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Perché il marchio di certificazione è vincente sul mercato: come funziona e quali sono i suoi vantaggi

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Marchio Collettivo per produttori

Nel complesso scenario concorrenziale attuale, il marchio collettivo, sta assumendo sempre più un ruolo di primo piano, per il forte impatto prodotto sulle strategie e sulle politiche di sviluppo di molte imprese, consentendo di polarizzare “qualitativamente” la domanda dei consumatori. Ecco come e perché!

Rispetto al marchio d’impresa, esso rappresenta un quid pluris quale titolo giuridico-economico che si traduce in termini di fatturato nel consolidamento di posizione di vantaggio competitivo di prestigio, spiccando come super indicatore di valore economico.

Nella logica del marchio collettivo, risulta ancora più accentuato il passaggio dall’originale funzione del brand quale solo indicatore di proprietà ed origine, alla sua efficacia quale indicatore di valore, sia culturale sia economico.

Questo strumento risulta particolarmente appetibile per una pluralità di imprenditori autonomi tra loro che, accomunati dai medesimi “product process” o dalla stessa collocazione territoriale, producono beni aventi le stesse caratteristiche.

Il marchio collettivo è utilizzato sempre più frequentemente in Italia, in particolare dai consorzi di tutela dei nostri prodotti agro-alimentari tipici e si inserisce in un sistema di controllo particolarmente  strutturato e organizzato.

Esempi di marchi collettivi sono il marchio pura Lana Vergine e marchio Melinda utilizzato dai 5200 membri delle 16 cooperative che coltivano mele in Val di Non e nella Valle del Sole (Italia) e che hanno fondato il consorzio Melinda nel 1989.

Cos’è il marchio di certificazione?

E’ una particolare tipologia di marchio, disciplinata dal combinato disposto degli articoli  2570 del codice civile, dall’articolo 11 CPI* e dal  regolamento U. E. 2424/2015,  che si differenzia in modo sostanziale rispetto al classico marchio aziendale. Quest’ultimo si limita a contraddistinguere i prodotti del singolo imprenditore, invece il marchio collettivo ha una funzione più ampia e di maggiore risonanza sul mercato, incentrata sulla  garanzia qualitativa, assicurando che il prodotto o il servizio abbia determinate caratteristiche in relazione alla:

  • origine cioè la provenienza geografica rilevante sotto il profilo della qualità del prodotto (differenza rispetto ai marchi di fabbrica che non possono contenere tale indicazione);
  • natura, cioè qualità del prodotto con riferimento alle materie prime utilizzate e alla sottoposizione a specifici trattamenti;
  • qualità, espressa nel regolamento d’uso che deve prevedere determinati controlli per garantire la qualità di prodotti provenienti da produttori diversi.

Il marchio collettivo rappresenta pertanto uno strumento di garanzia e certificazione della qualità e dell’origine del prodotto inspessendo la tutela del consumatore in un’ottica di customer satisfaction e di riduzione delle asimmetrie informative.

Come funziona il marchio?

Da un punto di vista strutturale, il rapporto giuridico tipico del marchio collettivo che lo distingue dalla disciplina applicativa del marchio di impresa, è caratterizzato da una dissociazione permanente fra titolarità del segno che spetta al concedente (ad esempio un consorzio che svolge la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi) e l’ uso del medesimo da parte del concessionario-utilizzatore (serie aperta di imprese legittimate a condizione che conformino lo sfruttamento dell’asset immateriale al regolamento d’uso emanato dal concedente e depositato in sede di registrazione, contenente indicazioni riguardanti la funzione di garanzia effettiva del titolare, le modalità di utilizzo, controlli e sanzioni).

Sotto un profilo giuridico l’articolo 2570 codice civile e l’articolo 11 del CPI (Codice di Proprietà Industriale) lo identificano come marchio la cui registrazione viene  richiesta “da soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi”. Questi ultimi “possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti”.

Chi può registrarlo?

La titolarità del marchio collettivo, a differenza del passato, non risulta più circoscritta agli enti e associazioni riconosciute ma si estende ai soggetti sia privati che pubblici i quali esercitino una funzione di garanzia da intendersi in senso effettivo. Con la riforma del citato articolo inoltre, l’utilizzabilità del marchio collettivo non richiede che il/i  concessionario/i sia/no affiliati all’associazione titolare.

Ciò significa che la redditività di tale asset strumentale intangibile non risulta più subordinata al presupposto di un rapporto di appartenenza o dipendenza delle imprese associate.

Riconoscere il marchio di certificazione

Per avvalersi della tutela tipica del marchio collettivo, oltre a prestare attenzione alla identificazione delle classi di prodotto e servizi di riferimento, occorre conoscere la macro classificazione di questa particolare specie di marchio in marchi “unisettoriali” o di prodotto e marchi “ombrello”:

a) nel primo caso il marchio interesserà prodotti di un unico genere appartenenti ad un solo comparto (es macelleria tipica x);

b) nel secondo caso si tratterà di marchi che coinvolgono prodotti di genere diverso (Mercati di x).

Esistono altre tipologie di marchi collettivi: Marchio Collettivo Geografico, Marchio Collettivo di qualità, la Denominazione Comunale di Origine.

VANTAGGI del marchio: un brand super accattivante: Perché il marchio collettivo registrato ha una marcia in più

I marchi collettivi presentano diversi vantaggi rispetto al classico marchio aziendale:

a) rappresentano uno strumento efficace e strategico per la commercializzazione congiunta di prodotti provenienti da un gruppo di imprese che, a livello individuale, riscontrerebbero difficoltà nel far riconoscere i propri marchi dai consumatori, e/o farli accettare dai grandi distributori;

b) premesso che il marchio in genere ha acquistato un valore superiore rispetto al  prodotto su cui è apposto, il marchio collettivo è in grado di incanalare esponenzialmente rispetto ad un classico marchio aziendale le scelte del consumatore;

c) sono preziosi strumenti di marketing e la base su cui costruire l’immagine e la reputazione dell’impresa, consentendo di acquisire quote di mercato sempre maggiori e moltiplicarle per n volte rispetto al tradizionale marchio d’impresa, rilevando come   elemento centrale nel processo d’acquisto del prodotto il riconoscimento di determinati standard qualitativi e/o di processo da parte del consumatore;

d) attraverso il licensing ad essi strutturale, determinano l’introito di una fonte di reddito addizionale (royalties);

e) inoltre sono una componente fondamentale dei contratti di franchising;

f) stimolano le imprese ad investire nel mantenimento o nel miglioramento della qualità dei prodotti;

g) consentono di ottenere grossissimi sgravi fiscali con i bonus del Patent Box previo esercizio della relativa opzione agevolativa; (per approfondimenti leggete la divulgazione dedicata alla combinazione vincente tra marchio collettivo e Patent Box).

h) rappresentano una valida etichetta per ottenere finanziamenti dagli istituti bancari che sono sempre più consapevoli del ruolo dei marchi nel determinare il successo di un’impresa.

Dunque, i vantaggi economicamente valutabili del marchio collettivo si diramano essenzialmente in tre direzioni:

1) possibilità di incremento delle quote di mercato e consolidamento della posizione e immagine dell’impresa potenziandola attraverso idonee strategie pubblicitarie e di marketing;

2) conseguimento di una  fonte addizionale di reddito all’impresa, attraverso la stipula di  accordi di licensing sulla base del marchio;

3) vantaggiosissimi sgravi fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento del marchio collettivo grazie al Patent Box.

VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE

Il marchio collettivo rappresenta certamente  la chiave del successo in un mercato globale e competitivo, ponendosi come brand  accattivante dotato di forza e originalità il quale sintetizza l’interfaccia dell’impresa in termini di reputazione, valori, qualità, emozioni suscitate nel consumatore.

La valutazione del marchio è un’attività volta a quantificare il contributo che un marchio conferisce al valore aziendale ed è essenziale in alcuni momenti salienti dell’attività di un’impresa, in particolare quelli legati alle vicende della sua circolazione (anche congiuntamente al trasferimento dell’impresa o di un ramo d’impresa).

A grandi linee, la valutazione del marchio può essere ricondotta a due finalità  principali e cioè la monetizzazione e la valorizzazione rispettivamente legate ad aspetti prevalentemente quantitativi e prevalentemente qualitativi:

a) monetizzazione si intende l’utilizzo del  marchio come strumento per ottenere nuove risorse e finanziare la crescita aziendale. Conoscere il valore del proprio marchio consente di presentare in modo efficace il valore del proprio patrimonio immateriale aprendo la strada ad operazioni finanziarie anche straordinarie (operazioni M&A etc);

b) valorizzazione si intende la formulazione ed il perseguimento di strategie di crescita incentrate sul marchio, con riferimento sia al suo valore reale che al suo valore  potenziale (secondary meaning e licensing);

La valutazione costante del marchio collettivo può essere utile anche per monitorare nel tempo il valore brand, favorendo così una migliore allocazione delle risorse e una più informata assunzione di rischi imprenditoriali.

 

Associazioni culturali e sportive: assistenza contabile e tributaria dedicata

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Da oltre 15 anni assistiamo e tuteliamo iniziative dirette alla creazione e gestione, passo passo, di associazioni culturali e/o sportivo dilettantistiche (Associazioni di Promozione Sociale – APS, Società Sportivo Dilettantistiche – SSD,  associazioni sportivo dilettantistiche – ASD, Organismi Di Volontariato – ODV). Dalle piccole alle grandi realtà associative, sia su Roma che in tutta Italia, isole comprese.

Associazioni culturali e sportive: assistenza contabile e tributaria dedicata

Da oltre 15 anni assistiamo e tuteliamo iniziative dirette alla creazione e gestione, passo passo, di associazioni culturali e/o sportivo dilettantistiche (Associazioni di Promozione Sociale – APS, Società Sportivo Dilettantistiche – SSD,  associazioni sportivo dilettantistiche – ASD, Organismi Di Volontariato – ODV). Dalle piccole alle grandi realtà associative, sia su Roma che in tutta Italia, isole comprese.

Forniamo ai nostri clienti pacchetti con la formula all inclusive, con canone mensile fisso e trasparente.

Assistiamo le associazioni culturali e sportivo dilettantistiche:

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 nella scelta della forma giuridica appropriata alla visione ed al tipo di attività;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 nella redazione in modo corretto dell’atto costitutivo e dello statuto;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 nell’installazione impianto contabile in cloud per governare flussi finanziari e fiscali;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 nella formazione all’uso del software contabile in remoto;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 nella personalizzazione del software contabile in cloud alla realtà associativa;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 al rispetto, nei tempi utili, degli adempimenti fiscali;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 nell’adesione e gestione legge n. 398 del 1991 per lo svolgimento di attività commerciali;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 alla elaborazione dei rendiconti e dei bilanci periodici ed annuali;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 alla quotidiana elaborazione di atti amministrativi e delibere (convocazioni, verbali, delibere, etc. ).

Se volete essere assistiti in modo professionale con cortesia ed efficienza non esitate e contattateci ai seguenti recapiti:

Dal lunedì al venerdì al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52, orario 9. 00 – 13. 00 e dalle 15. 00 alle 18. 30 dal lunedì al venerdì.  

 

Chi desidera fissare un appuntamento avrà diritto a trenta minuti di assistenza gratuita su Skype in video chiamata.  

NOTARE BENE: a causa di perditempo e persone poco serie, non procederemo all’assistenza in assenza di collegamento Skype in videochiamata.  

Associazioni e Società Sportivo Dilettantistiche: Le attività considerate “commerciali”

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Le associazioni e le società sportivo dilettantistiche possono, ed nostro avviso devono, considerare “commerciali”, determinate attività rese nell’ambito della vita associativa conseguendo importanti vantaggi fiscali e finanziari.  

 

LE ATTIVITà CONSIDERATE  “COMMERCIALI”

Le associazioni sportive dilettantistiche hanno convenienza e devono considerare “commerciali”.  

Vi sono delle attività che l’Agenzia delle Entrate considera comunque oggettivamente  commerciali, ad esempio:

a.        cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;

b.       erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;

c.        gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

d.       gestione di spacci aziendali e di mense; – somministrazione di pasti;

e.        prestazioni di trasporto e di deposito;

f.        organizzazioni di viaggi e di soggiorni turistici;

g.       prestazioni alberghiere e di alloggio;

h.       prestazione di servizi portuali ed aeroportuali;

i.         telecomunicazioni  e radiodiffusioni;

j.         pubblicità commerciale

Per tale motivo è opportuno oltre che conveniente in termini di flussi finanziari aderire alla Legge n.  398 del 1991.  

Contattaci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52  per essere assistito 

 

 

Donazioni ed elargizioni in denaro ad enti non profit effettuate da aziende o imprenditori

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Le donazioni e/o elargizioni liberali in somme di denaro effettuate dalle aziende agli enti non profit, siano esse associazioni culturali che sportivo dilettantesche entro certi limiti generano costi deducibili ai fini delle imposte dirette e sono escluse Iva dal punto di vista delle imposte indirette.

La percentuale di deducibilità fiscale ai fini delle imposte dirette varia in funzione di una serie di requisiti esposti nella tabella sottostante.

 

Le donazioni e/o elargizioni liberali in somme di denaro effettuate dalle aziende agli enti non profit, siano esse associazioni culturali che sportivo dilettantesche entro certi limiti generano costi deducibili ai fini delle imposte dirette e sono escluse Iva dal punto di vista delle imposte indirette.

La deducibilità fiscale può essere totale o parziale in funzione della natura del soggetto destinatario delle liberalità e delle attività da questo svolte.

Le regole che disciplinano la deducibilità sono quelle di cui all’articolo14, co. 1, Legge n. 80 del 2005 (che ha convertito il D. L. 35/2005) o all’articolo100, co. 2, lett. A), b), g), f), h), l), m), n), o), o-bis), d. P. R. 917/1986 (T. U. I. R. ), anche queste non cumulabili tra loro.

Con riferimento alle imprese, ai sensi dell’articolo13, co. 2 e co. 3, d. Lgs. 460/1997, non costituiscono ricavi e pertanto non sono assoggettati a tassazione (se sono rispettati determinati adempimenti espressamente indicati dalla norma):

– le cessioni, a titolo gratuito e a favore di ONLUS, di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale;

– le cessioni, sempre a titolo gratuito e a favore di ONLUS, di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici fino ad un ammontare di € 1. 032,91, a condizione che si tratti di beni cui è diretta l’attività dell’impresa.

Ancora, sempre con riferimento alle imprese, ai sensi dell’articolo100, co. 2, lettera i), d. P. R. 917/1986 (TUIR):

– è possibile portare in deduzione dal reddito d’impresa fino al 5‰ delle spese sostenute per prestazione di lavoro dipendente con riferimento al costo del personale per servizi resi a favore delle ONLUS, limitatamente ai costi del personale assunto con contratto a tempo indeterminato.

Le norme vigenti prevedono, come ulteriori presupposti per la deducibilità delle erogazioni liberali, a carico del soggetto beneficiario delle erogazioni (il cui inadempimento si riflette, però, a carico del soggetto che eroga le liberalità):

– la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione;

– la redazione di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Nel caso in cui tali condizioni non siano soddisfatte, il donante perde il beneficio della deduzione fiscale ed è passibile di sanzione amministrativa.

 

 

 

Sintesi e guida fiscale per aziende che donano

EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO

RIFERIMENTO NORMATIVO

RISPARMIO FISCALE

Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute impegnate in attività di studio, ricerca, e in attività di rilevante valore culturale o artistico

Articolo 100, comma 2, lettera f), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione dal reddito d’impresa

Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo

Articolo 100, comma 2, lettera m), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione dal reddito d’impresa

Erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi o riserve naturali o di altre zone soggette a tutela paesaggistica

Articolo 100, comma 2, lettera n), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione dal reddito d’impresa

Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità

Articolo 100, comma 2, lettera o), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione dal reddito d’impresa

Erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS iscritte nei registri nazionali, alle fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico, nonché quelle aventi per scopo statutario la ricerca scientifica

Articolo 14, comma 1, Legge n. 80 del 2005

In alternativa ad altre deduzioni, deduzione pari al 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di 70. 000 euro annui

Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche che operano nell’ambito dell’educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto

Articolo 100, comma 2, lettera a), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione fino al 2% del reddito d’impresa

Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica

Articolo 100, comma 2, lettera b), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione fino al 2% del reddito d’impresa

Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente articolo100, comma 2, lettera g), TUIR attività nello spettacolo

Articolo 100, comma 2, lettera g), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione fino al 2% del reddito d’impresa

Contributi, donazioni, oblazioni versate alle Organizzazioni Non Governative (ONG)

Articolo 100, comma 2, lettera a), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione fino al 2% del reddito d’impresa

Erogazioni liberali in denaro a favore di istituti scolastici senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa

Articolo 100, comma 2, lettera o-bis), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione totale dal reddito d’impresa, nei limiti di € 70. 000 o del 2% del reddito d’impresa dichiarato

Erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati, ed enti individuati con Dpcm nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE

Articolo 100, comma 2, lettera h), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione totale dal reddito d’impresa, nei limiti di € 30. 000,00 o del 2% del reddito d’impresa dichiarato

Erogazioni liberali in denaro a favore delle Associazioni di Promozione sociale (APS)

Articolo 100, comma 2, lettera l), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione totale dal reddito d’impresa, nei limiti di € 1. 549,37 o del 2% del reddito d’impresa dichiarato

Costo del personale per servizi resi a favore delle ONLUS

Articolo 100, comma 2, lettera i), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione dal reddito d’impresa fino al 5 ‰ delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente

Cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale

Articolo 13, comma 2 e 3, D. Lgs. N. 460 del 1997

Queste cessioni non costituiscono ricavi

Cessione gratuita di beni diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici a condizione che siano beni a cui è diretta l’attività dell’impresa

Articolo 13, comma 2 e 3, D. Lgs. N. 460 del 1997

Non costituiscono ricavi fino ad un ammontare di € 1. 032,91, tale somma deve concorrere alla determinazione del limite di € 30. 000,00 o al 2% del reddito dichiarato

 

Fonti normative:

·       14, co. 1, Legge n. 80 del 2005 (che ha convertito il D. L. 35/2005);

·       articolo100, co. 2, lett. A), b), g), f), h), l), m), n), o), o-bis), d. P. R. 917 del 1986 (T. U. I. R. );

·       articolo 2 DPR n. 633 del 1972.

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

per assistenza contabile e/o tributaria agli enti non profit chiamaci al

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Rottamazione della cartelle Equitalia 2017: Come e quando conviene presentare l’istanza di adesione

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Il 22. 10. 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 193/2016. , confermando l’abolizione delle sanzioni e degli interessi di mora, Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015 facendo di fatto rimanere in piedi solo la pretesa iniziale: le imposte contestate dall’ente impositore (nella maggior parte dei casi l’agenzia delle Entrate) più gli interessi legali, che dovranno essere interamente pagate dal contribuente debitore già raggiunto dalla cartella esattoriale e l’impossibilità per l’Ente di Riscossione di procedere con sequestro conservativo et similia a seguito della presentazione dell’istanza.

Rottamazione della cartelle Equitalia 2017: Come e quando conviene presentare l’istanza di adesione

Il 22. 10. 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 193/2016. , confermando l’abolizione delle sanzioni e degli interessi di mora, Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015 facendo di fatto rimanere in piedi solo la pretesa iniziale: le imposte contestate dall’ente impositore (nella maggior parte dei casi l’agenzia delle Entrate) più gli interessi legali, che dovranno essere interamente pagate dal contribuente debitore già raggiunto dalla cartella esattoriale e l’impossibilità per l’Ente di Riscossione di procedere con sequestro conservativo et similia a seguito della presentazione dell’istanza[1].

Per le violazioni al Codice della strada decideranno i singoli Comuni con delibere di consiglio comunale.

La rottamazione si applica anche ai debiti a ruolo oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta. Nel caso di parziali pagamenti, già avvenuti alla data di entrata in vigore della norma, la procedura di definizione deve intendersi riferita ai soli carichi residui, in quanto non è ammessa né la restituzione né la compensazione con quanto dovuto. La definizione si riterrà completata, a seguito del pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute, al momento del versamento in unica soluzione o dell’ultima rata.

 

QUANDO CONVIENE E LIMITI ALL’ADESIONE AGEVOLATA

Si deve prestare molta attenzione, non sempre conviene aderire, si deve valutare caso per caso, considerando che:

1.     Le rate al momento consentite dal D. L. N. 193/2016 sono al massimo quattro con periodicità trimestrale, ultima prevista il 18. 03. 2018;

2.     Il Decreto prevede la rinuncia alle liti pendenti;

Questi sono elementi fortemente restrittivi, che mimano la convenienza all’adesione, considerando inoltre, che il contribuente una volta aderito in caso di impossibilità a sostenere anche solo una delle rate trimestrali, decade dal beneficio e viene ripristinato il debito ante rottamazione, diminuito di quanto versato con ulteriore impossibilità di chiedere rateazione ordinaria a 72 o 120 rate mensili[2].

Di fatto il Decreto dovrà essere convertito entro 60 giorni, ossia il 21. 12. 2016 ed il contribuente pena decadenza dal beneficio è tenuto ad inviare la dichiarazione di cui all’articolo 6 del D. L. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore (22. 10. 2016), ossia entro il 20. 01. 2016. A fronte di quanto esposto, è consigliato nei casi con debiti alti che minano la sostenibilità di un piano a massimo 4 rate trimestrali, di attendere le prossime settimane possibili e probabili proposte di emendamento.   

 

CASO 1. 0

A seguito di un avviso di accertamento, poi tramutatosi in pendenza di giudizio in appello, L’Agenzia delle Entrate contesta maggior reddito Irpef Anno 2008 per euro 107. 000 con richiesta di pagamento, esaminando la sola imposta Irpef nazionale:

Maggior Irpef accertata = 43. 979 euro

Sanzioni = 43. 979 (pari al 100% delle maggiori imposte)

Interessi al tasso del 3,5% pari ad euro 6. 500

Spese di notifica= 5,88 euro

Totale da versare = 94. 464,88 euro

Con la rottamazione si pagherebbero solo le imposte contestate e gli interessi legali (rimodulando quelli computati ed eliminando more).   Il dovuto attraverso la sanatoria in oggetto ammonterebbe ad euro 50. 479, con un risparmio stimato e prudenziale (non considerando nel caso del contribuente la successiva cartella Equitalia con piano di rateazione maggiorato di sanzioni, interessi mora. ) di euro 43. 985, un risparmio del 46,56% (senza ipotesi di abbattimento forfettario).

TERMINI DI RISPOSTA DA PARTE DELL’ENTE DI RISCOSSIONE

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto, ossia entro il 20. 04. 2017, l’agente della riscossione è tenuto a comunicare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

 

Per prenotare i lavori dello Studio diretti a:

a)    Verificare estratto debitorio erariale (Agenzia Entrate, Equitalia, Inps, Inail ed enti comunali);

b)    Conferire incarico per il computo dell’abbattimento atteso e calcolare la convenienza;

c)     Affidare l’incarico per l’accesso alla Rottamazione delle Cartelle Equitalia 2017.

Contattateci al numero fisso 06. 31055924 per prenotare la lavorazione.

Il Computo delle Tariffe è su base oraria.

In allegato:

1)    Testo del Decreto Legge n. 193 del 2016

2)    Modello di dichiarazione di adesione agevolata ai sensi dell’articolo 6 del D. L. 193/2016

 

 

 

 

 

[1] A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi dell’articolo 6 del D. L. 193 del 2016, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

[2] In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere   a)   e    b)  , la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di adesione. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Rottamazione della cartelle Equitalia 2017: Eliminate le sanzioni, gli interessi di mora e rimodulati gli interessi al tasso legale

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Il 15. 10. 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge “Bilancio 2017”,  ossia la prossima legge di stabilità che salvo emendamenti et similia entrerà in vigore dal 01. 01. 2017,  il testo del DSL in materia di “condono fiscale” prevede l’abbattimento delle sanzioni, delle more e parte dei vecchi aggi (attuali oneri concessori) purché notificati entro il 31. 12. 15.  

Rottamazione della cartelle Equitalia 2017:  Eliminate le sanzioni, gli interessi di mora e rimodulati gli interessi al tasso legale, se contestati dall’agenzia delle Entrate e per i contributi previdenziali e assistenziali affidati per la riscossione o inseriti in ruoli ordinari o straordinari entro il 31 dicembre 2015.

Il 15. 10. 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge “Bilancio 2017”,  ossia la prossima legge di stabilità che salvo emendamenti et similia entrerà in vigore dal 01. 01. 2017,  il testo del DSL in materia di “condono fiscale” prevede l’abbattimento delle sanzioni, delle more e parte dei vecchi aggi (attuali oneri concessori) purché notificati entro il 31. 12. 15.

Per le multe per le violazioni al Codice della strada per le quali decideranno i singoli Comuni con delibere di consiglio comunale.

Resta sospeso un abbattimento forfettario delle stesse imposte per debiti molto vetusti, in Commissione Senato a giugno, i lavori vertevano su una percentuale del 25%.

In sintesi, salvo abbattimento forfettario, rimarrebbe in piedi solo la pretesa iniziale: le imposte contestate dall’ente impositore (nella maggior parte dei casi l’agenzia delle Entrate) più gli interessi legali, che dovranno essere interamente pagate dal contribuente-debitore già raggiunto dalla cartella esattoriale.

La rottamazione si applica anche ai debiti a ruolo oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta. Nel caso di parziali pagamenti, già̀ avvenuti alla data di entrata in vigore della norma, la procedura di definizione deve intendersi riferita ai soli carichi residui, in quanto non è ammessa né la restituzione né la compensazione con quanto dovuto. La definizione si riterrà completata, a seguito del pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute, al momento del versamento in unica soluzione o dell’ultima rata.

CASO 1. 0

A seguito di un avviso di accertamento, poi tramutatosi in pendenza di giudizio in appello, L’Agenzia delle Entrate contesta maggior reddito Irpef Anno 2008 per euro 107. 000 con richiesta di pagamento, esaminando la sola imposta Irpef nazionale:

Maggior Irpef accertata = 43. 979 euro

Sanzioni = 43. 979 (pari al 100% delle maggiori imposte)

Interessi al tasso del 3,5% pari ad euro 6. 500

Spese di notifica= 5,88 euro

Totale da versare = 94. 464,88 euro

Con la rottamazione si pagherebbero solo le imposte contestate e gli interessi legali (rimodulando quelli computati ed eliminando more).   Il dovuto attraverso la sanatoria in oggetto ammonterebbe ad euro 50. 479, con un risparmio stimato e prudenziale (non considerando nel caso del contribuente la successiva cartella Equitalia con piano di rateazione maggiorato di sanzioni, interessi mora. ) di euro 43. 985, un risparmio del 46,56% (senza ipotesi di abbattimento forfettario).

Per prenotare i lavori dello Studio diretti a:

a)    Verificare estratto debitorio erariale (Agenzia Entrate, Equitalia, Inps, Inail ed enti comunali);

b)    Conferire incarico per il computo dell’abbattimento atteso;

c)     Affidare l’incarico per l’accesso alla Rottamazione delle Cartelle Equitalia 2017.

Contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52  Dottor Alessio Ferretti

 

 

 

 

Spese della palestra dei figli: quando e come sono detraibili nella dichiarazione dei redditi

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Le istruzioni ministeriali alle denunce dei redditi (730 o modello Unico PF), adottano il disposto del comma 1 lettera i – quinquies, dell’articolo 15 del D. P. R. N. 917/86, o Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in merito alla disciplina sulla detraibilità delle spese della palestra sostenute per i figli, esse stabiliscono che dall’imposta lorda (Quadro RN dell’Unico PF) può essere detratto un importo pari al 19% delle spese per la pratica sportiva dilettantistica (non professionale).

Spese della palestra dei figli: quando e come sono detraibili nella dichiarazione dei redditi

Le istruzioni ministeriali alle denunce dei redditi (730 o modello Unico PF), adottano il disposto del comma 1 lettera i – quinquies, dell’articolo 15 del D. P. R. N. 917/86, o Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in merito alla disciplina sulla detraibilità delle spese della palestra sostenute per i figli, esse stabiliscono che dall’imposta lorda (Quadro RN dell’Unico PF) può essere detratto un importo pari al 19% delle spese per la pratica sportiva dilettantistica (non professionale).

Requisito Soggettivo

Il diritto alla detrazione ai fini dell’abbattimento sull’imposta del reddito delle persone (Irpef) compete sia per l’iscrizione annuale che per l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e per ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni. In merito al requisito dell’età, l’Agenzia delle Entrate, con la C. M. 34/E/2008, ha stabilito che lo stesso è rispettato anche nel caso in cui la stessa condizione (range anni 5 – anni 18) sussista anche per una sola parte del periodo di imposta.

Quantum

L’ammontare massimo della spesa detraibile è stabilito in € 210,00 per ogni figlio fiscalmente a carico.  Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (R. M. N. 50/E/2009). In sostanza, quindi, i genitori che partecipano alla spesa, possono fruire entrambi del limite di € 210 (a figlio) nelle rispettive dichiarazioni, dovranno, invece, ripartire tra di loro tale importo che costituisce il riferimento per la determinazione della detrazione.

Documentazione da richiedere ed allegare al dichiarativo

Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal D. M. 28/03/2007 pubblicato sulla GU del 9. 5. 2007 n. 106 che ha definito:

a)      cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine, eccetera;

b)      la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.

Per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all’articolo 90 commi 17 e seguenti, L. N. 289/2002, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.

Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

·        destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi, in tale senso chiariamo che la dicitura agonismo nelle ricevute è corretta e ne consente la detrazione, un conto l’attività professionale, altro invece “l’impegno e spirito combattivo di cui danno prova atleti e squadre nello svolgimento di una gara” Dizionario Garzanti sul significato di agonismo;

·        gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

Da quanto sopra discende che sono escluse, ad esempio:

·        le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva;

·        le società di capitali di cui alla Legge n. 91/81 (sport professionistico);

·        le associazioni non sportive (ad esempio culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra. La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento.

La documentazione deve riportare ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato DM lettere a), b), c), d), ed e):

a)     la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale, del percettore;

b)     la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, eccetera);

c)     l’attività sportiva esercitata (es. Nuoto, pallacanestro, eccetera);

d)     l’importo pagato;

e)     i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

Come argomentato dall’Agenzia, la ricevuta deve sempre riportare tali indicazioni affinché la detrazione possa avere efficacia. La stessa Agenzia delle Entrate, con la C. M. 20/E/2011, ricorda che nella particolare ipotesi in cui sia il Comune a stipulare con associazioni sportive, palestre, piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica, eccetera, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al Comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione. Si richiede, pertanto, anche in questo caso il rispetto delle condizioni indicate dalle lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 2, comma 1 del DM. In altri termini, quindi, è necessaria soprattutto l’indicazione della denominazione dell’Associazione che presta l’attività sportiva.

Per info e/o assistenza contabile e tributaria contattare il n. 06. 31055924

Dott. Alessio Ferretti

Reddito che deriva dall’affitto di una casa vacanza (Homeaway, Airbnb, Homeholidays): Guida alla Tassazione in capo al Locatore Persona Fisica 1.0

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Su derivazione anglosassone, moltissime famiglie in Italia, hanno trovato un modo valido e pratico di mettere a reddito case o anche solo stanze delle stesse, a turisti ed uomini d’affari, anche solo per una notte, insomma, una sorta di socializzazione dell’immobile, utilizzando piattaforme come Homeaway, Airbnb, Homeholidays.  

 

Reddito che deriva dall’affitto di una casa vacanza (Homeaway, Airbnb, Homeholidays): Guida alla Tassazione in capo al Locatore Persona Fisica 1. 0

Su derivazione anglosassone, moltissime famiglie in Italia, hanno trovato un modo valido e pratico di mettere a reddito case o anche solo stanze delle stesse, a turisti ed uomini d’affari, anche solo per una notte, insomma, una sorta di socializzazione dell’immobile, utilizzando piattaforme come Homeaway, Airbnb, Homeholidays. Reddito che, in Italia, può essere inquadrato, nel rispetto del DPR n. 917 del 1986 o Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) a seconda delle modalità con cui viene svolta questa attività:

a)     tra i redditi fondiari, ai sensi dell’ articolo 37 comma 4 bis;

b)     tra i redditi d’impresa, ai sensi dell’articolo 55;

c)     tra i redditi diversi,  ai sensi dell’articolo 67 comma 1 lettera i).

 

Attività di locazione o affitto svolta da persona fisica non titolare di Partita IVA, e non rientrante tra i redditi diversi.

Imposte Dirette (Irpef)

Nella generalità dei casi se il proprietario o chi ne ha il diritto, in qualità di locatore non titolare di partita IVA,  si limita a concedere l’immobile in locazione per brevi periodi, senza effettuare prestazioni accessorie (es. Pulizia periodica, noleggio o cambio  biancheria, ecc. ), in assenza di un’organizzazione imprenditoriale, pertanto al di fuori del richiamato reddito di impresa ex articolo 55 del TUIR, gli introiti percepiti al netto delle spese documentabili sono riconducibili alla categoria dei redditi fondiari, nel rispetto del richiamato articolo 37 comma 4 – bis del TUIR. In questa fattispecie, i redditi provenienti dall’affitto ad uso turistico sia in base a contratti di durata inferiore a 30 giorni e sia quelli di durata superiore a 30 giorni vanno indicati sempre nel quadro RB della denuncia dei redditi.

Imposte indirette (Imposta di Registro)

I contratti di locazione ad uso turistico hanno una disciplina diversa da quelli rientranti nella Legge n. 431 del 1998, per cui occorre applicare le norme del codice civile (artt. 1571 e seguenti). In merito alla durata, nel caso di contratti ad uso turistico per un massimo di 30 giorni, la richiamata legge  non prevede l’obbligo della registrazione del contratto. Se la finalità è di tipo turistica, nulla vieta di stipulare un contratto anche di durata superiore a 30 giorni ma con obbligo di registrazione e pagamento della relativa imposta di registro. Il limite di durata dei 30 giorni deve essere determinato computando tutti i rapporti di locazione di durata anche inferiore a 30 giorni intercorsi nell’anno con il medesimo locatario.

Con riferimento alle tipologie di contratto per le quali non sussiste l’obbligo di registrazione e quindi anche in relazione alla casistica di cui si tratta, la circolare 20/E del 4 giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito ovvero esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.

 Dottor Alessio Ferretti

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Assegnazione 2016: emessa la circolare 26E del 01.06.2016 da parte dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle  Entrate esce dal torpore ed  in fortissimo ritardo, per giunta in un periodo critico di scadenze, pubblica in materia di Assegnazione di  Beni Immobili e Mobili da società a soci, la circolare n. 26E del 1°giugno 2016, con la quale conferma quanto già interpretato e chiarito dallo studio 20-2016/T del notariato in data 28 gennaio 2016.

L’Agenzia delle  Entrate esce dal torpore ed  in fortissimo ritardo, per giunta in un periodo critico di scadenze, pubblica in materia di Assegnazione di  Beni Immobili e Mobili da società a soci, la circolare n. 26E del 1°giugno 2016, con la quale conferma quanto già interpretato e chiarito dallo studio 20-2016/T del notariato in data 28 gennaio 2016.

In sostanza, documentazione alla mano:

1.     Ultimo bilancio a sezioni contrapposte;

2.     Visura catastale dell’immobile;

3.     Eventuale ultimo bilancio depositato in CCIAA con allegati (nota integrativa, verbale assemblea ed eventuale relazione del Revisore);

Le persone fisiche dei soci, entro il 30. 09. 2016 possono ottenere attraverso l’assegnazione la proprietà dei Immobili (eccetto quelli strumentali) e beni mobili (quelli registrati) scontando in alcuni casi una detassazione fortissima fino all’80%, considerando sia le minori imposte degli atti (registro, catastali ed ipotecaria) che la eventuale detassazione sull’assegnazione stessa del bene (qualora sussistano certi requisiti). Fermo restando la possibilità di usufruire di una ulteriore agevolazione in capo alla società che assegna il bene.

 Dottor Alessio Ferretti

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Effettua download del testo della Circolare 26E del 1 giugno 2016 della Agenzia delle Entrate

Zucchero a Velo Vanigliato: Aliquota IVA da applicare

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Contattaci per ricevere un parere e conoscere la corretta aliquota IVA da applicare ai tuoi prodotti e/i servizi, in questa fattispecie abbiamo analizzato l’aliquota Iva applicabile allo zucchero a velo vanigliato e materiali simili, nel rispetto della risoluzione dell’8 gennaio 2002 n. 2E emessa dalla Agenzia delle Entrate.  

Risoluzione n. 2/E emessa dalla Agenzia delle Entrate l’8 gennaio 2002

Oggetto: IVA Aliquota applicabile allo zucchero a velo vanigliato

QUESITO

Con istanza diretta alla scrivente, l’Associazione Nazionale .  ha chiesto di conoscere l’aliquota IVA applicabile nelle cessioni di zucchero a velo vanigliato.

Nella predetta istanza viene chiarito che il prodotto in questione si ottiene da un processo di macinazione dello zucchero raffinato a cui è aggiunto amido di mais, ed una percentuale infinitesimale di aromi/vanillina.

Nel merito, l’Associazione ritiene applicabile l’aliquota IVA agevolata poiché tutti gli ingredienti utilizzati per la produzione dello zucchero a velo vanigliato sono assoggettati all’aliquota del 10%.

 

RISPOSTA

La scrivente, con nota n.   139854   del   31 luglio 2001, ha chiesto all’Agenzia delle Dogane l’esatta classificazione doganale del prodotto in esame. La predetta Agenzia, avuto riguardo alla composizione della merce in questione, ha ritenuto di classificare tale prodotto   al cod.   NC  1701 91 00, relativo agli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti.

Pertanto si ritiene che al prodotto in esame, classificato alla v. D. 17. 01. E qualificato  come  zucchero  aromatizzato,  non  si  applica  l’aliquota  ridotta  del 10%,prevista, invece, al punto 59), parte III, della Tabella A, allegata al DPR   26 ottobre 1972, n. 633, per gli zuccheri non aromatizzati.

IN SINTESI PER L’AGENZIA DELLE ENTRATE SI DEVE APPLICARE ALIQUOTA ORDINARIA DEL 22% 

 

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