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lunedì 15 Aprile 2024

Tax credit: novità nel Decreto sostegni bis

Novità tax credit: tra gli ambiti di intervento del decreto-legge sostegni bis (dl. 73/2021) finalizzati ad arginare l’impatto economico delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid 19, rientrano anche le misure relative ai crediti di imposta.

 

Il recente provvedimento modifica alcuni tax credit già previsti e introduce nuove tipologie.

Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Il bonus affitti per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, è stato introdotto dall’articolo 28 del decreto rilancio (dl. 34/2020).

Il decreto sostegni bis, all’articolo 4, ha rinnovato il tax credit affitti e la possibilità di fruirne per l’importo pari al 60% dei canoni di locazione relativi i mesi da gennaio a maggio 2021.

Sono stati infatti modificati i requisiti di accesso.

Il limite di ricavi o compensi richiesto per il periodo precedente di imposta, al fine dell’accesso al tax credit, viene innalzato da 5 milioni a 15 milioni di euro.

Inoltre, la diminuzione del 50% del fatturato o dei corrispettivi, richiesta rispetto al singolo mese (2020) in relazione allo stesso mese dell’anno precedente (2019), è sostituita dal calo del fatturato pari almeno al 30% registrato nel confronto tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi di due periodi: 01/4/2020 e 31/03/2021; 01/04/2019 e 31/03/2020.

Quindi per la verifica del calo del fatturato non si mette più a paragone l’ammontare medio mensile del 2020 con il 2019, ma si fa riferimento ad un periodo più ampio.

Il bonus affitto 2021 spetta dunque a coloro che, confrontando l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei periodi 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 hanno registrato un calo del fatturato pari ad almeno il 30 per cento e nel 2019 non hanno superato il limite di ricavi o compensi di 15 milioni di euro.

Il credito di imposta spetta anche ai soggetti privi dei requisiti appena descritti, purchè abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

 

Il bonus affitti

Il bonus affitti è stato confermato anche per le imprese del settore turismo con proroga sino al 31 luglio.

Per tali imprese però restano invariati i requisiti di accesso: le imprese del turismo potranno continuare a beneficiare del bonus, senza alcun limite sul volume di ricavi e compensi, nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione (o del 50% dei canoni d’affitto d’azienda) a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

 

Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi non 4. 0

L’articolo 1 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) prevede un credito d’imposta per le aziende che acquistano beni strumentali nuovi e semplici.

Il credito per i beni strumentali nuovi 4. 0, oggetto di precedente focus, è previsto per le sole imprese che investono per la trasformazione tecnologica dell’azienda.

Il credito per i beni strumentali semplici (non 4. 0) è riconosciuto ad aziende, ma anche a professionisti e titolari di partita IVA, nella misura del 10% per gli acquisti effettuati entro il 31/12/2021, o entro il 30/06/2022 in caso di acconto del 20% versato entro il 2021. Per l’anno seguente l’aliquota scende al 6%.

Questo credito d’imposta va fruito in 3 anni, ma già la legge di bilancio 2021 ha previsto che le aziende con fatturato inferiore a 5 milioni possono fruirlo in un’unica quota già nel 2021.

La novità introdotta con il decreto Sostegni bis (articolo 20) consente, invece, anche alle aziende con un volume di ricavi o compensi pari o superiore a 5 milioni di euro di fruire del credito d’imposta in un’unica soluzione.

è quindi ammesso l’utilizzo immediato in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta spettante ad imprese e professionisti, con ricavi o compensi di ammontare superiore a 5 milioni di euro, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli strumentali 4. 0, nell’intervallo temporale compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

 

I nuovi crediti di imposta

L’articolo 32 del nuovo decreto ha introdotto il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Le imprese, professionisti, gli enti non commerciali ma anche gli enti del terzo settore e le strutture ricettive extra alberghiere possono fruirne nella misura del 30% per le spese di sanificazione degli ambienti lavorativi sostenute nei mesi di giugno-agosto 2021 e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori e degli utenti (incluse le spese per la somministrazione di tamponi). Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60. 000 euro per ciascun beneficiario.

Sono previsti infine ulteriori crediti di imposta per imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini (articolo 31) e per le imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano accordi di filiera per la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa nei piccoli comuni (articolo 67).

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