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La nuova Imposta sul Reddito Imprenditoriale per le società individuali, Snc e Sas

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L’art. 1, comma 547 e 548, Legge 11 Dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha introdotto, a decorrere dal 1 Gennaio 2017 la nuova Imposta sul Reddito imprenditoriale ad aliquota unica, IRI al 24%.

L’art. 1, comma 547 e 548, Legge 11 Dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha introdotto, a decorrere dal 1 Gennaio 2017 la nuova Imposta sul Reddito imprenditoriale ad aliquota unica, IRI al 24%.

Il reddito prodotto dall’azienda sarà tassato a partire dal 2017 su 2 binari:

· Da un lato la FLAT TAX IRI per quello reinvestito in azienda;

· Dall’altro lato, l’assoggettamento alle aliquote Irpef progressive dal 23% al 43% per l’importo prelevato dall’imprenditore.

In pratica, previa opzione, il reddito d’impresa di tali soggetti non concorre più ai fini Irpef, alla formazione del reddito complessivo ma, è soggetto a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota prevista ai fini Ires (24%), mentre le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) ritrae dall’impresa vengono tassate, ai fini Irpef, come reddito ordinario soggetto alla progressività propria di questo tributo.

Il doppio binario consente quindi di pagare un’imposta più leggera sulla parte di reddito utilizzata in favore della crescita aziendale.

Presupposto Oggettivo

L’imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile su opzione da parte:

·      Delle imprese individuali;

·      Snc e Sas in contabilità ordinaria;

·      Srl trasparenti secondo il nuovo comma 2-bis all’art. 116, Tuir.

L’opzione per il nuovo regime IRI ha durata pari a 5 periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 nel modello Unico 2018).

Si tratta a tutti gli effetti di una tassazione separata.

Esempio:

Un’impresa individuale con reddito d’impresa di 40mila euro, di cui 15mila prelevati dall’imprenditore.

Oggi paga un Irpef pari a 11. 520 euro.

L’IRI 2017 al 24% è pari a 9. 450 euro.

Vantaggio fiscale: 2. 070 euro.

Il ruolo delle Riserve e delle Perdite

Potrebbe verificarsi il problema che le riserve di utili possano avere una composizione “mista”, ovvero, una parte delle riserve potrebbe essersi formata con utili “vecchi”, già tassati in base al principio di trasparenza e, un’altra parte con utili soggetti al prelievo proporzionale previsto per la nuova IRI.

Dunque si presume che le riserve iscritte dopo aver effettuato il prelievo o la distribuzione si considerano formate con gli utili di più recente produzione.

Una volta che anche queste riserve saranno oggetto di distribuzione si applicherà il prelievo progressivo.

Pertanto se l’oggetto del prelievo è costituito dalle somme di cui al conto titolare precedentemente “accantonate” le stesse risulteranno completamente neutre, dunque non sottoposte ad aliquote Irpef.

Nel caso delle perdite, come previsto dal comma 2 dell’art. 55-bis, le perdite maturate durante l’applicazione del regime IRI (dovute ad esempio, ad eccessivi prelievi dell’imprenditore) sono computate in diminuzione del reddito ai fini IRI dei periodi d’imposta successivi:

·      Per l’intero importo che trova capienza in essi;

·      Senza limitazione temporale del quinquennio prevista dall’art. 8, comma 3,Tuir.

Esempio:

Anno

Reddito Prodotto

Somme prelevate

Reddito tassato IRI

Perdite IRI riportabili

n

100

40

60

n+1

100

60

40

n+2

20

50

30

n+3

170

40

100

totali

390

190

200

 

Nuovo modello 770/2017: novità introdotte e soggetti interessati

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Grazie alla modifica approvata dall’Agenzia delle Entrate, introdotta con il Dl 193/2016, da quest’anno è possibile utilizzare i crediti che risultano dalle dichiarazioni integrative in compensazione nel modello F24, in alternativa alla richiesta di rimborso.

Nuovo modello 770/2017, novità introdotte e soggetti interessati

Nuovo modello 770/2017 approvato dall’Agenzia delle Entrate

Grazie alla modifica approvata dall’Agenzia delle Entrate, introdotta con il Dl 193/2016, da quest’anno è possibile utilizzare i crediti che risultano dalle dichiarazioni integrative in compensazione nel modello F24, in alternativa alla richiesta di rimborso.

Il modello quest’anno sarà unico, senza distinzione tra Ordinario e Semplificato; tra le principali novità introdotte troviamo:

–       Il nuovo quadro DI (Dichiarazione Integrativa) per gestire l’eventuale maggior credito derivante da dichiarazioni integrative a favore presentate nel 2016, con riferimento a periodi di imposta per i quali sia ancora in corso il termine di accertamento;

–       Nel quadro ST scompaiono le colonne che venivano utilizzate per lo scomputo delle ritenute e delle imposte sostitutive operate in eccesso e restituite al contribuente, in quanto lo scomputo deve essere effettuato nel modello F24, senza limiti di importo;

–       Sempre nel quadro ST, l’esposizione delle ritenute sui redditi di capitale deve essere effettuata in un’apposita nuova sezione, la “Sezione III”;

–       Nel quadro SF, SL e SM è stato inserito un rigo, per indicarvi i dati relativi all’intermediario non residente; questo rigo viene utilizzato anche nel caso in cui il sostituto d’imposta italiano opera come rappresentante fiscale dell’intermediario non residente;

–       Nel quadro SQ, relativo al conto unico, viene introdotta una nuova nota, la “colonna 6”, riferita al caso di operazioni straordinarie; occorre indicare il codice K se nel rigo sono riportati i dati delle imposte sostitutive operate dal soggetto estinto in caso di operazioni straordinarie o di successioni, mentre il codice L se nel rigo sono riportati i dati relativi ad imposte sostitutive indicate nel prospetto ST intestate al soggetto estinto;

–       Nel quadro SY viene introdotta una nuova sezione, la “Sezione III” nella quale il soggetto erogatore di somme a favore del creditore pignoratizio deve indicare i dati del creditore pignoratizio e del debitore principale, quando il creditore pignoratizio è una persona giuridica.

Con il nuovo modello sarà possibile comunicare i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria, versamenti effettuati da sostituti d’imposta; è altresì utilizzato per indicare le compensazioni operate per indicare i crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate in seguito di pignoramento presso terzi.

Il modello 770/2017 deve essere presentato dai sostituti d’imposta, ossia coloro che sono delegati ad operare sostituendo in parte o del tutto il contribuente nei rapporti con la pubblica amministrazione e per oneri fiscali; sono quindi figure che sostituiscono lo Stato nel prelievo delle imposte sul contribuente. Possono essere sostituti d’imposta:

–       Il datore di lavoro privato, che trattiene determinate imposte e le versa allo stato;

–       La pubblica amministrazione, che opera ritenute alla fonte;

–       L’istituto previdenziale, che eroga la pensione;

–       Il committente del lavoratore autonomo, che versa la ritenuta d’acconto con un F24;

–       Il condominio;

–       Le società che erogano dividendi.

Il Modello 770/2017 deve essere presentato in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 luglio 2017.

Iperammortamento, novità previste dalla Legge di Bilancio

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L’agevolazione dell’Iperammortamento, introdotta dalla legge 262/2016, prevede una maggiorazione del 150% del valore del bene acquistato, solamente se acquistato a partire dal 1° gennaio 2017 e si estende anche ai beni acquistati tramite locazione finanziaria; sarà possibile usufruire di queste agevolazioni fiscali per gli investimenti in campo tecnologico e digitale. Il termine per la consegna dell’acquisto è il 31 dicembre 2017, esteso a giugno 2018 se l’ordine viene perfezionato entro il 31 dicembre 2017 con un acconto almeno del 20%.

L’agevolazione dell’Iperammortamento, introdotta dalla legge 262/2016, prevede una maggiorazione del 150% del valore del bene acquistato, solamente se acquistato a partire dal 1° gennaio 2017 e si estende anche ai beni acquistati tramite locazione finanziaria; sarà possibile usufruire di queste agevolazioni fiscali per gli investimenti in campo tecnologico e digitale. Il termine per la consegna dell’acquisto è il 31 dicembre 2017, esteso a giugno 2018 se l’ordine viene perfezionato entro il 31 dicembre 2017 con un acconto almeno del 20%.

Tra i beni che rientrano nell’agevolazione dell’Iperammortamento, troviamo:

–       Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestiti da sensori ed azionamenti;

–       Macchine utensili per asportazione, macchine utensili operanti con laser o altri processi a flusso di energia, elettroerosione, processi elettrochimici;

–       Macchine per realizzazione prodotti tramite la trasformazione di materie prime;

–       Macchine utensili per assemblaggio, giunzione e saldatura;

–       Macchine per confezionamenti ed imballaggio;

–       Macchine utensili di de-produzione e ri-confezionamento per il recupero di materiali;

–       Robot collaborativi e sistemi multi-robot;

–       Macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;

–       Macchine, strumenti e dispositivi adibiti a carico e scarico merci, per la loro movimentazione, la pesatura, di sollevamento e manipolazione automatizzati.

Non basta però rientrare nell’elenco; la normativa prevede infatti delle caratteristiche tecniche che i macchinari devono possedere per usufruire dell’agevolazione. Tutte le macchine infatti devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

–       Il controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

–       L’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

–       L’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

–       Interfaccia tra uomo e macchina semplici ed intuitive, e devono rispondere ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Tutte queste caratteristiche sono obbligatorie; anche in assenza di una sola caratteristica, il macchinario non può beneficiare del super-ammortamento. Sarà dunque necessario redigere un’autocertificazione sulla conformità delle caratteristiche del bene, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, e va predisposta nell’esercizio in cui il bene entra in funzione, oppure nell’esercizio in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale; in quest’ultimo caso, la maggiorazione del 150% potrà essere ottenuta solo nell’anno in cui si realizzerà l’interconnessione.

La normativa prevede anche che possono rientrare nell’incentivo dell’Iperammortamento anche gli investimenti realizzati mediante contratti di locazione finanziaria, ossia quei contratti di finanziamento che consentono di avere la disponibilità di un bene strumentale, pagando un canone periodico, e permettono di esercitare, al termine del contratto, un’opzione di acquisto del bene per una cifra pattuita.

Affrancamento dei marchi nelle operazioni straordinarie: quale regime conviene di più e che effetti produce sui bonus fiscali Patent Box?

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I regimi opzionali di affrancamento consentono in pratica di riassorbire le divergenze generate dalle operazioni di M&A (abbreviazione di Mergers and Acquisition cioè fusioni e acquisizioni societarie), tra valori fiscali e contabili, quindi di livellare quel “doppio binario” prodotto dalla fisiologica differenza tra il “regime” civilistico/contabile da un lato e quello fiscale dall’altro, quest’ultimo fondato sull’irrilevanza dei valori iscritti contabilmente.  Il nostro ordinamento tributario prevede due distinti regimi opzionali che consentono alla società avente causa (incorporante, beneficiaria o conferitaria) di riconoscere fiscalmente (riallineandoli) i maggiori valori iscritti in bilancio nell’ambito delle operazioni straordinarie, eliminando o riducendo il disallineamento con i valori civilistici, previo versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.  Esaminiamo quale regime risulta più conveniente in caso di marchi e avviamento, la novità dell’ammortamento “abbreviato” e l’incidenza dell’affrancamento sul calcolo dei bonus fiscali del Patent Box.

I regimi opzionali di affrancamento nelle operazioni straordinarie: quale conviene di più nel caso di marchi?

Come noto, in parziale deroga al principio generale di continuità dei valori contabili e fiscali nell’ambito delle operazioni straordinarie, il legislatore prevede taluni regimi opzionali che consentono di eliminare o ridurre il disallineamento dei maggiori valori iscritti in bilancio in esito alle predette operazioni.

I regimi opzionali di affrancamento consentono in pratica di riassorbire le divergenze generate dalle operazioni di M&A tra valori fiscali e contabili, quindi di livellare quel “doppio binario” prodotto dalla fisiologica differenza tra il “regime” civilistico/contabile da un lato e quello fiscale dall’altro, quest’ultimo fondato sull’irrilevanza dei valori iscritti contabilmente

Il nostro ordinamento tributario prevede due distinti regimi opzionali che consentono alla società avente causa (incorporante, beneficiaria o conferitaria) di riconoscere fiscalmente (riallineandoli) i maggiori valori iscritti in bilancio nell’ambito delle operazioni straordinarie, eliminando o riducendo il disallineamento con i valori civilistici previo versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP:

1) il regime “ordinario”, ex articolo 176, comma 2-ter del T. U. I. R. , che consente alla società conferitaria (nelle operazioni di conferimento d’azienda), incorporante o risultante nelle operazioni di fusione o beneficiaria (nelle operazioni di scissione), di optare per il riconoscimento, anche parziale, dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni, tanto materiali quanto immateriali, relativi all’azienda ricevuta in seguito alle suddette operazioni straordinarie.  L’imposta sostitutiva si applica con aliquote progressive crescenti per scaglioni predeterminati in base all’ammontare complessivo dei valori da affrancare;

N. B.  Tuttavia, occorre sottolineare che tale regime non sembra particolarmente vantaggioso quando oggetto dell’affrancamento sono i marchi e l’avviamento.  In tal caso, infatti, il recupero fiscale dei valori affrancati avviene su periodi lunghi: i maggiori valori sono fiscalmente ammortizzabili in un arco temporale minimo di 18 esercizi (cfr. Articolo 103 del T. U. I. R. ).

2) il regime “derogatorio/speciale”, ex articolo 15, comma 10 del D. L. N°185/2008 che consente il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi e alle altre attività immateriali (quali ad esempio diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti e qualsiasi altra immobilizzazione immateriale a vita utile indefinita, compresi gli oneri pluriennali quali spese di ricerca e sviluppo, di impianto e ampliamento, ecc. ), mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 16% di tali maggiori valori con aliquota unica.  L’imposta deve essere versata in un ’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione straordinaria.

In tal caso i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta.

Tale forma di affrancamento si considera particolarmente vantaggiosa per l’ammortamento di marchi e avviamento, in quanto consente di ammortizzare fiscalmente i maggiori valori affrancati più velocemente rispetto ai previsti 18 anni, indipendentemente dall’imputazione a conto economico.

L’ammortamento “abbreviato” dei maggiori valori affrancati di avviamento e marchi

La Legge di stabilità 2016 ha previsto la riduzione da dieci a cinque anni del periodo di ammortamento di marchi e avviamento affrancati con versamento dell’imposta sostitutiva del 16% per effetto del regime di riallineamento c. D. Derogatorio previsto dall’articolo 15, comma 10, del D. L. N. 185/2008 a seguito di operazioni straordinarie. Tale disposizione di favore è applicabile a tutte le operazioni di riorganizzazione aziendale (fusione, scissione e conferimento d’azienda) poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e quindi dal 1° gennaio 2016. (Per le altre attività immateriali resta, invece, immutata la deducibilità dei plusvalori affrancati nei limiti della quota imputata a conto economico) Con la circolare n°20/E/2016, l’Agenzia delle entrate ha fornito utili chiarimenti in merito alle intervenute modifiche al regime di affrancamento.

Questa novella, mossa dall’obiettivo di incentivare le operazioni di riorganizzazione e aggregazione aziendale e favorire la crescita della dimensione delle imprese, incrementando le quote di ammortamento degli asset immateriali, contrae i tempi di deducibilità con evidenti effetti positivi in sede di calcolo delle imposte sui redditi dovute.  Ne deriva decisamente la maggiore convenienza del regime “speciale” rispetto a quello “ordinario” quando oggetto di riallineamento sono appunto l’avviamento o i marchi.

A titolo esemplificativo, se un’operazione straordinaria sia effettuata nel 2016, l’imposta sostitutiva sarà versata nel 2017 e i maggiori valori contabili affrancati risulteranno riconosciuti ai fini fiscali dal 2017 (ai fini della eventuale cessione degli asset).

Ai fini dell’ammortamento, invece, la deducibilità per quinti dei maggiori valori relativi a marchi ed avviamento sarà riconosciuta solo a partire dall’esercizio successivo a quella nel corso del quale è versata la sostitutiva (e quindi, nell’esempio, dal 2018).

La disciplina è estesa sia alle società di persone, sia a quelle di capitali, nonché agli enti commerciali

Affrancamento con regime opzionale e Patent Box

La circolare dell’agenzia delle Entrate n°11/E del 2016 ha chiarito che nell’ipotesi in cui l’opzione di affrancamento venga esercitata in relazione al valore di un IP (intellectual property cioè intangible asset) per il quale si intende fruire dell’agevolazione del Patent Box, il maggior valore fiscale affrancato rilevi esclusivamente ai fini della quantificazione del reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale determinato ai sensi dell’articolo 7, commi 2 e 3 del decreto Patent Box.  Lo stesso invece non assume rilevanza ai fini della determinazione del rapporto costi qualificati/costi complessivi (nexus ratio) che non considera i costi nella loro misura fiscale.

Per saperne di più leggete subito la divulgazione dedicata al Patent Box nelle operazioni straordinarie!

Per quantificare il vostro risparmio d’imposta esercitando l’opzione fiscale Patent Box leggete subito la guida dedicata a come si calcola il Patent Box!

Per pianificare serenamente ed efficacemente le vostre operazioni di M&A, velocizzare gli ammortamenti e ottenere i bonus fiscali del Patent Box,

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Termine di scadenza per gli arretrati Cig

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Il contributo addizionale Cig (Cassa Integrazione Guadagni), compresi gli arretrati, dovrà essere pagato entro il 18 aprile; questo quanto emerge dall’Inps per la gestione ed il versamento mensile del nuovo contributo in caso di utilizzo della cassa integrazione.

Il contributo addizionale Cig (Cassa Integrazione Guadagni), compresi gli arretrati, dovrà essere pagato entro il 18 aprile; questo quanto emerge dall’Inps per la gestione ed il versamento mensile del nuovo contributo in caso di utilizzo della cassa integrazione.

Il contributo Cig è una prestazione economica erogata dall’Inps per integrare o sostituire la retribuzione di lavoratori in aziende che affrontano situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione produttiva, privatizzazioni, fallimento ecc.

Secondo l’articolo 5 del Dlgs 148/2015, il contributo è calcolato sulla retribuzione totale che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non prestate; la misura del contributo varia in base alla durata di utilizzo del contributo Cig:

–       9% della retribuzione persa per il periodo di sospensione o riduzione, nei limiti di utilizzo di 52 settimane di Cig;

–       12 % della retribuzione persa oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane;

–       15% oltre le 104 settimane.

Le nuove regole si applicano alle domande che sono state presentate dal 24 settembre 2015, anche se riferite a sospensioni e riduzioni precedenti.

Tra i requisiti per la richiesta, troviamo per i lavoratori un rapporto di lavoro subordinato presso un’azienda destinataria della normativa Cig ed un’anzianità pari a 90 giorni lavorativi presso l’azienda che richiede il trattamento; per l’azienda invece aver occupato mediamente nei sei mesi precedenti la richiesta più di 15 dipendenti.

Con riferimento alla variabilità della misura, l’Inps stabilisce che si considerano solo i trattamenti di integrazione relativi alle istanze presentate dal 24 settembre 2015; con riferimento invece al momento in cui scatta l’obbligo del pagamento del contributo, questo decorre dal mese di paga successivo a quello di adozione del provvedimento di autorizzazione da parte dell’Inps. Per cui, se l’autorizzazione pervenisse nel mese di maggio 2017, il contributo del e gli arretrati dovranno essere esposti per la prima volta nel mese di giugno 2017.

La base di calcolo del contributo è rappresentata dalla retribuzione persa, determinata tenendo in considerazione anche l’incidenza delle mensilità aggiuntive ed indicata nel flusso Uniemens dell’elemento “differenze di accredito”; nella retribuzione persa non devono essere presi in considerazione gli aumenti retributivi disposti dai contratti collettivi aziende formalizzai nei sei mesi antecedenti il contratto di solidarietà.

La regolarizzazione dei periodi pregressi dovrà avvenire con il flusso Uniemens di marzo 2017, e con relativo pagamento entro il 18 aprile 2017.

Il “Patent Box” nelle operazioni straordinarie: semplificazione e trattamento dei maggiori valori iscritti ai fini del “nexus ratio”

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Nell’ambito del “Patent Box”, opzione fiscale agevolativa per i redditi derivanti dall’utilizzo degli intangible assets, che consente di detassare al 50% le royalty e le plusvalenze da cessione dei marchi, brevetti, know how e altri beni immateriali inclusi, è espressamente previsto che, in caso di operazioni straordinarie, fiscalmente neutre, il soggetto avente causa subentri al soggetto dante causa nell’esercizio dell’opzione “ereditando” la stessa quanto a durata e costi. Vediamo perché le operazioni straordinarie di m & a semplificano e ottimizzano l’agevolazione fiscale e analizziamo il trattamento dei maggiori valori scritti in sede di operazioni straordinarie ai fini del “nexus ratio” che condiziona l’entità effettiva dello sgravio fiscale.

La società beneficiaria “eredita” i bonus fiscali del Patent Box

Nell’ambito del “Patent Box”, opzione fiscale agevolativa per i redditi derivanti dall’utilizzo degli intangible assets, che consente di detassare al 50% le royalty e le plusvalenze da cessione dei marchi, brevetti, know how e altri beni immateriali inclusi nel beneficio, è espressamente previsto che, in caso di operazioni straordinarie, in primis m & a (merger & acquisition) fiscalmente neutre, il soggetto avente causa subentri al soggetto dante causa nell’esercizio dell’opzione “ereditando” la stessa quanto a durata e costi.

Le operazioni straordinarie semplificano e ottimizzano l’agevolazione fiscale

Come anche sottolineato dalle Circolari n. 36/E del 1 dicembre 2015 e 11/E del 7 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate, le operazioni straordinarie potrebbero consentire una più agevole gestione dello strumento opzionale e, al contempo, rendere più efficiente la gestione dell’attività di ricerca e sviluppo, presupposto della deducibilità degli utili da intangible assets. Questo perché, da un lato, con una valida progettualità societaria si eviterebbe la procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate, obbligatoria in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali e, dall’altro, sarebbe possibile pianificare al meglio e strategicamente lo svolgimento delle attività di ricerca qualificata, decentrandole ad un organismo ad hoc “IP company” o ad enti esterni in outsourcing.

L’articolo 5 del decreto Patent Box, prevede in particolare che, in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto risultante dall’operazione straordinaria, cioè, a seconda dei casi, la società incorporante, la società beneficiaria e società conferitaria, si sostituisca nell’esercizio dell’opzione effettuata, rispettivamente alla società incorporata, società scissa o società conferente, e quindi nel godimento dei bonus fiscali che dimezzano il carico fiscale ordinario, sia per il computo della durata che in relazione alla natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rapporto costi qualificati e costi complessivi, secondo quanto richiesto dal “nexus approach”

Incidenza dei maggiori valori iscritti in sede di operazioni straordinarie ai fini del “nexus ratio”: la rilevanza dei costi effettivamente sostenuti per l’IP

Per quanto riguarda il trattamento dei surplus di valore risultante da operazioni straordinarie ai fini del calcolo del nexus ratio, occorre distinguere tra quelle aventi ad oggetto un’azienda o attuate infragruppo, da un lato, e quelle dirette all’acquisizione di un’entità che possiede sostanzialmente solo un intangible asset, dall’altro.

Solo nei primi due casi, i maggiori valori rilevano come fiscalmente neutri ai fini della determinazione del coefficiente che condiziona effettivamente l’entità del beneficio fiscale ottenibile e cioè non entrano nel computo del rapporto tra spese qualificate e spese complessive.

Quanto appena affermato trova una esplicita conferma nella circolare 11/ E dell’Agenzia delle Entrate la quale ha chiarito che gli eventuali maggiori valori contabili dell’IP (intellectual property), iscritti in bilancio in relazione all’imputazione del disavanzo da fusione o scissione, ovvero iscritti in relazione al conferimento d’azienda, non rilevano, in linea di principio, ai fini della determinazione del rapporto costi qualificati/costi complessivi. La spiegazione di tale “neutralità”, va individuata nella circostanza che, ciò che rileva nell’approccio nexus è il costo effettivamente sostenuto dal soggetto che acquisisce l’IP e non quello che deriva da rilevazioni meramente contabili, come nell’ipotesi di allocazione del disavanzo da fusione o scissione o iscrizione di maggiori valori in sede di conferimento di azienda.

A questo punto, l’Agenzia delle Entrate puntualizza un limite all’applicabilità di tale interpretazione : essa riguarda le sole ipotesi in cui l’operazione straordinaria abbia ad oggetto un’azienda oppure sia attuata infragruppo. Nel caso in cui tramite l’operazione di fusione, scissione o conferimento venga acquisita un’entità che possiede sostanzialmente solo un IP, il disavanzo (da annullamento o da concambio) allocato sull’IP, derivante dal maggior costo di acquisto della partecipazione (o dal maggior aumento di capitale sociale effettuato a servizio dei soci) della società contenente l’IP, o il maggior valore iscritto in sede di conferimento dell’IP rileverà anche ai fini del nexus ratio.

Se desiderate pianificare operazioni straordinarie di M&A con la due diligence, per ottenere lamassimizzazione dei benefici del Patent Box ed efficientare la gestione delle attività di Research & Innovation relative agli intangible assets,

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“Free Riding” del marchio collettivo: come fare per prevenirlo?

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Il marchio collettivo ha il vantaggio di creare una premessa vincente per la reputazione comune alle imprese, e il suo livello di redditività sarà direttamente proporzionale alla sua originalità e visibilità sul mercato.  Ciò consentirà di utilizzare, in aggiunta, l’informazione del marchio individuale d’impresa e quindi esaltare l’immagine delle singole aziende e società che si avvalgono anche del marchio collettivo.  Per rendere questa tipologia di marchio uno strumento di comunicazione efficace, sia verso i consumatori, che dal punto di vista delle imprese, occorreadottare una serie di strategie in primis i meccanismi di funzionamento del marchio che prevengano comportamenti di Free Riding. Vediamo insieme come fare!

La reputazione vincente delle imprese sotto il marchio collettivo

Il marchio collettivo ha il vantaggio di creare una premessa vincente per la reputazione comune alle imprese, e il suo livello di redditività sarà direttamente proporzionale alla sua originalità e visibilità sul mercato.  Ciò consentirà di utilizzare, in aggiunta, l’informazione del marchio individuale d’impresa e quindi esaltare l’immagine delle singole aziende e società che si avvalgono anche del marchio collettivo.

La creazione di questa “reputazione associata al marchio collettivo” dipende sia dalla funzione di garanzia svolta concretamente dal soggetto titolare del brand, che sortirà un effetto positivo per la fiducia del consumatore, sia da una media ponderata delle esperienze di qualità che si fanno con i diversi prodotti, all’interno del Brand comune.  Ciascuna delle imprese sotto il marchio collettivo, influenzerà la reputazione del segno stesso. E’ quindi chiaro che tra imprese di diverse dimensioni, quella che produce e vende di più sul mercato, avrà la capacità di influenzare maggiormente l’idea che di quel marchio si fanno i consumatori. E dato che la “comunicazione esterna” del marchio collettivo è una, sebbene le imprese mantengano un margine di autonomia decisionale sempre in conformità ai criteri e vincoli del regolamento d’uso, i benefici generati sul mercato da quella determinata impresa riverberanno i loro effetti positivi a vantaggio di tutte le imprese che lo utilizzano.

Per scoprire subito tutti i vantaggi di questo eccezionale marchio, leggete la nostra guida dedicata a perché il marchio collettivo è vincente sul mercato!

Per ottenere gli straordinari bonus fiscali sui redditi derivanti dall’utilizzo di questo marchio, leggete ora la divulgazione relativa al marchio collettivo con opzione Patent Box!

Attenzione al “Free Rider “!

Per rendere il marchio collettivo uno strumento di comunicazione efficace, sia verso i consumatori, che dal punto di vista delle imprese, occorre adottare una serie di strategie in primis i meccanismi di funzionamento del marchio che prevengano comportamenti di FreeRiding.  Il Free Rider è quell’agente economico che pone in essere un comportamento opportunistico, beneficiando a suo vantaggio esclusivo di una situazione determinata da altri, in questo caso la buona reputazione del marchio collettivo che le altre imprese contribuiscono a costruire, sostenendone i costi, senza contribuire in sostanza agli stessi ma approfittando solo dei benefits.

Come si previene il Free Riding?

Elemento essenziale è, nel contesto attuale, la funzione effettiva svolta dall’ente titolare (impresa, associazione riconosciuta o anche di fatto, privato o pubblico) che deve essere di protezione e garanzia di determinati prodotti o servizi.  Questo è il primo step per bloccare sul nascere il fenomeno dannoso del Free Riding.

Nel marchio collettivo si assiste quindi ad una scissione tra titolarità (concedente) ed utilizzo (concessionario) del brand dove il primo ha l’obbligo di controllare che i prodotti su cui sarà apposto il marchio collettivo, abbiano i giusti requisiti.

E’ in questa cornice che assumono fondamentale importanza sia il regolamento d’uso che regola l’utilizzo del brand da parte dei produttori e dei commercianti utilizzatori con i controlli e sanzioni applicabili nei loro confronti dal soggetto titolare (in genere un consorzio) che lo concede in licenza ed è tenuto a vigilare sulla corretta gestione del Brand, sia il disciplinare di produzione, contenente una serie di regole esplicite che le imprese che partecipano al marchio collettivo devono osservare, riguardanti sia il processo produttivo, che le caratteristiche finali del prodotto. Entrambi devono essere allegati alla domanda di registrazione di un marchio collettivo.

Quindi, le condizioni di funzionamento di un marchio collettivo, devono essere verificate attentamente al momento in cui si decide di creare e registrare questo tipo di brand e di lanciarlo sul mercato.

Gli uffici come l’UIBM o l’EUIPO verificano se sia assicurata o meno l’ obiettiva funzione di garanzia del soggetto cedente e valutano inoltre la congruità e completezza del regolamento allegato ed eventuale disciplinare di produzione.

Il mancato controllo con irrogazione di sanzioni da parte del soggetto titolare rispetto al marchio utilizzato non conformemente al regolamento d’uso (cd. Marchio decettivo) può comportare la decadenza del titolare dal marchio (e di conseguenza l’impossibilità per gli aderenti o concessionari di utilizzarlo) ai sensi dell’articolo 14 del CPI.

E’ quindi importante che sussista una certa omogeneità strutturale delle imprese che decidono di mettersi sotto lo stesso marchio collettivo perché così sarà più facile trovare un accordo in termini di processi produttivi da adottare in concreto e costi di produzione, evitando che si configurino situazioni di potenziale conflittualità e che prevalga l’impresa con il maggiore potere contrattuale .

Se desiderate registrare un marchio collettivo per creare una reputazione comune di successo e ricevere assistenza nella redazione del regolamento d’uso e disciplinare di produzione o per richiedere consulenza legale per tutelarvi dal Free Riding,

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Reverse charge, cos’è e campi di applicazione

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Il Reverse charge prende sempre più piede nelle transazioni interne; sono stati infatti modificati i campi relativi alle operazioni con applicazione dell’inversione contabile, includendo anche le cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop.

Reverse charge, cos’è e campi di applicazione

Il Dlgs 24/2016 ha esteso il campo di applicazione del Reverse charge.

Il Reverse charge prende sempre più piede nelle transazioni interne; sono stati infatti modificati i campi relativi alle operazioni con applicazione dell’inversione contabile, includendo anche le cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop.

Il Reverse charge è una particolare modalità di attuazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) introdotto per ridurre l’evasione fiscale, secondo il quale l’onere dell’imposizione fiscale viene trasferito dal venditore al compratore; il riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 17, commi 5 e 6 del dpr 633/1972 (c. D. «decreto IVA»).

Il campo di applicazione dell’inversione contabile riguarda:

–       Le cessioni imponibili di oro da investimento;

–       Le cessioni di materiale d’oro;

–       Le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili;

–       Le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato;

–       Le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;

–       Le cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;

–       Le cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

Il settore che utilizza maggiormente il Reverse charge è quello edile, soprattutto in presenza di contratti di subappalto, ed è applicabile alle prestazioni di servizi di manodopera, di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento degli edifici; non è applicabile invece nella preparazione del cantiere, trivellazione e perforazione, realizzazione coperture, noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.

Il Reverse charge IVA è applicabile anche sulle cessioni di console da gioco, tablet, pc e laptop nell’ambito dei rapporti B2B cioé business to business (transazioni commerciali elettroniche tra imprese).

In termini pratici, con l’inversione contabile il venditore emette fattura senza l’addebito dell’imposta Iva; l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione effettuata e, allo stesso tempo, procede con una duplice annotazione, sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite.

Il nuovo Reverse charge IVA 2016 ha integrato il d. P. R. 633/1972, modificando la lettera c del comma 6 dell’articolo 17; la nuova normativa prevede l’applicazione dell’inversione contabile a tablet, pc portatili (laptop) e console di gioco: il regime si applica però solamente fino alla fase immediatamente precedente al commercio al dettaglio. In quest’ottica, gli acquisti dei prodotti suddetti saranno soggetti a regime IVA ordinario se acquistati per un utilizzo strumentale in proprio.

La nuova normativa ha però carattere temporaneo, infatti sarà in vigore solamente fino al 31 dicembre 2018. Non è prevista nessuna scadenza, invece, per il Reverse charge IVA edilizia, prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento edifici.

Il successo del “Patent Box” nel settore alimentare: progetto d’impresa di una Srl e calcolo del risparmio d’imposta

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Non tutte le aziende che operano nel settore alimentare, titolari di un marchio d’impresa o collettivo o di altri “intangible assets” come know how, brevetti o che desiderano acquistarli in licenza, sanno che per fare della creatività e innovazione sul mercato il proprio punto di forza e ottenere un grossissimo risparmio fiscale, possono puntare sul Patent Box, un nuovo regime opzionale fiscale per lo sfruttamento dei beni immateriali che rappresenta, agli occhi di tanti imprenditori,  una misura strutturale per il rilancio delle aziende, fortemente strategica, che premia anche piccole e medie imprese. Esaminiamo l’esempio di un progetto per una Srl che può consentire di sfruttare al massimo il beneficio fiscale con marchi d’impresa e collettivi e calcoliamo il complessivo risparmio d’imposta ottenibile.  

 

Non tutte le aziende alimentari sanno che. Il “Patent Box”

Non tutte le aziende che operano nel settore alimentare, titolari di un marchio d’impresa o collettivo o di altri “intangible assets” come know how, brevetti o che desiderano acquistarli in licenza, sanno che per fare della creatività e innovazione sul mercato il proprio punto di forza e ottenere un grossissimo risparmio fiscale, possono puntare sul Patent Box.

Si tratta del nuovo regime opzionale fiscale per lo sfruttamento dei beni immateriali, che premia quelle imprese che mettono a frutto tali assets, quella che moltissimi imprenditori, nel corso di convegni e rassegna stampa hanno recentemente definito “una misura strutturale per il rilancio delle imprese, fortemente strategica che permette alle aziende di valorizzare dei beni che prima non erano messi a sistema, come marchi e brevetti, know-how, disegni e modelli, anche per le piccole e medie imprese protagoniste del tessuto industriale”

Quando opera l’agevolazione fiscale?

Le modalità con le quali un’azienda può percepire un reddito da beni immateriali, sul quale applicare i bonus fiscali dell’opzione sono tre:

Utilizzo diretto (commercializzazione di prodotti o servizi che incorporano beni immateriali);
Utilizzo indiretto (concessione in licenza a terzi dell’utilizzo di tali beni);
Cessione (vendita della proprietà e dell’utilizzo dei beni immateriali).

Quanto si risparmia sulle imposte?

Con il Patent Box, il 50% (dal 2017) della quota parte di reddito agevolabile prodotto dal marchio o da altro bene immateriale calcolato anche sulla base delle spese in ricerca e innovazione, viene dedotto dalla base imponibile.

L’opzione consente in pratica di dimezzare la percentuale di tassazione sugli intangible assets, che passa dal 31,4% al 16%.

Con riferimento all’IRES che a decorrere dal 2017 viene ridotta al 24%, si giungerebbe ad un’aliquota d’imposta del 12% .

Questo beneficio fiscale durerà automaticamente per cinque anni (oltre ad essere rinnovabile alla scadenza) se si esercita correttamente l’opzione Patent Box !

Esempio di un progetto d’impresa per sfruttare al meglio i bonus fiscali: la scelta del marchio collettivo

Esaminiamo ora l’esempio di un progetto che consentirebbe all’impresa di ottenere il massimo beneficio fiscale, combinando in modo ottimale le due modalità di utilizzo e i profitti derivanti da due tipologie di Brand.

Un’ impresa che chiamiamo Alfa, operante nel settore del confezionamento di prodotti alimentari, costituita in forma Srl è titolare di due marchi d’impresa e commercializza direttamente i relativi prodotti.

Si tratta di due linee di prodotto, linea “x” pasta, linea “y” formaggi, ciascuna contraddistinta da un Brand specifico, della quale la società è proprietaria. In un secondo momento l’azienda decide di creare e registrare un marchio collettivo relativo al prodotto “salumi” linea “z” che le farà conseguire guadagni elevatissimi derivanti dalle royalty ottenute dalla concessione in licenza alla società utilizzatrice “Delta”, in quanto si tratta di un marchio differenziale di qualità e garanzia che incrementerà anche il feedback positivo dell’immagine imprenditoriale di entrambe le società.

Complessivamente, quindi, le entrate della società Alfa, derivanti dai beni immateriali si realizzano attraverso lo sfruttamento diretto dei due marchi d’impresa dei prodotti messi in vendita e dallo sfruttamento tipicamente indiretto del marchio collettivo.

Per godere dell’agevolazione fiscale del Patent Box, l’azienda svolgerà attività di sviluppo e mantenimento di questi beni immateriali, nel caso specifico potrà commissionare l’attività di research e innovation ad un ente di ricerca e investire in marketing, promozione, sponsorizzazioni eventi fieristici nelle località strategiche per i marchi dei prodotti x, y e z.

Successivamente, per ragioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale e per migliorare la performance economica e finanziaria dell’impresa, viene proposta la separazione delle due linee di prodotto relative ai marchi d’impresa in due ragioni sociali distinte e, pertanto viene deliberata una scissione parziale della società Alfa.

Al termine si avrà come risultato finale, da un lato, la società scissa che tuttavia manterrà la proprietà delle prima linea x e quindi continuerà a realizzare e commercializzare prodotti di pasta (marchio d’impresa), conservando anche la proprietà del marchio collettivo dei salumi ,linea z e, dall’altro, la società beneficiaria scorporata “Beta” alla quale sarà concessa in licenza la linea Y (formaggi).

Ne deriva che la società Alfa incasserà da un lato i guadagni relativi al prodotti venduti con il marchio pasta (utilizzo diretto) e dall’altro le royalty relative al marchio collettivo da parte della società Delta, (come in precedenza) alle quali si aggiungeranno le royalty corrisposte dalla  società Beta per la licenza del marchio relativo alla linea y formaggi (utilizzo indiretto).

Affinché l’azienda scissa Alfa possa godere di tutti i bonus fiscali relativi a entrambe le modalità di sfruttamento, dovrà semplicemente continuare ad effettuare le attività di research e innovation dirette al mantenimento ed accrescimento del valore di tutti e tre i marchi, potendole commissionare a enti di ricerca Università o anche a Start up, e sostenere i costi per la comunicazione, la promozione, le sponsorizzazioni e la partecipazione ad eventi e fiere del settore. Quanto all’utilizzo indiretto, è opportuno che il valore delle royalties da corrisponderesia in linea con le medie di mercato nel quadro della libera concorrenza.

Calcoliamo il risparmio fiscale complessivo della società Alfa

Ora, considerando i seguenti dati relativi all’esercizio 2017, proviamo a fare una stima dei bonus fiscali totali dei quali la società Alfa andrà a beneficiare

1) marchio d’impresa linea “x” pasta

reddito agevolabile = contributo economico netto = 100. 000 €
spese qualificate = 4. 000 €
spese complessive = 5. 200 €

2) marchio d’impresa linea “y” formaggi

reddito agevolabile = royalty netta = 200. 000 €;
spese qualificate = 5000 €;
spese complessive = 6500 €.

3) marchio collettivo linea “z” salumi

reddito agevolabile = royalty netta = 600. 000 €;
spese qualificate = 8000 €;
spese complessive = 10. 400 €.

Quota totale reddito da marchi detassata

{[100. 000 x (4. 000 + 30% / 5. 200)] + [200. 000 x ( 5. 000 +30% / 6. 500 )] + [600. 000 x (8000+ 30 % /10. 400)]}x 50% = 450. 000 € sottratti a tassazione = variazione in diminuzione Unico 2018.

Questo significa che nel corso del primo quinquennio di durata dell’opzione la società Alfa risparmierà sui redditi derivanti dai tre marchi un totale € 2. 250. 0000 € a fronte di elevatissimi guadagni e della moltiplicazione delle quote di mercato acquisite.

Per attivare con successo la vostra progettualità d’impresa nel settore alimentare, registrare un marchio d’impresa e/o collettivo e conseguire tutti i possibili bonus fiscali del Patent Box,

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Marchio collettivo geografico (MCG) agroalimentare: flessibilità, redditività e risparmio lecito di imposta. Istruzioni per l’uso.

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Marchio collettivo geografico (MCG) agroalimentare

Siete un’impresa che opera nel settore agroalimentare e desiderate costruire un Business di successo con il marchio collettivo geografico (MCG) collocandovi in modo innovativo sulle vette più alte del mercato e realizzando al contempo un elevatissimo risparmio fiscale?  Scoprite subito come fare con la nostra guida pratica!

Il Boom del marchio collettivo nell’agroalimentare

Per il settore agroalimentare è l’era del “Boom” del marchio collettivo (disciplinato dal combinato disposto degli articoli 2570 codice civile e 11 CPI (Codice della Proprietà Industriale) e dal regolamento 2424/2015), un brand di qualità che presenta mille marce in più rispetto al classico marchio aziendale,garantendo origine, natura e qualità dei prodotti che lo “indossano”.

Marchio collettivo significa in altre parole incrementare la garanzia dei consumatori e creare per le imprese che se ne avvalgono un prezioso valore aggiunto che si converte in profitti elevatissimi, prestigio a livello di immagine imprenditoriale e potente redditività sul mercato. Inoltre, investendo nella innovazione e ricerca, consente di godere degli straordinari bonus fiscali del Patent Box.

Per misurare il risparmio fiscale ottenibile con questa opzione fiscale agevolativa, leggete subito la divulgazione dedicata a come si calcola il Patent Box!

Il prestigio e la redditività del marchio collettivo geografico (MCG) per le vostre imprese: un’opportunità unica

In particolare, la necessità delle aziende in questo settore di rendere “esclusivi” e competitivi i propri prodotti, ha determinato un ricorso massiccio al marchio collettivo geografico (MCG) attraverso il quale si garantisce che più prodotti, appartenenti a produttori differenti, ma comunque accomunati dall’origine territoriale, possiedano delle specifiche e omogenee proprietà organolettiche, in virtù dell’area geografica di provenienza. Questa è una possibilità che, in deroga al Codice della Proprietà Industriale, è concessa al marchio collettivo; infatti, solo questo e non il classico marchio d’impresa, potrebbe consistere in un segno contenente l’indicazione geografica. Lo conferma l’articolo 13 del Codice della Proprietà Industriale che prevede il divieto all’utilizzo del solo toponimo là dove sia meramente descrittivo della provenienza geografica del prodotto o servizio.

Per scoprire tutti i vantaggi ottenibili grazie al marchio collettivo, leggete la guida dedicata a perchè il marchio collettivo è vincente sul mercato.

Elasticità e flessibilità di utilizzo del marchio collettivo geografico rispetto alle denominazioni di origine e medesimo livello di tutela

Da sottolineare quanto sia elastica la spendibilità di questo marchio, dato che la richiesta può provenire da qualunque persona fisica o giuridica, soggetto privato o pubblico, di diritto nazionale o internazionale (associazioni, cooperative o consorzi), quindi non esiste il limite che esso sia di proprietà necessariamente di un imprenditore. Questo perché l’utilizzo del brand è concesso in uso o licenza dal titolare alle imprese produttrici e/o commercianti. (dissociazione permanente tra titolarità e utilizzo nel funzionamento dei marchi collettivi).

Per quanto riguarda i profili di tutela, il D. Lgs. N°131/2010 modificando l’articolo 30 C. P. I., ha attribuito alle denominazioni d’origine e alle indicazioni geografiche un livello di protezione in linea con quello previsto dai Regolamenti comunitari su DOP e IGP. In particolare, la norma citata stabilisce che le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche ricevano tutela anche nelle ipotesi di sfruttamento indebito della loro reputazione. (casi in cui un terzo trae vantaggio dalla reputazione della zona tipica al fine di vendere i propri prodotti più facilmente).

La differenza tra il MC/MCG, da un lato, e la denominazione di origine (DOP) e l’indicazione geografica (IGP), dall’altro, è che mentre qualsiasi soggetto può registrare il MC/MCG, l’istanza di registrazione delle denominazioni può essere presentata soltanto dalle associazioni dei produttori e/o trasformatori e solo in casi eccezionali e a condizioni ben precise da persone fisiche o giuridiche e nel rispetto del disciplinare della denominazione.

Quindi questo rappresenta una eccezionale occasione per tutti i soggetti che desiderano fare business con il marchio collettivo geografico, nel quale il controllo opera a livello privatistico e non pubblicistico, superando le ristrettezze legate ai limiti formali di accesso relative alle affini tipologie di marchi che designano l’origine geografica dei prodotti.

Disciplinare di produzione e vantaggi dei controlli

La domanda di registrazione del MCG, è corredata dal cd. Disciplinare di produzione, contenente il nome del prodotto, la zona di produzione, le caratteristiche del prodotto e le tecniche di produzione. Il rispetto di tale disciplinare costituisce, nel regolamento d’uso, che immancabilmente deve essere allegato alla stessa domanda, una imprescindibile condizione di accesso degli operatori interessati.

è inoltre preferibile che i controlli, indicati nel regolamento, siano effettuati non direttamente dal titolare del marchio, bensì, per ragioni di trasparenza, da un organismo terzo e indipendente che occorre strutturare giuridicamente con molta attenzione.

Utilizzare un MCG equivale quindi a diventare protagonisti nel settore alimentare distinguendosi per unicità e qualità, grazie in primis al costante monitoraggio in termini di controlli sugli standard previsti.

Inoltre questo Brand, creando uno strategico elemento comune nella reputazione delle imprese, aumenta la valorizzazione nei rapporti tra le stesse, perché genera una segmentazione tra prodotti del marchio collettivo e gli altri, aumentandone la competizione interna.

Centralità delle attività di research e innovation e bonus fiscali per gli investimenti

E’ quindi molto importante in questo ambito investire in ricerca e innovazione per ottimizzare i processi di produzione, selezionare le materie prime migliori e implementare gli standard qualitativi dei prodotti ed è qui che corre in aiuto il Patent Box assicurando elevatissimi sgravi fiscali anche alle imprese del settore.

Quindi marchio collettivo geografico equivale a proficui profitti (distinguendosi qualitativamente dai classici marchi) e bonus fiscali previsti dall’opzione agevolativa Patent Box L. 190/2014 legge di Stabilità) come modificata dall’Investment Compact del 2015.

Se operate nel settore agroalimentare e desiderate creare un brand vincente, registrare un marchio collettivo e attivare gli insostituibili bonus fiscali del Patent Box,

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