Professionista forfettario e Socio di SRL: Quando è possibile?
La compatibilità tra l’essere socio di SRL e possedere una Partita IVA forfettaria è spesso al centro di dubbi. Negli anni, infatti, questo regime fiscale ha subito diverse modifiche proprio in relazione ai soggetti che hanno partecipazioni societarie.
Ciò ha generato non poche perplessità tra chi si appresta a scegliere il regime forfettario per la propria Partita IVA.
La domanda che spesso ci si pone è: “Posso, contemporaneamente, essere socio di SRL e possedere Partita IVA professionista in regime forfettario?”
Questione n. 1 – Esercizio della professione
Il CNDCEC, con il pronto ordine n. 149 del 19 settembre 2022, ha chiarito che lo status di socio di minoranza di società di capitali è sempre compatibile con l’esercizio della professione, a meno che non si accerti che l’iscritto eserciti il proprio controllo o influenza sulla società (ad esempio per il tramite del soggetto che risulti essere il socio di maggioranza) e gestisca, attraverso soggetti terzi, la società.
Pertanto, la partecipazione al capitale sociale realizzata tramite l’utilizzo del coniuge non legalmente separato o di parenti entro il 4° grado, prestanomi, fiduciari, società nazionali o estere riferibili all’iscritto all’albo o da lui controllate, di conviventi risultanti nello stato di famiglia, ecc. rende incompatibile l’attività quando siano dimostrati e provati i rapporti giuridici di cui sopra e/o l’influenza dell’iscritto sui detti soggetti e l’interesse economico dello stesso.
Questione n. 2 – Applicazione del regime forfettario
Per ciò che attiene la permanenza nel regime forfettario, i contribuenti che desiderano applicare il regime agevolato per le partite Iva individuali non devono:
- Essere soci di società di persone;
- Controllare, direttamente o indirettamente, SRL che svolgono la stessa attività economica esercitata individualmente.
Per cui, il contribuente potrà continuare ad operare in regime forfettario solo se:
– non detiene quote di controllo in SRL;
– detiene quote di controllo in SRL ma l’attività economica svolta dalla società è del tutto diversa da quella riconducibile alla partita Iva individuale del professionista.
Come chiarito dalla circolare n. 9/2019 dell’Agenzia delle Entrate, per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all’articolo 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile.
Pertanto, ad esempio, la causa ostativa opererà nel caso di partecipazione, da parte di un contribuente che applichi il regime forfetario, al 50% in una società a responsabilità limitata perché risulta integrato il numero 2) del primo comma del citato articolo 2359 del Codice Civile.
Il controllo indiretto è specificato al secondo comma, ad esempio, la causa ostativa opererà nel caso in cui la moglie del contribuente detiene una partecipazione pari al 50% in una società a responsabilità limitata (che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal predetto contribuente), perché risulta integrato il combinato disposto di cui al primo comma, numero 2), e secondo comma dell’articolo 2359 del Codice Civile.
Conclusione
Sì, si può essere professionisti con partita Iva in regime forfettario e contemporaneamente soci di SRL ma solo se:
- si detiene una quota di capitale sociale di minoranza;
- non si controlla, né direttamente né indirettamente, la Società.
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Il reato di “bancarotta fraudolenta”: di che cosa si tratta? Cosa rischia l’imprenditore e come difendersi
- sostiene spese personali o per la famiglia che sono eccessive rispetto alla sua condizione economica;
- consuma una buona parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
- compie operazioni gravemente imprudenti per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;
- aggrava il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere l'apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
- non soddisfa le obbligazioni assunte con un precedente concordato preventivoo liquidatorio giudiziale.
- a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
- b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
- La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
- È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditorein liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
- Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazioneall'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni".
- distrazione:si verifica quando si conferisce a un bene una destinazione diversa da quella che prevede la legge, al fine di privare gli organi della liquidazione giudiziale dei beni necessari da destinare al soddisfacimento dei creditori;
- occultamento:consiste nel nascondere beni per renderne impossibile il reperimento da parte degli organi della liquidazione giudiziale;
- dissimulazione:si vuole rendere impossibile l'apprensione di un bene senza però sottrarre i beni materialmente, ma facendo credere ai creditori che gli stessi, in realtà, appartengono ad altri;
- distruzione:i beni vengono sottratti agli organi della procedura e quindi ai creditori perchè distrutti, al fine di eliminarne il valore economico;
- dissipazione: consiste nella venditao nella donazionedei beni per distruggere la ricchezza dal punto di vista giuridico, tramite lo sperpero.
- sottrazione: per privare l'organo deputato alla liquidazione giudiziale della possibilità di acquisire i i libri e le scritture contabili a cui è tenuto l'imprenditore;
- distruzione: che si realizza proprio con la distruzione fisica delle scritture e dei libri;
- falsificazione: si creano falsi documenti o si sostituiscono quelli originali con altri del tutto artefatti, attraverso una falsificazione che può essere materiale o ideologica.
La riforma dello sport: nasce la figura del lavoratore sportivo
Il consiglio dei ministri a data 26 febbraio 2021 ha finalmente approvato i cinque decreti legislativi della legge delega numero 86 dell’8 agosto 2019 apportando grandi cambiamenti nell’ordinamento sportivo.
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