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domenica 17 Marzo 2024

Nuovo “Antiriciclaggio” più facile per i professionisti: quando non scatta l’obbligo di segnalazione?

Come cambiano per i professionisti gli obblighi antiriciclaggio con il Decreto Legislativo 2017 approvato nella seduta n°31 del 24 maggio 2017? Vediamo insieme perché l’organizzazione e la gestione dei protocolli in materia risulterà più semplice e cosa i professionisti, grazie agli esoneri previsti, non dovranno più fare!

Con il Decreto Legislativo Antiriciclaggio 2017 che ha recepito la Direttiva UE 2015/849, approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri, nella seduta n°31 del 24 maggio 2017, se da un lato sono state delineate disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento delle attività terroristiche, dall’altro è stato previsto un alleggerimento delle incombenze a carico dei professionisti con semplificazioni nella gestione delle procedure, rendendo più facile l’organizzazione e l’osservanza dei protocolli in materia.

N. B. Per scoprire tutte le novità dell’antiriciclaggio approvate in via definitiva dal Governo, leggete subito la nostra guida pratica antiriciclaggio aggiornata al decreto di recepimento della IV Direttiva!

Come noto, il riciclaggio comprende tutte quelle attività di conversione o trasferimento di beni effettuati nella consapevolezza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni.

E’ questa la ragione fondamentale alla base dell’obbligo prescritto, per i soggetti destinatari, di segnalazione delle operazioni sospette alle Autorità competenti e del divieto di porre in essere tali operazioni prima della segnalazione.

In particolare, è stato previsto che le operazioni sospette non possano essere compiute fino a quando non sia effettuata la relativa segnalazione e la UIF (L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia è stata istituita presso la Banca d’Italia dal d. Lgs. N. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo) avrà l’obbligo di dare informazione delle operazioni sospette per motivi di terrorismo anche ai Servizi di sicurezza;

Tuttavia, il decreto attuativo della IV Direttiva Europea, approvato negli ultimi giorni, ha previsto, così come richiesto nei pareri depositati in Camera e Senato, per tutti i professionisti:

a) un esonero relativo all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette nella fase iniziale delle consulenze in merito alle comunicazioni ricevute dai clienti: i professionisti sarebbero sollevati dall’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (Sos) per le informazioni che ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a questo, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso;

b) una semplificazione degli adempimenti per i professionisti nel caso in cui le operazioni non si qualifichino come operazioni a rischio riciclaggio o finanziamento di operazioni terroristiche: in particolare, la nuova normativa antiriciclaggio prevede per i professionisti l’esonero dall’obbligo di segnalazione delle operazioni entro 30 giorni, eccetto nel caso in cui si tratti di operazione sospetta, per le quali resta l’obbligo di segnalazione entro i termini previsti e prima di effettuare l’operazione.

N. B. L’approfondimento investigativo delle segnalazioni è effettuato dalla Direzione investiva antimafia (DIA) e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.

Attenzione: il provvedimento razionalizza e semplifica il complesso degli adempimenti posti a carico dei soggetti coinvolti nel sistema antiriciclaggio, eliminando formalità e tecnicismi relativi alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti, potenzialmente anticompetitivi in quanto eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di uniforme ed omogenea applicazione del diritto comunitario.

Per approfondimenti sulla tematica leggete subito la guida pratica per commercialisti dedicata al Vademecum “pocket” antiriciclaggio e la divulgazione per scoprire i punti chiave della riforma Antiriciclaggio!

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