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Duediligence.it: Acquisito dominio

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Continua la crescita del portale Networkfiscale. Com, portata a termine con successo la trattativa di acquisizione con una azienda di Piacenza del dominio duediligence. It durata tredici mesi.

Duediligence. It: Acquisito dominio dopo 13 mesi di trattive

Continua la crescita del portale NF. Com, portata a termine con successo la trattativa di acquisizione con una azienda di Piacenza del dominio duediligence. It durata tredici mesi.

Dominio che completa la presenza ed il posizionamento in Italia per i servizi di due diligence alle imprese e che conterà a breve su di un proprio sito dedicato.

Dopo l’invito a Riccione nel 2013 da parte della Passepartout Spa, in qualità di special guest per il tema “Cloud”, nel 2014 Network Fiscale S. R. L. è cresciuta promuovendo il servizio di assistenza contabile e tributario in tutta Italia, con clienti nel Lazio, Sardegna, Umbria, Toscana e Lombardia ed ottenendo un incremento del fatturato dell’80% rispetto al precedente esercizio.

Nel 2015 l’azienda è proiettata a concretizzare le trattative in corso per l’acquisizione di nuovi clienti, un portale internet ed un dominio di primario livello, consolidando posizionamento internet e trend di crescita del fatturato.  

Legge di stabilità 2015: sintesi

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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014 la Legge 23. 12. 2014 n° 190 , G. U. 29. 12. 2014 (Legge di Stabilità 2015), norma strutturata da un unico articolo e 735 commi.

Legge di stabilità 2015: sintesi

 

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014 la Legge 23. 12. 2014 n° 190 , G. U. 29. 12. 2014

(Legge di Stabilità 2015), norma strutturata da un unico articolo e 735 commi.

Sintesi dei principali elementi:

·         rivalutazione quote sociali, terreni e cubatura: riaperti i termini fino al 30. 06. 2015;

·         Irap: eliminato il cuneo fiscale irap;

·         buoni pasto: aumenta da 5,29 euro a 7 euro l’importo dei ticket elettronici non sottoposo a tassazione (dal 1° luglio 2015);

·         80 euro in busta paga: la misura diventa definitiva;

·         ebook: aliquota IVA dal 22% al 4%;

·         regime dei minimi: il vecchio regime fiscale (5%) è sostituito da un nuovo regime a forfait variabile da attività ad attività, con una aliquota d’imposta del 15% da calcolare, in base all’attività, non più sulla differenza ricavi/costi ma in base ad uno specifico coefficiente;

·         bollo auto storiche: abrogata l’esenzione per le auto comprese tra 20 e 30 anni di età mentre resta quella per le auto con più di 30 anni;

·         bonus bebè: 80 euro al mese per 3 anni per bambini nati o adottati entro il 31 dicembre 2015 riservato a famiglie con tetto Isee pari a 25mila euro annui. L’importo mensile raddoppia (cioè 160 euro al mese per 3 anni) in caso di famiglia in condizioni di povertà assoluta (valore Isee sotto i 7mila euro);

·         canone Rai 2015: importo congelato, identico ammontare del 2014 (113,50 euro);

·         ecobonus: prorogate di un anno (2015) le aliquote massime degli sconti fiscali su ristrutturazioni edilizie (50% che scenderà al 36% nel 2016) e riqualificazione energetica delle abitazioni (65%, esteso anche alle caldaie a biomasse);

·         evasione: nuove misure di contrasto e quota riconosciuta ai Comuni pari al 55% per la compartecipazione al recupero nel triennio 2015/2017;

·         Imu-Tasi: bloccato per il 2015 il tetto massimo (2,5 per mille) fino al quale i comuni possono aumentare l’imposizione fiscale sulla prima casa con un aumento extra limitato allo 0,8 per mille (quindi in totale 3,3 per mille) che scongiura quindi l’iniziale intenzione di innalzare la tassa fino al 6 per mille;

·         pellet: l’Iva sale dal 10 al 22%;

·         TFR in busta paga su base volontaria (con tassazione ordinaria) e senza costi per le imprese (buste paga comprese tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018);

·         mobili: prorogato fino al 31 dicembre 2015 il bonus per detrarre il 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (10 rate annuali e importo massimo pari a 10mila euro) in abbinamento a ristrutturazione edilizia;

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Per qualsiasi informazione o approfondimento potete contattare lo Studio al

 

 NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52

o alla mail        leggedistabilita2015@networkfiscale. Com

Inventario – Magazzino: adempimenti contabili, civilistici e fiscali

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La redazione dell’inventario è  adempimento  obbligatorio  dettato  dalle  norme  civilistiche  e  fiscali,  che  rappresenta  un momento importante per ciascuna azienda. Una corretta predisposizione dell’inventario è indispensabile per avere la chiara ed esatta conoscenza delle giacenze di magazzino dell’impresa, anche presso terzi (in conto deposito, conto lavorazione, conto installazione, ecc. ) alla fine dell’esercizio.

Inventario – Magazzino: adempimenti contabili, civilistici e fiscali

La redazione dell’inventario è  adempimento  obbligatorio  dettato  dalle  norme  civilistiche  e  fiscali,  che  rappresenta  un momento importante per ciascuna azienda. Una corretta predisposizione dell’inventario è indispensabile per avere la chiara ed esatta conoscenza delle giacenze di magazzino dell’impresa, anche presso terzi (in conto deposito, conto lavorazione, conto installazione, ecc. ) alla fine dell’esercizio.

Il dettaglio delle rimanenze con l’indicazione dei criteri di valutazione utilizzati dovrà infatti essere stampato nel libro inventari ed essere conservato ed esibito nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori dell’amministrazione finanziaria. Le  imprese  che  adottano  la contabilità semplificata,  pur  essendo obbligate alla redazione dell’inventario, sono esonerate dalla tenuta del libro inventari.

CONSIGLIATO: tutte le imprese devono  elaborare  analiticamente all’inventario  di tutti i beni in giacenza a fine anno.

Il libro inventari (laddove obbligatorio) deve essere stampato e sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

Le aziende che hanno affidato al proprio consulente la tenuta dei libri contabili obbligatori sono tenute a consegnargli  una versione dell’inventario.

In allegato prospetto da compilare ed inviare allo Studio

GUIDA E VADEMECUM PER LA  VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO

Ai sensi dell’art. 2426 punto 9 del Codice civile, le rimanenze vanno iscritte in bilancio al costo d’acquisto o di produzione, oppure, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Oltre al metodo puntuale, dal quale sono valutati singolarmente tutti i beni, è possibile calcolare il costo dei beni fungibili (cioè beni identici anche se acquistati in momenti diversi) utilizzando le metodologie Fifo, Lifo e Costo Medio Ponderato. Queste ultime metodologie vengono generalmente utilizzate dalle aziende che dispongono di un programma informatico dedicato alla gestione del magazzino.

 

*Le  società  di  capitali  dovranno  fornire  allo  Studio  entrambe  le  valutazioni  (civilistico  e  fiscali), verificando che i propri programmi gestionali prevedano la possibilità di tali informazioni, infatti qualora la valutazione civilistica produca valori inferiori a quelli accettati dal fisco, il maggior valore verrà ripreso a tassazione in dichiarazione. Qualora ad esempio la valutazione a costo ultimo delle rimanenze portasse ad una valutazione del magazzino sensibilmente inferiore rispetto a quella raggiungibile utilizzando il metodo del FIFO, (metodologia che più si avvicina al metodo del costo ultimo), allora in dichiarazione sarebbe necessario procedere alla variazione in aumento per la differenza.

Pertanto, l’impresa dovrà redigere l’inventario analitico del magazzino con riferimento alla situazione esistente a fine anno,  nel quale dovranno essere indicate le giacenze secondo i seguenti criteri:

Merci:  distinta analitica di tutte le merci raggruppate secondo categorie omogenee (per natura e valore) con l’indicazione del criterio valutativo adottato (costo specifico, Lifo, Fifo, Costo medio ponderato).

Materie prime: distinta  analitica  di  tutte  le  materie  prime  raggruppate  secondo  categorie omogenee con l’indicazione del criterio valutativo adottato(costo specifico, Lifo, Fifo, Costo medio ponderato).

Prodotti in corso di lavorazione:  distinta analitica dei prodotti in corso di lavorazione con l’indicazione dei costi di produzione sostenuti fino a fine anno. Devono essere imputati anche i costi indiretti di produzione per la quota ragionevolmente attribuibile, ad es. Ammortamenti degli impianti, costo della manodopera indiretta, manutenzioni ed assicurazioni degli impianti, ecc. NON vanno imputati gli oneri finanziari.

Lavori e servizi in corso su ordinazione: distinta analitica di tutti i lavori e servizi su ordinazione in corso d’esecuzione a fine esercizio   con   l’indicazione   del   criterio   valutativo   adottato   (costo   di produzione  se  non  di  durata  ultrannuale  o  corrispettivo  pattuito  in  caso  di durata ultrannuale). Va quindi indicato nel primo caso il costo sostenuto fino alla  data  di fine anno  o  il  corrispettivo  ragionevolmente  maturato  nel secondo. N. B. Si ricorda che, nel caso di commesse di durata ultrannuale, sarà anche necessario predisporre un prospetto illustrativo dei criteri di calcolo adottati, da esibire in caso di richiesta. In questo caso le rimanenze finali devono essere valutate tenendo conto dei corrispettivi pattuiti (art. 93 del TUIR) al fine di ripartire nei vari esercizi il margine complessivo della commessa.

Prodotti finiti: (Beni che formano oggetto dell’attività dell’impresa) distinta analitica di tutti i prodotti   finiti   con   l’indicazione   dei   costi   di   produzione   sostenuti   per l’ottenimento dei prodotti stessi.

Concorrono alla formazione delle rimanenze di fine esercizio tutti i beni di cui l’impresa è proprietaria, indipendentemente che essi siano:

  • fisicamente esistenti nei magazzini dell’impresa;
  • in viaggio (merci o materie acquistate e non ancora ricevute);
  • presso terzi (ad es. In c. To deposito, visione, lavorazione ecc. );
  • merci o materie ricevute, la cui fattura non è ancora stata ricevuta (fatture da ricevere).

Devono invece essere esclusi i beni esistenti presso la società ma giuridicamente di proprietà di terzi, per esempio ricevuti in deposito, lavorazione o visione, che troveranno opportuna indicazione tra i conti d’ordine del bilancio. Anche per i beni propri presso terzi, al fine della corretta indicazione in bilancio, è opportuna la rilevazione anche tra i conti d’ordine.

Ai sensi dell’art. 92 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, le rimanenze devono essere indicate in inventario raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e valore. Raggruppare le rimanenze in categorie omogenee per natura significa distinguere i beni sotto il profilo merceologico (filati, tessuti, lana, ecc. , ferro quadro, tondo,. Oppure: acciaio, laminato,. O ancora nel caso di elettrodomestici: frigoriferi, televisori, cucine).   Raggruppare  le  rimanenze,  già suddivise per natura,  in  categorie  omogenee  per valore  significa distinguere  i  beni  sotto  il  profilo del costo di acquisto, mettendo insieme quelli i cui costi unitari oscillino nell’arco di un 10 o 20%, con riferimento al costo unitario inferiore del bene compreso nel raggruppamento. (Esempio: è consentito raggruppare in una categoria omogenea beni di costo unitario medio ponderato, compreso fra il valore 1. 000 e 1. 200, essendo il costo di 1. 200 non superiore al 20% del costo inferiore di 1. 000).

L’Amministrazione Finanziaria riconosce libertà nell’adozione del criterio di valutazione delle rimanenze, ma questo non può significare che i criteri di valutazione cambino da un esercizio all’altro, solo sulla base di mere convenienze di ordine fiscale. Una volta adottato un criterio di valutazione questo non potrà essere mutato negli esercizi successivi, se non in casi eccezionali che andranno adeguatamente   motivati e comunicati all’Agenzia delle Entrate competente.

In ogni caso, i criteri di valutazione delle rimanenze devono comunque essere indicati nel Libro degli inventari e nella Nota integrativa (per le società di capitali). La mancanza di tale indicazione comporta la possibilità per il Fisco di considerare inattendibile la contabilità ordinaria delle imprese e di procedere ad accertamento secondo criteri presuntivi.

Il comma 5 dell’art. 92 D. P. R. 917/86 prevede un valore minimo per la valutazione delle rimanenze di merci, materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Tale criterio prevede che se il valore medio dei beni valutati con i criteri del Fifo, Lifo o Costo Medio Ponderato è superiore al valore normale medio di  tali  beni  relativo  all’ultimo  mese  dell’esercizio,  il  valore  minimo  è  determinato  moltiplicando l’intera quantità per il  valore normale (prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stato di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e servizi sono stati acquistati o prestati o, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi).

VALUTAZIONE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ai sensi dell’ articolo  92 comma 8 del  D. P. R. 917/86 “Tuir”, un particolare criterio di valutazione è previsto per i commercianti al minuto (qualora trattino un numero elevato di prodotti). Viene data la possibilità al commerciante di utilizzare il cosiddetto “prezzo al dettaglio”: consiste nel rilevare i beni entrati e usciti dal magazzino in base al valore e non alla quantità. Pertanto è necessaria una particolare contabilità di magazzino. La valorizzazione delle rimanenze finali, infatti, avviene scorporando dal prezzo di vendita la percentuale di ricarico; la normativa prevede la compilazione di un prospetto (da conservare) nel quale devono essere illustrati i criteri e le modalità d’applicazione del metodo.

IMPOSTA DI BOLLO: i libri contabili obbligatori secondo il codice civile sono soggetti all’imposta di bollo. Essa è dovuta nella seguente misura differenziata: –   società di capitali ed enti commerciali: 16,00 Euro per cento pagine o frazione di esse; –   altri soggetti: 32,00 Euro per 100 pagine o frazione di esse.

OBBLIGO TENUTA CONTABILITA’ DI MAGAZZINO (per le imprese di maggiori dimensioni)

Ai sensi dell’articolo  14, comma. 1, lettera. D) del D. P. R. 600/73 “Decreto Iva” prevede che la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino diviene obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze; in particolare:

  •  i ricavi sono superiori ad euro 5. 164. 568,99 (qualora il periodo di imposta sia diverso dall’anno solare, i ricavi devono essere ragguagliati ad anno);
  • le rimanenze sono superiori ad euro 1. 032. 913,80;

Se tali limiti sono stati superati contemporaneamente per due esercizi consecutivi, l’azienda ha l’obbligo di istituire la contabilità di magazzino.

Le scritture devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale, per la seconda volta, entrambi i limiti sono stati superati.   L’obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.   L’imposta di bollo per il registro delle scritture ausiliarie di magazzino non è dovuta considerato che tali scritture sono previste specificatamente dalla normativa fiscale.   L’omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino rende applicabile l’accertamento induttivo.

CENTRI SPORTIVI & CIRCOLI: METODOLOGIE DI CONTROLLO DA PARTE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE

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Pubblicate sul sito della Agenzia delle Entrate le presenti istruzioni finalizzate all’esecuzione dei controlli nei confronti dei gestori di impianti sportivi (Palestre, Circoli di Canottaggio, Cloub di Golf, etc. ).  

Centri Sportivi: Metodologie di Controllo da parte della Agenzia delle Entrate

Pubblicate sul sito della Agenzia delle Entrate le presenti istruzioni finalizzate all’esecuzione dei controlli nei confronti dei gestori di impianti sportivi (Palestre, Circoli di Canottaggio, Cloub di Golf, etc. ).

Le istruzioni consentono di comprendere dal un lato come i punti in chiaro scuro del settore sportivo dilettantistico, sia per quanto concerne la gestione amministrativa e fiscale delle aziende meritevoli, sia di quelle elusive delle norme in vigore. Contestualmente consentono di comprendere appieno come vengono effettuati controlli da parte degli uffici finanziari.  

Sovente attività di questi centri sportivi  consiste  nell’affitto  di  spazi  (campi  da  tennis,  calcetto,  golf,  etc. ),  nell’organizzazione  di  corsi  di apprendimento di discipline sportive e nella messa a disposizione di impianti (piscine, palestre).

A tale attività principale  non  di  rado  si  affianca  la  vendita  di  indumenti  sportivi  e  la  fornitura  di  servizi  accessori  (sauna, estetica, bar).  Gli  operatori  del  settore  assumono  spesso  una  veste  giuridica  associativa  al  fine  di  fruire  del  particolare regime di tassazione riservato agli enti non commerciali.

Lo schema dell’associazione dissimula talvolta attività commerciali vere e proprie svolte da soggetti che con qualche espediente detengono in realtà l’effettivo controllo economico dell’impresa.  

 

Effettua Download della metodologia di controllo della Agenzia delle Entrate

 

MESSAGGIO INPS N. 9674 15/12/2014

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MESSAGGIO INPS N. 9674
OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AI MEDICI ISCRITTI NELLE LISTE SPECIALI ISTITUITE PRESSO L’INPS – ARTICOLO 3, COMMA 5, DEL DECRETO MINISTERIALE 8 MAGGIO 2008 – ANNO 2014.

MESSAGGIO N. 9674
OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AI MEDICI ISCRITTI NELLE LISTE SPECIALI ISTITUITE PRESSO L’INPS – ARTICOLO 3, COMMA 5, DEL DECRETO MINISTERIALE 8 MAGGIO 2008 – ANNO 2014.

CON LA CIRCOLARE N. 86 DEL 12 SETTEMBRE 2008 (PARAGRAFO 5), SONO STATE FORNITE INDICAZIONI IN MERITO ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO PREVISTO DAL COMMA 5, DELL’ART. 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 8 MAGGIO 2008 CHE RICONOSCE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, A CIASCUN MEDICO ISCRITTO NELLE LISTE SPECIALI (ISTITUITE AI SENSI DEL COMMA 12 DEL DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 1983, N. 463, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638), UN CONTRIBUTO PARI A EURO 500,00.
COME è NOTO, TRA I REQUISITI RICHIESTI, è PREVISTO CHE IL MEDICO ABBIA EFFETTUATO ALMENO 40 VISITE MENSILI NEL CORSO DELL’ANNO DI INTERESSE. CIÒ AL FINE DI RICONOSCERE IL CONTRIBUTO A QUEI MEDICI CHE GARANTISCONO UNA MAGGIORE DISPONIBILITà NEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE INSTAURATO CON L’ISTITUTO.
TUTTAVIA, CON RIFERIMENTO ALLA VERIFICA DI TALE REQUISITO, IN RELAZIONE ALLA CONTRAZIONE DEL BUDGET
ANNUALE, A SEGUITO DEI NOTI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DISPOSTI DAL LEGISLATORE IN OTTICA DI
SPENDING REWIEV, SI è RITENUTO OPPORTUNO RIDETERMINARE IL REQUISITO RIFERITO AL NUMERO MINIMO DI VISITE MENSILI NECESSARIO PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO IN OGGETTO, SULLA BASE DELL’ATTIVITà ESPLETATA DAI MEDICI DI LISTA NELL’ANNO IN CORSO.
PERTANTO, LIMITATAMENTE ALL’ANNO 2014, IL CONTRIBUTO VERRà RICONOSCIUTO A CIASCUN MEDICO CHE
ABBIA EFFETTUATO ALMENO 21 VISITE MEDICHE DI CONTROLLO AL MESE E, A TAL FINE, SI PROCEDERà ALLE
CONSEGUENTI MODIFICHE PROCEDURALI.
RIMANE CONFERMATO IL REQUISITO RICHIESTO RELATIVAMENTE AGLI EVENTI FORMATIVI UTILI AL CONSEGUIMENTO DEL CONTRIBUTO (COSì COME SPECIFICATO AL CITATO PARAGRAFO 5 DELLA CIRCOLARE N. 86
DEL 2008), OVVERO DUE CORSI DI CUI UNO OBBLIGATORIAMENTE IN MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI E L’ALTRO A SCELTA MA SU ARGOMENTI DI INTERESSE PER L’ISTITUTO.
SI RICORDA, INFINE, CHE LA DOMANDA, COMPLETA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, DOVRà ESSEREPRESENTATA ALLA STRUTTURA TERRITORIALE DI COMPETENZA ALLO SCADERE DELL’ANNO SOLARE PER
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DA EFFETTUARSI A CONSUNTIVO ENTRO E NON OLTRE IL MESE DI GENNAIO 2015, IMPUTANDO LA SPESA IN CONTO RESIDUI 2014.
IL DIRETTORE GENERALE
NORI

Annullamento delle dimissioni e pretesa delle retribuzioni

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Il lavoratore reintegrato nel posto di lavoro a seguito di annullamento delle dimissioni ha diritto alle retribuzioni maturate dalla sentenza e non anche dall’epoca delle dimissioni.

Annullamento delle dimissioni e pretesa delle retribuzioni

Avv. Almerindo Proietti Semproni

Cassazione, sez. Lav. , 17 ottobre 2014, n. 22063

MASSIMA

Il lavoratore reintegrato nel posto di lavoro a seguito di annullamento delle dimissioni ha diritto alle retribuzioni maturate dalla sentenza e non anche dall’epoca delle dimissioni.

Notizie

Il lavoratore reintegrato nel posto di lavoro a seguito di annullamento delle dimissioni ha diritto alle retribuzioni maturate dalla sentenza e non anche dall’epoca delle dimissioni.

Cosı` si e` espressa la Corte di Cassazione con la sentenza del 17 ottobre 2014, n. 22063, che ha escluso il diritto alla retribuzione per il periodo in cui la prestazione lavorativa non e` stata fornita.

Sul ricorso proposto da un lavoratore, i giudici di primo e secondo grado annullavano le dimissioni perchè rassegnate dal lavoratore in stato di incapacita` e riconoscevano il diritto alla continuita` del rapporto ed al risarcimento del danno, quantificato nelle retribuzioni maturate dalla data della sentenza a quella dell’effettivo ripristino del rapporto lavorativo.

Secondo la Corte d’Appello, peraltro, il ricorrente non aveva reiterato con il ricorso o in un momento successivo l’offerta della propria prestazione lavorativa, offerta avutasi solo prima della domanda giudiziale, per cui alla stessa non poteva connettersi l’efficacia della messa in mora del datore di lavoro.

Il lavoratore ricorreva per cassazione richiedendo che fosse riconosciuto il diritto alla retribuzione sin dall’origine, e non solamente a seguito della intervenuta sentenza.

Tanto pretendeva richiamando il precedente n. 8886 del 14 aprile 2010 della Suprema Corte che, contrariamente al diverso orientamento giurisprudenziale di legittimita` seguito dalla Corte territoriale, assumeva che la retrodatazione degli effetti patrimoniali della sentenza di annullamento delle sue dimissioni rappresenterebbe la logica conseguenza di una corretta applicazione del generale principio per il quale la durata del processo non deve andare mai a detrimento della parte vincitrice.

In merito, poi, all’efficacia della costituzione in mora del datore di lavoro, il ricorrente eccepiva che egli aveva offerto la sua prestazione lavorativa prima della proposizione della domanda giudiziale e che proprio tale iniziativa serviva a costituire in mora il datore di lavoro, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito. La Suprema Corte respinge il ricorso per infondatezza dei motivi.

Invero, osserva la Cassazione, il percorso motivazionale logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale si fonda su un preciso orientamento della giurisprudenza di legittimita` che non si deve disattendere in considerazione del fatto che e` stato ribadito con sentenza n. 18844 del 30 agosto 2010, successiva a quella n. 8886 del 14 aprile 2010 invocata dal ricorrente.

Per effetto di tale pronuncia, la conseguenza della continuita` del rapporto di lavoro, non interrotta da un licenziamento affetto da vizi che ne determinano l’annullamento, consiste nel fatto che il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, determinabile secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni, anche facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni perdute, ma sempre considerando che la natura sinallagmatica del rapporto richiede ai fini dell’adempimento del- l’obbligazione retributiva che sia messa a disposizione la prestazione lavorativa.

Cio` in quanto il principio secondo il quale l’annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva che non comporta il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, atteso che la retribuzione presuppone la prestazione dell’attivita` lavorativa, onde il pagamento della prima in mancanza della seconda rappresenta un’eccezione che, come nelle ipotesi di malattia o licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, deve essere espressamente prevista dalla legge, per cui nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara la loro illegittimita` (in tal senso, Cass. N. 14438 del 6 novembre 2000, n. 13045 del 17 giugno 2005 e n. 2261 del 16 febbraio 2012).

Con la sentenza in rassegna la Cassazione conferma l’abbandono di quell’orientamento (pure citato, Cass. N. 8886/2010) che aveva trovato una soluzione al pro- blema dei riflessi dell’annullamento delle dimissioni per incapacita` naturale, riconoscendo il diritto alle retribuzio- ni a decorrere dalla domanda giudiziale (momento di impugnazione delle dimissioni e costituzione in mora credendi del datore di lavoro ex art. 1226 cod. Civ. ). Ora, sembra trovare maggior favore la diversa soluzione che fa decorrere le retribuzioni soltanto dalla sentenza di annullamento delle dimissioni, in applicazione del principio di corrispettivita` in senso stretto, per cui la retribuzione presuppone la prestazione lavorativa, salve le ipotesi in cui e` la legge ad imporre espressamente la corresponsione della retribuzione pur in assenza di una controprestazione (artt. 2108, 2109 e 2110 cod. Civ. ). Si tratta, tuttavia, di ipotesi in cui la corrispettivita` di pre- stazione sussiste comunque perche ́ , anche in mancanza di una prestazione lavorativa, la retribuzione e` collegata all’esistenza di un’obbligazione di lavoro nell’arco com- plessivo del rapporto.

Certo, l’orientamento in esame lascia «scoperto» il periodo intermedio (dalle dimissioni, o quantomeno dalla loro impugnativa in via stragiudiziale o giudiziale, alla sentenza di annullamento), per cui al lavoratore potrebbe spettare solo il risarcimento del danno qualora il comportamento del datore di lavoro costituisca un eventuale illecito penale (dimissioni estorte o frutto di raggiro).

Discriminatorietà della mancata assunzione di lavoratori iscritti a sigla sindacale

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E` discriminatorio non assumere, nell’ambito di una operazione di «riassorbimento» di personale addetto ad uno stabilimento aziendale, soltanto i lavoratori iscritti ad una determinata sigla sindacale.

Discriminatorietà della mancata assunzione di lavoratori iscritti a sigla sindacale

Cassazione, sez. Lav. , 11 marzo 2014, n. 5581

MASSIMA

E` discriminatorio non assumere, nell’ambito di una operazione di «riassorbimento» di personale addetto ad uno stabilimento aziendale, soltanto i lavoratori iscritti ad una determinata sigla sindacale.

COMMENTO

E` discriminatorio non assumere, nell’ambito di una operazione di «riassorbimento» di personale addetto ad uno stabilimento aziendale, soltanto i lavoratori iscritti ad una determinata sigla sindacale.

Questo e` l’effetto determinato dalla sentenza dell’11 marzo 2014, n. 5581, della Corte di Cassazione che, dichiarando inammissibile il ricorso dell’azienda e, quindi, senza entrare nel merito della vicenda, ha di fatto confermato le decisioni rese in primo e secondo grado. Il caso, cui gli organi di informazione continuano a dare particolare rilievo, riguarda il ricorso presentato al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, dalla Fiom – Cgil Nazionale per conto di alcuni lavoratori iscritti, ma anche in nome di altre persone, non individuabili in modo diretto ed immediato.

Il Sindacato chiedeva che fosse accertata la discriminazione collettiva ai sensi del D. Lgs. N. 213/2003, nonchè degli artt. 3 e 4 Cost. E dell’art. 15 dello Statuto dei Lavoratori, posta in essere dalla F. I. P. Spa attraverso l’esclusione dall’assunzione dei 19 lavoratori suoi iscritti e nominativamente indicati, nonche ́ di tutti i lavoratori in atto iscritti alla Fiom, quantomeno in numero tale da ristabilire, e mantenere, tra essi e il totale degli assunti, il rapporto proporzionale preesistente tra gli iscritti alla Fiom e i lavoratori in forza alla F. G. A. Spa nello stabilimento di Pomigliano.

La Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione del Tribunale circa la natura di discriminazione collettiva dell’esclusione dalle assunzioni dei lavoratori del detto stabilimento iscritti alla Fiom, ordinava alla F. I. P. Di cessare dal comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti e, pertanto, di predisporre e attuare nel termine di 180 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza un piano di assunzione di 126 lavoratori da selezionare, secondo i criteri gia` utilizzati per l’assunzione dei lavoratori presso lo stabilimento di Pomigliano, nell’ambito dell’elenco nominativo degli affiliati alla F. I. O. M. Risultante al momento della presentazione del ricorso di primo grado. Nel contempo la Corte territoriale dichiarava la natura di discriminazione individuale dell’esclusione dalle assunzioni presso lo stesso stabilimento dei 19 lavoratori nominativamente indicati, ordinando la loro riassunzione.

Tanto decideva la Corte d’Appello ritenendo che la direttiva 2000/78/CE, tutelando le convinzioni personali avverso le discriminazioni, aveva dato ingresso nell’ordinamento comunitario al formale riconoscimento, seppure nel solo ambito della regolamentazione dei rapporti di lavoro, della cosiddetta libertà ideologica, il cui ampio contenuto poteva essere stabilito anche facendo riferimento all’art. 6 del Trattato dell’Unione Europea e, quindi, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo; se il legislatore comunitario avesse voluto comprendere nelle convinzioni personali solo quelle assimilabili al carattere religioso, come sostenuto dall’azienda, non avrebbe avuto bisogno di differenziare le ipotesi di discriminazioni per motivi religiosi da quelle per convinzioni per motivi diversi; doveva pertanto ritenersi che l’ampia nozione di «convinzioni personali» racchiudeva una serie di categorie di ciò che poteva essere definito il «dover essere» dell’individuo, dall’etica alla filosofia, dalla politica in senso lato alla sfera dei rapporti sociali; il contenuto dell’espressione «convinzioni personali», richiamato dall’art. 4 del D. Lgs. N. 216/2003 non poteva essere percio` interpretato che nel contesto del sistema normativo speciale in cui era inserito, restando irrilevante che in altri testi normativi la medesima espressione potesse essere stata utilizzata come alternativa al concetto di opinioni politiche o sindacali; l’affiliazione sindacale rappresentava la professione pragmatica di un’ideologia di natura diversa da quella religiosa, connotata da specifici motivi di appartenenza ad un organismo socialmente e politicamente qualificato a rappresentare opinioni, idee, credenze suscettibili di tutela, in quanto oggetto di possibili atti discriminatori vietati.

Pertanto, secondo i giudici di appello, nell’ambito della categoria generale delle convinzioni personali caratterizzata dall’eterogeneità delle ipotesi di discriminazione ideologica, poteva essere ricompresa anche la discriminazione per motivi sindacali, con il conseguente divieto di atti o comportamenti idonei a realizzare una diversità di trattamento o un pregiudizio in ragione dell’affiliazione o della partecipazione del lavoratore ad attività sindacali.

La Corte d’Appello evidenziava anche come fosse del tutto irrilevante il fatto che la F. I. P. Avesse proceduto alle assunzioni dei lavoratori attingendo al bacino di provenienza della F. G. A. Ed ottemperando cos`ı ad un preciso impegno contrattuale, perchè comunque le assunzioni dovevano essere svolte nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge, ivi comprese quelle relative al divieto di discriminazioni.

Per di più, secondo la Corte territoriale, i ricorrenti avevano assolto l’onere probatorio della discriminazione – alla stregua del disposto del D. Lgs. N. 150/2011, art. 28, in linea con quanto imposto dalle direttive n. 2000/43/CE e n. 2000/78/CE – fornendo in giudizio gli elementi di fatto, da valutare con metodo statistico, dai quali poteva desumersi «prima facie» l’esistenza della discriminazione: ossia, la consistenza dell’organico nello stabilimento al gennaio/lugliodel2011(4. 367dipendenti), il numero degli assunti dalla F. I. P. Provenienti dallo stabilimento al giugno 2012 (1. 893), il numero degli iscritti alla Fiom al gennaio 2011 (382), la circostanza che nessun lavoratore iscritto alla Fiom risultava essere stato assunto dalla F. I. P. Al momento della presentazione del ricorso.

In sostanza, la Fiom aveva dimostrato che, in una selezione casuale, le probabilità che nessuno degli iscritti alla Fiom fosse stato selezionato per l’assunzione ammontava ad una su dieci milioni, il che faceva risaltare maggiormente la percentuale pari a zero di iscritti alla Fiom assunti dalla F. I. P. Nel giugno 2012.

La vicenda perveniva all’esame della Suprema Corte su ricorso della società F. I. P. , la quale proponeva una articolata serie di motivi di impugnativa, riguardanti i diversi aspetti trattati dalla Corte d’Appello.

Tuttavia, la Corte di Cassazione non entra nell’esame degli stessi e respinge il ricorso per inammissibilità, in accoglimento della specifica eccezione sollevata dai controricorrenti di sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire.

In base alla documentazione prodotta dalle parti, osserva la Corte, risulta che, con atto successivo alla notifica del ricorso per cassazione, la F. I. P. Spa ha ceduto alla F. G. A. Spa lo stabilimento interessato alle assunzioni per cui e` causa; nel medesimo atto di cessione e` previsto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 cod. Civ. , i rapporti di lavoro con i dipendenti sarebbero continuati con la Societa` cessionaria. Risulta inoltre che la F. I. P. Ha comunicato alla Fiom che la medesima F. I. P. Non avrebbe dato corso alle ulteriori assunzioni di cui al provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Roma, avendo cessato ogni attivita` produttiva per avere ceduto lo stabilimento alla F. G. A. , società di cui i lavoratori assumendi sono gia` dipendenti.

La Suprema Corte ricorda che la giurisprudenza di legittimita` e` costante nell’affermare che l’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire, sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 cod. Proc. Civ. , va apprezzato in relazione all’utilita` concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame, ossia alla sussistenza di un interesse identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non gia` di un mero interesse astratto a una piu` corretta soluzione di una questione giuridica (per tutte, Cass. N. 11844/2006); al contempo e` stato altresı` affermato che l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare)deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (Cass. , S. U. , n. 25278/2006).

Quindi, conclude la Corte, la F. I. P. , non essendo più proprietaria dello stabilimento presso il quale avrebbero dovuto essere effettuate le ulteriori assunzioni di affiliati alla Fiom ovvero presso il quale gia` siano state effettuate le assunzioni dei lavoratori nominativamente indicati, non ha piu` alcun concreto ed attuale interesse alla rimozione delle statuizioni rese nell’ordinanza impugnata. Infatti, la Societa` non potra` conseguire in alcun modo un pregiudizio dal mantenimento presso il suddetto stabilimento dei lavoratori assunti (che erano, prima dell’assunzione, dipendenti della F. G. A. E che tali sono tornati ad essere a seguito della cessione), ne ́ potra` procedere ad ulteriori assunzioni presso il medesimo stabilimento di altri dipendenti della F. G. A. Affiliati alla Fiom, ne ́ conseguentemente potra` essere ulteriormente destinataria dell’ordine di cessare dal ritenuto comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti.

Come visto, la sentenza in rassegna risolve la vicenda sotto un profilo di «rito», ovvero quello dell’accertato difetto di interesse ad agire della societa` ricorrente, senza entrare nel merito dei motivi di impugnazione lamentati dalla societa` , riguardo ai quali il parere della Suprema Corte poteva assumere grande interesse.

In particolare, la societa` F. I. P. Sosteneva (o meglio, continuava a sostenere, perche ́ la censura era stata gia` sollevata in appello) che la normativa italiana di cui al D. Lgs. N. 216/2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita` di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, laddove fa riferimento alle «convinzioni personali», deve essere letta alla luce delle previsioni della predetta direttiva; nell’art. 1 di quest’ultima, il riferimento alle «convinzioni personali», strettamente collegato alla «religione», comporta che la prima locuzione si riferisce non a qualsiasi convinzione di natura ideologica, bensı` a quel credo individuale assimilabile, per la sua particolare cogenza e pervasività, ad una fede religiosa; dal che discende che le «convinzioni personali» non possono essere ritenute diverse da quelle basate su determinate credenze religiose o ad esse assimilabili e non si riferiscono quindi alle opinioni personali di natura politica o di altro genere.

Allo stesso modo, non c’e` stato modo di conoscere l’opinione della Cassazione circa l’utilizzo del modello statistico come mezzo probatorio sul quale i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto fondata la discriminatorietà della condotta tenuta dalla società nella fase di assunzione: considerata una serie di elementi (l’organico nello stabilimento, il numero degli assunti dalla società e provenienti da questo, il numero degli iscritti alla Fiom, la circostanza che nessun lavoratore iscritto alla Fiom risultava essere stato assunto dalla F. I. P. ), il numero degli aventi diritto e` stato individuato in misura percentuale. Resta il fatto che la Cassazione non si e` pronunciata, per cui fa stato quanto ha disposto la Corte d’Appello, con tutto ciò che ne consegue in termini di pratica applicazione.

Discriminatorietà della mancata assunzione di lavoratori iscritti a sigla sindacale

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Discriminatorietà della mancata assunzione di lavoratori iscritti a sigla sindacale

Cassazione, sez. Lav. , 11 marzo 2014, n. 5581

MASSIMA

E` discriminatorio non assumere, nell’ambito di una operazione di «riassorbimento» di personale addetto ad uno stabilimento aziendale, soltanto i lavoratori iscritti ad una determinata sigla sindacale.

COMMENTO

E` discriminatorio non assumere, nell’ambito di una operazione di «riassorbimento» di personale addetto ad uno stabilimento aziendale, soltanto i lavoratori iscritti ad una determinata sigla sindacale.

Discriminatorietà della mancata assunzione di lavoratori iscritti a sigla sindacale

Cassazione, sez. Lav. , 11 marzo 2014, n. 5581

MASSIMA

E` discriminatorio non assumere, nell’ambito di una operazione di «riassorbimento» di personale addetto ad uno stabilimento aziendale, soltanto i lavoratori iscritti ad una determinata sigla sindacale.

COMMENTO

E` discriminatorio non assumere, nell’ambito di una operazione di «riassorbimento» di personale addetto ad uno stabilimento aziendale, soltanto i lavoratori iscritti ad una determinata sigla sindacale.

Questo e` l’effetto determinato dalla sentenza dell’11 marzo 2014, n. 5581, della Corte di Cassazione che, dichiarando inammissibile il ricorso dell’azienda e, quindi, senza entrare nel merito della vicenda, ha di fatto confermato le decisioni rese in primo e secondo grado. Il caso, cui gli organi di informazione continuano a dare particolare rilievo, riguarda il ricorso presentato al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, dalla Fiom – Cgil Nazionale per conto di alcuni lavoratori iscritti, ma anche in nome di altre persone, non individuabili in modo diretto ed immediato.

Il Sindacato chiedeva che fosse accertata la discriminazione collettiva ai sensi del D. Lgs. N. 213/2003, nonchè degli artt. 3 e 4 Cost. E dell’art. 15 dello Statuto dei Lavoratori, posta in essere dalla F. I. P. Spa attraverso l’esclusione dall’assunzione dei 19 lavoratori suoi iscritti e nominativamente indicati, nonche ́ di tutti i lavoratori in atto iscritti alla Fiom, quantomeno in numero tale da ristabilire, e mantenere, tra essi e il totale degli assunti, il rapporto proporzionale preesistente tra gli iscritti alla Fiom e i lavoratori in forza alla F. G. A. Spa nello stabilimento di Pomigliano.

La Corte d’Appello di Roma, confermando la decisione del Tribunale circa la natura di discriminazione collettiva dell’esclusione dalle assunzioni dei lavoratori del detto stabilimento iscritti alla Fiom, ordinava alla F. I. P. Di cessare dal comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti e, pertanto, di predisporre e attuare nel termine di 180 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza un piano di assunzione di 126 lavoratori da selezionare, secondo i criteri gia` utilizzati per l’assunzione dei lavoratori presso lo stabilimento di Pomigliano, nell’ambito dell’elenco nominativo degli affiliati alla F. I. O. M. Risultante al momento della presentazione del ricorso di primo grado. Nel contempo la Corte territoriale dichiarava la natura di discriminazione individuale dell’esclusione dalle assunzioni presso lo stesso stabilimento dei 19 lavoratori nominativamente indicati, ordinando la loro riassunzione.

Tanto decideva la Corte d’Appello ritenendo che la direttiva 2000/78/CE, tutelando le convinzioni personali avverso le discriminazioni, aveva dato ingresso nell’ordinamento comunitario al formale riconoscimento, seppure nel solo ambito della regolamentazione dei rapporti di lavoro, della cosiddetta libertà ideologica, il cui ampio contenuto poteva essere stabilito anche facendo riferimento all’art. 6 del Trattato dell’Unione Europea e, quindi, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo; se il legislatore comunitario avesse voluto comprendere nelle convinzioni personali solo quelle assimilabili al carattere religioso, come sostenuto dall’azienda, non avrebbe avuto bisogno di differenziare le ipotesi di discriminazioni per motivi religiosi da quelle per convinzioni per motivi diversi; doveva pertanto ritenersi che l’ampia nozione di «convinzioni personali» racchiudeva una serie di categorie di ciò che poteva essere definito il «dover essere» dell’individuo, dall’etica alla filosofia, dalla politica in senso lato alla sfera dei rapporti sociali; il contenuto dell’espressione «convinzioni personali», richiamato dall’art. 4 del D. Lgs. N. 216/2003 non poteva essere percio` interpretato che nel contesto del sistema normativo speciale in cui era inserito, restando irrilevante che in altri testi normativi la medesima espressione potesse essere stata utilizzata come alternativa al concetto di opinioni politiche o sindacali; l’affiliazione sindacale rappresentava la professione pragmatica di un’ideologia di natura diversa da quella religiosa, connotata da specifici motivi di appartenenza ad un organismo socialmente e politicamente qualificato a rappresentare opinioni, idee, credenze suscettibili di tutela, in quanto oggetto di possibili atti discriminatori vietati.

Pertanto, secondo i giudici di appello, nell’ambito della categoria generale delle convinzioni personali caratterizzata dall’eterogeneità delle ipotesi di discriminazione ideologica, poteva essere ricompresa anche la discriminazione per motivi sindacali, con il conseguente divieto di atti o comportamenti idonei a realizzare una diversità di trattamento o un pregiudizio in ragione dell’affiliazione o della partecipazione del lavoratore ad attività sindacali.

La Corte d’Appello evidenziava anche come fosse del tutto irrilevante il fatto che la F. I. P. Avesse proceduto alle assunzioni dei lavoratori attingendo al bacino di provenienza della F. G. A. Ed ottemperando cos`ı ad un preciso impegno contrattuale, perchè comunque le assunzioni dovevano essere svolte nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge, ivi comprese quelle relative al divieto di discriminazioni.

Per di più, secondo la Corte territoriale, i ricorrenti avevano assolto l’onere probatorio della discriminazione – alla stregua del disposto del D. Lgs. N. 150/2011, art. 28, in linea con quanto imposto dalle direttive n. 2000/43/CE e n. 2000/78/CE – fornendo in giudizio gli elementi di fatto, da valutare con metodo statistico, dai quali poteva desumersi «prima facie» l’esistenza della discriminazione: ossia, la consistenza dell’organico nello stabilimento al gennaio/lugliodel2011(4. 367dipendenti), il numero degli assunti dalla F. I. P. Provenienti dallo stabilimento al giugno 2012 (1. 893), il numero degli iscritti alla Fiom al gennaio 2011 (382), la circostanza che nessun lavoratore iscritto alla Fiom risultava essere stato assunto dalla F. I. P. Al momento della presentazione del ricorso.

In sostanza, la Fiom aveva dimostrato che, in una selezione casuale, le probabilità che nessuno degli iscritti alla Fiom fosse stato selezionato per l’assunzione ammontava ad una su dieci milioni, il che faceva risaltare maggiormente la percentuale pari a zero di iscritti alla Fiom assunti dalla F. I. P. Nel giugno 2012.

La vicenda perveniva all’esame della Suprema Corte su ricorso della società F. I. P. , la quale proponeva una articolata serie di motivi di impugnativa, riguardanti i diversi aspetti trattati dalla Corte d’Appello.

Tuttavia, la Corte di Cassazione non entra nell’esame degli stessi e respinge il ricorso per inammissibilità, in accoglimento della specifica eccezione sollevata dai controricorrenti di sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire.

In base alla documentazione prodotta dalle parti, osserva la Corte, risulta che, con atto successivo alla notifica del ricorso per cassazione, la F. I. P. Spa ha ceduto alla F. G. A. Spa lo stabilimento interessato alle assunzioni per cui e` causa; nel medesimo atto di cessione e` previsto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 cod. Civ. , i rapporti di lavoro con i dipendenti sarebbero continuati con la Societa` cessionaria. Risulta inoltre che la F. I. P. Ha comunicato alla Fiom che la medesima F. I. P. Non avrebbe dato corso alle ulteriori assunzioni di cui al provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Roma, avendo cessato ogni attivita` produttiva per avere ceduto lo stabilimento alla F. G. A. , società di cui i lavoratori assumendi sono gia` dipendenti.

La Suprema Corte ricorda che la giurisprudenza di legittimita` e` costante nell’affermare che l’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire, sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 cod. Proc. Civ. , va apprezzato in relazione all’utilita` concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame, ossia alla sussistenza di un interesse identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non gia` di un mero interesse astratto a una piu` corretta soluzione di una questione giuridica (per tutte, Cass. N. 11844/2006); al contempo e` stato altresı` affermato che l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare)deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (Cass. , S. U. , n. 25278/2006).

Quindi, conclude la Corte, la F. I. P. , non essendo più proprietaria dello stabilimento presso il quale avrebbero dovuto essere effettuate le ulteriori assunzioni di affiliati alla Fiom ovvero presso il quale gia` siano state effettuate le assunzioni dei lavoratori nominativamente indicati, non ha piu` alcun concreto ed attuale interesse alla rimozione delle statuizioni rese nell’ordinanza impugnata. Infatti, la Societa` non potra` conseguire in alcun modo un pregiudizio dal mantenimento presso il suddetto stabilimento dei lavoratori assunti (che erano, prima dell’assunzione, dipendenti della F. G. A. E che tali sono tornati ad essere a seguito della cessione), ne ́ potra` procedere ad ulteriori assunzioni presso il medesimo stabilimento di altri dipendenti della F. G. A. Affiliati alla Fiom, ne ́ conseguentemente potra` essere ulteriormente destinataria dell’ordine di cessare dal ritenuto comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti.

Come visto, la sentenza in rassegna risolve la vicenda sotto un profilo di «rito», ovvero quello dell’accertato difetto di interesse ad agire della societa` ricorrente, senza entrare nel merito dei motivi di impugnazione lamentati dalla societa` , riguardo ai quali il parere della Suprema Corte poteva assumere grande interesse.

In particolare, la societa` F. I. P. Sosteneva (o meglio, continuava a sostenere, perche ́ la censura era stata gia` sollevata in appello) che la normativa italiana di cui al D. Lgs. N. 216/2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita` di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, laddove fa riferimento alle «convinzioni personali», deve essere letta alla luce delle previsioni della predetta direttiva; nell’art. 1 di quest’ultima, il riferimento alle «convinzioni personali», strettamente collegato alla «religione», comporta che la prima locuzione si riferisce non a qualsiasi convinzione di natura ideologica, bensı` a quel credo individuale assimilabile, per la sua particolare cogenza e pervasività, ad una fede religiosa; dal che discende che le «convinzioni personali» non possono essere ritenute diverse da quelle basate su determinate credenze religiose o ad esse assimilabili e non si riferiscono quindi alle opinioni personali di natura politica o di altro genere.

Allo stesso modo, non c’e` stato modo di conoscere l’opinione della Cassazione circa l’utilizzo del modello statistico come mezzo probatorio sul quale i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto fondata la discriminatorietà della condotta tenuta dalla società nella fase di assunzione: considerata una serie di elementi (l’organico nello stabilimento, il numero degli assunti dalla società e provenienti da questo, il numero degli iscritti alla Fiom, la circostanza che nessun lavoratore iscritto alla Fiom risultava essere stato assunto dalla F. I. P. ), il numero degli aventi diritto e` stato individuato in misura percentuale. Resta il fatto che la Cassazione non si e` pronunciata, per cui fa stato quanto ha disposto la Corte d’Appello, con tutto ciò che ne consegue in termini di pratica applicazione.

Redditometro: Escort Accompagnatrice di uomini e donne

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Redditometro, Nel caso di specie, la contribuente effettuava l’attività di accompagnatrice-escort per uomini e donne, e le venivano accertati sinteticamente 127. 845 euro per l’annualità 2004 e 2005, e 128. 131 euro per l’anno 2006.    

Sentenza Commissione tributaria provinciale PIEMONTE Novara, sez. I, 12-01-2011, n. 2 – Pres. Puzo Antonio – Rel. Puzo Antonio  

Redditometro, Nel caso di specie, la contribuente effettuava l’attività di accompagnatrice-escort per uomini e donne, e le venivano accertati sinteticamente 127. 845 euro per l’annualità 2004 e 2005, e 128. 131 euro per l’anno 2006.     

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Signora Va. Mo. , con ricorsi depositati in data 13. 11. 2009, riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. N. 546/1992, proponeva opposizione contro l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Novara avverso gli avvisi di accertamento con i quali veniva determinato in forma sintetica il reddito complessivo stimabile in capo alla medesima nella misura complessiva di Euro 127. 485,00 rispettivamente per gli anni 2004 e 2005 e di Euro 128. 131,00 per l’anno 2006.

La procedura di accertamento disposta a carico della contribuente trovava la sua origine nella rilevazione di una capacità contributiva a lei attribuibile e precisamente per:

assicurazione stipulata in data 04. 04. 2000 con durata nove anni e premio versato pro-quota annuale di Euro 3. 477,33;

possesso, a titolo di proprietà, della residenza principale situata nel Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO), intera e piena proprietà, con quota di sostenibilità alle spese nella misura del 100%;

possesso, a titolo di proprietà, di abitazione secondaria situata nel Comune di Valduggia (VC), quota 1/2 di piena proprietà, con quota di sostenibilità alle spese nella misura del 100%;

possesso, a titolo di locazione, di abitazione civile atto di locazione reg. To all’Ufficio di Biella il 18. 02. 200 per un canone di locazione dichiarato di Euro 3. 718,00, con quota di sostenibilità alle spese nella misura del 100%;

possesso, a titolo locazione, di abitazione civile atto di locazione reg. To all’Ufficio di Arona il 08. 01. 2001 per un canone di locazione dichiarato di Euro 4. 028,00, con quota di sostenibilità alle spese nella misura del 100%;

possesso, a titolo locazione, di abitazione civile atto di locazione reg. To all’Ufficio di Novara il 27. 04. 2001 per un canone di locazione dichiarato di Euro 2. 478,00, con quota di sostenibilità alle spese nella misura del 100%;

nonché spese sostenute nel quinquennio 2004/2005, per incrementi patrimoniali e precisamente per:

acquisto di monolocale ad uso abitazione sito in Comune di Arona per un corrispettivo dichiarato di Euro 35. 000,00;

acquisto di autovettura targata (. ) per un valore di Euro 45. 000,00;

acquisto di porzione di fabbricato sito in Comune di Varese per corrispettivo dichiarato di Euro 187. 000,00;

interessi passivi, per gli anni 2004-2005-2006, rispettivamente di Euro 1. 665,00 per Mutuo stipulato di Euro 129. 114,00.

A seguito di notifica dei suddetti avvisi di accertamento, la ricorrente proponeva opposizione, chiedendo, in via principale e nel merito, l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese.

A sostegno della propria richiesta, la ricorrente preliminarmente precisava la natura dell’attività svolta, in qualità di “accompagnatrice/escort per uomini”, assimilabile, con i dovuti distinguo del caso, all’esercizio dell'”attività di prostituta”.

In linea di fatto e di diritto, sosteneva, quindi, che i proventi derivanti dall’esercizio della citata attività di prostituzione non generavano materia imponibile. Ciò, a motivo del fatto “che le somme derivanti dal predetto esercizio costituivano una forma di risarcimento del danno sui generis a causa della lesione dell’integrità della dignità di chi subisce l’affronto della vendita di sé”.

A sostegno delle motivazioni precisate nei propri scritti difensivi, la ricorrente richiamava l’orientamento giurisprudenziale adottato in materia, secondo il quale “i proventi derivanti da esercizio della prostituzione non sono tassabili perché non sono ascrivibili a nessuna categoria di reddito di cui all’art. 6 del T. U. I. R. “.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Novara, costituendosi in giudizio contro deduceva le argomentazioni esposte nei motivi dei ricorsi e chiedeva quindi la conferma del proprio operato, attesa la legittimità delle azioni disposte per il recupero di imposte riconosciute sostanzialmente dovute da parte ricorrente. Ciò, in applicazione dei criteri precisamente stabiliti in materia di accertamento sintetico dell’imponibile (c. D. “reddito/netto”), che nella sostanza rappresentava una forma di controllo che consentiva agli Uffici finanziari di ricostruire induttivamente il reddito delle persone fisiche. Metodo questo, stabilito secondo legge, di svelare la reale ricchezza di un soggetto, basandosi sul sostenimento di alcune spese, ovvero sulla disponibilità di determinati beni considerati “manifestazione di capacità reddituale”.

Sosteneva, al riguardo, che la validità di un tale tipo di accertamento si era nel tempo consolidata a seguito di un costante orientamento della Corte di Cassazione, la quale aveva ritenuto legittimo l’accertamento effettuato dall’Ufficio sulla base di coefficienti presuntivi di reddito (indici di capacità di spesa), quando il contribuente avesse dimostrato che il reddito presunto non esisteva o esisteva in misura inferiore. (In tal senso le sentenze n. 21930/2007; n. 22574/2007; n. 16284/2007; n. 19252/2005; n. 14161/2003; n. 12731/2002; n. 11611/2001).

Per quanto riguardava, in particolare, l’oggetto delle questioni sollevate in questa sede, la parte resistente richiamava il principio stabilito dall’art. 53, comma 1, della Costituzione, secondo il quale “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della toro capacità contributiva”. L’Agenzia delle Entrate sosteneva, inoltre, secondo anche l’orientamento espresso in materia dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-268/99 del 20 novembre 2001, che tale attività era caratterizzata dalla natura economica e dal suo svolgimento in forma di lavoro autonomo, non sussistendo alcun vincolo di subordinazione in capo a chi la esercita.

Ciò, in considerazione del fatto che effettivamente la prostituzione era un’attività svolta in maniera autonoma, per effetto della quale chi la esercitava si impegnava personalmente a procurare il soddisfacimento di un altrui bisogno di carattere sessuale, dietro corrispettivo di denaro o di altra utilità economicamente valutabile, senza che la scelta di detta attività o delle modalità del suo esercizio fosse imposta da terzi. Chiedeva, pertanto, che venisse disposto il rigetto dei ricorsi e la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio. All’odierna udienza di discussione, sentito il relatore e il rappresentante dell’Ufficio, in assenza della parte ricorrente, che risulta regolarmente invitata con apposite raccomandate spedite all’indirizzo del domicilio eletto presso il difensore indicato in atti e rilevato che, allo stato, tale domiciliazione non risulta essere stata revocata da parte della stessa ricorrente; letti gli atti e la documentazione acquisita ai fascicoli processuali, riuniti per connessione soggettiva ad oggettiva, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. N. 546/1992, il Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Che i ricorsi sono infondati e pertanto vanno respinti. Appare corretto osservare preliminarmente che le eccezioni sollevate, in linea di fatto e di diritto, avverso l’operato dell’Ufficio, debbono riconoscersi sostanzialmente infondate.

Ciò, a motivo principalmente del fatto che, nella sostanza, la procedura adottata nei confronti della contribuente deve riconoscersi sostanzialmente fondata, essendo stata regolarmente attuata nella corretta osservanza delle disposizioni riguardanti la soggetta materia. Esaminata attentamente la questione, alla luce della documentazione acquisita in atti, si rileva che, allo stato, deve riconoscersi sostanzialmente corretta la procedura di accertamento disposta dall’Ufficio, il quale nei propri atti di costituzione in giudizio ha compiutamente precisato la legittimità del proprio operato.

Ciò, avuto riguardo essenzialmente alla effettiva rilevazione della disponibilità da parte della contribuente dei beni e dei servizi, oggetto delle valutazioni attentamente eseguite ai fini della concreta determinazione della capacità contributiva della ricorrente medesima. Appare corretto osservare, inoltre, che, in concreto, l’Ufficio ha dimostrato di aver provveduto a verificare le effettive disponibilità economiche della contribuente e che, nella sostanza, ha provveduto all’accertamento induttivo del reddito, ai sensi dell’art. 38, commi 4-5 e 6, del D. P. R. N. 600/1973, essendo effettivamente venuto a conoscenza di indici di capacità contributiva, basata essenzialmente su elementi che lasciano fondatamente presumere la esistenza di redditi non assoggettati alla dovuta imposizione. Nel merito della questione si ritiene di dover rilevare che, nella sostanza, il quadro regolante la procedura di accertamento induttivo, adottato nelle ipotesi della specie, deve, allo stato attuale, considerarsi sostanzialmente consolidato. Appare corretto osservare, al riguardo, che l’attività di accertamento della specie è stata ampiamente potenziata nei confronti dei contribuenti, per i quali sono disponibili informazioni in ordine alla esistenza di eventuali manifestazioni di capacità contributiva, incompatibili con le posizioni reddituali dichiarate o addirittura omesse da parte dei contribuenti medesimi. A tal fine, risultano impartite precise disposizioni agli Uffici, i quali a loro volta debbono correttamente promuovere tutte la procedure necessarie, nella corretta osservanza della normativa regolante la procedura di accertamento della specie. E’ dato rilevare, infatti, che una disposizione sull’accertamento (art. 38, commi 4-5 e 6, del D. P. R. N. 600/1973) stabilisce espressamente che l’Amministrazione Finanziaria può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, in base al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze di fatto certi, che fanno presumere una capacità di spesa correlata ad esborsi di somme di denaro e a spese di gestione da confrontare con il reddito imponibile dichiarato o da accertare nei casi di omessa dichiarazione da parte del contribuente.

L’Amministrazione Finanziaria, quindi, può determinare anche in modo matematico il reddito presuntivo, attenendosi al solo redditometro, cioè agli elementi formulati da un decreto ministeriale che può individuare elementi di capacità contributiva. Appare corretto osservare, al riguardo, che la stessa Corte Costituzionale, investita della questione, ebbe a suo tempo a pronunciarsi in merito (sentenza n. 297/2004), affermando il principio che detto strumento di accertamento permette all’Amministrazione Finanziaria di determinare sinteticamente il reddito sulla base di parametri, i quali, alla luce di consolidate massime di esperienza, sono rivelatori del reddito del contribuente e demanda a un regolamento del Ministro delle Finanze la determinazione dei parametri in base ai quali stabilire presuntivamente il reddito. Non c’è, dunque, osserva la Corte, alcuna violazione dell’art. 53 della Costituzione. Anzi, tale accertamento presuntivo, sostiene ancora la Corte Costituzionale, costituisce un mezzo di attuazione del principio di capacità contributiva. Avuto riguardo ai principi chiaramente affermati dalla citata Corte Costituzionale, che sostanzialmente confermano l’orientamento già assunto con analoga sentenza n. 283/1987, si ritiene di poter osservare, in via definitiva, che sostanzialmente legittima deve considerarsi l’attività di accertamento disposto dall’Amministrazione Finanziaria nei confronti dei contribuenti, per i quali si sono resi disponibili informazioni in ordine alla esistenza di evidenti manifestazioni di capacità contributiva, incompatibili con le posizioni reddituali dichiarate dai medesimi.

Corretto deve riconoscersi, pertanto, l’operato dell’Amministrazione Finanziaria, la quale, nella emissione dei relativi atti di accertamento, procede, sulla base anche di segnalazioni dei Centrali Uffici (Direzione Centrale ed Anagrafe Tributaria), nella identificazione degli elementi e delle circostanze di fatto certi, rilevanti ai fini della determinazione sintetica del reddito. In applicazione delle disposizioni normative regolanti la procedura di accertamento sintetico ed avuto riguardo ai principi e agli orientamenti innanzi precisati, nonché alle risultanze degli atti del processo, si ritiene di poter osservare che, a parere del Collegio, la procedura adottata a carico della contribuente deve, nella sostanza, riconoscersi regolare e che la stessa può certamente ritenersi convincente, ai fini della determinazione del reddito, essendo compiutamente eseguite le necessaire valutazioni degli elementi acquisiti a carico della contribuente medesima. Avuto riguardo alle risultanze acquisite in atti, appare corretto osservare, peraltro, che, allo stato, non risulta fornita adeguata dimostrazione da parte ricorrente della effettiva inconsistenza della procedura adottata a suo carico, atteso che, nella sostanza, le eccezioni mosse avverso l’operato dell’Ufficio non risultano in concreto fondate sulla base di idonee precisazioni e valide dimostrazioni della infondatezza della pretesa stessa vantata nei suoi confronti. E’ dato rilevare, infatti, che, nella sostanza, non appaiono adeguatamente dimostrate, in sede contenziosa, le motivazioni genericamente sostenute da parte ricorrente, non essendo, allo stato, comprovata con certezza la fondatezza e la validità stessa delle eccezioni sollevate avverso l’operato dell’Organo di accertamento. Appare corretto osservare, sulla base anche della costante giurisprudenza adottata in materia, che i motivi posti a base dei ricorsi proposti avverso l’operato dell’Ufficio, se non idoneamente comprovati, in linea di fatto e di diritto, non possono certamente assurgere ad elementi fondanti della opposizione proposta in sede contenziosa.

Nel caso di specie occorre prendere atto, quindi, della legittimità degli avvisi di accertamento, essendo fondati su dati ed elementi certi comprovanti la effettiva capacità contributiva della ricorrente. Appare corretto rilevare, al riguardo – secondo anche l’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 18710 del 23. 09. 2005 – che il contribuente è tenuto a fornire la prova in sede giudiziale, di tutti gli elementi ritenuti necessari per dimostrare la attendibilità delle argomentazioni addotte a sostegno delle richieste avanzate in sede contenziosa. Per la Corte di Cassazione, questo non stravolge i principi generali in tema di onere della prova, poiché se spetta all’Amministrazione Finanziaria dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova degli elementi e circostanze che rivelano l’esistenza di un imponibile omesso o maggiore rispetto a quello dichiarato (cosiddette componenti positive), “è altrettanto vero che è il contribuente, il quale intenda contestare la capacità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere l’esistenza di circostanze modificative o estintive, che deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano”.

La regola generale, in tema di ripartizione dell’onere della prova, è quella prevista dall’art. 2697 del Codice Civile. Regola ribadita con la sopra citata sentenza n. 18710/2005. In effetti, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi, invece, intende eccepire l’inefficacia di tali fatti o eccepire che il diritto si è modificato oppure estinto o altro, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. In linea di principio, quindi, l’onere della prova dell’obbligazione tributaria grava sull’Amministrazione. Al contribuente-ricorrente incombe la dimostrazione dei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa. E’ altrettanto pacifico che il principio generale, sancito dall’art. 2697 del c. C. , non è operante quando il giudice può formare il proprio convincimento in base a elementi probatori, da chiunque forniti e già acquisiti al processo. Avuto riguardo alle considerazioni innanzi precisate, si ritiene di dover rilevare, in via definitiva, che, in concreto, nel caso di specie, risultano venute a verificarsi tutte le condizioni necessarie per poter procedere alla corretta applicazione della ricostruzione presuntiva della redditività effettivamente conseguita dalla contribuente. E’ dato rilevare, d’altra parte, che, allo stato degli atti, non risultano fornite da parte della contribuente medesima idonee prove concrete, atte ad inficiare la pretesa erariale. Avuto riguardo alle risultanze in atti, appare corretto osservare che invece da parte ricorrente non risulta negato affatto il possesso degli indici di capacità contributiva, essendosi limitata unicamente ad affermare che aveva un reddito che ne giustificava il mantenimento e che tale reddito non era imponibile, in quanto derivava dall’attività esercitata, assimilabile a quella di prostituzione. E’ dato rilevare, inoltre, che la ricorrente non smentisce affatto il possesso dei citati indici di capacità contributiva, non smentisce neppure la omessa presentazione delle previste dichiarazioni dei redditi, e quindi, l’omessa tassazione dei redditi, che in concreto afferma di possedere. Le circostanze e gli elementi innanzi citati, a parere del Collegio, debbono riconoscersi tutti correttamente posti a base della pretesa erariale. Nel caso di specie, peraltro, non risulta essersi verificata alcuna delle ipotesi di esenzione dall’imposta e neppure di eventuale tassazione alla fonte riferita ai periodi d’imposta oggetto della contestazione. Ne consegue che, allo stato, deve dichiararsi sostanzialmente legittima la procedura di accertamento disposta a carico della ricorrente. Ciò, avuto riguardo alla circostanza che la ricorrente medesima ha comunque conseguito redditi, presuntivamente calcolati dallo stesso Ufficio e che la ricorrente medesima, pur avendo provato chiaramente quale era effettivamente la propria attività nel corso degli anni, non ha provato tuttavia quale era o poteva essere l’ammontare delle somme da lei percepite e le somme da lei spese, non avendo a ciò prodotto alcuna documentazione idonea. Nella sostanza, debbono riconoscersi, quindi, sostanzialmente fondati gli accertamenti sintetici delle imposte afferenti alle annualità oggetto della contestazione, a titolo IRPEF ed Addizionali, atteso che la ricorrente ha concretamente sostenuto ingenti spese per incrementi patrimoniali, senza che la medesima avesse dichiarato redditi che ne giustificassero la effettiva sostenibilità. Non appare, pertanto, a parere del Collegio, assolutamente fondata la precisazione addotta da parte ricorrente circa la particolare natura degli importi percepiti per lo svolgimento della propria attività di meretrice e, quindi, della non assoggettabilità degli stessi ad alcuna imposizione fiscale, in quanto, a suo parere, i compensi percepiti a tale scopo dovevano considerarsi “una forma di risarcimento danni sui generis a causa della lesione della integrità della dignità di cui subisce l’affronto della vendita di sé”. Nel merito delle eccezioni sollevate da parte ricorrente, appare corretto osservare che, allo stato, occorre prendere atto, in linea di principio, della correttezza dell’argomentazione addotta da parte dell’Agenzia delle Entrate, ampiamente precisata in sede dibattimentale, circa la effettiva natura della prestazione dell’attività in concreto esercitata dalla ricorrente. E’ dato rilevare, infatti, che effettivamente, nelle ipotesi della specie, gli utili da prostituzione sono assolutamente imponibili, in quanto devono inquadrarsi nella specifica categoria dei redditi di lavoro autonomo. Avuto riguardo alle risultanze in atti, appare corretto osservare che in concreto la ricorrente ha esercitato, in modo abituale e continuativo, la professione di prostituzione e che tale abitualità della professione di meretricio, essendo comprovata al di là di ogni ragionevole dubbio, fa escludere che i compensi siano stati effettuati “cum animo donandi” o come regali occasionali, laddove invece appare certo che le frequentazioni fossero regolate da precisi accordi commerciali, di natura sinallagmatica riconducibili al “do ut facias”, per cui le parti erano ben consce di adempiere ad obblighi contrattuali, sia pure aventi uno scopo che offende il buon costume, ma che, una volta assolto, non potevano essere, in alcun modo, ripetuti (art. 2035 c. C. ).

Si ritiene di poter osservare, inoltre, che, a parere del Collegio, occorre dichiarare infondata anche la affermata natura risarcitoria dei proventi derivanti dall’attività di meretricio, precisata da parte ricorrente al fine di sentire dichiarata la insussistenza della pretesa erariale in merito agli utili conseguiti per lo svolgimento della citata attività. Appare corretto dichiarare, nel merito, la esclusione della natura risarcitoria dei proventi percepiti per lo svolgimento dell’attività di meretrice, a motivo del fatto che, nelle ipotesi della specie, il consenso manifestato dall’avente diritto preclude assolutamente che si possa far luogo al risarcimento. E’ dato rilevare, infatti, che, in concreto, se un soggetto acconsente, ancorché il fatto posto in essere venga avvertito dalla generalità delle persone come violazione della morale corrente, tale comportamento certamente non può giuridicamente assumere natura di “risarcimento”. Va precisato, al riguardo, che senza antigiuridicità non ci può essere risarcimento, né indennizzo alcuno. E’ palese che la fattispecie si configuri quale ipotesi contrattuale, come precisamente previsto dall’esame dell’art. 1325 del c. C. Infatti: – sussiste l’accordo delle parti (contrattazione del costo della prestazione); – sussiste la causa, (né questa è illecita per conformi giudicati di legittimità); – sussiste l’oggetto, in quanto possibile lecito (come innanzi precisato), determinato e/o determinabile; – sussiste la forma (volontà orale liberamente espressa). A tal fine, corretto si appalesa il richiamo alla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiaramente affermato il principio secondo il quale la prestazione non pagata di un rapporto di meretricio configura, in capo al richiedente, l’ipotesi delittuosa di reato di stupro.

Ne consegue che il pagamento della prestazione “comprovando la volontà della consenziente ne elide la violenza, configurandosi nella fattispecie la sussistenza di un rapporto contrattuale e non risarcitorio”.

Occorre prendere atto, infine, come correttamente precisato dall’Organo di accertamento nei propri scritti difensivi, che nella sostanza gli utili da prostituzione sono in sostanza imponibili e, come tali, devono essere inquadrati nella categoria di redditi di lavoro autonomo.

E’ dato rilevare, infatti, in linea di fatto e di diritto, che effettivamente, nelle ipotesi della specie, i proventi derivanti dall’attività di prostituzione esercitata professionalmente, devono essere riconducibili alla categoria di cui all’art. 6 del T. U. I. R. , ovvero nella categoria dei “redditi di lavoro autonomo”, in quanto in concreto sussistono tutti i requisiti specifici, quali: – la prevalenza del lavoro personale della prestatrice d’opera; – l’assenza del vincolo di subordinazione; – la libera pattuizione del compenso; – l’assunzione degli oneri relativi alla esecuzione della prestazione e del rischio inerente alla esecuzione stessa.

A tal fine, allo stato degli atti, appare corretto il richiamo della parte resistente alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia CEE nella causa C-268/99 del 20. 11. 2001, in base alla quale veniva definitivamente riconosciuto che l’attività di meretricio doveva essere qualificata come “lavoro autonomo”. Osservano i Giudici della citata Corte comunitaria che “la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita” che rientra nella nozione di “attività economica”.

Il meretricio, inoltre, viene più precisamente meglio definito come un’attività “tramite la quale il prestatore soddisfa, a titolo oneroso, una domanda del beneficiario senza produrre o trasferire beni materiali”.

La Corte di Giustizia ha riconosciuto, pertanto, che “la prostituzione rientra nelle attività economiche svolte in qualità di lavoratore autonomo, qualora sia dimostrato che è svolta dal prestatore senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive, sotto la propria responsabilità ed a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente. Spetta al giudice nazionale accertare in ciascun caso, alla luce degli elementi di prova che gli sono forniti, se ricorrono tali presupposti”. Invece, nel caso in cui l’attività di prostituzione viene svolta in modo occasionale, i proventi conseguiti per tale attività possono essere fatti rientrare nella categoria di redditi diversi, ed in particolare, tra quelli previsti dall’art. 67, comma 1, lettera I) del TUIR, che comprende fra i redditi diversi anche quelli “. Derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.

In via definitiva, appare corretto osservare che in concreto la ricorrente ha effettivamente svolto attività di meretricio e che nella sostanza tutto ciò legittima la ripresa a tassazione dei relativi proventi non dichiarati. Ciò, in conformità alla giurisprudenza adottata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale in merito ad analoga questione, con sentenza n. 20528 del 1° ottobre 2010, ha chiaramente affermato che “. All’esercizio dell’attività di prostituta della Signora. , che ha coltivato nel tempo numerose relazioni tutte lautamente pagate, non vi è dubbio alcuno che anche tali proventi debbano essere sottoposti a tassazione, dal momento che pur essendo una attività discutibile sul piano morale, non può essere certamente ritenuta illecita”.

I redditi provenienti dal meretricio, infatti, vanno considerati, secondo i Giudici di legittimità, come guadagni derivanti dall’esercizio di un’attività economica, come tutte le altre. Ne consegue che, allo stato, il reddito da prostituzione è correttamente ascrivibile tra quelli indicati nell’art. 6 del TUIR ed, in particolare, nella categoria dei redditi diversi quelli riconducibili all’ipotesi prevista dall’art. 67, comma 1, dello stesso Testo Unico. Alla luce delle considerazioni innanzi enunciate, appare corretto osservare, in via definitiva, che la condotta dell’Agenzia delle Entrate deve riconoscersi pienamente legittima, dal momento che la norma richiamata dalla stessa Amministrazione Finanziaria sembra rispondere proprio all’esigenza, avvertita dal legislatore, di ricondurre a tassazione tutte quelle espressioni economiche, connesse all’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, idonee a concorrere alla spesa pubblica, in attuazione del disposto di cui all’art. 53 della Costituzione. Va osservato, peraltro, che effettivamente la sopracitata categoria residuale di cui all’art. 67 del TUIR trova il fondamento normativo proprio nell’art. 53 della Costituzione, secondo il quale ciascuno è tenuto a contribuire alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva. A questo principio generale possono essere portate eccezioni, necessariamente e tassativamente indicate dal legislatore, e comunque giustificate, a livello sociale, da motivi del tutto particolari. Non può, d’altra parte, ritenersi ammissibile che determinati soggetti possano eludere il dovere di contribuire al sostenimento dei costi dei servizi collettivi, di cui essi stessi beneficiano. Avuto riguardo, in via definitiva, alle risultanze in atti, ed in particolare, alla natura del reddito e alla tassabilità dei proventi derivanti dallo svolgimento abituale dell’attività di prostituzione, osserva il Collegio che, allo stato, occorre dichiarare pienamente fondata la procedura di accertamento disposta dall’Agenzia delle Entrate e che, per l’effetto, occorre disporre il definitivo rigetto dei ricorsi proposti in questa sede. Le spese del presente giudizio si dichiarano dovute dalla parte soccombente nella misura complessiva di Euro 25. 500,00.

P. Q. M. La Commissione Tributaria Provinciale di Novara – Sezione Prima – all’udienza del 17. 11. 2010, definitivamente pronunciando, – respinge i ricorsi; – condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 25. 500,00.    

 

Cartella Nulla se l’avviso di accertamento è stato notificato in modo irregolare o omesso

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Principio ribadito recentemente dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 18651/14 depositata il 3 settembre 2014 l’amministrazione finanziaria “perde” i soldi chiesti con le cartelle di pagamento o con gli avvisi di mora se l’accertamento è stato omesso o è stato notificato in modo irregolare.  

 

Principio ribadito recentemente dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 18651/14 depositata il 3 settembre 2014 l’amministrazione finanziaria “perde” i soldi chiesti con le cartelle di pagamento o con gli avvisi di mora se l’accertamento è stato omesso o è stato notificato in modo irregolare. Addirittura, il contribuente che volesse contestare la pretesa tributaria, con impugnazione della cartella o dell’avviso di mora, può farlo chiamando in causa anche solo uno tra ufficio delle Entrate e agente della riscossione. La sentenza richiamata ha respinto il ricorso presentato dall’agente della riscossione per la Sicilia, contro la sentenza 235/12 della Ctr, sezione staccata di Siracusa. La vicenda ha interessato un contribuente che aveva proposto ricorso contro una cartella ricevuta dall’agente della riscossione, chiedendone l’annullamento in quanto non era stata preceduta dalla notifica dell’accertamento. Il ricorso veniva accolto dalla Ctp, e impugnato davanti alla Ctr dall’agente per la riscossione che, in quanto unico ente chiamato in causa, lamentava la carenza di legittimazione passiva. La Ctr prima, e la Cassazione dopo, hanno ritenuto infondata la censura proposta, infatti, «l’aver il contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore» cioè l’agenzia delle Entrate, nell’ipotesi di azione svolta contro l’agente della riscossione.

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