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martedì 17 Marzo 2026
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TAX CREDIT PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

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DI COSA SI TRATTA?

La misura sostiene gli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.

TAX CREDIT PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

In ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale

DI COSA SI TRATTA?

La misura sostiene gli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.

CHI PUO’ ACCEDERE AL CREDITO D’IMPOSTA?

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.

QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI SPESE AMMESSE?

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4. 0”.

Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

a) big data e analisi dei dati;

b) cloud e fog computing;

c) cyber security;

d) simulazione e sistemi cyber-fisici;

e) prototipazione rapida;

f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

g) robotica avanzata e collaborativa;

h) interfaccia uomo macchina;

i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

l) internet delle cose e delle macchine;

m) integrazione digitale dei processi aziendali.

Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale, riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione e le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE

 

50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 300. 000 per le piccole imprese;
40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250. 000 per le medie imprese;
30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250. 000 le grandi imprese.  

 

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati

SCADENZA DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata fino ad esaurimento dei fondi.

COME SI UTILIZZA IL TAX CREDIT?

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

COME SI ACCEDE?

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione, tramite apposito modello, al Ministero dello sviluppo economico.

La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

Inoltre, sussistono obblighi di:

–      documentazione contabile certificata: l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

–      conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;

–     indicare i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

MISE: Credito d’imposta promosso per sostenere gli investimenti in beni strumentali

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L’obiettivo del bando è quello di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

L’obiettivo del bando è quello di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Soggetti beneficiari: Sono beneficiarie tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.  l credito d’imposta del 6% per gli investimenti in altri beni strumentali materiali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni.

Tipologia di interventi ammissibili: Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Settore: Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Innovazione Ricerca e Sviluppo, Attrezzature e macchinari

Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300. 000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro. 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4. 0 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700. 000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.

Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

REGIONE SARDEGNA: Bando Voucher Startup 2020

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Sardegna Ricerche, a far data dal 10/03/2020 ha pubblicato sul sito internet di Sardegna Ricerche e della Regione Autonoma della Sardegna le disposizioni attuative del Programma “Voucher Startup”. Lo strumento opera con procedura valutativa a sportello, nei limiti della dotazione finanziaria.  

Sardegna Ricerche, a far data dal 10/03/2020 ha pubblicato sul sito internet di Sardegna Ricerche e della Regione Autonoma della Sardegna le disposizioni attuative del Programma “Voucher Startup”. Lo strumento opera con procedura valutativa a sportello, nei limiti della dotazione finanziaria.

Descrizione del bando: Al via la quarta call di “Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative”, il bando che eroga voucher destinati alle startup per sostenere e rafforzare la loro competitività incentivando processi di innovazione di prodotto, servizio o processo.

Soggetti beneficiari: Possono accedere al bando le Micro e Piccole Imprese (MPI) regolarmente costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano da non più di 36 mesi al momento della presentazione della domanda che si propongono con un piano di avvio caratterizzato da significativi elementi di innovatività.

Entità dell’agevolazione: La dotazione finanziaria totale è pari a euro 4. 700. 000,00.

Il contributo a fondo perduto può arrivare fino a un massimo del 90% dei costi ammissibili. La dimensione del piano aziendale è compresa tra un minimo di 15. 000,00 euro fino a un massimo di 100. 000,00 euro.

Settori: 

Artigianato;
commercio;
industria;
servizi/no profit
turismo;
cultura.

Scadenza: La domanda può essere presentata dal 10 giugno 2020 al 31 dicembre 2021.

Per informazioni e assistenza contattaci alla mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

 

COVID-19: NORMATIVE SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA’

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Data l’emergenza dovuta dalla crisi epidemiologica da Coronavirus, sono consentite, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto.

COVID-19: NORMATIVE SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA’

Analizziamo l’art. 106 del decreto Cura Italia

Data l’emergenza dovuta dalla crisi epidemiologica da Coronavirus, sono consentite, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, secondo cui l’assemblea deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che lo statuto può prevedere un termine maggiore, esteso a 180 giorni, quando la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze, è consentito alle società convocare l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Sono inoltre consentite alle società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici, al fine di evitare quanto più possibile il contatto l’uno con gli altri, nuove modalità di svolgimento dell’assemblea, ovvero: l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio, si possono quindi regolarmente svolgere anche se tutti i partecipanti sono collegati in audio o video conferenza.

Limitatamente alle S. R. L. è ammessa l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Limitatamente alle società con azioni quotate, per le assemblee ordinarie o straordinarie, possono designare il rappresentate, previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Potranno altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante, al quale si potranno conferire deleghe o subdeleghe.

Ciò si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Anche le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Possono altresì prevedere che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

Tutte le suddette disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020.

Fermo restando che, in relazione a quanto esposto dall’articolo 106 del decreto Cura Italia, l’estensione a 180 giorni dei termini di convocazione dell’assemblea non è del tutto “cosa nuova”, in quanto già disciplinata dall’articolo 2364 del Codice Civile, che, in determinate circostanze, ovvero nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società,  permetteva di estendere il termine di convocazione dell’assemblea a 180 giorni.

 

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

 

CERTIFICAZIONE BIOLOGICA E QUALITÀ AGROALIMENTARE!

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MiPAAFT, Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Sostituisce l’originaria dicitura MiPAAF a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge del 12 luglio 2018 n. 86.

CERTIFICAZIONE BIOLOGICA E QUALITà AGROALIMENTARE!

Come assoggettarsi alla produzione biologica.

MiPAAFT, Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Sostituisce l’originaria dicitura MiPAAF a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge del 12 luglio 2018 n. 86.

L’agricoltura biologica è un tipo di agricoltura che sfrutta la naturale fertilità del suolo favorendola con interventi limitati, vuole promuovere la biodiversità delle specie domestiche, esclude l’utilizzo di prodotti di sintesi e degli organismi geneticamente modificati.

Viene controllata, in base a leggi europee e nazionali, attraverso un sistema di controllo uniforme in tutta l’Unione Europea.

L’azienda che intende assoggettarsi alla produzione biologica per la prima volta, PRIMA NOTIFICA, deve renderlo noto alla Regione e ad uno degli Organismi di controllo autorizzati dal MiPAAFT, pertanto deve:

–      notificare l’inizio dell’attività;

–     aderire al sistema di controllo di un Organismo, scegliendo tra quelli autorizzati dal MIPAAFT al fine di ottenere l’iscrizione nell’elenco dei produttori biologici.

L’Organismo di controllo avvia la prima ispezione, analizzando l’azienda che ne ha fatto richiesta in ogni sua parte, con propri tecnici specializzati.

Se dall’ispezione emerge il rispetto della normativa, l’azienda viene ammessa nel sistema di controllo, e avvia la conversione; un periodo di disintossicazione del terreno che, a seconda dell’uso precedente di prodotti chimici e delle coltivazioni può durare due o più anni.

Concluso questo periodo di conversione, il prodotto può essere commercializzato come da agricoltura biologica.

L’Organismo provvede a più ispezioni l’anno, anche a sorpresa, e preleva campioni da sottoporre ad analisi.

L’azienda una volta ottenuta l’autorizzazione alla produzione biologica, deve sottostare a determinati obblighi:

–      documentare ogni passaggio sull’apposito fascicolo elettronico aziendale, il raccoglitore dei dati di tutti i soggetti che si pongono in relazione con la pubblica amministrazione ed è parte integrante dell’anagrafe delle imprese agricole, per assicurare la totale tracciabilità;

–      comunicare, tramite NOTIFICA DI VARIAZIONE, ogni cambiamento avvenuto rispetto alle ultime informazioni presentate;

–      presentare entro il 31 gennaio di ogni anno il programma annuale delle produzioni e/o preparazioni e/o importazioni;

–      presentare il programma annuale di variazione entro 30 gg dalla presentazione della NOTIFICA DI VARIAZIONE;

–      comunicare tempestivamente il recesso volontario dal sistema di controllo della produzione biologica;

–      non presentare, in caso di esclusione, una prima notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva l’esclusione per morosità;

–      adempiere, per quanto non specificato, agli obblighi previsti dall’art. 9 del D. Lgs. N. 20 del 23. 02. 2018.

 

FONDOPROFESSIONI: BANDO APERTO IN TUTTA ITALIA

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Fondoprofessioni intende finanziare piani formativi monoaziendali, con l’obiettivo di migliorare le conoscenze e le abilità dei dipendenti, la competitività degli Studi professionali/Aziende; accompagnare lo sviluppo, anche tecnologico, degli Studi professionali, unitamente alle competenze relazionali dei dipendenti; diffondere un approccio innovativo alla formazione finanziata, anche grazie alle sinergie attivate con la bilateralità di settore.

Fondoprofessioni intende finanziare piani formativi monoaziendali, con l’obiettivo di migliorare le conoscenze e le abilità dei dipendenti, la competitività degli Studi professionali/Aziende; accompagnare lo sviluppo, anche tecnologico, degli Studi professionali, unitamente alle competenze relazionali dei dipendenti; diffondere un approccio innovativo alla formazione finanziata, anche grazie alle sinergie attivate con la bilateralità di settore.

Soggetti beneficiari: L’Ente proponente è il singolo Studio professionale o Azienda che abbia aderito al Fondo prima della presentazione del piano formativo, il quale rappresenta il fabbisogno dei propri dipendenti a una struttura accreditata al Fondo, detta Ente attuatore, per la realizzazione delle attività. Pertanto, in questo Avviso, l’Ente proponente coincide con l’Ente beneficiario del piano formativo.

Tipologia di interventi ammissibili: Ogni singolo progetto prevede una durata da 8 h a 40 h, con almeno 4 e non oltre 35 allievi in formazione. Inoltre, è ammesso un costo ora/allievo al massimo pari a euro 24,00. Possono essere previste attività d’aula e training on the job, al fine di favorire lo sviluppo di conoscenze teoriche e operative.

Entità e forma dell’agevolazione: Le risorse allocate con il presente avviso sono complessivamente pari a euro 2. 000. 000,00 e il contributo per ogni singolo piano formativo sarà al massimo di euro 20. 000,00.

Scadenza: L’Ente attuatore, per conto dell’Ente proponente, dovrà trasmettere il piano formativo, allegando la prevista documentazione, tramite la piattaforma informatica di Fondoprofessioni, nel rispetto delle seguenti tempistiche ampliate a causa dell’emergenza da Covid-19:

1° Sportello: entro il 22 aprile 2020;

2° Sportello: da lunedì 07/09/2020 a mercoledì 30/09/2020 (ore 17).

Potete scaricare la documentazione ufficiale che abbiamo allegato e vi ricordiamo che per qualunque informazione o assistenza potete contattarci alla mail RISPARMIOLECITO_NETWORKFISCALE. COM

Covid-19: codice etico da applicare tra imprese

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Enrico Gambrioli, amministratore unico della società Gruppo IBS S. R. L, lascia un comunicato importante riguardo il comportamento etico che devono tenere le società.

Covid-19: Art 96 DL Cura Italia come richiedere l’indennità per collaboratori e istruttori sportivi

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Covid-19: Art 96 DL Cura Italia come richiedere l'indennità per collaboratori e istruttori sportivi

Video pubblicato per chiarire la confusione tra le indennità (600euro) per lavoratori e co. Co. Co iscritti alla gestione separata, disciplinati dall’artic​olo 27 del decreto e le indennità spettanti agli istruttori ed ai collaboratori sportivi disciplinati dall’articolo 96 del D. L. 18/2020 ed erogati da Sport e Salute Spa, in attesa del comunicato/decreto attuativo con il relativo modello di richiesta da compilare ed inviare

Video pubblicato per chiarire la confusione tra le indennità (600euro) per lavoratori e co. Co. Co iscritti alla gestione separata, disciplinati dall’articolo 27 del decreto e le indennità spettanti agli istruttori ed ai collaboratori sportivi disciplinati dall’articolo 96 del D. L. 18/2020 ed erogati da Sport e Salute Spa.

ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE AI LAVORATORI DA PARTE DELLE BANCHE

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E’ stata sottoscritta la convenzione tra Abi (Associazione bancaria italiana), il Ministro del lavoro e le parti sociali che permette l’anticipazione da parte delle banche del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto, al fine di accelerare i tempi di erogazione.

E’ stata sottoscritta la convenzione tra Abi (Associazione bancaria italiana), il Ministro del lavoro e le parti sociali che permette l’anticipazione da parte delle banche del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto, al fine di accelerare i tempi di erogazione.

E’ stata sottoscritta la convenzione tra Abi (Associazione bancaria italiana), il Ministro del lavoro e le parti sociali che permette l’anticipazione da parte delle banche del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto, al fine di accelerare i tempi di erogazione.

ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE AI LAVORATORI DA PARTE DELLE BANCHE!

Intesa per anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Cura Italia

E’ stata sottoscritta la convenzione tra Abi (Associazione bancaria italiana), il Ministro del lavoro e le parti sociali che permette l’anticipazione da parte delle banche del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga ai lavoratori aventi diritto, al fine di accelerare i tempi di erogazione.

Tale convenzione prevede che; saranno le banche ad anticipare le somme ai lavoratori, poi rimborsate da parte dell’INPS, che si impegna ad effettuare il rimborso con i tempi più celeri possibili, e comunque non oltre i 7 mesi.

Il lavoratore sarà esentato dal pagamento di oneri ed interessi.

La misura dell’anticipazione è fissata in un importo forfettario complessivo massimo pari a 1. 400 euro in caso di sospensione a zero ore per 9 settimane, riproporzionati se di durata inferiore.

I lavoratori dovranno presentare domanda ad una delle banche aderenti, con modalità telematiche in modo da limitare il più possibile l’accesso fisico presso le filiali ed evitare di contribuire alla diffusione del Coronavirus. Per questa ragione si raccomanda ai lavoratori interessati di rivolgersi per telefono alla propria banca.

L’anticipo avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla banca e cesserà con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga.

Allo scadere del termine dei 7 mesi se l’Inps non avrà versato la somma, la banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore che sarà tenuto ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

 

SCARICA NELLA SEZIONE “DOCUMENTI DA SCARICARE” I DOCUMENTI DA COMPILARE PER PRESENTARE LA DOMANDA!

 

Per informazioni ed assistenza invia mail RISPARMIOLECITO@NETWORKFISCALE. COM

ASSEGNO SOCIALE: DI COSA SI TRATTA E COME FARE DOMANDA

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L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.  Dal 1° gennaio 1996, l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.  Dal 1° gennaio 1996, l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

L’assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani, agli stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

DECORRENZA E DURATA: Il pagamento dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.  Inoltre, il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza avviene annualmente.  

QUANTO SPETTA: L’importo dell’assegno per il 2020 è pari a 459,83 euro per 13 mensilità. Il limite di reddito è pari a 5. 977,79 euro annui e 11. 955,58 euro, se il soggetto è coniugato.

Hanno diritto all’assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno.

Hanno diritto all’assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.

L’assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

DECADENZA: L’assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 30 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata. L’assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza sono verificati ogni anno.

Non è reversibile ai familiari superstiti e non può essere erogato all’estero. Se il soggiorno all’estero del titolare dura più di 30 giorni, l’assegno verrà sospeso. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

REQUISITI: A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ottenere l’assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

67 anni di età;
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Inoltre, i cittadini stranieri comunitari devono essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Per l’attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
i redditi esenti da imposta;
i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc. ;
i redditi di terreni e fabbricati;
le pensioni di guerra;
le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Ai fini dell’attribuzione non si computano:

i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
il reddito della casa di abitazione;
le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;
gli arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.  

DOMANDA: La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, al cui interno è possibile scaricare il manuale contenente le istruzioni fondamentali per la compilazione.

In alternativa, si può fare la domanda tramite il contact center o mediante enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

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