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Cessione azienda con marchio: IVA o imposta di registro? Guida aggiornata alla tassazione

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La Srl Alfa decide di vendere il proprio marchio d’impresa unitamente all’azienda, alla società Beta. Questa operazione è soggetta ad IVA, ad imposta di registro oppure sono dovute entrambe? Individuiamo quindi il corretto trattamento fiscale nei casi in cui il brand sia ceduto insieme all’azienda che ingloba il segno distintivo, fornendo una utile guida per evitare di incorrere in errati versamenti di imposte.  

Il caso

La Srl Alfa decide di vendere il proprio marchio d’impresa unitamente all’azienda, alla società Beta.

Quesito

Questa operazione nella misura in cui comprende anche il trasferimento del bene “marchio” è soggetta ad IVA?

Individuiamo quindi il corretto trattamento fiscale nei casi in cui il brand sia ceduto insieme all’azienda che ingloba il segno distintivo.

Al riguardo, è pacifico che esso, in tale fattispecie, costituisca giuridicamente un bene aziendale di tipo strumentale, più esattamente un “intangible asset” iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale come immobilizzazione immateriale. Occorre quindi verificare se il suo inserimento nell’operazione di cessione determini o meno una deroga all’ordinario sistema di tassazione della cessione d’azienda che, sulla scorta della facoltà riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 5, n. 8, della direttiva n. 77/388/Cee, la sottrae ad IVA, assogettandola all’imposta di registro in misura proporzionale.

Analisi fiscale della cessione di marchio con azienda

Ai fini dell’imposizione indiretta, posto il principio di alternatività IVA/Imposta di registro, per inquadrare il corretto trattamento fiscale del trasferimento d’azienda, occorre in primo luogo verificare se tale fattispecie rientri nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b, del D. P. R. N. 633 del 1972, non sono considerate cessioni di beni “le cessioni e i conferimenti in società o altri enti compresi i consorzi e le assicurazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda”.  Pertanto in questo caso è cristallina l’esclusione del negozio traslativo dell’azienda dall’imposta sul valore aggiunto.

Cio premesso, accertiamo se questo principio si applichi altresì al caso di specie in cui ad essere trasferito è anche il marchio.

In passato, la Corte di Cassazione con le sentenze n. 4974 del 1º aprile 2003 e n. 4452 del 26 marzo 2003 aveva stabilito che l’operazione di trasferimento del marchio con l’azienda, sotto il profilo fiscale, generasse una duplice e distinta tassazione cioè applicazione dell’imposta di registro per la cessione di azienda o di un suo ramo e dell’IVA per l’alienazione del marchio, la quale doveva, invece, considerarsi una prestazione di servizio, indipendentemente dalla contestualità o meno delle due operazioni di vendita.

Duplice tassazione (IVA + Imposta di registro) oppure no?

Tale iniziale orientamento (ormai superato) differisce dall’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza 27 novembre 2003, nella causa C497/01 e anche da quanto sostenuto dall’Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano, con la norma di comportamento n. 158, approvata nel mese di novembre 2004, le quali hanno contestato l’interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte, ritenendo più corretto ai fini delle imposte indirette, in caso di cessione di azienda, comprensiva di marchio, escludere quest’ultimo corrispettivo da IVA ed assoggettarlo, in modo unitario al complesso aziendale, ad imposta di registro, in misura proporzionale, in quanto l’operazione di vendita del marchio non è effettuata separatamente dal complesso aziendale.

Alla base di tale indirizzo ermeneutico c’è la prevalenza del principio di unitarietà, per cui la nozione di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di un’universalità totale o parziale di beni deve essere interpretata nel senso che in essa rientri anche il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, “compresi” gli elementi materiali ed, eventualmente, immateriali che la compongono.

L’Agenzia delle entrate, pertanto, suffragata anche da una nota resa dall’Avvocatura dello Stato, ha stabilito che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 3, del Dpr 633/72, in quanto norma speciale, trova applicazione in tutti i casi in cui si realizza il trasferimento di un’azienda o di un ramo della stessa, a prescindere dai beni che la compongono.

Conclusione

La cessione d’azienda, contestuale a quella del marchio rileva come “assorbente” rispetto a quella del segno distintivo, che deve considerarsi un bene immateriale della stessa azienda e, pertanto, seguire, nella cessione, la sua disciplina fiscale, ragione per la quale lo stesso non si considera produttivo di valore aggiunto.

Non trova dunque applicazione l’ormai vetusto e superato principio che qualificava la cessione unitaria e contestuale dell’azienda e del marchio come un negozio complesso da assoggettare ad un duplice regime di imposizione (cessione dell’azienda all’imposta di registro e la cessione del marchio ad IVA).

Dall’esclusione della rilevanza ai fini IVA consegue che il trasferimento dell’azienda o di rami della stessa (un ramo d’azienda è una universalità di beni, organicamente coordinati, in funzione dello svolgimento di una attività di impresa) debba essere assoggettato all’imposta di registro in misura proporzionale.

La Srl Alfa in conclusione sarà tenuta in solido con la cessionaria società Beta al pagamento dell’imposta di registro da versare telematicamente con il modello F24 Elementi Identificativi”.

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IRPEF, IVA e ritenuta d’acconto in caso di concessione in licenza di un marchio da privato a società di capitali. Ma l’IVA è dovuta o no? Il caso pratico

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Tizio impiegato in un’azienda, per conseguire un’entrata reddituale addizionale, decide di registrare e intestarsi un marchio d’impresa e successivamente, da soggetto privato, stipulare un contratto di licenza esclusiva del brand in favore della Srl Gamma incassando royalties. Su tali guadagni, Tizio dovrà pagare imposte dirette? Il contratto in oggetto è ex lege operazione soggetta ad IVA? E’ dovuta la ritenuta d’acconto e se si come si paga? Analizziamo il caso pratico e rispondiamo ai quesiti posti.

Il caso

Tizio impiegato in un’azienda, per conseguire un’ entrata reddituale addizionale, decide di registrare e intestarsi un marchio d’impresa e successivamente, da soggetto privato, stipulare un contratto di licenza esclusiva del brand in favore della Srl Gamma incassando royalties.

Quesiti

Sulle royaltyes incassate Tizio dovrà pagare imposte dirette?

Il contratto in oggetto è ex lege operazione soggetta ad IVA?

E’ dovuta la ritenuta d’acconto?  Se si come va pagata e in quale misura?

Focus del caso

La fattispecie in esame è riconducibile all’ipotesi di “utilizzo indiretto” del brand cioè concessione in uso del diritto, esclusivo in questo caso, cioè attribuito unicamente alla società Gamma, all’utilizzo del marchio (operazione negoziale conosciuta anche come “licensing”).

In pratica, riguarda un contratto di concessione in licenza di marchio da privato (titolare-licenziante) ad una srl (licenziataria), che potrà utilizzarlo ai fini commerciali corrispondendo in cambio canoni periodici.

Viene quindi a determinarsi una dissociazione tra la proprietà del bene immateriale che resta in capo a Tizio, il quale continuerà a figurare formalmente come titolare e il suo utilizzo a fini commerciali spostato sulla società Gamma.

Trattamento fiscale delle royalty: IRPEF?

Supponiamo che, nel caso concreto la Srl sia una società che intende affermarsi sul mercato internazionale, quindi il corrispettivo sarebbe costituito da una percentuale variabile sul fatturato, altrimenti nota come royalty, computando a tal fine anche gli introiti che la società licenziataria riuscisse ad incassare per effetto di successivi accordi di sub-licenza sottoscritti con operatori esteri.

Il soggetto, tuttavia, pone in essere questa operazione negoziale “occasionalmente”, senza agire come imprenditore, cioè senza ricollegare la concessione in licenza ad un’attività economica professionale organizzata, diretta alla produzione e scambio di beni e servizi, (art 2082 c. C. ). Inoltre ipotizziamo che non sussista nel caso esaminato un coordinamento di mezzi finanziari nell’ambito di un’operazione di rilevante entità economica, sebbene riferita ad un singolo affare: risulterebbe quindi esclusa la configurazione dell’attività come imprenditoriale ai fini fiscali.

Ora, posto che il licenziante è nel nostro caso un privato non agente, sotto il duplice profilo soggettivo ed oggettivo, né come libero professionista, né come imprenditore, occorre in primis inquadrare sotto il profilo reddituale ai fini fiscali delle imposte dirette il corrispettivo da erogare.

In mancanza di una norma specifica, esistono sul punto due opzioni interpretative:

a) irrilevanza fiscale in quanto “nessun reddito”(relazione governativa articolo 49 ora 53 TUIR);

b) rilevanza fiscale come “redditi diversi” ex articolo 67 TUIR comma 1 lettera l) quale “obbligazione di permettere” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 30/E 2006).

N. B.  Quanto alle due opzioni interpretative, a fronte di questo vuoto normativo in materia si auspica un intervento legislativo di interpretazione autentica o intervento chiarificatore dell’amministrazione finanziaria riferito a fattispecie analoga.

Ma la prestazione di Tizio è soggetta ad IVA?

Per quanto riguarda le imposte indirette, la prestazione resa da Tizio persona fisica non dà valore aggiunto cioè è operazione esclusa dall’IVA per difetto del requisito soggettivo in quanto non resa nell’esercizio di impresa o di arti e professioni (manca il presupposto cardine di applicazione ex art 1 del citato decreto ai fini dell’imponibilità), sebbene astrattamente sussumibile, sotto il profilo oggettivo nella norma che configura la concessione in licenza di marchi come prestazione di servizi ex articolo 3 comma 2 n. 2) del citato Decreto.

Dunque, anche ammettendo che tali entrate economiche costituiscano per Tizio redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR, (superato l’orientamento che li qualificava come redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 2, lettera b) del TUIR) essi rileverebbero sotto il profilo fiscale delle imposte indirette come operazione non soggetta a IVA quindi non rientrante nel campo di applicazione dell’art 3 comma 2 n. 2) trattandosi di corrispettivi derivanti da concessioni in licenza di marchio non conseguiti nell’esercizio di attività ex articoli 4 e 5 del Dpr 633/72.

Sarebbero assoggettate invece al versamento della ritenuta d’acconto del 20% da parte della società licenziataria Gamma, rilevando quest’ultima quale sostituto di imposta, come previsto dall’articolo 25 del Dpr 600 del 29 settembre 1973 anche per prestazioni occasionali.

Ora, applicando al caso le coordinate sopra individuate, premesso che non ci sarà fatturazione in senso tecnico da parte di Tizio, si perviene alle seguenti conclusioni:

a) Se si accede alla prima opzione – nessun reddito – il privato non pagherà imposte dirette sui corrispettivi e verrà emessa una ricevuta generica senza l’indicazione né di IVA, né di ritenuta d’acconto;

b) se si opta per la seconda soluzione – reddito diverso – come cautelativamente accade nella prassi, la ricevuta dovrà indicare la ritenuta pari al 20% a titolo d’acconto e i redditi dovranno essere dichiarati da Tizio in Unico persone quadro RL sezione II A (applicazione dell’aliquota prevista per lo scaglione reddituale di riferimento).

Conclusione

La risposta al quesito formulato nell’incipit non può che essere negativa.

L’operazione negoziale posta in essere dal privato è un’operazione fuori campo IVA In tal caso, a differenza dell’IVA esente, l’operazione non è soggetta agli adempimenti formali tipici dell’imposta pertanto non sussiste l’ obbligo di inserimento della stessa nella comunicazione di cui all’articolo 21 del D. L. 78/2010.

La società Gamma non dovrà pagare l’IVA per ottenere la concessione in licenza del brand, (sia che le royalty costituiscano per Tizio entrata occasionale qualificabile come “non reddito” quindi fiscalmente irrilevante, sia che le stesse siano configurabili per Tizio come reddito diverso da dichiarare in Unico) ma dovrà, qualificando le royalty come redditi diversi solo versare telematicamente la ritenuta d’acconto tramite f24 in qualità di sostituto d’imposta di Tizio.

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Associazioni e Società Sportivo Dilettantistiche e culturali: limite all’utilizzo del contante

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Tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 vi è la modifica alla disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti. Il limite per la circolazione del contante è stato innalzato, con decorrenza 1. 1. 2016, ad € 3. 000,00 sostituendo il precedente limite fissato in € 1. 000,00.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVO DILETTANTISTICHE E CULTURALI: LIMITE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE

 

Tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 vi è la modifica alla disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti. Il limite per la circolazione del contante è stato innalzato, con decorrenza 1. 1. 2016, ad € 3. 000,00 sostituendo il precedente limite fissato in € 1. 000,00.

 

A seguito di quanto disposto dall’art. 19 del D. L. G. 158/2015 sulla revisione del sistema sanzionatorio (la cui applicazione era in origine fissata al 1. 1. 2017 e successivamente anticipata dalla Legge di Stabilità 2016 al 1. 1. 2016), l’ inosservanza dell’obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti non causerà più la decadenza dal regime agevolato opzionale previsto dalla L. 398/1991 per le associazioni e società sportive dilettantistiche e per gli enti non lucrativi in genere. Ciò si traduce in un effetto certamente positivo sulle contestazioni non definitive, per le quali gli uffici finanziari non si sono ancora ritirati,  basate sulla violazione dell’obbligo di tracciabilità, che in fase contenziosa troveranno molto probabilmente una soluzione a favore delle associazioni, società sportive dilettantistiche e di ogni altro ente non profit. Infatti è già di per sè quest’ultimo un elemento che rafforza il recente comunicato da parte della Agenzia delle Entrate, con cui si invitano gli uffici a ritirarsi dagli accertamenti pendenti ed inerenti basi imponibili rettificate e sanzioni comminate causa mancato rispetto del vecchio limite sulla tracciabilità dei flussi finanziari € 516,46 (poi portato ad € 1. 000). Tale disposizione, nel testo precedentemente in vigore, stabiliva che i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati, se di importo pari o superiore ad € 1. 000,00 (oggi € 3. 000,00), dovevano essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, pena la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 398/1991 e l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 11 del D. L. G. 471/1997. Disposizioni, queste, che permangono ancora oggi salvo che per la parte relativa alla violazione dell’obbligo in esame, che era causa di decadenza dal regime fiscale di favore previsto dalla L. 398/1991, per cui l’Amministrazione, constatata l’infrazione in sede di accertamento, assoggettava a tassazione l’imponibile (ai fini delle imposte dirette e dell’Iva) secondo quanto previsto dalle regole ordinarie.

 

Le regole sulla tracciabilità dei pagamenti non trovano applicazione qualora vengano effettuati prelevamenti e versamenti sul conto corrente postale o bancario. Dunque, vi è libertà di prelevare dal proprio conto denaro contante per somme superiori ad € 3. 000,00 e di versare importi che superino detto limite, senza necessità di ricorrere allo strumento del bonifico. Analogamente, vi è libertà di incassare assegni circolari per importi superiori al nuovo limite a condizione, però, che si tratti di assegni non trasferibili.

 

Altro caso di esonero dall’applicazione delle regole sulla circolazione del contante è rappresentato dai bollettini postali, che possono essere pagati in contanti per un importo pari o superiore ad € 3. 000,00 in quanto trattasi di pagamenti che avvengono attraverso un intermediario (Poste italiane) e che, quindi, sono tracciati.

Si ricorda che non è possibile eludere la normativa sul divieto di pagamenti in contanti frazionando il debito in tante rate, ciascuna di importo inferiore ad € 3. 000,00, al solo fine di evitare gli strumenti tracciabili. Anche i pagamenti rateizzati devono, infatti, sottostare alle regole sul divieto di contante se l’ammontare complessivo dell’affare supera il limite legale. In altre parole, se cliente e fornitore si accordano per un corrispettivo di € 5. 000,00, il pagamento non può avvenire in contanti con due pagamenti rateali di € 2. 500,00 l’uno. Per stabilire quale strumento di pagamento occorre utilizzare, bisogna prendere in esame l’intera operazione e non la singola rata. Tuttavia, si può procedere a tanti pagamenti in contanti di importo inferiore al limite legale, e quindi evitare gli obblighi di legge indicati, a condizione che il frazionamento risulti da un accordo intercorso tra i contraenti e che sia previsto dalla natura stessa dell’operazione.

Anche l’affitto si può pagare in contanti, purché ogni singolo canone sia di importo inferiore al limite di € 3. 000,00. Gli importi superiori, invece, dovranno essere versati con strumenti tracciabili.

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 Dottor Alessio Ferretti

 

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Come si paga l’imposta di registro in caso di concessione in licenza di un marchio da privato a società di capitali e chi deve versarla ?

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Imposta registratro marchio registrato

Tizio, titolare di un marchio d’impresa in qualità di privato e la Srl Beta stipulano un contratto di licenza del brand.

Come si paga in tal caso l’imposta di registro e chi deve versarla?

Il caso

Tizio, operante come soggetto  privato, non titolare di redditi d’impresa, né di partita IVA e la Srl  Beta, stipulano un contratto di licenza di un marchio d’impresa, in base al quale il primo, in qualità di licenziante, attribuisce  alla seconda l’utilizzo economico dei diritti di licenza del Brand  e, in cambio, corrisponde a Tizio  royalties calcolate a percentuale sul fatturato.

Quesito

Posto che, ai fini dell’imposta di registro, il contratto di licenza andrà registrato con assoggettamento a imposta proporzionale del 3% e in termine fisso previsto ex lege (articolo 9, Tariffa – parte I del Dpr 131 del 26 aprile 1986), ci si chiede come materialmente vada assolto tale obbligo tributario e se il relativo importo debba necessariamente essere pagato dalla società licenziataria.

Per approfondimenti sulla tipologia di imposta di registro applicabile in tal caso, leggete subito la nostra guida dedicata all’imposta di registro in caso di concessione di licenza di marchio da privato!

Focus della disciplina applicabile

Per procedere correttamente e con esatta cognizione di causa al pagamento dell’imposta di registro, occorre sgombrare il campo da errori applicativi relativi alla disciplina di questo tipo di imposta e chiarire pertanto i principi che realmente ne sono alla base.

Deve pagarla sempre il licenziatario come il compratore ex articolo 1475 del codice civile?

Il principio civilistico ex articolo 1475 codice civile  pone a carico dell’acquirente il pagamento delle spese afferenti al contratto e di quelle accessorie, ricomprendendo in queste anche tutti quegli esborsi che sono collegati direttamente o indirettamente alla stipulazione, dunque anche imposta di registro. Ne consegue che il venditore che avesse dovuto corrispondere al Fisco somme di spettanza del compratore, vanterebbe successivamente il diritto di rivalersi su costui (Cass. Civ. Sez. II, 4714/77 ).

Se applicassimo per analogia questo principio anche all’ipotesi di licenza del marchio, ne deriverebbe che la società licenziataria avente causa dal privato che ha “acquistato” la licenza (ma non il marchio stesso) deve sempre e comunque provvedere  al pagamento dell’imposta di registro al 3% sul valore del negozio quindi, nell’ipotesi di inadempimento, il licenziante che eventualmente avesse pagato al suo posto, avrebbe diritto di pretendere ex post dal primo le somme corrisposte.

Spesso è stato questo l’errore che ha determinato conseguenze non previste derivanti dalla prassi commerciale relativa al versamento dell’imposta di registro.

Il principio tributario di solidarietà passiva

Focalizziamo quindi la disciplina tributaria di questo particolare tipo di imposta. In materia di imposta di registro, la responsabilità per il versamento del tributo, risulta  regolata dall’articolo 57 del DPR 131/1986 sulla base del quale, oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto ed ai soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta di registro i contraenti, le parti in causa, e coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere gli atti e le denunce.

Cosa dice in proposito la Cassazione Tributaria?

La stessa Corte di Cassazione Tributaria ha statuito con sentenza n°9126/2014 che l’articolo 57 DPR 131/1986, prevede una mera coobligazione solidale per la quale obbligati al pagamento dell’imposta sono le parti contraenti e, di conseguenza, l’amministrazione non è vincolata né al beneficio dell’ordine né a quello di escussione.  Quindi l’Agenzia delle Entrate potrà esigere l’adempimento totale da ambo le parti a propria scelta con possibilità di agire anche separatamente nei loro confronti.  La solidarietà, quindi, è la regola e non esistono deroghe diverse da quelle espressamente previste dal legislatore.

N. B.  Le deroghe alla regola della solidarietà riguardano atti soggetti a registrazione in caso d’uso o volontariamente (dal momento che l’obbligo di versare l’imposta grava esclusivamente su chi ha richiesto la registrazione) e chiaramente non vi rientra il caso di specie che configura un’ipotesi di atto soggetto a registrazione in termine fisso.

Soluzione

Quindi, ridimensioniamo il problema alla luce di questo principio, peraltro anche confermato dalla Suprema Corte, senza fare confusioni di sorta  ma comprendendo  ciò che può realmente accadere nelle ipotesi di inadempimento rispetto al versamento di questo tipo di imposta: anche se l’imposta di registro sia posta all’interno di una clausola contrattuale a carico della società licenziataria Beta,  così come da prassi commerciale, nell’ipotesi di mancato assolvimento dell’obbligo tributario, l’Agenzia delle Entrate potrà esigere l’assolvimento totale e solidale nei confronti  di entrambe le parti oppure, indifferentemente, senza vincolo della preventiva escussione del licenziatario, anche dal licenziante Tizio.

Come versare l’imposta di registro sulla licenza del marchio

Le modalità alternative di versamento sono due:

con il modello F24 “Elementi identificativi”, che deve essere presentato nel caso  in cui a versarlo sia la società Beta  (titolare di partita IVA), esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o per mezzo di intermediari abilitati, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e del sistema bancario e postale. Nel caso in cui la prima sia inadempiente, data la “responsabilità solidale” per questo tipo di imposta potrà essere chiamato a pagarla  Tizio soggetto privato  (non titolare di partita IVA)  attraverso  presentazione del modello anche presso banche o uffici postali;
richiedendo all’Ufficio delle Entrate l’addebito dell’importo sul proprio conto corrente, utilizzando il modello richiesta di addebito su conto corrente, disponibile anche on-line.

Se desiderate essere assistiti con cortesia e professionalità in tutte le fasi di concessione in licenza del vostro marchio o per registrare il vostro marchio d’impresa o collettivo,

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Guida ” Incentivo Occupazione Sud “

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A partire dal 1 Gennaio 2017 è in vigore l’incentivo Occupazione Sud per le assunzioni e lavoratori disoccupati; l’agevolazione riguarda le assunzioni a tempo indeterminato , anche a scopo di somministrazione, effettuate dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017, nelle regioni Basilicata , Calabria, Puglia, Sicilia , Abruzzo , Molise e Sardegna.

A partire dal 1 Gennaio 2017 è in vigore l’incentivo Occupazione Sud per le assunzioni e lavoratori disoccupati ; l’agevolazione riguarda le assunzioni a tempo indeterminato , anche a scopo di somministrazione, effettuate dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017, nelle regioni Basilicata , Calabria, Puglia, Sicilia , Abruzzo , Molise e Sardegna.

E’ importante sottolineare che l’agevolazione riguarda la sede operativa dell’azienda, a prescindere dalla residenza del lavoratore; il lavoratore dovrà svolgere attività lavorativa presso una delle regioni interessate dall’incentivo.

Qualora, a seguito di cambio di sede lavorativa, il lavoratore venga trasferito presso un’altra sede aziendale fuori dalle regioni sopra indicate, verrà meno il riconoscimento all’incentivo.

La misura dell’incentivo, della durata di un anno, da usufruire entro il 28 Febbraio 2019 è pari all’esonero totale dei contributi a carico delle aziende entro il limite massimo di 8060 euro annui, da riproporzionare in caso di assunzioni part-time , verrà direttamente utilizzato a conguaglio nell’uniemens di competenza; tale agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni di natura contributiva o economica e dovrà rispettare le regole Europee in materia di aiuti di Stato ( Regolamento UE n. 1407 del 18 Dicembre 2013).

Le risorse dedicate alla presente agevolazione contributiva sono le seguenti :

500 milioni di euro destinate alle regioni Basilicata , Calabria, Puglia e Sicilia ;

30 milioni di euro destinate alle regioni Abruzzo , Molise e Sardegna ).

L’agevolazione contributiva sarà riconosciuta tramite autorizzazione direttamente dall’Inps previa richiesta preventiva l’assunzione del datore di lavoro.

Per poter usufruire dell’agevolazione contributiva il datore deve:

rispettare gli obblighi di legge e di contratto collettivo applicato dall’azienda al rapporto di lavoro agevolato;

essere in regola con il D. U. R. C;

rispettare eventuali diritti di precedenza;

non avere in corso sospensioni di rapporti di lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale.

L’agevolazione viene riconosciuta per i contratti di lavoro a tempo indeterminato,

a scopo di somministrazione , e in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, purchè non deve essere effettuare in virtù di un obbligo legale o contrattuale.

Tale agevolazione non riguarda invece i contratti di lavoro domestico, i contratti di lavoro intermittente  e di lavoro accessorio.

Per poter usufruire di tale agevolazione i destinatari dell’incentivo devono:

essere soggetti disoccupari , cosi come previsto dall’art. 19 del D. Lgs. 150/2015 ovvero” Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”;

Inoltre i beneficiari devono avere una delle seguenti condizioni:

Giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni;

Lavoratori con almeno 25 anni, privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 Marzo 2013;

Non aver avuto un rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro che procede all’assunzione; 

questa condizione viene meno in caso di trasformazione a tempo             indeterminato di un contratto a tempo determinato.

L’agevolazione quindi riguarda anche le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato cosi come previsto dalle modifiche apportate dal decreto n. 367/II/2016 del 16 Novembre 2016 apportate dal decreto prot. 39/0018719 del 15 Dicembre 2016.

Per poter usufruire dell’agevolazione contributiva il datore di lavoro dovrà inoltrare all’Inps, esclusivamente in via telematica un’istanza preliminare di ammissione al beneficio indicando i dati dell’assunzione già effettuata o che intende effettuare.

L’Inps verificata la disponibilità residua delle risorse comunicherà all’azienda l’esito di tale verifica e nel caso provvederà a prenotare l’importo per tale assunzione.

Ricevuto l’esito positivo dall’Inps il datore di lavoro dovrà:

provvedere, qualora non abbia ancora provveduto, entro n. 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell ‘Inps all’assunzione del lavoratore indicato nella comunicazione preventiva;

provvedere entro n. 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Inps l’avvenuta assunzione e chiedere la conferma della prenotazione effettuata.

Avv. Giovanni Di Corrado

Consulente del Lavoro

E’ dovuta l’imposta di registro in caso di concessione in licenza di un marchio da privato a società di capitali? Se si, in quale misura?

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Tizio, persona fisica non imprenditore né libero professionista, si intesta un marchio d’impresa e successivamente, senza agire nel quadro di un’attività economicamente qualificabile ex articolo 2082 c. C. , stipula un contratto di licenza del Brand in favore della Srl Beta, incassando royalties dalla stessa a titolo di corrispettivo.  Il contratto stipulato tra Tizio e la Srl Beta, costituisce un atto soggetto ad imposta di registro?  Se si, in quale tipologia rientra e in che misura è dovuta?

 

Il caso

Tizio, persona fisica non imprenditore né libero professionista, si intesta un marchio d’impresa e successivamente, senza agire nel quadro di un’attività economicamente qualificabile ex articolo 2082 c. C. , stipula un contratto di licenza del Brand in favore della Srl Beta, incassando royalties dalla stessa a titolo di corrispettivo.

Quesito

Il contratto stipulato tra Tizio e la Srl Beta, costituisce un atto soggetto ad imposta di registro? Se si, in quale tipologia rientra e in che misura è dovuta l’imposta?

Focus e analisi

La fattispecie riguarda l’ipotesi di “utilizzo indiretto” del Brand attraverso contratto di concessione in licenza del marchio (“licensing”) dal privato “Tizio”, che ne conserva la titolarità, alla Srl licenziataria “Beta”, che lo utilizzerà ai fini commerciali corrispondendo in cambio una royalty al licenziante, calcolata come percentuale sul fatturato incassato.

Per quanto concerne l’applicazione dell’imposta di registro, in linea di principio occorre fare riferimento in materia al TU n°131/1986 e successive modificazioni.

L’imposta di registro è una imposta indiretta, dovuta per la registrazione di un atto pubblico o privato ed è commisurata al valore espresso dallo stesso (proporzionale) oppure dovuta con un importo fisso.

Accertiamo quindi se l’imposta di registro, collegata all’attività di registrazione che attesta l’esistenza degli atti e attribuisce data certa verso i terzi (efficacia di pubblicità costitutiva), in tal caso costituisca oggetto di un obbligo tributario in relazione ad un “atto soggetto a registrazione a termine fisso” quindi inderogabile, oppure dipenda dalla volontà/esigenza delle parti, qualificandosi non come obbligo ma come onere in riferimento a un “atto soggetto a registrazione in caso d’uso”

A titolo esemplificativo :

A) Sono assoggettati obbligatoriamente ad imposta di registro, conseguente a trascrizione, gli atti pubblici quali fusione, atti costitutivi di società, costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, ecc. E in tal caso sarà sufficiente verificare la presenza della dichiarazione del soggetto gravato (es. Notaio) da cui risulta che la registrazione è “in corso” ex articolo 10 e 5 TU citato;

B) in tutti gli altri casi, esclusi gli atti esenti, gli atti prodotti per la trascrizione soggiacciono all’imposta di registro ai sensi degli articoli 5 e 6 del citato TU in materia (“in caso d’uso”) per cui, l’atto non potrà essere usato se non viene prima effettuata la registrazione e pagata l’imposta. Qualora siano violate tali norme, l’UIBM trasmetterà tali atti alla competente Agenzia delle Entrate del luogo di residenza del richiedente la trascrizione per il recupero d’ufficio dell’imposta stessa. Sarà in questi casi prevista l’imposta di registro secondo un importo fisso.

In sintesi, la differenza fondamentale, sta nel fatto che per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, sussiste l’obbligo di richiesta di registrazione (nei termini previsti dalla normativa sull’imposta di registro), mentre per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, tale obbligo sussiste esclusivamente se ed in quanto l’atto considerato debba essere depositato per essere acquisito agli atti e utilizzato.

Ci si chiede quindi se il caso in esame possa rientrare nella prima ipotesi (a termine fisso) oppure nella seconda (in caso d’uso) con conseguente applicazione in quest’ultimo caso della tassa con importo fisso a prescindere dal valore dell’atto in base all’articolo 10 del Dpr 131/86, tariffa parte seconda, che così regola i contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo.

Soluzione

La prestazione resa dal licenziante persona fisica è soggettivamente oltre che in primis oggettivamente esclusa dal campo IVA, in quanto non resa nell’esercizio di impresa o di arti e professioni ai sensi dell’articolo 5 del Dpr 633/72 e successive modificazioni.

Dunque, non risulta applicabile la norma che consente la registrazione “in caso d’uso” (cioè su volontà/esigenza delle parti), poiché essa assorbe nel suo ambito di applicazione atti in cui tutte le operazioni sono in ambito IVA (articolo 5, comma 2 del Dpr 131 del 26 aprile 1986), diverse quindi dalla fattispecie in esame che invece rientra nell’ambito di applicazione dell’art 10 del TU citato come registrazione a termine fisso.

Per concludere quindi, delineata l’area di inquadramento della fattispecie, ad integrazione del ragionamento di cui sopra, applichiamo il principio di alternatività IVA/Registro, disciplinato dall’articolo 40 D. P. R. N°131/1986, riguardante le scritture private non autenticate (atti in forma non notarile) in base al quale, se il contratto considerato non è soggetto ad IVA, si applica l’imposta di registro in misura proporzionale; se, invece, il contratto è imponibile IVA, allora l’imposta di registro è dovuta in misura fissa.

Nel caso di specie si è fuori dalla seconda ipotesi, dunque sarà dovuta l’imposta proporzionale corrispondente ad una percentuale sul valore dell’atto da registrare fissato ex lege al 3%.

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Sismabonus 2017: agevolazione fiscale fino all’85% per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici a rischio sismico anche per le zone a rischio “3”

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La legge di bilancio 2017, nell’ambito dei piani di prevenzione riassetto e messa in sicurezza  degli edifici a seguito dei violenti terremoti che di recente hanno profondamente danneggiato centri storici e abitazioni del Centro Italia, con drammatiche conseguenze e pesanti ripercussioni sotto molteplici profili, ha introdotto il Sisma bonus, l’agevolazione fiscale per l’adeguamento antisismico. La novità più importante introdotta è la possibilità di detrarre gli interventi di messa in sicurezza fino all’85%. Delle spese di miglioramento e ristrutturazione anti-terremoto. Vediamo quando, dove e a chi spetta questo importante beneficio fiscale.

Adeguamento antisismico del patrimonio immobiliare in Italia: arriva il Sismabonus

La legge di bilancio 2017, nell’ambito dei piani di prevenzione riassetto e messa in sicurezza degli edifici a seguito dei violenti terremoti che di recente hanno profondamente danneggiato centri storici e abitazioni del Centro Italia, con drammatiche conseguenze e pesanti ripercussioni sotto molteplici profili, ha introdotto il Sisma bonus, l’agevolazione fiscale per l’adeguamento antisismico.

La novità più importante del Sisma bonus 2017 è la possibilità di detrarre gli interventi di messa in sicurezza fino all’85%. Per le spese di miglioramento e ristrutturazione anti-terremoto, effettuate sulle case, immobili delle attività produttive e condomini, nelle zone ad alto rischio sismico. Inoltre, la possibilità di usufruire del Bonus viene estesa anche alle seconde case e alle zone a rischio 3 (zone nelle quali, in base alla classificazione sismica del territorio possono verificarsi forti terremoti ma rari).

Aliquote di detrazione del Sismabonus

La detrazione Irpef partirà dal 50% e potrà salire nel caso in cui l’edificio venga migliorato di due classi di rischio. Nello specifico, è previsto che lo sconto possa aumentare al 70% o all’80% per le case e dal 75% all’85% per i condomini e l’importo massimo per il quale si può richiederei il Sisma bonus è di € 96. 000.

Per quali interventi e dove è previsto lo sconto d’imposta

In buona sostanza deve trattarsi di interventi antisismici su edifici ricadenti in zone ritenute ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2) e anche in zone 3 , appositamente individuate con una ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20 marzo 2003.

Classificazione zone a rischio sismico

Zona 1 – Sismicità alta: è quella a più alta pericolosità sismica, dove cioè si possono verificare forti terremoti e comprende 708 comuni, tra cui quelli dove si sono registrati gli ultimi terremoti più forti (Abruzzo, Friuli, Campania, Calabria, Marche, Lazio) [PGA oltre 0,25g. ];

Zona 2 – Sismicità media [PGA fra 0,15 e 0,25g], che include 2. 345 Comuni in cui potrebbero verificarsi terremoti abbastanza forti;

Zona 3 – Sismicità bassa [PGA fra 0,05 e 0,15g], vi rientrano i Comuni che potrebbero essere soggetti a terremoti modesti;

Zona 4 – Sismicità molto bassa [PGA inferiore a 0,05g], è la meno esposta al verificarsi di eventi sismici. (non inclusa nell’agevolazione).

Distinzione applicativa per il funzionamento del Sismabonus sotto il profilo temporale

Sisma bonus 2017 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017: per le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, per le abitazioni e attività produttive, spetta una detrazione pari al 50% su 96. 000 € di spesa massima da suddividere in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui si sono sostenute le spese;

a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, è prevista l’estensione della predetta detrazione anche alla zona sismica 3.

A beneficiare del Sismabonus saranno anche le seconde case, i condomìni anche se incapienti, e gli enti locali che dovranno mettere in sicurezza gli edifici pubblici.

Il Sismabonus quindi viene in soccorso, oltre che per la sicurezza delle private abitazioni, ogni qualvolta si tratti di costruzioni adibite ad attività produttive, quindi quelle destinate all’esercizio di attività commerciali (negozi, laboratori etc. ) ovvero anche a quelle professionali. Sarebbero quindi incluse anche quelle rurali.

Percentuali del Sismabonus condomini 2017:

Riguardo agli edifici condominiali, per una riduzione di 1 classe di rischio spetta una detrazione del 75%, per 2 classi 85%. Il limite massimo di spesa è di 96. 000 € e vi rientrano anche spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Destinatari del Sismabonus

La “legge-base” (art. 16-bis TUIR) indica quali possibili destinatari dell’agevolazione, coloro che possiedono l’unità immobiliare a titolo di proprietà ovvero che la detengono ad altro titolo (ad esempio, in conseguenza di un contratto di locazione, comodato o di abitazione o un diritto di usufrutto).

Agli effetti delle imposte, l’Agenzia delle Entrate ha esteso il Bonus, a certe condizioni, anche al “familiare convivente” (non possessore o detentore dell’immobile) consentendogli la detrazione di imposta per spese da lui sostenute per l’intervento edilizio sull’immobile di proprietà dell’altro coniuge.

Le novità introdotte dal Sismabonus in pillole

detrazione applicabile anche alle seconde case e alle attività produttive;

estensione del diritto al Bonus anche per chi si trova in zona sismica 3;

detrazione in 5 anni e non più 10;

possibilità di chiedere il bonus per interventi di classificazione e verifica sismica;

estensione dell’agevolazione ai condomini.

Se desiderate mettere in sicurezza i vostri immobili con il Sismabonus ed essere assistiti con serenità e professionalità,

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Bonus ristrutturazione edilizia confermato al 50%. Tempo fino al 31 dicembre 2017 per ottenere l’agevolazione fiscale.

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Con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) è stata confermata e prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie che, prima dell’ufficialità della conferma, sarebbe dovuta scendere al 36%.  Si tratta di un’’importante agevolazione per chi intende affrontare una spesa anche ingente per migliorare la propria casa ! In particolare, l’agevolazione fiscale riguarda interventi per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Individuiamo insieme i soggetti che possono chiedere il Bonus, per quali spese e tipi di lavori .

Bonus ristrutturazione edilizia nella Finanziaria 2017

Con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) è stata confermata e prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie che, prima dell’ufficialità della conferma, sarebbe dovuta scendere al 36%.

Si tratta di un’’importante agevolazione per chi intende affrontare una spesa anche ingente per migliorare la propria casa!

Il Bonus ristrutturazioni prevede al suo interno anche l’accessorio Bonus Mobili, con la possibilità di detrarre le spese di acquisto di mobili al 50%.

Il Bonus ristrutturazioni viene concesso per un massimo di spesa di 96. 000 euro ad unità immobiliare e il rimborso della spesa sostenuta è ripartito ratealmente in 10 anni.

In particolare, l’agevolazione fiscale riguarda interventi per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Per quantificare la spesa sostenuta faranno fede i bonifici effettuati dal richiedente l’ agevolazione per ogni unità immobiliare.

Chi sono i beneficiari? Non solo il proprietario dell’immobile.

Il Bonus ristrutturazioni 2017 con detrazione al 50% può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell’Irpef, residenti o non residenti in Italia. :

Inoltre, per godere dello sconto Irpef non è necessario essere proprietari dell’immobile perché il beneficio è concesso anche al titolare dei diritti di godimento e a coloro che ne sosterranno le spese.

Nel dettaglio lo sconto d’imposta si rivolge ai seguenti soggetti:

proprietari o nudi proprietari;

titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

locatari o comodatari;

soci di cooperative divise e indivise;

imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;

soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Attenzione : Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita – altrimenti noto come compromesso – chi ha acquistato l’immobile può usufruire del Bonus ristrutturazioni 2017 se:

è stato immesso nel possesso dell’immobile;

esegue i lavori di ristrutturazione a proprio carico;

è stato regolarmente registrato il compromesso.

Occorre evidenziare che il Bonus può essere richiesto:

anche da chi esegue in proprio i lavori sull’immobile relativamente alle spese sostenute per l’acquisto del materiale;

anche se i lavori sono stati pagati con un finanziamento.

Per quali lavori di ristrutturazione si può chiedere il Bonus? Le spese ammesse all’agevolazione.

Il Bonus ristrutturazioni 2017 Irpef può essere richiesto per un’ampia gamma di lavori di ristrutturazione :

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, su tutte le parti comuni degli edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto;

lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori o montacarichi, installazione di strumenti idonei alla mobilità interna ed esterna di portatori di handicap gravi);

interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (cancelli, grate, porte blindate, casseforti, fotocamere collegate a vigilanza privata, ecc. );

interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;

interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;

interventi per l’adozione di misure antisismiche come opere per la messa in sicurezza statica;

interventi di bonifica dall’amianto e opere per evitare gli infortuni domestici;

riparazione di impianti per la sicurezza domestica (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante);

installazione di apparecchi di rilevazione di gas;

monitoraggio di vetri anti-infortunio;

installazione corrimano.

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Ecobonus 2017 fino al 75%: rimborsi fiscali immediati e non più dilazionati in 10 anni per gli interventi di riqualificazione energetica

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Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2017, è stato confermato l’”Ecobonus”, l’agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici nella misura del 65%, elevabile fino al 75% per i condomini, con un’importante novità: possibilità di rimborsi immediati e in un’unica soluzione e non più dilazionati in 10 anni. Vediamo insieme cos’è l’Ecobonus, quando opera, chi può ottenerlo e quali vantaggi produce.  

Obbligatorietà dell’attestato di prestazione energetica (APE), interventi di riqualificazione energetica e agevolazioni fiscali immediate con l’Ecobonus 

La disciplina in materia (Decreto legislativo n°192 del 2005 che ha recepito la Direttiva comunitaria 2002/91/CE e integrato con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica), ha stabilito un vero e proprio obbligo di dotazione del c. D. Attestato di prestazione energetica (APE, che ha sostituito il precedente attestato di certificazione energetica, ACE) per gli edifici che comportino un consumo energetico. La certificazione energetica serve a far fronte a sprechi, incentivare ad aumentare le prestazioni energetiche degli edifici, riducendo il consumo energetico e recuperare eventuali costi di ristrutturazione o adeguamento dell’edificio in brevissimo tempo, tutelando anche l’ambiente .

Quali sono gli interventi di riqualificazione energetica?

Trattasi di una serie di interventi effettuati su un edificio esistente, allo scopo di migliorarne la classe energetica di appartenenza.

A titolo esemplificativo, questi interventi sono essenzialmente tre:

a) isolamento termico che consente di riscaldare o rinfrescare gli ambienti con un minor consumo di energia (gas ed elettricità);

b) sistemi per alimentare la produzione di energia e ridurre il fabbisogno energetico di un’abitazione: pannelli fotovoltaici, impianti solari termici;

Ottimizzazione dell’impianto di riscalda mento (ad esempio sostituzione di caldaie).

Ecobonus 2017 per gli interventi di riqualificazione energetica in un’unica soluzione!

Tra le novità previste dal Bonus “casa” della Legge di Bilancio 2017, è stato confermato l’Ecobonus al 65% per 5 anni, dal 2017 al 2021.

La detrazione Ecobonus è una detrazione di imposta lorda sull’IRPEF in caso di contribuenti privati e sull’IRES in caso di società. Inoltre, per gli interventi sui condomini il bonus 2017 è elevato fino al 75%.

Questo è il punto di arrivo di un progetto governativo al quale si lavorava da tempo, per consentire al privato di fruire immediatamente del predetto sconto fiscale per gli interventi di efficientazione energetica, quindi direttamente sul prezzo dei lavori anziché come rimborso frammentato in 10 anni nella dichiarazione dei redditi.

Quali sono le spese ammesse al beneficio fiscale Ecobonus?

L’Ecobonus è un’agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, sugli edifici condominiali o sugli uffici, negozi, capannoni.

La detrazione IRPEF o IRES Ecobonus operano al 65% per la riqualificazione energetica e al 50% per il bonus ristrutturazioni edili.

Andando nel dettaglio, sono spese detraibili e quindi agevolabili quelle sostenute per ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, per migliorare e mantenere il calore all’interno dell’edificio come ad esempio la pavimentazione, finestre e infissi o coibentazioni, oltre che l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Ecobonus equivale quindi a meno spreco di energia, più risparmio e maggiore efficienza energetica.

Il tetto spesa massimo Ecobonus 2017, a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti è:

1) Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti: € 100. 000;

2) Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi: € 60. 000;

3) Installazione di pannelli solari: € 60. 000;

4) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: € 30. 000.

A chi spetta la detrazione fiscale?

La detrazione Ecobonus 65% 2017 spetta a tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita IVA, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico.

Nel dettaglio essa spetta a:

a) persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobile;

b) titolari di partita IVA esercenti arti e professioni;

c) contribuenti con redditi d’impresa: quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta detrazione Ecobonus sull’IRES;

d) associazioni tra professionisti;

e) enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

N. B.  La detrazione IRPEF Ecobonus per le spese di risparmio energetico si estende anche ai familiari conviventi del soggetto che detiene o possiede l’immobile oggetto dell’agevolazione i quali sostengano le spese per la realizzazione dei lavori, salvo in caso di immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Sconto maggiorato fino al 75% per gli interventi sui condomini

Se gli interventi di riqualificazione energetica vengono effettuati sulle parti comuni dei condomini ed interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, spetta una detrazione Ecobonus 2017 pari al70%;

Se nel condominio, vengono effettuati anche interventi di miglioramento della prestazione energetica estiva e invernale raggiungendo una media prefissata, spetta una detrazione Ecobonus pari al 75%.

Un’altra novità: la cedibilità dell’Ecobonus

Inoltre, a partire dal 1°gennaio 2017, per i condomini, è prevista un’altra importante novità, la possibilità di cedere a soggetti terzi il credito fiscale derivante dall’Ecobonus, quindi direttamente alle imprese e fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, sopperendo così all’eventuale mancanza di disponibilità economica immediata per effettuare gli interventi.

 

Se desiderate ricevere maggiori informazioni ed essere assistiti con professionalità ed efficienzaper ottenere serenamente il vostro Ecobonus, 

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Trasmissione trimestrale delle liquidazioni Iva e dello spesometro

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L’articolo 4 del decreto legge fiscale della legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’obbligo della trasmissione di due comunicazioni trimestrali: i dati delle fatture registrate (sia emesse che ricevute) e le liquidazioni periodiche Iva, anche in caso di chiusura a credito.

L’articolo 4 del decreto legge fiscale della legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’obbligo della trasmissione di due comunicazioni trimestrali: i dati delle fatture registrate (sia emesse che ricevute) e le liquidazioni periodiche Iva, anche in caso di chiusura a credito.

Le introduzioni di queste novità sono rivolte a contrastare l’evasione fiscale; in caso di incoerenza dei dati trasmessi, oppure di disallineamento tra i dati comunicati ed i versamenti effettuati, il contribuente verrà avvisato in modo da fornire chiarimenti oppure versando quanto dovuto tramite il ravvedimento operoso.

Il nuovo articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010 obbliga a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate una comunicazione che contiene sia i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, che i dati delle fatture ricevute e registrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

I dati devono essere trasmessi in forma analitica, e comprendono i dati identificativi dei soggetti coinvolti, data e numero documento, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia di operazione.

Oltre ai dati delle fatture, devono essere trasmessi i dati riguardanti li liquidazioni periodiche Iva: vanno cioè comunicati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni, anche se sono a credito. Da quest’obbligo sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all’effettuazione di liquidazioni periodiche.

Sono previste sanzioni per omessa o errata trasmissione dei dati, pari a € 2,00 per ogni fattura omessa o errata, con un massimo di € 1. 000,00 a trimestre ed una sanzione dimezzata in caso di ravvedimento entro due settimane dalla scadenza.

Entrambe le comunicazioni favoriranno la fatturazione elettronica tra privati; l’obbligo di conservazione delle fatture e dei documenti elettronici si intenderà assolto in caso di trasmissione degli stessi tramite il Sistema di interscambio con memorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con riferimento all’obbligo di trasmissione della dichiarazione Iva annuale, dovrà essere inviata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ogni anno.

è stata invece prorogata fino al 31 dicembre 2017 la possibilità di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri, per la loro re-fiscalizzazione, per le imprese che operano nella grande distribuzione e che hanno optato per la trasmissione telematica per ciascun punto vendita.

è stato soppresso anche l’obbligo di invio dello spesometro annuale, parallelamente all’introduzione dell’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi alle fatture emesse; l’invio del nuovo spesometro sarà semestrale, ma solo per il primo anno, infatti a partire dal 2018 l’invio diventerà ufficialmente trimestrale.

Sono tenuti alla comunicazione trimestrale le società che di fatto esercitano attività commerciali, le società di persone, le società di capitali, gli esercenti arti e professioni in forma autonoma o associata, imprese familiari ed aziende coniugali, contribuenti in regime di contabilità semplificata, enti non commerciali, associazioni ed enti associative sportive dilettantistiche; sono invece soggetti esclusi la Pubblica Amministrazione, contribuenti in regime dei minimi e forfettario, commercianti al minuto e tour operator (solo se le operazioni sono inferiori a € 3. 000,00).

Di seguito si riportano i dettagli relativi alle scadenze fiscali 2017 delle nuove comunicazioni iva trimestrali (spesometro e liquidazioni):

Periodo di riferimento

Versamento Iva

Invio telematico dati Iva

Gennaio

16 febbraio 2017

31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 spesometro)

Febbraio

16 marzo 2017

31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 spesometro)

Marzo

17 aprile 2017

31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 spesometro)

I trimestre

16 marzo 2017

31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 spesometro)

Aprile

16 maggio 2017

25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni)

Maggio

16 giugno 2017

25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni)

Giugno

17 luglio 2017

25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni)

II trimestre

22 agosto 2017

25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni)

Luglio

22 agosto 2017

30 novembre 2017

Agosto

18 settembre 2017

30 novembre 2017

Settembre

16 ottobre 2017

30 novembre 2017

III trimestre

16 novembre 2017

30 novembre 2017

Ottobre

16 novembre 2017

28 febbraio 2018

Novembre

18 dicembre 2017

28 febbraio 2018

Dicembre

16 gennaio 2018

28 febbraio 2018

IV trimestre

16 gennaio 2018

28 febbraio 2018

 

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