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L’ assegno di ricollocazione

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L’assegno individuale di ricollocazione (AIR)  è uno strumento che ha la funzione di sostegno al reddito inserito all’interno delle misure di politica attiva attualmente esistenti in Italia ed introdotto ad opera dell’art. 23 del d. Lgs n. 150 del 2015.

Uno degli obiettivi del legislatore nell’introdurre tale assegno, è quello di far sì che i Servizi per l’ Impiego, si adoperino nel seguire il soggetto disoccupato che ha bisogno di aiuto nella ricerca di un’altra occupazione.

L’ ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

 

Data l’ attivazione del portale telematico dell’ ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) si può concretamente parlare di assegno di ricollocazione.

L’assegno individuale di ricollocazione (AIR)  è uno strumento che ha la funzione di sostegno al reddito inserito all’interno delle misure di politica attiva attualmente esistenti in Italia ed introdotto ad opera dell’art. 23 del d. Lgs n. 150 del 2015.

Uno degli obiettivi del legislatore nell’introdurre tale assegno, è quello di far sì che i Servizi per l’ Impiego, si adoperino nel seguire il soggetto disoccupato che ha bisogno di aiuto nella ricerca di un’altra occupazione.

Prima, al posto dell’assegno di ricollocazione, era previsto il  contratto di ricollocazione, disciplinato dall’art. 17 del d. Lgs n. 22 del 2015, in seguito abrogato dall’art.   34 comma primo lettera i) del d. Lgs n. 150 del 2015.

Destinatari dell’assegno di ricollocazione

Destinatari dell’assegno individuale di ricollocazione sono soltanto quei soggetti disoccupati da oltre4 mesi e che percepiscono l’indennità di NASPI.

Tale misura riguarda i soggetti licenziati dal mese di Settembre 2015 e, soltanto nel caso in cui i soggetti interessati ne facciano richiesta, l’assegno individuale di ricollocazione può essere riconosciuto.

La domanda dell’assegno da parte del soggetto disoccupato, deve essere effettuata generalmente, al Centro per l’ Impiego presso il quale è avvenuta la stipula del patto di servizio personalizzato ai sensi dell’art. 20 comma 1 del d. Lgs n. 150 del 2015.

Nell’eventualità in cui il Centro per l’ Impiego non si dovesse attivare a riguardo, il soggetto interessato, può effettuare richiesta telematicamente, richiedendo infatti l’assegno di ricollocazione direttamente all’ ANPAL, dopo aver ottenuto le credenziali per poter accedere alla procedura di profilazione.

Pertanto, dopo l’iscrizione al portale nazionale e dopo la conferma dello stato di disoccupazione attraverso la stipulazione del patto di servizio, avviene la profilazione del soggetto destinatario dell’assegno di ricollocazione, la quale può essere effettuata appunto o dai Centri per l’ Impiego, oppure dall’ ANPAL, nell’ipotesi in cui i primi non si siano attivati in merito.

In seguito a ciò, all’ interessato può essere rilasciato l’assegno.

 

Utilizzo, durata e valore dell’assegno

Entro i 2 mesi successivi al momento in cui gli viene rilasciato l’assegno individuale di ricollocazione, il soggetto disoccupato sceglie il Centro per l’ Impiego o l’operatore accreditato presso il quale spendere l’assegno stesso. Ciò a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito.

Dunque l’assegno può essere speso dal disoccupato, per l’ottenimento di un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un nuovo lavoro, presso i Centri per l’ Impiego o presso i soggetti privati accreditati dall’ ANPAL.

La durata dell’assegno è di 6 mesi, ma vi può essere una proroga di altri 6 mesi, se l’intero ammontare non viene consumato.

Il valore dell’assegno di ricollocazione varia a seconda della classe di profilazione del soggetto destinatario dell’assegno.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF  e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

Ad ogni modo, l’ammontare dell’assegno individuale di ricollocazione è definito con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ ANPAL, previa approvazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed esso potrà essere intascato soltanto in caso di effettiva rioccupazione del soggetto destinatario della misura, che potrà avvenire con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato  che abbia una durata pari ad almeno sei mesi ( che vengono ridotti ad un numero di tre se si fa riferimento alle regioni del Mezzogiorno), oppure ancora con contratto part-time (con percentuale che sia almeno pari al 50%).

Il compenso ha comunque valore proporzionale alla tipologia di contratto che sarà eventualmente firmato dal soggetto disoccupato.

Giova precisare però, che ai fini del rilascio dell’assegno occorre tener conto delle disponibilità assegnate per la Regione o per la Provincia autonoma in cui risiede il soggetto disoccupato, valutando le risorse individuate nell’ambito del “Fondo per le Politiche Attive del Lavoro”.

Quando viene richiesto il servizio di assistenza alla ricollocazione, viene sospeso, per il periodo pari alla sua durata, il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato onde evitare una sovrapposizione di misure di politica attiva che possono riguardare anche operatori pubblici o privati diversi.

 L’assistenza intensiva 

Nel servizio di assistenza alla ricollocazione, devono essere inclusi:

L’ affiancamento di un tutor al soggetto disoccupato;
Il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti  nell’area stessa;
L’assunzione dell’onere del soggetto disoccupato di svolgere le attività individuate dal tutor;
L’assunzione dell’onere del soggetto disoccupato di accettare l’offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni e possibilità effettive, in rapporto a quelle che sono le condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento, nonché al periodo di disoccupazione;
L’obbligo per il soggetto erogatore del servizio, di comunicare al Centro per l’ Impiego e all’ ANPAL, l’eventuale rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività, o di una offerta di lavoro congrua, al fine della irrogazione di sanzioni di cui all’art. 21 commi 7 e 8 del d. Lgs n. 150/2015;
La sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale cessazione del rapporto entro il termine di sei mesi.

Il soggetto interessato deve svolgere tutte le attività concordate con il tutor nel programma fatto appositamente per lui dopo aver sostenuto una sorta di colloquio che deve essere tenuto o con l’operatore privato o con il Centro per l’ Impiego, in base alla scelta che viene effettuata.

Il soggetto erogatore del servizio, deve riferire all’ ANPAL e al Centro per l’ impiego, l’eventuale rifiuto ingiustificato del disoccupato a svolgere le attività indicate dal tutor o l’eventuale rifiuto di un’offerta di lavoro congrua, al fine di poter irrogare le sanzioni previste a riguardo.

Affinchè l’assegno di ricollocazione sia finanziato dal Fondo Politiche Attive del Lavoro, nei casi in cui, il lavoratore dovesse essere assunto a tempo pieno ed indeterminato, l’ INPS versa all’ ANPAL il 30% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, in caso di fruizione della NASPI.

Monitoraggio dell’ ANPAL

L’art. 23 del d. Lgs n. 150/2015, al comma 8, individua le modalità attraverso cui l’ ANPAL deve controllare e valutare i risultati occupazionali raggiunti dai soggetti che erogano il servizio.

A tal proposito proprio l’ ANPAL ha previsto l’istituzione di un sistema informatico al quale i Centri per l’ Impiego ed i soggetti accreditati devono conferire le notizie relative alle richieste, all’utilizzo ed all’esito del servizio. Gli esiti della valutazione vengono resi pubblici e distribuiti ai Centri per l’ Impiego.

La stessa ANPAL segnala poi agli appositi soggetti, gli eventuali elementi di criticità riscontrati durante la fase di valutazione al fine di compiere le azioni correttive, e applicare le dovute sanzioni, decorso un anno dalla segnalazione di tali criticità, revocando la possibilità di operare con lo strumento dell’assegno di ricollocazione, nel caso in cui non si sia posto rimedio agli errori.

 

Avv. Giovanni Di Corrado

Consulente del Lavoro

 

 

La riforma nazionale 2017 antiriciclaggio sta per vedere la luce: i punti chiave per arrivare preparati alla prossima estate.

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La normativa nazionale volta ad attuare in via definitiva l’ antiriciclaggio in conformità alla “IV direttiva” CE, sarà approvata entro il 26 luglio 2017, termine finale di recepimento fissato dalla Commissione Europea per tutti gli stati membri. Facciamo una rapida sintesi dei punti chiave per arrivare preparati alla riforma della prossima estate.

La normativa nazionale volta ad attuare in via definitiva l’ antiriciclaggio in conformità alla “IV direttiva” CE, sarà approvata entro il 26 luglio 2017, termine finale di recepimento fissato dalla Commissione Europea per tutti gli stati membri.

I punti chiave in sintesi

Il Decreto legislativo, approvato in seduta preliminare nella seduta del 23 febbraio 2017 contiene in sintesi i seguenti punti chiave:

semplificazione degli adempimenti antiriciclaggio;

sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive;

istituzione del Comitato interno di sicurezza finanziaria, responsabile dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

previsione di un registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust.

In particolare l’attenzione di professionisti ed aziende andrà focalizzata sulle seguenti novità:

ampliamento dei soggetti destinatari degli obblighi dettati in materia di antiriciclaggio ai quali l’art. 3 aggiunge, accanto agli intermediari bancari e finanziari e tutti i soggetti già finora obbligati, anche le Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF), le società di riscossione per operazioni di cartolarizzazione dei crediti, gli intermediari assicurativi che erogano microcredito e i confidi, gli intermediari “aventi sede legale e amministrazione in un altro Stato Membro stabiliti senza succursale sul territorio nazionale” nonché i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria.

ampliamento dei compiti del Comitato di sicurezza nazionale, preposto con cadenza quinquennale all’attività di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo al fine di individuare le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni.

aggravamento degli obblighi di verifica della clientela sia in relazione ai nuovi clienti sia a quelli già acquisiti,che devono essere rispettati con un livello di diligenza ed accuratezza proporzionale rispetto al livello di rischio delle operazioni compiute, con cadenza ripetuta in caso di mutate condizioni di rischio in relazione alla situazione variata del cliente. E’ inoltre prevista , in presenza di un basso rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, la possibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela riguardo a estensione e frequenza degli adempimenti.

obbligo di individuazione del titolare effettivo dell’ente nel caso in cui la banca o l’intermediario si relazioni con una persona giuridica. L’art. 20 del decreto prevede che lo stesso debba essere identificato nella “persona fisica o nelle persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo” A tal fine, l’art. 21 prevede rigorosi obblighi relativi alla tenuta del registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, le cui informazioni dovranno pervenire direttamente dalle imprese tramite comunicazione indirizzata al Registro Imprese effettuata sotto la diretta responsabilità degli amministratori.

l’art. 34, comma 3 che abroga l’obbligo di registrazione mediante alimentazione dell’Archivio Unico Informatico, stabilendo invece che “per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati.

obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati che, ex art. 46 del decreto, saranno tenuti a comunicare solo le anomalie e i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di antiriciclaggio.

disposizioni in materia sanzionatoria,con eventuale triplicazione dell’ammontare delle sanzioni in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime e l’introduzione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10. 000 euro a 5. 000. 000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al personale dell’ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile le violazioni più gravi ovvero hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’ente al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

NB il testo del decreto attuativo potrebbe comunque subire potenziali revisioni

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Vademecum “pocket” antiriciclaggio 2017 per professionisti e aziende: la guida pratica dei commercialisti

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Illustriamo una guida informativo – operativa “easy” per supportare i colleghi nella pianificazione e strutturazione delle procedure antiriciclaggio all’interno dei propri studi ed aziende (tenendo conto dell’eventuale esistenza di una società di servizi all’uopo incaricata), che vanno modulate concretamente sulla base della dimensione e dei modelli organizzativi, osservando l’equilibrio reale costi/benefici ed la semplificazione, conformemente ai criteri di necessità e proporzionalità.

Illustriamo una guida informativo – operativa “easy” per supportare i colleghi nella pianificazione e strutturazione delle procedure antiriciclaggio all’interno dei propri studi ed aziende (tenendo conto dell’eventuale esistenza di una società di servizi all’uopo incaricata), che vanno modulate concretamente sulla base della dimensione e dei modelli organizzativi, osservando l’equilibrio reale costi/benefici ed la semplificazione, conformemente ai criteri di necessità e proporzionalità.

I principi generali della normativa antiriciclaggio, richiamati all’art. 3 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, prevedono che i suoi destinatari adottino idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio.

Il punto di arrivo di un elaborato iter : la “IV Direttiva”

Nello sviluppo dell’iter della normativa antiriciclaggio, partendo dalla Direttiva 1991/308/CEE del 10 giugno 1991 il riciclaggio è stato gradualmente esteso dai proventi di attività illecite in relazione ai reati connessi in particolare col traffico di stupefacenti, alle professioni coinvolte ( direttiva n. 2001/97/CE) , al finanziamento del terrorismo, consigliando di attuare obblighi più dettagliati per l’identificazione e la verifica dell’identità dei clienti (direttiva n. 2005/60/CE ) sulla base delle raccomandazioni del GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale o FATF Financial Action Task Force) e ha avuto come epilogo “assorbente”, la direttiva 2015/849/CE specifica per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, entrata in vigore il 26 giugno 2015, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 26 giugno 2017.

La la IV Direttiva (UE) 2015/849 rappresenta il ponderato punto di arrivo di un processo evolutivo iniziato con la prima Direttiva (91/308/CEE) volto ad implementare e ottimizzare la normativa antiriciclaggio europea, fondandosi sui perni delle Raccomandazioni 2012 del GAFI e introducendo ulteriori disposizioni per contrastare più efficacemente la criminalità economica.

Normativa italiana

Il riferimento legislativo in vigore in ambito nazionale fino al 2015 è stato il decreto legislativo n° 231 del 21 novembre 2007 che dovrà essere nella fase transitoria riscritto, e le disposizioni ex decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201 antiriciclaggio, modificato per alcune norme come per il tetto massimo degli importi spendibili in contanti , innalzato da 1000€ a 3. 000 € tranne i pagamenti eseguiti dalla pubblica amministrazione e i money transfer (trasferimenti veloci di denaro e moneta all’estero, alternativi ai circuiti bancari)

Novità introdotte dalla IV Direttiva

La direttiva 2015/849/CE richiede agli stati membri europei di uniformarsi ai seguenti standard, ponendo l’accento sui dati richiesti per la verifica sull’identità personale e il limite di circolazione di contante o di importo per assegni.

News in pillole su procedure e azioni.

Favorire misure specifiche per consolidare la collaborazione internazionale tra i vari organismi.

L’inserimento dei reati fiscali come ‘attività criminosa’. Questa è una novità fondamentale che permetterà di inserire i dati fiscali di un’attività e di segnalarla come attività criminosa. Per ricevere una verifica sarà sufficiente anche solo il sospetto da parte di funzionari o addetti.

L’aumento di potere della UIF (Unità di informazione finanziaria) di ogni paese membro.

Standard di trasparenza più elevati soprattutto per società, fondazioni e professionisti.

Creazione di registri di imprese specifici che permettono di mettere a disposizioni i dati societari per una serie di soggetti autorizzati come: autorità che vigilano in materia di normativa antiriciclaggio; guardia di finanza o autorità che combatte l’evasione fiscale; Banche o Posta; enti che preservano il cosiddetto detto ‘interesse legittimo’ come i giornalisti investigativi; società che hanno il compito di verificare la clientela come i professionisti, gli istituti di credito, o società finanziarie.

Per ciò che riguarda la verifica legittima della propria clientela, i vari enti potranno inoltre richiedere di consultare i registri in particolare in due casi:

1) Se sono persone che hanno un’attività commerciale e occasionalmente eseguono operazioni in contante pari o superiore a € 10. 000 (in una sola o più operazioni);

2) Se sono operatori di gioco d’azzardo per importi superiori a € 2. 000.

per i dati e le informazioni che devono accompagnare i trasferimenti di fondi da banche a banche, la IV Direttiva è accompagnata dal regolamento 2015/847 (che abroga il 1781/2006) il quale prevede che tali obblighi non saranno più solo per l’ordinante, ma anche per i beneficiari dei trasferimenti.

Antiriciclaggio: cosa cambia in particolare, per professionisti e aziende?

Guida al Risk Based Approach e figura del titolare effettivo

In una prospettiva fortemente innovativa e chiarificatrice, la IV Direttiva antiriciclaggio fornisce a professionisti e aziende strumenti di intervento specifici al fine di promuovere un’attuazione più flessibile delle disposizioni in vista di una maggiore coerenza tra le norme applicate dai diversi Stati membri e le norme adottate a livello internazionale.

In particolare le news operative di maggior spessore per l’attività del professionista riguardano l’utilizzo del Risk Based Approach e la figura del titolare effettivo.

La valutazione del rischio di riciclaggio per i professionisti

La valutazione tecnica, essenziale al fine di individuare il grado di rischiosità del cliente e le conseguenti misure da adottare in ciascuna situazione, implica per i professionisti l’adempimento di obblighi, secondo modus procedendi conformi alle caratteristiche dell’attività svolta e in primis al grado di rischio connesso alla specifica operazione.

Compliance-risk-assessment E’ previsto il riconoscimento di Autorità di vigilanza a livello europeo, le quali, con cadenza biennale, dovranno rinnovare il loro parere circa i rischi più importanti cui il settore finanziario è esposto. Tali informazioni saranno utilizzate dai destinatari della normativa per rendere più efficace la gestione e la quantificazione del rischio nel caso concreto, mediante ragionamenti tracciati e dimostrabili, per consentire in sede di controllo, la ricostruzione fedele dell’iter logico seguito sulla base delle informazioni a disposizione.

L’identificazione del titolare effettivo

Registro centralizzato. E’ prevista l’stituzione presso il Registro delle Imprese, da parte di ciascuno Stato membro, di un registro centrale nel quale annotare le generalità dei titolari effettivi di società, trust o altre entità giuridiche, al fine di verificare l’identificazione di coloro che esercitano effettivamente il controllo di persone giuridiche, quindi del titolare effettivo degli enti e delle società ivi inclusi i trust, le fondazioni e gli istituti giuridici analoghi al fine di individuare schermi societari o prestanome.

In particolare la definizione di “Titolare Effettivo” viene ampliata: la percentuale di possesso di proprietà o di controllo viene ridotta dal 25 al 10 per cento riguardo alle società non finanziarie passive ( in armonia con i principi statuiti dalla normativa americana FATCA e da quella già in vigore introdotta dall’accordo multilaterale sulla assistenza fiscale internazionale OCSE basato sul Common Reporting Standard) Le banche e gli altri intermediari finanziari dovranno pertanto aggiornare tempestivamente le informazioni sulla titolarità effettiva armonizzando il questionario di adeguata verifica (KYC) all’autocertificazione OCSE/CRS e ai forms dell’IRS (W-8-BENE) in relazione alle società passive.

Per garantire un maggiore monitoraggio, i dati contenuti nei registri saranno accessibili, secondo un sistema di condivisione della rete di informazioni, non solo alle Autorità competenti, ma anche ai soggetti obbligati per scopi di adeguata verifica e a chiunque dimostri un legittimo interesse in relazione alla prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L’accesso ai registri sarà sottoposto, nel rispetto della normativa sulla privacy, a registrazione online e al pagamento di una tassa non eccedente i costi amministrativi, e i registri di tutti gli Stati membri dovranno essere interconnessi tra loro tramite la costituzione di un server centrale europeo. La piattaforma consentirà di rafforzare il presidio delle Unità di Informazione Finanziaria e facilitare la loro cooperazione.

I trust saranno analogamente resi pubblici attraverso l’istituzione dei registri centrali e verranno iscritti nel paese in cui è stabilito il trustee il quale dovrà essere autorizzato all’esercizio dell’attività ed essere registrato nello stesso paese.

Paesi terzi ad alto rischio. Saranno introdotte misure di verifica e controlli più penetranti nei confronti dei paesi terzi a rischio applicabili ai paesi deficitari nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, esigendo che il primo pagamento pervenga tramite una banca situata in un paese equivalente dal punto di vista della normativa AML/CTF e che sia approvata l’operatività dall’alta dirigenza. (Sarà necessario anche limitare o cessare i rapporti con i soggetti e gli intermediari residenti in tali paesi individuati attraverso una proposta di Regolamento Delegato della Commissione del 14/7/2016 C(2016) 4180 final).

Moneta Elettronica e Valute virtuali. I prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, i prestatori di servizi di portafoglio digitale saranno assimilati ai cambiavalute e agli uffici per l’incasso di assegni e dovranno ottenere una licenza ed essere registrati al fine di svolgere tali attività.

Ratio: tutela della sicurezza pubblica e della maggiore tracciabilità finanziaria, garantite attraverso un controllo diretto  ad isolare in primis chi ricicla denaro illecito e chi investe denaro per favorire il terrorismo.

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Foglio di via obbligatorio nei confronti di Escort extracomunitaria. Può essere mandata via dall’Italia?

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è legittimo il foglio di via ex articolo 2 del decreto legislativo 159/2011 emesso nei confronti della Escort extracomunitaria, solo perché esercita attività di prostituzione? In altri termini può considerarsi l’attività di meretricio attività pericolosa se prestata da soggetti stranieri?  Ecco cosa ha statuito il Tribunale di Frosinone in merito.

è illegittimo il foglio di via ex decreto legislativo 159/2011 emesso nei confronti della Escort extracomunitaria, solo perché esercita attività di prostituzione: il sesso a pagamento, infatti, oltre a non essere vietato in Italia, a non costituire reato se collocato al di fuori delle fattispecie penalmente rilevanti come quelle di sfruttamento, favoreggiamento della prostituzione o esercizio di casa di prostituzione, non si può neanche considerare attività pericolosa e quindipresupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione amministrative.  

Dunque, il Questore non potrà emettere nei confronti di una prostituta straniera il foglio di via articolo 2 del D. Lgs. 159/2011. è quanto statuito dal Tribunale di Frosinone con una recente sentenza del 2016. Vediamo in sintesi perché.

Nei confronti di chi può essere adottato il foglio di via?

L’articolo 1 del citato Decreto, identifica tre categorie di soggetti cui possono essere applicati i provvedimenti di prevenzione:

a) coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che vivono abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuosa;

c) coloro che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Rispetto a tali soggetti, ove pericolosi per la sicurezza pubblica, la legge consente al Questore di emettere il cosiddetto foglio di via obbligatorio, al fine di farli rientrare nei luoghi di residenza, inibendo di ritornare nei luoghi dai quali sono stati allontanati, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni pena l’integrazione di reato

Ratio dell’esclusione della misura di prevenzione nel caso di specie: la prostituzione in sé non si può considerare un’attività che mette in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica dunque non può essere posta a fondamento delle misure di prevenzione.  Ne consegue che sarà illegittima l’emissione del foglio di via obbligatorio nei confronti di chi svolge tale attività.

Il Tribunale ha pertanto disapplicato il provvedimento del Questore motivato solo con l’esercizio della prostituzione da parte dell’imputata e ha assolto la stessa dal supposto reato contestatole di inosservanza della predetta misura di prevenzione adottata.

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Quando la prostituzione è un “contratto di schiavitù”: il consenso della Escort-vittima esclude il reato ?

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Nel caso in cui venga stipulato tra due soggetti un contratto di schiavitù di una Escort, l’eventuale consenso della donna, giustificherebbe penalmente i comportamenti pattuiti?  In altri termini, gli stipulanti andrebbero lo stesso in galera?  Il caso pratico sul quale si è pronunciata la Corte d’Assise.  

Atti dispositivi del proprio corpo contrari al buon costume ex articolo 5 del codice civile

L’articolo 5 del codice civile si riferisce all’attività dispositiva che un soggetto può svolgere con riferimento a parti del proprio corpo, vietando anche gli atti contrari al buon costume. Secondo la dottrina prevalente i limiti imposti da tale articolo sarebbero applicabili oltre agli atti stricto sensu materiali riguardanti la dimensione fisica, anche quelli dispositivi di diritti della personalità che toccano la sfera psico-emotiva. Inoltre l’operatività di tale norma sarebbe estensibile anche ai negozi giuridici, considerato che gli atti giuridici sono una sotto-categoria dei fatti umani.

Il contratto di schiavitù

Un caso pratico nel quale l’accordo contrattuale ha ad oggetto un contenuto analogo a quello vietato ex articolo 5 c. C.  è il contratto di schiavitù, speculare al reato disegnato dall’art 600 c. P.  la cui ratio incriminatrice si identifica nella tutela della persona umana intesa come persona individuale.

Il caso

Una vicenda analoga è stata sottoposta al vaglio della Corte d’Assise di Trento la quale si è espressa con una importante sentenza, in merito ai principi civilistici e penalistici di tale “contratto”, focalizzando l’analisi sul ruolo scriminante del consenso dell’avente diritto nell’ambito del reato di schiavitù. Nel caso di specie, tale contratto era stato stipulato tra due soggetti a cui era estranea la vittima, la quale secondo le trattative degli stipulanti avrebbe dovuto costituire proprio l’“oggetto” del contratto, costringendola non solo a spostarsi in diverse città italiane – anche al fine di impedirle di crearsi legami stabili o anche soltanto conoscenze nel luogo di residenza – ma anche ad esercitare, contro la sua volontà, l’attività di prostituzione, acquisendone i proventi. L’imputato, dopo aver “acquistato” la ragazza, l’aveva quindi mantenuta, in concorso con altri, in uno stato di soggezione continuativa, approfittando della sua condizione di inferiorità psichica e della situazione di necessità in cui la stessa versava.

N. B.  Le statuizioni elaborate dalla Corte in merito all’efficacia scriminante del presunto consenso della donna, cioè giustificativo ai fini dell’esclusione dell’illecito penale, resterebbero applicabili anche all’ipotesi in cui la contrattazione intervenisse tra vittima e “carnefice”.

La difesa dell’imputato

La difesa al fine di escludere a carico dell’imputato la configurabilità del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù cui all’articolo 600 c. P. , rilevava l’operatività della scriminante del consenso prestato dalla presunta vittima, asserendo che la stessa si sarebbe volontariamente prostituita e sottomessa alla signoria dell’imputato, scegliendo di soggiacere ai sui desideri ed interessi, come in una sorta di sindrome di Stoccolma.

Il consenso della Escort-vittima esclude la rilevanza penale dell’accordo?

La Corte di Assise, rigettando la tesi difensiva, enunciava il seguente principio: “il consenso della persona offesa è irrilevante rispetto ai delitti contro la personalità individuale, non essendo la dignità né la libertà diritti disponibili, pertanto la compartecipazione, da parte della vittima del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, agli utili prodotti dall’attività cui essa è costretta, non esclude la configurabilità del reato; determinante è invece lo stato di soggezione in cui versi la persona offesa, essendo sottoposta all’altrui potere di disposizione, che si estrinseca nell’esigere prestazioni sessuali o lavorative o di accattonaggio ad obblighi di fare.

Conclusione

Nell’ipotesi esaminata quindi, scatta il reato ex articolo 600 c. P. Punito con la reclusione dagli otto a venti anni.

Per approfondimenti: Corte di Assise di Trento 20. 11. 2007, sentenza n°5246

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Gestire siti per annunci Escort, dare un appartamento in affitto o in comodato alle professioniste del sesso e altre situazioni compromettenti: quando scatta il reato?

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Prostituirsi, dal latino “prostituere” che significa “porre davanti/mettere in vendita/collocare”, nel nostro Paese non rileva di per sé come attività illegale o illecita dal punto di vista penale. Per la giurisprudenza infatti, il “commercio del proprio corpo mediante il compimento di atti sessuali in cambio del corrispettivo di una somma di denaro o di altra utilità economica, non è un comportamento ex se perseguibile e incriminabile a titolo di reato. Quando, invece, in presenza di attività di prostituzione si commette reato a titolo di favoreggiamento/sfruttamento di prostituzione o esercizio di casa di prostituzione?

Prostituirsi, dal latino “prostituere” che significa porre davanti”/mettere in vendita/collocare, nel nostro Paese non rileva di per sé come attività illegale o illecita dal punto di vista penale. Per la giurisprudenza infatti, il “commercio del proprio corpo mediante il compimento di atti sessuali in cambio del corrispettivo di una somma di denaro o di altra utilità economica, non è un comportamento ex se perseguibile e incriminabile a titolo di reato”.

Facendo un salto nel passato, la Legge Merlin del 1958 si è limitata a vietare le case di tolleranza e introdotto una serie di illeciti, intesi quali reati penali, come lo sfruttamento, l’induzione e il favoreggiamento della prostituzione quindi il meretricio è fattispecie criminosa se inserita in uno di questi “contesti”.

In particolare, l’articolo 3 n°8, della L. 20 febbraio 1958, n. 75 la legge, infatti, punisce chiunque, in qualsiasi modo, favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

Il reato di favoreggiamento della prostituzione, precisa la giurisprudenza (cfr. , tra le altre sentenza della Cassazione n°6373/2013), si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell’azione.

Ipotesi “comuni” di sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione

Alcune condotte collegate alla prostituzione e molto diffuse nel contesto attuale, sono ritenute illecite dalla giurisprudenza in quanto assimilabili allo sfruttamento o al favoreggiamento della prostituzione. Ne analizzeremo quattro perché attualmente sono le più comuni.

a) Gestire un sito per annunci di Escort: è considerato legale solo se il webmaster si limita a predisporre lo spazio web, lasciando le prostitute e i clienti liberi di incontrarsi e di gestire i propri appuntamenti.  Un sito di annunci, in Italia, non è quindi considerato intermediazione utile a procacciare clienti, penalmente rilevante ai fini del favoreggiamento della prostituzione. Questa attività, invece, diventa illecita nel momento in cui il proprietario del sito internet aiuta le escort a trovare i clienti, magari facendo loro delle foto provocanti o svolgendo altri tipi di servizi per agevolarne gli affari. Insomma, per non commettere reato il webmaster o il proprietario del dominio deve rimanere “neutro” nella gestione del sito;

b) dare in affitto un appartamento ad una Escort: la locazione è legittima: se così non fosse si arriverebbe al paradosso per cui la persona che si prostituisce non avrebbe il diritto di ricevere una casa dove vivere, il che sarebbe anche contrario ai principi costituzionali. Si resta al di fuori dell’illecito penale a condizione che il proprietario non si approfitti della situazione, ad esempio riscuotendo una canone di locazione più elevato rispetto ai prezzi di mercato, e che non fornisca alcun tipo di aiuto per l’esercizio dell’attività di meretricio, come ad esempio mettendo degli annunci per conto della prostituta, fornendole protezione, procacciando clienti. Quindi affittare una casa a una Escort, diventa reato nel momento in cui il canone di locazione è palesemente più alto di quello conforme al tasso di mercato praticato nella stessa zona: ciò infatti sarebbe sintomatico del tentativo del padrone di casa di nascondere la propria partecipazione agli utili della Escort, con ciò facendo scattare il reato di sfruttamento della prostituzione;

N. B.  Non sussiste reato nemmeno se il locatore sia a conoscenza del fatto che all’interno della casa si svolge la prostituzione, a condizione che non vi sia più di una prostituta altrimenti scatta l’illecito di cui al punto successivo;

c) locazione di immobile a scopo di esercizio di casa di prostituzione.  Trattasi di fattispecie delittuosa prevista dal n°2 dell’articolo 3, L. 20 febbraio 1958, n°75, ai sensi del quale si prevede la punibilità di “chiunque, avendo la proprietà o l’amministrazione di una casa o di un altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione”. Sotto il profilo dell’elemento psicologico integrativo del reato, è richiesto il dolo generico, in quanto per la punibilità del colpevole è sufficiente la volontà diretta al possesso, alla gestione ed al controllo di una casa di prostituzione. Non è richiesta alcuna finalità particolare, né di lucro, né di servizio all’altrui libidine;

d) casa in comodato alla prostituta.  Offrire la propria casa in comodato alla prostituta è reato, salvo che si provi che non si era a conoscenza dello svolgimento di tale attività all’interno dell’abitato: ad affermarlo è la Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza n°13229/2015, per cui non sussiste più alcun dubbio che in questi casi si verrà puniti anche se il comodato non rientrerebbe prima facie, aderendo ad una interpretazione letterale della norma, alle ipotesi incriminate ax articolo 3 n°2 , L. 20 febbraio 1958, n°75. Ratio: il comodato essendo a titolo gratuito, sottintende la preminente finalità di agevolare l’esercizio della prostituzione altrui e risulta, dunque, pienamente idoneo ad integrare la condotta punita dalla disposizione incriminatrice, che si concretizza in qualunque comportamento che abbia un effetto di facilitazione;

e) gestire un hotel, un bar, un bed & breakfast, una pensione, un centro massaggi o un centro estetico, una discoteca o un night club, ben sapendo che al proprio interno vengono svolte attività di prostituzione, costituisce reato, perché sostanzialmente finisce per essere un favoreggiamento e sfruttamento al pari di chi gestisce una casa di appuntamenti.

 

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Sesso retribuito per contratto: è reato? E se la prestazione sessuale è solo una clausola di un contratto di lavoro?

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E’ reato il contratto avente ad oggetto prestazioni sessuali dietro corrispettivo economico? Sotto il profilo civilistico è valido? E se la prestazione sessuale si inserisse come clausola/postilla all’interno di un contratto più ampio che regola i rapporti lavorativi, come quello tra titolare dell’azienda e segretaria cosa accadrebbe?  

Illiceità della causa contraria al buon costume

Sotto il profilo civilistico l’articolo 1372 codice civile stabilisce che “Il contratto ha forza di legge tra le parti”: tuttavia tra i requisiti essenziali del contratto figura all’articolo 1325 n°2) la causa che nell’accezione recepita dalla prevalente giurisprudenza di “causa in concreto” si identifica, al di là di un inquadramento astratto del prototipo tipico del negozio, con la funzione pratica che racchiude gli interessi economici reali della specifica operazione contrattuale. Tale causa, ai fini della validità del contratto deve essere necessariamente lecita, pena ex articolo 1418 codice civile la nullità del contratto. In particolare, il codice civile, all’articolo 1343, stabilisce che la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, ordine pubblico o al buon costume: tale ultimo concetto, secondo la giurisprudenza di legittimità, va inteso come “il complesso dei principi etici costituenti la morale sociale, in quanto ad essi uniforma il proprio comportamento la generalità delle persone corrette, di buona fede e sani principi, in un determinato momento storico e in un dato ambiente”.

De deriva che assume indubbiamente carattere immorale un contratto che preveda prestazioni a carattere sessuale.

Pertanto, per legge, anche qualora il contratto sia privo di vizi del consenso (errore, violenza o dolo), lo stesso, in presenza di una causa illecita (contraria al buon costume) sarebbe comunque privo di validità giuridica per nullità della causa, quindi a fortiori privo di efficacia ex tunc (cioè retroattivamente a decorrere dalla stipula).

Regola

Sotto il profilo civilistico, il contratto eventualmente stipulato tra etera e cliente dietro compenso economico (anche verbalmente e non per iscritto) con cui la Escort si impegna a eseguire una prestazione (magari a domicilio) dietro pagamento di un corrispettivo è nullo cioè non ha alcun valore per il diritto, perché è caratterizzato da oggetto lecito, giacché il denaro e l’attività sessuale sono prestazioni lecite, ma connotato da causa illecita, atteso che, sotto il profilo sinnallagmatico, lo scambio tra denaro e prestazione sessuale è ritenuto contrario al buon costume. Va dunque considerato come mai stipulato “Tamquam non esset”, senza implicare isolatamente, sanzioni né penali o amministrative.

E’ reato?

L’attività di meretricio non costituisce isolatamente un reato in Italia, a condizione che non si inserisca in una cornice penalmente rilevante e sanzionabile come l’induzione, il favoreggiamento, lo sfruttamento della prostituzione o ancora l’ esercizio di casa di prostituzione: dunque, se non sono integrati i relativi presupposti di incriminazione, non si sarebbe in presenza di un “reato-contratto” Quindi il contratto in oggetto non integrerebbe di per sé reato, oltre ad essere privo di valore sotto il profilo civilistico.

La Escort può citare in giudizio il cliente in caso di mancato pagamento?

Per la legge, dunque, un contratto con una prostituta o con chiunque offra prestazioni sessuali in cambio di denaro è come se non fosse mai stato stipulato e, in caso di inadempimento di una delle due parti, l’altra non potrà ricorrere al giudice per ottenere tutela Trattasi del principio della irripetibilità della prestazione ex articolo 2035 codice civile fatta in conseguenza o in previsione di un negozio turpe od immorale, allorquando della turpitudine siano partecipi tanto colui che ha dato quanto colui che ha ricevuto.  Non sarà quindi possibile ricorrere in giudizio per ottenere l’esecuzione forzata del contratto o il risarcimento del danno o ancora il decreto ingiuntivo da parte della Escort verso il cliente moroso nel pagamento in applicazione del brocardo romano “In pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis”.  Al massimo, la prostituta che non è stata pagata potrebbe sostenere, suo favore, la tesi della violenza sessuale.

Prestazione sessuale per contratto: clausola non essenziale “vitiatur sed non vitiat”

E se invece il “sesso in cambio di soldi” si inserisse, all’interno di altro contratto più ampio, connotato da una causa lecita, sotto forma di “particolare” clausola”?

In altri termini, che accadrebbe se l’accordo per ottenere i “favori carnali” fosse solo una “postilla” inserita all’interno di un normale e valido contratto, come ad esempio quello della prestazione lavorativa di una segretaria?

Il quesito trae spunto dalla nota vicenda di un politico che avrebbe stipulato un contratto scritto con la propria segretaria per ottenere da quest’ultima delle prestazioni sessuali periodiche in cambio di denaro.

In tal caso, di norma, la legge all’articolo 1419 codice civile prevede la nullità della sola clausola non essenziale, mentre resterebbe valido il resto del contratto quindi “vitiatur sed non vitiat” operando la nullità parziale in applicazione del principio di conservazione del contratto.  Tuttavia, se risultasse che, in base alle intenzioni delle parti, la clausola rivestiva un ruolo determinante nell’architettura contrattuale, al punto che questo non sarebbe stato stipulato in assenza di quella clausola, la nullità travolgerebbe l’intero contratto.

Soluzione

Stabilire attraverso un contratto l’obbligo di eseguire una prestazione sessuale, al di fuori delle cornici penalmente rilevanti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, non è tecnicamente un reato. Ma risulta nullo per la legge e non è possibile agire in giudizio per ottenere le prestazioni economiche non eventualmente corrisposte dal “cliente”.

Il contratto conserverebbe la sua validità se contemplasse come oggetto principale una diversa prestazione – ad esempio lavorativa che contribuirebbe a connotare come lecita la causa – e la prestazione sessuale fosse solo una clausola non essenziale nella struttura e nel funzionamento concreto dell’accordo negoziale che comunque, sarebbe colpita da nullità lasciando in piedi la parte lecita del negozio.

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La ballerina di un “night” che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l’IVA/IRAP? La guida operativa per difendersi dall’Agenzia delle Entrate.

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La ballerina di un "night" che fa saltuariamente la Escort, deve pagare anche l'IVA/IRAP? La guida operativa per difendersi dall'Agenzia delle Entrate.

Se una donna che lavora come ballerina in un locale notturno, e che dichiara le proprie entrate economiche ai fini dell’imposizione fiscale come redditi di lavoro dipendente, svolgesse anche, con carattere di non abitualità, servizi di natura sessuale a pagamento in favore dei clienti dello stesso night, sarebbe tenuta a dichiarare anche tali redditi ai fini IRPEF/IVA/IRAP?

Quesito

Se una donna che lavora come ballerina in un locale notturno e che dichiara le proprie entrate economiche ai fini dell’imposizione fiscale come redditi di lavoro dipendente, svolgesse anche, con carattere di non abitualità, servizi di natura sessuale a pagamento in favore dei clienti dello stesso night, sarebbe tenuta a dichiarare anche tali redditi ai fini IRPEF/IVA?

La vicenda giudiziale

Con sentenza n°20528 dell’ 1/10/2010, la Cassazione, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella sopra prospettata, ha statuito la soggettività tributaria passiva di chi si dedica all’esercizio di un’attività preordinata alla prestazione di servizi sessuali in cambio di una controprestazione in denaro o in natura.
La quaestio ha tratto origine dall’impugnazione di atti impositivi (avvisi di accertamento), notificati dall’Amministrazione finanziaria, ad una donna alla quale “veniva ascritta l’esercitata attività di ballerina in locali notturni”.
Per l’Ufficio fiscale, la predetta attività doveva considerarsi svolta “in modo professionale” in virtù “ . Di una sensibile differenza tra i versamenti eseguiti sui conti bancari ed il reddito di lavoro dipendente percepito presso quei luoghi di ritrovo. ”.
L’accertata, invece, assumeva di essere solo lavoratrice subordinata con la mansione di “. Servire ai tavoli i clienti dei vari locali. ”.
L’Ente impositore accertava l’omessa tassazione di materia imponibile, ai fini IRPEF, IVA ed IRAP, relativa ai periodi d’imposta oggetto di accertamento tributario e rilevava, nell’ambito dell’espletamento delle attività previste dall’articolo 32 del D. P. R. N. 600/73, una evidente discordanza tra il reddito di lavoro dipendente dichiarato e il denaro confluito nei citati conti bancari.

N. B.  Occorre tuttavia verificare l’applicazione dei principi de quibus anche al caso in esame ipotizzando che la ballerina abbia realmente svolto prestazioni sessuali occasionali a pagamento senza configurare questa attività come una professione assimilata al lavoro autonomo.

Disciplina applicabile: presupposti impositivi e inquadramento reddituale dell’attività di prostituzione

In fase istruttoria e di emissione dell’atto impositivo, l’Ufficio dovrà adeguatamente giustificare il proprio operato, conformemente alle disposizioni dettate in materia di accertamento; incomberà sull’Ufficio l’onere di “esternare” le ragioni di fatto e giuridiche che conducono a considerare il difetto ovvero la sussistenza dell’abitualità.
L’abitualità, fondamentale “anello” che consente di stabilire il corretto trattamento tributario da applicare ad ogni singola fattispecie concreta, risiede nell’esercizio dell’attività economica in maniera stabile, sistematica e duratura.
Tale requisito funge da criterio discretivo tra i redditi di lavoro autonomo dai redditi diversi “(a tale categoria appartengono i redditi di lavoro autonomo occasionale)”.
Ne consegue che, mentre nulla quaestio circa la debenza del tributo IRPEF, prescindendo dal suddetto requisito, in capo all’esercente l’attività meretriciale  la soggettività tributaria passiva non scatta , sic et simpliciter, automaticamente in relazione alla debenza dei tributi IRAP e IVA.
Ergo, l’applicazione dei citati tributi presuppone una corretta qualificazione giuridica eseguita dall’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, e sottoposta eventualmente al vaglio giurisdizionale, in sede contenziosa del reddito effettivamente prodotto.

La tassazione del reddito meretriciale, quindi non rileva come illegittima, ma appare conforme ai principi costituzionali ex articoli 2, 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.

Il reddito de quo è teoricamente riconducibile alle seguenti ipotesi di tassazione:

1) reddito di lavoro autonomo, ex articolo 53 del T. U. I. R. : rilevante ai fini della imposizione diretta (IRPEF) e in ossequio all’articolo 1del D. P. R. N. 633/72, anche ai fini l’IVA calcolata applicando l’aliquota ordinaria, del 22%, sul compenso (base imponibile) dovuto (id est pattuito).

2) reddito diverso ex articolo 67, lett. L), del D. P. R. N. 617/86, quello derivante “dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, da indicare nel rigo RN1 della dichiarazione dei redditi.

N. B.  L’attività di prostituzione comporta, a carico dell’esercente l’attività di meretricio, sia l’adempimento di un obbligo di “fare”, eseguire una prestazione sessuale di carattere satisfattorio, che l’adempimento di un obbligo di “permettere” che la controparte ponga in essere una determinata condotta, traendo, così, un “vantaggio” , patrimonialmente valutabile, dall’accordo negoziale.

N. B.  reddito diverso articolo 67 TUIR lettera l) derivante da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente concerne il caso in cui l’attività di prostituzione sia svolta solo“occasionalmente”.
L’occasionalità dell’attività non esclude la tassazione, ma determina solo una differente qualificazione giuridica del reddito prodotto.

Attenzione: il contribuente in presenza di redditi diversi dovrà scrupolosamente conservare tutta la documentazione relativa all’attività occasionale svolta, osservando i termini previsti dalla disciplina tributaria. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà compilare anche il quadro “RL”.

Ai fini previdenziali, non si esclude l’iscrizione nella Gestione separata dell’I. N. P. S.  ove siano superate determinate soglie di reddito.

N. B.  Quanto al tributo regionale I. R. A. P. , analogamente all’IVA, solo la prima ipotesi potrebbe determinare, l’obbligo impositivo, sussistendo il presupposto oggettivo (l’autonoma organizzazione)

Soluzione del quesito

La protagonista del caso prospettato, anche alla luce delle monumentali sentenze della Cassazione 10578 del 2011 e 22413 del 2016, dovrà continuare a dichiarare i redditi prodotti a seguito di attività di lavoro dipendente come ballerina del night come redditi da lavoro dipendente e dichiarare altresì i proventi prodotti con le prestazioni sessuali saltuarie come redditi diversi ex articolo 67 lettera l) nel quadro RL di Unico PF. Quindi, oltre l’IRPEF con applicazione dell’aliquota propria dello scaglione di riferimento, non sarà tenuta a pagare IVA o IRAP sempre a condizione che non si tratti di attività svolta come professionista del sesso e camuffata dietro quella simulata di ballerina, nel qual caso il corretto inquadramento reddituale sarebbe ex articolo 53 del T. U. I. R con conseguente maturazione della posizione di debenza passiva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e sull’attività produttiva.

Come difendersi dall’Agenzia delle Entrate

Quid iuris se l’Amministrazione finanziaria accertasse erroneamente nei confronti della ballerina di un night club, l’omessa tassazione di redditi di lavoro autonomo, derivanti dall’esercizio di attività di prostituzione “indipendente”, quando invece la donna si limitasse ad intrattenere rapporti occasionali a pagamento con i clienti del locale senza una propria base organizzativa?

In tal caso la contribuente dovrà:

a) dimostrare il requisito dell’occasionalità in sede di inversione dell’onere probatorio a fronte di accertamenti bancari (mancanza dell’abitualità ex articolo 53 TUIR), al fine di circoscrivere l’obbligo impositivo all’IRPEF;

b) a fronte della pretesa da parte del Fisco, di tutti tributi (IRPEF, IVA E IRAP), potrebbe proporre istanza di accertamento con adesione ex D. Lgs. N°218/97 (la cui proposizione comporta la sospensione, per giorni 90, del termine perentorio entro cui ricorrere al Giudice tributario), nell’ambito del quale proporre eventuale istanza di autotela tributaria e opposizione di compensazione;

c) se lo strumento amministrativo si rivelasse inidoneo a definire il reciproco assetto di interessi, la contribuente potrebbe, in presenza di fondate argomentazioni idonee a confutare la qualificazione del reddito accertato, proporre, come estrema ratio, il ricorso tributario con eventuale istanza cautelare di sospensione dell’atto impugnato.

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Sesso abituale a pagamento più IVA. Quando? La Cassazione risponde.

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I proventi incassati da Escort, accompagnatrici o prostitute, a fronte di prestazioni carnali/intellettuali con il requisito dell’abitualità, sono soggetti ad imposte indirette? In particolare sono realmente “operazioni” economiche rilevanti ai fini IVA?  

 

Quesito

I proventi incassati da Escort o prostitute a fronte di prestazioni carnali/intellettuali con il requisito dell’abitualità, sono soggetti ad imposte indirette? In particolare sono realmente “operazioni” economiche rilevanti ai fini IVA?

La risposta della Cassazione Tributaria

La risposta si trova all’interno della nota sentenza della Cassazione Tributaria, n°10578 del 2011 che, conformemente all’indirizzo della Corte di Giustizia (sentenza n°268 del 20. 11. 2001, in causa C-268/99) qualifica l’attività di “cortigiana” come prestazione di servizi retribuita, a meno che non risulti attività puramente marginale o accessoria, pertanto inquadrabile nell’ampia previsione contenuta nel secondo periodo del citato D. P. R. N° 633 del 1972, articolo 3, comma 1.  Quindi, a prescindere dalla circostanza che si tratti di attività non legalmente regolamentata e moralmente discutibile, la stessa non costituisce reato ed è assoggettabile all’imposta sul valore aggiunto che, come noto, ricade in sostanza sul consumatore finale, nella fattispecie sul cliente della Escort, dell’accompagnatrice o della prostituta.

In particolare, affinché possa dirsi integrato il presupposto IVA, è necessario che l’attività sia autonomamente svolta dalla prestatrice con il carattere della abitualità, ergo attività economica esercitata in maniera stabile, sistematica e duratura. Quindi a tal fine è necessario che venga accertato dal giudice nazionale:  l’assenza di un vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, che le condizioni di lavoro e retributive siano sotto la responsabilità della professionista del sesso, e a fronte di una retribuzione che le sia pagata integralmente e direttamente.

Onere probatorio

Dunque, in presenza di accertamenti bancari, condotti ex articolo 51 primo comma, n. 2), del Dpr 633/1972 scatta l’inversione dell’onere della prova per cui è il contribuente a dover dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perché egli/ella ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché (cfr. Pure Cass. N. 9573/2007, n. 1739/07, n. 28324/07) non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili.

Conclusione

L’attività di Escort, prostituta o accompagnatrice, svolta autonomamente con carattere di abitualità, fa quindi scattare oltre all’obbligo tributario di pagare l’IRPEF le addizionali IRPEF sia comunali sia regionali, i contributi previdenziali, anche  l’IVA al 22 % sugli “incassi lordi.

Quanto statuito dalla sentenza in oggetto, ha trovato recente riscontro nella sentenza della Cassazione n°22413 del 2016, la quale dopo aver confermato la tassazione ai fini IRPEF dei redditi prodotti da attività di meretricio come redditi diversi, assimilabili all’attività di lavoro autonomo, ha sottolineato che il requisito dell’abitualità rileva ai fini dell’assoggettamento ad IVA dell’attività in oggetto come esercizio di arti o professioni ex articolo 5 D. P. R. N. 633/1972.

Quindi, traendo le somme da quanto esposto, alle accompagnatrici, Escort, stradali o casalinghe , al fine di tutelare il patrimonio immobiliare ed i risparmi sul conto corrente, è fortemente consigliabile:

aprire la partita IVA con il codice della prestazione di servizi retribuiti;
munirsi di POS (dispositivo elettronico ed il relativo servizio bancario che consentono ad un creditore di accettare e incassare, direttamente sul proprio conto corrente, i pagamenti elettronici mediante moneta elettronica, ovvero tramite carte di credito, di debito e prepagate, da parte dei clienti debitori) o di registratore di cassa;
tenere la contabilità;
dichiarare regolarmente i redditi al Fisco.

NB Pena il rischio di essere inquadrate come evasori fiscali e subire avvisi di accertamento ai fini IRPEF che possono colpire immobili e liquidità sui conti correnti.

Nell’ipotesi altamente probabile che fosse superata la soglia di € 30. 000 di imposta non pagata (IRPEF, ma anche: omesso versamento, omessa dichiarazione, etc. ) per singola annualità si configura facilmente il reato tributario di evasione fiscale con possibilità di raddoppio dei termini di accertamento per le annualità pregresse.

Le professioniste del sesso quindi, al pari degli altri professionisti dovranno emettere fattura o almeno scontrino fiscale e pagare le tasse e anche l’IVA in presenza dei requisiti ex lege, come qualsiasi altra professionista, con il risultato che il cliente vedrà ovviamente rialzato il corrispettivo richiesto per la prestazione.

Attenzione: in caso di accertamento, alle Escort professioniste (non attività occasionale), si attribuisce una partita IVA d’ufficio (ndr codice 93. 29. 90 “Altre attività d’intrattenimento e di divertimento non comuni altrove”) e si calcola il 22% a titolo IVA – l’IRAP è discutibile non trattandosi di attività d’impresa – e sono dovute le imposte sui redditi arretrate.

N. B.  Nell’ipotesi in cui le Escort svolgano anche le attività quali massaggiatrice, hostess e simili ,sarà possibile detrarre le spese e scaricare dalle tasse i costi del materiale utilizzato nell’attività lavorativa “legalmente riconosciuta”.

Attenzione quindi: l’attività di Escort accertata dal giudice di merito è assoggettabile ad IVA, pertanto a seguito di avviso di accertamento sintetico induttivo ai fini IRPEF, oggi chi non pianifica correttamente da punto di vista fiscale la propria posizione, subirà attraverso il Redditometro, rettifiche ai fini IRPEF ed IVA per l’anno in oggetto, con il rischio di estensione dei controlli per gli anni non prescritti.

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L’Escort “occasionale” deve pagare le tasse? Se si, come?

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I proventi dell’attività di meretricio, in una prospettiva di parificazione fiscale rispetto a tutti gli altri contribuenti, sono tassabili, come perentoriamente statuito dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n°22413 del 2016, la quale ha chiarito definitivamente in quale categoria reddituale gli stessi debbano essere correttamente inquadrati ai fini IRPEF e se l’occasionalità delle prestazioni escluda o meno l’assoggettamento ad imposta.  

 

I proventi dell’attività di meretricio, in una prospettiva di parificazione fiscale rispetto a tutti gli altri contribuenti, sono tassabili a prescindere dall’abitualità o saltuarietà della stessa. A consacrare perentoriamente tale principio è stata la nota sentenza della Corte di Cassazione emessa dalla V sezione civile n°22413 in data 4 novembre 2016, la quale ha chiarito definitivamente in quale categoria reddituale gli stessi debbano essere correttamente inquadrati ai fini IRPEF.

Il caso

La vicenda al vaglio della Suprema Corte, riguardava una donna che, malgrado versasse in banca somme elevatissime di denaro (negli oltre 10 conti correnti attivi) e fosse intestataria di diverse unità immobiliari locate e autovetture, conducendo un tenore di vita piuttosto lussuoso, si era limitata a presentare la dichiarazione per una sola annualità.

L’accertamento fiscale a fronte della incongruità della dichiarazione fiscale

Ciò faceva scattare l’accertamento d’ufficio ai sensi dell’articolo 41 D. P. R. 29 settembre 1973 n° 600 da parte dell’Agenzia delle Entrate. In base ai versamenti emergenti dalle indagini sulle movimentazioni bancarie, il Fisco emetteva avvisi di accertamento per gli anni di imposta dal 1996 al 2003, attraverso i quali recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, di redditi diversi per importi annuali oscillanti tra circa 40. 000 e 100. 000 €, oltre al reddito da fabbricati.

Vicenda giudiziaria

La Commissione tributaria regionale rigettava l’impugnazione principale della contribuente, confermando che il reddito da meretricio non costituisce reddito esente o non imponibile e neppure provento da attività illecita, bensì risulta compreso tra i cosiddetti redditi diversi, tassabili a norma degli articoli 6 e 67, lett. L), D. P. R. 22 dicembre 1986, n°917, ergo “redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”

Per la V sezione tributaria della Suprema Corte, il giudice della Commissione Tributaria Regionale ha correttamente confermato la qualificazione reddituale dei redditi de quibus da parte della l’Amministrazione Finanziaria.

Il requisito della occasionalità esclude la tassazione?

Il passaggio focale che dissipa i dubbi sussistenti in merito all’inquadramento ai fini IRPEF dei redditi da prostituzione è quello nel quale la Cassazione conferma l’irrilevanza, ai fini della tassazione, della circostanza che la donna svolgesse attività di prostituzione in forma occasionale, pur avendo clienti abituali. Gli Ermellini hanno sentenziato che l’esercizio del meretricio, “occasione o abituale che sia, genera comunque un reddito imponibile ai fini Irpef, trattandosi in ogni caso di proventi rientranti nella categoria residuale dei redditi diversi prevista dall’articolo 6 comma 1 lett. F) D. P. R. N°917/1986”, motivo determinante ai fini dell’accoglimento del ricorso dell’Amministrazione Finanziaria.

Conclusione

L’attività di prostituzione, astraendo dall’esercizio occasionale ovvero abituale, origina un reddito imponibile ai fini dell’IRPEF atteso che tali introiti sono ricompresi nella categoria residuale dei cosiddetti “redditi diversi”.  La circostanza dell’abitualità rileva per un differente scopo, concernente la sottoposizione di detti proventi anche alle imposte indirette, in conformità al disposto di cui all’art. 5 D. P. R. N. 633/1972, per il quale costituisce esercizio di arti o professioni, soggette all’ IVA (imposta sul valore aggiunto), l’esercizio per professione abituale di qualunque attività di lavoro autonomo.

Quindi il quadro attuale ai fini fiscale è ormai chiaro:

I redditi provenienti da prostituzione non rappresentano:

né reddito esente;
né reddito non imponibile;
neppure provento da attività illecita.

Ma

1) rientrano (salvo prova contraria) tra i “redditi diversi”, assimilabili ai redditi di lavoro autonomo, tassabili ai sensi degli articoli 6 e 67 lettera l) “i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, D. P. R. N. 917/1986;

2) andranno dichiarati quindi nel quadro RL del Modello Unico PF.

Note

Quindi, a prescindere da giudizi etico/morali sull’attività che genera i redditi in oggetto (rilevante come contraria al buon costume), Escort e prostitute devono pagare comunque le tasse, motivo per il quale i giudici hanno parafrasato un’antica espressione attribuita a Vespasiano: “Pecunia non olet”, il denaro non puzza. Pare che l’imperatore romano si sia rivolto in questo modo al figlio che lo accusava di aver messo una tassa sull’urina raccolta nelle latrine gestite dai privati (i “vespasiani” appunto). Una tassazione che generava indubbiamente cospicue entrate per l’Erario.

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