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DUE DILIGENCE LAVORO

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La due diligence Lavoro è l’insieme delle attività di indagine ed analisi inerenti la gestione contrattuale, previdenziale, assistenziale e finanziaria delle risorse umane all’interno dell’azienda oggetto di una operazione di M&A  o di ristrutturazione e risanamento.

La due diligence lavoro è l’insieme delle attività di indagine ed analisi inerenti la gestione contrattuale, previdenziale, assistenziale e finanziaria delle risorse umane all’interno dell’azienda oggetto di una operazione di M&A  o di ristrutturazione e risanamento.

La Due Diligence Lavoro è rilevante in ogni tipo di operazione straordinaria, ma le esigenze da affrontare possono essere sintetizzate in due tipologie:

a)     Subentro integrale da parte del potenziale acquirente: presenta la necessità  di individuare passività latenti  ed aree di rischio e richiede delle strategie dirette a tutelare l’investitore – acquirente avverso contenziosi, pretese erariali, previdenziali ed assistenziali;

b)    Subentro parziale o nullo da parte del potenziale acquirente: le sopra richiamate attività di investigazione ed analisi in ambito del Diritto del Lavoro, se supportate da due diligence finanziarie e fiscali, sovente indirizzano il soggetto acquirente verso strategie  dirette a ridurre o eliminare il rischio legato alla gestione delle risorse umane inerenti l’azienda target.

 

Escort: Come Aprire la Partita Iva

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Escort: Come Aprire la Partita Iva

L’attività di accompagnatrice o Escort accertata dal giudice di merito è assoggettabile ad Imposta sul valore aggiunto, pertanto, si è tenuti ad aprire partita iva, tenere la contabilità e dichiarare redditi al fisco. Pena rischio di essere inquadrati come evasori e subire avvisi di accertamento ai fini Irpef che possono colpire immobili e liquidità sui conti correnti.

Escort: Come aprire la partita iva e tutelare il patrimonio immobiliare ed i risparmi sul conto corrente

L’attività di accompagnatrice o Escort accertata dal giudice di merito è assoggettabile ad Iva, pertanto è consigliato aprire partita iva, tenere la contabilità e dichiarare redditi al fisco. Pena rischio di essere inquadrati come evasori e subire avvisi di accertamento ai fini Irpef che possono colpire immobili e liquidità sui conti correnti.

Nell’ipotesi altamente probabile che fosse superata la soglia dei 30.000 (Irpef, ma anche: omesso versamento, omessa dichiarazione, etc. ) per singola annualità si configura facilmente il reato tributario con raddoppio dei termini a dieci anni/dodici anni, con il diritto in capo alla Agenzia delle Entrate di emettere avviso di accertamento avverso per le annualità pregresse.

In presenza di accertamenti bancari, è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili.

Per questi motivi, è opportuno farsi assistere nella guida alla apertura della Partita Iva.

Compreso nel servizio di assistenza fiscale e contabile è l’accesso al nostro programma in Cloud da qualsiasi dispositivo collegato ad internet (tablet, iphone, laptop, etc. ) con il quale emettere in tempo reale fattura in pdf ed inviarla al cliente. Contestualmente il programma rileva automaticamente l’operazione in prima nota ed aggiorna il bilancio.

 

Estratto della Cassazione

Sezione Tributaria

Sentenza 2 marzo – 13 maggio 2011, n. 10578

(Presidente D’Alonzo – Relatore Sambito)

Svolgimento del processo

Con avviso di accertamento relativo ad IVA ed IRPEF per l’anno d’imposta del 1999, è stata contestata a M. A. Z. La mancata contabilizzazione e dichiarazione dei ricavi da lavoro autonomo, in aggiunta ai redditi da lavoro dipendente, da lei svolto presso alcuni locali notturni, quale ballerina. La CTP di Sondrio ha accolto il ricorso della contribuente e l’appello dell’Ufficio e stato rigettato dalla CTR della Lombardia, con sentenza n. 35/31/05, depositata il 31. 3. 2006, sul rilievo che competeva all’Amministrazione finanziaria di provare la ricorrenza dell’attività lavorativa autonoma, prova che non poteva esser desunta dagli accrediti annoiati nei conti correnti della contribuente, la quale aveva, ad ogni modo, giustificato la percezione del denaro in riferimento a rapporti amicali o sentimentali, da lei intrattenuti.

La CTR ha, inoltre, affermato che i proventi derivanti dall’esercizio della prostituzione non costituiscono reddito assoggettabile a tassazione. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di due motivi, cui l’intimata resiste, con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate, deducendo violazione e falsa applicazione del D. P. R. N. 600 del 1973, artt. 32, 38 e 39, nonché del D. P. R. N. 633 del 1972, art. 51, in relazione all’art. 360 c. P. C. , comma 1, n. 3, afferma che la ripresa a tassazione è avvenuta in base agli accertamenti dalla Guardia di Finanza, da cui era emerso un notevole divano tra le retribuzioni da lavoro dipendente della contribuente ed i versamenti dalla stessa effettuati sui propri conti correnti, versamenti che dovevano considerarsi ricavi, in assenza di prova contraria da parte della stessa. La ricorrente sottopone, dunque, alla Corte il seguente quesito di diritto: “se, ai sensi del D. P. R. N. 600 del 1973, art. 32, e del D. P. R. N. 633 del 1972, art. 51, i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti bancari, dei quali il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, possono essere ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile”.

Col secondo motivo, l’Agenzia, deducendo violazione e falsa applicazione del D. P. R. N. 917 del 1986, artt. 1, 3 e 6 e della L. N. 537 del 1993, art. 14, comma 4, in relazione all’art. 360 c. P. C. , comma 1, n. 3, afferma che la sentenza non ha considerato che, in base a tali disposizioni, ogni corrispettivo, anche derivante da attività illecite, concorre a formare l’imponibile e formula il seguente quesito di diritto: “se, ai sensi delle disposizioni del TUIR e della L. N. 537 del 1993, artt. 14, 4, qualsivoglia corrispettivo, percepito a qualsiasi titolo, ove non espressamente escluso, contribuisce a formare il reddito complessivo del contribuente, sul quale si deve determinare l’imposta dovuta”.

Procedendo alla valutazione congiunta dei motivi, tra loro connessi, va, anzitutto, disattesa l’eccezione d’inammissibilità del secondo motivo, sollevata dalla controricorrente per supposta violazione dell’art. 366 c. P. C. Per essere il “thema decidendum” pienamente individuabile, nonostante i refusi dattilografici su cui si basa l’eccezione.

Nel merito, i motivi sono fondati. In tema d’accertamento dell’imposta sui redditi, la giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 18081 del 2010; n. 7766 del 2008) ha, già, affermato il principio, che qui si condivide, secondo cui, quando l’accertamento, effettuato dall’ufficio finanziario, si fonda su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D. P. R. N. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, e si determina un’inversione dell’onere della prova, a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.

Questa Corte ha, inoltre, precisato (Cass. N. 18111/2009; n. 9573/2007), con indirizzo al quale si intende dare continuità, che quando sussistono flussi finanziari che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, il recupero fiscale non è subordinato alla prova preventiva che il contribuente eserciti una specifica attività; in assenza di contestazione sulla legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i dati medesimi possono, infatti, essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti bancari, che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni, non sono fiscalmente rilevanti.

Tale principio non soffre eccezioni se il reddito da assoggettare a tassazione costituisca provento di “tatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo” tenuto conto del disposto di cui al D. L. N. 223 del 2006, art. 36, comma 34 – bis, (inserito dalla L. N. 248 del 2006, art. 1, di conversione) secondo il quale “in deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, la disposizione di cui della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi”.

Con tale disposizione, alla quale va attribuita efficacia retroattiva (Cass. N. 13213/2007, n. 18111/2009, n. 37/2010), per esser stata emanata in espressa deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, sancito dalla L. N. 212 del 2000, art. 3, è stato introdotto nell’ordinamento il principio, di carattere generale, della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, a prescindere dalla loro provenienza, e, dunque, dalla sussumibilità della relativa fonte in una delle specifiche categorie reddituali di cui al D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, essendo normativamente considerati, in via residuale, come redditi diversi, da ascriversi, appunto, alla lettera f) di detto art. 6.

Ne consegue che il reddito tratto dalla controricorrente dall’esercizio dell’attività di prostituzione – tale natura va riconosciuta a quello derivante “da donativi e regali relativi a rapporti di natura “affettuosa”, secondo l’accertamento contenuto nell’impugnata sentenza – va assoggettato all’imposta diretta, dovendo condividersi l’orientamento espresso da questa Corte, con la sentenza n. 20528/2010 – emessa, proprio, nei confronti della controricorrente per gli anni d’imposta 1996, 1997 e 1998 -, secondo cui la risposta del Ministero delle Finanze all’interrogazione parlamentare (del 31. 7. 1990), invocata dalla contribuente, risalente a tempo antecedente l’emanazione delle disposizioni legislative, sopra menzionate, non vincola, in alcun modo, i giudici tributari e, ovviamente, questa Corte nell’interpretazione delle disposizioni normative applicabili al caso in esame. Deve, dunque, affermarsi il principio secondo cui i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti bancari vanno ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, ai sensi del D. P. R. N. 600 del 1973, art. 32, se il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività, e dalla natura lecita o illecita dell’attività stessa.

La natura dell’attività svolta è rilevante, invece, ai fini dell’ IVA, che, in base al D. P. R. N. 633 del 1972, art. 1 “si applica sulle cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio d’imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuale”. In base al D. P. R. N. 633, art. 3, comma 1, in esame, “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratto d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e di permettere quale ne sia la fonte”; laddove il successivo art. 5, comma 1, specifica che “per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse”.

A tale stregua, deve affermarsi l’assoggettabilità ad IVA dell’attività di prostituzione, quando sia autonomamente svolta dal prestatore, con carattere di abitualità: seppur contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come trasgressiva di condivise norme etiche che rifiutano il commercio per danaro del proprio corpo, l’attività predetta non costituisce reato, e consiste, appunto, in una prestazione di servizio verso corrispettivo, inquadrabile nell’ampia previsione contenuta nel secondo periodo del citato D. P. R. N. 633 del 1972, art. 3, comma 1.

La qualificazione della prostituzione in termini di “prestazione di servizi retribuita” risulta, peraltro, già, affermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza n. 268 del 20. 11. 2001, in causa C-268/99, in cui la Corte muovendo dalla giurisprudenza, costante, secondo la quale una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita dev’essere considerata come attività economica ai sensi dell’art. 2 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE), purché le attività esercitate siano reali ed effettive e non tali da presentarsi come puramente marginali e accessorie, ha affermato che “la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita”, che rientra nella nozione di “attività economiche”, demandando al giudice nazionale di “accertare in ciascun caso, alla luce degli elementi di prova che gli sono forniti, se sussistono le condizioni che consentono di ritenere che la prostituzione sia svolta come lavoro autonomo, ossia: senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive, sotto la propria responsabilità, e a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente”.

Posto, dunque, che i proventi tratti dalla controricorrente, dall’attività di prostituzione, quale accertata dal giudice del merito, vanno assoggettati ad IVA, deve, qui, ribadirsi in relazione al D. P. R. N. 633 del 1972, art. 51, quanto sopra si è esposto per l’omologo D. P. R. N. 600 del 1973, art. 32, in tema d’imposta sul reddito, e, cioè, che (Cass. N. 8041/2008; 4589/2009, 18081/2010), in presenza di accertamenti bancari, condotti ex art. 51 cit. è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché (cfr. Pure Cass. N. 9573/2007, n. 1739/07, n. 28324/07) non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili. L’impugnata sentenza, che non si è attenuta ai predetti principi, va cassata ed, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, col rigetto del ricorso della contribuente. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della novità delle questioni affrontate, per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio. P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente. Compensa le spese del giudizio.

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APS – ASD – SSD IN REGIME LEGGE 398/91: Effetti della mancata annotazione e comunicazione dei corrispettivi

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Quesito: Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 (Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti), gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per il regime di cui  alla  legge  n.   398  del  1991  “devono”,  fra  l’altro.

 

Aps – Asd – Ssd  in regime legge 398/91: Effetti della mancata tenuta del modello previsto dal dm 11 febbraio 1997 (annotazione e comunicazione dei corrispettivi)

Quesito: Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 (Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti), gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per il regime di cui  alla  legge  n.   398  del  1991  “devono”,  fra  l’altro,  “annotare,  anche  con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato”. Si è posto il dubbio se il mancato rispetto del predetto obbligo contabile comporti la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge n. 398 del 1991.  

Risposta

Il regime fiscale introdotto dalla legge n. 398 del 1991 prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi (ad esempio, esonero agli effetti dell’IVA dagli obblighi di registrazione e dichiarazione). Possono optare per l’applicazione di tale regime agevolativo le associazioni di promozione sociale (APS), le associazioni (ASD) e  le  società  sportive  dilettantistiche (SSD)  che,  nel  corso  del  periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 250. 000 euro. L’articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 del 1999 disciplina gli adempimenti contabili a carico degli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398 del 1991, prevedendo che gli stessi enti devono:
·       versare trimestralmente l’IVA mediante modello F24 entro il giorno16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
·       numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell’articolo 39 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, fermo restando l’esonero dagli obblighi di registrazione delle stesse;
·       annotare, anche con unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997;
·       annotare distintamente nel citato modello i proventi di cui all’articolo 25,  comma  2,  della  legge  13  maggio  1999,  n.   133  che  non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 47 del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.  Si fa presente, altresì, che gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie (v. Articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633). Ciò posto, si evidenzia che la norma di cui all’articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 del 1999 non prevede la decadenza dai benefici fiscali di cui alla legge n. 398 del 1991 in caso di mancato rispetto dell’obbligo di tenuta del modello di cui al DM 11 febbraio 1997, fermo restando, naturalmente, che la permanenza nel regime agevolativo è subordinata alla sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla specifica normativa. Si ritiene, quindi, che qualora, in sede di accertamento, si ravvisi la mancata tenuta del predetto modello secondo le  modalità previste dal citato articolo 9 del DPR n. 544 del 1999, si potrà procedere alla ricostruzione della situazione reddituale dell’ente sportivo dilettantistico tenendo conto  delle effettive risultanze contabili comprovabili, da parte dell’ente, con fatture e altri documenti. In sostanza, l’ente sportivo dilettantistico, pur non avendo provveduto ad annotare i corrispettivi nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, potrà continuare a fruire delle agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991, sempre che sia in grado di fornire all’amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’IVA. Resta fermo che qualora la società/associazione sportiva dilettantistica non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, la stessa decadrà dal predetto regime di favore. In  particolare,  in  assenza  dei  presupposti  previsti  dalla  legge  [ad esempio,  violazione  del  divieto  di  distribuzione  diretta  o  indiretta  di  utili; proventi  conseguiti  nell’esercizio  di  attività  commerciali  superiori  a  euro 250. 000; violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti a favore di enti sportivi dilettantistici e dei versamenti da questi effettuati di importo superiore a euro 516,46 (v. Articolo 25, comma 5,  della legge n.   133 del 1999)] l’ente sportivo dilettantistico non potrà beneficiare delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991. La mancata osservanza dell’adempimento di cui trattasi comporta, comunque, l’applicabilità della sanzione amministrativa prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione da euro 1. 032 ad euro 7. 746), secondo cui “chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalla legge in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della  legge  tributaria, è  punito  con  la  sanzione amministrativa da  lire  due milioni a lire quindici milioni” (da euro 1. 032 ad euro 7. 746). Il mancato rispetto degli ulteriori adempimenti previsti dal citato articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 del 1999 (ad esempio, la conservazione e numerazione  progressiva   delle   fatture   di   acquisto   ovvero   il   versamento trimestrale dell’IVA)  comporta – al pari della mancata tenuta del prospetto di cui al DM 11 febbraio 1997 – l’applicazione delle specifiche disposizioni previste dal D. Lgs. N. 471 del 1997 e non la decadenza dal regime tributario di cui alla legge n. 398 del 1991, sempre che gli inadempimenti non precludano all’amministrazione finanziaria il riscontro documentale utile ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti per beneficiare del regime stesso. Siamo esperti nella consulenza fiscale e contabile rivolta a:
Associazioni di Promozione Sociale (APS);
Associazioni Sportivo Dilettantistiche(ASD);
Società  Sportive  Dilettantistiche (SSD);
Organismi Di Volontario (ODV).  

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

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DUE DILIGENCE AMBIENTALE

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Attraverso la Due Diligence Ambientale il nostro Team provvede a valutare quelli che potrebbero essere i rischi e le passività ambientali delle attività industriali, artigianali o di costruzione inerenti l’azienda oggetto di operazione M&A. Si tratta di una verifica di grande attualità che ogni giorno acquista maggior rilievo ed importanza sociale ed economica.

Attraverso la Due Diligence Ambientale il nostro Team provvede a valutare quelli che potrebbero essere i rischi e le passività ambientali delle attività industriali, artigianali o di costruzione inerenti l’azienda oggetto di operazione M&A.

Si tratta di una verifica di grande attualità che ogni giorno acquista maggior rilievo ed importanza sociale ed economica.

Invitiamo a riflettere che i rischi ambientali potrebbero rappresentare per l’acquirente, nel momento successivo all’acquisto dell’azienda target, grandi passività finanziarie e non(se non investigato con due diligence), di carattere straordinario,  da accollarsi ed inserire in bilancio a seguito dell’avvenuta operazione di M&A.

Il nostro Team con la Due Diligence Ambientale consente all’acquirente investitore di poter valutare in modo completo sia i possibili ulteriori costi aggiuntivi che si dovrebbero sostenere (ad esempio per la messa a norma degli impianti industriali, il rispetto delle certificazioni, l’idoneità degli scarichi per acque reflue, etc. ), sia allo scopo di evitare potenziali passività relative al possibile verificarsi di eventi dannosi o all’insorgere di responsabilità, dopo l’acquisizione e senza che sussista colpa alcuna per il compratore.

L’operazione di Due Diligence Ambientale è complessa e delicata e come anticipato, è quanto mai attuale. Se omessa può comportare un salasso finanziario ed il sorgere di responsabilità per l’acquirente. Se attuata con metodo e rigore può comportare un cospicua riduzione del valore economico oggetto delle trattative e non meno importante: serenità in capo a chi ha investito risorse per l’acquisizione.

Fac Simile di Ricorso Tributario o di Istanza di adesione alla mediazione o all’avviso di accertarmento

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Attivo  il servizio di assistenza e consulenza fiscale in ogni fase del ricorso tributario sia verso persone fisiche ed aziende che verso altri professionisti in conto lavorazione da terzi (outsourcing), inviaci i documenti ricevuti dagli enti e richiedi un fac simile di ricorso tributario o di istanza di mediazione o adesione all’avviso di accertamento.

 

Fac Simile di Ricorso Tributario, di Istanza di adesione alla  Mediazione e di istanza di adesione all’avviso di accertamento con allegata memoria difensiva

Attivo  il servizio di assistenza e consulenza fiscale in ogni fase del ricorso tributario sia verso persone fisiche ed aziende che verso altri professionisti in conto lavorazione da terzi (outsourcing).

con sempre maggior frequenza elaboriamo e  cediamo fac simile di ricorso tributario, fac simile di istanze di adesione all’avviso di accertamento con allegata memoria difensiva e fac simile di istanza di mediazione  pronti da compilare e spedire.

Non accettiamo tutti i lavori che vengono sottoposti al nostro esame, ma soltanto quelli che presentano una valida e concreta probabilità di vittoria, questo allo scopo di non far perdere tempo e denaro a coloro che si affidano alla nostra equipe, né di perderli noi stessi.

il nostro buon lavoro e nome si afferma atraverso studio, dedizione e sacrificio, ma si diffonde e consolida attraverso:

1.       accoglimento totale o parziale dei ricorsi;

2.       passa parola tra professionisti (che ci affidano incarico in conto terzi o comprano i nostri ricorsi format) e clienti stessi;

ed è per il rispetto di questi motivi che quando un ricorso non presenta margini di vittoria siamo i primi a rifiutarlo e l’esito di fattibilità è sempre gratuito.

Esponiamo le tipologie di ricorso per al momento abbiamo ottenuto la totalità di accoglimento parziale o totale:

a.       avviso di accertamento iva e/o imposte dirette a seguito di processo verbale di constatazione o di segnalazione centralizzata;

b.      accertamento sintetico da redditometro (articolo 38 d. P. R. 600 del 1973), interveniamo soprattutto in fase di contraddittorio presentando memorie difensive che annullano la probabilità di ricevere successivo avviso di accertamento;

c.       accertamento da studi di settore;

d.     cartella di pagamento per controllo automatico e/o formale (rispettivamente artticoli 36 bis e 36 ter del d. P. R. 600 del 1973);

e.      avviso di rettifica e liquidazione per maggior valore di cessione immobili ai fini dell’imposta di registro, catastale ed ipotecaria;

f.        accertamento per tributi locali (ici, tarsu; imposta comunale sulla pubblicità, tosap, etc. );

g.      provvedimento o atto  di diniego degli uffici amministrativi/agenzia delle entrate (rimborsi, condono, etc. );

h.      silenzio rifiuto contro rimborso “imposte non dovute”;

i.         silenzio rifiuto contro rimborso irap lavoratori autonomi ed agenti di commercio privi di autonoma organizzazione  (articolo 38 d. P. R.  602 del 1973).

 

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Contributi ed aiuti ai giovani agricoltori

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Nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale ed in armonia con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Ismea, organismo fondiario nazionale, intende incentivare l’insediamento di giovani in agricoltura. A tal fine, è stato predisposto uno specifico regime di aiuto denominato “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura”, registrato presso la Commissione Europea con il numero SA 40395.  

Criteri per l’attuazione del regime di aiuto denominato Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura

Approvati con delibera n. 11 del 30 marzo 2016

Introduzione

Nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale ed in armonia con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’Ismea, organismo fondiario nazionale, intende incentivare l’insediamento di giovani in agricoltura. A tal fine, è stato predisposto uno specifico regime di aiuto denominato “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura”, registrato presso la Commissione Europea con il numero SA 40395.

Il regime prevede l’erogazione di un premio in conto interessi nell’ambito di interventi fondiari riservati ai giovani che si insediano in aziende agricole in qualità di capo azienda. Il regime d’aiuto è applicabile sull’intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. Gli  aiuti  sono  limitati  alle  piccole  e  micro  imprese  definite  dalla  Raccomandazione 2003/361/CE del 6/05/2003.

Modalità di accesso

In conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, gli interventi agevolativi sono attuati con una procedura valutativa a sportello, previa pubblicazione di un bando, articolato in 2 lotti in base alla localizzazione geografica delle iniziative.

Il processo istruttorio di concessione delle agevolazioni si articola in:

a.    Valutazione di ammissibilità delle domande;

b.    Istruttoria tecnica;

c.    Valutazione del fondo;

d.    Concessione delle agevolazioni

Le domande di accesso sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione e devono contenere  gli  elementi necessari  a  valutare  l’ammissibilità  ai fini della formazione delle graduatorie provvisorie.

L’ammissibilità delle domande di accesso è determinata sulla base della verifica dei requisiti di cui ai successivi punti.

Il completamento dell’istruttoria è effettuato successivamente all’approvazione delle graduatorie provvisorie per i soli richiedenti finanziabili che hanno presentato domande sulla base delle risorse disponibili.

I controlli sulle dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti o l’assunzione di impegni che rientrano tra quelli rilevanti ai fini dell’ammissibilità della domanda sono effettuati prima della adozione della determinazione individuale di concessione delle agevolazioni. Qualora da tali controlli emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, sarà disposta l’esclusione del beneficiario e lo scorrimento della graduatoria.

Il procedimento istruttorio della domanda di accesso si conclude, in ogni caso, con l’adozione

della determinazione individuale di ammissione o non ammissione alle agevolazioni.

LOTTO 1 comprende le regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino- Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria.

LOTTO 2 comprende le regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Requisiti del richiedente

Le agevolazioni sono riservate ai soggetti che intendono insediarsi per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo azienda.

Per  beneficiare  delle  agevolazioni,  al  momento  della  presentazione  della  domanda,  i richiedenti devono altresì possedere i seguenti requisiti:

 

a.    età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti;

b.    cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

c.    residenza nel territorio della Repubblica Italiana;

d.    possesso di adeguate capacità e competenze professionali attestate da almeno uno dei seguenti requisiti:

i.       titolo di studio di livello universitario di indirizzo agrario;

ii.       titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario;

iii.       esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale;

iv.       attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale.

 

Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non disponga di sufficienti capacità e competenze professionali, è ammissibile alle agevolazioni a condizione che si impegni ad acquisire tali capacità e competenze professionali entro 36 mesi dalla data di adozione della determinazione di ammissione individuale alle agevolazioni. Tale impegno deve essere indicato nel piano aziendale.

Requisiti dell’azienda oggetto di insediamento

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, il richiedente dovrà insediarsi quale capo azienda in una impresa individuale che entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione individuale alle agevolazioni, risulti, a pena di decadenza:

a.     titolare di partita IVA in campo agricolo;

b.     iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;

c.    iscritta al regime previdenziale agricolo.

 

Nel caso di insediamento in società agricola (di persone, capitali ovvero cooperative), essa, al momento della presentazione della domanda, deve risultare:

a.    titolare di partita IVA in campo agricolo;

b.    iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;

c.    avere per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;

d.    recare la indicazione di “società agricola” nella ragione sociale o nella denominazione sociale;

e.    non assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale né avere in corso

alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

f.     avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti;

g.    essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti.

 

Nel caso di insediamento in società agricola, il soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve risultarne socio. Entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione individuale alle agevolazioni a pena di decadenza, il soggetto deve iscriversi al regime previdenziale agricolo ed assumere la responsabilità e la rappresentanza legale della società medesima ed esercitare sulla stessa pieno potere decisionale per almeno cinque anni dalla data di stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni.

Per una società agricola possono beneficiare del premio di primo insediamento due o più giovani che assumono congiuntamente la titolarità dell’azienda, fermo restando che l’ammontare del premio resta contenuto nei limiti previsti per un solo giovane.

Lo statuto della società deve altresì contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote tali da far venir meno, per tutta la vigenza dell’intervento fondiario, i requisiti soggettivi di accesso alle  agevolazioni ovvero tali da comportare l’insorgere di alcuno  dei criteri  di esclusione.

 

Ammissibilità all’istruttoria

Per  accedere  alla  fase  di  istruttoria,  il  richiedente  deve  presentare  in  via  telematica  e utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione sul portale dedicato:

a.    domanda di accesso alle agevolazioni, corredata degli allegati previsti;

b.    copia del documento di identità in corso di validità alla data di presentazione della domanda;

c.    descrizione della struttura fondiaria con particolare riferimento all’ubicazione e alle

caratteristiche territoriali;

d.    piano aziendale2, che dimostri la sostenibilità economica, finanziaria e ambientale dell’intervento fondiario in relazione allo sviluppo dell’attività agricola, articolato su un periodo di almeno 5 anni. Il predetto piano aziendale deve comprendere, almeno:

i.       la  situazione  iniziale  dell’azienda  agricola  con  particolare  riferimento  agli aspetti strutturali ed eventualmente occupazionali, ai risultati economici conseguiti ed agli attuali sbocchi di mercato;

ii.       gli obiettivi individuati per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola;

iii.       i dettagli delle azioni, comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale e all’efficienza delle risorse necessarie per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola, quali investimenti, formazione, consulenza.

 

e.    dichiarazione di insediarsi in agricoltura per la prima volta in qualità di titolare/legale rappresentante di un’impresa individuale o di una società agricola, così come definite e nei termini di cui al paragrafo 3;

f.     dichiarazione di insediarsi in un’impresa ovvero in una società agricola che garantisca il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente e di igiene, ambiente e benessere degli animali e risulti in ogni caso in regola con la normativa antimafia;

g.    dichiarazione di impegnarsi a condurre in qualità di titolare/legale rappresentante l’impresa ovvero la società agricola oggetto di insediamento per almeno cinque anni dalla data di ammissione alle agevolazioni;

h.    certificazione attestante, in base agli strumenti urbanistici vigenti, la destinazione agricola  dei terreni oggetto di intervento  e il requisito di ruralità degli eventuali fabbricati esistenti e strumentali all’esercizio dell’attività agricola;

i.     dichiarazione di assenza di pignoramenti immobiliari, ovvero ipoteche giudiziarie o atti

di sequestro trascritti sui terreni oggetto dell’intervento;

j.     copia della visura rilevata presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia riferita alla ditta offerente ed al richiedente le agevolazioni. La rilevazione delle predette visure deve  essere  effettuata  non  più  di tre  mesi prima  la  data di  presentazione  della domanda di ammissione alle agevolazioni.

 

L’attuazione del piano aziendale deve essere avviata entro 9 mesi dalla data della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni. Il piano aziendale può essere oggetto di revisione una sola volta nel corso del periodo di realizzazione previsto, previa comunicazione e autorizzazione di ISMEA.

 

Le modalità e i termini di presentazione delle domande sono definiti nel bando.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dalle ore 10. 00 del giorno 11 aprile 2016, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12. 00 del giorno 10 giugno 2016, con le modalità indicate nel Bando.

I controlli sulle dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti o l’assunzione di impegni che rientrano tra quelli rilevanti ai fini dell’ammissibilità della domanda sono effettuati prima della adozione della determinazione individuale di ammissione alle agevolazioni. Qualora da tali controlli emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, sarà disposta l’esclusione del richiedente dai benefici richiesti.

 

Istruttoria tecnica

La fase di istruttoria tecnica è finalizzata a verificare:

a.    il contenuto della documentazione fornita dal richiedente in sede di domanda di ammissione alle agevolazioni;

b.    la  veridicità  delle  informazioni  fornite  dal  richiedente  mediante  il  rilascio  delle dichiarazioni previste dal paragrafo precedente;

c.    la sostenibilità economica, finanziaria ed ambientale del piano aziendale presentato dal richiedente;

d.    la  congruità  del  valore  del  terreno  oggetto  dell’intervento  fondiario  così  come

dichiarato in sede di domanda di accesso alle agevolazioni;

e.    gli atti di provenienza dei terreni oggetto dell’intervento.

 

Motivi di esclusione

Non sono ammessi alle agevolazioni:

a.    i richiedenti che al momento della presentazione della domanda risultino già insediati.

L’insediamento  ricorre nel momento in cui il richiedente  soddisfi tutti  i seguenti requisiti:

i.       iscrizione al regime previdenziale agricolo;

ii.       possesso di una partiva IVA nel settore agricolo;

iii.       iscrizione alla CCIAA nell’apposita sezione riservata alle imprese agricole;

iv.       assunzione  della  responsabilità  civile  e  fiscale  della  gestione  dell’azienda

agricola.

 

b.    le imprese in difficoltà, così come definite dall’art. 2, punto (14) del Regolamento (UE)

n. 702/2014;

c.    le imprese destinatarie di un ordine di recupero di aiuti comunitari a seguito di una decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (art. 1, paragrafo 5, Regolamento (UE) n. 702/2014);

d. I richiedenti che intendono insediarsi in imprese/società agricole, nelle quali in precedenza si era già insediato un altro giovane beneficiario del premio;

e.   i richiedenti che svolgono attività agromeccanica (articolo 5 del Dlgs. 99/2004), configurabile come attività artigianale, in quanto non sottoposti ai rischi derivanti dal ciclo biologico, propri dell’attività agricola;

f.     i richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, siano in attesa di percepire un premio di primo insediamento in quanto destinatari di un decreto di concessione;

g.    i richiedenti che si insediano in aziende create dal frazionamento di aziende esistenti, salvo che la nuova azienda risulti efficiente sotto l’aspetto economico ed occupazionale in relazione alle attività previste nel piano aziendale;

h.    gli interventi fondiari tra coniugi, anche separati, parenti ed affini entro il primo grado; i.     i richiedenti nei cui confronti è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 159/2011 o di una

delle cause ostative previste all’art. 67 del medesimo decreto;

j.     i richiedenti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure dell’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la P. A, nonché per reati in materia ambientale, in materia di immigrazione e in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Sono inoltre esclusi gli interventi:

 

k.    che hanno per  oggetto un’azienda agricola i cui terreni  siano già stati acquistati dall’Ismea, a meno che, al momento della presentazione della domanda, siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di pagamento del prezzo;

l.     che hanno per oggetto un’azienda agricola i cui terreni non siano in grado di assicurare la redditività dell’iniziativa nonché la sostenibilità finanziaria della stessa. A tali fini si tiene conto – in via minimale – con riferimento al terreno oggetto dell’intervento, della stima del valore della produzione lorda vendibile (PLV), dei costi di produzione, degli eventuali contributi dell’Unione alla produzione e delle eventuali rate di finanziamenti in essere al momento della domanda di ammissione alle agevolazioni;

m. Che hanno per oggetto un’azienda agricola i cui terreni hanno un valore di stima,

determinato in sede di accertamento tecnico, inferiore al 60% rispetto al prezzo indicato al momento della presentazione della domanda;

n. Per i quali in sede di istruttoria sia verificato il collegamento/controllo tra acquirente/venditore o comunque la riconducibilità ad un unico centro di imputazione di interessi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il collegamento/controllo ricorre quando tra le parti, ivi inclusi i soci e gli amministratori delle stesse, sussistono rapporti di coniugio, parentela e affinità ovvero rapporti di lavoro, titolarità di quote/azioni, ecc. );

o.    che hanno per oggetto aziende agricole sui cui terreni risultino trascritti pignoramenti immobiliari, ovvero iscritte ipoteche giudiziarie o atti di sequestro;

p.    che hanno per oggetto aziende agricole i cui terreni risultino di proprietà di una società assoggettata a procedura concordataria o concorsuale o con in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

q.   che hanno per oggetto aziende agricole sui cui terreni risultino iscritte ipoteche volontarie, il cui debito residuo superi il 60% del valore stimato da Ismea;

r.    che hanno per oggetto terreni gravati da uso civico e proprietà collettive;

s.    relativi a terreni condotti da altra impresa agricola con contratti d’affitto e/o comodato di durata residua, al momento della presentazione della domanda, superiore a 5 anni;

t.     in favore di soggetti per i quali risulti un collegamento/controllo con assegnatari non in regola con i pagamenti delle rate di ammortamento connesse a precedenti interventi dell’Istituto;

u. Che hanno per oggetto aziende agricole i cui terreni evidenziano fenomeni di frammentazione e polverizzazione fondiaria verificata in termini fisici ed economici.

 

In ogni caso sono esclusi gli interventi in contrasto con i principi e le disposizioni attuative del regime di aiuto n. SA 40395.

 

Valutazione del fondo

Le domande di ammissione alle agevolazioni che superino positivamente l’istruttoria sono ammesse alla fase di valutazione del fondo mediante sopralluogo presso i terreni oggetto dell’intervento.

Il sopralluogo avviene solo dopo la comunicazione, da parte dell’Amministrazione regionale competente,  della  insussistenza  di elementi  che  ostino  alla eventuale concessione delle agevolazioni di primo insediamento da parte dell’ISMEA.

Nel corso del sopralluogo, l’ISMEA accerta:

a.    lo stato dei luoghi ed il valore del fondo oggetto dell’intervento;

b.    i valori necessari alla verifica del piano aziendale fornito in fase di domanda di accesso alle agevolazioni;

c.    la  coerenza  con  le  informazioni  comunicate  in  sede  di  domanda  di  accesso  alle agevolazioni.

 

Al termine del sopralluogo, l’ISMEA aggiorna le informazioni disponibili e conclude la fase di

valutazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

 

Concessione delle agevolazioni e stipula del contratto

In caso di esito positivo del processo istruttorio, l’ISMEA procede alla determinazione della concessione individuale delle agevolazioni per il primo insediamento.

La concessione delle agevolazioni è subordinata a:

–     Pagamento del rimborso spese istruttoria

–     Sottoscrizione delle polizze assicurative.

Il rimborso spese istruttoria è quantificato sulla base del valore del terreno oggetto dell’intervento fondiario stabilito dall’ISMEA in seguito al sopralluogo e si articola sulla base dei seguenti scaglioni.

 

Valore del terreno indicato nella domanda di

 

 

Nel caso di insediamento, in qualità di titolare di impresa individuale, è facoltà del giovane che si insedia sottoscrivere una polizza assicurativa caso morte con beneficiario ISMEA, di durata pari all’ammortamento, oltre al preammortamento, e di valore pari al debito residuo in essere tempo per tempo. In tali casi, è riconosciuto un ulteriore abbattimento di 20 punti base del tasso di riferimento applicato all’operazione.

In tutti i casi è richiesta la sottoscrizione di una copertura assicurativa per rischio di incendio e fulmine sui fabbricati esistenti sul fondo.

La predetta polizza dovrà contenere il vincolo del beneficio a favore di ISMEA, con validità temporale a partire dalla data del contratto e, comunque, fintanto che duri il patto di riservato dominio/durata del contratto di mutuo a favore dell’Istituto. L’originale della polizza dovrà essere presentata in sede di stipula.

Alla stipula del contratto, il beneficiario può avvalersi della facoltà di ammortizzare, per il periodo di preammortamento, gli oneri notarili e tributari relativi alla sottoscrizione degli atti relativi all’intervento fondiario.

In questo caso, la restituzione ha luogo mediante un piano di ammortamento al tasso di riferimento di cui alla lettera d) del paragrafo 8. 2, della durata pari al preammortamento, con rate semestrali, costanti posticipate e con un periodo di preammortamento compreso tra la data di liquidazione degli oneri da parte dell’ISMEA alla prima data utile tra quella del 30 giugno e quella del 31 dicembre. L’importo ammesso ad ammortamento è aumentato degli

interessi di preammortamento calcolati al tasso di riferimento dalla data di liquidazione dei predetti oneri da parte dell’ISMEA alla prima data tra quella del 30 giugno e quella del 31 dicembre.

 

Modalità e limiti dell’intervento fondiario

L’intervento fondiario nell’ambito del quale può essere concessa l’agevolazione può essere realizzato attraverso l’acquisto a cancello aperto (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) della struttura fondiaria agricola e la sua successiva vendita, con patto di riservato dominio. In tal caso, l’importo di ciascun intervento non può essere inferiore a 250. 000 euro e non può essere superiore a 2. 000. 000 di euro.

Le agevolazioni per il primo insediamento possono essere richieste anche nel caso in cui i terreni oggetto dell’intervento abbiano un valore di stima superiore a 2. 000. 000 di euro. In questo caso, l’intervento si realizza attraverso la concessione di un mutuo ipotecario di

2. 000. 000 di euro a garanzia del quale l’ISMEA acquisisce ipoteca sul fondo oggetto dell’intervento fino ad un valore almeno pari a 2. 400. 000 euro.

La differenza tra il valore di stima del terreno ed il mutuo fornito dall’ISMEA deve essere coperta dal richiedente con il ricorso a mezzi propri od indebitamento.

In questi casi, la valutazione della sostenibilità del piano dal punto di vista economico e finanziario deve necessariamente tener conto dell’ammontare e delle modalità di approvvigionamento delle coperture addizionali rispetto all’intervento ISMEA indicate dal richiedente.

La soglia minima di intervento si riduce a 100. 000 euro nel caso in cui l’intervento si inserisca in un contesto di arrotondamento fondiario dimostrato con terreni da condurre con contratti d’affitto registrati di durata almeno di 15 anni con relativa assunzione del fascicolo aziendale. In tal caso, l’intervento è realizzato attraverso la concessione di un mutuo ipotecario.

 

Preammortamento ed ammortamento

Per ciascun intervento è previsto un periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi nel corso del quale, da parte del beneficiario, è dovuto all’ISMEA il pagamento degli interessi di preammortamento al tasso di riferimento, 30 giugno e 31 dicembre.

Il periodo di preammortamento si estende fino all’ultima data utile tra il 30 giugno ed il 31 dicembre.

Le rate di preammortamento sono sempre dovute al tasso di riferimento.

Dal giorno successivo inizia l’ammortamento che può avere durata pari a 15 (più due anni di preammortamento), 20 (più due anni di preammortamento) o 30 anni (comprensivi di 2 anni di preammortamento).

L’ammortamento ha luogo con rate costanti, semestrali, posticipate con scadenza fissa 30 giugno e 31 dicembre.

L’importo ammesso all’ammortamento è pari al prezzo di acquisto dei terreni oggetto di intervento, così come determinato dall’ISMEA nella fase di concessione individuale delle agevolazioni.

 

Ammontare dell’agevolazione

L’agevolazione è:

a. Erogata come abbuono di interessi il cui valore attualizzato alla data di avvio dell’ammortamento non può essere superiore a Euro 70. 000, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 702/2014;

b.    riconosciuta per il 60% all’inizio dell’ammortamento dell’intervento. La restante parte, in relazione all’attuazione del piano aziendale, è riconosciuta mediante apposita rimodulazione del piano di ammortamento;

c.    cumulabile con altri contributi provenienti da fondi di finanziamento nel rispetto dei massimali previsti all’art. 18 del Regolamento (UE) n. 702/2014;

d.    calcolata sulla base del tasso di riferimento determinato conformemente a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione.

 

Ai fini della quantificazione dell’agevolazione:

e.    fino alla data della verifica della corretta attuazione del piano aziendale, il beneficiario è tenuto a pagare all’ISMEA la rata calcolata sulla base del 60% dell’agevolazione massima prevista (70. 000 euro);

f.     dalla anzidetta data di verifica, in caso di esito positivo, il beneficiario è tenuto a pagare all’ISMEA la rata calcolata sulla base del 100% dell’agevolazione massima prevista (70. 000 euro). In tal caso, al pagamento della prima rata successiva alla predetta data, l’ISMEA riconosce al beneficiario le maggiori somme fino a quel momento versate;

g.     in caso di esito negativo della verifica, dalla data della verifica stessa, il beneficiario è tenuto a pagare all’ISMEA la rata calcolata senza tenere conto dell’agevolazione prevista. In tal caso, al pagamento della prima rata successiva alla verifica, il beneficiario riconosce all’ISMEA le minori somme fino a quel momento pagate.

Il tasso effettivo non può essere inferiore al tasso di base fissato dalla Commissione europea e vigente al momento della determinazione di ammissione alle agevolazioni (http://ec. Europa. Eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates. Html) e comunque non inferiore allo 0,50 per cento annuo, ai sensi dell’art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 Dottor Alessio Ferretti

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31. 12. 15 78. 000 – 13. 000

ACCESSO PRESSO L’ABITAZIONE O NEI LUOGHI PRIVATI: È SUBORDINATO AD UNA AUTORIZZAZIONE

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L’accesso nelle abitazioni e negli altri luoghi è subordinato ai sensi del comma terzo dell’articolo 52 del D. P. R. 633/72 alla autorizzazione preventiva del Procuratore della Repubblica o della Autorità Giudiziaria più vicina.

Accesso presso l’abitazione o nei luoghi privati: è subordinato ad una autorizzazione

L’accesso nelle abitazioni e negli altri luoghi è subordinato ai sensi del comma terzo dell’articolo 52 del D. P. R. 633/72 alla autorizzazione preventiva del Procuratore della Repubblica o della Autorità Giudiziaria più vicina.

In merito agli altri luoghi simili, il richiamato articolo ci indirizza quando prevede l’autorizzazione per procedere “a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale…”.

L’autorizzazione è fondamentale ai fini della validità probatoria degli atti eventualmente acquisiti.   A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Cassazione n. 1036 del 1998, si è pronunciata sancendo  che “in mancanza dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica (ovvero dell’autorità giudiziaria più vicina)è illegittima l’acquisizione da parte della Guardia di Finanza di documenti contabili contenuti all’interno di una borsa posta all’interno dell’autovettura del contribuente, ancorché portata la borsa in caserma e chiusa in un plico sigillato, l’apertura del plico sia avvenuta con il consenso del contribuente”. Questo passaggio è basilare per comprendere la portata della tutela del contribuente, decade ogni ipotesi avversa al contribuente (pressioni, timore reverenziale, etc. ), e perde di valenza la tesi dell’amministrazione finanziaria in assenza di “preventiva” autorizzazione.

 

 Dottor Alessio Ferretti

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FAC SIMILE DI RICORSO ACCOLTO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE MOD. TM20U (COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI CARTOLERIA, CANCELLERIA E FORNITURA PER UFFICI)

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Il fac simile dai noi redatto ed accolto in commissione tributaria si riferisce ad un accertamento da Studi di Settore mod. TM20U (commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, cancelleria e fornitura per uffici).

 

Fac Simile di Ricorso accolto avverso avviso di accertamento da Studi di Settore mod. TM20U (commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, cancelleria e fornitura per uffici)  

Il fac simile dai noi redatto ed accolto in commissione tributaria si riferisce ad un  accertamento da Studi di Settore mod. TM20U (commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, cancelleria e fornitura per uffici).

L’avviso n. _________________________ riguardava l’accertamento di maggiori ricavi di €. _______________ (da ___________,00 a € ____________-) determinati presuntivamente soltanto sulla base degli elementi dedotti dallo studio di settore TM20U (commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, cancelleria e fornitura per uffici) ai sensi dell’art. 62bis del D. L. 331/93, utilizzando il prodotto informatico GE. RI. CO. Il contribuente, esercente attività di sola vendita di cartoleria e cancelleria (non di fornitura per uffici. ), in contradditorio con l’ufficio (come da memorie allegate) ha dedotto specifici elementi di situazione congiunturale, di mercato e territoriale, nonché l’effettiva situazione personale inquadrata nella realtà economica nella quale opera, che giustificano lo scostamento dei ricavi e che l’ufficio immotivatamente non ha preso in alcuna considerazione, adducendo affermazioni stereotipe e ampiamente generiche al fine di pretendere comunque un maggior reddito (! . ) senza aggiungere gli “ulteriori” elementi che la giurisprudenza e le disposizioni interne dell’Agenzia impongono di rilevare.  

 

 Dottor Alessio Ferretti

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E-Commerce: Guida Fiscale 1.3 Vendita indiretta cessione a clienti Extra -UE

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In merito alla gestione fiscale di un ecommerce indiretto esaminiamo la fattispecie delle vendite a clienti Extra UE.

E-Commerce: Guida Fiscale 1. 3 Vendita indiretta cessione a clienti Extra -UE

In merito all’ecommerce indiretto esaminiamo la fattispecie delle vendite a clienti Extra UE.

 

Commercio Elettronico Indiretto: Cessione a Clienti Extra UE

Quando una vendita indiretta viene effettuata a clienti extra comunitari siano essi privati che  soggetti passivi IVA, deve essere regolata da emissione di fattura come “cessioni all’esportazione” ai sensi dell’articolo 8 del DPR 633/1972, non imponibili (il cedente non applicherà l’imposta).

 

RICORDIAMO CHE: La disciplina Iva del commercio elettronico indiretto per compravendite effettuate da cedente italiano si configura come segue:

1.       Cessioni a clienti italiani;

2.       Cessioni a clienti UE  (Comunitari);

3.       Cessioni a Clienti Extra UE (Extracomunitari).

Ognuna di queste fattispecie è oggetto di una guida dedicata nella nostra sezione speciale E-Commerce.

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I nostri piani tariffari sono, chiari,  sostenibili e su misura del cliente.

 

Redditometro (nuovo) e favor rei: si applica anche per le annualità fino al 2008

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TUTELA IMPRENDITORE
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Il nuovo redditometro, quale norma di natura procedimentale, se più favorevole al contribuente (favor rei), si applica anche per le annualità fino al 2008. La sentenza della CTR Veneto costituisce un ulteriore tassello a favore della “retroattività” del nuovo strumento e della tutela del contribuente.

Redditometro (nuovo) e favor rei: si applica  anche per le annualità fino al 2008

Il nuovo redditometro, quale norma di natura procedimentale, se più favorevole al contribuente (favor rei), si applica anche per le annualità fino al 2008. La sentenza della CTR Veneto costituisce un ulteriore tassello a favore della “retroattività” del nuovo strumento e della tutela del contribuente.

Con la sentenza 3 dicembre 2013, n. 125/30/13, la Commissione tributaria regionale del Veneto, confermando quanto già sostenuto da altre Commissioni (si vedano, ad esempio, CTP Rimini 21 marzo 2013, n. 41, e CTP Reggio Emilia 18 aprile 2013, n. 74), ha precisato che il nuovo redditometro, quale norma di natura procedimentale, se più favorevole al contribuente, si applica anche per le annualità fino al 2008, in via retroattiva.

Questo aspetto è molto importante per quei contribuenti in fase di contraddittorio, mediazione tributaria o di istanza di adesione con l’Agenzia delle Entrate. Quei contribuenti che hanno subito avvisi di accertamento per delta reddituali e patrimoniali (capacità di spesa, rate di mutuo, incrementi patrimoniali nel quinquennio, autoveicoli, motoveicoli, etc. ) possono richiedere lo sgravio totale/parziale o l’annullamento dell’atto, presentando memoria con cui richiedere applicazione del nuovo redditometro, privo di determinati elementi peculiari del vecchio.

In merito alla decorrenza, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito, dapprima con la circolare n. 1/E/2013, che la disciplina del nuovo accertamento sintetico e redditometrico non può che applicarsi esclusivamente alle annualità dal 2009 e seguenti, e non può considerarsi come strumento “evoluto” rispetto a quello esistente in passato.

In primo luogo, sostiene l’Agenzia, depone a tale favore il contenuto letterale dell’art. 22, D. L. N. 78/2010, laddove si precisa, come visto in precedenza, che le modifiche all’art. 38, D. P. R. N. 600/1973 sono applicabili esclusivamente a partire dall’annualità 2009 e successive. Aspetto confermato anche dal successivo D. M. 24 dicembre 2012, il decreto attuativo del nuovo articolo 38.

Per l’Amministrazione finanziaria il redditometro non sarebbe in alcun modo paragonabile agli studi di settore, la cui applicazione retroattiva è ormai considerata da anni una pratica avallata anche dall’Agenzia stessa, che in più occasioni ha ritenuto applicabile, se più favorevole al contribuente, la versione evoluta dello studio anche per gli anni pregressi (cfr circolare n. 30/E del 2012).

A tale proposito, si legge nella direttiva in commento, gli studi di settore “evoluti” o “integrati” rappresentano una metodologia analoga e, come tale, comparabile alla precedente, consentendone in tal modo l’applicazione anche in periodi d’imposta precedenti.

A diverse conclusioni, tuttavia, si deve pervenire per lo strumento dell’accertamento sintetico e per il redditometro, in quanto trattasi, a parere dell’Agenzia, di una differente metodologia accertativa. In particolare, mentre gli elementi contenuti nel D. M. 10 settembre 1992 consentono di determinare il reddito sintetico sulla base della disponibilità di alcuni beni, nel nuovo redditometro la ricostruzione sintetica del reddito si poggia sulla sommatoria derivante da ciascuna tipologia di spesa.

Se con il vecchio strumento il reddito è ricostruito a prescindere dalla spesa effettivamente sostenuta, con il nuovo sono proprio i costi sostenuti, o attribuibili su base statistica, a determinare il reddito del contribuente.

Per avallare la propria posizione, l’Agenzia esemplifica l’ipotesi di un contribuente con un’autovettura di potenza pari a 24 cavalli fiscali, ovvero 150 kw, la quale in base al vecchio strumento determina un reddito presunto di euro 41. 284,00, mentre con il nuovo consente di determinare solo il costo su base statistica per pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti e servizi vari, per euro 6. 500 circa. Tale ultimo valore, tuttavia, non rappresenta il reddito totale e complessivo del contribuente, bensì solamente la spesa correlata a quel bene.

In virtù di tale differente approccio metodologico, l’Agenzia ritiene che i due strumenti siano differenti tra loro e la versione applicabile dal 2009 non sia una mera evoluzione di quello precedente, bensì una vera e propria novità. Anche nella circolare n. 24/E del 2013, l’Amministrazione finanziaria ribadisce la propria posizione, già espressa con la circolare n. 1/E/2013, in merito all’efficacia del nuovo redditometro e cioè che esso trova applicazione solo per le annualità dal 2009 in poi, mentre fino al 2008 resta valido il precedente sistema basato sul D. M. 10 settembre 1992.

Secondo l’Agenzia, infatti, lo strumento come delineato dal D. M. 24 dicembre 2012 costituisce “un effettivo intervento di sistema e non rappresenta la semplice evoluzione di una metodologia statistica di ricostruzione del reddito”. In particolare, nella circolare n. 24/E/2013, si sostiene che il nuovo redditometro non prevede la quantificazione del reddito presunto con l’utilizzo esclusivo di dati statistici basati sulla mera disponibilità di beni e servizi ai quali sono correlati indici e coefficienti, bensì si poggia su un maggior numero di elementi, tenendo altresì in considerazione la composizione del nucleo familiare.

Nella sentenza della CTR Veneto, che costituisce quindi un ulteriore tassello a favore della “retroattività” del nuovo redditometro, i giudici hanno evidenziato che l’Ufficio si è limitato a calcolare il reddito presunto sulla sola base dei coefficienti ministeriali di cui al D. M. Del 1992, senza alcun esame critico in relazione all’evoluzione della normativa e della giurisprudenza.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha ignorato che l’art. 22, D. L. N. 78/2010, attuato dal D. M. 24 dicembre 2012, ha individuato nuovi parametri che devono essere applicati anche a fattispecie realizzatesi in annualità precedenti, stante la natura procedimentale delle novità normative introdotte dalle predette disposizioni. In particolare, secondo i giudici, il maggiore reddito del contribuente va ricostruito in base alle nuove direttive, che ad esempio non prevedono l’applicazione di alcun coefficiente moltiplicativo per la valorizzazione dei costi dei beni e dei servizi (nel caso di specie, il contribuente sosteneva il rimborso delle rate del mutuo, che nel nuovo redditometro sono valorizzate in base all’effettiva spesa sostenuta).

Dall’applicazione dei nuovi principi, secondo i giudici tributari del Veneto, invece, ne deriva per il caso esaminato anche per le annualità antecedenti al 2009, un maggior reddito imponibile inferiore rispetto a quello calcolato con il vecchio redditometro, che deve quindi applicarsi al contribuente accertato.

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