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martedì 16 Aprile 2024

Super ammortamento cespiti al 140%: Guida alla corretta applicazione fiscale e contabile

La legge di Stabilità per il 2016, art. 1, comma 91, ha introdotto nel nostro ordinamento la facoltà di operare un “super ammortamento” per gli investimenti in beni materiali strumentali  nuovi, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, attraverso una maggiorazione percentuale del 40% del costo, fiscalmente riconosciuto,  spalmata negli anni di durata del piano di ammortamento in relazione all’applicazione del coefficiente di ammortamento relativo al cespite, in via extracontabile direttamente in ogni dichiarazione dei redditi, tramite rettifica in diminuzione della base imponibile IRES o IRPEF,  non rileva, invece,  ai fini  IRAP.

Super ammortamento: Guida alla corretta applicazione fiscale e contabile

La legge di Stabilità per il 2016, art. 1, comma 91, ha introdotto nel nostro ordinamento la facoltà di operare un “super ammortamento” per gli investimenti in beni materiali strumentali  nuovi, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, attraverso una maggiorazione percentuale del 40% del costo, fiscalmente riconosciuto,  spalmata negli anni di durata del piano di ammortamento in relazione all’applicazione del coefficiente di ammortamento relativo al cespite[1], in via extracontabile direttamente in ogni dichiarazione dei redditi, tramite rettifica in diminuzione della base imponibile IRES o IRPEF,  non rileva, invece,  ai fini  IRAP.

Chi ne può usufruire

L’agevolazione introdotta dalla legge di Stabilità 2016 sulla disciplina fiscale degli ammortamenti effettuati trova applicazione rispetto agli investimenti effettuati sia dai soggetti titolari di reddito d’impresa, sia dagli esercenti arti e professioni, pertanto una vastissima gamma di soggetti economici.

Come si applica il super ammortamento in termini contabili e fiscali

La Legge di Stabilità 2016  ai fini della deducibilità degli ammortamenti di tali nuovi cespiti disciplina che il costo sostenuto da imprese e professionisti per la loro acquisizione possa essere maggiorato del 40% rispetto a quello imputato (in base ai prescritti coefficienti tabellari) nel conto economico.

Da un punto di vista pratico ciò sta a significare che gli interessati a tale agevolazione dovranno effettuare, in fase di dichiarazione dei redditi in via extracontabile (ossia fuori dal bilancio), una rettifica in diminuzione della base imponibile ai dini IRES o IRPEF del 40% del costo sostenuto, spalmato per il numero di vita utile del bene come da applicazione dei coefficienti ministeriali, pertanto:

·         l’agevolazione in commento determina l’irrilevanza contabile del beneficio fiscale;

·         consentirà al contribuente di effettuare una diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi: essendo le differenze definitive e non temporanee non è necessario stanziare alcuna fiscalità differita;

·         Occorre tener presente che per espressa disposizione di legge la norma può essere applicata in quanto il maggior componente negativo di natura fiscale derivante dal maggior ammortamento rispetto a quello imputato al conto economico risulta deducibile come deroga al principio di imputazione al Conto Economico (art. 109 comma 4 lettera b, del DPR n 917 del 1986). Conseguentemente in virtù della nuova previsione normativa sussiste per le fattispecie in esame la possibilità di dedure i maggiori ammortamenti che non sono stati imputati nel Conto Economico;

·         Godono dell’agevolazione i beni materiali strumentali nuovi;

Per beni “nuovi” si deve intende sia il bene acquistato dal produttore, sia il bene acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto (circolare n. 90/2001).

SUPER AMMORTAMENTO ESEMPIO 1: se l’azienda Alfa Spa acquistasse BENE NUOVVO MATERIALE AD UTILITA’ PLURIENNALE (in bilancio tra le immobilizzazioni materiali), sostenendo un costo (al netto IVA) pari ad € 10. 000,00 ed il relativo coefficiente di ammortamento fosse pari al 10%, pertanto con un vita residua utile di 10 anni, optando per il super ammortamento questa azienda avrebbe diritto a dedurre fiscalmente il 14% in luogo del 10%. In altri termini in bilancio il cespite deve essere rilevato al costo storico di € 10. 000, le quote di ammortamento in conto economico saranno pari ad € 1. 000 per dieci anni, mentre in unico la base imponibile ai fini IRES, sconterà una rettifica in diminuzione di € 1. 400, con un risparmio fiscale sempre ai fini IRES di € 110 (€ 400*27. 5%). PUTROPPO NON RILEVA AI FINI IRAP.

N. B. FOCUS: 

1.        Il beneficio interessa tanto i beni strumentali acquistati in proprietà quanto quelli acquisiti in leasing;

2.        Sono esclusi dal beneficio, tuttavia, gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i quali il D. M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché gli investimenti in beni di cui all’allegato 3 della legge di Stabilità 2016;

3.        Sono esclusi da beneficio sia gli investimenti in beni immateriali che quelli in beni “usati”;

4.        In riferimento al requisito della strumentalità è necessario che i beni siano di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Restano, quindi, esclusi dall’agevolazione i beni merce (o, comunque, trasformati o assemblati per la vendita) e i materiali di consumo;

5.        L’acconto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per quello successivo corrisponde a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni in commento;

6.        In caso di beni complessi, quelli alla cui realizzazione abbiano concorso anche beni usati, per soddisfare il requisito del “bene nuovo” è necessario fare riferimento all’intero bene. In tale evenienza, il requisito di bene nuovo resta soddisfatto purché l’incidenza del costo relativo ai beni usati non prevalga rispetto al costo complessivamente sostenuto;

7.        l’ammortamento si deduce a partire dal momento di entrata in funzione del bene; ciò sta a significare che il momento di effettuazione dell’investimento rileva per capire se il bene rientra nella agevolazione oppure no, ma di fatto il godimento del beneficio comincerà materialmente nell’esercizio in cui risulta possibile dedurre fiscalmente le quote di ammortamento;

8.        poiché il periodo interessato agli acquisti copre anche l’ultima porzione del 2015, già dalla prossima dichiarazione dei redditi (per il bene agevolabile acquistato nel periodo dal 15. 10. 2015 al 31. 12. 2015 – per un soggetto con periodo solare – entrato in funzione nel 2015 ed ammortizzato anche civilisticamente in tale anno) si potrà operare la variazione in diminuzione nel modello Unico 2016;

9.        per i soggetti che producono reddito di impresa, l’ammortamento fiscale per il primo anno di impiego del bene, risulta ridotto al 50%, con la conseguenza che anche il beneficio fiscale dovrebbe subire una pari riduzione per evidente parallelismo;

10.    poiché, nel caso specifico dei beni realizzati in appalto, dovrebbe poter essere agevolabile anche il SAL, risulterà “bene” agevolabile anche lo stato di avanzamento qualora accettato senza riserve da parte del committente, con la ulteriore conseguenza, però, che l’ammortamento potrà decorrere solamente al completamento dell’opera, quando sarà possibile l’entrata in funzione. Anche in questa fattispecie, dunque, individueremo un bene agevolabile ma rinvieremo il godimento materiale della agevolazione al momento di decorrenza del processo di ammortamento;

11.    nelle ipotesi in cui il bene agevolato dovesse poi essere ceduto nel futuro, prima che sia completato il processo di ammortamento, anche l’agevolazione verrebbe a cessare ed, ovviamente, non potrà trasferirsi all’acquirente del bene, in quanto quest’ultimo ha perso il richiesto requisito della novità.

 

Super ammortamento in relazione agli autoveicoli (Automezzi, Autocarri, Auto)

Il super ammortamento al 140 per cento produce effetti fiscali, economici e finanziari diversi sull’acquisto delle auto a seconda che si tratti di auto a deducibilità integrale (automezzi o autocarri), auto concesse in benefit ai dipendenti, auto non assegnate (Autoveicoli ad uso promiscuo) o auto acquistate in leasing.  

Auto a deducibilità integrale

Dal punto di vista fiscale, un auto si considera a deducibilità integrale se qualificabile come automezzo o autocarro o ad uso aziendale in relazione al particolare tipo di attività esercitata (tassisti, noleggiatori, autoscuole…). Il super ammortamento produce effetti identici a quelli prodotti su ogni altro tipo di cespite: l’agevolazione fiscale, intesa come rettifica extracontabili da effettuare come rettifica in diminuzione in Unico, sarà pari al 140% del costo sostenuto da ripartire lungo la durata fiscale prevista per l’ammortamento.

In termini di risparmio di imposte ciò significa che:

·       per i soggetti IRES, fermo restando l’aliquota del 27,50%, ci sarà un risparmio dell’11%;

·       per i soggetti IRPEF il risparmio di imposte potrebbe salire al 18% per i redditi d’impresa più elevati.

Auto concesse in benefit ai dipendenti

In questo fattispecie il super ammortamento è sempre pari al 140% del costo dell’auto ma la deduzione fiscale è fissata dalla lettera b-bis) dell’articolo 164 comma 1° del DPR n. 917 del 1986 al 70% del costo stesso. In termini numerici si avrà quindi un risparmio netto pari al 28% del costo con un’agevolazione IRES pari a circa l’8%.

Auto non assegnate

Il costo delle auto non assegnate (autovetture ad uso promiscuo) ai sensi dell’articolo 164 comma 2°, lettera b) del DPR n. 917 del 1986 nel limite del 20% del tetto fissato ad € 18. 076 (ex 35 mln di lire), limite che sale ad € 25. 823 per gli agenti. Il super ammortamento 2016 alza del 40% il tetto di  € 18. 076 e quello di € 25. 823.

Ciò significa che potrebbero verificarsi due casi:

se il costo dell’auto non assegnata è pari o inferiore ai limiti sopra indicati, allora il super ammortamento sarà pari al 40% di tale ammontare;
se, invece, il costo dell’auto non assegnata è superiore ai limiti sopra indicati, allora il super ammortamento sarà fissato nel limite di questi importi.

Auto acquistate in leasing

Per questa fattispecie è neecssario distinguere le seguenti situazioni:

per le auto a deducibilità integrale e per quelle in benefit ai dipendenti l’effetto prodotto dal super ammortamento è quello di accelerare il recupero dell’agevolazione fiscale in 24 mesi (la metà del periodo di ammortamento);
per le auto a deducibilità limitata non è invece ancora chiaro come si dovrà procedere in ordine al calcolo dei canoni rilevanti fiscalmente. Da questo punto di vista occorrerà obbligatoriamente attendere i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

 

[1] La maggiorazione produce effetti solo ed esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e ciò fino al suo completamento. Restano fermi i coefficienti stabiliti nel D. M. 31 dicembre 1988

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Dott. Alessio Ferretti

Tributarista Qualificato Lapet ai sensi della Legge 4/2013, referente di Networkfiscale.com, Commercialista.it, Commercialista.com, amministratore e consigliere in varie società. Dottore Commercialista ODCEC di Roma nr di iscrizione AA12304

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