Il legislatore disciplina il trasferimento d’azienda grazie all’articolo 2112 del codice civile la cui funzione è quella di tutelare i diritti dei lavoratori in caso di cambiamenti nella titolarità dell’impresa e passaggio alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro; la norma ha come scopo quello di garantire la stabilità dei rapporti di lavoro in atto presso l’azienda interessata al trasferimento e la conservazione dei diritti del lavoratore connessi al rapporto di lavoro.
IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Analisi delle fattispecie disciplinata dall’articolo 1112 del codice civile
Il legislatore disciplina il trasferimento d’azienda grazie all’articolo 2112 del codice civile la cui funzione è quella di tutelare i diritti dei lavoratori in caso di cambiamenti nella titolarità dell’impresa e passaggio alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro; la norma ha come scopo quello di garantire la stabilità dei rapporti di lavoro in atto presso l’azienda interessata al trasferimento e la conservazione dei diritti del lavoratore connessi al rapporto di lavoro.
Un’ulteriore finalità perseguita dal legislatore è quella di impedire fraudolente cessioni d’azienda che magari possono essere realizzate per un interesse diverso da quello economico o commerciale dichiarato e cioè per consentire l’esclusione dei lavoratori eccedenti attraverso il passaggio immediato della titolarità dei rapporti di lavoro in capo ad un altro datore di lavoro senza il loro consenso; con il trasferimento d’azienda si configura una forma di successione nel contratto di lavoro che, a differenza della cessione di contratto, non richiede il consenso dei lavoratori.
La tutela viene estesa:
· a qualsiasi operazione che in seguito a cessione contrattuale o a fusione comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica, organizzata con o senza scopo di lucro che preesiste al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità;
· alle ipotesi in cui oggetto del trasferimento è solo una parte d’azienda (ramo) dotata di autonomia funzionale e riconosciuta come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento.
Il lavoratore in caso di trasferimento d’azienda avrà le seguenti garanzie:
· il rapporto di lavoro continuerà con il nuovo titolare dell’azienda;
· il lavoratore mantiene i diritti già maturati, come l’anzianità di servizio e il diritto alla percezione della retribuzione non ancora corrisposte;
· esiste una responsabilità solidale del cedente e del cessionario a garanzia del soddisfacimento dei crediti vantati dal lavoratore durante il trasferimento ( in caso di cessione di ramo d’azienda e di contemporaneo contratto d’appalto che ha ad oggetto la stessa parte dell’azienda, cedente e cessionario assumono anche la posizione di appaltante e appaltatore e sono soggetti al regime di responsabilità solidale);
· il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento fino alla loro scadenza salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi che possono essere applicati dall’impresa del cessionario;
· il trasferimento d’azienda non costituisce un giustificato motivo di licenziamento ma resta comunque ferma la facoltà del cedente e cessionario di esercitare il recesso secondo la normativa vigente;
· il lavoratore, nei tre mesi successivi al trasferimento, potrà rassegnare le sue dimissioni se le condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica (recesso per giusta causa):
· il lavoratore potrà impugnare il trasferimento d’azienda con le modalità e i termini di decadenza previsti per l’impugnazione del licenziamento.
Nelle aziende con più di 15 dipendenti in caso di trasferimento d’azienda è necessario attivare la procedura sindacale prevista dall’articolo 47 della legge 428/1990; il cedente ed il cessionario dovranno dare la comunicazione scritta del trasferimento alle RSU o RSA, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento almeno 25 giorni prima che venga perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti.
La comunicazione dovrà indicare:
· data e motivi del trasferimento;
· le conseguenze giuridiche, economiche e sociali e le eventuali misure per i lavoratori.
Se le rappresentanze sindacali o i sindacati di categoria ne fanno richiesta per iscritto entro i termini tassativi, il cedente e cessionario sono tenuti ad avviare entro termini brevi e tassativi, un esame congiunto della situazione con le forze sindacali richiedenti; la consultazione terminerà nel momento in cui, decorsi 10 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
Il mancato rispetto da parte del cedente o del cessionario, dell’obbligo di comunicazione e di avvio dell’esame, rappresenta una condotta antisindacale.
La disciplina prevista dall’articolo 2112 del codice civile può essere derogata solo nelle ipotesi previste dal legislatore all’articolo 47 comma 4 bis e 5 della L. 428/1990: la derogabilità è ammessa perché la situazione di crisi dell’azienda interessata al trasferimento è tale da far prevalere, rispetto alla disciplina garantista dell’articolo 2112 c. C. , l’obiettivo della salvezza dell’impresa ed in particolare:
· per le aziende nelle quali è stato accertato lo stato di crisi aziendale o in amministrazione straordinaria in caso di continuazione dell’attività o per le quali ci sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, l’articolo 2112 c. C. Trova applicazione con le limitazioni previste dall’accordo che stabilisce il mantenimento anche parziale dell’occupazione;
· per le imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria o nel caso in cui l’amministrazione dell’attività non sia disposta o sia cessata o sia stato raggiunto un accordo per il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cuio rapporto di lavoro continua con l’acquirente non troverà applicazione l’articolo 2112 del codice civile a meno che dall’accordo non risultino condizioni di miglior favore.
I lavoratori che non passano alle dipendenze del cessionario al momento del trasferimento viene riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni che il cessionario effettua entro un anno dalla data del trasferimento o entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. In caso di successiva riassunzione, non troveranno applicazione le tutele dell’articolo 2112 del c. C.
La disciplina dell’articolo 2112 potrà essere derogata anche in caso di imprese non commerciali alle quali non si applicano le disposizioni in materia di procedure concorsuali ma che versino inequivocabilmente in condizioni del tutto analoghe a quelle descritte in precedenza e con lo strumento del trasferimento d’azienda possono mantenere almeno parzialmente il loro standard occupazionale.
La morte del datore di lavoro non è causa di estinzione del rapporto di lavoro che proseguirà con i suoi eredi; in caso di estinzione di società il rapporto di lavoro proseguirà fino alla conclusione della fase di liquidazione dell’ente.