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martedì 16 Aprile 2024

Cessione del marchio d’impresa senza azienda: Iva e/o imposta di registro, quali imposte si pagano?

La Srl Beta, titolare di un marchio d’impresa “A”, nella prospettiva di una rinnovazione e ristrutturazione strategica aziendale, per potenziare la propria visibilità sul mercato decide di vendere l’originario Brand alla società Gamma e deliberare una trasformazione eterogenea ex art 2500 septies codice civile della Srl in società consortile, per poi creare e intestarsi il marchio collettivo “B” che le consentirà di raggiungere un volume d’affari elevatissimo grazie all’incasso di royalties relative ad un brand di alta qualità e garanzia, da parte delle società licenziatarie e utilizzatrici di tale marchio.  Qual è il corretto trattamento fiscale quando il marchio d’impresa sia venduto autonomamente come singolo asset immateriale? In altre parole quali imposte indirette si devono pagare?

Il caso

La Srl Beta, titolare di un marchio d’impresa “A”, nella prospettiva di una rinnovazione e ristrutturazione strategica aziendale, per potenziare la propria visibilità sul mercato decide di vendere l’originario Brand alla società Gamma e deliberare una trasformazione eterogenea ex art 2500 septies codice civile della Srl in società consortile, per poi creare e intestarsi il marchio collettivo “B” che le consentirà di raggiungere un volume d’affari elevatissimo grazie all’incasso di royalties relative ad un brand di alta qualità e garanzia, da parte delle società licenziatarie e utilizzatrici di tale marchio.

Quesito

Qual è il corretto trattamento fiscale nei casi in cui il marchio sia venduto autonomamente come singolo asset immateriale? In altre parole quali imposte indirette si devono pagare?

Cenni storici e civilistici

Il marchio d’impresa rappresenta il segno distintivo di prodotti e merci commercializzati da un’impresa che, in base all’originaria disciplina, di cui al regio decreto del 1942, non poteva essere ceduto separatamente dall’azienda o da un suo ramo.

La funzione distintiva del marchio veniva enfatizzata al punto che la domanda di registrazione poteva essere depositata solo dall’imprenditore che lo utilizzasse nella propria impresa quindi, in caso di cessazione definitiva dell’impresa, il marchio si estingueva contestualmente.

Tale funzione distintiva, però, a seguito del Dlgs 480/92 è stata ridimensionata

Il decreto ha, da un lato riconosciuto la legittimità del trasferimento del marchio separatamente dall’azienda (sostituendo a tal fine il primo comma dell’articolo 2573 del codice civile, che ora prevede espressamente tale possibilità) e, dall’altro, ha previsto l’ipotesi del contemporaneo utilizzo dello stesso marchio da parte di più imprenditori, sulla base di una licenza non esclusiva concessa dal titolare dello stesso.

La soluzione

L’operazione in esame si configura indubbiamente come un’autonoma prestazione di servizi rilevante ai fini Iva – imponibile ai sensi dell’articolo 3, comma secondo, n. 2), del Dpr 633/72 – in quanto la cessione del brand avverrebbe al di fuori della eventuale cessione o conferimento di una azienda o di un suo ramo.

Questo principio risulta confermato con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 48/E del 3/4/2006 suffragata anche da una nota resa dall’Avvocatura dello Stato, che ha ritenuto che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 3, del Dpr 633/72, in quanto norma speciale, trova applicazione in tutti i casi in cui si realizza il trasferimento di un’azienda o di un ramo della stessa, con conseguente applicazione dell’imposta di registro proporzionale, a prescindere dai beni che la compongono.

Da ciò si ricava a contrario che nell’ipotesi in esame in cui la cessione ha ad oggetto solo il marchio senza l’azienda, l’operazione genera fiscalmente valore aggiunto.

Conclusione

Quindi, se il marchio venga ceduto a titolo oneroso, in modo separato o distinto dal complesso aziendale,come nel caso di specie, si verifica, per l’impresa cedente Srl Beta, il presupposto per l’assoggettamento dell’operazione ad Iva perché il trasferimento del brand interverrebbe in modo disgiunto dal complesso aziendale (cioe ` con cessione separata). In tal casi dunque, in virtù del principio di alternatività,Iva/Imposta di registro,oltre al versamento dell’imposta sul valore aggiunto, troverebbe applicazione l’imposta di registro in misura fissa.

In sintesi

Nel caso di trasferimento di un marchio nell’ambito di attività d’impresa , a norma dell’art. 3, secondo comma, n. 2), del D. P. R. N. 633 del 1972, sia che la cessione avvenga a titolo definitivo quindi negoziando sia la proprietà che la licenza, sia che si tratti di una concessione di licenza d’uso, essa configura un’operazione rilevante ai fini IVA con conseguente obbligo tributario di versamento della stessa, sussistendone tutti i requisiti.

La registrazione degli atti medesimi presso gli uffici fiscali prevede quindi l’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 168,00 euro (principio di alternatività IVA – registro) e non l’ imposta di registro proporzionale commisurata al valore dell’affare incorporato nell’atto, circoscritta invece alle operazioni fuori campo Iva.

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