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martedì 16 Aprile 2024

Sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore

Cassazione, sezione lavoro del 27 settembre 2012  n. 16474: Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore…….

Sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore

Cass. , sez. Lav. , 27 settembre 2012, n. 16474

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere.

(Nella specie, la S. C. Ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la condotta del lavoratore – deceduto a seguito di caduta dal tetto a seguito del cedimento dei lucernari in plexiglass mentre eseguiva lavori di “pulitura delle canaline” – avesse i caratteri dell’abnormità o dell’imprevedibilità atteso che, l’ampiezza dell’ordine impartito dal datore di lavoro e l’assenza di specificazioni non poteva non comportare una verifica diretta sul tetto del magazzino).

Nota – La fattispecie riguarda il caso di infortunio mortale di un lavoratore cui era stato affidato il compito di “pulitura delle canaline” sul tetto del magazzino. L’Inail ricorreva avverso il datore per ottenere la condanna dello stesso a corrispondere quanto complessivamente erogato, ex art. 10, Dpr n. 1124/1964. Il giudice di primo grado respingeva la domanda dell’ente assicuratore ritenendo che la condotta del lavoratore fosse stata anomala ed esorbitante rispetto all’attività affidatagli. La Corte d’appello di Torino, invece, accoglieva la richiesta dell’Inail, riformando la sentenza del Tribunale. E ciò in base al fatto che l’ampiezza dell’ordine impartito dal datore di lavoro -“organizzare la pulitura delle canaline”- e l’assenza di specificazioni non poteva non comportare una verifica diretta sul tetto del magazzino da parte del lavoratore. La Corte riteneva, dunque, dovesse escludersi la sussistenza di una condotta imprevedibile ed abnorme da parte del lavoratore rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, tale da giustificare l’esonero del datore da qualsiasi responsabilità in relazione all’infortunio occorso. Infine affermava la responsabilità datoriale in relazione a diversi profili, tra cui la mancanza di direttive quanto all’organizzazione del lavoro richiesto e omessa fornitura di strumenti di protezione individuale. La società ha proposto ricorso in Cassazione deducendo, inter alia, che la colpa del lavoratore -il quale si era recato sul tetto nonostante il programma dei lavori prevedesse che egli restasse a terra e nessuno avesse disposto che egli dovesse salirvi- dovesse valere quale scriminante a favore dell’azienda, ovvero rilevare ai fini della riduzione proporzionale del quantum richiesto dall’Inail tramite azione di regresso.

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso e, richiamando la precedente giurisprudenza sul punto (Cass. N. 4656/2011 e Cass. N. 1994/2012), ha affermato che non può attribuirsi alcun effetto esimente al concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva -e non anche concausa- dell’evento. La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha sostenuto la fondatezza dell’iter logico argomentativo attraverso il quale il giudice di secondo grado aveva attribuito rilievo prevalente all’esistenza di una disposizione dell’amministratore della società che, in quanto ampia e priva di specificazioni (posto che al lavoratore era stato ordinato di organizzare l’esecuzione del lavoro nonostante l’obiettiva situazione di pericolosità, senza la predisposizione di cautele e sicure direttive), oltre a non essere idonea ad integrare un preciso programma dei lavori rispetto al quale valutare un’eventuale abnorme violazione, era tale da rendere alla stessa ricollegabile l’iniziativa del lavoratore di salire sul tetto.

 

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