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giovedì 12 Marzo 2026
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L’ambiente: la tutela di un bene giuridico di rilievo costituzionale.

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tutela ambiente
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Premessa.

L’8 febbraio 2022 sono state approvate le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione, che introducono la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli animali tra i principi fondamentali della Carta costituzionale.

Per la prima volta dal 1948 viene apportata una modifica a uno degli articoli della Costituzione, contenenti i c.d. “Principi Fondamentali” dell’ordinamento costituzionale (articoli 1-12).

Con la modifica dell’articolo 9, la legge costituzionale introduce tra i principi fondamentali la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Stabilisce, altresì, che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

La riforma è intervenuta anche sul secondo comma dell’articolo 41. La nuova formulazione dispone che l’attività economica privata è libera, e non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o “in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. L’articolo prevede inoltre che la legge determini i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata “a fini sociali e ambientali”.

Ad oggi l’art. 9 Cost. tutela quindi non solo più il paesaggio, ma anche l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi; per altro verso, l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con la salute e l’ambiente. Volendo calare nella pratica l’introduzione di questi nuovi principi, con riferimento alla realizzazione di nuove opere, ad esempio, potremmo lecitamente concludere che la valutazione sull’opportunità (e legittimità) di una nuova costruzione non muove più unicamente dall’esigenza di tutelare il paesaggio giacché, a fianco ad esso, compaiono altri beni parimenti tutelati in via immediata quali l’ambiente, la biodiversità e l’ecosistema. Il che si traduce in un serio bilanciamento di interessi da operare a livello amministrativo – centrale o locale – per determinare, caso per caso, se l’opera realizzanda porti più vantaggi all’ambiente, biodiversità ed ecosistemi nell’interesse delle future generazioni di quanto nocumento possa causare al paesaggio.

L’ambiente in Costituzione.

Nella sua formulazione originaria, la Costituzione non conteneva disposizioni espressamente finalizzate a proteggere l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. Gli unici riferimenti ai concetti di “ambiente” ed “ecosistemi” sono stati introdotti a seguito della riforma del titolo V della Costituzione in relazione al riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Ciononostante, la dottrina, prima, e la giurisprudenza – segnatamente quella costituzionale – hanno cercato di attribuire un fondamento costituzionale alle politiche di tutela ambientale tramite il ricorso ad altre disposizioni.

La Corte Costituzionale ha preso le mosse dapprima dallo stesso articolo 9 della Costituzione, che al secondo comma individua tra i compiti assegnati alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione. Con l’emersione delle tematiche ambientali, la nozione di “paesaggio” è stata interpretata estensivamente dalla Corte, passando da un concetto che “ha di mira unicamente i valori paesistici”, estranei alla “natura in quanto tale, e quindi la fauna e la stessa flora” (C. Cost. 106/76) ad un concetto di paesaggio fortemente slegato dalla sua dimensione meramente estetica. A partire dagli anni ’80, dunque, il paesaggio viene a coincidere con la “forma del territorio e dell’ambiente”, includendo anche la tutela ambientale.

L’interpretazione che faceva perno sull’articolo 9 e sulla nozione di paesaggio non permetteva però di offrire una copertura costituzionale a circostanze che, pur non concernendo la “forma del Paese”, avevano un impatto sull’ambiente (si pensi ad esempio alle emissioni di anidride carbonica e gas nell’atmosfera, o all’utilizzo di diserbanti agricoli). La giurisprudenza è andata dunque alla ricerca di fondamenti costituzionali ulteriori, basandosi in particolare sull’articolo 32 della Costituzione e, a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 210/1987, il diritto alla salute è stato inteso come diritto ad un ambiente salubre.

Infine, la Corte ha accolto la tesi per cui i doveri di solidarietà economica, politica e sociale imposti dall’articolo 2 della Costituzione includerebbero anche i doveri di solidarietà ambientale, dando copertura costituzionale a tutti quei casi che fuoriuscivano dall’ambito di applicazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione.

Il nuovo articolo 9

La nuova formulazione dell’articolo 9 pone sin da ora alcuni dubbi interpretativi.

Anzitutto, alcuni dubbi sono stati sollevati in merito all’utilizzo del termine “future generazioni”. La riforma costituzionale, infatti, inserisce all’art. 9 Cost. il concetto di una responsabilità intergenerazionale, ma non è chiaro come questa espressione si relazioni con il concetto di “sviluppo sostenibile”, che non è stato invece introdotto nel testo della riforma.

Sennonché, la recente riforma costituzionale ha introdotto il concetto di “biodiversità”, affiancandolo alle nozioni di “ambiente” ed “ecosistemi”, già posti in relazione tra di loro all’articolo 117 Cost. Ci si chiede dunque se i tre termini siano espressione di un unico bene giuridicamente tutelato o se possano restare indipendenti tra di loro.

Sulla relazione tra le nozioni di “ambiente” ed “ecosistemi”, la Corte Costituzione ha già affermato che “anche se i due termini esprimono valori molto vicini, la loro duplice utilizzazione, nella citata disposizione costituzionale, non si risolve in un’endiadi, in quanto col primo termine si vuole, soprattutto, far riferimento a ciò che riguarda l’habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé” (sentenza n. 12/2009). Analoghe riflessioni possono valere in relazione al termine “biodiversità” che, secondo la definizione della Convenzione di Rio sulla diversità biologica[3], deve essere intesa come la variabilità di tutti gli organismi viventi inclusi negli ecosistemi acquatici, terrestri e marini e nei complessi ecologici di cui essi sono parte. La biodiversità, come concetto che “include la diversità nell’ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi”, si presenta dunque come un concetto differente – seppur connesso – dalle nozioni di “ambiente” ed “ecosistemi”.

L’articolo 41

La riforma è intervenuta sul secondo comma dell’articolo 41 Cost., aggiungendo due ulteriori vincoli alla libertà di iniziativa economica privata, che non può svolgersi in contrasto – oltre che con l’utilità sociale, la sicurezza, la liberà e la dignità umana – con la salute e l’ambiente. La novella costituzionale ha inoltre riformato il terzo comma dell’articolo 9 che, prevedendo che l’attività economica pubblica e privata “possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”, suggerisce l’idea che la legislazione dello Stato debba tener conto anche delle esigenze ecologiche.

Le modifiche dell’articolo 41 riprendono i principi sul bilanciamento tra i vari interessi costituzionali già affermati dalla Corte Costituzionale nelle varie interpretazioni del dettato costituzionale. In particolare la Corte, nel cd. “caso ILVA” ha ricordato che la tutela della libera iniziativa economica deve essere comunque bilanciata con il diritto alla salute (da cui deriva il diritto all’ambiente salubre) e al lavoro.

La cristallizzazione degli indirizzi giurisprudenziali della Consulta rafforza dunque il peso dell’ambiente e della salute nel bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti.

Gli articoli 9 e 41 della Costituzione: prima e dopo

Il testo dell’art. 9 della Costituzione, a seguito della riforma costituzionale che vi introduce un nuovo comma, è il seguente:
«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
Il testo dell’articolo 41, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma costituzionale approvata, così recita:
«L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».
L’ambiente in Costituzione e lo sviluppo sostenibile
Il nuovo articolo 9 della Costituzione, laddove prevede che la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni, richiama uno dei principi cardine del diritto dell’ambiente: lo sviluppo sostenibile.
Trattasi di un concetto definito dalla Commissione mondiale sull’ambiente nel rapporto Brundtland del lontano 1987, secondo il quale lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri.
Tutela degli animali: la riserva di legge
 Di portata innovativa è poi il riferimento agli animali inserito dalla riforma costituzionale nel nuovo articolo 9 della Costituzione. In proposito è prevista una riserva di legge, attraverso la quale si dovranno disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali.

Gli effetti della riforma

In Italia nulla sarà più come prima: il diritto dell’ambiente assume una propria oggettività giuridica, rileva come “bene autonomo costituzionalmente tutelato.” E lo stesso succede per la tutela degli animali, della biodiversità e degli interessi delle prossime generazioni. Una rivoluzione, questa, che investe anche l’iniziativa economica privata, d’ora in avanti sottoposta al vincolo di non creare danno alla salute e all’ecosistema.  La Carta costituzionale non conteneva un riferimento espresso alla nozione di “ambiente” (a parte l’articolo 117, che lo indica tra le materie di competenza esclusiva statale). In passato la tutela costituzionale dell’ambiente era menzionata in riferimento all’articolo 32, ovvero il diritto a un ambiente salubre. Negli anni Settanta e Ottanta, questa è stata la visione della Corte Costituzionale nelle sue sentenze: un ambiente da proteggere perché strumento dell’uomo, non come bene in sé. La Corte comincia a cambiare orientamento con la decisione numero 67 del 1992, poi con la riforma del Titolo V e quindi con due sentenze del 2016 e del 2018, dove l’ambiente non è più considerato come materia ma quale valore costituzionalmente protetto.
Ma bastavano i principi delle sentenze della Corte Costituzionale? No. Innanzitutto perché l’Italia è un ordinamento di civil law, dove le sentenze non sono vincolanti per altre sentenze, come nei paesi di common law. Ci volveva la riforma costituzionale in questione per conferire maggiore dignità alla problematica della tutela ambientale. Infatti, la riforma degli articoli 9 e 41 Cost. imporrà che non solo se esiste una legge contraria alla tutela dell’ambiente o alla biodiversità potrà essere portata davanti alla Corte costituzionale per farla dichiarare incostituzionale. Ma che se non esiste una legge a favore di questi principi, è possibile reclamare in modo formale affinché sia presentata in Parlamento.
Il risultato?  Tante questioni nuove saranno portate direttamente davanti al giudice costituzionale, ad esempio da associazioni ambientaliste. E quindi credo che ci saranno molte nuove cause su questi temi. Ma dobbiamo ancora valutare gli effetti numerosi che riguarderanno diverse discipline.
Si tratta di una decisione storicaIn particolare il riferimento all’interesse delle future generazioni sarà prezioso anche per l’azione legale climatica contro lo Stato”,ovvero per l’insufficiente impegno nella promozione di adeguate politiche di riduzione delle emissioni clima-alterantiovvero per l’insufficiente impegno nella promozione di adeguate politiche di riduzione delle emissioni clima-alteranti.
Sono numerosi gli ordinamenti che hanno scelto di assicurare una tutela esplicita in Costituzione alla materia ambientale. Solo per citare quelli a noi più vicini geograficamente: Finlandia, Belgio, Grecia, Portogallo, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Francia.

ZES UNICA: una vera opportunità per le specialità della Sardegna

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ZES SARDEGNA
ZES SARDEGNA

ZES UNICA:

UNA VERA OPPORTUNITA’ PER LA SPECIALITA’ DELLA SARDEGNA

Avv. PhD Roberto Pusceddu

PREMESSA.

Prende avvio la Zes unica per tutte le Regioni del Mezzogiorno, cosa cambia ora che il dl Sud è legge

Dal 1° gennaio 2024 avrà il via la Zes unica per tutto il Sud Italia. Dopo la conversione in legge del decreto Sud, è ufficiale la norma che lo prevede: fino al 2034 ci saranno agevolazioni fiscali e procedure semplificate per le aziende del Meridione. Finora c’erano otto Zes diverse nelle varie Regioni.

A partire dal 1° gennaio 2024 viene istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la c.d. “ZES unica“, che ricomprende i territori delle regioni:

  • Abruzzo, 
  • Basilicata, 
  • Calabria, 
  • Campania, 
  • Molise, 
  • Puglia, 
  • Sicilia, 
  • Sardegna.

ZES: DI CHE COSA SI TRATTA?

La Zes è un’area geograficamente limitata, nella quale le aziende già operative – e quelle che decidono di insediarvisi – possono beneficiare di speciali condizioni per gli investimenti sul territorio. I benefici principali consistono in esenzioni parziali o totali sui dazi o semplificazioni amministrative per gli investimenti.

Istituite nel 2017, le Zes sono diventate operative solo nel 2021. Al momento le Zes presenti nel sud Italia sono otto, in quanto istituite su base regionale. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia e Puglia sono Zone economiche speciali separate. Dal 2024 si vogliono unire tutte queste realtà per farne un’unica area di attrazione per gli investimenti.

GLI STUDI SULLE ZES DI CALABRIA E CAMPANIA

Con l’avvicinarsi del 2024, la società di consulenza European House Ambrosetti ha presentato a Roma, presso la sede dell’associazione Civita, uno studio incentrato sui risultati raggiunti dalle Zes di Campania e Calabria, uniche due regioni su cui sono a oggi presenti dati certi.

Cetti Lauteta, responsabile dello Scenario Sud di Ambrosetti, ha spiegato che la Zes Campania ha attratto, in totale, oltre due miliardi di investimenti. La Calabria, dal canto suo, ha visto circa venti milioni di investimenti, che ha destinato alla messa in sicurezza delle infrastrutture per la mobilità della merce e per rafforzare le condizioni di legalità nelle aree interessate dagli investimenti.

“Non era possibile raggiungere risultati migliori”, la posizione del commissario straordinario Zes Campania e Calabria, Giosy Romano. Il monitoraggio svolto, continua Romano, “rivela la creazione di 22mila nuovi occupati”. La Zes unica potrebbe generare fino a 83 miliardi di valore aggiunto.

LA ZES UNICA

La creazione di una Zes unica, tuttavia, genera dibattito. Lauteta ha spiegato che, al momento, così come non hanno funzionato i rapporti con altre Zes del mondo (per esempio Marocco, Polonia ed Egitto), anche il sistema di regolamentazione centralizzato è considerato da alcune imprese e istituzioni un rischio da gestire. E il sistema centralizzato è proprio quello che si intende con l’istituzione di una cabina di regia unica gestita dalla presidenza del Consiglio. Su questo si è espresso anche Giosy Romano, che ha sottolineato l’importanza del ruolo delle amministrazioni locali nella gestione del territorio.

L’istituzione di una Zes unica preoccupa, specialmente sul piano degli effetti che potrebbe avere la sua nuova forma di gestione politica. Per Amedeo Teti, coordinatore della segreteria tecnica del comitato attrazione investimenti esteri del ministero delle Imprese e del made in Italy la Zes unica funzionerà perché, ormai, sull’esempio delle esperienze regionali, le imprese hanno capito bene il funzionamento e le opportunità delle Zone economiche speciali.

Ecco il testo del ddl di conversione (C. 1416-A) del Decreto Sud n. 124 del 19.09.2023 recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

Ricordiamo che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita’ di sviluppo d’impresa.

Tra le novità si prevede l’istituzione di un portale web della ZES unica che fornirà  tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l’accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D ZES.

Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, dovranno presentare, allo  sportello unico digitale, S.U.D ZESl’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto.

Credito d’imposta per investimenti nella Zes Unica per il 2024

Per l’anno 2024 e fino al 2026, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita’ regionale 2022-2027, viene concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi:

  • all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
  • nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizionealla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Portale web della ZES unica

Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito il portale web della ZES unica.

Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES

Dal 1° gennaio 2024 viene istituito lo Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES) per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno, nella Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l’avvio di attività economiche o l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES Unica.

 

 

 

 

 

L’usura: di che cosa si tratta e come è disciplinata?

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USURA
USURA

Premessa.

Nell’ambito della consulenza alle imprese, lo scrivente Avvocato si soffermerà su un fenomeno di rilievo tanto civilistico quanto penalistico: la fattispecie di usura.

Usura: la definizione

L’usura bancaria è una particolare forma di usura (reato previsto dall’art. 644 c.p. e modifiche apportate dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108) che consiste nell’erogazione di un credito (mutuo, prestito personale) concesso da un istituto finanziario (banca, finanziaria) a fronte di un tasso di interesse superiore a quello legale cosiddetto tasso di interesse usurario la cui determinazione viene fatta tenendo conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

La normativa di riferimento

La tematica degli interessi usurari è stata oggetto negli anni di rilevanti interventi legislativi (l. n. 108/1996, che ha modificato le previsioni normative penali e civili in materia, e L. n. 24/2001, di interpretazione autentica) nonché di significativi mutamenti giurisprudenziali (da ultimo Cass., Sez. Un., n. 24675/2017 e n. 16303/2018).

Il quadro normativo vigente è rappresentato dalla l. 7.3.1996, n. 108, Disposizioni in materia di usura, nonché dal d.l. 29.12.2000, n. 394, Interpretazione autentica della l. 7.3.1996, n. 108, convertito, con modificazioni, in l. 28.2.2001, n. 24. In particolare, la l. n. 108/1996, nel dichiarato intento di contrastare l’odioso fenomeno criminale dell’usura agevolandone la repressione e inasprendo le sanzioni civili e penali, ha provveduto a ridisegnare l’art. 644 c.p. e l’art. 1815 c.c. Completano il quadro delle fonti normative le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM) ai sensi della legge sull’usura della Banca d’Italia e i Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che trimestralmente pubblicano sulla Gazzetta Ufficiale i TEGM rilevati dalla Banca d’Italia per conto del MEF (che concorrono alla definizione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate).

Quando un tasso è usurario

Il legislatore, con il d.l. 29.12.2000, n. 394 (c.d. Decreto “salva banche”), convertito, con modificazioni, in l. 28.2.2001, n. 24, “Interpretazione autentica della L. 7.3.1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura”, ha stabilito, in chiave di interpretazione autentica, che «ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento» (art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, convertito in l. n. 24/2001).

Per il legislatore, pertanto, soltanto in caso di interessi originariamente usurari trova applicazione la sanzione civilistica di nullità (art. 1815, comma 2, c.c.) prevista dalla normativa antiusura, oltre alla sanzione penale. È convincimento diffuso che la l. n. 24/2001, di interpretazione autentica, trovi applicazione non soltanto al contratto di mutuo, ma a tutti i contratti di finanziamento. L’usura originaria costituisce dunque un vizio genetico del contratto (non configurabile ex post: c.d. usura sopravvenuta), da verificare esclusivamente al momento dell’insorgenza del vincolo contrattuale («convenuti interessi usurari»: art. 1815, comma 2, c.c.). Se tale è l’assunto di fondo, la clausola contrattuale è illecita e viola l’art. 644 c.p. se il tasso pattuito per quell’onere supera la soglia di legge nel momento della sua pattuizione, ma non può diventarlo per sopravvenienze (la diminuzione del tasso soglia), per il fatto colpevole del debitore (inadempimento) o per l’esercizio da parte sua del diritto potestativo di estinzione anticipata del finanziamento.

L’usura nel codice penale: articolo 644 c.p.

L’art. 644 c.p., oltre a sanzionare «Chiunque … si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari» (comma 1), prevede un criterio obiettivo per la rilevazione dell’usurarietà dell’interesse: «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari» (art. 644, comma 3, c.p.). Tale limite, denominato anche “tasso-soglia”, è individuato, come detto, con decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il quale «sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferiti ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari … nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura» (art. 2, comma 1, l. n. 108/1996).

In sostanza, la legge ha previsto una procedura amministrativa volta a rilevare in modo oggettivo il livello medio dei tassi d’interesse praticato dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati, ancorando il disvalore sociale collegato al concetto di usura al superamento di tale livello-soglia. Di conseguenza, la norma di cui all’art. 644 c.p. si presenta come una norma penale parzialmente in bianco, in quanto per determinare il contenuto concreto del precetto penale è necessario fare riferimento ai risultati di una articolata procedura amministrativa.

Usura e sanzioni: l’articolo 1815 c.c.

L’art. 1815, comma 2, c.c., come riformulato dall’art. 4, l. n. 108/1996, dispone che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». Tale drastica previsione – che evidentemente riguarda gli interessi usurari ab origine, ossia al momento della pattuizione del contratto di mutuo – costituisce una rilevante sanzione di tipo civilistico (taluni parlano di pena privata), essendo destinata ad incidere sulla natura del finanziamento, degradandolo d’imperio da oneroso a gratuito (nullità della clausola usuraria). Alla base di questa rigorosa scelta, il legislatore ha posto la duplice necessità di sanzionare drasticamente la pratica dell’usura nonché di conservare la validità del contratto di finanziamento, evitando la declaratoria di nullità totale dello stesso e quindi non gravando il soggetto finanziato dell’ulteriore onere di immediata restituzione dell’importo erogato.

La nullità della clausola sugli interessi usurari determina il diritto del mutuatario alla ripetizione di quelli illegittimamente versati. L’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. degli interessi usurari si prescrive in dieci anni. La disposizione in commento (art. 1815, comma 2, c.c.) è generalmente ritenuto trovi applicazione a tutte le forme di finanziamento (e non solo al mutuo cui espressamente si riferisce). La Cassazione ha di recente evidenziato che l’art. 1815, comma 2, c.c., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell’entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c., dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all’interno della medesima clausola, prevedano l’applicazione di interessi che usurari non siano (Cass. n. 21470/2017).

Utility per il credito d’imposta beni strumentali 📌

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Soldi

Con l’articolo 1, comma da 184 a 197, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020) è stato introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi in relazione agli investimenti effettuati nell’anno 2020.

L’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La menzionata disciplina si pone in linea di continuità con il precedente intervento, operato dalla Legge di bilancio 2020, nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0” ed ha esteso il periodo di investimento agli anni 2021 e 2022.

La novità più importante recata dalla citata Legge n. 160 del 2019 in materia di agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali ha riguardato la “trasformazione” del beneficio, accordato dalle precedenti normative in forma di maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa (o di lavoro autonomo), in forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Successivamente, con l’articolo 1, comma 44, della Legge 234/2021, il benefico è stato ulteriormente esteso, limitatamente ai beni tecnologicamente avanzati c.d. 4.0, agli anni 2023, 2024 e 2025.

La realizzazione di questa utility dedicata, si pone l’obiettivo di agevolare le imprese alla conoscenza del credito d’imposta sopra menzionato, previsto dal Piano Transizione 4.0.

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SCARL e RETE D’IMPRESA: figura giuridica, vicende modificative e profili giuridico-fiscali

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Premessa

Nell’ambito della consulenza alle imprese, lo scrivente Avvocato si soffermerà su specifiche vicende modificative che danno luogo a fenomeni di trasformazione nell’ambito societario.

Il fenomeno ‘Scarl’: di che cosa si occupa e come funzionano le attività consortili

Tra le diverse formule di società previste dall’ordinamento nel nostro paese, esistono anche le Scarl. Una sigla che ricorre spesso e che indica le società di tipo consortile. Lo scopo principale di questo tipo di attività economica non è di raggiungere un utile che possa essere diviso tra i vari soggetti appartenenti al consorzio, ma di conseguire una serie di vantaggi per la propria impresa.

In pratica, coloro che fanno parte della Scarl possono ottenere, attraverso la loro attività, un margine significativo di risparmio sui costi di produzione o di aumento dei prezzi dei prodotti venduti. Insomma, le società consortili rappresentano un insieme di aziende che intendono accordarsi sulla realizzazione e l’offerta dei prodotti o servizi delle rispettive aziende tracciando delle precise linee guida per gli operatori del settore. Nessuna delle aziende presenti nella Scarl può avere, come unica attività, la partecipazione al consorzio. Si tratta di un tema delicato che merita un dovuto approfondimento.

Scarl: come funzionano?

Un funzionamento molto semplice caratterizza le società consortili. A regolarne l’attività è l’ex articolo 2602 del Codice Civile che prevede che uno o più imprenditori possano mettere in piedi, in comune accordo, un’organizzazione che regoli la realizzazione di particolari fasi di produzione. Insomma un tipo di entità che si discosta radicalmente dalle “classiche società” per la mancanza di un’attività di impresa.

Tutti gli utili che vengono prodotti dai singoli consorziati rientrano esclusivamente nelle loro attività. Ed è proprio questa una delle caratteristiche principali delle Scarl: la mancata produzione di utili. E’ la realizzazione di significativi vantaggi a chi opera in un determinato settore a rappresentare, infatti, la prerogativa degli enti consortili. Ma in alcuni casi l’attività, fino ad ora descritta, può anche assumere le caratteristiche di una vera e propria società commerciale. Non è vietato, infatti, per le società consortili operare a scopo di lucro. C’è da dire, riguardo quest’ultimo aspetto, che la distribuzione degli utili può avvenire in maniera esclusivamente eccezionale e marginale.

Si tratta di un aspetto regolato dall’articolo 2615 del Codice Civile mentre il 2602 prevede che le società consortili possano anche svolgere attività con i terzi, anche non finalizzato all’ottenimento di lucro, ma, come detto, a raggiungere vantaggi per i singoli imprenditori del consorzio attraverso, ad esempio, il contenimento dei costi di produzione. 

Quando conviene la fondazione di una Scarl?

Sono diversi gli ambiti nei quali si applica questa formula rientra senza dubbio l’edilizia. In questo caso gli imprenditori si costituiscono in un unico consorzio partecipando agli appalti. L’aggiudicazione di un lavoro porta a significativi vantaggi per tutte le aziende poiché, i vari interventi da realizzare, vengono spartiti tra le imprese che compongono il consorzio. 

Insomma si tratta di una formula che può rappresentare un significativo vantaggio soprattutto per le piccole imprese per la partecipazione ad appalti pubblici dai quali, altrimenti, verrebbero escluse. Ma quali sono le responsabilità che ricadono sulle varie aziende del consorzio?

Responsabilità per le aziende del Consorzio: cosa prevede la normativa?

Può accadere che, in un unico consorzio, siano presenti società a responsabilità limitata o attività di diversa natura. Cosa accade in questo caso? Le legge prevede che, per quanto riguarda le obbligazioni sociali, le attività che ricadono nella categoria Srl rispondono esclusivamente per il patrimonio aziendale.

Una significativa eccezione è prevista, però, dall’articolo 2615  del Codice Civile, al comma 2. Nel caso di consorzi con attività esterna è prevista la responsabilità “solidale” dei singoli imprenditori attraverso il fondo consortile.

I membri di una società a responsabilità limitata consortile, in sostanza, continuano a mantenere questo tipo di condizione, cioè limitata alle obbligazioni sociali. Non vengono assunte responsabilità proprie dei consorzi nemmeno se, alla costituzione della Scarl, siano stati versati dei contributi in denaro.

Reti di imprese: cosa sono, come funzionano e quali vantaggi offrono

Cosa sono le reti d’impresa e come funzionano reti contratto e reti soggetto, le due forme giuridiche tra cui è possibile scegliere.

In un periodo di costante crisi economica ed in certi settori di crescente crisi economica le reti di imprese possono rappresentare uno strumento giuridico economico di cooperazione tra imprese avente lo scopo: “di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.

Cosa sono le reti di impresa e quali vantaggi offrono?

La rete di impresa è un contratto che consente ai partecipanti di mettere in comune attività e risorse per migliorare il funzionamento aziendale e rafforzare conseguentemente la competitività delle aziende che ne fanno parte; è uno strumento attraverso il quale le imprese hanno l’opportunità di realizzare, attraverso la collaborazione con altri soggetti, obiettivi ambiziosi, ad esempio l’inserimento in aree di mercato a livello internazionale che da sole non potrebbero raggiungere a causa delle ridotte dimensioni aziendali, accrescendo quindi la propria competitività senza tuttavia rinunciare alla propria autonomia giuridica individuale.

Inoltre, la rete d’impresa è una soluzione che aiuta a fronteggiare la crisi economica, come emerge dal 3° rapporto dell’Osservatorio Nazionale sulle Reti d’Impresa.

Elemento fondamentale che connota le diverse tipologie di rete è il “programma comune di rete” sulla base del quale i contraenti si obbligano: a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti l’esercizio delle proprie imprese, come ad esempio la creazione di gruppo di acquisto o la creazione di un marchio comune; a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, come ad esempio lo scambio di informazioni commerciali o lo scambio di prodotti; ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa, come ad esempio l’attività di ricerca e sviluppo o la condivisione di piattaforme logistiche.

Come si costituiscono le reti di impresa?

Da un punto di vista normativo la rete è stata istituita dall’art. 3, co. 4-ter, del D.L. n. 5/2009; nel corso degli anni vi sono state poi importanti modifiche normative ad opera del D.L. n. 83/2012 e del D.L. n. 179/2012.

Il contratto di rete di impresa deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata; può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti l’esecuzione del contratto o di singole parti di esso.

Affinché sia valido il contratto di rete deve contenere alcuni elementi essenziali quali:

  • il nome, la ditta, la ragione o denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
  • gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
  • la definizione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune, se prevista l’istituzione di un fondo comune la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti inziali e degli eventuali conferimenti successivi che ciascun partecipante di obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
  • la durata del contratto;
  • le modalità di adesione degli altri imprenditori;
  • se il contratto di rete prevede l’istituzione dell’organo comune, il nome, la ditta, la ragione sociale o la denominazione del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio;
  • le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune;
  • se pattuite le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto.

Da un punto di vista procedurale una volta sottoscritto il contratto di rete di impresa è necessario iscriverlo nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, tenendo presente che l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stato eseguito l’ultimo degli adempimenti a carico di tutti coloro che sono stati sottoscrittori originari.

Ad oggi nell’attuale contesto normativo, per opera delle modifiche legislative che sono state introdotte, gli imprenditori che intendono costituire una rete possono sostanzialmente scegliere tra due diverse forme giuridiche:

  • la rete contratto;
  • la rete soggetto.

Le due tipologie di contratto presentano caratteristiche molto diverse tra di loro e la scelta tra l’una o l’altra comporta importanti conseguenze da un punto di vista organizzativo e fiscale.

La rete soggetto

La rete soggetto, nel caso in cui la rete di imprese sia dotata di un fondo patrimonialepuò decidere di acquisire soggettività giuridica; a tal fine si dovrà iscrivere il contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede.

Acquisendo soggettività giuridica la rete diventa un nuovo soggetto di diritto, distinto dalle imprese partecipanti, capace quindi di porre in essere autonomamente rapporti giuridici che acquisiscono rilevanza anche da un punto di vista fiscale (la rete – soggetto sarà pertanto obbligata alla tenuta delle scritture contabili, dovrà dotarsi di partita iva nel caso in cui eserciti attività commerciale e sarà soggetta a tassazione ai fini delle imposte dirette).

La rete contratto

La rete contratto diversamente dalla “rete soggetto”, che è titolare delle situazioni giuridiche soggettive derivanti dall’attuazione del programma di rete, nella “rete contratto” gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridiche dei partecipanti; pertanto la stipula di una rete – contratto non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso.

La simulazione: fenomeno giuridico nella disciplina del diritto privato e diritto societario

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LA SIMULAZIONE
EFFETTI DELLA SIMULAZIONE

Premessa

La simulazione si ha quando le parti, d’accordo, pongono in essere deliberatamente dichiarazioni difformi dall’interno volere. I motivi per cui le parti possono simulare una realtà diversa possono essere i più disparati: far apparire come altrui un bene che si vuole sottrarre ad azioni esecutive; motivi fiscali; stipulare una finta vendita per dissimulare una donazione onde evitare l’azione di riduzione. Non sempre comunque la simulazione è preordinata a frodare i terzi o perlomeno a raggiungere fini illeciti; si fa l’esempio del contratto simulato stipulato ad pompam, oppure per motivi di riservatezza,
Il negozio simulato infatti presenta aspetti assai singolari: abbiamo una realtà giuridica finta, quindi un inganno, a cui però il legislatore attribuisce effetti. Abbiamo cioè un negozio, abilitato dalla stessa legge a non produrre effetto alcuno (o produrne diversi) rispetto a quelli tipici. Il che pone all’interprete il seguente dilemma: il negozio simulato è illecito, e dunque il legislatore lo ha disciplinato unicamente in vista di determinati effetti? Oppure le parti, n
Nell’ambito della loro autonomia privata, possono concludere contratti simulati dato che, in effetti, la stessa legge mostra di ritenerli meritevoli di tutela e li considera ammissibili (come è dimostrato dagli articoli 1414 e ss.)?

Simulazione assoluta o relativa

La simulazione è assoluta quando le parti pongono in essere un negozio ma in realtà non ne vogliono nessuno.
È relativa quando pongono in essere un negozio diverso (ad esempio stipulano una compravendita ma in realtà vogliono una donazione).
Se la simulazione è assoluta, dice l’articolo 1414, il contratto simulato non produce effetto tra le parti.
Se la simulazione è relativa, invece, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.

Simulazione totale o parziale

A seconda che il negozio sia simulato per intero o parzialmente (cioè in un singolo elemento o solo in alcune parti, come la data il prezzo o i soggetti) la simulazione è totale o parziale.
In realtà si è osservato che questa distinzione non ha pregio, perché la simulazione relativa è sempre, anche parziale; ad es. se io simulo una vendita, ma in realtà il negozio è una donazione, la simulazione attiene alla causa, cioè ad un elemento del contratto.

Simulazione soggettiva e oggettiva

La simulazione è oggettiva o soggettiva a seconda che sia simulato il soggetto del negozio o l’oggetto. La simulazione soggettiva prende il nome di interposizione di persona.
Natura giuridica della simulazione
La tesi del contrasto tra volontà e dichiarazione
Secondo la tesi tradizionale il fenomeno della simulazione si spiega in termini di contrasto tra voluto e dichiarato. Le parti cioè pongono in essere un negozio diverso da quello apparente, valido per i terzi ma non tra di esse, al fine di ingannare, e quindi il nucleo del fenomeno simulatorio è ravvisabile in questa divergenza tra la volontà e la dichiarazione.
Contro questa teoria si è detto che in realtà non c’è alcuna divergenza tra voluto e dichiarato; le parti pongono in essere una fattispecie complessa, ma che è realmente voluta, costituita due negozi aventi finalità differenti, ma comunque in linea con le finalità delle parti: il primo è il negozio dissimulato, voluto, e il secondo è il negozio volto a creare l’apparenza diversa. Si tratta di due negozi, ma non c’è alcun contrasto tra volontà e dichiarazione, perché ciascuno dei due negozi è voluto e ha una propria finalità ben precisa.

Elementi essenziali e non essenziali

La simulazione consta, quindi, di quattro elementi, di cui due essenziali e due eventuali.
1) il negozio simulato (cioè il negozio che appare all’esterno;
2) il negozio dissimulato (cioè quello interno, realmente voluto);
3) l’accordo simulatorio o la volontà di simulare;
4) una eventuale controdichiarazione.
Per ciascuno di essi può darsi una ricostruzione differente, si che risulta poi impossibile spiegare in modo appagante tutto l’istituto, perché ciascuna di queste ricostruzioni si combina poi in modo differente con le altre, relative agli ulteriori elementi. In effetti le difficoltà teoriche nella ricostruzione dell’istituto sono tutte qui e i motivi per cui ancora non è stata trovata una sistemazione teorica all’istituto sono da rinvenire sono nella molteplicità degli elementi di cui si compone cui corrisponde una varietà di ricostruzioni dottrinali che numericamente sono elevate al quadrato.
Inoltre, nel momento in cui si passa a spiegare il problema di fondo dell’istituto, e cioè come sia possibile che un contratto formalmente perfetto e completo in tutti i suoi elementi possa non avere effetto tra le parti, nascono visioni totalmente differenti, a seconda che si veda il fulcro dell’istituto nell’accordo, nella controdichiarazione o nel negozio simulato.
Insomma, è solo per questo che molti autori sostengono che quello della natura giuridica e dell’essenza della simulazione è un problema ancora aperto, o, addirittura, rinunciano a prendere posizione.
Non resta quindi che passare in rassegna i singoli elementi del negozio simulato e vedere per ognuno di essi lo stato del dibattito dottrinale.

Il negozio simulato

Il negozio simulato è quello apparente, cioè quello destinato ad avere effetti nei riguardi dei terzi.
Secondo una prima teoria tale negozio sarebbe nullo tra le parti, ma produttivo di effetti nei riguardi del terzi. La nullità discenderebbe dalla mancanza di un elemento essenziale, salvo poi a discutere su quale sia questo elemento: la volontà, per alcuni autori, la causa, per altri.
A tale teoria sono state mosse numerose obiezioni.
Anzitutto si tratterebbe di una nullità anomala, perché non potrebbe pensarsi che un atto sia nullo tra le parti ma valido versi i terzi.
In secondo luogo, al negozio simulato non manca alcun elemento essenziale, in quanto la volontà c’è, solo che è diretta a produrre effetti diversi; il negozio è in realtà perfetto e completo di tutti i suoi elementi ma, in virtù dell’accordo simulatorio che intercorre tra le parti, è destinato a non produrre alcun effetto. Si tratta di un fenomeno, cioè, che corrisponde in pieno alla volontà delle parti.
In terzo luogo – ma si tratta di un’affermazione assolutamente discutibile – il fenomeno della simulazione non contrasterebbe con nessuno principio fondamentale dell’ordinamento, tale da giustificarne il vizio in termini di nullità.
Infine il giudice non potrebbe rilevare d’ufficio la simulazione, essendo questo un compito che spetta alle parti.

Il negozio dissimulato

Il negozio dissimulato è quello reale, che le parti vogliono effettivamente.
Ci si è chiesti quale forma debba rivestire il negozio dissimulato. la legge non è molto chiara al riguardo perché, nel momento in cui dice “ha effetto tra esse il negozio dissimulato purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma” non si capisce se tali requisiti vadano riferiti al negozio simulato o a quello dissimulato.
I requisiti di forma, sono quelli che la legge prescrive per la validità del contratto.
I requisiti di sostanza sono anzitutto gli effetti (reali o obbligatori, ad esempio) nonché quelli attinenti al contenuto, cioè i requisiti di possibilità, determinatezza, liceità. Altri autori hanno detto che la medesimezza dei requisiti di sostanza ricorrerebbe quando ci sia una “corrispondenza almeno parziale del precetto del negozio simulato col regolamento di interessi occultamente disposto” (Betti).
Quindi, ad esempio, le parti non potrebbero concludere una vendita che dissimula una locazione, perché i requisiti di sostanza sono diversi, l’uno avendo effetti reali e l’altro effetti obbligatori. Né una vendita di cosa futura potrebbe dissimulare una donazione, dal momento che la donazione non può avere ad oggetto beni futuri.
Anche se qualche autore, come Carresi, sostiene che tali requisiti debbano essere presenti nel negozio dissimulato, è preferibile l’opinione che ritiene che essi debbano riferirsi al negozio simulato anche perché, nell’esempio della donazione simulata mediante una finta vendita, sembra assurdo pretendere che il negozio occulto (cioè la donazione) debba essere redatta con una controdichiarazione nelle forme prescritte per legge, attesa la pubblicità che è richiesta per l’atto pubblico.
I requisiti di forma e sostanza andrebbero quindi riferiti al negozio simulato, il quale contiene quello dissimulato.
In realtà a noi sembra che questo sia un falso problema. Il negozio e il contronegozio, infatti, saranno di regola contenuti nello stessi documento e quindi i requisiti di forma e sostanza di cui parla la legge saranno sempre presenti in entrambi i negozi.

L’accordo simulatorio

L’accordo simulatorio consiste nell’intesa tra le parti mirante a far divergere la realtà dall’apparenza.
L’accordo simulatorio non va confuso con il negozio dissimulato. Tra accordo simulatorio e negozio dissimulato passa la stessa differenza che c’è tra la nozione di contratto e quella di accordo tra le parti (articolo 1321). Come le parti di un contratto qualsiasi prima raggiungono un accordo e poi lo trasfondono nel documento contrattuale, si che risultano distinti l’accordo (antecedente) e il contratto (successivo), così le parti della simulazione devono in precedenza accordarsi su esso. L’accordo simulatorio cioè da origine al negozio dissimulato e si esternerà in quest’ultimo, senza però confondersi con esso.

Effetti tra le parti

In caso di simulazione assoluta il contratto non ha effetto tra le parti, e la situazione giuridica rimane immutata.
In caso di simulazione relativa, invece, tra le parti produce effetto il contratto dissimulato.
Ci si domanda se il contratto simulato, che, come abbiamo detto, è viziato, possa essere convalidato. La risposta, ovviamente, deriva dalla diversa ricostruzione che si accoglie in ordine al vizio da cui è affetto il negozio simulato; propendono per la tesi positiva coloro che vi ravvisano una forma di annullabilità, o di inefficacia mentre propendono per l’opinione negativa coloro che vi ravvisano una nullità o addirittura l’inesistenza.
La giurisprudenza invece è sempre stata per l’opinione negativa.
Tuttavia a noi sembra che la questione sia in questo modo mal impostata. A parte infatti il non secondario rilievo che, anche a voler accogliere la teoria della nullità, questa si atteggia in modo differente dagli altri casi di nullità previsti dal codice, e non trova il suo fondamento nell’interesse pubblico, c’è da dire che se la nullità discende dall’avere le parti stipulato un secondo contratto (quello dissimulato) che toglie efficacia al primo, allora per dare vita al negozio apparente è sufficiente porre nel nulla quello dissimulato. Il Bianca, infatti, sostiene che può rendersi efficace un negozio simulato revocando quello dissimulato.

Effetti rispetto ai terzi

Nei confronti dei terzi la regola è fissata dall’articolo 1415: La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
In altre parole:
• i terzi che hanno acquistato diritti dal titolare apparente, cioè dal simulato acquirente, non possono essere pregiudicati dalla simulazione; nei loro confronti vale cioè l’apparenza rispetto alla realtà;
• i terzi che acquistano in buona fede dal simulato alienante faranno valere la simulazione, che non può essere opposta loro; nei loro confronti vale quindi la realtà e non l’apparenza;
• nel conflitto tra terzi che hanno acquistato diritti dal simulato acquirente e terzi che hanno acquistato dal simulato alienante, prevalgono i primi; vale a dire che in tal caso torna a prevalere l’apparenza, per l’esigenza di evitare che la simulazione possa pregiudicare la certezza nella circolazione del diritti;
• se però la trascrizione dell’acquisto è effettuata dopo la trascrizione della domanda di simulazione, allora il terzo perde il diritto acquistato; prevale
Terzi sono coloro che sono estranei all’accordo simulatorio. Saranno terzi quindi gli aventi causa a titolo particolare dal simulato acquirente ma non quelli a titolo universale.
Rispetto a questi ultimi produce effetto il contratto simulato. Va ricordato però che il legittimario leso nella quota di legittima da un atto posto in essere dal de cuius non è considerato parte ma terzo.

Effetti rispetto ai creditori

Quanto ai creditori, una prima regola è quella valevole in generale per qualunque terzo, cioè che i creditori del titolare apparente non subiscono danni dalla simulazione.
Nel conflitto tra un avente causa dal simulato alienante in buona fede e dal simulato acquirente prevale il primo.
Il creditore privilegiato è parificato ad un avente causa. I conflitti si risolvono in base alla regola della trascrizione.
Nel conflitto tra un creditore del simulato alienante e uno del simulato acquirente occorre vedere quando è sorto il credito;
a) se è sorto prima della simulazione prevale il creditore del simulato alienante.
b) Se il credito è sorto posteriormente alla stipula dell’atto prevale il creditore del simulato acquirente se questi ha trascritto la sua domanda prima della trascrizione del pignoramento da parte del creditore del simulato acquirente.
c) Se il creditore del simulato acquirente ha un privilegio speciale prevale sul creditore del simulato alienante.

La filosofia dei segnali stradali

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Roberto Pusceddu, laureato in Filosofia del diritto, ha spazzato via la concorrenza con la sua tesi rivoluzionaria, “Filosofia dei segnali stradali”.

Quest’opera d’arte intellettuale è stata discussa con entusiasmo presso la prestigiosa Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche dell’Università di Cagliari, sotto la guida illuminata del professor Giuseppe Lorini.

Ma c’è di più: la tesi di Pusceddu non ha solo ottenuto un encomio accademico, ma è stata insignita del primo Premio della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, un riconoscimento di valore inestimabile dedicato alla memoria di Sandro Salvati, un vero eroe della sicurezza stradale.

Il merito di questa tesi sta nell’approccio rivoluzionario con cui Pusceddu ha affrontato il trasferimento delle regole sulla strada. Utilizzando la semiotica dei segnali stradali come suo strumento principale, l’autore ha gettato nuova luce sulla complessa interazione tra segnali e norme, aprendo prospettive di studio incredibilmente interessanti.

La Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale, un’organizzazione non-profit fondata dalle compagnie di assicurazione nel 2004, si è messa in prima linea nella battaglia contro gli incidenti stradali.

Attraverso progetti innovativi e iniziative coraggiose, la Fondazione lotta instancabilmente per ridurre il numero di incidenti e, ancor più importante, per salvare vite umane.

La sicurezza stradale è una delle massime priorità per i cittadini, ed è facile capire il motivo. Nel solo anno 2014, in Italia, si sono verificati più di 9 decessi al giorno a causa di incidenti stradali, con un totale impressionante di 3.381 vite perdute.

Ancora più scioccante è il fatto che ben 742 di queste vittime avevano meno di 30 anni, sottolineando l’urgenza e l’importanza di sforzi come quelli compiuti dalla Fondazione ANIA e sottolineati dalla tesi di Pusceddu.

SRL/SPA come aumentare il capitale sociale senza tirare fuori un soldo

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Conferimento di una ditta individuale dentro una società (SRL o SPA)

Il soggetto interessato ci può affidare un incarico per fare scouting, ovvero, per cercare delle ditte individuali da analizzare e acquisire attraverso il conferimento; oppure prendere delle ditte individuali all’interno della famiglia e costituirle in SRL.

Se invece la SRL non è esistente, la si può costituire con un capitale sociale di 10K euro (ad esempio) e successivamente fare il conferimento della ditta individuale, analizzando e valutando l’azienda della ditta individuale e facendo il conferimento di beni in natura. 

Questo significa, che durante il conferimento, stai attuando un aumento del capitale sociale in natura:

Esempio:

se abbiamo un’azienda che vale 80 mila euro, andando a conferire un’azienda di tale valore dentro una società il cui capitale sociale è di 10 mila euro, la si porta a un capitale sociale di 90 mila euro.

Questo significa che i soldi tirati fuori dall’azienda sono pari a zero.

Questo è il vantaggio: in un mondo in cui non ci sono più le banche di un tempo, con un rapporto umano valido e con dei direttori di banca che avevano potere di delibera, oggi i bilanci di queste società vengono autonomamente scanzonati e inseriti dentro a un programma, e ottengono un conteggio da una società di nome Cerved.

A fronte di questo, se si vuole preparare il terreno in precedenza, per farlo, bisogna avere:

  • Bilancio in tempo reale
  • Pianificazione fiscale
  • Abbattimento dell’F24

Ma bisogna anche avere degli asset patrimoniali e dei dati buoni.

Un altro elemento è quello della Società Benefit, che aumenta il rating di legalità.

 

Queste, sono tutte azioni di consulenza poste in essere dal nostro Team di commercialisti e avvocati, volte ad aumentare il rating bancario, e a consentire alle società di avere maggiori probabilità di ottenere dei finanziamenti leasing dal sistema bancario.

 

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Il diritto di recesso del socio: fondamento, disciplina ed effetti

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Premessa normativa

Il recesso è il mezzo di tutela del socio avverso cambiamenti sostanziali apportati alle pattuizioni originarie dell’atto costitutivo.
L’articolo 2473 c.c. recita: “L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma.”
Le cause di recesso
La nuova disciplina del recesso distingue tra due diversi ordini di cause di recesso:
• cause di recesso legali;
• cause di recesso statutarie.
Le cause di recesso legali possono essere classificate in due tipi:
• derogabili;
• inderogabili

Cause di recesso legali inderogabili

Le cause di recesso legali inderogabili, cioè non eliminabili per clausola statutaria, stante la sanzione di nullità dei patti diretti ad escluderle o renderne più gravoso l’esercizio ai soci, sono tassativamente previste (art. 2437, commi 1 e 5, c.c.).
Modifica della clausola dell’oggetto sociale se consente cambiamento significativo attività sociale
Il cambiamento dell’oggetto sociale costituisce il primo dei casi di recesso legale inderogabile. Si tratta di una causa di recesso già prevista dal regime ante riforma, ora meglio qualificata dall’utilizzo dell’aggettivo “significativo” (art. 2437, comma 1, lett. a, c.c.). Vale a dire che, per essere rilevante agli effetti del recesso, l’oggetto sociale originario deve essere sostituito da uno nuovo del tutto diverso, tale da modificare radicalmente le condizioni di rischio in presenza delle quali l’azionista aveva aderito alla società, ad esempio cessione di azienda o di un ramo d’azienda.
In ogni caso il diritto di recesso sorge a seguito di una formale delibera di modifica dell’oggetto sociale, ancorché la modifica sia deliberata e non attuata; mentre non è sufficiente il cambiamento di fatto cui potrà porsi rimedio con le ordinarie azioni di responsabilità contro gli amministratori.
Le modificazioni secondarie, come ampliamento o restrizione degli originali settori di intervento sono ininfluenti, salvo siano tanto rilevanti da preludere ad un mutamento dell’oggetto.

Società a tempo indeterminato
Se la società è a tempo indeterminato (e non è quotata) il socio può recedere in qualsiasi momento (ad nutum) dando un preavviso di 180 giorni che può essere prolungato sino ad un anno dall’atto costitutivo. In pratica la previsione, per legge inderogabile, del diritto di recesso (non collegato ad alcuna specifica delibera e senza alcuna apprezzabile ragione) elimina la possibilità di costituire una società a tempo indeterminato, che darebbe luogo ad uscite indiscriminate e ad una continua minaccia per l’integrità del patrimonio aziendale (art. 2437, comma 3, c.c.).

Trasformazione della società
La trasformazione comprende, oltre a tutti i tipi di società lucrative, anche il passaggio da società di capitali in società cooperative, ecc. In passato il passaggio da società lucrativa in società cooperativa, comportando la diversità della causa del contratto sociale, pareva ammesso solo con il consenso unanime di tutti i soci, mentre oggi è possibile la trasformazione deliberata con una maggioranza qualificata, oltre il consenso dei soci che assumono una responsabilità illimitata (art. 2500, comma 2-septies, c.c.)
Trasferimento della sede sociale all’estero
La fattispecie giustifica il recesso in considerazione dell’assoggettamento ad un diverso regime giuridico (art. 2437, comma 1, lett. c, c.c.).
Revoca dello stato di liquidazione
È una causa di recesso giustificata dalla decisione di eliminare la causa di scioglimento riportando la società nella situazione anteriore (art. 2437, comma 1, lett. d, c.c.).
Introduzione o soppressione nello statuto di clausole compromissorie
Limitatamente alle società chiuse, cioè alle società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio, l’atto costitutivo può comprendere clausole compromissorie, cioè clausole dirette a devolvere ad arbitri la decisione di controversie (art. 34, D.Lgs. n. 5/2003). In tal ipotesi la loro introduzione o soppressione attribuisce ai soci il diritto di recesso.

Esclusione dalla quotazione

Nelle società quotate la delibera che comporta esclusione dalla quotazione, attribuisce ai soci che non hanno concorso alla deliberazione il diritto di recesso (art. 2437-quinquies c.c.)
Delibere relative all’eliminazione di clausole di proroga e su vincoli alla circolazione delle azioni e di clausole previste dallo statuto
Hanno diritto di recesso i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti l’eliminazione, anche di una sola, delle seguenti cause che a loro volta legittimano il recesso (art. 2437, comma 1, lett. e, c.c.). Si tratta di cause di recesso legali (ma derogabili) o convenzionali:
• clausole di proroga dei termini di durata della società;
• clausole che introducono o rimuovono vincoli alla circolazione delle azioni (ad esempio clausole di gradimento, clausole di prelazione, diritti di riscatto);
• altre clausole di recesso convenzionali, cioè previste dall’autonomia statutaria e non dalla legge

Modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso

Si tratta di mutamenti dei criteri della liquidazione della partecipazione in caso di recesso che comportano un’alterazione (sia in aumento che in diminuzione) del “costo” della partecipazione del socio recedente a carico della società (art. 2437, comma 1, lett. f, c.c.).
In buona sostanza la legge consente di modificare diritti acquisiti dai soci (alla liquidazione della partecipazione secondo certi criteri), senza il consenso di tutti gli interessati, ma con una maggioranza qualificata e concedendo, a chi non è d’accordo, di uscire dalla società usufruendo delle condizioni di recesso originariamente previste.
Modifica delle clausole relative al diritto di voto o di partecipazione
Lo statuto può disporre che certe categorie di azioni siano prive del diritto di voto ovvero siano a voto limitato (art. 2351 c.c.). Ogni introduzione ex novo o modifica di simili clausole attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alle relative delibere (art. 2437, comma 1, lett. g, c.c.).
Egualmente dà diritto al recesso l’introduzione di clausole che influenzano i diritti di partecipazione e, quindi, innanzitutto la partecipazione agli utili.

Revisione di stima
Se risulta che il valore dei conferimenti diversi dal denaro è inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, il socio conferente ha facoltà di recedere dalla società (art. 2343, comma 4, c.c.)

Recesso nei gruppi di società

Ogni socio ha diritto di recedere quando siano modificate le condizioni, originariamente previste, della società cui partecipa in conseguenza di decisioni della società controllante o dal comportamento dei suoi amministratori (art. 2497-quater c.c.)
Clausole di limitazione alla circolazione delle azioni
Ai sensi dell’art. 2355-bis, commi 2 e 3, c.c., le clausole statutarie che condizionano il trasferimento inter vivos delle azioni nominative al mero gradimento (cioè immotivato ed insindacabile) di organi sociali o altri soci devono prevedere, a pena di inefficacia, il diritto di recesso dell’alienante (ovvero, in alternativa, un obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci con l’avvertenza che opera sempre il limite all’acquisto di azioni proprie da parte della società ex art. 2357 c.c.).
Le stesse esigenze che giustificano un controllo sulla circolazione delle azioni per atto tra vivi, sussistono anche rispetto alla successione mortis causa.
Clausole di recesso statutarie
La norma concede all’autonomia statutaria di influenzare notevolmente il diritto di recesso, sia escludendone l’operatività che prevedendo ulteriori cause di recesso per le società c.d. chiuse (cioè le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), nelle quali è meno agevole (rispetto alle società quotate) cedere la partecipazione ed uscire dalla società (art. 2347, comma 4, c.c.). Tuttavia, le delibere che sopprimono cause di recesso convenzionali, attribuiscono un diritto di recesso inderogabile ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni (art. 2437, comma 1, lett. e, c.c.).

Esercizio del diritto di recesso

La legge riconosce il diritto di recesso a tutti i soci che non hanno concorso alle delibere di cui all’art. 2347 c.c., vale a dire ai soci, comunque non consenzienti (direttamente o indirettamente) e cioè: contrari, assenti, astenuti. Vale a dire che, agli effetti della legittimazione ad esercitare il recesso, conta non tanto la manifestazione contraria alla deliberazione, quanto piuttosto la circostanza negativa della mancata adesione alle deliberazioni stesse.

Recesso parziale

La legge ammette espressamente la possibilità di un recesso parziale, relativo cioè solo ad alcune delle azioni possedute dal socio.
l recesso parziale dipende ed è connesso all’ammissibilità introdotta dalla riforma societaria del 2003 del voto divergente, vale a dire del voto espresso, per la stessa delibera, con alcune azioni a favore e con altre contro.
Trasferimento delle azioni
Il diritto di recesso non spetta al nuovo socio che acquista le azioni successivamente alla data della delibera (art. 2437-bis, comma 2, c.c.).
La legge dispone espressamente che le azioni per le quali è esercitato il recesso siano incedibili e debbano essere depositate presso la sede sociale. Ne consegue che il diritto di recesso può spettare esclusivamente al titolare delle azioni alla data della delibera.
Qualora, a seguito della comunicazione di recesso, il socio alienasse le azioni ed omettesse il deposito delle stesse presso la sede sociale, tale comportamento potrebbe essere considerato come una revoca tacita della dichiarazione di recesso.

Termini e modalità del recesso

La legge detta una analitica regolamentazione delle modalità e dei termini per l’esercizio del recesso (art. 2347-bis c.c.).
Si tratta di norme inderogabili, salvo per le società non quotate a tempo indeterminato per le quali lo statuto può prevedere un termine di preavviso maggiore a quello legale di 180 giorni, ma comunque non superiore ad un anno (art. 2347, comma 3, c.c.).
Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata che va spedita entro 15 giorni dall’iscrizione della delibera che lo legittima nel registro delle imprese con l’indicazione:
• delle generalità del socio recedente,
• del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento,
• del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato (giacché è ammesso il recesso parziale).
Le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
Per le cause di recesso convenzionali e collegate a fatti diversi da una delibera, il recesso deve essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio (art. 2437-bis, comma 1, c.c.). In tal caso è assai incerto il termine a quo di decorrenza per l’esercizio del diritto di recesso, ed è facile prevedere che la questione sarà causa di un numeroso contenzioso tra soci e società. È, quindi, opportuno che lo statuto precisi quale sia il momento di decorrenza per l’esercizio del recesso.
In tutti i casi la dichiarazione di recesso non comporta, di per sé, la cessazione del rapporto sociale, anzi per impedire l’uscita del socio la riforma prevede che il recesso sia inefficace se la delibera che lo ha legittimato è revocata ovvero se è deliberato lo scioglimento della società

Cessazione dello stato di socio

La cessazione dello stato di socio fa venir meno tutti i diritti sociali (partecipazione alle assemblee, voto, impugnativa, ecc.), ma in contropartita attribuisce al recedente il conseguente diritto di credito al rimborso della partecipazione.
La legge, anche a protezione del patrimonio sociale, prevede espressamente che se la causa di recesso è collegata ad una delibera, il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è inefficace se entro 90 giorni la società revoca la delibera che vi ha dato luogo (ovvero delibera lo scioglimento). Vale a dire che la dichiarazione di recesso non comporta immediatamente la cessazione del rapporto sociale, ma il recedente resta socio dando alla società la possibilità di paralizzare l’intento del socio revocando la delibera.
Invalidità della delibera che ha causato il recesso
La legge non detta una specifica disciplina per l’ipotesi di invalidità (nullità o annullamento) della delibera che ha generato la dichiarazione di recesso.
Orbene nel caso di nullità può ritenersi che, in ragione dell’inefficacia originaria (ex tunc) della delibera, la sentenza che ne accerta la nullità comporta l’ inefficacia della dichiarazione di recesso.
Tanto dovrebbe valere anche nel caso di sentenza di annullamento della delibera stante la sua efficacia retroattiva che ha effetto per tutti i soci.

Recesso ad nutum e recesso collegato a fatti diversi da una delibera

A differenza dell’ipotesi ordinaria del recesso legittimato da una delibera, il recesso senza causa (ad nutum) e quello collegato a fatti diversi da una delibera, non consente certo alla società di impedirlo ricorrendo al rimedio della revoca della delibera, ma può essere paralizzato solo ricorrendo allo scioglimento (art. 2437-bis, commi 1 e 3, c.c.).
In questi casi la protezione del patrimonio sociale resta affidata solo all’acquisto da parte di altri soci o di terzi delle azioni del socio recedente (art. 2437-quater, commi 1, 2, 3 e 4, c.c.).
Purtuttavia anche in queste ipotesi pare certo che dalla dichiarazione di recesso non derivi l’immediata cessazione dello stato di socio, ma una situazione di aspettativa decorsa la quale nasce il diritto all’estromissione dalla società ed il conseguente diritto di credito al rimborso delle azioni.

Revocabilità del recesso

Dibattuta è la questione se il socio possa revocare (o solo modificare, ad esempio riducendo il numero delle azioni per le quali esercita il recesso) la dichiarazione di recesso.
L’orientamento espresso dai primi commentatori della riforma societaria del 2003 era nel senso di ammettere la revoca sino a quando la società non avesse liquidato le azioni; per altri la revoca del recesso è possibile sino al termine fissato per la spedizione della dichiarazione (15 giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese).
Pare, tuttavia, preferibile la tesi che, pur riconoscendo l’efficacia differita e non immediata del recesso, in ragione della sua natura di negozio unilaterale recettizio, ne esclude la revocabilità dal momento in cui la società partecipata ne sia venuta a conoscenza.
Liquidazione della partecipazione a seguito del recesso
Di regola il recesso comporta il rimborso al socio delle azioni, con la conseguenza che la società, per evitare il depauperamento del patrimonio sociale, evita, di fatto, di adeguare lo statuto alle mutate esigenze dell’impresa. Orbene, proprio a protezione dell’integrità del patrimonio sociale, la legge prevede determinati rimedi sia per paralizzare il recesso, sia per impedire l’impoverimento del patrimonio sociale e precisamente:
• inefficacia del recesso qualora la società revochi la delibera che ha dato causa al recesso (art. 2437-bis, comma 3, c.c.);
• offerta in opzione delle azioni del recedente ad altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute ovvero, in concorso con i soci, ai possessori di obbligazioni convertibili in base al rap- porto di cambio, con prelazione per l’acquisto delle azioni non optate (art. 2437-quater, commi 1, 2 e 3, c.c.). L’offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell’offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni che siano rimaste non optate;
• collocamento presso terzi ad opera degli amministratori delle azioni non optate e non acquistate dai soci (art. 2437-quater, comma 4, c.c.);
Se risultano inefficaci tutti suddetti rimedi, entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso la società dovrà necessariamente fare ricorso al patrimonio sociale e rimborsare il socio recedente con utili e riserve disponibili. In mancanza dovrà essere convocata l’assemblea straordinaria e deliberata la riduzione del capitale sociale per liberare risorse da destinare al rimborso delle azioni del socio recedente (art. 2437-quater, comma 5, modificato ex art. 5, D.Lgs. 06/02/2004, n. 37). Extrema ratio, se non è possibile ridurre il capitale sociale dovrà essere deliberato lo scioglimento della società (art. 2437-quater, commi 6 e 7, c.c.).
Criteri di liquidazione
Ai sensi dell’art. 2437-ter c.c., competenti a determinare il valore delle azioni sono gli amministratori, sentito il parere dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Gli amministratori devono tener conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni.
In alternativa ai criteri dettati dalla legge lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, tuttavia indicando espressamente gli elementi dell’attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione (art. 2437-ter, comma 4, c.c.). Per le società quotate il valore di liquidazione è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione ovvero la ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.
Per le ipotesi in cui il recesso sia causato non da una delibera ma da un evento (ad esempio cessazione dalla carica degli amministratori, art. 2347-bis, comma 1, c.c.) il semestre decorre dall’avvenimento che ha provocato il recesso.
Ogni socio ha diritto di conoscere la determinazione del valore delle azioni nei quindici giorni precedenti la data fissata per l’assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.
In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore della liquidazione è determinato entro novanta giorni dall’esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; per le modalità di svolgimento dell’incarico si applica l’art. 1349, comma 1, c.c.

L’opposizione alla registrazione del marchio: come tutelarsi?

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Man holding metallic registered trademark symbol. Concept image for illustration of intellectual property or protection of products or services.

L’opposizione alla registrazione del marchio:
come tutelarsi?

Introduzione

Nel presente contributo ci si soffermerà sul tema dell’opposizione alla registrazione del marchio ai sensi dell’art. 12.1 lett. d) ed e) Codice della Proprietà Industriale quando la stessa è ingiusta, illegittima, pretestuosa, temeraria e merita di essere rigettata.
Innanzitutto, le ragioni in fatto ed in diritto che possono essere addotte sono così riassumibili.
Il preuso, la anteriorità e la continuità soggettiva.
In primo luogo, è bene evidenziare se per un marchio di “fatto”, dopo essere stato usato continuativamente sin da una certa data, è stata presentata domanda di registrazione, laddove l’opponente di aver provveduto alla registrazione soltanto in una data successiva. Vi è indubbiamente continuità soggettiva tra le due società.
Il periodo di preuso è risultante dai fatti così come realmente succedutisi nel tempo e si pone in coerenza ed in linea con l’orientamento giurisprudenziale che impone la continuità soggettiva tra le società. Per la giurisprudenza (C ass. n. 9889/2016), infatti, una prova concreta potrebbe essere un conferimento di azienda oppure la presenza degli stessi soci che hanno gestito le due aziende. Questo dimostrerebbe che il preuso è riferibile al medesimo soggetto.
Nel caso in esame sottoposto ad analisi, la ditta era individuale ed è intimamente e soggettivamente connessa all’attività esercitata dall’esponente.

Assenza di rischio di confondibilita’ e mancanza di similitudine grafica

Vi è da dire, inoltre, che per la copiosa giurisprudenza in materia di marchio notorio, la notorietà del marchio rende rigorosissima la valutazione del giudice circa la verosimiglianza tra logotipi; per tale ragione, non vi è, nel caso a noi sottoposto, neanche astrattamente e potenzialmente, il rischio di confusione perché mancano la verosimiglianza e l’elevata similitudine per tipologia e classi.
Non vi è, peraltro – circostanza non di secondo ordine – alcuna similitudine grafica che lasci presagire un rischio anche soltanto potenziale di confondibilità.

Criteri di apprezzamento del giudizio di confondibilità fra marchi d’impresa

In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti – apprezzamento che costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici – non deve essere compiuto in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d’impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro; il predetto giudizio deve essere motivato e corredato dall’indicazione, concisa e sintetica, delle ragioni che lo hanno orientato e degli elementi che attirano primariamente l’attenzione del fruitore – (Cassazione civile sez. I, 13/12/2021, n.39764).
La valutazione sul rischio confusorio tra marchi simili deve essere compiuta in via globale e sintetica analitica, non in via analitica.

L’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro – Cassazione civile sez. I, 29/11/2021, n.37355 -.

Tutela rafforzata accordata dal Codice della Proprietà Industriale al marchio rinomato

La tutela rafforzata accordata dal Codice della proprietà industriale al marchio rinomato comporta, oltre alla sua applicazione in caso di prodotti merceologici non affini, anche che si debba prescindere dall’accertamento di un rischio di confusione tra i segni, essendo sufficiente che il pubblico interessato in concreto possa cogliere l’esistenza di un nesso, ossia di un grado di similarità, tra il marchio notorio e quello successivo. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva respinto la domanda avanzata da una rinomata griffe di alta moda, di nullità di un marchio successivo similare, soltanto perché non era ravvisabile il rischio di indurre in errore il consumatore medio dei prodotti di quella casa -Cassazione civile sez. I, 07/10/2021, n. 27217 -.

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