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Trattamenti di medicina estetica e il regime Iva

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L’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie: L’art. 10, n. 18), del D.P.R. n. 633 del 1972, individua le prestazioni mediche e paramediche esenti: “Sono esenti dall’imposta: (…) 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze (..).”

La norma sancisce due presupposti per il diritto all’esenzione Iva:

– il presupposto oggettivo, consistente nella natura di ‘prestazioni sanitarie di diagnosi cura e riabilitazione rese alla persona’. È la finalità terapeutica che determina se una prestazione medica e paramedica debba essere esentata dall’Iva;

– il presupposto soggettivo, ravvisabile nella prestazione resa nell’esercizio delle professioni e delle arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi del Testo unico delle leggi sanitarie.

Ai fini dell’esenzione da Iva, anche le prestazioni estetiche rientrano nell’accezione di “prestazioni sanitarie”, ex articolo 10, Dpr n. 633/1972?

I trattamenti sanitari di medicina estetica

Chiariamo perché spesso sorgono i contenziosi con il fisco sulla natura esente delle prestazioni di medicina estetica.

La medicina estetica non ha esclusivo scopo curativo. Si discute sull’interpretazione di fine terapeutico.

La medicina estetica si divide in:

– prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica a contenuto meramente cosmetico;

– ed altre finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o di un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e, dunque, sono rivolte alla tutela della salute.

 

La circolare dell’Agenzia delle Entrate

Il fisco chiarisce, con circolare, quando l’esenzione da imposta è applicabile ai trattamenti medico estetici, fornendo la sua interpretazione di scopo curativo.

Ai sensi della circolare del 28 gennaio 2005, n. 4/E: “Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona. Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone”.

Sono curativi i trattamenti che, sulla base di criteri di valutazione non puramente soggettivi ma sostenuti dal giudizio professionale di personale addetto qualificato, sono finalizzati a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute.

 

La giurisprudenza recente

La giurisprudenza nazionale si muove in sintonia con la giurisprudenza fiscale europea, riconoscendo il diritto all’esenzione, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, n. 18, alle “operazioni di chirurgia estetica” ed i “trattamenti di carattere estetico”, nei limiti in cui abbiano fine terapeutico cioè di trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un handicap fisico congenito, hanno bisogno di un intervento di natura estetica.

Per contro, se il trattamento praticato risponde a scopi puramente cosmetici, anche se reso da personale infermieristico soggetto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie, va escluso il diritto all’esenzione (Cass., Sez. 5, 2 novembre 2005, n. 21272; Cass., Sez. 6-5, 21 giugno 2013, n. 15740; Cass., Sez. 5, 17 luglio 2019, n. 19178).

L’onere di provare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti per godere dell’esenzione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, n. 18, (relativo a prestazioni mediche e paramediche) grava sul contribuente, con la conseguenza che, se non viene fornita tale prova, i corrispettivi accertati devono ritenersi relativi ad operazioni imponibili (Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2008, n. 28946; Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2011, n. Cass., Sez. 5, 6 agosto 2014, n. 17656; Cass., Sez. 6-5, 24 giugno 2015, n. 13138; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25440).

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea e il concetto di scopo terapeutico del trattamento estetico

La Corte UE ha precisato che le prestazioni di servizi consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico, sono esenti quando:

– rientrano nelle nozioni di “cure mediche” o di “prestazioni mediche (alla persona)” con lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone;

– le circostanze che tali prestazioni siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla questione se rientrino nelle nozioni di “cure mediche” o di “prestazioni mediche (alla persona)”;

– le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona, che si sottopone a un intervento di carattere estetico, non sono determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico.

Pertanto, l’onere di provare la destinazione dei trattamenti di chirurgia estetica alla diagnosi, alla cura o alla guarigione di malattie o problemi di salute, ai fini dell’esenzione da IVA, grava a carico del sanitario che esegue le relative prestazioni.

Conclusioni

Il quadro interpretativo è oramai pacifico, sia per la giurisprudenza europea che nazionale (da ultimo Cassazione n.26906/2022 e CT Rimini 195/2/2022).

Così come è pacifico che sia onere del contribuente/professionista sanitario provare che i trattamenti di chirurgia estetica siano destinati alla diagnosi, alla cura o alla guarigione di malattie o problemi di salute dei pazienti, presupposto necessario per l’esenzione Iva.

Tutte le esenzioni, di regola, devono essere interpretate restrittivamente, dato che costituiscono una deroga al principio generale secondo il quale l’Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata, a titolo oneroso, da un soggetto passivo.

Come fare per avere l’esenzione Iva senza problemi

Il sanitario, in qualità di contribuente, deve produrre e conservare tutta la documentazione (fatture, schede cliniche, eccetera) che consenta di stabilire la finalità terapeutica dei trattamenti rispetto alle patologie diagnosticate (meglio evitare le diagnosi generiche).

Una documentazione incongruente e contraddittoria, dalla quale, a fronte del medesimo trattamento, risulta applicata ora l’esenzione, ora l’Iva, è alla base della maggior parte dei contenziosi con l’Agenzia delle entrate.

La documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’esenzione deve, invece, dimostrare le ragioni per le quali il trattamento si possa considerare terapeutico, perché è questo il punto nodale decisivo nell’assolvimento dell’onere probatorio.

Se non viene fornita tale prova, i corrispettivi accertati devono ritenersi relativi a operazioni imponibili (Cassazione 25440/2018).

La tassazione del reddito di impresa nell’attività di pesca costiera

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La pesca professionale in Italia: negli ultimi dieci anni le imprese della pesca hanno subito un forte calo di redditività ed un aumento dei costi produzione dovuto al rincaro dei beni energetici (caro gasolio). Il tutto complicato dalla scarsa attenzione delle autorità competenti e la normativa spesso confusa.

Eppure, il legislatore tributario ha negli anni cercato di alleggerire il carico fiscale, con agevolazioni non sempre note alle imprese del settore.

I tipi di pesca professionale

La pesca professionale (o di mestiere) legata all’attività economica a scopo di lucro, è effettuata dalle imprese di pesca legalmente autorizzate e si contrappone alla pesca sportiva (o amatoriale) svolta con fine ricreativo o come attività agonistica.

La pesca professionale è suddivisa, a seconda dell’ ambiente acquatico in cui è svolta, in:

– pesca costiera,

– pesca mediterranea (o “d’altura”),

– pesca oceanica (o “oltre gli stretti”).

In modo più specifico la pesca costiera è divisibile in: pesca locale e pesca ravvicinata.

La pesca locale è esercitata nella acque marine fino ad una distanza di 6 miglia dalla costa con possibilità di estensione fino a 12 miglia nautiche.

La pesca ravvicinata è invece effettuata fino ad una distanza massima di 40 miglia dalla costa.

Una volta collocata l’impresa di pesca nel giusto riquadro si valutano le corrette agevolazioni fiscali.

L’agevolazione fiscale per la pesca costiera (L.203/2008).

L’art. 2, comma 2, della L.203/2008, prevede una agevolazione per le imprese che esercitano la pesca costiera e/o la pesca nelle acque interne e lagunari, e così dispone “Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall’anno 2009 e nel limite dell’80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari ”.

La norma estende l’agevolazione fiscale di cui all’art. 4 del dl. 457/1997 alle imprese esercenti attività di pesca costiera. Infatti, l’agevolazione era in precedenza riservata alle navi adibite alla navigazione internazionale (art. 4 del dlgs.457/97), poi è stata estesa dalla L.388/2000 e, da ultimo, mediante la L. 203/2008, alle imprese esercenti la pesca costiera oppure la pesca nelle acque interne e lagunari.

La detassazione del reddito e la sua vigenza

La sopracitata norma consente alle imprese di calcolare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nella misura del 36%, con sgravio del 64% del reddito.

Il vantaggio fiscale è ancora in vigore, come si ricava dalle istruzioni dei modelli dei redditi:

– modello dei redditi SP 2022 (pag. 46);

– modello dei redditi SP 2017 – AI 2016 (pg.39).

Come fare per ottenere il beneficio

L’impresa idonea ad ottenere l’applicazione della agevolazione fiscale è quella in grado di dimostrare di svolgere attività di pesca costiera.

La pesca costiera, a norma del Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è classificabile in:

– pesca costiera locale (esercitata entro 6 miglia dalla costa, con navi di quarta categoria

– pesca costiera ravvicinata (esercitata entro 40 miglia dalla costa, con navi di terza categoria).

Il capo del compartimento marittimo, verificata l’idoneità del mezzo allo svolgimento del tipo di attività di pesca costiera svolta (in base alla dotazione sicurezza e delle attrezzature per la pesca e agli apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti di cui la nave deve essere provvista), assegna e certifica la categoria, all’atto dell’iscrizione nella relativa matricola.

L’impresa avente diritto al beneficio deve essere in possesso:

– della certificazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto, comprovante che l’impresa esercita attività di pesca costiera ravvicinata, in quanto dotata di mezzo a ciò idoneo e, dunque, omologato e iscritto come mezzo di terza categoria;

– della apposita licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che prova l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione/i nell’attività di navigazione finalizzata all’esercizio della pesca costiera ravvicinata.

Conclusioni

Le problematiche delle attività di pesca sono numerose e derivano da vari fattori economici, sociali, ambientali e normativi non risolvibili nel breve periodo.

Il supporto di un consulente è di primaria importanza per mettere a fuoco all’interno della copiosa normativa di settore, gli incentivi e le agevolazioni di rilancio per l’attività di impresa.

Se anche la tua impresa vuole innovare la sua strategia di pianificazione fiscale, contattaci!

Lite tra privati? Guida all’arbitrato

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L’arbitro

La decisione, nella procedura di arbitrato, è demandata al “giudice arbitrale”. L’arbitro è un privato che non appartiene alla magistratura ordinaria, ma possiede requisiti di comprovata esperienza e conoscenza in materie giuridiche, economiche e tecniche, e ha svolto un corso di formazione sull’arbitrato e le sue tecniche procedurali.

Quando ricorrere all’arbitrato?

Nelle controversie civili, si può prevedere il ricorso all’arbitrato:

– in via preventiva, inserendo nel contratto un’apposita clausola scritta, detta clausola compromissoria (caso più frequente);

– post controversia, con la stipula di un accordo scritto, detto atto di compromesso arbitrale che dirime la lite (ipotesi rara, perché a controversia insorta è difficile che le parti raggiungano da sole un accordo senza l’aiuto di un terzo).

Nella clausola compromissoria le parti possono individuare l’istituzione specifica locale (“Camera Arbitrale”) che amministrerà la procedura di arbitrato, stabilendo regolamento e tariffario (arbitrato “amministrato).

E’ sempre preferibile prevedere un arbitrato amministrato, specificando la Camera Arbitrale prescelta, per evitare di ritrovarsi a dover richiedere la nomina dell’arbitro al Presidente del Tribunale locale, che incaricherà un professionista che non sarà tenuto ad attenersi al tariffario della Camera arbitrale, ma potrà applicare le tariffe professionali più elevate.

Da tenere, infine presente, che le controversie di lavoro possono essere decise da arbitri solo se ciò è previsto da leggi o contratti collettivi. Non è mai possibile ricorrere a un arbitro nelle controversie penali, né in alcuni tipi di contenzioso civile (si pensi a una causa di separazione dei coniugi).

Il lodo arbitrale

Il lodo è la decisione emessa dall’arbitro e racchiude la soluzione del caso ritenuta più appropriata.

Nell’arbitrato rituale, il lodo ha efficacia “di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”, sin dalla data dell’ultima sottoscrizione. Il lodo obbliga anche quelle parti che sono rimaste assenti dal procedimento, a condizione che siano state messe in condizione di parteciparvi. In mancanza di spontaneo adempimento, la parte interessata può richiedere al Tribunale che il lodo venga dichiarato esecutivo (come quando la lite attiene ad un credito in denaro non riscosso). Il Tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.

Nell’arbitrato irrituale, invece, il lodo ha la forma, la sostanza e gli effetti di un contratto. In caso d’inadempimento, le parti devono ricorre al giudice ordinario e poi all’esecuzione.

L’arbitrato rituale, è espressamente disciplinato dal Codice di procedura civile. L’arbitrato irrituale non pare trovare un’esplicita regolamentazione legislativa.

Come capire che natura le parti hanno attribuito all’arbitrato?

Per la Corte di Cassazione è necessario risalire all’obiettivo della clausola compromissoria. Se con essa le parti enunciano il loro impegno a considerare definitivo e vincolante il lodo, in quanto espressione della loro volontà, manifestano la natura negoziale del compito deferito all’arbitro.

Una simile clausola compromissoria è indice della natura irrituale attribuita dalle parti all’arbitrato, con le derivanti conseguenze in punto di impugnativa ed esecutività del lodo.

Meglio, quindi, redigere con cura le clausole compromissorie, affidandosi alla consulenza di un legale.

Le tempistiche dell’arbitrato

Quando le parti decidono di affidare la propria controversia a un arbitro, questo potrà decidere in merito alla controversia in tempi prestabiliti (normalmente fra 60 e 120 giorni) e con costi prefissati, sempre contenuti, il più delle volte inferiori a quelli di un giudizio ordinario.

Smart working 2022

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Smart working 2022

La pandemia legata al COVID-19 ha messo in luce come, per poter lavorare, la presenza fissa in un luogo, e per un dato numero di ore, siano assunti superabili e superati.

Negli ultimi due anni ad oggi, l’esigenza di tutelare la salute pubblica e, al tempo stesso, garantire la produttività di tutti i settori, ha sancito un ampio e diffuso uso del lavoro agile.

Cosa cambia dal 1° settembre 2022? Ecco i nuovi obblighi informativi per i datori di lavoro.

La pandemia e lo smart working

Nella prima fase della pandemia lo smart working ha avuto un largo impiego, complice lo stesso Governo che, per garantire la massima tutela della salute pubblica, ne ha notevolmente agevolato l’applicazione, semplificando la procedura di accesso allo strumento e scoraggiando il lavoro in presenza se non quando strettamente necessario.

La modalità semplificata di accesso allo smart working durante la pandemia

Durante la pandemia le aziende potevano accedere in modalità semplificata, ossia inviando una semplice comunicazione di dati al Ministero del lavoro, senza necessità di redigere l’accordo tra i lavoratori e l’azienda, previsto dalla normativa sul lavoro agile (art. 19 e 21 della l. N. 81/2017).

Cosa cambia dal 1° settembre

Con il decreto del Ministero del Lavoro n. 149 dello scorso 26 agosto 2022, è stato reintrodotto l’obbligo di accordo individuale tra i lavoratori e l’azienda, da sottoscrivere a prescindere dalla presenza o meno di un accordo collettivo.

Quindi, resta la possibilità di ricorrere allo smart working. Tale modalità di lavoro potrà essere fruita ma solo a seguito della stipula dell’accordo.

L’accordo individuale dovrà essere coerente con quanto disposto dalla Legge, dai contenuti previsti dal Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 e, dalla contrattazione collettiva ove presente.

La nuova semplificazione

L’accordo stipulato con i lavoratori dovrà essere comunicato al Ministero del lavoro, ma non è più richiesto di allegare l’accordo.

Tale accordo dovrà comunque essere stipulato e conservato in azienda per almeno 5 anni, ed esibito in caso di controllo da parte degli enti competenti.

Come avviene la nuova comunicazione semplificata

Entro 5 giorni dall’avvio del lavoro agile, i datori inviano la comunicazione, specificando:

–  i nominativi dei lavoratori;

–  la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

La comunicazione dovrà essere inviata via telematica, tramite i servizi online del Ministero del Lavoro.

Il facsimile di comunicazione è reperibile sul sito del Ministero e si potrà compilarlo dopo aver eseguito l’accesso tramite autenticazione Spid.

Il Ministero prevede la possibilità di inviare una singola comunicazione ovvero, in alternativa, una comunicazione massiva.

Il termine per inviare la comunicazione è di 5 giorni dall’avvio del lavoro agile. Via eccezionale, solo in questa prima fase della nuova modalità semplificata, la comunicazione potrà essere inviata entro il 1° novembre 2022.

Gli accordi antecedenti al 1° settembre 2022

Se l’azienda e lavoratore hanno precedentemente concordato il lavoro agile e l’azienda ha già provveduto alla comunicazione telematica ordinaria entro il 31 agosto 2022, non sarà necessario effettuare alcuna nuova comunicazione, a meno che non si tratti di un eventuale accordo sottoscritto a termine che si intende prorogare dal 1° settembre.

Le sanzioni

Se il lavoro agile è attivato con violazione delle modalità previste o non è comunicato fuori termini, la sanzione è dai 100 ai 500€.

Smart working e lavoratori fragili

Il Ministro del Lavoro Orlando ha proposto un emendamento al decreto Aiuti bis (D. L. N. 115/2022),  per la proroga fino al 31 dicembre 2022 del diritto al lavoro agile, senza obbligo di accordo individuale, per i lavoratori fragili e per i genitori di figli under 14.

L’emendamento sarà presentato in sede di conversione del Decreto Aiuti bis in Senato, la cui data di conversione è prevista entro l’8 ottobre 2022.

Il modulo di comunicazione semplificata

Con il decreto n. 149 del 22 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile il modulo di comunicazione all’interno del portale dei servizi on-line.

Di seguito, mettiamo a disposizione dei lettori il fac simile di comunicazione.

Per ogni dubbio e approfondimento, non esitare a contattare i nostri consulenti!

La certificazione ambientale EMAS

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La certificazione ambientale EMAS

Il sistema di gestione ambientale EMAS riduce l’impatto ambientale delle prestazioni aziendali tramite un utilizzo più efficiente delle risorse e consente all’azienda di conseguire una serie di ulteriori vantaggi.

Che cos’è

EMAS è l’acronimo di Eco-Management and Audit Scheme.

Si tratta di un sistema di gestione ambientale introdotto dal Regolamento europeo n. 1221/2009.

Comprensivo di buone prassi e indicatori, è uno strumento pensato per aiutare le aziende, che svolgono attività aventi un impatto ambientale, a concentrarsi meglio sugli aspetti ambientali più importanti per un dato settore e a gestirne l’impatto.

L’obiettivo finale dell’UE è migliorare, globalmente, le prestazioni ambientali.

è possibile aderire a questo sistema, mediante la registrazione.

I vantaggi per l’azienda

Ecco alcuni vantaggi derivanti dalla certificazione:

1.     vantaggi nelle gare di appalto. Il soggetto che indice la gara (“stazione appaltante”) può richiedere, tra i requisiti di selezione, la certificazione Emas;

2.     ridurre al minimo i rischi ambientali e il rischio di multe per violazione della legislazione ambientale;

3.    agevolazioni economiche e finanziarie (contributi a fondo perduto, riduzioni dei costi delle fideiussioni), per investimenti in materia di sostenibilità ambientale, previsti per le PMI che hanno conseguito la registrazione;

4.     maggiore credibilità aziendale rispetto ad altri operatori economici, grazie all’utilizzazione del logo EMAS.

Chi può registrarsi?

Qualsiasi soggetto (sia aziende sia enti pubblici) che vuole valutare, migliorare e comunicare al pubblico le sue prestazioni ambientali.

I requisiti per registrarsi.

I requisiti sono indicati all’interno del Regolamento Ema e, in particolare, nei suoi allegati finali.

In sintesi, ecco i preparativi preliminari alla registrazione:

1.     analisi ambientale, da condurre secondo i parametri indicati nell’allegato 1 del Regolamento Ema;

2.     sistema di gestione ambientale (SGA), elaborato sulla base degli esiti dell’analisi ambientale, e secondo i parametri dell’allegato 2 del Regolamento. Il SGA racchiude le procedure idonee a garantire che il processo produttivo e la qualità del prodotto finale siano rispettosi dell’ambiente;

3.     audit ambientale interno. Consiste in un’analisi di dati fattuali per valutare le prestazioni ambientali. L’audit riguarda tutte le attività aziendali e si svolge a intervalli non superiori a tre/quattro anni, in base al tipo di attività e, comunque, secondo le modalità di cui all’Allegato 3 del Regolamento Emas;

4.     dichiarazione ambientale resa ad esito del periodico auditing, secondo gli indicatori di cui all’allegato 4. è finalizzata a informare il pubblico e le altre parti interessate del rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e delle rispettive prestazioni ambientali.

5.     convalida della dichiarazione ambientale da parte di un Verificatore accreditato.

La domanda di registrazione

Le aziende, solo dopo aver adempiuto, ai preparativi in elenco, possono presentare domanda di registrazione.

La domanda comprende:

– la dichiarazione ambientale, convalidata da un Verificatore certificato;

– la dichiarazione di convalida del Verificatore;

– il modulo compilato, presente nell’allegato 6 del Regolamento, contenente informazioni sull’azienda, la dichiarazione ambientale e il Verificatore;

– la prova del pagamento dei diritti applicabili.

L’iter di registrazione

In Italia provvede alla registrazione il Comitato interministeriale per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, che si avvale del supporto tecnico dell’ISPRA e delle ARPA/APPA competenti per territorio.

Prima della registrazione, è, infatti, prevista un’istruttoria tecnico-amministrativa. Come si svolge?

La domanda di registrazione viene inviata sul portale di ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale). I tecnici di ISPRA sono chiamati ad analizzare la documentazione richiesta e a trasmetterla all’ARPA/APPA territorialmente competente che verifica il rispetto della pertinente legislazione ambientale.

Una volta terminata l’istruttoria tecnica, l’ISPRA invia la relazione finale al Comitato Ecolabel Ecoaudit, formato da esperti nominati dai Ministeri coinvolti.

La registrazione è concessa dal Comitato Ecolabel Ecoaudit.

Una volta registrato, il richiedente ottiene il proprio numero di registrazione e può utilizzare il logo EMAS.

Il logo contiene sempre il numero di registrazione dell’organizzazione

Le tempistiche di registrazione

Non è possibile quantificare la tempistica per il rilascio delle certificazioni. Nel caso della prima registrazione, le ARPA/APPA competenti dispongono di 90 giorni e il Comitato Ecolabel Ecoaudit si riunisce periodicamente, in genere ogni 30-40 giorni, per esaminare le richieste e le relative istruttorie.

Per questo motivo ISPRA consiglia alle organizzazioni di “considerare i tempi tecnici sopra descritti nel pianificare la propria comunicazione verso le parti interessate, ad esempio nel caso di campagne pubblicitarie o di partecipazioni a gare che richiedono la registrazione EMAS”.

La registrazione sul portale ISPRA

La richiesta di registrazione, e l’inoltro della relativa documentazione, si effettuano esclusivamente on-line. All’indirizzo https://certificazioni.isprambiente.it/front-end-emas/login.hp è presente una schermata che, dopo la registrazione al sito, consentirà di inserire tutti i propri dati e ottenere le credenziali personali.

Di fondamentale importanza, prima di procedere con la registrazione, è il download e l’attenta lettura del manuale, realizzato per guidare passo passo gli utenti all’interno delle varie schermate, delle opzioni e degli adempimenti da rispettare per poter inoltrare correttamente la documentazione e presentare le istanze.

Per quanto tempo è valida la registrazione?

La registrazione EMAS è valida per tre anni, dopo i quali andrà rinnovata.
L’iter del rinnovo è il medesimo della prima registrazione, inclusa la redazione di una nuova Dichiarazione Ambientale.

Nel caso del rinnovo, salvo casi particolari, non è previsto il coinvolgimento delle ARPA/APPA. Quindi le tempistiche tecniche per il rinnovo sono dimezzate.

Invece, l’aggiornamento dei dati inseriti nella Dichiarazione Ambientale ha cadenza annuale.

Costo della registrazione

La quota annuale di registrazione è pari a:

– €50,00 per le piccole imprese

– €500,00 per le medie imprese

– €1. 500,00 per le grandi imprese

è possibile versare in unica soluzione la quota relativa ai tre anni di validità della Dichiarazione Ambientale.

Il pagamento delle quote annuali di registrazione EMAS deve essere eseguito tramite bollettino postale o bonifico bancario intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato pertinente per territorio.

Cartella esattoriale notificata via pec nulla

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Cartella esattoriale notificata via pec nulla

Quando non paghi le imposte, multe, sanzioni amministrative, contributi Inps, l’Agenzia delle entrate e riscossione, può, per legge, notificarti le cartelle esattoriali, gli avvisi e gli altri atti, anche tramite posta elettronica certificata (pec).

La pec, per gli uffici pubblici è un mezzo di notifica più tecnologico e rapido rispetto l’invio tramite ufficio postale. Ma l’Agente della riscossione deve comunque rispettare date modalità di invio, altrimenti la cartella via pec può dirsi nulla e potrai non pagarla. Come?

Se hai appena ricevuto una pec con una cartella esattoriale o altro atto, prima di concentrarti sul contenuto, presta attenzione al mittente. Questo particolare può rendere nulla la notifica della tua cartella.

Come puoi verificare l’indirizzo pec dell’Agenzia delle entrate riscossione?

Dovrai accedere al registro pubblico degli indirizzi pec.  Esistono diversi registri. Si tratta di elenchi che contengono gli indirizzi pec (“domicili digitali”) di professionisti, enti e imprese, cioè di coloro che per legge sono chiamati ad eseguire e/o ricevere notifiche.

Per gli enti pubblici il registro di riferimento è l’IPA.

Gli uffici pubblici rientrano tra coloro che possono notificare per pec (D. P. R. 60/1973).

Notifica delle cartelle esattoriali via pec. Le modalità

Questo tipo di notifica, fin dalla sua introduzione, ha sollevato subito perplessità.

Il punto è che la legge (art. 60 DPR. 600/73) ha esplicitato solo le caratteristiche che, per una valida notifica, deve avere l’indirizzo pec del destinatario, stabilendo che:

– per i soggetti obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nei pubblici registri (INIPEC) (ossia le società, imprese individuali e professionisti), l’ente dovrà inviare la pec all’indirizzo del destinatario risultante da tali registri;

– per i soggetti diversi la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari.

L’indirizzo pec del mittente? La legge non ha specificato se deve essere registrato nei pubblici elenchi!

Da qui l’abitudine, di ogni ufficio territoriale, di inviare la pec tramite l’indirizzo, ad esempio, per gli uffici della Regione Lazio,  “notifica. Acc. Lazio@pec. Agenziariscossione. Gov. It”, che non risulta nel registro IPA. Similmente accade nelle altre Regioni (notifica. Acc. Campania@pec. Agenziariscossione. Gov. It; notifica. Acc. Sardegna@pec. Agenziariscossione. Gov. It e cosi via)

L’indirizzo ufficiale per eseguire le notifiche, presente in IPA è protocollo@pec. Agenziariscossione.

Quindi, la notifica, eseguita dall’ufficio in tal modo, è valida?

Su tutto il territorio nazionale, i contribuenti hanno segnalato questa prassi alle competenti Commissioni Tributarie, che hanno però espresso pareri divergenti, a causa dell’incertezza della legge.

Non a caso, l’Agente della riscossione si è a lungo difeso facendo leva sul DPR n. 602/73 (articolo 26) per il quale è richiesto espressamente che la sola pec del destinatario deve risultare nei registri pubblici, senza nulla chiarire per la pec del mittente.

Perché questa abitudine dell’ufficio è contestabile? I contribuenti, ricevendo una pec, con richiesta di pagamento, da un indirizzo che non è presente nel registro internet, e come tale non è associato a quell’ufficio, sono legittimamente indotti essere a ritenere che si tratta di una mail truffa (phishing). Naturale, dunque, non aprirla e cancellarla.

Così il destinatario rischia di essere privato del diritto di contestare la cartella stessa entro i termini.

Cosa ne pensa la giurisprudenza più recente?

Le notifiche Pec dell’agente di Riscossore devono essere inviate da indirizzi di posta elettronica certificati estratti dai pubblici registri.

In caso contrario, la cartella è nulla (non ha effetti giuridici) e la notifica è inesistente.

A dirlo, non solo la suprema Corte di legittimità (Cass. N. 17346/2019 e n. 3093/2020) ma anche le Commissioni tributarie coinvolte nel merito dei ricorsi dei contribuenti. In particolare, la recente sentenza della CTR Lazio, n. 915 del 28 febbraio 2022 esclude che, allo stato attuale, il silenzio della legge, possa essere interpretato a vantaggio dell’Agenzia delle entrate riscossione.

L’interpretazione giurisprudenziale colma la lacuna normativa creata dal DPR 600/73, in modo coerente e logico, in linea con la principale normativa di riferimento delle Pubbliche Amministrazioni: il Codice dell’Amministrazione Digitale, “CAD” (D. Lgs. N. 82/2005).

Il CAD chiarisce che le Pubbliche Amministrazioni, (quindi anche l’Agenzia delle entrate riscossione), per le notifiche, devono utilizzare gli indirizzi PEC presenti nei pubblici registri.

In sintesi:

–  non è sufficiente che siano estratti, da tali registri, solo gli indirizzi del soggetto destinatario, ma devono essere estratti, sempre da tali indici, anche gli indirizzi dei soggetti mittenti la PEC.

–  l’assenza dell’indirizzo pec nei registri pubblici è contestabile e, secondo la CTP di Roma (sentenza n. 2799/2020), l’impugnazione della cartella non è una condotta che sana tale vizio.

Ecco perché è utile, prima di pagare, accertare se la PEC mittente appartiene all’elenco degli ammissibili!

Cosa fare?

Chi riceve un’e-mail con una richiesta di pagamento da parte di Agenzia Entrate o Agenzia Entrate Riscossione deve:

– collegarsi al sito istituzionale dell’Ente da cui proviene la missiva e verificare se l’indirizzo Pec è quello effettivo;

– verificare che l’indirizzo sia contenuto nei registri pubblici degli indirizzi Pec (esempio IPA).

Se l’indirizzo da cui proviene la cartella esattoriale non è nell’elenco dell’IPA, è possibile impugnare l’atto.

Come impugnare la cartella esattoriale

Per contestare la cartella esattoriale è previsto il termine di 60 giorni dal ricevimento della PEC. Lo strumento a disposizione è il ricorso da presentare al giudice competente:

– Commissione Tributaria Provinciale, per cartelle riferite a mancato pagamento di imposte (Irpef, Imu, Iva, Tari, bollo auto, ecc. );

– Giudice di Pace se la cartella è riferita a multe stradali o a sanzioni amministrative;

– Tribunale ordinario – sezione lavoro, se la cartella è riferita all’omesso versamento di contributi Inps o Inail.

Per il buon esito della procedura è consigliabile rivolgersi a un commercialista (quando la competenza è della Commissione tributaria) oppure ad un avvocato.

Ad ogni modo, la consulenza di un commercialista è necessaria per valutare ogni altra strategia alternativa da intraprendere, tenuto conto della tipologia ed entità della cartella e, soprattutto, alla luce della complessiva posizione debitoria del cliente.

Hai ricevuto cartelle esattoriali? Contattaci per verificare insieme ai nostri esperti le strategie di difesa più utili al tuo caso.

I contributi previdenziali

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I contributi previdenziali

Quando si inizia un lavoro, sia come autonomo che come dipendente, è obbligatorio versare i contributi ad un ente previdenziale per assicurare il lavoratore contro eventi che possono renderlo non idoneo alla prestazione lavorativa, per un evento come la malattia, la maternità, la disoccupazione. I contributi accumulati, inoltre, vengono poi restituiti durante il periodo di pensione.

Non ci si può esimere dall’obbligo contributivo, salvi i casi di esonero e riduzione previsti dalla legge.

I contributi previdenziali.

In Italia, tutti i lavoratori sono tenuti a pagare i contributi previdenziali per il reddito accumulato. L’obbligo di contribuzione grava sul lavoratore e sul datore di lavoro.

Per il lavoratore dipendente, i contributi dovuti sono versati all’Inps. I contributi vengono calcolati sull’ammontare lordo dello stipendio e vengono pagati per 2/3 dal lavoratore e per 1/3 dal datore di lavoro. è il datore di lavoro che provvede al pagamento all’Inps, sia dei contributi a suo carico, sia di quelli a carico del lavoratore, trattenuti dalla sua busta paga.

Il lavoratore autonomo libero professionista deve versare i contributi alla cassa previdenziale della propria categoria oppure, se inesistente, dovrà iscriversi all’apposito fondo pensionistico rappresentato dalla Gestione separata INPS.

Gli autonomi artigiani o commercianti, devono iscriversi all’apposita Gestione speciale INPS, la cassa previdenziale rivolta agli imprenditori individuali del settore.

I contributi sono versati, in prima persona, dal lavoratore autonomo, entro determinate scadenze.   L’ammontare di contributi varia in base alla categoria di attività.

Chi ha la partita Iva versa i contributi previdenziali anche per i lavoratori dipendenti, se presenti.

Casi di riduzione parziale.

Nei casi previsti, la legge stabilisce una riduzione dei contributi dovuti. Di seguito un elenco esemplificativo.

1.  La decontribuzione Sud per le nuove assunzioni di dipendenti.

La legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo “Decontribuzione sud”.  Si tratta di un esonero parziale della contribuzione datoriale, per il quale assume rilevanza la sede in cui risulta occupato il lavoratore. Infatti, i datori di lavoro privati richiedono la decontribuzione per tutti i lavoratori con sede di lavoro nelle aree svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). La sede di lavoro, come da circolare INPS n. 122/2020, è individuata con riferimento all’unità operativa nella quale risultano denunciati, nel flusso Uniemens, i lavoratori.

La decontribuzione Sud non include i premi e contributi INAIL.

L’esonero spetta nella misura del 30% dal 2021 al 2025, del 20% negli anni 2026 e 2027 e del 10% negli anni 2028 e 2029.

Come si richiede? I datori di lavoro accedono all’agevolazione mediante le denunce retributive e contributive mensili relative ai dipendenti (flusso Uniemens), secondo le istruzioni fornite da Inps (circolare INPS 27 luglio 2022, n. 90).

La fruizione delle agevolazioni è subordinata al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’esonero è al momento concesso dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

2.  Esonero contributivo alternativo alla Cassa Integrazione Covid-19.

L’esonero è stato riconosciuto per tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli del settore agricolo, che:

–  non avevano richiesto i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021;

–  né usufruito dei trattamenti CIG con causale Covid-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

Lo sgravio contributivo era richiedibile all’INPS sino al 30 giugno 2022, data in cui ha cessato di avere effetti il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

 

3.   Le riduzioni contributive 2022 per artigiani e commercianti.

Con la circolare INPS 8 febbraio 2022, n. 22 l’Istituto indica gli importi dei contributi dovuti per il 2022 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni e al 22,80% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali ultrasessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, anche nel 2022 usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, l’aliquota contributiva aggiuntiva – dovuta per finanziare l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia – è pari allo 0,48%.

La circolare specifica, infine, la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito. I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa circolare, mediante i modelli F24 disponibili accedendo al servizio online.

4.  Le riduzioni contributive per gli aderenti al regime forfettario.

Pagare i contributi INPS in misura ridotta del 35%, rispetto alla contribuzione ordinariamente dovuta, è una facoltà che viene concessa solo agli artigiani e commercianti che applicano ai fini fiscali il regime forfettario. Non è estensibile:

– ai professionisti senza cassa, iscritti alla Gestione separata INPS

– ai professionisti iscritti a Casse provate.

La domanda può essere presentata sul sito dell’INPS. Circa i termini entro i quali comunicare la scelta all’INPS, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso Istituto di previdenza:

· i soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2022, non devono replicare la domanda;

· coloro che invece hanno intrapreso nel 2021 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime contributivo agevolato, dovevano comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022.

5. La riduzione per i pensionati con più di 65 anni.

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali ultrasessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, anche nel 2022 usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti.

6.   Esonero lavoratori dipendenti dello 0,8% sui contributi previdenziali

La legge di bilancio 2022 ha previsto un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti   (IVS) a carico del lavoratore.

Si tratta di una misura temporanea che si applica ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, limitatamente al periodo di paga 1°   gennaio – 31 dicembre 2022.

L’esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2. 692  euro, maggiorato del rateo di tredicesima.

Tenuto conto dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

L’esonero contributivo. Il caso dei soci amministratori.

Un caso di esonero dal versamento dei contributi Inps riguarda i soci amministratori.

La doppia iscrizione sia alla gestione Separata che alla gestione Commercianti o Artigiani, è inevitabile per coloro che svolgono, contestualmente, una seconda attività soggetta all’iscrizione presso la gestione separata INPS.

In particolare, se si è contemporaneamente socio e amministratore di società a responsabilità limitata, vi è l’obbligo di doppia iscrizione, sia alla gestione commercianti, per l’attività svolta nell’impresa come socio-lavoratore, che alla gestione separata, per l’incarico di amministratore.

Però, se il lavoratore svolge due attività, non sempre è obbligato a versare doppia contribuzione. Detto obbligo non sussiste se il socio amministratore non partecipa direttamente all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda.

La circolare Inps

La circolare Inps (circolare Inps n. 84 del 10/06/2021), sulla base delle indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. N. 7476 del 16 luglio 2020), ha espressamente recepito, con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020, i più recenti orientamenti giurisprudenziali, a partire da quelli richiamati dal Ministero del lavoro, (Cass. N. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), statuendo per i soci di società commerciali, il requisito soggettivo della “partecipazione personale al lavoro aziendale”, quale la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti. Mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale”.

Gli utili, derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, quindi non possono formare la base imponibile per il calcolo dei contributi alle sezioni artigiani/commercianti, dal cui pagamento il socio amministratore è esonerato.

Multa per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox

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Multa per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox

Quando commetti un’infrazione stradale, ad esempio, lasci la tua auto in sosta vietata, per legge, le forze dell’ordine la contestano immediatamente, ad esempio lasciandoti il verbale sul parabrezza.

Nel caso dell’eccesso di velocità, rilevato tramite autovelox, il verbale può esserti notificato a casa.

Quando si riceve la spiacevole sorpresa, è naturale chiedersi: pago subito, per ottenere la riduzione della multa oppure la contesto per non pagarla affatto?

Che cos’è la multa.

Una multa stradale è una delle sanzioni amministrative pecuniarie meno apprezzate. L’importo è spesso elevato e, a volte, al pagamento della sanzione, si aggiunge la sospensione o la revoca della patente.

Vale la pena, quindi, chiedersi se sono valide, imparando a leggere correttamente il verbale che le contiene.

Il verbale che contesta l’infrazione, e applica la multa, deve essere redatto e notificato secondo precise modalità di legge.   Ecco una breve sintesi, alla quale, con il nostro supporto, potrai individuarne ulteriori in base al tuo caso specifico.

Come leggere il verbale? I vizi di forma del verbale

Alcuni vizi di contenuto permettono di annullare la multa. Ad esempio le seguenti omissioni:

i motivi che hanno impedito la contestazione immediata;
le caratteristiche tecniche dell’autovelox, della data del controllo annuale (taratura). Inoltre, l’omessa segnalazione agli automobilisti della presenza dell’apparecchio rende la multa impugnabile;
la data, ora, luogo dell’infrazione e l’indicazione precisa delle norme violate;
i dati del veicolo. In presenza di dati inesatti, la multa può essere comunque annullata.

Come vengono notificate le multe. I vizi di notifica del verbale.

Oltre al contenuto, devi sapere che il verbale deve esserti notificato non oltre un dato termine, pari a 90 giorni dall’accertamento (art. 201 del Codice della strada).

Se la polizia non rispetta il termine, non hai l’obbligo di pagare la multa. Come verificare il rispetto del termine?

Per capire se la notifica è avvenuta oltre i 90 giorni, devi avere presente due momenti:

la data dell’accertamento;

la data di notifica.

tra i quali non devono intercorrere più di 90 giorni.

Come si intende per data di accertamento?

Per la giurisprudenza, la data di accertamento coincide con il giorno in cui il trasgressore ha commesso l’infrazione. Quindi, dal momento in cui l’infrazione viene registrata dall’autovelox, anche se poi gli operanti verificano i dati registrati dall’apparecchio in un momento successivo.

Cosa si intende per data di notifica? Anche su tale aspetto è intervenuta la Cassazione. Se la multa è stata consegnata per posta, fa fede la data spedizione, cioè di consegna all’ufficio postale. Questo per evitare che sulla PA ricadano le conseguenze negative di eventuali ritardi del servizio postale.

Quindi, anche se il postino ti recapita il verbale effettivamente oltre i 90 giorni, non è detto che la tua multa sia da contestare.

Ricapitolando, il calcolo del termine di 90 giorni parte dalla data dell’infrazione fino alla data di spedizione della multa, senza tenere conto del giorno di effettiva consegna.

Quando la multa va in prescrizione

La prescrizione è una “quantità” di tempo che ti consente di non pagare la multa. In genere, le contravvenzioni al Codice della Strada non si prescrivono perché gli agenti di polizia rilasciano la multa sul momento, contestando l’infrazione sul posto.

Ci si pone  il problema della prescrizione della multa, quando la contestazione non avviene sul posto, come per le multe autovelox, ma viene notificata, a distanza di tempo, ad esempio a mezzo posta.

In questi casi, le multe notificate si prescrivono in due ipotesi:

decorsi dei 5 anni dalla notifica del verbale (art. 209 CDS). Ogni sollecito prima dei 5 anni, interrompe questo termine, facendo scattare un nuovo conteggio. Un sollecito oltre i 5 anni non è valido e va contestato;
notifica del verbale oltre i 90 giorni.

è sempre necessario far valere la prescrizione, presentando ricorso quando la multa arriva dopo 90 giorni o se si riceve una notifica decorsi i 5 anni.

Come presentare ricorso

Verificata la presenza di vizi di forma e/o di notifica, oppure la presenza della prescrizione, è possibile contestare la multa presentando ricorso presso il giudice di pace o il prefetto.

I mezzi sono alternativi e non si escludono a vicenda. Hanno un costo. Il ricorso al Giudice di pace prevede le spese di notifica e il pagamento di 43€, oltre a non più di due udienze; il ricorso al Prefetto, di regola preferibile, non ha spese, perché può essere inviato via pec, ma se non è accolto, comporta il pagamento del doppio della multa.

è sempre consigliabile una consulenza mirata per accertare la presenza effettiva dei vizi e valutare l’opportunità di presentare il ricorso e a quale autorità.

Di regola, il pagamento della multa non permette di fare ricorso. In alcuni casi è possibile ma solo per ottenere una riduzione del valore, purché non si tratti di un’infrazione che preveda sanzioni penali.

Quando una multa diventa una cartella esattoriale?

Se l’automobilista decide di non pagare la multa, deve contestare con il ricorso, per evitare l’iscrizione al ruolo esattoriale. Infatti, le forze dell’ordine possono incaricare l’agente della riscossione a riscuotere la sanzione, mediante cartella esattoriale.

La cartella esattoriale è l’ultimo “avviso” prima dell’esecuzione forzosa (pignoramento).

La prescrizione della cartella esattoriale

Anche la cartella esattoriale si prescrive se decorrono 5 anni, da quando la cartella stessa è stata notificata, senza che intervenga la notifica di un atto interruttivo (intimazioni di pagamento).

La cartella prescritta è impugnabile ed annullabile. La prescrizione delle cartelle esattoriali deve essere contestata, altrimenti la procedura di riscossione va comunque avanti!

L’agente della riscossione, a sua volta, deve rispettare dati termini per la notifica della cartella, altrimenti anche la cartella è contestabile ed annullabile anche per la violazione di tali termini. Non è detto, però, che l’oggetto della cartella (multa) sia prescritto.

Es. Per le multe emesse dal Comune, il concessionario della riscossione deve notificare la cartella esattoriale entro due anni, dalla data in cui il Comune ha consegnato il ruolo con il verbale. Se la notifica non avviene entro questo termine l’Agenzia delle Entrate Riscossione non può più riscuotere la somma. Attenzione: se non sono ancora trascorsi 5 anni dalla violazione, o se comunque la multa non è ancora prescritta, la somma è ancora dovuta.  Quindi, il Comune potrà richiederla, non più tramite l’agente della riscossione, ma attraverso un’azione di recupero crediti.

La cartella esattoriale di un verbale mai notificato è nulla?

Meglio accertarsi che non si sia perfezionata alcuna notifica, anche tramite un’istanza di accesso agli atti presso il concessionario della riscossione. Le notifiche possono formalizzarsi anche se non si riceve materialmente l’atto (ad esempio per effetto della cosiddetta notifica per compiuta giacenza).

Puoi notare che le cartelle esattoriali richiederebbero un discorso a sé, su cui qui non possiamo dilungarci come vorremmo. è sempre meglio, in proposito un’analisi scrupolosa e un’assistenza dettagliata, che noi riserviamo sempre a tutti i nostri clienti.

Se, sulla base di quello che hai letto, pensi che la multa sia prescritta e vuoi assistenza da parte di uno dei nostri specialisti, chiamaci!

Contattaci ai numeri: 06. 31055924, 070. 5925989.

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Come registrare un contratto preliminare e quali imposte pagare?

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Come registrare un contratto preliminare e quali imposte pagare?

Come ogni contratto, anche il contratto preliminare richiede l’osservanza di date formalità. Ecco una guida ai principali adempimenti, in particolare alla registrazione del preliminare in Agenzia delle entrate e alle imposte dovute.

Il contratto preliminare

L’acquisto di un immobile può non essere immediato. Se, ad esempio, l’acquirente è in cerca di un mutuo oppure il venditore è in attesa che gli venga consegnata una nuova casa, il contratto di compravendita può essere preceduto da un accordo.

Il compromesso o contratto preliminare è l’accordo con cui entrambe le parti si impegnano a stipulare un successivo contratto di compravendita. L’accordo non trasferisce la proprietà del bene.

Il trasferimento della proprietà si avrà solo con la firma del contratto definitivo.

La caparra e l’acconto nel contratto preliminare

è con la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, che il venditore trasferisce la proprietà dell’immobile e in cambio, l’acquirente paga il prezzo pattuito.

Quindi, il preliminare non determina, dal lato dell’acquirente, il trasferimento immediato della proprietà e, dal lato del venditore, il pagamento del prezzo di acquisto. Le parti, allora, per tutelarsi, possono pattuire, in sede di stipula del preliminare, la dazione di somme di denaro, a titolo di acconto o di caparra.

L’imputazione delle somme è indicata dalle parti nel preliminare. Se però nel contratto preliminare non è specificato a che titolo sono state corrisposte le somme, queste vanno considerate come acconti sul prezzo di vendita.

è bene precisare che il denaro versato al momento del preliminare, potrà poi trasformarsi, alla stipula della vendita definitiva, in un acconto prezzo ed essere decurtato dall’importo totale.

Meglio la caparra o l’acconto?

Per dare risposta alla domanda, chiariamo il loro meccanismo.

Cos’è la caparra?

Per l’acquirente è la somma di denaro che versa al momento del preliminare per garantire al venditore che senz’altro stipulerà il successivo contratto di compravendita. Se, alla data pattuita, l’acquirente cambierà idea, perderà l’intera caparra che il venditore tiene per sé a titolo di risarcimento, senza bisogno di dover provare di aver subito un danno.

Per il venditore, ricevere la somma come caparra implica che, se dovesse decidere di non vendere più l’immobile, dovrà restituire all’acquirente il doppio della caparra ricevuta.

La caparra, quindi, vale come risarcimento.

Che cos’è l’acconto? L’acconto, invece, è semplicemente un anticipo sul pagamento del prezzo, senza alcuna valenza risarcitoria.

Infatti, se al preliminare di vendita, non segue la stipula della vendita, l’acconto dovrà sempre essere restituito.

La parte interessata (acquirente o venditore), che voglia essere risarcita per la mancata stipula del definitivo, dovrà dimostrare di aver subito un danno.

In conclusione, caparra e acconto sono entrambe, in sostanza, un anticipo di denaro sul pagamento del prezzo, ma la loro funzione è diversa perché conducono a conseguenze diverse in caso di inadempimento contrattuale.

A questo punto, alla domanda “meglio caparra o acconto”, come da prassi  notarile, per il venditore è sempre meglio ricevere una somma a titolo di caparra.

Ad esempio:

a) se l’acquirente cambia idea:

–       se i 7. 000€ sono stati dati a titolo di caparra, restano al venditore a compensazione dei danni subiti;

–       viceversa, se valgono quale acconto, il venditore deve restituire le 7. 000€ per intero all’acquirente.

Anche per l’acquirente è consigliabile versare la somma a titolo di caparra.

b)  se il venditore cambia idea:

–       se la somma è versata a titolo di caparra, ha diritto a 14. 000€ (doppio della caparra);

–       se la somma è versata a titolo di acconto, ha diritto solo alla restituzione delle 7. 000€ versate.

Se sei l’acquirente, nell’ipotesi di inadempimento del venditore, hai diritto alla restituzione del doppio della caparra (e non la semplice restituzione dell’importo versato, come sarebbe se si imputasse la somma a titolo di acconto).

La forma scritta del contratto preliminare

Il contratto preliminare che ha per oggetto beni immobili deve essere stipulato per iscritto mediante atto redatto da un notaio (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Il preliminare deve indicare gli elementi principali della vendita quali il prezzo e la casa da acquistare, l’indirizzo e una precisa descrizione (piani, stanze etc. ) con i dati aggiornati del Catasto e la data del contratto definitivo. è opportuno, inoltre, definire tutti gli obblighi reciproci da adempiere prima della consegna dell’immobile.

In caso di vendita di immobili in corso di costruzione sono previste regole particolari per la redazione del contratto preliminare e tutele a garanzia dell’acquirente, per approfondire le quali consigliamo la lettura della nostra guida https://www. Commercialista. It/Dettaglio-Articolo/contratto-preliminare-per-lacquisto-di-un-immobile-da-costruire.

La trascrizione del preliminare a tutela del potenziale acquirente.

La trascrizione del contratto preliminare nei Registri immobiliari è uno strumento di tutela per chi acquista.

è consigliata in questi casi:

– tra la data del preliminare e la prevista stipula del definitivo, intercorrono tempi lunghi;

– in sede di preliminare sono stati versati acconti corposi;

– il venditore è un soggetto fallibile con posizioni debitorie pendenti.

Come detto, la stipula del preliminare fa sorgere solo un obbligo giuridico tra venditore e acquirente, senza determinare il trasferimento della proprietà.

Potrebbe capitare che nonostante il “compromesso”, il venditore venda lo stesso immobile ad altra persona oppure costituisca sullo stesso diritti reali di godimento (per esempio, un usufrutto) o che, se il venditore ha molti debiti, un creditore iscriva a suo carico un’ipoteca.
In questi casi, in assenza di trascrizione, il compratore potrà chiedere al giudice solo il risarcimento dei danni e non l’annullamento della vendita o dell’iscrizione dell’ipoteca.

Con la trascrizione il preliminare non è più soltanto un accordo privato tra acquirente e venditore, ma viene reso legalmente valido verso chiunque (tecnicamente è “opponibile nei confronti dei terzi”) e il venditore, di conseguenza, non potrà vendere l’immobile a qualcun altro, né concedere un’ipoteca sull’immobile, né costituire una servitù passiva o qualsiasi altro diritto pregiudizievole. Gli eventuali creditori del venditore non potranno iscrivere un’ipoteca sull’immobile promesso in vendita, né pignorarlo.

Dal momento della trascrizione del contratto preliminare, l’immobile è “riservato” al futuro acquirente, e qualsiasi trascrizione o iscrizione non avrebbe effetto nei suoi confronti.

La registrazione del preliminare e le imposte dovute

Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

Se stipulato con atto notarile, vi provvede il notaio entro 30 giorni.

I mediatori immobiliari hanno l’obbligo di registrare i contratti preliminari di compravendita stipulati a seguito della loro attività.
In generale, per gli affari conclusi con l’intervento degli agenti immobiliari, è obbligatorio richiedere la registrazione per:

– i contratti preliminari;

– l’accettazione della proposta, quando le clausole inserite nello schema di proposta siano di per sé sufficienti e necessarie a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.

Per la registrazione sono dovute:

– l’imposta di registro di €200 indipendentemente dal prezzo della compravendita, pagata di solito dall’acquirente (se questo non versa, l’Agenzia può esigerla dal venditore che potrà poi rifarsi sull’acquirente);

– l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe. Se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata l’imposta di bollo è invece di 155 euro.

Caparra e acconti: il trattamento fiscale nel preliminare.

Quanto si paga di imposta di registri e Iva?

Dal punto di vista fiscale, l’art. 10 della Tariffa allegata al TUR (Dpr n. 131/1986) stabilisce l’obbligo dell’assoggettamento dei contratti preliminari di ogni specie all’imposta fissa di registro.

Come previsto dall’Agenzia delle Entrate, la soggezione ad Iva delle somme versate nel preliminare, dipende dalla natura attribuita dalle parti.

Le parti possono imputare la somma a titolo;

–  di caparra;

–  di acconto;

–  di caparra e acconto.

La caparra vale anche come acconto solo se vi è un’imputazione espressa inserita dalle parti.

Se però nel contratto preliminare non è specificato a che titolo sono state corrisposte le somme, queste vanno considerate come acconti sul prezzo di vendita.

1.     Quando il preliminare prevede un pagamento, è dovuta l’imposta di registro proporzionale pari:

– allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria;

– al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita.

Come precisato dall’Agenzia delle entrate, in entrambi i casi, l’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita. Nel caso in cui l’imposta proporzionale versata per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta versata per la registrazione del contratto preliminare. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo. La domanda di rimborso deve essere presentata all’ufficio che ha eseguito la registrazione.

2.     Quando il trasferimento dell’immobile è soggetto a Iva (es. La cessione di immobili ad uso abitativo da parte di imprese è imponibile IVA per obbligo), il trattamento fiscale delle somme versate nel preliminare dipende dalla loro natura:

– il versamento di somme a titolo di acconto, essendo un’anticipazione del corrispettivo pattuito, va fatturato con addebito dell’Iva. In questo caso, l’imposta di registro sarà dovuta in misura fissa (200 euro);

– la caparra confirmatoria non è soggetta a Iva, perché non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni. Pertanto, andrà pagata l’imposta di registro proporzionale (0,50%).

La risposta dell’Agenzia all’interpello n. 311 del 24 luglio 2019

Per registrare un contratto preliminare di compravendita di un fabbricato, che prevede la corresponsione di somme a titolo di caparra e il pagamento di uno o più acconti, prima del saldo, chiarisce che:

–  agli acconti si applica l’imposta di registro nella misura fissa, secondo il principio di alternatività Iva/registro sancito dall’articolo 40 del Tur;

–  alla caparra, che è normalmente soggetta ad imposta proporzionale di registro ed esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, la tassazione segue il trattamento fiscale previsto per gli acconti-prezzo, se la stessa assolve anche la funzione di acconto sul prezzo.

Pertanto, per la registrazione del contratto preliminare che prevede la corresponsione di somme a titolo di acconto assoggettate ad Iva, dovrà essere corrisposta l’imposta di registro nella misura fissa per il contratto preliminare e una seconda imposta fissa per la pattuizione che stabilisce la dazione di uno o più acconti, assoggettati ad Iva.

L’Agenzia ritiene che per la registrazione di tale tipologia di contratto preliminare debba essere applicata la tassazione di 200 euro per il contratto preliminare, più 200 euro per gli acconti-prezzo.

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