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DISTRIBUTORI AUTOMATICI: ALIQUOTA IVA AL 10% PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ED ALIMENTI DAL 1°GENNAIO 2014

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 , alla somministrazione di bevande ed alimenti si applicherà l’aliquota IVA nella sola misura del 10%. Secondo quanto previsto dall’articolo 20 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 (c. D. “Decreto ecobonus”) a decorrere dalla predetta data si applicherà la suddetta aliquota IVA alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici ovunque collocati.  

Distributori automatici: Aliquota IVA al 10% per la somministrazione di bevande ed alimenti dal 1°gennaio 2014

A decorrere dal 1° gennaio 2014 , alla somministrazione di bevande ed alimenti si applicherà l’aliquota IVA nella sola misura del 10%. Secondo quanto previsto dall’articolo 20 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 (c. D. “Decreto ecobonus”) a decorrere dalla predetta data si applicherà la suddetta aliquota IVA alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici ovunque collocati.

La medesima aliquota troverà applicazione anche per quel che attiene le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.

Dal 1° gennaio 2014 , la pausa caffè costerà di più. è questa una delle novità fiscali introdotte dal Decreto Legge 4 luglio 2013, n. 63, che ha abrogato il n. 38), della Tabella A, Parte II, allegata al D. P. R. N. 633/1972, secondo il quale si applica IVA con l’aliquota agevolata del 4% nel caso di somministrazioni di bevande ed alimenti effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati a collettività, derogando alla disciplina generale, secondo la quale le predette prestazioni di servizi scontano l’IVA con l’aliquota del 10%.

Regime IVA vigente dal 1. 1. 2014

L’articolo 20, del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 ha modificato la disciplina IVA applicabile alla somministrazione di bevande ed alimenti mediante distributori automatici: dal 1° gennaio 2014 ci sarà un’unica aliquota  IVA del 10%. Infatti, il legislatore ha, in primo luogo, abrogato il n. 38), della Tabella A, Parte II, allegata al D. P. R. N. 633/1972 che dispone l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% nel caso di somministrazione di bevande ed alimenti effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati a collettività. Intervenendo poi sulla formulazione del n. 121), della Tabella A, parte III del medesimo decreto ha previsto che l’aliquota IVA del 10% trovi applicazione nell’ipotesi di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici.

In sintesi,  la  somministrazione di  bevande  ed  alimenti  effettuata  anche  mediante  distributori automatici, indipendentemente dal luogo nel quale essi sono collocati, sconterà a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’IVA nella misura unica del 10%. Nessuna rilevanza assumerà, pertanto, il luogo nel quale vengono collocati i distributori automatici. Medesima aliquota troverà applicazione anche per quel che riguarda le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di bevande ed alimenti.

  Nota: art. 4, lettera a), punto 1) della Tariffa Parte Prima allegata al TUR; art. 1 della  Tariffa  allegata  al  D.  Lgs.   347/1990  e  art.   10,  comma  2  del  D.   Lgs.

347/1990.

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CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO ABITATIVO DA PARTE DI IMPRESA NEI CONFRONTI DI IMPRESE IMMOBILIARI E PER LA RIVENDITA

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Ai fini della tassazione di questa tipologia di atto, l’articolo 4 della Tariffa rinvia alle aliquote previste dall’art. 1 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR, per i trasferimenti immobiliari.

Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su fabbricato abitativo da parte di impresa nei confronti di imprese immobiliari e per la rivendita

 

Ai fini della tassazione di questa tipologia di atto, l’articolo 4 della Tariffa rinvia alle aliquote previste dall’art. 1 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR, per i trasferimenti immobiliari.

 

I trasferimenti aventi ad oggetto beni immobili a destinazione abitativa realizzati da soggetti IVA che non operano professionalmente nell’edilizia sono esenti da IVA (art. 10, comma 1, n. 8-bis del D. P. R. N. 633/1972) e soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

L’art. 1 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR, prevede per le cessioni aventi ad oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-bis, del D. P. R. N. 633/1972, effettuate nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, l’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1%, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni dall’acquisto.  

Le stesse considerazioni fatte per i trasferimenti dei fabbricati si estendono anche ai conferimenti oggetto del presente paragrafo.

Il regime di tassazione sarà, pertanto, il seguente:

 

TIPOLOGIA DI IMPOSTA

IMPOSTA DOVUTA

Imposta di registro

1%

Imposta ipotecaria

Euro 168

Imposta catastale

Euro 168

Imposta di bollo

Euro 300

  Nota: art. 4, lettera a), punto 1) della Tariffa Parte Prima allegata al TUR; art. 1 della  Tariffa  allegata  al  D.  Lgs.   347/1990  e  art.   10,  comma  2  del  D.   Lgs.

347/1990.

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Ristoranti ed alberghi: trattamento fiscale pasti consumati da dipendenti, titolari e familiari

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RISTORANTI ED ALBERGHI: TRATTAMENTO FISCALE PASTI CONSUMANTI DA DIPENDENTI, TITOLARE E FAMILIARI

Quesito

L’istante, svolgente attività di ristorazione, chiede quale sia il trattamento fiscale, ai fini dell’iva e delle imposte sui redditi, dei pasti consumati nel ristorante dai soci, dai loro familiari ovvero dai propri dipendenti (cuochi, camerieri, operai).

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 3 comma  3 del DPR n. 633 del 1972 , è stato esposto il seguente  QUESITO  La Società “____________________________ (di seguito “l’istante”),  svolgente attività di ristorazione, chiede quale sia il trattamento fiscale, ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, dei pasti consumati nel ristorante dai soci, dai loro familiari ovvero dai propri dipendenti (cuochi, camerieri, operai).

La parte fa presente di avere in precedenza formulato la medesima istanza al centro di assistenza multicanale di Cagliari, il quale avrebbe evidenziato le criticità in ordine al trattamento della fattispecie ai fini delle imposte sul reddito, consigliando di presentare  un’istanza d’interpello di cui all’art. Il della legge 27 luglio 2000, n. 212.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La parte rileva:

a) ai fini delle imposte sui redditi che, in base al combinato disposto degli artt. 57 ed 85, c. 2 del TUIR, costituiscono autoconsumo i beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore; non rientrando in tale ambito, i pasti erogati ai propri dipendenti non sarebbero produttivi di ricavi ed i costi sarebbero sempre deducibili;

b) ai fini dell’IVA, che la somministrazione sul luogo di lavoro ai dipendenti sia esclusa da tassazione, in quanto non riconducibile ad alcuna fattispecie assoggettata a tale imposta dal D. P. R. N. 633 del 1972; allo stesso modo, il consumo dei pasti da parte dei soci ovvero dei familiari sarebbe escluso da IVA, limitatamente alle operazioni inferiori ad euro 25,82, stante quanto previsto dall’art. 3, c. 3, secondo periodo, del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione all’autoconsumo di servizi.

La parte evidenzia che nella metodologia di controllo dei ristoranti viene “raccomandato” di tenere conto, oltre che dello sfrido e del deterioramento, anche delle “somministrazioni riferibili ai dipendenti e all’autoconsumo dell’imprenditore, dei familiari e dei soci”, senza specificarsi “se dette operazioni debbano essere escluse dal volume d’affari ovvero debbano considerarsi in maniera differente dalle altre somministrazioni di alimenti e bevande”. L’istante ritiene, infine, che l’IVA afferente dette operazioni sia detraibile e che queste ultime non siano comunque soggette a certificazione fiscale.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Trattamento ai fini delle imposte dirette

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 19077 del 29 settembre 2005) i pasti consumati dall’esercente un’impresa di ristorazione ovvero dai suoi familiari rientrano nell’ambito dell’autoconsumo di beni; posto tale inquadramento per l’imprenditore  individuale, per una società può ritenersi che rappresenti autoconsumo di beni la fruizione dei pasti da parte dei soci e loro familiari.

Con riferimento alla fattispecie in esame, relativamente ai pasti ed alle bevande consumate dai soci e loro familiari, si ritiene di conseguenza che debba applicarsi l’art.  85, comma 2 del TUIR, il quale comprende tra i ricavi afferenti il reddito d’impresa il valore normale dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa quando gli stessi sono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Con riferimento ai pasti erogati a favore dei dipendenti, invece, si evidenzia  che il profilo fiscalmente rilevante è rappresentato dalla deducibilità del costo relativo, consentita dall’art. 95 del TUIR che comprende tra le “spese per prestazioni  di lavoro dipendente. Quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a  favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’art. 100”.

 

Trattamento IVA

In coerenza con la suddetta qualificazione ai fini delle imposte dirette, ai pasti e bevande consumati da parte dell’imprenditore o dei suoi familiari trova applicazione  l’art. 2, comma 2, n. 5) del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633,  riguardante l’autoconsumo dei beni ai fini dell’IVA (in senso conforme, cfr  Commissione tributaria centrale, sentenza n. 2448 del 5 luglio 1994).

La norma menzionata dispone che i beni destinati all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore rappresentano una cessione di beni assoggettabile ad Iva, con esclusione di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto, la  relativa detrazione.

Al contrario, in tale ambito non rientra la fruizione dei pasti da parte dei dipendenti,  che la sentenza citata non considera come autoconsumo di beni (così anche sentenza n.  437 del 28 maggio 1979 della Commissione  tributaria di Primo grado di Belluno).

Ai fini della qualificazione, sotto il profilo IVA, di tale operazione si tenga, tuttavia, presente l’orientamento della Corte di Giustizia (sentenza 10 marzo 2011, procedimenti riuniti C497/09, C499/09, C501/09 e C502/09), secondo cui “la fornitura di vivande o di cibi. Costituisce una cessione di beni qualora, da un esame qualitativo dell’operazione nel suo complesso, risulti che gli elementi di prestazione di servizi che precedono e accompagnano la fornitura dei cibi non sono preponderanti”; a ciò consegue che, di contro, è somministrazione di servizi la fornitura di beni che avviene unitamente ai relativi servizi e questi ultimi siano “preponderanti”, ove pertanto il consumo dei pasti sia ascrivibile ad una somministrazione di alimenti e bevande, vale a dire ad una prestazione di servizi associata a cessione di beni alimentari (ad esempio, per il caso di una mensa aziendale) si applicherà:

– per i soci e familiari, l’art. 3, comma 2, n. 4), del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, che considera come prestazione di servizi le somministrazioni di alimenti e bevande; al pari delle altre prestazioni di servizi

– stante quanto disposto dall’art. 3, comma 3, dello stesso decreto – dette somministrazioni sono assoggettate ad IVA anche quando la loro effettuazione avviene per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per finalità estranee all’esercizio dell’impresa e per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila (25,82 euro), sempreché l’imposta afferente alla loro esecuzione sia risultata detraibile;

– per i dipendenti, lo stesso art. 3, c. 3, che, a prescindere dalla detrazione IVA operata sui relativi acquisti, dispone ai medesimi fini l’irrilevanza fiscale delle somministrazioni di alimenti e bevande nelle mense aziendali (a tal riguardo si tenga conto che a queste ultime possono assimilarsi

– secondo la risoluzione 15 aprile 1991, n. 561118 – i luoghi nei quali vengono offerti “servizi di mensa”).

A ciò consegue che, ai fini del corretto inquadramento fiscale della fattispecie, occorrerà considerare l’aspetto fattuale dell’effettivo svolgimento dell’operazione che si vuole andare a sottoporre a tassazione.

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’art. 18, comma 3, del decreto IVA non è obbligatoria la rivalsa per le operazioni di autoconsumo di beni e servizi.

Si precisa, infine, che non appare dirimente ai fini della qualificazione delle operazioni il richiamo alla metodologia di controllo cui fa riferimento la parte nella propria  istanza.

CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO STRUMENTALE DA PARTE DI SOGGETTO IVA

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Ai fini della tassazione di questa tipologia di atto, l’articolo 4 della Tariffa rinvia alle aliquote previste, per i trasferimenti immobiliari aventi ad oggetto la medesima  tipologia di  immobili,  dall’articolo  1  della  Tariffa,  parte  Prima, allegata al TUR.

CONFERIMENTO DI PROPRIETà O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO STRUMENTALE DA PARTE DI SOGGETTO IVA

 

Ai fini della tassazione di questa tipologia di atto, l’articolo 4 della Tariffa rinvia alle aliquote previste, per i trasferimenti immobiliari aventi ad oggetto la medesima  tipologia di  immobili,  dall’articolo  1  della  Tariffa,  parte  Prima, allegata al TUR.

Le cessioni di fabbricati strumentali, rientrano, in via generale nel regime di esenzione IVA, fatte salve alcune eccezioni, espressamente disciplinate dall’articolo 10, n. 8-ter, del D. P. R. N. 633/1972.

Ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sia nel caso in cui il  conferimento  di  beni  strumentali  è  esente  da  IVA,  sia  nel  caso  in  cui l’operazione è imponibile (obbligatoriamente o per opzione), trova applicazione la seguente tassazione:

 

TIPOLOGIA DI IMPOSTA

IMPOSTA DOVUTA

Imposta di registro

Euro 168

Imposta ipotecaria

3%

Imposta catastale

1%

Imposta di bollo

Euro 300

 

Nota: art. 4, lettera a), punto 1) della Tariffa Parte Prima allegata al TUR; art. 1-bis della Tariffa allegata al D. Lgs. 347/1990 e art. 10, comma 1 del D. Lgs. 347/1990.

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OBBLIGAZIONI: GUIDA ALLA EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI NELLE S.R.L. PER OTTENERE LIQUIDITÀ E RISPARMIO LECITO DI IMPOSTA

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La stretta del credito ordinario alle imprese (affidamenti, leasing, sconto fatture, etc. ) ha spinto il Legislatore ad aprire nuove strade per il procacciamento di liquidità teso a soddisfare il fabbisogno finanziario delle pmi italiane con forma  giuridica di S. R. L.  

Obbligazioni: Guida alla Emissione di Obbligazioni nelle S. R. L.   per ottenere liquidità e risparmio lecito di imposta

 

La stretta del credito ordinario alle imprese (affidamenti, leasing, sconto fatture, etc. ) ha spinto il Legislatore ad aprire nuove strade per il procacciamento di liquidità teso a soddisfare il fabbisogno finanziario delle pmi italiane con forma  giuridica di S. R. L. Infaiti, a seguito della riforma del diritto societario e l’introduzione dell’art. 2483 c. C. , recante la disciplina dei titoli di debito nelle S. R. L. , il Legislatore ha reso disponibile un nuovo strumento utile per reperire risorse finanziarie per il management di una  Srl come possibile alternativa all’aumento di capitale, al finanziamento soci e all’indebitamento bancario.   L’introduzione di questa disposizione, combinata con l’eliminazione del divieto di emissione di obbligazioni, manifesta la volontà del Legislatore di consentire alla S. R. L. Di pianificare operazioni di finanziamento strutturalmente analoghe ai prestiti obbligazionari.  

Competenza all’emissione

            Il legislatore non ha previsto un organo deputato all’emissione, sicché l’atto costitutivo potrà attribuirne la facoltà agli amministratori o all’assemblea dei soci.

            La decisione relativa all’emissione potrà essere assunta con il quorum indicato nello statuto (ad esempio, i due terzi o altra percentuale) in base alla volontà dei soci.

La qualificazione dei titoli di debito quali titoli di massa liberamente trasferibili ha avvicinato la società a responsabilità limitata alla società per azioni in considerazione della capacità di reperimento di risorse finanziarie, evidenziando al contempo la necessità di tutelare i risparmiatori da una eventuale inadeguatezza in termini di solidità patrimoniale e governance delle Srl. La tutela dei piccoli risparmiatori dal rischio di insolvenza dell’emittente è stata ottemperata dal legislatore limitando la legittimazione a sottoscrivere i titoli di debito unicamente ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e prevedendo, in caso di successiva circolazione dei titoli, la responsabilità solidale del sottoscrittore cedente nei confronti del potenziale acquirente non socio.   Un’interessante applicazione di questo nuovo strumento si configura con l’emissione di titoli sottoscritti da un intermediario finanziario e la contestuale cessione ai soci dell’emittente secondo le quote di partecipazione. Il finanziamento mediante l’acquisto di titoli di debito rappresenta per il socio un’opportunità di diversificazione e di pianificazione fiscale rispetto alla sottoscrizione di aumento di capitale sociale.  

Oggetto della decisione di emissione

            La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

a) il valore nominale di ciascun titolo;

b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;

c) le modalità e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;

d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;

e) se i tempi e l’entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società.

 

Contenuto dei titoli

            Anche il contenuto dei titoli di debito dovrà essere previsto nella decisione di emissione.

In linea di massima, i titoli di debito devono indicare:

1) la denominazione, l’oggetto e la sede della società, con l’indicazione dell’ufficio del Registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;

2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione;

3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;

4) l’ammontare complessivo dell’emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l’eventuale subordinazione

dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;

5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;

6) se emessi al portatore, l’investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

Sottoscrizione

            La novità dell’emissione delle obbligazioni anche per le srl viene contemperata dalla necessità di stabilire alcune norme a garanzia degli interessi dei risparmiatori.

è previsto, dunque, che i titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali (ad esempio, le banche). Inoltre, in caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società emittente.

Tale particolarità spiega anche il motivo per cui il legislatore abbia deciso di affidare totalmente la materia dei titoli di debito alla volontà dei soci; infatti, mentre nel caso delle spa i sottoscrittori sono rappresentati direttamente dal mercato, per le srl il creditore è un soggetto che ha funzioni di garanzia del mercato in caso di loro circolazione.

 

La necessità di reperire una banca disponibile ad intervenire in qualità di primo sottoscrittore dei titoli è forse una delle ragioni per cui il ricorso a questo strumento sia ad oggi ancora poco diffuso. Questo impasse, tuttavia, può essere superato mediante l’inserimento nel regolamento di emissione di una clausola volta ad eliminare la responsabilità solidale dell’intermediario di cui al comma secondo dell’art 2483 c. C.
Una soluzione immediata al problema è quella di prevedere nel regolamento di emissione la trasferibilità del titolo esclusivamente a e tra i soci dell’emittente.

 

Limite massimo sottoscrivibile

            Il Codice non prevede, diversamente dal caso delle società per azioni, limiti quantitativi massimi per l’emissione dei titoli, sicché viene di fatto rimessa ai soci la relativa decisione in merito all’inserimento di apposite clausole nell’atto costitutivo.

In ogni caso, l’apposizione di un limite quantitativo non è obbligatoria, sicché i soci potranno riservarsi di non indicarne alcuno, e quindi non essere costretti ad una modifica dell’atto costitutivo qualora in futuro si decidesse di superare detto limite.   E’ consentito inserire previsioni statutarie in cui disciplinare l’emissione delle obbligazione nel rispetto di determinati limiti quantitativi (per esempio, il doppio del capitale sociale, o del patrimonio netto), o temporali (ad esempio, non prima che sia trascorso un determinato periodo di tempo dalla costituzione della società), o che essa avvenga subordinatamente al verificarsi di alcuni eventi appositamente indicati.

Riflessi fiscali

In ipotesi di pianificazione Fiscale diretta a far perseguire un risparmio lecito di imposta in capo ai soci che  detengono partecipazioni qualificate, si è nelle condizioni di assoggettare a tassazione definitiva del 20% rispetto agli scaglioni irpef ordinari decurtati della franchigia riconosciuta in sede di erogazione dei dividendi. Infatti, l’investitore socio e contemporaneamente possessore del titolo di debito si vedrà tassato con le aliquote ordinarie IRPEF esclusivamente sulla quota di utili distribuiti, mentre gli interessi corrisposti sul capitale investito nei titoli di debito sconteranno la favorevole ritenuta a titolo d’imposta del 20%.  

Assemblea degli obbligazionisti

            A differenza di quanto stabilito in caso di emissione di titoli obbligazionari delle società per azioni, non è previsto che i possessori dei titoli di debito delle s. R. L. Si organizzino in forma assembleare.

Pertanto, spetterà agli obbligazionisti la decisione sulla creazione di un simile organismo di controllo, mentre spetterà ai soci l’attribuzione a tale organismo di poteri di controllo simili a quelli previsti per l’assemblea degli obbligazionisti nella società per azioni, quali per esempio la facoltà di deliberare in merito alle modificazioni delle condizioni dell’emissione e in genere sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

Nella clausola occorre indicare se la competenza spetti agli amministratori o ai soci, nonché le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

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SVILUPPATORI FREE LANCE DI APPLICAZIONI MOBILE PER SMARTPHONE E IPAD (PHONE, ANDROID, ETC..) GUIDA FISCALE E VADEMECUM 1.0

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La presente guida o vademecum fiscale, è creata allo scopo di fornire un valido, chiaro e sintetico orientamento, in una disciplina recente e in continua evoluzione, con specifico riferimento alla figura di una singola persona fisica che crea un’opere dell’ingegno… 

Sviluppatori free lance di applicazioni mobile per smartphone e ipad (Phone,  Android, etc. ) Guida Fiscale e Vademecum 1. 0

La presente guida o vademecum fiscale, è creata allo scopo di fornire un valido, chiaro e sintetico orientamento, in una disciplina recente e in continua evoluzione, con specifico riferimento alla figura di una singola persona fisica che crea un’opere dell’ingegno, successivamente, avvia una attività con l’ottica di crescer e creare valore, per  passare allo step successivo di costituzione di una impresa, optando tra le possibili soluzioni per quella non solo corretta (lecita), ma soprattutto SOSTENIBILE in termini FISCALI e PREVIDENZIALI.

 

Nozione della Figura professionale dello Sviluppatore Free Lance

Non essendo prevista una nozione dal nostro legislatore, l’abbiamo ricavata in via induttiva dalle offerte di lavoro da parte aziende del settore su siti quali monster ed infojobs:-“Lo sviluppatore freelance di applicazioni per smartphone ed ipad, è una persona fisica, che ha valide conoscenze informatiche in linguaggi di programmazione ed uso di sistemi operativi.  Con questo knowhow e la propria esperienza, se opera in qualità di sviluppatore in outsourcing, presta la propria consulenza per lo sviluppo di un prodotto già esistente o di nuova elaborazione ma di proprietà altrui. Altrimenti può creare applicazioni per conto proprio e consentirne a terzi soggetti la rivendita, dietro corrispettivo di solito chiamato royalties. ”

 

Questa settimana pubblichiamo la versione 1. 0 della guida fiscale agli adempimenti degli sviluppatori freelance, nelle prossime settimane (la newsletter la pubblichiamo il venerdì) procederemo con  i seguenti passi:

 

1. 0        nozione e Disciplina degli introiti da utilizzazione di opere dell’ingegno come persona fisica non titolare di partita iva;

2. 0        Guida Fiscale e previdenziale dello Sviluppatore Freelance titolare di partita IVA;

3. 0        Guida Fiscale alla creazione di una impresa che si occupa di creare applicazioni.

 

Resta salvo che, l’acronimo 1. 0 per le singole guide, prevede la possibilità di implementarle e svilupparle.

 

1. 0 Nozione e Disciplina degli introiti da utilizzazione di opere dell’ingegno come persona fisica non titolare di partita iva

Se lo sviluppatore Freelance, persona fisica ancora privo della partita iva, crea per conto proprio una applicazione, considerata un programma autonomo, o un elemento che consente una maggiore fruibilità di un altro già esistente, di fatto crea un’opera dell’ingegno e come tale, se dovesse concederne a terzi (Apple, Google, etc. ) la rivendita su piattaforme di loro proprietà, avrà diritto a riceverne dei compensi a titolo di utilizzazione delle opere dell’ingegno, inquadrabili ai sensi dell’articolo 53 comma 2 lettera b del DPR 917/86 TUIR, come reddito di lavoro assimilato  a quello autonomo.

 

Come determina il reddito e lo dichiara se non è titolare di partita iva?

Ai sensi dell’articolo 54 comma 8 dello stesso DPR 917/86, il reddito non  si determina in via analitica (ricavi meno costi con dettaglio e documentazione di ogni singola voce), ma esclusivamente e tassativamente in modo forfetario:

a)  Il reddito al netto delle eventuali ritenute subite dal soggetto erogante (se italiano) viene abbattuto della detrazione forfettaria del 25% se il percettore ha una età non inferiore ai 35 anni.

b) Il reddito al netto delle eventuali ritenute subite dal soggetto erogante (se italiano) viene abbattuto della detrazione forfettaria del 40% se il percettore ha una età  inferiore ai 35 anni.

 

Adempimenti formali e denuncia dei redditi.

Gli unici adempimenti previsti si limitano a conservare documenti inerenti i compensi percepiti per almeno quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Quest’ultima deve essere presentata o come 730 compilando il quadro D, oppure come Unico compilando il quadro  RL sezione III. In ambedue le versioni, il contribuente è tenuto ad indicare l’ammontare complessivo dei compensi percepiti, al netto delle eventuali ritenute subite e delle detrazioni fortettarie spettanti.

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Conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale

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L’operazione straordinaria di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale (ditta individuale, lavoratore autonomo con la nuova normativa 2012),  comporta, salvo casi eccezionali, la perdita dello status di imprenditore. L’imprenditore conferente preesistente.

Conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale

L’operazione straordinaria  di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale (Ditta individuale, lavoratore autonomo con la nuova normativa 2012),  comporta, salvo casi eccezionali, la perdita dello status di imprenditore.

I ‘imprenditore conferente ottiene in concambio partecipazioni della newco o conferitaria preesistente.

Dal punto di vista fiscale, ogni eventuale plusvalenza è rinviata ad atti di trasferimento delle partecipazioni[1], in  altri termini, il Tuir prevede che la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, assumendo come costo della partecipazione l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita, è discipliata secondo il regime delle partecipazioni qualificate, godendo pertanto, della esenzione del 60% della plusvalenza realizzata senza vincolo temporale di possesso.

Come indicato dalla Circolare Ministeriale 52E del 10 dicembre 2004, il conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale non  rileva l’imputazione in capito alla persona fisica del reddito di impresa,  perché rientra nei PEX, ossia nella disciplina del capital gain delle partecipazioni qualifica, indipendentemente dalla percentuale di quote relative o assolute possedute nella conferitaria.

[1] Ex articolo 176 comma 2 bis del DPR 917/86, il quale dispone che:-“In caso di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68, assumendo come costo delle stesse l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita”.

DUE DILIGENCE LEGALE

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Attraverso le attività di Due Diligence Legale il nostro Team, analizza e verifica in capo all’azienda oggetto di una operazione di M&A ogni adempimento contrattuale, legale e societario. La Due Diligence Legale è spesso integrata con attività ispettive di tipo Fiscale, finanziario e del Lavoro a causa della stretta correlazione con la individuazione di importanti aree di rischio  e passività latenti che possono produrre rilevanti ripercussioni su performance finanziarie e reddituali dell’intero investimento.

Attraverso le attività di Due Diligence Legale il nostro Team, analizza e verifica in capo all’azienda oggetto di una operazione di M&A ogni adempimento contrattuale, legale e societario. La Due Diligence Legale è spesso integrata con attività ispettive di tipo Fiscale, finanziario e del Lavoro a causa della stretta correlazione con la individuazione di importanti aree di rischio  e passività latenti che possono produrre rilevanti ripercussioni su performance finanziarie e reddituali dell’intero investimento.

In genere  analizziamo le seguenti aree:

A)  contrattualistica;

B)   analisi struttura ed organizzazione societaria dell’azienda target in ottica singola e/o di una eventuale appartenenza ad un Gruppo;

C)   antitrust;

D) privacy;

E)  esame legale del patrimonio società target;

F)   salute e sicurezza luoghi di lavoro;

G) Analisi Proprietà Intellettuale (Brevetti & Marchi);

H) Concessioni ed Autorizzazioni;

I)      Contenzioni di varia natura;

J)      Situazione Giuslavorista.

Il team legale  è modulare e si compone di vari studi primario livello nazionale ed internazionale (Europa ed Asia).

Ristoranti e Trattorie: come difendersi dai controlli e dagli avvisi di accertamento pianificando la propria serenità

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checkup fiscale ristoranti e trattorie

Quotidianamente migliaia di Ristoranti e Trattorie subiscono ispezioni, accessi, verifiche che spesso si traducono in avvisi di accertamento, la cui gestione in termini di contenzioso può essere un bagno di sangue in termini finanziari.

L’imprenditore ha tutti gli strumenti per attuare una politica di prevenzione tributaria, amministrativa e previdenziale  che gli consente di ottenere efficientamento ed equilibrio della propria azienda in termini gestionali oltre al perseguimento del risparmio lecito di imposta.

L’Agenzia delle Entrate, L’INPS e La Guardia Finanza elaborano quotidianamente guide alle metodologie di controllo come quella sottostante. Il nostro intervento, si basa sulla conoscenza della normativa del lavoro, tributaria e legale e su una esperienza decennale nel settore.

L’imprenditore avveduto adotta un comportamento di prevenzione e pianificazione contattando il nostro Staff per ottenere un checkup diretto a verificare il grado di rischio attuale e le strategie di pianificazione e tutela, tributaria, amministrativa, legale e del lavoro.

Il Checkup fiscale preventivo per Ristoranti e Trattorie

Il nostro Checkup è un intervento mirato ad esaminare e sanare le seguenti situazioni:

  • La validità e correttezza giuridico fiscale dei contratti di servizio, somministrazione. Locazione e fornitura in essere con tutti i soggetti della filiera che ruotano attorno al Ristoratore
  • Revisionare e/o configurare un impianto contabile conforme alle reali esigenze gestionali  del Ristoratore  ed alle richieste dell’Agenzia delle Entrate
  • Fornire corretta ed adeguata assistenza per adempimenti fiscali una tantum o spot (es: Spesometro) onde consentire al Ristoratore  di inviare agli uffici finanziari le correte informazioni.  Spesso da accertamenti inizialmente innocui nati a seguito di errori formali in sede dichiarativa sono scaturiti controlli invasivi di natura analitico induttiva.
  • Fornire assistenza ai fini IVA, IRES, IRAP ed IRES
  • Fornire assistenza monitoraggio ai fini del Redditometro per il Nucleo Familiare dell’imprenditore
  • Verificare le posizioni lavorative all’interno dell’azienda sia ai fini del corretto inquadramento rispetto ai contratti collettivi nazionali, sia in termini di convenienza  e sostenibilità per il Ristoratore  sia per inquadrare e correggere l’azione a fronte di eventuali controlli dagli enti preposti
  • Pianificare per tempo, cioè in corso d’anno e non a giugno successivo, risultati reddituali attesi, impatto fiscale (Irpef, Ires, Ace, Cuneo Fiscale IRAP), previdenziale e posizione finanziaria netta consentendo al CEO di prendere per tempo del dovute misure e strategie
  • Installiamo il più evoluto programma contabile in Cloud (Contabilità Redatta in tempo Reale con Uso dello Stesso Programma del Commercialista in via contestuale) e Gestionale (Commesse, Sala, Cucina, Magazzino, Scadenzario pagamenti Fornitori) che consente al i Gestori di avere la situazione finanziaria

Assistenza periodica per la formazione del personale al Desk

Fornire assistenza periodica per la formazione del personale che compone il desk amministrativo del

  • Ristoratore (Assistenti, segretarie, impiegati contabili, etc. ) reddituale, patrimoniale ed economica costantemente monitorata ed aggiornata in tempo reale (Formula Bilancio in tempo reale)
  • Consentiamo all’imprenditore di conoscere e monitorare quotidianamente la situazione reddituale, patrimoniale attraverso la  Formula Bilancio in tempo reale

 

Per assistenza tributaria o richiedere la contabilità in cloud in tutta Italia

Chiamate il Numero Verde 800 19 27 52

o compilate il form per essere contattati

L’aliquota varia a seconda della Regione e del codice attività, abbiamo considerato aliquota media.

APS, ASD E SSD: COME DIFENDERSI DA ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

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Quotidianamente centri sportivi, circoli di canottaggio, club di golf, associazioni e societa’ sportive & dilettantistiche (asd, aps in regime l. 398/91, ssd) subiscono ispezioni, accessi, verifiche che spesso si traducono in avvisi di accertamento, la cui gestione in termini di contenzioso puo’ essere un bagno di sangue in termini finanziari.   

COME DIFENDERSI DAI CONTROLLI E DAGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E PIANIFICARE LA PROPRIA SERENITA’

QUOTIDIANAMENTE CENTRI SPORTIVI, CIRCOLI DI CANOTTAGGIO, CLUB DI GOLF, ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE & DILETTANTISTICHE (ASD, APS IN REGIME 398/91, SSD) SUBISCONO ISPEZIONI, ACCESSI, VERIFICHE CHE SPESSO SI TRADUCONO IN AVVISI DI ACCERTAMENTO, LA CUI GESTIONE IN TERMINI DI CONTENZIOSO PUO’ ESSERE UN BAGNO DI SANGUE IN TERMINI FINANZIARI.

L’IMPRENDITORE HA TUTTI GLI STRUMENTI PER ATTUARE UNA POLITICA DI PREVENZIONE TRIBUTARIA, AMMINISTRATIVA E PREVIDENZIALE CHE GLI CONSENTE DI OTTENERE EFFICIENTAMENTO ED EQUILIBRIO DELLA PROPRIA AZIENDA IN TERMINI GESTIONALI OLTRE AL PERSEGUIMENTO DEL RISPARMIO LECITO DI IMPOSTA.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE, L’INPS E LA GUARDIA FINANZA ELABORANO QUOTIDIANAMENTE GUIDE ALLE METODOLOGIE DI CONTROLLO COME QUELLA SOTTOSTANTE. IL NOSTRO INTERVENTO, SI BASA SULLA CONOSCENZA DELLA NORMATIVA DEL LAVORO, TRIBUTARIA E LEGALE E SU UNA ESPERIENZA DECENNALE NEL SETTORE.

L’IMPRENDITORE AVVEDUTO ADOTTA UN COMPORTAMENTO DI PREVENZIONE E PIANIFICAZIONE CONTATTANDO IL NOSTRO STAFF PER OTTENERE UN CHECKUP DIRETTO A VERIFICARE IL GRADO DI RISCHIO ATTUALE E LE STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E TUTELA, TRIBUTARIA, AMMINISTRATIVA, LEGALE E DEL LAVORO.

WELCOME%20WOMEN%202. JPGIL NOSTRO CHECKUP E’ UN INTERVENTO MIRATO AD ESAMINARE E SANARE LE SEGUENTI SITUAZIONI:

OK. JPGLA VALIDITA’ E CORRETTEZZA GIURIDICO FISCALE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO, SOMMINISTRAZIONE. LOCAZIONE E FORNITURA IN ESSERE CON TUTTI I SOGGETTI DELLA FILIERA CHE RUOTANO ATTORNO AL CENTRO SPORTIVO;

OK. JPGREVISIONARE E/O CONFIGURARE UN IMPIANTO CONTABILE CONFORME ALLE REALI ESIGENZE GESTIONALI DELL’AZIENDA ED ALLE RICHIESTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

OK. JPGFORNIRE CORRETTA ED ADEGUATA ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI FISCALI UNA TANTUM O SPOT ONDE CONSENTIRE AL CONTRIBUENTE  DI INVIARE AGLI UFFICI FINANZIARI LE CORRETE INFORMAZIONI. SPESSO DA ACCERTAMENTI INIZIALMENTE INNOCUI NATI A SEGUITO DI ERRORI FORMALI IN SEDE DICHIARATIVA SONO SCATURITI CONTROLLI INVASIVI DI NATURA ANALITICO INDUTTIVA.

OK. JPGFORNIRE ASSISTENZA AI FINI IVA, IRES, IRAP ED IRES PER SOGGETTI IN REGIME DI L. 398/91

OK. JPGFORNIRE ASSISTENZA E MONITORAGGIO AI FINI DEL REDDITOMETRO PER IL NUCLEO FAMILIARE DELL’IMPRENDITORE (SPESSO DIETRO AD UNA REALTA’ ASSOCIATIVA (APS ASD SSD) VI SONO FAMIGLIE/SRL PROPRIETARIE DI IMMOBILI E FIGLI CHE GESTISCONO ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

OK. JPGVERIFICARE LE POSIZIONI LAVORATIVE ALL’INTERNO DELL’AZIENDA SIA AI FINI DEL CORRETTO INQUADRAMENTO RISPETTO AI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI, SIA IN TERMINI DI CONVENIENZA E SOSTENIBILITA’ PER IL CONTRIBUENTE; SIA PER INQUADRARE E CORREGGERE L’AZIONE A FRONTE DI EVENTUALI CONTROLLI DAGLI ENTI PREPOSTI

OK. JPGPIANIFICARE PER TEMPO, OSSIA, IN CORSO D’ANNO E NON A GIUGNO SUCCESSIVO, RISULTATI REDDITUALI ATTESI, IMPATTO FISCALE (IRPEF, IRES, ACE,CUNEO FISCALE IRAP), PREVIDENZIALE E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSENTENDO AL CEO DI PRENDERE PER TEMPO DEL DOVUTE MISURE E STRATEGIE

OK. JPGINSTALLIAMO PIU’ EVOLUTO PROGRAMMA CONTABILE IN CLOUD (CONTABILITA’ REDATTA IN TEMPO REALE CON USO DELLO STESSO PROGRAMMA DEL COMMERCIALISTA IN VIA CONTESTUALE) E GESTIONALE (ISCRIZIONI, PAGAMENTI, CORSI, ETC. )CHE CONSENTE AL I GESTORI DI AVERE LA SITUAZIONE FINANZIARIA, REDDITUALE E PATRIMONIALE COSTANTEMENTE SOTTO CONTROLLO

OK. JPGFORNIRE ASSISTENZA PERIODICA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE CHE COMPONE IL DESK AMMINISTRATIVO (ASSISTENTI, SEGRETARIE, IMPIEGATI CONTABILI, ETC. );

OK. JPG

CONSENTIAMO ALL’IMPRENDITORE DI CONOSCERE E MONITORARE QUOTIDIANAMENTE LA SITUAZIONE REDDITUALE, PATRIMONIALE ATTRAVERSO LA FORMULA BILANCIO IN TEMPO REALE

CHECKUP. PNGWELCOME%20WOMEN%203. JPG

AFFIDARTI A PROFESSIONISTI ESPERTI E TECNOLOGICAMENTE ALL’AVANGUARDIA TI CONSENTE DI PIANIFICARE,TUTELARE, EVOLVERE E RISPARMIARE A FRONTE DI FUTURI CONTROLLI, AUMENTANDO IN MODO SENSIBILE SIA I FLUSSI DI CASSA A DISPOSIZIONE, SIA IL GRADO DI COMPETITIVITA’ DELLA TUA AZIENDA E GARANTENDO LA TUA SERENITA’.

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