Home Blog Page 194

UNICO 2015 REDDITI 2014 : ufficiale la proroga dei versamenti dal 16 giugno al 6 luglio 2015

0

Con Comunicato Stampa del MEF n. 121 del 09/06/2015 slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2015, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato dal premier Matteo Renzi e che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

UNICO 2015 REDDITI 2014 : ufficiale la proroga dei versamenti dal 16 giugno al 6 luglio 2015

 

Con Comunicato Stampa del MEF n. 121 del 09/06/2015 slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2015, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato dal premier Matteo Renzi e che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Dal 7 luglio e fino al 20 agosto 2015 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

La proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.

La proroga si è resa necessaria per il ritardo nelle tempistiche di rilascio del software Gerico per la compilazione degli studi. La versione beta del programma è stata rilasciata il 15 maggio, poi quella definitiva è arrivata solo mercoledì 27 maggio. Mentre il Dm con la revisione degli studi è stato pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» solo il 21 maggio, con l’inevitabile conseguenza di rendere impossibile l’assolvimento degli obblighi di versamento delle imposte previsto per il prossimo 16 Giugno.  

Nel comunicato stampa viene chiarito che la proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.   In altri termini, in base a quanto annunciato nel comunicato stampa, il differimento riguarda anche i contribuenti minimi ed i forfettari, vale a dire chi è entrato nel nuovo regime introdotto dall’ultima legge di stabilità e che prevede, tra l’altro, soglie di ricavi variabili in base all’attività e un’imposta sostitutiva del 15 per cento.  

Grazie alla proroga i suddetti soggetti potranno effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 06 Luglio 2015 invece che provvedervi entro il prossimo 16 giugno 

Dal 7 luglio e fino al 20 agosto 2015 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 %.

 

UNICO 2015 REDDITI 2014: Termini di versamento ed oneri e spese deducibili e detraibili

0

SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTE: Si fa notare che al momento la scadenza per il versamento delle imposte, prive della maggiorazione dello 0. 40% è il 16. 06. 2015, è imminente rinvio al 06. 07. 2015.

 

UNICO 2015 REDDITI 2014: Termini di versamento ed oneri e spese deducibili e detraibili

 

SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTE: Si fa notare che al momento la scadenza per il versamento delle imposte, prive della maggiorazione dello 0. 40% è il 16. 06. 2015, è imminente rinvio al 06. 07. 2015.

 

Attenzione le scadenze per il versamento delle imposte rateizzabili sono:

·                       16 giugno per il versamento con Modello F24 sia della prima rata del saldo IRPEF 2014 che quella dell’acconto IRPEF 2015, ovvero l’anticipo sulle tasse che si vanno a pagare l’anno successivo per quanto guadagnato nell’anno in corso;

·                       Il versamento del 16 giugno 2015 può essere effettuato anche entro il 16 luglio con una maggiorazione dello 0,4%.

è previsto imminente decreto, come negli ultimi anni, che proroga:                                                                                                                   

·                       il versamento del 16 giugno 2015 al 6 luglio 2015 senza maggiorazione;

·                       ed  il versamento del 16 luglio 2015 con maggiorazione dello 0. 40% al 20 agosto.

il termine  per l’invio in modalità telematica della dichiarazione dei redditi è:

·            il 30 settembre 2015.

Rateazione: Come Funziona

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

RATE_1. Png

 

 

 

I contribuenti titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2015, ovvero entro il 16 luglio 2015 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

RATE_2. Png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleghiamo sintesi quadro RP

QUADRO RP – Oneri e spese

Questo quadro è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due

diversi modi:

 alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta;

 altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.

Si ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.

 

ONERI DETRAIBILI

Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)

a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”):

 spese sanitarie (rigo RP1 col. 2)

 spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);

 spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);

 spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);

 spese per l’istruzione secondaria e universitaria (righi da RP8 a RP14, codice 13);

 spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP14, codice 16);

 spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP14, codice 18). La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:

 per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);

 per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (ri- ghi da RP8 a RP14 codice 15).

 per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività la- vorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP14 , codice 32).

 per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP14, codice 33);

 premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righi da RP8 a RP14, codice 36);

 premi relativi alle assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (righi da RP8 a RP14, codice 37);

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP):

 spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sani- taria pubblica (rigo RP1 col. 1);

 interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);

 interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP14, codice 8);

 interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP14, codice 9);

 interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (righi da RP8 a RP14, codice 10);

 interessi per prestiti o mutui agrari (rigo righi da RP8 a RP14, codice11);

 spese funebri (righi da RP8 a RP14, codice14);

 spese per intermediazione immobiliare (righi da RP8 a RP14, codice 17);

 erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP14 codice 21);

 erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso (righi da RP8 a RP14, codice 22);

 erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (righi da RP8 a RP14 codice 23);

 erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP8 a RP14, codice 24);

 spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP8 a RP14, codice 25);

 erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP8 a RP14, codice 26);

 erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP8 a RP14, codice 27);

 erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP8 a RP14, codice 28);

 spese veterinarie (righi da RP8 a RP14, codice 29);

 spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP8 a RP14, codice 30);

 erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (righi da RP8 a RP14, codice 31);

 erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato (righi da RP8 a RP14, codice 35);

 altre spese detraibili (righi da RP8 a RP14, codice 99).

Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)

 erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP8 a RP14, codice 41);

 erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP8 a RP14, codice 42);

Spese che danno diritto alla detrazione del 36, 41, 50 e 65 per cento (da indicare nella sezione III A e III B del quadro RP) e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati; (da indicare nella sezione III C del quadro RP):

Sezione III A: righi da RP41 a RP47, nella quale vanno indicate:

 spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo;

 spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;

 spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

Sezione III B: righi da RP51 a RP53, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione.

Sezione III C: rigo RP57, nella quale vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati.

Spese che danno diritto alla detrazione del 55 o del 65 per cento (da indicare nella IV sezione del quadro RP (righi da RP61 a RP64):

 spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);

 spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);

 spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);

 spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4).

 

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione (da indicare nella V sezione del quadro RP)

 detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP71 codice 1);

 detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (rigo RP71 codice 2);

 detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale (rigo RP71 codice 3);

 detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (rigo RP72).

 detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani(rigo RP73);

 

Altre detrazioni (da indicare nella sezione VI del quadro RP righi da RP80 a RP83)

 investimenti in start up (rigo RP80);

 detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (rigo RP81);

 altre detrazioni (rigo RP83).

 

ONERI DEDUCIBILI

Questi oneri vanno indicati nella sezione II del quadro RP (righi da RP21 a RP32):

a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”):

 contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP21);

 contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP26 codice 1);

 contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righi da RP27 a RP31).

Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei

familiari anche se non a carico fiscalmente (rigo RP25);

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:

 assegni periodici corrisposti al coniuge (rigo RP22);

 contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP23)

 erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo RP24);

 erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (rigo RP26 codice 2);

 erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fonda- zioni e associazioni riconosciute (rigo RP26 codice 3);

 erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco (rigo RP26 codice 4);

 somme restituite al soggetto erogatore (RP26 codice 5);

 rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri (rigo RP26 codice 6);

 spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (rigo RP32);

 investimenti in start-up (rigo RP 33).

 

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il docu- mento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno ef- fettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, que- st’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.

 

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

 

Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza

è bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della cor- rispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella pro- porzione stabilita dall’art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP.

 

Compilazione del quadro RP

Il quadro RP è composto dalle seguenti sezioni:

 Sezione I, spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento e del 26 per cento;

 Sezione II, spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

 Sezione III (A e B), spese per le quali spetta la detrazione del 36, 41, 50 o 65 per cento (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

e (Sezione III C) detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati ;

 Sezione IV, spese per le quali spetta la detrazione del 55 o del 65 per cento (interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti);

 Sezione V, dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione e di canoni di affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori;

 Sezione VI, dati per fruire di altre detrazioni (spese per investimenti in start up, spese per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali Galliera di Genova”).

 

SEZIONE I – Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 o del 26 per cento

A ciascuna detrazione d’imposta del 19 e del 26 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalle tabelle “Spese per le qua-

li spetta la detrazione del 19 per cento”,  “spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento” che trovate nelle istruzioni relative ai righi da RP8 a RP14. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano Certificazione Unica 2015.

Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4

Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2014 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:

 le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;

 le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3. 615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La pre- senza dei predetti contributi è segnalata al punto 163 della Certificazione Unica consegnata al lavoratore. Se nel punto 164 della Cer- tificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota.

Vanno indicate perché rimaste a carico del contribuente:

 le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);

 le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l’esi- stenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 166 della Certificazione Unica.

 

Righi da RP1 a RP5 Spese sanitarie e spese per persone con disabilità

Qualora l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, superi euro 15. 493,71, al lordo della franchigia di euro 129, 11, potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

Nel rigo RP15 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP15 (colonna 1).

 

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, sulla documentazione da conservare  e chiarimenti sulle spese sostenute all’estero, sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie”.

 

Rigo RP1 Spese sanitarie

Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).

 

Le spese sanitarie vanno indicate per intero (come avviene nel modello 730) e, pertanto, nei righi da RP1 a RP14 non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11.

 

Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico, senza ridurle della franchigia di euro 129,11.

 

Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c. D. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati il codice al- fanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate con il codice 1 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.

In questa colonna vanno riportate le spese diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute da un familiare per conto del contribuente non a carico (da riportare, invece, in colonna 1).

Colonna 1 (spese patologie esenti sostenute da familiare): La compilazione della presente colonna è riservata al contribuente affetto da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket, per l’indicazione delle spese:

 sostenute da un familiare per il quale lo stesso contribuente risulta non fiscalmente a carico;

 effettuate presso strutture che ne prevedono il pagamento (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).

La detrazione relativa alle spese indicate in questa colonna, per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal contribuente affetto dalla patologia esente, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella propria dichiarazione e in particolare com- pilando il rigo RP2.

Per un elenco completo delle patologie che danno diritto all’esenzione si può consultare il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329. Pertanto indicare:

 nella colonna 1 del rigo RP1 l’intero importo delle spese per patologie esenti senza ridurle della franchigia di euro 129,11;

 nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Rigo RP2 Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti

Indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile dalle an- notazioni del Mod. 730 o dal rigo RN43, colonna 1, del Mod. UNICO di quest’ultimo.

L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro

6. 197,48; l’importo di tali spese deve essere indicato per intero senza ridurlo della franchigia di euro 129,11.

 

Rigo RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità

Indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento delle persone con disabilità, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione delle persone con disabilità. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.

In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.

 

Rigo RP4 Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per persone con disabilità

Indicare le spese sostenute per l’acquisto:

 di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie delle persone con disabilità;

 di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18. 075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del persona con disabilità. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18. 075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento della disabilità che comporti per la persona con disabilità la necessità di ac- quistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel

2011, nel 2012 o nel 2013 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della de- trazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l’importo della rata spettante.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).

Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa che le spese suddette devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18. 075,99. Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica nel limite dell’importo massimo predetto.

 

Rigo RP5 Spese per l’acquisto di cani guida

Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.

La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo della rata spettante.

Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP81). Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.

 

Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza

Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo su- periore a euro 15. 493,71, hanno optato nel 2011 e/o nel 2012 e/o nel 2013 per la rateazione di tali spese. Indicare nella colonna 2 l’importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. UNICO 2014, rigo RP6, colonna 2 per le spese sostenute nel

2011 e nel 2012 e rigo RP15 colonna 2 per le spese sostenute nel 2013, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod. 730/2014, rigo E6 per le spese sostenute nell’anno 2011 o nel 2012 e rigo 136 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell’anno 2013.

Nella colonna 1 di questo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. Per le spese sostenute nel 2012 indicare il numero 2). Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2011 che nel 2012 o nel 2013 deve compilare il rigo RP6 in distinti moduli.

Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nella sezione “Oneri detraibili” della Certi- ficazione Unica.

 

Interessi passivi – Rigo RP7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei righi da RP8 a RP14

In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2014 in dipen- denza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

 mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);

 mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

 

costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati capitale dato in mutuo

 

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mu- tuo. Tra gli oneri accessori sono compresi anche:

 l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);

 le spese di perizia;

 le spese di istruttoria;

 la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;

 la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;

 la penalità per anticipata estinzione del mutuo;

 le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;

 le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;

 l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;

 l’imposta sostitutiva sul capitale prestato. Non sono ammesse alla detrazione:

 le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;

 le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);

 l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;

 le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali.

 

Rigo RP7 Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale

Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.

 

Nozione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i fa- miliari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

 

Importo massimo cui applicare la detrazione

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es. : coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2. 000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

 

Soggetti ammessi alla detrazione

La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario,

La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare.

Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo. In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto del- l’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in rife- rimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

 

Condizioni generali per fruire della detrazione

La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia av- venuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine se- mestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto del- l’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007.

 

In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo.

Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.

 

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2. 065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

 

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad ap- plicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2. 065,83, con codice 8 nei righi da RP8 a RP14 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2. 065,83, la somma degli importi indicati nel rigo RP7 e con codice 8, nei righi da RP8 a RP14, non deve superare questo importo, cioè euro 2. 065,83.

Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella sezione “Oneri detraibili” della

Certificazione Unica.

 

Righi da RP8 a RP14 Altre spese per le quali spetta la detrazione

Indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 37 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese con- traddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

 

CODICE

DESCRIZIONE

RIGO

CODICE

DESCRIZIONE

RIGO

1

Spese sanitarie

RP1

22

Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso

da RP8 a RP14

2

Spese sanitarie per familiari non a carico

RP2

 

23

Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale

 

3

Spese sanitarie per persone con disabilità

RP3

4

Spese veicoli per persone con disabilità

RP4

 

24

Erogazioni liberali a favore della società di cultura

Biennale di Venezia

 

5

Spese per l’acquisto di cani guida

RP5

6

Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta

la rateizzazione nella precedente dichiarazione

 

RP6

25

Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico

 

7

Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione

principale

 

RP7

26

Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche

 

8

Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili

da RP8 a RP14

27

Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo

9

Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

 

28

Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti

nel settore musicale

 

10

Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione

principale

 

29

Spese veterinarie

 

11

Interessi per prestiti o mutui agrari

 

30

Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti

ricosciuti sordi

 

13

Spese per istruzione

 

31

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici

di ogni ordine e grado

 

14

Spese funebri

 

32

Spese relative ai contributi versati per il riscatto

degli anni di laurea dei familiari a carico

 

15

Spese per addetti all’assistenza personale

33

Spese per asili nido

16

Spese per attività sportive per ragazzi

(palestre, piscine e altre strutture sportive)

 

35

Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli

di Stato

 

17

Spese per intermediazione immobiliare

 

36

Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

 

18

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti

universitari fuori sede

 

37

Premi per assicurazioni per rischio di non

autosufficienza

 

20

Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite

da calamità pubbliche o eventi straordinari

 

99

Altre spese detraibili

 

21

Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive

dilettantistiche

 

 

 

 

 

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

 

CODICE

DESCRIZIONE

RIGO

CODICE

DESCRIZIONE

RIGO

41

Erogazioni liberali a favore delle Onlus

 

da RP8 a RP14

42

Erogazioni liberali a favore dei partiti politici

 

da RP8 a RP14

 

 

Associazioni: obbligo di iscrizione al R.E.A.

0

Le Associazioni, sia di promozione culturale (A. P. S. ) che sportivo dilettantistiche (A. S. D. ) in possesso della partita IVA sono tenute entro   giorni ad iscriversi al R. E. A. , inteso come “Repertorio Economico Amministrativo”, disciplinato dall’ articolo 8, punto d) della L. 580/93 e dall’articolo 9 del DPR 581/95 è retaggio di competenza della Camera di Commercio. Si tratta di un archivio dati costituito con lo scopo preciso di garantire che nel sistema siano inserite tutte le notizie di carattere economico, statistico e amministrativo delle imprese o delle Associazioni che non sono tenute ad iscriversi nelle sezioni ordinarie del Registro delle Imprese.

Associazioni: obbligo di iscrizione al R. E. A.

Le Associazioni, sia di promozione culturale (A. P. S. ) che sportivo dilettantistiche (A. S. D. ) in possesso della partita IVA sono tenute entro   giorni ad iscriversi al R. E. A. , inteso come “Repertorio Economico Amministrativo”, disciplinato dall’ art. 8, punto d) della L. 580/93 e dall’ art. 9 del DPR 581/95 è retaggio di competenza della Camera di Commercio. Si tratta di un archivio dati costituito con lo scopo preciso di garantire che nel sistema siano inserite tutte le notizie di carattere economico, statistico e amministrativo delle imprese o delle Associazioni che non sono tenute ad iscriversi nelle sezioni ordinarie del Registro delle Imprese.

 

Presupposto soggettivo alla iscrizione

Per il Ministero dello Sviluppo Economico: “ove non ricorrano i presupposti che determinano l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese (svolgimento in via esclusiva o principale di attività di impresa), ma risulti, comunque, lo svolgimento di un’attività economica che si sostanzi nella produzione e nello scambio di beni o servizi, deve intendersi sussistere un obbligo di iscrizione dell’associazione al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative”. Se una associazione possiede la partita IVA e svolge, in modo sussidiario e non prevalente, attività a carattere commerciale, allora deve iscriversi al REA nel rispetto della legge e anche nel suo interesse di poter stipulare una convenzione con le pubbliche amministrazioni (Comuni, Regioni, Province, et similia).  Queste, infatti, possono richiedere come requisito indispensabile per l’avvio delle convenzioni l’iscrizione al REA da parte delle Associazioni stesse.   Se, invece, una associazione realizza esclusivamente attività istituzionale, l’obbligo dell’iscrizione al REA non sussiste: è sufficiente l’utilizzo del numero di codice fiscale.

 

Come iscriversi al R. E. A.

L’iscrizione al R. E. A. O domanda di denuncia al Repertorio Economico Amministrativo può essere effettuata da un membro del direttivo dell’Associazione, da un socio avente delega/procura o da un legale rappresentante dell’Associazione stessa mediante la compilazione in ogni sua parte dell’apposito modello R  che deve poi essere presentato in via  telematica al Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio (di fatto lo invia l’intermediario/consulente con delega).

Termini e sanzioni

ATTENZIONE! Le denunce da effettuare al REA devono essere presentante entro trenta giorni dalla manifestazione dell’evento denunciato.

La mancata iscrizione al R. E. A. Potrebbe farvi incorrere in una multa di 154. 94€, ridotta a 30. 99€ quando il modello viene consegnato entra 30 giorni dal termine previsto.

 

WELCOME%20WOMEN%207. Jpg

Per assistenza chiamate il nostro NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52

 

Il costo della pratica per i non clienti ammonta ad € 149,00  oltre le spese camerali anticipate alla data di pubblicazione pari ad € 48 (di cui € 30 di diritto annuale e € 18 per i diritti di segreteria).

 

Modello R

 

Istruzioni Modello R

Circolare INPS n. 102, 21/05/2015

0

Circolare INPS n. 102, 21/05/2015

OGGETTO: Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2015.

SOMMARIO: Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 4,88% la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 15 maggio 2015 e trova applicazione oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Circolare INPS n. 102, 21/05/2015

OGGETTO: Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2015.

SOMMARIO: Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 4,88% la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 15 maggio 2015 e trova applicazione oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone l’applicazione degli interessi di mora, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Tali interessi sono dovuti al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (1) del 10 aprile 2014, con effetto dal 1° maggio 2014, detta misura era stata fissata al 5,14% in ragione annuale. Considerato che il citato art. 30 prevede che il tasso degli interessi di mora sia determinato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia, con provvedimento Protocollo n. 59743/2015 del 30 aprile 2015, ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 4,88% (2) in ragione annuale. La variazione decorre dal 15 maggio 2015. In ragione del predetto provvedimento, è modificata la misura degli interessi di mora di cui al comma 9, art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo art. 116, senza che il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602. Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato comma 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000 è fissata al 4,88 % in ragione annuale con decorrenza 15 maggio 2015.

Il Direttore Generale Cioffi

Note: (1) Le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state definite dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nell’ambito della riforma dell’organizzazione del Governo.

(2) La misura è stata stimata dalla Banca d’Italia in base alla media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014.

Allegato 1

Prot. 59743/2015

Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

1. Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

1. 1 A decorrere dal 15 maggio 2015, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,88% in ragione annuale.

1. 2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Motivazioni: L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. In attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 10 aprile 2014, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 5,14 per cento in ragione annuale. Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota del 25 febbraio 2015, ha stimato al 4,88% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1. 1. 2014-31. 12. 2014.

Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 15 maggio 2015, al 4,88 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602.

Riferimenti normativi: 

a) Competenze dell’Agenzia delle Entrate ed attribuzioni del Direttore Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 57, 62, 67, comma 1 e 68, comma 1) Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1)

b)Disciplina degli interessi di mora Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30) Provvedimento Direttoriale 10 aprile 2014

Roma, 30 aprile 2015 Rossella Orlandi

Due Diligence: Attivo il nuovo portale www.duediligence.it

0

Attivo il nuovo portale duediligence. It dove sono illustrate le diverse tipologie di attività investigative e di analisi del nostro team di lavoro. Il cliente può scegliere il tipo di servizio legato alle necessità operative (acquisizione, cessione, piano di risanamento, check up) e la due diligence associata, se completa (dalla fiscale a quella ambientale) o singola.

 

Attivo il nuovo portale duediligence. It, dove sono illustrate le diverse tipologie di attività investigative e di analisi del nostro team di lavoro.

Il cliente può scegliere il tipo di servizio legato alle necessità operative (acquisizione, cessione, piano di risanamento, check up) e la due diligence associata, se completa (dalla fiscale a quella ambientale) o singola.

Massimo livello di riservatezza professionalità.

 

 

LOGHINO_7. Gif 
 DUE_DILIGENCE. Png
 dd_play_2. Png  dd_play_3. Png dd_play_1. Png 
 ACQUISIZIONI. Png  CESSIONI. Png  CHECKUP. Png
   dd_play_4. Png  
   PIANI_DI_RISANAMENTO. Png  

Imu: Chi deve pagare e chi è esonerato con le ultime novità del D.L. 4 del 2015

0

è in vigore dal 24 gennaio 2015 il D. L. N. 4 che disciplina misure urgenti in materia di esenzione IMU per i terreni montani, ridefinendo i parametri precedentemente fissati. In particolare, il decreto – approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì 23 gennaio 2015 prevede che, a decorrere da quest’anno, l’esenzione dall’imposta municipale propria sia applicata…

Imu: Chi deve pagare e chi è esonerato con le ultime novità del D. L. 4 del 2015

è in vigore dal 24 gennaio 2015 il D. L. N. 4 che disciplina misure urgenti in materia di esenzione IMU per i terreni montani, ridefinendo i parametri precedentemente fissati. In particolare, il decreto – approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì 23 gennaio 2015 prevede che, a decorrere da quest’anno, l’esenzione dall’imposta municipale propria sia applicata:

·        ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;

·        ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.

 

Criteri che si applicano anche all’anno di imposta 2014, anno per il quale tra l’altro non è comunque dovuta l’IMU per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell’Interno, del 28 novembre 2014, e che invece oggi risultano imponibili per effetto delle novità appena descritte. Per tutti gli altri terreni, quelli che vengono classificati come Comuni non montani, è previsto il regolare pagamento dell’imposta.

 

Proroga scadenza versamento IMU al 10. 02. 2015

E’ stato prorogato ancora al prossimo 10 febbraio il pagamento dell’Imu sui terreni agricoli: la proroga è stata decisa in extremis venerdì scorso dal governo che, dopo una pioggia di richieste di proroghe, modifiche e revisioni dei criteri di pagamento, ha approvato lo slittamento del versamento dell’imposta a febbraio, definendo anche i parametri e le modalità di calcolo da eseguire per evitare errori. Il governo ha deciso che per il calcolo Imu sui terreni agricoli bisognerà prendere in considerazione l’elenco dei Comuni montanti elaborato dall’Istat che prevede la divisione tra comuni montani, parzialmente montani e non.

 

Modalità di calcolo IMU terreni agricoli

Per il pagamento Imu sui terreni agricoli, bisogna seguire le stesse modalità di calcolo Imu degli altri immobili, partendo dalla base imponibile che si ottiene dal reddito domenicale, riportato sull’atto di proprietà o sulla visura catastale, rivalutato del 25% moltiplicato per 135, che è il coefficiente dei terreni per i Comuni in cui si paga l’Imu, o 75, coefficiente valido per i soli coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Alla base imponibile ottenuta si applica l’aliquota Imu sui terreni, fissa al 7,6 per mille. E per pagare si può usare anche in questo caso il Modello F24, sui cui riportare il codice tributo 3914 dei terreni agricoli e montani, o il bollettino postale.

 

Elenco dei Comuni e chiave di lettura

Ora il numero dei Comuni esclusi dal pagamento dei tributo è aumentato, passando da 1498 a 3456, mentre quelli parzialmente esentati diventano 655.

Bisogna fare riferimento, per l’Imu 2015 (che si pagherà a giugno e dicembre 2015), alla colonna R dell’elenco allegato (elaborato dall’Istat). La sigla T significa totalmente montano (quindi esenzione per tutti, indipendentemente dall’altitudine); la sigla P significa parzialmente montano, quindi paga solo chi non è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale; la sigla NM significa non montano e quindi pagano tutti.

Per l’Imu 2014, la cui scadenza è il 10 febbraio 2015, si fa riferimento alle stesse regole ma con una specie di clausola di tutela che funziona così: chi risultava esente in base al Dm del 28 novembre 2014 continua a esserlo, anche se solo per l’Imu 2014.
Quindi, in sostanza, bisogna dare un’occhiata anche alla colonna P: Qui è indicata l’altitudine della “casa comunale”. Le regole sono queste: tra 0 e 280 metri pagano tutti, tra 281 e 600 pagano solo coloro che non sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, oltre i 600 metri non paga nessuno

Chi, per caso, risultasse “non esente” in base all’altitudine ma esente in base alla classificazione T-P-NM non pagherà comunque l’Imu 2014 il 10 febbraio. Mentre chi risulti esente in base all’altitudine, anche se non in base alla classificazione, non pagherà comunque l’Imu 2014 il 10 febbraio.

 

Clicca qui per accedere all’elenco dei Comuni

 

Clicca qui per accedere al D. L. N. 4 del 2015

Circolare INPS n. 8 21/01/2015

0

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). L’ articolo 1, comma 115, della citata legge così dispone: “Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’ accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni…

Circolare INPS n. 8 21/01/2015

OGGETTO: Articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.

SOMMARIO: Chiarimenti.

1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). L’ articolo 1, comma 115, della citata legge così dispone: “Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’ accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all’ INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015”.

2. Quadro normativo di riferimento

L’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, stabilisce che “per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’ assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5”.

L’ articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede che “a decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”.

L’ articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone che “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’ INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’ INAIL”.

Il decreto 27 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell’articolo 47 della legge n. 326 del 2003 e quelle introdotte dall’articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003, delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l’esposizione all’amianto da parte dell’INAIL.

In seguito alla pubblicazione del richiamato decreto ministeriale è stata pubblicata la circolare n. 58 del 2005, con la quale sono state fornite le istruzioni applicative delle disposizioni ivi contenute, distinguendo tra la disciplina previgente alla data del 2 ottobre 2003 in favore di lavoratori che alla medesima data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all’amianto, per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL, e la disciplina recante disposizioni in favore di lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all’amianto per periodi lavorativi non soggetti alla predetta assicurazione. 3.

Destinatari delle disposizioni di cui al richiamato articolo 1,comma 115, della legge n. 190 del 2014 sono gli assicurati iscritti all’ assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’ INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’ INAIL, dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali hanno ottenuto in via giudiziale l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della determinazione dell’ importo del trattamento pensionistico.

In base al chiaro tenore della norma sono esclusi dal beneficio in parola gli iscritti ai fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché i lavoratori non soggetti all’ assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’ INAIL.

4. Entità del beneficio

Gli assicurati di cui al precedente punto 3 possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata ai sensi del richiamato articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 che, si rammenta, prevede che il periodo di esposizione all’amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell’importo della medesima.

5. Modalità e termini e di presentazione delle domande

La domanda del beneficio in oggetto dovrà essere presentata dagli interessati entro e non oltre il 31 gennaio 2015. La domanda e la relativa documentazione dovrà essere presentata alla competente struttura territoriale dell’Istituto (la modulistica è disponibile sul sito internet www. Inps. It nella sezione moduli assicurato/pensionato – codice AP98 -“Istanza per l’accesso ai benefici per i lavoratori esposti all’amianto”).

In attesa dell’implementazione delle procedure relative all’inserimento del beneficio in argomento sul conto assicurativo degli interessati e delle procedure di lavorazione delle domande di pensione presentate dagli assicurati che abbiano inoltrato entro i termini regolare istanza, le Sedi avranno cura di tenere quest’ultima in apposita evidenza.

Successive istruzioni saranno fornite una volta ultimati i lavori di implementazione delle procedure di cui sopra.

6. Decorrenza della pensione

La decorrenza delle pensioni, da liquidare in favore dei soggetti di cui al punto 3 della presente circolare, non può essere anteriore al 1° gennaio 2015.

Il Direttore Generale Nori

Omesso versamento delle ritenute

0

Il Tribunale di Sassari, con ordinanza del 7. 4. 2014, ha revocato, in accoglimento del proposto riesame, l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale, in data 14. 3. 2014, era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – fino alla concorrenza della somma di euro 82. 788,00 – in danno di Q. Sottoposto ad indagini per il reato di omesso versamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione modello 770/10, per l’anno 2009, delle ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti di imposta.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 dicembre 2014, n. 51436

1. Il Tribunale di Sassari, con ordinanza del 7. 4. 2014, ha revocato, in accoglimento del proposto riesame, l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale, in data 14. 3. 2014, era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – fino alla concorrenza della somma di euro 82. 788,00 – in danno di Q. Sottoposto ad indagini per il reato di omesso versamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione modello 770/10, per l’anno 2009, delle ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti di imposta.

Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 45 cod. Pen. Che i giudici del riesame avrebbero erroneamente applicato ritenendo che l’inadempimento fosse collegato alla mancata riscossione di crediti vantati dalla società dell’indagato nei confronti di terzi e che l’aver concordato con l’Agenzia delle Entrate un piano di rateizzazione del dovuto a distanza di tre anni fosse indice di una condotta non realizzabile se non a discapito dei dipendenti.

Aggiunge che le conclusioni cui è giunto il Tribunale sarebbero in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, non adeguatamente considerata dal Tribunale e che la volontarietà della scelta di non effettuare i versamenti sarebbe chiaramente desumibile dai contenuti della memoria difensiva prodotta in sede di riesame ed allegata al ricorso, dalla quale emergerebbe anche che la rateizzazione del debito con l’Agenzia delle Entrate sarebbe avvenuta non spontaneamente, bensì a seguito di avviso bonario.

Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

3. In data 16. 11. 2014 la difesa dell’indagato ha depositato in cancelleria una memoria difensiva con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

Il reato in esame, come è noto, si consuma con il mancato versamento, per un ammontare superiore ad euro cinquantamila, delle ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale.

La condotta comporta, sostanzialmente, la indebita appropriazione di somme altrui di cui si ha la detenzione e tale evenienza, come pure si è ricordato ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame per asserito contrasto con l’art. 3 Cost. (Sez. IlI n. 10120, 11 marzo 2011), rende del tutto irrilevanti eventuali difficoltà economiche impreviste, o la circostanza che non sia stata rilasciata al sostituto alcuna certificazione o quella del rilascio di certificazione mendace.

Inoltre, quanto all’elemento soggettivo, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il reato è punibile a titolo di dolo generico, richiedendo la mera consapevolezza della condotta omissiva (sez. IlI n. 25875, 7 luglio 2010. V. Anche SS. UU n. 37425, 12 settembre 2013). La prova del dolo, secondo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, è insita, in genere, nella duplice circostanza del rilascio della certificazione al sostituito e della presentazione della dichiarazione annuale del sostituto (Mod. 770), che riporta le trattenute effettuate, la loro data ed ammontare, nonché i versamenti relativi.

Sempre nella medesima decisione, le Sezioni Unite hanno posto in evidenza il collegamento intercorrente tra il debito verso il fisco relativo al versamento delle ritenute e l’erogazione degli emolumenti ai collaboratori, con la conseguenza che, quando queste ultime vengono effettuate dal sostituto d’imposta, insorge a suo carico un obbligo di accantonamento delle somme dovute all’Erario e di organizzazione, su scala annuale, delle risorse disponibili, in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria.

2. Ciò premesso, si osserva che il Tribunale, nel ritenere insussistente il fumus del reato ipotizzato, ha ritenuto configura bile, nella fattispecie, una causa di forza maggiore, individuata in una sopravvenuta illiquidità conseguente alla mancata riscossione di crediti vantati dall’indagato verso soggetti terzi e che la volontarietà della condotta omissiva attribuitagli sarebbe esclusa anche dall’accordo intervenuto con l’Agenzia delle Entrate.

Tale assunto, tuttavia, si pone in contrasto con i principi ripetutamente affermati da questa Corte che risultano anche, come pure evidenziato dal Pubblico Ministero ricorrente, non richiamati del tutto correttamente.

3. Va rilevato, in linea generale, come la forza maggiore sia individuabile in un evento di origine naturale o umana imprevedibile o, anche se preveduto, inevitabile.

Conseguentemente, essa non è invocabile nel caso in cui l’agente stesso si sia posto in condizioni di illegittimità, ponendo in essere una condotta non conforme alla legge o alle regole generali di prudenza e diligenza (v. Ad es. , Sez. IV n. 10823, 19 marzo 2010; Sez. IV n. 5548, 19 novembre 2009 ed altre prec. E succ. Conf. ).

Inoltre incombe, su colui che invoca l’applicazione dell’esimente, un onere di allegazione di elementi precisi e specifici che consentano al giudice di verificare la sussistenza della forza maggiore o del caso fortuito (Cass. Sez. Il n. 20171, 10 maggio 2013).

4. Con specifico riferimento alla rilevanza, ai fini dell’applicabilità dell’art. 45 cod. Pen. , delle difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente, si è affermato che esse non possono essere ricondotte al concetto di forza maggiore, il quale, presupponendo la sussistenza di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell’agente, tanto da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non può conseguentemente ricollegarsi ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente medesimo (Sez. I n. 18402, 24 aprile 2013, citata anche dal ricorrente).

Tali principi sono stati enunciati anche in tema di omesso versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e la questione è stata nuovamente affrontata dopo la pronuncia delle Sezioni Unite di cui si è detto in precedenza (SS. UU n. 37425, 12 settembre 2013).

5. In particolare (Sez. IlI n. 20266, 15 maggio 2014), dopo aver richiamato le affermazioni del supremo organo nomofilattico ed i precedenti arresti di questa Sezione (Sez. IlI n. 15416, 4 febbraio 2014, non massimata; Sez. IlI n. 5467, 4 febbraio 2014; Sez. IlI n. 37528, 13 settembre 2013) sono state ritenute non rilevanti, ai fini dell‘applicabilità della forza maggiore o dello stato di necessità, le diverse ipotesi in cui si ritenga di privilegiare il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti per evitare licenziamenti, si sia dovuto pagare i debiti ai fornitori, pena il fallimento della società, ovvero si sia verificata la mancata riscossione di crediti vantati e documentati, spesso nei confronti dello Stato (V. Anche, in tema di crisi di liquidità, Sez. IlI n. 39880, 26 settembre 2014 non massimata; Sez. III n. 30595, 11 luglio 2014, non massimata; Sez. IlI n. 28549, 3 luglio 2014, non massimata; Sez. IlI n. 24341, 10 giugno 2014; Sez. IlI 23532, 5 giugno 2014; Sez. IlI 23531, 5 giugno 2014; Sez. IlI n. 28459, 29 maggio 2014, Sez. IlI n. 19426, 12 maggio 2014, Sez. IlI n. 13019, 20 marzo 2014 non massimate).

Si rilevava, inoltre, che tale orientamento non si pone in contrasto con altre decisioni (Sez. IlI n. 10813, 6 marzo 2014, non massimata; Sez. IlI n. 5467, 4 febbraio 2014. V. Anche Sez. IlI n. 3124, 23 gennaio 2014) nelle quali si ammette la possibilità, in astratto, di casi – il cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito e come tale è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – nei quali possa invocarsi l’assenza del dolo o l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione tributaria, a condizione, però, che l’imputato dimostri che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse, inoltre, non avrebbero potuto essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale.

6. Da tali principi non si discosta neppure la sentenza che il Tribunale menziona a sostegno delle propria decisione (Sez. IlI n. 5905, 7 febbraio 2014).

Tale pronuncia, dopo ampi richiami ai principi giurisprudenziali elaborati in materia di forza maggiore, evidenzia che anche con riferimento al reato di cui all’articolo 10-bis d. Lgs. 74/2000 non può escludersi in assoluto che la omissione dei versamenti possa derivare in toto «da una causa di forza maggiore, la quale, tenuto conto della conformazione del reato, ragionevolmente può anche configurarsi, a seconda dei casi concreti, in una imprevista e imprevedibile indisponibilità del necessario denaro non correlata in alcun modo alla condotta gestionale dell’imprenditore».

Riguardo all’elemento soggettivo si osserva, poi, che «. Pur non avendo l’imputato onere probatorio, si esige il suo adempimento di uno specifico onere allegatorio qualora eserciti il suo diritto di difesa adducendo la carenza dell’elemento soggettivo. Invero, non essendo possibile dimostrare un elemento negativo se non è convertibile in specifici elementi positivi da cui desumerlo (e quindi la dimostrazione dell’assenza del dolo direttamente quale prova negativa sarebbe probatio diabolica) in un caso del genere l’imputato ha onere di allegare indicando all’ufficio gli elementi necessari all’accertamento di fatti ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (così, da ultimo Cass. Sez. Il, 7 febbraio 2013 n. 20171 e prec. Conformi)».

La decisione in esame, tuttavia, non manca di ricordare come la configurabilità della forza maggiore sia correlata ad ipotesi in cui la causa della condotta criminosa non sia attribuibile a chi materialmente la pone in essere e, data tale necessaria premessa, non esclude la possibilità, in astratto, che ciò possa avvenire anche per contingenti difficoltà economiche opportunamente documentate.

Le conclusioni cui giunge la citata sentenza sono, dunque, del tutto coincidenti con le altre decisioni in precedenza menzionate, i cui contenuti sono pienamente condivisi dal Collegio.

7. Ciò posto, pare evidente che il mero verificarsi di una situazione di crisi finanziaria non comporta automaticamente la sussistenza di una condizione riconducibile a quella contemplata dall’art. 45 cod. Pen. , assumendo rilevanza le cause e la tempistica di una tale evenienza, nonché le scelte in concreto operate dal soggetto agente.

8. A tale proposito paiono pienamente pertinenti le osservazioni formulate dal Pubblico Ministero ricorrente, laddove osserva che l’inadempimento dei propri debitori è un’eventualità insita nel rischio di impresa, così come la utilizzazione degli importi relativi alle ritenute per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale o il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti costituisce una deliberata scelta dell’imprenditore.

Nondimeno, assume rilievo anche [‘imprevedibilità della crisi finanziaria, a differenza di ciò che avverrebbe se la mancanza di liquidità fosse nota all’imprenditore, difettando così un necessario presupposto per la configurabilità della forza maggiore.

Si tratta, dunque, di dati fattuali non indifferenti ai fini della valutazione sulla sussistenza in concreto di una ipotesi di forza maggiore, valutazione che, nella fattispecie, il Tribunale non ha effettuato.

9. I giudici del riesame, invero, tenendo conto delle condizioni di difficoltà dell’impresa conseguenti alla mancata riscossione di crediti, danno pacificamente atto del fatto che, a fronte di tale situazione, l’indagato aveva «privilegiato la scelta» di corrispondere le retribuzioni ai propri dipendenti, circostanza che, come rileva il ricorrente, lo stesso indagato aveva esplicitato negli stessi termini in una memoria difensiva prodotta in sede di riesame. Nella stessa memoria, osserva sempre il P. M, ricorrente, si afferma testualmente che l’accordo con l’Agenzia delle Entrate era avvenuto «in adesione all’avviso bonario» allegato in copia (analoghe considerazioni vengono svolte nella memoria difensiva depositata il 16. 11. 2014).

Tali evenienze non consentivano, dunque, di porre in diretta correlazione la crisi finanziaria con l’impossibilità, determinata da forza maggiore, di effettuare o dovuti versamenti, ostando, come si è detto, all’applicazione dell’art. 45 cod. Pen. , né permettevano di escludere comunque la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

10. Vanno conseguentemente ribaditi i principi dianzi ricordati, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sassari, che ad essi dovrà attenersi procedendo ad un nuovo esame della vicenda sottoposta al suo giudizio.

Cubatura: riaperti i termini per la rivalutazione fino al 30 giugno 2015

0

La legge di stabilità ha riaperto fino al 30 giugno 2015  i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative ai diritti di cubatura  purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2015 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

CUBATURA: riaperti i termini per la rivalutazione e l’affrancamento al 8%

La legge di stabilità ha riaperto fino al 30 giugno 2015  i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative ai diritti di cubatura  purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2015 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito

La facoltà di rivalutare il diritto di cubatura è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso. Pertanto in tal modo a fronte di un gettito  medio di imposta sulla plusvalenza da cessione pari al 43% (ad eccezione della tassazione separata che può essere mediamente inferiore di un 8%), il cedente sconta un affrancamento secco del 8% (pagabile in tre comode rate o in unica soluzione).  

Consigliato, tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito (entro 30. 06. 2015), il cedente può pacificamente versare l’imposta sostitutiva in unica rata e chiudere la partita con il Fisco.

L’Aliquota

L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del 8% rispetto al valore attribuito ai diritti di cubatura tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa). Nell’ipotesi in cui il terreno fosse ceduto prima del 30 giugno 2015, la perizia dovrà essere esposta prima del rogito dal momento che il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in occasione dell’atto di vendita.

Le rate

La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento:

1.       unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2015;

2.       tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze:

a.         30. 06. 2015;

b.      30. 06. 2016 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056);

c.       30. 06. 2017 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056).

Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione, di non versare l’8% per intero ma limitarsi alla differenza.

Per info o conferimento di incarichi potete contattarci al  

Numero Verde 800. 19. 27. 52  

oppure inviando mail a:  rivalutazioni@networkfiscale. Com

Rivalutazione di Terreni Edificabili: riaperti i termini fino al 30 giugno 2015

0

La legge di stabilità 2015 ha riaperto fino al 30 giugno 2015 i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli (in tal senso anche la cessione di cubatura) purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2015 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

Rivalutazione terreni edificabili: riaperti i termini per l’affrancamento

La legge di stabilità 2015 ha riaperto fino al 30 giugno 2015  i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli (in tal senso anche la cessione di cubatura) purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2015 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito

La facoltà di rivalutare il valore d’acquisto delle aree edificabili è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso (in tal senso anche la permuta del terreno in cambio di immobili) delle aree in questione. Pertanto in tal modo a fronte di un gettito  medio di imposta sulla plusvalenza da cessione pari al 40% (ad eccezione della tassazione separata che può essere mediamente inferiore di un 5%), il cedente sconta un affrancamento secco del 8% (pagabile in tre comode rate o in unica soluzione).  Consigliato, tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito (entro 30. 06. 2015), il cedente può pacificamente versare l’imposta sostitutiva in unica rata e chiudere la partita con il Fisco.

L’Aliquota

L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del 8% rispetto al valore attribuito all’area tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa). Nell’ipotesi in cui il terreno fosse ceduto prima del 30 giugno 2015, la perizia dovrà essere esposta prima del rogito dal momento che il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in occasione dell’atto di vendita.

Le rate

La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento:

1.       unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2015;

2.       tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze:

a.         30. 06. 2015;

b.      30. 06. 2016 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056);

c.       30. 06. 2017 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056).

Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione per un’area già rivalutata in passato, di non versare il 8% per intero ma limitarsi alla differenza.

WELCOME%20WOMEN%203. Jpg

Per info o affidare incarichi 

potete contattarci al Numero Verde 800. 19. 27. 52 

o inviando mail a: rivalutazioni@networkfiscale. Com

 

 

 

Articoli più letti