Home Blog Page 159

TARI: errori da parte dei Comuni nel calcolo della parte variabile della tassa, richieste di rimborso ed impugnazione degli atti pervenuti

0
tari,rimborso,comune,commercialista,errori,60 mesi,quota variabile,ricorso,richiesta rimborso,istanza rimborso,fac simile,

Tari:

Errori da parte dei Comuni nel calcolo della parte variabile della tassa, richieste di rimborso ed impugnazione degli atti pervenuti

Diritto:

La quota variabile della tassa sui rifiuti deve essere calcolata una sola volta, sulla sola unità principale e non sulle pertinenze della stessa.

Il fatto:

Molti Comuni in tutta Italia, hanno calcolato la quota variabile della TARI, in modo errato ed a danno dei contribuenti, conteggiandola anche sulle pertinenze.

Il MEF  (Ministero dell’Economia e delle Finanze) con circolare 1/DF del 20. 11. 2017  ha chiarito in modo cristallino l’errore commesso dai Comuni ed Enti di Riscossione nel computo della Tari. «Con riferimento- si legge nella circolare del Mef – alle pertinenze dell’abitazione, appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della Tari». è proprio questo l’errore che – a giudizio del governo – è stato commesso da alcuni municipi (Milano e Napoli in primis) in sede di calcolo della tassa. Ovvero la moltiplicazione della quota variabile della tassa sui rifiuti per il numero delle pertinenze, associate all’immobile.

 

Il rimborso

E’ dovuto entro i 5 anni dalla data di versamento. L’iter è quello di richiedere con istanza semplice, il rimborso delle somme pagate in eccesso o chiedere che vengano stornate dalle tasse future. Il Comune ha 180 giorni per rispondere, altrimenti l’istanza, per il principio del silenzio rifiuto, è da considerare rigettata e il contribuente ha 60 giorni per ricorrere alla Commissione tributaria.

Testo Circolare del MED 1/DF del 20 novembre 2017

Prot. N. 41836/2017

OGGETTO:   Chiarimenti sull’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile.

A  seguito  della  notevole  risonanza  che  ha  avuto  sui  vari  mezzi  di  informazione la questione concernente il calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche, si forniscono i seguenti chiarimenti anche in ordine alle eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti.

In  particolare,  la  problematica  prende  spunto  dalla  risposta  all’interrogazione  in

Commissione n. 5-10764 dell’On. Le L’Abbate nella quale è stato chiesto se la quota variabile debba essere calcolata una sola volta anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze dell’abitazione, poiché è emerso che i comuni talvolta computano la quota variabile sia in relazione all’abitazione che alle pertinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una volta sola rispetto alla superficie totale.

Al riguardo, è opportuno, innanzitutto, fare un cenno alla normativa che governa la determinazione delle tariffe della TARI.

L’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.

In ordine alla determinazione della tariffa il citato D. P. R. Dispone che la stessa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Quanto alla strutturazione della tariffa, l’art. 5, comma 1  del D. P. R. N. 158 del 1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nel punto 4. 1 dell’allegato 1 allo stesso D. P. R. E, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare.

 

La parte variabile della tariffa

Per la parte variabile della tariffa, il comma 2 dell’art. 5 in esame stabilisce che questa “è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”. Tuttavia, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4. 2 dell’allegato 1 al D. P. R. N.  158 del 1999.

In relazione alle problematiche innanzi evidenziate, è essenziale soffermarsi sul contenuto della locuzione di utenza domestica che deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze. In proposito giova richiamare anche quanto riportato nell’art.   16 del Prototipo di Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i  cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, il quale prevede che  “la  quota  fissa  della tariffa per  le  utenze domestiche è  determinata  applicando alla superficie  dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di  superficie parametrate al numero degli occupanti…”.

Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.

Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI.

A tale proposito, si pensi, ad esempio, al caso di due nuclei familiari, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali possiede un’abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq e una cantina di 20 mq, che costituisce la pertinenza dell’abitazione. Se si ipotizza che la tariffa per il calcolo della parte fissa determinata dal comune sia pari a € 1,10 mentre la parte variabile sia pari a € 163,27, l’errato procedimento di calcolo della tassa sopra descritto condurrebbe al seguente risultato.

Primo Nucleo Familiare
Mq abitazione Parte fissa Parte variabile TARI Totale
100 mq 100 x € 1,10= € 110 € 163,27 110+163,27= € 273,27
Secondo Nucleo Familiare
Abitazione
Mq Parte fissa Parte variabile Totale
80 mq 80 x € 1,10= € 88 € 163,27 88+163,27= € 251,27
Cantina pertinenziale
Mq Parte fissa Parte variabile Totale
20 mq 20 x € 1,10 = € 22 € 163,27 22+163,27=€ 185,27
TARI Totale = € 436,54

Come appare evidente dall’esempio, se si considera la parte variabile in riferimento sia all’abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l’importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza.

Si deve ribadire che tale differenza di importi non trova un valido sostegno logico- giuridico soprattutto se si osserva che le pertinenze come le cantine o le autorimesse non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni e che così procedendo il nucleo familiare, che costituisce un parametro per la definizione della parte variabile, verrebbe preso in considerazione due volte.

Conseguentemente, la modalità corretta di calcolo della tassa per il secondo nucleo familiare di cui all’esempio che precede è la seguente.

Secondo Nucleo Familiare
Abitazione e cantina pertinenziale
Mq Parte fissa Parte variabile Totale
80+20=100 mq 100 x € 1,10= € 110 € 163,27 110+163,27= € 273,27

 

Pertanto, laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita dall’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell’utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

E’ possibile chiedere rimborsi?

Non è possibile, quindi, chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  (TARSU),  governata  da  regole  diverse  da  quelle  della  TARI,  che  non prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile.

Né si può procedere alla richiesta di rimborso laddove i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno introdotto in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell’art. 1 della citata legge n. 147 del 2013.

Per quanto riguarda, in particolare, l’istanza di rimborso in parola, si fa presente che la stessa deve essere proposta, a norma dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.

L’istanza, che non richiede particolari formalità, deve però contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.

Si precisa, infine, che i regolamenti comunali di disciplina della TARI in molti casi non contengono un’espressa e univoca previsione in ordine alle concrete modalità di calcolo della tassa nell’ipotesi  di  cui  si  tratta,  potendosi  manifestare  l’errore  in  sede  di  applicazione  degli  atti regolamentari ai fini dell’emissione degli inviti di pagamento che specificano le somme dovute per ogni utenza. Qualora, peraltro, i comuni abbiano adottato disposizioni il cui contenuto si riveli difforme rispetto ai criteri di calcolo in questa sede chiariti, si invitano gli stessi a procedere ai necessari adeguamenti delle proprie previsioni regolamentari.

Controlli fiscali a palestre e centri sportivi ASD e SSD: quali cautele osservare e quali documenti tenere pronti per l’esibizione?

0
controlli fiscali associazioni sportive dilettantistiche,vademecum ispezioni palestre,ispezioni fiscali palestre documenti,sanzioni asd,ssd verifiche fiscali,controlli asd agenzia entrate,opzione legge 398/91,rappresentante legale asd,guida associazioni sportive dilettantistiche, parere fiscale,parere tributario,parere pro veritate,parere civile,

Quando una palestra è oggetto di un’ispezione fiscale, cosa è importante sapere riguardo al personale competente ad effettuarla e ai documenti da esibire e quali errori bisogna evitare di commettere per mettersi a riparo da pesanti sanzioni? Le risposte pratiche per consentire al rappresentante legale di gestire al meglio questa incombenza.

 

Chi può fare i controlli alle associazioni sportive?

I controlli fiscali delle associazioni sportive  possono essere condotti dagli agenti  della Guardia di Finanza del territorio di competenza, per conto dell’Agenzia delle Entrate oppure dagli stessi ispettori dell’amministrazione finanziaria;
un ulteriore controllo può essere esercitato dalla SIAE, in base ad un accordo stabilito con l’Agenzia delle Entrate;
altro tipo di controllo è quello che può essere effettuato dall’Ispettorato del lavoro sull’inquadramento dei collaboratori e sui compensi erogati dalle associazioni soprattutto agli istruttori sportivi.

 

Quali cautele osservare in sede di controlli ed ispezioni?

1) i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui sia rifiutata l’esibizione, non potranno essere presi  in considerazione a favore dell’associazione,  ai  fini dell’accertamento  in sede  amministrativa o contenziosa  (per “rifiuto d’esibizione” si  deve intendere anche la  dichiarazione  di  non possedere i libri, i registri, i documenti e le scritture e/o la sottrazione di essi al controllo);

2) rifiutare l’esibizione o, in ogni  modo, impedire l’ispezione delle  scritture contabili e dei documenti la cui  tenuta e conservazione sono  obbligatori per legge, e dei quali risulta l’esistenza, determina l’applicabilità di specifiche sanzioni amministrative;

3) nel  caso  in  cui  si  verifichi  l’omessa  tenuta,  il  rifiuto  di  esibizione o,  in  ogni  modo,  la sottrazione delle  scritture contabili obbligatorie o l’indisponibilità di tali scritture per cause di forza  maggiore, l’Amministrazione finanziaria può essere validamente legittimata alla determinazione induttiva del reddito e dell’IVA;

4) altra “disposizione qualificante” della riforma  introdotta con lo Statuto dei diritti del contribuente consiste nella  previsione della facoltà, per  lo  stesso, di  richiedere che l’esame dei documenti amministrativi e contabili sia svolto presso l’ufficio dei verificatori o, in  alternativa,  presso il professionista che lo assiste o che lo rappresenta.

 

Quali documenti bisogna esibire?

In sede di verifica fiscale nei confronti dell’ASD, occorrerà assolutamente esibire agli organi  verificatori la seguente documentazione:

  • atto  costitutivo;
  • statuto aggiornato;
  • codice  fiscale;
  • affiliazione a federazione o ente di promozione e relativo codice ed iscrizione nel registro delle  SSD e ASD del Coni e relativo codice;
  • libro dei verbali  delle  riunioni delle Assemblee e del Consiglio direttivo aggiornato;
  • elenco degli  associati e  tesserati  iscritti (tutte le figure, dirigenti, atleti, tecnici, tutti   i collaboratori);
  • rendiconto economico annuale;
  • giustificativi delle uscite (ricevute, quietanze altro);
  • documentazione di iscrizione e partecipazione ad attività  federali/promozionali/giovanili/agonistiche.

Attenzione:

a) presupposto per accedere al regime fiscale agevolato delle ASD e SSD è aderire correttamente alla L. 398/1991;

b) nelle fasi di ispezioni e accertamenti fiscali è essenziale non far risultare che l’ente abbia carattere commerciale;

c) per uscire indenni da verifiche fiscali e dormire serenamente è fondamentale evitare di commettere errori a monte, già in fase di costituzione dell’ASD o SSD, redigendo correttamente l’atto costitutivo effettuando correttamente i primi adempimenti fiscali.

Per avviare la vostra palestra, scoprire i nostri pacchetti di consulenza e richiedere soluzioni su misura per impostare la tua attività nel modo migliore risparmiando liquidità e ricevere assistenza specializzata in materia tributaria, contabile, legale e del lavoro per Associazioni Sportivo Dilettantistiche e Società  Sportivo Dilettantistiche.

 

YACHT E FISCO: IL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LE UNITÀ DA DIPORTO

0

La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto ad un’altra parte (conduttore o locatario) per un periodo di tempo determinato. Contattaci per verificare la deducibilità dei canoni di locazione e la detraibilità dell’IVA della tua azienda e/o della tua unità da diporto.

 

Yacht e Fisco:  Il contratto di locazione per le unità da diporto

Verifica della deducibilità del costo del canone di locazione e della detraibilità dell’iva

La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto ad un’altra parte (conduttore o locatario) per un periodo di tempo determinato.

A seguito della stipula del contratto di locazione, l’unità da diporto locata viene detenuta dal conduttore il quale esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

Il conduttore è comunque responsabile in solido con il conducente dell’unità da diporto se non prova che la circolazione della stessa sia avvenuta contro la sua volontà.

Qualora si tratti di un contratto di locazione relativo a imbarcazioni e navi da diporto,  esso deve essere fatto per iscritto, pena la sua nullità e tenuto a bordo in originale o in copia conforme. Le stesse formalità valgono anche in caso di sublocazione o di cessione del contratto di locazione.

Se il contratto non viene rinnovato dopo la scadenza del termine in esso stabilito ed il conduttore conserva ancora la detenzione dell’unità da diporto, il contratto non può intendersi rinnovato per tale motivo.

 

Ritardo nella riconsegna

Nel caso di ritardo nella riconsegna per causa imputabile al conduttore e per un periodo di tempo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia rispetto a quella stabilita dal contratto. La disposizione suddetta può essere derogata contrattualmente dalle parti.

I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso di un anno. Tale termine di prescrizione decorre dalla scadenza del contratto ovvero dalla riconsegna della unità da diporto nella ipotesi di un ritardo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione.

Il locatore  è tenuto a consegnare  al conduttore l’unità da diporto con le relative pertinenze in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall’assicurazione per la responsabilità civile.

Il conduttore è tenuto ad usare l’unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

 

Agevolazioni per l’agricoltura: Giovani agricoltori under 40 ed Imprenditori agricoli professionali (IAP)

0
donazione azienda agricola,donare azienda agricola,iap,imprenditore agricolo professionale,giovani agricoltore,esenzione imposte sulla donazione,giovane agricoltore,donare azienda agricola al figlio,commercialista esperto agricoltura,

La normativa fiscale prevede in agricoltura molteplici agevolazioni, in particolare in materia di donazione di terreni, di compendio unico, aziende agricole, a determinati soggetti e certe condizioni, consentendo di usufruire di importanti esenzioni o riduzioni in materia di imposte.

Agevolazioni per l’agricoltura: Giovani agricoltori under 40 ed Imprenditori agricoli professionali (IAP)

La normativa fiscale prevede in agricoltura molteplici agevolazioni, in particolare in materia di donazione di terreni, di compendio unico, aziende agricole, a determinati soggetti e certe condizioni, consentendo di usufruire di importanti esenzioni o riduzioni in materia di imposte.

Per capire le agevolazioni fiscali è bene comprendere l’istituto della donazione, inteso come il contratto con il quale un soggetto, detto il donante, arricchisce per spirito di liberalità (e cioè senza pretendere alcuna controprestazione) un altro soggetto, detto il donatario, trasferendogli un proprio diritto o assumendo un obbligo nei suoi confronti.

La donazione può attuarsi in diversi modi:

• con il trasferimento della proprietà di beni mobili o immobili appartenenti al donante, o di un altro diritto reale (es. Usufrutto, abitazione, diritto di superficie, servitù) spettante al donante;

• mediante la costituzione ex novo di un diritto reale (es. Usufrutto, abitazione, diritto di superficie, servitù) su beni mobili o immobili appartenenti al donante;

• con l’assunzione da parte del donante di un obbligo nei confronti del donatario (es. Mediante l’assunzione dell’obbligo di corrispondergli, senza ricevere corrispettivo, una rendita vitalizia);

• tramite la liberazione del donatario da un obbligo nei confronti del donante (es. La rinuncia a un credito che il donante vanta nei confronti del donatario).

Le ragioni di una donazione possono essere molte: affetto, beneficenza e altro ancora.  Ma una donazione può essere anche motivata da:

·        riconoscenza (da intendersi quale particolare sentimento di gratitudine verso il donatario);

·        considerazione di particolari meriti del donatario;

·        speciale remunerazione (per favori e/o servizi resi dal donatario senza che vi sia alcun nesso funzionale tra i servizi resi e la donazione, perché altrimenti saremmo in presenza di un contratto oneroso a prestazioni corrispettive).

In questi casi si è in presenza della cosiddetta donazione rimuneratoria.

In questa particolare donazione, il motivo che spinge il donante a compierla è elemento essenziale per individuare la corretta disciplina di riferimento. Alla donazione rimuneratoria si applicano, infatti, disposizioni specifiche:

·        è esclusa la revoca per ingratitudine e per sopravvenienza dei figli;

·        è prevista la garanzia per evizione a carico del donante (ossia la garanzia che non gravino sui beni donati diritti di terzi o che terzi possano vantare);

·        è prevista l’esclusione del donatario dall’obbligo degli alimenti.

Per tutto il resto, anche alla donazione rimuneratoria, che rimane comunque un atto volto a procurare un arricchimento altrui senza che vi sia stata una controprestazione, si applica la disciplina relativa alla donazione; in particolare anche per la donazione rimuneratoria è necessario un atto pubblico con la presenza dei testimoni.

Agevolazioni fiscali per donazioni a Giovani agricoltori under 40 ed Imprenditori agricoli professionali (IAP)

 

Beneficiario o donatario

Il beneficiario o donatario, può godere dell’esenzione dall’imposta di donazione, di bollo, catastale e l’applicazione dell’imposta di trascrizione in misura fissa, in caso di donazione:

·        di beni costituenti l’azienda agricola;

·        da parte di parenti in linea retta  fino al terzo grado;

·        a favore di giovani (di età non superiore a 40 anni) che siano già coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (già iscritti alle relative gestioni previdenziali o che vi si iscrivano entro 3 anni), o comunque acquisiscano la qualifica entro 2 anni, iscrivendosi alle gestioni previdenziali entro  ulteriori 2 anni;

·        a condizione che i beneficiari si impegnino a coltivare direttamente il fondo  per almeno 6 anni.

Compendio Unico: la legge prevede l’esenzione dall’imposta di donazione, di bollo, catastale e di trascrizione:

·        per il caso di donazione di terreni agricoli;

·        a favore di soggetti che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o condurlo come imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti per almeno 10 anni dal trasferimento, con  vincolo di indivisibilità  del compendio per  dieci anni dalla sua  costituzione pena  la nullità degli atti comportanti il suo frazionamento.

 

 

Vendite di beni su piattaforma ecommerce (es Amazon) di terzo soggetto e pagamento delle Commissioni per servizi logistici da non assoggettare ad IVA

0

Caso Amazon:

Quando ha sede in Lussemburgo e rappresentante fiscale in Italia come chiedere la non applicazione dell’IVA

Sommario

 

Fattispecie disciplinata dall’articolo 17 comma secondo DPR 633/1972 e dalla Risoluzione 21E  emessa il 20 febbraio del 2015 dalla Agenzia delle Entrate, Argomento: Irrilevanza del documento emesso con partita Iva italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente in Lussemburgo (CEE)

 

Per una cessione di beni, già presenti nel territorio nazionale, effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero non residente, la fattura emessa esclusivamente con l’indicazione della partita Iva italiana non è da considerarsi rilevante ai fini Iva. Questo il leit motiv della risoluzione Risoluzione n. 21/E dell’Agenzia delle entrate, che sostiene che, per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, il documento emesso con l’indicazione della sola partita Iva italiana da parte del rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE (o fuori dalla UE), sia da considerare non rilevante come fattura ai fini IVA e debba essere richiesta, al suo posto, la fattura emessa direttamente dal fornitore estero.

 

Nella pratica Amazon, addebita/trattiene la commissione e contestualmente invia la ricevuta (non fiscale), se l’azienda si attiva ed applica il disposto dell’articolo 22, comma primo n. 1 del DPR n. 633 del 1972 chiedendo fattura, allora Amazon  la emette con indicazione del numero di partita Iva del proprio rappresentante fiscale in Italia, quindi un secondo documento dopo la ricevuta di cui sopra. In realtà (se l’azienda non ha chiesto la non applicazione dell’IVA in qualità di soggetto comunitario Vies abilitato) Amazon nella fattura applica l’IVA. Si deve tenere in considerazione sia il disposto della richiamata Risoluzione 21 che dell’’articolo 17, comma 2, del D. P. R. N. 633/1972,  per i quali “gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c),sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”. E’ tenuta qualora il soggetto italiano fosse Vies abilitato a non applicare l’IVA, altrimenti per lo stesso l’IVA risulta indetraibile.

 

Caso

 

In realtà l’Agenzia ammette che, per le cessioni interne, il rappresentante fiscale di un soggetto estero sia legittimato, per esigenze interne, ad emettere al cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini dell’Iva, pur indicando che l’imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.

Difatti, gli adempimenti che il soggetto passivo italiano dovrà porre in essere, in relazione alle prestazioni rese dal fornitore/prestatore UE, in caso di fornitore comunitario, sono (si veda in tal senso anche la C. M. N. 12/E/2013):

numerare la fattura ricevuta dal fornitore UE, integrarla con gli elementi che formano base imponibile e Iva ed annotarla distintamente nel registro Iva vendite ed Iva acquisti, oppure,
in caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Pertanto, nel caso esaminato, il contribuente dovrà considerare la fattura emessa dal rappresentante fiscale del soggetto non residente, riportante la sola partita Iva italiana, come non rilevante ai fini Iva e, quindi, come non emessa, con la conseguente necessità di richiedere, in sostituzione, l’emissione di una fattura direttamente da parte del fornitore comunitario.  In caso di mancato ricevimento della stessa nei termini prescritti, il soggetto Iva italiano è tenuto ad emettere autofattura.

 

Due Diligence Fiscale

0
Due Diligence Fiscale

Attivo il nuovo portale www.Duediligencefiscale.Com che descrive il nostro servizio di analisi ed investigazione finalizzate a controllare la liceità e la conformità, di ogni adempimento ed operazione fiscale posti in essere dalla società target nel periodo temporale che rientra nella sfera di competenza dell’operazione di acquisizione.

Tutela i tuoi investimenti,  affidaci una due diligence fiscale tributaria

A fronte della  determinazione di un valore economico assume carattere preminente determinare passività occulte prima della conclusione della trattativa, con particolare attenzione a quelle di natura tributaria accertate o latenti.

Il nostro team tributario è esperto in due diligence fiscale, intesa come l’insieme di attività di analisi ed investigazione finalizzate a controllare la liceità, la conformità, il quantum, di ogni adempimento  ed operazione fiscale posti in essere dalla società target nel periodo temporale che rientra nella sfera di competenza dell’operazione di acquisizione.

Obiettivo

L’obiettivo principale della nostra attività di  due diligence fiscale è quello di provvedere a valutare se nella società target vi sia la presenza di eventuali aree di rischio sotto il profilo tributario che potrebbero comportare passività latenti in seno alle società coinvolte in operazioni di M&A.

 

 

DIVIDENDI: Guida fiscale e calcolo delle imposte con la relativa posizione finanziaria netta nelle S.r.l.

0

Il dividendo rappresenta quella parte del risultato economico positivo attribuito all’esercizio o a più esercizi precedenti che l’assemblea decide di distribuire tra i soci. Da un punto di vista fiscale il trattamento in capo ai soci percettori, differisce in funzione della natura del soggetto.

Dividendi: Guida Fiscale E Calcolo Delle Imposte Con La Relativa Posizione Finanziaria Netta nelle S. R. L.

Il dividendo rappresenta quella parte del risultato economico positivo attribuito all’esercizio o a più esercizi precedenti che l’assemblea decide di distribuire tra i soci.

Da un punto di vista fiscale il trattamento in capo ai soci percettori, differisce in funzione della natura del soggetto.

Ne consegue che alla formazione del reddito complessivo concorrono, nella misura del 49,72%, gli utili afferenti le partecipazioni qualificate detenute da società semplici, soggetti equiparati e persone fisiche nonché quelli relativi alle partecipazioni qualificate e non qualificate, percepiti dagli imprenditori individuali e società di persone.

Il concetto di partecipazione non qualificata

Una partecipazione è o no qualificata principalmente in funzione della quota di capitale sociale che rappresenta. Peraltro va fatta una distinzione tra società di persone e società di capitali:

·       per le società di persone la partecipazione è non qualificata se essa rappresenta una partecipazione al capitale fino al 25%;

·       per le società di capitali la partecipazione è non qualificata se essa rappresenta una partecipazione al capitale fino al 20% (più precisamente si parla di percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria non superiore al 20%).

Con riferimento alle partecipazioni non qualificate, gli utili distribuiti a persone fisiche a decorrere dal 1° luglio 2014, sono assoggettati, sull’intero ammontare erogato, a una ritenuta a titolo d’imposta in misura del 26% (Il Decreto Legge n. 66/2014 ha modificato, aumentandola, la misura della ritenuta sui dividendi, prima al 20%).

In passato, infatti l’art. 2, commi da 6 a 34, D. L. N. 138/2011, c. D. “Manovra di Ferragosto”, aveva introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2012 un aumento della imposta sostitutiva dal 12,50% al 20% applicabile alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate costituenti redditi diversi ex art. 67, TUIR. ) a condizione che il socio attesti di essere residente, che la partecipazione non è relativa all’impresa e che la partecipazione non è qualificata.

Oggi, dal 1° luglio 2014, la società erogante i dividendi applica al momento della corresponsione una ritenuta del 26% a titolo  di imposta o definitivo sull’intero ammontare.

I nostri esperti hanno elaborato un Foglio Excel Evoluto che consente il Calcolo del Dividendo al netto delle imposte nelle S. R. L. Per soci persone fisiche.

·       Il Foglio di Calcolo Evoluto consente inoltre di determinare:

·       risultato civilistico azienda tipo in regime  ordinario di contabilità per fatturati fino ad 50. 000. 000;

·       base imponibile ires;

·       base imponibile irap;

·       compenso amministratore srl fino ad un massino di cinque posizioni contemporaneamente;

·       peso fiscale e contributivo in capo alla srl ed in capo al singolo amministratore;

·       determinare in modo autonomo la scelta imprenditoriale (aumento/diminuzione compenso in considerazione delle variazioni sul risultato fiscale della società).

 

Per richiedere il foglio di calcolo contattare il numero 06. 31055924 per fissare un appuntamento esplicativo su Skype al termine quale potrete acquistarlo se soddisfatti.  

Rivalutazione quote sociali e partecipazioni in società di capitali e cubatura su terreni edificabili 2018

0

La Legge Di Bilancio (LDB) 2018 ha riaperto fino al 30 giugno 2018  i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli (in tal senso anche la cessione di cubatura) purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2018 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

Rivalutazione quote sociali e partecipazioni in società di capitali e cubatura su terreni edificabili 2018

Agevolazione rinnovata anche per il 2018 con risparmio lecito di imposta fino al 35% assistenza per commercialisti, aziende e famiglie

Rivalutazione terreni edificabili: riaperti i termini per l’affrancamento

La Legge Di Bilancio (LDB) 2018 ha riaperto fino al 30 giugno 2018  i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli (in tal senso anche la cessione di cubatura) purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2018 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito

La facoltà di rivalutare il valore d’acquisto delle aree edificabili è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso (in tal senso anche la permuta del terreno in cambio di immobili) delle aree in questione. In sintesi, a fronte di un gettito  d’imposta sulla plusvalenza da cessione che può arrivare al 43% (ad eccezione della tassazione separata che può essere mediamente inferiore di un 5%), il cedente sconta un affrancamento secco del 8% (pagabile in tre comode rate o in unica soluzione) con un risparmio fino al 35% (35. 000 euro ogni  100. 000 di plusvalenze).

Consigliato: tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito (entro 30. 06. 2018), il cedente può pacificamente versare l’imposta sostitutiva in unica rata e chiudere la partita con il Fisco.

L’Aliquota

L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del 8% rispetto al valore attribuito all’area tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa). Nell’ipotesi in cui il terreno fosse ceduto prima del 30 giugno 2018, la perizia dovrà essere esposta prima del rogito dal momento che il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in occasione dell’atto di vendita.

Adempimenti e rate

La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento:

1.       unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2018;

2.       tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze:

a.         30. 06. 2018;

b.      30. 06. 2019 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056);

c.       30. 06. 2020 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056).

Inoltre, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018 dall’articolo 1, comma 555 della legge n. 232 del 2016, la misura dell’imposta sostitutiva è all’8% sul valore rideterminato delle partecipazioni non qualificate, delle partecipazioni qualificate e dei terreni.

Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione per un’area già rivalutata in passato, di non versare il 8% per intero ma limitarsi alla differenza.

 

Chiamaci per essere assistito, il nostro servizio è rivolto a privati e commercialisti, scegli tra:

a)     Computo risparmio fiscale atteso attraverso la rivalutazione € 490,00;

b)     Perizia di Stima da un nostro esperto € 1.900,00 senza parte variabile;

c)     a+b € 1.490,00

potete contattarci al Numero Verde 800. 19. 27. 52

o inviando mail a: rivalutazioni@networkfiscale.com

Credito d’imposta per alberghi, hotel, terme ed agriturismi 2018 – 2020

0
Credito d’imposta per alberghi, hotel, terme ed agriturismi 2018 - 2020

Credito d’imposta per alberghi, hotel, terme ed agriturismi 2018 – 2020

La Legge di Bilancio 2018 in vigore dal 1° gennaio 2018 ha prorogato il tax credit, fino a 200. 000 euro di spese agevolabili, per le strutture turistiche ed ampliato la categoria di soggetti destinatari del credito d’imposta, aprendo anche alle strutture termali

Il credito di imposta è stato istituito con il D. L. 83/2014 cosiddetto “Decreto cultura e turismo” con misure volte alla digitalizzazione delle strutture ricettive e alla riqualificazione delle medesime, entrambe basate sullo strumento del tax credit. Con la Manovra di Bilancio 2018 quest’ultimo è stato ampliato e potenziato ed esteso anche agli stabilimenti termali (art. 3, legge n. 323/2000) che prima non erano stati inclusi nel beneficio.

La misura prevede che gli stabilimenti termali possano chiedere il credito d’imposta per le spese sostenute, fino ad un massimo di 200. 000 euro, per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e acquisto di mobili e componenti di arredo.

In più, il bonus è previsto anche per le spese relative alla realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Esempio di spese:

·       ristrutturazione edilizia;

·       eliminazione delle barriere architettoniche;

·       miglioramento dell’efficienza energetica;

·       spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo;

·       spese di manutenzione.

 

La manovra 2018 ha disciplinato un’aliquota pari al 65% delle spese agevolabili

Verranno prese in considerazione le spese in riqualificazione e ristrutturazione sostenute nel biennio 2017/2018 e i fondi a copertura del credito di imposta sono stati riconosciuti fino al 2020.

Modalità di accesso

Le modalità di accesso al credito di imposta per le strutture ricettive verranno aggiornate dal Ministero dei Beni culturali e del turismo: così come è avvenuto lo scorso anno, il credito verrà riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze nei limiti delle risorse annualmente disponibili. L’ultimo giorno di presentazione nel 2017 fu l’8 febbraio, data in cui furono presentate domande per 107 milioni di euro: molte richieste rimasero insoddisfatte, dal momento che le risorse disponibili ammontavano a 50 milioni di euro.

Le domande per poter accedere al Tax Credit Alberghi e Agriturismi 2018, potranno essere inoltrate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2018, fermo restando l’attivazione dei siti internet preposti da parte della pubblica amministrazione, infatti, la procedura sarà attivata anche per il 2018 sul portale procedimenti del sito del MIBACT, previa comunicazione circa le modalità di invio e le date di scadenza.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta concesso verrà ripartito in due quote annuali di pari importo e sarà utilizzabile (entro 10 anni, ai sensi dell’art. 2946 c. C. ) in compensazione mediante modello F24 usando il codice tributo 6850 secondo la risoluzione n. 5/E del 20 gennaio 2016 dell’Agenzia delle Entrate.

Adempimenti fiscali e riflessi sul reddito d’impresa

Il tax credit ottenuto:

1.      deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso;

2.      non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;

N. B. Non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 61 del TUIR;

N. B. Non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109 co. 5 del TUIR.

 

Legge di Bilancio 2018: sintesi degli interventi a favore delle aziende e persone fisiche

0

Sintesi della Legge di Bilancio 2018, delle principali misure riguardanti le imprese e le famiglie. Per le aziende sono stati introdotte una serie di nuovi crediti d’imposta, rifinanziata la Sabatini, confermato ancora per un anno il diritto al superammortamento, con riduzione del Legge di Bilancio 2018: sintesi degli interventi a favore delle aziende e persone fisiche

Sintesi della Legge di Bilancio 2018, delle principali misure riguardanti le imprese e le famiglie. Per le aziende sono stati introdotte una serie di nuovi crediti d’imposta, rifinanziata la Sabatini, confermato ancora per un anno il diritto al superammortamento, con riduzione dell’aliquota ridotta. Rileviamo per il 2018 il blocco dell’aumento IVA, non opportuno in ottica di campagna elettorale. Per le famiglie aumento della soglia per figli a carico.

Gli aumenti IVA slittano al 2019

La prima novità in materia fiscale è la totale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l’anno 2018, contenuta nel comma 2. Si tornerà a parlare di aumenti, quindi, solo a partire dal 2019.

 

Proroga del super-ammortamento per l’innovazione

Conferma ancora per un anno del super ammortamento per le imprese che investono in beni per l’innovazione, ma con aliquota ridotta. Iper ammortamento sui beni tecnologici confermato, invece, con la stessa aliquota del 150% prevista per il 2017.

Agevolazione con aliquota ridotta al 30%

Con i commi 29-36 arriva la proroga ancora per un anno dell’agevolazione riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per quali è previsto l’ammortamento maggiorato. Con la nuova versione dell’agevolazione, però, sono esclusi dal superammortamento tutti i mezzi di trasporto, compresi quelli utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa. Inoltre l’aliquota passa dal 40% al 30%. In compenso anche con questa nuova edizione dell’agevolazione fiscale si potrà approfittare del super ammortamento anche per le spese effettuate fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Restano confermate le disposizioni che escludono dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni e i beni già esclusi in passato (tra i quali gli aerei). Ribadito inoltre che le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Iper ammortamento per l’innovazione tecnologica

Confermata invece l’aliquota per l’iper ammortamento. Resta quindi la possibilità di rivalutare del 150% il prezzo dei beni destinati a favore dei processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4. 0”. I beni in questo caso debbono essere quelli compresi negli elenchi allegati alla Legge di stabilità per il 2016 che ha introdotto l’agevolazione (legge 208/2015). Super ammortamento anche per il software riservato a chi ha acquistato i beni per l’innovazione indicati nell’Allegato A alla Legge 208/2015.  Ammessa la sostituzione dei beni senza perdita di agevolazioni.

Rifinanziata  la  “Nuova  Sabatini”

Nuovi fondi per assicurare continuità operativa e qualificare in chiave investimenti “Industria 4. 0” la Nuova Sabatini. Domande ammissibili fino ad esaurimento del plafond.

Tax Credit per la formazione 4. 0

Formazione fiscalmente agevolata per aumentare la competitività delle aziende italiane nelle sfide legate alla quarta rivoluzione digitale. Riconosciuto un credito d’imposta per la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze strategiche dei propri addetti.

 

Bonus per il sostegno di attività produttive e commerciali

La legge, introduce a partire dal prossimo anno una serie di bonus fiscali per il sostegno di alcune specifiche attività. Previste disposizioni attuative per decreto.

Credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture termali

Potranno contare sull’aiuto del fisco i gestori di stabilimenti termali per ammodernamento e abbattimento delle barriere architettoniche. Estese per questo le agevolazioni già previste per le strutture alberghiere. Il comma 17 estende infatti il credito d’imposta già previsto per le ristrutturazioni di strutture alberghiere (art. 10 dl 83/2014) anche alle strutture che prestano cure termali. Il bonus anche per le terme sarà pari al 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200. 000 euro e potrà essere utilizzato per interventi di ristrutturazione  edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle  barriere architettoniche, acquisto di mobili e componenti di arredo. Le strutture termali potranno approfittare del credito anche per la realizzazione di piscine e  per  l’acquisizione di  attrezzature e  apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Il bonus sale al 65 per cento nel caso in cui i lavori effettuati comprendano anche il risparmio energetico. L’agevolazione fiscale avrà valore solo per il 2018.

Credito d’imposta per le imprese culturali

Proseguendo con la serie dei crediti d’imposta, con i commi da 57 a 60 arriva un bonus in favore delle imprese culturali, per gli investimenti nel triennio 2018-200. Il credito è pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Credito d’imposta per acquisti di prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata

Riguarda invece tutte le imprese che acquistano prodotti in plastica riciclata bonus fiscale introdotto con i commi 96- 99. Il credito d’imposta è pari al 36% degli acquisti effettuati, e spetta per gli anni dal 2018 al 2020. Destinatarie le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui. Il credito è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20. 000 per ciascun beneficiario, a fronte delle spese documentate.

Credito d’imposta per le librerie

Anche le librerie tradizionali potranno usufruire di sconti fiscali, in questo caso per abbattere i costi per le imposte sui locali commerciali o per l’affitto. Con i commi 319-320 viene infatti istituito un nuovo credito di imposta destinato a chi opera con codice ATECO principale 47. 61 e 47. 79. 1 (ossia vendita di libri nuovi o usati). Il bonus è relativo agli importi pagati per IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. L’importo del credito è stabilito nella misura massima di 20. 000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10. 000 euro per gli altri esercenti. Il nuovo credito è strutturale, in quanto la misura non ha scadenza.

Bonus fiscale per sostenere la quotazione delle pmi

Sostegno alle piccole imprese che optano per la quotazione in borsa. Arriva infatti un nuovo credito di imposta per le spese di consulenze relative, appunto, alla quotazione.

Credito d’imposta per le spese di consulenza finalizzate all’ingresso in Borsa

Per favorire la capitalizzazione e la crescita delle imprese medio piccole, la legge prevede la concessione di un credito di imposta in favore delle piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Il credito di imposta, come prevedono i commi da 89 a 92, è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, in misura pari al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per l’ammissione alla quotazione e fino ad un importo massimo del credito di 500. 000 euro.

Deducibilità IRAP per i lavoratori stagionali

Grazie al comma 116 per il 2018 scatta la deduzione integrale dall’imponibile IRAP del costo dei lavoratori stagionali. Per il solo anno in questione, quindi non si applicherà la norma generale che consente la deduzione nel limite del 70 per cento del costo dei lavoratori stagionali, limitatamente a quelli impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta. La deduzione opera a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Per l’enoturismo stesso regime fiscale agevolato dell’agroturismo

Arriva una disciplina ad hoc per l’enoturismo. Coni i commi 502-505 vengono definite con questo termine tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine. I soggetti che svolgono questa attività potranno godere della determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25 per cento, applicando la stessa disciplina prevista per chi svolge attività di agriturismo. Prevista anche l’adozione dello stesso regime IVA con il taglio del 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili a titolo di detrazione forfettaria.  

Sconti fiscali per l’apicultura in zone montane

Nuovo regime fiscale anche per i piccoli apicoltori, con l’obbiettivo di di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane. Per questo il comma 511 stabilisce che i proventi dell’apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Niente IRES per le SIM

Il comma 84, infine, stabilisce l’esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall’applicazione dell’addizionale all’IRES. La modifica riconosce in sostanza alle SIM lo stesso trattamento fiscale previsto a legislazione vigente per le SGR, prevedendo l’esclusione dall’applicazione dell’addizionale all’IRES del

3,5 per cento, e ripristinando la deducibilità degli interessi passivi al 96 per cento. Prevista la deducibilità degli interessi passivi anche ai fini IRAP.

1 Fiscalmente incentivato l’ammodernamento degli impianti per le società sportive

La prima novità in materia di sport riguarda l’ammodernamento degli impianti delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa. Per favorire la ristrutturazione il comma 352 introduce un nuovo credito d’imposta finalizzato. Il credito è pari al 12 per cento dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione, sino a un massimo di spesa di 25. 000 euro.

Previsto poi un vero e proprio “sport bonus” per le imprese che decidono di investire nell’ammodernamento delle strutture sportive pubbliche, anche se  in  concessione.   Il bonus sarà riconosciuto con le stesse modalità già previste per l’Art Bonus. I commi 363-366 introducono, infatti, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento ripartito in 3 quote annuali per le erogazioni liberali in denaro d’importo non superiore a 40. 000 euro effettuate nel corso dell’anno 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione e, come di consueto, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Attività a scopo di lucro

Si prevede, poi, che le attività sportive dilettantistiche possano essere gestite anche con scopo di lucro in forma societaria. Per la costituzione di queste società la norma prevede la riduzione del 50% dell’imposta sul reddito nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI. Per le società sportive dilettantistiche lucrative, poi, con i commi 353-361 vengono regolamentate le collaborazioni stabilendo che i contratti siano considerati contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che i compensi siano considerati fiscalmente redditi diversi se stipulati da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle società dilettantistiche lucrative. Dal 1° gennaio 2018 i collaboratori che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative dovranno essere iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l’INPS (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore).

 

Aumentata la soglia deille indennità articolo 67 del Tuir let m) escluse da imposta

Dal 1 gennaio 2018 è aumentata la soglia delle indennità detassate ai sensi dell’articolo 67 lett m) del DPR 917 del 1986, da 7. 500 a 10. 000 euro erogate ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande  musicali e  filodrammatiche che  perseguono finalità  dilettantistiche, e  quelli  erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

 

Fattura elettronica dal 2019 con dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia

Per i soggetti IVA arriva invece dal 2019 il nuovo obbligo di fatturazione elettronica. Sono esclusi i contribuenti che applicano il regime di vantaggio e chi ha esercitato l’opzione per il regime forfettario.

 

Dichiarazione precompilata e altre agevolazioni per professionisti e imprese in contabilità semplificata che optano da subito per la fattura elettronica

Professionisti e le imprese in regime di contabilità semplificata che scelgono volontariamente la fatturazione elettronica per la comunicazione di acquisti e compensi avranno diritto ad una serie di semplificazioni.

 

Anticipo al 1° luglio della e-fattura per appalti e settore dei carburanti

Proprio in chiave anti evasione, peraltro, è previsto l’anticipo della fatturazione elettronica obbligatoria fin dal 1° luglio 2018 per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

Anticipo al 1° luglio anche per la vendita di carburanti, e in questo caso il governo stima che l’anticipo dell’obbligo di e-fattura possa determinare un recupero di gettito IVA pari a 67,7 milioni euro su base annua e considerando che la misura entrerà in vigore nel secondo semestre 2018, il recupero di gettito previsto è pari a 33,8 milioni di euro per il 2018. Sarà per questo attivato un piano straordinario di controlli per contrastare le frodi nella commercializzazione e distribuzione dei carburanti. In questo ambito prevista anche la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti tracciabili.

In compenso agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito.

 

Nuove sanzioni per le violazioni IVA

Con i commi 915- 923, poi, sono stabilire nuove sanzioni in caso di fatture non corrette per le operazioni transfrontaliere. Viene per questo modificato l’art. 11 del dlgs 471/1997 con l’aggiunta di un nuovo comma 2-quater che prevede, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere una sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1. 000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita dal periodo precedente, oppure se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Le nuove disposizioni si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019 in via generale, e alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative al settore dei carburanti e nell’ambito del subappalto.

Una ulteriore novità in materia di sanzioni per gli obblighi di dichiarazione IVA arriva poi con il comma 935 che modifica l’articolo 6, comma 6, dello stesso dlgs 471/1997. In particolare, si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10. 000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione. La restituzione dell’imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Imposta al 26% sui guadagni da prestiti su piattaforme on line

Per l’applicazione della web tax c’è ancora tempo, dunque. Entrano invece immediatamente in vigore le norme del comma 43 che istituisce una ritenuta alla fonte del 26% sui proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari. La ritenuta è operata direttamente dagli intermediari.

Slitta di un anno l’addio agli studi di settore

Con la legge di bilancio arriva anche lo slittamento al 2019 dell’abolizione degli studi di settore. Il comma 931 infatti, stabilisce la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Scende la soglia per la verifica dei debiti fiscali dei creditori della Pubblica Amministrazione

Un’altra delle misure chiave nella  lotta  all’evasione fiscale è  contenuta nei  commi  986-989  che prevedono il dimezzamento dell’importo oltre il quale scatta l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere ad un pagamento, devono verificare, attraverso l’Agenzia delle entrate – Riscossione, la presenza di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento. Dal 1° marzo 2018, dunque si ridurrà da 10. 000 a 5. 000 euro la soglia che fa scattare i controlli in riferimento all’eventuale obbligo di versamento da parte del beneficiario, di somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dalla notifica di una o più cartelle, per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo. Con la riduzione della soglia aumenta da 30 a 60 giorni il termine entro il quale, in caso di esito positivo della verifica, i soggetti pubblici dovranno sospendere il pagamento per consentire il pignoramento da parte dell’agente della riscossione.  Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° marzo 2018, in modo da consentire alle pubbliche amministrazioni di organizzarsi.

Detrazione affitto per studenti fuori sede

In riferimento all’agevolazione per l’affitto per gli studenti fuori sede, di recente modificata dal decreto fiscale 148/2017, che aveva reso lo sconto fiscale più semplice. L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta del 19% su una spesa massima di 2633 euro l’anno per gli iscritti a corsi di laurea in università si trovi in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il decreto ha eliminato il requisito della provincia diversa e ha ridotto le distanze in riferimento alla tipologia del comune di residenza, prevedendo la possibilità per gli studenti che sono residenti in “zone montane o disagiate”, di avere la detrazione anche se l’università dista solo 50 chilometri da casa. La legge ha chiarito però, che queste norme di favore si applicano solo per il 2017 e il 2018. Dal 2019 la detrazione sarà nuovamente applicabile solo per le distanze maggiori.

Detrazione trasporto pubblico

Con il comma 28, torna, dopo 10 anni, la detrazione del 19% per gli abbonamenti a metro e bus, fino ad un importo massimo di spesa di 250 euro. Si prevede inoltre che le somme rimborsate dal datore di lavoro o direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente. Considerando la struttura dell’agevolazione il risparmio d’imposta per singolo contribuente può arrivare fino a 47,50 euro (19% di 250).

Aumento detrazione per i figli a carico e bonus bebè

Per chi ha figli, poi, con i commi 252-253 viene elevato da 2. 840,51 a 4. 000 euro il limite di reddito complessivo per poter considerare i figli fiscalmente a carico. La norma si applica fino ai 24 anni di età, ma solo a partire dal 1° gennaio 2019. In ogni caso il limite di 2. 840,51 euro rimane fisso per le altre tipologie di familiari a carico e torna ad applicarsi quando i figli superano il requisito anagrafico previsto.

Riguarda invece solo chi ha figli che nascono nel 2018 la nuova edizione del bonus bebè prevista dai commi 248-249. Il bonus destinato ai genitori con un reddito ISEE fino a 25. 000 euro, viene limitato ai soli bimbi nati o adottati nel 2018 e verrà erogato per soli 12 mesi. Non cambia invece l’importo fissato a 960 euro annui e rimane confermato il meccanismo di monitoraggio degli oneri derivanti da parte dell’INPS che dovrà inviare relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al MEF, al fine di rideterminare l’erogazione dell’importo annuo, in caso di sforamento del limite di spesa ora rideterminato in 185 milioni per il 2018 e 218 milioni per il 2019.

Detrazione del 19% delle spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento

Nuova voce detraibile dall’IRPEF per chi ha figli con disturbi dell’apprendimento (DSA). Con i commi 665-667 viene infatti introdotta la lettera e-ter) nel comma 1 dell’art. 15 del TUIR che consente la detrazione delle spese sostenute in favore dei soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. La detrazione è prevista per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. Richiesto un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.

Al via lo sconto per le polizze a tutela dei danni sugli immobili

Arriva la detrazione del 19% per le cosiddette “polizze catastrofali”, ossia le polizze che coprono i danni agli edifici causati da terremoti, frane e alluvioni. Le norme, contenute nei commi 769-770 sono applicabili solo per le assicurazioni sottoscritte a partire dalla data di entrata in vigore della legge, quindi dal 1° gennaio 2018. Non è previsto un tetto massimo di spesa sul quale calcolare l’agevolazione. Le stesse norme prevedono che le assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo rientrano nell’elenco delle polizze esenti dall’imposta sulle assicurazioni, categoria della quale fanno già parte, ad esempio, le assicurazioni obbligatorie per gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sulla vita.

Credito d’imposta per gli strumenti musicali nuovi

Con il comma 641 arriva la proroga di un anno per il credito d’imposta del 65 per cento per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo per gli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il bonus è riconosciuto su una spesa massima di 2. 500 euro.

Al 26% la tassazione dei dividendi e plusvalenze anche relative a partecipazioni qualificate

A partire dal prossimo anno viene uniformato il regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze. Con i comma 999 – 1006 viene infatti modificato l’art. 68 del TUIR abrogando il comma 3 che recava i criteri per determinare la concorrenza alla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate. Di conseguenza a partire dal periodo d’imposta 2018, le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito con il medesimo criterio di calcolo utilizzato per le altre plusvalenze, quindi con la tassazione al 26%.

Stesso regime per la tassazione dei dividendi per i quali non vi sarà più differenziazione tra partecipazioni qualificate e non.

Le nuove regole di tassazione si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018. Tuttavia, alle distribuzioni di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31. 12. 2017, e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31. 12. 2022, continuano ad applicarsi le regole precedenti.

Nuovo regime fiscale per le plusvalenze derivanti da vendita di azioni in sostituzione di premi di produttività

Sempre in materia di plusvalenze viene anche  introdotta una  specifica  disciplina tributaria per  le plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni conferite ai dipendenti come premi di risultato. Le norme, contenute nel comma 161, prevedono l’applicazione dell’aliquota del 26% anziché sull’intero importo del prezzo della vendita, solo sulla differenza tra il prezzo della vendita e l’importo delle somme (premi di risultato) oggetto della sostituzione con le azioni. Vie per questo modificato l’articolo 1, comma 184-bis, lettera c) della legge di stabilità 2016 (legge 208/ 2015), che esclude dalle imposte il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche in deroga ai limiti di legge, se le azioni in questione sono state percepite dal dipendente privato  –  per  sua  scelta  –  in  sostituzione, totale  o  parziale, degli emolumenti variabili la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni. Per la perizia fissata la scadenza del 30 giugno 2018. Resta fissa l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile è pari all’8 per cento. L’imposta può essere pagata in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali. Il 30 giugno 2018 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima, e anche il termine di versamento se si decide per la rata unica, oppure quello per il pagamento della prima delle tre rate annuali di pari importo.

 

Stop al contante per gli stipendi

Obbligo di pagare gli stipendi a dipendenti e collaboratori esclusivamente con strumenti tracciabili a partile dal 1° luglio 2018. Dal secondo semestre dell’anno, dunque, datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro dipendente instaurato. La norma precisa espressamente che queste stesse disposizioni si applicano in caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. In caso di violazione degli obblighi è prevista una sanzione da 1. 000 a 5. 000 euro.

La Comunicazione Unica slitta al 31 ottobre

Sempre in riferimento agli obblighi per i sostituti, con il comma 933, viene spostato al 31 ottobre, dall’attuale 31 luglio, il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi debbono  trasmettere all’Agenzia  delle  entrate  le  dichiarazioni  uniche.  Si prevede inoltre  che  la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all’INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Articoli più letti