Home Blog Page 197

Circolare INPS n. 61 14/05/2014

0

Il processo di telematizzazione della presentazione di tutte le istanze di prestazione/servizio, avviato dall’Istituto con la circolare n. 110 del 30 agosto 2011 e poi esteso anche alle prestazioni/servizi della Gestione dipendenti pubblici e della Gestione lavoratori dello sport e dello spettacolo, ha rafforzato nella cittadinanza l’esigenza di una presenza “sicurizzante” del funzionario INPS, in un contesto che garantisca accoglienza e tutoraggio.

Circolare n. 61 14/05/2014

OGGETTO: Supporto all’utenza debole nella presentazione delle domande telematiche di prestazione/servizio.

SOMMARIO: – Circolare n. 113/11: adeguata implementazione dell’area di front office di postazioni informatiche selfservice;

– presentazione diretta on line delle domande di servizio e fruizione dei servizi residenti mediante postazioni informatiche selfservice;

– azione di accoglienza e assistenza tecnica all’ utenza c. D. Debole.

Il processo di telematizzazione della presentazione di tutte le istanze di prestazione/servizio, avviato dall’Istituto con la circolare n. 110 del 30 agosto 2011 e poi esteso anche alle prestazioni/servizi della Gestione dipendenti pubblici e della Gestione lavoratori dello sport e dello spettacolo, ha rafforzato nella cittadinanza l’esigenza di una presenza “sicurizzante” del funzionario INPS, in un contesto che garantisca accoglienza e tutoraggio.

Al fine di assicurare a tutti l’accessibilità ai servizi, con particolare riferimento a quei soggetti che si trovino in situazioni di debolezza o che non dispongano delle necessarie capacità o possibilità di interazione per via telematica, l’Istituto, con la circolare n. 113 del 30 agosto 2011, ha previsto una implementazione dell’area di front office con un numero adeguato di postazioni informatiche self service.

Attraverso tali postazioni, in un ambiente connotato da affidabilità e sicurezza non solo tecnologica, gli utenti in possesso di PIN possono direttamente procedere alla presentazione on line delle domande di servizio oppure effettuare tutte quelle interazioni con gli archivi informatici dell’Istituto per le quali risultano abilitati.

Si richiama al riguardo il carattere dispositivo di quanto contenuto nelle circolari citate, al fine di garantire all’utenza l’agibilità di un contesto affidabile, sicuro e volto a rimuovere tutti gli ostacoli connessi al digital divide che ancora colpisce le fasce più deboli della popolazione.

Per tale ragione è fondamentale che ogni qualvolta l’utenza manifesti presso l’area di front office difficoltà rispetto alla fruizione dei servizi dell’Istituto e, in particolare, alla presentazione on line delle domande di servizio, la Sede si assuma l’onere di affrontare tale difficoltà e provveda quindi, in tempo reale, a risolvere essa stessa il problema rappresentato.

Si ribadisce, pertanto, che presso le aree di front office devono essere disponibili un numero adeguato di postazioni informatiche self service.

Per consentire l’effettivo utilizzo di tali postazioni anche a quegli utenti, dotati di PIN, comunque non in grado di interagire autonomamente con gli strumenti informatici, è indispensabile che il responsabile URP, coadiuvato dai funzionari di sala e dal restante personale assegnato all’Ufficio relazioni con il pubblico, nonché dai funzionari informatici dei Gruppi di assistenza informatica interna ed esterna (G. A. I. ) di cui alla Circolare n. 112/2011, ove presenti, si faccia concretamente carico della necessità dell’utenza, supportandola nella utilizzazione delle postazioni self service per la presentazione telematica delle istanze di prestazione/servizio e per la fruizione dei servizi residenti nel cassetto previdenziale, svolgendo anche l’eventuale necessaria azione di assistenza tecnica.

Nell’evidenziare che restano ferme tutte le disposizioni contenute nella Circolare n. 137/2011, in particolare quelle relative al rilascio immediato del Pin dispositivo al cittadino, si ribadisce che è assolutamente fondamentale informare l’utente della possibilità di presentare immediatamente la domanda telematicamente presso le postazioni informatiche self service.

In alternativa dovranno essere fornite all’utenza tutte le informazioni utili alla prenotazione della presentazione della domanda telematica presso lo stesso sportello veloce attraverso il Contact Center Multicanale.

Nel richiamare l’attenzione delle Direzioni regionali sulla puntuale, tempestiva e conforme attuazione di quanto contenuto nella presente circolare, si evidenzia che sarà cura della Direzione generale effettuare attività di monitoraggio e verifica, al fine di garantire una completa, corretta e omogenea attuazione delle disposizioni fornite sull’intero territorio nazionale.

E-Commerce: Guida Fiscale 2.0 Vendita diretta

0

L’ecommerce in Italia si distingue in diretto ed indiretto,  per quest’ultimo si intende quello rivolto alla cessione di beni “fisici” con consegna “tradizionale”,  il diretto, invece, fa riferimento alle cessioni con beni downloadables (tipo files, software, et similia) immediatamente usufruibili dall’acquirente in via telematica (mail, download).

E-Commerce: Guida Fiscale 2. 0 Vendita diretta

L’ecommerce in Italia si distingue in diretto ed indiretto,  per quest’ultimo si intende quello rivolto alla cessione di beni “fisici” con consegna “tradizionale”,  il diretto, invece, fa riferimento alle cessioni con beni downloadables (tipo files, software, et similia) immediatamente usufruibili dall’acquirente in via telematica (mail, download).

 

Commercio Elettronico Diretto

Nell’ecommerce con vendita diretta, le compravendite si perfezionano (compresa la “consegna” tramite mail/download) in via telematica e si basano su beni virtuali o servizi (es: omniatax. Corecommerce. Com).

Ai fini IVA la territorialità varia come segue:

a)     Se il committente è soggetto passivo IVA l’operazione ai fini IVA si considera rilevante nel paese in cui esso è “stabilito” ad eccezione di vendite effettuate a soggetti extra comunitari;

b)    Se il committente non è soggetto passivo IVA l’operazione ai fini IVA si considera rilevante nel paese del prestatore;

 

RICORDIAMO CHE: La disciplina Iva del commercio elettronico indiretto per compravendite effettuate da cedente italiano si configura come segue:

1.       Cessioni a clienti italiani;

2.       Cessioni a clienti UE  (Comunitari);

3.       Cessioni a Clienti Extra UE (Extracomunitari).

Ognuna di queste fattispecie è oggetto di una guida dedicata nella nostra sezione speciale E-Commerce.

Chiama il numero verde 800. 19. 27. 52 o contattaci alla mail ecommerce@networkfiscale. Com per ricevere assistenza dedicata a:

WELCOME%20WOMEN%207. JpgA ricevere assistenza per redigere un piano di fattibilità per avviare un E-Commerce

Consulenza Fiscale sulla impostazione e gestione di attività E-Commerce

Consulenza Amministrativa sulle impostazione e gestione E-Commerce

Ricevere Assistenza Globale dalla Costituzione di una S. R. L. Alla gestione dell’E-Commerce.

I nostri piani tariffari sono, chiari,  sostenibili e su misura del cliente.

 

E-Commerce: Guida Fiscale 1.2 Vendita indiretta cessione a clienti UE

0

Come anticipato nelle precedenti guide per commercio elettronico di tipo “indiretto” si intende quello rivolto alla cessione di beni “fisici” con consegna “tradizionale”,  il diretto, invece, fa riferimento alle cessioni con beni downloadables per intenderci, tipo files, software, et similia, nel caso in esame affrontiamo vendite indirette a clienti comunitari (UE).

E-Commerce: Guida Fiscale 1. 2 Vendita indiretta cessione a clienti UE

Come anticipato nelle precedenti guide per commercio elettronico di tipo “indiretto” si intende quello rivolto alla cessione di beni “fisici” con consegna “tradizionale”,  il diretto, invece, fa riferimento alle cessioni con beni downloadables per intenderci, tipo files, software, et similia, nel caso in esame affrontiamo vendite indirette a clienti comunitari (UE).

 

Commercio Elettronico Indiretto: Cessione a Clienti UE

Quando una vendita indiretta viene effettuata a clienti comunitari si deve fare distinzione a seconda che l’acquirente o cessionario sia consumatore finale o  soggetto passivo IVA.

In caso di cessionario consumatore finale:

a)     Le vendite sono assoggettate ad IVA in Italia se il cedente italiano, sia nell’anno precedente che in quello in corso, ha effettuato, nello Stato membro in cui risiede il cliente, vendite a distanza di ammontare complessivo inferiore ad €. 100. 000,00[1]-[2].

b)    Per vendite superiori ad €. 100. 000,00[3]  l’operazione deve scontare l’imposta nello Stato membro di residenza dell’acquirente ed il cedente sarà tenuto a nominare un proprio rappresentante fiscale in loco o ad identificarsi direttamente in tale paese ai fini dell’assolvimento dell’IVA.

 

Come anticipato nella guida 1. 1 quando la cessione è assoggettata ad IVA in Italia si applica il Regime delle vendite per corrispondenza, che prevede  l’esenzione sia dall’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale , sia dall’obbligo di emissione della fattura, salvo che la stessa sia esplicitamente richiesta, prima del pagamento o, se antecedente, della spedizione, dall’acquirente in ipotesi di soggetto passivo IVA e non solo. Resta fermo l’adempimento dei  corrispettivi delle vendite che devono essere annotati nell’apposito registro[4]-[5].

Quando il cessionario è soggetto passivo IVA in un altro Stato membro, si configura una cessione intracomunitaria[6] per la quale deve essere emessa fattura con IVA non imponibile.

 

RICORDIAMO CHE: La disciplina Iva del commercio elettronico indiretto per compravendite effettuate da cedente italiano si configura come segue:

1.       Cessioni a clienti italiani;

2.       Cessioni a clienti UE  (Comunitari);

3.       Cessioni a Clienti Extra UE (Extracomunitari).

Ognuna di queste fattispecie è oggetto di una guida dedicata nella nostra sezione speciale E-Commerce.

Chiama il numero verde 800. 19. 27. 52 o contattaci alla mail ecommerce@networkfiscale. Com per ricevere assistenza dedicata a:

WELCOME%20WOMEN%207. JpgA ricevere assistenza per redigere un piano di fattibilità per avviare un E-Commerce

Consulenza Fiscale sulla impostazione e gestione di attività E-Commerce

Consulenza Amministrativa sulle impostazione e gestione E-Commerce

Ricevere Assistenza Globale dalla Costituzione di una S. R. L. Alla gestione dell’E-Commerce.

I nostri piani tariffari sono, chiari,  sostenibili e su misura del cliente.

 

[1] O di ammontare inferiore, se lo stato membro interessato ha al riguardo stabilito una disciplina IVA specifica interna.

[2] Vi sono casi limite in cui per certe fattispecie lo stato membro di residenza dell’acquirente, pretende assoggettamento imposta in loco indipendentemente dalla soglia, si consiglia l’azienda cedente di fornire comunicazione alla Agenzia delle Entrate.

[3] O a diversa soglia determinata da una disciplina specifica del singolo stato membro.

[4] Ai sensi degli artt. 21,22 e 24 del DPR 633/72 e dell’art. 2 lett. Oo del DPR 696/96.

[5] Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 274E  del 3/07/2008 e n. 274E del 5/11/2009.

[6] Normata dagli artt. 41 e seguenti del D. L. 331/1993.

Circolare INPS n. 32 OGGETTO: Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati.

0

Circolare INPS n. 32

OGGETTO: Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati. Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO: I datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo – connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro – possono essere ammessi ad un beneficio mensile di € 190 per sei mesi – per rapporti a tempo determinato – ovvero per dodici mesi – per rapporti a tempo indeterminato.

A seguito di specifica istanza, l’incentivo è autorizzato dall’Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziate dal decreto. Si illustrano alcune precisazioni inerenti la disciplina del beneficio e le modalità operative concernenti l’invio delle istanze e la fruizione degli importi autorizzati.

L’incentivo è applicabile ad alcune forme di “apprendistato”.

Circolare INPS n. 32

OGGETTO: Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati. Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO: I datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo – connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro – possono essere ammessi ad un beneficio mensile di € 190 per sei mesi – per rapporti a tempo determinato – ovvero per dodici mesi – per rapporti a tempo indeterminato.

A seguito di specifica istanza, l’incentivo è autorizzato dall’Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziate dal decreto. Si illustrano alcune precisazioni inerenti la disciplina del beneficio e le modalità operative concernenti l’invio delle istanze e la fruizione degli importi autorizzati.

L’incentivo è applicabile ad alcune forme di “apprendistato”.

PREMESSA

Con il Decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 (modificato dal Decreto n. 390 del 3 giugno 2013) il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha introdotto un beneficio, anche in considerazione della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di

mobilità, di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici previsti dagli

articoli 8 e 25 della medesima legge, in caso di assunzione.

1. La disciplina del beneficio

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 6 agosto 2013 è stato pubblicato

l’avviso concernente l’adozione dei decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche

sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.

Con i citati decreti è stata prevista – nel limite complessivo di 20. 000. 000 di euro – la concessione di un beneficio economico in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori, i quali, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Si forniscono al riguardo le seguenti precisazioni.

Ai fini dell’applicazione del beneficio, si precisa che al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 7, co. 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (novellato dall’articolo 1, comma 40, della legge 92/2012 e successive modifiche e integrazioni; circa la suddetta equiparazione – ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela del lavoratore – si veda il messaggio 20830/2012).

I decreti si applicano a decorrere dal primo gennaio 2013.

Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto.

Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato – effettuata nel 2013 – di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratoriiscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, secondo quanto prevedeva l’articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni; l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione. In osservanza dell’art. 4, co. 12, lett. A), legge 92/2012, il beneficio non è ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore; si evidenzia che il diritto diprecedenza non è applicabile alle trasformazioni intervenute a decorrere dal 28 giugno 2013, ai sensi dell’ articolo 10, co. 1, lett. C ter), del d. L. Vo. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 7, co. 1 lett. D), del dl 76/2013 (cfr. Circolare 131/2013, nota 1).

Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata, se – alla data della seconda o successiva assunzione – non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento (es. : Tizio è licenziato il 01. 05. 2012; Alfa assume Tizio a tempo determinato dal 01. 02. 2013 al 31. 03. 2013; se Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 01. 05. 2013 per tre mesi, può spettare il beneficio per entrambi i rapporti; se invece Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 01. 06. 2013, il beneficio può spettare solo per il primo rapporto).

Con riferimento ai rapporti a tempo determinato, si precisa che il beneficio spetta anche per

rapporti di durata inferiore a sei mesi.

In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione spetta il beneficio per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo.

In considerazione della circostanza che il beneficio – come indicato nel preambolo del decreto – è finalizzato a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali – in passato – era previsto un altro incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale.

Ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, il beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I benefici sono subordinati anche all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12,

13 e 15, della legge 92/2012.

Il decreto subordina i benefici al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).

I benefici sono altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà (cfr. Art. 1, par. 1, lett. H), reg. (CE) 1998/2006; circa la nozione di impresa in difficoltà cfr. Art. 1, par. 7, reg. (CE) 800/2008).

Precisazioni circa la durata e misura del beneficio.

In caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte.

In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi.

In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, il limite

massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione (es. : Alfa assume a tempo determinato per 6 mesi dal 01. 08. 2012 al31. 01. 2013 Tizio, iscritto nelle liste della “piccola mobilità”; il 01. 02. 2013 il rapporto è trasformato a tempo indeterminato: ad Alfa può spettare il bonus per 12 mesi a decorrere dal 01. 02. 2013).

Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto; si applica il criterio per cui si moltiplica l’importo convenzionale di € 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato si riconosce l’importo di € 190; per gli eventuali mesi di calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si riconosce un importo pari a € 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato (es. : assunzione a tempo determinato dal 15 febbraio al 14 aprile: [6,33×14] + 190 + [6,33×14]; assunzione dal 15 al 20 febbraio: 6,33 x 6).

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) l’importo del beneficio mensile dovrà essere commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di riferimento; pertanto, per definire la misura del beneficio per ogni singolo mese si dovrà

moltiplicare l’importo convenzionale di € 6,33 per il numero di giorni lavorati. Le modalità di denuncia dell’incentivo spettante per gli operai agricoli a tempo determinato, sono illustrate nel

paragrafo 2. 3

In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.

Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può superare la misura originariamente autorizzata dall’Inps perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile); nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time – il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus (es. : Tizio è assunto dal 01. 02. 2013 al 30. 04. 2013 con orario pieno; a decorrere dal 01. 03. 2013 il rapporto è trasformato in part time al 50%; spetta il bonus di € 190 per febbraio, € 95 per marzo ed € 95 per aprile).

Precisazioni riguardanti l’apprendistato.

Il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perché a questi

si applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento.

Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, d. L. Vo 167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa quanto segue.

A prescindere dalla circostanza se – a seguito mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità – tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato, d’intesa con il Ministero del lavoro e a parziale scioglimento della riserva formulata con la circolare 150/2013 – si chiarisce che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla legge 223/1991, richiamato dall’articolo 7, comma 4, citato.

Pertanto, poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi.

2. Indicazioni operative.

2. 1 Domanda di ammissione ai benefici

Per accedere ai benefici è necessario inoltrare all’Inps specifica istanza; la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.

La domanda di ammissione ai benefici potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo “LICE”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende ovvero

all’interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole, presso il sito internet www. Inps. It.

Per le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, la domanda di ammissione potrà essere presentata accedendo, esclusivamente, al Cassetto previdenziale Aziende e non anche tramite Cassetto previdenziale Aziende agricole.

In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato ai sensi del decreto deve essere presentata una nuova istanza.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare i sistemi informativi centrali dell’Istituto provvederanno a definire le istanze pervenute nei termini indicati.

Dell’avvenuta definizione verrà dato avviso mediante la pubblicazione di un apposito messaggio sul sito internet dell’Istituto; i singoli datori di lavoro riceveranno specifica comunicazione, con l’indicazione – in caso di accoglimento dell’istanza dell’importo complessivo spettante e delle quote di ripartizione mensile; per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2. 2.

In caso di insufficienza delle risorse, l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato.

I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.

2. 2 Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “4N” che, a decorrere dal 01. 01. 2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013 ”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali, contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “LICE”.

I datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di

, elemento i seguenti elementi:

– nell’elemento dovrà essere inserito il valore “LICE” avente il significato di “bonus per assunzione lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19. 04. 2013”;

– nell’elemento dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

– nell’elemento dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;- nell’elemento sarà indicato l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013

“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice “L432” avente il significato di “conguaglio bonus lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19. 04. 2013” e con il codice “L433” avente il significato di “arretrati conguaglio bonus lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19. 04. 2013”;

Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di, , , i seguenti elementi:

– nell’ elemento dovrà essere inserito il codice causale “M302” avente il significato di “Restituzione bonus lavoratori licenziati DD n. 264 del 19. 04. 2013;

– nell’elemento , indicheranno l’importo da restituire.

Per i lavoratori non più in forza i datori di lavoro, potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per i lavoratori in forza e cioè:

– all’interno dell’elemento il valore “LICE”;

– nell’elemento il valore “H00” (Stato);

– nell’elemento l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.

Per tali lavoratori – non essendo più in forza – non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.

Sarà invece valorizzato l’elemento con il codice di nuova istituzione “NFOR”, che contraddistingue appunto i lavoratori non più in carico all’azienda.

I datori di lavoro che sono stati autorizzati al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 dovranno attenersi, per la fruizione del beneficio, alle istruzioni operative descritte nel presente paragrafo.

2. 3 Datori di lavoro agricoli

Le seguenti istruzioni operative saranno disponibili con la denuncia DMAG relativa al primo

trimestre 2014.

Allo scopo di poter usufruire del beneficio, il datore di lavoro – per un dato mese – dovrà, per il lavoratore agevolato per il quale sia stata approvata la propedeutica richiesta, obbligatoriamente indicare:

nelle denunce principali ( P ) o sostitutive ( S ), oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese,:

per il Tipo Retribuzione, il valore Y;

nel campo CODAGIO, il valore A1:

nel campo della retribuzione, l’importo dell’ incentivo spettante nelle denunce di variazione ( V ), qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG con competenza 2013:

per il Tipo Retribuzione, il valore Y;

nel campo CODAGIO, il valore A1:

nel campo della retribuzione, l’importo dell’ incentivo spettante.

Si evidenzia che l’incentivo spettante – il cui importo complessivo e la quota di ripartizione

mensile per gli OTI verranno comunicati nel caso di accoglimento dell’istanza – per gli OTD

dovrà essere, a cura del datore di lavoro, calcolato con le modalità già descritte in precedenza ( par. 1” Precisazioni circa la durata e misura del beneficio”).

La denuncia Dmag contenente l’ agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della richiesta datoriale dell’ incentivo.

La modalità di validazione sarà la medesima di quella utilizzata per il codice CIDA (cfr. Circolare Inps n. 46/2011) e pertanto l’ eventuale scarto della denuncia sarà motivato con l’opportuno messaggio d’ errore.

3. Istruzioni contabili.

Per la rilevazione contabile dell’incentivo ai datori di lavoro per il reimpiego di lavoratori licenziati, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013, posto a carico dello Stato ed evidenziato nelle denunce con i codici “L432” e “L433”, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive, il nuovo conto:

GAW32137 – Incentivo ai datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumono a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nel dodici mesi precedenti l’assunzione, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.

Gli importi dei benefici eventualmente restituiti dai datori di lavoro, poiché indebitamente conguagliati ed evidenziati nel flusso UniEmens con il codice “M302”, dovranno essere imputati al conto GAW24137, anch’esso di nuova istituzione.

Il conto GAW32137 sopra citato dovrà essere utilizzato, altresì, per l’imputazione contabile del beneficio in questione spettante ai datori di lavoro agricoli.

I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti direttamente dalla Direzione generale.  

SERVITÙ NON AEDIFICANDI: Rinuncia del diritto a titolo oneroso trattamento fiscale

0

Quesito: l’istante ha fatto presente di aver acquistato nel 1991 la proprietà di una abitazione a favore della quale insiste una servitù non aedificandi, gravante su un confinante terreno di proprietà di terzi, consistente nel divieto di costruire a distanza minore di 80 metri lineari.  

RISOLUZIONE N. 210/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso   Roma, 22 maggio 2008   

OGGETTO: Istanza di interpello – ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. IRPEF – rinuncia servitù- art. 67 DPR 22 dicembre 1986 n. 917   

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art.   67 del  DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (T. U. I. R), è stato esposto il seguente.   

QUESITO   

L’istante ha fatto presente di aver acquistato nel 1991 la proprietà di una abitazione a favore della quale insiste una servitù non aedificandi, gravante su un confinante terreno di proprietà di terzi, consistente nel divieto di costruire a distanza minore di 80 metri lineari.

Avendo intenzione di rinunciare alla servitù in questione ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette applicabile al corrispettivo che dovrebbe ricevere a fronte della rinuncia in questione.   

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

   L’istante   ritiene che la cessione non sia soggetta a tassazione, in quanto non rientra in nessuna delle fattispecie elencate dall’art. 67 del TUIR. In particolare non si realizza una plusvalenza tassabile dato che il corrispettivo della rinunzia non costituisce un utile ma la monetizzazione di un diritto esistente che viene meno.   Manca dunque l’intento speculativo che caratterizza le ipotesi elencate dalla disposizione citata.  

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Nell’ambito della categoria dei diritti reali si distinguono i diritti reali su cosa altrui, i quali, presupponendo una scissione delle facoltà attinenti al diritto di proprietà, comportano che talune di esse vengano compresse in modo che un terzo possa esercitare  un diritto che ha come contenuto dette facoltà. Il diritto di proprietà riacquista la sua ampiezza quando il diritto reale su cosa altrui viene meno (consolidazione).

Nell’ambito dei diritti reali la servitù prediale consiste, ai sensi dell’art. 1027 c. C. , nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Il vantaggio e il corrispondente onere ineriscono direttamente ai suoli, limitando i poteri di godimento e di utilizzazione del fondo servente e attribuendo corrispondenti vantaggi al contiguo fondo dominante. I diritti reali di godimento si perdono anche per effetto della rinunzia. La rinuncia alla servitù è prevista dall’art. 1350, n. 5), del c. C. Per quanto concerne la forma del contratto, e dall’art. 2643 n. 5, del c. C. , concernente la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.

Nel caso di specie l’istante intende rinunciare ad una servitù che si concreta nel diritto di pretendere che altri non costruiscano ad una distanza minore di 80 metri dal confine del proprio fondo. La rinuncia fa venir meno il vincolo di natura reale sul fondo dominante con effetti erga omnes, nel senso che il proprietario di detto suolo e i suoi aventi causa non potranno più far valere i diritti nascenti dalla servitù.

Trova applicazione pertanto l’art. 9, comma 5, T. U. I. R. , il quale stabilisce che “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento  di  diritti  reali  di  godimento”.   In  particolare  sulla  base  della disposizione citata il corrispettivo della rinuncia va ricondotto all’art. 67 lettera b) del TUIR, concernente le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso  di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Si ritiene infatti che la vicenda in esame sia assimilabile alla cessione, sulla base delle argomentazioni già svolte nella Risoluzione del 16/02/2007, n. 25, la quale, pur trattando un tema diverso, ha, sostanzialmente, espresso tale criterio ermeneutico di carattere generale. Una volta stabilito che la fattispecie è riconducibile al richiamato articolo 67, co. 1, lett. B), si pone il problema di individuare le modalità di determinazione della plusvalenza.  

In linea generale, in base all’art. 68 del T. U. I. R. , la plusvalenza sarà costituita dalla differenza tra:  1)  il “corrispettivo” percepito nel periodo di imposta;   2)  il prezzo di acquisto originario.    Nel caso di specie, mentre non si pongono problemi in ordine alla determinazione del corrispettivo, contrattualmente determinato, è indubbio che il prezzo di acquisto originario, ove non autonomamente individuato al momento di acquisto del diritto con riferimento particolare alla “servitus non edificandi”, debba essere estrapolato dal prezzo complessivo di acquisizione dell’immobile e di costituzione della servitù a suo tempo pagato da colui che, adesso, rinuncia alla servitù.

Al riguardo può essere utilizzato un criterio  di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo  attuale  dell’immobile  e  della  rinuncia alla  servitù  e  il  corrispettivo percepito per la rinuncia alla servitù.  

download RISOLUZIONE N. 210 del 22/08/2008  agenzia delle entrate

WELCOME%20WOMEN%203. Jpg

Per richiedere:

ok. Jpg   un parere tributario 

ok. Jpg   presentare una istanza di interpello 

ok. Jpg   un checkup Fiscale 

ok. Jpg   Assistenza 

Chiama il numero 800. 19. 27. 52

ASD – SSD – APS: Certificato penale del casellario giudiziale per neo assunti dal 7 aprile 2014

0

Da lunedì 7 aprile chi assume personale impiegato con minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al lavoratore per verificare che non abbia commesso reati contro i minori…

 

ASD – SSD – APS: Certificato penale del casellario giudiziale per neo assunti dal 7 aprile 2014 

 

Da lunedì 7 aprile chi assume personale impiegato con minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al lavoratore per verificare che non abbia commesso reati contro i minori.

 

Il 7 aprile 2014 entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051) e riguarda direttamente sia il mondo non profit che le aziende private.

 

A partire da tale data, per la previsione di cui all’articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n. 313 (T. U. ) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all’articolo 25 del richiamato T. U. Al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni  interdittive all’esercizio di attivita’ che comportino contatti diretti e regolari con minori.

 

Il certificato del casellario giudiziale può essere chiesto a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato ed ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio. Sulla istanza di rilascio occorre applicare una marca da bollo da 16 euro cui aggiungere una marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza oppure da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza

In caso di mancato adempimento il datore di lavoro è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10. 000,00 a euro 15. 000,00 (art. 2 D. L. 39/2014).

Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell’interessato, l’attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 del T. U. , denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all’art. 25 D. P. R. 14/11/2002 n. 313)”.

Le ASD – SSD – APS  e tutte le aziende di lucro (S. R. L, S. P. A, Snc, Sas, Ditte individuali, etc. ) in relazione alle tipologie di addetti e/o risorse umane impiegate devono:

·        Risorse Umane assunte  con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato: l’obbligo riguarda i neo assunti dal 7 Aprile,  Il Ministero ha chiarito che qualora i tempi di acquisizione del certificato penale si protraessero oltre il prossimo 7 Aprile, l’interessato può, nel frattempo, rilasciare un’autocertificazione.

In particolare per le associazioni:

·        Coloro che sono Associati e prestano attività esclusiva di volontariato: sono esclusi dall’obbligo di certificazione penale;

·        Compensi erogati ad istruttori in regime 398/91 in via occasionale e non professionale: sono esclusi dall’obbligo di certificazione penale.  

 

Fonti ed Allegati

Modello da Compilare per Lavoratori Subordinati o Parasubordinati

Circolare  Ministero di Giustizia

Nota di Chiarimento del Ministero di Giustizia n. 1

Nota di Chiarimento del Ministero di Giustizia n. 2

Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà

ASD – SSD – APS: Certificato penale del casellario giudiziale per neo assunti dal 7 aprile 2014

0

Da lunedì 7 aprile chi assume personale impiegato con minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al lavoratore per verificare che non abbia commesso reati contro i minori…

 

ASD – SSD – APS: Certificato penale del casellario giudiziale per neo assunti dal 7 aprile 2014 

 

Da lunedì 7 aprile chi assume personale impiegato con minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al lavoratore per verificare che non abbia commesso reati contro i minori.

 

Il 7 aprile 2014 entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051) e riguarda direttamente sia il mondo non profit che le aziende private.

 

A partire da tale data, per la previsione di cui all’articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n. 313 (T. U. ) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all’articolo 25 del richiamato T. U. Al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni  interdittive all’esercizio di attivita’ che comportino contatti diretti e regolari con minori.

 

Il certificato del casellario giudiziale può essere chiesto a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato ed ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio. Sulla istanza di rilascio occorre applicare una marca da bollo da 16 euro cui aggiungere una marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza oppure da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza

In caso di mancato adempimento il datore di lavoro è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10. 000,00 a euro 15. 000,00 (art. 2 D. L. 39/2014).

Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell’interessato, l’attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 del T. U. , denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all’art. 25 D. P. R. 14/11/2002 n. 313)”.

Le ASD – SSD – APS  e tutte le aziende di lucro (S. R. L, S. P. A, Snc, Sas, Ditte individuali, etc. ) in relazione alle tipologie di addetti e/o risorse umane impiegate devono:

·        Risorse Umane assunte  con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato: l’obbligo riguarda i neo assunti dal 7 Aprile,  Il Ministero ha chiarito che qualora i tempi di acquisizione del certificato penale si protraessero oltre il prossimo 7 Aprile, l’interessato può, nel frattempo, rilasciare un’autocertificazione.

In particolare per le associazioni:

·        Coloro che sono Associati e prestano attività esclusiva di volontariato: sono esclusi dall’obbligo di certificazione penale;

·        Compensi erogati ad istruttori in regime 398/91 in via occasionale e non professionale: sono esclusi dall’obbligo di certificazione penale.  

 

Fonti ed Allegati

Modello da Compilare per Lavoratori Subordinati o Parasubordinati

Circolare  Ministero di Giustizia

Nota di Chiarimento del Ministero di Giustizia n. 1

Nota di Chiarimento del Ministero di Giustizia n. 2

Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà

Abuso del Diritto: compravendita immobiliare simulata in un conferimento

0

Il conferimento da parte di un socio di un ramo d’azienda costituito da soli beni immobili, gravati da passività, e la successiva cessione della sua quota agli altri due soci della stessa società, deve essere riqualificato quale compravendita di immobili… 

Abuso del Diritto: compravendita immobiliare simulata in un conferimento

[INSERT_1]Il conferimento da parte di un socio di un ramo d’azienda costituito da soli beni immobili, gravati da passività, e la successiva cessione della sua quota agli altri due soci della stessa società, deve essere riqualificato quale compravendita di immobili, con conseguente applicazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute, ravvisata la natura sostanzialmente elusiva dell’operazione posta in essere.  

E’ quanto hanno deciso i giudici della Commissione tributaria regionale del Piemonte con la sentenza n. 45/38/10 del 2010, in merito a un avviso di liquidazione emesso dal competente ufficio delle Entrate relativo alla riqualificazione, ai sensi dell’ex articolo 20 del Dpr 131/1986, di una serie di atti posti in essere dalle parti ricorrenti.  

La riqualificazione operata dall’ufficio piemontese, riguardava una pianificazione di operazioni realizzate in un breve arco temporale. In sintesi la  costituzione di una società a responsabilità limitata con capitale sociale di 100mila euro da parte di tre soci, le cui quote venivano sottoscritte in misura minima (1,67% ciascuno) da due di loro, mentre la restante parte (96,66%) finiva sotto il controllo del terzo socio e liberata con il conferimento, da parte di quest’ultimo, della piena proprietà di un ramo d’azienda agricola per un valore patrimoniale netto di 96. 660 euro.  Il conferimento veniva tassato, ai fini del Registro, nella misura fissa di 168 euro, in applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera A), n. 3, della Tariffa, parte prima, del Dpr 131/1986. Misura fissa anche per le imposte ipotecaria e catastale. La cessione della propria quota da parte del socio maggioritario agli altri due al prezzo complessivo di 96. 660 euro, pari al valore nominale della stessa quota.  

L’ufficio, con avviso di liquidazione, evidenziava come il conferimento non avesse, in realtà, a oggetto un “ramo d’azienda agricola”, bensì esclusivamente beni immobili, e gli atti posti in essere, considerando il loro collegamento e l’unitarietà della “causa reale”, dovevano essere riqualificati quale compravendita di immobili, con conseguente applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute in misura proporzionale[1].  

[1] Le parti proponevano ricorso in Ctp, che confermava la bontà dell’avviso di liquidazione.   La sentenza veniva, quindi, impugnata davanti alla Ctr del Piemonte, riproponendo i motivi del ricorso originario e contestando, in particolare, la qualificazione dell’oggetto del conferimento operata dall’ufficio, nonché l’applicazione dell’articolo 20 del Dpr 131/1986.   I giudici piemontesi, dopo aver rilevato come il reale oggetto del conferimento fossero degli immobili e non un’azienda, in ragione della mancanza di ulteriori beni strumentali, hanno condiviso la riqualificazione operata dall’ufficio, motivando che “… è palese la dinamica contrattuale data dall’insieme dei due atti, ossia la costituzione di società con conferimento di azienda e la successiva cessione di quote fra essi consequenziali che concretizzano un’effettiva cessione della stessa, essendo l’atto di conferimento e la cessione delle quote societarie negozi strutturalmente collegati per l’identità dei soggetti, dell’oggetto e funzionalmente connessi per il contributo parziale che ciascuno dei due negozi giuridici da alla formazione progressiva di un’unica fattispecie che si identifica nell’unico effetto giuridico finale, ovvero il trasferimento di azienda”.   I giudici di secondo grado si pongono dunque sul medesimo solco tracciato, ormai da tempo, dalla giurisprudenza di legittimità, ricordando in proposito come “la Suprema Corte di Cassazione, con il suo costante orientamento, insegna che l’art. 20 stabilisce che la natura intrinseca degli atti registrati ed i loro effetti giuridici debbono prevalere sulla forma e sul titolo attribuito, privilegiando la sostanza sulla forma e sugli effetti rispetto ai dati formalmente enunciati anche frazionatamente in più atti”.   La sentenza fonda, quindi, la correttezza dell’operato dell’Amministrazione fiscale nei confronti dei singoli atti analizzati sul sostanziale collegamento tra gli stessi, in ragione della causa reale che li sottende, senza che il frazionamento negoziale possa essere di ostacolo all’applicazione dell’articolo 20 del Dpr 131/1986. Chiaro il riferimento alla posizione della giurisprudenza di legittimità in merito alle “operazioni spezzatino” espressa nella sentenza 13580/2007    I giudici, inoltre, sottolineano come “nel caso in esame sono stati posti in essere formalmente due atti, ma che nella sostanza rappresentano un’unica operazione a carattere elusivo al fine di aggirare il pagamento della maggior imposta dovuta per il trasferimento di beni immobili”,ponendo così l’accento sulla finalità elusiva perseguita dalle parti nell’attuazione della complessa procedura.   Una lettura dell’articolo 20, volta a far prevalere la sostanza sulla forma, consente di contenere le eventuali finalità elusive. In questo senso, “le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 30055 del 23. 12. 2008, hanno sancito che il contribuente non possa trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con una specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa del risparmio fiscale”.   Né l’applicazione di tale principio può ritenersi esclusa in virtù della riformulazione dell’articolo 176 del Tuir, il cui terzo comma, a partire dal 2008, esclude l’applicazione dell’articolo 37-bis del Dpr 600/1973 nell’ipotesi di conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione. Secondo i giudici piemontesi, tale comma “non può trovare applicazione poiché il medesimo è riferito all’imposizione diretta del reddito delle società commerciali”.   La sentenza in esame consolida, anche nella giurisprudenza di merito (cfr Ctr Lombardia, sentenza n. 142/11/07 del 2007; Ctp di Milano, sentenza n. 26/7/10 del 2010; Ctp di Brescia, sentenze nn. 97/03/08 e 158/07/08, del 2008), l’applicazione del generale principio anti-abuso, sancito dalla Corte di cassazione (cfr sentenze nn. 8772 e 25374 del 2008), anche in materia di tributi non armonizzati che, nello specifico ambito delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, trova il proprio strumento attuativo nell’articolo 20 del Dpr 131/1986.  

Punti premio concorsi fedeltà: cessione tra aziende partner esente Iva

0

I punti premio per i concordi fedeltà trasferiti da un’azienda all’altra, per essere successivamente assegnati ai clienti non si possono considerare, infatti, come titoli rappresentativi di merci, pertanto la relativa cessione non è assoggettata ad Iva ma all’imposta sostitutiva del 20%.   Con  la risoluzione 101/E del 26 novembre 2012 , l’Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento fiscale da applicare al trasferimento dei “bollini”, nel caso in cui il cliente richieda come premio, non un  bene, ma i punti di un altro concorso.

Punti premio concorsi fedeltà: cessione tra aziende partner esente Iva

 

I punti premio per i concordi fedeltà trasferiti da un’azienda all’altra, per essere successivamente assegnati ai clienti non si possono considerare, infatti, come titoli rappresentativi di merci, pertanto la relativa cessione non è assoggettata ad Iva ma all’imposta sostitutiva del 20%.   Con  la risoluzione 101/E del 26 novembre 2012 , l’Agenzia delle Entrate chiarisce il corretto trattamento fiscale da applicare al trasferimento dei “bollini”, nel caso in cui il cliente richieda come premio, non un  bene, ma i punti di un altro concorso.

La questione, dunque, scaturisce dall’eventualità che il cliente, sulla base dei punti accumulati, opti per l’acquisizione dei bollini di altre manifestazioni a premio. Per tale ipotesi, le società prevedono, su base contrattuale, la possibilità di scambiarsi i punti a fronte di un corrispettivo. L’Agenzia ha chiarito che, in primo luogo, tali punti costituiscono un premio presente nel catalogo. Quindi, il corrispettivo percepito dal cedente è esente dall’Iva e l’acquirente è tenuto al versamento dell’imposta sostitutiva del 20%, ai sensi dell’articolo 19, comma 8, legge 449/1997.

Il chiarimento trova riscontro anche nella circolare 89/E del 24 marzo 1998, in cui veniva precisato che tra le operazioni non imponibili, che scontano l’imposta sostitutiva del 20%, devono essere comprese “anche quelle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi che per un qualunque motivo non sono state assoggettate all’imposta sul valore aggiunto e quindi anche quelle non rilevanti o esenti”.

Di conseguenza, essendo l’acquisto dei punti un’operazione esente da Iva, la società partner che acquista i punti dovrà corrispondere l’imposta sostitutiva del 20 per cento.  

 

RIMBORSO IVA: COME CHIEDERE IL RIMBORSO DEL CREDITO O UTILIZZARLO

0

Il rimborso del credito Iva deve essere richiesto con la compilazione del modello VX (vecchio VX4) della dichiarazione Iva presentata autonomamente ovvero nel corrispondente rigo della sezione III del quadro RX di Unico per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata.

IVA: COME CHIEDERE  IL RIMBORSO DEL CREDITO O UTILIZZARLO  

Il rimborso del credito Iva deve essere richiesto con la compilazione del modello VX (vecchio VX4) della dichiarazione Iva presentata autonomamente ovvero nel corrispondente rigo della sezione III del quadro RX di Unico per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata. A seguito delle novità introdotte dal Dl 16/2012. I contribuenti che chiudono la dichiarazione a credito possono utilizzare il predetto credito:

a rimborso richiedendo direttamente l’eccedenza al fisco

in compensazione orizzontale: andando a compensare l’Iva eccedente da dichiarazione con altre imposte e contributi;

in compensazione verticale: vale dire Iva da Iva

Rimborso da dichiarazione 

Ultima modalità di utilizzo del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale è quello del rimborso. Da quest’anno non utilizziamo più il modello VR, ma presentiamo la richiesta di rimborso compilando il rigo VX4 ovvero il rigo corrispondente del quadro RX di Unico. In particolare, in riferimento al rigo VX4 bisogna evidenziare che sono stati introdotti ben 8 campi per indicare le diverse condizioni per le quali si richiede il rimborso. Sempre sul piano dichiarativo si ricorda che le altre forme di utilizzo del credito dichiarativo vanno indicate al rigo VX5.  

Compensazione orizzontale

In questo caso il contribuente, nei limiti assoluti di 516. 456 euro e con le regole dell’articolo 17 del Dlgs 241/97, può compensare l’Iva a credito con altri tributi, premi e contributi. In particolare, tale compensazione soffre di ulteriori limiti specifici. Infatti la compensazione “orizzontale” del credito Iva annuale o trimestrale per importi superiori a 5. 000 euro annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale. Al contrario, per poter compensare il credito Iva annuale per importi superiori a 15. 000 euro annui è necessario, oltre alla presentazione della dichiarazione annuale, anche richiedere a un soggetto abilitato il rilascio del visto di conformità.  

Compensazione verticale

Il credito in questo caso è portato in diminuzione dell’imposta dovuta all’atto delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell’anno successivo. Pertanto il credito Iva del 2013 può essere utilizzato per ridurre il debito Iva del 2014. Il contribuente può utilizzare il  credito, anche senza aspettare la dichiarazione annuale a partire dalla prima liquidazione periodica eseguita per il 2014, cioè quella relativa al mese di gennaio 2014 per i contribuenti mensili o al primo trimestre per i contribuenti trimestrali.  Se il contribuente decide di effettuare la compensazione prima di presentare la dichiarazione deve fare bene i calcoli perché se in sede di dichiarazione il credito dovesse risultare inferiore a quello compensato sarà costretto a ravvedersi per l’eccedenza compensata.   

Chi ha diritto a richiedere il rimborso IVA?

Affidaci l’incarico per verificare se sei un soggetto che può richiedere rimborso, IVA.

Accedi alle nostre Tariffe, chiare e preconcordate.

 

Articoli più letti