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PASTA SENZA UOVA: QUANDO SI APPLICA L’ALIQUOTA AGEVOLATA

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L’aliquota  iva agevolata del 4% è prevista per le paste alimentari descritte nella tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72, che comprende anche i cracker, le fette biscottate, il pane, il biscotto di mare e ad altri prodotti di panetteria ordinaria contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 580/67, purché senza aggiunta di zucchero, miele, uova o formaggio. Pasta senza uova: Quando si applica l’aliquota agevolata

L’aliquota  iva agevolata del 4% è prevista per le paste alimentari descritte nella tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72, che comprende anche i cracker, le fette biscottate, il pane, il biscotto di mare e ad altri prodotti di panetteria ordinaria contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 580/67, purché senza aggiunta di zucchero, miele, uova o formaggio.

L’interpello da cui è scaturita la risoluzione La risoluzione n. 89/E del 2005 ha affrontato la tematica dell’aliquota Iva ridotta al 4 per cento per le cessioni di beni aventi a oggetto paste alimentari. Il caso affrontato nell’interpello si basava sulla possibilità di applicare  l’aliquota del 4 per cento alle cessioni di pasta prodotta con amido di mais e fecola di patate. Tali tipologie di paste alimentari sono diventante sempre più diffuse sia sotto il profilo della produzione sia sotto il profilo del consumo, in quanto destinate in particolar modo a soggetti intolleranti al glutine o affetti da nefropatologie o soggetti ciliaci.

In realtà, a norma dell’articolo 6 del Dpr 187/2001, che ha modificato la legge 580/67, può essere denominato “pasta” soltanto il prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione e successivo essiccamento dell’impasto derivante dalla miscela di semola di grano duro e acqua, oppure dall’impasto di semolato di grano duro ed acqua o ancora dall’impasto di semolato integrale di grano duro e acqua. Nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate ha già espresso un parere favorevole al riconoscimento dell’aliquota agevolata alle operazioni concernenti tipi di pasta a base di farina di farro e di semola di kamut con la risoluzione n. 125/E del 5 giugno 2003, e alle cessioni di pasta a base di mais, di riso o di mais e riso insieme con la risoluzione n. 82/E del 15 giugno 2004, motivando dall’inquadramento merceologico effettuato dall’Agenzia delle Dogane.

Ricordiamo che le Dogane, con nota n. 1704 del 21 maggio 2003, hanno inserito la pasta di farina di farro e di semola di kamut tra le paste alimentari “non cotte né farcite né altrimenti preparate” e, pertanto, ricomprese nel citato n. 15) della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72. Analogamente è avvenuto con la nota n. 1146 del 6 aprile 2004 che ha ricompreso in tale categoria merceologica anche la pasta alimentare senza glutine a base di mais, riso o mais e riso insieme, perché composto essenzialmente con cereali essiccati anche se privi di glutine. Allo stesso modo, con la nota n. 1618 del 3 giugno 2005. L’Agenzia delle Dogane ha rilevato che la pasta formata con amido di mais, fecola di patate, colorante ed emulsionante, come l’analogo prodotto contenente amido, umidità e ceneri s. S. “risulta classificabile nella voce NC 19021990, posizione corrispondente alla sottovoce 1903- B- II ( cod. Stat. 905) della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987”. Alla luce dell’inquadramento merceologico effettuato dalle Dogane, l’Agenzia delle Entrate ammette che le operazioni commerciali che coinvolgono tutte le paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, tra le quali rientra la pasta a base di amido di mais e fecola di patate, siano soggette all’aliquota agevolata del 4 per cento, in quanto rientranti nella generica dizione “paste alimentari” di cui al n. 15) della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72.

 

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IMU: ESENTATI GLI IMMOBILI MERCE

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Con il recente Decreto Legge  102/2013 è stata profondamente variata la normativa IMU. Nel caso in esame esaminiamo l’esenzione che interessa gli immobili considerati “beni merce”.

IMU: ESENTATI GLI IMMOBILI MERCE

 

Con il recente Decreto Legge  102/2013 è stata profondamente variata la normativa IMU. Nel caso in esame esaminiamo l’esenzione che interessa gli immobili considerati “beni merce”.

 

Acconti e Saldo 2013 ed Esenzione

Il Decreto in oggetto ha abolito la rata di saldo 2013 ed istituito la piena esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2014. Pertanto nulla è dovuto ai fini IMU su tale categoria di immobili.

 

Durata delle Esenzione

La normativa previgente prevedeva un durata temporale massimo di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori o accatastamento se precedente, il D. L. 102/2013, invece, ha abolito il vincolo del triennio e disposto che “l’esenzione sussiste fintanto che permane tale destinazione ed a condizione che l’immobile non sia concesso in locazione”.

 

Estensione del grado di tutela alle pertinenze

La stessa Equitalia con nota mese di luglio 2013 ha chiarito che il grado di tutela di estende anche alle pertinenza della abitazione principale (box, garage, cantina, etc. ) incluse quelle accatastate autonomamente.

 

Periodo Transitorio

Come indicato, l’esenzione spetta fino al momento in cui l’immobile non venga concesso in locazione. Pertanto,  in ipotesi di locazione avvenuta in corso d’anno, il contribuente dovrà limitare l’agevolazione ai soli mesi in cui il fabbricato è risultato non locato, considerando per intero il mesi durante il quale la condizione si è protratta per almeno 15 giorni.

 

 

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DUE DILIGENCE: ATTIVO IL NUOVO PORTALE WWW.DUEDILIGENCE.XXX

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E’ attivo dal 2 settembre il nuovo portale (HTTP://WWW. DUEDILIGENCE. XXX) in materia di operazioni straordinarie, dove il nostro Team,  composto da diversi Studi Professionali altamente qualificati, sia in ambito nazionale che internazionale, è specializzato in Due Diligence, intese come attività di verifica, analisi e controllo di Aziende Private (Ho. Re. CA. , Industria, Servizi) o Enti Pubblici, in ottica di una globale operazione di M&A o di un singolo Checkup.

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E’ attivo dal 2 settembre il nuovo portale (HTTP://WWW. DUEDILIGENCE. XXX) in materia di operazioni straordinarie, dove il nostro Team,  composto da diversi StudiProfessionali altamente qualificati, sia in ambito nazionale che internazionale, è specializzato in Due Diligence, intese come attività di verifica, analisi e controllo di Aziende Private (Ho. Re. CA. , Industria, Servizi) o Enti Pubblici, in ottica di una globale operazione di M&A o di un singolo Checkup.

Principali obiettivi della nostra attività investigativa consistono nel:

·         valutare se nella società target vi sia la presenza di eventuali aree di rischio  che potrebbero comportare passività latenti;

·         individuare potenzialità di crescita e sviluppo future;

·         evidenziare punti di forza o debolezza a supporto del processo valutativo ed a definire garanzie contrattuali in sede negoziale.

A fronte della  determinazione di un valore economico assume carattere preminente avere una corretta cognizione di causa dell’azienda target (in ipotesi di acquisizione) o dei propri assets (in ipotesi di cessione).

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IMU: DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

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Il Decreto del Fare D. L. 102/2013 ha introdotto la deducibilità dell’IMU da reddito di impresa e professionale per un ammontare pari al 50%.  

IMU:  Deducibilità dal Reddito di lavoro autonomo

 

Il Decreto del Fare D. L. 102/2013 ha introdotto la deducibilità dell’IMU da reddito  professionale per un ammontare pari al 50%.

 

Risparmio di imposta ipotesi di calcolo

Per i soggetti Ires il calcolo del risparmio di imposta si calcola prendendo il 50% dell’aliquota Ires del 27,5%. In altri termini pagare l’IMU, in termini di Ires, costa  il 13,75% in meno.

Nel bilancio intermedio che mostra il risultato fiscale o in Unico, sarà possibile quantificare in termini assoluti il risparmio di imposta, o in via brutale ed approssimativa calcolando il 13,75% su quando pagato in F24 nell’anno precedente.

 

Società in Perdita

Le società in perdita non sono penalizzate a priori, ma hanno diritto di aumentare il quantum della riportabilità delle perdite negli anni.

 

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SRL E SRL SEMPLIFICATE: SINTESI DELLE NOVITÀ DEL DECRETO LAVORO

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Il Decreto Lavoro ha abolito la  SRL a CR, ossia la Srl a capitale ridotto precedentemente istituita dall’articolo 44 del D. L. 83/2012. La Srl a CR in sintesi prevedeva la possibilità solo o in prevalenza per soggetti persone fisiche over 35 di costituirla con un capitale compreso tra €. 1 e €. 9. 999.

Srl e Srl semplificate: Sintesi delle novità del Decreto Lavoro

Il Decreto Lavoro ha abolito la  SRL a CR, ossia la Srl a capitale ridotto precedentemente istituita dall’articolo 44 del D. L. 83/2012. La Srl a CR in sintesi prevedeva la possibilità solo o in prevalenza per soggetti persone fisiche over 35 di costituirla con un capitale compreso tra €. 1 e €. 9. 999.

Il Decreto del Lavoro ha radicalmente modificato la recente normativa in ambito societario introdotta dal richiamato D. L. 83/2012 ed oggi,  gli imprenditori che oggi volessero costituire una srl hanno a disposizione tre strumenti:

a)     La Srl ordinaria: che rispetto alla normativa previgente ha la novità che i centesimi devono essere versati nelle mani degli amministratori e non in banca;

b)    La Srl “ordinaria” ma con capitale compreso tra €. 1 e €. 9. 999. , pertanto non semplificata  e con atto costitutivo e statuto a forma libera, costi di costituzione a valori di mercato e con conferimenti interamente in denaro e versati in toto fin dall’atto costitutivo;

c)     La Srl “S” o Semplificata, con capitale compreso tra €. 1 e €. 9. 999, atto costitutivo e statuto standard  o costi convenzionati minimali.

 

Il Decreto Lavoro oltre alla richiamata abolizione ha disposto che tutte le Srl a CR costituite fossero tramutate nella nuova versione di Srl S dove esse sta per semplificate.

 

Srl Semplificata

In particolare, facciamo notare per le SRL S rispetto alla vecchia disciplina delle under ed over 35 è caratterizzata dalle seguenti novità:

A.    Possono partecipare come soci persone fisiche di qualsiasi età, poiché è stato eliminato il limite dei 35 anni;

B.    Gli amministratori possono essere anche non soci;

C.    è decaduto il divieto di cessione quote agli over 35.

Srl ordinaria e versamento dei centesimi

Nelle Srl ordinarie, per intenderci quelle con capitale sociale pari o superiore a €. 10. 000, deve essere effettuato nella mani degli amministratori o non più in banca.

 

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RATEIZZAZIONE DEL DEBITO ERARIALE: ESTESA FINO A 120 RATE

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Il Decreto del Fare D. L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013 ha esteso il diritto in capo al debito di poter presentare ad Equitalia (o Enti Similari) istanza di rateizzazione del debito erariale da un precedente massimo di 72 rate a 120(centoventi).  

Rateizzazione del Debito Erariale: Estesa fino a 120 rate

 

Il Decreto del Fare D. L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013 ha esteso il diritto in capo al debito di poter presentare ad Equitalia (o Enti Similari) istanza di rateizzazione del debito erariale da un precedente massimo di 72 rata a 120(centoventi).

 

Requisiti

Il contribuente, nella stessa istanza o in una memoria ad essa allegata, deve dimostrare di versare per ragioni estranee alla propria responsabiltà in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

 

Decadenza

Rispetto alla normativa previgente che prevedeva il decadere della rateizzazione in caso di mancato o omesso versamento di due rate consevutive,  il decreto del fare ha aumentato il numero ad 8 (otto) complessive, inteso come omesso versamento di otto rate anche non consecutive nell’arco dell’intero piano di dilazione.

 

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DURC: ESTESA LA DURATA E L’AMBITO SOGGETTIVO – OGGETTIVO

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Il Decreto del Fare D. L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013 ha esteso la durata del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva),  ampliato la platea di soggetti devono acquisirla d’uffico e reso pià chiara e certa la procedura.  

Durc: Estesa la Durata e l’ambito Soggettivo – Oggettivo

Il Decreto del Fare D. L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013 ha esteso la durata del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva),  ampliato la platea di soggetti devono acquisirla d’uffico e reso pià chiara e certa la procedura.

 

Durata

Il Decreto del Fare ha esteso la durata del Durc a 1201 (centoventi) giorni sia per contratti di fornitura, di servizi ed opere negli appalti pubblici che nel privato. La nuova durata vale anche per usufruire di benefici , normativi, contributivi che finanaziari, sia in ambito nazionale che europeo.

Fermo restando, che  dopo la stipula del contratto il Durc deve essere richiesto ogni 120 giorni, fatta eccezione per il saldo finale, operazione per la quale è sempre richiesto un nuovo Durc “dedicato”.

 

Estensione Soggettiva

L’obbligo di aquisire il Durc è stato esteso all’intera gamma (amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, stazioni appaltanti, enti aggiudicatori, etc. )di soggetti tenuti ad applicare il codice degli appalti pubblici e non più solo alle stazioni appaltanti pubbliche.

 

Estensione Oggettiva

E’ consentito l’uso del Durc acquisito nella prima fase dell’appalto pubblico anche per aggiudicazione e stipulazione del contrattononchè per i  contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. In altri termini , un Durc acquisito d’ufficio nella fase iniziale di un appalto è valido anche per un contratto/ appalto pubblico diverso da quello dante origine alla generazione ed acquisizione del certificato.

 

 

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SIGARETTE ELETTRONICHE: NOVITA’ DEL DECRETO LAVORO

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Il comma 22 dell’art. 11 del decreto lavoro ha introdotto una  nuova imposta di consumo che inciderà per il 58,5%sul prezzo di vendita al dettaglio delle sigarette elettroniche ed in generale su tutti i prodotti contenenti nicotina o sostanze in grado di sostituire l’uso dei tabacchi lavorati, detti anche prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sulle apparecchiature per la loro assimilazione. La nuova imposta scatterà a partire dal 1° gennaio 2014.

è stato convertito in legge il  decreto n. 76/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013, detto anche “decreto lavoro”, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.

 

Il comma 22 dell’art. 11 introduce la nuova imposta di consumo non solo sulle sigarette elettroniche ma in generale su tutti i prodotti contenenti nicotina o sostanze in grado di sostituire l’uso dei tabacchi lavorati, detti anche prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sulle apparecchiature per la loro assimilazione (le sigarette elettroniche).

Si tratta in pratica di un imposta di consumo che inciderà per il 58,5%sul prezzo di vendita al dettaglio di tali prodotti.

La nuova imposta scatterà a partire dal 1° gennaio 2014 e, come detto, inciderà pesantemente sul prezzo di vendita sia dei prodotti principali che delle parti di ricambio e delle ricariche.

Inoltre la loro commercializzazione non sarà più libera ma soggetta ad autorizzazione da parte dei monopoli e dell’agenzia delle dogane, come avviene attualmente per i prodotti da fumo tradizionali.

I rivenditori dovranno quindi rispettare gli stessi requisiti previsti per la gestione dei depositi fiscali dei tabacchi lavorati, come stabilito dal D. M. N. 67 del 22 febbraio 1999.

I rivenditori, dovranno rilasciare agli enti preposti, cauzione.

 In secondo luogo si dovrà attendere un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, per la fissazione di più specifiche regole in ordine alla presentazione delle istanze finalizzate ad ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione (ossia per la distribuzione all’ingrosso), alla fissazione dei prezzi e ad altri aspetti attinenti alla liquidazione e versamento delle imposte.

Infine,  è stato  confermato che la vendita al pubblico di tali prodotti, in deroga al divieto di cui all’articolo 74 del d. P. R. 1074/58, è effettuabile anche per il tramite delle tabaccherie.

 

Riportiamo in dettaglio le norme del decreto che disciplinano la materia.

 

Comma 22.

Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l’articolo 62-ter è inserito il seguente:

“Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonchè i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall’articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.

3. Il soggetto di cui al comma 2 e’ tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell’imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalita’ di presentazione dell’istanza ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche’ le modalita’ di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita’, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi e’ consentita, in deroga all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresi’ per il tramite delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e’ soggetta alla vigilanza dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell’articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 50.

7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o piu’ requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e’ disposta la revoca dell’autorizzazione. “.

 

Comma 23.

All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, e’ aggiunto il seguente:
” 10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute. “.

S.R.L. TRA PROFESSIONISTI: SOCIETÀ DI INGEGNERIA NON PUÒ EMETTERE FATTURA CON RITENUTA DI ACCONTO

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Quesito: Il sig. Alfa, libero professionista, ha dichiarato di aver ricevuto una fattura da una società di ingegneria, costituita sotto forma di S. R. L. , relativamente a prestazioni di servizio dallo stesso ricevute, con contestuale richiesta – da parte della predetta società – dell’applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600. L’istante chiede di conoscere il parere dell’Agenzia in ordine alla predetta richiesta di applicazione della ritenuta d’acconto?

S. R. L. Tra professionisti: Società di ingegneria non può emettere fattura con ritenuta di acconto

Oggetto: Istanza di interpello- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 – Società tra ingegneri: natura dei redditi prodotti

Agenzia delle Entrate – RISOLUZIONE N. 56 del 04. 05. 2006 Con istanza d’interpello è stato proposto il seguente:

Quesito
Il sig. Alfa, libero professionista, ha dichiarato di aver ricevuto una fattura da una società di ingegneria, costituita sotto forma di S. R. L. , relativamente a prestazioni di servizio dallo stesso ricevute, con contestuale richiesta – da parte della predetta società – dell’applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600. L’istante chiede di conoscere il parere dell’Agenzia in ordine alla predetta richiesta di applicazione della ritenuta d’acconto?

Soluzione prospettata

L’istante ritiene che “(. ) tale compenso (prestazioni di servizi), emesso da una SRL, non sia da assoggettare a ritenuta d’acconto per il semplice fatto che siamo nel campo del reddito d’impresa pur se trattasi di società d’ingegneria (cosiddette engineering) permesse a seguito dell’abrogazione dell’art. 2 L. 1815/39, dall’art. 24 L. 07. 08. 97 n. 266 (c. D. Legge Bersani) successivamente regolamentate dalle L. 109/94 e 415/98. ”

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Com’è noto l’appartenenza alla categoria del reddito d’impresa può dipendere sia dalle caratteristiche dell’attività svolta, sia dalla qualificazione formale del soggetto, come avviene per le società commerciali di persone e di capitali.

A tale ultimo riguardo, infatti, si rammenta che ai sensi degli artt. 6 e 81 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito complessivo, rispettivamente, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa ed è determinato secondo le disposizioni contenute nel medesimo testo unico.

Nella fattispecie prospettata, l’istante dichiara di aver ricevuto una fattura per prestazioni di servizio rese a suo favore da una società di ingegneria costituitasi come S. R. L. , contenente la richiesta di ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600 del 1973. Tale richiesta ad avviso del contribuente non ha fondamento, dal momento che si è nel campo del reddito d’impresa.

Nel concordare con la soluzione prospettata dall’istante, si osserva quanto segue.

L’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 6, lett. B) (così come modificata dall’art. 7, c. 1, lett. I) L. 166/2002 e, successivamente, dall’art. 24 della Legge Comunitaria 2004) stabilisce che per “società d’ingegneria” si intendono “le società di capitali di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del codice civile, (. ), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale”.

Pertanto, alla luce della citata lettera b), si è in presenza di una “società di ingegneria” se sussistono contemporaneamente due presupposti:

·        presupposto soggettivo: costituzione in forma di società di capitali, di cui ai capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a) del comma 6 dell’art. 17 in commento e che, quindi, non configurino “società tra professionisti”;

·        presupposto oggettivo: avere nell’oggetto sociale lo svolgimento di una delle attività professionali in precedenza elencate.

Ciò stante, si ritiene che non possano sorgere dubbi circa la natura del reddito prodotto da dette società che, sulla base del richiamato art. 81 del Tuir, rientra nella categoria del reddito d’impresa per il solo fatto di essere realizzato da un soggetto costituito in una veste giuridica societaria.
Nel caso delle “società di ingegneria” oggetto della presente istanza, in altre parole, non assume alcuna rilevanza, ai fini della qualificazione del reddito dalle stesse prodotto, il presupposto oggettivo, essendo a tal fine determinante l’esistenza del semplice presupposto soggettivo.

Ne consegue, con riferimento al quesito posto dall’istante, che non risulta applicabile sui compensi dovuti alla società per le prestazioni dalla stessa rese l’art. 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, concernente la “ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi”, dal momento che le società di ingegneria producono reddito d’impresa.

In proposito si rammenta che la ritenuta di cui al citato articolo 25, deve essere operata, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dai soggetti (enti e società di cui all’art. 73, comma 1, del Tuir; società e associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, persone fisiche che esercitano attività commerciali ai sensi dell’art. 55 del Tuir, o imprese agricole; persone fisiche che esercitano arti e professioni; condominio quale sostituto d’imposta) che corrispondono compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente.

In sostanza, ai sensi dell’articolo in commento, sono assoggettati a ritenuta d’acconto i soli “compensi per lavoro autonomo professionale” e i “compensi per lavoro autonomo occasionale”.

Ciò posto, nella specifica fattispecie prospettata si rileva che, ferma restando la natura professionale dell’attività svolta dalla società di ingegneria, il corrispettivo dovuto dal soggetto istante che ha fruito della prestazione, non si configura per la società stessa come compenso per prestazioni di lavoro autonomo da assoggettare a ritenuta, bensì come ricavo, conseguito nell’ambito dell’attività propria della società di ingegneria, che concorre alla determinazione del reddito d’impresa come componente positivo di reddito.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale. , viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D. M. 26 aprile 2001, n. 209.

START UP IMPRENDITORIA SOCIALE

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CCIAA ADERENTI: ASTI, AVELLINO, BRINDISI, CAMPOBASSO, CATANZARO, CHIETI, CREMONA, CROTONE, CUNEO, FIRENZE, FROSINONE, GENOVA, IMPERIA, L’AQUILA, LECCE, MATERA, MESSINA, MILANO, MODENA, NUORO, PADOVA, PAVIA, PERUGIA, PORDENONE, POTENZA, RAGUSA, REGGIO CALABRIA, REGGIO EMILIA, ROMA, ROVIGO, SIRACUSA, TARANTO, TORINO, UDINE, VARESE, VENEZIA, VERONA, VIBO VALENTIA

CCIAA ADERENTI: ASTI, AVELLINO, BRINDISI, CAMPOBASSO, CATANZARO, CHIETI, CREMONA, CROTONE, CUNEO, FIRENZE, FROSINONE, GENOVA, IMPERIA, L’AQUILA, LECCE, MATERA, MESSINA, MILANO, MODENA, NUORO, PADOVA, PAVIA, PERUGIA, PORDENONE, POTENZA, RAGUSA, REGGIO CALABRIA, REGGIO EMILIA, ROMA, ROVIGO, SIRACUSA, TARANTO, TORINO, UDINE, VARESE, VENEZIA, VERONA, VIBO VALENTIA

OGGETTO: LA CCIAA ACCOMPAGNA LO SVILUPPO DI PROGETTI IMPRENDITORIALI E DI START-UP DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI SOCIALI ATTRAVERSO L’EROGAZIONE DI SERVIZI GRATUITI DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE E ASSISTENZA TECNICA FINO ALLA FORMULAZIONE DI SPECIFICI BUSINESS PLAN. I SERVIZI VERRANNO EROGATI PRESSO LE CAMERE ADERENTI AL PROGETTO AD OPERA DI TUTOR SPECIALIZZATI CHE ASSISTERANNO I PROPONENTI NELLO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITà:

· SVILUPPO DEL PROGETTO DI IMPRESA ED ELABORAZIONE DEL BUSINESS PLAN;

· RACCORDO CON IL SISTEMA DEL CREDITO E DEL MICRO-CREDITO;

· COSTITUZIONE DELLA SOCIETà.

L’EROGAZIONE DEI SERVIZI SI CONCLUDERà, SALVO PROROGA, ENTRO IL 31/12/2013.

DESTINATARI: I SERVIZI SONO RIVOLTI A GRUPPI DI ASPIRANTI IMPRENDITORI CHE INTENDONO AVVIARE UNA NUOVA IMPRESA SOCIALE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI RIFERIMENTO DI UNA DELLE CAMERE ADERENTI ALL’INIZIATIVA, NEI SETTORI DI INTERVENTO “AD UTILITà SOCIALE” PREVISTI DAL DLGS 155/06 ( IMPRESE SOCIALI EX LEGE) E DALLA LEGGE 381/91 (COOPERATIVE SOCIALI).  SONO ESCLUSE LE COOPERATIVE SOCIALI ED ALTRE TIPOLOGIE DI IMPRESA SOCIALE GIà COSTITUITE.

LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24. 00 DEL GIORNO 30 SETTEMBRE 2013.

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