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Redditometro (nuovo) e favor rei: si applica anche per le annualità fino al 2008

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TUTELA IMPRENDITORE
TUTELA IMPRENDITORE

Il nuovo redditometro, quale norma di natura procedimentale, se più favorevole al contribuente (favor rei), si applica anche per le annualità fino al 2008. La sentenza della CTR Veneto costituisce un ulteriore tassello a favore della “retroattività” del nuovo strumento e della tutela del contribuente.

Redditometro (nuovo) e favor rei: si applica  anche per le annualità fino al 2008

Il nuovo redditometro, quale norma di natura procedimentale, se più favorevole al contribuente (favor rei), si applica anche per le annualità fino al 2008. La sentenza della CTR Veneto costituisce un ulteriore tassello a favore della “retroattività” del nuovo strumento e della tutela del contribuente.

Con la sentenza 3 dicembre 2013, n. 125/30/13, la Commissione tributaria regionale del Veneto, confermando quanto già sostenuto da altre Commissioni (si vedano, ad esempio, CTP Rimini 21 marzo 2013, n. 41, e CTP Reggio Emilia 18 aprile 2013, n. 74), ha precisato che il nuovo redditometro, quale norma di natura procedimentale, se più favorevole al contribuente, si applica anche per le annualità fino al 2008, in via retroattiva.

Questo aspetto è molto importante per quei contribuenti in fase di contraddittorio, mediazione tributaria o di istanza di adesione con l’Agenzia delle Entrate. Quei contribuenti che hanno subito avvisi di accertamento per delta reddituali e patrimoniali (capacità di spesa, rate di mutuo, incrementi patrimoniali nel quinquennio, autoveicoli, motoveicoli, etc. ) possono richiedere lo sgravio totale/parziale o l’annullamento dell’atto, presentando memoria con cui richiedere applicazione del nuovo redditometro, privo di determinati elementi peculiari del vecchio.

In merito alla decorrenza, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito, dapprima con la circolare n. 1/E/2013, che la disciplina del nuovo accertamento sintetico e redditometrico non può che applicarsi esclusivamente alle annualità dal 2009 e seguenti, e non può considerarsi come strumento “evoluto” rispetto a quello esistente in passato.

In primo luogo, sostiene l’Agenzia, depone a tale favore il contenuto letterale dell’art. 22, D. L. N. 78/2010, laddove si precisa, come visto in precedenza, che le modifiche all’art. 38, D. P. R. N. 600/1973 sono applicabili esclusivamente a partire dall’annualità 2009 e successive. Aspetto confermato anche dal successivo D. M. 24 dicembre 2012, il decreto attuativo del nuovo articolo 38.

Per l’Amministrazione finanziaria il redditometro non sarebbe in alcun modo paragonabile agli studi di settore, la cui applicazione retroattiva è ormai considerata da anni una pratica avallata anche dall’Agenzia stessa, che in più occasioni ha ritenuto applicabile, se più favorevole al contribuente, la versione evoluta dello studio anche per gli anni pregressi (cfr circolare n. 30/E del 2012).

A tale proposito, si legge nella direttiva in commento, gli studi di settore “evoluti” o “integrati” rappresentano una metodologia analoga e, come tale, comparabile alla precedente, consentendone in tal modo l’applicazione anche in periodi d’imposta precedenti.

A diverse conclusioni, tuttavia, si deve pervenire per lo strumento dell’accertamento sintetico e per il redditometro, in quanto trattasi, a parere dell’Agenzia, di una differente metodologia accertativa. In particolare, mentre gli elementi contenuti nel D. M. 10 settembre 1992 consentono di determinare il reddito sintetico sulla base della disponibilità di alcuni beni, nel nuovo redditometro la ricostruzione sintetica del reddito si poggia sulla sommatoria derivante da ciascuna tipologia di spesa.

Se con il vecchio strumento il reddito è ricostruito a prescindere dalla spesa effettivamente sostenuta, con il nuovo sono proprio i costi sostenuti, o attribuibili su base statistica, a determinare il reddito del contribuente.

Per avallare la propria posizione, l’Agenzia esemplifica l’ipotesi di un contribuente con un’autovettura di potenza pari a 24 cavalli fiscali, ovvero 150 kw, la quale in base al vecchio strumento determina un reddito presunto di euro 41. 284,00, mentre con il nuovo consente di determinare solo il costo su base statistica per pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti e servizi vari, per euro 6. 500 circa. Tale ultimo valore, tuttavia, non rappresenta il reddito totale e complessivo del contribuente, bensì solamente la spesa correlata a quel bene.

In virtù di tale differente approccio metodologico, l’Agenzia ritiene che i due strumenti siano differenti tra loro e la versione applicabile dal 2009 non sia una mera evoluzione di quello precedente, bensì una vera e propria novità. Anche nella circolare n. 24/E del 2013, l’Amministrazione finanziaria ribadisce la propria posizione, già espressa con la circolare n. 1/E/2013, in merito all’efficacia del nuovo redditometro e cioè che esso trova applicazione solo per le annualità dal 2009 in poi, mentre fino al 2008 resta valido il precedente sistema basato sul D. M. 10 settembre 1992.

Secondo l’Agenzia, infatti, lo strumento come delineato dal D. M. 24 dicembre 2012 costituisce “un effettivo intervento di sistema e non rappresenta la semplice evoluzione di una metodologia statistica di ricostruzione del reddito”. In particolare, nella circolare n. 24/E/2013, si sostiene che il nuovo redditometro non prevede la quantificazione del reddito presunto con l’utilizzo esclusivo di dati statistici basati sulla mera disponibilità di beni e servizi ai quali sono correlati indici e coefficienti, bensì si poggia su un maggior numero di elementi, tenendo altresì in considerazione la composizione del nucleo familiare.

Nella sentenza della CTR Veneto, che costituisce quindi un ulteriore tassello a favore della “retroattività” del nuovo redditometro, i giudici hanno evidenziato che l’Ufficio si è limitato a calcolare il reddito presunto sulla sola base dei coefficienti ministeriali di cui al D. M. Del 1992, senza alcun esame critico in relazione all’evoluzione della normativa e della giurisprudenza.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha ignorato che l’art. 22, D. L. N. 78/2010, attuato dal D. M. 24 dicembre 2012, ha individuato nuovi parametri che devono essere applicati anche a fattispecie realizzatesi in annualità precedenti, stante la natura procedimentale delle novità normative introdotte dalle predette disposizioni. In particolare, secondo i giudici, il maggiore reddito del contribuente va ricostruito in base alle nuove direttive, che ad esempio non prevedono l’applicazione di alcun coefficiente moltiplicativo per la valorizzazione dei costi dei beni e dei servizi (nel caso di specie, il contribuente sosteneva il rimborso delle rate del mutuo, che nel nuovo redditometro sono valorizzate in base all’effettiva spesa sostenuta).

Dall’applicazione dei nuovi principi, secondo i giudici tributari del Veneto, invece, ne deriva per il caso esaminato anche per le annualità antecedenti al 2009, un maggior reddito imponibile inferiore rispetto a quello calcolato con il vecchio redditometro, che deve quindi applicarsi al contribuente accertato.

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APS – ASD – SSD: CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE GUIDA ALLA DEDUCIBILITA’ DALLA PARTE DELLO SPONSOR

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Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive ed a carattere oneroso. La caratteristica del contratto è la sinallagmaticità, intesa come reciprocità tra il soggetto sponsorizzato e lo sponsor.

APS – ASD – SSD: CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE GUIDA ALLA DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI SPONSOR NELLO SPORT DILETTANTISTICO

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive  ed a carattere oneroso. La caratteristica del contratto è la sinallagmaticità, intesa come reciprocità tra il soggetto sponsorizzato e lo sponsor.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

SPONSOR:  IL SOGGETTO CHE SI OBBLIGA ALLA CORRESPONSIONE DI UNA SOMMA DI DENARO O DI ALTRI BENI PER IL FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA.

SPONSEE: E’ IL SOGGETTO CHE SI IMPEGNA AD UTILIZZARE UN SEGNO DISTINTIVO RICONDUCIBILE ALLO SPONSOR, PROMUOVENDONE L’IMMAGINE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

 

Sintesi del principale riferimento normativo, Articolo 90 , comma ottavo, Legge 289 del 2002:-“il corrispettivo in denaro o in natura in favore delle associazioni, delle società sportivo dilettantistiche o degli enti ad esse equiparati, costituisce per il soggetto erogante spesa di pubblicità  volta alla promozione dell’immagini e/o dei prodotti del soggetto erogante mediante attività del beneficiario”.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con Risoluzione del 23 giugnoguida%20fiscale%20alle%20associazioni%20sportive. Png? Ver=2016-05-03-004344-717 2010 n. 57/E che ai fini fiscali sono integralmente deducibili dal reddito di impresa i corrispettivi erogati in favore di società ed associazioni sportivo dilettantistiche (ed enti equiparati) anche se di importo superiore ad euro 200. 000, qualora costituiscano per il soggetto erogante spese di pubblicità.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che ai fini della predetta deducibilità dal reddito di impresa dello sponsor delle spese di pubblicità, devono essere soddisfatti i requisiti della competenza, della certezza, della esistenza del costo, della oggettiva determinabilità dello stesso,  e della inerenza.

 

Per effettuare il download della risoluzione 57/E del 23 giugno 2010 della Agenzia delle Entrate cliccare qui

 Dottor Alessio Ferretti

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IVA: Tax Waste Management

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Il trattamento fiscale (tax waste management) delle prestazioni di servizi connesse alla gestione dei rifiuti e delle cessioni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto rottami è  stato affrontato ai fini del corretto in quadramento IVA  dalla circolare 43/E 12 maggio 2008 emessa dalla Agenzia delle Entrate.

 

 IVA: tax waste management o Riflessi fiscali della gestione del ciclo dei rifiuti

Il trattamento fiscale (tax waste management) delle prestazioni di servizi connesse alla gestione dei rifiuti e delle cessioni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto rottami è  stato affrontato ai fini del corretto in quadramento IVA  dalla circolare 43/E 12 maggio 2008 emessa dalla Agenzia delle Entrate.

E’  importante analizzare il  punto n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, che assoggetta ad aliquota ridotta del 10 per cento, le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, di cui agli articoli 6, comma 1, lettere d), l) e m) e 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Sotto un profilo organizzativo, le attività di waste management in esame possono essere strutturate seguendo due vie.

La prima prevede la stipulazione di convenzioni tra comuni e consorzi che agiscono in nome e per conto delle aziende di gestione le quali sono anche proprietarie del materiale raccolto sulla piattaforma: in questa ipotesi, il prelievo dei rifiuti dalla piattaforma ecologica detta anche ecocentro o isola ecologica da parte delle aziende di gestione  per il successivo utilizzo non costituisce cessione.

Si deve poi considerare la seconda via costituita dalle convenzioni stipulate dai consorzi in nome proprio per le quali il materiale raccolto sulla piattaforma è di proprietà di questi organismi; in tal caso, il prelievo dei rifiuti dalla piattaforma da parte delle aziende di gestione del ciclo dei rifiuti costituisce cessione dei rifiuti medesimi.

In entrambi i casi,   le prestazioni rese dai comuni o dai soggetti gestori da essi delegati – dalla raccolta fino al conferimento dei rifiuti sulla piattaforma – in favore del soggetto che risulta proprietario dei rifiuti medesimi  rientrano nel campo di applicazione del n. 127-sexiesdecies e sono soggette all’aliquota IVA del 10 per cento.

In sintesi, si ritiene che le operazioni che possono fruire dell’aliquota IVA ridotta ai sensi del citato n. 127-sexiesdecies sono:

·       l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e relative operazioni di controllo fino al deposito del materiale sulla piattaforma (si ricordi la risoluzione n. 248/E del 12 settembre 2007 dell’Agenzia delle Entrate);

·       le lavorazioni fatte eseguire sul materiale raccolto e depositato sulla piattaforma, a prescindere dal soggetto che ne è proprietario. In questo caso la lavorazione (che potrebbe consistere nella cernita, selezione, compattamento, etc. ) serve a facilitare il riciclo del materiale stesso. Di conseguenza, la lavorazione medesima si configura come prestazione di servizio connessa alla gestione e riciclaggio dei rifiuti;

·       le operazioni connesse all’utilizzo dei rifiuti per il recupero energetico, in quanto, tra le operazioni di gestione dei rifiuti di cui alla lett. D) dell’art. 183 del d. Lgs. N. 152 del 2006, sono comprese anche quelle di recupero, intendendosi per tali le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso specifici trattamenti richiamati nell’allegato C del citato decreto.  

 

 Dottor Alessio Ferretti

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CUBATURA: Trasferimenti immobiliari “COMPENSAZIONE EDIFICATORIA”

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La circolare 27E del 21 giugno 2012 esamina, nella parte conclusiva, il trattamento fiscale applicabile ad un atto pubblico avente ad oggetto il trasferimento tra società di capitali di un’area gravata da vincolo di inedificabilità assoluta, che l’acquirente trasferirà successivamente al Comune a fronte del riconoscimento, da parte del Comune stesso, di un diritto di cubatura di valore corrispondente all’area ceduta, collocato su un’area ubicata in altro comprensorio urbano.  

 

Cubatura: Trasferimenti immobiliari “Compensazione Edificatoria” analisi tributaria Circolare 27E del 21 giugno 2012 della  Agenzia delle Entrate   

La circolare esamina, nella parte conclusiva, il trattamento fiscale applicabile ad un atto pubblico avente ad oggetto il trasferimento tra società di capitali di un’area gravata da vincolo di inedificabilità assoluta, che l’acquirente trasferirà successivamente al Comune a fronte del riconoscimento, da parte del Comune stesso, di un diritto di cubatura di valore corrispondente all’area ceduta, collocato su un’area ubicata in altro comprensorio urbano.

Oggetto della cessione, nel caso prospettato, è, da un lato, il trasferimento dell’area gravata da vincolo di inedificabilità; dall’altro, l’aspettativa connessa alla futura «compensazione edificatoria», in virtù della quale la società proprietaria riceverà una cubatura di valore corrispondente all’area ceduta al Comune.

Premesso che, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. C), del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, non sono considerate cessioni di beni ai fini dell’applicazione dell’IVA «le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni», l’Amministrazione finanziaria ritiene che, se dal contratto di compravendita è possibile distinguere la parte di corrispettivo ascrivibile alla cessione del terreno non suscettibile di utilizzazione edificatoria, dalla parte riconducibile alla cessione della futura cubatura nella nuova localizzazione, la prima andrà assoggettata ad imposta di registro nella misura proporzionale dell’8% (art. 1, comma 1, della Tariffa, parte I, allegata al T. U. R. ), mentre il residuo importo del corrispettivo, riconducibile alla cessione dei diritti edificatori nella nuova localizzazione, rientrerà nel campo di applicazione dell’IVA scontando, pertanto, l’imposta con applicazione dell’aliquota ordinaria del 21% (art. 2 del D. P. R. N. 633/1972). Se tale distinzione non è invece possibile – conclude l’Agenzia – l’intera operazione deve essere assoggettata ad imposta di registro nella misura ordinaria dell’8%, come previsto dall’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al T. U. R. Invero, la soluzione delineata offre lo spunto per qualche brevissima nota a margine. L’art. 5, comma 3, del D. L. N. 70/2011  ha aggiunto un nuovo numero all’art. 2643 c. C. (il 2-bis) stabilendo che sono soggetti a trascrizione anche «i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale».

In tal modo, il legislatore ha inteso superare le incertezze del passato quando per dare rilevanza (o meglio per poter trascrivere) a tali contratti si accompagnava la cessione della cubatura a una servitù così da rendere possibile la trascrizione dell’atto. Alla luce della richiamata disposizione, appare piuttosto improbabile che nell’atto di cessione sia effettivamente operata una distinzione tra la parte di prezzo inerente alla cessione dell’area inedificabile e quella relativa alla cessione dei diritti di cubatura soprattutto se, a quanto è dato di capire dalla circolare, oggetto immediato del trasferimento è la sola proprietà dell’area inedificabile mentre il (futuro) diritto di cubatura in altra localizzazione sarà riconosciuto da un soggetto terzo (il Comune), che non è parte negoziale del contratto, e solo a fronte dell’ulteriore passaggio del terreno dall’acquirente a quest’ultimo.  

 Dottor Alessio Ferretti

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CASA DI CURA E DI RIPOSO: Associazione di Promozione Sociale in regime fiscale ONLUS

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 Dopo una serie di innumerevoli contenziosi, la Suprema Corte ha affrontato la materia della Gestione di case e di cura e di riposo attraverso la forma giuridica di Associazioni di Promozione Sociale (APS) in regime agevolato fiscale delle ONLUS

 

CASA DI CURA E DI RIPOSO: Associazione di Promozione Sociale in regime fiscale ONLUS

 

Dopo una serie di innumerevoli contenziosi, la Suprema Corte ha affrontato la materia della Gestione di case e di cura e di riposo attraverso la forma giuridica di Associazioni di Promozione Sociale (APS) in regime agevolato fiscale delle ONLUS

La Suprema Corte, con sentenza n. 21562/2013 del 20 settembre, ha una volta per tutte ribadito delle linee guida nel non profit assistenziale-sanitario,  sancendo l’infodantezza della tesi della Agenzia delle Entrate, secondo la quale il fine di assistenza socio sanitaria possa essere perseguito SOLO nei confronti di soggetti che versano in condizioni di svantaggio economico e che comunque NON debbano essere applicati TARIFFE E PREZZI (O CORRISPETTIVI) AI LIVELLI DI MERCATO[1].

Infine secondo la tesi della Agenzia delle Entrate, un ente non profit non può ricavare risorse dalla gestione del patrimonio (cfr locazione immobili, investimenti azionari, etc. ).

Secondo i giudici, la tesi della AE è in contrasto con il dettato normativo, l’ente non profit, può applicare tariffe sui livelli di mercato e la propria assistenza può essere rivolta anche a coloro che non versano in condizioni di disagio, purchè non abbiamo carattere prevalente e/o vengano rispettati una serie di accorgimenti e requisiti. Infine, la APS in regime fiscale agevolato ONLUS può gestire in via “statica” il proprio patrimonio, come affermato dallo stesso Ministero delle Finanze, che la qualifica non come attività imprenditoriale rilevante in senso proprio ma come modalità di utilizzo e conservazione del patrimonio[2].

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[1] Nel caso in esame, una casa di riposo per anziani, l’Agenzia delle Entrate aveva anche proceduto alla cancellazione d’ufficio dalla anagrafe ONLUS.

[2] “l’utilizzazione di tali beni, finalizzata alla riscossione di canoni, concretizza lo sfruttamento economico di beni patrimoniali e non l’esercizio di impresa”.

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Legittima la Cessione di quote srl con contestuale cessione del credito vantato per apporti infruttiferi anche in assenza di esplicita rinuncia

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Legittima la Cessione di quote srl con contestuale cessione del credito vantato per apporti infruttiferi anche in assenza di esplicita rinuncia

Sentenza Commissione tributaria regionale PIEMONTE Torino, sez. XXVIII, 14-06-2011, n. 28 – Pres. Rivello Pier Paolo – Rel. Piombo Bruno

Redditi diversi – Cessione quote sociali – Finanziamento infruttifero soci – Cessione credito infruttifero – Obbligo rinuncia credito – Esclusione – Art. 82 (ora: 68), comma 5, periodo 5, D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917

In caso di cessione delle quote sociali, congiuntamente al credito del socio per precedenti finanziamenti infruttiferi, non è necessaria la rinuncia al credito, e, conseguentemente, il reddito diverso deve essere calcolato includendo pure l’ammontare del finanziamento infruttifero Inizio modulo (Nel caso di specie, il contribuente aveva sottoscritto quote sociali per 2. 500,00 Euro, e effettuato versamenti infruttiferi per 39. 142,34 Euro.

Aveva ceduto le quote nel 2003 per 75 mila Euro, e dichiarava la differenza tra i redditi diversi. L’ente impositore recuperava a tassazione anche il versamento infruttifero, in quanto nell’atto di cessione non era stata espressamente prevista la sua rinuncia al credito, ma soltanto la cessione).

Svolgimento del processo

Il signor Ma. Ti. Ricorreva avverso l’avviso di accertamento emesso dall’agenzia delle Entrate di Alessandria, relativo a cessioni di quote della società “Im. S. R. L. “.

In particolare il prezzo complessivo di detta cessione, pari a Euro 75. 000,00 a fronte di un valore nominale di Euro 2. 500,00 era, secondo il contribuente, comprensivo del rimborso per versamenti infruttiferi da lui eseguiti, pari a Euro 39. 142,34; contestava pertanto il contribuente l’operato dell’Ufficio, avendo questi assoggetto a tassazione l’intera differenza tra il prezzo di cessione e il valore nominale delle quote.

Si è costituito in giudizio l’Ufficio facendo rilevare che il costo della partecipazione avrebbe potuto essere incrementato dei crediti vantati dal socio nei confronti della società alla sola condizione che vi fosse esplicita rinuncia a detti crediti, fattispecie non sussistente nel caso di specie.

La Commissione Provinciale di Alessandria ha accolto il ricorso con la seguente motivazione: “Invero, è pacifico che la cessione operata è avvenuta dietro un preciso corrispettivo.

In detto corrispettivo è da ricomprendersi sia il valore della quota che la cessione del credito. Infatti la cessionario ha acquistato non solo la quota societaria, ma anche un credito. E tale credito, per il ricorrente, era rappresentato proprio dal versamento infruttifero a favore della società.

Con la cessione di tale posta, il contribuente ha recuperato quanto aveva versato, senza che si verificasse a suo favore alcun incremento patrimoniale.

L’unico incremento è dovuto al valore della quota realizzata, sotto detrazione del valore iniziale. Pertanto il ricorso va accolto”.

Appella l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Alessandria, sostenendo che nell’atto di cessione non è espressamente prevista la rinuncia al credito, ma solo la sua cessione, nonché evidenziando che l’Ufficio non ha fatto altro che prendere atto e riscontrare dati indicati dallo stesso contribuente nel modello Unico.

Si è costituito nel giudizio di appello il contribuente evidenziando come l’Ufficio svolga considerazioni meramente formali, in quanto dall’atto notarile risulta chiaramente che insieme alle quote viene ceduto anche il credito vantato nei confronti della società quale versamento infruttifero.

Conclusioni delle parti

Per l’Agenzia delle Entrate di Alessandria, appellante:

“Si chiede che questa onorevole Commissione tributaria Regionale voglia, in totale riforma della sentenza qui oppugnata, stabilire la verità e la liceità dell’accertamento redatto dallo scrivente Ufficio, con conseguente condanna della parte al pagamento delle spese di giudizio”.

Per il sig. Ma. Ti. , appellato:

“Chiede che codesta Commissione voglia:

1. Confermare la decisione della Commissione tributaria Provinciale di Alessandria;

2. Condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese, diritti e onorari”.

Motivi della decisione

L’appello dell’Ufficio si fonda sulla circostanza che non risulti esplicitamente, dall’atto di cessione di quote di cui trattasi, la rinuncia al credito del contribuente.

Poiché non è in contestazione che il contribuente vantasse effettivamente nei confronti della società “Im. S. R. L. ” un credito per versamenti infruttiferi da lui eseguiti, pari a Euro 39. 142,34, ritiene la Commissione, presa visione dell’atto di cessione di quote con il quale il contribuente stesso ha ceduto la propria partecipazione rappresentante il 25% del capitale sociale (atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Monza 1 in data 6/6/2003 al n. 1552 serie 2 S allegato al ricorso di primo grado),, che dallo stesso emerga chiaramente che insieme a detta partecipazione il contribuente abbia inteso cedere anche il credito vantato nei confronti della società consistente nei versamenti infruttiferi risultanti dai libri sociali.

Ora, è evidente che se un credito viene espressamente ceduto a terzi, il cedente non ha più titolo a rivendicarne il pagamento e, conseguentemente, anche se non espressamente precisato nell’atto di cessione, rinuncia allo stesso in favore del cessionario.

Conseguentemente, non potendo più chiedere il rimborso alla società del suddetto credito, la tassazione della plusvalenza conseguita dal contribuente andava effettuata sulla somma dallo stesso percepita al netto di quelle versate alla società, compreso il versamento infruttifero di 39. 142,34.

L’appello dell’Ufficio deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono decise come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Collegio respinge l’appello dell’Ufficio confermando la decisione emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria.

Condanna l’Ufficio al pagamento delle spese processuali, liquidate per il presente grado del giudizio in Euro 600,00, di cui Euro 250,00 per diritti.

APS –ASD – SSD: Come difendersi dalle verifiche, ispezioni ed accessi

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Quotidianamente molti centri sportivi sono oggetto di accessi, ispezioni e verifiche, da parte degli uffici finanziari (Agenzia delle Entrate, Inail, Inps, Siae, etc. ), spesso i rappresentanti sono impreparati e pagano a caro prezzo l’improvvisazione. Forniamo un breve guida a titolo di esempio degli obblighi che  incombono sul  rappresentante legale dell’associazione… 

APS –ASD – SSD: Verifiche, ispezioni ed Accessi, i documenti da esibire da parte del legale rappresentante

Quotidianamente molti centri sportivi sono oggetto di accessi, ispezioni e verifiche, da parte degli uffici finanziari (Agenzia delle Entrate, Inail, Inps, Siae, etc. ), spesso i rappresentanti sono impreparati e pagano a caro prezzo l’improvvisazione. Forniamo un breve guida a titolo di esempio degli obblighi che  incombono sul  rappresentante legale dell’associazione sportiva dilettantistica riguardano l’esibizione   all’atto dell’accesso di tutti  i libri, i registri, le  scritture e  i documenti attinenti all’attività esercitata:

ü i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui sia rifiutata l’esibizione, non potranno essere presi  in considerazione,  a  suo  favore,  ai  fini dell’accertamento  in sede  amministrativa o contenziosa  (per  “rifiuto  d’esibizione”  si  deve   intendere anche la  dichiarazione  di  non possedere i libri, i registri, i documenti e le scritture e/o la sottrazione di essi al controllo);

ü rifiutare l’esibizione o, in ogni  modo, impedire l’ispezione delle  scritture contabili e  dei documenti la  cui  tenuta e  conservazione sono  obbligatori per  legge, e  dei  quali  risulta l’esistenza, determina l’applicabilità di specifiche sanzioni amministrative;

ü nel  caso  in  cui  si  verifichi  l’omessa  tenuta,  il  rifiuto  di  esibizione o,  in  ogni  modo,  la sottrazione delle  scritture contabili obbligatorie o l’indisponibilità di tali scritture per cause di forza  maggiore, l’Amministrazione finanziaria può  essere validamente legittimata alla determinazione induttiva del reddito e dell’iva.

ü Altra “disposizione qualificante” della riforma  introdotta con lo Statuto dei diritti del contribuente consiste nella   previsione della facoltà, per  lo  stesso, di  richiedere che  l’esame dei  documenti amministrativi  e  contabili sia  svolto  presso l’ufficio  dei  verificatori o,  in  alternativa,  presso  il professionista che lo assiste o che lo rappresenta.

Per la verifica fiscale  nei confronti dell’ASD è importante esibire  agli organi  verificatori la seguente documentazione:

ü atto  costitutivo;

ü statuto aggiornato;

ü codice  fiscale;

ü affiliazione a federazione o ente di promozione e relativo codice e.    iscrizione nel registro delle  SSD e ASD del Coni e relativo codice;

ü libro dei verbali  delle  riunioni delle  Assemblee e del Consiglio direttivo aggiornato;

ü elenco degli  associati e  tesserati  iscritti  (tutte  le  figure,  dirigenti,  atleti,  tecnici,  tutti   i collaboratori);

ü rendiconto economico annuale;

ü giustificativi  delle  uscite (ricevute, quietanze altro);

ü documentazione  di  iscrizione  e  partecipazione  ad   attività  federali  –  promozionali  –giovanili – agonistiche.

 

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Per Assistenza in materia Tributaria, Contabile e del Lavoro per Associazioni Sportivo Dilettantistiche e Società  Sportivo Dilettantistiche Contattateci al Numero Verde 800. 19. 27. 52 o inviateci un quesito a amministrazione@networkfiscale. Com

 

ABITAZIONE PRINCIPALE: Come tutelarla da Equitalia e dagli altri enti di accertamento e riscossione, sia a livello locale che nazionale

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Con il recente Decreto del Fare D. L. 69/2013 è stata ridotta e circoscritta l’azione esecutiva sulle proprietà immobiliari del (contribuente) debitore.   Infatti, Equitalia e tutti gli enti di accertamento e riscossione, sia a livello locale che nazionale, non possono più dare corso  all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo.

Con il recente Decreto del Fare D. L. 69/2013 è stata ridotta e circoscritta l’azione esecutiva sulle proprietà immobiliari del (contribuente) debitore.   Infatti, Equitalia e tutti gli enti di accertamento e riscossione, sia a livello locale che nazionale, non possono più dare corso  all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo.

Requisiti

Come detto il debitore deve avere come unico immobile l’abitazione principale, inoltre,  è basilare che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica.

Estensione del grado di tutela alle pertinenze

La stessa Equitalia con nota mese di luglio 2013 ha chiarito che il grado di tutela di estende anche alle pertinenza della abitazione principale (box, garage, cantina, etc. ) incluse quelle accatastate autonomamente.

Esclusioni

Sono escluse dalla tutela in oggetto le abitazioni di lusso ed i fabbricati con classe catastale A/8 ed A/9.

Negli altri casi (non abitazione prinpale ad unicum del debitore e non appartenenza classe A/8 ed A/9) l’espropriazioni immobiliare è concessa se l’importo complessivo del credito vantato supera la soglia di €. 120. 000 (centoventimilaeuro). Ciodetto, la richiamata azione esecutiva, può essere avviata solo se in precedenza si è scritta ipoteca e siano decorsi almeno sei mesi dalla stessa (iscrizione  ipoteca) senza che il debito sia stato estinto.

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APS – ASD – SSD: ADDIZIONALE IRPEF PER LE ASSOCIAZIONE E LE SOCIETÀ SPORTIVE (ASD – SSD) E LE APS IN REGIME DI 398/91

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Le Associazione e le Società Sportive (ASD – SSD) e le APS in regime di 398/91, eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione sono tenute ad individuare l’aliquota deliberata dalla Regione della quale il beneficiario del compenso ha il domicilio fiscale.  

APS – ASD – SSD: Addizionale IRPEF per le Associazione e le Società Sportive (ASD – SSD) e le APS in regime di 398/91

Le Associazione e le Società Sportive (ASD – SSD) e le APS in regime di 398/91, eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta  a titolo di addizionale regionale di compartecipazione sono tenute ad individuare l’aliquota deliberata dalla Regione della quale il beneficiario del compenso ha il domicilio fiscale.

La mancata emanazione dei decreti interministeriali, previsti dall’articolo 1, comma secondo, D. Lgs n. 360/1998, con i quali l’erario avrebbe dovuto determinare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF non impedisce l’applicazione del tributo in esame.

 

RISOLUZIONE N. 106 /E    Roma, 11 dicembre 2012           

OGGETTO: Interpello  –  Articolo  11,  legge  27  luglio  2000,  n.   212  Società Sportiva dilettantistica. Aliquota   delle addizionali, comunali e regionali, di compartecipazione all’IRPEF – Articolo 25, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133.

 

QUESITO:   ALFA è una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, affiliata alla  Federazione  Italiana  Atletica  Leggera  (FIDAL),  iscritta  al  Registro  delle società e associazioni sportive e riconosciuta dal CONI. Con  l’istanza  di  interpello  in  esame,  si  chiede  quale  sia  l’aliquota  delle addizionali,  comunali  e regionali, di compartecipazione all’IRPEF,  da applicare ai compensi, di importo superiore a euro 7. 500, corrisposti per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. La  società  istante  fa  presente  che  la  richiesta  di  chiarimenti  si  è  resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 28 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, nell’emendare l’articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011, ha aumentato l’aliquota di base dell’addizionale regionale senza     nulla  disporre  in  relazione  all’aliquota  dell’addizionale  di  compartecipazione all’IRPEF.   

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

   

La società istante ritiene che la ritenuta prevista dall’art. 25 della legge n.  133 del 1999 debba essere applicata sulla parte di compenso eccedente l’importo di  euro  7. 500  con  l’aliquota  dell’addizionale  regionale  di  compartecipazione all’IRPEF dello 0,9 per cento, stabilita dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997.  

La società ritiene, invece, che non debba applicare alcuna ritenuta a titolo di addizionale comunale di compartecipazione all’IRPEF, dal momento che l’art. 1,   comma   2,   del   D.    Lgs.    n.    360   del   1998   rinvia,   per   la   determinazione dell’aliquota  di compartecipazione  della  suddetta addizionale,  all’emanazione  di uno o più decreti adottati dal Ministero dell’economia e finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, entro il 15 dicembre di ogni anno per l’anno successivo. Non  essendo  stati  emanati  i  suddetti  decreti  ministeriali,  il  riferimento contenuto  nel  citato  articolo  25,  comma  1,  della  legge  n.   133  del  1999,  alle addizionali  di  compartecipazione  all’imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche deve intendersi riferito alla sola addizionale regionale di compartecipazione.

  

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE    

Preliminarmente, si fa presente che «. Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive  dilettantistiche,  dal  CONI,  dalle  Federazioni  sportive  nazionali,  dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che  persegua  finalità  sportive  dilettantistiche  e  che  da  essi  sia  riconosciuto. » costituiscono  redditi  diversi,  ai  sensi  dell’articolo  67,  comma  1,  lett.   m),  del TUIR.     A  tali  emolumenti,  l’articolo  69,  comma  2,  del  TUIR,  riconosce  un particolare regime di favore, disponendo che essi «. Non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a  7. 500,00  euro. ».   Inoltre,  l’articolo  25,  comma  1,  della  legge  del  13  maggio 1999, n. 133, stabilisce che, sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo  67, comma 1, lettera m), del TUIR, «. Le società e gli enti eroganti operano, con obbligo  di  rivalsa,  una  ritenuta  nella  misura  fissata  per  il  primo  scaglione  di reddito  dall’articolo  11.  . »  del  TUIR  «.   maggiorata  delle  addizionali  di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

La ritenuta è a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni (euro 20. 658,28) ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. ».

Conseguentemente, sulla parte dei compensi in esame, eccedente l’importo di 7. 500 euro, deve essere applicata l’aliquota IRPEF del 23 per cento (vigente per   il   periodo   di   imposta   2012), l’aliquota   dell’addizionale   comunale   di compartecipazione all’IRPEF e l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’IRPEF. Al  riguardo,  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  –  Dipartimento delle   Finanze   –   Direzione   Legislazione   Tributaria   e   Federalismo   Fiscale, interpellato in merito, ha osservato che l’articolo 25, comma 1, della legge del 13 maggio 1999, n. 133 “.  se individua in maniera puntuale l’aliquota da applicare ai  fini  Irpef,  diversamente,  opera  un  generico  rinvio  alle  addizionali,  la  cui misura  dovrebbe  corrispondere  a  quella  concretamente  determinata  dall’ente titolare  del  tributo  e  alle  cui  misure  si  deve  far  rinvio  per  l’applicazione  del tributo regionale. “. Ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta   a   titolo   di   addizionale   regionale   di  compartecipazione,   dovranno individuare l’aliquota     deliberata dalla      regione   nella   quale      il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società interpellante, il medesimo dicastero,  in  relazione  all’addizionale  comunale  all’imposta  sul  reddito  delle persone fisiche (ADDIRPEF), precisa che “. La mancata emanazione dei decreti interministeriali, previsti dal comma 2, dell’articolo 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.          360, con i quali  si sarebbe dovuta stabilire l’aliquota di compartecipazione dell’ADDIRPEF non impedisce in alcun modo l’applicazione del tributo in questione.

Il  successivo  comma  3  dell’art.   1,  del  D.   Lgs.   n.   360  del  1998,  infatti, dispone che  « I comuni, con  regolamento  adottato  ai sensi dell’articolo 52  del decreto   legislativo   15   dicembre   1997,   n.    446,   e   successive   modificazioni, possono disporre         la variazione dell’aliquota        di      compartecipazione dell’addizionale  di  cui  al  comma  2  con  deliberazione  da  pubblicare  nel  sito individuato  con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali  del Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  31  maggio  2002,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  n.   130  del  5  giugno  2002.   L’efficacia  della  deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere  complessivamente  0,8  punti  percentuali.  

La  deliberazione  può  essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. »”. Lo stesso Dipartimento delle Finanze fa presente che “L’art. 1, comma 11, del  D. L.   13  agosto  2001,  n.   138,  convertito  dalla  legge  14  settembre  2011,  n. 148,  inoltre  stabilisce  che  i  comuni  possono  stabilire  aliquote  dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli  stessi  scaglioni  di  reddito  stabiliti,  ai  fini  dell’imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. A ciò va aggiunto che gli enti locali possono introdurre una soglia di esenzione, a norma  del  comma  3-bis,  dell’art.   1  del  D.   Lgs.   n.   360  del  1998,  stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Il citato art. 1,  comma  11,  del  D. L.   n.   138  del  2011,  poi, ha  precisato  che  tale  soglia  di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale il tributo non è dovuto e che, nel caso di superamento del suddetto limite, l’ADDIRPEF si applica al reddito complessivo”.  

 Dottor Alessio Ferretti  

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