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domenica 17 Marzo 2024

Approvato il decreto di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio: guida pratica alle novità per professionisti e aziende

Quali sono le ultime modifiche della normativa antiriciclaggio approvate in questi giorni dal Consiglio dei Ministri? Leggete subito la nostra guida pratica con tutte le novità che occorre assolutamente conoscere per arrivare preparati e non commettere errori durante la gestione del vostro Business mettendovi al riparo da pesanti sanzioni.  

Con il Decreto Legislativo che ha recepito la direttiva UE 2015/849 in materia di antiriciclaggio, approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri nella seduta n°31 del 24 maggio 2017, sono stati previsti in sintesi l’ampliamento dei soggetti coinvolti, alleggerimenti delle incombenze per i professionisti,  modifiche alle sanzioni amministrative e l’istituzione del registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust.

In generale, i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio sono:

le persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario;
i professionisti tenuti all’osservanza di specifici obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio (tra cui tra cui commercialisti, esperti contabili, revisori legali e consulenti del lavoro) o di finanziamento del terrorismo all’unità di informazione finanziaria (UIF) che provvede alla relativa analisi.

N. B. L’approfondimento investigativo delle segnalazioni è effettuato dalla Direzione investiva antimafia (DIA) e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Il Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze è l’organismo responsabile dell’elaborazione degli indirizzi strategici in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dell’analisi nazionale dei relativi rischi.

Le novità approvate dal Consiglio dei Ministri

1) E’ stata ampliata la platea dei soggetti qualificati come “persone politicamente esposte” verso le quali devono essere effettuati controlli più approfonditi, contemplando anche i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15. 000 abitanti e i vertici delle società da questi partecipate, oltre alle alte cariche dello Stato, i ministri e parlamentari, i vertici della magistratura, gli assessori e consiglieri regionali, i parlamentari europei direttori generale delle Asl e delle aziende ospedaliere;

2) è stato previsto il rafforzamento del ruolo della Direzione antimafia e antiterrorismo;

3) sotto il profilo sanzionatorio è stata prevista una sostanziale mitigazione sulla base del principio che la punibilità colpisce i casi di frode e quelli più gravi, così come le violazioni plurime o reiterate;

4) sono state riordinate le sanzioni amministrative con un sistema di misure graduato in funzione della gravità delle violazioni con la possibilità di ottenere la riduzione di un terzo con la richiesta al ministero dell’Economia prima della scadenza del termine per l’impugnazione del decreto che irroga la penalità. Facoltà preclusa, però, per chi se ne sia già avvalso nei cinque anni precedenti;

5) nuova disciplina sui compro oro, con l’istituzione di un registro di operatori professionali;

6) è stato previsto che le operazioni sospette non possano essere compiute fino a quando non sia effettuata la relativa segnalazione e la UIF (L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia è stata istituita presso la Banca d’Italia dal d. Lgs. N. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo) avrà l’obbligo di dare informazione delle operazioni sospette per motivi di terrorismo anche ai Servizi di sicurezza;

7) in tema di segnalazioni, cade il termine dei 30 giorni oltre il quale la trasmissione all’UIF si sarebbe considerata tardiva e quindi sanzionabile. Attenzione però, il concetto di ritardo non scompare definitivamente;

8) è stato istituito il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust ed è stata prevista la centralizzazione, in un’apposita sezione del registro delle imprese, delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti fiscali;

9) approvata per i professionisti nella fase iniziale delle consulenze, l’esenzione dalla segnalazione delle operazioni sospette e la semplificazione per degli adempimenti nel caso in cui le operazioni non riguardino operazioni a rischio riciclaggio o finanziamento di operazioni terroristiche;

10) gli obblighi di adeguata verifica della clientela non scatteranno anche per redazione e trasmissione o di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale. Niente adeguata verifica ma solo obbligo di identificazione per i tabaccai;

11) confermata l’esclusione dagli obblighi di identificazione della clientela le operazioni effettuate tramite strumenti di pagamento diversi dal contante per il versamento di tributi e sanzioni in favore delle pubbliche amministrazioni o di corrispettivi per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità e tramite bollettini prestampati. Occorre a tal fine rispettare una doppia condizione: il bollettino deve riportare i dati in modo da consentire la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato e quest’ultimo non deve consentire in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite;

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