

 

Analogamente risulta incensurabile la motivazione per come resa, con riferimento all’ultimo reato. XXXXXXrisulta dimostrato gestore, al di la dell’incarico formale peraltro significativo, visto che aveva disposizione di beni sociali non trovati al momento del fallimento. Sotto questo profilo, prima che inverificabile in questa sede l’asserto dei motivi nuovi che egli non avrebbe ricevuto la richiesta di consegna del curatore fallimentare, risulta manifestamente irrilevante.

 

Non si tratta di mero inadempimento ad una richiesta formale di alcunché interessi il fallimento, ma proprio dell’assenza di beni del patrimonio, a stregua dell’imputazione formale, cioè di bancarotta fraudolenta (L. Fall. Art. 216).

 

Oltre i motivi di ricorso, e soprattutto quelli nuovi surriferiti, pongono questioni inverificabili oltre il tenore dell’ordinanza, posto che non risultano proposti motivi al Tribunale, e che è impossibile intendere il controllo di legittimità quale verifica suppletiva di fatto. Sembra che il ricorso lo confonda con l’alternativa possibilità di revoca della misura ai sensi dell’art. 299 c. P. P. , quando non con le vertenze in sede civile. 2. 3 – Quanto alle esigenze cautelari, sono ravvisate entrambe alla luce dei comportamenti, in se stessi incontroversi di XXXXXXe pertinenti ai reati incriminati, di cui taluno è sottolineato particolarmente significativo del pericolo di inquinamento. L’ordinanza rapporta infine il pericolo di reiterazione specifica ad ulteriori indici concreti. Ed il dettaglio della motivazione dimostra scrupolosa verifica secondo dettato.

 

Insomma per questo capo l’argomentazione del ricorso, pur dialetticamente assai curata, risulta manifestamente infondata.

 

P. Q. M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

 

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVO DILETTANTISTICHE: ISCRIZIONE AL CONI

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Per ottenere il riconoscimento dello status di “associazione o società sportiva” e, soprattutto, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale tenuto dal CONI.

L’ISCRIZIONE  AL CONI    

Per ottenere il riconoscimento dello status di “associazione o società sportiva” e, soprattutto, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale tenuto dal CONI.

Il CONI rappresenta l’organismo cui sono state affidate l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva.  

 Il Registro è suddiviso in tre sezioni:    

1.  associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica (che rappresentano la maggior parte delle associazioni oggi in attività);  

2.  associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;  

3.  società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative.  

Ogni anno il CONI è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate un elenco delle associazioni e delle società iscritte. Sul sito internet  del CONI è possibile  consultare  il Registro nazionale per vedere quali associazioni e società sportive hanno effettuato la registrazione.   

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