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Amministratori di Condominio: guida fiscale e previdenziale per aprire la partita iva

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Gli Amministratori di Condominio che volessero aprile la partita iva possono scegliere tra tre regimi fiscali: il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000, quello ordinario ed il regime dei minimi. Ai fini previdenziali, poiché sono privi di cassa privata essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS.

Amministratori di Condominio: guida fiscale e previdenziale per aprire la partita iva

Gli Amministratori di Condominio che volessero aprile la partita iva possono scegliere tra tre regimi fiscali: il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000,  quello ordinario ed il regime dei minimi. Ai fini previdenziali, poiché sono privi di cassa privata essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS.

Aspetti Previdenziali

La Gestione Separata, presenta una grande convenienza: si paga a percentuale sul reddito dichiarato e non prevede il versamento dei contributi fissi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, ricordiamo che un commerciante o un artigiano versano circa 880 euro ogni tre mesi, 3600 annui: anche se hanno una perdita devono versare il minimale.

Con la Gestione Separata INPS, se il reddito è zero, i contributi non devono essere versati: si versano in percentuale al reddito (circa il 30%) e non prevedono un minimale.

Aspetti Fiscali

La quasi totalità dei consulenti consiglia di aprire partita iva in regime dei minimi: è un errore nella quasi totalità dei casi, un agguato finanziario.

Il governo Monti ha riformato il regime dei minimi, con decorrenza “reddituale” dal 1° gennaio 2012: penalizzandolo. Hanno creato lo specchietto per le allodole, riducendo l’aliquota di imposta sostitutiva dell’Irpef dal 20% al 5%.

Di fatto, prima in Unico i contribuenti minimi versavano solo il saldo, pertanto,  il 20% di cui sopra era effettivo. Dal giugno del 2013 (Unico PF 2013 Redditi 2012) i contribuenti minimi hanno versato il saldo e l’acconto, tradotto il 5% + il 5%, uguale il 10% di uscite finanziarie effettive.

Per capire perché parliamo di “specchietto per allodole” non basta però, andiamo avanti:  il governo Monti ha abrogato il diritto per i contribuenti minimi di appore la ritenuta di imposta in fattura, in capo ai clienti titolari di partita iva. Il professionista sveglio, contrattava sul netto, accollava la ritenuta al cliente soggetto passivo IVA,  portandosi in deduzione i costi inerenti alla propria attività, arrivava in dichiarazione dei redditi con un credito di imposta con cui compensava il debito contributivo da versare alla Gestione Separata dell’INPS, di fatto, il contribuente minimo prima del Governo Monti, a giugno (se era oculato e ben assistito) non tirava fuori un centesimo di euro, compensava. Oggi, versa il dieci per cento di imposta (5% di acconto e 5% di saldo) oltre ai contributi (circa il 30%  del reddito imponibile). A titolo esemplificativo ma non esaustivo: basta pensare che un istruttore con un reddito (inteso come ricavi al netto dei costi) di 18. 000, ha uscite finanziarie per euro 1. 800 a titolo di imposta sostitutiva (5% + 5%) oltre a 5. 400 euro di contributi, in totale 7. 200 euro da versare in dichiarazione dei redditi.

Se volete essere assistiti con professionalità e scegliere il regime fiscale che vi consente di risparmiare  contattateci.

Vi dimostriamo, numeri alla mano e prima di aprire la partita iva, con fogli excel, calcolando  in tempo reale la convenienza tra i vari regimi fiscali, quello per voi meno oneroso e maggiormente conveniente.

Nel 95% dei casi da noi esaminati il regime dei minimi, dopo la riforma Monti è un bagno di sangue finanziario: non buttate i vostri soldi.

Potete scegliere due pacchetti di assistenza:

a)     Finalizzato alla Scelta del regime

b)    Finalizzato alla scelta del regime e  ad avere assistenza contabile e tributaria annuale

c)     a + b

Per coloro che avessero già aperto la partita IVA in regime dei minimi, correte il rischio di aver perso già troppo tempo e denaro. Contattateci.

Sintesi e Vademecum

Apertura partita IVA

Come previsto dall’art. 35 DPR 633/72 ai fini IVA i soggetti che intraprendono nel territorio dello Stato l’esercizio di un’impresa, arte o professione hanno l’obbligo di presentare entro 30 giorni una dichiarazione di inizio attività (modello AA9/11).

Il modello AA9/11 deve essere presentato in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello può anche essere inviato in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante (le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite). Infine la comunicazione di inizio attività può essere trasmessa in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati alla trasmissione telematica.

Anche nell’ipotesi di un’eventuale variazione dei dati indicati nella dichiarazione iniziale o nel caso di cessazione dell’attività deve essere presentata, entro 30 giorni, un’apposita denuncia.
Il codice ATECO da indicare nel modello AA9/11 varia a seconda della qualifica se presente o temporanea, vi consigliamo di contattarci.

I liberi professionisti non devono essere iscritti alla CCIAA. 

Iscrizione Gestione Separata INPS

La L. 335/95 (art. 2 c. 26) ha previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps dei liberi professionisti privi di una Cassa di previdenza.
L’iscrizione deve essere effettuata o tramite consegna diretta del modulo GS-COD SC04 presso gli sportelli INPS oppure tramite invio per posta raccomandata o con invio telematico attraverso il sito  inps.it.
La base imponibile previdenziale è pari all’imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese sostenute.

Il contributo alla Gestione Separata è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell’anno di riferimento (per il 2014: 20% per i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, 28,72% per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria).
Il contributo è interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest’ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l’intero importo.

Il versamento del contributo avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti IRPEF.

Osteopati: come aprire la partita iva

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Gli Osteopati che volessero aprile la partita iva possono scegliere tra tre regimi fiscali: il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000,  quello ordinario ed il regime dei minimi. Ai fini previdenziali, poiché sono privi di cassa privata essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS.

Osteopati: guida fiscale e previdenziale per aprire la partita iva

Gli Osteopati che volessero aprile la partita iva possono scegliere tra tre regimi fiscali: il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000,  quello ordinario ed il regime dei minimi. Ai fini previdenziali, poiché sono privi di cassa privata essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS.

Aspetti Previdenziali

La Gestione Separata, presenta una grande convenienza: si paga a percentuale sul reddito dichiarato e non prevede il versamento dei contributi fissi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, ricordiamo che un commerciante o un artigiano versano circa 880 euro ogni tre mesi, 3600 annui: anche se hanno una perdita devono versare il minimale.

Con la Gestione Separata INPS, se il reddito è zero, i contributi non devono essere versati: si versano in percentuale al reddito (circa il 30%) e non prevedono un minimale.

Aspetti Fiscali

La quasi totalità dei consulenti consiglia di aprire partita iva in regime dei minimi: è un errore nella quasi totalità dei casi, un agguato finanziario.

Il governo Monti ha riformato il regime dei minimi, con decorrenza “reddituale” dal 1° gennaio 2012: penalizzandolo. Hanno creato lo specchietto per le allodole, riducendo l’aliquota di imposta sostitutiva dell’Irpef dal 20% al 5%.

Di fatto, prima in Unico i contribuenti minimi versavano solo il saldo, pertanto,  il 20% di cui sopra era effettivo. Dal giugno del 2013 (Unico PF 2013 Redditi 2012) i contribuenti minimi hanno versato il saldo e l’acconto, tradotto il 5% + il 5%, uguale il 10% di uscite finanziarie effettive.

Per capire perché parliamo di “specchietto per allodole” non basta però, andiamo avanti:  il governo Monti ha abrogato il diritto per i contribuenti minimi di appore la ritenuta di imposta in fattura, in capo ai clienti titolari di partita iva. Il professionista sveglio, contrattava sul netto, accollava la ritenuta al cliente soggetto passivo IVA,  portandosi in deduzione i costi inerenti alla propria attività, arrivava in dichiarazione dei redditi con un credito di imposta con cui compensava il debito contributivo da versare alla Gestione Separata dell’INPS, di fatto, il contribuente minimo prima del Governo Monti, a giugno (se era oculato e ben assistito) non tirava fuori un centesimo di euro, compensava. Oggi, versa il dieci per cento di imposta (5% di acconto e 5% di saldo) oltre ai contributi (circa il 30%  del reddito imponibile). A titolo esemplificativo ma non esaustivo: basta pensare che un istruttore con un reddito (inteso come ricavi al netto dei costi) di 18. 000, ha uscite finanziarie per euro 1. 800 a titolo di imposta sostitutiva (5% + 5%) oltre a 5. 400 euro di contributi, in totale 7. 200 euro da versare in dichiarazione dei redditi.

Vi dimostriamo, numeri alla mano e prima di aprire la partita iva, con fogli excel, calcolando  in tempo reale la convenienza tra i vari regimi fiscali, quello per voi meno oneroso e maggiormente conveniente.

Nel 95% dei casi da noi esaminati il regime dei minimi, dopo la riforma Monti è un bagno di sangue finanziario: non buttate i vostri soldi.

Potete scegliere due pacchetti di assistenza:

a)     Finalizzato alla Scelta del regime

b)    Finalizzato alla scelta del regime e  ad avere assistenza contabile e tributaria annuale

c)     a + b

Per coloro che avessero già aperto la partita IVA in regime dei minimi, correte il rischio di aver perso già troppo tempo e denaro. Contattateci.

Sintesi e Vademecum

Apertura partita IVA

Come previsto dall’art. 35 DPR 633/72 ai fini IVA i soggetti che intraprendono nel territorio dello Stato l’esercizio di un’impresa, arte o professione hanno l’obbligo di presentare entro 30 giorni una dichiarazione di inizio attività (modello AA9/11).

Il modello AA9/11 deve essere presentato in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello può anche essere inviato in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante (le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite). Infine la comunicazione di inizio attività può essere trasmessa in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati alla trasmissione telematica.

Anche nell’ipotesi di un’eventuale variazione dei dati indicati nella dichiarazione iniziale o nel caso di cessazione dell’attività deve essere presentata, entro 30 giorni, un’apposita denuncia.
Il codice ATECO da indicare nel modello AA9/11 varia a seconda della qualifica se presente o temporanea, vi consigliamo di contattarci.

I liberi professionisti non devono essere iscritti alla CCIAA. 

Iscrizione Gestione Separata INPS

La L. 335/95 (art. 2 c. 26) ha previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps dei liberi professionisti privi di una Cassa di previdenza.
L’iscrizione deve essere effettuata o tramite consegna diretta del modulo GS-COD SC04 presso gli sportelli INPS oppure tramite invio per posta raccomandata o con invio telematico attraverso il sito  inps.it.
La base imponibile previdenziale è pari all’imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese sostenute.

Il contributo alla Gestione Separata è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell’anno di riferimento (per il 2014: 20% per i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, 28,72% per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria).
Il contributo è interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest’ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l’intero importo.

Il versamento del contributo avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti IRPEF.

Fisioterapisti: guida fiscale e previdenziale per aprire la partita iva

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I Fisioterapisti che volessero aprile la partita iva possono scegliere tra tre regimi fiscali: il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000,  quello ordinario ed il regime dei minimi. Ai fini previdenziali, poiché sono privi di cassa privata essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS.

Fisioterapisti: guida fiscale e previdenziale per aprire la partita iva

I Fisioterapisti che volessero aprile la partita iva possono scegliere tra tre regimi fiscali: il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000,  quello ordinario ed il regime dei minimi. Ai fini previdenziali, poiché sono privi di cassa privata essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS.

Aspetti Previdenziali

La Gestione Separata, presenta una grande convenienza: si paga a percentuale sul reddito dichiarato e non prevede il versamento dei contributi fissi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, ricordiamo che un commerciante o un artigiano versano circa 880 euro ogni tre mesi, 3600 annui: anche se hanno una perdita devono versare il minimale.

Con la Gestione Separata INPS, se il reddito è zero, i contributi non devono essere versati: si versano in percentuale al reddito (circa il 30%) e non prevedono un minimale.

Aspetti Fiscali

La quasi totalità dei consulenti consiglia di aprire partita iva in regime dei minimi: è un errore nella quasi totalità dei casi, un agguato finanziario.

Il governo Monti ha riformato il regime dei minimi, con decorrenza “reddituale” dal 1° gennaio 2012: penalizzandolo. Hanno creato lo specchietto per le allodole, riducendo l’aliquota di imposta sostitutiva dell’Irpef dal 20% al 5%.

Di fatto, prima in Unico i contribuenti minimi versavano solo il saldo, pertanto,  il 20% di cui sopra era effettivo. Dal giugno del 2013 (Unico PF 2013 Redditi 2012) i contribuenti minimi hanno versato il saldo e l’acconto, tradotto il 5% + il 5%, uguale il 10% di uscite finanziarie effettive.

Per capire perché parliamo di “specchietto per allodole” non basta però, andiamo avanti:  il governo Monti ha abrogato il diritto per i contribuenti minimi di appore la ritenuta di imposta in fattura, in capo ai clienti titolari di partita iva. Il professionista sveglio, contrattava sul netto, accollava la ritenuta al cliente soggetto passivo IVA,  portandosi in deduzione i costi inerenti alla propria attività, arrivava in dichiarazione dei redditi con un credito di imposta con cui compensava il debito contributivo da versare alla Gestione Separata dell’INPS, di fatto, il contribuente minimo prima del Governo Monti, a giugno (se era oculato e ben assistito) non tirava fuori un centesimo di euro, compensava. Oggi, versa il dieci per cento di imposta (5% di acconto e 5% di saldo) oltre ai contributi (circa il 30%  del reddito imponibile). A titolo esemplificativo ma non esaustivo: basta pensare che un istruttore con un reddito (inteso come ricavi al netto dei costi) di 18. 000, ha uscite finanziarie per euro 1. 800 a titolo di imposta sostitutiva (5% + 5%) oltre a 5. 400 euro di contributi, in totale 7. 200 euro da versare in dichiarazione dei redditi.

Vi dimostriamo, numeri alla mano e prima di aprire la partita iva, con fogli excel, calcolando  in tempo reale la convenienza tra i vari regimi fiscali, quello per voi meno oneroso e maggiormente conveniente.

Nel 95% dei casi da noi esaminati il regime dei minimi, dopo la riforma Monti è un bagno di sangue finanziario: non buttate i vostri soldi.

Potete scegliere due pacchetti di assistenza:

a)     Finalizzato alla Scelta del regime

b)    Finalizzato alla scelta del regime e  ad avere assistenza contabile e tributaria annuale

c)     a + b

Per coloro che avessero già aperto la partita IVA in regime dei minimi, correte il rischio di aver perso già troppo tempo e denaro. Contattateci.

Sintesi e Vademecum

Apertura partita IVA

Come previsto dall’art. 35 DPR 633/72 ai fini IVA i soggetti che intraprendono nel territorio dello Stato l’esercizio di un’impresa, arte o professione hanno l’obbligo di presentare entro 30 giorni una dichiarazione di inizio attività (modello AA9/11).

Il modello AA9/11 deve essere presentato in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello può anche essere inviato in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante (le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite). Infine la comunicazione di inizio attività può essere trasmessa in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati alla trasmissione telematica.

Anche nell’ipotesi di un’eventuale variazione dei dati indicati nella dichiarazione iniziale o nel caso di cessazione dell’attività deve essere presentata, entro 30 giorni, un’apposita denuncia.
Il codice ATECO da indicare nel modello AA9/11 varia a seconda della qualifica se presente o temporanea, vi consigliamo di contattarci.

I liberi professionisti non devono essere iscritti alla CCIAA.

Iscrizione Gestione Separata INPS

La L. 335/95 (art. 2 c. 26) ha previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps dei liberi professionisti privi di una Cassa di previdenza.
L’iscrizione deve essere effettuata o tramite consegna diretta del modulo GS-COD SC04 presso gli sportelli INPS oppure tramite invio per posta raccomandata o con invio telematico attraverso il sito  inps.it.
La base imponibile previdenziale è pari all’imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese sostenute.

Il contributo alla Gestione Separata è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell’anno di riferimento (per il 2014: 20% per i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, 28,72% per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria).
Il contributo è interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest’ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l’intero importo.

Il versamento del contributo avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti IRPEF.

Spedizionieri e Doganalisti: Come aprire la partita IVA

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CASSA EDILE Oggetto: Interessi per ritardato pagamento, variazione della percentuale.

Gli spedizionieri ed i doganalisti che volessero aprile la partita iva possono scegliere tra tre regimi fiscali: il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000,  quello ordinario ed il regime dei minimi. Ai fini previdenziali, poiché sono privi di cassa privata essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS.

Spedizionieri  & Doganalisti: guida fiscale e previdenziale per aprire la partita iva

Gli spedizionieri ed i dogananilisti che volessero aprile la partita iva possono scegliere tra tre regimi fiscali: il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000,  quello ordinario ed il regime dei minimi. Ai fini previdenziali, poiché sono privi di cassa privata essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS.

Aspetti Previdenziali

La Gestione Separata, presenta una grande convenienza: si paga a percentuale sul reddito dichiarato e non prevede il versamento dei contributi fissi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, ricordiamo che un commerciante o un artigiano versano circa 880 euro ogni tre mesi, 3600 annui: anche se hanno una perdita devono versare il minimale.

Con la Gestione Separata INPS, se il reddito è zero, i contributi non devono essere versati: si versano in percentuale al reddito (circa il 30%) e non prevedono un minimale.

Aspetti Fiscali

La quasi totalità dei consulenti consiglia di aprire partita iva in regime dei minimi: è un errore nella quasi totalità dei casi, un agguato finanziario.

Il governo Monti ha riformato il regime dei minimi, con decorrenza “reddituale” dal 1° gennaio 2012: penalizzandolo. Hanno creato lo specchietto per le allodole, riducendo l’aliquota di imposta sostitutiva dell’Irpef dal 20% al 5%.

Di fatto, prima in Unico i contribuenti minimi versavano solo il saldo, pertanto,  il 20% di cui sopra era effettivo. Dal giugno del 2013 (Unico PF 2013 Redditi 2012) i contribuenti minimi hanno versato il saldo e l’acconto, tradotto il 5% + il 5%, uguale il 10% di uscite finanziarie effettive.

Per capire perché parliamo di “specchietto per allodole” non basta però, andiamo avanti:  il governo Monti ha abrogato il diritto per i contribuenti minimi di appore la ritenuta di imposta in fattura, in capo ai clienti titolari di partita iva. Il professionista sveglio, contrattava sul netto, accollava la ritenuta al cliente soggetto passivo IVA,  portandosi in deduzione i costi inerenti alla propria attività, arrivava in dichiarazione dei redditi con un credito di imposta con cui compensava il debito contributivo da versare alla Gestione Separata dell’INPS, di fatto, il contribuente minimo prima del Governo Monti, a giugno (se era oculato e ben assistito) non tirava fuori un centesimo di euro, compensava. Oggi, versa il dieci per cento di imposta (5% di acconto e 5% di saldo) oltre ai contributi (circa il 30%  del reddito imponibile). A titolo esemplificativo ma non esaustivo: basta pensare che un istruttore con un reddito (inteso come ricavi al netto dei costi) di 18. 000, ha uscite finanziarie per euro 1. 800 a titolo di imposta sostitutiva (5% + 5%) oltre a 5. 400 euro di contributi, in totale 7. 200 euro da versare in dichiarazione dei redditi.

Vi dimostriamo, numeri alla mano e prima di aprire la partita iva, con fogli excel, calcolando  in tempo reale la convenienza tra i vari regimi fiscali, quello per voi meno oneroso e maggiormente conveniente.

Nel 95% dei casi da noi esaminati il regime dei minimi, dopo la riforma Monti è un bagno di sangue finanziario: non buttate i vostri soldi.

Potete scegliere due pacchetti di assistenza:

a)     Finalizzato alla Scelta del regime

b)    Finalizzato alla scelta del regime e  ad avere assistenza contabile e tributaria annuale

c)     a + b

Per coloro che avessero già aperto la partita IVA in regime dei minimi, correte il rischio di aver perso già troppo tempo e denaro. Contattateci.

Sintesi e Vademecum

Apertura partita IVA

Come previsto dall’art. 35 DPR 633/72 ai fini IVA i soggetti che intraprendono nel territorio dello Stato l’esercizio di un’impresa, arte o professione hanno l’obbligo di presentare entro 30 giorni una dichiarazione di inizio attività (modello AA9/11).

Il modello AA9/11 deve essere presentato in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello può anche essere inviato in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante (le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite). Infine la comunicazione di inizio attività può essere trasmessa in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati alla trasmissione telematica.

Anche nell’ipotesi di un’eventuale variazione dei dati indicati nella dichiarazione iniziale o nel caso di cessazione dell’attività deve essere presentata, entro 30 giorni, un’apposita denuncia.
Il codice ATECO da indicare nel modello AA9/11 varia a seconda della qualifica se presente o temporanea, vi consigliamo di contattarci.

I liberi professionisti non devono essere iscritti alla CCIAA.

Iscrizione Gestione Separata INPS

La L. 335/95 (art. 2 c. 26) ha previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps dei liberi professionisti privi di una Cassa di previdenza.
L’iscrizione deve essere effettuata o tramite consegna diretta del modulo GS-COD SC04 presso gli sportelli INPS oppure tramite invio per posta raccomandata o con invio telematico attraverso il sito  inps.it.
La base imponibile previdenziale è pari all’imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese sostenute.

Il contributo alla Gestione Separata è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell’anno di riferimento (per il 2014: 20% per i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, 28,72% per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria).
Il contributo è interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest’ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l’intero importo.

Il versamento del contributo avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti IRPEF.

Traduttori Interpreti: Come aprire la partita IVA

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I traduttori e gli interpreti che volessero aprire la partita iva possono scegliere tra tre regimi fiscali: il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000,  quello ordinario ed il regime dei minimi. Ai fini previdenziali, poiché sono privi di cassa privata essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS.

Traduttori Interpreti: guida fiscale e previdenziale per aprire la partita iva

I traduttori e gli interpreti che volessero aprile la partita iva possono scegliere tra tre regimi fiscali: il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000,  quello ordinario ed il regime dei minimi. Ai fini previdenziali, poiché sono privi di cassa privata essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS.

Aspetti Previdenziali

La Gestione Separata, presenta una grande convenienza: si paga a percentuale sul reddito dichiarato e non prevede il versamento dei contributi fissi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, ricordiamo che un commerciante o un artigiano versano circa 880 euro ogni tre mesi, 3600 annui: anche se hanno una perdita devono versare il minimale.

Con la Gestione Separata INPS, se il reddito è zero, i contributi non devono essere versati: si versano in percentuale al reddito (circa il 30%) e non prevedono un minimale.

Aspetti Fiscali

La quasi totalità dei consulenti consiglia di aprire partita iva in regime dei minimi: è un errore nella quasi totalità dei casi, un agguato finanziario.

Il governo Monti ha riformato il regime dei minimi, con decorrenza “reddituale” dal 1° gennaio 2012: penalizzandolo. Hanno creato lo specchietto per le allodole, riducendo l’aliquota di imposta sostitutiva dell’Irpef dal 20% al 5%.

Di fatto, prima in Unico i contribuenti minimi versavano solo il saldo, pertanto,  il 20% di cui sopra era effettivo. Dal giugno del 2013 (Unico PF 2013 Redditi 2012) i contribuenti minimi hanno versato il saldo e l’acconto, tradotto il 5% + il 5%, uguale il 10% di uscite finanziarie effettive.

Per capire perché parliamo di “specchietto per allodole” non basta però, andiamo avanti:  il governo Monti ha abrogato il diritto per i contribuenti minimi di appore la ritenuta di imposta in fattura, in capo ai clienti titolari di partita iva. Il professionista sveglio, contrattava sul netto, accollava la ritenuta al cliente soggetto passivo IVA,  portandosi in deduzione i costi inerenti alla propria attività, arrivava in dichiarazione dei redditi con un credito di imposta con cui compensava il debito contributivo da versare alla Gestione Separata dell’INPS, di fatto, il contribuente minimo prima del Governo Monti, a giugno (se era oculato e ben assistito) non tirava fuori un centesimo di euro, compensava. Oggi, versa il dieci per cento di imposta (5% di acconto e 5% di saldo) oltre ai contributi (circa il 30%  del reddito imponibile). A titolo esemplificativo ma non esaustivo: basta pensare che un istruttore con un reddito (inteso come ricavi al netto dei costi) di 18. 000, ha uscite finanziarie per euro 1. 800 a titolo di imposta sostitutiva (5% + 5%) oltre a 5. 400 euro di contributi, in totale 7. 200 euro da versare in dichiarazione dei redditi.

Vi dimostriamo, numeri alla mano e prima di aprire la partita iva, con fogli excel, calcolando  in tempo reale la convenienza tra i vari regimi fiscali, quello per voi meno oneroso e maggiormente conveniente.

Nel 95% dei casi da noi esaminati il regime dei minimi, dopo la riforma Monti è un bagno di sangue finanziario: non buttate i vostri soldi.

Potete scegliere due pacchetti di assistenza:

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Per coloro che avessero già aperto la partita IVA in regime dei minimi, correte il rischio di aver perso già troppo tempo e denaro. Contattateci.

Sintesi e Vademecum

Apertura partita IVA

Come previsto dall’art. 35 DPR 633/72 ai fini IVA i soggetti che intraprendono nel territorio dello Stato l’esercizio di un’impresa, arte o professione hanno l’obbligo di presentare entro 30 giorni una dichiarazione di inizio attività.

Il modello AA9/11 deve essere presentato in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello può anche essere inviato in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante (le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite). Infine la comunicazione di inizio attività può essere trasmessa in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati alla trasmissione telematica.

Anche nell’ipotesi di un’eventuale variazione dei dati indicati nella dichiarazione iniziale o nel caso di cessazione dell’attività deve essere presentata, entro 30 giorni, un’apposita denuncia.
Il codice ATECO da indicare nel modello AA9/11 è il 743000 “traduzione e interpretariato”.

I liberi professionisti non devono essere iscritti alla CCIAA.

Iscrizione Gestione Separata INPS

La L. 335/95 (art. 2 c. 26) ha previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps dei liberi professionisti privi di una Cassa di previdenza.
L’iscrizione deve essere effettuata o tramite consegna diretta del modulo GS-COD SC04 presso gli sportelli INPS oppure tramite invio per posta raccomandata o con invio telematico attraverso il sito  inps.it.
La base imponibile previdenziale è pari all’imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese sostenute.

Il contributo alla Gestione Separata è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell’anno di riferimento (per il 2014: 20% per i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, 28,72% per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria).
Il contributo è interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest’ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l’intero importo.

Il versamento del contributo avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti IRPEF.

Società Cooperativa Agricola: aspetti giuridici e riflessi fiscali nel mondo vitivinicolo

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Un primo quadro di riferimento sul mondo delle cooperative agricole nel settore vitivinicolo, allo scopo di fare focus sul presupposto soggettivo, la mutualità prevalente, la riserva minima obbligatoria ed un assaggio della esenzione Ires…

Il Modello della “Società Cooperativa Agricola” aspetti giuridici e riflessi fiscali

Presupposto Soggettivo

L’articolo 2135 del codice civile[1] dispone che le cooperative sono considerate imprenditori agricoli se utilizzano per lo svolgimento di determinate attività[2] “prevalentemente prodotti dei soci”.

L’articolo 1 del D. Lgs nr. 99/2004 ha chiarito che le cooperative agricole possono assumere la qualifica di “Società Agricola” quando nel proprio oggetto sociale è previsto l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui al richiamato articolo 2135 del Codice Civile e la denominazione contiene l’indicazione di Società Agricola.

Mutualità Prevalente

Il carattere della mutualità prevalente è elemento base per usufruire dei benefici fiscali, ai sensi dell’articolo 2512 c. C. I requisiti per ottenerla sono i seguenti:

1.      la cooperativa deve svolgere prevalentemente la sua attività a favore dei soci;

2.      deve essere iscritta in un apposito albo presso il quale si deposita annualmente il bilancio;

3.      deve prevedere nello statuto e rispettare i requisiti mutualistici di cui all’articolo 2514[3] del c. C.

Nel dettaglio è poi l’articolo 2513 c. C. [4] che identifica e disciplina il carattere della prevalenza, in particolare alla lettera “C” dispone che:

“il costo dei beni o servizi conferiti dai soci deve superare il 50% del costo totale delle merci, materie prime, sussidiarie, riportato nella voce B6 del conto economico, ovvero dei servizi acquistati, il cui costo complessivo è riscontrabile nella voce B7”.

Non rilevano ai fini del criterio della prevalenza e quindi sono esclusi dal relativo computo, sia i proventi derivanti da contributi pubblici (classificati nella voce A5 del conto economico), sia l’eventuale incremento delle rimanenze.

Resta fermo che la condizione di prevalenza deve sempre essere documentata dagli amministratori e dai sindaci nella nota integrativa. Si fa notare che possono quantificare la prevalenza in base alla quantità, anziché il valore, dei prodotti conferiti dai soci.

Ires

Ai fini dell’imposizione diretta i redditi derivanti dalla manipolazione e/o trasformazione dei prodotti conferiti dai soci godono della esenzione da Ires[5].

Anche la mera rivendita dei prodotti conferiti, in tal caso l’uva et similia, gode della esenzione ai fini delle imposte dirette[6].

Misura dell’esenzione

L’articolo 12 della Legge n. 904/77 dispone che per le cooperative agricole l’esenzione ai fini Ires ammonta all’80% dell’utile netto annuale destinato alla riserva indivisibile, compresa quella legale.

Riserva Minima Obbligatoria

Le cooperative agricole devono destinare a riserva almeno il 30% dell’utile netto annuale[7]. Ai sensi del nuovo disposto del comma 1 dell’articolo 6 del D. L. 63/2002, è assoggettato a  tassazione in misura di un decimo l’importo accantonato a riserva minima obbligatoria. Pertanto, essendo la riserva pari al 30% degli utili netti annuali, la parte di fatto assoggettata ad Ires è pari al 3%.  

 

[1] Modificato dall’articolo 1 del D. Lgs n. 228/2001.

[2] 2135 Codice Civile –Regio Decreto nr. 262/1942 – Imprenditore Agricolo.

1. è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge

 

[3] Articolo 2514 c. C. “Requisiti delle Cooperative a Mutualità Prevalente”.

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

 

[4] Articolo 2513 C. C. “Criteri per la Definizione delle Prevalenza”.

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; (2)

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

 

[5] Ai sensi dell’articolo 10 del D. P. R. 601/73.

[6] A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 350/2003.

[7] Ai sensi dell’articolo 2545 – quater del Codice Civile.

Rivalutazione terreni edificabili: riaperti i termini per l’affrancamento

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La legge di stabilità ha riaperto fino al 30 giugno 2014  i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli (in tal senso anche la cessione di cubatura) purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2014 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

Rivalutazione terreni edificabili: riaperti i termini per l’affrancamento

La legge di stabilità ha riaperto fino al 30 giugno 2014  i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli (in tal senso anche la cessione di cubatura) purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2014 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito

La facoltà di rivalutare il valore d’acquisto delle aree edificabili è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso (in tal senso anche la permuta del terreno in cambio di immobili) delle aree in questione. Pertanto in tal modo a fronte di un gettito  medio di imposta sulla plusvalenza da cessione pari al 40% (ad eccezione della tassazione separata che può essere mediamente inferiore di un 5%), il cedente sconta un affrancamento secco del 4% (pagabile in tre comode rate o in unica soluzione).  Consigliato, tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito (entro 30. 06. 2014), il cedente può pacificamente versare l’imposta sostitutiva in unica rata e chiudere la partita con il Fisco.

L’Aliquota

L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del 4% rispetto al valore attribuito all’area tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa). Nell’ipotesi in cui il terreno fosse ceduto prima del 30 giugno 2014, la perizia dovrà essere esposta prima del rogito dal momento che il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in occasione dell’atto di vendita.

Le rate

La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento:

1.       unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2014;

2.       tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze:

a.       30. 06. 2014;

b.      30. 06. 2015 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056);

c.       30. 06. 2016 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056).

Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione per un’area già rivalutata in passato, di non versare il 4% per intero ma limitarsi alla differenza.

Per info o assistenza professionale specializzata contattare lo Studio Associato Alessio Ferretti & Partners  o Network Fiscale S. R. L. Unipersonale chiamando al 

Numero Verde 800. 19. 27. 52  – a. Ferretti@networkfiscale. Com

 

 

 

CUBATURA: TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ATTI DI CESSIONE DI CUBATURA (DIRITTI EDIFICATORI)

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Trattamento tributario degli atti di cessione di cubatura: Gli atti di cessione di cubatura, producendo effetti analoghi a quelli derivanti dagli atti costitutivi di diritti reali immobiliari, devono essere assoggettati all’aliquota di cui all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d. P. R. 26/10/1972, n. 634.  

Risoluzione del 17/08/1976 n. 250948 – Ministero delle Finanze  Tasse e Imposte Indirette sugli Affari   Imposta di registro.

Trattamento tributario degli atti di cessione di cubatura.   

Sintesi: Gli atti di cessione di cubatura, producendo effetti analoghi a quelli derivanti dagli atti costitutivi di diritti reali immobiliari, devono essere assoggettati all’aliquota di cui all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d. P. R. 26/10/1972, n. 634.  

Testo:   La  .   chiede  allo Scrivente di conoscere il trattamento tributario,  ai fini  dell’imposta di  registro,  da riservare ad un atto con  cui  i  signori. ,    proprietari  di   un  lotto  di  terreno  con  sovrastante  casa  di abitazione,   intendono cedere,   verso pagamento di corrispettivo,  una quota parte   di  mc.    2913  dei volumi edificabili concernenti il detto lotto alla s. R. L.   . ,  che  s’impegna a realizzare tale cubatura sui terreni di  sua proprietà,  inseriti dal  piano particolareggiato n. 20/F del Comune di. Nel medesimo comprensorio del lotto dei.

In   proposito  l’Associazione   medesima  sostiene  che  l’atto  debba essere tassato  mediante l’applicazione  dell’aliquota di cui all’art. 2 Tariffa all. A,    parte I  del D. P. R.   26. 10. 1972,  n.   634,  e non con l’aliquota prevista dall’art.    1  della  stessa tariffa,  in quanto non ha per oggetto un diritto reale di godimento.

In  buona sostanza,   l’atto,  della cui tassazione si e’ chiesto  il  parere, verrebbe   a  concretarsi   nell’assenso  che  il  venditore  – nella specie i signori . –  darebbe alla societa’ acquirente – nella specie la. – a costruire  sul terreno  della medesima acquirente un  edificio  di  volumetria maggiore  rispetto a  quella prevista dal piano regolatore,  con contemporanea rinunzia,   peraltro,  da  parte dei signori. ,  a realizzare un  edificio della   cubatura  originaria,   in  modo  che  essi potranno costruire il loro immobile  per una  volumetria complessiva che  dovrà  essere  pari  a  quella originaria  ridotta esattamente  della misura ceduta alla societa’ acquirente.

Se   questa  e’   l’essenza dell’atto che si vuol porre in essere fra le parti interessate,   quale appare  desumibile dalla sintetica esposizione in cui  il quesito   e’  racchiuso   e  dall’analisi  del  progetto del contratto stesso, allegato  al quesito,   sembra a questo Ministero che si debba  convenire  con quanto   piu’  volte   affermato  dalla  Corte  di  Cassazione (cfr.   sentenze 6. 7. 1972  N.   2235,  21. 3. 1973 n.   802, 30. 4. 1974 n.   1231, 22. 1. 1975 n.   250; 21. 5. 1975   n.   2017),   nel  senso  che  il  caso  di  specie  da’ luogo alla produzione  di effetti  analoghi a quelli derivanti da un atto costitutivo  di diritti reali immobiliari. E’  stato,  infatti,  precisato dalla Suprema Corte nelle suaccennate sentenze che  nella  cessione   di  cubatura  si  verifica  l’acquisto  di  un  diritto strutturalmente  assimilabile alla  categoria dei diritti reali immobiliari di godimento,  in quanto  la volontà dei privati contraenti, nel porre in essere il   trasferimento  di   una  delle facoltà in cui si estrinseca il diritto di proprietà,    e  cioè   quella  di  costruire,   modifica   il   limite   di edificabilità   fissato dal  Piano regolatore peri singoli appezzamenti,  con la  conseguente compressione  del diritto  di  proprietà  del  cedente  e  il correlativo    aumento   dell’edificabilità    sull’area   del   cessionario.

Da    quanto   sopra   esposto  deriva,   contrariamente  a  quanto  sostenuto dall’. ,   che all’atto  in parola si rende applicabile l’aliquota  di  cui all’art.   1  della  Tariffa,  all.   A. ,  parte  I  del  citato D. P. R.   n. 634. Si    prega   di    comunicare   il   contenuto   della  presente  risoluzione all’Associazione   interessata,   che   ha  la   propria  sede   in .   .     

scarica risoluzione   del 17/08/1976 n. 250948 in pdf

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IMU sulla prima casa: conguaglio da versare entro il 24 gennaio 2014

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Ancora 18 giorni per versare la mini IMU ovvero la parte dell’imposta sulla prima casa che i contribuenti sono chiamati a saldare entro il 24 gennaio 2014. Infatti, si deve versare il 40% della differenza rispetto a quanto pagato nello scorso anno, ma solo se il comune in cui ricade la proprietà ha aumentato l’aliquota rispetto a quella standard del 4 per mille.  

 

IMU sulla prima casa: conguaglio da versare entro il 24 gennaio 2014

 

Ancora 18 giorni per versare la mini IMU ovvero la parte dell’imposta sulla prima casa che i contribuenti sono chiamati a saldare entro il 24 gennaio 2014. Infatti, si deve versare il 40% della differenza rispetto a quanto pagato nello scorso anno, ma solo se il comune in cui ricade la proprietà ha aumentato l’aliquota rispetto a quella standard del 4 per mille. Per effettuare il versamento occorre utilizzare il modello F24 da presentare a uno sportello bancario o a uno postale o il più bollettino postale.

 

Come Calcolare il conguaglio l’IMU sulla prima casa del 24. 01. 2014

La base imponibile per l’abitazione principale si individua rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e moltiplicando per il coefficiente 160: all’importo ottenuto si dovranno aggiungere, da una parte l’aliquota base al 4 per mille e, dall’altra, l’aliquota decisa dal Comune di residenza, considerando anche le detrazioni per la prima casa (200 euro) e per i figli conviventi sotto i ventisei anni (50 euro ciascuno); a questo punto si fa la differenza tra l’importo con l’aliquota Imu decisa al rialzo dal Comune e quello con l’aliquota base al 4 per mille: il contribuente ne paga il 40 per cento, il resto è a carico dello Stato; il saldo, secondo le stime della Cgia di Mestre, va in media da 60 euro per un appartamento di tipo economico (classe catastale A3) fino a 103 euro per un immobile di tipo civile (classe catastale A2).

Sono circa 2. 500 i Comuni italiani interessati dalla mini-Imu, di cui 50 capoluoghi di provincia: Ancona, Frosinone, Perugia e Rieti, come d’altronde Milano, a suo tempo hanno portato l’aliquota al 6 per mille.

PRIMA CASA: La nuova tassazione ai fini dell’imposta di registro a decorrere dal 1 gennaio 2014 per gli acquisti della prima casa.

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L’art. 1 della tariffa cit. , così come riformulato dall’art. 10, comma 1, d. Lgs. N. 23/2011, prevede al secondo periodo applicazione  dell’aliquota proporzionale del 2 per cento per “le case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.

PRIMA CASA:  La nuova tassazione ai fini dell’imposta di registro a decorrere dal 1 gennaio 2014 per gli acquisti della prima casa.

 

L’art. 1 della tariffa cit. , così come riformulato dall’art. 10, comma 1, d. Lgs. N. 23/2011, prevede al secondo periodo applicazione  dell’aliquota proporzionale del 2 per cento per “le case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.

Per  tali  acquisti, in  applicazione dei  commi 2  e  3  dell’art. 10  cit. ,  l’imposta di  registro proporzionale non può comunque essere inferiore a 1000 euro, le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 50 euro ciascuna, e non sono dovuti l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

è stata mantenuta in vigore, senza modifiche, la nota II-bis all’art. 1 cit. , e pertanto restano immutate le condizioni soggettive, oggetto delle dichiarazioni in atto di cui alle lettere a), b) e c) della suddetta nota, la disciplina delle pertinenze e quella della decadenza (oltre alla disposizione relativa all’anticipazione dell’agevolazione in caso di preliminari di cessioni soggette ad iva).

Va  precisato, con  riguardo alla  decadenza, che  la  rideterminazione dell’imposta dovuta “nella misura ordinaria”, in relazione alla quale parametrare anche la sanzione del 30 per cento (cfr. Il comma 4 della nota II-bis: “… sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sopratassa pari al 30 per cento delle stesse imposte”), è solo quella relativa all’imposta di registro, restando le imposte ipotecaria e catastale in ogni caso dovute nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

Resta poi ferma la previsione dell’art. 66, l. 21 novembre 2000 n. 342, ai sensi della quale il requisito della residenza nel Comune, di cui alla nota II-bis cit. , non è richiesto qualora l’acquirente faccia  parte  del  personale  delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia,  trattandosi  di  una disposizione che incide non sulla misura dell’imposta di registro dovuta per un atto di cui all’art. 1 della  tariffa cit. ,  ma  su  una  delle  condizioni soggettive per  l’accesso al  trattamento previsto dall’art. 1 stesso.

Deve ritenersi, inoltre, che resti applicabile la disciplina del credito di imposta, di cui all’art. 7 l. N. 448/1998, non configurando, questa, un’agevolazione che incide sulla misura dell’imposta di registro proporzionale dovuta per i trasferimenti a titolo oneroso della cd. Prima casa. Infatti, il credito consente di ridurre l’importo dell’imposta di registro da pagare se utilizzato a scomputo dell’imposta di registro dovuta per l’atto che dà origine al credito stesso ovvero per l’intero importo dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

L’art. 1 della tariffa cit. , nella sua nuova formulazione, introduce, però, dal 1° gennaio 2014, una diversa definizione dei requisiti oggettivi delle case di abitazione, per il cui acquisto a titolo oneroso è possibile usufruire – in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis – di un’aliquota ridotta dell’imposta di registro (2 per cento), definizione che appare ancorata solo alla categoria catastale.

Si esprime, infatti, la nuova previsione nel senso che l’aliquota del 2 per cento è dovuta, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis per “le case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.

Invece, l’art. 1 della tariffa nella versione vigente fino al 31 dicembre 2013 stabilisce, in presenza delle condizioni previste dalla nota II-bis per l’acquisto della cd. Prima casa, l’applicazione di un’aliquota ridotta ai trasferimenti aventi ad oggetto case di abitazione non di lusso, individuate secondo i criteri stabiliti dal decreto del ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969.

E sulla base dei medesimi requisiti e condizioni è stata conformata anche la disciplina di favore per gli acquisti della cd. Prima casa nell’ambito dell’iva nonché per gli acquisti della stessa a causa di morte o a titolo gratuito con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale.

Inoltre, sia nella nota II-bis cit. Che nell’art. 7 della legge n. 448/1998, relativo al credito di imposta,  rimane  l’espressione  “abitazione  non  di  lusso”,  tradizionalmente riferita  ai  predetti requisiti “strutturali” di cui al dm 2 agosto 1969, che nella nuova prospettiva non paiono invece più necessari, rimanendo determinante solo il dato catastale. Questi disallineamenti nell’ambito dell’imposta di  registro  sembrano,  pertanto,  superabili  in  via  interpretativa, non  ritenendosi rilevanti, rispetto al nuovo requisito oggettivo come definito dalla novella, i riferimenti all’abitazione non di lusso secondo i parametri del d. M. Del 1969.

D’altro canto, a ben vedere, il requisito oggettivo per l’applicazione dell’aliquota ridotta per l’acquisto della cd. Prima casa è definito nel testo dell’art. 1 della tariffa, che rinvia alla nota II-bis solo per l’individuazione delle condizioni per l’accesso al beneficio. E si potrebbe anche ritenere che se prima della modifica in esame la qualifica di “non di lusso”, di cui all’art. 1 della tariffa, era legata alle  caratteristiche del  d. M. 2  agosto 1969, a  seguito dell’art. 10  d. Lgs. N.   23/2011 la definizione degli immobili “non di lusso”, richiamata dalla nota II-bis, sia riferita alla classificazione catastale degli stessi.

Una diversità relativa alla definizione del requisito oggettivo emerge, però, anche rispetto ad altri tributi, in cui il legislatore ha ritenuto opportuno richiamare la disciplina sulla “prima casa” in modo originariamente uniforme quanto ai requisiti ed alle condizioni.

In particolare, si segnala che il d. P. R. N. 633/1972 in materia di iva non pare intaccato dalla riforma in esame e, dunque, la disciplina relativa alle cessioni della “prima casa” resta ancorata ai soli requisiti di cui al d. M. Del 1969 (con l’effetto, ad esempio, che l’acquisto di un’abitazione classificata A/8 – cui non può trovare applicazione l’aliquota ridotta del 2% per la “prima casa” ai fini  dell’imposta di  registro  –  potrebbe  usufruire  del  trattamento di  favore  ai  fini  dell’iva  in presenza dei requisiti non di lusso).

Problemi interpretativi potrebbero poi porsi con riferimento alla cd. Agevolazione “prima casa” ai fini degli acquisti per successione o donazione in quanto tale disciplina da un lato fa riferimento alle abitazioni non di lusso, pur non richiamando espressamente il d. M. Del 1969, da un altro lato rinvia all’art. 1 ed alla Nota –II bis della tariffa, dall’altro ancora menziona genericamente la misura fissa. Per effetto di tali richiami, tuttavia, in via interpretativa si potrebbe ragionevolmente sostenere che trovino applicazione le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro agli acquisti per successione e donazione di case di abitazione classificate nella categoria catastale A, escluse le categorie A1, A8 e A9, a prescindere dai requisiti non di lusso di cui al d. M. 2 agosto 1969.

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