Risale alla legge finanziaria del 2008 l’attuale corpus normativo che disciplina le percentuali di deducibilità e detraibilità delle spese di telefonia fissa e mobile in capo ad una azienda e/o ad un professionista. Il concetto chiave appena introdotto è quello del principio dell’inerenza dove in modo nominale e timido si è introdotto che la percentuale di detraibilità IVA è da determinare in funzione dell’inerenza dell’utilizzo del bene per l’attività (ai sensi dell’art. 19 del D. P. R. 633/72), salvo controllo da parte degli uffici finanziari.
Sommario
In realtà, si fa riflettere che a riguardo il comma 255, articolo 1 della Finanziaria 2008, stabilisce: “per il quinquennio 2008- 2012, nel fissare i criteri selettivi di cui all’art. 51 del DPR 633/72, gli uffici dovranno concentrare l’attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione l’imposta riguardante gli acquisti e le relative prestazioni di gestione dei telefonini in misura superiore al 50%”. Sembra un avvertimento poiché se si effettua una detrazione superiore al 50% bisognerà provare l’utilizzo aziendale o professionale.
Detraibilità dell’IVA per le Spese Telefoniche
La richiamata finanziaria ha introdotto modifiche in merito alla detraibilità dell’Iva, ovvero l’IVA pagata per le spese telefoniche, per l’acquisto di apparecchi di telefonia fissa, mobile, ADSL, sostenute nell’esercizio della professione o dell’attività di impresa. Ante 2008, l’IVA pagata era detraibile solo al 50%, ora è detraibile anche fino al 100%.
Condizioni: la condizione necessaria affinché l’IVA possa essere detratta al 100%, é che le spese siano state sostenute ad uso esclusivo della propria attività. L’uso deve quindi essere esclusivo e dimostrabile: nella dichiarazione IVA andremo a dichiarare la detrazione superiore al 50%. L’Agenzia delle Entrate é l’istituto chiamato a controllare le dichiarazioni dei contribuenti che avranno computato in detrazione l’imposta IVA superiore al 50%. Il titolare di partita IVA potrà quindi essere chiamato a dimostrare l’utilizzo ad uso esclusivo professionale.
Nel caso di spese telefoniche ad uso promiscuo la detraibilità è del 50% ed il contribuente è esonerato a dimostrarne il reale uso all’Agenzia delle Entrate.
Deducibilità delle spese di telefonia fissa e mobile
La percentuale che esenta dalla soprarichiamate “ipotesi di rettifiche in sede di accertamento” è pari all’80% sia per i costi di telefonia mobile (prima del 2007 la deducibilità era al 50%) che per quelli di telefonia fissa (prima del 2007 la deducibilità era al 100%).
Questi oneri deducibili possono essere computati ai fini della determinazione della base imponibile Irpef/Ires/Irap. La percentuale dell’80% funziona come norma di “sistema” e non antielusiva specifica. Per cui anche se dimostrassimo l’uso esclusivo a fini aziendali, non é prevista la possibilità di aumentare questa percentuale di deduzione.
La deducibilità si riferisce a tutte le spese inerenti le spese telefoniche impiegate nell’esercizio della propria attività: le quote di ammortamento per l’acquisto di cellulari, canoni di locazione, noleggio, bollette, ricariche telefoniche. Ovviamente occorre conservare scontrini e fatture che comprovino il costo sostenuto.
In conclusione in base a quanto disposto nella Finanziaria 2008 e dall’art. 19 del D. P. R. 633/72 la deducibilità delle spese telefoniche a:
SPESE TELEFONICHE | IVA % | IRPEF/IRES/IRAP % |
TIPOLOGIA | DETRAIBILITA’ | DEDUCIBILITA’ |
FISSA | 100% | 80% |
ADSL | 100% | 80% |
MOBILE | 50% o 100% | 80% |
ACCESSORI TELEFONINI | 50% o 100% | 80% |