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venerdì 13 Marzo 2026
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Scissione societaria e profili fiscali

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La scissione societaria seguita dal trasferimento delle partecipazioni della società scissa non è operazione elusiva.

Quali i criteri alla base del giudizio di elusività?

La disciplina normativa.

La Legge 212/2000, all’art. 10 bis, comma 1, ha disciplinato “l’abuso del diritto”.

Per abuso del diritto s’intende l’elusione fiscale: il contribuente compie un’operazione, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, con lo scopo prevalente di realizzare vantaggi fiscali indebiti ossia contrari ai principi e alle norme fiscali. In tal caso l’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi applicando, in via sanzionatoria, i tributi secondo le disposizioni eluse.

Quando un vantaggio fiscale è lecitamente conseguito?

Per il principio di legittimo risparmio d’imposta (art. 10 bis comma 4) il contribuente ha la libertà di scegliere e compiere gli atti fiscalmente meno onerosi sotto il profilo impositivo purchè rientranti tra le varie operazioni e contratti, previsti dalla legge.

Il tal caso il vantaggio conseguito (risparmio d’imposta) è lecito perché realizzato tramite l’opzione tra più percorsi alternativi offerti dalla legge comportanti un diverso carico fiscale.

Il risparmio d’imposta è il fine cui, per legge (art 10 bis comma 4) il contribuente può legittimamente ispirare la sua strategia imprenditoriale.

Ai sensi delle citate disposizioni, l’unico limite che separa la libertà di scelta dall’abuso del diritto, è lo scopo prevalente di perseguire vantaggi fiscali contrari alla legge.

Il comma 3 dell’articolo 10 bis stabilisce che non si considerano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni economiche extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo per il miglioramento strutturale/funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente. In proposito, nella relazione illustrativa dell’art. 10-bis è precisato che i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale non sono comportamenti elusivi se operazioni realizzate per il mero conseguimento di risparmi d’imposta poiché va sempre garantita la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti un differente carico fiscale.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate sull’abusività della scissione seguita dalla cessione delle partecipazioni.

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata al riguardo con risoluzione n. 97/E del 25 luglio 2017, come già avvenuto in passato (risoluzioni n. 97/E del 7 aprile 2009 e n. 256/E del 2 ottobre 2009).

Nella Risoluzione sono riportati e richiamati i principi contenuti nella Legge 212/2000.

L’Agenzia sottolinea che nell’ordinamento tributario è ammessa  la circolazione dell’azienda sia con cessione diretta che indiretta, quest’ultima realizzata attraverso il trasferimento delle partecipazioni sociali. L’ordinamento rimette al socio la scelta di come far circolare l’azienda. Ne deriva che essendo consentita la circolazione tramite cessione delle partecipazioni, è lecito il comportamento del contribuente – persona fisica che provvede, prima del trasferimento delle quote, all’affrancamento delle stesse.

La scissione, strumentale alla successiva cessione delle partecipazioni, non contrasta con le finalità delle norme tributarie e non integra alcun indebito vantaggio fiscale.

è operazione realizzata in neutralità d’imposta. Il regime tributario della cessione del bene di secondo grado (partecipazione) sarà quello di cui all’art. 87 del Tuir nel caso di socio società e quello di cui all’art. 67 e 68 del Tuir nel caso di persona fisica non imprenditore.

Nel caso in cui la scissione societaria abbia per oggetto un singolo bene, a cui segua il trasferimento delle partecipazioni della società a cui è stato attribuito il bene, affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto la scissione deve configurarsi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante e non deve trattarsi di società costituite solo da liquidità, intangibles o immobili, bensì di società che esercitano prevalentemente attività commerciali ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera d), del Tuir.

Come osservato da Assonime nella circolare n. 20/2017 non sussiste alcuna norma tributaria che consenta di circoscrivere il legittimo vantaggio fiscale alla circolazione di aziende o rami e di escluderlo invece per i singoli beni.

è plausibile ritenere che la scissione avente ad oggetto un singolo bene non configuri ipotesi di abuso del diritto in quanto, anche per i singoli beni il sistema accorda la possibilità di trasferirli sia direttamente che indirettamente. Inoltre, il regime di neutralità fiscale della scissione societaria non risulta affatto circoscritto alla presenza presso la società scissa e/o beneficiaria di un compendio aziendale. Tale regime di neutralità, infatti, risulta riconosciuto anche nel caso in cui la predetta operazione di scissione abbia per oggetto singoli beni.

Scissione, cessione e imposta di registro.

La risoluzione n. 97/E affronta anche il problema dell’imposta di registro. Per l’Agenzia l’operazione di scissione seguita dalla cessione delle partecipazioni della società scissa, non può configurare ipotesi di abuso del diritto. Tuttavia, l’Agenzia rinvia alla giurisprudenza di legittimità che riqualifica tale operazione ai fini dell’imposta di registro, come cessione d’azienda se, in base al dato concreto, si riconosce una causa unitaria di cessione aziendale.

L’interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate

Il comma 5 dell’articolo 10 bis prevede la possibilità per il contribuente di presentare un’istanza di interpello preventivo alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate al fine di conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto.

L’interpello, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), consiste nella facoltà, da parte di ciascun contribuente, di porre quesiti se vi sono obiettive condizioni di incertezza nella normativa fiscale relativamente a casi concreti e personali.  Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l’amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione, per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente, mediante circolari, risoluzioni e altri atti pubblicati.

Le istanze di interpello, come specificato dalla Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, devono indicare: 1. Il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo; 2. Le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione rappresentata.

La risposta deve essere resa nel termine di centoventi giorni; in caso di silenzio sull’istanza si forma l’assenso sulla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Il parere dell’Agenzia non vincola il contribuente ma gli uffici dell’amministrazione finanziaria i quali, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede d’interpello.

Bingo

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Questo dipinto rappresenta una classica scena del gioco del bingo. I due protagonisti stanno attentamente controllando i numeri sul tabellone  e uno dei due sembra aver vinto qualcosa.

 

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 30 x 40

Profondità: 3,7 cm

Ubicazione: Via brigata Sassari 68, Porto Sant’Elena (Cagliari).

 

La scena è arricchita da un elemento puramente sardo: la birra Ichnusa.

E’ un dettaglio semplice, ma di grande effetto, che racconta le tradizioni culinarie di un paese e arricchisce il quadro con dettagli tipici del gioco e dei momenti di compagnia.

Il dipinto si trova in un Bingo, e chi è li a giocare, può godersi la serata in compagnia di un quadro che rende onore a quel posto e a quel gioco, e sorseggiando una freschissima birra Ichnusa!

 

Le quattro stagioni

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“le quattro stagioni” sono una sequenza di -appunto- quattro tavole distinte, ma connesse tra di loro. Il filo conduttore è il luogo, che è sempre lo stesso in ogni dipinto, ciò che cambia sono i protagonisti per ogni dipinto.

 

 

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(La primavera di Laconi)

 

(L’estate di Laconi)

l'autunno di laconi

 

 

(L’autunno di Laconi)

l'inverno di Laconi

 

(L’inverno di Laconi)

 

 

Tecnica: acrilico su tavole

Dimensioni: 25 x 25

Profondità: 1,5 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna.

 

Questa opera composta da quattro quadretti, racconta la storia di uno stesso posto e degli stessi personaggi, solo in stagioni diverse. Un tuffo nel romanticismo e nel passato.

 

 

Questa è un’opera composta da quattro tavole, ognuna rappresenta una stagione. E’ la stessa scena, con gli stessi personaggi, solo che rappresentata in stagioni diverse.

C’è una stagione che preferisce?

Io adoro l’autunno, con tutti i colori, per il freddo, i paesaggi autunnali che io amo e poi perché sono un ricercatore di funghi! L’estate vorrei che durasse cinque minuti, non mi piace molto il caldo.

Ho notato che molte opere sono ambientate nel passato, si nota soprattutto dai vestiti dei personaggi.

Beh si, il presente lo uso molto di rado, a me piace riportare la storia e quello che è stato il tempo passato. Mi piace andare indietro nel tempo, rivivere le emozioni e riportarle sulla tela.

Un po’ d nostalgia…

Si esatto, c’è un po’ di nostalgia e la vita di oggi è un po’ invivibile, però cerchiamo di adattarci. Ci fa capire che è cambiato il modo di vivere e di socializzare.

A questo proposito, è mai capitato che qualcuno guardando le sue opere, le dicesse che gli ricordavano il loro passato?

Capita spesso, le persone molte volte comprano i miei quadri perché c’è stato qualcosa che gli ha ricordato il passato e gli fa piacere quel gesto.

E’ bello mantenere vivo il ricordo, non è un po’ anche questo il ruolo dell’arte?

Certo, è importante mantenere la memoria, ed è anche bello riviverla.

Il pescatore di frodo

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E’ la rappresentazione di un mercato rionale, quindi di quartiere, e c’è questo pescivendolo che cerca di vendere il pescato e poi in alto un signore che con la canna da pesca, cerca di rubare un pesce dalla finestra di casa sua, e portare via qualche pesce a gratis.  ​

 

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 70 x 29,5

Profondità: 4 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sicilia

La scena rappresentata in questo dipinto di Laconi mi ha fatto pensare a uno scenario simile raccontato da De André con la canzone Creuza de Ma: il brano finisce con le urla dei pescivendoli del mercato di Piazza Cavour a Genova. E in questo dipinto avviene la stessa cosa, ma sempre modellata dall’ironia e dall’arte di Laconi.

 

Ovviamente è una scena inventata questa, non credo avvenga realmente. Anche se ormai non ci sarebbe da stupirsi più di nulla.

Certamente è inventata. Però ho visto una scena simile in un film di Totò ambientato a Parigi o a Roma, non ricordo. Lui viveva sopra un albero e cercava di rubare un pesce dal mercato che era sotto di lu. Così mi sono ispirato a questa scena e ho cercato di rappresentarla con la mia fantasia.

Avrai notato che anche il pesce ha la faccia da Mamuthones, non poteva mancare il mio tocco ironico anche sugli animali.

L’ho notato, ed è l’elemento che preferisco.

Contratto preliminare per l’acquisto di un immobile da costruire

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Il decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 impone al costruttore l’obbligo di consegnare all’acquirente una “polizza fideiussoria”.

Ecco una sintesi sulle modalità e condizioni di rilascio della garanzia, alla luce delle più recenti modifiche legislative.

 

Le fonti normative

La polizza fideiussoria è obbligo introdotto e disciplinato con il decreto legislativo n. 122/2005.

Il decreto ha previsto anche altre tutele per l’acquirente quali la polizza assicurativa indennitaria di durata decennale.

Questi strumenti posti a tutela dell’acquirente sono disciplinati da un doppio regime normativo. Agli acquirenti d’immobili il cui titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato:

–       a partire dalla data del 16 marzo 2019, si applica il D. Lgs. 122/2005 come modificato dal dlgs. 12 gennaio 2019 n. 14;

–       prima del 16 marzo 2019 si applica il D. Lgs. 122/2005 ante riforma.

Chi acquista deve guardare la data del titolo abilitativo della costruzione per capire a quali norme fare riferimento. Le due normative prevedono entrambe le stesse tutele, ma solo la recente del 2019 ha introdotto maggiori garanzie.

 

Vi proponiamo un’analisi che tiene conto del doppio regime normativo.

Perché la polizza fideiussoria?

Quando si acquista un immobile in costruzione, può capitare che, a costruzione ultimata, il costruttore (impresa o cooperativa) fallisca prima della stipula dell’atto di compravendita che trasferisce la proprietà.

La crisi del costruttore non è un problema per le banche che lo hanno finanziato, ad esempio, per l’acquisto del terreno. Quest’ultime grazie all’ipoteca, iscritta sul fabbricato in corso di costruzione, con la messa in vendita forzata dell’immobile, hanno il diritto di recuperare per prime l’importo finanziato.

Meno fortunato l’acquirente. Privo di specifiche garanzie sull’immobile, come l’ipoteca che garantisce il recupero immediato e prioritario degli importi versati a titolo di caparra e/o di acconto di prezzo, l’acquirente dovrebbe intraprendere azioni giudiziarie spesso lunghe e non risolutive.

La legge tutela l’acquirente, contraente debole, introducendo l’obbligo della polizza di fideiussione come strumento alternativo per il sicuro recupero degli acconti versati.

 

Che cos’è la polizza fideiussoria?

La polizza fideiussoria o fideiussione assicurativa è un contratto tra il costruttore e la banca o società assicurativa. Beneficiario è l’acquirente.

La banca, al verificarsi dei presupposti di operatività della polizza, su richiesta scritta dell’acquirente è obbligata a restituirgli le somme fino a quel momento pagate, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena il rimborso all’acquirente delle spese sostenute per la restituzione del capitale e il pagamento dei relativi interessi.

L’acquirente non può rinunciare preventivamente alla garanzia fideiussoria perché essa è per legge un obbligo a carico del costruttore.

 

Quando l’acquirente può azionare la polizza fideiussoria?

Dipende dal regime normativo applicabile in base al titolo abilitativo edilizio.

Data titolo abilitativo edilizio Normativa

applicabile

Presupposti di operatività della Polizza fideiussoria
dal 16 marzo 2019 in poi Dlgs. 122/2005

post riforma 2019

1. Crisi del costruttore

2. Recesso dal contratto preliminare per mancata consegna della c. D. “polizza decennale postuma” *

21 luglio 2005 – 15 marzo 2019 Dlgs. 122/2005 1. Crisi del costruttore

*La polizza decennale postuma garantisce il risarcimento dei danni materiali dell’immobile derivanti da rovina o da gravi difetti costruttivi per dieci anni dall’acquisto.

La riforma del 2019 ha esteso il perimetro di operatività della polizza fideiussoria. Da un lato ha reso obbligatorio il rilascio della polizza decennale postuma al momento della stipula dell’atto di compravendita, a pena di recesso dal contratto preliminare o di nullità del contratto definitivo. Dall’altro, anche in caso di recesso per mancata consegna della polizza decennale postuma, il consumatore può attivare la polizza fideiussoria per il recupero delle somme versate.

 

Per quali soggetti e immobili sussiste l’obbligo di polizza fideiussoria?

La garanzia è obbligatoria per tutti i contratti finalizzati al trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile (inclusi quindi contratti di leasing ma anche di vendita o preliminari di vendita).

I contratti devono intercorrere tra tali soggetti relativamente ai seguenti immobili:

1.     Soggetti: quando a vendere/ promettere di vendere sia un costruttore (sia persona fisica che società, anche cooperativa) e ad acquistare/promettere di acquistare sia una persona fisica. Non si applica quindi se a vendere sia un privato o se ad acquistare sia una società.

2.     Immobili: “immobili da costruire” ossia di immobili per i quali è stato richiesto il permesso di costruire ma:

–      sono ancora da edificare;

–      oppure c’è la costruzione ma non risulta ultimata con le finiture per cui non è possibile l’invio della segnalazione certificata di agibilità a norma dell’art. 24 D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380.

Può trattarsi di fabbricati di tipo residenziale (appartamenti), ma anche commerciale (negozi), produttivo (laboratori).

Sono conseguentemente esclusi dalla disciplina di tutela i contratti (vendita su carta) aventi per oggetto edifici per i quali non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire. In tal caso, quindi meglio non versare alcun importo per “prenotare” l’immobile ancora da costruire. è bene pretendere di stipulare il preliminare di vendita e versare i primi acconti solo dopo l’avvenuta richiesta del titolo edilizio, così da poter godere delle tutele previste dal dlgs. 122/2005.

 

Quando deve essere prestata la garanzia fideiussoria?

In caso di contratto preliminare di compravendita, il costruttore all’atto della stipula del preliminare dovrà consegnare all’acquirente la fideiussione, rilasciata da una banca, da un’impresa di assicurazione o da un intermediario finanziario abilitato.

La fideiussione può essere rilasciata:

–       di importo corrispondente alle somme che il costruttore ha riscosso;

–      oppure a contenuto progressivo, volta cioè a garantire gli importi che nel corso del rapporto vengono via via effettivamente riscossi dal costruttore, entro il limite massimo, che deve essere specificato nella polizza fideiussoria, costituito dall’intero importo che il costruttore potrà incassare prima del trasferimento della proprietà.

 

Quali voci copre la polizza fideiussoria?

La garanzia dovrà coprire le somme che il costruttore riscuote prima del trasferimento della proprietà:

– le somme che il costruttore abbia già riscosso al momento della stipula del contratto preliminare;

– le somme che il costruttore debba riscuotere dopo la stipula del contratto preliminare, ma prima dell’atto definitivo di compravendita che trasferisce la proprietà.

La garanzia non riguarderà invece somme che il costruttore è destinato a riscuotere solo dopo la stipula dell’atto definitivo.

Sono inoltre escluse: le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante (in generale una banca); i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia

 

Polizza fideiussoria ed efficacia.

La sua efficacia cessa con il trasferimento della proprietà del bene.

La fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale: l’acquirente si rivolgerà subito alla banca o alla compagnia di assicurazione, senza tentare prima di recuperare il proprio credito presso il costruttore.

 

Cosa succede se il costruttore non rilascia la polizza fideiussoria?

La sanzione prevista dal legislatore nel caso in cui il costruttore ometta di rilasciare la polizza fideiussoria è la nullità relativa del contratto che, peraltro, può essere fatta valere solo dall’acquirente tutelato.

Posto che l’acquirente non può rinunciare preventivamente alla garanzia fideiussoria, l’eventuale rinuncia da parte dell’acquirente alla garanzia fideiussoria non salva il contratto così stipulato dalla sanzione di nullità.

La sanzione della nullità deve ritenersi applicabile anche quando la garanzia fideiussoria non presenti tutte le caratteristiche prescritte dalla legge, ad esempio nel caso di polizza rilasciata senza la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La sanzione però non tutela effettivamente l’acquirente. Quando non viene prestata la polizza fideiussoria, anche se l’acquirente potrà chiedere la nullità del contratto, non potrà né acquisire la proprietà del bene né recuperare quanto già versato. Il legislatore non ha introdotto sanzioni di carattere penale a maggior efficacia deterrente.

L’obbligo dell’intervento del notaio per la stipula dei contratti relativi gli immobili da costruire il cui titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato a partire dal 16 marzo 2019 fa ormai escludere nella pratica l’eventualità di un preliminare concluso senza rilascio della fideiussione.

Aliquote iva zenzero e curcuma

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Articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n°122

La nuova normativa introdotta con la Legge europea 2015/2016 viene armonizzato il regime IVA per le erbe aromatiche riducendo l’aliquota IVA delle stesse al 5%. L’articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n°122 (Legge Europea 2015/2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°158 dell’8 luglio 2016 estende l’aliquota uniforme IVA del 5% anche alla categoria di appartenenza dello zenzero e della curcuma. ​

Le erbe aromatiche sono piante officinali conosciute e apprezzate sin dall’antichità, dotate di peculiari  principi attivi utili per l’organismo. Esse grazie alle loro componenti biochimiche si prestano per molteplici usi, particolarmente apprezzate per il loro sapore e odore in ambito culinario, massimizzano le proprietà nutrienti dei cibi rendendoli più sani,  essendo ricche di  antiossidanti, minerali e complessi multivitaminici fondamentali per la nostra alimentazione, arrivando a triplicare le proprietà medicamentose di alcuni alimenti senza l’aggiunta di calorie; molte erbe aromatiche sono termogeniche, quindi accelerano il metabolismo.

In particolare abbiamo due spezie provenienti dall’Asia considerate un vero tesoro per la nostra salute. Lo zenzero e la curcuma.

Lo zenzero

Lo zenzero è una pianta erbacea delle Zingiberazeae originaria dell’Estremo Oriente. Coltivata da sempre in tutta la fascia tropicale e subtropicale, è provvista di rizoma carnoso e densamente ramificato dal quale si ripartono sia lunghi fusti sterili e cavi, formati da foglie lanceolate inguainanti, sia corti scapi fertili, portanti fiori giallo-verdastri con macchie porporine. Il frutto è una capsula divisa da setti in tre logge.

Il rizoma è la parte della pianta ricercata e commercializzata, in essa sono presenti i principi attivi della pianta: l’ olio essenziale, composto in prevalenza da zingiberene, gingeroli e shogaoli ( principali responsabili del sapore pungente) resine e mucillagini, e presenta in modo più pronunciato il sapore e l’aroma tipico che lo vedono ampiamente utilizzato come spezia, specie in forma essiccata e polverizzata, o fresco in fette sottili.

Il rixoma essiccato  è impiegato come spezia in cucina e nella preparazione di bibite ( come il famoso ginger ale).

Ha proprietà stimolanti la digestione (stomachico), stimolanti la circolazione periferica, antinfiammatorie e antiossidanti, possiede una evidente azione antinausea, antiemetica, antiepiretica e antinfiammatoria. Lo zenzero è propriamente considerato un antiinfiammatorio naturale.

 

La curcuma

La curcuma è una pianta della famiglia delle Zingiberaceae, come lo zenzero, comunemente nota come  zafferano(impropriamente)  d’India, dato che la pianta ha avuto il suo primo nascere in Cina. Una pianta, può raggiungere il metro di altezza, ed è facilmente riconoscibile grazie alle sue foglie (larghe) e ai suoi fiori (gialli). Estratta,  la radice è di forma cilindrica e di colore arancione. Grazie a questa vivacità cromatica, la pianta è considerata simbolo di ricchezza, di abbondanza e di buon augurio. Il potere colorante dei rizomi di curcuma è divenuto fonte di ispirazione per usi diversi. La tintura delle stoffe, la colorazione della carta, e il make up delle donne indiane. Similmente allo zenzero ha proprietà antinfiammatorie. Questa spezia può infatti dare una mano al nostro organismo nel ridurre i meccanismi infiammatori. Svolge inoltre un importante funzione depurativa, supportando il nostro corpo nel processo di espulsione delle tossine, ed incrementando la produzione della bile. La curcuma contiene una sostanza nota come lipopolisaccaride, capace di contribuire a stimolare il sistema immunitario.

La curcuma è inoltre un noto elemento antiossidante e antitumorale, cicatrizzante e digestiva. Tra le sue altre proprietà, spiccano quella di stabilizzatore glicemico, antibatterico, antistaminico, immunostimolante, seboregolatore, lenitivo, e protettore cardiovascolare. Insomma, un vero e proprio portento per il nostro organismo, ben noto anche ai più appassionati di cucina, è un ingrediente di base per la preparazione del masala, noto in occidente con il nome di curry;

può essere utilizzata per la preparazione di tisane,  bevande e distillati o come spezia di condimento.

Da secoli, la curcuma è un elemento fondamentale della cucina orientale e araba. E’

Depurativa, disinfettante e antinfiammatoria, la curcuma ha un ruolo fondamentale nella medicina tradizionale indiana e cinese e nelle terapie ayurvediche

Molte ricerche scientifiche hanno dimostrato che utilizzare la curcuma come condimento nell’alimentazione può ridurre i livelli di colesterolo cattivo. Ciò è molto importante in quanto mantenere al proprio posto il colesterolo previene molte malattie dell’apparato cardiovascolare.

Questo si deve anche alle proprietà antibatteriche, antivirali e antimicotiche della spezia che lo rafforzano, formando così una squadra vincente. Infatti, un sistema immunitario forte e che funziona bene riduce le probabilità di contrarre influenza, raffreddore e tosse.

Come agente antisettico e antibatterico naturale, la spezia può essere usata come disinfettante naturale. In caso di tagli o scottature, potete cospargere sulla ferita della polvere di curcuma per accelerarne il processo di guarigione.

Lo zenzero e la curcuma sono  relativamente nuovi per il mercato italiano, fino a pochi anni fa rappresentavano un prodotto di nicchia, ora saliti alla ribalta grazie alla diffusione e la conoscenza delle importanti proprietà salutari di queste piante. Lo zenzero è sulla lista delle sostanze “genericamente considerate sicure” dalla FDA statunitense. Il primo produttore di zenzero resta la Cina, infatti la maggior parte dello zenzero delle nostre tavole è cinese. Il picco di vendite coincide con il periodo invernale dell’emisfero nord perché il suo consumo aumenta per via delle basse temperature e viene utilizzato per prevenire l’influenza. Periodo che coincide con il capodanno cinese con il conseguente aumento dei prezzi. Nei paesi originari lo zenzero cresce perennemente durante tutto l’anno e viene utilizzato anche come pianta puramente ornamentale. In queste zone caratterizzate dal clima caldo umido e piovoso , condizioni difficilmente riscontrabili in ambienti aperti sul nostro territorio, a meno che non sia nel sud Italia caratterizzato da un clima mite più adatto a questo tipo di coltivazioni.

Tuttavia l’aumento di domanda di questi prodotti anche nel nostro Paese ha portato ad una produzione in ambienti tutelati per la crescita delle piante. Secondo un rapporto sui consumi dell’Osservatorio Immagino Nielsen GS1, pubblicato a soli sei mesi dal precedente. Lo studio ha monitorato per un anno le caratteristiche nutrizionali di oltre 40 mila prodotti alimentari di largo consumo tra cibi a lunga conservazione, alimenti refrigerati, surgelati e bevande, oltre ad aver analizzato le tendenze di consumo degli italiani.

Secondo il rapporto, gli alimenti acquistati dagli italiani hanno mediamente una tendenza a un progressivo miglioramento della qualità nutrizionale.

L’ingrediente “benefico” dell’anno 2017 è senza dubbio lo zenzero, che in 12 mesi ha visto raddoppiare le vendite di prodotti in cui è presente (+108%). Stiamo parlando di prodotti come tisane, cioccolata, yogurt, succhi e persino zuppe e panettoni.

Il produttore italiano ha la possibilità di effettuare una produzione di qualità rispetto a quella cinese. Le piante officinali nel mondo commerciale rappresentano in linea di massima  una scelta strategica e a lungo termine per l’azienda agricola che presuppone una specifica organizzazione “attrezzata”  per coltivazione, raccolta e post-raccolta, e, infine, per lo stoccaggio. Coltivare le officinali (attività sulla quale puntano diversi imprenditori non dotati di grossi capitali) rappresenta una  scelta complessa sottratta ad una dinamica aziendale basata su sensazioni o previsioni di breve periodo ed è raccomandabile investire nella filiera produttiva specifica individuando la domanda di mercato rispetto ad una determinata nicchia. La produzione delle piante aromatiche e delle erbe officinali deve essere di elevata qualità, rispettare determinati criteri farmaceutici, e per le imprese di medie-grandi dimensioni,  quanto più variegata e differenziata in modo tale soddisfare  le  diverse esigenze di mercato e assicurare una continuità produttiva durante l’intero arco annuale. In particolare è altamente consigliabile investire nelle produzioni di biologiche, di gran lunga  apprezzate dai consumatori e adeguatamente riconosciute dal punto di vista economico.

Da questo punto di vista vi è anche l’aiuto fiscale infatti la nuova normativa introdotta con la Legge europea 2015/2016 viene armonizzato il regime IVA per le erbe aromatiche riducendo l’aliquota IVA delle stesse al 5%.

L’articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n°122 (Legge Europea 2015/2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°158 dell’8 luglio 2016 estende l’aliquota uniforme IVA del 5% anche alla categoria di appartenenza dello zenzero e della curcuma.

Decreto Sostegni ter e bonus edilizi

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Il nuovo decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio  introduce nuove misure a sostegno degli operatori economici e delle imprese, colpite dagli effetti della pandemia da Covid 19, ma anche una novità non gradita ai professionisti del settore edilizio: la stretta sulla cessione dei bonus fiscali.

Il divieto di cessione multipla dei crediti fiscali. Cosa cambia dal 7 febbraio?

Il divieto è posto dall’articolo 28 del decreto e riguarda i bonus edilizi (ex articolo 121 del D. L. N. 34/2020) e i bonus anti Covid (ex articolo 122 del D. L. N. 34/2020:

–       i bonus casa (superbonus 110%, ristrutturazione, ecobonus, facciate, abbattimento delle barriere architettoniche);

–       il bonus sanificazione ambienti di lavoro;

–       il bonus acquisto DPI;

–       il bonus affitto.

 

A partire dal 7 febbraio 2022 tali bonus fiscali potranno essere ceduti solo una volta. Quindi:

–       i beneficiari della detrazione per Superbonus, Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sisma Bonus e Bonus facciate, potranno cedere il credito ad altri soggetti, anche banche, ma questi ultimi non avranno la possibilità di ulteriore cessione;

–       i fornitori che eseguono i lavori e applicano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo ad altri soggetti che però non potranno cederlo a loro volta.

 

Come comportarsi sino al 7 febbraio?

Il consiglio è sfruttare il comma 2 dell’articolo 28 del decreto. La norma prevede che i crediti che alla data del 7 febbraio sono stati già oggetto di una cessione del credito o dello sconto in fattura potranno essere ceduti solo un’altra volta ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari compresi.

In termini pratici è opportuno cedere il credito prima del 7 febbraio. Stando alla norma citata, chi effettua la cessione entro tale data avrà un credito di maggior valore.

Perché? Un credito d’imposta ceduto prima del 7 febbraio è ulteriormente trasferibile. Viste le nuove regole in vigore, è conveniente comunicare la cessione del credito o sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate entro il 7 febbraio (anche se la scadenza per l’invio delle comunicazioni cessione del credito o sconto in fattura è il 6 marzo 2022).

Il credito ceduto dopo il 7 febbraio, invece, non potrà essere ceduto di nuovo, potrà solo essere portato in detrazione.

 

I dubbi del settore edilizio

Il Sostegni ter ha come obiettivo arginare le frodi e il riciclaggio di milioni di euro in crediti d’imposta.

La possibilità di cedere il credito spettante ha agevolato coloro che non avrebbero avuto, al momento di inizio lavori, un budget sufficiente ma ha aperto la strada anche alle frodi già denunciate dall’Agenzia delle Entrate.

Il limite alle cessioni del credito limita le frodi ma a pagarne le conseguenze saranno le famiglie più bisognose, perché per le imprese sarà più difficile cedere i crediti.

Vietando i trasferimenti multipli, i crediti sono meno appetibili per le banche, e questo potrà causare l’aumento del costo della compravendita che si ripercuote sui cittadini sia nel caso di cessione diretta, sia in caso di sconto in fattura, perché le imprese possono comunque ribaltare la situazione sui contribuenti.

Fisco e debiti: cartelle esattoriali novità 2022

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Dal 1° settembre del 2021 è ripresa l’attività di notifica delle cartelle esattoriali, dopo 18 mesi di blocco varato dal governo vista la crisi economica da pandemia Covid 19.

La pandemia però non rallenta e neanche i debiti con il Fisco. Lo stato di emergenza sanitaria prosegue e il governo ha introdotto importanti novità a sostegno dei contribuenti in difficoltà economica.

Cartelle esattoriali 2022 stop agli oneri di riscossione

Gli oneri di riscossione sono il compenso che i contribuenti, destinatari di cartelle esattoriali, devono pagare all’Agente della riscossione (AER) per la propria attività di recupero dei tributi dovuti e non versati allo Stato.

La Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha eliminato gli oneri di riscossione limitatamente ai carichi affidati all’ente esattore dopo il 1° gennaio 2022, come comunicato anche da AER.

L’Agenzia delle entrate con comunicato del 18 gennaio 2022  ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che non recherà più il riferimento agli oneri di riscossione a carico del debitore.

 

Resteranno però ancora a carico del debitore le spese:

– di procedure esecutive e cautelari;

– di notifica della cartella di pagamento e di eventuali ulteriori atti di riscossione.

Inoltre, per le ipotesi di riscossione spontanea non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo.

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 (indipendentemente dalla data di notifica che potrà avvenire anche successivamente), gli agenti della riscossione useranno il precedente modello di cartella che addebita gli oneri di riscossione al contribuente.

Proroga a 180 giorni del termine per pagare

Il decreto fiscale (D. L. N. 146/2021 convertito dalla legge n. 215/2021) e la legge di Bilancio per il 2022 prolungano da 60 a 180 giorni il termine per il pagamento delle cartelle esattoriali.

In particolare:

–      il decreto fiscale fissa a 180 giorni dalla notifica il termine per pagare le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021;

–      la legge di Bilancio 2022 prevede 180 giorni per pagare le cartelle notificate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Durante i 180 giorni dalla notifica l’Agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito iscritto a ruolo (pignoramenti) o promuovere azioni cautelari (fermi, ipoteche) e non decorreranno interessi di mora (Agenzia delle Entrate-Riscossione, FAQ n. 1 al decreto Fisco-Lavoro).

Esempio:

Per la cartella di pagamento notificata il 1° settembre 2021 avremo termine sino al 28 febbraio 2022 (180 giorni dalla notifica) per versare le somme. Fino a tale termine non decorreranno gli interessi di mora e l’Agente della riscossione non potrà dare corso alle attività di recupero del debito.

Oneri di riscossione, cartelle affidate in carico fino al 31 dicembre e proroga del pagamento

Per le cartelle che ci sono state notificate nell’anno 2021 e che ci verranno notificate sino al 31 marzo 2022 abbiamo diritto alla proroga 180 giorni per pagare.

E gli oneri di riscossione? Se la cartella è stata affidata in carico (a prescindere dalla data di notifica) fino al 31 dicembre 2021 andranno pagati.

Il pagamento a 180 giorni (oltre il termine ordinario di 60 giorni)  può comportare il versamento degli oneri di riscossione in misura doppia? La risposta è no, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la quale il differimento del termine di pagamento vale anche ai fini degli oneri di riscossione, che si applicheranno, quindi, nella misura prevista (pari al 3%) anche se il pagamento avviene tra il 61° e il 180° giorno.

Non vi è rischio che il pagamento oltre 60 giorni delle cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 (ove il carico sia stato affidato all’Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2021) possa comportare il versamento degli oneri di riscossione in misura doppia. Né durane i 180 giorni saranno applicati interessi di mora.

In assenza di ulteriori interventi da parte dell’esecutivo, la scadenza del pagamento delle cartelle esattoriali notificate a partire dal 1° aprile 2022 in poi tornerà ai consueti 60 giorni dalla notifica.

Semplifichiamo con una veloce tabella.

Data di notifica Termine per pagare Oneri di riscossione
Dal 1° settembre 2021 fino al 31 marzo 2022 180 giorni dalla notifica Dovuti al 3% solo se la cartella è stata affidata in carico fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data della notifica.
Dal 1° aprile 2022 60 giorni dalla notifica

E altri atti esecutivi della riscossione?

La Legge di bilancio 2022 e il decreto Fisco si riferiscono alle sole cartelle di pagamento, senza estendere la previsione di legge agli altri atti esecutivi (accertamenti esecutivi ex art. 29 del D. L. N. 78/2010).

Inoltre non si considerano le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) né i piani di rateazione risultanti da accordi con il Fisco (accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale, transazione fiscale).

La proroga a 180 giorni vale anche per i termini di impugnazione delle cartelle?

No. Avremo più tempo per pagare ma non per proporre il ricorso avverso la cartella, che resta sempre di 60 giorni dalla notifica! Anche in questo caso il Governo ha pensato la proroga per i soli termini di pagamento delle cartelle notificate tra il 2021 e il 31 marzo 2022 e non anche per i termini di impugnazione.

La rateizzazione delle cartelle 2022

Per le cartelle notificate dal 1° gennaio 2022 non sono più in vigore le misure straordinarie favorevoli adottate dai vari decreti emergenziali durante la pandemia in materia di rateizzazione.

Si torna alle più gravose regole ordinarie:

–      se non si pagano 5 rate (prima 10) si decade dal piano di rateazione;

–     torna a 60. 000 euro (prima 100. 000 euro) la soglia di debito per pagare a rate. Per i debiti oltre soglia sarà necessario produrre i documenti che attestino lo stato di difficoltà economica.

Sotto il glicine

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Un tuffo nel passato, in quello che era il lavoro delle donne di un tempo, delle donne di paese e di campagna. Tutto si muove intorno al racconto di una fontana, punto di raccolta classico di un tempo.  Laconi da forma ai suoi ricordi con questo dipinto sempre ironico e stilizzato.

 

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 50 x 20

Profondità: 4 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna

 

Questo quadro rappresenta un soggetto apparentemente banale: una fontanella sotto il glicine.

Dico “apparentemente banale”, perché in realtà le fontanelle erano dei punti di raccolta e di assembramento (quando ancora si poteva), per le amiche e le “Comari” di paese.

Adesso non si fa più, ma un tempo, quando nei paesi si andava a lavare i panni nelle fontane o nei fiumi, questi erano un punto di ritrovo in cui non solo si svolgeva il lavoro, ma si potevano scambiare due chiacchiere, prendere una boccata d’aria.

Infatti notavo che i vestiti sono d’epoca.

Si, sono vestiti che non vediamo più, ma che a me sono rimasti nella mente, anche perché se andiamo a sfogliare le foto del tempo che era, vediamo tutte queste donne con la gonna lunga e il fazzoletto in testa , abbigliamento tipico anche proprio del meridione.

La margherita

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Torna il romanticismo sulle tele di Paolo Laconi: una coppia di innamorati che si godono il loro amore avvolti nell’aria primaverile e tenue della Sardegna.

 

Tecnica: acrilico su tela

Dimensioni: 24 x 30

Profondità: 3,8 cm

Ubicazione: Piazza Michelangelo 18, Cagliari, Sardegna

 

Lei tiene in mano la classica margherita e sta li a contare i petali e a fare “m’ama o non m’ama”. E’ una rappresentazione intima e romantica di questa coppia di innamorati che si stanno rilassando sotto un albero, godendosi l’atmosfera primaverile e la vista di quei due cavalli in lontananza.

Mi chiedevo se tutte queste scene romantiche che rappresenta (ricordiamo “il funambolo innamorato”), sono frutto della sua immaginazione  o sono scene che lei ha visto o vissuto davvero?

Molte le immagino, altre le ho osservare e altre ancora le ho vissute, perché sono un sentimentale e quindi mi piaceva l’idea di rappresentare una scena del genere.

 

Non sappiamo se il nostro romantico pittore sia il protagonista di questa opera, o se l’abbia solo immaginata nella sua testa… ciò che sappiamo è che Laconi è un romanticone indiscusso.

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