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Contributo Unificato nei ricorsi tributari notificati dopo il 6.07.11

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Contributo Unificato nei ricorsi tributari notificati dopo il 6.07.11

Per effetto delle suddette nuove disposizioni, ai ricorsi tributari notificati successivamente al 6 luglio 2011 – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011 – si applica il contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo. Il citato decreto-legge n. 98 del 2011 ha inoltre previsto, per tutti gli atti introduttivi di un giudizio, l’indicazione obbligatoria del codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50) nonché, nel ricorso innanzi agli organi della giustizia tributaria, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 18. 10. 2011

Motivazioni

Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto modifiche al T. U. In materia di spese di giustizia – D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, nonché alla disciplina dei procedimenti giurisdizionali introducendo alcuni adempimenti a carico delle parti e del difensore. In particolare, all’ art. 13 del D. P. R. N. 115/2002 è stato aggiunto il comma 6-quater ai sensi del quale: «Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a. Euro 30 per controversie di valore fino a euro 2. 582,28;

b. Euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2. 582,28 e fino a euro 5. 000;

c. Euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5. 000 e fino a euro 25. 000;

d. Euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25. 000 e fino a euro 75. 000;

e. Euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75. 000 e fino a euro 200. 000;

f. Euro 1. 500 per controversie di valore superiore a euro 200. 000. ».

All’art. 14 del citato T. U. è stato aggiunto il comma 3-bis che individua la norma di riferimento per la determinazione del valore della controversia e stabilisce le modalità con le quali procedere alla dichiarazione di tale valore.

Per effetto delle suddette nuove disposizioni, ai ricorsi tributari notificati successivamente al 6 luglio 2011 – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011 – si applica il contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo.

Il citato decreto-legge n. 98 del 2011 ha inoltre previsto, per tutti gli atti introduttivi di un giudizio, l’indicazione obbligatoria del codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50) nonché, nel ricorso innanzi agli organi della giustizia tributaria, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti (art. 39, comma 8), inserendo il comma 1-bis nell’ art. 16 del D. Lgs. N. 546/1992 in materia di comunicazioni e notificazioni.

L’adempimento relativo all’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata della parte ricorrente è stato altresì previsto dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 [3] (comma 35-bis inserito nell’ art. 2 dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148) che lo ha incluso tra gli elementi da indicare nel ricorso ai sensi dell’ art. 18 del citato D. Lgs. N. 546/1992. è stata data, inoltre, evidenza alla circostanza che la mancata indicazione del codice fiscale della parte ricorrente o dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore determina l’aumento del contributo unificato nella misura della metà (art. 13, comma 3-bis, D. P. R. N. 115/2002).

Considerato che l’ articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’ articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (rectius Provvedimento del Direttore dell’Agenzia), al fine di dare attuazione alle citate norme si provvede ad apportare le suindicate rettifiche alle Avvertenze di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 6 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 luglio 2010.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nuove modalità di presentazione telematica in via esclusiva delle domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali

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Nuove modalità di presentazione telematica in via esclusiva delle domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali

Nuove modalità di presentazione telematica in via esclusiva delle domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Roma, 10/10/2011  Circolare n. 131

OGGETTO:

D. L. N. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Determinazione presidenziale n. 75 del  30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze”. Nuove modalità di presentazione telematica in via esclusiva delle domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

SOMMARIO: Premessa   1.    Modalità di presentazione delle domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali  On-Line   1. 1.     Presentazione della domanda tramite Servizio Web, direttamente dagli interessati 1. 2.     Presentazione della domanda tramite Patronato 1. 3.     Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato 1. 4.     Periodo transitorio. Esclusività del canale telematico   2.    Modalità di presentazione delle domande di prestazioni previdenziali e assistenziali Off-Line 3.    Istruzioni per gli operatori di Sede.

 

Premessa

Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, all’articolo 38 , comma5, ha previsto il potenziamento dei servizi telematici.   In attuazione della richiamata disposizione, il Presidente dell’Istituto ha adottato la determinazione n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini”, la quale prevede, a decorrere dall’1/01/2011, l’utilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.

Le disposizioni attuative della citata determinazione sono state stabilite con circolare n. 169 del 31. 12. 2010.   Successivamente, con determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29. 9. 2011, sono state stabilite le decorrenze per la presentazione telematica in via esclusiva delle prestazioni, recepite con  circolare n. 110 del 30. 08. 2011.   In relazione a quanto sopra, a decorrere dal 30 settembre 2011, viene attivata la modalità di presentazione telematica in via esclusiva, salvo il periodo transitorio, delle domande inerenti le seguenti prestazioni previdenziali ed assistenziali :

a)   Ricostituzioni supplementi  assegni familiari  ricostituzioni documentali  ricostituzioni contributive  ricostituzioni reddituali

b)   Pensioni di anzianità e vecchiaia

c)   Assegni sociali

d)   Pensioni/assegni di invalidità e inabilità (esclusi quelli di invalidità civile, cecità civile, sordità civile che sono già telematizzati)

e)   Pensioni ai superstiti – reversibilità

Pertanto, la presentazione di tali domande deve essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali:   WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale  dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine”;   Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;   Contact Center Integrato – attraverso il numero verde 803164.   Si precisa tuttavia che, al fine di garantire la più ampia informazione e divulgazione delle novità afferenti la presentazione di tali domande mediante modalità telematica, tenuto conto delle innovazioni realizzate nell’ambito del processo di telematizzazione tuttora in atto, è previsto un periodo transitorio, fino al 31 gennaio 2012, durante il quale sarà ancora possibile inviare le  domande mediante le tradizionali modalità.

Con la presente circolare si illustrano le modalità di presentazione telematica.

1.    Modalità di presentazione delle domande di prestazioni previdenziali e assistenziali On-Line   A partire dal 30 settembre 2011, fatto salvo il periodo transitorio di cui al paragrafo 1. 4, la modalità di presentazione delle domande di prestazioni mediante il canale telematico riveste carattere di esclusività.   Da tale data, pertanto, le istanze indicate in premessa devono essere presentate, come sotto indicato, in via telematica attraverso l’utilizzo di uno dei  tre canali:  WEB,  intermediari dell’Istituto, contact center integrato.

1. 1.               Presentazione della domanda tramite Servizio Web, direttamente dagli interessati   La presentazione telematica delle domande di prestazione tramite WEBè consentita agli utenti in  possesso di PIN dispositivo (circolare n. 50 del 15/03/2011) o di Carta nazionale dei servizi – CNS.   Nel caso di richiesta di prestazione da parte di utenti in possesso di PIN non dispositivo, l’istanza verrà comunque accettata, preservando la decorrenza della domanda, ma per la successiva elaborazione e definizione è necessario che l’interessato si attivi per la trasformazione del proprio PIN in “dispositivo”.   Si ribadisce che ai fini della decorrenza delle prestazioni pensionistiche, le domande di pensione trasmesse in via telematica con PIN non dispositivo si considerano comunque regolarmente presentate dalla data dell’invio.   Il servizio di presentazione è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www. Inps. It) attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Domanda di Pensione.   Per un corretto utilizzo della procedura è disponibile un manuale, nella medesima sezione “domanda di pensione”, consultabile on line o scaricabile direttamente dal sito.

Inoltre,  un ulteriore ausilio potrà essere richiesto al Contact Center integrato dell’Istituto, che risponde al numero telefonico gratuito 803164, con servizio attivo dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e, il sabato, dalle ore 8 alle 14.

Per l’invio della domanda il richiedente dovrà compilare una serie di pannelli con i dati necessari e sufficienti alla corretta liquidazione di quanto richiesto.   Dalla pagina iniziale della procedura è possibile la visualizzazione del proprio estratto contributivo; tali informazioni saranno utilizzate anche per la precompilazione di alcuni campi della domanda di pensione.   Il sistema, infatti, è strutturato per prelevare, direttamente dagli archivi dell’Istituto, alcune notizie necessarie al completamento dell’istanza, abbinando il PIN del richiedente ai dati ivi presenti.   Il richiedente dovrà, invece, provvedere all’inserimento degli ulteriori dati richiesti.   La domanda sarà trasmessa regolarmente solo al momento della conferma finale, in quanto il sistema provvede a salvare i dati acquisiti in forma provvisoria, consentendo all’utente di poter intervenire anche successivamente sul corretto inserimento dei dati.

Effettuato l’invio il richiedente potrà immediatamente stampare la ricevuta di presentazione dell’istanza protocollata.   Oltre alla funzione di invio della domanda, l’applicazione on-line permette, al soggetto autenticato, di:   visualizzare il riepilogo delle richieste inoltrate o da inoltrare;  esaminare e stampare il dettaglio delle istanze inviate tramite il pulsante “Consulta”;  ristampare la ricevuta di avvenuta trasmissione;  visualizzare una domanda non ancora completata, e ultimarne l’inserimento dati tramite il pulsante “Modifica”.

1. 2.              Presentazione della domanda tramite Patronato   Il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi ad un Ente di Patronato.

Gli Enti di Patronato hanno a disposizione,  direttamente dalla pagina del portale INPS a loro dedicata, la medesima procedura sopradescritta e potranno operare secondo le modalità di cui sopra.   Si precisa che i soggetti abilitati avranno a disposizione per la loro attività l’ulteriore procedura off-line, di cui al paragrafo 2.

1. 3.              Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato   Il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact Center  Integrato disponibile telefonicamente  al Numero Verde 803. 164.   Solo per gli utenti dotati di Pin dispositivo, il Contact Center compila l’istanza sulla base delle indicazioni fornite dall’assicurato e la invia all’Istituto per la successiva lavorazione.   Nel caso in cui l’utente non sia dotato di PIN dispositivo, verranno ugualmente acquisiti i dati essenziali della domanda, ma in questo caso il Contact Center inviterà l’utente a trasformare il PIN in dispositivo, avvertendo che l’istanza non sarà liquidata finchè il PIN non diventerà dispositivo.

1. 4.              Periodo transitorio. Esclusività del canale telematico   Dal 30 settembre 2011 tutte le istanze indicate in premessa dovranno essere presentate in via esclusiva mediante il canale telematico, attivabile o direttamente tramite servizio WEB, o tramite Enti di Patronato, ovvero tramite Contact Center Integrato.   Dalla stessa data è tuttavia in vigore un regime transitorio fino al 31 gennaio 2012, durante il quale le istanze cartacee presentate attraverso i canali tradizionali saranno accettate e considerate valide dall’Istituto.   Allo scadere del periodo transitorio, a far data quindi dall’ 1 febbraio 2012, le domande dovranno essere inoltrate unicamente attraverso il canale telematico.

2.    Modalità di acquisizione delle domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali  Off-Line.   Con l’occasione si fa presente che i soggetti abilitati avranno a disposizione una procedura off-line dedicata, che consente di acquisire pacchetti codificati di dati/istanze, che sono inviati all’Istituto con un’unica trasmissione dati.   Questa procedura, già realizzata, sarà rilasciata dopo la fase di sperimentazione, tutt’ora in corso.   La procedura è strutturata come un percorso guidato e monitorizzato da una serie di controlli incrociati, che consentono l’inserimento dei dati necessari, esatti e sufficienti per la corretta liquidazione dell’istanza.

Il target che ci si propone di raggiungere è un flusso di dati in ingresso privo di errori e, conseguentemente, ridurre sensibilmente il fenomeno delle rilavorazioni portandolo a valori fisiologici.     3.    Istruzioni per gli operatori di Sede.

La modulistica è stata modificata, dove necessario, per rendere l’applicazione compatibile con la nuova modalità operativa, e potrebbe essere suscettibile di ulteriori modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie durante il regime transitorio.

Si precisa che tutte le domande pervenute in modalità telematica, sia on- line che  off-line, devono essere liquidate, senza attendere il cartaceo.   Le specifiche istruzioni ad uso dei funzionari di sede saranno impartite per mezzo degli usuali canali di comunicazione interna dell’Istituto.

Inesistenza della Notifica Sentenza Commissione tributaria provinciale Genova, sez. 12, 12.06.2008 n. 125

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Cartella di pagamento. Notificazione a mezzo posta. Validità. Condizioni. Violazione delle disposizioni previste per la stesura della relazione di notifica. Conseguenze. Giuridica inesistenza della notificazione. Sanabilità. Esclusione.    Deve ritenersi giuridicamente inesistente la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento che l’agente della riscossione ha direttamente notificato al contribuente ai sensi dell’art. 26 del D. P. R. N. 602/1973, senza avvalersi della indispensabile intermediazione dell’agente della notificazione e senza il rispetto delle formalità allo stesso riservate per la stesura della relazione di notifica dalla legge n. 890/1982. Tale situazione integra una vera e propria giuridica inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 c. P. C. Solo per i casi di nullità degli atti processuali.    

Sentenza Commissione tributaria provinciale LIGURIA Genova, sez. 12, 12-06-2008, n. 125 – Pres. Bissaldi Furio – Rel. Piu Franco  

[Inesistenza della notifica]     

Cartella di pagamento. Notificazione a mezzo posta. Validità. Condizioni. Violazione delle disposizioni previste per la stesura della relazione di notifica. Conseguenze. Giuridica inesistenza della notificazione. Sanabilità. Esclusione.    Deve ritenersi giuridicamente inesistente la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento che l’agente della riscossione ha direttamente notificato al contribuente ai sensi dell’art. 26 del D. P. R. N. 602/1973, senza avvalersi della indispensabile intermediazione dell’agente della notificazione e senza il rispetto delle formalità allo stesso riservate per la stesura della relazione di notifica dalla legge n. 890/1982. Tale situazione integra una vera e propria giuridica inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 c. P. C. Solo per i casi di nullità degli atti processuali.   

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 11 gennaio 2008 FL. Vi. Ha chiesto l’annullamento delle cartelle di pagamento e relativa iscrizione a ruolo per IVA, IRAP e IRPEF per gli anni 1999, 2000 e 2001 emesse dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 2 e della soc. Equitalia per un importo di Euro 296. 324,31 per i seguenti motivi: In primo luogo si contesta la giuridica inesistenza della cartella di pagamento in mancanza di una regolare notifica della stessa in ragione di quanto previsto dall’art. 148 c. P. C. In particolare manca l’indicazione dell’agente notificatore, la sottoscrizione dello stesso, non è indicata alcuna data e non è indicato alcun numero cronologico.

La mancanza di tali dati, secondo il ricorrente integrano una situazione giuridica di inesistenza dell’atto che non ammettono sanatoria nemmeno in ordine al raggiungimento dello scopo previsto solo per le nullità formali. La stessa, inoltre, risulta priva di sottoscrizione in violazione dell’art. 125 c. P. C. Trattandosi di atto di precetto deve, obbligatoriamente, essere sottoscritta.

Nel caso di specie nella stessa è riportata solo la dicitura Equitalia Polis S. P. A senza alcuna indicazione di soggetto munito di rappresentanza esterna. Viene eccepita, inoltre, l’assenza di motivazione in violazione dell’art. 3 legge 241/1990 e l’omessa indicazione del responsabile di procedimento richiamando il disposto della Corte Costituzionale n. 377 del 9. 11. 2007. Si contesta, inoltre, la legittimità del ruolo in quanto non sottoscritto dal titolare dell’Ufficio o da soggetto dallo stesso delegato.

Il ricorrente contesta, inoltre, l’avvenuta notifica degli avvisi di accertamento che costituiscono gli atti prodromici alle cartelle impugnate.

Evidenzia, inoltre, che è stata presentata istanza di condono a fronte della quale l’Ufficio avrebbe trattenuto la somma versata senza emettere alcun provvedimento neppure di diniego. L’Agenzia delle Entrate con le sue controdeduzioni osserva: Sulla questione della mancata notifica degli avvisi di accertamento pur premettendo che la competenza è dell’Agente per la riscossione, evidenzia la loro non veridicità essendo stati, gli stessi, notificati a mano del ricorrente in data 12. 2. 2006 ed avendo, il ricorrente, provveduto a presentare istanza di accertamento con adesione andato, peraltro, non a buon fine dando luogo alla successiva emissione delle cartelle non avendo impugnato gli accertamenti. Sulla domanda di condono l’Ufficio evidenzia che non risulta presentata alcuna domanda di condono e che, se sono state versate delle somme, le stesse possono essere richieste in restituzione.

Sulla mancata sottoscrizione del ruolo l’Ufficio evidenzia che tale atto è esclusivamente interno all’Amministrazione, non è atto recettizio e che, comunque, tale doglianza è assolutamente pretestuosa in quanto non documentata.

In fatto contesta anche la ricostruzione effettuata in ordine alla situazione determinata dal comportamento della consulente contabile. Ciò in considerazione della circostanza che in sede di accertamento il contribuente ha esibito documentazione in suo possesso mostrando di essere pienamente a conoscenza della procedura che lo riguardava.

La dichiarazione per l’anno 2006 è stata presentata, nel dicembre 2007, direttamente dalla sig. Lu. Quale rappresentante dell’intermediario As. Fe. , a testimonianza del fatto non che non è verificata una sparizione improvvisa del soggetto al quale il contribuente aveva affidato la sua contabilità. In ordine alla notificazione della cartella l’Ufficio non può rilevare che la stessa è stata notificata all’interessato in data 16. 10. 2007. Anche ammettendo l’esistenza di eventuali vizi formali non si può parlare di giuridica inesistenza di un atto che comunque è stato portato a conoscenza dell’interessato richiamando, in tal senso, la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19854/2004. Sulla mancanza di sottoscrizione evidenzia che la stessa risulta pienamente conforme al modello ministeriale nel quale è prevista l’indicazione della denominazione del Concessionario e non la sottoscrizione del legale rappresentante per motivi logici sulla procedura di cartolarizzazione di tali atti e della circostanza che l’indicazione del Concessionario consente anche di identificare il rappresentante pro tempore. Sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento si richiama la normativa di cui alla legge 241/1990 secondo la quale è sempre responsabile il funzionario preposto all’Ufficio e, comunque, la sua omissione non prevede la nullità dell’atto.

La soc. Equitalia, con le sue deduzioni, osserva: Per quanto attiene alla notifica della cartella, la stessa è stata eseguita a mezzo posta ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/1973 costituente norma speciale applicabile alla fattispecie tributaria. Come è dimostrato dalla cartolina di ricevimento recante la firma autografa del ricorrente.

La sua ricezione e la proposizione del ricorso sanano, ai seni dell’art. 156 c. P. C. , eventuali vizi come affermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione – sent. 17914/07 – che ha fissato i seguenti principi: 1) se l’atto è conosciuto non è possibile contestare la notificazione – sez. Unite 19854/04 – 2) è inesistente la notifica effettuata in luogo o a persona assolutamente non riconducile al soggetto notificato – S. U. 17914/07) 3) Per il principio di salvaguardare la ragionevole durata del procedimento i casi di inesistenza è limitato a ipotesi assolutamente marginali (S. U. 22642/07 ). Sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento si deve valutare che anche tenendo presente la decisione della Corte Costituzionale, la sua mancanza, secondo la più ricorrente giurisprudenza, non rende nullo l’atto, integrando una semplice irregolarità formale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Commissione che ai fini della decisione del presente ricorso vada affrontata la questione della validità della notifica della cartella di pagamento, questione da ritenersi assorbente di ogni altro motivo del ricorso. La notifica della cartella di pagamento è disciplinata dal DPR 602/1973 contenente le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito che trova applicazione, in virtù del disposto di cui all’art. 18 del d. Lgs. 46/1999 – alla riscossione coattiva di tutte le entrate dello Stato. L’art. 26 della suddetta norma rinvia in toto alle norme che disciplinano la notifica dell’avviso di accertamento ed, in particolare, all’art 60 del DPR 600/1973 che nel recepire, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere generale contenute nella sezione IV del titolo sesto del codice di procedura civile in tema di notifica, disciplina la notifica a mezzo posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Tale modalità di notifica oltre ad essere disciplinata dagli artt. 148 e 149 del c. P. C. E dal principio base della notifica degli atti impositivi contenuto dalla lettera e dell’art. 60 del DPR 600/1973 è anche disciplinata dalla legge 890/1982 per le “notificazioni di atti a mezzo posta” secondo la quale – art. 1 – l’ufficiale giudiziario – agente notificatore – può avvalersi del servizio postale per la notificazione nel rispetto delle seguenti fasi: Compilazione della relata di notifica dell’atto impositivo indicando l’ufficio postale da cui parte l’atto – art. 149 del c. P. C. E art. 3 della legge 890/1982 -; apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica – art. 148 del c. P. C. – inserimento dell’atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere riportata anche la sua sottoscrizione – art. 3 legge 890/1982 – compilazione dell’avviso di ricevimento – art. 2 della legge 890/1982; consegna della busta all’ufficio postale. L’obbligo di indicare, nella relata di notifica, gli elementi sopra indicati oltre ad essere sancito dall’art. 160 del c. P. C. , è stato ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5305/1999 , si è così espressa: “Qualora nell’originale dell’atto da notificare la relazione sia priva della sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico ove manca il requisito indefettibile per l’attestazione dell’attività compiuta”.

Principio recepito anche dalla più recente giurisprudenza delle Commissioni tributarie tra cui la Commissione Provinciale di Milano che, con sentenza del 2. 12. 2007, ha stabilito che “la notifica può avvenire anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ma sempre per il tramite di un intermediario qualificato (l’ufficiale giudiziario) e non con il semplice ricorso al servizio postale” e con il rispetto delle singole formalità che “l’ufficiale deve compiere. A cominciare dalla stesura della relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto”. Nel caso di specie tutto questo non è avvenuto come sostenuto sia dal ricorrente che dalla stessa soc. Equitalia che ha richiamato la circostanza di aver provveduto alla notifica a mezzo posta nel rispetto dell’art. 26 del dpr 602/73 direttamente senza avvalersi della indispensabile intermediazione dell’agente della notificazione e senza il rispetto delle formalità allo stesso riservate a cominciare dalla stesura della relazione di notificazione.

Tale situazione, come confermato dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione, integra, a parere di questa Commissione, una condizione di inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 del c. P. C. Solo per i casi di nullità con conseguente annullamento, in accoglimento del ricorso, della cartella impugnata.

Le particolarità del caso inducono alla compensazione delle spese tra le parti del presente giudizio. P. Q. M. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara nulla la cartella impugnata. Spese compensate.  

Versamento dell’IVA per cassa per Professionisti ed imprese

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Versamento dell'IVA per cassa per Professionisti ed imprese

Versamento dell’IVA per cassa per Professionisti ed imprese

il D. L. 29. 11. 2008, n. 185, conv. Con L. 28. 1. 2009, n. 2 disciplina che in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari e com­mittenti che esercitano imprese, arti e professioni, l’lva relativa all’Erario sia esigibile solo al momento dell’incasso dei corrispettivi.

Il D. M. 26. 3. 2009 in vigore dal 28. 4. 2009 dà attuazione alla norma di cui all’art. 7, D. L. 185/2008 conv. Con modif. Con L. 2/2009 che prevede, il pagamento dell’lva al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo.

Soggetti interessati: per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal 28. 4. 2009 nei confronti di cessionari e committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professio­ne da soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato (o in caso di inizio attività prevedono di realizzare) un volume d’affari fino a euro 200mila, l’lva diventa esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L. ‘lva diventa comunque esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o il committente, prima del decorso dell’anno, sia stato assoggettato a proce­dure concorsuali o esecutive.

Soggetti esclusi: la disposizione dell’lva per cassa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva né a quelle effettuate nei confronti di cessionari o committenti che utilizzano il meccanismo del reverse charge.

 

Indicazioni in fattura

la fattura che viene emessa deve riportare l’indicazione che si tratta di operazione con Iva ad esigibilità differita ex art. 7, D. L. 185/2008 conv. Con modif. Nella L. 2/2009.

Adempimenti del cedente/prestatore: le operazioni effettuate devono essere computate nella liquidazione periodica del mese/trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo o scade il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 

Adempimenti del cessionario/committente: il diritto alla detrazione dell’lva decorre dal momento in cui il corrispettivo delle operazioni ricevute è stato pagato.

La C. M. 30. 4. 2009, n. 20/E ha precisato che il sistema dell’lva per cassa è facoltativo, in quanto il soggetto passivo (con volume d’affari non superiore a euro 200. 000 – D. M. 26. 3. 2009) può scegliere con riguardo ad ogni operazione se assoggettarla ad esigibilità immediata o differita. Inoltre, viene precisato che il regime dell’lva per cassa incide solo sul momento in cui l’imposta diventa, rispettivamente, esigibile e detraibile, non toccando gli altri adempimenti procedurali. Pertanto, rimane fermo l’obbligo di emettere fattura secondo le modalità e nei termini di cui all’art. 21, D. P. R. 633/1972 e di registrarla, tenendo presente che l’imponibile delle fatture emesse (anche con Iva differita) rileva per la determinazione del volume d’affari.

Guida Fiscale alla deducibilità del costo dei Mezzi di trasporto ed alla detraibilità dell’IVA

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Guida Fiscale alla deducibilità del costo dei Mezzi di trasporto ed alla detraibilità dell’IVA

Guida  Fiscale alla deducibilità del costo dei Mezzi di trasporto (art. 164 DPR 917/86 autovetture uso promiscuo – motocicli – automezzi – autocarri) ed alla detraibilità dell’IVA.

Le regole di deducibilità variano in funzione sia del tipo di veicolo che del suo utilizzo per l’esercizio dell’attività di impresa. In particolare, è possibile distinguere i mezzi di trasporto a seconda che siano utilizzati esclusivamente come strumentali nell’attività dell’impresa, oppure siano utilizzati “non esclusivamente” come strumentali, oppure siano utilizzati dagli agenti e rappresentanti in  via non esclusiva oppure siano dati in uso promiscuo a dipendenti.

 

FOCUS:

1.    Le limitazioni previste per le autovetture si estendono anche agli altri veicoli (es. Autocarri) che sono I stati adattati in modo tale che possano essere utilizzati per il trasporto privato di persone, aventi i requisiti tecnici stabiliti con Prow. Agenzia Entrate 6 dicembre 2006. Si tratta in sostanza di quei veicoli il cui rapporto tra la potenza del veicolo stesso e la portata  (peso lordo meno tara) sia superiore a 180.

2.    Ove è prevista forfetariamente una deducibilità limitata dei costi, si prescinde dalla prova della effettiva destinazione – ed in quale misura – del bene per finalità strettamente connesse con l’esercizio dell’attività commerciale o professionale. Quindi non è possibile per il contribuente dimostrare, nel caso specifico con istanza per la disapplicazione di norme antielusive (v. N. 7946), l’esclusiva destinazione del bene allo svolgimento dell’impresa o professione (Ris. Min.   27 luglio 2007 n. 190/E).   Tale interpretazione è stata criticata da autorevole dottrina, secondo la quale non dovrebbe essere  negato  l’accesso  all’interpello  suddetto,  proprio  perché  la  norma  che  limita  la deducibilità  è  di  carattere  lata  mente  antielusivo  (D.   Stevanato  in  Corriere  Tributario  n. 3412007 p. 2793).

 

Utilizzo strumentale esclusivo e utilizzi assimilati

Sono integralmente deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, a condizione che siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Rientrano in questa ipotesi i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata, come ad esempio, le autovetture per  le  imprese  che  effettuano  noleggi  e  le  imbarcazioni  da  diporto  utilizzate  dalle  scuole  per   l’addestramento alla navigazione (Circ. Min. 13 febbraio 1997 n. 37/E, Ris. Min. 23 marzo 2007 n.   59/E).   La deduzione integrale è prevista anche per i seguenti mezzi di trasporto:  autoveicoli immatricolati ed effettivamente utilizzati per il trasporto promiscuo di persone e cose. L’Amministrazione finanziaria assume che tale utilizzo c’è effettivamente, indipendentemente dall’immatricolazione, quando il veicolo ha un abitacolo che risulta, almeno per la metà della sua superficie e in modo permanente, riservato al trasporto di cose. Ciò avviene, per esempio, nel caso di  autoveicoli  sprovvisti  dei  sedili  posteriori,  oppure  nel  caso  di  autoveicoli  dotati  di  sedili posteriori la cui residua superficie dell’abitacolo, di estensione comunque non inferiore a quella destinata al trasporto di persone, sia esclusivamente riservata al trasporto di cose (Istruzioni Unico); agli autocarri, autobus, autoveicoli ad uso speciale per trasporti specifici (es. Autopompe, autoambulanze, autofunebri, autoveicoli uso ufficio, Ris. Min. 12 novembre 2001 n. 179/E); ai mezzi di trasporto adibiti ad uso pubblico (riconosciuto attraverso un atto proveniente dalla pubblica amministrazione).

 

Utilizzo strumentale non esclusivo (Promiscuo)

Per i veicoli aziendali strumentali ma utilizzati   in via non esclusiva, la Quota di ammortamento deducibile e i canoni di leasing o di noleggio sono soggetti a due distinte limitazioni; la prima concerne la percentuale di deducibilità ammessa – 40% dal 2007 – mentre la seconda riguarda l’ammontare massimo di costi cui applicare la percentuale suddetta, che è riportato nella tabella seguente, in cui si distingue in funzione delle modalità di acquisizione e del mezzo di trasporto (Circ. Min. L0 febbraio 1998 n. 48/E). In proposito, va rilevato che la percentuale va applicata all’ammontare della spesa  sostenuta a rilevanza fiscale, comprensiva degli oneri accessori di diretta imputazione, come l’IVA indetraibile, naturalmente entro i limiti riportati nella tabella. Non è inoltre ammesso l’ammortamento anticipato.

Le spese relative ai mezzi di trasporto (carburante, spese di manutenzione ecc. ) sono anch’esse  deducibili parzialmente (40%).   In ogni caso, nessun vincolo è previsto circa il numero di veicoli i cui costi sono deducibili dal reddito di impresa.    Per il periodo d’imposta in corso al 3 ottobre 2006, la percentuale del 40% è ridotta al 20%; poichè però in Unico 2007 è stato applicato il regime previgente (indeducibilità integrale), i maggiori Importi deducibili, rispetto a quelli ivi applicati, si potranno recuperare nel periodo d’imposta in corso al 27 giugno 2007, cioè con Unico 2008, e di essi si è potuto tener conto ai fini del versamento dell’acconto di novembre (seconda o unica rata).

Riepilogo dei limiti fiscali alla deducibilità
Mezzi Acquisto/Leasing (1) Noleggio (1) (2)
Autovetture e autocaravan 18. 075,99 3. 615,20
Motocicli 4. 131,66 774,69
Ciclomotori 2. 065,83 413,17
Note
(1)In caso di leasing il limite va applicato sull’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di acquisto. A tal fine i canoni vanno assunti nell’ammontare risultante dal contratto di leasing, mentre per il costo da assumere ai fini della proporzione occorre aver riguardo al costo sostenuto dal concedente del bene (vedi esempio 2 successivo). Tutte le volte in cui il periodo di durata del contratto risulta inferiore all’anno, i limiti indicati devono essere ragguagliati ad anno. (2) Nei contratti di noleggio full service, nei quali il canone periodico è comprensivo anche del costo delle prestazioni accessorie (es. Manutenzione ordinaria, assicurazione, tassa di proprietà, sostituzione dell’autovettura in caso di guasto, ecc,), il costo da rapportare al limite di deducibilità deve essere nettato dei costi riferibili alle prestazioni accessorie, le quali sono deducibili, se inerenti. Secondo le regole proprie della categoria dei costi di appartenenza, senza limiti di importo (es. Assicurazione 40%). Se la parte relativa alla tariffa di noleggio non è evidenziata rispetto alle spese per i servizi accessori. Il costo addebitato dal prestatore del servizio dovrà essere considerato nella sua unitarietà ai fini del raffronto con il limite suesposto. La ripartizione delle quote è operata attraverso il riferimento ai listini che riportano le tariffe mediamente praticate per i contratti di noleggio e locazione. Che non prevedono prestazioni accessorie, relativi a veicoli della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Esempio 1.

Un’autovettura   viene   acquistata   al   prezzo   di   20. 000   euro.    Il   coefficiente   di ammortamento è pari al 25%. Poiché la quota di ammortamento deducibile è pari al 40% dell’ammortamento di un bene con costo  di acquisto non superiore a 18. 075,99 euro, la   quota di ammortamento fiscalmente ammessa in deduzione è la seguente: (18. 075,99 x 25%) x 40% = 2. 582,28.

Pertanto, risultano indeducibili 2. 417,72 euro, ovvero la differenza tra l’ammortamento sul costo effettivo e la parte fiscalmente ammessa.

Esempio 2.

Il contratto di leasing è stato stipulato da un’impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. I canoni dovranno essere corrisposti in 4 annualità (dal 1° luglio 2007 al30 giugno 2011)  per un totale di 36. 151,98 euro. Il numero dei giorni di durata del contratto é, quindi, pari a  1460.

Il costo sostenuto dal concedente per acquistare l’autovettura è stato di 30. 987,41 euro.   Premesso che nel 2007  l’utilizzazione del bene avviene per 184 giorni, i canoni ammessi in deduzione risultano dalle seguenti operazioni: 18. 075,99: 30. 987. 41 = 58,33%;  36. 151. 98 x 58,33% =  21. 087,45  ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo fiscalmente  rilevante dell’autovettura (21. 087. 45: 1. 460) x 184= 2. 657,69  2. 657,69 x 40% = 1. 063,08 (costo deducibile).

Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i canoni ammessi in deduzione risultano cosi determinati:  (21. 087. 45:  1. 460l x 365 = 5. 271,99  5. 271,99 x 40% ‘” 2. 108,80 (costo deducibile).   Per il 2011 si effettua un’operazione analoga a Quella per il 2007.

Esempio 3.

Un’autovettura è stata acquistata al prezzo di 30. 987,41 euro ed è stata concessa in uso promiscuo   a1 dipendente per 4 mesi. Il coefficiente di ammortamento é pari al 25%.

La Quota di ammortamento proporzionalmente riferibile ai 4 mesi, ovvero 2. 582,28 (30. 987. 41 x  25%x4/12) è deducibile per intero quale spesa per prestazione di lavoro. Ciò avviene anche nel caso in cui l’importo suddetto fosse superiore a quello costituente reddito in capo al dipendente.

La Quota restante, pari a 5. 164. 57 euro, assume rilievo nei limiti del 58,33%, ossia (18. 075,99 :  30. 987,41)x 100; ed è quindi deducibile nei limiti del 40%, dunque per un importo pari a 1. 205,00 (58,33% x 5. 164,57 x 40%).

Esempio 4.

Trattamento analogo al precedente si applica nel caso di un’autovettura utilizzata promiscuamente da un collaboratore coordinato e continuativo: deducibilità integrale come spesa per prestazione di lavoro per la quota dei costi che costituisce reddito per il collaboratore e deducibilità parziale (40%) per la differenza, nei limiti previsti nella tabella.

Scadenza attivazione PEC per tutte le società di persone e di capitali entro 29.11.2011

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Scadenza attivazione PEC per tutte le società di persone e di capitali entro 29.11.2011

Si ricorda che entro il 29. 11. 2011 ai sensi dell’articolo 16 comma sesto D. L. 185/2008 Tutte Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Infatti, la norma prevede che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata.

L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Cassazione lo scudo del comportamento concludente a tutela del contribuente

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Cassazione lo scudo del comportamento concludente a tutela del contribuente

La Corte di Cassazione, con l’ord. N. 9028 del 2011, ha stabilito la legittimità degli acquisti non imponibili Iva oltre i limiti del plafond anche in mancanza della compilazione del quadro VC della dichiarazione Iva, qualora la contabilità obbligatoria dell’azienda sia uniforme al regime scelto. Così il contribuente è ammesso a esercitare le opzioni relative al regime dell’Iva anche attraverso comportamenti concludenti.

 

Ord. N. 9028 del 19 aprile 2011 (ud. Del 23 marzo 2011) della Corte Cass.

Sez. Tributaria – Pres. E Rel. Cappabianca Iva – Esenzione – Acquisti oltre il plafond – Mancata iscrizione nel  quadro VC – Contabilità uniformata – Regime scelto – Non rileva – D. P. R. 26 ottobre 1973, n. 633, art. 8 – D. P. R. 10 novembre 1997, n. 442 – D. P. R. 22  dicembre 1986, n. 917, art. 109

 

Massima

L’opzione e  la  revoca  di  regimi  di  determinazione  delle imposte  dirette  e  dell’IVA  o  di  regimi  contabili   si   desumono   da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta  delle scritture contabili, e la loro validità è subordinata unicamente  alla  loro concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività.

Premesso – che, nell’ambito di controversia su  avviso  di  accertamento irpeg, iva e irap per l’anno 2002,  la  decisione  di  appello  indicata  in epigrafe, per la parte che ancora rileva, ha  ritenuto  la  legittimità:  a) della contestazione di acquisti in esenzione iva oltre il limite del plafond spettante, in violazione del D. P. R. N. 633 del 1972, art. 8, comma 1,  lett. C,  sul  presupposto  della  mancata  compilazione  del  quadro  “VC”  della dichiarazione e conseguente mancata  segnalazione  di  opzione  per  il  cd. Regime di “plafond mobile”; b) del recupero a tassazione di  costi  ritenuti non inerenti;     che la società contribuente, illustrando le proprie  ragioni  anche  con memoria, ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi, avverso le sopra indicate determinazioni della sentenza impugnata; che  l’Agenzia  delle  Entrate  si   è   costituita   senza   depositare controricorso.

Rilevato

Con il primo motivo di ricorso, la società  contribuente ha dedotto “violazione e falsa applicazione del D. P. R. 26 ottobre  1973,  n. 633, art. 8 e del D. P. R. 10 novembre 1997, n.   442,  art.   1”  e,  ai  sensi dell’art. 366 bis c. P. C. , e formulato il seguente quesito di diritto: se “il D. P. R. N. 633 del 1972, art. 8 deve essere interpretato  nel  senso  che  il contribuente è ammesso ad esercitare le opzioni relative al regime  dell’iva anche per  il  tramite  di  comportamenti  concludenti,  dovendo,  pertanto, ricondursi a mera violazione formale l’omessa indicazione  dell’opzione  nel modello di dichiarazione – definibile ai sensi della L.   n.   413  del  1991, art. 52 – qualora la contabilità obbligatoria sia  adeguatamente  uniformata al regime scelto”;     – che, con il secondo motivo di  ricorso,  la  società  contribuente  ha dedotto “violazione e falsa applicazione del D. P. R.   22  dicembre  1986,  n. 917, art. 109” e, ai sensi dell’art. 366 bis c. P. C. , formulate) il  seguente quesito se “ai fini della sussistenza del criterio di  inerenza  di  cui  al D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 è sufficiente una correlazione tra i costi sostenuti da l’impresa e l’attività svolta”.

 Osservato:

Che  il  primo  motivo  di  ricorso  –  dotato  di  quesito  di  diritto sufficientemente specifico e concreto – appare fondato, posto che, ai  sensi degli artt. 1 e  2  del  regolamento  di  riordine  della  disciplina  della materia, approvato con D. P. R. N. 442 del 1997,  l’opzione  e  la  revoca  di regimi di determinazione delle  imposte  dirette  e  dell’iva  o  di  regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o  dalle modalità  di  tenuta  delle  scritture  contabili,  e  la  loro  validità  è subordinata unicamente  al  La  loro  concreta  attuazione  sin  dall’inizio dell’anno o  dell’attività  (cfr.   Cass.   nn.   11170/06,  2810/05,  10599/03 9885/02), salva  l’applicazione  delle  sanzioni  previste  per  l’omessa  o irregolare comunicazione.     che il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile,  giacchè  non ottempera alle prescrizioni imposte, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 bis c. P. C. Sul quesito di diritto;     – che le SS. UU. Di questa Corte sono, infatti, chiaramente  orientate  a ritenere che i quesiti  di  diritto  –  dovendo  assolvere  la  funzione  di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso  specifico  e l’enunciazione  del  principio  giuridico  generale  –  non  possono  essere meramente generici e teorici (come quello in  rassegna),  ma  devono  essere calati nella fattispecie concreta, per  mettere  la  Corte  in  grado  poter comprendere dalla sola relativa lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. S. U. N. 3519/08).

Considerato:

– che il primo motivo di ricorso va accolto  ed  il  secondo  disatteso, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c. P. C. ;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione al  motivo accolto, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione  delle  spese del presente giudizio di legittimità, ad  altra  sezione  della  Commissione Tributaria  regionale  della  Lombardia,  chiamata  a  valutare  l’effettiva ricorrenza di comportamenti concludenti idonei ad  asseverare  l’intervenuta opzione, in relazione all’annualità in contestazione, per il cd.   regime  di “plafond mobile”.

P. Q. M.

A Corte: rigetta il secondo motivo di ricorso ed  accoglie  il primo ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche  per  la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad  altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia.

Reati Tributari e raddoppio dell’ordinario termine di prescrizione

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Reati Tributari e raddoppio dell'ordinario termine di prescrizione

 Assistenza in ogni sede del giudizio tributario e penale

L’articolo 37 del Dl 223/2006, ha ampliato, raddoppiandola, la durata dell’ordinario termine decadenziale per l’attività di accertamento (fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o, se questa è omessa, del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata), nel caso di violazioni che comportino obbligo di denuncia per iscritto, da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati in servizio, per uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000 (ad esempio, emissione di fatture false, distruzione di documenti contabili, e, sopra determinati importi, dichiarazione infedele, fraudolenta o omessa).

Esaminiamo ogni singola fattispecie, entro nel merito della normativa fornendo interpretazioni, parere e format di ricorsi, suffragati dalla recente giurisprudenza, dalla prassi e dalla dottrina.

Non è nostra abitudine prendere tutti i casi, assumiamo soli gli incarichi per i quali siamo sicuri di fornire in modo chiaro, univoco ed esaustivo, un servizio a tutela del cliente.

Fonti, prassi e giurisprudenza:

Articolo 37 del D. L. 223 del 2006

 

 

Novità del Contenzioso (Circ. 1/D.F. 21/09/2011)

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Novità del Contenzioso (Circ. 1/D.F. 21/09/2011)
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Introduzione del contributo unificato nel processo tributario – Art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e art. 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre

 

NOVITA’ DEL CONTENZIOSO    (Circ. 1/D. F. 21/09/2011)

Per i ricorsi presentati dal 07/07/2011 occorre considerare le seguenti novità:

1)      In luogo della marca da bollo che si doveva apporre sull’originale da notificare all’Ufficio, è dovuto un “contributo unificato” CU (variabile da € 30 ad € 1. 500) commisurato al valore della lite (somma delle sole maggiori imposte o per gli atti di irrogazione la somma delle sanzioni); tale contributo va allegato al ricorso che si deposita in Commissione Tributaria CT;

2)     E’ obbligatorio che il difensore indichi nel ricorso la propria PEC (sanzione pari al 50% del CU);

3)     Per i ricorrenti occorre presentare alla CT la “nota di iscrizione a ruolo” (senza la quale il ricorso resta bloccato. ) su cui apporre nell’apposito spazio il CU;

4)     Il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nella conclusione del ricorso (sanzione di € 1. 500).

Per i ricorsi presentati dal 01/04/2012 di valore non superiore ad € 20. 000 è necessario (pena la sua ammissibilità) presentare prima “reclamo” all’Ufficio, il quale ha 90 giorni per accogliere o meno il reclamo; decorso tale termine senza esito, il reclamo produce gli effetti del ricorso.

Gli accertamenti emessi dal 01/10/2011, relativi ai periodi 2007 e successivi, sono resi “esecutivi” decorsi 270 giorni dalla notifica del ricorso (60 gg per ricorso, 30 gg per consegna somma all’agente riscossione, 180 gg di sospensione generalizzata). In caso di ricorso occorre pagare 1/3 delle sole maggiori imposte, a meno che si chieda la “sospensione” giudiziale alla CTP (art. 47 D. Lgs. 546/92), la quale deve decidere entro 180 gg dalla data di presentazione dell’istanza.

Non conta il comportamento concludente quando la revoca della concessione agevolativa deve essere effettuata nella dichiarazione annuale

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Non conta il comportamento concludente quando la revoca della concessione agevolativa deve essere effettuata nella dichiarazione annuale

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c. P. C. , comunicata al P. M. E notificata agli avvocati delle parti costituite: “La Immobiliare Otto s. R. L. , incorporante la Immobiliare  XXXXX s. P. A. , ricorre per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza n. 105/15/08, depositata in data 11-6-2008 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, confermativa della sentenza della CTR di Reggio Calabria che respingeva il ricorso della Immobiliare  XXXXX s. P. A. Avverso l’avviso di rettifica con il quale era disconosciuto il credito IVA esposto nel 1987 ed era stata irrogata una sanzione pecuniaria sull’assunto che avendo la stessa società effettuato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti per operazioni esenti, non poteva detrarre l’IVA assolta sugli acquisti

 

Sentenza di Cassazione Civile n. 19974 del 29-09-2011

Svolgimento del processo

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c. P. C. , comunicata al P. M. E notificata agli avvocati delle parti costituite: “La XXXXX s. R. L. , incorporante la Immobiliare  XXXXX s. P. A. , ricorre per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza n. 105/15/08, depositata in data 11-6-2008 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, confermativa della sentenza della CTR di Reggio Calabria che respingeva il ricorso della Immobiliare  XXXXX s. P. A. Avverso l’avviso di rettifica con il quale era disconosciuto il credito IVA esposto nel 1987 ed era stata irrogata una sanzione pecuniaria sull’assunto che avendo la stessa società effettuato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti per operazioni esenti, non poteva detrarre l’IVA assolta sugli acquisti.

La ricorrente con il primo motivo deduce violazione del D. P. R. N. 633 del 1972, art. 36 bis. Premesso che aveva comunicato all’ufficio con dichiarazione di variazione dati l’inizio di una attività di costruzioni edili oggettivamente non rientrante tra quelle esenti ai sensi dell’art. 10 D. P. R. Citato, afferma che la statuizione della CTR secondo cui la revoca della opzione di dispensa dagli adempimenti per tale attività non poteva essere revocata che tramite la denuncia IVA annuale o quella di inizio attività, era errata in quanto la comunicazione citata costituiva revoca implicita della opzione o comunque un comportamento concludente in tal senso.

L’assunto non è condivisibile, in quanto la norma citata, D. P. R. N. 633 del 1972, art. 36 bis, dichiara espressamente che la revoca della concessione agevolativa deve essere effettuata con la dichiarazione annuale, ed ha effetto dall’anno successivo alla dichiarazione.

Tale disposizione attiene alla esigenza di chiarezza e certezza in ordine alla posizione fiscale del contribuente, a fronte di una concessione di particolare rilievo, tanto da essere considerata in ogni caso irrevocabile per tre anni a partire dall’inizio della dispensa.

Non è quindi ammessa alcuna revoca implicita o con atto da intendersi come equipollente. Infondato è pure il secondo motivo, che assume violazione di legge per non avere la CTR ritenuto applicabile il D. P. R. N. 442 del 1997, art. 1, retroattivo in forza della interpretazione di cui al L. N. 342 del 2000, art. 4, secondo cui la opzione e la revoca di regimi di determinazione di imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente, in quanto la comunicazione di variazione di attività non può di per sè essere riconosciuta tale, essendo possibile anche in caso in cui la attività principale non implichi necessariamente il compimento di operazioni esenti la effettuazione di siffatte operazioni ove siano funzionalmente legate in modo non occasionale al fine produttivo (Cass. N. 912 del 2006) ed in ogni caso il comportamento concludente ai sensi della legge citata non può consistere in una mera prospettazione, ma in una condotta obiettiva in concreto tenuta, obiettivamente verificabile, la cui prova è a carico del contribuente e che non è stata data,come espressamente rilevato dalla Commissione. Su tali considerazioni, il terzo motivo (violazione dell’art. 112 c. P. C. ) è infondato in quanto.

La Commissione ha considerato il rilievo della avvenuta comunicazione di cui sopra ritenendolo assorbito dalla asserita tassatività della disposizione di legge, il quarto ed il quinto sono infondati in quanto la motivazione è sufficiente ed esaustiva anche se sintetica in quanto fondata in via diretta ed esclusiva sul testo normativo.

Motivi della decisione che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che, pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato; nulla per le spese, in mancanza di costituzione della Agenzia.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

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