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Professionista forfettario e Socio di SRL: Quando è possibile?

Dott.ssa Silvia Picca - Data di Pubblicazione: 22/03/2024 - 2516 visualizzazioni.
Professionista forfettario e Socio di SRL: Quando è possibile?

La compatibilità tra l’essere socio di SRL e possedere una Partita IVA forfettaria è spesso al centro di dubbi. Negli anni, infatti, questo regime fiscale ha subito diverse modifiche proprio in relazione ai soggetti che hanno partecipazioni societarie.

Ciò ha generato non poche perplessità tra chi si appresta a scegliere il regime forfettario per la propria Partita IVA.

La domanda che spesso ci si pone è: “Posso, contemporaneamente, essere socio di SRL e possedere  Partita IVA professionista in regime forfettario?”

Questione n. 1 – Esercizio della professione

Il CNDCEC, con il pronto ordine n. 149 del 19 settembre 2022, ha chiarito che lo status di socio di minoranza di società di capitali è sempre compatibile con l’esercizio della professione, a meno che non si accerti che l’iscritto eserciti il proprio controllo o influenza sulla società (ad esempio per il tramite del soggetto che risulti essere il socio di maggioranza) e gestisca, attraverso soggetti terzi, la società.

Pertanto, la partecipazione al capitale sociale realizzata tramite l’utilizzo del coniuge non legalmente separato o di parenti entro il 4° grado, prestanomi, fiduciari, società nazionali o estere riferibili all’iscritto all’albo o da lui controllate, di conviventi risultanti nello stato di famiglia, ecc. rende incompatibile l’attività quando siano dimostrati e provati i rapporti giuridici di cui sopra e/o l’influenza dell’iscritto sui detti soggetti e l’interesse economico dello stesso.

Questione n. 2 – Applicazione del regime forfettario

Per ciò che attiene la permanenza nel regime forfettario, i contribuenti che desiderano applicare il regime agevolato per le partite Iva individuali non devono:

  • Essere soci di società di persone;
  • Controllare, direttamente o indirettamente, SRL che svolgono la stessa attività economica esercitata individualmente.

Per cui, il contribuente potrà continuare ad operare in regime forfettario solo se:

– non detiene quote di controllo in SRL;

– detiene quote di controllo in SRL ma l’attività economica svolta dalla società è del tutto diversa da quella riconducibile alla partita Iva individuale del professionista.

Come chiarito dalla circolare n. 9/2019 dell’Agenzia delle Entrate, per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all’articolo 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile.

Pertanto, ad esempio, la causa ostativa opererà nel caso di partecipazione, da parte di un contribuente che applichi il regime forfetario, al 50% in una società a responsabilità limitata perché risulta integrato il numero 2) del  primo comma del citato articolo 2359 del Codice Civile.

Il controllo indiretto è specificato al secondo comma, ad esempio, la causa ostativa opererà nel caso in cui la moglie del contribuente detiene una partecipazione pari al 50% in una società a responsabilità limitata (che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal predetto contribuente), perché risulta integrato il combinato disposto di cui al primo comma, numero 2), e secondo comma dell’articolo 2359 del Codice Civile.

Conclusione

Sì, si può essere professionisti con partita Iva in regime forfettario e contemporaneamente soci di SRL ma solo se:

  • si detiene una quota di capitale sociale di minoranza;
  • non si controlla, né direttamente né indirettamente, la Società.

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Il reato di “bancarotta fraudolenta”: di che cosa si tratta? Cosa rischia l’imprenditore e come difendersi

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Il reato di “bancarotta fraudolenta”: di che cosa si tratta? Cosa rischia l’imprenditore e come difendersi
Nell’ambito della tutela dell’imprenditore e della di lui famiglia, Roberto Pusceddu & Partners Law Firm Sta si propone di offrire strumenti di tutela all’imprenditore anche sul versante penale.   Definizione.   La bancarotta fraudolenta è un reato che può essere commesso dall'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale in danno dei suoi creditori. La disciplina è oggi contenuta nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza. La bancarotta fraudolenta, dopo la trasposizione dalla legge fallimentare al Codice della crisi e dell'insolvenza, è un reato che non richiede più quale presupposto la dichiarazione di fallimento, come vedremo, ma la sottoposizione dell'imprenditore alla procedura di liquidazione giudiziale. Il reato si può configurare a causa di condotte che l'imprenditore individuale commette prima o durante la procedura di liquidazione, attraverso le quali provoca una diminuzione del proprio patrimonio in danno dei creditori. Tale offesa può essere reale se le condotte dell'imprenditore producono una diminuzione concreta del suo patrimonio, fittizia se la diminuzione è simulata da azioni attraverso le quali il patrimonio viene occultato. Bancarotta fraudolenta e Codice della crisi Prima di analizzare nel dettaglio il reato di bancarotta fraudolenta è necessario chiarire meglio che i reati di bancarotta, contemplati in origine nella legge fallimentare Regio decreto n. 267/1942, sono stati rimodellati e trasfusi nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. n. 14/2019. Questa modifica ha determinato lo spostamento della disciplina della bancarotta e degli altri reati fallimentari all'interno del titolo IX del Codice ella crisi, che contiene le disposizioni penali dall'art. 322 all'art. 347. La novità più importante che ha toccato l'intero Codice e anche le disposizioni penali è la scomparsa di ogni riferimento ai termini "fallito" e "fallimento". Presupposto del reato di bancarotta fraudolenta Rispetto al passato quindi, i reati di bancarotta presuppongono non la dichiarazione di fallimento ma la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Ci si soffermi, quindi, alla luce di queste precisazioni, su cosa prevede la formulazione del testo normativo a proposito del reato dedicato alla bancarotta fraudolenta contenuto nel Codice della crisi e dell'insolvenza, dopo aver analizzato il reato di bancarotta semplice, anche al fine di coglierne le differenze. Bancarotta semplice La bancarotta semplice, disciplinata dall'art. 323 del Codice della crisi, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni l'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale che tiene le seguenti condotte:
  • sostiene spese personali o per la famiglia che sono eccessive rispetto alla sua condizione economica;
  • consuma una buona parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
  • compie operazioni gravemente imprudenti per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;
  • aggrava il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere l'apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
  • non soddisfa le obbligazioni assunte con un precedente concordato preventivoo liquidatorio giudiziale.
Alla stessa pena soggiace però anche chi, nei tre anni (o meno, se l'impresa è giovane) che hanno preceduto l'apertura della liquidazione, non ha tenuto o ha tenuto in modo incompleto o irregolare le scritture previste dalla legge. La nuova bancarotta fraudolenta Dal 1° settembre 2021 quindi, come anticipato, la bancarotta fraudolenta non è più regolata dall'articolo 216 della legge fallimentare, ma dall'articolo 322 del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Tale norma riproduce sostanzialmente il contenuto della previsione precedente, tranne alcuni ritocchi di forma. In particolare, essa così dispone: "1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:
  1. a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
  2. b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
  3. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
  4. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditorein liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
  5. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazioneall'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni".
Bancarotta fraudolenta patrimoniale Nel dettaglio, la bancarotta fraudolenta patrimoniale è il reato posto in essere dall'imprenditore sottoposto a dichiarazione di liquidazione giudiziale che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni oppure, con il fine di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto delle passività che in realtà non esistevano. Trattasi di un reato contro il patrimonio. Bancarotta fraudolenta per distrazione Proprio in ragione delle caratteristiche che la connotano, la bancarotta fraudolenta patrimoniale è spesso definita anche bancarotta fraudolenta per distrazione. Tra l'una e l'altra espressione, utilizzate come sinonimi, non vi è alcuna differenza. Bancarotta fraudolenta documentale La bancarotta fraudolenta documentale, invece, si configura quando l'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale ha sottratto, distrutto o falsificato, anche solo in parte, i libri o le altre scritture contabili con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, o li ha tenuti in maniera tale da non permettere la ricostruzione del proprio patrimonio o del movimento degli affari. Trattasi di un reato che compromette la conoscenza del patrimonio del soggetto debitore da parte dei suoi creditori. Bancarotta fraudolenta preferenziale La bancarotta fraudolenta preferenziale è quella che, come prevede il terzo comma dell'art. 322, si configura quando l'imprenditore sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale prima o anche durante la procedura, allo scopo di favorire solo qualche creditore, in danno degli altri, esegue pagamenti o simula dei titoli di prelazione. Le condotte del reato di bancarotta fraudolenta Vediamo ora quali sono le condotte in grado di integrare il reato di bancarotta fraudolenta partendo da quelle tipiche della bancarotta patrimoniale o per distrazione:
  • distrazione:si verifica quando si conferisce a un bene una destinazione diversa da quella che prevede la legge, al fine di privare gli organi della liquidazione giudiziale dei beni necessari da destinare al soddisfacimento dei creditori;
  • occultamento:consiste nel nascondere beni per renderne impossibile il reperimento da parte degli organi della liquidazione giudiziale;
  • dissimulazione:si vuole rendere impossibile l'apprensione di un bene senza però sottrarre i beni materialmente, ma facendo credere ai creditori che gli stessi, in realtà, appartengono ad altri;
  • distruzione:i beni vengono sottratti agli organi della procedura e quindi ai creditori perchè distrutti, al fine di eliminarne il valore economico;
  • dissipazione: consiste nella venditao nella donazionedei beni per distruggere la ricchezza dal punto di vista giuridico, tramite lo sperpero.
Ora invece analizziamo le condotte tipiche della bancarotta fraudolenta documentale:
  • sottrazione: per privare l'organo deputato alla liquidazione giudiziale della possibilità di acquisire i i libri e le scritture contabili a cui è tenuto l'imprenditore;
  • distruzione: che si realizza proprio con la distruzione fisica delle scritture e dei libri;
  • falsificazione: si creano falsi documenti o si sostituiscono quelli originali con altri del tutto artefatti, attraverso una falsificazione che può essere materiale o ideologica.

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