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Contributi a fondo perduto fino a 120.000 euro ad impresa per la valorizzazione di marchi depositati ante 1967 : via alle domande “Bando Marchi Storici” dal 4 aprile 2017

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Le piccole, micro e medie imprese che desiderano valorizzare i marchi d’impresa e collettivi depositati ante 1967 di proprietà o ottenuti in licenza esclusiva, si trovano proprio nel periodo giusto per farlo, potendosi “giocare” un prezioso jolly : il Bando marchi storici 2017 che ha stanziato in totale 4 milioni e 500 mila euro. Ecco una mini guida pratica sui progetti ammessi, imprese beneficiarie e modalità di presentazione della domanda a partire dal 4 aprile.

Le piccole, micro e medie imprese che desiderano valorizzare i marchi d’impresa e collettivi depositati ante 1967 di proprietà o ottenuti in licenza esclusiva, si trovano proprio nel periodo giusto per farlo, potendosi “giocare” un prezioso jolly : il Bando marchi storici 2017 che ha stanziato in totale 4 milioni e 500 mila euro.

Trattasi di un’iniziativa della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo economico (MISE), finalizzata a sostenere la capacità competitiva delle Piccole e Medie imprese, mediante il rilancio e la valorizzazione economica dei marchi storici, (molti dei quali sono stati venduti all’Estero), esaltando la storia e cultura d’impresa del nostro Paese.

Chi può presentare domanda

L’agevolazione riguarda le medie, piccole e micro imprese che abbiano sede legale e operativa in Italia. La domanda può essere presentata:

dal titolare del marchio;

oppure

dal titolare di un accordo di licenza esclusiva e totale per l’uso del marchio.

Progetti ammessi : oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato al rilancio ed alla valorizzazione produttiva e commerciale del marchio anche a livello comunitario e internazionale riguardanti in particolare:

marchi registrati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) con rivendicazione di preesistenza dei marchi registrati presso l’UIBM, che non siano estinti per mancato rinnovo o decadenza, e la cui domanda di primo deposito presso l’UIBM sia antecedente al 1 gennaio 1967;

prodotti/servizi afferenti l’ambito di protezione del marchio stesso, con riferimento alle classi di appartenenza dei prodotti/servizi per le quali è registrato.

Agevolazioni : le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni e di beni strumentali ad uso produttivo correlati alla realizzazione del progetto di valorizzazione del marchio che deve riguardare prodotti/servizi afferenti l’ambito di protezione del marchio stesso con riferimento alle classi di appartenenza dei prodotti/servizi per le quali esso risulta registrato. Fra le attività agevolabili rientrano:

l’estensione del marchio all’estero;

la registrazione del marchio per ulteriori prodotti e servizi;

l’assistenza legale in caso di contraffazione;

le sorveglianze e le ricerche di anteriorità.

Contributo: le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto in conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili per l’acquisizione di servizi specialistici e del 50% per l’acquisto di macchinari, attrezzature e software.

Tetto massimo per il finanziamento: ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto – ognuna di esse – un diverso marchio fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione, per impresa, di Euro 120. 000,00 (centoventimila)

Struttura del progetto

Il progetto di valorizzazione può prevedere due fasi:

Fase 1 (obbligatoria): “Valorizzazione produttiva e commerciale del marchio” prevede agevolazioni per attività volte alla valorizzazione produttiva e commerciale del marchio e dei prodotti/servizi ad esso correlati. L’importo massimo dell’agevolazione è pari a 65. 000 euro.

Spese ammissibili : realizzazione di prototipi e stampi; acquisto di nuovi macchinari e attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali funzionali all’ammodernamento e all’efficientamento produttivo; consulenza tecnica; consulenza specializzata nell’approccio al mercato.

Fase 2 (facoltativa):“Servizi di supporto al rafforzamento del marchio” prevede agevolazioni per attività volte al rafforzamento del marchio, alla sua estensione a livello comunitario, internazionale e all’ampliamento della sua protezione mediante la registrazione in ulteriori classi di prodotti/servizi. L’importo massimo dell’agevolazione è di 15. 000 euro.

Spese ammissibili : consulenza per l’attività di sorveglianza mondiale del marchio; consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione del marchio; consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio; consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio; tasse di deposito e registrazione.

NB Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, una per marchio, fino ad un importo massimo dell’agevolazione di 120. 000 euro per impresa.

Attenzione : data imminente per la presentazione della domanda

Le imprese interessate potranno presentare domanda a partire dalle ore 9:00 del 4 aprile 2017 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, seguendo correttamente la procedura attraverso il form online. Le risorse saranno assegnate con:

procedura valutativa a sportello;

secondo l’ordine cronologico di assegnazione del protocollo.

Per attivare il Bonus marchi storici, essere assistiti serenamente nella vostra progettualità d’impresa o per ricevere una consulenza legale o fiscale – tributaria,

contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52.!

Cinema e spettacolo audiovisivo. Tax Credit 2017 e le altre agevolazioni per le imprese che finanziano e per i produttori: si fa a gara per contendersi incassi elevati e un forte risparmio fiscale

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Lo scenario normativo del cinema e dell’audiovisivo è stato oggetto di un Restyling a decorrere dal 1° gennaio 2017, con la Legge 14 novembre 2016, n. 220. La riforma ha ridefinito gli incentivi e le agevolazioni fiscali e finanziarie a supporto del settore in esame, implementando la disciplina del Tax C<

Lo scenario normativo del cinema e dell’audiovisivo è stato oggetto di un Restyling a decorrere dal 1° gennaio 2017, con la Legge 14 novembre 2016, n. 220. La riforma ha ridefinito gli incentivi e le agevolazioni fiscali e finanziarie a supporto del settore in esame , implementando la disciplina del Tax Credit ed istituendo un piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico.

Ratio: l’ obbiettivo della novella è stimolare gli investimenti lungo la filiera del settore cinematografico ed audiovisivo e valorizzare il ruolo strategico dell’industria cinematografica come veicolo formidabile di formazione culturale e di promozione del Paese all’estero, con uno stanziamento certo di 400 milioni di euro l’anno e fortissime detrazioni fiscali.

Tax Credit

E’ stato previsto un sistema normativo unificato per il Tax Credit, consistente nel riconoscimento di un credito di imposta a imprese che operano o investono nel settore di riferimento utilizzabile in compensazione, senza alcun limite di importo, di debiti fiscali e contributi previdenziali ed assicurativi.

Tax credit esterno: il credito d’imposta è riservato agli investitori “esterni” al settore cinematografico/audiovisivo (già previsto dall’art. 1, comma 325, L. N. 244/2007) che effettuano apporti in denaro nell’ambito di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza agli utili per la “produzione e distribuzione in Italia e all’estero” di opere cinematografiche e audiovisive.

Aliquota applicabile: il credito è attualmente stabilito nella misura massima del 30% dell’apporto. L’aliquota è elevata al 40% nel caso di apporto in denaro effettuato per la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi (di cui all’art. 26, L. N. 220/2016).

Tax credit interno: il credito d’imposta “interno” è attibuito agli operatori della filiera cinematografica ed audiovisiva. E in particolare per:

le società di produzione;

le società di distribuzione;

le imprese d’esercizio cinematografico e per le industrie tecniche e di post-produzione;

il potenziamento dell’offerta cinematografica;

l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici.

NB Il beneficio per i produttori stranieri è fruito indirettamente attraverso le imprese nazionali incaricate di svolgere le specifiche attività di produzione esecutiva e/o post-produzione.

Ulteriori agevolazioni fiscali e finanziarie :

applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) agli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla legge di riforma;

applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti alle operazioni di credito cinematografico e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse;

piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche: stanziati complessivamente € 120 milioni per il quinquennio 2017-2021 per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero in conto interessi, sui mutui o locazioni finanziarie finalizzati alla riattivazione di sale chiuse, realizzazione di nuove sale, aumento del numero degli schermi;

piano straordinario per la digitalizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive: sono stati stanziati complessivamente € 30 milioni per il triennio 2017-2019 per la concessione, alle imprese di post-produzione, di contributi a fondo perduto, ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati

Istruzioni fiscali operative sul credito d’imposta

il credito è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24;

i bonus non sono assoggettati al limite annuale di utilizzo in compensazione (250mila euro);

crediti d’imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari finanziari e assicurativi, sottoposti a vigilanza prudenziale.

oltre al credito d’imposta che “restituisce” immediatamente all’investitore una buona parte del capitale apportato, allo stesso spetta anche una quota di utili derivante dallo sfruttamento economico dell’opera cinematografica grazie alla struttura dell’associazione in partecipazione.

NB L’impatto effettivo del tax credit cinema/audiovisivo, così come riformato dalla Legge di riforma (L. N. 220/2016), dipenderà in larga misura dalle disposizioni attuative con emanazione prevista entro il 30 aprile 2017 che definiranno con precisione anche le relative aliquote.

Attenzione : la convenienza di tale forma di investimento alternativa, va valutata con riferimento a due fattori essenziali:

la capacità fiscale dell’impresa di assorbire il credito fiscale generato dal finanziamento, per evitare di avere un Tax Credit in eccedenza rispetto i debiti tributari e previdenziali dell’anno;

il progetto cinematografico che si intende finanziare in relazione ad una prognosi sugli incassi attendibili.

Le altre news

Contributi selettivi per le promesse del cinema: fino al 18% del nuovo Fondo Cinema è dedicato ogni anno al sostegno di:

Opere prime e seconde

Giovani autori

Start-up

Piccole sale

Contributi a favore dei Festival e delle rassegne di qualità;

Contributi per le attività di Biennale di Venezia, Istituto Luce Cinecittà e Centro sperimentale di cinematografia

Cinema e audiovisivo nelle scuole: il 3% del fondo è riservato ad azioni di potenziamento delle competenze cinematografiche ed audiovisive degli studenti, sulla base di linee di intervento concordate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con il Ministero dell’istruzione e della ricerca scientifica.

Piano nazionale straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Cedibilità crediti d’imposta: le piccole imprese, per le start-up potranno cedere i bonus fiscali alla banche e agli intermediari finanziari, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e l’Istituto per il credito sportivo.

Tax credit per produttori indipendenti: previsto l’ aumento fino al 40% per i produttori indipendenti che distribuiscono il film in proprio e per le imprese esterne che investono in film che accedono ai contributi selettivi

Fondo di garanzia PMI: è stata istituita per l’ accesso al credito da parte degli operatori audiovisivi, con decreto del Mise e del Mibact, una sezione speciale del Fondo di garanzia ( con dotazione iniziale di 5 milioni di euro) per le piccole e medie imprese, dotata di contabilità separata, destinata a garantire operazioni di finanziamento di prodotti audiovisivi.

Incentivi e semplificazioni per chi investe in nuove sale: previsto un Piano straordinario fino a 120 milioni di euro in cinque anni per riattivare le sale chiuse con interventi di ristrutturazione e aprirne di nuove.

Eliminata la “censura di Stato”

Infine, un’altra eccezionale novità è quella per la quale non saranno più le Commissioni Ministeriali a valutare i film, ma si darà il via ad un nuovo sistema di classificazione che responsabilizza i produttori e i distributori cinematografici: in sostanza saranno gli stessi operatori a definire e classificare i propri film arginando l’intervento dello Stato solo per sanzionare eventuali abusi.

Per attivare il Tax Credit e gli altri bonus e agevolazioni fiscali e finanziarie nel settore cinematografico, per richiedere consulenza tributaria e assistenza contrattuale e legale nella vostra progettualità d’impresa,

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Art Bonus 2017 : detrazione fiscale fino al 65 % per chi investe in arte e cultura. La guida pratica con le “istruzioni per l’uso”

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Al fine di promuovere in modo stimolante e proattivo il mondo della cultura e del turismo il D. L. 31. 5. 2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, ha introdotto l’Art bonus, uno strumento che consente di beneficiare di fortissimi incentivi fiscali per chi investe in cultura (su restauri e tutela del patrimonio artistico italiano o per aiutare teatri, istituti culturali, fondazioni liriche), confermato dalla legge di Stabilità 2017 sulla base del successo finora riscosso, soprattutto da parte delle imprese. Ecco la guida pratica con tutte le “istruzioni per l’uso”!

Cos’è e come funziona l’Art Bonus

Al fine di promuovere in modo stimolante e proattivo il mondo della cultura e del turismo il D. L. 31. 5. 2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, ha introdotto l’Art bonus, uno strumento che consente di beneficiare di fortissimi incentivi fiscali per chi investe in cultura (su restauri e tutela del patrimonio artistico italiano o per aiutare teatri, istituti culturali, fondazioni liriche), confermato dalla legge di Stabilità 2016 sulla base del successo finora riscosso, soprattutto da parte delle imprese.

Nel dettaglio, chi eroga donazioni a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano (persona fisica o giuridica) potrà godere una detrazione fiscale del 65% che si traduce in un credito di imposta ripartito in tre quote annuali di pari importo. E’ quindi una misura premiale per tutti quei privati, enti o società che decidono di fare mecenatismo, cioè di effettuare erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo.

Erogazioni liberali che danno diritto alla detrazione fiscale

Si tratta delle donazioni aventi ad oggetto i seguenti interventi:

manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. Musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 ,) delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;

realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

NB La legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilizzato e reso permanente l’ “Art bonus” abolendone i limiti temporali anteriormente fisssati

Chi può ottenere l’Art Bonus

Il credito d’imposta è attribuibile a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo incluse nell’elenco sopra indicato, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.

Come vanno finanziati gli interventi per ottenere l’agevolazione fiscale?

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che (anche) le erogazioni liberali in esame devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

tramite banca (es. Bonifico);

tramite ufficio postale (es. Versamento su conto corrente intestato al beneficiario);

mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, cioè mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Attenzione non possono beneficiare del credito d’imposta le erogazioni liberali effettuate in contanti, in quanto non offrono sufficienti garanzie di “tracciabilità”.

Soggetti esclusi dal bonus

La detrazioni fiscali non possono operare rispetto alle erogazioni liberali effettuate a favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. In tale ipotesi, restano applicabili le disposizioni in vigore già previste dal TUIR.

NB Il Decreto Legge n. 189 2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, ha previsto una deroga per gli immobili di interesse culturale dedicati al culto situati nei comuni colpiti dal terremoto per le donazioni in favore della ricostruzione/restauro dei suddetti edifici, per i quali sarà riconosciuto il credito d’imposta. Leggi il testo dell’Articolo 17 “Art-Bonus” e l’Allegato 1 “Elenco dei comuni colpiti dal sisma”.

Tetti massimi del credito d’imposta

• per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;

• per i soggetti titolari di reddito d’impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d’imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Modalità di fruizione

Soggetti titolari di reddito d’impresa : il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97, a scomputo dei versamenti dovuti. Inoltre in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito;

Persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, fruizione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi.

NB Anche le imprese in perdita fiscale possono ottenere il credito d’imposta, poiché la norma non prevede la determinazione dell’agevolazione su un reddito imponibile positivo.

Attenzione : il credito d’imposta derivante dall’Art Bonus:

non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali;

non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;

non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 61 del TUIR;

non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109 co. 5 del TUIR.

NB Se l’erogazione liberale è destinata ad Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, l’Art Bonus si applica solo se l’erogazione liberale è effettuata per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti.

Codice tributo

Il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta, Art Bonus è 6842 (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 116/E/2014).

Per attivare l’Art Bonus 2017, o se desiderate chiedere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti serenamente step by step nella vostra attività professionale o progettualità d’impresa,

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Qual è il trattamento fiscale IRPEF e IVA dei redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno tutelate dal diritto di autore e come vanno indicati in Unico?

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Con questa guida operativa analizziamo come vanno tassati ai fini IRPEF e IVA quei redditi generati dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno riguardanti scienze, letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, sia per all’autore che per le persone fisiche diverse dall’autore, illustrando come indicarli nel modello Unico 2017.

Concessione in licenza di opere dell’ingegno

Il titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale (sia essa legata alle scienze, alla letteratura, alla musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, ecc), attraverso il “licensing” (concessione in licenza) può decidere di attribuire a terzi lo sfruttamento economico della propria opera, ottenendo come corrispettivo economico canoni periodici (royalties). Quindi l’autore – licenziante dell’opera resta proprietario della stessa e il terzo licenziatario potrà utilizzare l’opera a fini commerciali e/o di lucro.

Lo sfruttamento attraverso la cessione o l’utilizzo del diritto di autore di opere dell’ingegno è disciplinato dalla Legge n. 633/1941, la quale prevede diritto esclusivo dello stesso di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, ex art articolo 12 della citata legge.

Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Tale diritto ha una triplice declinazione:

Diritto di pubblicizzare l’opera;

Diritto di utilizzare economicamente l’opera;

Diritto di rivendicare la paternità dell’opera.

Il diritto di pubblicizzare l’opera e il diritto di utilizzarla economicamente sono diritti patrimoniali disponibili, e dunque possono formare oggetto di cessione, a differenza del diritto di paternità dell’opera che, marcato dal carattere personale, non può mai essere negoziato.

Tassazione fiscale ai fini IRPEF

I proventi percepiti dall’autore dell’opera, a titolo di corrispettivo per la cessione o la concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore, se non sono conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale, ai fini delle imposte sui redditi, sono classificati come redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera b) del DPR n. 917/86). La peculiarità del trattamento fiscale di tali compensi rispetto ai principi generali applicabili ai redditi di lavoro autonomo è quella per la quale, ai fini delle imposte dirette (IRPEF) vengono tassati nel periodo d’imposta i compensi percepiti per lo sfruttamento economico delle opere d’ingegno ridotti delle deduzioni forfettarie, di cui all’articolo 54, comma 8, del DPR n. 917/86.

I compensi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, percepiti da persone fisiche diverse dagli autori sono qualificati e tassati come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, lettera g) del DPR n. 917/86.

Disciplina IVA

Per quanto riguarda il funzionamento dell’imposta sul valore aggiunto, le cessioni effettuate dagli autori o dai loro eredi o legatari sono considerate fuori dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi del articolo 3, quarto comma, lettera a) del DPR n. 63/1972, in base al quale: “non sono considerate prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore effettuate dagli autori”.

NB Nella ricevuta per diritto di autore, dovrà quindi essere riportata l’indicazione: “Operazione fuori campo Iva ai sensi del articolo 3, quarto comma, lettera a) del DPR n. 63/1972”.

Ritenute di acconto

royalty pagate a soggetti residenti: sulla parte imponibile (compenso percepito al netto della deduzione forfettaria spettante) all’atto del pagamento dovrà essere operata una ritenuta d’acconto Irpef del 20% o, nel caso di reddito assimilato, con l’aliquota Irpef secondo lo scaglione di reddito.

royalty pagate a soggetti non residenti : in tal caso si applica una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30%, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese (la ritenuta verrà applicata al 100% dei compensi) ad eccezione dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Come si indicano i compensi in Unico PF

1) L’autore che abbia percepito, nel corso del periodo d’imposta, dei compensi per la cessione o concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore dovrà dichiarare tali compensi nella sezione III del Quadro RL del modello Unico P. F. , al rigo RL25. Su tali proventi spettano deduzioni forfettarie nella seguente misura:

del 25% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età pari o superiore ai 35 anni, alla data di percezione dei redditi dichiarati;

del 40% dei proventi stessi se il beneficiario ha un’età inferiore ai 35 anni.

L’importo della deduzione spettante deve essere indicato al rigo RL29.

2) Le persone fisiche diverse dagli autori, compresi i soggetti che abbiano acquistato i diritti d’autore per successione o donazione, dovranno dichiarare i compensi percepiti al rigo RL13, della sezione II A del Quadro RL. In questo caso il compenso deve essere riportato già al netto della deduzione forfettaria spettante. Nessuna deduzione si applica gli acquirenti a titolo gratuito.

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Il collezionista che detiene illecitamente opere d’arte all’estero, come può regolarizzare la propria posizione con il Fisco? Voluntary Disclosure, interposizione di società e termine di adesione

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Un collezionista che ha trasferito all’Estero le opere d’arte acquistate senza dichiararle al Fisco, per sottrarle a tassazione, come può sanare la propria posizione e mettersi al riparo dalle gravi conseguenze fiscali e penali? E in caso di interposizione di società cosa accade? La Voluntary Disclosure e termine finale per aderire nel 2017.

Quesito

Un collezionista che ha trasferito all’Estero le opere d’arte acquistate senza dichiararle al Fisco per sottrarle a tassazione, come può sanare la propria posizione e mettersi al riparo dalle gravi conseguenze fiscali e penali?

Risposta

Lo strumento ad hoc in questi casi è la Voluntary Disclosure (o “collaborazione volontaria”) ex L. 186/2014 in vigore dal 1° gennaio del 2015, ideata per rafforzare la compliance tra contribuenti e fisco strumento e contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale che consente ai contribuenti che detengono illecitamente attività finanziarie o patrimoniali all’estero di regolarizzare la propria posizione. Ciò attraverso la denuncia spontanea all’Amministrazione finanziaria della violazione degli obblighi di monitoraggio ed il pagamento delle relative imposte e le sanzioni in misura ridotta. Per quanto riguarda il mondo dell’arte, rientrano in tale casistica le opere detenute all’estero che dal 2009 avrebbero dovuto essere indicate nel quadro RW del modello Unico persone fisiche.

NB Questa opportunità si traduce in una vera e propria necessità per il collezionista che intenda alienare in un futuro le opere detenute all’estero, posto l’obbligo di effettuare transazioni finanziare trasparenti al fine di non incorrere in pesanti sanzioni e possibili sospetti di riciclaggio.

L’adesione alla voluntary disclosure è consentita se l’opera è stata acquistata da società all’estero?

La risposta a tale quesito è positiva sulla base di una specifica circolare dell’Agenzia delle Entrate (10/E del 13 marzo 2015)la quale ha disposto che l’interposizione di società estere non fa venir meno la possibilità di aderire alla procedura, tuttavia, specie in questi casi, è quanto mai necessario capire chi sia il reale proprietario dell’opera e valutare se la stesso non sia localizzato in un paradiso fiscale (cd. Paesi black list), pena il raddoppio delle sanzioni”.

Termine di scadenza per aderire

Attenzione La domanda di voluntary disclosure, con il nuovo modello 2017 approvato dall’Agenzia delle Entrate, dovrà essere compilata ed inviata dal 7 febbraio con termine ultimo di scadenza fissata al 31 luglio 2017 (art. 7 del Decreto Fiscale 193/2016)

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Redditometro e Spesometro per i collezionisti d’arte e termini imminenti di scadenza aprile 2017

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Con questa guida analizziamo la deducibilità fiscale delle spese da acquisto di opere d’arte da parte di persona fisica non imprenditore e gli strumenti del Fisco volti a monitorare e accertare le “movimentazioni economiche” relative alla compravendita di tali beni, al fine di arginare fenomeni di evasione fiscale: redditometro e spesometro, ricordandone le scadenze imminenti di aprile 2017.  

Deducibilità fiscale dell’acquisto di opere d’arte per il soggetto persona fisica

L’acquisto di opere d’arte, d’antiquariato o da collezione dal soggetto privato non imprenditore non genera alcun tipo di deducibilità fiscale in capo all’acquirente. Questo perché, lo stesso non agisce nell’ambito di una attività professionale o imprenditoriale commerciale generatrice di reddito al quale possa ricollegarsi un’ agevolazione relativa all’acquisto di beni artistici.

Attenzione : al pari delle altre risorse e beni indice di capacità contributiva, anche l’acquisto di opere d’arte viene “monitorato” ai fini della verifica della capacità reddituale e di spesa del contribuente,

Il redditometro “dell’arte” : cos’è e come funziona

Il redditometro, congegnato nell’orbita della lotta all’evasione fiscale, è uno strumento di accertamento sintetico induttivo basato sul principio della proporzionalità tra la spesa e il reddito prodotto, utilizzato per effettuare un esame delle eterogenee manifestazioni di capacità contributiva dei cittadini, volto al controllo ed accertamento delle frodi fiscali. Tale principio viene, di fatto, utilizzato per determinare il reddito attribuibile alla persona fisica, analizzandone il tenore di vita attraverso una più diretta analisi delle manifestazioni di capacità contributiva.

Nel “nuovo redditometro”, sono oggetto di valutazione spese e consumi per circa un centinaio di voci, effettuati raggruppati undici aree merceologiche. Il controllo incrociato delle voci di spesa rappresentative con le dichiarazioni fiscali presentate consentirà di valutare la coerenza tra uscite ed entrate del soggetto, con la precisazione che non solo le risultanze documentali dei dati di spesa potrebbe far scattare un accertamento in caso di divergenza di valori (come detto scostamenti superiori al 20% e a 12mila euro l’anno), ma anche una semplice presunzione basata sulle medie Istat sarà sufficiente a tal fine.

Con riferimento all’area investimenti rientrano espressamente gli oggetti d’arte e di antiquariato mentre, nella categoria dei consumi rientrano beni di argenteria, gioielli e orologi.

Il contribuente conserva comunque il diritto al contraddittorio al fine di poter dimostrare che la “differenza di reddito” accertato quale surplus , derivi da redditi esenti o soggetti a imposte sostitutive o a ritenute alla fonte a titolo di imposta.

NB quindi al contribuente che si accinge ad acquistare un bene artistico è consigliabile effettuare una valutazione preventiva della propria “capienza” reddituale annua e , in alternativa,acquisire e conservare tutta la documentazione utile a provare che il prezzo pagato per l’opera d’arte sia derivante da disinvestimenti o finanziamenti.

Spesometro dell’arte : attenzione alle imminenti scadenze del 10 e 20 aprile 2017

Lo spesometro è uno strumento complementare e integrativo rispetto al redditometro che consente al Fisco di controllare le spese effettuate dai singoli cittadini, siano essi titolari o meno di partita Iva. A partire dall’esercizio 2012, per qualsiasi spesa di qualunque importo, il venditore (e quindi anche l’antiquario o il mercante d’arte o la casa d’aste) soggetto passivo IVA, è obbligato per legge a registrare il codice fiscale dell’acquirente e a comunicare i dati dell’acquisto per via telematica all’Agenzia delle Entrate per le operazioni rilevanti ai fini IVA superiori a 3. 600 euro e le fatture emesse, ricevute e note di variazione ed i versamenti periodici IVA. Le informazioni acquisite confluiscono in una banca dati unica che analizza tutte le spese relative a ogni singolo codice fiscale e, uno speciale algoritmo informatico farà scattare l’accertamento fiscale induttivo a carico di tutti i soggetti che hanno effettuato spese superiori al reddito dichiarato, cioè al tenore di vita economico e fiscale che appare formalmente all’Amministrazione finanziaria.

Attenzione : occorre monitorare i termini di scadenza dello spesometro 2017 e cioè :

10 aprile spesometro annuale per i contribuenti IVA mensili;

20 aprile spesometro annuale per i contribuenti IVA trimestrali.

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Il collezionista che vende occasionalmente on – line (su ebay, o su aste on line et similia) opere d’arte, deve dichiarare al Fisco i proventi incassati? Se si, come verranno tassati?

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Se il collezionista vende occasionalmente on – line, senza svolgere formalmente E – Commerce, opere d’arte appositamente acquistate, cosa succede a livello fiscale? Sarà soggetto ad avvisi di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria se non dichiara al Fisco i relativi proventi incassati?

Quesito

Se il collezionista vende occasionalmente on – line, senza svolgere formalmente E – Commerce, opere d’arte appositamente acquistate, cosa succede a livello fiscale? Sarà soggetto ad avvisi di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria se non dichiara al Fisco i relativi proventi incassati?

Analisi

La vendita di opere d’arte, preventivamente acquistate, mediante canali telematici in modo occasionale (ebay, aste on line, ecc. ) configurerebbe un’attività di carattere imprenditoriale commerciale con le relative conseguenze dal punto di vista fiscale. I proventi generati da tali operazioni, sebbene sporadiche, di compravendita, non sarebbero tassabili come redditi d’impresa ma, in quanto sorrette da un intento speculativo configurerebbero reddito diverso derivante da attività commerciali non esercitate abitualmente (in quanto ivi ricomprese anche quelle legate all’intermediazione nella circolazione dei beni ex art. 2195 Cod. Civ. ). Si è quindi in presenza di operazioni di natura commerciale “occasionali” da ricondurre nel disposto dell’art. 67, lett i) del Tuir.

Si evidenzia al riguardo che, per la Corte di Cassazione e la prassi dell’amministrazione finanziaria, affinché ricorra la figura dell’imprenditore commerciale non è necessario che “la funzione organizzativa dell’imprenditore costituisca un apparato strumentale fisicamente percepibile, poiché quest’ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari, sicché la qualifica di imprenditore deve essere attribuita anche a chi utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi. E’, poi, del tutto irrilevante che l’esercizio dell’impresa si esaurisca in un singolo affare, poiché anche il compimento di un unico affare può costituire impresa quando implichi l’esecuzione di una serie coordinata di atti economici”.

Soluzione

Il collezionista privato che investe capitali, al fine di svolgere attività di vendita on line ,ad esempio su e – bay o aste on line, di oggetti di antiquariato o d’arte, anche acquistati a distanza di un considerevole lasso di tempo rispetto alla operazione di cessione, disponendo di un apparato organizzativo “virtuale” sarà soggetto passibile di imposta per il Fisco e ed i proventi incassati anche se “occasionalmente “ saranno tassati come redditi diversi ex art 67 lettera i) del tuir.

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Vendita di opere d’arte ricevute in eredità o donazione: il collezionista deve pagare le imposte sui guadagni incassati? Se si, quando?

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La vendita di beni d’antiquariato o altre opere d’arte, ricevuti in eredità, da parte di un collezionista d’arte privato, costituisce reddito d’impresa tassabile ex art 55 TUIR? Quando il soggetto che non dichiara i relativi proventi, potrà essere destinatario di avvisi di accertamento legittimamente emessi dal Fisco per il recupero delle imposte non versate?  

Quesito

La vendita di beni d’antiquariato o altre opere d’arte, ricevuti in eredità, da parte di un collezionista d’arte privato, costituisce reddito d’impresa tassabile ex art 55 TUIR? Quando il soggetto che non dichiara i relativi proventi, potrà essere destinatario di avvisi di accertamento legittimamente emessi dal Fisco per il recupero delle imposte non versate?

Analisi

In linea preliminare, ai fini di un corretto inquadramento del trattamento fiscale applicabile , occorre delineare una distinzione tra :

vendita di opere d’arte o d’antiquariato da parte di un soggetto privato, qualificabile come “collezionista” svolta in modo occasionale, non sorretta da uno scopo speculativo quindi non volto alla realizzazione di un profitto. Se quindi il collezionista si limita ad operare come “mercante d’arte”, i corrispettivi incassati non saranno passibili di tassazione come nell’ipotesi in cui un privato venda opere d’arte ricevute in successione o donazione. L’irrilevanza fiscale ricorre indipendentemente dall’ammontare degli introiti, sia nel caso di vendita ”in blocco” con un unico atto, sia se “frammentata” in tempi diversi anche nei confronti di più acquirenti sempre a condizione che manchi sistematicità ed una seppur minima organizzazione imprenditoriale.

cessione di opere artistiche integrante invece un’attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi ed esercitata in maniera organizzata (cioè attraverso una struttura “eteroorganizzata”), economica (cioè con modalità che consentono quantomeno la copertura dei costi) e professionale (ossia in maniera abituale e non occasionale), i relativi proventi potrebbero essere tassabili ex art. 55 del TUIR come redditi d’impresa.

NB in tal caso, se il Fisco volesse qualificare l’attività come imprenditoriale sarebbe tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 2082 c. C.

Attenzione : né il numero delle operazioni compiute, né l’ammontare delle stesse risultano essere rilevanti ai fini dell’assoggettamento a tassazione dei proventi realizzati, perché ciò che rileva sono il modus operandi e le finalità concretamente perseguite.

Questo significa che gli obblighi relativi agli adempimenti di natura formale (contabili e fiscali) scattano se l’attività è posta in essere in via professionale ed abituale: ne rappresentano elementi sintomatici la regolarità, la sistematicità e la ripetitività con cui il soggetto realizza atti economici finalizzati al raggiungimento di uno scopo.

Soluzione

Il collezionista privato che vende con operazioni “isolate” opere artistiche ricevute in successione o donazione non dovrà dichiarare i relativi proventi ( anche se elevati) come redditi d’impresa quindi potrà fondatamente ricorrere avverso eventuali avvisi di accertamento dell’agenzia delle Entrate riferiti a tali entrate reddituali.

Non è qualificabile come imprenditore commerciale chi acquista e/o vende opere d’arte oppure oggetti d’antiquariato per incrementare la propria collezione al fine di goderne liberamente senza essere mosso dalla finalità principale di realizzarne un guadagno.

Lo stesso principio si applica nel caso di dismissione di una collezione, ancorché realizzata in più atti effettuati in tempi diversi. La stessa amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 5/2001, ha escluso che la rivendita di beni ricevuti a titolo di liberalità possa qualificarsi come attività commerciale sia pure occasionale in base al presupposto che non sia ravvisabile “l’elemento dell’intermediazione nello scambio dei beni ma una semplice operazione di dismissione patrimoniale”.

NB L’esclusione della tassazione non viene meno se un’operazione possa generare un profitto qualora questo non fosse originariamente voluto e se, soprattutto, il soggetto agente non risulti dotato di un’organizzazione imprenditoriale.

La risposta al quesito è supportata dalla giurisprudenza tributaria nei seguenti termini:“La compravendita di opere d’arte di un collezionista non configura attività d’impresa e quindi non è soggetta a tassazione”. Così ha statuito la Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale, con la sentenza n. 826/31/16 del 21/01/2016 ha escluso, con riferimento ad un contribuente pensionato destinatario degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per il recupero Irpef, Iva, Irap e contributi Inps, la parallela realizzazione di attività imprenditoriale, difettando i requisiti ex art 2082 del c. C. Che presuppongono a tal fine la professionalità e la specifica organizzazione economica.

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Opere d’arte e reddito di lavoro autonomo. IRPEF, IVA e il “regime del margine” per i commercianti ambulanti

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Con questa guida operativa analizziamo la rilevanza fiscale delle spese e dei proventi derivanti rispettivamente dall’acquisto e dalla cessione di opere d’arte nell’ambito del reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF ed esaminiamo altresì il funzionamento dell’IVA e lo speciale “regime del margine” che, per chiunque desideri cimentarsi nella commercializzazione di questa tipologia di beni è assolutamente necessario conoscere soprattutto per chi è commerciante ambulante.

Acquisto di opere d’arte e deducibilità

In materia reddito di lavoro autonomo professionale, a differenza della qualificazione delle opere d’arte ai fini del reddito d’impresa, esistono specifiche norme concernenti l’acquisto e la cessione di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione. In primis, l’art. 54, comma 5 del TUIR prevede che debbano essere “comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione…”.

Le spese di rappresentanza, con riferimento alla categoria reddituale in esame, sono deducibili nel limite dell’1% dei redditi percepiti dal professionista nel corso del periodo d’imposta di riferimento.

In applicazione del principio tributario dell’onere della prova, tali spese dovranno essere adeguatamente documentate.

Rilevanza fiscale della vendita di opere d’arte dal professionista

In linea di principio, i beni strumentali acquistati nell’ambito dell’attività professionale e poi ceduti a titolo oneroso, concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio sotto forma di emersione di plusvalenze imponibili o minusvalenze deducibili.

Tuttavia, l’art. 54, comma 1-bis del Tuir sottrae a questa regola gli oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione. Ciò significa che le plusvalenze e le minusvalenze prodotte dalla cessione di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, non saranno imputati ai fini del calcolo del reddito di lavoro autonomo professionale neanche se:

sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalita’ estranee all’arte o professione.

IVA e regime del margine

La vendita di un’opera da parte di una galleria avviene sulla base di un mandato (senza rappresentanza) che l’artista sottoscrive in favore della prima la quale, agendo come “mediatore culturale” non diventa mai proprietaria dell’opera ma, nel momento in cui la vende a un collezionista, incasserà il prezzo finale retrocedendolo poi all’autore dell’opera al netto della commissione.

Ai fini degli adempimenti IVA, occorre procedere alla corretta fatturazione per la definizione della provenienza e la certificazione del valore d’acquisto.

Le cessioni di opere d’arte, scontano aliquote differenti : l’aliquota ordinaria fissata al 22% viene ridotta al 10% se il cedente è l’artista stesso.

Per identificare il corretto funzionamento dell’imposta sul valore aggiunto , occorre far riferimento alla tabella prevista dall’art. 36, comma 1 del D. L. N. 41/1995 che disciplina il cd. “regime del margine”, regime speciale Iva applicabile al commercio di beni mobili usati, opere d’arte e d’antiquariato.

Trattasi di un regime alternativo introdotto nel nostro ordinamento per evitare la doppia tassazione sui beni rispetto ai quali il rivenditore ha corrisposto un prezzo per il quale non abbia potuto portare in detrazione l’IVA. Tale regime si applica agli oggetti d’arte (e ai beni usati) acquistati da privati (ma anche direttamente dall’autore o dai suoi eredi che non siano soggetti IVA) e rivenduti da chi ne esercita il commercio per professione abituale.

Tale particolare regime è caratterizzato da tre diverse metodologie di calcolo potenzialmente applicabili in base alla convenienza.

Il regime analitico : per ogni singola operazione, la base imponibile per il calcolo dell’IVA, è costituita dalla differenza (il margine) tra il prezzo di vendita comprensivo dell’IVA e quello di acquisto, certificato da un documento contabile, inclusivo delle eventuali spese accessorie (resta ferma la possibilità di optare per l’applicazione del regime ordinario dell’IVA). L’iva viene in questo caso calcolata solo quando si ha un differenziale positivo; se lo scarto è negativo, il margine viene considerato “zero” e quindi l’imposta si annulla. In questo regime rientrano tutti i soggetti che effettuano vendite di beni usati anche se non in maniera abituale e continuativa.

Il regime forfettario è il regime applicabile a chi commercia beni usati in forma esclusivamente ambulante, oppure oggetti d’arte per i quali il prezzo di acquisto manca o non è determinabile o è irrilevante; : il margine su cui viene individuata l’imposta è calcolato mediante l’applicazione di una percentuale predeterminata sul prezzo di vendita, nel primo caso pari al 50% e nelle altre ipotesi uguale al 60%.

Il regime globale (applicabile solo ad alcune specifiche attività di commercio non esercitate da ambulanti tra cui francobolli, monete o altri oggetti da collezione e qualsiasi bene con costo inferiore a € 516,46). Qui, secondo uno schema più semplice, la determinazione del margine avviene con riferimento alle cessioni e agli acquisti considerati globalmente nel periodo mensile o trimestrale e non sulla base delle singole operazioni effettuate.

Il regime del margine è ulteriormente soggetto ad applicazioni differenti a seconda che la vendita avvenga con l’intermediazione di una galleria o di una casa d’aste.

NB L’applicazione del regime speciale IVA prevede l’ indetraibilità per tutti gli acquisti sia nazionali che intracomumitari.

I soggetti che aderiscono a tale regime:

devono indicare in fattura che si tratta di cessione di beni ai sensi dell’art. 36 del DL 41/1995

sono obbligati ad indicare il corrispettivo comprensivo dell’imposta.

L’opzione per uno dei metodi margine sopra illustrati, ha in genere durata minima di tre anni e va espressa nel quadro VO del Modello Iva in Unico.

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Acquisto e cessione di opere d’arte da parte di aziende : come vanno contabilizzate in bilancio e quando generano reddito d’impresa ?

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Acquisto e Cessione opere d'arte da parte di Aziende
Illustration of the empty interior room

Se un’impresa acquista o vende opere d’arte, come dovrà inserire in Bilancio le stesse e, soprattutto, le relative spese e i guadagni rileveranno ai fini deducibilità e della imponibilità fiscale come redditi d’impresa? Se si quando?

La materia relativa all’acquisto e alla vendita degli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione non risulta disciplinata da norme specifiche in ambito di redditi d’impresa, pertanto occorrerà procedere ad una ricostruzione dei principi applicabili attraverso le regole generali sull’imponibilità e la deducibilità dei componenti di reddito.

Collocazione in bilancio delle opere artistiche

Al fine di comprendere la contabilizzazione in bilancio dei beni in esame, malgrado la mancanza di espressi riferimenti in merito, occorrerà distinguere tra:

imprese che commercializzano le opere d’arte come attività prevalente/principale : in tal caso i beni artistici rientreranno nella valutazione delle rimanenze di magazzino, come beni merce la cui compravendita rappresenta l’attività principale dell’impresa e ai fini della valorizzazione sarà applicato il criterio relativo al costo specifico d’acquisto (costo storico)

imprese che detengono tali beni a scopo di trarne le pertinenti utilità nel lungo periodo cioè dispongono di tali beni in funzione della rappresentanza, lustro e all’importanza che tali risorse sono suscettibili di conferire nei luoghi di allocazione: qui, difettando l’attività tecnica commerciale di compravendita di tali opere, le stesse saranno indicate in bilancio tra le immobilizzazioni non ammortizzabili perché, al contrario di ciò che presuppone un piano di ammortamento, l’opera incrementa il suo valore con il passare del tempo in relazione alla sua unicità, alla notorietà dell’artista, a ritocchi di restauro e simili.

NB Ai fini della corretta rappresentazione contabile occorre allocare tali immobilizzazioni in modo specifico sotto una voce aggiuntiva, inserita in applicazione dell’art 2423-ter all’interno della struttura dei documenti che compongono il bilancio.

Acquisto di opere d’arte e reddito d’impresa

La questione relativa alla deducibilità dei costi di acquisizione degli oggetti d’arte non è stata risolta ancora in modo univoco in punto di reddito d’impresa. Occorrerà riprendere la precedente distinzione e quindi:

impresa che commercializza opere d’arte come attività principale: le relative spese d’acquisto saranno iscritte tra le rimanenze come bene merce e concorreranno alla formazione del reddito d’impresa ex art 92 del TUIR rilevando nell’esercizio come variazione di quelle finali rispetto a quelle iniziali

impresa che non commercializza le opere d’arte come attività d’impresa: è qui che trattamento fiscale risulta non lineare In tale ipotesi per valutare la deducibilità dei costi delle opere d’arte, occorrerà verificare in primis il requisito dell’inerenza richiesto dall’art. 109 TUIR sulla base della natura del bene e del rapporto tra l’ammontare del costo storico e del volume d’affari dell’attività concretamente esercitata. Inoltre come sopra anticipato , data la particolare tipologia di beni, non potrà trovare applicazione l’ art 2426 n 2) Codice Civile ( cespite non ammortizzabile)

NB ciò trova conferma in quanto asserito dal Comitato Consultivo per le norme antielusione del 14 ottobre 2005, n. 29 : “l’acquisto di una scultura di ingente valore da adibire ad arredo di un immobile non costituisce un bene ammortizzabile e il relativo costo non può essere quindi dedotto ex art. 102 Tuir. ” Tale soluzione trova un granitico supporto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione con la sentenza del 13 ottobre 2006, n. 22021 in relazione all’acquisto di quadri da parte di un albergo come arredo per i propri ambienti.

Tuttavia lo stesso comitato consultivo per le norme antielusione, con il successivo parere del 5 maggio 2008, n. 8, si è espresso in favore dell’ammortamento dell’acquisto di un’opera d’arte.

In realtà non si tratta di pareri contraddittori perché, secondo la prevalente dottrina formatasi sul punto, il criterio da seguire per l’ammortamento di opere d’arte acquistate in regime d’impresa, varia in relazione al valore artistico del bene.

Gli oggetti d’arte con moderato valore artistico valutabili come semplici arredi sarebbero ammortizzabili e deducibili dal reddito d’impresa;

Le opere d’arte caratterizzate da ingente valore artistico non sono ammortizzabili;

Le spese sostenute per l’acquisto di opere d’arte costituirebbero spese di rappresentanza (Circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009) solo se contraddistinte da finalità tipicamente promozionali, collegate a generare un ritorno economico.

Vendita di opere d’arte da parte dell’impresa

Anche al fine di inquadrare il trattamento fiscale delle cessioni di opere artistiche da parte dell’impresa occorre focalizzare la distinzione tra quelle che sono oggetto di attività d’impresa e quelle che non lo sono :

  • commercializzazione come attività d’impresa principale la cessione di tali beni produrrà ricavi ex art. 85 co. 1 del Tuir.
  • scambio di opere d’arte come attività non imprenditoriale: la cessione di tali beni in questo caso, genererà plusvalenze imponibili ex art. 86 co. 1 del Tuir (o minusvalenze deducibili). Determinate come differenza tra prezzo di vendita dell’opera d’arte, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il costo non ammortizzato dei beni medesimi.

NB Se i beni siano posseduti da minimo tre esercizi, sarà possibile frazionare la plusvalenza in un massimo di cinque esercizi.

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