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Green pass obbligatorio per ristoranti, bar e sale bingo (DL.105/2021)

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In data 23 luglio 2021 è entrato in vigore il decreto legge n. 105/2021 che per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha esteso, anche in zona bianca, l’obbligo di esibizione del green pass ad un numero crescente di servizi e attività, oltre a quelli già elencati nel precedente decreto legge n. 52/2021.

 

L’obbligo di green pass.

In data 23 luglio 2021 è entrato in vigore il decreto legge n. 105/2021 che per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha esteso, anche in zona bianca, l’obbligo di esibizione del green pass ad un numero crescente di servizi e attività, oltre a quelli già elencati nel precedente decreto legge n. 52/2021.

Il decreto legge n. 105/2021 stabilisce che, dal 6 agosto 2021, si potrà accedere ad alcuni servizi ed attività al chiuso solo se si è in possesso di green pass

Il green pass è la certificazione che attesta una delle seguenti condizioni:

– aver ricevuto la prima dose vaccinale;

– la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2;

– l’esito negativo di un test molecolare o antigenico.

Il green pass sarà richiesto, in particolare, per l’ingresso in ristoranti e bar, limitatamente al consumo al tavolo al chiuso ma anche per piscine, palestre, centri benessere, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (oltre che per l’accesso a musei, teatri, cinema e concorsi pubblici).

Con circolare del 10 agosto 2021 il Ministero dell’interno precisa che la certificazione verde non è richiesta per i servizi erogati all’aperto, per l’asporto e per il consumo al banco, rimanendo al riguardo confermato il distanziamento sociale.

Le modalità di controllo del green pass in base al dl. 150/2021 e alla recente circolare ministeriale.

I titolari delle attività in elenco (d’ora in poi Verificatori) devono chiedere l’esibizione del green pass ai clienti che vogliano accedere ai servizi al chiuso.

Precisiamo che non tutti i lavoratori potranno richiedere il Green Pass agli utenti, ma soltanto i dipendenti nominati in maniera formale dal datore di lavoro.

Il cliente all’ingresso dovrà esibire il Qr code del proprio certificato digitale o cartaceo.

Il gestore, tramite l’app “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile, potrà appurare l’autenticità e la validità delle certificazioni una volta inquadrato il QR Code del cliente con la fotocamera.

L’app VerificaC19, nell’ultima fase, mostrerà il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario del green pass.

Attraverso VerificaC19, gli addetti ai controlli, potranno facilmente scoprire eventuali false certificazioni, le attivazioni non ancora avvenute, la scadenza del green pass e che siano trascorsi almeno 14 giorni dalla prima dose di vaccinazione.

I dati del green pass dovranno corrispondere, ovviamente, con i dati anagrafici del cliente che lo esibisce. Solo un documento di riconoscimento può fornire tale certezza.

In base al dl. 150/2021 e alla recente circolare ministeriale, si impone come obbligatoria la verifica della validità del green pass mediante l’app VerificaC19.

Per il Verificatore è invece facoltativo richiedere un documento d’identità, costituendo un obbligo solo quando sia evidente che i dati anagrafici del green pass non appartengano a colui che lo esibisce.

Accesso senza green pass: sanzione amministrativa fino a 1000 euro.

Chi accede al chiuso senza green pass rischia la multa da 400 a 1000 euro applicabile anche al Verificatore che ne ha consentito l’accesso.

Il gestore che viola il disposto normativo per almeno tre volte in tre giorni diversi, potrebbe andare incontro alla chiusura sino a dieci giorni dell’attività imprenditoriale.

Se il cliente esibisce un green pass valido ma di cui non è intestatario è il solo cliente passibile di multa (da 400 a 1000 euro). In realtà, la recente circolare aggiunge con un vago inciso che la sanzione potrà estendersi anche al Verificatore solo in caso di “palese responsabilità”.

Ne deriva che la multa sino a 1000 euro sarà applicata anche al Verificatore che consenta all’accesso al chiuso del cliente:

– sprovvisto di green pass;

– munito di green pass non valido (in seguito a vaccinazione si ritiene valido dai 14 giorni dopo la prima dose e per nove mesi dopo la seconda; dopo la guarigione per sei mesi dal primo tampone positivo; in seguito a tampone negativo è valido per sole 48 ore);

– in possesso di green pass altrui (il Verificatore, se l’incongruenza è palese, oltre che accertare l’evidenza chiedendo il documento d’identità, deve ricordare che consentire l’accesso potrebbe costituire “palese responsabilità” ed esporlo a multa).

Le sanzioni, quindi, tra norme, dibattiti e “chiarimenti” ministeriali, potrebbero continuare a colpire non solo il singolo cittadino ma, a certe condizioni, anche l’esercente o il gestore dell’attività.

è bene infine ricordare che, il decreto e la recente circolare, ribadiscono che è facoltà delle forze dell’ordine eseguire un controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche imposte ai gestori.

Privacy

La normativa relativa all’attuazione del Green Pass (articolo 13 comma 5 del DPCM del 17/06/21) vieta la raccolta di dati personali dell’intestatario.

Il Garante della privacy con provvedimento 09/06/2021 n. 229 ha espresso parere favorevole alla verifica del Green Pass attraverso l’applicazione Verifica C19.

L’app consente di verificare l’autenticità della certificazione e di conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili le informazioni che hanno determinato l’emissione della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati oggetto di verifica. I dati non potranno essere raccolti e archiviati ma solo visionati. Quindi niente fotocopie o registri fatti a penna con nomi cognomi di chi esporrà il pass.

La verifica tramite green pass consente di minimizzare il trattamento dei dati sanitari

Il recente decreto legge prevede un solo caso di esenzione dall’obbligo di esibire il Green Pass.

Si tratta dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Questa certificazione consentirà ai soggetti che la possiedono di accedere ai vari servizi elencati dalla normativa pur in assenza di Green Pass.

Il Ministero della salute, di concerto con il Governo, dovrà a breve chiarire i casi specifici di esenzione.

Ma non solo. è prioritario regolare in che modo i gestori dei servizi dovranno trattare tali certificazioni mediche e gli strumenti tecnologici che, al pari dell’app Verifica 19 prevista per il green pass, consentano di verificarne l’autenticità e di minimizzare il numero di dati sanitari trasferiti al gestore del locale tenuto al controllo.

Infatti, la produzione di (non ancora precisati) certificati medici espongono i soggetti alla comunicazione di un numero di dati sanitari superiore a quanto necessario.

I gestori che effettuano i controlli, a loro volta, si troverebbero a trattare dati personali appartenenti a categorie particolari, e a dover, senza una adeguata base giuridica, provvedere alla loro conservazione.

Green pass falso e responsabilità penale

Per la falsificazione dei green pass (digitali o cartacei) o l’esibizione e uso di green pass altrui, la normativa in tema rinvia alle sanzioni penali per le condotte di falso compiute dal privato. Le ipotesi di falso, nel nostro ordinamento, sono plurime e previste dagli articoli 476 e seguenti del Codice penale.

Ad ogni modo il reato di falso è penalmente rilevante solo se sia idoneo ad ingannare e per esso sarà punito solo il suo autore e non anche chi è stato tratto in inganno.

La falsità evidente invece esclude il reato. Resta ferma però la sanzione amministrativa anche per il gestore che garantisca comunque l’accesso al chiuso.

 

Esenzioni

Le recenti disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (i minori di 12 anni) e ai soggetti esenti per patologia sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri da definire con circolare del Ministero della salute.

Commercialista.it: Studio Professionale Anno 2020 Le Fonti Awards TV

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Commercialista.it: Studio Professionale Anno 2020 Le Fonti Awards TV

Milano. In una cornice insolita, da remoto per evitare assembramenti e nell’ossequioso rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia alla salute contro rischi da Covid-19, Commercialsta.it ha replicato il successo del 2019, ottenendo anche per il 2020 il prestigioso riconoscimento dall’Accademia Internazionale di Le Fonti Awards, per il supporto e l’assistenza profusi alle famiglie ed imprese nel corso dell’anno, finalizzata, mediante la contabilità in cloud, al controllo dei numeri, ad una attenta pianificazione fiscale mirata a perseguire un risparmio lecito d’imposta ed a drenare liquidità pro norma.

Milano. In una cornice insolita, da remoto per evitare assembramenti e nell’ossequioso rispetto delle normative vigenti in materia di salvaguardia alla salute contro rischi da Covid-19, Commercialsta.it ha replicato il successo del 2019, ottenendo anche per il 2020 il prestigioso riconoscimento dalla Accademia Internazionale di Le Fonti Awards, per il supporto e l’assistenza profusi alle famiglie ed imprese nel corso dell’anno, finalizzata mediante la contabilità in cloud, al controllo dei numeri, ad una attenta pianificazione fiscale mirata a perseguire un risparmio lecito d’imposta ed a drenare liquidità pro norma.

Intervista al Dott. Alessio Ferretti e un ringraziamento sentito alle amiche ed amici, famiglie ed aziende che abbiamo onore e la responsabilità di assistere e che ci hanno consentito di perseguire questo risultato.

Il Team di Commercialista.it

 

La rivalutazione dei beni di impresa 2021

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beni di impresa

La normativa in tema di rivalutazione dei beni di impresa consente interessanti opportunità di risparmio fiscale per le aziende.

 

Cos’è la rivalutazione dei beni d’impresa

La rivalutazione dei beni d’impresa consiste nell’incremento di valore di componenti attivi del patrimonio al fine di beneficiare di deduzioni fiscali, e non solo, a costi contenuti.

Per coprire le maggiori perdite di esercizio registrate nell’esercizio 2020, a causa delle restrizioni per l’emergenza coronavirus, la rivalutazione dei beni d’impresa può essere una valida alternativa alla ricapitalizzazione dei soci, in un momento in cui la liquidità non è facilmente reperibile.

è possibile distinguere:

–       la rivalutazione ordinaria dei beni di impresa 2020, generalizzata alle imprese, che la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha disciplinato all’art. 1 comma 696-704.   I termini ordinari di rivalutazione sono stati poi ampliati dal decreto liquidità (dl. 23/2020), per un maggior supporto alle imprese in crisi finanziaria;

–       la rivalutazione speciale per il settore alberghiero e termale introdotta dal decreto liquidità (art. 6 bis del Dl. 23/2020);

–       la rivalutazione dei beni delle cooperative agricole del decreto rilancio (art. 136 bis del Dl. 34/2020);

–       la rivalutazione ai soli fini civilistici prevista dal decreto agosto (art. 110 del dl. 104/2020).

La rivalutazione ordinaria dei beni d’impresa.

L’aggiornamento di valore dei beni iscritti in un dato bilancio di esercizio è ammesso nel bilancio successivo. I beni devono essere rivalutati per categorie omogenee.

Per i beni il cui valore è iscritto nell’esercizio in corso al 31/12/2018 la rivalutazione avrà luogo nel bilancio 2019.

Per effetto della proroga prevista dal decreto liquidità, la rivalutazione è ammessa anche per i beni iscritti nei bilanci 2019, 2020, 2021 e quindi l’aggiornamento dei valori avrà luogo nei bilanci successivi (2020, 2021, 2022).

La rivalutazione è riconosciuta ai fini fiscali, automaticamente, a seguito del versamento dell’imposta sostitutiva parametrata alle seguenti aliquote:

–       12% con riferimento ai beni mobili e immobili ammortizzabili;

–       10% con riferimento ai beni non ammortizzabili.

Il riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto decorrerà dal terzo esercizio successivo a quello in cui è eseguita la rivalutazione, ovvero dal quarto ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze fiscali derivanti da cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore.

Il saldo attivo della rivalutazione, generato dall’incremento di valore dei beni al netto dell’imposta sostitutiva, può essere affrancato con l’applicazione in capo alla società di un’ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%. Se il saldo attivo non è affrancato ma si opta per la sua distribuzione, questo comporta la duplice tassazione in capo alla società e ai soci. In caso di società di capitali, le somme sono tassate in capo ai soci come dividendi.

 

Per i soggetti operanti nel settore alberghiero e termale:

il Decreto Liquidità (articolo 6-bis D. L. 23/2020), ha concesso la rivalutazione dei beni in modalità gratuita per gli esercizi 2020 e 2021.

In questo caso la rivalutazione è riconosciuta ai fini fiscali senza alcun versamento d’imposte sostitutive. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, per ovviare alla duplice tassazione, con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%.

 

La rivalutazione dei beni ai soli fini civilistici introdotta dal D. L. 104/2020.

Il decreto agosto (art. 110) ha introdotto la possibilità di compiere la rivalutazione per singoli beni d’impresa e ai soli fini civilistici. è stato quindi eliminato l’obbligo di rivalutare tutti i beni che appartengono alla stessa categoria omogenea.

La decisione di adottare la rivalutazione con valenza solo civilistica genera dei vantaggi patrimoniali quali la facilitazione nell’accesso al credito bancario e in termini di copertura di perdite d’esercizio che possono avere intaccato il capitale della società.

Ai sensi dell’art. 110, comma 4, del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, alla rivalutazione può essere attribuita valenza anche ai fini fiscali, versando un’imposta sostitutiva, molto ridotta rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione, pari al 3%.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con applicazione alla società di un’imposta sostitutiva pari al 10%.

La rivalutazione può avvenire alla condizione che il bene sia presente nel bilancio d’esercizio al 31/12/2019, e avrà luogo nel bilancio successivo (2020).

Per effetto della modifica introdotta dal decreto sostegni (Dl. 41/2021) la rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio 2021 per i beni presenti nel bilancio d’esercizio al 31/12/2020.

In tale ipotesi la rivalutazione avrà solo efficacia civilistica e non produrrà alcun effetto fiscale. Non sarà possibile avvalersi del riconoscimento fiscale dei maggiori importi iscritti in bilancio pagando l’imposta sostitutiva del 3%.

Ne deriva che l’impresa che intenda compiere la rivalutazione nei bilanci successivi al 2020 e voglia conseguire anche i benefici fiscali dovrà optare direttamente per la rivalutazione ordinaria prevista dalla legge di bilancio 2020. La rivalutazione ordinaria, per effetto della proroga prevista dal decreto liquidità, è ammessa anche nei bilanci successivi il 2020 e il riconoscimento fiscale opera automaticamente, al versamento dell’imposta sostitutiva.

Rivalutazione ordinaria prorogata Rivalutazione beni

settore alberghiero e termale

Rivalutazione ex Decreto agosto
Beneficiari § Società di capitali

§ Società di persone

§ Imprese individuali

§ Enti non commerciali

Solo imprese del settore § Società di capitali

§ Società di persone

§ Imprese individuali

§ Enti non commerciali

Beni rivalutabili § Beni materiali (esclusi i beni merce)

§ Beni immateriali

§ Partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni

Modalità di rivalutazione Categorie omogenee Categorie omogenee Singolo bene
Efficacia  

§ Civilistica

§ Fiscale automatica e onerosa

Fiscale automatica e gratuita § Civilistica

§Riconoscimento fiscale facoltativo e oneroso

Imposta sostitutiva § 12% dei beni ammortizzabili

§ 10% dei beni non ammortizzabili

Gratuita § Gratuita ai fini civili

§ 3% per il riconoscimento fiscale

Onere di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione Imposta sostitutiva del 10%

 

 

Perizia di stima per rivalutazione civilistica dei beni d’impresa

L’articolo 110 del decreto agosto (D. L. 104/2020) permette di eseguire la rivalutazione dei beni d’impresa entro la chiusura del bilancio successiva al bilancio 2019 con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori, invece che il 12%. Anche se la disciplina normativa non la richiede obbligatoriamente, la redazione di una perizia, a cura di un tecnico abilitato, è consigliata per dimostrare con efficacia probatoria il valore di un bene e a tutela dell’organo amministrativo ovvero dell’imprenditore che sottoscrivono un bilancio nel quale è presente un bene rivalutato.

Il partenariato tra privati

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Partenariato tra privati

Guida ai vantaggi dell’accordo di collaborazione tra privati.

 

Cos’è il partenariato tra privati.

Il contratto di collaborazione commerciale, conosciuto anche con il nome di contratto di partnership o partenariato tra privati ha l’obiettivo di avviare una collaborazione di due o più partner per il lancio di nuove attività come la distribuzione di prodotti e/o servizi.

Tra le modalità di partnership o partenariato più comuni c’è in particolare quello di servizi, perché non richiede un’organizzazione complessa e strutturata necessaria, invece, per la vendita di prodotti.

L’accordo, già noto all’estero, si sta sempre più diffondendo anche in Italia ed è regolato dalle comuni norme civilistiche previste per i contratti.

I motivi dell’ampia diffusione vanno ricercati nei vantaggi che il contratto di partnership permette di ottenere rispetto al similare contratto di franchising.

 

Chi può stipularlo

Il contratto di partnership è consigliato per aziende e professionisti che vogliono collaborare per motivi economici, sociali o per favorire lo sviluppo del territorio.

La collaborazione si fonda sul presupposto che da essa possano generarsi risultati superiori rispetto a quelli che i partners potrebbero conseguire singolarmente.

Il partenariato tra le aziende prescinde dalla loro grandezza o da quanto tempo sono sul mercato e mira a realizzare progetti comuni o complementari tra di loro.

Anche i professionisti possono costituire reti esercenti la professione, partecipare a reti fra imprese, costituire consorzi stabili professionali oppure associazioni temporanee professionali.

 

Come funziona

Il contratto di partenariato tra privati è una forma di associazionismo tra imprese che prevede l’esercizio di un’attività sotto una medesima insegna e con un’esclusiva territoriale.

Si può distinguere:

–      le partnership verticali fra imprese che non sono sullo stesso livello della catena di valore, come per esempio l’accordo tra produttore e distributore;

–      le partnership orizzontali tra aziende dello stesso livello che collaborano mettendo a disposizione le loro diverse competenze ed esperienze, o i diversi segmenti di clientela.

La due modalità possono anche coesistere e in questo caso si parla di partnership mista.

L’accordo di partnership deve contenere gli elementi essenziali previsti dal Codice civile per i contratti tipici, tra i quali l’oggetto; modalità e durata della collaborazione; ruolo e responsabilità delle parti contraenti.

Aspetti comuni e differenze con il franchising

Il partenariato tra privati e il franchising sono formule di collaborazione contrattuale a disposizione di imprese e professionisti che intendono sviluppare una nuova attività.

Entrambi hanno in comune la commercializzazione di prodotti e/o servizi e la presenza di un marchio comune corrispondente al promotore.

Nel rapporto di franchising l’affiliato deve gestire la propria azienda uniformandosi alle regole dettate dal promotore dell’insegna e sottostare a ulteriori obblighi quali la formazione da parte del promotore e il pagamento di canoni o quote di ingresso.

Il partenariato, invece, si distingue perché offre all’imprenditore che si affilia maggiore indipendenza nella gestione della propria attività.

 

I vantaggi del partenariato

Tra i principali vantaggi si segnala l’indipendenza che l’affiliato ottiene nella gestione della propria attività commerciale.

Il contratto di partenariato, infatti, si caratterizza per l’assenza di un modello di controllo verticale da parte del titolare del marchio.

Tra i due partner vi è una totale indipendenza che esclude ogni idea di controllo reciproco.

L’affiliato non dovrà gestire la sua azienda uniformandosi alle regole dettate dal brand promotore dell’insegna.
Inoltre, non avrà l’obbligo di sottostare alla formazione da parte del promotore del logo.

Il partenariato non prevede l’apporto di know-how né formazione specifica perché di solito è stipulato da aziende già attive nel loro mercato di riferimento.
La durata del contratto è molto più breve, in genere annuale e non prevede il pagamento di canoni periodici o quote di ingresso (royalty).

 

In conclusione, i rapporti tra le parti – il promotore dell’insegna e il partner operatore locale – si caratterizzano per l’ampia libertà gestionale e commerciale.

La creazione di un sistema molto flessibile e orizzontale di gestione, ben diverso da altri sistemi di organizzazione verticale, come nel contratto di franchising, rende la partnership una valida opzione per avviare una nuova attività.

 

Vincolo di indisponibilità: come tutelarsi dai debiti futuri

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Vincolo di indisponibilità

E’ possibile pianificare la tutela del proprio patrimonio nell’evenienza in cui, per il futuro, si tema di trovarsi esposti a debiti con banche, fisco e altri soggetti pubblici o privati, che potrebbero aggredire i risparmi di una vita.

 

Come proteggere i risparmi

Esistono diversi mezzi ammessi dalla legge.

Si tratta di soluzioni che rendono i risparmi impignorabili attraverso la creazione di un vincolo di destinazione.

Il vincolo di indisponibilità  rende i beni indisponibili e inalienabili per scopi diversi da quelli prestabiliti e sottrae i beni ad eventuali procedure esecutive.

 

Il trust

La tutela di una parte del proprio patrimonio è realizzabile anche mediante lo strumento anglosassone del trust.

Nel trust il disponente (settlor) affida e trasferisce temporaneamente la proprietà di uno o più beni del proprio patrimonio a un soggetto di sua fiducia, il trustee, nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

I beni del trust non entrano far parte del patrimonio del trustee, ma sono una massa distinta di beni che il trustee gestirà in adempimento dello scopo indicatogli.

Il trustee può essere un terzo o addirittura lo stesso disponente che vincola alcuni suoi beni in trust.

Al termine della durata del trust i beneficiari si vedranno assegnata la proprietà dei beni oggetto dell’istituto appena concluso. Invece ne godranno i frutti mentre il trust sarà ancora operativo.

Il trust offre protezione patrimoniale in quanto i beni confluiti nel patrimonio del trustee non possono essere aggrediti dai creditori del disponente e del trustee.

In Italia è diffuso il trust auto dichiarato, nel quale il disponente non si spossessa dei beni in favore di un terzo.

In tale ipotesi il disponente e il trustee coincidono. Il disponente nomina se stesso come persona incaricata del controllo dei beni e dovrà sempre amministrare i beni nell’interesse dei beneficiari finali.

Non vi è alcun trasferimento di beni. Ci si limita a porre su di essi un vincolo di destinazione, separandoli e segregandoli dal patrimonio personale, rendendoli quindi non aggredibili da eventuali creditori o dal fisco.  Il disponente una volta istituito il trust, non potrà più disporne liberamente ma solo amministrare i beni.

Inoltre, se il disponente dovesse morire, il fondo in trust non finirebbe all’interno del patrimonio ereditario da dividere fra successori testamentari e/o legittimi.

Il disponente decide la durata del trust.

 

Ulteriori rimedi

Investire i risparmi in polizze vita è un altro modo per tutelare i propri beni. Le somme dovute dalle assicurazioni a contraenti e beneficiari di polizze vita sono impignorabili, perché i capitali trasferiti alla compagnia assicurativa diventano di proprietà della compagnia assicurativa.

Vi sono inoltre ulteriori strumenti. Il contratto fiduciario consente l’intestazione temporanea di un immobile ad un terzo (fiduciario) che ha l’obbligo di ritrasferire il bene su richiesta del fiduciario.

Inoltre, si può conferire mandato fiduciario per l’amministrazione dei propri beni a una società autorizzata allo svolgimento della gestione fiduciaria. La società non è proprietaria dei beni conferitegli che restano separati dal restante patrimonio del fiduciante.

Il mandato alla società fiduciaria offre una garanzia di protezione e corretta amministrazione di beni. Ma anche riservatezza: la società fiduciaria non deve comunicare ad altri soggetti il nominativo dei propri clienti.

Tuttavia, la segretezza totale non è garantita in caso di società fiduciarie italiane, data l’esistenza di alcuni accordi nazionali con autorità pubbliche che garantiscono l’accesso ai registri delle società.

Il fiduciante che vuole raggiungere una separazione patrimoniale sicura deve avere una conoscenza consapevole delle deroghe all’obbligo di riservatezza.

 

I vincoli di indisponibilità costituiti post debito

Se il debitore costituisce su beni immobili o mobili registrati dei vincoli di indisponibilità dopo il sorgere del credito, o effettui operazioni di alienazione a titolo gratuito, lede il creditore. Infatti, il patrimonio del debitore rappresenta per il creditore un’importante garanzia su cui rivalersi in caso di inadempimento.

Il Decreto-legge del 27. 6. 2015 n. 83 art. 12 ha introdotto il nuovo art. 2929 bis cc, per il quale possono essere oggetto di esecuzione forzata i beni immobili o mobili registrati sottoposti a vincolo di indisponibilità e le alienazioni a titolo gratuito quando il vincolo o l’alienazione gratuita sono successivi al sorgere del credito.

Il creditore può procedere direttamente ad esecuzione forzata se trascrive il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.

Fino all’entrata in vigore della norma il creditore doveva ottenere prima una sentenza di inefficacia del vincolo o del trasferimento, e questo lo esponeva ad una lunga attesa.

La norma, inoltre, prevede che il creditore possa procedere all’espropriazione contro il terzo proprietario qualora il pregiudizio derivi da un atto di alienazione a titolo gratuito.

Il Dl. N. 59/2016 ha inserito un quarto comma nel testo dell’art. 2929 c. C. , prevedendo, quale clausola di riserva, che l’azione di cui all’art. 2929 bis non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.

In ogni caso, l’atto di disposizione compiuto dal debitore deve essere oggettivamente pregiudizievole per il creditore. Non lo è, ad esempio, se il debitore aliena un appartamento ma resta proprietario di ulteriori beni immobili. In tal caso, infatti, il creditore potrebbe sempre rivalersi, in caso di inadempimento, su altri beni del suo debitore.

I rimedi utilizzabili per tutelare e proteggere i propri beni sono vari

Le strumentalizzazioni delle soluzioni giuridicamente ammesse sono soggette al correttivo dell’immediata esecuzione forzata ex art. 2929 bis c. C.

E’ consigliabile una pianificazione giuridica e fiscale ponderata, tramite una attenta consulenza professionale, per evitare di compiere atti sospettabili di elusività della garanzia patrimoniale dei propri creditori.

La scissione societaria

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scissione societaria

La scissione societaria è un’operazione straordinaria adottabile per svariati obiettivi ma non è immune da rischi che dovranno essere valutati con attenzione.

 

Cos’è

La scissione societaria è l’operazione straordinaria mediante la quale il patrimonio di una società è trasferito a una o più società beneficiarie, preesistenti ed anche di nuova costituzione.

L’operazione può avere per oggetto l’intero patrimonio oppure solo una parte. La scissione può dunque essere totale o parziale. In ogni caso, ai soci della società scissa, in sostituzione delle azioni originariamente possedute, vengono assegnate azioni delle società beneficiarie, in misura proporzionale a quelle già possedute nella società scissa,  al fine di evitare che i soci possano subire pregiudizi dall’intera operazione.

Con la scissione totale la società cessa la propria esistenza. Con la scissione parziale la società scissa rimane attiva.
La scissione può essere:

–       proporzionale (quando a tutti i soci della società scissa vengono assegnate azioni di tutte le società beneficiarie);

–       non proporzionale (quando solo ad alcuni dei soci della società scissa vengono attribuite azioni di una o più società beneficiarie).

La scissione societaria può essere utilizzata per conseguire svariati obiettivi, quali la riorganizzazione degli assetti proprietari dell’impresa o la suddivisione del patrimonio sociale in vista di una successiva cessione di quote.

L’operazione è fiscalmente neutrale solo se si fonda su valide ragioni economiche. In assenza di un valido progetto imprenditoriale l’amministrazione finanziaria può attribuire all’operazione il carattere di elusività.

 

Scissione societaria e responsabilità per le esposizioni debitorie

Per valutare la convenienza della scissione, prima di procedere all’operazione è necessario ponderare gli eventuali rischi derivanti dall’inadempimento di pregresse obbligazioni civili e tributarie, specie quando la scissione comporti anche una modifica degli assetti proprietari delle società partecipanti.

Per le obbligazioni civilistiche vige un regime di responsabilità di tipo sussidiario e limitato.

Ai sensi dell’articolo 2506-quater, comma 3, c. C. Ciascuna società beneficiaria è solidalmente responsabile dei debiti della scissa. Tuttavia tale responsabilità è sussidiaria e limitata al valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o assegnato.

L’art. 2506-bis, comma 3, c. C. Stabilisce poi che, per le scissioni parziali, la società scissa e le società beneficiarie rispondono in solido degli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto, specificando, in ogni caso, che la responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

 

I debiti tributari

Per i debiti tributari è vigente la responsabilità solidale ed illimitata per tutte le società partecipanti.

L’articolo 173, commi 12 e 13, del Testo unico delle imposte sui redditi (T. U. I. R. ) sancisce che gli obblighi tributari della società scissa, riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto, sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa e le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito.

L’articolo 15, comma 2, D. Lgs. N. 472/1997 ribadisce analogamente che, nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

E’ evidente che per i debiti tributari le società beneficiarie sono coobbligate in solido, ma l’obbligazione tributaria solidale non ha mai carattere sussidiario. Esse inoltre non potranno opporre alcun limite quantitativo della responsabilità, rappresentato invece, in caso di obbligazioni civili, dal valore effettivo del patrimonio netto assegnato.

Da segnalare, inoltre, che per la giurisprudenza, nei confronti delle società beneficiarie possono essere compiute le attività di riscossione senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’amministrazione.

Infatti, in caso di un avviso di accertamento notificato alla sola scissa anche in epoca successiva all’efficacia della scissione (per debiti riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha avuto effetto), nessun onere sussiste a carico dell’amministrazione di rinnovazione della notifica dell’avviso di accertamento nei confronti della società beneficiaria solidalmente obbligata, mentre resta comunque priva di vizi la successiva notifica della cartella alla beneficiaria ai fini della riscossione.

In conclusione, è consigliabile di valutare attentamente tutti i rischi prima di compiere un’operazione di scissione societaria. Una consulenza specialistica di settore può essere di supporto anche per l’elaborazione di eventuali clausole ad hoc che possano tutelare al meglio i nuovi soci per l’ipotesi in cui una delle società partecipanti sia chiamata a rispondere in via solidale ed illimitata per i debiti tributari di altra società partecipante.

Decreto sostegni bis e le aziende del gioco

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Decreto sostegni bis e le aziende del gioco
Decreto sostegni bis e le aziende del gioco

Il Decreto sostegni bis (dl. 73/2021) ha introdotto misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.

Tuttavia, nessun intervento specifico per il settore dei giochi pubblici. Ecco le principali disposizioni generali di interesse anche per le aziende del gioco.

 

La ripartenza delle aziende del gioco

La crisi economica causata dalle limitazioni imposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica non ha risparmiato il settore del gioco.

Le aziende che operano nel settore dei giochi pubblici in concessione e gestiscono sale scommesse, sale per il bingo e sale dedicate agli apparecchi da intrattenimento, fin dall’inizio della emergenza sanitaria sono state destinatarie dei primi provvedimenti regionali e governativi di chiusura.

E’ evidente che il settore, reduce da 11 mesi di chiusura (da marzo 2020 a maggio 2021) e di blocco delle attività, attendesse aiuti fiscali ed anche la riduzione delle aliquote Preu sugli apparecchi da gioco.

Per questi motivi le associazioni del settore hanno avanzato richiesta di anticipare, a giugno, la data di ripartenza fissata dal governo al 1° luglio.

Per fronteggiare la crisi economica subita, anche le aziende del gioco hanno a disposizione alcune misure, di carattere generale, previste dal Decreto sostegni bis per i soggetti esercenti attività di impresa.

 

Contributi a fondo perduto

L’articolo 1 del decreto sostegni bis prevede tre tipi di aiuti:

1.      replica del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto sostegni uno (dl. 41/2021). I professionisti e partite iva che hanno già ricevuto il contributo di marzo percepiranno l’ulteriore contributo in automatico, senza alcuna ulteriore istanza e l’importo ricevuto sarà identico a quello già erogato. L’aiuto è erogato a scelta tra accredito diretto sul conto corrente bancario o sotto forma di credito d’imposta, se il richiedente ha effettuato tale scelta per il precedente contributo;

2.      nuovo contributo basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, previsto anche per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto sostegni uno. Il nuovo contributo presuppone ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto e il fatturato del periodo tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. L’istanza per il riconoscimento del contributo deve essere presentata via telematica alla Agenzia delle entrate. Il contribuente può usare il contributo sotto forma di credito d’imposta;

3.      nuovo contributo riservato agli operatori economici più colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid che hanno registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e abbiano subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (in misura pari o superiore alla percentuale ancora da definire con decreto del Ministro dell’economia). L’importo del contributo non può essere superiore a 150mila euro e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta. Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Per l’accesso al contributo è necessario inviare istanza telematica all’Agenzia delle entrate, anche tramite intermediario, entro 30 giorni dall’avvio della procedura telematica di presentazione.

L’istanza va trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020, è presentata entro il 10/09/2021.

 

Il fondo per le attività economiche chiuse

L’articolo 2 del Decreto sostegni bis istituisce il “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”.

Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 in favore delle attività economiche che, per effetto delle misure di contenimento della emergenza da Covid 19, sono state obbligatoriamente chiuse per almeno 4 mesi nel periodo fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto-legge.

I beneficiari e l’ammontare dell’aiuto saranno determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e dell’articolo 1 del decreto in esame. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico deve altresì individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro trenta giorni.

 

Le misure per l’accesso al credito

A sostegno della liquidità delle imprese è prorogata al 30 giugno l’efficacia degli strumenti introdotti dai decreti Liquidità e Cura Italia: il Fondo Garanzia SACE, gestito, appunto, dalla SACE S. P. A. Che rilascia prestiti garantiti e il Fondo Garanzia PMI, uno strumento per cui le garanzie sono offerte dallo Stato.

Tra le novità, il prolungamento della durata massima dei finanziamenti a 10 anni.

Per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni e già garantiti da SACE, è prevista la possibilità di estensione fino a 10 anni o la possibilità di sostituzione con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni.

 

Altre misure

Ecco ulteriori misure generali a supporto delle imprese:

–      il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto di immobili ad uso non abitativo da gennaio a maggio 2021;

–      l’esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia;

–      proroga fino a luglio 2021 del contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici;

–       il differimento per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, della sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione, in precedenza fissata al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del Decreto sostegni (dl. N. 41/2021);

–      la proroga, al 31 dicembre 2021, della moratoria sui prestiti, introdotta dal decreto cura Italia (articolo 56). Le imprese già ammesse alla misura devono far pervenire all’istituto di credito, entro il 15 giugno 2021, apposita comunicazione, anche via e-mail, nella quale dovranno dichiarare la volontà di usufruire della proroga.

 

Per maggiori informazioni su queste e altre misure generali applicabili alla tua azienda, contattaci per una consulenza.

L’impresa cinematografica o audiovisiva: guida fiscale per ottenere il credito d’imposta per le industrie tecniche e di post-produzione

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TAX CREDIT
TAX CREDIT

Dati i Decreti legislativi, decreti ministeriali, le disposizioni dell’Unione Europea e le diverse leggi emanate negli anni, il decreto si occupa di stabilire le linee guida per l’applicazione alle industrie tecniche e di post-produzione del credito d’imposta

L’impresa cinematografica o audiovisiva: guida fiscale per ottenere il credito d’imposta per le industrie tecniche e di post-produzione

 

Decreto 71 del 05/02/2021

Dati i Decreti legislativi, decreti ministeriali, le disposizioni dell’Unione Europea e le diverse leggi emanate negli anni, il decreto si occupa di stabilire le linee guida per l’applicazione alle industrie tecniche e di post-produzione del credito d’imposta.

L’impresa cinematografica o audiovisiva ( Requisito soggettivo)

Essa si configura come l’impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione, dell’editoria audiovisiva, dell’esercizio cinematografico. Ubicata in territorio italiano e soggetta a tassazione italiana.

 

I servizi e l’oggetto della attività si configurano come:

1) l’utilizzo degli studi cinematografici e televisivi;

2) il noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di ripresa;

3) il noleggio di automezzi specializzati di servizio alle imprese cinematografiche e audiovisive;

4) le attività di montaggio e missaggio audio-video, ivi compresa l’edizione del doppiaggio, l’aggiunta degli effetti speciali meccanici e digitali e il trasferimento sul supporto di destinazione, la correzione colore, l’elaborazione titoli, sottotitoli e audiodescrizione e i servizi di sviluppo e stampa;

5) il restauro di opere cinematografiche e audiovisive, il deposito, la digitalizzazione catalogazione dei materiali cinematografici e audiovisivi;

Tali imprese si differenziano anche in base al numero di dipendenti e fatturato prodotto nell’anno, e questi sono i requisiti per la distinzione:

a)       microimpresa: < 10 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo inferiore a 2 milioni €;

b)       piccola impresa: < 50 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo inferiore a 10 milioni €;

c)       media impresa: < 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni €, oppure totale bilancio annuo inferiore a 43 milioni €.

 

Credito d’imposta concesso per l’innovazione dei servizi e dell’organizzazione

Dati i requisiti indicati nel paragrafo precedente, nel caso in cui si tratti di micro o piccole imprese il credito d’imposta si applica in misura pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione;  nel caso di imprese maggiori, è riconosciuto un credito d’imposta, in misura pari al 15 per cento per cento delle spese complessivamente sostenute per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione, considerato che i lavori devono essere eseguiti in collaborazione con micro, piccole e medie imprese che abbiano sostenuto almeno il 30% dei lavori ammissibili.  In entrambi i casi è fissato un limite massimo: 1. 000. 000 euro.

 

Ulteriori requisiti:

a)      capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiori, ciascuno, a euro 40. 000;

b)      svolgimento per una quota prevalente delle attività intendendosi per tale lo sviluppo del fatturato d’impresa pari al 75 per cento del totale negli ultimi due anni o, per le imprese di nuova costituzione, lo sviluppo del fatturato d’impresa pari al 75 per cento del fatturato realizzato nel primo anno di attività.

 

Spese rientranti per la richiesta del tax credit

I costi considerati come spesa per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione riguardano le spese del personale; i costi di progettazione, sviluppo e realizzazione di nuove soluzioni, prototipi, spazi e mezzi; i costi di acquisto, affitto, noleggio e leasing di strumentazione, attrezzature e software, immobili e terreni o parti di essi; i costi di ricerca e sviluppo legati all’utilizzo di nuove tecnologie e a progetti sperimentali regolarmente contrattualizzati; i costi di ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza; le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi e comunque altri costi direttamente imputabili agli investimenti.

Il beneficio non può superare il limite del 50% dei costi ammissibili realizzati in micro, piccole e medie imprese; ridotto al 15% per le imprese di maggiori dimensioni.

 

Come richiedere e ottenere il tax credit

Dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo sono stati predisposti dei modelli da compilare a inviare alla medesima entro 180 giorni dalla realizzazione dei lavori. Nei suddetti modelli devono essere indicati :

a)      il totale del costo complessivo e del costo eleggibile degli investimenti sostenuti con attestazione della effettività e congruità delle spese sostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore contabile o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b)      l’ammontare del credito d’imposta richiesto;

c)      l’indicazione e l’ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo degli interventi realizzati, inclusi eventuali apporti societari diretti da parte dell’impresa o altri  contributi pubblici ricevuti;

d)      il certificato di regolare esecuzione dei lavori  e i certificati di collaudo relativi agli impianti, qualora siano previsti interventi edilizi e qualora sia richiesto dalla relativa normativa vigente;

e)       la dichiarazione del legale rappresentante di osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria.

Coloro che ne hanno fatto richiesta riceveranno risposta entro 60 giorni, dopo che la DG ha effettuato un controllo sulla regolarità contributiva del richiedente.

Esiste un tetto massimo di risorse da dedicare per ciascuna categoria d’impresa al credito d’imposta, stabilito dal Ministro dell’Economia e della Finanza. La DG Cinema e Audiovisivo istruisce in ordine cronologico le richieste pervenute, e verificate la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge, nonché la effettiva disponibilità delle risorse, provvede a riconoscere i crediti d’imposta richiesti.

 

Utilizzo del tax credit

Esso non concorre alla formazione del reddito ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal decimo giorno del mese successivo in cui si è avuta notizia da parte della DG Cinema e Audiovisivo della spettanza del credito.

Il credito d’imposta deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito è utilizzato, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato da quello utilizzato.

 

Cedibilità del credito

Come da decreto, il credito è cedibile ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale, i quali possono utilizzare il credito d’imposta ceduto solo in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi.

 

Controlli e sanzioni previste

La DG Cinema e Audiovisivo, nel caso in cui accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge. Il recupero avviene entro il quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per le verifiche la DG opera in stretto contatto con l’Agenzia delle Entrate, la quale comunica l’eventuale indebito utilizzo, totale o parziale, del credito d’imposta accertato nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo.

Anche le Amministrazioni competenti possono effettuare attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei beneficiari, o disporre procedure di controllo dei documenti finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.

Nel caso in cui il beneficiario perda i requisiti per l’ottenimento del credito, è tenuto a darne notizia tempestivamente alla DG Cinema e Audiovisivo. Infatti, anche nel caso di falsa testimonianza in fase di richiesta o di omessa dichiarazione, il beneficiario subirebbe la revoca del contributo concesso e la sua intera restituzione maggiorata di interessi e sanzioni, e in aggiunta l’esclusione per cinque anni dalle agevolazioni previste dalla medesima legge, nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti dell’impresa esclusa.

Decreto sostegni bis e settore dello spettacolo

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Decreto sostegni bis

IL Decreto sostegni bis ha introdotto misure agevolative a sostegno di imprese e professionisti colpiti dalla crisi economica scatenata dalla pandemia da Covid 19.

Novità e aiuti anche per i lavoratori dello spettacolo. è stato introdotto un apposito pacchetto di misure che adegua le prestazioni lavorative alle tutele assistenziali e previdenziali già previste per i lavoratori degli atri settori.

La novità

Il Decreto sostegni bis riconosce ai lavoratori dello spettacolo il diritto di accedere alle tutele previste per tutte le altre categorie di lavoratori quali l’indennità di malattia, di maternità e il trattamento pensionistico.

Lo spettacolo è un settore lavorativo che per sua natura non garantisce una prestazione lavorativa continua.

Un adeguamento della normativa di settore si è reso necessario per garantire l’equità e dignità sociale, la piena riconoscibilità del lavoro del settore e per contrastare l’emersione del lavoro nero.

 

L’indennità di malattia

Per accedere all’indennità di malattia si richiede il possesso, non più di 100, ma di 40 contributi giornalieri versati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza della malattia.

 

La nuova retribuzione giornaliera

Il pacchetto di misure a sostegno delle prestazioni nello spettacolo interviene anche sull’importo della retribuzione massima giornaliera di riferimento ai fini del calcolo delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità.

La retribuzione massima giornaliera è incrementata ad euro 100.

 

Il sostegno alla genitorialità

Il sistema di calcolo delle indennità previste in materia è modificato tenendo debitamente conto della discontinuità delle prestazioni lavorative nel settore.

L’importo giornaliero delle indennità è parametrato al reddito percepito nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile, e non nel mese precedente. Spesso, vista la discontinuità delle prestazioni lavorative, nel mese precedente a quello nel corso del quale inizia il congedo, potrebbero non essere reperibili giorni lavorati, o retribuiti, utili per il calcolo dell’indennità.

A chi si applicano le nuove tutele

Le nuove tutele si applicano ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (FPLS).

Gli elenchi degli assicurati al Fondo dovranno essere aggiornati entro 120 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento e successivamente è previsto un obbligo di un aggiornamento quinquennale. L’ultimo adeguamento delle figure professionali è avvenuto nel 2005.

Il nuovo provvedimento permetterà l’accesso alle tutele da parte di un numero sempre più ampio di lavoratori dello spettacolo. Gli aggiornamenti periodici garantiranno, infatti, l’accesso anche alle nuove figure che dovessero progressivamente essere create nel settore.

I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) sono automaticamente assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le Fondazioni lirico sinfoniche sono obbligate ad assicurare il personale orchestrale, anche quello che opera nel cosiddetto golfo mistico (la buca d’orchestra). L’ammontare del premio assicurativo verrà definito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

L’assicurazione per la disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)

Dal 1° gennaio 2022 è introdotta l’indennità di assicurazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo per la disoccupazione involontaria.

 

Hanno diritto all’indennità i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

–       non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;

–       non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;

–       non essere beneficiari del reddito di cittadinanza;

–      aver maturato nell’ultimo anno precedente alla domanda di disoccupazione almeno quindici giornate di contribuzione;

–      reddito relativo all’anno precedente non superiore a 35 mila euro.

L’indennità sarà corrisposta dietro presentazione di apposita domanda, attestante il possesso dei requisiti richiesti e che il lavoratore deve presentare via telematica all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.  La prestazione è incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria.

L’erogazione dell’indennità avviene mensilmente, per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo. L’indennità non potrà in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

 

Il trattamento pensionistico

Il Decreto sostegni bis interviene anche per garantire ai professionisti dello spettacolo la maturazione dell’annualità di contribuzione necessaria per l’accesso al trattamento pensionistico.

In particolare, per i lavoratori a tempo determinato, esercenti attività artistica o tecnica, connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, i contributi giornalieri richiesti per il raggiungimento dell’annualità di contribuzione sono ridotti da 120 a 90.

Per gli attori cinematografici e audiovisivi impegnati in prestazioni caratterizzate da una discontinuità strutturale, e che maturano un numero di giornate relativamente basso, ogni giornata contributiva versata al Fondo determina l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri annui richiesti.

Si prevede una misura volta a garantire la maturazione dell’annualità di contribuzione in favore di quei lavoratori che, pur raggiungendo un determinato tetto di reddito, non riescono a maturare il numero di contributi giornalieri richiesti.  Si prevede inoltre che il versamento dei contributi al Fondo avvenga anche per le prestazioni rese con riferimento ad attività di insegnamento retribuite, formazione e di carattere promozionale di spettacoli.  Si introduce la possibilità di procedere con il ricongiungimento dei contributi maturati presso altre gestioni.

Proroga moratoria e decreto sostegni bis

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decreto sostegni bis

Il recente Decreto sostegni bis ha prorogato al 31 dicembre 2021 la moratoria di cui al Decreto cura Italia, con importanti novità.

 

Cos’è

L’art 16 del Decreto sostegni bis prevede la proroga della moratoria introdotta dal Decreto cura Italia (DL 18/2020).

Infatti, l’articolo 56 del citato decreto ha introdotto la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese (PMI) per sostenere le imprese danneggiate da COVID-19.

La moratoria spetta anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali).

La moratoria prestiti e mutui è dunque una misura di sostegno che consiste nella sospensione del pagamento delle rate di mutui e prestiti rivolta alle imprese operanti in Italia (micro, piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi) e ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

La moratoria è accompagnata da una garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su un’apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI.

 

I termini della moratoria

Secondo quanto previsto inizialmente dal decreto Cura Italia (dl n. 18-2020) il pagamento delle rate di mutui e prestiti è stato sospeso fino al 30 settembre.

Successivamente la moratoria è stata poi prorogata dal decreto agosto a gennaio 2021 ed estesa poi dalla legge di bilancio fino al 30 giugno2021. Per coloro che hanno già fatto richiesta di moratoria, è stato previsto l’allungamento automatico dei termini, salvo rinuncia da parte dell’impresa beneficiaria, mentre per i soggetti che non avevano ancora aderito è stato previsto l’obbligo di apposita istanza.

Questo quadro cambia con il decreto Sostegni bis.

 

La nuova moratoria e per quali debiti spetta

Il decreto sostegni bis conferma la moratoria mutui prorogandola fino al 31 dicembre 2021.

L’articolo 16 in particolare prevede che le imprese beneficiarie della misura godranno, per le misure indicate nell’art 56, comma 2, di una proroga fino al 31 dicembre 2021.

Quindi potranno beneficiare della proroga della moratoria solo le imprese ed i professionisti già ammessi. Non è, infatti, prevista la riapertura dei termini per accedere alle misure.

La moratoria spetta per le esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, quali mutui e prestiti nelle tipologie specificate dall’ articolo 56 comma 2 DL 18/2020 introduttivo della moratoria.

Si tratta di esposizioni debitorie per le quali i termini di sospensione ivi indicati sono stati appunto prorogati dal Decreto sostegni bis al 31dicembre 2021.

Da segnalare che la proroga della moratoria si applica alla sola quota capitale e non agli interessi.

Dal 1° luglio 2021, quindi, dovranno essere di nuovo pagati gli interessi.

 

Come si accede alla moratoria

La proroga non è più automatica.

Le imprese già ammesse alla misura devono far pervenire all’istituto di credito apposita comunicazione nella quale dovranno dichiarare la volontà di continuare ad usufruire dell’allungamento/sospensione delle rate.

Questa comunicazione può essere trasmessa anche via e-mail, ma deve pervenire entro la scadenza del 15 giugno 2021.

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