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Modalità operative Iva per cassa 2017 : i consigli pratici per i commercialisti

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Come noto, a decorrere dal  1° gennaio 2017 le imprese in contabilità semplificata devono adottare i“regime per cassa” in sostituzione di quello della competenza economica vigente fino al periodo d’imposta 2016. Illustriamo una guida operativa utile per i commercialisti e i professionisti che assistono i clienti con questo regime con alcuni suggerimenti pratici.

Come noto, a decorrere dal  1° gennaio 2017 le imprese in contabilità semplificata devono adottare il “regime per cassa” in sostituzione di quello della competenza economica vigente fino al periodo d’imposta 2016.

Il quadro riepilogativo è il seguente:

Regime semplificato delle imprese minori (principio di cassa)

ricavi < 400. 000 euro ( per servizi) < 700. 000 euro ( altre attività)

Regime contabile ordinario ( principio di competenza)

ricavi > 400. 000 euro (per servizi) > 700. 000 euro ( altre attività)

NB Con riferimento al regime applicabile dal 2017, occorre verificare il limite dei ricavi conseguiti nel 2016. Nel caso di inizio attività in corso d’anno, i limiti dei ricavi devono essere ragguagliati all’anno.

I “ricavi” rilevanti sono quelli individuati dagli artt. 57 e 85 del TUIR :

i corrispettivi delle cessioni di beni/servizi alla cui produzione/scambio è diretta l’attività dell’impresa;

i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

le assegnazioni dei predetti beni ai soci;

la destinazione dei predetti beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore;

la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;

i contributi in c/esercizio a norma di legge.

Nota : contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi dell’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse da quelle di servizi.

Si ricorda che per i professionisti il regime della contabilità semplificata è quello naturale, a prescindere dai compensi, tuttavia è consentita l’opzione per il regime ordinario. (al contrario i soggetti Ires sono sempre obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria soggetta al principio di competenza)

Attenzione Per evitare salti/duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”.

Il regime di cassa virtuale (opzione comma 5) il contribuente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, ha la possibilità di tenere i registri Iva ed essere esonerato dai registri cronologici di incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. L’opzione fa presumere che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento.

Carattere ibrido

Occorre evidenziare che il regime introdotto dalla L. N. 232/2016 è un regime di cassa “ibrido” perchè per alcuni componenti di reddito si applica il principio di cassa (per ricavi, dividendi, interessi attivi, spese sostenute nell’esercizio dell’attività) e per altri si applica il principio di competenza (es. Ammortamenti, plusvalenze, minusvalenze, ricavi da autoconsumo, sopravvenienze, accantonamenti, T. F. R. Ecc. ).

Cosa fare

Gli oneri principali di carattere amministrativo/contabile sono:

obbligo di monitorare incassi e pagamenti, almeno limitatamente ai componenti positivi/negativi di reddito per i quali si rende applicabile il principio di cassa;

opportunità di istituire un apposito conto corrente bancario ;

conservazione della documentazione relativa agli incassi e pagamenti;

Registri

La Legge di Bilancio 2017 ha riscritto integralmente l’art. 18 del DPR 600/73, per allineare gli obblighi contabili alle nuove disposizioni sul principio di cassa introdotte nell’art. 66 del TUIR:

Dunque, i soggetti esonerati dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili ex art 18 avranno :

il registro cronologico degli incassi

il registro cronologico dei pagamenti

Attenzione: i componenti positivi/negativi diversi da quelli sopra indicati, sono annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;

NB Le registrazioni contabili devono essere eseguite rispettando il criterio cronologico: data incassi e pagamenti, ricevuti od effettuati. Contemporaneamente occorre indicare, per ciascuna operazione, i seguenti dati:

l’importo dell’incasso;

le generalità del soggetto che abbia effettuato il pagamento o a cui sia stato fatto il pagamento;

gli estremi del documento pagato/incassato.

NB Il principio di registrazione cronologica deve considerare la data disponibile, ovvero “la data che indica il giorno dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata”.

Come determinare correttamente il reddito per cassa in regime semplificato alla luce del nuovo articolo 18 del d. P. R. 600/1973?

Sono teoricamente utilizzabili 3 metodi la cui applicazione deve essere valutata in relazione al singolo caso concreto e “prenderne le misure “ per individuare il “vestito che calzi a pennello”

Registro degli incassi e pagamenti (RIP);

Registri Iva integrati (RII);

Registri Iva con “cassa virtuale” (opzione comma 5)

1) metodo RIP

Si tratta del metodo in linea di principio più complesso implicante la tenuta di due registri ulteriori oltre al registro Iva, poiché aumenta i controlli dei movimenti finanziari, avvicinandosi al regime di contabilità ordinaria, ma potrebbe comunque rivelarsi particolarmente vantaggioso nel singolo caso.

2) metodo RII

Trattasi dello stesso metodo previsto dal DL 695/96 per i professionisti i registri degli incassi e dei pagamenti vengono sostituiti dai registri Iva. Come già avviene, infatti, la contabilità Iva è idonea anche ai fini delle imposte dirette qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’Iva (ad esempio, aggi, interessi passivi, eccetera). In particolare, occorre annotare i costi fuori campo IVA oltre ovviamente alle fatture emesse e ricevute. Alla fine dell’esercizio occorre poi annotare quelle fatture (già registrate ai fini iva) per le quali non è avvenuto il pagamento o la riscossione. Il calcolo del reddito da indicare nel quadro RG della dichiarazione dei redditi avverrà per differenza fra questi ultimi due valori.

3) metodo opzione comma 5

Si tratta della metodo della registrazione, particolarmente vantaggioso per i commercianti al minuto o al dettaglio e agli esercenti pubblici servizi. Consente in sintesi di limitare gli adempimenti contabili alla mera tenuta dei registri IVA, evitando i registri cronologici di incassi e di pagamenti.

Funziona come una sorta di regime di cassa “virtuale”, perché la registrazione contabile del documento equivale in base ad una presunzione assoluta, all’incasso o pagamento

E’ l’unico per il quale deve essere espressa una specifica opzione (nella dichiarazione Iva relativa all’anno 2017) e prevede un vincolo triennale. Ne consegue, quindi, che il volume d’affari rappresenta anche l’ammontare dei ricavi percepiti, mentre le fatture di acquisto registrate rappresentano le spese sostenute

Alcuni consigli operativi

Si suggerisce a chi segue clienti in contabilità semplificata (ditte individuali o società di persone che siano) di applicare lo stesso iter operativo oggi normalmente adottato proprio per i stessi professionisti, (che determinano normalmente il reddito con il regime di cassa) e in particolare, salvo casi particolari e quanto sopra esposto:

adottare il sistema dei registri iva integrati;

al termine del periodo d’imposta di riferimento, stampare l’elenco dei documenti annotati e consegnarlo al cliente per una verifica;

compilazione – da parte del cliente – di un elenco/report barrato con i ricavi ed i costi non incassati/pagati;

acquisire tale documento sottoscritto dal cliente ed effettuare le rettifiche ai fini delle imposte sui redditi.

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Commercianti all’ingrosso e al dettaglio : quando conviene il regime di Iva per cassa 2017 e quando scegliere il metodo “opzione comma 5”? Gli esempi pratici per capirlo.

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Il reddito delle contabilità semplificate per cassa 2017 ex art 18 D. P. R. 600/1973 viene determinato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica ( principio che invece caratterizza il regime contabile ordinario). Ma quando il nuovo regime “ibrido” si rivela utile e conveniente per i commercianti? Distinguiamo tra commercianti all’ingrosso e artigiani da un lato o comunque chi ha clienti “ritardatari” nei pagamenti e commercianti al dettaglio/minuto, in particolare settore abbigliamento, alimentare, bar, ristoranti, parrucchieri e in genere i contribuenti che incassano corrispettivi giornalieri,dall’altro. La soluzione con i casi pratici e l’“opzione semplificata comma 5”.

Il reddito delle contabilità semplificate per cassa 2017 introdotto dall’art 18 D. P. R. 600/1973, viene determinato ai fini della tassazione fiscale, facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica, principio quest’ultimo che invece caratterizza il regime contabile ordinario. Ma quando il nuovo regime “ibrido” si rivela utile e conveniente per i commercianti?

Se fosse applicato il criterio della competenza che assoggetta ad imposizione fiscale i redditi a prescindere dai pagamenti incassati, si produrrebbero gravi sfasamenti nel ciclo finanziario di questi contribuenti, soprattutto nel momento in cui i clienti si rivelano ritardatari.

Ed è qui che l’innovativa iva per cassa si rivela vantaggiosa perché in via “rivoluzionaria” i commercianti all’ingrosso e artigiani potranno in sostanza posticipare l’imposizione fiscale rispetto alle fatture emesse con dilazioni temporali molto lunghe.

Il discorso si ribalta invece per i commercianti al minuto, gli esercenti pubblici servizi e per coloro che hanno i corrispettivi giornalieri e cioè per coloro che normalmente incassano subito il corrispettivo (bar, parrucchieri, ecc. ) ma pagano con piccole dilazioni i propri fornitori.

In tali casi è evidente che il regime per cassa in regime semplificato ex art 18 con rilevazione degli incassi e pagamenti non si rivelerebbe particolarmente conveniente in quanto implicante :

maggiori adempimenti e costi amministrativi;

problematiche emergenti a seguito di pagamenti e incassi.

Esempio un ristorante nel mese di dicembre 2017 acquista merce per un importo pari a 30. 000 euro per coprire gli “eventi” relativi alle feste di fine anno. Dato che il pagamento delle fatture d’acquisto avverrà molto probabilmente agli inizi del 2018, ma gli incassi avverranno nel 2017, la tassazione fiscale colpirebbe immediatamente i relativi importi.

Quesito Quale sarebbe in tal caso il regime maggiormente conveniente per questi contribuenti, continuando ad usufruire del criterio iva per cassa (cioè tassazione su ciò che è stato effettivamente pagato o incassato) ma riducendo ulteriormente gli oneri contabili?

La soluzione : Il metodo della registrazione o metodo “opzione comma 5” , la “panacea” per i commercialisti e una soluzione vantaggiosa per bar, ristoranti, commercianti al minuto di alimentari o abbigliamento

Le imprese minori che devono determinare il reddito in base al nuovo regime di cassa di cui all’art. 66 TUIR, (ad es. Soggetti di cui all’art. 22 D. P. R. N. 633/72) aderendo al “regime delle registrazioni” ex art. 18, comma 5, del D. P. R. 600/1973 vincolante almeno per un triennio , potranno limitare gli adempimenti contabili alla mera tenuta dei registri IVA, senza effettuare alcuna annotazione cronologica delle date di incasso e di pagamento.

Trattasi dell’opzione “comma 5” al quale si ricollega la presunzione che la data di registrazione dei documenti coincida con la manifestazione finanziaria delle operazioni. (“ juris et de jure” cioè presunzione assoluta che non ammette prova contraria)

In altre parole , registrazione contabile del documento equivale all’incasso o pagamento dello stesso delineando un regime di cassa “virtuale”

Ratio: semplificare l’attuazione pratica del regime di contabilità semplificata per cassa riducendo gli adempimenti contabili necessari per la sua applicazione e fornire una sorta di “panacea” per i professionisti che devono assistere gli imprenditori titolari di partita IVA nel regime contabile semplificato per cassa.

I contribuenti ai quali giova di più il regime per cassa “virtuale”

I vantaggi maggiori di questo regime riguarda in particolare i contribuenti ex art 22 del D. P. R. N. 633/72 (commercianti al minuto ed attività assimilate) e quindi:

commercianti al minuto;

commercianti ambulanti;

commercianti che effettuano cessioni tramite distributori automatici;

pubblici esercizi (bar);

ristoranti, alberghi ed attività paralberghiere.

NB tale regime potrebbe invece non risultare “particolarmente” vantaggioso per commercianti all’ingrosso ed artigiani ma è comunque necessario valutare caso per caso ,modalità e tempistiche di incasso dei corrispettivi e/o fatture.

 Attenzione salvo diversa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, tale opzione sembra ridurre i problemi connessi al principio di competenza (es. Competenza delle provvigioni per agenti/rappresentanti di commercio, individuazione del momento di ultimazione dell’operazione nelle prestazioni di servizi, momento di consegna del bene, ratei e risconti).

Esempio pratico sull’opzione comma 5 :

Quesito

Come si produrranno con l’opzione comma 5 le stampe dei registri Iva vendite e acquisti in caso di emissione di una fattura per cessione di beni nel 2017 con incasso nel 2018?

Soluzione L’Iva è dovuta tenendo conto che il regime per cassa segue il momento della registrazione (e non viceversa). La fattura (emessa o ricevuta) registrata nel 2017 si considererà (per presunzione, indipendentemente dalla data dell’effettiva riscossione/pagamento) incassata o pagata nel 2017 per la determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

Conclusione

Per i contribuenti sopra indicati l’opzione comma 5 sarà più conveniente:

del regime di semplificata “per cassa” (con rilevazione degli incassi e pagamenti);

del regime di contabilità ordinaria (con vincolo annuale), previa opzione che verrà esercitata nella dichiarazione IVA 2018 (relativa all’anno 2017).

Riferimenti normativi:

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ;

D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66;

D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 18, comma 5.

NB L’ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) sollecita un intervento di modifica del nuovo regime Iva per cassa in contabilità semplificata al fine di renderlo opzionale ( e non più una scelta obbligata ).

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Dal 2017 anche le aziende pagano le imposte solo “a fattura incassata” : il regime “ibrido” di IVA per cassa

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La legge di Stabilità 2017 ha configurato come “regime naturale” dei contribuenti in contabilità semplificata, il regime di cassa che tasserà anche i redditi d’impresa sulla base della manifestazione finanziaria (pagamenti versati o incassati) in deroga al criterio della competenza economica, obbligatorio in contabilità ordinaria. Con questa breve guida analizziamo il nuovo regime sia nell’ “area professionisti” sia nell’ “area imprese”, individuandone i vantaggi,come si determina il reddito,quali sono le scritture contabili e l’incidenza ai fini IRAP.

La legge di Stabilità 2017 ha configurato come “regime naturale” dei contribuenti in contabilità semplificata, il regime di cassa che tasserà anche i redditi d’impresa sulla base della manifestazione finanziaria (pagamenti versati o incassati) in deroga al criterio della competenza economica che resta obbligatorio per i soggetti Ires in regime di contabilità ordinaria ( società di capitali e imprese con volume di affari sopra soglie predeterminate ex lege).

A) Regime iva per cassa “ area professionisti”

La riforma trasla quindi alle aziende il criterio fisiologicamente operante per i professionisti in regime della contabilità semplificata ex all’art. 3 del DPR 695/1996 (che si applica a prescindere dal volume di affari conseguito nell’anno precedente, salva l’opzione per il regime ordinario).

In base a tale sistema sono due le modalità alternative di registrazione delle operazioni contabili, disponendo:

a) la tenuta dei registri separati tenuti ai fini Iva e ai fini imposte dirette:

registro cronologico degli incassi e pagamenti di cui all’art. 19, co. 1 e 2, DPR 600/1973

registri Iva acquisti e fatture emesse;

scritture contabili obbligatorie ai fini della legislazione sul lavoro.

b) registri unificati ai fini Iva (acquisti e fatture emesse) e imposte dirette.

Nell’area” professionisti”, tale regime si applica a :

persone fisiche che esercitano arti o professioni cioè che svolgono in modo abituale, ancorché non esclusivo, attività di lavoro autonomo diverse da quelle che originano reddito di impresa;

società o associazioni tra professionisti, individuate dall’art. 13, co. 2 lett. E) ed f) del DPR 600/1973, ossia di associazioni che non acquisiscono la personalità giuridica e costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni.

B) Regime Iva per cassa: “area Imprese”

Con la riforma in esame, i contribuenti ai quali si applica il principio di cassa oltre ai soggetti ut sopra indicati , sono quelli ammessi al regime di contabilità semplificata ex articolo 18 del Dpr 600/1973, cioè:

le imprese individuali;

le società di persone ( snc e sas) non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, che determinano il reddito in base all’articolo 66 del Tuir. (imprese minori che non hanno optato per la contabilità ordinaria) ;

gli enti ad esse equiparati.

Limite al volume di affari Tali contribuenti, nel periodo di imposta precedente, devono aver realizzato un ammontare di ricavi non superiore a:

400. 000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;

700. 000 euro, per le altre attività, a condizione che non sia esercitata l’opzione per la contabilità ordinaria.

Attenzione I contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi dell’attività prevalente che, in mancanza della distinta annotazione coincide con le attività diverse dalle prestazioni di servizi (quindi ai fini della individuazione del regime contabile, rileva il limite di 700mila euro)

NB quindi, l’adozione della contabilità semplificata per cassa è il regime naturale per i contribuenti che sono in possesso dei requisiti dimensionali di cui all’art. 18 D. P. R. N. 600/73 e che non sono in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario di cui alla L. N. 190/2014 .

Regime di cassa per le aziende come regime “ibrido”

Il regime introdotto dalla L. N. 232/2016 delinea un regime di cassa “ibrido” dato che per alcuni componenti di reddito assumono rilevanza gli incassi effettivi ( ricavi, dividendi, interessi attivi, spese sostenute nell’esercizio dell’attività) ma restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale per competenza dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti. Ricavi da autoconsumo, T. F. R. Ecc.

Determinazione del reddito d’impresa con il nuovo regime semplificato

Il nuovo comma 2 dell’art. 66 del TUIR prevede che il reddito d’impresa dei soggetti semplificati è pari alla differenza tra i ricavi/altri proventi percepiti, e quello delle spese sostenute. In questo modo si deroga al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese. Rispetto al passato, a tale importo va aggiunto il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (art. 57 TUIR) oltre ai proventi immobiliari di cui all’articolo 90, delle plusvalenze realizzate ex articolo 86, delle sopravvenienze attive ex articolo 88, mentre è diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101.

NB In sostanza, il criterio di cassa non si applica a tutti i componenti di reddito, ma solo alle principali operazioni attive e passive (vendite, prestazioni e acquisti) mentre le altre rilevano ancora secondo il criterio delle competenza configurando in pratica un regime misto.

Vantaggi

Il nuovo regime in sintesi estende il criterio di equità fiscale anche alle imprese minori per le quali il reddito imponibile sarà quello di fatto conseguito. Ciò consente all’imprenditore di :

assoggettare ad imposizione fiscale i redditi solo dopo il relativo incasso;

dedurre un costo nel momento in cui avviene il relativo pagamento;

posticipare l’imposizione fiscale per le contabilità semplificate che incassano le fatture emesse con dilazioni temporali molto lunghe.

Attenzione : gli imprenditori che desiderano continuare ad applicare il principio di competenza dovranno optare per il regime di contabilità ordinaria

NB Per evitare salti/duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. Ad esempio, un ricavo dichiarato per competenza nel 2016, ma incassato nel 2017, non genererà materia imponibile per il 2017.

Le scritture contabili obbligatorie in contabilità semplificata sono

Registro IVA acquisti;

Registro cronologico degli incassi e dei pagamenti;

 oppure

Registro IVA acquisti e registro IVA vendite integrati con pagamenti ed incassi;

oltre a

Registro beni ammortizzabili nel caso in cui le relative annotazioni non siano fatte sul registro IVA acquisti .

Sarà possibile in alternativa optare per il criterio delle registrazioni, con vincolo triennale. In questo modo per presunzione la data di registrazione dei documenti coinciderà con quella del relativo incasso/pagamento.

Incidenza ai fini IRAP

Il criterio di cassa trova applicazione anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap per i soggetti che rientrano nel regime di contabilità semplificata. (comma 1-bis nell’articolo 5-bis del Dlgs 446/1997).

NB anche in tal caso i componenti di reddito che per il periodo d’imposta 2016 hanno già concorso alla formazione del reddito secondo il criterio della competenza, saranno “neutralizzati” fiscalmente nel 2017, sebbene in tale anno avverrà il pagamento o l’incasso.

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Le collaborazioni personali e continuative dopo il Jobs Act

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Dal 25 Giugno 2015, è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del Jobs Act, precisamente il decreto legislativo n. 81/2015, che tra le varie cose ha abrogato le disposizioni relative ai contratti a progetto e quelle sulle collaborazioni.
Nello specifico, gli articoli 2, 52 e 54 del suddetto decreto legislativo, effettuano una vera e propria revisione della disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa; pertanto vengono abrogate (per i nuovi contratti) le disposizioni contenute all’interno degli articoli dal 61 al 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003.

LE COLLABORAZIONI PERSONALI E CONTINUATIVE DOPO IL JOBS ACT

Dal 25 Giugno 2015, è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del Jobs Act, precisamente il decreto legislativo n. 81/2015, che tra le varie cose ha abrogato le disposizioni relative ai contratti a progetto e quelle sulle collaborazioni.

Nello specifico, gli articoli 2, 52 e 54 del suddetto decreto legislativo, effettuano una vera e propria revisione della disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa; pertanto vengono abrogate (per i nuovi contratti) le disposizioni contenute all’interno degli articoli dal 61 al 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Un cambiamento sostanziale è dato anche dal fatto che si assiste alla abrogazione del lavoro a progetto.

In realtà, dalla riforma in oggetto deriva un forte ridimensionamento di quelle che sono le varie possibilità di ricorrere all’utilizzo delle collaborazioni (co. Co. Co. , co. Co. Pro. , mini co. Co. Co. ) che hanno sempre riscosso un forte successo all’interno delle aziende, consentendo a queste ultime di svolgere diverse tipologie di attività lavorative che altrimenti non avrebbero saputo classificare in maniera diversa.

Le novità introdotte dalla riforma legislativa trovano applicazione per i nuovi contratti stipulati a far data dal 25 Giugno 2015; al contrario, rimangono in vigore le disposizioni vigenti in precedenza per i contratti che sono ancora in essere, fino alla loro naturale scadenza.

Con riferimento a quello che è l’aspetto previdenziale INPS, all’iscrizione alla gestione separata ed in merito all’assicurazione INAIL, le regole restano invariate e dunque identiche a quelle applicabili alle collaborazioni coordinate e continuative.

 

Cosa cambia con il Jobs Act

 

Dunque, prima di esaminare nel dettaglio quali modifiche sono state apportate dal decreto legislativo n. 81/2015, occorre ricordare che i co. Co. Co. Sono contratti di lavoro che si collocano più o meno a metà strada tra il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato ed in particolare il lavoratore si trova a lavorare all’interno dell’azienda senza che vi sia alcun vincolo di subordinazione, ma operando comunque in rapporto di tipo coordinato e continuativo con il committente.

Confermando una sorta di continuità con il principio che è contenuto nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 81 del 2015, secondo il quale il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, l’articolo 2 del medesimo decreto sancisce che, a partire dal 01 Gennaio 2016, è prevista l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato anche a quei rapporti di collaborazione che sembreranno essere carenti di autonomia operativa in quanto “ si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Pertanto, ben si evince come si applichi adesso la disciplina del lavoro dipendente a tutti quei rapporti di collaborazione che consistono in concreto in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e caratterizzate da modalità di esecuzione che siano organizzate dal committente anche con riferimento a quelli che sono i tempi ed i luoghi di lavoro.

Giova specificare che, malgrado nel testo legislativo non si parli esplicitamente di una conversione in rapporto di lavoro subordinato, ma si parli in maniera alquanto generale dell’applicazione della disciplina di lavoro subordinato al rapporto di lavoro, si può certamente asserire che il significato è ad ogni modo identico.

Dunque se ne deduce chiaramente che, nell’ipotesi in cui il rapporto di collaborazione non risulti essere “genuino”, ma esso sia anzi contraddistinto da elementi tipici del lavoro subordinato, lo stesso rapporto di collaborazione si troverà ad essere disciplinato (e dunque subirà una trasformazione) come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, sia per quanto concerne l’aspetto contrattuale, che quello previdenziale e fiscale.

I nuovi indicatori dai quali si desumerà quindi l’eventuale applicazione della disciplina del lavoro subordinato sono:

La prestazione dovrà essere svolta in maniera esclusivamente personale, cioè dovrà essere resa dal collaboratore senza che vi sia a monte alcun tipo di organizzazione e senza avvalersi dell’aiuto da parte di altri;

La prestazione dovrà essere eseguita in modo continuativo, cioè la stessa deve perdurare nel tempo e deve comportare un impegno costante e notevolmente lungo da parte del prestatore di lavoro a favore del committente;

Vi deve essere una modalità di svolgimento etero organizzata dal committente, anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro.

Occorre fare una breve riflessione a riguardo, lì dove si evidenzia che l’articolo 2, al comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, non introduce una grande innovazione.

Infatti, il fatto di dover ricondurre le collaborazioni, contraddistinte dalle predette caratteristiche, a rapporti di lavoro subordinato, è stato fortemente supportato, da un orientamento piuttosto consolidato della giurisprudenza.

Proprio la giurisprudenza inoltre, è ripetutamente intervenuta con numerose pronunce, per dissipare ogni eventuale perplessità nella sussistenza o meno dei requisiti della continuità, della personalità e della coordinazione delle collaborazioni stesse.

In particolare, la suprema Corte di Cassazione, ha affermato che la prestazione non deve essere occasionale, ma deve avere una durata collocabile in un arco temporale abbastanza lungo, tale da comportare una reiterazione della prestazione con un impegno costante a favore del committente (Cass. N. 5698/2002, Cass. N. 3485/2001). La Corte precisa dunque, anche in altre pronunce,  che la collaborazione non deve limitarsi esclusivamente alla realizzazione di una sola opera specifica, ma a più prestazioni che si verificano in un periodo di tempo alquanto lungo, oppure può consistere nel realizzare prestazioni che seppur di breve durata, siano destinate a soddisfare un interesse del committente che duri nel tempo.

In merito al requisito della personalità, lo stesso deve prevalere sugli altri fattori che sono impiegati ai fini della realizzazione dell’obbligazione contrattuale e la sua sussistenza, come si evince anche da orientamento della Cassazione, si desume  dalla molteplicità di incarichi  svolti soprattutto con l’impiego prevalente di attività personale non subordinata.

Con riferimento invece al requisito della coordinazione, la medesima Corte di Cassazione, con diverse pronunce, tra le quali la n. 3485/2001, asserisce che l’attività deve essere collegata, da un punto di vista strutturale e funzionale, a quella che è l’organizzazione produttiva del committente, specificando in particolare che le direttive imprenditoriali in merito alle prestazioni che devono essere svolte, vanno eseguite con il potere del committente che deve limitarsi a chiedere la prestazione dovuta, nonostante le prestazioni stesse debbano essere svolte in maniera sì coordinata, ma comunque del tutto autonoma.

La nuova disciplina normativa prevede la possibilità, in particolare per il datore di lavoro, di chiedere ad apposite Commissioni, la certificazione dell’assenza dei predetti requisiti; in tale situazione il lavoratore può farsi tranquillamente assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato, oppure ancora da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Quanto detto ha la funzione di tutelarsi da ogni qualsivoglia tipologia di eccezione che potrebbe essere sollevata.

Collaborazioni escluse dalla riconduzione al rapporto di lavoro subordinato

Al secondo comma  dell’articolo 2 del decreto legislativo in oggetto, vengono individuate quelle che sono le fattispecie obbligatoriamente escluse dalla riconduzione al rapporto di lavoro subordinato.

Precisamente, sono esclusi:

Quei rapporti di collaborazione che rientrano nel campo di applicazione di determinati contratti collettivi nazionali, che vengono stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che definiscono il trattamento economico e normativo applicabile ai collaboratori e che tengono in considerazione le particolari esigenze di produzione e di organizzazione del settore cui si rivolge l’attività;

Le collaborazioni che vengono prestate durante l’esercizio di professioni di tipo intellettuale che necessitano dell’iscrizione in appositi albi professionali;

Le prestazioni di lavoro che sono rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle associazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C. O. N. I. ;

Le collaborazioni coordinate e continuative con le pubbliche amministrazioni. E’ necessario precisare in merito però, che tale esenzione vale soltanto per il momento, infatti solo fino a che non vi sarà un completo riordino della disciplina inerente l’utilizzo  dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, non saranno applicati gli indicatori della subordinazione. Ad ogni modo, le stesse pubbliche amministrazioni, dal 01 Gennaio 2017, non potranno più ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Si pensa comunque, anche se ciò non è espressamente previsto dalla norma, che non si possa prescindere dal ricorrere alle collaborazioni coordinate e continuative in determinati settori come ad esempio quello degli enti di formazione, dove spesso vengono coinvolti collaboratori con diverse funzioni, o come quello dei call center in outbound, all’interno del quale molti operatori sono inquadrati come collaboratori a progetto.

 

Stop ai contratti a progetto

 

La normativa disciplinante il contratto di lavoro a progetto, antecedente a quella prevista dal decreto legislativo n. 81/2015, continuerà a trovare applicazione per tutti quei contratti a progetto stipulati anteriormente alla data del 25 Giugno 2015, i quali però, naturalmente, una volta che si è venuto a realizzare il progetto per il quale gli stessi erano stati posti in essere, non possono essere né prorogati e né rinnovati.

Occorre ricordare che il lavoro a progetto fu introdotto dalla Legge Biagi con decreto legislativo n. 276/2003, il quale aveva l’intento di modificare le collaborazioni coordinate e continuative al fine di eliminare ogni sorta di fenomeno che potesse dar luogo ad elusioni legislative nell’ambito del lavoro subordinato.

Gli elementi peculiari del contratto di lavoro a progetto sono sempre stati: la specificità del progetto; la sussistenza di un coordinamento tra il collaboratore ed il committente; il contenuto della prestazione che non poteva prevedere lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; l’autonomia di scelta su quelle che sono le modalità di esecuzione e di svolgimento, purchè vi fosse sempre comunque il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente; il fatto che il compenso fosse legato sia al tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione, che al risultato del progetto.

Dunque in qualche modo si può dire che con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2015, si assiste da un lato all’abrogazione del contratto di lavoro a progetto, e dall’altro ad un ritorno alla situazione preesistente all’emanazione del decreto legislativo n. 276/2003.

Pertanto, allo stato attuale, potranno essere instaurati rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza che si provveda alla individuazione di uno specifico progetto che sia collegato ad un preciso risultato finale, purchè si abbia sempre il rispetto dei requisiti caratterizzanti le collaborazioni e cioè appunto la continuità, la coordinazione, il carattere in prevalenza personale della prestazione di lavoro; l’assenza di un vincolo di subordinazione del collaboratore nei confronti del committente.

 

Stabilizzazione dei collaboratori

 

Dal 01 Gennaio 2016, tutti i datori di lavoro che decidono di assumere il personale prima contrattualizzato con un rapporto di collaborazione, che sia anche a progetto o a partita IVA, se con lavoro autonomo, possono godere di un beneficio di non poca importanza e precisamente possono beneficiare di una sanatoria che permetterà loro di estinguere eventuali illeciti di tipo amministrativo, contributivo e fiscale legati all’erronea qualificazione dei rapporti di lavoro.

Per fruire della stabilizzazione del rapporto, sono necessarie due condizioni:

Che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione siglati in sede sindacale ovvero presso la DTL o ancora dinanzi alle Commissioni di Certificazione (di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276/2003);

Che nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, almenochè non si tratti di giusta causa ovvero di giustificato motivo soggettivo.

L’adesione alla procedura di stabilizzazione comporta, come innanzi premesso, il beneficio dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi appunto alla erronea qualificazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, se la stabilizzazione viene avviata successivamente all’accesso ispettivo, non sarà possibile godere del beneficio della estinzione dei predetti illeciti accertati nel caso all’ esito dell’ispezione.

Al contrario dunque, qualora l’accesso ispettivo si verifichi nel momento in cui la procedura di stabilizzazione sia già in corso, il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 81/2015 potrà comportare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione.

Alla luce di quanto detto sin qui, si evince come l’applicazione della normativa possa sembrare a tratti alquanto insidiosa.

Infatti, è ben evidente che il vero intento del legislatore sia quello di racchiudere sotto l’ ala del lavoro subordinato tutti quei tipi di collaborazione che presentano i requisiti simili a quelli della subordinazione.

D’altronde, il principio che ispira il Jobs Act è proprio quello che mira ad incentivare e dunque a promuovere il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tale percorso però, si rivela tortuoso e con non pochi ostacoli dato che, come si può facilmente dedurre, non è sempre così semplice, per tutte quelle che sono le parti coinvolte, riuscire a dimostrare o al contrario, ad escludere, la presenza delle predette caratteristiche in relazione ad un rapporto di collaborazione.

Ad esempio lo stesso requisito del carattere personale che deve avere la collaborazione coordinata e continuativa non è facilmente distinguibile; così come un altro rischio che molto probabilmente si potrebbe correre, è quello che il fatto che il collaboratore si trovi ad essere inserito in un qualsivoglia contesto produttivo, possa essere visto come una manifestazione del potere organizzativo datoriale su quelle che sono le modalità di lavoro, con la conseguente applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

Pertanto, indubbiamente si prevede che con la nuova disciplina sulle collaborazioni non sarà difficile inciampare in più di qualche spiacevole contenzioso giudiziario.

 

ABSTRACT

 

Il D. Lgs n. 81/2015 abroga le disposizioni relative ai contratti a progetto e quelle sulle collaborazioni.   In particolare il decreto prevede dal 01 Gennaio 2016 l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato anche a quei rapporti di collaborazione che sembrerebbero essere carenti di autonomia operativa in quanto si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro. Al secondo comma dell’art. 2 dello stesso decreto vengono poi previste le fattispecie categoricamente escluse dalla riconduzione al rapporto di lavoro subordinato. Non è più ammessa la nuova stipulazione di contratti di lavoro a progetto, mentre è possibile ricorrere ad una procedura di stabilizzazione per i datori di lavoro che decidono di assumere il personale, prima contrattualizzato con un rapporto di collaborazione, anche a progetto o a partita IVA, beneficiando in tal modo dell’estinzione di eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali.

 

Avv. Giovanni Di Corrado

Consulente del lavoro

Rating d’impresa: il “curriculum” vincente dell’ azienda negli appalti pubblici. Arriva il restyling 2017

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Complementare e parzialmente “sovrapposto” al rating di legalità è, nello specifico settore degli appalti pubblici il “rating d’impresa” progettato come “costola” del primo, finalizzato alla verifica della capacità, tecnica e morale, delle imprese che partecipano alle procedure di gara, previste dal nuovo codice degli appalti D. Lgs 50/2016, che disegna un sistema “dinamico” di requisiti sostanziali di tipo reputazionale, per misurare l’ affidabilità dell’impresa: Analizziamolo più da vicino insieme alla sua riforma imminente proposta dall’ANAC.

Complementare e parzialmente “sovrapposto” al rating di legalità è, nello specifico settore degli appalti pubblici il “rating d’impresa” progettato come “costola” del primo (il quale misura invece il merito delle imprese in fase di accesso ai finanziamenti pubblici e privati): sono entrambi strumenti innovativi, autonomi ma convergenti tra loro, finalizzati alla verifica della capacità, tecnica e morale, delle imprese che partecipano alle procedure di gara, previste dal nuovo codice degli appalti D. Lgs 50/2016

La ratio che contraddistingue la relativa certificazione premiale , rilasciata dall’ANAC ex art 83, comma 10 Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016, è l’enforcement della transizione concreta da un sistema “statico” dei requisiti formali delle imprese ad un sistema “dinamico” di requisiti sostanziali, di tipo reputazionale, valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimano la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa(così Consiglio di Stato, parere n. 855 del 1 aprile 2016)

Nel funzionamento attuale, il Rating d’impresa dovrà essere applicato ai soli fini della qualificazione delle imprese senza poter essere oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione di punteggi connessi al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (in quanto elemento relativo alla sfera soggettiva dell’impresa)

NB il possesso del rating di legalità ex art 93 del citato Decreto ( recante disposizioni in materia di garanzie per la partecipazione alle procedure di gara) consente agli operatori economici di godere della riduzione al 30% dell’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo nei contratti di servizi e forniture,

Sanzioni: Nell’ambito dell’attività di gestione del predetto sistema ANAC potrà determinare misure sanzionatorie amministrative da applicare nei casi di omessa o di tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.

Valutazione Ai fini dell’attribuzione del rating d’impresa, assumono rilievo i precedenti comportamentali dell’impresa, con riferimento, in particolare a:

rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti;

incidenza del contenzioso, sia in sede di partecipazione alle procedure di gara, sia in fase di esecuzione del contratto;

regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti (art. 83, comma 7).

Attenzione: per quanto concerne l’incidenza del contenzioso, il Consiglio di Stato ha precisato che non è la mera esistenza di un contenzioso a poter influenzare il rating di legalità, quanto piuttosto la sua definitiva conclusione in senso sfavorevole al concorrente (Consiglio di Stato, parere n. 855/2016 cit. ).

Rilievo nel Sistema SOA: il rating di impresa assume un preciso rilievo anche nell’ambito del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici: l’art. 84, comma 4 del nuovo codice, infatti, prevede che gli organismi di diritto privato autorizzati (società organismi di attestazione, meglio conosciute nell’acronimo SOA) attestano il possesso della certificazione del rating di impresa rilasciata dall’ANAC.

Restyling in arrivo

L’Autorità Anticorruzione intende “ristrutturare” il rating d’ impresa, e a tal fine ha appena recapitato al Governo la relativa richiesta, per renderlo concretamente utilizzabile sul mercato anche in una prospettiva volta a evitare di ledere il divieto di “gold plating” (cioè l’introduzione di regole adempimenti eccessivamente onerosi per la raccolta delle informazioni e più severi rispetto a quelli fissati dal legislatore europeo.

Gli obiettivi primari da raggiungere, entro una cornice volta a dare certezza agli operatori economici e alle stazioni appaltanti, sarebbero essenzialmente due

renderlo uno strumento premiale volontario (per farlo funzionare come criterio premiante aggiuntivo nelle gare da aggiudicare con l’offerta economicamente più vantaggiosa, in armonia con le regole comunitarie)

estenderlo dai soli lavori pubblici anche a servizi e forniture ( data la dimensione e le irregolarità riscontrate anche in questa area del mercato)

Queste novelle saranno esaminate nel decreto correttivo al Codice che dovrebbe vedere la luce entro il prossimo 18 aprile.

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Come ottenere il “punteggio Top” nel Rating di legalità, i tempi massimi di attesa e quanto conta per l’accesso ai finanziamenti pubblici e al credito bancario, guida pratica con le FAQ

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rating bancario
rating bancario

Quali sono i requisiti previsti per ottenere il punteggio massimo di tre stellette dall’ACGM in sede di assegnazione del rating di legalità, quali sono i tempi massimi di attesa e quali i vantaggi nei rapporti con Pubbliche Amministrazione e Banche? Scopriamolo insieme con le FAQ.

Il Rating di legalità è un innovativo strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto a promuovere l’ eticizzazione dei comportamenti aziendali e ad implementare la corretta gestione del Business tramite l’assegnazione di un giudizio espresso in “stellette”, implicante vantaggiosi benefits in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario.

 

Chi lo rilascia?

Il Rating di legalità è attribuito ex lege dall’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o Antitrust) in collaborazione con l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) a seguito di apposito iter procedimentale.

Quanto bisogna attendere per ottenere il punteggio?

L’ art 5 del Regolamento prevede che l’Autorità deliberi l’attribuzione del rating entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Si tratta del limite di tempo massimo che opera quando:

la domanda è considerata completa;

non ci sono osservazioni da parte dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”);

non si ritiene opportuno compiere ulteriori verifiche, richiedendo informazioni ad altre amministrazioni pubbliche.

NB in mancanza di queste condizioni i tempi si allungano in modo considerevole pertanto è strettamente necessario procedere ad una diligente compilazione dell’istanza che riproduca contenuti fedeli alla realtà e rispetti l’iter procedurale prescritto ex lege.

 

Quando la domanda si considera completa?

Ai fini della completezza della domanda è necessario che:

il Formulario sia stato debitamente compilato in tutte le sue Sezioni con le informazioni richieste e inviato secondo le modalità prestabilite;

non siano state omesse le informazioni necessarie: tra le quali fatturato, data di registrazione nel registro delle imprese, dati anagrafici dei soggetti rilevanti di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento

Quando la richiesta di attribuzione di rating non può essere accolta?

La domanda di attribuzione del rating sarà inammissibile se il soggetto richiedente non risulti abilitato. Questo si verifica se l’impresa:

non ha sede operativa nel territorio nazionale;

non ha raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di rating (né riferito alla singola impresa né al gruppo di appartenenza)

non risulta iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni, alla data della richiesta di rating.

 

Come ottenere il punteggio massimo di “tre stellette”

Quali sono i requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Regolamento per ottenere due stellette , che garantiscono alle imprese un punteggio massimo di 3 stellette?

Le aziende per puntare al giudizio “top” dovranno:

rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da Confindustria, delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalla Lega delle Cooperative , e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;

utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;

adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai sensi del d. Lgs. 231/2001 ( responsabilità amministrativa da reato)

adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility;

essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;

avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;

aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Sarà valorizzata anche la denuncia, all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia, di reati previsti dal Regolamento commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori, qualora alla denuncia sia seguito l’esercizio dell’azione penale.

L’importanza del rating di legalità nei rapporti con le Banche e le Pubbliche Amministrazioni: finanziamenti pubblici e credito bancario più easy!

Le Pubbliche Amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, modulano la valutazione del rating di legalità ad esse attribuito,sulla base delle modalità stabilite nel decreto interministeriale MEF-MISE 20 febbraio 2014, n° 57, prevedendo almeno uno dei seguenti sistemi di premialità per le imprese in possesso del rating:

preferenza in graduatoria;

attribuzione di punteggio aggiuntivo;

riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti in considerazione:

della natura dell’entità e della finalità del finanziamento

dei destinatari e della procedura prevista per l’erogazione

NB possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating.

 

Le Banche:

nel processo di istruttoria tengono conto delle “stellette” assegnate all’impresa, ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.

considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell’impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all’andamento del rapporto creditizio.

NB Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa (art. 213 c. 7 del Codice Appalti).

 

 

Rating di legalità 2017 : come aderire, vantaggi e nuovi requisiti

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Trend progressivamente in rialzo per le richieste di attribuzione del Rating di legalità, “bollino di qualità, garanzia di legalità e trasparenza”, attribuito dall’Antitrust alle imprese con fatturato di almeno 2 milioni “virtuose” ex lege 2012 che consente di ottenere vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario. Con questa guida illustriamo come funziona il rating, come richiederlo e i requisiti aggiuntivi introdotti dalla “nuova edizione” del rating di legalità.

Trend progressivamente in rialzo per le richieste di attribuzione del Rating di legalità, “bollino di qualità, garanzia di legalità e trasparenza”, attribuito dall’Antitrust alle imprese con fatturato di almeno 2 milioni “virtuose” ex lege 2012. Nello scorso 2016, la richiesta di questo gettonato riconoscimento ha toccato quasi 3000 istanze con un incremento di circa il 50% rispetto all’anno precedente. Al rating di legalità sono ricollegati vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario. Con la Delib. 13/07/2016, n. 26166 (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12/09/2016), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“Antitrust”), in attuazione dell’articolo 5-ter del D. L. 1/2012 (convertito in legge dalla L. 27/2012) ha modificato il Regolamento introducendo requisiti aggiuntivi volti all’implementazione dell’efficacia del sistema di premialità previsto.

Vantaggi del Rating di legalità

Il rating di legalità, è un nuovo strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale anche in rapporto alla tutela dei consumatori: consiste nell’assegnazione da parte dell’AGCM ( Autorità garante della concorrenza e del mercato) di un punteggio convenzionalmente misurato in “stellette” alle imprese richiedenti che soddisfino determinati requisiti.

Il rating ha un range tra un minimo di una ‘stelletta’ e un massimo di tre ‘stellette’ ed è attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende che saranno oggetto di verificazione tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.

Il rating di legalità rappresenta un indice positivo secondo quanto stabilito dal citato art. 5-ter del D. L. 1/2012, in sede di accesso al credito bancario e di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri stabiliti dal D. Min. Economia e Finanze 20/02/2014, n. 57

Chi può richiederlo?

Possono richiederlo le imprese, in forma individuale o collettiva che:

  • abbiano sede operativa nel territorio nazionale;
  • abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall’organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;
  • risultino iscritte, alla data della richiesta di rating, nel registro delle imprese da almeno due anni.

Procedura di Rating

Spetta all’Antitrust attribuire tale rating, a seguito della domanda sottoscritta dal legale rappresentante presentata direttamente, dalle aziende interessate, sulla base del formulario da inoltrare per via telematica seguendo le istruzioni fornite dalla stessa Authority. I requisiti alla base della valutazione saranno comunicati direttamente dalle imprese e successivamente verificati tramite una serie di controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.

NB Il regolamento riporta l’iter per il rilascio del rating di legalità ponendo particolare attenzione alla corretta valutazione dei requisiti.

Durata e rinnovo

Una volta ottenuto, il rating di legalità, dura due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

Novità introdotte dalla delibera 13/07/2016, n. 26166 (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12/09/2016)

Le novità della “nuova edizione “ del rating di legalità consistono in requisiti più stringenti al fine di ottimizzare e rendere più efficace il controllo che l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato è chiamata a esercitare per l’assegnazione delle “stellette”. Le più importanti modifiche sono le seguenti:

il rating non potrà essere rilasciato ad imprese collettive controllate da società o enti esteri per i quali non sia possibile identificare i soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo.

possibilità per l’impresa di dimostrare la completa dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating tenuta dai soggetti (es. Titolare, direttore tecnico, direttore generale, procuratore speciale, ecc. ) cessati dalle cariche nell’anno precedente la richiesta del rating.

possibilità di ridurre il punteggio di un segno + nel caso in cui nel Casellario informatico tenuto dall’ANAC ( Autorità Nazionale Anticorruzione) di cui all’art. 8 del D. P. R. 207/2010, risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente concernenti episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e di rapporto di lavoro (in ogni caso l’accertamento non potrà comunque determinare una riduzione del punteggio base, pari ad una stelletta).

obbligo per l’Antitrust di individuare ogni anno un campione rappresentativo (pari al 10% delle imprese in possesso del rating, uniformemente distribuito sul territorio nazionale) e di inviare tale elenco alla Guardia di Finanza al fine di verificare i singoli profili di rilevanza fiscale e contributiva.

NB L’elenco completo delle aziende che finora hanno ottenuto il rating di legalità, con il relativo punteggio, è pubblicato sul sito dell’Autorità (http://www. Agcm. It/).

 

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Vendita del fondo da persona fisica – non imprenditore dopo la cessione di cubatura edificabile: genera plusvalenze tassabili? Il caso pratico per massimizzare il risparmio lecito d’imposta.

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Tizio, proprietario di un fondo acquistato nel 2011 , aderendo all’opzione dell’affrancamento su rivalutazione delle cubatura, nel marzo 2017 cede la volumetria edificabile a Caio e successivamente, ad aprile 2017, decide di vendere il proprio fondo a Sempronio. Risulterà imponibile, ai fini della determinazione delle plusvalenze tassabili,questa seconda operazione di vendita? Il caso pratico per massimizzare il risparmio lecito d’imposta.

Il caso

Tizio, proprietario di un fondo acquistato nel 2011 , aderendo all’opzione dell’affrancamento su rivalutazione delle cubatura, nel marzo 2017 cede la volumetria edificabile a Caio che potrà utilizzarla nel suo fondo finitimo collocato nella stessa zona urbanistica. Quest’ultimo quindi, incrementando la capacità di espansione fabbricabile del proprio terreno, potrà così ottenere dal Comune un permesso di costruire che gli consentirà di edificare sfruttando la cubatura addizionale acquistata. Successivamente, ad aprile 2017 Tizio decide di vendere il proprio fondo a Sempronio.

Quesito

Risulterà imponibile, ai fini della determinazione delle plusvalenze tassabili, la cessione del fondo effettuata al di fuori dell’attività d’impresa, da Tizio a Sempronio, dopo che sia stata ceduta la cubatura a Caio?

Disciplina applicabile

Il contratto che prevede la cessione di volumetria edificabile è secondo la giurisprudenza prevalente qualificabile come un negozio avente ad oggetto un “diritto reale atipico”.

Tale qualificazione che è il risultato dell’attribuzione di prevalenza alla “sostanza” sulla “forma”, trova conferma nella previsione dell’art. 5 del D. L. N. 70/2011 che, in una prospettiva di assimilazione del negozio alla costituzione di diritto reale, ha esteso a tale istituto l’obbligatorietà della trascrizione al fine di tutelare il contribuente e i terzi.

Occorre a questo punto distinguere due ipotesi differenziate che portano a due distinte conclusioni:

Cessione totale di cubatura

Se Tizio cedesse a Caio l’intera volumetria edificabile facendo venir meno integralmente la potenzialità edificatoria del fondo di sua proprietà, ne deriverebbe l’irrilevanza reddituale della seconda operazione di cessione ( Tizio- Sempronio) quindi non sarebbero applicabili né la lett. A, né la lett. B, dell’art. 67 Tuir. Per carenza del presupposto di “suscettibilità di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, rientrando fra tali “strumenti urbanistici” anche il provvedimento della Pubblica Amministrazione che autorizza la cessione della cubatura e quindi toglie l’utilizzabilità edificatoria al terreno del cedente. Ne residuerebbe per la cessione del terreno non più edificabile, una plusvalenza tassabile in caso di vendita infraquinquennale

Cessione parziale di cubatura

Se Tizio si limitasse a vendere parte dell’intera volumetria edificabile di pertinenza del proprio suolo, non verrebbe meno in toto la suscettibilità edificatoria che rende assoggettabile ad imposta il plusvalore generato dall’operazione di vendita, sebbene effettuata spirato il quinquennio dall’acquisto (condizione temporale priva di effetti, ai fini dell’esclusione del prelievo fiscale, sulle operazioni aventi ad oggetto cubature edificabili)

Conclusioni riepilogative

Nel primo caso (cessione totale di cubatura), si dovrebbe concludere per la esclusione della plusvalenza tassabile relativa alla seconda operazione di vendita (quella del suolo da Tizio a Sempronio), aderendo alle argomentazioni del Fisco che ha ritenuto che non possono considerarsi edificabili le aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura pubblica o privata, che escludono in via permanente la possibilità di costruire su di esse edifici classificabili nei gruppi catastali A,B,C,D e E. ( A supporto, l’art 189/2013 AIDC)

Nel secondo caso invece (cessione parziale della cubatura), la possibilità di utilizzo del terreno sotto il profilo dello jus aedificandi, sebbene ridotta per effetto della prima operazione di cessione (quella della volumetria edificabile da Tizio a Caio), non snaturerebbe la sua vocazione edificatoria e quindi la rilevanza sotto il profilo reddituale della plusvalenza derivante dalla seconda operazione di cessione (quella del terreno da Tizio a sempronio )

Soluzione

Nel nostro caso, Tizio  prima cederà a Caio l’intera volumetria edificabile del fondo di sua proprietà e poi di venderà anche il fondo (a Sempronio) : quest’ultima operazione di cessione che sarà posta in essere ad aprile 2017 non genererà plusvalenza tassabile perché posta in essere su un fondo gravato da un vincolo di natura privata per effetto del quale lo stesso è divenuto ormai privo di potenzialità edificatoria, escludendo sia l’applicazione dell’art 67 TUIR comma 1 lett. A) sia della lettera b) in quanto la vendita verrà perfezionata decorso il quinquennio entro il quale la plusvalenza sarebbe stata tassabile

Risparmio fiscale ottenibile da Tizio

Tizio pagherà soltanto l’imposta sostitutiva alla conveniente aliquota dell’8% sul valore rivalutato della cubatura nella prima operazione di vendita (volumetria edificabile venduta a Caio ) ma non pagherà imposte sulle plusvalenze generate dalla vendita del suolo ormai inedificabile (trasferito a Sempronio)

Per ottenere la redazione di un parere fiscale, assistenza tributaria in materia di rivalutazione di cubature e affrancamento di plusvalenza o assistenza legale in fase contrattuale, 

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Guida giuridico – fiscale alla cessione di “cubatura” : come fare l’operazione contrattuale, forma giuridica dell’atto e quando è legittima per la Cassazione

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Con la cessione di cubatura, il proprietario di un’area normalmente edificabile vende, totalmente o parzialmente, la volumetria potenzialmente edificabile sul proprio fondo, al proprietario di un altro suolo, il quale otterrà pertanto la facoltà di costruire sul proprio nei limiti di volumetria previsti dal piano regolatore. Ma come si fa materialmente l’operazione contrattuale e quali caratteristiche devono avere i fondi per realizzare la vendita legittima di cubatura? Analizziamo i profili giuridici e fiscali.

Cessione di cubatura : cos’è e come si fa

Con il trasferimento di cubatura, il proprietario di un’area normalmente edificabile vende totalmente o parzialmente la volumetria potenzialmente suscettibile di edificazione sul proprio fondo, al proprietario di un altro suolo, il quale otterrà pertanto la facoltà di costruire sullo stesso nei limiti di volumetria previsti dal piano regolatore.

In pratica, la cubatura di un’area edificabile potrà essere “traslata” e utilizzata in relazione ad un altro suolo.

Nella prassi l’operazione contrattuale si articola in:

un primo accordo di natura privatistica fra i proprietari dei terreni;

un successivo provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione autorizza il cessionario a realizzare un fabbricato di cubatura maggiorata la cui misura risulti pari a quella di cui si è spogliato il cedente.

Forma dell’atto di cessione di cubatura

Sul punto, l’art. 5 del DL 70/2011, nell’introdurre disposizioni volte a regolamentare il “contratto di cessione di cubatura”, ha esteso allo stesso l’obbligatorietà dell’istituto della trascrizione (per tutelare formalmente sia la posizione dei contraenti che quella dei terzi). Pertanto, ai sensi dell’art. 2657 c. C. , per la stipula di tali contratti è oggi richiesta la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Presupposto d’ imposta

Per individuare il momento in cui il trasferimento di cubatura diventa fiscalmente imponibile occorre soffermarsi sulla la natura giuridica dell’atto di cessione?

Trattandosi di un atto traslativo a titolo oneroso di diritti reali (e non obbligatori), si potrebbe sostenere che il presupposto di imposta coincida con il momento della stipula dell’atto di cessione e non con il rilascio del permesso a costruire.

Cessione di cubatura fuori dall’esercizio d’impresa

Quando, come nel caso che qui rileva, la cessione è effettuata al di fuori dell’attività d’impresa, l’eventuale plusvalenza è considerata reddito diverso ed è soggetta alla tassazione prevista dall’art. 67 del TUIR, con la conseguente possibiltà di rideterminazione del valore dei terreni edificabili con perizia asseverata, conseguendo un elevato risparmio d’imposta (L. 448/01 e ss. Proroghe).

Risulta quindi riconosciuta, anche ai fini dell’applicazione dell’opzione fiscale dell’affrancamento delle plusvalenze da cessione attraverso il meccanismo rivalutativo, l’equiparazione tra cubatura e diritti edificatori.

Presupposti di legittimità della cubatura per la Cassazione

Con la sentenza n. 26714/2015 depositata il 25 giugno, la terza sezione penale della Cassazione ha sostenuto ai fini della legittimità della cessione di cubatura cfr. Art. 5, comma 1, lettera c, del decreto legge n. 70 del 2011, convertito con modificazioni, in legge n. 106 del 2011) che i terreni devono essere:

dotati del requisito della reciproca prossimità;

caratterizzati dall’omogeneità urbanistica;

accomunati dalla medesimezza dell’indice di fabbricabilità originario.

NB A tali condizioni, a prescindere dalla comune titolarità dei due terreni, la “cessione” della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo consente che, invariata la cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un indice di edificabilità superiore a quello originariamente goduto.

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Come si ottiene la detassazione 2017 delle plusvalenze da cessione di terreni e cubatura? La rivalutazione dei diritti edificatori

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La legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini per la rivalutazione dei diritti edificatori dei terreni detenuti non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2017, ferma restando l’equiparazione, ai fini del trattamento fiscale, della cessione di cubatura (volumetria edificabile). Si tratta di una grossissima occasione, per creare proficuo valore economico nella circolazione dei diritti edificatori, attraverso l’incasso di liquidazioni detassate. Con questa breve guida esaminiamo entro quale termine attivarsi per ottenere il beneficio fiscale, in cosa consiste l’agevolazione, chi può ottenerla nel 2017 e come.

Riapertura dei termini per la rivalutazione di cubatura 2017

La legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini per la rivalutazione dei diritti edificatori dei terreni detenuti non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2017, ferma restando l’equiparazione ai fini del trattamento fiscale della cessione di cubatura (volumetria edificabile).

Si tratta di una grossissima occasione, confermata ancora una volta dalla legge di Bilancio, per creare proficuo valore economico nella circolazione dei diritti edificatori, attraverso l’incasso di liquidazioni detassate grazie a fortissimi bonus fiscali.

Da cogliere al volo entro il termine prorogato al 30 giugno 2017!

Quale beneficio fiscale si ottiene attraverso la rivalutazione?

L’opzione fiscale della rivalutazione con aliquota unica all’8% dei terreni e delle cubature è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (DPR 917/86) ogni qualvolta si intenda procedere ad una cessione a titolo oneroso. Questo significa che, se si sceglie di applicarla, al posto di essere assoggettato ad un gettito medio di imposta sulla plusvalenza da cessione pari al 43% ( regime ordinario), il cedente sconterà un affrancamento secco dell’ 8% pagabile in tre comode rate.

Il risparmio fiscale si ottiene perché, sotto un profilo contabile, aumentando il valore fiscale del bene, si riduce l’eventuale plusvalenza.

In pratica, la plusvalenza in base al regime ordinario, andrebbe dichiarata ai fini delle imposte sul reddito, tra i redditi diversi ex art 67 e 68 TUIR e sarebbe tassata con aliquota IRPEF progressiva, relativa allo scaglione di riferimento.

Nell’ipotesi in cui si decida di optare per l’affrancamento, occorrerebbe pagare solo l’imposta sostitutiva sull’intero valore rivalutato e la tassazione sussisterebbe solo sull’eventuale plusvalenza eccedente questo valore.

Requisiti di accesso 

L’ambito oggettivo della rivalutazione riguarda esclusivamente i beni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2017 e più precisamente : terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti a titolo di :

proprietà;

nuda proprietà;

usufrutto;

enfiteusi.

NB Per il requisito dell’edificabilità occorre far riferimento al piano regolatore del Comune o ad altri strumenti urbanistici.

Sotto il profilo soggettivo, i titolari dei predetti diritti reali, per godere del beneficio fiscale devono essere:

persone fisiche;

società semplici e soggetti equiparati ex art 5 TUIR;

enti non commerciali.

Come si fa la rivalutazione ed entro quale termine concludere la perizia

L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del 8% rispetto al valore attribuito ai terreni e diritti di cubatura tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio(maggiormente onerosa).

Il termine ultimo fissato per la perizia dei terreni, a differenza di quello delle quote, è prima della cessione e comunque prima del 30 giugno 2017 Nell’ipotesi in cui il terreno fosse ceduto ante 30 giugno 2017, la perizia dovrà essere esposta prima del rogito dal momento che il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in occasione dell’atto di vendita.

Come si versa l’imposta sostitutiva

Con il versamento dell’imposta sostitutiva (codice tributo F24: 8056), si perfeziona la rivalutazione, che opera dal primo momento successivo a quello del pagamento.

Tale imposta può essere versata :

in un’unica soluzione cioè e interamente versata entro il 30 giugno 2017

rateizzata in tre rate annuali di pari importo entro:

Il 30 giugno 2017 ( 1° rata)

Il 30 giugno 2018 ( 2° rata)

Il 30 giugno 2019 ( 3° rata)

Consigliato: tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito, il cedente può pacificamente versare l’imposta sostitutiva in un’ unica rata e chiudere la partita con il Fisco.

Attenzione: sull’importo della seconda e della terza rata si devono sostenere anche gli interessi del 3% annuo, da versare insieme all’imposta e in mancanza del versamento di 2° e 3° rata, le somme sono iscritte a ruolo.

Rivalutazione di terreni e volumetrie già rivalutati

Nel caso in cui siano già state effettuate precedenti rivalutazioni sugli stessi beni, il contribuente dovrà ricordare di non versare l’8% per intero ma sarà possibile alternativamente:

detrarre l’imposta sostitutiva pagata nelle rivalutazioni precedenti, da quella dovuta per la rivalutazione 2017;

pagare interamente l’imposta dovuta nel 2017 e chiedere con istanza il rimborso dell’importa versata fino a 48 mesi prima.

Cosa deve fare in pratica il contribuente per ottenere l’agevolazione fiscale?

Possedere il terreno alla data del 1° gennaio 2017;

incaricare un esperto per la redazione di una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2017 da effettuare sempre e comunque ante cessione;

versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% sull’intero valore risultante dalla perizia entro il 30 giugno 2017, oppure pagamento in tre rate annuali di pari importo di cui la prima entro il 30 giugno 2017.

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