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Qual è la nuova aliquota IVA per le erbe aromatiche? Istruzioni pratiche per avviare l’attività e aggiornare i registratori di cassa al Sistema Armonizzato Europeo

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Con questa guida pratica “multiuso” vediamo insieme quali sono i benefici delle erbe aromatiche per il nostro palato e il nostro benessere ed alcune curiosità culinarie con i consigli commerciali per chi intende avviare un’attività nel settore e le nuove aliquote IVA aggiornate al Sistema Armonizzato Europeo, per consentire ai commercianti al dettaglio di “resettare” in modo corretto i registratori di cassa ed evitare di perdersi grossi risparmi fiscali e amplificare la competitività sul mercato!

Le proprietà delle erbe aromatiche in cucina e per la nostra salute

Le erbe aromatiche come sono piante officinali cioè specie vegetali dotate di particolari principi attivi utili per l’organismo, contenenti sostanze biochimiche di particolare sapore e odore particolarmente valorizzate anche in cucina, come condimenti o per la produzione di liquore. Sono inoltre apprezzate nel commercio per la produzione di profumi, oli essenziali e preparati salutistici.

 

Per la nostra salute sono amati…

Rosmarino e basilico per il loro potere anti-infiammatorio;
cumino e salvia per la loro efficacia contro la demenza;
pepe di cayenna e cannella per la loro capacità di aiutare a combattere l’obesità;

coriandolo e cannella per i loro poteri regolatori del glucosio;
noce moscata, foglie di alloro e zafferano per i loro effetti calmanti;
curcuma per proprietà che contribuiscono a combattere il cancro;

origano per il suo potere antifungineo;
aglio, semi di senape e cicoria per il loro benefici al sistema cardio-circolatorio;
basilico e timo per la loro capacità di proteggere la pelle;

curcuma, basilico, cannella, timo, zafferano e zenzero per il loro potere immunostimolante;
coriandolo, rosmarino, pepe di Caienna, peperoncino e pepe nero per la loro capacità di ostacolare la depressione.

 

Per il nostro palato…grigliate con sapore e prevenzione!

Le erbe aromatiche, tra colore e sapore, massimizzano le proprietà nutrienti dei cibi rendendoli più sani,  infatti contengono  antiossidanti, minerali e complessi multivitaminici fondamentali per la nostra alimentazione, arrivando a triplicare le proprietà medicamentose di alcuni alimenti senza l’aggiunta di calorie; queste erbe sono anche termogeniche, quindi accellerano il metabolismo, un toccasana per la nostra linea!

In particolare, non tutti sanno che chi ama cuocere alla griglia qualsiasi tipo di carne come hamburger, bistecche, pollo, agnello, maiale, grazie all’utilizzo di erbe aromatiche può drasticamente ridurre l’esposizione a sostanze nocive che si formano durante il processo di cottura come le amine eterocicliche (HCAs) che sono cancerogene.

Le tre spezie o erbe aromatiche che aggiunte alla carne prima della cottura riducono il rischio di contrarre cancro del 40% sono:

  • il rosmarino che è il più forte protettore contro l’HCAs;
  • la curcuma che è la spezia gialla molto usata nella senape;

 

Il Business delle erbe aromatiche: i consigli per l’imprenditoria

Le piante officinali nel mondo commerciale rappresentano in linea di massima  una scelta strategica e a lungo termine per l’azienda agricola che presuppone una specifica organizzazione “attrezzata”  per coltivazione, raccolta e post-raccolta, e, infine, per lo stoccaggio. Coltivare le officinali (attività sulla quale puntano diversi imprenditori non dotati di grossi capitali) rappresenta una  scelta complessa sottratta ad una dinamica aziendale basata su sensazioni o previsioni di breve periodo ed è raccomandabile investire nella filiera produttiva specifica individuando la domanda di mercato rispetto ad una determinata nicchia. La produzione delle piante aromatiche e delle erbe officinali deve essere di elevata qualità, rispettare determinati criteri farmaceutici, e per le imprese di medie-grandi dimensioni,  quanto più variegata e differenziata in modo tale soddisfare  le  diverse esigenze di mercato e assicurare una continuità produttiva durante l’intero arco annuale. In particolare è altamente consigliabile investire nelle produzioni di biologiche, di gran lunga  apprezzate dai consumatori e adeguatamente riconosciute dal punto di vista economico.

Finanziamenti per l’impresa che commercializza erbe aromatiche

Il commercio delle erbe aromatiche può  beneficiare di aiuti in ambito di Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) per la diversificazione dell’attività agricola o per la realizzazione di progetti di trasformazione aziendale di prodotti agricoli.

Nuova aliquota IVA per le erbe aromatiche

Con la nuova normativa introdotta con la Legge europea 2015/2016 viene armonizzato il regime IVA per le erbe aromatiche e nel dettaglio sono state apportate le seguenti variazioni alle previgenti aliquote:

A) Erbe aromatiche fresche

  • basilico;
  • rosmarino;
  • salvia;

I prodotti citati, quando destinati all’alimentazione, vengono inseriti nella parte della tabella del Dpr relativo, per i quali è prevista l’aliquota IVA del 5% in luogo della precedente al 4%;

N. B.  La nuova tabella è stata inserita dalla legge di stabilità 2016 e finora riguardava soltanto i servizi socio sanitari prestati dalle cooperative sociali.

B) Erbe in pianta: nella medesima tabella vengono inserite anche le corrispondenti piante delle erbe aromatiche, che precedentemente erano state inserite nella voce in cui l’aliquota era al 10% e adesso scontano l’aliquota dimezzata al 5%;

C) Origano in rametti o sgranato viene inquadrato tra i prodotti con aliquota IVA al 5% che sostituisce la precedente l’Iva ordinaria del 22%;

D) Preparati per risotto: qui è stata elevata  dal 4% al 10% l’aliquota applicabile.

Imprenditori agricoli:
Nei casi di imprenditori agricoli che adottano il regime speciale IVA, l’attuale percentuale di compensazione resta invariata al 4%: quindi applicando l’aliquota del 5% sulle cessioni, i produttori agricoli dovranno versare la differenza dell’IVA di un punto percentuale.

 

E l’IVA per i surgelati?

Attenzione: l’IVA al 5% è applicabile anche per basilico, rosmarino e salvia surgelati; basilico oliato surgelato come chiarito  dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n°18/E del 14/02/2017.

In sintesi, i commercianti al minuto, qualora non l’avessero già fatto dovranno provvedere ad aggiornare  i registratori di cassa per adeguarli al nuovo regime IVA europeo armonizzato rispetto alle erbe aromatiche, in alcuni casi con un altissimo potenziale per la redditività del commercio  ed i consumatori in taluni casi potranno conseguire un notevole risparmio economico e d’imposta a tutto vantaggio per il palato, la salute e la bellezza!

 

Istruzioni per emissione fatture

Riepilogando, i fornitori e commercianti di erbe aromatiche dovranno emettere le seguenti fatture:

a) fattura con aliquota IVA al 5% per erbe aromatiche fresche (al posto di quella al 4%);

b) fattura con aliquota IVA al 5% per erbe aromatiche in  pianta (al posto di quella al 10%) anche se surgelate;

c) fattura con aliquota IVA  al 5% per origano in rametti e sgranato (al posto di quella al 22%);

d) fattura con aliquota IVA  al 10 % per preparati per risotto (al posto di quella al 4%);

e) fattura con aliquota IVA fissa al 4% se imprenditori agricoli in regime speciale.

 

Per richiedere:

  • una istanza di rimborso IVA per recuperare quella indebitamente pagata;
  • un parere tributario in materia IVA;
  • la presentazione di una istanza di interpello;
  • un Checkup Fiscale,

 

Export in Vaticano 2017: e’ dovuta l’IVA?

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Un commerciante al dettaglio con sede in Italia si reca in Vaticano per partecipare ad un evento ONLUS nell’ambito del quale venderà i propri prodotti. Quali saranno i suoi obblighi verso il Fisco fino allo scontrino fiscale?

 

Quesito

Un commerciante al dettaglio con sede in Italia si reca in Vaticano per partecipare ad un evento ONLUS nell’ambito del quale venderà i propri prodotti. Quali saranno i suoi obblighi verso il Fisco fino allo scontrino fiscale?

 

Analisi normativa

La fattispecie in oggetto è quella dell’esportazione (cioè il trasporto e spedizione dei beni fuori dal territorio UE) temporanea di beni in Vaticano per la tentata vendita che rientra in una disciplina speciale perché il territorio dello Stato del Vaticano non costituisce parte del territorio dell’Unione Europea, né ai fini IVA (non essendo ricompreso tra i territori di cui all’articolo 7 comma 1 lett. B) del DPR 633/72), né ai fini doganali.

IVA

Le cessioni di beni trasportati o consegnati nel territorio del Vaticano (compresi gli uffici e le istituzioni della Santa Sede al di fuori del Vaticano) costituiscono operazioni non imponibili IVA ex articolo 71 del DPR 633/72, analogamente alle esportazioni ed ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. Inoltre, la cessione di beni oggetto di temporanea esportazione beneficia della non assoggettabilità all’IVA di cui all’articolo 8 del Dpr n. 633/1972 e, quindi, concorre alla formazione del plafond, anche se l’effetto traslativo della proprietà si verifica quando i beni si trovano già in territorio extracomunitario, ove sono stati inviati nell’ambito dell’evento organizzato.

 

Diritti doganali

In virtù del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia datato 11. 2. 29, le merci estere in transito sul territorio italiano destinate allo Stato di Città del Vaticano o ad uffici e istituzioni della Santa Sede ubicati al di fuori del territorio Vaticano sono ammesse in esenzione dai dazi e dagli altri diritti doganali.

Tuttavia il citato art 8 Decreto IVA stabilisce che nel caso di specie l’esportazione debba risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della bolla di accompagnamento o se non prescritti, dal DDT (documento di trasporto) emesso.

 

Soluzione

Le operazioni di vendita poste in essere dal commerciante effettuate con la città del Vaticano dovranno risultare dal DDT, e dato che rileveranno come esportazioni dirette (ex articolo 8 comma 1 lettera a) DPR 633/72), lo scontrino fiscale sarà emesso senza addebito IVA.

 

Come rimediare alle fatture errate Reverse Charge in F24? Le istruzioni pratiche del ravvedimento operoso

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Come rimediare alle fatture errate Reverse Charge in F24? Le istruzioni pratiche del ravvedimento operoso

Quesito

Se la fattura è stata emessa in violazione del regime di inversione contabile, senza aver assolto al pagamento dell’IVA oppure avendovi provveduto, com’è possibile rimediare?

Risposta

Il contribuente potrà ricorrere allo strumento del ravvedimento operoso con le seguenti modalità contenenti le istruzioni pratiche per pagare tramite modello F24:

1) ravvedimento per omessa o ritardata fatturazione Reverse Charge e di mancata o ritardata registrazione delle operazioni soggette a inversione contabile: in questo caso il cedente/prestatore al posto di scontare una sanzione che va da 5% al 10% dei corrispettivi potrà sanare l’omessa fattura Reverse Charge o la sua ritardata emissione con il ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione: la sanzione sarà ridotta a 1/8 del 5% del corrispettivo, con minimo di € 64 ed andrà pagata tramite modello F24 e codice tributo 8904 “sanzioni in materia di IVA” indicando l’anno in cui è avvenuta l’irregolarità.

N. B. Il cessionario/committente oltre alla sanzione ridotta deve provvedere all’emissione e registrazione della fattura omessa;

2) ravvedimento per omesso Reverse Charge senza assolvimento IVA: si tratta dell’ipotesi in cui il cessionario/committente, nonostante abbia ricevuto la regolare fattura in Reverse Charge, non versi l’IVA esponendosi ad una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta, con un minimo di € 258. Ricorrendo al ravvedimento operoso Reverse Charge, dovrà integrare la fattura con l’importo dell’IVA dovuta ed omessa, registrando la stessa nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti provvedendo a pagare la sanzione ridotta a 1/8 del minimo, pari ad € 32 da assolvere tramite modello F24 e codice 8904, entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;

3) ravvedimento per omesso Reverse Charge con assolvimento dell’IVA: se il prestatore applica e assolve all’imposta in fattura, ma non riporta l’applicazione del Reverse Charge, dovrebbe scontare una sanzione pari al 3% dell’imposta dovuta, con un minimo di € 258 salvo che provveda al ravvedimento operoso con le seguenti modalità:

il prestatore entro 30 giorni dalla registrazione della fattura errata dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate un documento in duplice copia contenente l’indicazione dell’imponibile, aliquota e IVA corrispondente;
dovrà  provvedere all’annotazione nei registri acquisti e vendite e al versamento dell’IVA dovuta;
a tali condizioni pagherà una sanzione ridotta a 1/8 del 3%.

 

In sintesi:

il ravvedimento operoso è quello strumento che consente di sanare le irregolarità commesse in sede di emissione di fatture soggette all’obbligo di Reverse Charge e consente di scontare  una  sanzione alleggerita rispetto a quella che dovrebbe ordinariamente applicarsi, a condizione che il richiedente:

1) integri la fattura;

2) provveda alla doppia registrazione (sia nel registro delle fatture acquisti che in quello delle fatture emesse);

3) paghi nei termini con F24 la sanzione ridotta.

 

Attenzione: per evitare di incorrere in qualsivoglia tipo di sanzione e sobbarcarsi onerosi esborsi, è fondamentale, a monte, emettere correttamente la fattura in Reverse Charge.

 

Iva indetraibile: è costo deducibile

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Ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633 del 1972, l’Iva assolta sulle fatture di costo genera una variazione numeraria neutrale ai fini reddituali (è la fattispecie in cui l’imposta risulti pienamente detraibile). Qualora, invece, l’imposta assolta è parzialmente o totalmente indetraibile, la stessa viene inquadrata nel rispetto delle norme tributarie come onere accessorio o costo generale ed influisce direttamente sul reddito d’esercizio.

Iva indetraibile: è costo in tutto o parte deducibile

L’attività di due diligence oltre al carattere investigativo, deve essere strumento utile al perseguimento della kósmesis aziendale dell’impianto contabile di un’azienda, inquadrando, prevenendo e pianificando i riflessi tributari ad essi legati. In questa sede illustriamo le dinamiche di natura contabile, civilistica e fiscale legate all’indetraibilità (totale o parziale) dell’Iva assolta sulle fatture di acquisto/ricevute.

Ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633 del 1972, l’Iva assolta sulle fatture di costo genera una variazione numeraria neutrale ai fini reddituali (è la fattispecie in cui l’imposta risulti pienamente detraibile). Qualora, invece, l’imposta assolta è parzialmente o totalmente indetraibile, la stessa viene inquadrata nel rispetto delle norme tributarie come onere accessorio o costo generale ed influisce direttamente sul reddito d’esercizio.

Fattispecie di indetraibilità dell’Iva

Ai sensi degli articoli 19, 19-bis e 19-bis1 del DPR n. 633 del 1972, le fattispecie di indetraibilità sono le seguenti:

a) Iva oggettivamente indetraibile in relazione al tipo di bene o servizio acquistato od importato(art. 19-bis1);

b) Iva indetraibile in via specifica, in caso di acquisto o importazione di un bene o servizio utilizzato per effettuare un’operazione non soggetta o esente (artt. 19, co. 4, e 19-bis, co. 2);

c) Iva indetraibile da “pro-rata”, se vengono poste in essere attività che danno luogo ad operazioni esenti (artt. 19, co. 5, e 19-bis);

d) esercizio dell’opzione  per la dispensa dagli adempimenti IVA da parte dei contribuenti che pongono in essere esclusivamente operazioni esenti (art. 36-bis).

Iva indetraibile: natura di onere accessorio o costo generale

L’Associazione Dottori Commercialisti (ADC) di Milano con la norma di comportamento n. 152 emanata nel maggio 2003 ha rilevato che l’Iva indetraibile può costituire, a seconda delle fattispecie:

1.       un onere accessorio di diretta imputazione al costo del bene o del servizio cui si riferisce, deducibile ai sensi dell’art. 110 del D. P. R. 917 del 1986;

2.       un costo generale d’esercizio, deducibile ai sensi dell’art. 109 del D. P. R. 917 del 1986.

Conferma nei principi contabili italiani

Sotto il profilo civilistico, il documento interpretativo del principio contabile n. 12 conferma che l’Iva non detraibile è incorporata nel costo dei beni e classificata nello stesso modo. Inoltre, il principio contabile n. 16 afferma che la capitalizzazione del costo aggiuntivo sostenuto a causa di acquisti di immobilizzazioni materiali in regime di  Iva indetraibile è consentita nei limiti in cui l’aggiunta di tale costo al prezzo di acquisto non faccia sì che si ecceda il valore recuperabile tramite l’uso del bene.

Conferma da parte della amministrazione finanziaria

Tale interpretazione è confermata anche dal Ministero delle finanze nella R. M. N. 9/869 del 19 gennaio 1980, in cui viene chiarito che l’Iva non recuperabile riferibile ad una specifica operazione di acquisto deve integrarne il costo originario, con la conseguenza che l’onere, in base alla natura dell’operazione:

a)     sarà capitalizzato nel valore dei beni strumentali;

b)    concorrerà alla formazione del valore di magazzino per le “merci”;

c)     formerà il costo in relazione alle spese generali ed ai servizi.

Sintesi

Nella fattispecie di Iva indetraibile derivante dall’applicazione del pro-rata di detraibilità, totale o parziale ai sensi degli artt. 19, comma 5, e 19-bis del D. P. R. N. 633/72, l’onere costituisce una spesa generale, deducibile nell’esercizio di competenza secondo il disposto dell’art. 109 del Tuir. La ratio di tale considerazione è che l’onere è considerato collegato all’intera gestione aziendale e non riferibile alle singole operazioni d’acquisto.

Anche in questo caso l’Amministrazione finanziaria, con la citata Risoluzione, ha affermato che in presenza di operazioni esenti l’Iva indetraibile non può essere considerata come un costo afferente le singole operazioni di acquisto, visto che l’indetraibilità è determinata a fine anno in relazione al complesso delle operazioni poste in essere dall’impresa nel corso dell’esercizio. In tale caso a determinare l’indetraibilità non è né la natura del singolo bene acquistato, né quella della singola operazione, bensì la situazione generale dell’azienda in cui convivono sia attività assoggettate ad Iva, sia attività esenti dall’imposta. Ne consegue, pertanto, che tale onere deve essere considerato costo generale, che va dedotto nell’esercizio di competenza.

Tuttavia la norma di comportamento dell’ADC n. 152 ha chiarito che se l’Iva indetraibile da pro-rata fosse imputata direttamente agli specifici acquisti cui afferisce, nei limiti dei principi contabili, tale imputazione assumerebbe rilevanza anche agli effetti fiscali. Questo vuol dire che è possibile imputare al costo di acquisto di un bene o servizio anche l’Iva indetraibile da pro-rata, ma solo se tale imputazione risulta contabilmente corretta. Confermando tale tesi, l’Amministrazione finanziaria, nella risposta n. 4. 3 della Circolare n. 154/E/1995 e nella Risoluzione n. 297/E/2002, ha affermato che in ipotesi di imposta totalmente indetraibile causa pro-rata, l’Iva relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene stesso. Allo stesso modo, o meglio con lo stesso tenore nella risposta n. 15. 12 della Circolare n. 137/E/1997, l’Amministrazione ha precisato che l’importo dell’Iva indetraibile per effetto del pro-rata può ritenersi imputabile al costo dell’unico acquisto effettuato nel corso del periodo d’imposta in base all’art. 110 del Tuir.

In tal caso, torneranno valide le osservazioni già fatte, ovvero che l’Iva indetraibile da pro–rata relativo ad una specifica operazione di acquisto può essere imputata al costo originario, con le conseguenze sopra descritte.

In ultimo, va segnalato che secondo il disposto del comma 5 dell’art. 19 del D. P. R. N. 633/72, la determinazione dell’iva indetraibile da pro-rata avviene alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell’esercizio, l’indetraibilità dell’Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro-rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell’anno precedente.

Anche in relazione a tale fattispecie ha avuto modo di esprimersi l’amministrazione con nota n. 9/1565 del 23 gennaio 1984, chiarendo che l’onere accessorio determinato in funzione della percentuale provvisoria possiede, comunque, il requisito della “oggettiva determinabilità” necessario per la sua deducibilità, dato che è quantificato sulla base di un elemento certo costituito dall’anzidetta percentuale, ancorché riguardante un periodo d’imposta precedente.

A nostro parere, avendo il dato del pro rata iva dell’esercizio precedente, l’impostazione migliore è quella di rilevare l’Iva indetraibile come onere accessorio, fattura per fattura, imputando in tal modo la corretta norma di deducibilità (si pensi alle spese telefoniche oggi deducibili all’80%), onde evitare di effettuare calcoli empirici a fine esercizio.

Esempio di non applicazione del seguente parere

Azienda con applicazione del pro rata Iva di indetraibilità

Iva indetraibile pari ad euro 100. 000

Non sono presenti spese a deducibilità parziale

Costo deducile dell’Iva indetraibile = 100. 000

Minor gettito di  imposte = Irap 27,5% ed Irap 2,5%[1] = 30. 000

[1] Varia a seconda della Regione e del codice attività, abbiamo inserito aliquota media.

 

 

Guida all’uso del Marchio collettivo nel mondo enogastronomico

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Il turista enogastronomico ricerca non solo la degustazione e la  conoscenza  del prodotto locale ed i suoi abbinamenti con il vino  ma anche le  informazioni sul  territorio di produzione, nel quale cerca un’esperienza di vita a contatto con identità e risorse ed è quindi un utente attivo nella partecipazione a fiere, sagre ed eventi culinari del posto. Tutte queste esigenze trovano la perfetta sintesi e soddisfazione nel marchio collettivo, che nello scenario del Made in Italy sposa divinamente il cosiddetto “enoturismo”, attirando  nel nostro Paese capitali esteri elevatissimi.  Vediamo perché questo Brand apre le porte a nuove opportunità di business e con incrementi in alcuni casi anche sensibili di fatturato.

 

Il connubio tra enogastronomia e turismo per la  rivalutazione del territorio: il Business dell’enoturismo

Come noto, il fenomeno enogastronomico ha un inevitabile risvolto culturale che rappresenta l’altra faccia della stessa medaglia : il turista enogastronomico ricerca non solo la degustazione e la  conoscenza  del prodotto locale ed i suoi abbinamenti con il vino  ma anche informazioni sul  territorio di produzione, nel quale cerca un’esperienza di vita a contatto con identità e risorse ed è quindi un utente attivo nella partecipazione a fiere, sagre ed eventi culinari del posto.

Tutte queste esigenze sono perfettamente sintetizzate e soddisfatte dalla formula del marchio collettivo ex art 2570 cc e 11 CPI, che garantisce origine , qualità, provenienza e processi produttivi dei prodotti enologici abbinati ai cibi che lo indossano e  sposa divinamente la cultura della buona cucina nel ricercato abbinamento dei vini che ne esaltano sapore e pregio.

E’ per questi motivi che il marchio collettivo, oltre a creare un potentissimo business derivante dalla moltiplicazione esponenziale dei guadagni  e all’affermazione di una reputazione comune di successo delle imprese nell’esaltazione di un’immagine manageriale di spicco e differenziata, rappresenta anche  la formula perfetta per quel  fenomeno noto come “enoturismo”.

 

Marchio collettivo ed enoturismo

L’enoturismo, o turismo enologico, ha la sua radice etimologica nella  parola greca “oinos” (vino) e indica quella tipologia di turismo incentrata  sulla  cultura del vino che oscilla dalla valorizzazione delle risorse vitivinicole del luogo all’abbinamento di enologia, gastronomia e turismo.

 

Cosa cerca l’enoturista moderno nel nostro  Paese?

La soddisfazione di questa particolare tipologia di turista che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta Europa,   non è dunque solo determinata dalla qualità del prodotto : il suo interesse e la sua curiosità toccano anche gli elementi ad esso strettamente connessi quali la ricettività, le spiegazioni tecniche e gli assaggi e degustazioni  così come la  presenza di servizi complementari quali, ad esempio, il catering, lo sport, il relax e le soste attrezzate che fanno fare un “tuffo” nella dimensione paesaggistica del luogo.

L’Enoturista è quindi profondamente attratto e incuriosito  dalle visite alle cantine e ai vigneti dalle degustazioni guidate e il suo occhio non può non fermarsi davanti alla lettura del nome di un marchio collettivo che racchiude nel profumo , gusto, qualità origine e processi produttivi del vino che lo stesso certifica,  tutti i suoi sogni da straniero in una terra nuova, terra che potrà così  trasmettergli tutta la propria  familiarità e coccolarlo tra mille prelibatezze garantite da un Brand di eccellenza per il Made in Italy.

 

Quindi, per tutte le aziende e gli operatori del settore: “a buon intenditor, poche parole”!

Per registrare o acquistare in licenza il vostro marchio collettivo, per la redazione dei disciplinari e per l’attuazione della vostra progettualità d’impresa,

 

Guida al regime fiscale più conveniente e finanziamenti per le aziende agricole BIO

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Avete avviato un’azienda agricola Bio e non sapete come fare per risparmiare sulle imposte? Leggete subito la nostra guida operativa che illustra in sintesi come scegliere il regime fiscale più conveniente e di quali finanziamenti potrete godere!   

Siete IAP (Imprenditori Agricoli Professionali) e avete aperto la vostra azienda di agricoltura biologica?

Ecco tutto quello che dovete sapere per massimizzare il vostro risparmio lecito d’imposta e non commettere errori nella scelta del regime fiscale da applicare.  

A) REGIME FISCALE DI ESONERO

E’ importante che siate a conoscenza del fatto che, qualora il fatturato della nuova impresa non superi i 7. 000 € l’anno, è possibile godere del regime fiscale di esonero il quale vi solleverà dai seguenti adempimenti:

obbligo della dichiarazione dei redditi;
emissione e registrazione fatture;
liquidazione e versamento imposte;
dichiarazione IVA e comunicazione spesometro.

N. B. L’unico obbligo che resta è quello della numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bolle doganali, nonché della copia dell’autofattura nel caso di acquirenti non in regime di esonero, sulle quali va trattenuta l’imposta. Nel caso invece di vendita diretta a privati, non vi è obbligo di emissione scontrino o di rilascio di ricevuta fiscale.

B) REGIMI ALTERNATIVI

In caso di superamento in corso d’anno nel volume di affari della soglia di € 7. 000,00, il regime di esonero cessa dal successivo anno, e l’imprenditore agricolo entra:

1) nel regime fiscale semplificato o ordinario;

oppure

2) nel regime speciale di cui all’art 34 DPR 633 1972 riservato alle imprese agricole che effettuano cessioni di prodotti agricoli elencati nel “testo Unico” dell’IVA. In tal caso il vantaggio fiscale per l’impresa consiste nel non calcolare l’IVA sugli acquisti, che va invece detratta sulla base di determinate percentuali di compensazione del 4%, 10% e 22%, a seconda del tipo di prodotto, da applicare all’ammontare delle vendite. In altri termini Il regime prevede che l’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni viene detratta non in modo analitico (cioè con riferimento all’imposta effettivamente addebitata dai fornitori o corrisposta in dogana) ma in modo forfetario, nella misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli effettuate, delle indicate percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto ministeriale.

C) BONUS INPS GIOVANI AGRICOLTORI 2017

Gli IAP di età inferiore a 40 anni, iscritti alla previdenza obbligatoria nel 2017 (e gli IAP iscritti nel corso del 2016 solo se gestiscono l’attività in zone montane o in aree di crisi) possono inoltre usufruire del Bonus Giovani Imprenditori Agricoli che prevede per gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti di essere esonerati dal pagamento dei contributi INPS per 5 anni: esonero totale per i primi 3 e poi 66% al quarto anno e 50% nel quinto. Un vantaggio grossissimo considerato che i contributi INPS agricoltura che altrimenti uno IAP dovrebbe versare ammontano a circa a 1. 500 € l’anno.

D) DETRAZIONE 19% SPESE AFFITTO TERRENI AGRICOLI

La detrazione 19% spese affitto terreni agricoli prevista dall’articolo 7 del decreto 91/2014 è una novità introdotta dal “Decreto competitività” del Governo Renzi consiste nel poter scaricare dalla dichiarazione dei redditi il 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, nel limite massimo di 80 € per ciascun ettaro di terreno affittato e per un massimo di 1200 € all’anno.

La detrazione spese affitto terreni agricoli, è consentita ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e di età inferiore ai 35 anni.

N. B. In sede di 730/2017 il quadro di riferimento è il campo E82 denominato “detrazione affitto terreni agricoli ai giovani” 

E) FINANZIAMENTI PUBBLICI E PRIVATI

Le aziende biologiche al pari di altre aziende possono godere di incentivi e di agevolazioni erogate sia da enti pubblici sia da privati.
Quelle erogate da enti pubblici possono riguardare finanziamenti c. D. “a fondo perduto” per i soggetti giudicati idonei alla sovvenzione e non dovranno essere poi restituiti; a seconda dei casi il finanziamento può coprire una percentuale che varia da un minimo del 50% ad un massimo del 100%.
InoltretTali aziende possono beneficiare anche di finanziamenti erogati dai privati mediante finanziamenti o prestiti a tasso agevolato.

Attenzione: vengono considerati negozi Biologici quegli esercizi commerciali specializzati nell’offrire prodotti alimentari e per la cura della persona che derivano da produzione biologica o biodinamica.

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Vendite verso San Marino: come fatturare senza IVA

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San Marino round flag icon with shadow.

Se siete commercianti italiani e desiderate effettuare cessioni di beni nella Repubblica di San Marino per estendere il vostro giro d’affari, come dovrete fatturare per evitare l’IVA? Seguite la nostra guida operativa che vi indica step by step come farlo correttamente.

L’articolo 71 DPR n° 633 del 1972 equipara ai fini IVA le cessioni di beni, ed i servizi connessi, effettuati con il trasporto e la consegna nei territori della Repubblica di San Marino (e anche della Città del Vaticano) alle cessioni all’esportazione, alle operazioni assimilate, e ai servizi internazionali connessi agli scambi internazionali ai sensi degli articoli 8 e 9 D. P. R. N. 633/72. Questo significa che trattasi di transazioni commerciali non imponibili IVA.

Tuttavia, per godere pro norma di tale beneficio fiscale, il commerciante italiano dovrà osservare le seguenti regole nella fatturazione:

1) emettere un documento di trasporto (DDT) per i beni che vengono trasportati o spediti nel territorio di San Marino dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, in minimo 3 esemplari, uno dei quali deve essere conservato dell’emittente, mentre le altre due copie devono essere esibite al competente ufficio tributario sammarinese all’atto di introduzione dei beni nel territorio;

2) emettere la fattura in 4 copie, indicando il codice identificativo fiscale dell’acquirente sammarinese, preceduto dal prefisso SM. La fattura potrà essere immediata, ovvero differita e riportare la dicitura “non imponibile ex art. 71 e 8 D. P. R. N. 633/72”;

3) registrare la fattura emessa secondo le ordinarie disposizioni di cui all’articolo 23 D. P. R. N. 633/72;

N. B. L’operatore italiano deve aver annotato a margine della registrazione della fattura effettuata sul registro, l’avvenuta restituzione dell’esemplare vistato dall’ufficio tributario sammarinese, con la dicitura sopra indicata;

4) spedire 3 copie della fattura al cliente sammarinese;

5) allegare al documento di trasporto dei beni in transito la copia della fattura spedita all’acquirente sammarinese, debitamente perforata, riportante l’indicazione della data e munita di timbro a secco circolare dell’ufficio tributario di San Marino che dovrà aver apposto anche:

dichiarazione dell’avvenuta introduzione dei beni nel territorio sammarinese e la corrispondente imposta liquidata;
la marca contente, intorno allo stemma ufficiale sammarinese, la seguente dicitura: “Rep. Di San Marino – Ufficio Tributario” e recante nella parte sinistra la riproduzione della Statua della Libertà, e le scritte: “Repubblica di San Marino”; “imposta assolta”, ovvero “in franchigia”, “originale” e “imposta sulle importazioni”, nonché il numero progressivo di ciascuna marca;

6) l’operatore italiano dovrà inoltre conservare la fattura restituita dall’acquirente sammarinese con i requisiti previsti e presentare il modello INTRA-1 riepilogativo delle cessioni per la sola parte fiscale.

Attenzione: Per i beni acquistati da un operatore sammarinese non è necessario compilare il modello INTRA-2 in quanto allo stesso provvede l’Ufficio tributario di San Marino.

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“In vino veritas” per il Made in Italy. Marchio Collettivo Geografico e Patent Box, un connubio vincente nel settore vitivinicolo per altissimi profitti,forte risparmio fiscale e anticontraffazione.

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La valorizzazione del marchio collettivo nel settore dei vini è un Business in progressiva crescita per la primaria importanza assunta a livello di marketing e sotto il profilo della tutela rafforzata dei consumatori rispetto alle peculiari caratteristiche dei relativi prodotti. Si tratta quindi di una tematica in primo piano per le PMI (piccole e medie imprese), per le associazioni di categoria, i consorzi e tutti gli altri operatori del settore vitivinicolo che puntano sul Made in Italy. Illustriamo una guida pratica utile a comprendere i vantaggi di questo innovativo Brand, come fare per crearlo e i fortissimi sgravi fiscali riservati alle imprese che investono in ricerca e innovazione del MCG.

La valorizzazione del marchio collettivo nel settore dei vini è un Business in progressiva crescita per la primaria importanza assunta a livello di marketing e sotto il profilo della tutela rafforzata dei consumatori rispetto alle peculiari caratteristiche dei relativi prodotti. Si tratta quindi di una tematica in primo piano per le PMI (piccole e medie imprese), per le associazioni di categoria, i consorzi e tutti gli altri operatori del settore vitivinicolo che puntano sul Made in Italy.

Il “vestito “ tipico che il marchio collettivo indossa per le bottiglie di vino pregiato e di alta qualità Made in italy è il marchio collettivo geografico (MCG).

Il marchio collettivo geografico è disciplinato dall’art 11 co. 4 CPI il quale, in in deroga alla regola generale di cui all’art. 13 co. 1 CPI, prevede che “un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi”. In sintesi il nostro ordinamento consente la registrazione come marchio collettivo del cd. Toponimo.

Perché registrare un MCG di vini

I vantaggi legati a questa tipologia di Brand sono i seguenti:

garantire alti standard qualitativi, la provenienza e la composizione del vino del nostro territorio;

proteggere la produzione vitivinicola da contraffazioni ed illecita, concorrenza in Italia ed all’estero;

incrementare la garanzia dei consumatori;

creare per le imprese un prezioso valore aggiunto che si converte in profitti elevatissimi, prestigio a livello di immagine imprenditoriale e potente redditività sul mercato;

rafforzare la comunicazione e la politica di marketing degli imprenditori del settore;

investendo nella innovazione e ricerca, consente di godere degli straordinari bonus fiscali del Patent Box.

Flessibilità del MCG rispetto alle Denominazioni di Origine

La particolarità funzionale del il marchio collettivo geografico rispetto alle Denominazioni di Orgine è l’operatività del controllo a livello privatistico e non pubblicistico, bypassando i limiti formali di accesso delle seconde.

Infatti, la differenza tra il MC/MCG, da un lato, e la denominazione di origine (DOP) e l’indicazione geografica (IGP), dall’altro, è che mentre qualsiasi soggetto può registrare il MC/MCG, l’istanza di registrazione delle denominazioni può essere presentata soltanto dalle associazioni dei produttori e/o trasformatori e solo in casi eccezionali e a condizioni ben precise da persone fisiche o giuridiche e nel rispetto del disciplinare della denominazione.

Ciò si traduce in un enorme vantaggio per gli operatori del settore che intendono investire in un Business differenziato e semplificato. Potrà farlo qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata.

MCG e Indicazioni geografiche a confronto

Marchio Collettivo: iter burocratico semplice, requisiti stabiliti dal titolare, anche per prodotti/servizi non agroalimentari, nessuna necessità di legame storico con territorio, controlli effettuati dal titolare;

Indicazioni Geografiche: iter burocratico complesso, requisiti stabiliti dalla legge, solo per prodotti agroalimentari, necessita di legame storico, controlli effettuati da soggetti pubblici.

Cosa fare per creare il vostro MCG di vini

Gli interessati alla creazione di un marchio collettivo geografico di vini, dovranno procedere ai seguenti adempimenti:

la redazione di un disciplinare contenente esclusivamente il nome del prodotto, la zona di produzione, le caratteristiche del prodotto e le tecniche di produzione;

il deposito di un marchio con allegato un regolamento d’uso, nel quale sono specificati, oltre alle condizioni di accesso degli operatori interessati (e in primo luogo il rispetto del disciplinare), il sistema sanzionatorio per i contravventori e il dispositivo per i controlli;

la definizione di un sistema di controlli, che potranno essere effettuati direttamente dal titolare del marchio oppure, come è di gran lunga preferibile per ragioni di trasparenza, attraverso un organismo terzo e indipendente;

la concessione del marchio a beneficio dei soggetti interessati che avranno superato i controlli e il loro inserimento in un apposito registro da tenere costantemente aggiornato con nuove iscrizioni.

Ricerca e innovazione per un marchio collettivo Top per il vino e Bonus fiscali

E’ chiaramente essenziale in questo ambito, investire in ricerca e innovazione per:

ottimizzare i processi di produzione;

selezionare le materie prime migliori;

implementare gli standard qualitativi dei prodotti.

A tal fine gli interessati potranno godere dei bonus fiscali previsti dall’opzione agevolativa Patent Box L. 190/2014 legge di Stabilità) come modificata dall’Investment Compact del 2015 che consente di detassare al 50% le royalty derivanti dalla concessione in licenza di questa tipologia di marchi e le plusvalenze incassate a seguito della cessione degli stessi.

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Tassa locazioni turistiche e affitti brevi 2017. Le istruzioni operative per agenzie immobiliari e gestori di portali web

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Tassa locazioni turistiche e affitti brevi 2017. Le istruzioni operative per agenzie immobiliari e gestori di portali web

Con questa guida pratica illustriamo le istruzioni operative che, dal 1 giugno 2017, gli intermediari delle locazioni turistiche e di affitti “mini”, anche se gestori di portali web, dovranno osservare per non incorrere in rischiose e pesanti sanzioni fiscali e preservare al meglio la redditività del proprio Business.

Per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale ed arginare gli introiti a nero dannosi per la nostra economia in questo peculiare settore, la manovra correttiva della Legge di Stabilità 2017, all’articolo 4 del DL 50/2017 ha regolato nello specifico la tassazione per gli affitti brevi su case, appartamenti o stanze, (tipologie di locazione che notoriamente vengono concluse sul sito della multinazionale americana “Airbnb”).

Fino a poco tempo fa, le locazioni brevi (definite sul piano fiscale in un massimo di 30 giorni, sino al quale non era obbligatoria la registrazione) non assolvevano ad una funzione residenziale pertanto non rientravano nella disciplina della legge 431/98 ma erano soggette soltanto alle disposizioni codicistiche ex art 1571 e seguenti del codice civile (oltre al codice del turismo) e caratterizzate dalla massima libertà contrattuale e flessibilità fiscale che ha lasciato spazio a larghi abusi.

Cosa sono gli affitti brevi

La nuova norma definisce “locazioni brevi” i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche (e non nell’esercizio di attività d’impresa), “direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”. Quindi, la locazione può essere solo tra “privati”.

Ne deriva che se i servizi eccedono il limite della fornitura di biancheria e pulizia si rischia di uscire fuori dal perimetro e di svolgere un’attività alberghiera abusiva.

Che tassa si paga dal 1 giugno 2017?

A decorrere dal 1 giugno, per tutti gli intermediari nei contratti di affitto breve, a prescindere dalla modalità di esercizio della relativa attività, quindi sia che la stessa avvenga su portali web o tramite agenzie immobiliari “fisiche” o di intermediazione, scatta l’obbligo della “tassa Airbnb” cioè tali soggetti saranno tenuti al versamento della cedolare secca con aliquota al 21% (l’imposta speciale che sostituisce l’IRPEF e l’imposta di registro) come previsto dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 23/2011.

N. B. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre proposto l’estensione dell’operatività di tale tassa anche alle attività di B&B occasionale, comprensiva di servizi accessori attualmente inquadrati nella categoria di redditi diversi.

Attenzione: si tratta di una tassa che non va versata dai contribuenti locatari ma dai sostituti d’imposta! La ritenuta trova sempre applicazione, anche se il proprietario non intende avvalersi della tassazione sostitutiva ma sceglie quella ordinaria sobbarcandosi la più onerosa aliquota minima IRPEF al 23%. Se il proprietario desidera “assorbire” l’intera tassazione all’interno della cedolare dovrà esercitare l’apposita opzione direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è prodotto il reddito da assoggettare a cedolare (circolare n°26 del 1° giugno 2011 dell’agenzia delle Entrate).

Sanzioni per gli intermediari in caso di inadempimento

L’intermediario inadempiente è soggetto a sanzioni pecuniarie che oscillano da € 250 ad € 2. 000.

Inoltre gli intermediari inadempienti che non hanno provveduto a tramettere i dati di contratti di locazione breve saranno sottoposti a sanzione pari al 20% dell’ammontare non trattenuto a titolo di ritenuta.

Istruzioni operative 2017 per gli intermediari di contratti brevi

Dunque, sebbene per i contratti di locazione di durata inferiore ai 30 giorni non sia obbligatoria la registrazione, i canoni riscossi andranno comunque tassati, con l’eventuale opzione per la cedolare secca e la previsione di controlli fiscali più severi e nuove procedure.

In sintesi, i gestori di tali portali e delle agenzie di intermediazione dovranno:

1) comunicare all’Agenzia delle Entrate i contratti di affitto breve conclusi attraverso i servizi offerti dagli stessi (un provvedimento dell’agenzia delle Entrate entro il 25 luglio 2017, definirà le modalità della trasmissione dei dati e la loro conservazione);

2) trattenere, in qualità di sostituti di imposta, dai proventi della locazione corrisposti, la ritenuta del 21% e versarla con le modalità di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/97, cioè usando il modello F24 con i codici tributo che saranno comunicati dall’Agenzia delle Entrate:

a) nell’ipotesi in cui il proprietario avesse optato per la cedolare la ritenuta sarà fatta a titolo d’imposta e lo stesso dovrà pagare altro;

b) in caso di conservazione del regime ordinario, tale ritenuta rileverà come versamento a titolo d’acconto e il proprietario dovrà considerarlo all’interno della dichiarazione dell’IRPEF dovuta per quell’anno;

3) rilasciare a chi affitta (quindi al proprietario) la Certificazione Unica (CU) annualmente con gli importi percepiti e le ritenute effettuate a titolo d’imposta o di acconto, seguendo le modalità indicate dall’articolo 4 del Dlgs 322/98, dove indicare gli importi pagati al Fisco.

Attenzione: la cedolare è applicabile anche ai proventi lordi derivanti da sublocazioni e da contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario con terzi, sempre che siano rispettate le stesse condizioni; In tale caso farebbero parte dell’imponibile anche le spese condominiali rimborsate dall’inquilino e pagate insieme al canone, che sono invece esplicitamente escluse dall’imponibile nella locazione ordinaria.

Qual è la nuova aliquota IVA agevolata per cessioni di zenzero e derivati? Adeguate i registratori di cassa!

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Qual è la nuova aliquota IVA agevolata per cessioni di zenzero e derivati? Adeguate i registratori di cassa!

Con questa guida esaminiamo i vantaggi dello zenzero per la salute e per le nostre tasche! Scopriamo insieme la nuova aliquota agevolata IVA.

Aliquota IVA zenzero e derivati 2017

Come noto, la domanda dello  zenzero sul mercato ha raggiunto negli ultimi anni vette elevate, inserendosi nello scenario di un commercio stabile: al netto di fluttuazioni nei volumi, i prezzi rimangono piuttosto costanti e la porta principale d’ingresso in Europa di questa spezia/erba aromatica è il Porto di Rotterdam.

Perché lo zenzero sta avendo così successo sul mercato? I benefici per la nostra salute

Lo zenzero è una spezia ottima da inserire quotidianamente nella nostra dieta per favorire il benessere dell’organismo e con preziosi effetti rivitalizzanti, perché presenta una molteplicità di benefici che la scienza medica sta progressivamente approfondendo e sperimentando.

Ecco un elenco sintetico dei vantaggi dello zenzero per la nostra salute:

  • proprietà antidolorifiche;
  • proprietà antinfiammatorie;
  • proprietà antiossidanti;
  • proprietà sedative della nausea;
  • proprietà antidiabete;
  • proprietà digestive;
  • proprietà anticolesterolo;
  • proprietà antibatteriche;
  • proprietà antinfettive.

Nuova Aliquota IVA per lo zenzero: il risparmio fiscale aumenta la competitività

Fino a poco tempo fa l’aliquota ordinaria prevista per lo zenzero e suoi derivati (zingerone e shogaoli) era fissata al 10% con percentuale di compensazione al 4%. Tuttavia, trattandosi di erba aromatica, allo zenzero si applica l’articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n°122 (Legge Europea 2015/2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°158 dell’8 luglio 2016 che estende la sua operatività alla categoria di appartenenza dello zenzero. Quindi è scattata da luglio 2016 l’aliquota uniforme IVA del 5% prevista dal n°1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d. P. R. 26 ottobre 1972, n°633 espressamente stabilita per il basilico, salvia e le “altre erbe aromatiche”. Nella medesima tabella vengono inserite infatti anche le corrispondenti piante delle erbe, che precedentemente erano state inserite nella voce in cui l’aliquota era al 10%.

Ciò significa che la tassazione del valore aggiunto di questa erba è stata dimezzata con ampissimi riflessi positivi sulle transazioni commerciali dato che il risparmio d’imposta ottenibile grazie a questa aliquota agevolata consentirà progressivamente anche di aumentare la competitività.

Attenzione: ne deriva che dall’estate 2016 (dal 23 luglio esattamente) i commercianti al minuto avrebbero dovuto provvedere ad adeguare i registratori di cassa inserendo l’aliquota del 5% anche per lo zenzero e, qualora non lo abbiano ancora fatto, è arrivato il momento!

NB Nel caso di imprenditori agricoli che adottano il regime speciale IVA di cui all’articolo 34 del Dpr 633/724, la percentuale di compensazione rimane fissata al 4%: ciò comporta che applicando l’aliquota del 5% sulle cessioni, i produttori agricoli dovranno versare la differenza dell’IVA di un punto percentuale.

Per richiedere: 

una istanza di rimborso IVA per recuperare quella indebitamente pagata;

un parere tributario in materia IVA;
la presentazione di una istanza di interpello;

un checkup Fiscale,

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