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L’istanza di pagamento rateale costituisce acquiescenza e rinuncia al ricorso? Quali sono i riflessi processuali e/o amministrativi ? Le risposte della Cassazione

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Se un contribuente chiede il pagamento rateizzato delle imposte, ciò equivale a prestare acquiescenza? In tal caso e nell’ipotesi di riconoscimento espresso del debito, il contribuente decade dal diritto di impugnare  l’atto di accertamento? Risolviamo i quesiti formulati  alla luce dell’ultima sentenza della Cassazione del 17 febbraio 2017 puntualizzando anche i risvolti a livello processuale /amministrativo.

Quesiti

1.        Se un contribuente chiede il pagamento rateizzato delle imposte, ciò equivale a prestare  acquiescenza?

2.        In tal caso e nell’ipotesi di riconoscimento espresso del debito, il contribuente decade dal diritto di impugnare  l’atto di accertamento?

Orientamento della Corte di Cassazione – sezione Tributaria 2017

I quesiti posti sono stati risolti dalla Cassazione Tributaria   con la recente sentenza n° 3347/17 (depositata in data 17. 02. 2017) nei seguenti termini:

punto sub 1 : la rateizzazione chiesta dal contribuente (presso l’Ente della Riscossione) non costituisce acquiescenza.

Nella particolare fattispecie, il giudice di legittimità ha affermato che il contribuente avrebbe potuto  avanzare la volontà di pagare ratealmente “al solo scopo di evitare il fermo amministrativo del veicolo di proprietà”, pertanto ai soli scopi cautelativi.

Ne deriva che il pagamento della cartella non può considerarsi riconoscimento del debito, poiché tale atto non solo deve provenire dal soggetto che abbia poteri dispositivi dello stesso [Agenzia delle Entrate, Inps, Inail], ma anche e soprattutto deve manifestare, in modo chiara ed univoca, l’intenzione ricognitiva del diritto altrui.

punto sub 2 : costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamento domande di rateizzazione o altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.  

Il contribuente può in ogni caso rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma per fare ciò è necessario che concorrano due requisiti:

che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci.

 Soluzione

La rateizzazione chiesta dal contribuente sulla cartella di pagamento non costituisce acquiescenza alla pretesa erariale e, conseguentemente, non rappresenta una manifestazione di rinuncia al ricorso. Il diritto di impugnazione dell’atto impositivo “sopravvive”  anche nell’ipotesi in cui il riconoscimento del debito fosse stato manifestato in modo espresso.

Quali sono i riflessi  ambito processuale e/o amministrativo?

Fermo restando il diritto del contribuente a contestare la mancata notifica della cartella rateizzata e/o l’intervenuta prescrizione del credito erariale mediante  l’impugnazione del ruolo, l’interessato potrà far valere la tesi circa il “disconoscimento” del debito per effetto del rateizzo, richiamando l’art. 8, comma 4 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n° 212/2000).

La norma prevede infatti che “l’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare […] quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata”; quindi il contribuente ha sempre il diritto di contestare la sussistenza di un debito fiscale, indipendentemente dal pagamento effettuato in modalità rateale.

Questo significa che,  in caso di esito positivo del ricorso tributario, l’interessato avrà  diritto al rimborso ai danni dell’Erario che  ha indebitamente riscosso quei crediti  dichiarati successivamente come inesistenti da parte della Commissione Tributaria.

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Rottamazione cartelle Equitalia 2017 prorogata al 21 aprile. Come aderire, istruzioni sul pagamento rateale e statistiche sulle istanze presentate.

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I contribuenti che non hanno fatto in tempo ad aderire alla sanatoria Equitalia entro il 31 marzo 2017, possono tirare  un sospiro di sollievo perché con il Decreto Legge n 36/2017  tale termine è stato ufficialmente prorogato “in extremis”  al 21 aprile. Vediamo con questa guida in pillole come funziona la “definizione agevolata delle cartelle”, come aderire, e come e  in quali percentuali sono ripartite le rate se non si sceglie il pagamento in un’unica soluzione.  

Proroga ufficiale al 21 aprile 2017 per il “condono fiscale”

I contribuenti che non hanno fatto in tempo ad aderire alla sanatoria Equitalia entro il 31 marzo 2017,  possono tirare  un sospiro di sollievo perché, posta la straordinaria necessità ed urgenza riguardante tale definizione agevolata,   con il Decreto Legge n 36/2017 del 27 marzo entrato in vigore il 29 marzo e  collegato alla Legge di stabilità 2017, tale termine è stato ufficialmente prorogato “in extremis”  al 21 aprile, concedendo così la possibilità a qualsiasi soggetto passivo d’imposta  (sia persona fisica, che società) di definire in via agevolata le somme iscritte a ruolo da parte di pubblici Uffici in ruoli “affidati” agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2016 (compresi gli avvisi di accertamento esecutivi).  

In sintesi, con la presentazione dell’istanza ( che  riguarda  tutti i debiti erariali, senza distinzione di ente impositore ed  include la “rinuncia alle liti”), il   contribuente potrà “chiudere il conto in sospeso” con il Fisco  versando    solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, evitando così il pagamento de le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.  

Modulo per aderire

Per aderire alla definizione agevolata è necessario compilare il modulo DA1  in ogni sua parte. Come sopra precisato, il  termine ultimo di adesione è il 21 aprile 2017.

NB : se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di “proposte di accordo o del piano del consumatore”, come previsto dal Decreto (art. 6 commi 9-bis e 9-ter del Dl n. 193/2016, modificato dalla Legge n. 225/2016), è necessario utilizzare lo specifico Modulo – DA2.

Attenzione : è stato segnalato che  l’attenzione degli uffici dell’Amministrazione finanziaria  si è concentrata su 502 mila istanze presentate fino al 23 marzo scorso e perché 25mila sono state rispedite ai mittenti per meri errori formali!

Le rate: come e  in quali percentuali vanno pagate?

L’importo determinato può essere pagato dilazionandolo in 5 rate sulle quali dal 1 agosto 2017 sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo, fermo restando che:

il 70% dell’importo complessivamente dovuto deve essere versato nel 2017,
il restante 30% deve essere versato nell’anno 2018.

Ecco nel dettaglio  come sono ripartite  le rate:

rata luglio 2017 – 24% del dovuto,
rate settembre e novembre 2017 – ciascuna 23%,
rate aprile e settembre 2018 – ciascuna 15%.

NB Si ricorda che è possibile “rottamare” le cartelle di Equitalia, gli avvisi di addebito INPS e lingiunzione fiscale per gli enti locali, mentre per le multe stradali il beneficio è limitato.

Curiosiamo un po’ sulle  statistiche.

Si evidenzia che, come emerge dai dati statistici ufficiali, tale strumento agevolativo sta risultando particolarmente appetibile  per  i “grandi debitori”. Infatti quasi il 55% degli introiti ottenuti dal concessionario proviene da soggetti con debiti superiori ai 100 mila euro. Una percentuale cresciuta sia rispetto al 2015 (53,8%) che sul 2014 (51,3%).

In riferimento  alle istanze già analizzate, emerge che il 70% dei carichi indicati sono relativi all’agenzia delle Entrate il 20% all’Inps, il 3% a Comuni e aziende di servizi comunali e il restante 7% alle altre Agenzie fiscali (agenzia delle Dogane e dei Monopoli, agenzia del Demanio), Inail, ministeri, prefetture, ordini professionali, casse di previdenza, Camere di commercio, Regioni eccetera».

I contribuenti hanno scelto il pagamento in forma rateale nel 73% delle circa 600 mila istanze presentate a Equitalia, mentre il versamento in un’unica soluzione nel 27%. In particolare, chi ha scelto il pagamento dilazionato, in nove casi su dieci ha optato per il numero massimo di rate, ossia 5 con ultima scadenza a settembre 2018.

 

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Se l’accertamento con adesione fallisce, il contribuente potrà prestare acquiescenza? Il caso pratico

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Tizio, a seguito della notifica di un avviso di accertamento,  propone istanza di accertamento con adesione ma, nell’impossibilità di definire un accordo con l’agenzia delle Entrate, viene emesso un verbale negativo. Tizio, per far valere le proprie ragioni verso il Fisco, dovrà presentare ricorso tributario oppure potrà  avvalersi dello strumento dell’acquiescenza,  potendo così ottenere  la riduzione delle sanzioni senza sobbarcarsi i costi del contenzioso tributario?
 

Il caso

Tizio, a seguito della notifica di un avviso di accertamento,  propone istanza di accertamento con adesione ma, nell’impossibilità di definire un accordo con l’agenzia delle Entrate, viene emesso un verbale negativo.

Quesito

Tizio, per far valere le proprie ragioni verso il Fisco, dovrà presentare ricorso tributario oppure potrà  avvalersi dello strumento dell’acquiescenza,  potendo così ottenere  la riduzione delle sanzioni senza sobbarcarsi i costi del contenzioso tributario?

Agenzia  delle Entrate e Cassazione Tributaria a confronto

A)    Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/2012, al contribuente è consentito presentare domanda di adesione, beneficiare della proroga del termine di 90 giorni e in un secondo momento, qualora non si raggiunga un accordo, fruire (entro il termine per il ricorso, compresa la sospensione) della riduzione  delle sanzioni a 1/3.

Quindi secondo l’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria, il contribuente potrà, nell’ipotesi di esito non positivo dell’accertamento con adesione, prestare acquiescenza fruendo comunque dell’alleggerimento del carico sanzionatorio.

B)    La Corte di Cassazione Tributaria con la sentenza n. 12006/15 ha definitivamente precisato l’alternatività degli strumenti fornendo una puntuale disamina della diversa natura e finalità delle norme istitutive di questi, richiamando anche un precedente orientamento (Cass. 1839/2010) in cui veniva affermato che: “in tema di accertamento per adesione, il D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6 consente al contribuente di chiedere all’Ufficio la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione, ma la scelta di invitarlo ad aderire alla definizione transattiva e di fissarne il contenuto è riservata all’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, qualora la stessa ritenga di non addivenire all’accordo, non spetta la riduzione delle sanzioni” .

In particolare,  la Suprema Corte ha statuito che :

a)      con l’istanza di accertamento con adesione il contribuente non presta affatto acquiescenza rispetto alla pretesa fiscale, sicché gli viene consentito, in caso di mancato accordo con l’Ufficio, di contestarla successivamente, perdendo ovviamente il beneficio della riduzione delle sanzioni.  

b)      con l’istituto della c. D. Acquiescenza, disciplinato dall’art. 15 D. Lgs. N. 218/97, viene consentita al contribuente la possibilità di prestare completa acquiescenza agli addebiti riportati nell’atto impositivo ricevuto, conseguentemente rinunciando espressamente alla facoltà di proporre ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria e ad  avvalersi della procedura di accertamento con adesione,  ottenendo in tal modo la riduzione della sanzione ad un terzo  ex L. N. 220/10.

Tornando al quesito posto dunque, se applichiamo il ragionamento della Cassazione, nettamente in contrasto rispetto alla posizione dell’ADE, in seguito alla procedura di adesione, esperita infruttuosamente dal contribuente, non sarà possibile definire l’avviso di accertamento con il pagamento ridotto delle sanzioni ex art. 17, co. 2, D. Lgs. N. 472/97 cioè prestando acquiescenza.

 

Si sollecita sul punto un chiarimento omogeneo dell’Amministrazione Finanziaria, diretto a sciogliere in modo definitivo la contrapposizione tra i due orientamenti e assumere una posizione certa sul seguente quesito: “se fallisce la  definizione con adesione dell’ accertamento, il contribuente a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla proposizione della domanda, momento dal quale scattano 60 giorni di tempo per ricorrere al Giudice tributario, potrà o no  definire l’accertamento con le sanzioni ridotte a mezzo acquiescenza, evitando così di  presentare ricorso tributario? “

 

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Qual è la differenza tra accertamento con adesione ed acquiescenza e come vanno pagate le imposte? Quali sono le tre opzioni consigliabili al contribuente che riceve un avviso di accertamento ?

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L’acquiescenza all’avviso di accertamento, proprio come  l’accertamento con adesione, costituisce uno strumento stragiudiziale di definizione del rapporto tributario al fine precipuo di evitare liti fiscali e “decongestionare” la mole di contenzioso determinando un  abbattimento delle sanzioni. Con questa guida pratica analizziamo il diverso funzionamento tra i due istituti tributari, come versare le imposte in tali casi e quali sono le tre strade percorribili dal contribuente che si vede recapitare un avviso di accertamento.  

L’acquiescenza all’avviso di accertamento, proprio come l’accertamento con adesione, costituisce uno strumento di definizione stragiudiziale del rapporto tributario al fine precipuo di evitare liti fiscali e “decongestionare” la mole di contenzioso, ottenendo  un abbattimento del carico sanzionatorio.

Evidenziamo in sintesi qual è  la sostanziale  differenza tra i due istituti:

A)    L’accertamento con adesione ( concordato)  disciplinato  dagli artt. 1 e ss. Del D. Lgs. 218/97 (in vigore dal 1/8/1997) prevede un’attività  di contraddittorio con l’Ufficio finanziario, finalizzata a  rimodulare la pretesa fiscale, relativa alle imposte sui redditi, all’IVA e alle altre imposte indirette, sulla base di elementi difensivi mediante i quali “patteggiare” una  diversa base imponibile. L’effetto che si ottiene è la diminuzione   delle sanzioni tributarie ad 1/3 del minimo edittale ; secondo quanto disposto dall’art. 2, co. 3, D. Lgs. N. 218/97, successivamente alla definizione dell’accertamento, quest’ultimo, di regola e salvo le eccezioni di cui al comma quarto, non è più impugnabile dal contribuente, nè modificabile o integrabile da parte dell’Ufficio.

La procedura di accertamento con adesione può essere attivata secondo due diverse modalità a seconda che:

1)      sia l’Amministrazione finanziaria a  formulare al soggetto passivo d’imposta, un  invito espresso ex articolo 5, D. Lgs. 218/1997;

2)       sia il contribuente a presentare istanza di accertamento con adesione come previsto e disciplinato dagli articoli 6 e 12 del D. Lgs. 218/1997.

B)    L’acquiescenza all’accertamento, prevista dall’art. 15 del citato Decreto Legislativo costituisce la manifestazione di una totale adesione del contribuente ai contenuti dell’atto di accertamento quindi, in pratica  viene attuato lo “scambio” tra una  completa  “ammissione di colpa” fiscale e l’alleggerimento  del carico sanzionatorio.

Tecnicamente l’ atto di acquiescenza è quell’atto mediante il quale il contribuente, sussistendo  determinate condizioni, accetta  l’avviso di accertamento, o anche il Pvc (processo verbale di costatazione contenente le violazioni fiscali i relativi addebiti rilevati a seguito dei controlli e  verifiche eseguite dall’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza),  rinunciando di conseguenza  all’impugnazione  dell’atto impositivo (rispettivamente immediata e differita)  ed ottiene così  in contropartita  la riduzione delle sanzioni ,  che andranno  pagate entro i termini previsti per la proposizione del ricorso introduttivo potendo scegliere anche il pagamento rateale dei tributi constatati o accertati.

In questo modo, il soggetto passivo d’imposta evita aprioristicamente di sobbarcarsi  i costi onerosi del ricorso ed “attiva” nell’ immediatezza la riduzione ad 1/3 del carico sanzionatorio che invece avrebbe dovuto essere applicato pagando le imposte così come accertate dall’amministrazione finanziaria.  

Quindi, in entrambi i casi la riduzione delle sanzioni , a seguito delle recenti modifiche , è stata equiparata fissandola nella misura di 1/3.

A quali condizioni il contribuente può ottenere tramite acquiescenza l’abbattimento del carico sanzionatorio?

A tal fine il contribuente dovrà:

rinunciare ad impugnare l’avviso di accertamento;
rinunciare a presentare istanza di accertamento con adesione;
pagare, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell’atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

Come vanno pagate  le imposte accertate con acquiescenza?

Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando, a seconda del tributo, il modello F24 (i titolari di partita Iva devono usare il modello F24 telematico) o il modello F23.

Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Attenzione:  Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.

E’ possibile definire con acquiescenza anche gli atti di contestazione che irrogano solo sanzioni?

La risposta al quesito è positiva. Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di 1/3 della sanzione indicata.

Attenzione: il Dl 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione (modalità attuative).

Quali sono quindi le tre scelte alternative per un contribuente che riceve un avviso di accertamento?

1.       Presentare domanda di accertamento con adesione, ottenendo in tal modo la sospensione del  termine per il ricorso per 90 giorni. Tale possibilità opera quando in precedenza non sia stato notificato l’invito di cui all’art. 5 del DLgs. N. 218/97.

NB in alcuni casi consigliamo di allegare all’istanza un vero e proprio ricorso, in qualità di memorie difensive!

2.       Atto di acquiescenza all’accertamento, versando (entro il termine per il ricorso) l’intera somma dovuta a titolo di imposta e le sanzioni ridotte a 1/3, rinunciando così all’instaurazione del giudizio tramite ricorso;

3.       Definire a 1/3 solo le sanzioni di cui all’art. 17 del DLgs. N. 472/97 e saldarle entro il termine fissato per il ricorso, riservando il processo unicamente alle imposte.

 

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Il marchio collettivo per il Made in Italy enogastronomico arriva in Parlamento: corsa alla registrazione e acquisto di licenze del brand dopo la Conferenza Stampa del 19 gennaio 2017

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Gli operatori del comparto enogastronomico  sono sempre più consapevoli che, scegliendo  un marchio collettivo,  l’insostituibile valore aggiunto che tale Brand celebra per la bandiera tricolore  sul mercato mondiale attraverso l’ ‘aggregazione di un panel qualificato di produttori italiani del settore, è la chiave per un Business stratosferico di successo ed un intelligente rimedio contro  la contraffazione e l’ “Italian sounding”. E’ stato questo il tema centrale della conferenza Stampa svoltasi lo scorso 19 gennaio alla Camera dei Deputati che ha svelato la strategia vincente per valorizzare il Made in Italy nel settore agroalimentare, vitivinicolo ed enogastronomico. Vediamo più da vicino  come e perchè.

Il successo del marchio collettivo nel comparto enogastronomico

Gli operatori del comparto enogastronomico sono sempre più consapevoli che, scegliendo  un marchio collettivo,  lo strategico valore aggiunto che tale brand celebra per la bandiera tricolore  sul mercato mondiale attraverso l’ ‘aggregazione di un panel qualificato di produttori italiani del settore, è la chiave per  un Business stratosferico di successo ed un intelligente rimedio contro  la contraffazione e l’ “Italian sounding”.

E stato questo il tema centrale della Conferenza Stampa intitolata  “I Marchi e il Vino  – Creazione e tutela dei marchi del settore agroalimentare, in particolare per il vino, alla luce della nuova normativa europea” svoltasi a Roma il 19 gennaio 2017 presso la Camera dei Deputati, in occasione della quale  è stato affermato che  “per una tutela davvero efficace dei vini italiani, la strategia vincente è quella di unire la tutela di regime “pubblicistico” delle denominazioni, a quella di stampo “privatistico” che passa dalla registrazione dei marchi collettivi. ” 
Il ragionamento è semplice: un marchio registrato, e in particolare il marchio collettivo oltre a presentare diversi vantaggi a livello legale, come appunto la tutela in mercati che non riconoscono le denominazioni di origine, è valida anche nei confronti di altri settori merceologici che, in qualche modo, utilizzando un certo nome, possono danneggiare la denominazione del vino.  

Il limite delle denominazioni di Origine rispetto al “collective trademark” è quello per il quale   le denominazioni di origine, del vino in primis, ma anche di tanti prodotti gastronomici, la cui tutela opera entro l’U. E. , spesso, sono prive di una  protezione legale a livello internazionale, perchè non sono riconosciute dalle regole del commercio di molti Paesi in cui l’Italia esporta. Questo è il motivo per il quale, è stato sottolineato in questo dibattito, è sempre più importante, nel mercato globale, investire in uno strumento come il marchio collettivo.

Cos’è e come funziona il marchio collettivo

E’ un marchio che non ha la funzione di contraddistinguere i prodotti di un singolo imprenditore , ma ha una funzione di garanzia qualitativa e assicura che il prodotto o il servizio abbia determinate caratteristiche in relazione all’origine, che sia rilevante per la qualità del prodotto, natura, intesa come qualità che un prodotto deve avere in base alle materie prime utilizzate, e qualità, espressa nel regolamento d’uso e presuppone  un sistema di controllo strutturato e organizzato.

In base al combinato disposto degli arttt 2570 c. C. E 11 CPI , il titolare di un marchio collettivo è un soggetto che non necessariamente svolge attività imprenditoriale lucrativa e che, generalmente coincide con un consorzio o un’associazione. Restando proprietario del brand e conservandone il controllo, tale soggetto lo concede in uso al concessionario – utilizzatore che si impegni a rispettare gli obblighi circa provenienza, natura o qualità del prodotto, come precisati nel regolamento d’uso (che deve essere allegato alla domanda di registrazione ai sensi del comma 2 CPI).

E’ dunque evidente la particolarità che contraddistingue il marchio collettivo rispetto ai marchi d’impresa: il “licensing” ( “l’acquisizione dall’esterno di tecnologie”) cioè l’accordo di concessione in licenza è ad esso strutturale e forma un connubio indissolubile con il “funzionamento” del brand.

Perchè registrare il marchio collettivo nel settore enogastronomico

Essere titolare di un marchio collettivo significa automaticamente ottenere una fonte addizionale di reddito rappresentata dalle royalty corrisposte dal partner licenziatario e quindi anche tutti i vantaggi relativi a:

monetizzazione efficace del proprio diritto di proprietà intellettuale;

acquisizione di quote sempre maggiori di mercato attraverso l’ espansione geografica e settoriale del brand;

bonus fiscali in relazione alla detassazione delle royalties con il Patent Box ex art 1 L. 190/2014  e quindi il dimezzamento delle imposte fiscali applicabili in regime ordinario, investendo in ricerca e innovazione del Brand   ;

Dall’altro lato, l’utilizzatore licenziatario godrà dei seguenti benefits:

sfruttamento economico di un marchio pronto a generare liquidità, usufruendo di un know how già sviluppato;

implementazione dell’immagine imprenditoriale collocando la propria offerta nella fascia “alta” di mercato ;

godere di un trampolino di lancio in caso di piccola e media impresa che singolarmente non riuscirebbe con le proprie risorse ad ottenere una visibilità ottimale sul mercato;

ottenere la detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto del brand attivando l’opzione Patent Box che in tal caso farebbe operare lo sgravio fiscale sul contributo economico.

Attenzione: per la  tutela del marchio collettivo, come sottolineato in Conferenza Stampa,  non servono accordi tra Stati, come avviene per le denominazioni, ma è “sufficiente” la registrazione del marchio, che consente una protezione anche in quei Paesi non riconoscono le denominazioni di origine.

Per giungere ad una legislazione omogenea sul punto   l’Italia che dovrà adeguarsi a quanto previsto dal Regolamento UE 2015/2424.

Se desiderate:

registrare o acquistare in licenza il vostro marchio collettivo;
essere assistiti passo passo nella redazione del regolamento d’uso e  disciplinare di produzione; 
attuare con successo la vostra progettualità d’impresa,

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Come si attiva il nuovo reclamo/ mediazione contro gli atti di accertamento, cartelle esattoriali, fermo amministrativo, ipoteca, atti catastali e degli Enti locali e come si redige il ricorso?

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Con questa guida pratica illustriamo come dal 2016 va  presentato il nuovo reclamo/mediazione, quali altri atti vanno impugnati con questo strumento e come può concludersi il relativo procedimento amministrativo sia in caso di esito positivo che negativo , indicando il contenuto del  ricorso utile a tal fine.  

Come funziona il reclamo/mediazione?

Come noto, in una prospettiva di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso, per i contenziosi  tributari  “minori”, ossia quelle liti di importo inferiore ad €. 20. 000, dal 1° aprile 2012 è stato previsto lo strumento della mediazione tributaria introdotta dall’articolo 39 comma 9 della Legge 98/2011 con la previsione/introduzione  del nuovo articolo 17 – bis del D. Lgs 564/1992.

Successivamente, dal 1° gennaio 2016 , con l’art. 9, c. 1, lett. L), del decreto legislativo n. 156 del 2015 sono state previste le seguenti novità:

una volta accertato che l’atto notificato rientra tra quelli reclamabili, si dovrà proporre direttamente ricorso, senza più necessità d’inviare l’istanza di reclamo-mediazione:  con la proposizione del ricorso, infatti  si aprirà automaticamente una nuova fase amministrativa, che si potrà concludere con l’accoglimento del reclamo presentato o con una mediazione tra contribuente ed Ente impositore (Agenzia delle Entrate, Comune, Regione, ecc. ). La mediazione tributaria è stata resa  applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, oltre agli atti emessi dall’Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012, anche alle controversie relative all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all’agente e ai concessionari della riscossione (per i ricorsi introduttivi presentati a partire dal 1° gennaio 2016)

In sintesi, per attivare la nuova procedura del reclamo-mediazione è necessaria la presentazione di un ricorso, che “produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa” (nuovo articolo 17-bis del Dlgs 546/1992). Pertanto:

il reclamo scatta automaticamente con il ricorso;
la mediazione è facoltativa e deve essere espressamente richiesta dal contribuente sempre attraverso il ricorso.  

La fase amministrativa durerà 90 giorni durante questo periodo sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione.

NB Il vantaggio per i contribuente relativo all’utilizzo di questo strumento tributario  è quella di evitare l’istaurazione di un contenzioso con  l’ottenimento di una sensibile riduzione dell’accertato nell’ipotesi in cui la mediazione abbia  esito positivo.

Quali sono gli atti reclamabili?

Potranno essere oggetto del procedimento di reclamo-mediazione  i seguenti atti, purché di valore inferiore a 20. 000 Euro:

avviso di accertamento;
avviso di liquidazione ;
provvedimento che irroga le sanzioni;
ruolo;
rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
ogni altro atto per cui la legge preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie.

Come si determina il valore della controversia?

Tale valore va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Come si redige il ricorso?

Il ricorso dovrà contenere:

i dati ed il domicilio del contribuente (ivi compreso l’indirizzo Pec);
i dati ed il domicilio del difensore eventualmente nominato (compreso l’indirizzo Pec), assieme alla relativa Procura speciale;
gli esatti riferimenti dell’atto impugnato (ente che ha emesso l’atto, numero di protocollo, data della notifica ed ulteriori eventuali specifiche);
le motivazioni dell’illegittimità della pretesa dell’Ente impositore;
le richieste del contribuente (ad esempio l’annullamento dell’atto);
il valore della lite (che dovrà essere inferiore a 20. 000 Euro, perché possa essere esperita la fase del reclamo-mediazione); nel valore non rilevano eventuali somme a titolo di sanzioni e interessi;
Al ricorso dovranno essere allegate le copie dei documenti che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio.

NB come sopra precisato, la formulazione di una proposta di mediazione è facoltativa dal 2016; qualora la si voglia presentare, essa dovrà contenere gli stessi dati elencati per quanto concerne il ricorso, insieme ad  una proposta di rideterminazione della pretesa, nonché all’indicazione della disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia.

Come si notifica il ricorso?

L’atto contenente sia il ricorso che, eventualmente, l’istanza di mediazione,  deve essere notificato alla Direzione regionale o provinciale, al Centro operativo, o all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, o, ancora, al diverso Ente pubblico che ha emanato l’atto.

Il termine per la notifica del ricorso, che va proposto, in primo grado, dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, è di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato: una volta notificato all’Ente che ha emanato l’atto, si aprirà automaticamente la fase amministrativa relativa al reclamo-mediazione, della durata di 90 giorni, nella quale, come già detto, sono automaticamente sospesi i termini di pagamento e riscossione.

NB la differenza sostanziale rispetto al funzionamento della mediazione ante 2016 è quella per la quale  prima  era l’istanza di reclamo-mediazione a “trasformarsi” in ricorso, attualmente invece  è il ricorso stesso a fare “le veci” del reclamo, ed eventualmente della mediazione.

Come può concludersi il procedimento di mediazione tributaria?

Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi:

col totale accoglimento delle richieste del contribuente e l’annullamento dell’atto;
con l’accoglimento della proposta di mediazione: in questo caso, il contribuente pagherà le sanzioni nella misura del 35% del minimo edittale, e non più del 40%;
senza l’accoglimento né del reclamo, né della mediazione.

Attenzione: l’accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell’ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale. Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F24 e in caso si opti per la dilazione, il pagamento può avvenire sino ad un massimo di otto rate trimestrali (16 rate per gli importi oltre 50. 000 Euro)

Quando scatta la costituzione in giudizio?

Se la fase amministrativa  non si conclude con l’accoglimento delle richieste del contribuente, o con la mediazione, entro 30 giorni dal termine della procedura, il contribuente deve costituirsi in giudizio.

La costituzione in giudizio si effettua depositando o trasmettendo alla Commissione tributaria copia del ricorso, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

All’atto di costituzione in giudizio deve essere allegata la nota di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi, nella quale devono essere indicate tutte le informazioni utili a identificare la controversia.

Ai ricorsi tributari si applica il contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo.

Conciliazione giudiziale

La presentazione di una precedente istanza di mediazione non è più preclusiva della la possibilità di addivenire ad una conciliazione anche durante il giudizio sia in  udienza che fuori udienza, con  diritto al dimezzamento delle sanzioni.

NB il Dl 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione (modalità attuative).

Per richiedere serenamente, in modo  efficace ed efficiente:

la nostra assistenza legale- tributaria per la redazione del ricorso – mediazione;
la produzione di un fac simile ricorso/mediazione pronto da compilare, firmare e spedire;
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consulenza e difesa giudiziale nella eventuale successiva fase contenziosa,

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Qual è il risparmio d’imposta ottenibile con il Patent Box dalle aziende che concedono in licenza i software o li utilizzano in modo diretto ?Il caso pratico con guida operativa

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Calcoliamo con un caso pratico, il risparmio fiscale spettante ad un’azienda che commercializza software distribuendo la licenza d’uso  e decide di esercitare l’opzione Patent Box, ex art 1 commi da 37 a 43 L. 190/2014 (e successive modifiche), illustrando con una sintesi pratica, i vari step per attivare i bonus fiscali.

Il Caso

Un’azienda “Alfa”  produce e distribuisce software gestionali e soluzioni ERP (Enterprise resource planning) anche personalizzati per qualsiasi azienda, molti dei quali non registrati ed effettua investimenti in ricerca e innovazione.  

Quesito

Quanto potrebbe risparmiare fiscalmente l’Azienda Alfa, se decidesse di esercitare l’opzione fiscale Patent Box?  

Analisi dei vari step per attivare il Patent Box

Primo step: individuazione dei beni rientranti nell’agevolazione fiscale Patent Box

In via preliminare, occorre effettuare un’ analisi dettagliata dell’attività aziendale al fine di individuare i  beni immateriali opzionabili con il Patent Box, accertando se, oltre ai software, l’attività commerciale sia titolare o licenziataria di atri asset immateriali inclusi nell’agevolazione fiscale (ad esempio marchi d’impresa o collettivi). A titolo semplificativo supponiamo che, in tale ipotesi gli intangible assets che possono accedere al beneficio fiscale siano i software prodotti dall’azienda, sia registrati che non registrati.

Perchè tali beni rientrano nell’agevolazione fiscale?

sono di proprietà dell’azienda (anche se fossero stati acquistati in licenza, la stessa avrebbe potuto attivare comunque i benefici fiscali del Patent Box) ;

hanno contribuito alla formazione del reddito d’impresa;

sono stati effettuati investimenti in attività di ricerca e sviluppo (analisti, sviluppatori, attrezzature);

per i software non registrati è stato autocertificato il copyright.

Secondo step: accertamento del tipo di utilizzo

In questo caso l’azienda valorizza il proprio bene immateriale tramite un tipo di utilizzo indiretto del software, attraverso la concessione in licenza  a terzi dello stesso  (licensing) senza perderne la proprietà. Questo significa che la stessa  incasserà, a titolo di corrispettivo,  royalties dalle aziende concessionarie cioè, ai fini del calcolo dei bonus fiscali, i canoni al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti ed indiretti ad essi connessi.

Terzo Step : verificare l’obbligatorietà del Ruling con l’Agenzia delle Entrate

Nell’ipotesi in oggetto, il ruling cioè quella procedura in contraddittorio tra l’istante e l’Agenzia delle Entrate finalizzata a pervenire ad un accordo  per determinare la valorizzazione del bene intangibile e come calcolare i benefici del Patent Box, con riferimento all’ azienda presa in esame, non risulta  obbligatoria ma solo facoltativa  in quanto non si tratta di utilizzo diretto.

Quarto step:   calcolo del risparmio fiscale e  soluzione del caso

Supponiamo che l’azienda “Alfa”, sulla base delle royalties incassate  abbia ottenuto un reddito agevolabile pari ad € 400. 000 per l’anno d’imposta corrente. Avendo essa stessa prodotto il bene immateriale, senza sobbarcarsi spese per esternalizzazioni di creazione dei programmi , avrà un nexus ratio (cioè il coefficiente pari al rapporto tra costi qualificati e costi complessivi)  pari ad 1; ne consegue che, applicando la percentuale di detassazione in vigore dal 2017 , cioè l’aliquota del 50%, l’azienda otterrà uno sgravio fiscale della metà dell’importo previsto in regime ordinario, riducendo il prelievo fiscale ad € 200. 000. Essa pertanto, conseguirà  in totale, per il quinquennio di cui godrà irrevocabilmente per l’opzione Patent Box,  ben 1. 000. 000  € di risparmio  d’imposta!

Se operate nel settore IT e desiderate ottenere gli imperdibili bonus fiscali del Patent Box, essere assistiti nella redazione  dei contratti di licenza d’uso  e ricevere consulenza specifica nelle fasi di registrazione del vostro software ,

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Licenze d’uso di software: consigli per la stesura del contratto di licenza ( software license)

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Il software può essere oggetto di utilizzo diretto dal suo autore oppure egli potrà decidere, come da prassi commerciale, di concederlo in licenza a terzi, rendendolo disponibile con le modalità che desidera, a più utenti, potendone così ricavare consistenti guadagni attraverso la corresponsione di royalties da parte dei soggetti licenziatari. Quali cautele bisogna osservare nella redazione del contratto di licenza (software license)?  

Il software può essere oggetto di utilizzo diretto dal suo autore oppure egli potrà decidere, come da prassi commerciale, di concederlo in licenza a terzi, rendendolo disponibile con le modalità che desidera, a più utenti, potendone così ricavare consistenti guadagni attraverso la corresponsione di royalties da parte dei soggetti licenziatari. Quali cautele bisogna osservare nella redazione del contratto di licenza (software license)?

Il contratto di licenza d’uso (noto anche come software license o end user license agreement, EULA) è il contratto con cui, normalmente, un software viene concesso in utilizzo a uno o più soggetti, che potranno dunque legittimamente eseguirlo ed applicarlo.

NB lo strumento giuridico costituito dalla software license è fondamentale:

· sia per il software che viene distribuito su larga scala a una molteplicità non definita di soggetti;

· sia in relazione al software sviluppato per uno o più soggetti specificatamente individuati.

Consigli per la stesura del contratto di licenza

Nella redazione del contratto in oggetto occorre prestare particolare cautela alla definizione ed inserimento di clausole  che regolano la garanzia per i vizi del programma, anche in relazione alle future obbligazioni sia del licenziante sia del licenziatario, oltre alla dettagliata individuazione dei  diritti e delle facoltà che vengono concessi al licenziatario.   A tal fine è indubbiamente necessaria e irrinunciabile una collaborazione sinergica tra profili legali e profili informatici.

Per ricevere assistenza contrattuale nella redazione di contratti di licenza del vostro software e consulenza legale , fiscale e tributaria per ottenere il massimo risparmio d’imposta,

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Come si registra un software, quali sono i documenti richiesti e le sanzioni applicabili ai trasgressori del copyright?

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Con questa guida in pillole esaminiamo quali sono le forme di tutela di un software, chi può registrarlo e come e quali sono le sanzioni applicabili ai trasgressori del copyright, con particolare riferimento al  reato di pirateria.

I programmi per elaboratore sono tutelati dalla Legge Autore (Legge 22 Aprile 1941, N. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) come opere letterarie, “in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato della creazione intellettuale dell’autore”.

La protezione giuridica del software può attuarsi secondo  due modalità che nella prassi sono spesso congiunte:

tutela come diritto d’autore (che richiede creatività e originalità per garantire formalmente  il  “copyright”  come “opera  dell’ingegno” )
tutela attraverso un brevetto per invenzione industriale (che richiede l’ effetto tecnico innovativo e protegge il software come “metodo” )

In sintesi, la differenza essenziale tra la tutela brevettuale e quella mediante diritto d’autore è quella per la quale il brevetto consente lo sfruttamento della creazione relativamente al suo contenuto; il diritto d’autore, invece, protegge la forma dell’espressione creativa prescindendo dal contenuto che la stessa racchiude.

Presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della SIAE, è stato  istituito un idoneo Registro denominato Pubblico Registro Software che raccoglie tutti i software registrati fornendo per ognuno di essi prova certa della data di creazione.

A chi spettano i diritti di autore?

I diritti morali e patrimoniali di sfruttamento dell’opera spettano all’autore del software cioè a chi ha creato il programma e gli stessi  durano tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte; nell’ipotesi in cui,l’autore sia un lavoratore dipendente che ha creato il software nell’ambito del rapporto lavorativo, i diritti di sfruttamento economico spettano al datore di lavoro.

Chi può registrare il programma e come?

La registrazione del programma è una prerogativa di chi lo ha pubblicato disponendo per la prima volta dei diritti relativi, cioè potrà essere effettuata quando l’autore riproduce il software per la commercializzazione o quando consegna al committente o al datore di lavoro il programma che aveva contrattualmente stabilito di creare.

Per la procedura di registrazione occorrerà inviare alla SIAE :

•    una copia del programma registrato su disco ottico (CD ROM-  DVD non riscrivibili);

•    il modulo 349 debitamente compilato e firmato in originale contenente la richiesta/dichiarazione di registrazione di programma;

•    una descrizione del programma.

NB L’esemplare del programma depositato, non potrà comunque essere consultato da nessuno.

La responsabilità civile e penale per i trasgressori del copyright

In base alla  tutela accordata dalla legge al software, utilizzare un programma software senza licenza e/o senza rispettare le limitazioni previste nel relativo contratto costituisce una violazione del diritto d’autore in capo al titolare del software e, di conseguenza, espone l’utilizzatore a responsabilità sia civili sia penali.

La responsabilità per le violazioni del diritto d’autore è dal punto di vista civile attribuibile alla  persona – fisica o giuridica – che ha materialmente copiato, distribuito o usufruito del programma software in modo illecito e, sotto il profilo penale  con l’introduzione del decreto legislativo n. 231 del 2001, del responsabile legale di tale persona giuridica a titolo personale (quale, per esempio, l’amministratore delegato di una società per azioni, il titolare di una ditta individuale o i dirigenti di una Pubblica Amministrazione).

Quali sanzioni si applicano a chi usa un software senza licenza e/o lo commercializza   ?

Risarcimento civile: Il titolare del software può chiedere il risarcimento dei danni (danno emergente e  lucro cessante) connessi alla violazione del proprio diritto di sfruttamento commerciale del software  tutelato dal diritto d’autore;
sanzioni penali:  l’ art. 171 bis della legge 633/1941, così come introdotto dalla legge 248/2009  punisce con reclusione e multa fino a 15. 000 euro  non solo chi riproduce illecitamente software al fine di vendita, ma anche chi riproduce e utilizza software all’interno della propria organizzazione al fine di ottenere un vantaggio economico;
sanzione amministrativa: lLa legge prevede anche una sanzione amministrativa pecuniaria per chi acquista software non originale pari al doppio del valore di mercato del software. Legge n. 99 del 23 luglio 2009. : estende la responsabilità penale amministrativa di enti, associazioni e società, già regolata dal decreto legislativo n. 231 del 2001, anche per i reati a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui i reati per violazione di copyright previsti dagli articoli 171 bis e 171 ter della legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941.

Che cos’è la “pirateria” del software?

La pirateria del software è la copia, la distribuzione o l’uso non autorizzato di software protetto da copyright abusandone senza la relativa licenza.  Può assumere le seguenti forme:

copia non autorizzata di programmi software legittimamente acquistati, talvolta denominata “pirateria dell’utente finale”;
acquisizione di accesso illegale a software protetto, denominata anche “cracking”;
riproduzione e/o distribuzione di software contraffatto o comunque non autorizzato, in genere tramite Internet.

Per richiedere la protezione legale del vostro software, se desiderate essere guidati   nella registrazione dello stesso, per la redazione dei vostri contratti di licenza e per consulenza fiscale- tributaria,

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Partecipation exemption (PEX) : chi può ottenere la detassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, in quali casi e a quali condizioni?

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La participation exemption è quello strumento tecnico di coordinamento del livello di tassazione della società con quello dei soci che consente in sintesi, evitando la doppia tassazione,  di ridurre il prelievo fiscale sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie, per i soggetti IRES,  al 5%.  Vediamo più da vicino come funziona, a quali operazioni è applicabile ed quali sono i requisiti necessari ad attivarla.

Cos’è la PEX  

La “partecipation exemption” (abbreviata in Pex) ex art 87 TUIR  è quello strumento tecnico  di coordinamento  della  tassazione delle società con quella dei soci, al fine precipuo di  evitare duplicazioni di imposta sulla  medesima capacità economica (in sintesi, due livelli di tassazione in un unico flusso economico)  Questo sistema riguarda:

redditi di periodo, cioè utili per la società e successivamente dividendi per i soci;
 le plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni societarie.

Ratio

Tassazione di tipo definitivo sulle società partecipate dove si è prodotta la materia imponibile;
evitare la doppia imposizione (anche se soltanto parzialmente) degli utili già conseguiti o conseguibili che dovranno essere tassati in via definitiva presso la società che li ha prodotti, incorporati nella plusvalenza ceduta.

NB La cessione di partecipazioni societarie diventa quindi una delle procedure fiscalmente più favorevoli per trasferire complessi aziendali se vengono rispettati i parametri previsti dall’articolo 87 del DPR n. 917/86.

 Come funziona

In pratica, i dividendi vengono parzialmente esclusi dal reddito del percettore, rilevando invece  l’imposizione fiscale sulle società eroganti. La tassazione sarà  maggiore nelle ipotesi di attribuzione degli stessi  a persone fisiche, imprese individuali e società di persone, per definizione “beneficiari finali” del reddito. Le plusvalenze relative  ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, sebbene siano ricavi che concorrono alla formazione del risultato di esercizio,  sono rese quasi interamente  non imponibili   e le minusvalenze non deducibili  quindi entrambe sono oggetto di una “sterilizzazione” fiscale,  originando  una variazione positiva o negativa in dichiarazione dei redditi che non dà luogo ad altre conseguenze.  Le perdite delle società controllate potranno essere riconosciute solo attraverso il consolidato fiscale.

Aliquote di esenzione
In particolare, il regime PEX prevede diverse aliquote di esenzione fiscale delle plusvalenze in funzione del soggetto che detiene la partecipazione nell’impresa:

aliquota di esenzione del 95% delle plusvalenze per i soggetti IRES; 
aliquota di esenzione del 50,28% delle plusvalenze per i soggetti IRPEF.

Esempio: le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che rientrano nel regime della “participation exemption o pex”, saranno  imponibili solo per il 5% del loro ammontare.

Chi può attivarla?

I soggetti che possono fruire del regime di esenzione fiscale delle plusvalenze sono i contribuenti per i quali la plusvalenza costituisce una componente del reddito d’impresa (e non un reddito diverso di natura finanziaria)

Nel dettaglio possono avvalersi del regime PEX i seguenti soggetti:

società di capitali;
società cooperative e di mutua assicurazione;
enti commerciali e non commerciali, limitatamente alle partecipazioni «detenute in regime di reddito d’impresa», ivi compresi i consorzi e le associazioni non riconosciute;
società di persone ed enti equiparati;
società ed enti non residenti con stabile organizzazione  in Italia.

A quali operazioni si applica?

Plusvalenze da cessione  su titoli;
plusvalenze da cessione  su partecipazioni al capitale sociale o al patrimonio;
plusvalenze da cessione  su partecipazioni societarie;
plusvalenze da cessione  su strumenti finanziari simili alle azioni;
contratti di cointeressenza con apporto diverso da opere o servizi;
contratti di associazione in partecipazione;
conferimento di partecipazioni ;
permuta di partecipazioni ;
scambio di azioni;
trasferimento all’estero della sede o della residenza della società partecipante, salvo che i componenti dell’azienda o il complesso aziendale non siano confluiti in una stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.

Quali sono i requisiti di accesso?

A) La partecipazione deve essere posseduta ininterrottamente da almeno 12 mesi, considerando come cedute per prime le azioni o quote acquistate in data più recente (c. D. Metodo LIFO);

B) la partecipazione deve essere classificata tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del periodo del possesso, essendo irrilevanti eventuali riclassificazioni della partecipazione nell’attivo circolante poste in essere in esercizi successivi;

C) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato (cd black list) o, alternativamente, deve essere dimostrato, attraverso l’istituto dell’interpello, ex articolo 11 della Legge n. 212/2000, che dal possesso di partecipazioni,  non sia stato conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori citati.

D) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale  ex art 55 TUIR eccetto per  le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Tale requisito che deve essere effettivo e non solo potenziale,  deve sussistere, analogamente a quello di cui al punto precedente, ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.

NB per la PEX  vale il principio della competenza

Attenzione : un aspetto favorevole della disciplina italiana relativa all’esenzione dall’imponibilità della cessione di partecipazioni, consiste nella mancata previsione di una partecipazione minima.

Per attivare la partecipation exemption, pianificare le operazioni di cessione di partecipazioni societarie  e ricevere serenamente  assistenza fiscale-tributaria,

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