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Redditometro: Acquisto Casa con soldi ricevuti in donazione dai genitori

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La C. T. P. Di Napoli accoglieva il ricorso sul presupposto del mancato rispetto delle disposizioni della circolare ministeriale 101/E del 30 aprile 1999 e della prova fornita dalla contribuente circa il reperimento di fondi, provenienti dal nucleo familiare, finalizzato a un acquisto immobiliare di rilevante entità.

SENTENZA

Cassazione Civile Ord. N. 21661 del 22-10-2010

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

Letti gli atti depositati;

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte della contribuente S. C. Dell’avviso di accertamento IRPEF e ILOR per l’anno 1997;

2. La C. T. P. Di Napoli accoglieva il ricorso sul presupposto del mancato rispetto delle disposizioni della circolare ministeriale 101/E del 30 aprile 1999 e della prova fornita dalla contribuente circa il reperimento di fondi, provenienti dal nucleo familiare, finalizzato a un acquisto immobiliare di rilevante entità;

3. La C. T. R. Ha accolto l’appello rilevando che la cessione di azienda che avrebbe finanziato l’acquisto immobiliare era avvenuta oltre 14 mesi dopo l’acquisto immobiliare e costituiva pertanto una circostanza inidonea a impedire l’applicazione dell’accertamento sintetico (cd.  redditometro);

4. Ricorre per cassazione la contribuente con due motivi di impugnazione attinenti al difetto di motivazione. In particolare S. C. Con il primo motivo rileva l’insussistenza dei presupposti per l’accertamento sintetico che, secondo la circolare n. 7 del 30 aprile 1977 (punti 59 e 60), ricorrono quando la determinazione del reddito complessivo netto, quantificato con il metodo analitico, risulta in evidente contrasto con le realtà relative al tenore di vita e ad altri elementi o circostanze di fatto che inducono a far ritenere l’esistenza di redditi sottratti alla valutazione analitica. Afferma poi che la prova contraria che il ricorrente deve fornire non attiene alle modalità con le quali vengono messe a sua disposizione i fondi necessari per l’acquisto di un immobile essendo sufficiente provare il concorso alla spesa di altri componenti della famiglia che possa giustificare la presenza di redditi sufficienti a giustificare in concreto la reale capacità contributiva posta in essere dal contribuente all’atto dell’investimento. In altri termini rileva che la prova contraria, che il contribuente deve fornire, attiene unicamente alla dimostrazione che la sua capacità di spesa è compatibile con il cumulo del suo reddito con quello degli altri componenti il nucleo familiare;

5. In data 24 settembre 2009 veniva depositata in Cancelleria relazione ex art. 380 bis c. P. C. , con la quale si affermava la palese infondatezza del primo motivo di ricorso alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 8738/2002 e 2656/2007) secondo cui il dettato del D. P. R. N. 600 del 1973,art.  38, che disciplina i criteri di rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche prevede che il controllo della congruità delle stesse venga effettuato partendo da dati certi e utilizzando gli stessi come indici di capacità di spesa per dedurne, avvalendosi di specifici e predeterminati parametri di valorizzazione (cd. Redditometro), il reddito presuntivamente necessario a garantirla. Quando il reddito determinato in tal modo si discosta da quello dichiarato per almeno due annualità l’ufficio può procedere all’accertamento con metodo sintetico determinando il reddito induttivamente e quindi utilizzando i parametri indicati a condizione che il reddito così determinato sia superiore di almeno un quarto a quello dichiarato. L’unico onere dell’ufficio è quello di individuare elementi certi indicatori di capacità di spesa, mentre i coefficienti presuntivi vengono utilizzati sia al fine di accertare l’incongruità del reddito dichiarato sia al fine di determinare sinteticamente il reddito da accertare, ferma restando la possibilità per il contribuente, oltre che, ovviamente, di contestare il possesso degli indicatori di capacità di spesa, di provare, con idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, posto che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora il contribuente, in sede di risposta ad apposito questionario, ammetta la proprietà e l’utilizzazione di determinati beni, indici di capacità contributiva, ha l’onere di provare in modo rigoroso che detti beni appartengono a terzi e sono da questi utilizzati -, restando altrimenti esposto alle conseguenze, in tema di accertamento presuntivo del reddito della propria dichiarazione (Cassazione civile, sez. Trib. , 18 giugno 2002, n. 8738);

6. La stessa relazione con riferimento al secondo motivo di ricorso rilevava che con tale motivo si propone un riesame dell’accertamento relativo alla carenza della prova a carico della contribuente e nello stesso tempo si contesta la interpretazione della CTR della norma regolante il contenuto di tale prova. La relazione affermava la infondatezza di entrambi i profili il primo per la evidente logicità della motivazione della CTR nel rilevare lo sfalsamento temporale fra acquisto dell’immobile e cessione dell’azienda familiare (che secondo la contribuente avrebbe finanziato l’acquisto) e per la oscurità del quesito di diritto relativo a una pretesa alterità fra prova delle modalità del finanziamento e prova del concorso alla spesa da parte dei familiari;

7. In considerazione della imminente decisione delle SS. UU. Civili della Corte di Cassazione in materia di parametri all’udienza del 18 novembre 2009 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo; 8. A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 26635 del 18 dicembre 2009 la giurisprudenza di legittimità si è arricchita nel frattempo dei seguenti principi di diritto:

a) in tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una “grave incongruenza”, espressamente prevista dal D. L. 30 agosto 1993, n. 331, art.  62 sexies, aggiunto dalla Legge Di Conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell’avvio della procedura finalizzata all’accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art.  10, comma 1, il quale, pur richiamando direttamente l’art. 62 sexies cit. , non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento;

b) la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e, pertanto, più affidabile;

c) la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito;

ritiene che:

1. Riletta alla luce di questa più recente giurisprudenza la relazione del 24 settembre 2009 conserva la sua validità;

2. Permangono altresì i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso; ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicché il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di Cassazione;

P. Q. M.  La Corte rigetta il ricorso. Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

 

Accissa sugli olii minerali Mancato Versamento

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In tema di imposte su produzione e consumi, ai fini della determinazione della competenza territoriale a conoscere del reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali, è irrilevante il momento della indebita utilizzazione dei prodotti petroliferi.

Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza del 18. 12. 2007 n. 6094

In tema di imposte su produzione e consumi, ai fini della determinazione della competenza territoriale a conoscere del reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali, è irrilevante il momento della indebita utilizzazione dei prodotti petroliferi, in quanto si pone in un momento successivo a quello consumativo del reato, da individuarsi nel luogo di acquisto del carburante con accisa agevolata e destinato “ab origine” ad un uso non consentito. (In motivazione la Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che l’indebita utilizzazione assume rilevanza solo sul piano probatorio ai fini dell’accertamento della mutata destinazione).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 16 febbraio 2004, il Tribunale di Sanremo ha ritenuto Batani Gournac Alberto Michel responsabile del reato previsto dal D. Lgs. N. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. C, e lo ha condannato alla pena di giustizia; la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 17 maggio 2006. Per giungere a tale conclusione, i Giudici di merito hanno ritenuto accertato che il Batani, comandante di una nave battente bandiera straniera, avesse destinato kg 17543 di gasolio acquistato in regime agevolato ad uso diverso da quello legittimo. In particolare, aveva comprato il petrolio a Sanremo con accisa ridotta dichiarando di recarsi in un porto extracomunitario, Malta, mentre si era recato a Capri dove era sua intenzione di approdare. I Giudici hanno disatteso la eccezione di incompetenza territoriale, hanno escluso che la sosta nella isola italiana fosse di emergenza e che l’appellante fosse scriminato per avere agito per ordine della proprietà. Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:
– che il luogo del commesso reato non era Sanremo, ma Capri dove è stata omessa la comunicazione dello approdo comunitario intermedio (evento in precedenza non programmato) e si è verificato il mancato versamento della accisa non corrisposta;
– che il reato non può essergli addebitato dal momento che aveva solo dei compiti tecnici sulla conduzione della nave, ma non aveva autonomia decisionale sulla rotta o sullo approvvigionamento del carburante pagato dalla proprietà ed in relazione al quale non aveva alcun interesse al risparmio.

Deve, innanzi tutto, rilevarsi come i Giudici di merito abbiano avuto cura di evidenziare le emergenze probatorie dalle quali hanno tratto la conclusione sulla ricostruzione storica dei fatti, in sunto riferita, posti alla base del procedimento; la motivazione sul tema è congrua, completa, corretta e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. In tale situazione, il ricorrente non enuclea prove decisive che siano in grado di disarticolare la ragionevolezza dello appartato argomentativo della sentenza, sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione; l’imputato chiede a questa Corte una rinnovata ponderazione del materiale probatorio, alternativa a quella correttamente operata dai Giudici di merito ed introduce problematiche (al limite della inammissibilità) che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.

Le residue deduzioni sono infondate.

Relativamente alla competenza, si osserva come l’elemento materiale del reato si incentri nel destinare ad usi diversi da quelli consentiti i prodotti petroliferi concessi in franchigia o soggetti ad aliquota di imposta ridotta; pertanto l’effettiva, indebita utilizzazione si pone concettualmente in un momento successivo a quello consumativo del reato ed assume rilevanza solo sul piano probatorio ai fini dello accertamento della mutata destinazione (ex plurimis Cass. Sez. 3^ sentenza 3725/1998).

In base a tale principio, si deve concludere come esattamente i Giudici di merito abbiano ritenuta radicata la competenza a Sanremo luogo di acquisto del carburante con accisa agevolata e destinato ab origine ad un uso non consentito.

Infine, non è dubitabile che la condotta antidoverosa debba essere ascritta (oltre che all’armatore e allo utilizzatore del natante) anche all’attuale imputato secondo le regole generali sul concorso nei delitti; il Batani con la sua consapevole attività ha fornito un apporto materiale, dotato di rilevanza eziologica, alla commissione del reato comune.
Per le esposte considerazioni, la Corte rigetta il ricorso con le conseguenze di legge.

P. Q. M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2008

RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVISSIMO, BREVE E LUNGO

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L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento…

Ravvedimento operoso Brevissimo ,  Breve e Lungo

L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento…

 

·        dell’imposta dovuta;

·        degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;

·        della sanzione in misura ridotta.

Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione è pari:

·        allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell’imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza[1] (ravvedimento brevissimo calcolato su 1/15 della sanzione del 30% dell’importo dovuto).  

·        al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve calcolato su 1/10 della sanzione del 30% dell’importo dovuto);

·        al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo calcolato su 1/8 della sanzione del 30% dell’importo dovuto)

[1] l’art. 23, comma 31, del decreto legge n. 98/2011

PIATTAFORME ELEVATRICI ALIQUOTA IVA APPLICABILE IN CASO DI CESSIONE

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Una società che produce e commercializza piattaforme elevatrici, vale a dire particolari  “mezzi di   sollevamento  che   per   le   loro   caratteristiche  tecniche  di   costruzione consentono di superare i dislivelli rispetto al piano stradale chiede  chiarimenti  in  ordine  al  trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle relative operazioni di cessione.

OGGETTO:  Interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Cessioni di piattaforme elevatrici – Aliquota IVA applicabile      

Quesito   

ALFA S. R. L. [di seguito, in breve, la Società istante] produce e commercializza, tra l’altro, piattaforme elevatrici, vale a dire particolari  “mezzi di   sollevamento  che   per   le   loro   caratteristiche  tecniche  di   costruzione consentono di superare i dislivelli rispetto al piano stradale”. In  particolare,  i  predetti  impianti  sono  realizzati  nel  rispetto  della normativa per il superamento delle barriere architettoniche, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Ciò  posto,  l’interpellante  chiede  chiarimenti  in  ordine  al  trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle relative operazioni di cessione.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante   

La Società istante ritiene di poter applicare alle piattaforme elevatrici oggetto di cessione l’aliquota IVA del 4 per cento, prevista dal punto 31 della Tabella  A,  parte  seconda,  allegata  al  DPR  26  ottobre  1972,  n.   633,  per “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”.   Viene precisato, al riguardo, che l’articolo 24 della Direttiva 2006/42/CE [c. D. Direttiva Macchine] assimila, per caratteristiche tecniche [i. E. Velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s], le piattaforme elevatrici ai servoscala, annoverando entrambe le tipologie di beni tra gli “apparecchi di sollevamento diversi dagli ascensori”, inquadrabili, questi ultimi, come “mezzi di sollevamento ad uso generale”. L’interpellante ritiene, altresì, che tale aliquota ridotta possa applicarsi “in qualunque fase della commercializzazione dei beni in questione, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente finale non sia il soggetto disabile”.    

Parere della Direzione  della Agenzia delle Entrate

Il punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre  1972, n. 633, prevede, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento per “poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v. D. 87. 11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”.

Così come formulata, la norma intende agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap.

Nello specifico, con la locuzione “servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di  barriere  architettoniche per  soggetti  con  ridotte  o  impedite capacità motorie” si vuole far riferimento a quegli impianti di sollevamento che, per le loro specificità tecniche [i. E. Dispositivi di sicurezza, agevole manovrabilità dei comandi, bassa velocità, portata limitata] sono individuabili, in concreto, come strutture idonee a garantire la mobilità dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie presso le unità abitative e/o gli spazi aperti al pubblico.   Il legislatore ha, dunque, inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto ceduto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente. In tale ottica, l’aliquota ridotta del 4 per cento può  applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, anche nell’ipotesi in cui il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili.   Ciò posto, sulla base delle precisazioni fornite nell’istanza di interpello in esame, risulta che le piattaforme elevatrici oggetto di cessione consistono in “mezzi di sollevamento che per le loro caratteristiche tecniche di costruzione consentono di superare i dislivelli rispetto al piano stradale”. Più precisamente, si tratta di “impianti realizzati nel rispetto della normativa per il  superamento e  l’eliminazione delle barriere architettoniche prevista dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13”. A tal proposito, si fa presente che l’articolo 2 del D. M. 14 giugno 1989, n.   236 – emanato in attuazione dell’articolo 1 della richiamata legge n. 13 del 1989 – definisce le barriere architettoniche come:

a)    gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in  particolare  di  coloro  che,  per  qualsiasi  causa,  hanno  una  capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b)   gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;

c)  la  mancanza  di  accorgimenti  e  segnalazioni  che  permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

La disposizione in esame, pertanto, contenendo un generico riferimento a chiunque incontri un ostacolo alla mobilità, a prescindere da uno stato oggettivo di disabilità, non consente l’identificazione sic et simpliciter degli impianti di sollevamento “dedicati” al superamento delle barriere architettoniche da parte dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie.   Come già detto, è solo a questa tipologia di beni che il legislatore ha voluto riconoscere, in ogni fase di commercializzazione, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 4 per cento. Al fine di individuare i mezzi simili ai servoscala, ai quali il punto 31 della  Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972, applica l’aliquota del  4 per cento, si fa presente che l’articolo 4. 1. 13 del richiamato D. M. 236 del 1989, rinviando alle specifiche tecniche contenute nel successivo articolo 8. 1. 13 [i. E. Dimensioni, portata, velocità, sicurezze dei comandi], definisce in maniera puntuale i servoscala e le piattaforme elevatrici “atti a consentire, in via alternativa ad un ascensore, il superamento di dislivelli – di norma non superiori a  4  metri –  a  persone con  ridotta o  impedita capacità motoria”, come tali riconducibili alla previsione di cui al menzionato punto 31. In definitiva, per quanto sopra esposto, si ritiene che le piattaforme elevatrici  commercializzate  dalla  Società  istante  possano  beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento, nella misura in cui rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa da ultimo richiamata.

CONTRATTI D’APPALTO RESPONSABILITÀ FISCALE SOLIDALE SINTESI E GUIDA

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L’art. 13ter della L. 134/2012 prevede la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore per il versamento delle ritenute da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dall’appaltatore o dal subappaltatore in relazione al contratto.

                               CONTRATTI D’APPALTO

Responsabilità fiscale solidale:

Committente/Appaltatore/Subappaltatore

 

L’art. 13ter della L. 134/2012 prevede la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore per il versamento delle ritenute da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dall’appaltatore o dal subappaltatore in relazione al contratto.

La norma esclude la responsabilità se il committente/appaltatore acquisisce, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione attestante che i predetti versamenti “scaduti” alla data del pagamento sono stati eseguiti.

Tale documentazione può essere costituita, indifferentemente, da:

1)     certificazione asseverata da professionista o CAF;

2)    dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ex art. 46 DPR 445/2000.

La norma decorre dai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12/08/2012 e per i  pagamenti effettuati dall’11/10/2012.

Per l’appaltatore è prevista la responsabilità solidale con il subappaltatore nei limiti del corrispettivo dovuto; per il committente (vincolato al controllo degli adempimenti) una sanzione da € 5. 000 ad € 200. 000.

 

N. B. La legge Fornero (c. 31-art. 4 L. 92/2012) ha modificato e ridefinito la responsabilità solidale su profili retributivi, previdenziali e assicurativi.

 

 

IVA PER CASSA (ART. 32BIS L.134/2012) SINTESI E GUIDA FISCALE

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Importante ed ottima sintesi delle novità in materia dell’IVA per Cassa in vigore  Dal 01/12/2012,  gli imprenditori con Volume di Affari inferiori ad € 2. 000. 000 possono optare per il particolare “regime” dell’IVA per Cassa.

IVA per CASSA

(art. 32bis L. 134/2012)

 

Dal  01/12/2012 gli imprenditori con Volume di Affari inferiori ad € 2. 000. 000 possono optare per il particolare “regime” dell’IVA per Cassa.

Tale regime consiste nel versare l’IVA sulle cessioni al momento del pagamento del corrispettivo ma, a sua volta, nel detrarre l’Iva sugli acquisti soltanto al momento del pagamento della spesa.

Le fatture debbono essere emesse sempre al momento dell’effettuazione dell’operazione e registrate nei consueti termini per comporre il Volume di Affari annuale, ma l’imposta va inserita nella liquidazione del periodo in cui avviene il relativo pagamento in cessione e acquisto.

Sono escluse da tale modalità di liquidare l’Iva le operazioni relative a:

–         regimi speciali (agricoltura, agenzia viaggi, editoria. );

–         reverse charge;

–         consumatori finali.

La fattura emessa “deve” contenere l’annotazione che trattasi di “IVA per Cassa” art. 32bis  L. 134/2012.

In conclusione il regime dell’IVA per Cassa comporta:

1)     registrazione fatture emesse e ricevute alle consuete scadenze;

2)     versamento e detrazione al momento del pagamento, che va rilevato nella relativa liquidazione mensile/trimestrale.

N. B. L’acquirente che riceve la fatture con l’annotazione, se non ha optato a sua volta, detrae l’Iva a prescindere dal pagamento.

 

Considerazioni

1)     il vantaggio finanziario (momentaneo) potrebbe essere annullato dal “costo” della “doppia” contabilità (registrazione e incasso) delle fatture emesse/ricevute;

2)     il vantaggio sarebbe, poi, per il solo primo anno in quanto a regime vantaggi/svantaggi (meno versamenti un anno/più versamenti il successivo) si compensano.

COMMERCIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

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Dal 24/10/2012 è entrata in vigore la normativa specifica, prevista dall’art. 62 della legge 27/2012, per il commercio dei prodotti agricoli e alimentari che coinvolge l’intera filiera commerciale esclusa la cessione al consumatore finale.

 

COMMERCIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

 

Dal 24/10/2012 è entrata in vigore la normativa specifica, prevista dall’art. 62 della legge 27/2012, per il commercio dei prodotti agricoli e alimentari che coinvolge l’intera filiera commerciale esclusa la cessione al consumatore finale.

Per le cessioni di tali prodotti è “obbligatorio” redigere un contratto scritto che deve riportare, a pena di nullità, la quantità, le caratteristiche del prodotto, il prezzo, le modalità di consegna e pagamento. Questo può essere inviato via mail o fax, anche privo di sottoscrizione, oppure sostituito da documento di trasporto, fattura, ordine di acquisto purchè contenenti gli elementi sopraindicati. Tali contratti non debbono contenere condizioni “vessatorie” per il venditore, abusando della maggior forza dell’acquirente (es. Includendo prestazioni accessorie o contributi non connessi con la cessione del prodotto. ).

Il pagamento “deve” avvenire entro 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura per i beni “deperibili” (con scadenza inferiore a 60 giorni e comunque per carne, pesce e latte), entro 60 giorni per gli altri.

Dallo scadere di tali termini decorrono gli interessi di mora (oggi al 10%) e la sanzione da € 500 ad € 500. 000, a seconda del fatturato e ricorrenza dei ritardi.

La mancanza della forma contrattuale scritta comporta la sanzione da € 516 ad € 3. 000.

 

 

COMMERCIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

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Dal 24/10/2012 è entrata in vigore la normativa specifica, prevista dall’art. 62 della legge 27/2012, per il commercio dei prodotti agricoli e alimentari che coinvolge l’intera filiera commerciale esclusa la cessione al consumatore finale.

COMMERCIO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI

 

Dal 24/10/2012 è entrata in vigore la normativa specifica, prevista dall’art. 62 della legge 27/2012, per il commercio dei prodotti agricoli e alimentari che coinvolge l’intera filiera commerciale esclusa la cessione al consumatore finale.

Per le cessioni di tali prodotti è “obbligatorio” redigere un contratto scritto che deve riportare, a pena di nullità, la quantità, le caratteristiche del prodotto, il prezzo, le modalità di consegna e pagamento. Questo può essere inviato via mail o fax, anche privo di sottoscrizione, oppure sostituito da documento di trasporto, fattura, ordine di acquisto purchè contenenti gli elementi sopraindicati. Tali contratti non debbono contenere condizioni “vessatorie” per il venditore, abusando della maggior forza dell’acquirente (es. Includendo prestazioni accessorie o contributi non connessi con la cessione del prodotto. ).

Il pagamento “deve” avvenire entro 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura per i beni “deperibili” (con scadenza inferiore a 60 giorni e comunque per carne, pesce e latte), entro 60 giorni per gli altri.

Dallo scadere di tali termini decorrono gli interessi di mora (oggi al 10%) e la sanzione da € 500 ad € 500. 000, a seconda del fatturato e ricorrenza dei ritardi.

La mancanza della forma contrattuale scritta comporta la sanzione da € 516 ad € 3. 000.

法律专家解答:共同抚养(2006年第54号法律)

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崇先生:董律师,您好!我是一名长期在米兰生活的中国小企业家,住处靠近Sarpi大街。最近发生了一件不幸的事情:我与妻子分居了。我们有一个6岁的儿子。我想知道的是,法律是否能够保护他生活的宁静,尽可能地让他继续保有与我及与我的前妻的感情纽带。  

法律专家解答:共同抚养(2006年第54号法律)

  崇先生:董律师,您好!我是一名长期在米兰生活的中国小企业家,住处靠近Sarpi大街。最近发生了一件不幸的事情:我与妻子分居了。我们有一个6岁的儿子。我想知道的是,法律是否能够保护他生活的宁静,尽可能地让他继续保有与我及与我的前妻的感情纽带。  

董丽芳律师: 崇先生,您好!

2006年第54号法律实际上在父母分居后对子女的抚养这个棘手问题上进行了改革,将“双亲原则”引入意大利。根据该原则,未成年子女在父母分居的情况下依然有权与父母两方维系平衡而连续的关系,从双方接受照料、教育和管教,正如《意大利民法典》第155条第1款规定的那样。 该原则十分重要,比如,根据《意大利民法典》第155条第4款,原家庭居所的分配应当优先考虑子女的利益。在这一方面,裁判界认为原家庭居所在配偶间的分配必须以未成年子女的抚养权为前提(意大利最高法院2006年第1545号民事判决)。 回到我们的问题上,共同抚养的一个重要的方面是首先考虑子女的抚养。《意大利民法典》第155条第4款就此规定,除非父母间有不同约定,双方都要为子女提供与其收入成比例的抚养费。在相关情形,法官可规定定期支付以确保比例原则的实现,其确定所依据的标准有子女的实际需求、不低于与父母共同生活时的生活水准、与一方共同生活的时间、双方的经济条件。除此之外,法官还拥有广泛权力:若父母提供的关于其经济条件的信息不够清楚确切,法官可根据其收入的纳税凭据和争议的财产进行计算,即便它们记在他人名下。 最后要说明的是,父母有权随时申请对有关子女的抚养、亲权的行使及提供抚养费用的额度和方式进行修改(《意大利民法典》第155条第3款)。  

注:上述内容仅作为参考信息使用,不得视为本所对任何事物的法律意见。如果您对此事还有其他问题,请您与本所联系,我们会及时提供全方面的法律咨询和服务。

AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI (L.54/2006) L’ESPERTO LEGALE RISPONDE

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Sig. Chong: Buongiorno Avvocato Dong! Sono un piccolo commerciante cinese da tempo residente a Milano, nei pressi di via Sarpi. Ultimamente è accaduta una cosa non piacevole, poichè mi sono separato da mia moglie. Io e lei abbiamo avuto un figlio insieme, che ora ha sei anni. Volevo sapere se ci sono delle leggi che possano tutelare la sua serenità, permettendogli di continuare ad avere il più possibile un rapporto affettivo sia con me che con la mia ex moglie.   

Affidamento condiviso dei figli (L. 54/2006) L’Esperto Legale Risponde

Sig. Chong: Buongiorno Avvocato Dong! Sono un piccolo commerciante cinese da tempo residente a Milano, nei pressi di via Sarpi. Ultimamente è accaduta una cosa non piacevole, poichè mi sono separato da mia moglie. Io e lei abbiamo avuto un figlio insieme, che ora ha sei anni. Volevo sapere se ci sono delle leggi che possano tutelare la sua serenità, permettendogli di continuare ad avere il più possibile un rapporto affettivo sia con me che con la mia ex moglie.  

Avv. Dong: Buongiorno Sig. Chong! In effetti, la Legge 54/2006 è intervenuta a riformare la delicata materia dell’affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori. Tale riforma ha introdotto in Italia il principio della “bigenitorialità”, in base al quale il figlio minore, anche se i genitori si separano, conserva il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi, come dispone l’art. 155 comma 1 c. C.

Questo principio è diventato così importante che, ad esempio, in base all’art. 155 quater c. C. Il godimento della casa familiare è attribuito avuto riguardo in primis all’interesse dei figli. A tal proposito, la giurisprudenza afferma che l’assegnazione della casa ad uno dei coniugi è subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori (Cassazione Civile n. 1545/2006).

Tornando all’argomento principale, un aspetto importante dell’affidamento condiviso è dato innanzitutto dal mantenimento della prole. L’art. 155 comma 4 c. C. A tal proposito stabilisce che, salvo diversi accordi liberamente stabiliti dai genitori, ciascuno di loro provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Se del caso, il giudice può stabilire il pagamento di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando, fra gli altri parametri, le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori.

Inoltre, il giudice ha anche un potere molto invasivo, oltre a quello appena illustrato; se le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente accurate e documentate, infatti, il giudice dispone un accertamento di polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Comunque, per concludere, i genitori hanno diritto di chiedere in ogni momento la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo (art. 155 ter c. C. ).  

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.  

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