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mercoledì 18 Marzo 2026
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PMI E LIBERI PROFESSIONISTI COME SOSPENDERE LE RATE DEI PRESTITI, FINANZIAMENTI, LEASING E NOLEGGIO.

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L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), il 24 marzo ha trasmesso agli istituti di credito associati una circolare riguardante le misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da Covid-19 contenute nel D. L. 18/2020, in relazione ai principali aspetti delle misure introdotte dal suddetto decreto e colmate dalle prime indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze con alcune delle domande più frequenti.

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), il 24 marzo ha trasmesso agli istituti di credito associati una circolare riguardante le misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da Covid-19 contenute nel D. L. 18/2020, in relazione ai principali aspetti delle misure introdotte dal suddetto decreto e colmate dalle prime indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze con alcune delle domande più frequenti.

Tale decreto ha introdotto una serie di disposizioni a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica, con particolare riferimento a:

moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da Banche e Intermediari Finanziari a micro, piccole e medie imprese;
nuovi interventi del Fondo di Garanzia per le PMI.

Moratorie PMI: Secondo quanto stabilito dal D. L. 18/2020, art. 56, commi 4 e 5 possono accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto della pandemia.

Secondo la definizione della Commissione Europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come precisato dal Ministero, sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui i professionisti e le ditte individuali).

Per accedere alle misure l’impresa deve essere in bonis quindi non deve avere posizioni debitorie classificate come “esposizioni deteriorate”, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute, quindi non-pagate o pagate parzialmente da più di 90 giorni.

MODALITà DI ACCESSO: I soggetti che intendono accedere alle menzionate misure devono presentare alla propria banca o al proprio intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Inoltre, nella comunicazione l’impresa deve auto-dichiarare:

il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
“di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge: ciò non implica, quindi, che la banca debba verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la già menzionata comunicazione contenga gli elementi sopra indicati. La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, o attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Come indicato dal Ministero, è opportuno che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel D. L. 18/2020 sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI che possono collegarsi con la misura della moratoria.

Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’ABI e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (D. L. 18/2020, articolo 56, co. 2): Le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del TUB e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di apposita comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario, di cui al comma 2, lett. A), b) e c) del suddetto decreto:

le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni;
il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. è facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

La ABI ha precisato che il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 sarà quindi posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni; gli eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità.

Qui di seguito troverete allegati il modulo di richiesta e l’autodichiarazione da mandare via PEC.  

Per informazioni e assistenza contattateci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM, saremmo lieti di occuparci della vostra pratica!

Come sospendere il pagamento delle rate del mutuo?

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Rivalutazione immobiliare,Valore catastale

Il Fondo di solidarietà mutui “prima casa” noto anche come “Fondo Gasparrini” ed operativo dal 2013 è stato istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che all’art. 2, commi 475 e ss. Ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà che possono incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare.

 

Decreti cura Italia: attuazione del fondo solidarietà mutui “prima casa” per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti

Il Fondo di solidarietà mutui “prima casa” noto anche come “Fondo Gasparrini” ed operativo dal 2013 è stato istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che all’art. 2, commi 475 e ss. Ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà che possono incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare.

La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di 2 volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto.

Sono rimborsati dal Fondo alle Banche gli oneri finanziari pari alla quota di interessi delle rate, al netto dello spread che rimane a carico del mutuatario.

 

L’accesso al beneficio è dovuto nei casi di:

–      cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

–      cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

–      cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c. P. C. );

–      morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

In caso di mutuo cointestato gli eventi indicati possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.
In caso di decesso del mutuatario, gli eredi possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate purché ricorrano, in capo ai medesimi mutuatari, tutti i requisiti e le condizioni previsti per l’accesso al Fondo.

 

L’ammissione al beneficio è concessa a coloro che possiedono le seguenti caratteristiche:

–      titolo di proprietà sull’immobile adibito ad abitazione principale.

L’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

–      titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a € 250. 000,00;

–      il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno;

–      indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 30. 000,00 riferito al nucleo familiare del richiedente.

Per conseguire il beneficio, il mutuatario deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo e degli oneri relativi alle procedure necessari per la sospensione.

Sono esclusi i soggetti che:

–       si trovano in ritardo dei pagamenti per più di 90 giorni consecutivi;

–       fruiscono di agevolazioni pubbliche;

–       fruiscono di altre misure di sospensione del pagamento delle rate di durata superiore a 18 mesi;

–       hanno stipulato un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi sopra citati.

In questa attuale situazione di emergenza, dovuta dall’epidemia da COVID-19, lo Stato interviene a sostegno dei cittadini con varie misure e tra queste prevede, disciplinato dall’art. 54 del decreto-legge Cura Italia, che;

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo si applicano le seguenti misure:

–       l’ammissione ai benefici è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;

–       per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

–       per mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione;

–       l’ammissione al beneficio è concessa anche in caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Per le finalità di cui sopra, al Fondo sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020

I soggetti ammessi ai benefici del Fondo, quindi lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti, possono presentare domanda di sospensione del pagamento delle rate del mutuo alla Banca erogatrice del finanziamento attraverso la compilazione dell’apposito modulo, collocato in fondo al presente articolo, e allegare tutta la documentazione attestante i requisiti per la richiesta della sospensione.

Sarà poi la Banca ad inviare la domanda alla Consap, che provvederà ad effettuare tutte le verifiche del caso. Qualora non ricorrano motivi ostativi alla richiesta, la Consap autorizza la sospensione e rilascia entro 15 giorni lavorativi il nulla osta. La Banca, acquisito il nulla osta da parte di Consap, comunica

all’interessato entro 5 giorni l’esito dell’istruttoria e attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi.

 

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EMILIA ROMAGNA: Contributo a fondo perduto per favorire l’accesso al credito a professionisti e imprese durante l’Emergenza epidemica COVID-19

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L’obiettivo della regione Emilia Romagna è quello di aiutare i professionisti, le microimprese e le PMI a superare questo delicato momento di emergenza sanitaria nazionale attraverso un contributo a fondo perduto per favorire l’accesso al credito.

L’obiettivo della regione Emilia Romagna è quello di aiutare i professionisti, le microimprese e le PMI a superare questo delicato momento di emergenza sanitaria nazionale attraverso un contributo a fondo perduto per favorire l’accesso al credito.

Il bando riguarda i seguenti settori: 

Artigianato;
commercio;
industria;
servizi/no profit; 
turismo; 
cultura;
agroindustria/agroalimentare

Le spese finanziate riguardano le Consulenze e i Servizi.

Domanda: Possono presentare la domanda per accedere alla concessione della gestione del fondo i Confidi (Consorzio di garanzia collettiva dei fidi) iscritti all’Albo ex art. 106 del Tub e i Confidi iscritti all’elenco di cui all’art. 112 del Tub o iscritti nella sezione dell’elenco generale singolarmente o in A. T. I. (da costituirsi entro trenta giorni dal termine di presentazione della manifestazione di interesse e, comunque, prima dell’atto regionale di trasferimento della quota del fondo).

Più in generale possono accedere ai contributi i professionisti o PMI o persone fisiche con unità locale e/o sede legale/residenza (solo per le persone fisiche) nel territorio dell’Emilia-Romagna di tutti i settori (eccetto l’agricoltura).

Entità e forma dell’agevolazione: Il contributo regionale sarà al massimo di 15. 000 euro per finanziamento e sarà calcolato in percentuale sull’importo del finanziamento. Il contributo varia dal 4,5%/anno al 5,5%/anno, a seconda che il finanziamento sia garantito o meno dal Confidi e/o dal Fondo di garanzia PMI (del Ministero dello Sviluppo economico).  

L’attivazione di finanziamenti bancari ha una durata massima di 36 mesi per un importo massimo di euro 150. 000, garantito dal confidi.

Il Fondo ha una dotazione iniziale di € 10. 000. 000,00.

FONDAZIONE CARIPLO: BANDO COLTIVARE VALORE

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Il bando intende sostenere pratiche di agricoltura sostenibile in ottica agro-ecologica e sociale, come strumento di presidio e risposta ai rischi territoriali di carattere ambientale e come occasione di sviluppo economico locale attivando opportunità di inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio.

Il bando intende sostenere pratiche di agricoltura sostenibile in ottica agro-ecologica e sociale, come strumento di presidio e risposta ai rischi territoriali di carattere ambientale e come occasione di sviluppo economico locale attivando opportunità di inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio.

I progetti potranno essere presentati, in qualità di capofila, esclusivamente da organizzazioni private senza scopo di lucro, singolarmente o in partenariato con enti pubblici e/o altri privati non profit ammissibili.

I progetti dovranno obbligatoriamente:

essere realizzati all’interno del territorio della Lombardia o delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola;
adottare tecniche agricole sostenibili ispirate ai principi e processi agro-ecologici (es. Il riciclo degli elementi nutritivi, l’impiego di colture di copertura, i sistemi policolturali, le rotazioni colturali, la lotta biologica, etc. );
individuare chiaramente il rischio territoriale di carattere ambientale su cui si intende intervenire;
promuovere iniziative che abbiano una chiara ricaduta occupazionale per persone in condizioni di svantaggio;
essere orientati alla sostenibilità economica futura, attraverso la formulazione di un piano previsionale almeno triennale;
avere una durata massima di 36 mesi;
avere carattere incrementale (es. Aumento delle superfici coltivate, sviluppo di nuovi rami di impresa, creazione di nuovi posti di lavoro);
fornire informazioni sulle caratteristiche e sullo stato dei beni immobili oggetto dell’iniziativa (terreni, edifici);
dimostrare che l’ente richiedente o il partner abbia un titolo di disponibilità dei beni immobili oggetto dell’intervento di natura e durata congrua rispetto agli obiettivi previsti e agli investimenti preventivati;
dimostrare la presenza di chiare competenze degli enti proponenti rispetto alle componenti ambientale e sociale previste dal bando e dal progetto.

ll budget a disposizione è pari a 2. 750. 000 Euro.  La richiesta di contributo dovrà essere compresa tra 50. 000 e 350. 000 € e non potrà superare il 60% dei costi totali.

La domanda può essere presentata entro il 16 aprile 2020.

Per avere assistenza per l’istruzione della pratica, contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

ROMA: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE

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La Camera di Commercio di Roma ha adottato la presente misura per sostenere lo startup aziendale, abbattendone i costi ed incentivando la concretizzazione di idee imprenditoriali e la nascita di nuove imprese, al fine di sostenere la ripresa della produttività, la crescita e lo sviluppo economico del territorio. L’obiettivo infatti, è quello di sostenere lo sviluppo economico e occupazionale del territorio provinciale, con particolare attenzione al supporto di quelle categorie che tradizionalmente risultano svantaggiate, quali le nuove realtà in fase di creazione e di avvio di impresa, alla luce dell’attuale temporanea recessione che il sistema economico dell’intero Paese sta attraversando.  

La Camera di Commercio di Roma ha adottato la presente misura per sostenere lo startup aziendale, abbattendone i costi ed incentivando la concretizzazione di idee imprenditoriali e la nascita di nuove imprese, al fine di sostenere la ripresa della produttività, la crescita e lo sviluppo economico del territorio. L’obiettivo infatti, è quello di sostenere lo sviluppo economico e occupazionale del territorio provinciale, con particolare attenzione al supporto di quelle categorie che tradizionalmente risultano svantaggiate, quali le nuove realtà in fase di creazione e di avvio di impresa, alla luce dell’attuale temporanea recessione che il sistema economico dell’intero Paese sta attraversando.  

La misura, a supporto dei processi di creazione e avvio di una nuova attività d’impresa, consiste in un contributo a favore di aspiranti imprenditori per il costo di alcuni servizi per la costituzione di una nuova impresa.

Settore: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

Beneficiari: Può accedere alla misura, chi intende creare una nuova impresa a Roma o provincia. è necessario recarsi presso una sede territoriale di uno dei soggetti attuatori dell’iniziativa per ricevere informazioni e l’assistenza tecnica necessarie per la propria idea imprenditoriale e per presentare domanda di accesso al servizio di accompagnamento per la creazione di una nuova impresa.  

La misura consiste nell’abbattimento del costo del servizio di accompagnamento da erogarsi a favore dell’aspirante imprenditore, fino ad un massimo di euro 2. 500,00 al netto dell’IVA, ovvero fino ad un massimo di euro 3. 000,00 al netto dell’IVA nel caso di costituzione di società di capitali.

La presente iniziativa dura fino all’esaurimento dello stanziamento messo a disposizione dalla Camera, pari a complessivi € 800. 000,00. La domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2020.

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MODELLO EAS: PROROGA AL 30 GIUGNO 2020

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Al fine di fronteggiare la crisi epidemiologica da Covid-19, il Governo, con il Decreto “Cura Italia”, ai sensi dell’articolo 62, emana la sospensione degli adempimenti tributari:

MODELLO EAS: PROROGA AL 30 GIUGNO 2020

Adempimento per gli enti associativi non profit

 

Al fine di fronteggiare la crisi epidemiologica da Covid-19, il Governo, con il Decreto “Cura Italia”, ai sensi dell’articolo 62, emana la sospensione degli adempimenti tributari:

“Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. ”

Gli adempimenti sospesi saranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Pertanto, per effetto delle proroghe sopra citate è prorogato al 30 giugno 2020, il termine originario del 31 marzo 2020, entro il quale gli enti associativi non profit dovranno presentare il modello EAS, al fine di comunicare, le eventuali variazioni statutarie avvenute nel corso dell’anno 2019.

BANDO ISI INAIL 2020

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L’obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in contemporanea, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. L’obiettivo è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in contemporanea, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

I destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore.
Progetti ammessi a finanziamento: Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1. 1 e 1. 2);
progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;
progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;
progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4;
progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli -Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5. 1 e 5. 2).

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti: Le risorse finanziarie destinate dall’Inail ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2019-allegato risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA come di seguito riportato.
Per gli Assi 1 (sub Assi 1. 1 e 1. 2), 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:

Assi 1 (sub Assi 1. 1 e 1. 2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130. 000,00 euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5. 000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1. 2) non è fissato il limite minimo di finanziamento;
Asse 4, fino al massimo erogabile di 50. 000,00 euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2. 000,00 Euro.

Asse 5 (su Assi 5. 1 e 5. 2) nella misura del:

40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5. 1 (generalità delle imprese agricole);
50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5. 2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento massimo erogabile è pari a euro 60. 000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1. 000,00.
Modalità e tempistiche di presentazione della domanda: La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali. Sul sito www. Inail. It – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
L’apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda è fissata al 16 aprile 2020. Sarà possibile fare domanda fino al 29 maggio 2020.

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PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI

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Per presidi medico-chirurgici si intendono tutti quei prodotti che vantano nella propria etichetta un’attività riconducibile alle definizioni indicate nell’art. 1 del D. P. R. 392 del 6 ottobre 1998 e sono:

Disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide;
insetticidi per uso domestico e civile;
insettorepellenti;
topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.

Per presidi medico-chirurgici si intendono tutti quei prodotti che vantano nella propria etichetta un’attività riconducibile alle definizioni indicate nell’art. 1 del D. P. R. 392 del 6 ottobre 1998 e sono:

Disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide;
insetticidi per uso domestico e civile;
insettorepellenti;
topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.

I presidi medico-chirurgici, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D. P. R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo un’opportuna e accurata valutazione della documentazione presentata dai richiedenti.

Una volta autorizzati, tali prodotti devono riportare in etichetta la dicitura: “Presidio Medico-Chirurgico” e “Registrazione del Ministero della salute n. X”

ll Ministero della Salute svolte le seguenti funzioni di autorizzazioni:

Rilascia l’autorizzazione all’immissione in commercio di nuovi presidi medico-chirurgici, sentito l’Istituto Superiore di Sanità;
rilascia l’autorizzazione alla produzione dei presidi medico-chirurgicii;
rilascia l’autorizzazione alla modifica delle condizioni di autorizzazione di presidi medico-chirurgici già autorizzati, sentito l’Istituto Superiore di Sanità in caso di modifiche di composizione o modifiche di campo o di modalità d’impiego;
revoca l’autorizzazione all’immissione in commercio

Inoltre, esercita la vigilanza sulla produzione dei presidi medico-chirurgici e sull’immissione in commercio, autorizza la pubblicità dei presidi medico-chirurgici, rilascia certificati di libera vendita per consentire l’esportazione di presidi medico-chirurgici al di fuori dell’Unione europea.

Possono essere autorizzati soltanto presidi medico-chirurgici contenenti sostanze attive in revisione per il tipo di prodotto specifico ai sensi della direttiva 98/8/CE, articolo 16, e del Regolamento CE n. 1451/2007 e successivi aggiornamenti.

L’autorizzazione all’immissione in commercio di un presidio medico-chirurgico è revocata se vengono a mancare i requisiti o le condizioni in base alle quali è stata concessa ovvero il presidio si è dimostrato, nell’uso, inefficace o nocivo.

Le imprese che, in Italia, intendono produrre presidi medico-chirurgici devono richiedere l’autorizzazione alla produzione al Ministero della Salute, fornendo le informazioni e i dati richiesti.

Esportazione verso paesi extra UE: Per richiedere un certificato per esportare al di fuori dell’Unione europea presidi medico-chirurgici deve essere fatta una domanda, nel rispetto delle norme vigenti sul bollo al Ministero della Salute allegando la marca da bollo da 14,62.
La richiesta deve contenere i seguenti dati:

nome o ragione sociale, sede legale della società titolare e dell’officina di produzione oggetto della richiesta del presidio medico-chirurgico (indirizzo. Telefono, telefax), unitamente alla indicazione del codice fiscale o della Partita IVA;
denominazione del presidio medico-chirurgico e numero di registrazione;
composizione quali-quantitativa delle sostanze contenute nel presidio medico-chirurgico;
Paese verso il quale viene richiesto il certificato di libera vendita;
copia dell’ultimo decreto di autorizzazione con relativa etichetta.

Deve inoltre essere obbligatoriamente presentata un’autodichiarazione che attesti lo stato del presidio medico-chirurgico nei confronti del processo della revisione comunitaria delle sostanze attive stabilito ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 98/8/CE.

La produzione di presidi medico-chirurgici è subordinata ad un’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392.

Revoca dell’autorizzazione: L’autorizzazione alla produzione dei presidi medico chirurgici (rilasciata alle ditte che hanno officine che producono pmc) è revocata quando vengono a mancare i requisiti in base ai quali è stata concessa.

Per informazioni ed assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM, saremmo lieti di occuparci della tua pratica.

 

FONDIMPRESA: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ

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Con l’avviso n. 1/2020 “Competitività”, Fondimpresa stanzia complessivamente 72 milioni di euro per il finanziamento di piani condivisi per la formazione dei lavoratori sui temi chiave per la competitività delle imprese aderenti: qualificazione dei processi produttivi e dei produttivi e dei prodotti, innovazione dell’organizzazione, digitalizzazione dei processi aziendali, commercio elettronico, contratti di rete e internazionalizzazione.

Con l’avviso n. 1/2020 “Competitività”, Fondimpresa stanzia complessivamente 72 milioni di euro per il finanziamento di piani condivisi per la formazione dei lavoratori sui temi chiave per la competitività delle imprese aderenti: qualificazione dei processi produttivi e dei produttivi e dei prodotti, innovazione dell’organizzazione, digitalizzazione dei processi aziendali, commercio elettronico, contratti di rete e internazionalizzazione.

Ciascun Piano formativo può interessare solo uno dei seguenti ambiti:

Territoriale;
settoriale, di reti e di filiere produttive, su base multiregionale, per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa categoria merceleogica o a reti e filiere organizzate secondo la logica del prodotto finale, sviluppando modelli e interventi integrati di formazione del personale, anche con azioni di tipo sperimentale o prototipale. Il piano deve coinvolgere imprese appartenenti ad almeno due regioni o province autonome e la quota minima di aziende appartenenti alla regione o provincia autonoma meno coinvolta deve essere almeno pari al 30% del totale delle imprese partecipanti al Piano. In caso di Piano che coinvolge imprese appartenenti a più di due regioni la quota minima di aziende appartenenti alle regioni o provincie autonome meno coinvolte deve essere almeno pari al 30% del totale delle imprese partecipanti al Piano.

Soggetti beneficiari: Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi, a pena di esclusione dalla procedura, solamente i seguenti soggetti:

Le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e già registrate sull’«Area Associati» del sito web www. Fondimpresa. It;
gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa.  

La dotazione finanziaria totale è pari a euro 72. 000. 000,00.

Tipologia di interventi ammissibili: i Piani formativi presentati in relazione a qualsiasi Ambito dell’articolo 2 possono riguardare esclusivamente interventi di formazione direttamente connessi alle seguenti tipologie ed aree tematiche, anche in forma integrata:

Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti;
innovazione dell’organizzazione;
commercio elettronico;
contratti di rete;
internazionalizzazione.

Scadenza: in relazione alle due scadenze dell’Avviso, le domande di finanziamento devono pervenire, a pena di inammissibilità, per il primo ambito, entro il 6 maggio 2020, mentre per il secondo ambito fino al 3 giugno 2020.

L’Avviso n. 1/2020 prevede che, per ciascun Ambito e scadenza dell’Avviso, i finanziamenti vengono assegnati fino a capienza delle risorse ai Piani che risultano idonei secondo l’ordine decrescente di punteggio in base alla graduatoria, a seguito della procedura di valutazione di cui all’art. 15 dell’Avviso.

Settore: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Consulenze/Servizi

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I GRANDI EVENTI SPORTIVI 2020-2021-2022

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La Regione Lombardia ha approvato i criteri per la concessione di contributi ai Grandi Eventi Sportivi, da ora in poi GES, realizzati sul territorio lombardo con l’obiettivo di sostenere iniziative, che possiedono un effettivo valore per il territorio regionale in ragione della risonanza e prestigio legati alle caratteristiche sportive o di rilevante interesse per il territorio.

Descrizione del bando: La Regione Lombardia ha approvato i criteri per la concessione di contributi ai Grandi Eventi Sportivi, da ora in poi GES, realizzati sul territorio lombardo con l’obiettivo di sostenere iniziative, che possiedono un effettivo valore per il territorio regionale in ragione della risonanza e prestigio legati alle caratteristiche sportive o di rilevante interesse per il territorio.

Quali sono i soggetti beneficiari:

Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali;
discipline Sportive Associate;
enti di Promozione Sportiva;
associazioni benemerite riconosciute dal CONI;
associazioni e società sportive dilettantistiche, non lucrative, iscritte al CONI o al CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva;
comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro;
altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative;

enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti individuati nei punti precedenti 

Le voci di spesa ammissibili a contributo sono:

Affitto e allestimento di locali, impianti o strutture;
noleggio di attrezzature, strumentazioni e automezzi;
pubblicità, comunicazione, creazione e gestione sito web dell’iniziativa;
compensi e/o rimborsi forfettari per istruttori, arbitri, giudici di gara, speakers;
ospitalità atleti e tecnici della squadra nazionale gareggiante (viaggio, vitto e alloggio), nei soli giorni della manifestazione sportiva;
rinfreschi organizzati per la presentazione della manifestazione e ristori allestiti nel corso della manifestazione;
assistenza sanitaria;
servizi assicurativi stipulati ai fini della manifestazione, purché tale finalità sia esplicitata nell’oggetto della polizza;
imposte, tasse, tasse federali, free, diritti d’autore (SIAE);
coppe, medaglie e gadget per atleti e partecipanti;
acquisto articoli e materiali sportivi utilizzabili esclusivamente per l’iniziativa;
spese di partecipazione/iscrizione alle gare;
spese generali.

Il contributo regionale varia in base al punteggio assegnato del progetto e può arrivare fino a euro 300. 000,00.

Scadenza: La domanda può essere presentata entro il 15 aprile.

Per affidarci la tua pratica contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM 

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