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Autoimpiego e Resto al Sud 2.0: incentivi 2025 fino a 50.000 € per giovani under 35

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Successful young architects discussing construction plans in office.

Il 2025 segna una svolta importante per tutti i giovani under 35 che vogliono mettersi in proprio e avviare un’attività imprenditoriale nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno. Grazie alla riformulazione degli incentivi per l’autoimpiego giovanile, lo Stato rilancia le misure “Autoimpiego Centro-Nord” e “Resto al Sud 2.0”, introducendo contributi a fondo perduto, voucher per la formazione e servizi di mentoring personalizzati. Un pacchetto di sostegno che punta a trasformare idee in imprese, stimolare l’autoimprenditorialità e rilanciare l’economia territoriale, soprattutto nelle aree con più difficoltà occupazionali.

Contributi fino a 50.000 euro a fondo perduto, voucher per consulenze specialistiche, percorsi di formazione mirati e assistenza continua rappresentano un’opportunità concreta per chi sogna di lavorare in proprio, ma non dispone del capitale iniziale necessario. Ecco perché le nuove misure 2025 rappresentano un’occasione da non perdere: rivolte esclusivamente ai giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti o che intendano trasferirsi in specifiche aree del Paese, questi incentivi non sono solo economici, ma anche formativi e strutturati su misura.

In questo articolo analizzeremo in dettaglio le novità introdotte per il 2025, i requisiti per accedere ai finanziamenti, le modalità di richiesta, le differenze tra Autoimpiego e Resto al Sud, e soprattutto i vantaggi fiscali e pratici che queste misure comportano per chi decide di fare impresa in Italia oggi.

Il Decreto 11 luglio 2025

Il quadro giuridico di riferimento per le nuove misure di sostegno all’autoimpiego giovanile è stato definito dal Decreto interministeriale dell’11 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2025. Si tratta di un provvedimento congiunto del Ministero del Lavoro, del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministro per gli Affari Europei e il PNRR, che stabilisce criteri, modalità attuative e soggetti responsabili della gestione degli incentivi previsti dagli articoli 17 e 18 del Decreto-Legge 60/2024, noto anche come Decreto Coesione.

Il decreto disciplina in modo organico e sistematico le misure a sostegno dell’autoimpiego under 35, distinguendo chiaramente tra gli strumenti operativi previsti per il Centro-Nord e quelli destinati al Mezzogiorno, introducendo così un modello duale di intervento pensato per rispondere alle differenti esigenze territoriali. L’obiettivo è promuovere l’inclusione attiva dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’avvio di attività imprenditoriali, autonome e libero-professionali, valorizzando competenze, creatività e voglia di fare impresa.

La gestione delle misure è affidata a tre enti principali: ENM – Ente Nazionale per il Microcredito, responsabile per i percorsi di formazione e accompagnamento; Invitalia, che cura le fasi di istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi, nonché il servizio di tutoring imprenditoriale; e infine Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., incaricata del coordinamento generale e del supporto operativo ai Centri per l’Impiego e agli altri enti coinvolti.

Requisiti per presentare domanda

I destinatari delle nuove misure di incentivazione per l’autoimpiego 2025 sono giovani tra i 18 e i 35 anni non ancora compiuti che si trovino in particolari condizioni occupazionali e sociali.

In particolare, come stabilito dall’articolo 5 del Decreto 11 luglio 2025, i beneficiari devono rientrare in almeno una delle seguenti categorie:

  • Disoccupati, inoccupati o inattivi, compresi coloro che si trovano in situazioni di marginalità, vulnerabilità sociale o discriminazione, secondo la definizione fornita dal Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027;

  • Disoccupati inseriti nel Programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori).

È fondamentale che il soggetto risulti in possesso di almeno uno di questi requisiti alla data di avvio dell’iniziativa economica, confermandolo tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN).

Per quanto riguarda le attività finanziabili, le iniziative devono essere in fase di avvio, ovvero inattive alla data di presentazione della domanda, ma già costituite nel mese precedente.

Sono ammesse le attività:

  • Di lavoro autonomo con apertura di Partita IVA;

  • Di impresa individuale o societaria, nelle forme di società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata o cooperativa;

  • Libero-professionali, anche in forma di società tra professionisti.

Un vincolo importante è che non sono ammessi soggetti che risultano titolari o soci, anche di un’attività cessata nei sei mesi precedenti, se l’iniziativa oggetto della domanda ha un codice ATECO identico fino alla terza cifra rispetto a quella precedente.

Incentivi autoimpiego Centro-Nord (ACN)

Per i giovani under 35 che intendono avviare un’attività in una delle regioni del Centro-Nord – tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche e altre – il nuovo pacchetto “Autoimpiego Centro-Nord” (ACN) offre un mix di incentivi a fondo perduto e contributi su investimenti, calibrati in base all’ammontare del progetto e alla tipologia di spese sostenute.

Il primo strumento a disposizione è il voucher a fondo perduto, fino a 30.000 euro, che può essere elevato a 40.000 euro qualora le spese siano destinate a interventi innovativi, digitali o in ambito green. Questo incentivo iniziale è pensato per coprire le prime fasi di avvio, facilitando l’acquisto di beni e servizi essenziali.

A questo si aggiungono i contributi su programmi di investimento strutturati secondo due soglie:

  • fino al 65% delle spese ammissibili, per progetti con un importo massimo di 120.000 euro;

  • fino al 60%, per progetti fino a 200.000 euro.

Le spese ammissibili includono:

  • acquisto di macchinari e attrezzature;

  • tecnologie ICT e digitali;

  • consulenze tecnico-specialistiche (fino a un massimo del 30%);

  • marchi, brevetti e altri asset immateriali;

  • opere edili (con limite massimo del 50%).

Restano escluse dal contributo le spese relative a terreni, immobili, consulenze legali o fiscali, nonché i costi di gestione ordinaria.

Resto al Sud 2.0

Per i giovani under 35 che decidono di avviare la propria attività in una delle regioni del MezzogiornoAbruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna – il nuovo programma Resto al Sud 2.0 rappresenta una delle misure più generose e vantaggiose attualmente disponibili. L’obiettivo è duplice: favorire la nascita di nuove imprese locali e contrastare la fuga di talenti, incentivando il radicamento dei giovani nel proprio territorio d’origine.

La misura prevede un voucher a fondo perduto fino a 40.000 euro, che può arrivare a 50.000 euro se destinato a spese innovative, digitali o in ambito green. Questo contributo iniziale è pensato per sostenere i primi investimenti, abbattendo le principali barriere all’ingresso che ostacolano l’autoimprenditorialità.

A ciò si aggiungono contributi sui programmi di investimento con percentuali ancora più elevate rispetto al Centro-Nord:

  • fino al 75% delle spese, per progetti fino a 120.000 euro;

  • fino al 70%, per progetti fino a 200.000 euro.

Restano valide le stesse regole sulle spese ammissibili, che includono: acquisto di attrezzature, tecnologie ICT, marchi, brevetti, opere edili e consulenze tecniche specialistiche (entro il 30%). Non sono invece finanziabili spese su immobili, terreni, costi legali, fiscali o di gestione.

Con queste condizioni estremamente favorevoli, il Sud Italia si conferma il terreno ideale per far nascere nuove realtà imprenditoriali giovanili.

Come presentare domanda

La presentazione della domanda per accedere agli incentivi “Autoimpiego Centro-Nord” e “Resto al Sud 2.0” avviene esclusivamente online attraverso la piattaforma ufficiale di Invitalia, l’ente incaricato della gestione operativa. Per accedere al portale è necessario disporre di identità digitale (SPID, CIE o CNS) e firma digitale, strumenti obbligatori per completare correttamente la procedura.

Il processo di valutazione segue una logica a sportello valutativo, ovvero in ordine cronologico di presentazione delle domande, articolata in tre fasi principali:

  1. Verifica di ammissibilità formale;

  2. Verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi;

  3. Valutazione del merito progettuale, in base alla qualità e sostenibilità dell’iniziativa.

Tra i documenti obbligatori da allegare figurano:

  • Una descrizione dettagliata del progetto imprenditoriale;

  • Un business plan, richiesto per progetti con investimenti strutturati o complessi;

  • Una dichiarazione sostitutiva (DSAN) che attesti il possesso dei requisiti previsti dal decreto.

Invitalia è tenuta a fornire una risposta entro 90 giorni dalla data di invio della domanda. L’erogazione dei contributi avviene in due momenti distinti:

  • Una prima tranche a Stato Avanzamento Lavori (SAL), a fronte di spese sostenute pari almeno al 30% e fino al 70% del progetto;

  • Il saldo finale, che viene liquidato entro 3 mesi dall’ultima spesa rendicontata.

Tutoring obbligatorio

Uno degli elementi distintivi delle nuove misure di autoimpiego 2025 è l’introduzione di un servizio di tutoring obbligatorio, pensato per accompagnare ogni beneficiario durante la delicata fase di avvio dell’attività. Ogni progetto ammesso riceve un pacchetto di servizi di assistenza tecnica e gestionale del valore complessivo di 5.000 euro, suddiviso tra Invitalia ed Ente Nazionale Microcredito (ENM).

Nel dettaglio:

  • 4.000 euro sono destinati a servizi di tutoring tecnico forniti da Invitalia, che assistono il beneficiario nell’intero iter autorizzativo, nella rendicontazione delle spese, nel rispetto delle scadenze e nel monitoraggio dei risultati;

  • 1.000 euro sono invece riservati al supporto fornito da ENM, focalizzato su aspetti gestionali: dal marketing alla redazione di contratti, fino alla gestione finanziaria e ai rapporti con banche e fornitori.

Questo accompagnamento non è facoltativo: è parte integrante del percorso agevolato e ha un obiettivo preciso, prevenire errori, irregolarità o inadempienze che potrebbero comportare la revoca dei contributi concessi. Il tutor funge da punto di riferimento stabile e costante, fornendo competenze operative a giovani che spesso si affacciano per la prima volta al mondo imprenditoriale.

Vantaggi fiscali

Le misure “Autoimpiego Centro-Nord” e “Resto al Sud 2.0” non rappresentano solo un’occasione per ottenere fondi a fondo perduto, ma offrono anche una struttura completa di accompagnamento, strumenti operativi e vantaggi che possono fare la differenza tra un’idea e un’impresa di successo. Tra i principali benefici c’è sicuramente la possibilità di accedere a risorse economiche rilevanti senza dover ricorrere all’indebitamento bancario, riducendo così il rischio imprenditoriale iniziale.

Dal punto di vista fiscale, i contributi a fondo perduto non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto rientrano tra i contributi pubblici esenti ai sensi dell’art. 88, comma 3, del TUIR, se contabilizzati correttamente. Inoltre, le nuove imprese nate attraverso queste misure possono spesso accedere ad ulteriori esenzioni o regimi agevolati, come il forfettario, particolarmente vantaggioso per chi è alla prima esperienza imprenditoriale.

Strategicamente, il supporto continuo di tutor e consulenti, unito alla formazione gratuita e all’accesso agevolato a strumenti digitali e green, consente di impostare correttamente l’attività sin dall’inizio, migliorando le probabilità di sopravvivenza e crescita nei primi anni. Questo approccio integrato punta a creare imprese solide, sostenibili e competitive, anche in territori tradizionalmente svantaggiati.

ACN vs Resto al Sud 2.0

Sebbene entrambe le misure rientrino nel più ampio programma nazionale di incentivazione all’autoimpiego giovanile, Autoimpiego Centro-Nord (ACN) e Resto al Sud 2.0 (RSUD) presentano differenze sostanziali per quanto riguarda l’importo degli incentivi, la copertura delle spese e, soprattutto, il territorio di applicazione. Conoscere questi dettagli è fondamentale per scegliere consapevolmente l’iniziativa più adatta alla propria situazione.

In primo luogo, la misura ACN è destinata a giovani residenti (o che intendano trasferirsi) nelle regioni del Centro-Nord, dove le percentuali di contributo sono più contenute: fino al 65% del valore del progetto e voucher fino a 40.000 euro. Di contro, Resto al Sud 2.0 offre incentivi più generosi – fino al 75% dei costi e voucher fino a 50.000 euro – proprio per stimolare la crescita economica nelle regioni meridionali, tradizionalmente caratterizzate da più alti tassi di disoccupazione giovanile.

Un altro aspetto rilevante è che entrambe le misure permettono il trasferimento della residenza, purché questo avvenga prima dell’erogazione dei contributi. In questo modo, un giovane residente al Nord può accedere a Resto al Sud 2.0 trasferendosi in una delle regioni ammissibili, purché rispetti tutte le condizioni previste.

Infine, a livello operativo, entrambe le misure prevedono lo stesso iter procedurale, strumenti di tutoraggio, requisiti soggettivi e vincoli di spesa, garantendo così uniformità di accesso e gestione, a prescindere dalla localizzazione geografica del progetto.

Conclusione

I nuovi incentivi per l’autoimpiego under 35, introdotti con il Decreto 11 luglio 2025, rappresentano una delle iniziative più concrete e strutturate degli ultimi anni per sostenere i giovani nella costruzione del proprio futuro professionale. Con contributi a fondo perduto fino a 50.000 euro, percentuali di finanziamento fino al 75% e un sistema integrato di formazione, accompagnamento e tutoraggio, queste misure non si limitano a finanziare idee, ma aiutano a trasformarle in imprese sostenibili e competitive.

Che tu viva al Nord, al Centro o al Sud, oggi esistono strumenti reali per mettersi in proprio, con procedure digitalizzate, accesso semplificato e un supporto tecnico costante. Non si tratta solo di ottenere un contributo economico, ma di entrare in un percorso professionale strutturato, che ti guida passo passo dalla nascita dell’idea fino al consolidamento dell’attività.

Per molti giovani, questo può essere il momento giusto per fare il salto: da disoccupati o inattivi a imprenditori, professionisti e protagonisti del cambiamento.

Il messaggio è chiaro: non aspettare, informati, prepara il tuo progetto e candidati. Le risorse ci sono, le regole sono definite e il supporto è garantito. Il futuro imprenditoriale può iniziare oggi, con basi solide.

Dropshipping e fiscalità: guida completa su IVA, regimi fiscali e vantaggi nel 2025

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Negli ultimi anni il dropshipping ha attratto migliaia di aspiranti imprenditori digitali in Italia. Un modello di business semplice all’apparenza: si vende un prodotto online senza possederlo fisicamente, delegando la spedizione a un fornitore terzo. Ma dietro questa apparente facilità si nasconde una realtà fiscale complessa, soprattutto quando si vendono beni in tutta Europa o si lavora con fornitori extra-UE.

Una delle domande più frequenti è: “Devo aprire la partita IVA se faccio dropshipping?” oppure “Come gestisco l’IVA quando il mio fornitore è cinese ma il cliente è in Francia?”. Domande legittime, a cui è fondamentale rispondere correttamente per evitare sanzioni, irregolarità e blocchi dell’attività.

In questo articolo analizziamo in modo chiaro e completo la fiscalità del dropshipping, soffermandoci su regole IVA, obblighi dichiarativi, regimi fiscali compatibili e soluzioni per gestire correttamente il business.

Cos’è 

Il dropshipping è un modello di commercio elettronico sempre più diffuso, nato negli Stati Uniti oltre un decennio fa, e oggi largamente utilizzato anche in Europa e in Italia. Si tratta di una forma di vendita al dettaglio in cui il venditore non possiede fisicamente i prodotti che commercializza. La caratteristica principale di questo modello è che la spedizione della merce avviene direttamente dal fornitore al cliente finale, saltando completamente la gestione del magazzino da parte del venditore.

In pratica, quando un e-commerce riceve un ordine, acquista il prodotto da un fornitore terzo – spesso localizzato in paesi extra-UE come la Cina – che si occupa dell’intera logistica: imballaggio, spedizione e consegna. Il venditore (definito anche “dropshipper”) agisce quindi da intermediario commerciale, focalizzandosi su aspetti come marketing, customer care e acquisizione clienti, senza mai gestire direttamente i beni.

Nel modello di dropshipping intervengono quindi tre soggetti chiave:

  1. Il cliente finale, che effettua l’ordine online.

  2. Il dropshipper, soggetto passivo d’imposta, che riceve l’ordine e lo trasmette al fornitore.

  3. Il fornitore, che evade materialmente l’ordine spedendo il bene direttamente al cliente.

Questo sistema offre molti vantaggi operativi, ma comporta anche complessità a livello fiscale, soprattutto in materia di IVA, fatturazione e territorialità delle operazioni.

Obblighi e regimi fiscali applicabili

Dal punto di vista fiscale, il dropshipping è un’attività legalmente riconosciuta in Italia e rientra nella categoria del commercio elettronico indiretto. Questo significa che, pur essendo un’attività svolta online, riguarda la vendita di beni fisici con spedizione materiale al cliente finale.

Chi vuole iniziare a fare dropshipping deve affrontare alcuni adempimenti preliminari obbligatori:

  • Apertura della partita IVA, con codice ATECO 47.91.10 (“Commercio al dettaglio di prodotti via internet”);

  • Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente;

  • Comunicazione dell’inizio attività al Comune, tramite presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);

  • Eventuale iscrizione alla Gestione Commercianti INPS, in base alla forma giuridica e all’attività svolta;

  • Ulteriori autorizzazioni, in relazione alla tipologia di prodotti commercializzati (es. cosmetici, alimentari, elettronica, ecc.).

L’attività può essere esercitata sia in forma individuale sia tramite società. Le implicazioni fiscali cambiano in base alla forma scelta:

  • Società: contabilità ordinaria, tassazione tramite IRES e IRAP.

  • Ditta individuale: si può optare per il regime ordinario semplificato (tassazione IRPEF) oppure per il regime forfettario, con imposta sostitutiva al 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni, se si rispettano determinati requisiti).

Indipendentemente dal regime, la gestione dell’IVA rappresenta la sfida più complessa. Le vendite possono avvenire in ambito B2C o B2B, sia verso clienti italiani, sia europei o extra-UE. In ciascuno di questi casi, le regole IVA cambiano, e una gestione errata può comportare sanzioni o problemi di compliance fiscale.

Gestione dell’IVA nel dropshipping

La gestione dell’IVA rappresenta l’aspetto più delicato e complesso per chi opera nel dropshipping, anche se si è in regime forfettario (che normalmente esonera dall’applicazione dell’IVA). Questo perché le vendite possono avvenire in molteplici scenari internazionali, ciascuno con regole fiscali differenti. È quindi fondamentale individuare con precisione dove avviene il consumo del bene, chi è il cliente e dove risiede.

Ecco i casi più frequenti che un dropshipper può incontrare:

  1. Cliente consumatore finale in Italia → si applica l’IVA italiana.

  2. Cliente consumatore finale in un altro paese UE → soglia OSS: se superi 10.000 euro di vendite annue complessive in altri Stati UE, sei obbligato a versare l’IVA del paese del cliente tramite il regime OSS (One Stop Shop).

  3. Cliente consumatore finale extra-UE → la cessione è non imponibile IVA ex art. 8 DPR 633/72, ma bisogna documentarla correttamente.

  4. Cliente business (B2B) in Italia → normale emissione di fattura con IVA.

  5. Cliente business in UE → cessione intracomunitaria non imponibile IVA (art. 41 DL 331/1993), ma con obbligo di verifica della partita IVA VIES e compilazione dell’INTRASTAT.

  6. Cliente business extra-UE → cessione fuori campo IVA, ma da documentare in dogana.

Un’ulteriore complicazione è legata alla fatturazione elettronica: anche i forfettari, dal 2024, devono emettere e-fattura se superano i 25.000 € di ricavi. Va inoltre ricordato che, dal 1° gennaio 2025, entrerà in vigore una franchigia IVA UE per le piccole imprese che operano oltreconfine, con lo scopo di semplificare la gestione dell’imposta per chi vende in altri Stati membri. Sarà necessario seguire da vicino l’evoluzione normativa.

Regime OSS e vendite a privati UE

Con l’aumento delle vendite online verso l’estero, la Commissione Europea ha introdotto il regime OSS (One Stop Shop) per semplificare la gestione dell’IVA nei casi di vendite a consumatori privati residenti in altri Stati UE. Questo meccanismo è particolarmente utile per i dropshipper che, pur avendo sede in Italia, raggiungono clienti in più Paesi europei.

In base alle regole attualmente in vigore, se le vendite a distanza verso altri Stati UE superano la soglia complessiva annua di 10.000 euro, il venditore è obbligato ad applicare l’IVA del Paese del cliente finale.

Per evitare l’apertura di una posizione IVA in ogni singolo Paese, si può aderire al regime OSS, che consente di:

  • Dichiarare tutte le vendite B2C intra-UE tramite un’unica dichiarazione trimestrale OSS;

  • Versare l’IVA direttamente all’Agenzia delle Entrate italiana, che si occupa poi di redistribuirla agli altri Stati membri;

  • Evitare adempimenti IVA nei singoli Stati di destinazione della merce.

L’iscrizione all’OSS è facoltativa, ma fortemente consigliata una volta superata la soglia, poiché rappresenta la soluzione più semplice per rimanere conformi dal punto di vista fiscale.

Attenzione: anche se l’adesione all’OSS semplifica la vita dell’imprenditore, non lo esonera da obblighi di corretta fatturazione, registrazione delle operazioni e conservazione delle prove del luogo di destinazione della merce.

Territorialità IVA e fornitori extra-UE

Nel dropshipping internazionale, spesso il fornitore si trova fuori dall’Unione Europea e la merce viene spedita direttamente al cliente finale europeo. In questi casi è essenziale comprendere chi è l’importatore ai fini doganali e IVA, perché da questa identificazione dipendono obblighi e responsabilità fiscali.

Il punto centrale è: chi è il soggetto che introduce fisicamente il bene in UE? Se il dropshipper acquista il bene dal fornitore extra-UE e ne decide la spedizione diretta al cliente europeo, allora, dal punto di vista doganale e IVA, è lui il soggetto che effettua l’importazione.

Di conseguenza:

  • Deve essere intestatario della dichiarazione doganale;

  • Sarà debitore dell’IVA all’importazione (salvo uso del meccanismo del reverse charge o dell’IVA assolta in dogana);

  • È responsabile della corretta documentazione fiscale dell’operazione.

La situazione si complica se la spedizione viene gestita direttamente dal fornitore extra-UE a nome proprio: in tal caso potrebbe configurarsi una vendita diretta del fornitore estero al consumatore, e il dropshipper diventerebbe solo un procacciatore o intermediario commerciale, con diverse implicazioni fiscali (e potenzialmente anche rischi di riqualificazione).

Inoltre, dal 1° luglio 2021, per effetto della riforma del pacchetto IVA e-commerce, è stato introdotto il regime IOSS (Import One Stop Shop), obbligatorio per la vendita B2C di beni di valore inferiore a 150 € importati da paesi extra-UE. Anche in questo caso, è il venditore (cioè il dropshipper) che deve raccogliere e versare l’IVA nel paese di destinazione del cliente, tramite l’adesione facoltativa al regime IOSS.

Fatturazione nel dropshipping

Nel dropshipping, come in tutto il commercio elettronico indiretto, la vendita avviene online ma comporta la spedizione fisica di beni al cliente. In questo contesto, le regole fiscali italiane prevedono una semplificazione della fatturazione nei confronti dei consumatori finali (B2C): non c’è obbligo di emettere fattura, né di scontrino o ricevuta fiscale, salvo che il cliente non ne faccia esplicita richiesta al momento dell’acquisto (art. 22, comma 1, n. 1 DPR 633/72).

Tuttavia, è obbligatorio:

  • Tenere un registro dei corrispettivi giornalieri, anche in modalità elettronica;

  • Emettere fattura in caso di vendite B2B (verso soggetti con partita IVA);

  • Conservare la documentazione doganale in caso di importazioni da Paesi extra-UE.

Nel caso in cui il dropshipper importi beni da fornitori extra-UE, sarà lui a dover emettere un’autofattura per l’importazione, oppure fare riferimento all’IVA pagata in dogana, con obbligo di registrazione.

Attenzione anche all’obbligo di fatturazione elettronica: dal 1° luglio 2022 è esteso ai forfettari che superano i 25.000 euro di ricavi annuali. E dal 1° gennaio 2024, l’obbligo è generalizzato anche per tutti i contribuenti in regime forfettario. Questo comporta l’adozione del Sistema di Interscambio (SDI) anche per chi svolge dropshipping in forma semplificata.

Infine, è importante chiarire che, nonostante il fornitore gestisca la spedizione, è il dropshipper ad avere il rapporto contrattuale con il cliente: quindi la responsabilità fiscale resta sua, inclusi eventuali obblighi di fatturazione, garanzie e assistenza post-vendita.

Errori fiscali

Nel dropshipping, l’apparente semplicità del modello di business spesso induce gli operatori a sottovalutare gli aspetti fiscali, commettendo errori anche gravi che possono portare a verifiche fiscali, accertamenti IVA e sanzioni economiche molto pesanti.

Ecco gli errori più comuni da evitare:

  1. Operare senza partita IVA: molti iniziano vendendo online senza aprire posizione fiscale, convinti che si possa “provare” il dropshipping senza obblighi. In realtà, l’abitualità dell’attività e l’intenzione di lucro rendono obbligatoria l’apertura della partita IVA fin da subito.

  2. Ignorare le regole sulla territorialità IVA: vendere a clienti europei o extra-UE senza applicare correttamente le norme su OSS, IOSS o importazioni può comportare IVA non versata e sanzioni fino al 180% dell’imposta dovuta.

  3. Fatturazione errata o assente: l’emissione della fattura è obbligatoria nei rapporti B2B e nei casi in cui il cliente la richiede. La mancata fatturazione o l’errata registrazione dei corrispettivi può comportare sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta relativa.

  4. Non verificare il fornitore extra-UE: affidarsi a fornitori sconosciuti senza accordi chiari su spedizione, IVA e dogana può portare a problemi nella dichiarazione doganale, con il dropshipper che rischia di risultare comunque importatore ai fini fiscali.

  5. Non dichiarare correttamente i ricavi: anche in regime forfettario è obbligatorio registrare correttamente i compensi percepiti. L’omessa dichiarazione comporta sanzioni proporzionali al reddito non dichiarato e interessi legali.

Per evitare questi rischi, è consigliabile impostare l’attività con il supporto di un commercialista esperto in e-commerce e fiscalità internazionale, dotarsi di una contabilità precisa e rimanere sempre aggiornati sulle novità normative.

Vantaggi fiscali

Nonostante le complessità legate alla gestione IVA e alla fiscalità internazionale, il dropshipping può offrire importanti vantaggi fiscali, specialmente nelle fasi iniziali dell’attività. Il primo beneficio è la possibilità, per chi rispetta determinati requisiti, di accedere al regime forfettario.

Questo regime agevolato, previsto per le persone fisiche con ricavi inferiori a 85.000 euro annui, consente di:

  • Pagare una imposta sostitutiva ridotta al 15% (5% per i primi 5 anni, se si hanno i requisiti);

  • Non applicare l’IVA sulle vendite (semplificando la gestione);

  • Esentarsi dagli obblighi di contabilità ordinaria, con notevole risparmio su costi amministrativi e consulenziali;

  • Evitare l’IRAP e accedere a contributi INPS ridotti, in alcuni casi.

Un altro vantaggio fiscale è legato alla natura scalabile e digitale del business: il dropshipping permette di avviare l’attività con investimenti iniziali minimi, senza necessità di magazzino, personale o struttura fisica. Questo consente di rientrare facilmente nei limiti previsti dai regimi agevolati.

Inoltre, se ben strutturata, l’attività può beneficiare di un’ottimizzazione dell’IVA grazie all’utilizzo dei regimi OSS e IOSS, che semplificano la gestione delle vendite UE ed extra-UE e consentono un’unica dichiarazione trimestrale.

Infine, per chi decide di crescere e costituire una società, è possibile valutare forme giuridiche più efficienti a livello fiscale, come la SRL semplificata, che offre protezione patrimoniale e accesso a deduzioni e ammortamenti.

Conclusione

Il dropshipping rappresenta una straordinaria opportunità di business per chi desidera avviare un’attività online con investimenti contenuti e ampia flessibilità operativa. Tuttavia, dietro l’apparente semplicità del modello, si nasconde una struttura fiscale complessa, soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’IVA, la territorialità delle operazioni e gli adempimenti internazionali.

Come abbiamo visto, la corretta scelta del regime fiscale, l’adozione dei meccanismi OSS/IOSS, la definizione del ruolo dell’importatore, la fatturazione elettronica e il rispetto delle normative doganali sono tutti elementi cruciali per evitare errori, sanzioni e rischi di riqualificazione fiscale.

Allo stesso tempo, se pianificata correttamente, l’attività può usufruire di importanti vantaggi fiscali, specialmente grazie al regime forfettario, che consente di iniziare in modo snello e fiscalmente vantaggioso. Con la giusta consulenza e una strategia contabile efficace, il dropshipping può trasformarsi in un’attività altamente scalabile, sostenibile e redditizia.

Il consiglio, per chi vuole lavorare seriamente in questo settore, è quello di affidarsi a un commercialista esperto in fiscalità internazionale e digitale, capace di guidare l’imprenditore nella scelta della miglior struttura giuridico-fiscale, nella gestione delle operazioni e nel pieno rispetto delle normative italiane ed europee.

Il nuovo CCNL del diporto commerciale 2025-2029: tutte le novità per marittimi e armatori

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white cruise ship at Neva. Saint Petersburg. Russia

Il 2025 segna una tappa storica per il settore del diporto commerciale italiano: è stato firmato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dedicato ai marittimi impegnati su unità da diporto a fini commerciali. Dopo anni di attese e dibattiti, questo accordo – siglato tra le principali associazioni datoriali (Federagenti, Assarmatori, Confitarma) e le sigle sindacali (Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti) – introduce importanti novità sul fronte dei diritti, delle tutele e della valorizzazione delle professionalità a bordo.

Il nuovo CCNL, valido fino al 2027, punta a sanare un vuoto normativo che per anni ha reso incerta la posizione lavorativa di comandanti, ufficiali, marinai, cuochi e tutto il personale imbarcato su yacht e imbarcazioni commerciali. Una conquista che mette finalmente ordine in un settore da sempre dinamico, ma spesso poco regolamentato dal punto di vista contrattuale.

Perché questo cambiamento è così importante? Perché il diporto commerciale è un comparto in costante crescita, che rappresenta una fetta significativa del PIL turistico italiano e impiega migliaia di professionisti altamente qualificati. L’adeguamento normativo non è solo un passo avanti per i diritti dei lavoratori, ma anche un volano per la competitività internazionale delle imprese italiane del settore.

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio cosa prevede il nuovo CCNL, quali sono i cambiamenti più rilevanti per i marittimi e perché questa riforma può diventare un esempio virtuoso anche per altri settori della blue economy.

Nuovo CCNL del Diporto Commerciale

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il diporto commerciale, firmato ufficialmente il 15 maggio 2025 e valido fino al 31 dicembre 2029, segna un’importante svolta nell’evoluzione giuridica di un settore che, dal 2005 a oggi, ha progressivamente definito una propria identità normativa autonoma rispetto al tradizionale diritto marittimo.

A fare da spartiacque è stato il Decreto Ministeriale 121/2005, che ha introdotto titoli professionali specifici per chi opera nel diporto commerciale e charter. Da quel momento in poi, il comparto ha iniziato a differenziarsi anche dal punto di vista contrattuale, ponendo le basi per una regolamentazione più adatta alle peculiarità operative delle unità da diporto impiegate per fini economici. Il nuovo CCNL, che aggiorna e supera la versione del 2007, è frutto di un ampio confronto tra rappresentanze sindacali e datoriali e riflette le reali esigenze di flessibilità, tutela e valorizzazione professionale dei marittimi del settore.

Pur non essendo una norma statale, il CCNL ha valore giuridico pieno tra le parti firmatarie – ovvero gli armatori e i lavoratori iscritti alle sigle sindacali aderenti – rappresentando uno strumento vincolante nella regolazione dei rapporti di lavoro. Con un totale di 54 articoli, il contratto disciplina aspetti fondamentali come l’inquadramento professionale, la retribuzione, l’orario di lavoro, le ferie, la malattia, la sicurezza a bordo, la formazione continua e il trattamento di fine rapporto.

Questo nuovo impianto normativo non solo valorizza le professionalità esistenti, ma introduce anche figure nuove e necessarie – come lo “Skipper di II classe”, ora pienamente riconosciuto e abilitato per l’impiego su unità commerciali, colmando un vuoto normativo di lunga data.

Ambito di applicazione

Il nuovo CCNL del diporto commerciale stabilisce con chiarezza il proprio ambito di applicazione, includendo tutto il personale marittimo impiegato su unità da diporto a uso commerciale e charter, a prescindere dalla lunghezza dell’imbarcazione e dalla bandiera, purché l’attività rientri nella definizione di “diporto commerciale” secondo la normativa italiana.

Una delle innovazioni più rilevanti è il riconoscimento ufficiale della figura dello “Skipper di II classe”, un ruolo professionale intermedio che fino a oggi era spesso utilizzato in modo informale o regolato solo da documenti di bordo. Grazie all’inserimento nel contratto, questa figura ottiene piena abilitazione professionale e riconoscimento contrattuale, rendendo più chiaro il percorso di carriera per chi vuole operare nel settore con responsabilità tecniche e gestionali a bordo.

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali, il nuovo CCNL offre una gamma flessibile di opzioni, pensate per adattarsi alla stagionalità e alla natura variabile dell’attività nautica. Sono previste tre forme principali di rapporto di lavoro:

  • Contratto a tempo determinato, ideale per le stagioni turistiche o periodi definiti di operatività.

  • Contratto a tempo indeterminato, per figure chiave e marittimi impiegati continuativamente.

  • Contratto a viaggio, applicabile a missioni specifiche fino a un massimo di 12 mesi, una forma molto utilizzata nei charter internazionali.

Questa articolazione consente agli armatori di pianificare meglio le risorse in base alle esigenze operative, mentre i lavoratori possono contare su riferimenti normativi chiari per la propria tutela contrattuale, evitando le ambiguità che spesso hanno caratterizzato i rapporti di lavoro nel settore.

Le innovazioni chiave

Uno degli elementi più rivoluzionari del nuovo CCNL del diporto commerciale è l’introduzione della “paga mensile unificata”, che sostituisce il vecchio sistema a più voci. In pratica, le indennità precedentemente separate (come quelle per la navigazione, per la mensa, per la reperibilità o le condizioni climatiche) vengono ora accorpate in un’unica voce retributiva, rendendo più trasparente e semplice la lettura del cedolino e garantendo maggiore certezza del reddito per i lavoratori. Questo sistema valorizza anche l’esperienza e le responsabilità, con fasce retributive graduate in base all’inquadramento.

Un’altra grande novità riguarda il riconoscimento del lavoro svolto a terra, finora spesso ignorato a livello contrattuale. Preparazione dell’imbarcazione, manutenzione stagionale, allestimento e operazioni preliminari all’imbarco: tutte queste attività sono ora espressamente considerate parte del rapporto di lavoro, quindi retribuite secondo i parametri contrattuali. Questo riconoscimento rappresenta un importante passo avanti verso la tutela complessiva del marittimo, che finora si vedeva retribuito solo per le ore di navigazione.

Infine, il nuovo CCNL disciplina in modo moderno anche le comunicazioni tra armatore e marittimo: email, PEC e strumenti digitali ufficiali sono riconosciuti come canali validi per la trasmissione di contratti, ordini di imbarco, disdette o modifiche del rapporto di lavoro. Un cambiamento che rispecchia l’evoluzione tecnologica e semplifica la gestione amministrativa, soprattutto nelle fasi di pre-ingaggio o cambio equipaggio.

Struttura contrattuale

Il nuovo CCNL del diporto commerciale si articola in 54 articoli, organizzati in modo da coprire tutte le fasi del rapporto di lavoro marittimo, dalla stipula del contratto fino alla cessazione dell’attività. La struttura rispecchia un approccio moderno, orientato non solo alla regolazione dei doveri e delle responsabilità, ma anche alla tutela integrale della persona che lavora a bordo.

Tra i temi centrali troviamo innanzitutto l’inquadramento professionale, che stabilisce livelli e qualifiche in funzione dei titoli posseduti (come quelli previsti dal DM 121/2005), dell’esperienza e del ruolo a bordo. Ogni figura – comandante, ufficiale, motorista, cuoco, marinaio, steward, tecnico di coperta – è collocata in una griglia retributiva chiara, con importi minimi garantiti aggiornati secondo criteri di equità e progressione professionale.

Ampio spazio è dedicato alla regolamentazione dell’orario di lavoro, delle ferie, dei permessi retribuiti, del trattamento in caso di malattia e infortunio, e soprattutto alla sicurezza sul lavoro a bordo, in linea con le normative internazionali SOLAS e MLC (Maritime Labour Convention). Non manca la definizione di protocolli per la formazione obbligatoria e l’aggiornamento periodico del personale, elementi considerati fondamentali per garantire la qualità e la sicurezza delle operazioni di bordo.

Infine, viene regolato il trattamento di fine rapporto (TFR), con modalità di calcolo conformi a quanto previsto dalla normativa italiana e la possibilità di anticipazioni in casi particolari. La presenza di norme dedicate alla rappresentanza sindacale a bordo rafforza il dialogo tra equipaggio e armatore, in un’ottica di partecipazione e tutela collettiva.

Vantaggi pratici

L’adozione del nuovo CCNL nel settore del diporto commerciale non rappresenta solo un aggiornamento formale della contrattualistica: si traduce in vantaggi operativi tangibili per armatori e marittimi. Da una parte, le imprese possono contare su uno strumento giuridico aggiornato che consente di programmare meglio le risorse umane, gestire i costi del personale in maniera più prevedibile e minimizzare il rischio di contenziosi. Dall’altra, i lavoratori ottengono una maggiore tutela dei propri diritti e una cornice normativa certa, indispensabile in un contesto professionale spesso soggetto a mobilità, stagionalità e internazionalizzazione.

Uno degli aspetti più rilevanti è la possibilità per gli armatori di scegliere con flessibilità tra tre modalità contrattuali (determinato, indeterminato, a viaggio), potendo così adattare la forza lavoro al tipo di attività – stagionale, continuativa o missione breve – senza incorrere in ambiguità o zone grigie. Questo si traduce anche in un beneficio economico e fiscale, soprattutto per chi gestisce flotte charter di lusso o attività turistiche ad alta rotazione, dove la pianificazione del personale è fondamentale per la sostenibilità del business.

Per i marittimi, invece, la paga unificata e il riconoscimento del lavoro a terra si riflettono in un aumento di equità e trasparenza salariale, con impatti positivi anche sul trattamento pensionistico e sulla possibilità di accesso al credito. Inoltre, la tracciabilità digitale delle comunicazioni lavorative tutela il personale da sorprese o pratiche scorrette, rendendo più professionale l’intero rapporto contrattuale.

Competitività internazionale 

Uno degli aspetti meno evidenti ma di fondamentale importanza del nuovo CCNL del diporto commerciale è il suo allineamento progressivo agli standard europei e internazionali, un elemento chiave per rafforzare la posizione dell’Italia nel mercato globale del charter di lusso e del diporto professionale. Fino a pochi anni fa, l’assenza di un contratto specifico e strutturato rendeva il nostro comparto meno attrattivo per equipaggi internazionali e investitori stranieri, che spesso preferivano operare sotto bandiere con regolamentazioni più chiare e flessibili.

Con l’introduzione di una normativa organica, aggiornata e coerente con i principali riferimenti del diritto del lavoro marittimo (come la Maritime Labour Convention – MLC 2006), l’Italia compie un passo decisivo verso la standardizzazione delle condizioni operative. Questo favorisce non solo la mobilità professionale del personale marittimo italiano in ambito UE, ma rende più semplice per le aziende assumere lavoratori qualificati da altri Paesi, applicando criteri comuni e condivisi.

Inoltre, la riconoscibilità del contratto a livello contrattuale europeo offre agli armatori italiani un importante vantaggio competitivo, specialmente nei porti mediterranei dove si confrontano con operatori francesi, spagnoli, croati e maltesi. L’uniformità delle regole facilita le ispezioni internazionali, semplifica l’accesso a fondi europei legati alla blue economy e offre maggiore stabilità alle flotte battenti bandiera italiana.

In un settore che si gioca la leadership su qualità, affidabilità e professionalità, il nuovo CCNL rappresenta anche un elemento reputazionale, utile per attrarre clientela alto-spendente e per valorizzare il made in Italy anche nel settore del mare.

Formazione e carriera

Uno degli obiettivi centrali del nuovo CCNL del diporto commerciale è quello di strutturare percorsi di carriera trasparenti e meritocratici per tutti i marittimi, promuovendo nel contempo una formazione continua che garantisca competenze aggiornate, sicurezza e qualità del servizio. A tal fine, il contratto stabilisce obblighi precisi sia per gli armatori sia per i lavoratori in merito alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Ogni figura professionale, dall’ufficiale di coperta allo steward, è tenuta ad aggiornare periodicamente le proprie abilitazioni secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle direttive internazionali (come la STCW – Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Il CCNL incoraggia inoltre la partecipazione a corsi specifici sul primo soccorso, antincendio, sicurezza alimentare, gestione del cliente a bordo, e persino soft skills come la comunicazione interculturale, sempre più richieste nel charter di lusso.

Il contratto valorizza questi percorsi di crescita prevedendo anche avanzamenti di livello e premi economici legati all’esperienza e alla qualifica acquisita, un elemento che incentiva la stabilizzazione del personale e combatte la rotazione eccessiva degli equipaggi. Questo approccio premia la professionalizzazione del settore, offrendo ai giovani marittimi italiani una reale prospettiva di carriera, strutturata e riconosciuta.

Infine, la possibilità di accumulare anzianità anche durante i periodi di lavoro a terra o formazione è un ulteriore elemento di equità e inclusione, che rafforza il legame tra marittimo e impresa e consente una gestione più flessibile delle risorse nel lungo periodo.

Aspetti fiscali e contributivi

Uno dei vantaggi indiretti – ma tutt’altro che secondari – del nuovo CCNL del diporto commerciale riguarda la migliore definizione fiscale e contributiva dei rapporti di lavoro marittimo. In passato, l’assenza di una cornice contrattuale specifica generava frequenti incertezze sulla corretta applicazione delle aliquote previdenziali, sui diritti pensionistici e sull’accesso agli ammortizzatori sociali per i marittimi imbarcati su unità da diporto commerciale.

Con il nuovo contratto, che stabilisce in modo preciso inquadramenti, modalità di assunzione e retribuzione, è oggi possibile applicare in maniera più ordinata le disposizioni INPS e INAIL dedicate al lavoro marittimo, riducendo i rischi di contenzioso e le interpretazioni discordanti degli enti di controllo. Inoltre, il riconoscimento ufficiale del lavoro a terra come parte integrante del rapporto marittimo consente ai lavoratori di accreditare contributi anche in fasi precedentemente non considerate – come la preparazione dell’imbarcazione, le fasi di manutenzione o l’addestramento.

Dal punto di vista fiscale, il CCNL si inserisce perfettamente all’interno del sistema di detassazione del reddito dei marittimi, disciplinato dall’art. 4 del DL 457/1997, che prevede agevolazioni IRPEF per i redditi da lavoro dipendente percepiti da personale imbarcato su navi battenti bandiera italiana e impiegate in traffico internazionale. Questa agevolazione può essere estesa, in certi casi, anche al diporto commerciale, offrendo vantaggi fiscali concreti sia ai marittimi che agli armatori, purché vengano rispettate determinate condizioni (bandiera, tipo di rotta, registri internazionali, ecc.).

Infine, l’adozione di contratti chiari e tracciabili digitalmente consente una più facile certificazione dei periodi di lavoro utile per l’ottenimento della pensione marittima, dell’indennità di disoccupazione NASpI e dell’eventuale riconoscimento di periodi di navigazione all’estero. Un importante passo avanti verso una maggiore tutela previdenziale, soprattutto in un settore dove la carriera si costruisce spesso per missioni e non su base continuativa.

Conclusione

Il nuovo CCNL del diporto commerciale 2025-2029 rappresenta una vera e propria rivoluzione normativa per un settore che per anni ha operato con strumenti giuridici parziali e spesso inadeguati. Grazie a un lavoro condiviso tra parti datoriali e sindacali, oggi comandanti, ufficiali, marinai, tecnici di coperta, cuochi e tutte le altre figure professionali del comparto possono finalmente contare su regole chiare, moderne e orientate alla tutela del lavoro.

I punti di forza del contratto sono molteplici: la paga mensile unificata, il riconoscimento del lavoro a terra, l’introduzione di nuove figure professionali, la digitalizzazione delle comunicazioni tra armatore e marittimo, l’articolazione flessibile dei contratti e soprattutto una struttura organica di 54 articoli che regolano ogni aspetto del rapporto di lavoro, dalla formazione alla sicurezza, fino al trattamento di fine rapporto.

Dal punto di vista fiscale e contributivo, il CCNL contribuisce a colmare vuoti normativi, rende più semplice la gestione del personale imbarcato, consente una corretta applicazione delle agevolazioni previste per il lavoro marittimo e rafforza la tutela previdenziale dei lavoratori, soprattutto nei percorsi di carriera discontinui ma altamente specializzati.

In un mercato sempre più competitivo e globalizzato, questo strumento rappresenta non solo un vantaggio per i lavoratori, ma anche una leva strategica per le imprese del settore nautico, che possono finalmente contare su una cornice di riferimento stabile e condivisa. Il diporto commerciale italiano, ora più che mai, può ambire a diventare modello di eccellenza europea, grazie a regole certe, professionisti qualificati e una visione a lungo termine.

Fisco Terzo Settore 2026: tutte le novità fiscali per ETS, associazioni e società sportive

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Il 2026 segnerà un punto di svolta cruciale per il Terzo Settore italiano. Dopo anni di rinvii e incertezze, entrerà finalmente in vigore il nuovo regime fiscale previsto dalla Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore), una rivoluzione normativa attesa da milioni di realtà associative, enti no profit e società sportive dilettantistiche. Un cambiamento che impatta non solo sugli aspetti fiscali ma anche sulla gestione amministrativa e sulla possibilità di accedere a benefici economici e agevolazioni tributarie dedicate. Le associazioni che non si adegueranno rischieranno di perdere importanti vantaggi fiscali e di incorrere in sanzioni.

In questo articolo analizzeremo in modo chiaro e dettagliato l’iter legislativo e i motivi dei continui rinvii, le principali novità fiscali in arrivo dal 2026 per le associazioni e le società sportive, i vantaggi per chi sceglierà di entrare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le criticità e i rischi per chi non si adegua e infine, come risparmiare sulle tasse in modo legale sfruttando le nuove regole.

Regime fiscale

Dopo oltre otto anni di attesa e un lunghissimo regime transitorio, il Decreto Legge 17 giugno 2025 n. 84 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17/06/2025) sancisce finalmente l’avvio ufficiale del nuovo regime fiscale per gli enti del Terzo Settore e le Imprese Sociali, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Questo importante passaggio normativo riguarda direttamente anche le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) che abbiano acquisito la qualifica di enti del Terzo settore (ETS) o di imprese sociali.

Il nuovo impianto fiscale trova il suo fondamento nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), che diventerà pienamente operativo grazie all’avvenuto via libera europeo alle misure fiscali. Finora, infatti, molte delle disposizioni fiscali più attese erano rimaste sospese in attesa dell’autorizzazione UE, con conseguente applicazione delle vecchie norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e delle agevolazioni tradizionali, come la nota Legge 398/1991 per le ASD e SSD.

La svolta è arrivata grazie alla cosiddetta “comfort letter” della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, che ha confermato la compatibilità delle nuove regole con il diritto UE, in particolare con l’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), superando così l’ultimo ostacolo. Dal 2026, quindi, le associazioni, le APS, le ODV, le imprese sociali e tutte le realtà iscritte al RUNTS dovranno uniformarsi al nuovo assetto fiscale, abbandonando le vecchie regole.

Questo cambiamento non sarà privo di criticità e difficoltà, ma porterà anche nuove opportunità di risparmio fiscale, oltre a una maggiore certezza normativa.

Nuove regole

A partire dal 1° gennaio 2026, entreranno finalmente in vigore molte delle disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice del Terzo Settore (articoli da 79 a 89), che fino ad oggi erano rimaste in stand-by in attesa dell’autorizzazione UE. Con questo passaggio, le regole fiscali ordinarie degli enti non commerciali previste dal TUIR non saranno più applicabili agli ETS iscritti nel RUNTS, né alle ASD e SSD che abbiano acquisito anche la qualifica di APS o di Impresa Sociale.

Il cuore della riforma fiscale è rappresentato dall’articolo 79 del Codice del Terzo Settore, che stabilisce nuovi criteri oggettivi per definire quando un’attività di interesse generale svolta da un ETS sia da considerare non commerciale e quando, invece, l’ente assuma la qualifica di ente commerciale. Il nuovo criterio non si basa più sull’assenza di una “specifica organizzazione” o sul principio di pareggio tra costi e ricavi (come avveniva con l’art. 143 TUIR), ma introduce una marginalità economica consentita: l’ente potrà generare un avanzo di gestione fino al 6% per un massimo di tre esercizi consecutivi senza perdere lo status di ente non commerciale.

Un cambiamento molto rilevante anche per le associazioni sportive dilettantistiche, le quali dovranno fare particolare attenzione alla gestione delle proprie attività, in quanto dal 2026 perderà efficacia la Legge 398/1991, da sempre punto di riferimento per il regime forfettario agevolato delle ASD. Al suo posto subentreranno i nuovi regimi forfettari previsti dagli articoli 80 e 86 del Codice, con limiti di fatturato molto più bassi: 130.000 euro contro i precedenti 400.000 euro.

Chi non si adeguerà rischierà di subire maggiori carichi fiscali o addirittura di perdere la propria qualifica fiscale agevolata.

Vantaggi fiscali e limiti

Un’altra importante novità che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 riguarda le modalità con cui verranno trattate, dal punto di vista fiscale, le attività cosiddette mutualistiche svolte dalle associazioni nei confronti dei propri soci, nonché le nuove regole per mantenere la qualifica di ente non commerciale. In particolare, per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e per le Organizzazioni di Volontariato (OdV), il Codice del Terzo Settore introduce agli articoli 84 e 85 un sistema fiscale più favorevole rispetto alle attuali disposizioni del TUIR, consentendo di de-commercializzare alcune attività e di continuare a godere di benefici fiscali.

Per le attività svolte verso i soci, la nuova disciplina prevede che il margine economico non debba superare il 6% dei costi per un massimo di tre anni consecutivi (art. 79, comma 2-bis). Questo significa che le associazioni potranno finalmente generare un modesto avanzo di gestione senza il timore di perdere la qualifica di ente non commerciale, a differenza di quanto previsto dall’attuale art. 143 TUIR, molto più restrittivo.

Per quanto riguarda le Imprese Sociali, la riforma introduce un regime fiscale specifico che prevede l’esclusione dalla tassazione degli utili non distribuiti, ossia destinati ad attività istituzionali o al rafforzamento del patrimonio, come previsto dall’articolo 18 del D.Lgs. 112/2017. Anche qui si tratta di una misura che punta a rafforzare la sostenibilità finanziaria di queste realtà, senza penalizzarle sul fronte fiscale.

Tuttavia, per poter beneficiare di queste agevolazioni, sarà obbligatorio essere iscritti al RUNTS e rispettare puntualmente i limiti previsti. Non adeguarsi significherà essere sottoposti al regime fiscale ordinario, con perdita dei benefici concessi agli ETS.

Fine della Legge 398/1991

Una delle modifiche più significative introdotte dal nuovo assetto fiscale del Terzo Settore riguarda la definitiva abrogazione della Legge 398/1991 per gli enti che entreranno a far parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Dal 1° gennaio 2026, infatti, questo storico regime fiscale agevolato, che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD), verrà sostituito dai nuovi regimi forfettari previsti dal Codice del Terzo Settore.

Le novità sono di grande impatto: il nuovo limite massimo di ricavi annui per poter beneficiare del forfettario sarà fissato a 130.000 euro, contro i 400.000 euro previsti dalla vecchia Legge 398. Questo significa che molte realtà sportive o associative rischiano di superare più facilmente il plafond e di essere costrette ad applicare i criteri ordinari di determinazione di reddito e IVA, molto più onerosi e complessi. Per gli ETS generici si applicherà l’art. 80 del Codice, mentre per le APS e OdV si farà riferimento all’art. 86.

Questo cambio di paradigma implica anche la necessità di un riassetto amministrativo e contabile da parte di molte associazioni e società sportive, che dovranno abituarsi a nuove regole di calcolo, nuovi adempimenti e, in alcuni casi, ad un’imposizione fiscale potenzialmente più elevata rispetto al passato.

Per le Imprese Sociali, invece, il nuovo regime prevede l’esenzione totale da tassazione per gli utili non distribuiti e destinati ad attività istituzionali o al rafforzamento del patrimonio, un vantaggio importante per chi decide di investire nel lungo termine.

La fine della 398 segna quindi la fine di un’epoca e l’apertura di un capitolo nuovo e più articolato per la fiscalità del non profit.

Obbligo di iscrizione al RUNTS

Un altro cambiamento epocale che si concretizzerà con l’avvio della riforma fiscale del Terzo Settore riguarda la definitiva cancellazione dell’anagrafe delle ONLUS. Dal 1° gennaio 2026, infatti, le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – cesseranno di esistere come categoria fiscale autonoma. Entro il 31 marzo 2026, tutte le ONLUS che desiderano continuare a beneficiare di agevolazioni fiscali dovranno necessariamente trasformarsi in ETS e iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Chi non completerà l’iscrizione entro tale termine non solo perderà i benefici fiscali, ma sarà obbligato, ai sensi dell’art. 101, comma 8 del Codice, a procedere con la devoluzione del proprio patrimonio accumulato durante il periodo di iscrizione alla vecchia anagrafe ONLUS. Si tratta di una misura rigida, ma necessaria per uniformare il trattamento fiscale e giuridico di tutti gli enti non profit.

Questo passaggio richiede grande attenzione da parte di associazioni, fondazioni e cooperative sociali che oggi operano ancora come ONLUS. L’iscrizione al RUNTS non è automatica: occorrerà verificare statuti, adeguare gli scopi sociali, redigere bilanci conformi alle nuove norme e scegliere la sezione corretta del Registro.

Va inoltre ricordato che le agevolazioni fiscali previste per gli ETS, pur offrendo vantaggi interessanti come l’esenzione sugli utili non distribuiti, sono più complesse da applicare rispetto al passato e richiederanno una consulenza fiscale qualificata per evitare errori o perdite di opportunità.

Il 2025 diventa quindi un anno cruciale per tutte le ONLUS italiane, che dovranno prendere decisioni rapide e ponderate per continuare a operare legalmente e in modo vantaggioso anche dopo il 2026.

Agevolazioni fiscali

Il nuovo assetto fiscale per gli Enti del Terzo Settore prevede, oltre alle regole generali sugli utili e sulla qualifica commerciale, una serie di agevolazioni fiscali specifiche per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e per le attività mutualistiche esercitate verso soci e associati. Tuttavia, tali benefici saranno strettamente legati al rispetto dei limiti imposti dagli aiuti “de minimis” definiti dal diritto europeo.

In particolare, ai sensi dell’art. 88 del Codice del Terzo Settore, alcune agevolazioni sulle imposte indirette e alcune disposizioni specifiche per le APS (art. 85, commi 2 e 4) sono concesse solo nel rispetto dei limiti previsti per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG).

Attualmente, tali limiti sono fissati in:

  • 300.000 euro nell’arco di tre anni, come da Regolamento UE 1407/2013;

  • 500.000 euro nel triennio, per i servizi SIEG, ai sensi del Regolamento UE 360/2012.

Questi tetti sono particolarmente rilevanti per alcune attività molto diffuse, come il cosiddetto “bar sociale” delle APS, disciplinato dall’art. 85, comma 4. Le associazioni dovranno quindi tenere sotto controllo i propri volumi economici per non superare tali limiti, pena la perdita delle agevolazioni.

Le nuove disposizioni, seppur più flessibili rispetto alla normativa attuale, impongono un maggiore livello di controllo e pianificazione fiscale. Sarà fondamentale per le APS, ma anche per le altre tipologie di ETS, dotarsi di strumenti adeguati per il monitoraggio delle entrate e per una gestione conforme ai nuovi parametri europei.

Un approccio errato potrebbe comportare il rischio di dover restituire gli aiuti o di vedersi esclusi dal trattamento agevolato previsto.

Nuovo regime ETS

Sebbene il nuovo regime fiscale per gli Enti del Terzo Settore e per le Imprese Sociali sia stato pensato per garantire maggiore uniformità e vantaggi fiscali, non mancano le criticità operative e gli aspetti che rischiano di penalizzare alcune categorie di enti, soprattutto quelli di piccole e medie dimensioni. La complessità tecnica delle nuove norme impone infatti un livello di attenzione molto più elevato rispetto alla normativa precedente.

In primo luogo, i regimi forfettari previsti per le attività commerciali degli ETS (art. 80 per ETS generici e art. 86 per APS e OdV) introducono un plafond annuo di 130.000 euro: una soglia significativamente più bassa rispetto ai 400.000 euro previsti dalla ormai superata Legge 398/1991. Superato questo limite, l’ente sarà obbligato ad applicare i criteri ordinari per il calcolo di reddito e IVA, con conseguente aumento degli oneri amministrativi e fiscali.

Inoltre, il nuovo regime prevede la possibilità di generare avanzi di gestione fino al 6% dei costi per tre anni consecutivi, ma il superamento di questi parametri potrebbe far perdere la qualifica di ente non commerciale, con effetti devastanti sul piano fiscale. Questo aspetto richiederà alle associazioni una gestione finanziaria attenta e la predisposizione di bilanci puntuali e trasparenti.

Anche le modalità di applicazione dell’IVA subiranno modifiche importanti: dal 2026, salvo proroghe, entreranno in vigore le nuove regole per la cosiddetta “de-commercializzazione IVA” di molte attività, sia per il Terzo Settore sia per lo Sport. È quindi essenziale per le associazioni prepararsi per tempo, valutando con il supporto di consulenti esperti ogni possibile scenario.

Il rischio concreto, per chi non si adeguerà, è quello di perdere le agevolazioni fiscali o di incorrere in sanzioni per errata applicazione delle norme.

Come risparmiare sulle tasse

L’introduzione del nuovo regime fiscale per gli Enti del Terzo Settore (ETS) e le Imprese Sociali dal 2026, pur comportando un aumento di complessità normativa, offre anche importanti opportunità per risparmiare legalmente sulle tasse e per migliorare la sostenibilità finanziaria delle organizzazioni. La chiave sarà adottare fin da subito una pianificazione fiscale strategica e consapevole.

La prima opportunità di risparmio nasce dalla possibilità, per gli ETS, di realizzare un avanzo di gestione limitato (massimo 6% dei costi per tre anni consecutivi) senza perdere la qualifica di ente non commerciale. Questo consente di generare risorse utili per finanziare progetti o per rafforzare il patrimonio, beneficiando comunque delle esenzioni fiscali specifiche previste dal Codice.

Un altro vantaggio importante riguarda le Imprese Sociali: i loro utili reinvestiti o destinati ad attività istituzionali non saranno più soggetti a tassazione. Questa misura favorisce chi sceglie un modello di sviluppo sostenibile e non speculativo, tipico dell’economia sociale.

Le APS e le OdV potranno inoltre beneficiare di regimi fiscali dedicati per le attività mutualistiche, sfruttando l’art. 84 e l’art. 85 del Codice, sempre che rispettino i limiti imposti dagli aiuti “de minimis”. Anche la gestione di attività accessorie, come il “bar sociale”, potrà essere ottimizzata fiscalmente se attentamente monitorata.

Infine, l’iscrizione tempestiva al RUNTS diventerà cruciale per non perdere l’accesso alle numerose agevolazioni fiscali sulle imposte dirette e indirette. Questo passaggio rappresenterà per molte associazioni una sfida organizzativa, ma anche un’occasione per strutturarsi meglio e beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole.

Un adeguato supporto professionale permetterà agli enti di massimizzare i vantaggi e di evitare errori che potrebbero avere costi elevati.

Conclusione

Il 2026 si preannuncia come un anno di profonda trasformazione per tutto il mondo del Terzo Settore, delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle società sportive dilettantistiche. Dopo anni di attese, proroghe e incertezze, il nuovo regime fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore entrerà finalmente in vigore, portando con sé numerose opportunità ma anche sfide operative e fiscali non trascurabili.

Le nuove norme promettono un trattamento fiscale più favorevole per gli enti che sapranno adeguarsi in tempo, permettendo loro di realizzare avanzi di gestione e di usufruire di regimi forfettari ad hoc, pur nel rispetto di parametri precisi. Tuttavia, l’abbandono di vecchie certezze come la Legge 398/1991 e la cancellazione definitiva dell’anagrafe ONLUS impongono un deciso cambio di passo a livello organizzativo, amministrativo e gestionale.

Chi desidera continuare ad operare con la massima efficienza e godere di tutti i vantaggi fiscali previsti dovrà:

  • Iscriversi al RUNTS entro i termini stabiliti;

  • Adeguare statuti e attività alle nuove disposizioni;

  • Monitorare costantemente i limiti economici e fiscali imposti dal Codice e dalla normativa UE;

  • Affidarsi a professionisti esperti in fiscalità del Terzo Settore per navigare senza rischi nel nuovo scenario normativo.

Non farsi trovare impreparati sarà la chiave per non subire penalizzazioni e per trasformare questa riforma in un’opportunità concreta di crescita e sostenibilità. Il cambiamento è ormai alle porte: il momento di agire è adesso.

Enti del Terzo Settore e antiriciclaggio: cosa cambia con il decreto Economia 2025

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US dollar banknote is hung on a rope with clothespin. Concept of the money laundering.

Con il Decreto Legge n. 95 del 2025, noto anche come “Decreto Economia”, cambia radicalmente il rapporto tra Enti del Terzo Settore (ETS) e normativa antiriciclaggio. Per la prima volta in maniera esplicita, anche gli ETS vengono formalmente ricompresi tra i soggetti vigilati all’interno del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Un cambio di passo che mira a rafforzare i controlli sugli assetti patrimoniali e le attività economiche anche nel mondo del non profit, da tempo osservato speciale delle autorità internazionali.

L’intervento normativo è coerente con le direttive europee in materia di trasparenza e controllo dei flussi finanziari e risponde all’esigenza, più volte sollevata da organismi di vigilanza come la UIF (Unità di Informazione Finanziaria), di evitare che soggetti apparentemente “deboli” vengano utilizzati come veicolo per operazioni opache. Il decreto attribuisce al Comitato di sicurezza finanziaria un ruolo centrale di coordinamento, introducendo per gli ETS obblighi di identificazione dei beneficiari effettivi, analisi del rischio, e tracciabilità delle operazioni.

Per molte realtà del Terzo Settore, queste nuove regole rappresentano una sfida importante, ma anche un’occasione per strutturarsi meglio e rafforzare la propria credibilità. In questo articolo analizzeremo cosa cambia concretamente, quali sono gli obblighi introdotti e come gli ETS possono adeguarsi in modo efficace, evitando sanzioni e cogliendo i vantaggi di una maggiore trasparenza.

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Il Decreto Economia (D.L. n. 95/2025) interviene in modo decisivo sul funzionamento del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), assegnandogli una funzione cruciale nel monitoraggio delle attività degli Enti del Terzo Settore. La modifica normativa, inserita all’articolo 11, comma 1, lettera a), attribuisce infatti al CSF il ruolo di punto di contatto centrale per le richieste provenienti da Paesi esteri e organismi internazionali relativamente al rischio che gli ETS vengano abusati per finalità di finanziamento del terrorismo.

La norma modifica l’art. 3, comma 11 del D.lgs. 109/2007 e prevede che, pur mantenendo inalterate le competenze delle singole autorità che compongono il Comitato, il CSF diventi il fulcro istituzionale per le attività di cooperazione internazionale e per le iniziative di sensibilizzazione rivolte agli enti non profit. Il testo inserito specifica che tale funzione riguarda in particolare gli enti del Terzo Settore ex art. 4 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Questo aggiornamento normativo risponde direttamente alla Raccomandazione n. 8 del GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), che impone agli Stati membri di rafforzare la vigilanza sulle organizzazioni non profit, considerate potenzialmente vulnerabili a utilizzi illeciti. In particolare, il GAFI evidenzia tre modalità di abuso: la creazione di enti di facciata, l’uso strumentale di enti legittimi per eludere controlli finanziari e il dirottamento clandestino di fondi da scopi leciti verso attività terroristiche.

Secondo l’Analisi nazionale dei rischi pubblicata dal CSF nel novembre 2024, il rischio sistemico in Italia è valutato come basso per la maggior parte del non profit, ma emergono criticità specifiche per alcune ONG attive nelle aree di crisi del Mediterraneo e Medio Oriente e per le associazioni di culto islamico, che da sole gestiscono oltre 86 milioni di euro. Si tratta dunque di un intervento mirato, volto a colpire situazioni di rischio reale senza criminalizzare l’intero comparto.

Composizione e funzioni del Comitato

Per comprendere appieno la portata delle nuove responsabilità attribuite al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) dal D.L. 95/2025, è fondamentale delinearne la struttura e le competenze attuali. Il CSF è un organismo interministeriale operativo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed è presieduto dal Direttore Generale del Tesoro. Si compone di 15 membri, designati da diverse istituzioni centrali dello Stato: il Ministero dell’Interno, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già dello sviluppo economico), la Banca d’Italia, la Consob, l’Ivass, l’UIF, oltre a rappresentanti di corpi di polizia e organi di giustizia.

In particolare, ne fanno parte:

  • Un dirigente del MEF;

  • Un ufficiale della Guardia di Finanza;

  • ufficiale della Direzione Investigativa Antimafia (DIA);

  • Un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri;

  • Un dirigente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

  • Un magistrato della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Il Comitato ha una funzione centrale di coordinamento e attuazione delle politiche di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Uno dei suoi compiti più rilevanti è quello di garantire la tempestiva esecuzione delle misure di congelamento dei beni disposte da autorità internazionali come l’ONU e l’Unione Europea, o direttamente dal Ministro dell’Economia.

Inoltre, agisce come punto di raccordo tra tutte le amministrazioni coinvolte, ottenendo da esse ogni informazione necessaria, anche in deroga al segreto d’ufficio, per garantire un’azione rapida ed efficace. Questa prerogativa, già di per sé strategica, assume ora un peso ancor maggiore considerando il nuovo compito di presidio sul Terzo Settore, sia a livello nazionale che internazionale.

Gli obblighi antiriciclaggio per gli ETS

Con l’entrata in vigore del Decreto Economia (D.L. n. 95/2025), gli Enti del Terzo Settore entrano ufficialmente a far parte del sistema di prevenzione antiriciclaggio italiano. Questo comporta per loro una serie di obblighi operativi e documentali che, fino ad oggi, erano previsti solo per soggetti bancari, finanziari o professionali.

L’obiettivo del legislatore è quello di prevenire il rischio che gli ETS vengano utilizzati, anche inconsapevolmente, come canali per il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

In particolare, gli enti saranno chiamati ad adottare le seguenti misure:

  • Identificazione del beneficiario effettivo: ogni ETS dovrà individuare e registrare le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, esercitano il controllo sull’ente o sui suoi fondi.

  • Analisi del rischio: obbligo di valutare e documentare il rischio specifico a cui l’ente è esposto, in relazione alla sua attività, alla provenienza dei fondi e ai Paesi coinvolti.

  • Tracciabilità delle operazioni: mantenere registri aggiornati delle operazioni finanziarie, anche tramite conti bancari dedicati e separati rispetto a eventuali attività commerciali o accessorie.

  • Segnalazione di operazioni sospette (SOS): gli ETS dovranno segnalare all’UIF qualsiasi operazione o comportamento anomalo che possa indicare un rischio di riciclaggio o di finanziamento illecito.

Questi obblighi dovranno essere proporzionati alla dimensione e alla natura dell’ente: una piccola associazione culturale avrà adempimenti diversi rispetto a una ONG con fondi e operatività internazionale. Tuttavia, la responsabilità resta personale e diretta per i membri degli organi di amministrazione e controllo, i quali potranno incorrere in sanzioni pecuniarie e penali in caso di inadempienza.

Il quadro normativo di riferimento resta il D.lgs. 231/2007, aggiornato dalle recenti modifiche del D.L. 95/2025, che stabilisce i criteri di adeguata verifica, profilazione del rischio e segnalazione alle autorità. Una corretta applicazione delle norme non solo protegge l’ente da abusi, ma costituisce anche una garanzia di trasparenza nei confronti di donatori, istituzioni e beneficiari.

Adeguarsi alla normativa antiriciclaggio

Se da un lato le nuove disposizioni del Decreto Economia 2025 impongono obblighi più stringenti agli Enti del Terzo Settore, dall’altro rappresentano anche un’occasione concreta per rafforzarne la trasparenza, la credibilità e la capacità di attrarre risorse. In un contesto in cui la fiducia è un bene sempre più prezioso, dimostrare conformità a standard internazionali in materia di antiriciclaggio può fare la differenza nella relazione con finanziatori pubblici, partner internazionali e donatori privati.

Gli ETS che si adeguano tempestivamente alla nuova normativa potranno trarre vantaggi tangibili:

  • Accesso facilitato a fondi pubblici ed europei, che sempre più spesso richiedono il rispetto di protocolli AML (Anti Money Laundering) tra i criteri di ammissibilità;

  • Rafforzamento della reputazione dell’ente nei confronti di stakeholder, media e comunità locali, anche grazie a una maggiore trasparenza nella gestione dei fondi;

  • Migliore governance interna, grazie all’introduzione di strumenti di valutazione del rischio, tracciabilità delle operazioni e responsabilizzazione degli organi direttivi;

  • Maggiore protezione da infiltrazioni o strumentalizzazioni, soprattutto in settori sensibili come la cooperazione internazionale, il culto religioso o l’accoglienza migranti.

Inoltre, l’allineamento con le raccomandazioni del GAFI può costituire un valore aggiunto per le organizzazioni che operano su scala internazionale, in quanto consente loro di rispondere più facilmente ai controlli di autorità straniere o di organismi sovranazionali.

Naturalmente, l’adeguamento iniziale può comportare costi organizzativi e consulenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni. Tuttavia, con il giusto supporto tecnico e formativo, questi adempimenti possono essere trasformati in strumenti di rafforzamento strategico, e non solo in un aggravio burocratico.

Sanzioni e responsabilità

L’inserimento degli Enti del Terzo Settore nel perimetro della normativa antiriciclaggio comporta inevitabilmente l’estensione anche del sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/2007. Il mancato rispetto degli obblighi introdotti dal D.L. 95/2025 può infatti dar luogo a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali, che colpiscono direttamente gli amministratori, i dirigenti e gli enti stessi.

Tra le principali violazioni sanzionabili troviamo:

  • Omessa o incompleta identificazione del beneficiario effettivo;

  • Mancata valutazione del rischio o assenza di documentazione a supporto;

  • Inosservanza degli obblighi di registrazione e conservazione dei dati;

  • Omissione nella segnalazione di operazioni sospette (SOS);

  • Resistenza o rifiuto a collaborare con le autorità competenti, comprese le richieste del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Le sanzioni amministrative pecuniarie possono variare da 2.000 a 50.000 euro, ma in alcuni casi – come la mancata segnalazione all’UIF – possono salire fino a 500.000 euro. Se l’inadempienza ha facilitato operazioni illecite o occultato flussi finanziari di origine sospetta, si può arrivare a responsabilità penale personale, con conseguente apertura di procedimenti giudiziari e possibile interdizione dai pubblici uffici.

Inoltre, per gli enti iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), la violazione degli obblighi antiriciclaggio può costituire motivo di sospensione o cancellazione dal Registro, con gravi conseguenze sull’accesso a fondi pubblici, benefici fiscali e credibilità istituzionale.

È quindi fondamentale che tutti gli ETS prendano sul serio il nuovo quadro normativo. Non si tratta solo di evitare multe o procedimenti, ma di tutelare la propria missione e i propri stakeholder da rischi reputazionali e giuridici spesso sottovalutati.

Modelli organizzativi e protocolli interni

Per affrontare in modo efficace gli obblighi antiriciclaggio introdotti dal D.L. 95/2025, gli Enti del Terzo Settore devono iniziare a pensare in termini di compliance strutturata, adottando modelli organizzativi interni che consentano di rispettare la normativa senza bloccare l’operatività quotidiana. In quest’ottica, è utile ispirarsi a quanto già previsto per le imprese e le associazioni riconosciute nell’ambito del D.lgs. 231/2001, adattando però gli strumenti alle specificità del non profit.

Un primo passo fondamentale è la redazione di un manuale interno antiriciclaggio, che includa:

  • L’individuazione del responsabile della compliance (anche esterno);

  • Procedure standard per la verifica dei soggetti donatori e dei destinatari dei fondi;

  • Modalità di raccolta, archiviazione e tracciamento delle transazioni finanziarie;

  • Procedure per l’identificazione dei “segnali deboli” di rischio;

  • Tempistiche e flussi operativi per la segnalazione all’UIF.

Per gli enti di maggiori dimensioni o con operatività internazionale, si raccomanda l’introduzione di un sistema di risk management interno, eventualmente integrato con software di analisi automatica e reportistica. Questo approccio non solo migliora l’efficienza, ma protegge l’ente da errori umani e riduce la probabilità di sanzioni per inadempienze involontarie.

Infine, è determinante la formazione continua degli organi direttivi e del personale: un ETS consapevole dei propri obblighi è anche un ETS più autonomo, trasparente e solido nel lungo termine.

Strumenti operativi 

Di fronte all’estensione degli obblighi antiriciclaggio agli Enti del Terzo Settore, molti amministratori si trovano a dover gestire una materia complessa e altamente tecnica. Tuttavia, l’adeguamento non deve necessariamente tradursi in burocrazia paralizzante. Esistono infatti strumenti pratici e soluzioni professionali pensati per facilitare la compliance, anche in realtà di piccole dimensioni e con risorse limitate.

Un primo passo utile è predisporre una checklist personalizzata degli adempimenti, che tenga conto della natura dell’ente, della sua operatività (locale, nazionale o internazionale) e delle tipologie di entrate e uscite. Tra i punti principali:

  • Mappatura dei flussi finanziari;

  • Classificazione dei donatori e dei beneficiari;

  • Predisposizione di registri per l’identificazione e conservazione dei dati;

  • Procedure standardizzate per la gestione dei fondi in entrata e in uscita;

  • Monitoraggio e aggiornamento periodico dei profili di rischio.

Sul mercato sono disponibili anche software specifici per la gestione della compliance antiriciclaggio, in grado di automatizzare la raccolta dei dati, generare alert in presenza di operazioni anomale e mantenere traccia delle verifiche effettuate. Alcuni strumenti si integrano con i gestionali contabili o i database dei soci e benefattori.

Infine, per gli ETS più strutturati o per quelli che operano in ambiti a rischio (cooperazione internazionale, raccolta fondi dall’estero, attività religiose), è consigliabile affidarsi a un professionista o studio specializzato in diritto del Terzo Settore e antiriciclaggio. Un commercialista esperto potrà non solo redigere la documentazione richiesta, ma anche formare il personale e impostare un sistema di controlli interni adeguato.

Conclusioni

L’estensione degli obblighi antiriciclaggio agli Enti del Terzo Settore con il D.L. 95/2025 rappresenta una svolta importante e inevitabile: gli ETS non sono più considerati semplici soggetti benefici, ma attori economici responsabili, inseriti a pieno titolo nel sistema di prevenzione finanziaria nazionale e internazionale.

Adeguarsi alle nuove norme non è solo un dovere legale, ma anche una scelta strategica per rafforzare la reputazione dell’ente, attrarre finanziamenti trasparenti e prevenire qualsiasi rischio di strumentalizzazione. Gli strumenti a disposizione ci sono, così come il supporto di professionisti esperti in compliance e normativa del Terzo Settore.

Il momento per agire è ora: investire nella trasparenza, nella formazione e nella strutturazione interna significa tutelare la propria missione sociale e garantire continuità e solidità nel tempo. In un’epoca dove fiducia e tracciabilità sono beni sempre più richiesti, la conformità normativa diventa una leva di crescita e legittimazione.

Controlli fiscali negli studi professionali: la Cassazione impone lo stop senza autorizzazione specifica

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Judge and documents on office desk Legislation

In una recente e significativa sentenza, la Corte di Cassazione ha posto un limite importante all’azione dell’Agenzia delle Entrate: non si possono effettuare controlli fiscali all’interno degli studi professionali se ciò comporta una violazione del segreto professionale. Questo principio, che potrebbe sembrare ovvio a chi esercita una professione tutelata da riservatezza (come avvocati, commercialisti, notai, consulenti), è stato finalmente sancito in modo chiaro dalla Suprema Corte, offrendo una tutela più netta rispetto al passato.

La decisione della Cassazione nasce da un caso concreto e ha risvolti importanti per chi svolge attività professionali autonome. Secondo la pronuncia, l’accesso dell’amministrazione finanziaria in un luogo protetto dal segreto professionale senza un’autorizzazione specifica e motivata da parte dell’autorità giudiziaria rappresenta una violazione illegittima della legge. In altre parole, l’Agenzia delle Entrate non può entrare a fare controlli negli studi professionali senza un permesso formale e giustificato. Si tratta di un precedente destinato a fare giurisprudenza, che chiarisce i confini tra poteri di accertamento del Fisco e diritti fondamentali del contribuente, tra cui la privacy e il diritto alla riservatezza.

Questa sentenza è un passo avanti nella definizione dei limiti delle attività ispettive e accresce la consapevolezza dei professionisti su quali siano i loro diritti in caso di verifiche fiscali. Ma cosa cambia, nella pratica, per gli studi professionali?

Tutela del segreto professionale

La recente pronuncia della Corte di Cassazione rappresenta una svolta epocale nella disciplina dei controlli fiscali negli studi professionali. Avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e altri professionisti iscritti a ordini tutelati dal segreto professionale possono finalmente contare su una protezione più solida contro accessi e sequestri indiscriminati da parte del Fisco. La Suprema Corte ha infatti stabilito che la riservatezza tra professionista e cliente non è una semplice cortesia istituzionale, ma un diritto pienamente garantito dall’ordinamento giuridico, anche in ambito tributario.

La vicenda che ha portato alla sentenza ha origine da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza presso uno studio legale. Durante l’ispezione, i militari hanno individuato un block-notes contenente nomi di clienti, compensi e altre informazioni riservate, ritenendolo rilevante ai fini dell’accertamento. L’avvocato, tuttavia, si è opposto al sequestro facendo valere il segreto professionale, previsto dalla legge per proteggere il rapporto fiduciario con i clienti. I finanzieri, dal canto loro, hanno esibito un’autorizzazione della Procura, rilasciata prima del controllo e in termini generici, che avrebbe consentito la deroga al segreto.

Il punto cruciale è proprio qui: quell’autorizzazione non era né specifica né riferita al caso concreto sollevato durante la verifica, e per questo non poteva giustificare il sequestro dei documenti. Ne è nato un contenzioso durato anni e arrivato fino in Cassazione, che ha definitivamente chiarito come, in assenza di un’autorizzazione dettagliata e motivata, il sequestro di atti coperti da segreto professionale è da considerarsi illegittimo.

Il principio della Cassazione

Con l’ordinanza n. 17228 del 26 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha introdotto un principio destinato a fare giurisprudenza: non è più sufficiente un’autorizzazione generica della Procura per consentire sequestri che violano il segreto professionale. Quando un professionista – avvocato, commercialista, consulente o notaio – solleva formalmente l’eccezione di segretezza, la Guardia di Finanza deve interrompere immediatamente il controllo su quei documenti e rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere un decreto specifico, successivo all’opposizione e mirato ai documenti in questione.

Il provvedimento del magistrato, quindi, non può essere preventivo e generico, ma deve essere dettagliato, indicando con precisione quali atti possono essere visionati o acquisiti e per quali ragioni. Questo non impedisce l’azione dell’amministrazione finanziaria, ma la obbliga a rispettare regole procedurali più rigorose.

La ratio della decisione si fonda su un equilibrio: da un lato, la tutela della riservatezza e del rapporto fiduciario tra professionista e cliente, garantita dalla Costituzione e da norme deontologiche; dall’altro, la necessità per lo Stato di esercitare il potere di controllo fiscale in modo giuridicamente corretto e non arbitrario. La Cassazione afferma quindi un principio di civiltà giuridica: il potere pubblico deve rispettare i limiti imposti dal diritto, soprattutto quando sono in gioco diritti fondamentali come la privacy, la libertà professionale e la difesa.

Questa interpretazione segna un cambiamento importante anche per la prassi operativa della Guardia di Finanza, che dovrà adattare i suoi metodi investigativi ai nuovi vincoli giurisprudenziali.

Conseguenze pratiche

Le ricadute pratiche della sentenza della Cassazione sono tutt’altro che teoriche: sono immediate, concrete e di enorme rilievo per il mondo delle professioni. L’articolo 7-quinquies dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000) è chiaro: le prove acquisite in violazione di legge sono inutilizzabili in sede di accertamento tributario. Questo significa che, qualora la Guardia di Finanza sequestri documenti senza l’autorizzazione specifica prevista dalla Cassazione, l’intero atto impositivo basato su quei documenti è nullo.

Non si tratta di un principio astratto o di una tutela solo formale. Anche le stesse circolari interne della Guardia di Finanza ribadiscono la necessità di ottenere un provvedimento giudiziario ad hoc nei casi in cui venga eccepito il segreto professionale. Tuttavia, come dimostra il caso esaminato dalla Suprema Corte, le prassi operative non sempre rispettano le regole, causando contenziosi che si trascinano per anni e generano costi economici e danni reputazionali per i professionisti coinvolti.

Questa decisione rappresenta quindi un punto di svolta epocale. Rafforza in modo netto i diritti dei professionisti iscritti ad albi e ordini e sottolinea che il segreto professionale è un confine invalicabile, che lo Stato deve rispettare. Non sarà più possibile per gli organi di controllo effettuare accessi “a sorpresa” negli studi e procedere al sequestro indiscriminato di fascicoli, agende, note interne o appunti contenenti informazioni riservate. Il principio stabilito è chiaro: solo con autorizzazioni specifiche e giustificate si potrà oltrepassare questa barriera.

Una tutela che non protegge solo i professionisti, ma anche i diritti dei loro clienti e la trasparenza dell’intero sistema fiscale.

Nuove regole e cautele operative

La sentenza della Cassazione introduce un cambiamento sostanziale anche nella gestione quotidiana degli studi professionali. Se prima i controlli fiscali da parte della Guardia di Finanza potevano avvenire anche in modo piuttosto invasivo, oggi i professionisti possono contare su una linea di difesa giuridicamente solida: qualsiasi documento contenente dati coperti da segreto professionale non può essere acquisito senza un decreto motivato dell’autorità giudiziaria, successivo all’opposizione. Questo implica, per i professionisti, la necessità di essere informati, pronti e strutturati per opporre in modo corretto l’eccezione al momento dell’accesso.

Sarà quindi fondamentale dotarsi di procedure interne chiare e formazione del personale, affinché anche i collaboratori sappiano come comportarsi in caso di verifiche. La prima regola è: mai opporsi in modo generico, ma indicare puntualmente quali documenti sono coperti da segreto, perché e in che contesto sono stati prodotti. La Guardia di Finanza, dal canto suo, sarà obbligata a interrompere l’attività su quei documenti e chiedere l’autorizzazione giudiziaria.

Inoltre, la sentenza rende ancora più rilevante l’adozione di una corretta tenuta documentale, distinguendo nettamente tra documentazione fiscale e materiale coperto da riservatezza professionale. Questo approccio riduce il rischio di contestazioni e rafforza la posizione del professionista in sede di eventuale contenzioso.

In sintesi, non si tratta solo di un nuovo vincolo per il Fisco, ma di un’occasione per gli studi di rafforzare la compliance e la cultura della legalità, assicurando al tempo stesso una maggiore tutela del rapporto fiduciario con il cliente.

Potere fiscale e diritti del contribuente

La decisione della Cassazione segna anche un importante momento di riflessione sul rapporto tra poteri pubblici e diritti costituzionali. Per anni, il principio della collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria è stato utilizzato anche come giustificazione per attività ispettive molto incisive, talvolta al limite della legalità. Con questa sentenza, invece, la Suprema Corte ristabilisce una gerarchia chiara: i diritti fondamentali del contribuente, come la riservatezza e il segreto professionale, non sono sacrificabili in nome dell’efficienza fiscale.

Questo rappresenta un riequilibrio importante. Non si mette in discussione la legittimità dei controlli fiscali, ma si afferma che devono essere condotti nel rispetto delle garanzie previste dalla legge, soprattutto quando sono in gioco informazioni sensibili. Il messaggio della Corte è inequivocabile: il fine – anche se pubblico e rilevante – non giustifica qualsiasi mezzo.

Il contribuente, soprattutto se professionista, torna quindi al centro del sistema, non più come soggetto passivo da ispezionare, ma come individuo titolare di diritti che lo Stato deve rispettare. Questo orientamento rafforza anche l’idea di uno Stato di diritto, in cui gli abusi di potere vengono riconosciuti e corretti attraverso il controllo giurisdizionale.

In ultima analisi, si può parlare di una vera e propria affermazione della civiltà giuridica nel diritto tributario, che pone le basi per una stagione più trasparente e bilanciata nei rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria.

Strumenti e strategie di tutela

Alla luce della nuova pronuncia della Cassazione, diventa fondamentale per ogni studio professionale adottare un approccio strategico e consapevole per gestire correttamente un accesso fiscale. Il primo strumento di tutela è, ovviamente, la conoscenza della normativa e della giurisprudenza recente, inclusa l’ordinanza n. 17228/2025. Sapere che il sequestro di documenti coperti da segreto professionale è illegittimo senza una specifica autorizzazione del giudice, consente al professionista di opporsi in modo tempestivo e motivato, evitando errori che potrebbero compromettere la validità dell’opposizione.

È consigliabile predisporre una checklist operativa interna che stabilisca come comportarsi in caso di verifica, indicando:

  • chi può interfacciarsi con gli ispettori,
  • come identificare i documenti protetti da segreto,
  • in che modo formalizzare l’opposizione,
  • quando e come chiedere l’intervento di un legale.

Oltre agli aspetti procedurali, anche la gestione documentale deve essere rivista: separare chiaramente i fascicoli dei clienti (contenenti informazioni riservate) dalla documentazione puramente contabile o amministrativa può fare la differenza nel momento in cui viene contestato un sequestro. Meglio ancora se i documenti sensibili sono archiviati con modalità che rendano evidente la loro natura riservata, ad esempio con appositi fascicoli siglati, note di riservatezza o digitalizzazione protetta.

Infine, è sempre utile documentare ogni fase del controllo, anche tramite relazioni interne o PEC, in modo da avere una traccia formale da esibire in caso di successivo contenzioso. Il rispetto delle forme, in questi casi, può diventare lo strumento più efficace di difesa fiscale.

Conclusione

La sentenza n. 17228/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un punto di svolta fondamentale nei rapporti tra professionisti e fisco. Per la prima volta con questa chiarezza, si stabilisce che il segreto professionale non può essere violato da controlli generici, nemmeno se autorizzati preventivamente. Solo un decreto del magistrato, successivo all’opposizione e riferito a documenti specifici, può legittimare l’acquisizione di atti coperti da riservatezza.

In un periodo storico in cui i controlli fiscali si sono intensificati e dove spesso i professionisti si trovano in balia di interpretazioni arbitrarie delle norme, questa sentenza ridisegna i confini del potere ispettivo dello Stato e rafforza la posizione dei contribuenti. Non si tratta di un via libera all’elusione, ma di un richiamo forte al rispetto delle regole e alla necessità di equilibrio tra esigenze erariali e diritti costituzionali.

Per gli studi professionali, questo rappresenta anche un’opportunità: quella di rafforzare la propria organizzazione interna, aggiornare le procedure di gestione documentale, formare il personale e soprattutto conoscere a fondo i propri diritti. Essere preparati significa evitare abusi e prevenire contenziosi, proteggendo non solo sé stessi, ma anche la fiducia dei propri clienti.

Il messaggio della Cassazione è chiaro: la legalità vale per tutti, anche per il Fisco. E chi conosce le regole, oggi più che mai, è in grado di difendersi meglio.

IRES premiale 2025: guida completa alla riduzione dell’aliquota, ai requisiti richiesti e alle cause di decadenza

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L’IRES premiale 2025 rappresenta una delle principali novità fiscali introdotte con la riforma tributaria in Italia e attuata tramite il Decreto Legislativo n. 216/2023. Si tratta di una misura pensata per premiare le imprese che reinvestono gli utili e incrementano l’occupazione, attraverso una riduzione dell’aliquota IRES di 4 punti percentuali, portandola dal 24% al 20%. L’obiettivo è duplice: incentivare la crescita economica e favorire la competitività delle imprese italiane, premiando i comportamenti virtuosi in termini di reinvestimento e creazione di nuovi posti di lavoro.

Il provvedimento riguarda tutti i soggetti passivi IRES (società di capitali e altri enti commerciali), ma solo se rispettano precisi requisiti e adempiono a determinate condizioni, sia in fase di accesso che nel mantenimento dell’agevolazione. La normativa di riferimento, oltre al citato decreto legislativo, è stata ulteriormente specificata con il decreto attuativo MEF pubblicato nel 2024, che ha fornito criteri applicativi dettagliati, inclusi i limiti di investimento, le soglie occupazionali e le cause di decadenza dell’agevolazione.

In un contesto economico caratterizzato da alti costi di finanziamento e pressioni fiscali, la possibilità di abbassare l’aliquota IRES è una leva strategica fondamentale per le imprese che vogliono rafforzare la propria posizione competitiva e crescere in modo sostenibile.

Basi normative dell’IRES premiale

La riduzione dell’IRES prevista per il 2025 è stata introdotta ufficialmente dall’articolo 1, commi da 436 a 444 della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). La misura si applica esclusivamente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi al 2025 per la maggior parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. L’agevolazione consiste in una riduzione dell’aliquota ordinaria IRES dal 24% al 20%, ma non è automatica: è subordinata al rispetto di specifici requisiti e vincoli.

La ratio della norma è chiara: incentivare le imprese a destinare una quota significativa degli utili a investimenti strategici, incrementi occupazionali e finalità di sviluppo sostenibile.

In questo contesto, l’8 agosto 2025 è stato pubblicato il decreto attuativo del MEF, che stabilisce in dettaglio le modalità tecniche di applicazione, tra cui:

  • le modalità di accesso al beneficio fiscale;

  • le tipologie di investimenti ammessi;

  • i vincoli da rispettare per non decadere dall’agevolazione;

  • le esclusioni soggettive e oggettive;

  • le cause di decadenza, anche parziale, dell’IRES ridotta.

Il decreto si coordina con le altre normative fiscali in materia di investimenti, lavoro e incentivi, creando un quadro complesso ma coerente di benefici per chi investe davvero nella crescita e nello sviluppo del proprio business.

Soggetti ammessi ed esclusi

L’agevolazione dell’IRES premiale 2025 è destinata a una platea selezionata di contribuenti.

In base alle indicazioni contenute nel decreto attuativo MEF dell’8 agosto 2025, possono beneficiare della riduzione dell’aliquota IRES le seguenti categorie di soggetti:

  • Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.), società cooperative e mutue assicuratrici residenti nel territorio dello Stato;

  • Enti commerciali residenti, purché producano reddito d’impresa;

  • Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;

  • Enti non commerciali, ma solo per il reddito derivante da attività commerciali esercitate in via non occasionale.

Tuttavia, non tutte le imprese possono accedere al beneficio. Il decreto individua chiaramente alcune esclusioni, che operano per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Nello specifico, restano escluse:

  • le imprese che si trovano in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali di natura liquidatoria (ex D.Lgs. 14/2019, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza);

  • i soggetti che determinano, anche parzialmente, il reddito secondo regimi forfetari;

  • le imprese che, nel 2024, applicano il regime di contabilità semplificata.

Tali esclusioni sono coerenti con la finalità della norma: premiare le imprese strutturate e in espansione, in grado di effettuare investimenti significativi e stabili nel tempo.

Utile, investimenti e occupazione

L’accesso alla riduzione dell’aliquota IRES al 20% non è automatico: richiede il rispetto congiunto di tre condizioni fondamentali, come stabilito dal decreto attuativo MEF dell’8 agosto 2025. Tali condizioni hanno l’obiettivo di assicurare che il beneficio fiscale sia destinato alle imprese che reinvestono realmente gli utili, generano valore economico e aumentano l’occupazione.

1. Accantonamento dell’utile

Almeno l’80% dell’utile 2024 deve essere accantonato in una riserva non distribuibile, anche se destinata a copertura di perdite o ad aumento di capitale. Di questo importo, almeno il 30% (e comunque non meno del 24% dell’utile 2023) deve essere impiegato per realizzare investimenti rilevanti. Un esempio pratico chiarisce il calcolo:

  • Utile 2024: €100 → 80% accantonato = €80 → 30% di €80 = €24;

  • Utile 2023: €150 → 24% = €36.

L’ammontare minimo da investire sarà il maggiore tra i due valori, quindi €36.

2. Investimenti rilevanti

L’impresa deve effettuare investimenti, a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza della dichiarazione dei redditi 2026 (31 ottobre per esercizi solari), in:

  • Beni strumentali “Industria 4.0” o beni immateriali connessi (allegati A e B, L. 232/2016);

  • Beni del piano Transizione 5.0, cioè quelli legati alla riduzione dei consumi energetici (art. 38, DL 19/2024).

L’ammontare minimo degli investimenti è il maggiore tra:

  • il 30% dell’utile accantonato,

  • il 24% dell’utile 2023,

  • €20.000.

3. Incremento della base occupazionale

È inoltre necessario rispettare condizioni legate all’occupazione:

  • il numero di unità lavorative annue nel 2025 non deve diminuire rispetto alla media del triennio precedente (2022–2024);

  • devono essere effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato, pari almeno all’1% dei lavoratori mediamente occupati nel 2024 (e comunque almeno 1 nuovo assunto);

  • l’impresa non deve aver fatto ricorso alla CIG nel 2024 o 2025, salvo eventi eccezionali e non imputabili (es. eventi atmosferici gravi).

Il mancato rispetto anche di una sola di queste condizioni comporta la perdita del beneficio.

Conseguenze fiscali

La fruizione dell’IRES premiale non è priva di rischi: se le condizioni imposte dalla normativa vengono violate dopo l’ottenimento del beneficio, l’impresa decade dall’agevolazione e dovrà restituire la differenza d’imposta risparmiata. Il decreto attuativo dell’8 agosto 2025 stabilisce con precisione le principali cause di decadenza, che agiscono anche a distanza di tempo dalla concessione della riduzione d’aliquota.

Distribuzione anticipata dell’utile accantonato

La prima causa di decadenza si verifica quando l’utile accantonato in riserva – al netto delle eventuali perdite – viene distribuito ai soci entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi entro il 2026 per gli esercizi solari. Tale riserva deve rimanere vincolata, in linea con la logica dell’agevolazione: incentivare il reinvestimento e la capitalizzazione dell’impresa, non la distribuzione dei profitti.

Dismissione o delocalizzazione dei beni agevolati

La seconda causa riguarda gli investimenti rilevanti effettuati per beneficiare della riduzione IRES. Se questi beni:

  • sono dismessi,

  • ceduti a terzi, oppure

  • delocalizzati all’estero,

entro 5 anni dalla loro acquisizione, l’agevolazione decade, salvo che i beni vengano sostituiti con altri aventi analoghe o superiori caratteristiche tecniche e valore. Questo vincolo rafforza l’effettivo radicamento degli investimenti sul territorio italiano, impedendo manovre elusive o speculative.

Restituzione del beneficio in caso di decadenza

In caso di decadenza, l’impresa è tenuta a versare la differenza tra l’IRES ordinaria (24%) e quella ridotta (20%), maggiorata di eventuali interessi, entro il termine di saldo delle imposte relative al periodo in cui si è verificata la violazione. Questo comporta un immediato impatto sulla liquidità aziendale e potenziali sanzioni in caso di ritardi.

Investimenti rilevanti

Per accedere alla riduzione dell’aliquota IRES al 20%, le imprese devono effettuare investimenti che rientrano nella categoria degli “investimenti rilevanti”, come definiti dal decreto attuativo MEF dell’agosto 2025. Due sono le principali tipologie ammesse:

1. Beni “Industria 4.0”

Si tratta di beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, elencati negli allegati A e B della Legge 232/2016. Questi beni devono essere interconnessi e integrati nei sistemi aziendali, contribuendo a digitalizzare e automatizzare i processi produttivi. Rientrano, ad esempio:

  • macchinari intelligenti interconnessi;

  • robot collaborativi (cobot);

  • sistemi di monitoraggio e controllo da remoto;

  • software e piattaforme per la gestione digitale della produzione.

Tali investimenti devono essere effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 ed essere completati entro la scadenza della dichiarazione dei redditi 2026, salvo termini diversi per esercizi non solari.

2. Beni “Transizione 5.0”

Questa seconda categoria riguarda beni funzionali al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, secondo i criteri previsti dall’articolo 38 del Decreto-Legge 19/2024. Per rientrare tra gli investimenti rilevanti, i beni devono:

  • contribuire alla riduzione dei consumi energetici aziendali;

  • essere integrati in un piano certificato di transizione ecologica;

  • rispettare i requisiti tecnici previsti dal piano Transizione 5.0.

Incentivare questi investimenti consente non solo di ottenere il beneficio fiscale, ma anche di accedere ad altri crediti d’imposta o fondi europei, se cumulabili. In tal senso, la sinergia tra IRES premiale e agevolazioni ambientali diventa una leva strategica per la modernizzazione sostenibile dell’impresa.

Strategie operative

L’accesso all’IRES premiale richiede una pianificazione fiscale e finanziaria attenta, poiché la norma impone non solo il rispetto di requisiti tecnici, ma anche una perfetta coerenza temporale tra accantonamento degli utili, realizzazione degli investimenti e incremento occupazionale. Per non incorrere in cause di decadenza o contestazioni, è consigliabile adottare un approccio strutturato, basato su alcuni passaggi chiave.

1. Pianificazione dell’utile e del bilancio 2024

Entro la chiusura dell’esercizio 2024, è fondamentale prevedere una corretta destinazione dell’utile, accantonando almeno l’80% in apposita riserva e rispettando i vincoli di non distribuzione. In questa fase, è essenziale il coinvolgimento del revisore legale e del commercialista per la corretta rilevazione contabile.

2. Definizione anticipata del piano investimenti 2025

Il piano degli investimenti rilevanti (Industria 4.0 o Transizione 5.0) dovrebbe essere approvato entro fine 2024, per consentire alle imprese di avviare le operazioni già a inizio 2025. Occorre considerare anche eventuali tempi tecnici di consegna, installazione e interconnessione dei beni, soprattutto per i macchinari complessi.

3. Gestione della base occupazionale

Le risorse umane devono essere gestite con attenzione, monitorando i dati occupazionali anno per anno e pianificando le nuove assunzioni a tempo indeterminato necessarie per rispettare la soglia minima di incremento (almeno l’1% del personale 2024). In caso di incertezza, è consigliabile effettuare almeno due nuove assunzioni, per restare sopra la soglia.

4. Documentazione e tracciabilità

Tutta la documentazione relativa agli investimenti, alle assunzioni, all’accantonamento degli utili e al rispetto delle condizioni, deve essere tracciata, archiviata e certificabile. In caso di controlli, l’onere della prova ricade sull’impresa beneficiaria.

L’assistenza di un commercialista esperto in fiscalità d’impresa e incentivi diventa cruciale per gestire in modo integrato ogni fase, dalla strategia all’esecuzione, evitando errori che potrebbero costare la perdita dell’intero beneficio.

Conclusione

L’IRES premiale 2025 si configura come una misura innovativa e altamente strategica, pensata per premiare le imprese che scelgono di reinvestire utili, modernizzare la produzione e creare occupazione stabile. A fronte di una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, le imprese sono chiamate a compiere scelte virtuose, con ricadute positive sul tessuto economico nazionale.

Per cogliere appieno l’opportunità, è essenziale comprendere in profondità i requisiti normativi, le tempistiche e i vincoli operativi, adottando un approccio integrato tra pianificazione fiscale, investimenti industriali e gestione delle risorse umane. In questo contesto, il supporto di un commercialista esperto non è solo utile, ma fondamentale per massimizzare i benefici e prevenire il rischio di decadenza.

L’IRES premiale non è una semplice agevolazione, ma un vero e proprio strumento di competitività fiscale, destinato a premiare chi guarda al futuro con una visione di crescita sostenibile, tecnologica e inclusiva.

Rimborso IVA e società di comodo: la Cassazione 2025 applica il diritto UE e cambia le regole

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Nel 2025, la Corte di Cassazione ha segnato una svolta importante nella giurisprudenza fiscale italiana con una sentenza che coinvolge direttamente le società di comodo e il diritto al rimborso dell’IVA. Il principio fondamentale espresso nella decisione è che non si può negare automaticamente il rimborso dell’IVA a una società ritenuta “di comodo” solo sulla base di criteri presuntivi. Secondo la Suprema Corte, una simile prassi è in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, che tutela il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto.

Questa sentenza si allinea a quanto già sancito in più occasioni dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui l’IVA è un’imposta neutra per le imprese e, di conseguenza, ogni restrizione al diritto di detrazione o rimborso deve essere giustificata in modo concreto e non presuntivo.

In sostanza, il solo fatto che una società non abbia superato determinati parametri di operatività (quelli previsti per classificare le società di comodo) non è sufficiente per negare il rimborso dell’IVA. La Cassazione afferma quindi che deve essere il Fisco a provare concretamente l’inesistenza dell’attività economica reale, e non la società a dover dimostrare di essere “attiva”.

Il caso concreto

La sentenza della Corte di Cassazione n. 21887 del 2025 prende spunto da un caso reale che tocca un tema particolarmente delicato per imprese e professionisti fiscali: il diritto al rimborso dell’IVA per una società di comodo. Si trattava di una S.r.l. operante nel settore turistico, che aveva chiesto per l’anno d’imposta 2009 la disapplicazione del regime delle società non operative previsto dall’art. 30 della Legge n. 724/1994.

La richiesta era giustificata da un evento eccezionale: il sequestro penale dell’immobile aziendale destinato all’attività, a causa di presunti abusi edilizi commessi dalla precedente proprietà. Questo evento, completamente indipendente dalla volontà della società, aveva impedito lo svolgimento dell’attività commerciale e dunque la possibilità di raggiungere le soglie minime di ricavi previste dalla normativa anti-elusiva per non essere considerati “di comodo”.

L’Agenzia delle Entrate aveva però negato il rimborso IVA relativo al 2010, ritenendo la società “non operativa”, e quindi soggetta alle limitazioni previste dalla normativa.

In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) aveva accolto le ragioni della società, riconoscendo la natura oggettiva e straordinaria dell’evento. Tuttavia, in secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) ha ribaltato la sentenza, sostenendo che non c’erano prove sufficienti a dimostrare un impedimento insormontabile tale da giustificare la disapplicazione della norma.

Cassazione 2025

A seguito della decisione della CTR sfavorevole, la società ha presentato ricorso in Cassazione, che è stato accolto. Il punto centrale della decisione è rappresentato dal richiamo al diritto dell’Unione Europea, in particolare alla sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 7 marzo 2024 (causa C-341/22 – Feudi di San Gregorio).

In questa pronuncia, la CGUE ha stabilito due principi fondamentali:

  1. Un soggetto passivo IVA non può essere escluso dal diritto alla detrazione o al rimborso solo perché non ha raggiunto soglie minime di ricavi;

  2. Negare il rimborso IVA per il solo motivo dell’insufficienza dei ricavi costituisce una violazione dei principi di neutralità e proporzionalità dell’IVA, cardini della Direttiva 2006/112/CE.

La Corte di Cassazione italiana ha quindi affermato che l’articolo 30 della Legge 724/1994, che disciplina le società di comodo, deve essere disapplicato ogniqualvolta produca effetti in contrasto con i principi e le tutele garantite dal diritto comunitario.

Il compito del giudice tributario, secondo la Suprema Corte, non può limitarsi alla verifica delle soglie numeriche previste dalla legge nazionale, ma deve accertare se la società ha effettivamente svolto operazioni rilevanti ai fini IVA, anche in assenza di risultati economici apprezzabili.

La prova dell’effettivo esercizio di attività economica resta necessaria, come stabilito dall’art. 9 della Direttiva IVA, ma non può essere sostituita da presunzioni assolute basate solo sui ricavi.

Implicazioni 

La sentenza della Cassazione n. 21887/2025 apre una nuova fase nei rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria, soprattutto in relazione alle società di comodo e al diritto al rimborso dell’IVA. Il messaggio è chiaro: non è più possibile negare il rimborso IVA in modo automatico e generalizzato solo perché una società non supera le soglie di operatività previste dalla normativa italiana.

Per i professionisti fiscali e i consulenti aziendali, questo comporta un cambio di strategia nella gestione delle contestazioni. In primo luogo, sarà fondamentale documentare con precisione l’effettiva esistenza dell’attività economica, anche quando questa non genera ricavi consistenti o appare stagnante per ragioni oggettive (come nel caso del sequestro penale dell’immobile).

In secondo luogo, le imprese potranno far valere direttamente la prevalenza del diritto UE di fronte ai giudici tributari, chiedendo la disapplicazione dell’art. 30 della L. 724/1994 quando ne derivino effetti restrittivi ingiustificati.

In sede di accertamento e contenzioso, si rafforza il ruolo del principio di proporzionalità e del diritto alla detrazione, che non può essere sacrificato sull’altare di presunzioni anti-elusive. L’amministrazione finanziaria dovrà quindi motivare con maggiore rigore eventuali dinieghi, producendo prove specifiche di inattività reale o di abusi.

Questa svolta giurisprudenziale non elimina i controlli, ma impone un approccio più equilibrato e coerente con la normativa comunitaria, a tutto vantaggio della certezza del diritto.

Normativa nazionale vs diritto comunitario

La pronuncia della Cassazione del 2025 evidenzia un conflitto non più sostenibile tra la normativa italiana sulle società non operative e i principi sanciti dal diritto dell’Unione Europea, in particolare nella Direttiva IVA 2006/112/CE. Questo scontro giuridico ruota attorno a un punto cardine: la neutralità dell’IVA, ovvero il diritto, per qualsiasi soggetto passivo, di detrarre o ottenere il rimborso dell’imposta pagata sugli acquisti legati alla propria attività.

In Italia, la disciplina prevista dall’art. 30 della Legge 724/1994 introduce una presunzione legale assoluta di inattività economica basata su parametri numerici (ricavi, asset, costi), il cui mancato superamento fa automaticamente scattare restrizioni, tra cui:

  • l’impossibilità di compensare o richiedere il rimborso dell’IVA;

  • l’applicazione di redditi minimi presunti.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza europea, queste presunzioni violano i principi fondamentali di proporzionalità, effettività e neutralità dell’imposizione indiretta. La Corte di Giustizia ha più volte ribadito che il diritto alla detrazione o al rimborso non può essere negato in assenza di frode o abuso dimostrati. Il solo dato contabile, quindi, non è sufficiente a giustificare la negazione di un diritto riconosciuto a livello comunitario.

Questa divergenza obbliga i giudici nazionali a disapplicare le norme interne quando risultano in contrasto con quelle europee, in forza del principio del primato del diritto UE, sancito anche dalla nostra Costituzione (art. 117, comma 1).

Come tutelare il diritto al rimborso IVA

Con il nuovo orientamento sancito dalla Cassazione nel 2025, le imprese classificate come “di comodo” avranno finalmente strumenti concreti per difendere il proprio diritto al rimborso IVA, anche in presenza di ricavi sotto le soglie minime previste dall’art. 30 della L. 724/1994.

Per le aziende coinvolte in accertamenti fiscali o contenziosi, e per i professionisti che le assistono, diventano essenziali alcune strategie difensive mirate:

  1. Dimostrare l’effettivo svolgimento di attività economica, anche se non profittevole, mediante:

    • contratti attivi;

    • fatture emesse;

    • documentazione bancaria;

    • pagamenti IVA periodici;

    • eventuali cause oggettive che abbiano ostacolato la piena operatività (es. sequestro, pandemia, crisi di settore).

  2. Richiamare la giurisprudenza europea, in particolare la sentenza CGUE Feudi di San Gregorio (C-341/22), e la recente ordinanza Cassazione 21887/2025, per chiedere la disapplicazione della norma interna.

  3. Contestare l’uso esclusivo di presunzioni legali, sottolineando l’assenza di una prova specifica da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito a un’eventuale simulazione o abuso.

  4. Evidenziare il principio di proporzionalità: il diniego totale del rimborso IVA, in assenza di frode o evasione, risulta sproporzionato rispetto all’obiettivo di contrasto all’elusione.

La nuova giurisprudenza apre anche la strada a richieste di rimborso pregresse, per contribuenti che si sono visti negare il diritto negli anni passati, qualora sussistano i presupposti per una revisione.

Agenzia delle Entrate

La sentenza n. 21887/2025 della Cassazione rappresenta non solo un monito per i giudici tributari, ma anche una correzione di rotta per l’Agenzia delle Entrate. Le modalità con cui finora venivano gestite le società non operative, in particolare con riferimento al diniego automatico del rimborso dell’IVA, non sono più compatibili con l’ordinamento dell’Unione Europea.

D’ora in avanti, l’Agenzia dovrà modificare i propri orientamenti interni e le prassi accertative, spostando l’attenzione dal mero dato numerico (come il mancato superamento dei ricavi minimi) alla verifica sostanziale dell’attività economica svolta dal contribuente.

In concreto, questo comporta:

  • una necessità di motivazione più approfondita negli atti di diniego;

  • l’onere di fornire prove concrete in caso di contestazioni legate all’operatività della società;

  • la riduzione dell’uso di presunzioni assolute, in favore di un’analisi caso per caso.

Inoltre, potrebbero essere necessari interventi normativi per adeguare la disciplina delle società di comodo ai principi europei, introducendo ad esempio presunzioni relative o meccanismi di verifica più flessibili e coerenti con la realtà aziendale.

La Cassazione ha dunque tracciato una strada che impone una revisione strutturale dell’approccio anti-elusione, più rispettosa dei diritti dei contribuenti e dei principi cardine dell’IVA. Se non si interverrà in modo sistemico, si rischia un’ondata di contenziosi e, soprattutto, nuove bocciature in sede europea.

Rimborsi IVA negati in passato

Uno degli effetti più rilevanti della sentenza della Cassazione n. 21887/2025 riguarda la possibile riapertura di casi già chiusi, nei quali il rimborso IVA era stato negato a imprese ritenute “di comodo”. In molti casi, il rigetto si era basato unicamente sul mancato superamento dei parametri di operatività previsti dalla legge 724/1994, senza una valutazione sostanziale della reale attività dell’impresa.

Ora, grazie al principio del primato del diritto europeo e all’interpretazione vincolante della CGUE, le società che hanno subito un diniego potrebbero valutare di impugnare in autotutela il provvedimento, oppure di presentare ricorso straordinario se rientrano nei termini. Inoltre, se è pendente un contenzioso, è possibile produrre la nuova giurisprudenza a proprio favore, anche in secondo grado o in Cassazione.

Occorre però considerare con attenzione alcuni aspetti:

  • se il rigetto del rimborso è divenuto definitivo (es. per mancata impugnazione nei termini), è più difficile ottenere la riapertura, salvo errori evidenti o sopravvenute sentenze favorevoli assimilabili;

  • i termini di decadenza per la richiesta del rimborso IVA devono essere ancora validi (tipicamente 2 anni dalla data del versamento);

  • è necessario dimostrare comunque l’effettiva attività economica, anche se con ricavi contenuti.

In conclusione, si apre una finestra importante per recuperare crediti IVA ingiustamente negati, ma servono analisi tecniche dettagliate e il supporto di un commercialista esperto in contenzioso tributario.

Considerazioni finali  

La sentenza della Cassazione n. 21887/2025 segna un cambio di paradigma nell’approccio fiscale italiano alle società di comodo. La Corte ha chiaramente stabilito che la normativa interna non può sacrificare il diritto al rimborso IVA in nome di presunzioni rigide e automatiche. Quando la normativa nazionale si scontra con quella europea, prevale il diritto dell’Unione e i giudici tributari italiani sono chiamati a disapplicare le disposizioni interne in contrasto con i principi comunitari.

Questo nuovo orientamento restituisce certezza e giustizia fiscale a migliaia di imprese, spesso penalizzate da fattori estranei alla loro volontà, e costrette a subire il doppio danno dell’inattività e della negazione del credito IVA. Si ristabilisce così un equilibrio più equo tra le esigenze di contrasto all’elusione e il rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, come la neutralità dell’IVA e la proporzionalità delle misure fiscali.

Il futuro richiederà un adeguamento normativo e interpretativo da parte dell’amministrazione finanziaria, che dovrà abbandonare automatismi e presunzioni in favore di un’analisi concreta dell’attività economica svolta. Nel frattempo, le imprese potranno tutelarsi meglio, presentando documentazione adeguata e facendo valere la giurisprudenza europea nei contenziosi.

Chi è stato penalizzato in passato potrà, con l’assistenza di un esperto, verificare se ci sono margini per ottenere giustizia e rimborsi negati. In un sistema fiscale che vuole dirsi moderno, non può esserci spazio per presunzioni assolute che ledono diritti riconosciuti a livello europeo.

IVA al 4% su infissi e barriere architettoniche: quando si applica e cosa dice l’Agenzia delle Entrate

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A beautiful view of a blue lake captured from the inside of a villa

L’acquisto e la sostituzione degli infissi in ambito edilizio è un tema caldo, soprattutto quando si tratta di capire quali aliquote IVA si possono applicare e in quali casi si ha diritto a una detrazione fiscale o a un’agevolazione IVA. Una delle agevolazioni più vantaggiose è sicuramente l’IVA agevolata al 4%, prevista in alcuni casi di interventi legati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire in quali situazioni si possa effettivamente applicare questa aliquota agevolata, con una distinzione fondamentale tra due tipologie di contratto: la vendita con posa in opera e l’appalto per lavori edilizi. Due formule che, pur potendo apparire simili per il contribuente, hanno conseguenze fiscali molto diverse.

Ma quando si può davvero applicare l’IVA al 4% per la sostituzione degli infissi? Quali sono le condizioni necessarie e come bisogna procedere per non incorrere in errori che possono portare a contestazioni fiscali? Questo articolo ti guiderà tra normative, sentenze e risposte dell’Agenzia delle Entrate, aiutandoti a fare chiarezza e a sfruttare al meglio le agevolazioni fiscali.

 l’IVA agevolata al 4% 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento con la risposta all’interpello n. 212 del 2025, in merito all’applicabilità dell’IVA agevolata al 4% per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche. Secondo l’orientamento ufficiale dell’Amministrazione finanziaria, l’aliquota ridotta può essere applicata esclusivamente ai contratti di appalto. Restano quindi escluse le forniture con posa in opera, anche se i prodotti installati – come gli infissi – rispettano pienamente le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 236/1989, il riferimento normativo cardine in materia di accessibilità e adattabilità degli edifici.

Il punto centrale è la natura del rapporto contrattuale: solo l’appalto, in cui il fornitore assume l’obbligo di realizzare un’opera complessa (e non solo di vendere e installare un bene), consente l’accesso all’agevolazione fiscale al 4%. In tutti gli altri casi, anche se si parla di interventi migliorativi dal punto di vista dell’accessibilità, l’IVA sarà applicata nella misura ordinaria del 22%, o eventualmente al 10% qualora l’intervento rientri tra quelli di manutenzione straordinaria.

Questo chiarimento impone un’attenta valutazione da parte di contribuenti, imprese e professionisti: la corretta formulazione del contratto può fare la differenza tra un significativo risparmio fiscale e l’applicazione dell’IVA ordinaria. Un errore formale, come il semplice acquisto di infissi con posa in opera senza inquadramento in un appalto vero e proprio, può costare caro in termini di imposte.

Il quesito all’ADE

L’interpello n. 212 del 2025 trae origine da un quesito posto da una società attiva nel settore del bricolage e della vendita al dettaglio di materiali edilizi. L’azienda ha richiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se fosse possibile applicare l’IVA agevolata al 4%, prevista dall’art. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972, anche nel caso di fornitura con posa in opera di infissi. Gli infissi in questione erano conformi ai requisiti tecnici del D.M. 236/1989, quindi idonei a contribuire all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Secondo la società istante, il beneficio dell’aliquota ridotta dovrebbe essere esteso anche a questa tipologia di operazione, pur non configurandosi come un contratto di appalto in senso stretto. La motivazione si basava su una lettura sostanzialista della norma: se lo scopo dell’intervento è effettivamente quello di favorire l’accessibilità e l’inclusione abitativa, allora dovrebbe essere considerato meritevole dell’agevolazione fiscale, a prescindere dalla forma contrattuale adottata.

La posizione dell’azienda, tuttavia, si scontra con l’interpretazione formale adottata dall’Agenzia, che  fa una netta distinzione tra appalto e cessione di beni con posa, focalizzandosi sull’inquadramento giuridico dell’operazione più che sull’obiettivo funzionale dell’intervento.

Questa divergenza tra intento sociale della norma e interpretazione fiscale restrittiva è al centro del dibattito e rappresenta una criticità che contribuenti e operatori devono tenere presente nella pianificazione degli interventi.

Il chiarimento dell’Agenzia

Nella risposta all’interpello n. 212/2025, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito un principio fondamentale: l’aliquota IVA agevolata al 4%, prevista per gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche, può essere applicata esclusivamente alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto. Questo limite deriva da una precisa previsione normativa, contenuta nell’art. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972.

Il punto centrale del chiarimento riguarda la distinzione tra contratto di appalto e vendita con posa in opera. L’Agenzia precisa che questa distinzione va valutata in base alla causa contrattuale: se il contratto è finalizzato principalmente alla cessione di un bene, e la posa è solo strumentale all’utilizzo del prodotto, allora si tratta di vendita con posa in opera, e non è applicabile l’aliquota al 4%.

Diversamente, si configura un contratto di appalto quando l’obiettivo dell’operazione è la realizzazione di un’opera complessa, che comporti un risultato nuovo e diverso rispetto alla semplice fornitura del bene. È questo l’unico caso in cui è possibile applicare l’aliquota IVA ridotta.

Nel caso specifico analizzato, l’Agenzia ha concluso che la fornitura di infissi standard prodotti e commercializzati dalla società istante, anche se accompagnata dalla posa in opera, non costituisce un appalto, ma una cessione di beni con servizio accessorio. Pertanto, l’aliquota applicabile è quella ordinaria (22%), salvo eccezioni legate a interventi di manutenzione straordinaria che potrebbero rientrare nell’aliquota al 10%.

Appalto o vendita con posa

Capire se un intervento rientra in un contratto di appalto o in una semplice vendita con posa in opera è fondamentale per applicare correttamente le agevolazioni fiscali, in particolare l’IVA al 4% per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Ma nella pratica quotidiana, la distinzione non è sempre così netta. Esistono però alcuni criteri oggettivi e indicatori concreti che aiutano a identificare la natura giuridica del contratto.

Nel caso di vendita con posa in opera, l’elemento centrale è la fornitura del bene, ad esempio degli infissi preconfezionati, prodotti in serie e adattati in loco con minime personalizzazioni. Qui, la posa in opera è accessoria, cioè serve solo a rendere utilizzabile il bene stesso. Un contratto simile ha natura di compravendita, e quindi soggiace all’IVA ordinaria al 22%, o al 10% in caso di manutenzione straordinaria.

Nel caso invece di contratto di appalto, l’impresa si assume l’obbligo di realizzare un’opera su misura, con un risultato complessivo che va oltre la mera fornitura di un prodotto. Ad esempio, la progettazione, realizzazione e installazione personalizzata di infissi integrati con automazioni o con soluzioni specifiche per soggetti con disabilità può configurare un appalto. In questi casi, se l’intervento è volto alla rimozione di barriere architettoniche, si può legittimamente applicare l’IVA al 4%.

Un ulteriore elemento da considerare è la responsabilità dell’esecutore: nel contratto di appalto, il fornitore risponde dell’intera realizzazione dell’opera; nella vendita con posa, invece, prevale l’aspetto commerciale.

Il ruolo del D.M. 236/1989

Il Decreto Ministeriale 236 del 1989 è il riferimento tecnico principale in materia di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati e pubblici. Stabilisce le caratteristiche tecniche che devono avere gli elementi edilizi – tra cui porte, finestre, infissi, maniglie, automazioni – per poter essere considerati funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche. Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la conformità al D.M. 236/1989, da sola, non basta per accedere all’IVA agevolata al 4%.

Questo punto è cruciale: anche se un infisso rispetta pienamente tutte le specifiche tecniche del decreto (larghezza, manovrabilità, facilità di apertura, assenza di dislivelli, ecc.), ciò non significa automaticamente che la fornitura rientri tra quelle agevolabili. Il rispetto delle norme tecniche è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Occorre infatti che l’intervento sia inserito in un contratto di appalto il cui oggetto sia proprio la realizzazione di opere finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il rischio per contribuenti e imprese è quello di confondere l’idoneità tecnica del prodotto con il diritto all’agevolazione fiscale. La legge, invece, impone un doppio requisito: caratteristiche conformi al D.M. 236/1989 e forma contrattuale idonea (appalto). In mancanza di uno dei due, l’aliquota agevolata non può essere applicata.

Per questo motivo, è fondamentale una valutazione preventiva del contratto e della documentazione tecnica, in modo da non incorrere in errori che potrebbero generare accertamenti fiscali o obblighi di versamento dell’IVA non corrisposta.

Vantaggi fiscali 

L’IVA agevolata al 4% rappresenta un importante strumento di risparmio fiscale per cittadini, condomìni e imprese che intendono effettuare interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche. Quando correttamente applicata può generare risparmi significativi sia in termini di costo diretto dell’intervento, sia nel cash flow complessivo del committente.

Per fare un esempio concreto: su un lavoro da 20.000 euro, l’IVA ordinaria al 22% comporta un aggravio di 4.400 euro, mentre con l’IVA al 4% il carico fiscale si riduce a soli 800 euro. Una differenza di 3.600 euro, che può fare la differenza nella pianificazione e realizzazione di interventi accessibili. Questo è particolarmente rilevante per famiglie con persone disabili, anziani o per chi desidera rendere più accessibile la propria abitazione con investimenti mirati.

Non solo: l’IVA al 4% può essere combinata con altri bonus fiscali, come la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche (introdotta dalla Legge di Bilancio 2022), o con il bonus ristrutturazioni al 50%, a condizione che gli interventi rientrino nei parametri previsti.

Tuttavia, la fruizione dell’aliquota agevolata impone estrema attenzione nella redazione dei contratti, nella descrizione dell’intervento e nella raccolta della documentazione tecnica e fiscale. Affidarsi a professionisti esperti è spesso l’unico modo per non perdere il beneficio e per evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Contratto di appalto 

Per ottenere in modo legittimo l’applicazione dell’IVA agevolata al 4%, è fondamentale che l’intervento sia regolato da un contratto di appalto ben strutturato, che rispetti i requisiti previsti dalla normativa fiscale e civilistica. Questo passaggio è tutt’altro che formale: la forma contrattuale incide direttamente sulla possibilità di applicare l’aliquota ridotta, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 212/2025.

Ma cosa deve contenere un contratto di appalto per essere considerato tale agli occhi del fisco? Innanzitutto, è necessario che il committente affidi all’appaltatore la realizzazione di un’opera, e non solo la fornitura di beni.

Il contratto deve descrivere in modo chiaro:

  • la natura dell’opera da eseguire (ad esempio: “rimozione e sostituzione di infissi con dispositivi automatici per agevolare l’accesso a soggetti disabili”);

  • l’obiettivo dell’intervento, legato al superamento delle barriere architettoniche;

  • le caratteristiche tecniche conformi al D.M. 236/1989;

  • l’assunzione di responsabilità dell’appaltatore sul risultato dell’opera.

È altresì consigliabile allegare al contratto la relazione tecnica dell’intervento, eventualmente redatta da un professionista abilitato, che attesti la finalità dell’opera e la conformità ai criteri di accessibilità.

Infine, è opportuno evitare formule ambigue come “fornitura con posa” se si intende effettivamente qualificare l’intervento come appalto. L’uso di una terminologia imprecisa può portare l’Agenzia delle Entrate a riclassificare il contratto come vendita, facendo così decadere il diritto all’aliquota ridotta.

Errori da evitare 

Nonostante la possibilità di accedere a un’aliquota IVA estremamente vantaggiosa, molti contribuenti e operatori del settore commettono errori formali o sostanziali che compromettono la fruizione dell’agevolazione al 4%. Errori che, se non gestiti correttamente, possono sfociare in recuperi d’imposta, sanzioni e interessi, oltre a perdere il vantaggio economico dell’agevolazione.

Il primo errore più diffuso è considerare automaticamente agevolabile qualsiasi fornitura con posa in opera di infissi rispondenti ai criteri del D.M. 236/1989, senza valutare la reale natura contrattuale dell’intervento. Come chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate, solo un contratto di appalto vero e proprio permette l’applicazione del 4%. Se la prestazione si configura come vendita con posa, si ricade inevitabilmente nell’aliquota ordinaria o, al massimo, nel 10%.

Un altro errore frequente è l’assenza di documentazione tecnica che dimostri chiaramente la destinazione dell’intervento al superamento delle barriere architettoniche. Senza un progetto, una relazione tecnica o una perizia che certifichi lo scopo dell’opera, anche un contratto formalmente corretto potrebbe non bastare.

Infine, è importante evitare di utilizzare fatture cumulative o troppo generiche. Le descrizioni devono essere dettagliate e coerenti con il contratto e la documentazione allegata. Frasi vaghe come “fornitura e installazione infissi” potrebbero essere interpretate come una semplice vendita.

In sintesi: precisone formale, coerenza documentale e corretta impostazione contrattuale sono i tre pilastri per beneficiare legalmente dell’IVA al 4%.

Conclusione

La possibilità di applicare l’IVA agevolata al 4% per la sostituzione o installazione di infissi nell’ambito di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche è una grande opportunità di risparmio, ma è anche un terreno tecnico e normativo complesso, che richiede precisione e consapevolezza.

Come abbiamo visto, il beneficio fiscale non dipende solo dalle caratteristiche tecniche del prodotto, ma è strettamente legato alla tipologia contrattuale. Solo in presenza di un contratto di appalto specifico e ben redatto è possibile applicare l’IVA al 4%, anche se gli infissi installati sono perfettamente conformi al D.M. 236/1989.

Per imprese, installatori, tecnici e privati cittadini è quindi essenziale affidarsi a consulenti fiscali e legali esperti, capaci di strutturare correttamente i documenti contrattuali, curare la parte tecnica e gestire con precisione la documentazione fiscale e contabile. Un piccolo errore di forma può comportare la perdita dell’agevolazione, oltre a potenziali sanzioni in caso di accertamento.

In un contesto normativo in costante aggiornamento e con l’Agenzia delle Entrate sempre più attenta al rispetto formale delle disposizioni, la corretta pianificazione fiscale è la chiave per accedere ai vantaggi fiscali senza rischi.

Un approccio preventivo e professionale consente non solo di risparmiare, ma anche di contribuire a una maggiore accessibilità e inclusione sociale, che è l’obiettivo primario della normativa agevolata.

Nuova flat-tax italiana da 200.000 euro: tutto quello che c’è da sapere

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L’Italia rilancia la sua sfida nella competizione fiscale globale con una novità che fa discutere: il Decreto Legge n. 113/2024 ha raddoppiato a 200.000 euro l’imposta sostitutiva prevista per i redditi prodotti all’estero dai cosiddetti “nuovi residenti”, ovvero individui ad alto patrimonio che trasferiscono la propria residenza fiscale nel nostro Paese. La modifica, in vigore dal 10 agosto 2024, aggiorna il regime agevolato introdotto con l’art. 24-bis del TUIR, trasformandolo in un potente strumento di attrazione per i “paperoni” stranieri.

Contrariamente a quanto si poteva temere, il raddoppio dell’imposta non ha scoraggiato gli ingressi: anzi, i dati mostrano un aumento costante di soggetti facoltosi che scelgono l’Italia come nuova base fiscale. Il nostro Paese si piazza ora tra le mete più ambite dai milionari in fuga da sistemi fiscali più esosi, alle spalle solo di Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti.

Ma non mancano le ombre: secondo la Corte dei Conti, il regime solleva problemi di trasparenza e tracciabilità, con effetti controversi anche sul mercato immobiliare delle grandi città italiane.

L’articolo che segue analizza in dettaglio funzionamento, requisiti, opportunità e rischi di questa flat-tax rinnovata, cercando di rispondere a una domanda cruciale: si tratta di una misura efficace per attrarre capitali e investimenti, o di un privilegio poco sostenibile a vantaggio di pochi?

Nuova flat-tax italiana 

Il Decreto Legge n. 113 del 2024 ha segnato una svolta nella fiscalità italiana per gli stranieri ad alto reddito. Con la modifica dell’art. 24-bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), è stato raddoppiato a 200.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero per i cosiddetti “nuovi residenti”, persone fisiche ad alto patrimonio che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia. La novità normativa è entrata in vigore a partire dal 10 agosto 2024, e si applica esclusivamente a chi ha effettuato il cambio di residenza dopo tale data.

La misura, fin dalla sua introduzione originaria nel 2017, ha avuto lo scopo di attrarre in Italia individui facoltosi – imprenditori internazionali, celebrities, grandi investitori – promettendo in cambio un sistema fiscale ultra-semplificato e agevolato. Oggi, con la soglia dell’imposta sostitutiva raddoppiata, il regime si rivolge ancor più marcatamente a una platea di ultra-ricchi, senza però che questo aumento abbia causato un calo negli ingressi: anzi, secondo i primi dati disponibili, il numero dei “paperoni” che scelgono l’Italia è in continua crescita.

Eppure, non mancano le critiche. La Corte dei Conti solleva preoccupazioni su trasparenza e tracciabilità dei benefici economici concreti derivanti da questa agevolazione fiscale.

L’incentivo, quindi, è davvero utile per l’economia reale o rischia di rimanere un favore a vantaggio di pochi privilegiati?

Chi può accedere 

Il regime di flat-tax per i nuovi residenti, introdotto nel 2017 e modificato dal decreto Omnibus n. 113/2024, rappresenta una soluzione estremamente vantaggiosa per i cosiddetti “paperoni” che intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia. Ma chi può effettivamente accedere a questo trattamento di favore?

La norma stabilisce che possono beneficiare dell’imposta sostitutiva le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR, a condizione di non essere state fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti all’inizio del regime agevolato. Il nuovo importo della flat-tax è stato portato a 200.000 euro l’anno, applicabile esclusivamente sui redditi prodotti all’estero: i redditi di fonte italiana, infatti, continuano a essere tassati secondo le aliquote IRPEF ordinarie.

L’adesione al regime agevolato avviene nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia, oppure in quella immediatamente successiva. In alternativa, è possibile presentare un’interpellanza all’Agenzia delle Entrate per verificare anticipatamente la sussistenza dei requisiti: una procedura consigliabile, data la complessità dei criteri da rispettare.

L’istanza di interpello va indirizzata alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate e deve essere corredata da una dettagliata check-list e documentazione di supporto. Tra le informazioni richieste: i dati anagrafici del richiedente, la sua residenza pregressa, l’elenco dei Paesi in cui intende non applicare l’opzione, e la prova della sua non-residenza fiscale in Italia nei 9 anni precedenti.

Flat-tax estendibile ai familiari

Una delle peculiarità più interessanti della flat-tax per i nuovi residenti riguarda la possibilità di estendere i benefici anche ai familiari, rendendo il trasferimento in Italia ancora più appetibile per gli individui ad alto patrimonio. A patto, ovviamente, che anche i familiari rispettino gli stessi requisiti di residenza fiscale: non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti.

Per ciascun familiare incluso nel regime, l’importo della flat-tax è fissato in 25.000 euro annui – una somma significativamente più bassa rispetto ai 200.000 euro previsti per il contribuente principale. L’estensione deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il familiare trasferisce la residenza in Italia, oppure nella successiva.

Dal punto di vista operativo, l’imposta sostitutiva (sia quella da 200.000 euro, sia quella ridotta per i familiari) deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del saldo IRPEF, utilizzando il modello F24 con elementi identificativi e il codice tributo “NRPP”. È importante sapere che non è ammesso il ravvedimento operoso: chi dimentica di versare l’imposta perde il beneficio del regime agevolato.

La flat-tax si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo revoca, decadenza o cessazione volontaria. Tuttavia, non può durare più di 15 anni: trascorso questo periodo, il contribuente torna automaticamente al regime fiscale ordinario italiano. Un arco temporale che consente di pianificare con ampio margine investimenti, acquisti immobiliari o strategie successorie.

Investitori milionari

L’innalzamento a 200.000 euro della flat-tax per i nuovi residenti non è un caso isolato, ma fa parte di una strategia più ampia volta a rendere l’Italia competitiva sul piano internazionale nella “caccia ai milionari”. L’obiettivo dichiarato del legislatore è quello di incentivare l’arrivo di individui ad alto reddito, spingendoli a spostare anche i propri capitali e investimenti nel nostro Paese.

In un contesto in cui la mobilità fiscale internazionale è sempre più fluida, l’Italia cerca così di posizionarsi tra le giurisdizioni fiscalmente più attraenti, al pari di nazioni come Svizzera, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e Portogallo. E i primi numeri sembrano dare ragione al legislatore: secondo le previsioni aggiornate al 2025, oltre 142.000 milionari nel mondo cambieranno residenza fiscale, e di questi circa 3.600 sceglieranno proprio l’Italia. Solo Emirati Arabi Uniti (9.800) e Stati Uniti (7.500) attireranno più “High Net Worth Individuals”.

Questo successo si deve anche alla reputazione crescente del Belpaese: il nostro clima, il patrimonio artistico e culturale, l’enogastronomia e lo stile di vita costituiscono un potente elemento di attrattività. La flat-tax diventa quindi una leva fiscale che sfrutta un “brand Italia” già molto forte, fungendo da catalizzatore per la ricollocazione di ricchezze estere.

Tuttavia, se il raddoppio della tassa non ha scoraggiato i nuovi ingressi c’è chi ritiene che si sarebbe potuto osare ancora di più, magari introducendo meccanismi di incentivazione aggiuntiva per chi investe in imprese italiane o in asset produttivi.

Le critiche della Corte dei Conti

Nonostante il successo apparente del regime agevolato, la Corte dei Conti ha espresso forti perplessità sulla reale efficacia economica della flat-tax per i nuovi residenti. Il punto critico principale riguarda la mancanza di trasparenza e tracciabilità dei benefici per l’economia italiana: non esiste infatti un sistema di monitoraggio efficace che permetta di valutare quanti capitali effettivamente siano stati investiti in Italia, né l’impatto diretto sulle imprese, sull’occupazione o sull’innovazione.

Il rischio, secondo i magistrati contabili, è quello di aver creato un vantaggio fiscale molto generoso senza reali contropartite concrete, se non un incremento della domanda di beni di lusso e immobili di pregio. In effetti, uno degli effetti collaterali più visibili si è già manifestato nelle principali città italiane, con l’aumento vertiginoso dei prezzi immobiliari, in particolare a Milano. Qui l’arrivo di nuovi residenti ad alto reddito – spesso accompagnati da investitori internazionali – ha portato a un’impennata dei prezzi delle case e degli affitti, aggravando il fenomeno di esodo delle classi medie e dei residenti storici.

Il problema si amplifica ulteriormente perché Milano è anche oggetto di agevolazioni fiscali dedicate ai fondi immobiliari, creando un “doppio incentivo” che ha spinto alle stelle la speculazione immobiliare. L’effetto combinato del regime agevolato e della deregulation finanziaria locale ha portato a un crescente malcontento sociale e a un’evidente polarizzazione economica tra chi può permettersi di abitare in città e chi è costretto a spostarsi altrove.

In questo contesto, molti esperti chiedono una revisione più equilibrata del sistema, capace di attrarre investimenti esteri senza penalizzare il tessuto urbano e sociale locale.

Durata del regime

Il regime opzionale della flat-tax per nuovi residenti, come previsto dall’art. 24-bis del TUIR, non è permanente: ha una durata massima prestabilita e può cessare anche anticipatamente in presenza di specifiche condizioni. In particolare, il beneficio può essere fruito per un massimo di 15 anni, decorrenti dal periodo d’imposta in cui ha effetto l’opzione. Superato questo limite temporale, il contribuente rientra automaticamente nel regime ordinario IRPEF, senza possibilità di rinnovo o proroga.

Tuttavia, la normativa contempla anche tre diverse ipotesi di interruzione anticipata del regime:

  1. Revoca volontaria da parte del contribuente, esercitabile in qualsiasi momento mediante apposita comunicazione.

  2. Decadenza automatica, ad esempio in caso di mancato pagamento dell’imposta sostitutiva entro i termini stabiliti (senza possibilità di ravvedimento).

  3. Cessazione per perdita dei requisiti, come il rientro effettivo in Italia prima del previsto periodo minimo di residenza all’estero o altre situazioni che modificano il presupposto giuridico dell’opzione.

In tutti questi casi, la fuoriuscita dal regime ha effetto immediato e implica l’assoggettamento a tassazione ordinaria, con tutte le conseguenze del caso in termini di accertamenti, adempimenti e controlli fiscali. Di conseguenza, è fondamentale che il contribuente pianifichi con attenzione la propria permanenza nel regime e rispetti scrupolosamente tutte le scadenze e condizioni previste dalla norma.

Inoltre, poiché l’adesione è tacitamente rinnovata di anno in anno, è necessario che anche gli obblighi documentali e di comunicazione siano gestiti con precisione, evitando omissioni che potrebbero costare molto caro.

Concorrenza fiscale tra Stati

L’introduzione (e il recente potenziamento) della flat-tax italiana per nuovi residenti non può essere letta solo in chiave nazionale: si inserisce infatti in un contesto di crescente competizione fiscale tra Stati, tutti alla ricerca di nuove entrate e investimenti attraverso l’attrazione di soggetti ad alto patrimonio. Non è un caso che molti Paesi abbiano strutturato regimi simili o addirittura più aggressivi.

Portogallo, Grecia, Regno Unito (con il vecchio regime dei “non-domiciled”) e Malta sono solo alcuni esempi di giurisdizioni che offrono trattamenti fiscali privilegiati per chi porta con sé ricchezza, asset finanziari e spese di lusso. La Svizzera, in particolare, ha da anni un sistema simile basato su forfettari e imposizione “per spesa”, che ha reso il Paese una delle mete fiscali più ambite in Europa. Gli Emirati Arabi Uniti, invece, offrono un’esenzione totale da imposte personali, condizione che li rende irresistibili per molti top manager e imprenditori globali.

In questo scenario, la flat-tax italiana da 200.000 euro si posiziona in una fascia intermedia: meno competitiva di alcune soluzioni a imposta zero, ma più solida e “giustificabile” in ottica europea. Il vantaggio competitivo dell’Italia sta nella combinazione tra lifestyle, fiscalità e accesso al mercato UE.

Va però detto che la competizione fiscale globale solleva anche problemi etici e di equità, dato che spesso si crea un dualismo tra contribuenti ordinari e super-ricchi, con trattamenti radicalmente diversi. Una sfida che l’Italia, come altri Paesi, dovrà affrontare, soprattutto sul piano dell’accettabilità sociale di questi regimi.

Conclusione

Il rafforzamento della flat-tax per i nuovi residenti rappresenta un tassello chiave della politica fiscale italiana degli ultimi anni. Con il raddoppio dell’imposta sostitutiva a 200.000 euro, il legislatore ha voluto consolidare l’attrattività dell’Italia verso gli individui ad alta capacità contributiva, puntando su un regime che favorisce lo spostamento di capitali, consumi di lusso e investimenti immobiliari.

I numeri danno ragione a questa strategia, almeno in termini di attrattività internazionale: l’Italia si posiziona tra le prime destinazioni mondiali scelte dai milionari che decidono di cambiare residenza fiscale. Tuttavia, le critiche sollevate dalla Corte dei Conti mettono in luce una mancanza strutturale di valutazione dell’impatto reale sull’economia produttiva, sui livelli occupazionali e sulla coesione sociale.

In parallelo, aumentano le disuguaglianze territoriali, specie nelle grandi città, dove l’incremento della domanda di immobili di lusso sta contribuendo a spingere fuori mercato le classi medie e i giovani lavoratori. In questo senso, se da un lato il regime rappresenta una leva efficace per attirare ricchezza estera, dall’altro lato pone interrogativi sulla sua sostenibilità sociale e fiscale a lungo termine.

Per il futuro, sarebbe auspicabile affiancare a questi strumenti di attrazione fiscale meccanismi di redistribuzione e controllo più stringenti, oltre a incentivi mirati per chi decide di investire concretamente nell’economia reale italiana, ad esempio in startup, PMI, infrastrutture e innovazione.

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